Città di Giugliano in Campania (Provincia di Napoli) IL Dirigente del Settore Socio-Sanitario Vista la necessità di disciplinare con urgenza le modalità di rilascio e l’uso del contrassegno invalidi di cui al Decreto Ministeriale LL.PP. n. 1176/79; Visto l’art.27 della legge 30.3.1971 n.118 concernente le barriere architettoniche e trasporti pubblici; Visto il D.P.R. 24.7.1996 n. 503 “Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici”; Visti gli artt.6, 7 e 188 del D.Lgs. 30.5.1992 n.285 codice della strada e l’art.381 del D.P.R. 16.12.1992 n.495 (regolamento di esecuzione e di attuazione); Visto l’art.107 del D.Lvo. n. 267/2000; ORDINA I seguenti provvedimenti: 1. Il contrassegno per invalidi ,di cui al D.P.R. 16.12.1992 n.495 (regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada) da apporre sui veicoli utilizzati da persone con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta è rilasciato dal Servizio socio-sanitario del Comune di Giugliano in Campania a seguito di apposita istanza documentata da certificazione medica rilasciata dall’Azienda Sanitaria Locale NA2 – U.O. di Medicina Legale (Via S. Francesco d’Assisi) attestante l’ effettiva capacità di deambulazione sensibilmente ridotta ovvero che il destinatario dell’autorizzazione è persona “non vedente”. 2. Il contrassegno potrà altresì essere rilasciato a persone che momentaneamente si ritrovano in condizioni di invalidità temporanea a causa di infortunio o altro. In questo caso l’autorizzazione può essere rilasciata a tempo determinato a seguito della certificazione medica che attesti il periodo di durata dell’invalidità. 3. Il contrassegno, di colore arancione,è un documento strettamente personale, non è vincolato ad uno specifico veicolo ed ha validità su tutto il territorio nazionale . 4. Il contrassegno ha validità massima di cinque anni,fermo restando il permanere dei requisiti di diritto del titolare, la conservazione delle condizioni di leggibilità e le caratteristiche di riconoscimento, trascorsi i quali è possibile rinnovarlo previa presentazione del certificato del proprio medico di base che confermi la persistenza delle condizioni sanitarie per le quali il contrassegno è stato originariamente rilasciato (art. 381, comma 3 del D.P.R. 495/92). 5. In caso di morte dell’intestatario il contrassegno dovrà essere restituito obbligatoriamente e immediatamente agli Uffici dei Servizi Sociali dai familiari e/o eredi del defunto. 6. In caso di furto, smarrimento o deterioramento del contrassegno, potrà esserne richiesto un duplicato ai Servizi Sociali comunali, previa presentazione della relativa denuncia di furto o smarrimento, ovvero del contrassegno deteriorato. 7. L’istruttoria per il rilascio del contrassegno ha una durata media di sette giorni. Il contrassegno potrà essere ritirato presso gli uffici dei servizi sociali dall’interessato o da un suo familiare. 1 8. Alle persone detentrici dello speciale contrassegno di cui sopra e della relativa autorizzazione è consentito circolare, transitare e sostare con il veicolo al loro specifico servizio, nel rispetto delle seguenti condizioni: a) il contrassegno deve essere esposto in modo ben visibile sul parabrezza anteriore del veicolo; b) E’ vietato fotocopiare e/o modificare, in tutto o in parte, il contrassegno, pena il ritiro immediato da parte dell’agente accertatore. È, altresì, tassativamente vietato avvalersi indebitamente delle facoltà previste dalla presente ordinanza con veicoli che espongono lo speciale contrassegno invalidi, i quali non siano condotti dallo stesso disabile titolare dell’autorizzazione ovvero non siano al servizio diretto ed attuale dell’invalido titolare del contrassegno medesimo. c) il veicolo non deve costituire pericolo o grave intralcio alla circolazione; d) la sosta deve avvenire osservando le norme stabilite degli artt. 157 e 158 del codice della strada; e) il transito, oltre che nella zona a traffico limitato e nelle aree pedonali, è consentita sui percorsi preferenziali o sulle corsie preferenziali riservate ai mezzi di trasporto pubblico collettivo ed ai taxi; f) l’accesso e la sosta, purché non costituiscano pericolo o grave intralcio al traffico,sono consentiti anche in caso di sospensione o limitazione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica, di pubblico interesse o per esigenze di carattere militare,ovvero quando siano stati stabiliti obblighi e divieti di carattere temporaneo . g) la sosta è consentita in deroga al rispetto dei limiti di tempo nelle aree di parcheggio a tempo determinato (disco orario) ed in deroga al pagamento quando avviene negli appositi spazi riservati agli invalidi; h) la circolazione è vietata nelle strade in cui vige il divieto di accesso o di transito; i) la sosta e/o fermata sono vietate nelle aree dove sono presenti i rispettivi divieti permanenti 9. La rimozione dei veicoli al servizio di persone invalide detentrici dello speciale contrassegno, non è consentita in alcun caso. E’ consentito lo spostamento del veicolo in un’area limitrofa. 10. SANZIONI Per le sanzioni amministrative relative alle violazioni delle predette disposizioni si rinvia alle norme del Codice della Strada. (art.188) Oltre a quanto previsto dalla presente ordinanza in tema di sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie, nel caso di modifiche e/o manipolazioni apportate al contrassegno l’agente accertatore procede al suo sequestro redigendo apposito verbale e procedendo alla denuncia all’Autorità Giudiziaria per i reati configurabili. Sanzioni accessorie: a) nel caso di accertato utilizzo di fotocopie del contrassegno o di modifiche apportate allo stesso, l’agente accertatore procede al ritiro della fotocopia o del contrassegno modificato procedendo alla denuncia all’Autorità Giudiziaria per i reati configurabili e dandone comunicazione, entro cinque giorni all’Ufficio Servizi Sociali. In tali casi oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione accessoria della sospensione dell’autorizzazione e del contrassegno per mesi uno a decorrere dalla data del ritiro del contrassegno fotocopiato o modificato. b) dopo l’applicazione della sanzione accessoria della sospensione, in caso di recidiva, si applica la sanzione accessoria della revoca dell’autorizzazione. Per recidiva s’intende l’avere commesso la stessa violazione per due volte in un anno (dodici mesi successivi al primo accertamento) anche se il trasgressore ha provveduto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria. Nei casi di ritiro e/o sospensione la restituzione dell’autorizzazione e del relativo contrassegno è subordinata all’accertamento del persistere delle condizioni e dei requisiti che ne hanno legittimato il rilascio;. c) Lo speciale contrassegno invalidi esposto sul veicolo,nonostante sia scaduto di validità,è immediatamente ritirato dall’agente preposto al controllo e inviato, entro cinque giorni all’Ufficio Servizi Sociali che provvederà al rinnovo qualora ne permangono i requisiti di rilascio. 2 11. La presente ordinanza entra in vigore a partire dal quindicesimo (15°) giorno dell’avvenuta pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune 12. Il Corpo della Polizia Municipale e gli altri Agenti della forza dell’ordine sono incaricati di verificare sulla perfetta osservanza della presente ordinanza. Giugliano,lì 16.04.2007 Il Dirigente Dott.re Ivo Grillo 3