PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA ATTO DI DENUNCIA La F.L.G. Fondazione Luigi Guccione, ente morale vittime della strada, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Giuseppe Guccione; il Movimento Cittadinanzattiva Lazio Onlus in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Giuseppe Scaramuzza; l’I.I.C.A. Istituto internazionale Consumo e Ambiente, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Avv. Giuseppe Lo Mastro; l’Associazione “Basta Cartelloni a Roma – Francesco Fiori”, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Fabio Luigi Depino; l’Associazione Disabili Visivi ONLUS, in persona del legale rappresentante pro-tempore Avv. Giulio Nardone, la sig.ra Gabriella Arcuri e la sig.ra Alessandra Mundo, espongono Le predette associazioni, quali enti esponenziali di interessi diffusi afferenti la sicurezza nella circolazione stradale, la protezione dei diritti dei cittadini, la tutela del consumatore e dell’ambiente, la tutela del decoro urbano, la difesa e la promozione dei diritti dei non vedenti e degli ipovedenti, segnalavano, con gli atti di diffida ex art. 328, comma 2 c.p. di cui si dirà appresso, agli Enti pubblici di competenza, la gravità della situazione venutasi a creare nel Comune di Roma nell’ambito della cartellonistica stradale, vicenda nota alla cronaca giornalistica locale con il nome di “cartellone selvaggio”. In particolar modo dette Associazioni, assieme alla cittadina ed utente delle strade romane, sig.ra Mundo, con atto di diffida del 05 gennaio 2012 (all.1) - ricevuto in data 16.01.2012 dal Comune di Roma, in persona del Sindaco pro-tempore, on. Gianni Alemanno, in data 10.01.2012 dall’Ufficio Servizio Affissioni e Pubblicità del Comune di Roma, in persona del suo Direttore pro-tempore e dall’Assessorato alla Attività produttive del Comune di Roma, in persona dell’assessore pro-tempore on. Davide Bordoni – descrivevano la particolare situazione venutasi a creare sulla via Cristoforo Colombo, nel tratto compreso tra il Palazzetto dello Sport, viale dell’Oceano Pacifico da un lato e viale dell’Oceano Atlantico dall’altro, ove la presenza di impianti pubblicitari, ben 10, apposti sullo spartitraffico e a ridosso delle carreggiate si poneva (e si pone tutt’oggi) in palese violazione del codice della strada (art. 23), del suo regolamento di esecuzione (art. 51) e della delibera 37/2009 del Comune di Roma, determinando un’inaccettabile situazione di pericolo per la circolazione stradale. Si evidenziava inoltre che, proprio in considerazione dell’illegittimo posizionamento di detti cartelloni pubblicitari, in data 02.01.2012 si era verificato un incidente che aveva visto coinvolto un impianto collocato, appunto, al centro di uno spartitraffico, di dimensioni superiori a quelle consentite, in cui rimaneva gravemente ferita una donna (all. 2), riconducibile a una nota ditta (Studio Zeta s.r.l., come si evince dalle immagini qui allegate, all. 3) che per gravi inadempienze era già stata “cancellata” dal Comune di Roma con D.D. 1999 del 12.07.2011. Nessun riscontro e nessuna rimozione pur tuttavia veniva eseguita. Con diverso atto di diffida sempre del 05 gennaio 2012 (all.4) - ricevuto il 16.01.2012 dal Comune di Roma, in persona del Sindaco pro-tempore, in data 10.01.2012 dall’Ufficio Servizio Affissioni e Pubblicità del Comune di Roma, in persona del suo Direttore pro-tempore e dall’Assessorato alla Attività produttive del Comune di Roma, in persona dell’assessore pro-tempore on. Davide Bordoni, – le Associazioni denuncianti, assieme alla signora Gabriella Arcuri, segnalavano lo status di degrado e di pericolo