CONTRATTO INTEGRATIVO DAIMLERCHRYSLER SERVIZI FINANZIARI S.P.A. II giorno 14 gennaio 2004, in Roma TRA La soc. DaimierChrysler Servizi Finanziari S.p.A., rappresentata dall'Ing. Klaus Boden e dal Dott. Massimo Malighetti con l'assistenza del Dott. Arnaldo Fiorenzoni e del Dott. Mario Gentiluomo dell'UNIONE DI ROMA - CONFCOMMERCIO. E la FILCAMS - CGIL rappresentata dal Sig. Gabriele Simoncini la RSA della soc. DaimierChrysler Servizi Finanziari S.p.A., rappresentata dalle Sigg.re Nadia Cherubini, Elvira Marinelli e Roberta La Rocca VISTO • il Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo del 23 luglio 1993, • I'art.12, Titolo Secondo, Prima Parte, del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da aziende del settore terziario, della distribuzione e dei servizi PREMESSO • che le disposizioni normative ed economiche contenute nel presente contratto risultano in linea per modalità, tempi di realizzazione ed indirizzo con quanto sopra richiamato, si è stipulato il presente Contratto Integrativo aziendale PREMESSA Le parti - le Organizzazioni Sindacali, Le Rappresentanze Sindacali Aziendali, la DaimierChrysler Servizi Finanziari S.p.A. e l'Associazione Datoriale di Riferimento -alla luce dell'attuale scenario normativo e dei nuovi assetti organizzativi che caratterizzano il nostro mercato del lavoro, hanno concordato che fosse indispensabile avviare un processo di ridefinizione e razionalizzazione del sistema contrattuale interno all'Azienda, coniugando le imprescindibili istanze di tutela dei lavoratori con le esigenze dell'impresa. Le parti, attraverso l'adeguamento della regolamentazione aziendale preesistente al nuovo contesto economico e normativo, mirano a: • • rispondere alle sfide del mercato mediante il miglioramento dell'efficienza gestionale delle risorse umane e della capacità competitiva dell'Azienda, sostenendo il piano collettivo dei rapporti come piano privilegiato sul quale giocare le relazioni con il personale; promuovere un'occupazione regolare e di buona qualità, valorizzando l'importanza del lavoro anche attraverso l'affermazione dei diritti individuali e sindacali, e dedicando una costante attenzione alle problematiche dell'ambiente di lavoro; consolidare e sviluppare le positive esperienze già maturate nelle relazioni industriali all'insegna di un modello cooperativo e collaborativo, basato sul coinvolgimento e la partecipazione, che appare meglio attrezzato per rispondere alle sfide della nuova economia, in un contesto normativo che non solo intende riconoscere ma anzi valorizzare, come fattore di competitività, le esigenze di tutela del lavoro. In considerazione di quanto esposto e coerentemente con gli indirizzi stabiliti durante le trattative, le parti hanno dunque operato un riordino delle normative a livello aziendale, stipulando il presente contratto integrativo che, nel realizzare maggiori benefici per i lavoratori e globalmente migliorativo e, pertanto, sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti contratti integrativi aziendali. Le parti si impegnano a rispettare e far rispettare ai lavoratori il sistema contrattuale comunemente delineato. Per quanto non previsto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia e le norme del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti del terziario della distribuzione e dei servizi. VIGENZA CONTRATTUALE La vigenza del presente contratto integrativo aziendale si intende dal 15/01/2004 al 14/01/2007 Alla scadenza di cui sopra, il presente contratto integrativo aziendale si considererà tacitamente rinnovato fino alla stesura di un nuovo contratto integrativo aziendale, a meno che una delle due parti non presenti formale disdetta con un preavviso di almeno 6 mesi rispetto alla scadenza stessa. Le OO.SS. e le R.S.A. si impegnano fino alla scadenza del contratto integrativo aziendale e per tutta la fase successiva delle trattative a non promuovere e ad intervenire affinché siano evitate azioni sindacali in relazione al rinnovo stesso. DIRITTO D'INFORMAZIONE Fermo restando quanto previsto dal C.C.N.L. di categoria, nell'ottica di ottimizzare i rapporti tra le parti, si conviene sull'importanza e sulla necessità di prevedere un ulteriore incontro tra Azienda ed R. S. A. (dopo circa sei mesi dal precedente) sulle seguenti tematiche: • Andamento economico dell'Azienda • Strategie generali • • Sviluppo ed investimenti Processi di riorganizzazione • Occupazione e dinamiche quantitative e qualitative • • Tipologie di impiego Piani di formazione e addestramento • Innovazioni tecnologiche • Ambiente e salute Inoltre l'azienda riconosce alle R.S.A. la possibilità di utilizzare un account di posta elettronica ad esse esclusivamente dedicato per comunicare con i dipendenti, alle seguenti condizioni: • • II Lotus Notes non deve essere strumento di propaganda sindacale a livello Nazionale, Territoriale o di Categoria ma deve essere utilizzato per le comunicazioni strettamente correlate all'azienda. L'oggetto delle e-mail deve essere sempre "COMUNICATO SINDACALE". • Prima di essere inviati ai dipendenti, a titolo informativo, tutti i comunicati devono essere consegnati in forma cartacea al servizio Human Resources. • • I comunicati devono essere firmati da almeno un rappresentante delle R.S.A.. In caso di mancato rispetto delle menzionate condizioni o di abuso dell'account di posta, l'azienda si riserva il diritto di interromperne l'uso previo incontro tra le parti sottoscrittrici. IL RAPPORTO DI LAVORO 1. L'ORARIO DI LAVORO L'orario di lavoro per i dipendenti che lavorano full-time prevede