Allegato B) alla deliberazione del Consiglio Camerale n. 17 del 19

Allegato B) alla deliberazione del Consiglio Camerale n. 17 del 19/12/2014
SERVIZIO PROVVEDITORATO
E ATTIVITA’ DI SUPPORTO
DISCIPLINA DELLE PROCEDURE COMPARATIVE PER IL CONFERIMENTO DI
INCARICHI INDIVIDUALI CON CONTRATTI DI LAVORO AUTONOMO, DI
NATURA OCCASIONALE O COORDINATA E CONTINUATIVA
Art. 1
Oggetto
1. La presente disciplina riguarda il conferimento, da parte della Camera di Commercio di
Reggio Emilia, di incarichi professionali e di collaborazione ad esperti esterni di
comprovata esperienza, sulla base di quanto previsto dall’art. 7, commi 6, 6 bis e 6 ter, del
D.Lgs. 165/2001 come modificato dall’art. 32 del D.L. 223/2006 e da alcune norme di
settore di tempo in tempo vigenti, in materia di collaborazioni esterne e di consulenze.
2. Le disposizioni del presente disciplinare sono finalizzate a consentire la razionalizzazione
della spesa per incarichi a soggetti esterni, al contenimento degli stessi, nonché a garantire
trasparenza ed imparzialità nell’individuazione degli esperti.
3. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle procedure di conferimento di
incarichi individuali, esercitati in forma di lavoro autonomo sulla base di contratti di
prestazione d’opera stipulati ai sensi dell’art. 2222 del codice civile e delle disposizioni ad
esso seguenti, aventi natura di:
- incarichi affidati a soggetti esercenti l’attività professionale in via abituale, necessitanti o
meno di abilitazione, individuabili come titolari di partita IVA;
- incarichi affidati a soggetti esercenti l’attività in via occasionale
4. Il presente regolamento disciplina le procedure di conferimento di incarichi professionali e
di collaborazione:
- di studio, ricerca e di consulenza, finalizzati a sostenere e migliorare i processi decisionali
dell’amministrazione;
- a contenuto operativo, consistenti in prestazioni tradotte in risultati ed elaborazioni
immediatamente fruibili dall’amministrazione, dai soggetti in essa operanti e dall’utenza.
Art. 2
Presupposti per il conferimento
1. Gli incarichi di cui al presente disciplinare possono essere conferiti, fatto salvo quanto
previsto nell’art 7 solo ad esperti con l’esperienza prevista dalla disciplina vigente tempo
per tempo, anche sulla base del curriculum professionale dell’interessato, e per esigenze a
cui non si possa far fronte con il personale in servizio.
2. Devono inoltre essere presenti i seguenti presupposti, da indicarsi comunque all’atto del
conferimento dell’incarico:
a) l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite
dall’ordinamento all’amministrazione e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
b) l’amministrazione deve avere preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di
utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della
collaborazione;
Art. 3
Soggetti cui sono conferibili gli incarichi
1. I soggetti cui possono essere conferiti gli incarichi di cui alla presente disciplina sono:
a) persone fisiche esercenti l’attività professionale in via abituale/coordinata e
continuativa, necessitanti di abilitazioni o di iscrizione ad albi professionali;
b) persone fisiche esercenti l’attività professionale in via abituale/coordinata e
continuativa, non necessitanti di abilitazioni o di iscrizione ad albi professionali;
c) persone fisiche esercenti l’attività in via occasionale.
Art. 4
Procedure per il conferimento di incarichi
1. L’individuazione dei soggetti esterni a cui conferire incarichi professionali individuali di cui
alla presente disciplina può avvenire, fatto salvo quanto espressamente già previsto dalle
esigenti disposizioni per specifichi incarichi (vedi ad es. art. 91 del D.Lgs. n. 163/2006 e sue
modifiche e/o integrazioni, su incarichi di progettazione e direzione lavori), mediante
procedure comparative oppure in via diretta.
