Art. 50 Competenze - Comune di Salice Salentino

REGOLAMENTO COMUNALE di CONTABILITA’
(Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 51 del 1/10/2004)
Indice
Art. 1
Finalità e contenuto del Regolamento di Contabilità
PARTE PRIMA
ASPETTI FUNZIONALI E ORGANIZZATIVI
CAPO I - SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO – TRIBUTI
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Organizzazione e struttura del Settore Economico Finanziario-Tributi
Competenze in materia di bilanci e rendiconti
Adempimenti contabili
Responsabile del Settore Economico Finanziario-Tributi
Responsabilità diretta e personale. Certificazioni
CAPO II - REVISIONE ECONOMICO – FINANZIARIA
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Organo di revisione
Elezione. Accettazione della carica
Insediamento
Funzionamento del collegio e stato giuridico dei revisori
Funzioni
PARTE SECONDA
STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE COMUNALE
CAPO I - BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE
Art. 12
Art. 13
Art. 14
Art. 15
Principi del bilancio di previsione
Anno ed esercizio finanziario
Esercizio provvisorio e gestione provvisoria
Caratteristiche, contenuto e struttura del bilancio di previsione
CAPO II - ALLEGATI AL BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE
Art. 16 Relazione previsionale e programmatica
Art. 17 Bilancio pluriennale
1
Art. 18 Altri allegati al bilancio di previsione
CAPO III - ASPETTI PROCEDURALI
Art. 19 Procedura per la formazione ed approvazione del bilancio di previsione e relativi allegati
Art. 20 Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.)
PARTE TERZA
NORME E PROCEDURE DI GESTIONE
CAPO I - PRINCIPI DI GESTIONE
Art. 21
Art. 22
Art. 23
Art. 24
Art. 25
Art. 26
Art. 27
Art. 28
Art. 29
Art. 30
Regole per assunzione di impegni ed effettuazione di spese
Riequilibrio della gestione
Debiti fuori bilancio e relativo finanziamento
Verifica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese
Regolarità contabile e copertura finanziaria
Fondo di riserva
Variazione delle previsioni di bilancio
Assegnazione di maggiori somme ai servizi per conto di terzi
Variazioni alle assegnazioni di risorse
Assestamento generale
CAPO II - DELLE ENTRATE DEL COMUNE
Art. 31
Art. 32
Art. 33
Art. 34
Art. 35
Art. 36
Art. 37
Gestione delle entrate
Accertamento delle entrate
Disciplina dell’accertamento
Riscossione
Versamento
Utilizzazione delle entrate patrimoniali o a specifica destinazione
Residui attivi
CAPO III - DELLE SPESE DEL COMUNE
Art. 38
Art. 39
Art. 40
Art. 41
Art. 42
Art. 43
Art. 44
Spese del Comune
Impegno delle spese
Liquidazione delle spese
Ordinazione dei pagamenti
Pagamento delle spese
Residui passivi
Minori spese
2
CAPO IV - DEL PATRIMONIO E DEL DEMANIO DEL COMUNE
Art. 45 Gestione e conservazione
Art. 46 Classificazione e consistenza dei beni
CAPO V - DEGLI INVESTIMENTI E LORO FINANZIAMENTO
Art. 47 Presupposto per gli investimenti
Art. 48 Programmazione degli investimenti. Piani economico - finanziari
Art. 49 Condizioni per l’assunzione di mutui e prestiti
CAPO VI - SERVIZIO ECONOMATO E PATRIMONIO E RISCUOTITORI SPECIALI
Art. 50
Art. 51
Art. 52
Art. 53
Art. 54
Art. 55
Art. 56
Art. 57
Art. 58
Art. 59
Art. 60
Art. 61
Art. 62
Art. 63
Art. 64
Art. 65
Art. 66
Art. 67
Art. 68
Art. 69
Art. 70
Art. 71
Art. 72
Art. 73
Art. 74
Art. 75
Art. 76
Art. 77
Art. 78
Art. 79
Art. 80
Art. 81
Art. 82
Art. 83
Art. 84
Competenze
Libri contabili
Divieto uso cassa
Operazioni di cassa e custodia valori
Dotazione di una cassaforte
Modalità per le riscossioni
Modalità per l’utilizzazione del fondo per spese urgenti e minute
Responsabilità ed obblighi dell’Economo
Consegna delle marche all’Economo ed ai Riscuotitori Speciali
Spese relative ai contratti
Incaricati delle riscossioni dirette
Riscuotitori Speciali. Tenuta libro cassa
Responsabilità dei Riscuotitori Speciali
Mancate riscossioni o perdita di denaro per colpa o negligenza del riscuotitore
Vigilanza
Disciplina del Servizio di Economato e patrimonio
Altri delegati di spesa
Programmazione delle spese
Albo delle Ditte di Fiducia
Pagamento di spese sul fondo economato
Mandati di anticipazione
Anticipazione spese per lavori in economia
Esecuzione dei lavori, forniture e servizi in economia
Affidamento dei servizi, lavori e forniture in economia
Rendicontazione generale annuale
I beni comunali
I beni demaniali
I beni patrimoniali
Passaggio dei beni dal demanio al patrimonio
Classificazione dei beni mobili
Inventario dei beni mobili
Inventario dei beni immobili patrimoniali
Aggiornamento degli inventari
Gestione
Manutenzione ordinaria dei beni mobili ed immobili
3
Art. 85
Art. 86
Art. 87
Art. 88
Art. 89
Art. 90
Art. 91
Art. 92
Relazione sull’attività di manutenzione
Utilizzo dei beni patrimoniali
Carico e scarico dei beni mobili
Magazzini di scorta
Modalità di carico e scarico dei beni inventariati
Modalità di carico e scarico dei beni a magazzino
Canoni per le concessioni dei diritti reali di godimento sui beni comunali
Categorie di beni non inventariabili
CAPO VII - DEL SERVIZIO DI TESORERIA
Art. 93
Art. 94
Art. 95
Art. 96
Art. 97
Art. 98
Oggetto e affidamento del servizio di tesoreria
Disciplina del servizio di tesoreria
Obblighi del Comune
Obblighi del tesoriere
Verifiche di cassa
Anticipazioni di tesoreria
PARTE QUARTA
SCRITTURE CONTABILI
Art. 99 Sistema di scritture
CAPO I - SCRITTURE FINANZIARIE
Art. 100 Contabilità Finanziaria
CAPO II - SCRITTURE PATRIMONIALI
Art. 101 Contabilità Patrimoniale
CAPO III - SCRITTURE ECONOMICHE
Art. 102 Ammortamento dei beni
Art. 103 Contabilità Economica
Art. 104 Scritture complementari. Contabilità fiscale
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PARTE QUINTA
CONTROLLO DI GESTIONE
Art. 105
Art. 106
Art. 107
Art. 108
Art. 109
Art. 110
Art. 111
Art. 112
Art. 113
Art.114
Art.115
Definizione e finalità
Oggetto e struttura operativa
Fasi del controllo di gestione
Controllo budgetario
Applicazione
Modalità
Indici di funzionalità
Indici finanziari
Indici patrimoniali
Indici economici
Referto del controllo di gestione
PARTE SESTA
ADEMPIMENTI FISCALI
Art.116 Comune quale soggetto passivo d’imposta
PARTE SETTIMA
RENDICONTO
Art.117 Risultati della gestione
CAPO I - CONTO DEL BILANCIO
Art.118 Rendiconto finanziario o conto del bilancio
Art.119 Compilazione del conto del bilancio
Art.120 Avanzo o disavanzo di amministrazione
CAPO II - CONTO DEL PATRIMONIO E CONTO ECONOMICO
Art.121
Art.122
Art.123
Art.124
Art.125
Dimostrazione della consistenza patrimoniale
Schede del conto del patrimonio
Riassunto generale delle attività e delle passività
