Città di Giugliano in Campania

Città di Giugliano in Campania
(Provincia di Napoli)
IL Dirigente del Settore Socio-Sanitario
Vista la necessità di disciplinare con urgenza
le modalità di rilascio e l’uso del
contrassegno invalidi di cui al Decreto Ministeriale LL.PP. n. 1176/79;
Visto l’art.27 della legge 30.3.1971 n.118 concernente le barriere architettoniche e
trasporti pubblici;
Visto il D.P.R. 24.7.1996 n. 503 “Regolamento recante norme per l’eliminazione delle
barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici”;
Visti gli artt.6, 7 e 188 del D.Lgs. 30.5.1992 n.285 codice della strada e l’art.381 del
D.P.R. 16.12.1992 n.495 (regolamento di esecuzione e di attuazione);
Visto l’art.107 del D.Lvo. n. 267/2000;
ORDINA
I seguenti provvedimenti:
1. Il contrassegno per invalidi ,di cui al D.P.R. 16.12.1992 n.495 (regolamento di
esecuzione e di attuazione del Codice della Strada) da apporre sui veicoli utilizzati da
persone con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta è rilasciato dal Servizio
socio-sanitario del Comune di Giugliano in Campania
a seguito di apposita istanza
documentata da certificazione medica rilasciata dall’Azienda Sanitaria Locale NA2 –
U.O. di Medicina Legale (Via S. Francesco d’Assisi) attestante l’ effettiva capacità di
deambulazione sensibilmente ridotta ovvero che il destinatario dell’autorizzazione è
persona “non vedente”.
2. Il contrassegno potrà altresì essere rilasciato a persone che momentaneamente si
ritrovano in condizioni di invalidità temporanea a causa di infortunio o altro. In questo
caso l’autorizzazione può essere rilasciata a tempo determinato a seguito della
certificazione medica che attesti il periodo di durata dell’invalidità.
3. Il contrassegno, di colore arancione,è un documento strettamente personale, non è
vincolato ad uno specifico veicolo ed ha validità su tutto il territorio nazionale .
4. Il contrassegno ha validità massima di cinque anni,fermo restando il permanere dei
requisiti di diritto del titolare, la conservazione delle condizioni di leggibilità e le
caratteristiche di riconoscimento, trascorsi i quali è possibile rinnovarlo previa
presentazione del certificato del proprio medico di base che confermi la persistenza
delle condizioni sanitarie per le quali il contrassegno è stato originariamente rilasciato
(art. 381, comma 3 del D.P.R. 495/92).
5. In caso di morte dell’intestatario il contrassegno dovrà essere restituito
obbligatoriamente e immediatamente agli Uffici dei Servizi Sociali dai familiari e/o eredi
del defunto.
6. In caso di furto, smarrimento o deterioramento del contrassegno, potrà esserne
richiesto un duplicato ai Servizi Sociali comunali, previa presentazione della relativa
denuncia di furto o smarrimento, ovvero del contrassegno deteriorato.
7. L’istruttoria per il rilascio del contrassegno ha una durata media di sette giorni. Il
contrassegno potrà essere ritirato presso gli uffici dei servizi sociali dall’interessato o
da un suo familiare.
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8. Alle persone detentrici dello speciale contrassegno di cui sopra e della relativa
autorizzazione è consentito circolare, transitare e sostare con il veicolo al loro specifico
servizio, nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) il contrassegno deve essere esposto in modo ben visibile sul parabrezza anteriore del
veicolo;
b) E’ vietato fotocopiare e/o modificare, in tutto o in parte, il contrassegno, pena il ritiro
immediato da parte dell’agente accertatore. È, altresì, tassativamente vietato avvalersi
indebitamente delle facoltà previste dalla presente ordinanza con veicoli che espongono
lo speciale contrassegno invalidi, i quali non siano condotti dallo stesso disabile titolare
dell’autorizzazione ovvero non siano al servizio diretto ed attuale dell’invalido titolare
del contrassegno medesimo.
c) il veicolo non deve costituire pericolo o grave intralcio alla circolazione;
d) la sosta deve avvenire osservando le norme stabilite degli artt. 157 e 158 del codice
della strada;
e) il transito, oltre che nella zona a traffico limitato e nelle aree pedonali, è consentita sui
percorsi preferenziali o sulle corsie preferenziali riservate ai mezzi di trasporto pubblico
collettivo ed ai taxi;
f) l’accesso e la sosta, purché non costituiscano pericolo o grave intralcio al traffico,sono
consentiti anche in caso di sospensione o limitazione della circolazione per motivi di
sicurezza pubblica, di pubblico interesse o per esigenze di carattere militare,ovvero
quando siano stati stabiliti obblighi e divieti di carattere temporaneo .
g) la sosta è consentita in deroga al rispetto dei limiti di tempo nelle aree di parcheggio a
tempo determinato (disco orario) ed in deroga al pagamento quando avviene negli
appositi spazi riservati agli invalidi;
h) la circolazione è vietata nelle strade in cui vige il divieto di accesso o di transito;
i) la sosta e/o fermata sono vietate nelle aree dove sono presenti i rispettivi divieti
permanenti
9. La rimozione dei veicoli al servizio di persone invalide detentrici dello speciale
contrassegno, non è consentita in alcun caso. E’ consentito lo spostamento del veicolo
in un’area limitrofa.
10. SANZIONI
Per le sanzioni amministrative relative alle violazioni delle predette disposizioni si rinvia
alle norme del Codice della Strada. (art.188)
Oltre a quanto previsto dalla presente ordinanza in tema di sanzioni amministrative
pecuniarie ed accessorie, nel caso di modifiche e/o manipolazioni
apportate al
contrassegno l’agente accertatore procede al suo sequestro redigendo apposito verbale e
procedendo alla denuncia all’Autorità Giudiziaria per i reati configurabili.
Sanzioni accessorie:
a) nel caso di accertato utilizzo di fotocopie del contrassegno o di modifiche apportate
allo stesso, l’agente accertatore procede al ritiro della fotocopia o del contrassegno
modificato procedendo alla denuncia all’Autorità Giudiziaria per i reati configurabili
e dandone comunicazione, entro cinque giorni all’Ufficio Servizi Sociali. In tali casi
oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione accessoria della
sospensione dell’autorizzazione e del contrassegno per mesi uno a decorrere dalla
data del ritiro del contrassegno fotocopiato o modificato.
b) dopo l’applicazione della sanzione accessoria della sospensione, in caso di recidiva,
si applica la sanzione accessoria della revoca dell’autorizzazione. Per recidiva
s’intende l’avere commesso la stessa violazione per due volte in un anno (dodici
mesi successivi al primo accertamento) anche se il trasgressore ha provveduto al
pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.
Nei casi di ritiro e/o sospensione la restituzione dell’autorizzazione e del relativo
contrassegno è subordinata all’accertamento del persistere delle condizioni e dei
requisiti che ne hanno legittimato il rilascio;.
c) Lo speciale contrassegno invalidi esposto sul veicolo,nonostante sia scaduto di
validità,è immediatamente ritirato dall’agente preposto al controllo e inviato,
entro cinque giorni all’Ufficio Servizi Sociali che provvederà al rinnovo qualora ne
permangono i requisiti di rilascio.
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11. La presente ordinanza entra in vigore a partire dal quindicesimo (15°) giorno
dell’avvenuta pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune
12. Il Corpo della Polizia Municipale e gli altri Agenti della forza dell’ordine sono incaricati
di verificare sulla perfetta osservanza della presente ordinanza.
Giugliano,lì 16.04.2007
Il Dirigente
Dott.re Ivo Grillo
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