2. Nel caso di procedura comparativa:
a) l’Ente pubblica uno specifico avviso di selezione, da pubblicizzare tramite affissione
all’albo camerale e sul sito internet, per almeno 15 giorni, nel quale siano evidenziati:
- la tipologia dell’incarico;
- l’oggetto e contenuti dell’incarico;
- la descrizione della professionalità richiesta;
- le modalità di presentazione dell’eventuale curriculum professionale e/o altra
documentazione richiesta
- la durata dell’incarico;
- il luogo della prestazione dell’incarico;
- il compenso previsto per l’incarico;
- le modalità di svolgimento della procedura comparativa utilizzata per lo specifico
incarico.
b) la comparazione può essere fatta: con una valutazione dei curricula; con una valutazione
dei curricula e colloquio; con altre modalità ritenute consone alle peculiarità
dell’incarico (vedi anche offerta economicamente più vantaggiosa); le modalità di
svolgimento della procedura comparativa utilizzata per lo specifico incarico sono
comunque indicate nell’apposito avviso di cui al punto sub a).
c) la valutazione e la scelta effettuata, in base alle modalità della procedura comparativa
adottata, deve risultare da apposito atto scritto, conservato agli atti, in cui sono
evidenziati i presupposti/motivi della scelta effettuata.
3. L’affidamento diretto, senza esperimento di procedura comparativa, può avvenire solo
quando ricorra una delle seguenti condizioni:
a) non hanno avuto esito le procedure comparative di cui all’art. 4 punto 2. e non vengono
modificate le condizioni previste dall’avviso di selezione;
b) in casi di particolare urgenza, motivata e documentata, quando le scadenze temporali
ravvicinate non rendano possibile/utile/tempestivo l’utilizzo della procedura
comparativa di cui all’art. 4 punto 2.;
c) per peculiari/infungibili prestazioni di natura artistica e/o culturale, quando strettamente
connesse alle abilità tecniche/artistiche del soggetto da incaricare;
d) per incarichi di consulenza e/o di formazione relativi a organizzazione e risorse umane,
tali da non richiedere/permettere/considerare opportuna (anche economicamente) la
procedura comparativa;
e) per incarichi relativi a programmi e/o progetti finanziati e/o cofinanziati da altre
amministrazioni pubbliche e/o dall’Unione Europea, per la realizzazione dei quali siano
stabilite tempistiche che non rendano possibile la procedura comparativa; e/o quando
sono previsti incarichi in convenzione con altre pubbliche amministrazioni;
f) Per attività di formazione sui prodotti informatici acquisiti dalla società consortile
Infocamere;
g) Nei casi di incarico di tipo legale per la difesa in giudizio o procedure di conciliazione
affidati ai componenti dell’ufficio legale regionale
h) Nel caso di incarichi connessi alle attività di comunicazione istituzionale
Art. 5
Formalizzazione dell’incarico.
1. La Camera di Commercio formalizza l’incarico mediante stipula di un contratto in forma
scritta, nel quale sono specificati:
a) l’individuazione delle parti contraenti;
b) l’oggetto dell’incarico;
c) le modalità di svolgimento e di realizzazione dell’incarico; di verifica dell’attività
svolta; e l’eventuale coordinamento con l’Amministrazione per lo svolgimento
dell’incarico;
d) gli obblighi dell’incaricato;
e) l’entità del compenso, che deve essere congruo rispetto alla utilità conseguita dalla
Amministrazione e alla professionalità richiesta, e l’entità dei rimborsi; con le loro
modalità e tempi di erogazione;
f) il termine finale d’esecuzione dell’incarico; i termini accessori di svolgimento
dell’incarico; e le eventuali penalità per il non rispetto di tali termini;
g) la durata del contratto;
h) le cause di cessazione e di recesso dal contratto e gli eventuali termini di preavviso, i
casi di risoluzione contrattuale per inadempimento;
i) il foro competente in caso di controversie.