in cui versa la via Tuscolana, segnata anch’essa da impianti apposti in prossimità degli incroci e a ridosso delle carreggiate e, in quanto tali irregolari e/o illegali e/o abusivi. La minaccia derivante dai cartelloni pubblicitari posizionati sulla via Tuscolana, d’altro canto, aveva già trovato una gravissima conferma nel decesso di due ragazzi avvenuto a seguito dello scontro, in data 02 novembre 2011, del loro scooter, con un impianto posizionato sullo spartitraffico, all’altezza del civico 626. Anche in questo caso la richiesta di rimozione non aveva alcun esito. Infine, con ultimo atto di significazione e diffida del 12 gennaio u.s. (all.5) ricevuto rispettivamente in data 17.01.2012 dal Comune di Roma, in persona del Sindaco pro-tempore, in data 18.01.2012 dall’Ufficio Servizio Affissioni e Pubblicità del Comune di Roma, in persona del suo Direttore pro-tempore, e dall’Assessorato alla Attività produttive del Comune di Roma, in persona dell’assessore pro-tempore e in data 12.01.2012 dal G.S.S.U., Polizia Municipale di Roma Capitale – le Associazioni denuncianti evidenziavano ulteriori e gravi circostanze di fatto inerenti la materia della cartellonistica stradale nel Comune di Roma ed i riflessi che la gestione sconsiderata di questi stava provocando in termini di sicurezza della circolazione stradale e di decoro urbano, ed in particolar modo che: - alcune indagini tecniche, effettuate da esperti incaricati della Polizia Municipale nel settembre del 2010 sugli impianti realizzati da una delle aziende del settore – la S.r.l. P.E.S. con sede in Roma, Via Tomasino d’Amico n. 82, ditta a cui era riconducibile il cartellone contro cui si erano schiantati i due ragazzi sulla Tuscolana avevano evidenziato: a) che essi presentavano “un’altezza del sostegno di 60 cm circa dal piano di calpestio alla base del pannello in contrasto con l’art. 2 del titolo I della delibera 260/97 che decreta un’altezza minima di 2,50 m”; b) che la loro tipologia “non rispetta(va) la delibera di Giunta Comunale n. 25/2010 per gli impianti SPQR sia nei materiali che nei formati...”; c) che “i pannelli (erano) in vetro e gli spigoli vivi, quindi pericolosi, vista l’altezza alla quale sono installati...”(all. 6); - a seguito di tali verifiche, l’Unità Organizzativa Affissioni e Pubblicità del Comune di Roma con nota in data 12.10.2010 aveva contestato alla azienda installatrice S.r.l. P.E.S. che i gravi profili di pericolosità accertati “rappresentavano motivi ostativi, ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/90 al mantenimento degli impianti in questione sul territorio” (all. 7); - la contestazione rimaneva priva di qualsivoglia riscontro fattuale, nel senso che non solo nessuno degli impianti veniva rimosso o ricondotto a norma, ma ne venivano realizzati numerosi altri con le medesime caratteristiche di intrinseca ed eclatante pericolosità, e nessuna delle Autorità preposte adottava le misure imprescindibili e urgenti affinché venisse ovviato alla colpevole inerzia della ditta installatrice; - l’unica reazione dell’Amministrazione Capitolina era un’ordinanza del Sindaco in data 24.11.2011 con la quale veniva semplicemente sospeso, peraltro solo sino al termine del mese di gennaio, “il rilascio di autorizzazioni di nuovi impianti pubblicitari... (e) l’efficacia delle autorizzazioni già rilasciate relative ad impianti pubblicitari non ancora installati...” (all. 8). - che immediate misure di rimozione si imponevano, in particolare, tra gli altri, sui seguenti impianti: Via Anastasio II (altezza civico 75 circa), Via Gregorio VII (altezza civico 348 sullo spartitraffico), Via Salaria altezza