R.G. n. 4832/2012 IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA SEZIONE FERIALE nella seguente composizione collegiale: dott.ssa Mariagrazia Balletti Presidente , relatore, estensore dott. Alessandro Girardi Giudice dott.ssa Silvia Bianchi Giudice ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel procedimento R.G. n. 4832/2012 di RECLAMO avverso il provvedimento del Tribunale di Venezia depositato in data 14.6.2012 , promosso da ECOSPACE S.R.L.. con reclamo depositato il 29.6.2012, rappresentato e difeso dall’avv. Bertoli Antonio del foro di Padova, dom. eletto presso l’avv. Manfren in Venezia S. Marco n. 5548, reclamante CONTRO ECOLIFT S.R.L. rappresentato e difeso dall’avv. P. Polato del foro di Venezia, dom. eletto in Mestre via C. Battisti n. 7, reclamato 1 Il reclamante propone reclamo avverso l’ordinanza del Giudice designato nel procedimento di cui agli artt. 1168 c.c. e 703 c.p.c., con cui è stata accolta la domanda di Ecolift di reintegrazione nel possesso. Rileva il reclamante che : - Ecolift aveva presentato ricorso per la tutela possessoria, sul presupposto di avere assunto in locazione da Fallimento TIBI SPA tre unità immobiliari in Mirano e sublocato a Ecospace il compendio immobiliare, escludendo dal contratto di sublocazione la palazzina uffici e l’area mensa, di cui ai fabbricati B e C; asseriva Ecolift che Ecospace, nonostante la previsione del contratto, avrebbe impedito ad Ecolift di accedere alle suddette aree, avendo cambiato la serratura delle porte di accesso agli uffici e ai capannoni e modificato i codici di accesso ai cancelli carrai , senza alcun accordo in tal senso tra le parti - Ecospace si era costituita rilevando di aver utilizzato le aree escluse dal contratto di locazione fin dalla data di sottoscrizione del contratto di sublocazione, con la consapevolezza di Ecolift ; rilevava poi che l’originario contratto di locazione, con il Fallimento , era nullo in quanto non registrato - Il Giudice ha accolto il ricorso, ritenendo che il contratto di locazione transitoria non necessitasse di registrazione, trattandosi di contratto di durata limitata alla procedura concorsuale, e quindi non soggetto all’obbligo di registrazione; l’occupazione delle aree non previste dal contratto da parte del sub-conduttore, d’intesa con la sub-locatrice, sarebbe supportata da un eventuale patto contrario al contenuto del contratto concluso contemporaneamente, che non può essere provato oralmente, ex art. 2722 c.c. ; il divieto opposto alla ricorrente, di accesso ai locali, ha integrato uno spoglio violento della detenzione qualificata, sottraendole l’utilità ricavata dalla cosa locata Rilevata altresì il reclamante che nelle more il contratto di locazione è scaduto il 15.6.2012, per cui è venuto meno il titolo negoziale ; la tutela possessoria non è rivolta a un obbligo negoziale, ma ad uno stato di fatto (il possesso era di fatto esercitato da Ecospace), i locali esclusi dal contratto e quelli sublocati fanno parte di un unico complesso immobiliare in cui vengono custodite attrezzature costose, che hanno determinato il sub-conduttore alla chiusura; Ecospace ha sempre utilizzato l’unità immobiliare in via esclusiva , con il consenso di controparte, con locazione di fatto 2 dell’intero edificio ; la locazione deve comprendere gli accessori e le pertinente e nello specifico, i locali in questione sono da ritenere accessori all’attività commerciale espletata , in quanto sono rappresentati dai locali mensa e dagli uffici ove si trovano gli impianti tecnologici . Chiedeva l’accoglimento del reclamo. Si costituiva il reclamato rilevando che a nulla rilevano le vicende successive all’avvenuto spoglio ; Ecolift è stata immessa nel possesso in base al contratto di locazione stipulato con il Fallimento Tibi e di tale possesso (dei Fabbircati B e C) non si è privata concludendo la sublocazione con Ecospace , dal momento che i locali in oggetto sono esclusi dal contratto; Ecolift esercitava il proprio potere di fatto attraverso la disponibilità delle chiavi, che gli consentivano di accedere a suo piacimento ; lo spoglio è stato violento e clandestino , in quanto d’improvviso ha cambiato le