TRE diverse articolazioni: PROFILO ORARIO A Dal lunedì al giovedì E. 8.15/9.15; U. 17.45/ 18.45; pausa pranzo dalle 13.45 alle 14.45; il venerdì E. 8.15/9.15; U. 13.45/14.45. PROFILO ORARIO B Dal lunedì al venerdì E. 8.30/9.30; U.17.30/18.30 Pausa pranzo dalle 13.00 alle 14.00 . PROFILO ORARIO C Dal lunedì al giovedì E. 8.00-9.00; U. 18.30-19.30 pausa pranzo dalle 13.00 alle 14.00 il venerdì E.8.00/9.00; U. 14.45-15.45. pausa pranzo dalle 13.00 alle 13.15 Nella prima tipologia di orario il dipendente dovrà comunque garantire 9h e 30' di permanenza in Azienda, comprensive dell'intervallo per il pranzo, nei primi 4 giorni della settimana, e 5 h e 30' il venerdì. AI venerdì l'intervallo per il pranzo non è previsto salvo il caso in cui si effettui prestazione lavorativa straordinaria (v. quanto illustrato nel paragrafo successivo). Nella seconda tipologia di orario il dipendente dovrà comunque garantire 9h di permanenza in Azienda, comprensive dell'intervallo per il pranzo in tutti e 5 i giorni della settimana. Nella terza tipologia di orario il dipendente dovrà comunque garantire 10h e 30' di permanenza in Azienda, comprensive dell'intervallo per il pranzo, nei primi 4 giorni della settimana, e 6h e 45' il venerdì (comprensive dell'intervallo per il pranzo di 15')., L'orario di lavoro per le persone che lavorano part-time è escluso da questa descrizione in quanto viene pattuito come trattamento individuale con il singolo dipendente in ottemperanza a quanto previsto dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti anche alla luce dell'armonizzazione che sarà realizzata nell'ambito del rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro attualmente in corso. Le infrazioni dell'orario di lavoro saranno oggetto di specifici procedimenti disciplinari in ottemperanza a quanto previsto C.C.N.L. e dalle norme legislative vigenti. 1.1 GLI STRAORDINARI Tutte le ore di straordinario devono essere giustificate e preventivamente autorizzate dal superiore del dipendente o, in sua assenza, dal superiore del superiore (2^ linea di riporto gerarchica) secondo le modalità che saranno indicate dal Servizio Human Resources. La contabilizzazione delle ore di straordinario verrà effettuata a minuti, a partire dalla prima mezz'ora eccedente il normale orario di lavoro. Per il primo profilo orario, gli straordinari del venerdì verranno contabilizzati comunque dopo aver garantito una presenza in Azienda di almeno 6h. Superate le 6h e 5', scatterà l'ora di pausa pranzo e gli straordinari verranno così contabilizzati: 5h e 30' di prestazione ordinaria; 1 h di intervallo pranzo; 30' di prestazione straordinaria. Per il terzo profilo, gli straordinari del venerdì verranno contabilizzati dopo aver garantito una permanenza in Azienda di almeno 7h e 15': 6h e 30' di prestazione ordinaria complessiva (pre e post intervallo pranzo); 15' di intervallo pranzo (dalle ore 13.00 alle ore 13.15); 30' di prestazione straordinaria. 2. LA REGISTRAZIONE DELLA PRESENZA IN AZIENDA II primo obbligo del dipendente per accedere al posto di lavoro è quello di registrare la propria presenza a mezzo del badge fornito in dotazione. Qualunque prestazione di lavoro ordinario o straordinario effettuata senza la prescritta registrazione non è rilevata ai fini della liquidazione delle spettanze relative e sarà oggetto di procedimento disciplinare secondo quanto previsto dal C.C.N.L. . II dipendente è tenuto ad effettuare, personalmente, la timbratura con il badge ogni volta che lascia la sede di lavoro o vi faccia rientro così come previsto dal C.C.N.L., nonché dalle norme assicurative. II dipendente che non effettui la timbratura, per dimenticanza o perché sprovvisto del proprio badge è tenuto a comunicarlo tempestivamente al Servizio Human Resources che provvederà a fornire un badge sostitutivo; il dipendente dovrà comunque giustificare l'eventuale mancata timbratura tramite l'applicativo Gestione Ferie & Permessi *. Non saranno tollerate più di 2 omesse timbrature nel mese; qualora si dovesse superare tale limite, l'Azienda si riserva di procedere alla contestazione di quanto verificatosi secondo le norme previste dal C.C.N.L. . In caso di smarrimento o furto del badge, il Servizio Human Resources provvede a fornire al dipendente una seconda copia a fronte di una dichiarazione scritta. II dipendente, inoltre, è tenuto ad esporre il proprio badge a vista durante la sua permanenza nella Società e nel comprensorio di tutti gli edifici delle Società del Gruppo DaimIerChrysler. L'applicativo Gestione Ferie & Permessi prevede l'autorizzazione da parte del superiore del dipendente o in sua assenza dal superiore del superiore (2^ linea di riporto gerarchica). In caso di assenza di entrambi il dipendente è tenuto a dare comunicazione dell'evento in questione al Servizio Human Resources ed all'Amministrazione del Personale DCIH 3.1 ASSENZE 3.1 MALATTIA/INDISPOSIZIONE L'assenza dovuta a malattia deve essere comunicata al proprio Responsabile (e in Sua assenza al Servizio Human Resources) entro il primo giorno e non oltre le ore 9,30. II personale ha diritto ad usufruire di un giorno al mese di assenza per indisposizione. Tale assenza deve essere comunicata al proprio Responsabile (e in Sua assenza al Servizio Human Resources) entro le ore 9,30 e giustificata con il permesso per indisposizione tramite l'applicativo Gestione Ferie & Permessi entro il secondo giorno dall'inizio dell'evento. Non sarà accettato il permesso per indisposizione per la giornata del venerdì, pertanto l'assenza dovrà essere giustificata con certificato