Conto economico
Prospetto di conciliazione. Riassunto e dimostrazione
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CAPO III - CONTO DEGLI AGENTI CONTABILI INTERNI
Art.126
Art.127
Art.128
Art.129
Art.130
Art.131
Art.132
Art.133
Art.134
Art.135
Definizione
Inizio e termine della gestione
Ricognizione dei valori e dei beni
Conti amministrativi
Conti giudiziali
Resa del conto
Ritardo nella presentazione del conto
Materia del conto
Revisione dei conti e trasmissione alla Corte dei Conti
Responsabilità
CAPO IV - CONTO DEL TESORIERE. APPROVAZIONE DEL RENDICONTO
Art.136 Resa del conto del tesoriere
Art.137 Formazione e deliberazione del rendiconto
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art.138
Art.139
Art.140
Art.141
Rinvio ad altre norme
Modifiche al regolamento
Pubblicità del regolamento
Entrata in vigore
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Art. 1
Finalità e contenuto del Regolamento di Contabilità
1. Il presente Regolamento Comunale di Contabilità, attuativo del nuovo ordinamento
finanziario e contabile degli enti locali, approvato con D. Lgs. 25 febbraio 1995, n° 77, ora
trasferito nel D. Lgs. 18 agosto 2000 n° 267, che è il Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali (di seguito T.U.), disciplina :
a) le funzioni del Responsabile del Settore Economico Finanziario-Tributi o qualifica
corrispondente e gli aspetti organizzativi e di funzionalità dell’Organo di revisione;
b) gli strumenti della programmazione;
c) le procedure delle entrate e delle spese, nonché dell’amministrazione del patrimonio;
d) le scritture contabili;
e) il controllo di gestione;
f) gli adempimenti fiscali;
g) il rendiconto.
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PARTE PRIMA
ASPETTI FUNZIONALI E ORGANIZZATIVI
CAPO I
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO - TRIBUTI
Art. 2
Organizzazione e struttura del Settore Economico Finanziario-Tributi
1. Nell’ambito dei principi generali fissati dallo Statuto, la struttura e l’organizzazione del Settore
Economico-Finanziario-Tributi è disciplinata con il Regolamento sull’ordinamento degli uffici
e dei servizi.
2. Tutti i servizi riconducibili al Settore Economico Finanziario-Tributi (Programmazione,
Finanza, Bilancio, Economato e Patrimonio) sono di competenza dell’unità organizzativa che,
nella struttura organica comunale, è individuata con la denominazione “Servizio di Bilancio,
Ragioneria e Programmazione, Economato e Tributi”..
3. La direzione del Settore Economico Finanziario-Tributi è affidata al Responsabile del Settore
Economico Finanziario-Tributi. La figura professionale del Responsabile del Settore
Economico Finanziario-Tributi è prevista nella dotazione organica del Comune e, comunque,
dev’essere in possesso del titolo di studio previsto dalla legge per l’accesso alla categoria non
inferiore a D3 (ex VIII q.f.) del vigente C.C.N.L. comparto Regioni - Enti Locali. Il medesimo
assume altresì tutte le altre funzioni che la legge, lo statuto ed i regolamenti gli pongono a
carico, anche usando locuzioni analoghe alla sua qualifica (ragioniere, responsabile di
ragioneria, contabile o altre qualifiche corrispondenti).
Art. 3
Competenze in materia di bilanci e rendiconti
1. Al Responsabile del Settore Economico Finanziario-Tributi di cui al precedente art.2, salva
diversa disposizione del regolamento sull’ordinamento degli uffici, compete la:
- predisposizione, in collaborazione con il Segretario Generale/Direttore Generale, del
progetto dei bilanci di previsione annuale e pluriennale da presentare alla Giunta, sulla
base delle proposte da parte dei responsabili dei vari settori e servizi e dei dati
disponibili in proprio possesso;
- predisposizione, in collaborazione con il Segretario Generale/Direttore Generale, dello
schema della Relazione previsionale e programmatica, dimostrativa delle fonti di
finanziamento e dei programmi di spesa con riferimento alle indicazioni contenute nel
progetto del bilancio annuale e pluriennale;
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-
-
l’eventuale esame dei bilanci degli enti, organismi ed aziende a partecipazione
comunale;
formulazione delle proposte di variazione delle previsioni di bilancio tanto della spesa
così come dell’entrata, a richiesta dei responsabili dei settori o dei servizi interessati o di
propria iniziativa;
predisposizione, unitamente al Segretario Generale/Direttore Generale, del rendiconto
della gestione e della connessa relazione illustrativa, da sottoporre alla Giunta;
Art. 4
Adempimenti contabili
1. Salvo che il regolamento sull’ordinamento degli uffici abbia assegnato alcune funzioni contabili
ad altri servizi, il Settore Economico Finanziario-Tributi tiene, nelle forme prescritte dal
presente regolamento e dalle altre norme vigenti in materia, le scritture e tutti i registri necessari
a rilevare gli effetti degli atti amministrativi in relazione tanto alle entrate ed alle spese quanto
al patrimonio e alle sue variazioni, secondo la struttura e l’articolazione organizzativa dell’Ente.
2. In particolare il Settore Economico Finanziario-Tributi provvede:
a) alla registrazione degli impegni di spesa;
b) alla registrazione degli accertamenti di entrata;
c) all’emissione ed alla contabilizzazione degli ordinativi di pagamento e di riscossione;
d) alla compilazione dei conti riassuntivi delle entrate e delle spese dipendenti dalla
gestione del bilancio secondo la classificazione di questo;
e) a predisporre i conti riassuntivi del patrimonio ponendone in evidenza le variazioni che
avvengono nella consistenza di esso sia per effetto della gestione del bilancio, sia per
qualunque altra causa;
f) alla verifica della veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni
di spesa da iscriversi nel bilancio annuale o pluriennale, sulla base delle proposte
avanzate da parte dei responsabili dei settori o dei servizi interessati;
g) alla verifica periodica, con frequenza almeno trimestrale, dello stato di accertamento
delle entrate e di impegno delle spese, con le modalità indicate nel successivo art.24;
h) alla verifica dei residui attivi di cui al successivo art. 37 da conservare nel conto del
bilancio su proposta dei competenti responsabili di settore o di servizio;
i) alla verifica dei residui passivi di cui al successivo art. 43 da conservare nel conto del
bilancio su proposta dei competenti responsabili di settore o di servizio;
j) agli adempimenti fiscali di cui a successivo art. 116;
l) a trasmettere al tesoriere l’elenco dei residui passivi, come indicato all’art. 216, comma
3, del T.U.