Nel caso in cui l’incaricato sia dipendente di una pubblica amministrazione, deve essere
acquisito agli atti della Camera di Commercio, ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 165/2001
l’autorizzazione per lo svolgimento dell’incarico dell’amministrazione di appartenenza.
L’affidatario dovrà inoltre presentare una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell'art. 47
del D.P.R. n. 445/2000 dalla quale dovrà risultare:
a) che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi in relazione
all'incarico richiamato;
b) di essere a conoscenza e di impegnarsi a rispettare quanto disposto dal D.P.R. n. 62 del
16 aprile 2013 – Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici
in virtù dell'estensione ivi prevista all'art. 2 comma 3 e di essere consapevole che la
violazione di tali norme comporterà la decadenza dall'incarico.
2. Il soggetto scelto ai sensi del presente disciplinare, con la sottoscrizione del contratto si
impegna al rispetto, ai sensi delle disposizioni tempo per tempo vigenti, del segreto
d’ufficio e della privacy inerente fatti, informazioni, notizie od altro di cui abbia
notizia/comunicazione/conoscenza nello svolgimento dell’incarico; si impegna a non
divulgare
tali
fatti,
informazioni,
notizie
od
altro
di
cui
abbia
notizia/comunicazione/conoscenza, se non autorizzato; e si impegna, comunque, a non
cedere
a
terzi
fatti,
informazioni,
notizie
od
altro
di
cui
abbia
notizia/comunicazione/conoscenza nello svolgimento dell’incarico
La violazione degli obblighi di segretezza e riservatezza può dar luogo, oltre che alla
risoluzione di diritto del contratto , anche alla richiesta di risarcimento di eventuali danni.
3. I contratti stipulati ai sensi del presente disciplinare sono esenti dall’imposta di bollo.
4. Nei contratti di collaborazione coordinata continuativa sono, inoltre, inserite specifiche
clausole che escludono la possibilità di convertire gli stessi in rapporti di lavoro di tipo
subordinato.
Art. 6
Pubblicizzazione dell’affidamento degli incarichi
1. L’Amministrazione rende noti gli incarichi conferiti mediante pubblicizzazione periodica di
elenchi, con le modalità e i termini previsti dalle vigenti disposizioni.
2. E’ fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni, tempo per tempo vigenti, in merito alla
efficacia sospensiva del contratto stipulato data dalla pubblicizzazione dell’incarico, nelle
modalità previste dalla disciplina da applicarsi all’atto della stipula
3.
Gli elenchi, messi a disposizione ai sensi del precedente punto 1., contengono, per ogni
incarico, i riferimenti identificativi del soggetto a cui l’incarico è stato conferito, l’oggetto
dell’incarico, la sua durata, gli estremi dell’atto di conferimento dell’incarico, il curriculum
vitae, ed il compenso previsto.
Art. 7
Esclusioni
Sono esclusi dall’applicazione del presente disciplinare:
a) gli incarichi non aventi natura discrezionale, ma previsti da norme di legge quali, a titolo
esemplificativo ma non esaustivo, gli incarichi professionali finalizzati alla
realizzazione di opere pubbliche, di cui agli articoli 90 e 91 del D.Lgs. 163/2006 per i
quali si applicano le specifiche disposizioni normative;
b) gli incarichi legali di rappresentanza in giudizio
c) gli incarichi relativi a funzioni di controllo interno
d) gli incarichi relativi alla partecipazione a commissioni interne.
e) Gli incarichi che si esauriscono in una sola azione o prestazione, caratterizzata da un
rapporto “intuitu personae”, che consenta il raggiungimento del fine e che comportino,
per loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese che il
collaboratore/l’esperto svolge in maniera episodica e saltuaria, quali ad esempio la
partecipazione a convegni, seminari e commissioni o singola docenza.