medico. Inoltre il permesso per indisposizione non potrà essere utilizzato congiuntamente ad una certificazione medica anche se i due documenti fossero intervallati da un fine settimana o da una festività infrasettimanale. La durata della malattia pari ad un giorno, se nell'arco del mese si è già usufruito del giorno di indisposizione, deve essere giustificata tramite certificato medico consegnato all'Amministrazione del Personale DCIH entro il giorno successivo. Qualora la malattia abbia una durata superiore ad un giorno, va mantenuta continuativamente al Servizio Human Resources l'informativa inerente il decorso della malattia stessa ed i relativi giorni di assenza fermo restando l'invio della certificazione medica secondo quanto previsto dalla normativa INPS (di cui sotto si riporta un estratto). La durata della malattia superiore ad un giorno, inoltre, deve essere giustificata entro il secondo giorno dall'inizio dell'evento con il certificato rilasciato dal medico appartenente al Servizio Sanitario Nazionale. Qualsiasi documento diverso da quello indicato non sarà riconosciuto valido per la giustificazione dell'assenza per malattia. NORMATIVA INPS PER LA CORRETTA GESTIONE DELLA CERTIFICAZIONE MEDICA PREVISTA. La data del rilascio del certificato medico deve essere quella dell'inizio della malattia o quella relativa al giorno immediatamente successivo all'inizio dell'evento morboso. La prognosi decorre dalla data del rilascio del certificato medico, nei casi di prosecuzione il secondo certificato dovrà allacciarsi al primo senza che tra i due documenti sussistano giorni di calendario scoperti. II lavoratore dovrà farsi rilasciare dal medico curante il certificato di malattia redatto in due copie, completato dal dipendente con dati personali e codice azienda (7021563673) ed entro 48 h dalla data di rilascio del certificato deve inviarne la 1 ^ copia alla sede dell'Inps (di residenza abituale) e la 2^ copia al datore di lavoro. L'indennità non spetta per i giorni di ritardo nell'invio del certificato. In caso di pervenuta malattia in corso di giornata lavorativa, l'evento morboso decorre dalla giornata stessa. I certificati di malattia dovranno pervenire in busta chiusa all'Amministrazione del Personale DCIH. A tal fine si può consegnare il materiale nell'apposita cassettina predisposta presso la reception dell'edificio di Via G.V. Bona n.130; la consegna all'Amministrazione del Personale DCIH avverrà quotidianamente con il normale servizio di posta interna. 3.2 PERMESSI PER MOTIVI PERSONALI O DI SERVIZIO Tutte le uscite e le conseguenti entrate che si verifichino durante l'orario di lavoro, sia per motivi personali che di servizio, devono essere registrate con il badge e giustificate tramite l'applicativo Gestione Ferie & Permessi. Le eventuali uscite per motivi di servizio che si verifichino al di fuori del normale orario di lavoro dovranno ugualmente essere registrate con il badge e preventivamente giustificate tramite l'applicativo Gestione Ferie & Permessi. Le ore di permesso per motivi personali preventivamente autorizzate e regolarizzate mediante l'applicativo di Gestione Ferie & Permessi possono essere recuperate nella stessa giornata. E' inoltre consentito il recupero nella stessa settimana o, comunque, entro lo stesso mese solare previa autorizzazione secondo le modalità indicate al punto 1.1 del presente contratto. Non è consentito un numero di permessi per ritardo superiore ai 3 mensili. L'inosservanza di questa regola comporta l'applicazione dei provvedimenti previsti dal C.C.N.L.. Sono esentati dall'osservanza delle predette norme soltanto i Dirigenti ed i Quadri. A questi ultimi si richiede di comunicare all'Amministrazione del Personale DCIH entro ogni giovedì le assenze previste per la settimana successiva. 3.3 PERMESSI PER VISITE MEDICHE Presentando idonea documentazione potranno essere concessi permessi retribuiti per visita medica per un massimo di 50 ore annue totali ed un limite di 8 ore mensili. I permessi per visita medica dovranno essere preventivamente autorizzati e regolarizzati mediante l'applicativo di Gestione Ferie & Permessi. 3.4 PERMESSI PER TERAPIE Potranno essere concessi permessi retribuiti per terapie (fisioterapie o chemioterapie) solo previa comunicazione al Servizio Human Resources e giustificazione tramite certificazione rilasciata dall'Ente che effettua le terapie o in alternativa dal medico curante. I cicli di terapie possono essere massimo 2 nel corso dell'anno solare. Le assenze non ` possono superare le 20 ore complessive per ogni ciclo. Le assenze giornaliere possono essere massimo di 2 ore. I permessi per cicli di terapie dovranno essere preventivamente autorizzati e regolarizzati mediante l'applicativo di Gestione Ferie & Permessi. La certificazione dovrà pervenire in busta chiusa all'Amministrazione del Personale DCIH. A tal fine si può consegnare il materiale nell'apposita cassettina predisposta presso la reception dell'edificio di Via G.V. Bona 130; la consegna all'Amministrazione del Personale DCIH avverrà quotidianamente con il normale servizio di posta interna. 3.5 PERMESSO RETRIBUITO "MARTEDI' GRASSO" (ultimo giorno di carnevale) Viene concesso un permesso retribuito che autorizza l'uscita del personale 90 minuti prima del termine del normale orario di lavoro. Nel caso di personale part-time a 5 h il permesso retribuito sarà di 60 minuti, mentre per i part-time a 6 h il permesso sarà di 70 minuti. 