civico 241, Via Salaria altezza civico 300, Via Salaria altezza incrocio viale Somalia, Viale XXI Aprile (altezza civico 1), Piazza Annibaliano (su aiuola altezza civico 17), Circonvallazione Gianicolense (altezza civico 217), Via Piemonte (altezza civico 53, angolo via Boncompagni), Via di Val Melania (altezza civico 9), Piazzale Jonio (sull’aiuola, lato via di Val Melaina), Piazza Sonnino (sul marciapiede tra Parrocchia San Crisogono e vicolo Mazzamurelli), Via Tiburtina altezza Cimitero del Verano (su spartitraffico centrale), Piazza Cola di Rienzo (altezza civico 73), Via del Pattinaggio (2 impianti – altezza Hotel Sheraton), Piazza Cina (snc, fronte via Ugo della Seta), Via Pechino (due impianti, snc: uno poco dopo piazza Monte Tai; il secondo circa 200 m dopo il precedente) (all. 9). Solo alcuni di questi ultimi venivano rimossi tra fine gennaio e fine febbraio 2012. * * * * * Da tutto quanto sopra emerge con forza che il Comune di Roma ha omesso di adottare le misure necessarie per ovviare alla situazione di grave pericolo per persone e cose, derivante dalla persistenza sul suolo comunale di impianti pubblicitari che, il più delle volte senza le previste autorizzazioni, non sono conformi alle norme di legge e alle prescrizioni tecniche in materia di dimensioni, formati e materiali. Misure chieste in questi anni dalla cittadinanza tutta, dalla stampa, e persino da organi di Governo. La Direzione generale per la sicurezza stradale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con nota del 28.07.2011 e del 05.09.2011, relativa a segnalazioni di impianti pubblicitari nel Comune di Roma (all. 10 e 11) chiedeva al Comune - stante che “dal rilievo fotografico della email pervenuta alla scrivente Direzione generale emerge la concreta possibilità che le installazioni documentate (Via Cristoforo Colombo, Via Appia Nuova, Via Laurentina, Viale Marinetti, Via Gasparri, Viale delle Scienze, Via Q. Majorana, Via Vallerano, ecc..) siano in contrasto con le disposizioni del Nuovo Codice della Strada” – di verificare le segnalazioni pervenute e “mettere in atto tutte le azioni utili al ripristino delle necessarie condizioni per la sicurezza della circolazione stradale, relazionando alla scrivente Direzione generale circa i provvedimenti adottati”. Neppure alle sollecitazioni del Ministero è stato dato riscontro da parte del Comune, né le amministrazioni competenti e destinatarie delle diffide ex art. 328, comma 2, c.p., sopra richiamate, hanno compiuto gli atti del proprio ufficio richiesti o hanno dato seguito alle circostanze ivi richiamate. Nessuno degli Enti pubblici indicati, inoltre, ha fornito formale risposta al fine di esplicitare le ragioni per le quali non potevano compiersi gli atti d’ufficio richiesti. Non vi è bisogno di spendere molte parole per evidenziare che tali omissioni, oltre a costituire gravi inadempienze amministrative, realizzino la fattispecie di reato di cui all’art. 328, comma 2 c.p. D’altro canto, per giurisprudenza unanime, il delitto di omissione di atti d’ufficio non richiede il verificarsi di un evento dannoso che sia conseguenza dell’omissione posta in essere, in quanto è un reato di pericolo (Cass. Pen, Sez VI, 26/03/2009, n.13519) che si perfeziona nel momento in cui sia trascorso il termine di trenta giorni, decorrente dalla ricezione della richiesta, senza che l’atto sia stato compiuto o senza che il mancato compimento sia stato giustificato (Cass. Pen., Sez. VI, 02/04/2009, n.14466). La giurisprudenza ha più volte avuto modo di sottolineare che se la fattispecie di cui al primo comma tutela solo il buon andamento e la trasparenza della