Art. 5
Responsabile del Settore Economico Finanziario - Tributi
1. Oltre a quanto indicato ai precedenti artt. 3 e 4, al Responsabile del Settore Economico
Finanziario-Tributi competono funzioni di:
a) vigilanza, controllo, coordinamento e gestione dell’attività finanziaria dell’Ente;
b) espressione del parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria su ogni
proposta di deliberazione che comporti impegni di spesa o diminuzioni di entrata;
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c) apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria sui
provvedimenti dei responsabili dei settori e dei servizi che comportano impegni di
spesa;
d) firma dei mandati di pagamento e degli ordinativi di riscossione;
e) segnalazione scritta, mediante apposita relazione evidenziante le proprie valutazioni, al
Sindaco, al Segretario Generale/Direttore Generale, all’Organo di revisione ed al
Consiglio comunale, dei fatti gestionali dai quali possono derivare situazioni
pregiudizievoli per gli equilibri del bilancio. Il Responsabile del Settore Economico
Finanziario-Tributi ha l’obbligo di segnalare entro 7 giorni dalla conoscenza dei fatti, al
legale rappresentante dell’Ente, ai capigruppo consiliari formalmente costituiti, al
Segretario Generale/Direttore Generale e all’Organo di revisione, circostanze e
valutazioni da cui si rilevi che la gestione delle entrate o delle spese evidenzia il
costituirsi di situazioni, non compensabili da maggiori entrate o minori spese, tali da
pregiudicare gli equilibri di bilancio. A tal fine il Responsabile del Settore Economico
Finanziario-Tributi potrà avvalersi di ogni informazione esistente presso ogni servizio
dell’Ente;
f) disciplina il monitoraggio dei flussi di cassa di cui al successivo art. 96, comma 7;
g) propone i regolamenti e le direttive in materia di contabilità e le relative variazioni.
2. In caso di mancanza, assenza o impedimento del Responsabile del Settore Economico
Finanziario-Tributi, le sue funzioni sono assunte ad ogni effetto da altro funzionario del
medesimo settore, se esistente, e, in mancanza, dal Segretario Generale/Direttore Generale.
Art. 6
Responsabilità diretta e personale. Certificazioni
1. Il Responsabile del Settore Economico Finanziario-Tributi, unitamente al Segretario
Generale/Direttore Generale, assume diretta e personale responsabilità per la veridicità ed
esattezza dei dati e delle notizie contenute nei certificati, nelle documentazioni e nelle
registrazioni.
2. In particolare la disposizione di cui al precedente comma trova applicazione nei riguardi dei
certificati da inviare ai ministeri ed agli altri uffici statali, nonché dei dati finanziari contenuti
nella relazione previsionale e programmatica, nel bilancio annuale e pluriennale, degli impegni
di spesa e del rendiconto.
3. I funzionari di cui al comma 1 sono personalmente responsabili della presentazione del
rendiconto sull’utilizzo di tutti i contributi straordinari assegnati al Comune da altri Enti
pubblici. Il rendiconto va presentato, entro 60 giorni dal termine dell’esercizio finanziario
relativo. La presentazione del rendiconto è obbligatoria solo se richiesta dall’Ente che ha
concesso il contributo. Si applicano le altre modalità previste dell’art. 158 del T.U.
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CAPO II
REVISIONE ECONOMICO - FINANZIARIA
Art. 7
Organo di revisione
1. Il Collegio dei revisori è organo autonomo dell’Ente e svolge funzioni di controllo e di
revisione economico - finanziaria.
2. Nello svolgimento delle proprie funzioni l’Organo di revisione può avvalersi delle
collaborazioni di cui all’art. 239, comma 4, del T.U.; può eseguire ispezioni e controlli ed
impronta la propria attività al criterio inderogabile della indipendenza funzionale.
3. Per quanto non disciplinato nel presente capo valgono le norme di cui al Titolo VII del T.U.
relative alla Revisione economico-finanziaria.
Art. 8
Elezione. Accettazione della carica
1. Il Collegio dei revisori è composto da tre componenti, nominati dal Consiglio comunale, con
votazione a scrutinio segreto, nell’ambito di quanto disposto all’art. 234 commi 1 e 2 del T.U. .
Il Presidente del Collegio è indicato dal Consiglio. I revisori durano in carica tre anni e sono
rieleggibili per una sola volta.
2. Con la deliberazione di elezione il Consiglio comunale fissa il compenso dei revisori nel
rispetto dei limiti di legge, ferma restando la possibilità di successivi adeguamenti a termini
della normativa vigente. Si applica quanto previsto dall’art. 241 del T.U.
3. Si applicano le norme di incompatibilità ed ineleggibilità previste dall’art. 236 del T.U.,
intendendosi per amministratori il Sindaco e i componenti della Giunta comunale, nonché le
limitazioni numeriche di cui all’art. 238, comma 1, del T.U.
4. La deliberazione di cui al precedente primo comma deve essere notificata nei modi di legge a
cura dell’Ufficio Segreteria, entro 10 giorni dalla sua esecutività e la nomina deve essere
accettata per iscritto nei successivi 10 giorni, a pena di decadenza, accettazione che deve
contenere, tra l’altro, anche la dichiarazione con la quale il soggetto attesta il rispetto dei limiti
di cui all’art. 238, comma 1, del T.U.
Art. 9
Insediamento
1. Avvenuta l’accettazione della carica, il Sindaco provvede a convocare per iscritto i revisori per
la seduta di insediamento che deve tenersi alla presenza del Sindaco, o suo delegato, del
Segretario Generale/Direttore Generale e del Responsabile del Settore Economico FinanziarioTributi.
11
Art. 10
Funzionamento del collegio e stato giuridico dei revisori
1. Il Collegio dei revisori informa la sua attività al criterio della collegialità.
2. Il Presidente convoca e presiede il Collegio e stabilisce il lavoro per ciascuna seduta.
3. Il Presidente può assegnare specifici incarichi ai membri del Collegio. In tal caso i membri
incaricati devono riferire intorno al proprio lavoro alla prima riunione collegiale.
4. Il Presidente può assistere alle sedute del Consiglio comunale in rappresentanza dell’intero
Collegio. Egli può delegare tale funzione, ricorrendone i motivi, a uno dei membri.
5. Le sedute del Collegio sono valide con la presenza del Presidente e di almeno uno dei membri.
Nel caso di assenza del Presidente la seduta è valida con la presenza dei due membri ed è
presieduta dal componente più anziano d’età.
6. Le deliberazioni del Collegio sono assunte a maggioranza dei presenti. Non è ammessa
l’astensione. A parità di voto prevale quello del Presidente.
