Comune di VASTO Provincia di Chieti Copia Deliberazione del Consiglio Comunale N. 105 del Reg. OGGETTO: ISTITUZIONE E APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMPOSTA DI SOGGIORNO. Data: 29-11-2013 L’anno Duemilatredici, il giorno Ventinove del mese di Novembre alle ore 9:25 nell’aula Consigliare “Giuseppe Vennitti” del Comune suddetto. Alla 2^ convocazione in sessione straordinaria urgente, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale: CONSIGLIERI 1. FORTE GIUSEPPE 2. MENNA FRANCESCO 3. MOLINO DOMENICO 4. AMATO MARIA 5. BARISANO GABRIELE 6. DEL CASALE ANTONIO 7. LEMBO SIMONE 8. SABATINI CORRADO FRANCO 9. BACCALA’ ELIO 10. MARCELLO LUIGI 11. PAOLINO GIOVANNA 12. DEL PIANO MAURO CONSIGLIERI Presenti Assenti P A A P P P P A A P P P Presenti Assenti 13. VICOLI MAURIZIO 14. CIANCI PAOLA 15. DELLA PORTA MARIO 16. DESIATI MASSIMO 17. DEL PRETE NICOLA 18. GIANGIACOMO GUIDO 19. MARCOVECCHIO MANUELE 20. SIGISMONDI ETELWARDO 21. BISCHIA ANDREA PIETRO 22. MONTEMURRO MASSIMILIANO 23. D’ADAMO FRANCESCOPAOLO 24. D’ALESSANDRO DAVIDE Presenti n. 16 P P P P P A A P A P A P Assenti n. 8 E’ presente il Sindaco Lapenna Luciano Antonio. Risultano altresì presenti, in qualità di assessori non facenti parte del Consiglio, i Sigg: Marchesani Lina, Marra Marco, Sputore Vincenzo, Tiberio Nicola Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Forte Giuseppe nella sua qualità di Presidente del Consiglio, dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti iscritti all’o.d.g.. Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, c. 4.°, del T.U. n. 267/2000) il Segretario Generale dr.ssa Rosa Piazza IL CONSIGLIO COMUNALE Uditi l’illustrazione del Presidente della Commissione Affari Generali ed Istituzionali, cons. Elio Baccalà, e gli interventi dei consiglieri, riportati nell’allegato verbale; Premesso che - - - in virtù di quanto stabilito dall’art.4, del D.lgs. n.23, del 14.03.2011, avente ad oggetto “ Disposizioni in materia di federalismo municipale” è stata introdotta la possibilità per i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche, di istituire, con apposita deliberazione del Consiglio Comunale, un’imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, nella misura massima di cinque euro per notte di soggiorno; il citato articolo 4 prevede, inoltre, che il relativo gettito sia destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali; i Comuni con proprio regolamento da adottare ai sensi dell’art.52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n.446, hanno facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo anche in caso di mancata emanazione del Regolamento nazionale di cui al comma 3, del medesimo articolo art.4; Ritenuto opportuno provvedere, quale nuova forma di finanziamento per i comuni, nell’ottica del federalismo fiscale ed a fronte di sempre minori risorse provenienti da Stato e Regioni, all’istituzione dell’imposta di soggiorno nel Comune di Vasto, il cui territorio è caratterizzato dalla presenza di consistenti flussi di turisti, che pur rappresentando una risorsa significativa per l’indotto economico del territorio, comportano, a carico del bilancio, spese aggiuntive finalizzate a garantire l’erogazione di quei servizi, manutenzioni, interventi di rilevanza turistica di cui al citato art.4, comma 1, del D.lgs. 14.03.2011, n.23; Dato atto che la conseguente entrata tributaria risulta necessaria al fine di assicurare gli equilibri del bilancio annuale e pluriennale; Considerato che l’imposta, in ossequio a quanto stabilito dal citato articolo 4, dovrà essere articolata secondo criteri di gradualità in relazione alla classificazione delle strutture ricettive interessate; Preso atto che, ai sensi e per gli effetti dell’art.42, del D.lgs. n.267/2000, spetta al Consiglio comunale l’istituzione e l’ordinamento dei tributi con esclusione della determinazione delle relative aliquote, la cui determinazione resta di competenza della Giunta comunale, entro i termini di approvazione del bilancio; Visto il Regolamento per l’Istituzione dell’Imposta di Soggiorno, così come licenziato con parere favorevole, dalla Commissione congiunta Affari Generali ed Istituzionali e Bilancio e Sviluppo Economico, nella seduta del 15.10.2013, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo; Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espressa dal Dirigente del Settore Finanza e Tributi, ai sensi e per gli effetti dell’art.49, del D.lgs. 18 agosto 2000, n.267; Con 14 voti favorevoli e 8 contrari, resi per alzata di mano; DELIBERA 1. di istituire, per le ragioni di cui in premessa che si intendono integralmente riportate, l’Imposta di soggiorno, così come prevista dall’art.4, del D.lgs. n.23, del 14.03.2011; 2. di approvare il Regolamento dell’Imposta di Soggiorno, allegato alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale, che decorrerà a far data dal 1 gennaio 2014; 3. di stabilire che, le misure dell’Imposta di soggiorno, saranno approvate dalla Giunta comunale entro i termini di approvazione del Bilancio di Previsione 2014. ****** Si dà atto che, al momento della votazione, erano presenti il Sindaco e i seguenti n.21 consiglieri: Forte, Menna, Molino, Amato, Barisano, Del Casale, Sabatini, Baccalà, Marcello, Paolino, Del Piano, Vicoli, Cianci, Della Porta, Desiati, Del Prete, Giangiacomo, Sigismondi, Bischia, D’Adamo, D’alessandro. Si dà altresì atto che, con 17 voti favorevoli e 5 contrari, i lavori vengono sospesi alle ore 14.03 ed aggiornati alle 15.00. Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue: IL Presidente del Consiglio f.to FORTE GIUSEPPE IL Segretario Generale f.to PIAZZA ROSA Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, ATTESTA - che la presente deliberazione: - è stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 12-12-2013 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, c.1°, del TU. 18.08.2000, n. 267); - E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE Dalla Residenza Comunale, lì 12-12-2013 Timbro Il Responsabile del Servizio F.TO PIAZZA ROSA Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, ATTESTA - che la presente deliberazione: [X] E’ divenuta esecutiva il giorno 06-01-2014 [X] E’ stata affissa all’albo pretorio comunale, come prescritto dall’art. 124, c. 1, del T.U. n. 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal 12-12-2013 al 27-12-2013. È stata ripubblicata per 30 giorni consecutivi, mediante affissione all'Albo Pretorio, dal al , ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 267/2000. Dalla Residenza Comunale, lì 09-01-2014 Il Responsabile del Servizio F.TO PIAZZA ROSA CITTÀ DEL VASTO Provincia di Chieti R RE EG GO O LL A AM ME EN N TT O O II M M PP O O SS TT A A D D II SS O OG GG G II O OR RN NO O Approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 29.11.2013 con deliberazione n. 105 ART. 1 - SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE 1. Il presente regolamento è adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, per disciplinare l’applicazione dell’imposta di soggiorno, di cui all’art. 4 del Decreto Legislativo n. 23 del 14.03.2011. 2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell’imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento. ART. 2 - ISTITUZIONE E PRESUPPOSTO DELL’IMPOSTA 1. L’imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall’art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23. 2. Il relativo gettito è destinato a finanziare esclusivamente gli interventi a diretta finalità turistica, ivi compresi quelli a sostegno di, azioni di marketing, promozione turistica, culturale e di eventi, strutture ricettive, nonché gli interventi di manutenzione, recupero, fruizione e valorizzazione dei beni culturali, paesaggistici e ambientali, ricadenti nel territorio comunale, nonché dei relativi servizi pubblici locali. 3. Il presupposto dell’imposta è il pernottamento in qualunque tipo di struttura ricettiva (alberghiera, extra-alberghiera, agrituristica) ubicata nel territorio del Comune di Vasto fino ad un massimo di n. 10 pernottamenti consecutivi. ART. 3 - SOGGETTO PASSIVO E SOGGETTO RESPONSABILE DELLA RISCOSSIONE 1. L’imposta è dovuta dai soggetti non residenti nel Comune di Vasto che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente art. 2. 2. Il soggetto responsabile della riscossione è il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell’imposta. ART. 4 - MISURA DELL’IMPOSTA 1. L’imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è articolata e graduata in maniera differenziata tra le strutture ricettive, come definite dalla normativa vigente in materia, tenendo conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno e in rapporto alla loro classificazione secondo la vigente normativa in materia, fino ad un massino di 5 euro per notte di soggiorno. 2. Le misure dell’imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell’art. 42 comma 2 lett. f) del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni. 3. Il Comune di Vasto comunica preventivamente alle strutture ricettive, con tutti i mezzi idonei, la misura dell’imposta ed eventuali variazioni e decorrenze. ART. 5 – ESENZIONI E RIDUZIONI 1. Sono esenti dal pagamento dell’imposta di soggiorno: a) i minori fino al 14° anno di età; b) i malati che devono effettuare terapie presso strutture sanitarie esistenti sul territorio; c) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio comunale, in ragione di un accompagnatore per paziente; d) i portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica, ed il loro accompagnatore; e) gite scolastiche; f) Per i gruppi organizzati (minimo 20 persone) dei soggiorni per la terza e quarta età, l’imposta viene ridotta del 50% (escluso il periodo di Luglio e Agosto); g) per le famiglie numerose, dal terzo figlio in poi, è prevista una riduzione del 50%; h) per eventi di rilevante importanza (es.: particolari eventi o manifestazioni organizzate o patrocinate dall’Amministrazione Comunale, situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria) attraverso atto di Giunta Comunale, sarà possibile prevedere l’esenzione o la riduzione dell’imposta. 