pubblica amministrazione, ed è pertanto fattispecie monoffensiva, alla fattispecie di cui al secondo comma “deve riconoscersi natura plurioffensiva”, in quanto posta a tutela anche dell’interesse del privato (ovvero dell’ente esponenziale di interessi diffusi, Cass. Pen, Sez. VI, 4316/1998, relativamente al Codacons) al compimento dell’atto dovuto o quantomeno a conoscere le ragioni del ritardo (Cass. Pen., Sez. VI, 4/02/2003, n.5376). Inoltre, la competenza ad adottare l’atto richiesto sussiste per ognuna delle amministrazioni cui la diffida è stata trasmessa. Infatti, la responsabilità circa la rimozione dei cartelloni illegittimamente implementati, oltre ad essere certamente attività di competenza dell’Ufficio Servizio Affissioni e Pubblicità del Comune di Roma in ordine alla gestione e al controllo degli impianti pubblicitari posti nel Comune di Roma, appartiene senza dubbio anche al Comune di Roma, nella persona del Sindaco e all’assessore alle attività produttive, in persona del l.r.p.t. L’esercizio di detta competenza, d’altronde, veniva da costoro già esercitata (anche se in un ambito temporale ingiustificabilmente circoscritto a cui non è stato dato alcun seguito) con l’Ordinanza del 24.11.2011 la quale aveva sospeso sino al termine del mese di gennaio il rilascio di autorizzazioni di nuovi impianti pubblicitari e l’efficacia delle autorizzazioni già rilasciate relative ad impianti pubblicitari non ancora installati. Misura alquanto inutile in quanto non è di certo servita a ripristinare la sicurezza stradale nel territorio comunale. Così come veniva esercitata nell’ottobre 2010, allorquando costretto da inequivocabili relazioni di tecnici incaricati dalla Polizia Municipale, l’Ufficio affissioni e pubblicità segnalava alla ditta P.E.S. la pericolosità dei suoi impianti. Senza tuttavia ordinare di rimuoverli! Peraltro le responsabilità e i doveri incombenti sugli Uffici diffidati ben descritti dall’art. 23 Codice della Strada che testualmente recita: “ Lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare insegne, ...che possono renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione; in ogni caso, detti impianti non devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide….; che “ In caso di collocazione di cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari privi di autorizzazione o comunque in contrasto con quanto disposto dal comma 1, l'ente proprietario della strada diffida l'autore della violazione e il proprietario o il possessore del suolo privato, nei modi di legge, a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese entro e non oltre dieci giorni dalla data di comunicazione dell'atto. Decorso il suddetto termine, l'ente proprietario provvede ad effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario e alla sua custodia ponendo i relativi oneri a carico dell'autore della violazione e, in via tra loro solidale, del proprietario o possessore del suolo” (comma 13 bis), erano stati ampliamente ribaditi in sede di incontro svoltosi tra i rappresentanti delle associazioni denuncianti ed il Sindaco e l’Assessore Bordoni in data 16.01.2012 presso la sede del comune di Roma e conclusosi con una semplice presa d’atto della situazione denunciata. Nulla è stato fatto dal comune su Via Tuscolana, nulla su Via Cristoforo Colombo. Sono stati rimossi solo alcuni degli impianti della società P.E.S. descritti nella diffida del 12.01.2012, tra cui quello ubicato in piazza Cola di Rienzo, altezza civico 73, probabilmente per mere ragioni di immagine, visto che in data 14.01.2012 proprio davanti quel cartellone si teneva una manifestazione di cittadini