chiavi e i codici elettronici di accesso ai locali , senza alcun titolo per farlo ; non sussiste alcun collegamento funzionale tra le aree locate e gli edifici esclusi dalla sub-locazione; il contratto di locazione non è nullo, in quanto non era soggetto a registrazione, in ogni caso, la qualità di detentore qualificato è acquisita anche se il contratto fosse invalido . Il Collegio rileva che la nullità del contratto per effetto della mancata registrazione (obbligo che riguarda i contratti di durata superiore ai 30 giorni), ai sensi dell’art. 1 co. 346 Legge 30 dicembre 2004 n. 311 – c.d. finanziaria 2005, che prevede testualmente che “i contratti di locazione , o che comunque costituiscono diritti reali di godimento, di unità immobiliari o di loro porzioni, comunque stipulati, sono nulli se, ricorrendo i presupposti, non sono registrati”, non incide sulle condizioni per accedere alla tutela possessoria, tenuto conto che la giurisprudenza, anche recentissima, ha costantemente ribadito che “L'azione di reintegrazione nel possesso, ai sensi dell'art. 1168, secondo comma, cod. civ., può essere proposta anche da chi abbia soltanto la detenzione della cosa, tranne il caso che l'abbia per ragioni di servizio o di ospitalità vedi per tutte, Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 4448 del 20/03/2012. Nello specifico, il sub-locatore ha ricevuto in consegna il compendio immobiliare per sub-locarlo al reclamante e ha avuto la disponibilità delle chiavi delle aree non oggetto di sublocazione, fino alla modifica delle situazione di fatto da parte di Ecospace, condotta che, quindi, va intesa quale spoglio rispetto alla condizione di disponibilità pregressa. 3 Del resto, la giurisprudenza ha chiarito che “Il regime probatorio (e, in particolare, la distribuzione dell'onere della prova tra le parti) nel procedimento possessorio instaurato a tutela della detenzione qualificata è notevolmente diverso da quello a tutela del possesso in senso proprio (ossia corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale). Mentre, in questo ultimo caso, il titolo da cui si assume avere origine il possesso, non può esser fatto valere per dimostrare la esistenza dello "ius possidendi" ma solo "ad colorandam possessionem", e cioè per rafforzare la prova dell'esistenza di atti materiali integranti il possesso, nel primo procedimento invece, colui che assume di essere detentore qualificato ha l'onere di provare l'esistenza del titolo, da cui la detenzione ha avuto origine e che comporta necessariamente la trasmissione della detenzione stessa (locazione, deposito, comodato, contratto agrario, ecc.), ma non anche la persistenza della sua validità ed efficacia nel momento dello spoglio Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 2111 del 03/03/1994. Anche una recente giurisprudenza di merito si è pronunciata in senso favorevole alla tutela possessoria. vedi Tribunale Torino 27.1.2010 Si precisa, inoltre, che non è idonea ad escludere la tutela possessoria la convinzione dell'agente di esercitare un proprio diritto, nello specifico derivante dal fatto di avere utilizzato i suddetti locali, anche se esclusi dal contratto, con il consenso del sublocatario, fin dall’inizio dell’inizio dell’esecuzione del contratto Invero, la Corte Suprema di Cassazione, II Sezione Civile, con la sentenza n. 2316, del 31/01/2011, ha statuito che, in tema di giudizio possessorio, l'elemento soggettivo che completa i presupposti dell'azione di spoglio risiede nella coscienza e volontà dell'autore di compiere l'atto materiale nel quale si sostanzia lo spoglio, indipendentemente dalla convinzione dell'agente di operare secondo diritto. Il reclamo pertanto non può trovare accoglimento. Le ulteriori questioni rimangono assorbite dalla decisione . Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. PQM Respinge il reclamo e per l’effetto conferma il provvedimento emesso dal Tribunale di Venezia in data 12.6.2012 depositato in data 14.6.2012 4 condanna parte reclamante alle spese della presente procedura che liquida in complessivi € 2.500 per compensi € 500 per spese oltre accessori di legge Si comunichi Venezia 25.7.2012 IL PRESIDENTE EST. 5