7. Il revisore dissenziente può chiedere l’inserimento nel verbale della seduta dei motivi del suo
dissenso.
8. Le sedute del Collegio non sono pubbliche. Alle medesime possono assistere, a richiesta, il
Sindaco, o suo delegato, il Segretario Generale/Direttore Generale ed il Responsabile del
Settore Economico Finanziario-Tributi.
9. Le sedute del Collegio si tengono di regola presso la sede comunale; tuttavia il Presidente del
Collegio dei revisori può disporre sedute in altra sede.
10. Il Collegio dei Revisori deve riunirsi validamente almeno una volta al mese.
11. I membri devono giustificare preventivamente al Presidente le eventuali assenze alle sedute già
convocate.
12. In caso di tre assenze di un membro del Collegio nel corso di un anno, non ritenute validamente
giustificate, il Presidente riferisce al Sindaco o suo delegato, il quale può dare inizio alla
procedura di cessazione dall’incarico. Tale procedura viene avviata anche nel caso di
impossibilità a svolgere l’incarico per un periodo superiore a mesi sei, fatte salve specifiche
disposizioni di legge.
13. L’incarico di revisore può essere revocato solo per inadempienza ed, in particolare, per la
mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto
entro il termine previsto dall’art. 239, comma 1 lett. d), del T.U. Si applica il successivo art. 137
comma 4. La revoca dall’ufficio è deliberata dal Consiglio comunale dopo formale
contestazione degli addebiti da parte del Sindaco all’interessato, al quale è concesso tuttavia un
termine di 10 giorni per far pervenire le proprie giustificazioni.
14. Qualora si proceda a sostituzione di un singolo componente la durata dell’incarico del nuovo
revisore è limitata al tempo residuo sino alla scadenza del termine triennale, calcolata a
decorrere dalla nomina dell’intero collegio.
15. I revisori contabili sono tenuti al segreto d’ufficio e rispondono della veridicità delle loro
attestazioni.
16. I revisori adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario ed hanno diritto di accesso
agli atti e documenti dell’Ente secondo quanto stabilito dalla legge e dallo Statuto.
17. I verbali delle sedute del Collegio dei revisori, per il triennio di competenza, devono essere
redatti e sottoscritti dagli intervenuti e numerati progressivamente; i verbali devono essere
riportati, a cura dei revisori, su apposito registro dei verbali del Collegio dei revisori. Le pagine
del registro devono essere preventivamente numerate progressivamente, timbrate e vidimate dal
12
Segretario Generale/Direttore Generale; il registro è conservato a cura del Responsabile del
Settore Economico Finanziario-Tributi.
Art. 11
Funzioni
1. La funzione di controllo e di vigilanza dell’Organo di revisione si esplica attraverso la verifica
della regolarità degli atti di gestione, della documentazione amministrativa e delle scritture
contabili.
2. La verifica della convenienza economico-finanziaria dei medesimi atti viene esplicata
nell’ambito delle funzioni di collaborazione con il Consiglio comunale.
3. Nelle funzioni di controllo e verifica sono ammesse tecniche motivate di campionamento.
4. Il Collegio dei revisori esprime, mediante pareri e proposte, preventiva valutazione sugli aspetti
economico-finanziari dei seguenti atti:
a) approvazione dei piani economico-finanziari e loro variazioni per investimenti che
comportano oneri di gestione indotti;
b) programmi di opere pubbliche e loro modificazioni;
c) alienazioni, acquisti e permute di beni immobili;
d) debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi di legge;
e) modifiche statutarie e regolamentari;
f) convenzioni con altri enti pubblici;
g) riequilibrio della gestione;
h) concessione a terzi di pubblici servizi, costituzione di istituzioni, aziende speciali e
società miste, partecipazione a società di capitale ed a consorzi;
i) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti
sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
j) ogni altro atto a richiesta del Sindaco o del Consiglio.
5. Il Collegio dei revisori esprime parere sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti
di programmazione allegati, sulle variazioni di bilancio, ivi compreso l’assestamento generale,
secondo quanto previsto dall’art. 239, comma 1, lett. b) del T.U.
6. Il parere sul bilancio di previsione e suoi allegati deve essere espresso entro 8 giorni dal
deposito dei documenti presso l’Ufficio Ragioneria. Non è richiesto il parere sulla delibera di
Giunta di approvazione dello schema di bilancio e di bozza della relazione previsionale e
programmatica.
7. Le proposte di variazione e di assestamento generale di bilancio sono trasmesse al Collegio dei
revisori il quale entro e non oltre 3 giorni lavorativi dal ricevimento esprime il parere. Decorso
tale termine senza che il Collegio abbia rimesso il parere, lo stesso si intende acquisito
favorevolmente. Laddove, per motivi di urgenza, non sia possibile osservare i termini di cui al
presente comma, la Giunta può adottare con i poteri del Consiglio l’atto deliberativo. In tal caso
deve essere comunicato al Collegio perché esprima il prescritto parere da allegare alla delibera
di ratifica consiliare.
8. Non è richiesto il parere del Collegio sui provvedimenti attuativi di riequilibrio del bilancio
collegati al controllo finanziario della gestione, se già acquisito con esito favorevole sulla
relativa proposta di riequilibrio.
9. Tutti gli altri pareri di cui al presente articolo sono resi entro 8 giorni dalla richiesta, salvo casi
d’urgenza per i quali il termine è ridotto a 3 giorni. Le richieste di acquisizione del parere del
13
Collegio sono trasmesse allo stesso a cura del Responsabile del Settore Economico FinanziarioTributi.
10. La vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione è realizzata
mediante verifiche trimestrali, tramite referto, in ordine a:
a) acquisizione delle entrate;
b) effettuazione delle spese;
c) gestione di cassa, gestione del servizio di tesoreria e gestione degli agenti contabili;
d) amministrazione dei beni;
e) completezza della documentazione;
f) adempimenti fiscali;
g) tenuta della contabilità.
11. Le verifiche ordinarie di cassa di cui all’art. 223 del T.U. vengono effettuate con la
partecipazione del Responsabile del Settore Economico Finanziario-Tributi. Il Collegio dei
revisori interviene anche alla verifica straordinaria di cassa secondo l’ipotesi prevista dall’art.
224 del T.U. Si applica il successivo art. 97.
12. Nella relazione che accompagna la deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto, il
Collegio dei revisori deve:
a) attestare la corrispondenza dei dati di cassa del tesoriere con quelli indicati nel conto;
b) attestare la corrispondenza dei residui attivi e passivi indicati nel conto con i documenti
amministrativi e contabili a disposizione dell’Ente;
c) dare atto dell’esattezza del risultato di amministrazione e della completezza delle
scritture contabili;
d) dare atto della congruità delle valutazioni patrimoniali;
e) verificare il rispetto dei vincoli di legge nel recupero tariffario dei costi dei servizi;
f) fornire una valutazione complessiva degli aspetti finanziari patrimoniali ed economici
della gestione;
g) formulare rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività
ed economicità della gestione, avuto anche riguardo agli aspetti organizzativi del
Comune e ai sistemi di gestione dei servizi.