e di associazioni, quali le denuncianti, ampliamente ripresa dalla stampa nazionale e locale, volta a dare voce alle esigenze di tutela del decoro urbano e della sicurezza di tutti (all. 12). Sono ancora presenti quelli in: - Via Gregorio VII (altezza civico 348 sullo spartitraffico) (0006/BZ113/P); - Via Salaria altezza civico 241 (0006/AZ329/P); - Via Salaria mt. 20 dal civico 504, altezza incrocio viale Somalia (0006/AQ596/P); - Via Salaria 40 mt. dopo civico 504. altezza incrocio viale Somalia, (0006/AZ326/P); - Piazza Annibaliano (su aiuola altezza civico 17) (0006/AA259/P); - Circonvallazione Gianicolense (altezza civico 217) (0006/AA482/P); - Pzzale Jonio (sull’aiuola, lato via di Val Melaina) (0006/AB009/P); - Piazzale - Via Cina Pechino, (snc, snc, fronte poco via dopo Ugo piazza della Monte Seta) (0006/BO250/P); Tai (0006/BZ127/P); - Via Pechino, snc impianto collocato a circa 200m dal precedente (0006/BZ126/P). Così come sono ancora presenti i seguenti impianti P.E.S. diffidati (anche se non individualmente) della stessa tipologia: - 0006/AQ584/P - Viale Regina Margherita - 0006/AQ652/P - Viale XXI Aprile 31; - 0006/BZ148/P, Viale XXI Aprile a mt. 5 civico 8; - 0006/BO229/P, Piazza Acilia civico 4; - 0006/AA328/P, via Colli Portuensi 477; mt.7 civico 125; - 0006/BZ141/P - via Tuscolana 512 all'incrocio con via Rocca di Papa; - 0006/AQ644/P - via Tuscolana 423; - 0006/AQ569/P - Via Pio IX 32; - 0006/AZ407/P - via Ugo della Seta 1; - 0006/BZ143/P - Via De Carolis 199; - 0006/BO262/P - Via della Balduina 279; - 0006/AZ110/P - Stazione di Trastevere, Circonvallazione Gianicolense 1; - 0006/AT624/P - Viale delle Province 5; - 0006/AZ254/P - Ponte Batteria Nomentana – via Nomentana a 110 m dal civico 523; - 0006/AA450/P - Viale di val Fiorita - mt.100 dal n. 86, sta su marciapiede altezza metro B Magliana, fronte Piazzale di Val Fiorita; - 0006/BO256/P - Via dei Quattro Venti 198/200; - 0006/BZ115/P - via Isacco Newton 80; - 0006/AQ605/P - Corso Sempione m 5 dal civico 3; - 0006/AA254/P - Largo Alessandro Toja, 4; - 0006/BO247/P - Via Cina 413; - 0006/BO246/P - Piazzale Cina m 12 da civico 50; - 0006/BO245/P - Via Cerveteri, sul marciapiede centrale, altezza civico 31; - Via Cerveteri, su spartitraffico all’incrocio e in curva, altezza civico 67 – 0006/BO244/P; - 0006/BO235/P - Via Appia Nuova, altezza civico 624; - 0006/AS894/P - Via Appia Nuova, altezza civico 117, parcheggio centrale; - 0006/BP099/P - Via Delle Cave, lato opposto civico 112 (anche se su etichetta è riportato 108). Sul punto si ricorda che l’opinione pubblica, anche internazionale, si è più volte mobilitata per porre un freno alla proliferazione incontrollata nella nostra città della cartellonistica pubblicitaria ed ha portato spesso a chiedersi se non sia forse la rilevanza economica di alcuni interessi coinvolti nel ricco settore della pubblicità a limitare le istanze di tutela della cittadinanza. Sul punto, ci si domanda se il Comune abbia quantomeno diffidato gli autori delle violazioni a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese; se ha sanzionato, financo radiandole, quelle imprese che con i loro impianti hanno recato ostacolo alla circolazione. Se ciò non è avvenuto quale è la spiegazione? Sotto il profilo penale, le collocazioni di tali impianti risultano comunque integrare anche il distinto reato di cui all’art. 675 c.p., dato il potenziale lesivo ed offensivo dell’incolumità di automobilisti e pedoni ad opera di tutti i cartelloni di cui si è chiesta, invano, la rimozione. Cartelloni indebitamente e pericolosamente ubicati in marciapiedi e spartitraffico, persino al centro di