3.6 PERMESSO RETRIBUITO "VENERDI' SANTO" Viene concesso un permesso retribuito che autorizza l'uscita del personale 75 minuti prima del termine del normale orario di lavoro. Per il personale che osserva la prima e la terza tipologia di orario non sarà possibile usufruire dei suddetto permesso retribuito poiché i 75 minuti vengono detratti dal totale delle ore lavorative non effettuate il venerdì. Nel caso di personale part-time a 5 h il permesso retribuito sarà di 45 minuti, mentre per i part-time a 6 h il permesso sarà di 55 minuti. 3.7 PERMESSO RETRIBUITO PER NASCITA FIGLI Ai dipendenti è riconosciuto 1 giorno di permesso retribuito a seguito della nascita di figli, tramite presentazione del relativo certificato di nascita (da inviare all'Amministrazione del Personale DCIH ed in copia al Servizio Human Resources). 3.8 PERMESSO RETRIBUITO PER LUTTO Oltre ai 3 giorni all'anno di permesso retribuito in caso decesso o di documentata grave infermità del coniuge, anche se legalmente separato, di un parente entro il secondo grado (in linea retta o collaterale) anche se non convivente oppure di un componente la famiglia anagrafica del dipendente stesso, previsti dall'art. 4, c. 1, della Legge 53/2000, ai dipendenti è riconosciuto 1 giorno di permesso retribuito in caso di morte di: • Suocero/a • Cognato/a 3.9 ROL (PERMESSI DI RIDUZIONE ORARIO DI LAVORO) I lavoratori possono fruire di ore di permesso individuale retribuito fino ad un totale annuo di 104 ore (art. 68 CCNL). Tali permessi non potranno essere fruiti in porzioni inferiori ad un'ora per il personale con qualifica di impiegato ed in porzioni inferiori alle 4 o 8 ore, per il personale con qualifica di Quadro. I permessi suddetti (ROL) dovranno essere anticipatamente giustificati tramite l'applicativo Ferie e Permessi. I permessi non fruiti entro l'anno di maturazione decadranno e saranno pagati con la retribuzione in atto al momento della scadenza, oppure potranno essere fruiti in epoca successiva e comunque non oltre il 30 giugno dell'anno successivo. Eventuali ROL non usufruite saranno liquidate nel cedolino paga di luglio. È escluso dalla predetta normativa il personale con qualifica di dirigente. 3.10 FERIE Per il personale il monte ferie annuo è pari a 22 giornate (con godimento dal lunedì al venerdì). Le assenze per ferie dovranno essere giustificate anticipatamente tramite l'applicativo Gestione Ferie & Permessi. Le ferie, salvo casi eccezionali, non potranno essere giustificate a posteriori. È possibile usufruire anche di mezze giornate di ferie. Per la prima tipologia di orario si potrà richiedere: • mezza giornata di ferie dalle 8,15/9.15 con rientro alle 12,15/13,15 oppure • mezza giornata di ferie dalle 12,15/13,15 a seconda che l'entrata sia stata alle 8,15/9,15. Sarà possibile usufruire della mezza giornata di ferie nella giornata del venerdì purché siano garantiti il rientro in azienda alle 12.15/13.15 (e la presenza effettiva sino al termine dell'orario di lavoro) o l'uscita dalle 12,15/13,15. In quest'ultimo caso, comunque, sarà conteggiata mezza giornata di ferie, con recupero in occasione del conguaglio di fine anno per le ore eccedenti. In caso di assenza, la giornata di ferie del venerdì sarà contabilizzata per intero (8h) e come sopra le ore eccedenti saranno recuperate in occasione del conguaglio di fine anno. Per la seconda tipologia di orario si potrà richiedere: • mezza giornata di ferie dalle 8,30/9,30 con rientro 12,30/13,30 oppure • mezza giornata di ferie dalle 12,30/13,30 a seconda che l'entrata sia avvenuta alle 8,30/12,30 Per la terza tipologia di orario si potrà richiedere: • mezza giornata di ferie dalle 8,00/9,00 con rientro alle 12,30/13,30 oppure • mezza giornata di ferie dalle 12,30/13,30 a seconda che l'entrata sia avvenuta alle 8,00/9,00. Sarà possibile usufruire del permesso per ferie (4 ore) nella giornata del venerdì purché siano garantiti il rientro in azienda alle 12,30/13,30 (e la presenza effettiva sino al termine dell'orario di lavoro) o l'uscita dalle 12,30/13,30. In quest'ultimo caso, comunque, sarà conteggiata mezza giornata di ferie, con recupero in occasione del conguaglio di fine anno per le ore eccedenti. In caso di assenza la giornata di ferie del venerdì sarà contabilizzata per intero (9h) e come sopra le ore eccedenti saranno recuperate in occasione del conguaglio di fine anno. Per tutte le tipologie orarie, sulle mezze giornate di ferie vengono effettuati arrotondamenti di 15 minuti. Esempio di arrotondamento: g di ferie con decorrenza ore 12,30 in caso di entrata in azienda alle ore 8,25. 3.11 FESTIVITA' NATALIZIE Le giornate del 24 dicembre e 31 dicembre sono considerate giornate semifestive. L'attività lavorativa sarà sospesa per l'intera giornata utilizzando mezza giornata del monte ferie del dipendente. 4. TRASFERTE E MISSIONI Per quanto concerne la regolamentazione delle trasferte si rimanda a quanto previsto nella procedura Trasferte in essere pubblicata sulla intranet aziendale. Relativamente al trattamento economico delle trasferte o missioni effettuate nei giorni di sabato, domenica o festivi, le parti concordano quanto segue: SABATO: Per il personale impiegatizio di sede, il lavoro svolto nella giornata di sabato è contabilizzato come lavoro straordinario. Per il personale itinerante, il lavoro svolto nella giornata del sabato non viene contabilizzato, in linea con quanto previsto dal C.C.N.L. di riferimento. DOMENICA o FESTIVI: Per tutto il personale, il lavoro svolto in una giornata festiva o di riposo settimanale (di regola la domenica) dà diritto ad un giorno di riposo compensativo ed al pagamento della sola maggiorazione prevista per tali tipi di giornate. 