13. La relazione di cui al comma precedente deve essere predisposta entro 20 giorni dalla notificata
disponibilità presso gli uffici comunali del rendiconto e dei suoi allegati.
14. Il Collegio dei revisori, al termine del proprio mandato, è tenuto a redigere una relazione
sull’andamento dell’attività gestionale e finanziaria dell’Ente sull’ultimo anno o periodo del
proprio mandato. Tale relazione dovrà essere allegata al primo conto consuntivo in
approvazione.
15. Il Collegio dei revisori riferisce, tramite referto, al Consiglio su eventuali gravi irregolarità di
gestione, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. e) del T.U. Ove si configurino ipotesi di
responsabilità il Collegio dei revisori presenta denuncia ai competenti organi giurisdizionali.
14
PARTE SECONDA
STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE COMUNALE
CAPO I
BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE
Art. 12
Principi del bilancio di previsione
1. Il bilancio di previsione annuale, redatto in termini di competenza finanziaria, deve essere
deliberato osservando i seguenti principi fondamentali:
a) Annualità. Tale requisito obbliga ad iscrivere nel bilancio le previsioni di entrata e di
spesa con riguardo al periodo temporale cui si riferiscono; il periodo di riferimento è
l’anno finanziario che va dal 1° gennaio al 31 dicembre (anno solare). Le previsioni
iscritte nel bilancio annuale assumono, quindi, il significato di crediti e debiti dell’ente
(diritto a riscuotere e obbligo a pagare) la cui insorgenza è attribuibile all’anno
finanziario cui si riferisce il bilancio ed al quale appartengono (competenza finanziaria).
b) Unità. Tutte le entrate iscritte nel bilancio di previsione costituiscono un complesso
unico di risorse destinate a fronteggiare il contrapposto complesso unico delle spese,
senza alcuna diretta correlazione tra singole voci di entrata e di spesa. Sono fatte salve le
eccezioni di legge, con riferimento alle entrate aventi destinazione vincolata per
specifiche finalità di spese (contributi finalizzati per investimenti o per funzioni
trasferite o delegate, proventi per alienazioni patrimoniali, proventi da concessioni
edilizie, entrate provenienti dalla assunzione di mutui passivi, ecc.). L’applicazione di
tale principio trova riscontro nell’apposito allegato dimostrativo dell’equilibrio
finanziario del bilancio, secondo il quale le previsioni di competenza delle spese correnti
sommate a quelle relative alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e
dei prestiti obbligazionari non possono essere superiori complessivamente alle
previsioni di competenza dei primi tre titoli di entrata, fatte salve le eccezioni previste
per legge.
c) Universalità. Il fine generale dell’equilibrio finanziario e della trasparenza dei conti,
impone che tutta l’attività finanziaria sia ricondotta al bilancio di previsione, essendo
vietate le gestioni fuori bilancio. L’applicazione di tale principio comporta, quindi, che
tutte le entrate e tutte le spese, senza eccezione alcuna, siano comprese nel bilancio e
contabilizzate con apposite e specifiche registrazioni delle relative operazioni
finanziarie, evidenziandone la qualità (voce e natura) e la quantità (valore).
d) Integrità. Tale requisito, comportando l’obbligo di iscrivere in bilancio le entrate e le
spese nel loro importo integrale (le entrate al lordo degli oneri di riscossione e le spese
al lordo delle eventuali e correlative entrate), non consente di effettuare alcuna
compensazione tra entrate e spese ovvero tra crediti e debiti, né di conseguenza il loro
occultamento in omaggio alla chiarezza ed alla trasparenza delle rilevazioni finanziarie.
Esso è finalizzato ad agevolare l’espletamento della funzione di controllo e di verifica
15
giudiziale dei risultati di gestione, consentendo una corretta valutazione dei proventi e
degli oneri relativi ai servizi pubblici.
e) Veridicità. In applicazione di tale principio le previsioni di bilancio devono considerare,
per le entrate, quanto potranno produrre durante l’anno finanziario i diversi cespiti in
relazione anche ai servizi pubblici resi e, per le spese, quelle che potranno effettuarsi
nello stesso periodo per la gestione dei servizi pubblici e per far fronte agli obblighi
assunti o che si prevede di dover assumere. E’ funzionale all’esigenza di conoscere e far
conoscere le reali condizioni finanziarie e potenzialità economiche dell’ente, allo scopo
di evitare qualsiasi pregiudizio all’attività programmata per effetto di sopravalutazione
delle entrate o di sottovalutazione delle spese (fittizio pareggio del bilancio).
f) Pareggio finanziario. Corrisponde all’obbligo legislativo secondo il quale la situazione
finanziaria del bilancio non può presentare un disavanzo. Qualora nel corso della
gestione si dovesse manifestare un disavanzo, dovranno essere adottate le misure
necessarie a ripristinare il pareggio, nei modi e termini previsti dalle disposizioni
legislative vigenti.
g) Pubblicità. L’imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione e la
trasparenza dell’azione amministrativa richiedono la conoscibilità, da parte dei cittadini
e degli organismi di partecipazione, dei contenuti significativi e caratteristici del
bilancio comunale e dei suoi allegati. L’accessibilità ai dati contenuti nei documenti
previsionali e programmatici deve realizzare l’informazione ai cittadini, singoli o
associati, in ordine all’utilizzo ed alla finalizzazione delle risorse acquisite a carico dei
contribuenti e degli utenti dei servizi pubblici. A tal fine, i responsabili dei settori e dei
servizi interessati devono assicurare, nel rispetto delle modalità previste dallo Statuto e
dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, l’informazione diretta ai
richiedenti e la pubblicità degli atti mediante appositi avvisi o notiziari da affiggersi
all’albo pretorio e negli altri luoghi pubblici consueti, con la periodicità richiesta dalle
specifiche circostanze.
Art. 13
Anno ed esercizio finanziario
1. L’anno finanziario esprime l’unità temporale della gestione con riferimento al periodo ciclico
che inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.
2. L’esercizio finanziario comprende tutte le operazioni riguardanti la gestione delle entrate e delle
spese autorizzate nel bilancio, che si verificano o si compiono nell’arco dell’anno finanziario e
la cui durata esprime l’inizio e la fine di ogni esercizio.
3. Dopo il termine dell’esercizio finanziario non possono effettuarsi accertamenti di entrate, né
impegni di spese riferiti alla competenza dell’esercizio scaduto.
16
Art. 14
Esercizio provvisorio e gestione provvisoria
1. L’esercizio provvisorio è attivabile nel caso in cui il bilancio di previsione non risulti approvato
dal Consiglio comunale entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello cui il bilancio
medesimo si riferisce.
2. Il ricorso all’esercizio provvisorio deve essere autorizzato dal Consiglio comunale, con formale
e motivata deliberazione da adottarsi in sede di approvazione del bilancio o con atto successivo,
per un periodo non superiore a due mesi.