2. Le esenzioni e le riduzioni di cui ai punti b, c, d, e, sono subordinate alla presentazione, al gestore della struttura ricettiva, di apposita certificazione e documentazione idonea. ART. 6 - VERSAMENTO DELL’IMPOSTA 1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive corrispondono, al termine del soggiorno, l’imposta al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse. 2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno al Comune di Vasto, entro il giorno 20 (venti) del mese successivo, con le seguenti modalità: a) mediante bonifico o c/c bancario; b) mediante c/c postale c) tramite le procedure telematiche (ove previste). ART. 7 - OBBLIGHI DEI GESTORI DELLE STRUTTURE RICETTIVE 1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Vasto sono tenuti a informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell’applicazione, dell’entità e delle esenzioni dell’imposta di soggiorno e a richiedere il pagamento dell’imposta di soggiorno inderogabilmente entro il momento della partenza del soggiornante ed a rilasciare la relativa quietanza. 2. Oltre all’obbligo di effettuare il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno al Comune di Vasto con le modalità indicate nel precedente articolo 6, i gestori hanno l’obbligo di dichiarare mensilmente all’Ente, entro 15 (quindici) giorni del mese successivo, il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del trimestre, il relativo periodo di permanenza, il numero dei soggetti esenti in base al precedente art. 5, l’imposta dovuta e gli estremi del versamento della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa. 3. La dichiarazione è effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune ed è trasmessa al medesimo, a mezzo e-mail, posta certificata, fax, per via telematica (ove previsto), o consegnati al protocollo del Comune. ART. 8 - CONTROLLO E ACCERTAMENTO IMPOSTA 1. Il Comune effettua il controllo dell’applicazione e del versamento dell’imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente art. 7. 2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell’evasione ed elusione. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l’imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune. 3. Ai fini dell’attività di accertamento dell’imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all’articolo, 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. ART. 9 – SANZIONI 1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base delle disposizioni dettate, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473. 2. Per l’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell’importo non versato, ai sensi dell’articolo 13 del decreto Legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì le disposizioni previste dall’articolo 16 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997. 3. Per il mancato versamento al Comune di Vasto delle somme riscosse a titolo di imposta di cui all’articolo 6, per l’omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all’art. 7 comma 2, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 50,00 a €.500,00 ai sensi dell’articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689. 4. Per la violazione all’obbligo di informazione di cui all’art. 7 comma 1, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da €.25,00 a €. 100,00, ai sensi dell’articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689. ART. 10 - RISCOSSIONE COATTIVA 1. Le somme dovute all’ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente. ART. 11 - RIMBORSI Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Non si procede al rimborso dell’imposta per importi pari o inferiore ad € 10 (dieci). In caso di versamento dell’imposta in eccedenza rispetto al dovuto, l’eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con le somme dovute per le scadenze successive. La compensazione è effettuata mediante apposita richiesta, da presentare al Comune a cura del gestore della struttura, almeno quindici giorni prima della scadenza del termine per il versamento delle somme con le quali si intende effettuare la compensazione. ART. 12 - CONTENZIOSO Le controversie relative all’imposta sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni tributarie ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. ART. 13 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere Dal 01-01-2014 .