5. LA CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE La valuta per gli stipendi è fissata 3 giorni prima dell'ultimo giorno del mese, tranne il mese di febbraio, che è stabilita essere per il 27. Per quanto attiene il mese di dicembre la data valuta verrà anticipata all'ultimo giorno lavorativo della settimana precedente al Natale. Nel caso in cui la data di cui sopra cada nelle giornate di sabato, domenica o festivi si dovrà anticipare o posticipare la stessa al giorno lavorativo più vicino (quindi se cade di sabato si anticipa al venerdì mentre se cade di domenica si posticipa al lunedì). 5.1 INDENNITA DI TRASPORTO Le parti concordano sulla eliminazione, a partire dalla data di validità del presente contratto, della voce retributiva corrispondente all'Indennità di trasporto. Per i dipendenti assunti anteriormente alla data suddetta, l'indennità di trasporto verrà conglobata interamente nel superminimo individuale. 5.2 GESTIONE ANTICIPI STIPENDI La richiesta di anticipo stipendio deve essere inoltrata al responsabile del Servizio Human Resources entro il giorno 15 del mese (nel mese di dicembre la scadenza è anticipata al 10 del mese). Non possono essere concessi più di 3 anticipi stipendi nel corso di un anno solare. II responsabile del Servizio Human Resources, oltre a verificare il rispetto di quanto sopra riportato, verifica la congruenza dell'importo richiesto con la situazione retributiva del dipendente. Se tutte le condizioni sono rispettate il responsabile del Servizio HR, dopo aver vistato la richiesta, trasmette la richiesta stessa al responsabile Financial Administration che provvederà a far effettuare il bonifico bancario sul conto corrente che il richiedente avrà specificato nella richiesta. II responsabile Financial Administration procederà mensilmente alla trasmissione degli importi netti da recuperare all'Amministrazione del Personale DCIH. Quest'ultima provvederà a lordizzare gli importi netti ricevuti e ad addebitare quanto dovuto nel cedolino paga dei singoli dipendenti. II recupero di quanto anticipato avverrà nel cedolino paga del mese stesso in cui è stato erogato l'anticipo. MODULO PER RICHIESTA ANTICIPO STIPENDIO: Da:Nome e Cognome GG.MM.AAAA A: Human Resources I Oggetto: richiesta anticipo stipendio Con la presente sono a richiederVi di volermi corrispondere € quale anticipo sulla retribuzione relativa allo stipendio del mese di ... (stesso mese in cui viene erogato l'anticipo) AAAA. Vogliate cortesemente bonificare l'importo suddetto alle seguenti coordinate bancarie: ABI: 00000 CAB: 11111 N° C/C: 22222222 Vi informo che questa è la mia: 7) 1 ^ richiesta, a 2^ richiesta, CI 3^ richiesta nell'anno corrente. Cordiali saluti. Nome e Cognome Approvazione Resp. H.R. 6. EROGAZIONI ADDIZIONALI In aggiunta alle 14 mensilità la Società prevede l'erogazione di: 6.1 MENSILITA AGGIUNTIVA 0 "PREMIO ANNUALE" (pari al 5% dello stipendio lordo annuo percepito per le 12 mensilità). Tale importo verrà erogato sempre nel mese di giugno di ogni anno. Fanno parte dello stipendio lordo tutti gli elementi contrattuali della retribuzione corrisposti con periodicità costante (es. stipendio base, aumenti periodici di anzianità, superminimo, etc). Ai fini delle competenze non si considera l'anno solare ma il periodo LUGLIO dell'anno precedente/GIUGNO dell'anno in corso di ogni anno. Le assenze per servizio militare, astensione facoltativa, aspettativa non retribuita determinano il mancato riconoscimento dell'erogazione dei suddetti periodi. Sono esclusi dalla predetta normativa i Dirigenti. 6.2 PREMIO PREFERIALE E' previsto un premio corrisposto a tutto il personale (con esclusione dei Dirigenti) di € 51,65 lordi. Tale premio verrà erogato sempre nel mese di giugno di ogni anno. La competenza sarà relativa al periodo LUGLIO dell'anno precedente/GIUGNO dell'anno in corso di ogni anno, pertanto per le assunzioni e le cessazioni avvenute in tale periodo verrà corrisposto un premio pari a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di effettiva presenza. Sarà considerato mese intero la frazione di mese uguale o superiore a 15 giorni. 6.3 PREMIO PRODUTTIVITA' II premio produttività viene erogato nel mese di luglio di ciascun anno ai dipendenti presenti a tale data, per le ore di effettiva presenza (secondo la tabella sotto riportata). L'ammontare del premio è quello indicato nella tabella seguente: Ore di assenza nell'anno Premio solare precedente sino a 50 sino a 90 sino a 180 sino a 270 sino a 360 Oltre € 619,75 € 495,80 € 371,85 € 247,90 € 123,95 0 Nell'assenteismo rientrano: • malattia • permessi retribuiti (tranne i permessi retribuiti per lutto di un familiare e ROL) • congedo matrimoniale • permessi non retribuiti (se non recuperati) • visite mediche II premio produttività è rivolto esclusivamente al personale avente qualifica di impiegato con contratto a tempo indeterminato. 6.4 ASSEGNO DI GRADO Per le seguenti figure professionali, l'azienda riconosce un assegno di grado per le particolari responsabilità attribuite: FUNZIONARIO: € 41,31 CAPO UFFICIO: € 30,98 CAPO REPARTO: € 20,65 7. LE ASPETTATIVE Potranno essere concesse aspettative esclusivamente per gravi problemi di carattere personale o familiare secondo le modalità previste dall'art.78 CCNL e dall'art. 4, c. 2, L. 53/2000 - art. 2, D.M. 278/2000). 