3. La deliberazione, divenuta o dichiarata esecutiva, consente di assumere impegni di spese, per
ciascun intervento o capitolo, in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle
somme previste nel bilancio deliberato. Non soggiacciono a tale limite le spese tassativamente
regolate dalla legge (retribuzioni al personale dipendente, rate di ammortamento dei mutui e
relativi oneri accessori ed interessi di preammortamento, spese dovute in base a sentenze,
contratti, convenzioni o disposizioni di legge), nonché quelle il cui pagamento non sia
suscettibile di frazionamento in dodicesimi ovvero debba effettuarsi a scadenze determinate in
virtù di legge, contratti o convenzioni.
4. Ove il bilancio di previsione non risulti deliberato dal Consiglio comunale, è consentita
esclusivamente una gestione provvisoria, nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa
dell’ultimo bilancio approvato, ove esistenti. La gestione provvisoria è limitata all’assolvimento
delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali
esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese del
personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse e, in generale, limitata
alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi
all’Ente.
5. La sussistenza del requisito del danno patrimoniale deve essere attestata nel parere tecnico
amministrativo del responsabile del settore o servizio proponente e risultare specificatamente
nel relativo provvedimento.
6. Qualora la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata
da norme statali in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario, l’esercizio
provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applica la disciplina
dei precedenti commi 1, 2 e 3, intendendosi come riferimento l’ultimo bilancio definitivamente
approvato.
7. Nelle more dell’approvazione del bilancio (esercizio provvisorio) oppure in assenza del bilancio
deliberato dal Consiglio comunale (gestione provvisoria), il tesoriere è tenuto a estinguere i
mandati di pagamento in conto competenza, sulla base di idonea attestazione di sussistenza dei
requisiti che consentono l’assolvimento della spesa, resa dal Responsabile del Settore
Economico Finanziario-Tributi.
17
Art. 15
Caratteristiche, contenuto e struttura del bilancio di previsione
1. Il bilancio annuale di competenza è deliberato in pareggio finanziario complessivo,
comprendendo le previsioni di entrata e di spesa che si presume possano verificarsi e realizzarsi
nell’anno cui sono attribuite, in coerenza con le linee programmatiche della gestione
amministrativa che si intende realizzare.
2. L’ammontare delle previsioni di competenza relative alle spese correnti ed alle quote di capitale
delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari non può superare il
complesso delle previsioni di competenza relative ai primi tre titoli dell’entrata. Le spese
medesime non sono finanziabili con entrate di diversa provenienza, fatte salve le eccezioni di
legge relative all’utilizzo dei proventi per concessioni edilizie destinati, nei limiti consentiti, a
fronteggiare gli oneri per interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale ovvero
dei proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili per il ripiano di eventuali
debiti fuori bilancio riconoscibili.
3. Il bilancio di previsione annuale ha carattere autorizzatorio, costituendo limite agli impegni di
spese correnti e di spese in conto capitale, anche con riguardo agli stanziamenti previsti nel
bilancio pluriennale. Questi stanziamenti sono aggiornati annualmente in sede di approvazione
del bilancio di previsione, sulla base degli impegni pluriennali assunti nel corso degli esercizi
precedenti, per assicurarne idoneamente la copertura finanziaria.
4. L’unità elementare del bilancio trova espressione nella articolazione:
a) per “risorsa” nelle previsioni di entrata;
b) per “intervento” nelle previsioni di spesa;
c) per “capitolo” nelle previsioni relative ai servizi per conto di terzi, sia nell’entrata che
nella spesa.
5. Le entrate e le spese per funzioni delegate dalla Regione non possono essere collocate tra i
servizi per conto di terzi. Il bilancio recepisce, ai sensi degli artt. 12 e 28 del D.Lgs. n° 76/2000,
e per quanto non contrasta con la normativa del presente regolamento, le norme recate dalle
leggi della Regione concernenti le entrate e le spese relative a funzioni delegate, al fine di
consentire la possibilità del controllo regionale sulla destinazione dei fondi assegnati all’ente e
l’omogeneità della classificazione di dette spese rispetto a quella contenuta nel bilancio
regionale.
6. Ciascuna “risorsa” dell’entrata, ciascun “intervento” della spesa e ciascun “capitolo” delle
entrate e delle spese per servizi per conto di terzi devono indicare:
a) l’ammontare degli accertamenti o degli impegni risultanti dal rendiconto del secondo
esercizio precedente a quello di riferimento;
b) la previsione aggiornata dell’esercizio in corso;
c) l’ammontare delle entrate e delle spese che si prevede, rispettivamente, di accertare o di
impegnare nell’esercizio cui il bilancio si riferisce.
7. Le entrate e le spese relative ai servizi per conto di terzi costituiscono al tempo stesso un credito
e un debito per l’Ente. Devono, pertanto, conservare l’equivalenza tra le previsioni e gli
accertamenti di entrata con le previsioni e gli impegni di spesa corrispondenti.
8. Tra le entrate e le spese relative ai servizi per conto di terzi sono compresi i fondi economali.
9. L’avanzo e il disavanzo di amministrazione sono iscritti in bilancio, con le modalità di cui agli
artt. 187 e 188 del T.U., prima di tutte le entrate e prima di tutte le spese.
10. Riguardo alla struttura del bilancio di previsione si applica quanto disposto dall’art. 165 del
T.U. tenendo presente che con il regolamento di cui all’art. 160 del T.U. (approvato con D.P.R.
18
n° 194/96 ) sono approvati anche i modelli relativi al bilancio di previsione ivi compresi i
quadri riepilogativi, il sistema di codifica del bilancio ed il sistema di codifica dei titoli
contabili di entrata e di spesa.
19
CAPO II
ALLEGATI AL BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE
Art. 16
Relazione previsionale e programmatica
1. L’esposizione delle spese nel bilancio di previsione deve consentire la lettura per programmi, da
realizzare mediante l’illustrazione delle spese medesime in apposito quadro di sintesi e nella
relazione previsionale e programmatica, con riferimento ad ogni singola funzione di spesa cui
corrisponde un programma.
2. La Relazione previsionale e programmatica costituisce strumento di programmazione
pluriennale dell’attività amministrativa riferita alla durata triennale del bilancio pluriennale.
Deve dare dimostrazione della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti
urbanistici e relativi piani attuativi e con i piani economico-finanziari degli investimenti.
3. Essa deve comprendere:
a) per la parte entrata, una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti
di finanziamento ed evidenziando il loro andamento storico ed i relativi vincoli;
b) per la parte spesa, l’indicazione dei programmi contenuti nel bilancio annuale e
pluriennale, rilevando l’entità e l’incidenza percentuale della previsione con riferimento
alla spesa corrente consolidata, a quella di sviluppo ed a quella di investimento.