piste tattili, contro cui spesso soprattutto non vedenti ed ipovedenti, sono costretti a sbattere, rischiando danni di non poco conto se si considerano gli impianti con spigoli vivi e pannelli in vetro, quelli cioè che anche l’Unità Organizzativa Affissioni e Pubblicità del Comune di Roma con la nota del 12.10.2010 ha ritenuto non potere essere mantenuti sul territorio. * * * * Poiché si ravvisano nei fatti esposti gli estremi di condotte perseguibili penalmente, i sottoscritti sporgono con il presente atto formale DENUNZIA nei confronti del Comune di Roma, in persona del Sindaco pro-tempore, domiciliato per la carica in Roma, Piazza del Campidoglio 1, dell’Ufficio Servizio Affissioni e Pubblicità del Comune di Roma, in persona del suo Direttore pro-tempore, con sede in Roma, Viale Ostiense 131/L, dell’Assessorato alla Attività produttive del Comune di Roma, in persona dell’assessore pro-tempore, con sede in Roma, Via dei Cerchi 6, per il reato di omissione di atti di ufficio ex art 328, comma 2 c.p., nonché nei confronti di tutti coloro che si sono resi responsabili a qualunque titolo anche per il reato di cui all’art. 675 c.p. e di ogni altro reato che la S.V. ravviserà nei fatti esposti. A tutela dei loro interessi di persone offese - costituende parti civili – la F.L.G. Fondazione Luigi Guccione, in p.l.r.p.t. e la sig.ra Gabriella Arcuri nominano sin d’ora come difensore l’avv. Roberto Canestrelli, con studio in Roma, via Lucrezio Caro 38; Il Movimento Cittadinanzaattiva Lazio Onlus in p.l.r.p.t. nomina come difensore l’avv. Stefano Maccioni, con studio in Roma Via Corfinio 23; I.I.C.A. Istituto Internazionale Consumo e Ambiente, in p.l.r.p.t., e la sig.ra Alessandra Mundo, nominano come difensore l’avv. Deborah Maidecchi, con studio in Roma, Via della Vetrina 28; L’associazione Basta Cartelloni a Roma – Francesco Fiori, in p.l.r.p.t., nomina come difensore l’avv. Romana D’Ambrosio, con studio in Roma, Via Appia Nuova 103; L’associazione disabili visivi onlus, in p.l.r.p.t., nomina come difensore l’avv. Fabio Canestrelli con studio in Roma Via Lucrezio Caro 38; Ai sensi dell’art. 408, secondo comma, c.p.p. chiediamo di essere avvisati in ordine all’eventuale richiesta di archiviazione del procedimento. Ai sensi dell’art. 459, primo comma, c.p.p. ci opponiamo inoltre all’emissione di un decreto penale di condanna. Con osservanza. si allegano i seguenti documenti in copia: 1) Atto di diffida del 05/01/2012 relativo a via Cristoforo Colombo; 2) N. 3 fotografie cartelloni denunciati su via Cristoforo Colombo; 3) Articoli di stampa su incidente stradale Cristoforo Colombo del 02.01.2012 e n. 4 fotografie; 4) Atto di diffida del 05/01/2012 relativo a via Tuscolana; 5) Atto di diffida del 12/01/2012 relativo agli impianti della ditta P.E.S. s.r.l.; 6) Nota sopralluogo impianti P.E.S. s.r.l. del 22.09.2010; 7) Nota dell’U.O. Affissioni e Pubblicità del 12.10.2010 relativa ad impianti P.E.S. s.r.l.; 8) Ordinanza del Sindaco del 24.11.2011; 9) N. 24 fotografie relative agli impianti P.E.S. denunciati; 10) Nota della Direzione generale per la sicurezza stradale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del 28.07.2011; 11) Nota della Direzione generale per la sicurezza stradale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 05.09.2011; 12) Articoli di stampa su manifestazione contro cartelloni pericolosi del 14.01.2012; 13) n. 56 fotografie impianti P.E.S. I denuncianti delegano al deposito l’avv. Con Ossequio. Roma, 28 febbraio 2012 Giuseppe Guccione Fabio Luigi Depino Avv. Giulio Nardone Alessandra Mundo Gabriella Arcuri Avv. Giuseppe Lo Mastro Giuseppe Scaramuzza