8. I L RAPPORTO PART-TIME Viene riconosciuta la trasformazione dei rapporto di lavoro da full-time a part-time secondo quanto previsto dalle norme di legge e dal CCNL. In particolare I' Azienda riconosce alle lavoratrici madri e ai lavoratori padri, fino ad un massimo del 6% dei lavoratori in forza, il diritto ad usufruire dei contratti di lavoro part-time, alle condizioni di seguito indicate: • la lavoratrice madre/ il lavoratore padre potranno richiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da full-time a part-time soltanto se il bambino avrà un'età • • • • compresa tra i 12 mesi ed i 36 mesi; la lavoratrice madre/ il lavoratore padre saranno tenuti a presentare una dichiarazione dell'orario giornaliero, osservato dalla scuola materna o dall'asilo infantile, tale da giustificare l'impedimento della lavoratrice a poter prelevare il proprio bambino al termine dell'orario; i dipendenti dovranno accettare, qualora venga loro accordato il part-time, di trasformare nuovamente il contratto di lavoro a full-time al compimento dei 36 mesi di età del bambino; la riduzione della prestazione lavorativa non potrà essere superiore alle due ore; la trasformazione del contratto avverrà all'inizio del mese successivo all'autorizzazione del Servizio Human Resources al part-time e terminerà alla fine del mese di compimento del terzo anno di età del bambino o precedentemente, nel caso di richiesta parziale, comunque sempre al termine del mese. Inoltre le parti convengono che la riserva dell'1% in favore di alcune tipologie di dipendenti, prevista dalla precedente contrattazione interna aziendale, sia da considerarsi superata dai recenti indirizzi normativi che promuovono il ricorso al part-time come importante strumento di flessibilità. 9. ALCUNI DOVERI DEL DIPENDENTE 9.1 DOMICILIO II dipendente è tenuto a comunicare tempestivamente, in forma scritta, ogni variazione del proprio domicilio o residenza inviando una comunicazione via Lotus Notes all'Amministrazione del Personale DCIH e al Servizio Human Resources. Nel caso di cambiamento di residenza dovrà inoltre essere inviato il certificato di residenza attestante il cambiamento all'Amministrazione del Personale DCIH ed in copia al Servizio Human Resources. II dipendente è tenuto, inoltre, a comunicare il proprio domicilio temporaneo in occasione di assenze di lunga durata presso un indirizzo diverso da quello comunicato. 9.2 COMPOSIZIONE FAMILIARE II dipendente deve comunicare all'Amministrazione del Personale DCIH e al Servizio Human Resources ogni mutamento della propria situazione familiare, con particolare riferimento a: • nascita figli; • compimento del 18^ anno di età dei figli a carico in caso di godimento dell'assegno per il nucleo familiare; • decesso di persone facenti parte del nucleo familiare; • condizione di separazione legale o di fatto. Nelle fattispecie di cui sopra, il dipendente è inoltre tenuto a compilare il modulo "Detrazioni fiscali" fornito dall'Amministrazione del Personale DCIH o dal Servizio Human Resources. 10. LA GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE TELEFONICA In relazione all'utilizzo dei telefoni aziendali e nel rispetto della policy del Gruppo DaimIerChrysler Services relativamente alla gestione delle telefonate interne ed esterne, le norme da osservare in una società di servizi come la nostra, fortemente orientata alla soddisfazione del cliente interno ed esterno, sono le seguenti: • • • si deve sempre rispondere al telefono; il modo corretto di rispondere ad una chiamata esterna è il seguente "DaimIerChrysler Servizi Finanziari, buongiorno/buonasera sono ... (nome e cognome)'; ad una chiamata interna si risponde presentandosi con il proprio cognome; • nel momento in cui si conclude una telefonata con un cliente, è buona abitudine ringraziarlo per averci contattato; • se ci si allontana dal proprio posto di lavoro, occorre girare il proprio interno sull'interno di un collega componendo il 121 + l'interno sul quale girare le chiamate. (Componendo il 621 si annulla il trasferimento di chiamata). Per non bloccare una linea in particolare, è bene non girare più di un interno su un altro; le chiamate in arrivo da altri interni devono essere sempre passate a colleghi interni introducendo il nome della persona chiamante e, se possibile, il motivo della chiamata onde evitare che la persona chiamante ripeta il motivo della chiamata; la telefonata passata dal collega va sempre presa, senza fare obiezioni che possono far perdere tempo alla persona che chiama; i telefoni non si staccano mai; • • • • durante le riunioni è opportuno non portare con sé né il DECT né il cellulare bensì lasciarlo ad un collega. 11. LA DIFFUSIONE DI DATI AZIENDALI E TUTELA DELLA PRIVACY In conformità a quanto previsto dalla legge 675 del 31/12/96 tutti i dipendenti devono porre la massima attenzione affinché venga impedita la diffusione all'esterno della Società di dati riservati aziendali e della clientela. La mancata osservanza delle prescrizioni legislative potrebbe comportare, a carico della Società, conseguenze di carattere amministrativo e penale. Di conseguenza, la Società, ove chiamata a rispondere dell'illecito trattamento dei dati da parte dei dipendenti dovrà necessariamente rivalersi nei confronti di chi non abbia operato secondo quanto riportato nelle Norme Comportamentali previste nella Procedura Privacy (pubblicata nella intranet aziendale). Per quanto attiene la tutela privacy, ciascun lavoratore riceverà, all'atto dell'assunzione, l'apposita informativa e dovrà fornire il consenso al trattamento dei propri dati personali per le finalità inerenti al rapporto di lavoro. Per ulteriori chiarimenti e specifiche sul tema, si rinvia a quanto contenuto nella Procedura Privacy pubblicata nella intranet aziendale. 