4. La predisposizione della relazione previsionale e programmatica deve essere sviluppata secondo
le seguenti fasi:
a) ricognizione dei dati fisici ed illustrazione delle caratteristiche generali dell’ente;
b) valutazione generale sui mezzi finanziari;
c) esposizione dei programmi di spesa.
5. La ricognizione ed illustrazione delle caratteristiche generali deve riguardare la popolazione, il
territorio, l’economia insediata ed i servizi, precisandone le risorse umane, strumentali e
tecnologiche a supporto delle condizioni, tempi e modi indicati ai responsabili della gestione
per il raggiungimento degli obiettivi programmati, sia in termini finanziari, sia in termini di
efficacia, efficienza ed economicità della gestione dei servizi.
6. La valutazione dei mezzi finanziari, sostenuta da idonea analisi delle fonti di finanziamento,
dovrà evidenziare i dati dell’andamento storico riferito all’esercizio in corso ed ai due
immediatamente precedenti, i dati della programmazione annuale riferiti al bilancio in corso di
formazione e della programmazione relativa ai due esercizi successivi, nonché la percentuale di
scostamento delle variazioni proposte per il bilancio annuale rispetto all’esercizio in corso.
L’analisi suddetta è funzionale a dare motivata dimostrazione:
a) della attendibilità delle previsioni relative alle entrate tributarie, evidenziando la loro
dinamicità evolutiva nel tempo in rapporto ai mezzi utilizzati per l’accertamento;
b) della congruità delle aliquote tributarie applicate, in relazione al gettito previsto;
c) della entità dei trasferimenti statali, in rapporto alle medie nazionali, regionali e
provinciali;
d) delle risultanze quali-quantitative dei servizi, in rapporto agli utenti ed alle tariffe
applicate;
e) dei proventi dei beni comunali del patrimonio disponibile, in rapporto alla loro
consistenza ed ai canoni applicati per l’uso da parte dei terzi;
20
f) delle finalità di spesa correlate a contributi, trasferimenti di capitali ed altre entrate
aventi destinazione vincolata per legge;
g) della potenzialità di indebitamento e delle capacità finanziarie dei bilanci degli esercizi
futuri a sostenere i maggiori oneri di ammortamento e di gestione derivanti dal ricorso al
credito e dalla realizzazione degli investimenti.
7. L’esposizione dei programmi di spesa dovrà contenere, per ciascun anno compreso nella
programmazione, le seguenti indicazioni:
a) specificazione delle finalità che si intendono conseguire in termini di risultato politico,
amministrativo, sociale ed economico;
b) individuazione delle risorse umane e strumentali da impiegare;
c) motivazione delle scelte adottate, con evidenziazione degli obiettivi programmati e dei
risultati perseguibili;
d) spesa complessiva prevista, distintamente per spese correnti consolidate, per spese
correnti di sviluppo e per investimenti, rilevando l’incidenza percentuale di ogni
componente sul totale della previsione.
8. I valori monetari contenuti nella relazione previsionale e programmatica devono tener conto del
tasso di inflazione programmato per il periodo di riferimento.
9. Ai sensi dell’art. 170 comma 9 del T.U. le deliberazioni di Consiglio e di Giunta comunale non
coerenti con le previsioni della relazione previsionale e programmatica sono:
A - INAMMISSIBILI nel caso l’atto proposto:
- violi i principi generali di integrità, pareggio, unità e veridicità del bilancio e pertanto
tutti quei provvedimenti che possono provocare squilibri non sanabili nella gestione;
- violi i principi generali dell’ordinamento nonché delle norme in materia di tributi,
personale, lavori pubblici, ecc.;
- riguardi spese vincolate a finanziamenti straordinari (mutui,contributi comunitari, statali
o regionali) e le relative previsioni non risultino iscritte in bilancio, in entrata ed in
uscita;
- comporti spese prive di qualsiasi finanziamento.
B - IMPROCEDIBILI nel caso l’atto proposto:
- non sia espressamente previsto dalla programmazione annuale e pluriennale dell’ente;
- riguardi spese vincolate all’avanzo di amministrazione e questo non è ancora realizzato;
- riguardi spese vincolate a mutuo di scopo e questo non è stato ancora contratto e reso
disponibile, ovvero se riguardi spese vincolate a contabilità comunitarie, statali,
regionali o di altri enti e questi non sono stati ancora formalmente concessi, ovvero per
tutti gli atti di gestione successivi alle autorizzazioni a contrattare per lavori per i quali
non siano state completate le procedure di esproprio nei limiti in cui giuridicamente è
consentito disporre dei beni di privati su cui interviene con i lavori oggetto
dell’intervento.
21
Art. 17
Bilancio pluriennale
1. Il bilancio pluriennale costituisce, alla pari della relazione previsionale e programmatica,
strumento di programmazione finanziaria delle risorse. E’ redatto in termini di competenza per
il triennio successivo, con l’osservanza dei principi del bilancio di cui al precedente articolo 12,
salvo quello dell’annualità.
2. Gli stanziamenti previsti per il primo anno del bilancio pluriennale devono coincidere con quelli
del bilancio annuale di competenza. Le previsioni pluriennali devono tener conto del tasso
d’inflazione programmato e devono essere aggiornate annualmente in sede di approvazione del
bilancio di previsione.
3. Il bilancio pluriennale, strutturato secondo la classificazione delle entrate e delle spese prevista
per il bilancio annuale, deve comprendere:
a) per la parte entrata, il quadro dei mezzi finanziari che si prevede di destinare, per
ciascuno degli anni considerati, alla copertura delle spese correnti e di quelle di
investimento, indicando per ciascuna risorsa:
- l’importo accertato nell’ultimo esercizio chiuso;
- la previsione dell’esercizio in corso;
- la previsione per ciascuno degli anni del triennio;
- la previsione complessiva del periodo di riferimento;
b) per la parte spesa, l’ammontare delle spese correnti e delle spese di investimento,
distintamente per ciascuno degli anni considerati. Le spese correnti devono essere
ripartite tra spese correnti consolidate e di sviluppo, comprendendo tra queste ultime le
maggiori spese di gestione derivanti dalla realizzazione degli investimenti. Le previsioni
separatamente ordinate per programmi e per servizi, devono rilevare per ciascun
intervento:
- l’importo impegnato nell’ultimo esercizio chiuso;
- la previsione dell’esercizio in corso;
- la previsione per ciascuno degli anni del triennio;
- la previsione complessiva del periodo di riferimento.
4. Gli stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale hanno carattere autorizzatorio, costituendo
limite agli impegni pluriennali di spesa e consentendo l’estensione della attestazione di
copertura finanziaria alle spese previste nel periodo considerato dal bilancio pluriennale.
Art. 18
Altri allegati al bilancio di previsione
1. Relativamente agli altri allegati al bilancio annuale di previsione trova applicazione l’art. 172
del T.U. e s.m. nel quale è stabilita la relativa elencazione.