12. CODICE DI INTEGRITA' Tutti i dipendenti del Gruppo DaimIerChrysler sono tenuti ad osservare le norme comportamentali previste all'interno del Codice di Integrità del Gruppo stesso. Si rimanda pertanto al Codice di Integrità pubblicato nella intranet aziendale nonché a quanto previsto su questi temi dal C.C.N.L. e dal Codice Civile. ALCUNI SERVIZI PER I DIPENDENTI 1. LA MENSA ED I TICKET RESTAURANT I dipendenti della Sede possono usufruire del servizio mensa ubicato presso i locali DaimierChrysler Italia pal.B, 2^ piano. II mancato utilizzo del servizio mensa non consente alcun indennizzo o rimborso. Tutto il personale ha diritto ai ticket restaurant con un valore pari a € 6,00. AI personale itinerante sono riconosciuti ticket restaurant con un valore pari a € 6,71. Per quel che concerne la consegna dei ticket, ogni mese vengono consegnati, con carnet nominativi, tanti buoni pasto quante sono state le giornate lavorate per intero (con intervallo per pausa pranzo) nel mese precedente. I carnet vengono normalmente consegnati in concomitanza con la consegna delle buste paga. Per quanto attiene i pasti dei dipendenti di Sede impegnati in trasferte, si rimanda a quanto previsto dalla Procedura Trasferte in essere pubblicata nella intranet aziendale. 2. LO SPORTELLO BANCARIO ED IL BANCOMAT All'interno dei locali della DaimlerChrysler Italia è presente uno sportello del CREDITO BERGAMASCO, presso il quale è possibile effettuare l'apertura di un conto corrente bancario a condizioni vantaggiose per i dipendenti del Gruppo DaimierChrysler. L'orario di sportello è dalle 13,00 alle 14,30 dal lunedì al venerdì e i dipendenti potranno accederVi durante l'orario di pausa pranzo. II mercoledì lo sportello rimarrà aperto anche dalle 17,00 alle 18,30 e comunque l'utilizzo è consentito solamente al di fuori del normale orario di lavoro. Lo stesso sportello è provvisto di Bancomat, a cui i dipendenti potranno accedere durante l'orario di pausa pranzo o al di fuori del normale orario di lavoro. 3. POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA DIPENDENTI In aggiunta all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), a tutto il personale dipendente è riconosciuto il godimento della polizza infortuni cumulativa dipendenti che fornisce una copertura assicurativa in caso di infortunio (con invalidità permanente) ed in caso morte. Trattandosi di un fringe benefit verrà mensilmente esposto sul cedolino paga di ogni dipendente l'importo da assoggettare alle relative ritenute fiscali e contributive. Le condizioni di polizza sono in sintesi le seguenti: Categorie assicurate: Capitali assicurati: 1.136.000 1) Dirigenti 2) Quadri 3) Impiegati 1) Morte => 5 volte la retribuzione con massimale € Inv. Perm. -> 6 volte la retribuzione con massimale € 1.343.000 2) Morte => 5 volte la retribuzione con massimale € 388.000 Inv. Perm. -> 6 volte la retribuzione con massimale € 465.000 3) Morte => 5 volte la retribuzione con massimale € 181.000 Inv. Perm. -> 6 volte la retribuzione con massimale € 233.000 In caso di invalidità permanente la liquidazione del sinistro verrà effettuata sulla base dei punti percentuali di invalidità permanente riconosciuti a seguito di perizia medica effettuata dalla compagnia assicuratrice. Ai fini dell'apertura del sinistro il dipendente dovrà formalmente comunicare a DC Servizi Assicurativi (Ufficio Industrial Business riferimento Sig.ra Delfina Lavillotti o Sig. Eugenio Spallazzi) e al Servizio Human Resources quanto accaduto allegando la documentazione attestante l'infortunio. 4. PRESTITI FIDUCIARI PER I DIPENDENTI Premessa: la precedente differenziazione tra Prestito Fiduciario Personale e Finanziamento Autovettura viene a cadere poiché potranno essere attivati solamente Prestiti Fiduciari Personali la cui motivazione dovrà essere esplicitamente espressa nella domanda di finanziamento stessa. La Società si riserva la possibilità di verificare la documentazione giustificativa della richiesta. La concessione del prestito fiduciario potrà essere autorizzata solamente per i dipendenti che abbiano maturato almeno 1 anno di anzianità di servizio e siano assunti con contratto a tempo indeterminato; la richiesta del dipendente verrà comunque sottoposta alle normali attività di verifica da parte del servizio Credit Check. La decisione resta comunque sempre a discrezione della Società. L'importo del prestito fiduciario non potrà essere superiore a 5 mensilità lorde (si veda la voce "Totale elementi fissi" sul cedolino paga) per i dipendenti che abbiano un'anzianità di servizio compresa tra 1 e 7 anni (non ancora maturati). Per coloro che abbiano maturato 7 anni di anzianità aziendale, l'importo massimo del prestito è elevato ad 8 mensilità lorde (si veda la voce "Totale elementi fissi" sul cedolino paga). Ogni dipendente potrà usufruire contemporaneamente di massimo tre (3) prestiti fiduciari purché l'importo complessivo dei tre finanziamenti non superi quanto stabilito nel capoverso precedente e, comunque, non sia superiore al tetto massimo globale definito. La richiesta dovrà inoltre essere commisurata all'accantonamento T.F.R. (Trattamento Fine Rapporto) maturato dal dipendente al momento della richiesta. Per quanto attiene Dirigenti, Funzionari e Capi Servizio, pur dovendo rispettare i tetti massimi globali di seguito riportati, gli stessi potranno attivare, oltre ai 3 prestiti fiduciari, anche un (1) mutuo per acquisto prima casa ad uso abitazione o per la ristrutturazione della stessa (si veda pagina 34 per la normativa). I tetti massimi globali erogabili sono i seguenti: Impiegati € 15.493,71= Capi Servizio e Funzionari: € 36.151,98= Dirigenti € 46.481,12= L'importo minimo del singolo prestito fiduciario è fissato in € 774,69= Il rimborso del prestito fiduciario potrà essere effettuato in un minimo di 12 rate ed un massimo di 60 rate mensili (n° rate applicabili 12, 24, 36, 48, 60). II tasso di interesse sarà fisso e verrà definito sulla base dell' "I.R.S. lettera" corrispondente al numero di rate (quindi da 1 a 5 anni) rilevato, su "II Sole 24 Ore", l'ultimo giorno lavorativo dei mese precedente all'erogazione del prestito, aumentato di 0,75 punti. L'addebito delle rate, per la restituzione del prestito fiduciario, avverrà tramite addebito R.I.D. sul conto corrente bancario intestato al dipendente. Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, le restanti rate del prestito fiduciario, dovranno essere restituite in un'unica soluzione utilizzando il T.F.R. maturato e/o le ulteriori competenze da erogare. In caso di incapienza degli importi sopra riportati, il dipendente si impegna a liquidare, direttamente in contanti, quanto dovuto. Eventuali campagne riservate ai dipendenti, che prevedano condizioni particolari su prodotti del Gruppo DaimlerChrysler, esulano dal presente regolamento e non andranno quindi calcolate come prestito fiduciario. In caso di estinzione anticipata di un prestito fiduciario, non potrà essere concesso un nuovo finanziamento se non saranno trascorsi 3 mesi dall'estinzione del precedente (ad esempio con una estinzione anticipata effettuata nel periodo 1 - 31 gennaio, il dipendente potrà attivare un nuovo finanziamento nel mese di maggio con l'addebito R.I.D. su maggio stesso). 5. MUTUI NORMATIVA PER LA CONCESSIONE DI MUTUI PER L'ACQUISTO DELLA PRIMA CASA AD USO ABITAZIONE 0 PER LA RISTRUTTURAZIONE DELLA STESSA (DA APPLICARSI A DIRIGENTI E QUADRI DELLA DAIMLERCHRYSLER SERVIZI FINANZIARI) La concessione del mutuo potrà essere autorizzata solamente per i dipendenti che abbiano maturato almeno 1 anno di anzianità di servizio e siano assunti con contratto a tempo indeterminato; la richiesta del dipendente verrà comunque sottoposta alle normali attività di verifica da parte del servizio Credit Check. La decisione resta comunque sempre a discrezione della Società. E' previsto un finanziamento secondo la seguente tabella: QUALIFICA Dirigenti IMPORTO MAX (in Euro) 36.151,98 Funzionari (Quadri) 30.987,41 Capi (Quadri) 30.987,41 Servizio ANNI DI SERVIZIO 2 1 2 1 3 DURATA PIANI RIENTRO 10 anni 5 anni 10 anni 5 anni 10 anni 2 5 anni La richiesta dovrà comunque essere commisurata all'accantonamento T.F.R. (Trattamento Fine Rapporto) maturato dal dipendente al momento della richiesta. II tasso di interesse da applicarsi sarà fisso e verrà definito sulla base del "Matched Funding Rate" relativo alla durata del piano di rientro, rilevato mensilmente dal Reparto Tesoreria l'ultimo giorno lavorativo del mese precedente alla richiesta, aumentato di 0,25 punti percentuali. L'addebito delle rate, per la restituzione del prestito fiduciario, avverrà tramite addebito R.I.D. sul conto corrente bancario intestato al dipendente. Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, le restanti rate del prestito fiduciario, dovranno essere restituite in un'unica soluzione utilizzando il T.F.R. maturato e/o le ulteriori competenze da erogare. In caso di incapienza degli importi sopra riportati, il dipendente si impegna a liquidare, direttamente in contanti, quanto dovuto. I documenti occorrenti per l'ottenimento del finanziamento suddetto sono: PER L'ACQUISTO: - compromesso di acquisto abitazione (da porre in visione); - contratto di acquisto abitazione (da consegnare in visione non appena se ne viene in possesso e comunque non oltre 3 mesi dall'erogazione del mutuo); - attestazione di estinzione mutuo prima casa acceso con altro istituto (in questo caso l'ammontare massimo erogabile non potrà essere superiore al debito residuo dell'operazione che si andrà ad estinguere). PER LA RISTRUTTURAZIONE: - preventivo dei costi per la ristrutturazione (da porre in visione); - fatture (da consegnare in visione non appena se ne viene in possesso e comunque non oltre 3 mesi dall'erogazione del mutuo). (*) IN ENTRAMBI I CASI: - atto di separazione dei beni (nel caso in cui non si potesse ottenere l'avallo del coniuge per il suddetto motivo). Potrà essere concesso un nuovo mutuo per acquisto prima casa o ristrutturazione anche ai dipendenti che ne abbiano uno già in essere alle seguenti condizioni: - che siano trascorsi almeno 5 anni dalla concessione del mutuo già in essere; - che venga estinto il mutuo precedente. II nuovo tasso di interesse da applicarsi sarà fisso e verrà definito sulla base del "Matched Funding Rate" relativo alla durata del piano di rientro, rilevato mensilmente dal Reparto Tesoreria l'ultimo giorno lavorativo del mese precedente alla richiesta, aumentato di 0,75 punti percentuali. AI dipendente che abbia in essere un mutuo, potrà essere concessa anticipazione T.F.R. (legge 297/82) solo per un importo pari alla differenza tra il T.F.R. maturato ed il capitale residuo del finanziamento concesso. (*) Nel caso in cui il dipendente non riuscisse a fornire le fatture relative alla ristrutturazione della propria abitazione potranno essere accettate in sostituzione: - una dichiarazione dettagliata del dipendente da lui sottoscritta che confermi l'importo delle spese sopportate per la ristrutturazione della propria abitazione; una dichiarazione dettagliata dell'operaio che confermi l'importo da lui ricevuto per le opere di ristrutturazione svolte nell'abitazione del dipendente.