22
CAPO III
ASPETTI PROCEDURALI
Art. 19
Procedura per la formazione ed approvazione
del bilancio di previsione e relativi allegati
1. Entro il 10 luglio di ogni esercizio finanziario l’organo esecutivo definisce, anche di concerto
con i responsabili dei singoli settori e servizi, gli obiettivi programmatici per l’esercizio
successivo sulla base degli indirizzi approvati dal Consiglio comunale in sede di insediamento
degli organi elettivi nonché sulla scorta delle variazioni operative apportate dallo stesso organo
esecutivo.
2. Al fine di rendere operativo quanto previsto al precedente comma 1, entro e non oltre il 5
settembre di ciascun anno i responsabili dei settori e dei servizi comunicano al Responsabile del
Settore Economico Finanziario-Tributi le proposte di previsione per l’anno successivo degli
stanziamenti di rispettiva competenza elaborate sulla scorta degli obiettivi fissati entro il 10
luglio. La comunicazione si compone di apposite relazioni e/o schede sottoscritte sia dal
responsabile del settore o del servizio che dall’assessore competente.
3. I programmi e gli interventi rivenienti dalle scelte programmatiche saranno elaborate dai
responsabili dei settori e dei servizi interessati in progetti, specificando i relativi fabbisogni
finanziari e tutto quanto necessita per il raggiungimento degli obiettivi fissati. Ove le proposte
riguardino interventi in conto capitale o l’istituzione di nuovi servizi, il proponente, ne
individua e quantifica le conseguenze finanziarie nel breve e medio periodo in relazione anche
ad ipotesi gestionali alternative. In particolare le proposte di cui sopra devono avere la
caratteristica della veridicità nel senso che la loro motivazione deve fare riferimento a situazioni
oggettive, per le entrate e le spese consolidate, agli impegni assunti, a quelli in via di assunzione
per procedure decisionali in corso e ad avvenimenti ragionevolmente prevedibili. Fra questi
sono da considerare gli interventi previsti dalla programmazione comunale.
4. Nei 15 giorni successivi il Responsabile del Settore Economico Finanziario-Tributi, sulla base
delle proposte dei responsabili dei settori e dei servizi e delle notizie ed atti in suo possesso,
predispone un progetto di “bilancio aperto” da presentare alla Giunta, unitamente ad una
relazione preliminare illustrativa dei dati economico-finanziari contenuti nel documento
contabile e ad una proposta di bilancio pluriennale con annessa relazione previsionale e
programmatica.
5. Entro il successivo 30 settembre la Giunta, con propria deliberazione, approva lo schema di
bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema di
bilancio pluriennale. Della avvenuta predisposizione dei suddetti documenti contabili viene data
comunicazione, a cura del Sindaco, al Collegio dei revisori ed ai consiglieri comunali, con
l’avvertenza che i documenti stessi e gli allegati che vi si riferiscono sono depositati presso la
segreteria comunale per prenderne visione.
6. Entro il successivo 10 ottobre il Collegio dei revisori provvede a far pervenire all’Ente la
propria relazione sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti allegati. Entro lo
stesso termine ciascun consigliere può presentare emendamenti agli schemi di bilancio con
l’avvertenza che:
23
-
non sono ammissibili emendamenti non compensativi alla stessa risorsa, intervento o
capitolo di bilancio già emendato;
- gli emendamenti, che dovranno essere fatti nella forma scritta e non potranno
determinare squilibri di bilancio, vengono posti in votazione nello stesso ordine
cronologico con il quale sono stati presentati e dopo aver acquisito i pareri del
responsabile del settore o del servizio cui l’emendamento si riferisce nonché il visto di
regolarità contabile;
- gli stessi dovranno essere depositati nella Segreteria comunale entro 3 giorni dalla loro
presentazione corredati della istruttoria del responsabile del settore o servizio e del visto
di regolarità contabile. Non è dovuto il parere del Collegio dei revisori.
7. Il bilancio annuale di previsione, unitamente agli allegati ed alla relazione del Collegio dei
revisori, è presentato al Consiglio comunale per l’esame e l’approvazione di competenza, entro
il termine previsto dalle specifiche disposizioni legislative vigenti. In caso di slittamento dei
termini di approvazione del bilancio preventivo si intendono proporzionalmente prorogate tutte
le scadenze relative.
Art. 20
Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.)
1. Il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) consiste nella ulteriore articolazione in “capitoli” sia
delle risorse dell’entrata, sia degli interventi della spesa, con riguardo al complesso degli
stanziamenti previsti nel bilancio annuale ovvero limitatamente agli stanziamenti la cui gestione
è affidata ad individuati centri di costo e/o di ricavo.
2. Il PEG deve evidenziare gli obiettivi di gestione, i centri di responsabilità ed i centri di
costo/ricavo, nonché le risorse assegnate per il raggiungimento dei risultati programmati.
3. Gli atti e i provvedimenti di gestione conseguenti all’attuazione del PEG e non, sono di
competenza dei funzionari responsabili dei relativi settori e servizi.
4. Entro un mese dalla data di deliberazione del bilancio annuale di previsione, la Giunta può
definire il piano esecutivo di gestione. In tal caso provvede al riparto fra i servizi degli obiettivi
della gestione ordinaria unitamente alle dotazioni finanziarie assegnandole ai responsabili dei
settori e servizi nominativamente indicati. Nel caso in cui la Giunta non definisca il PEG, gli
atti di gestione rimangono in capo ai responsabili dei settori e servizi; la Giunta definisce in tal
caso gli indirizzi e gli obiettivi da perseguire procedendo all’assegnazione delle risorse.
5. Nel PEG sono individuati anche i fondi che restano a disposizione degli organi deliberanti in
quanto finalizzati a finanziare l’adozione degli atti fondamentali riservati al Consiglio comunale
dall’articolo 42 del T.U. nonché, da parte della Giunta, l’adozione degli atti di competenza quali
le delibere determinanti le indennità ad personam e l’assunzione di collaboratori esterni ad alto
contenuto di professionalità o per la costituzione degli uffici di staff ex artt. 90, 109 e 110 del
T.U., ivi comprese anche quelle in ordine al contenzioso e alle transazioni; contestualmente
all’adozione del provvedimento da parte della Giunta o dopo la deliberazione consiliare
l’organo esecutivo impegna e/o assegna al responsabile del settore o del servizio competente i
fondi necessari a finanziare la spesa che vi provvede con propria determinazione.
6. Nei Comuni con una popolazione inferiore a 15.000 (quindicimila) abitanti, il P.E.G. non è
obbligatorio. In assenza di P.E.G., l'organo esecutivo suddivide, sulla base del bilancio, le
24
previsioni di entrata e di spesa tra i competenti servizi in cui è suddivisa la struttura dell'ente e
ne attribuisce la gestione ai responsabili. ( P.R.O. Piano delle risorse e degli obiettivi).
25
PARTE TERZA
NORME E PROCEDURE DI GESTIONE
CAPO I
PRINCIPI DI GESTIONE
Art. 21
Regole per assunzione di impegni ed effettuazione di spese
1. L’effettuazione delle spese è consentita solo se sussiste l’impegno contabile registrato sul
competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e risulti attestata la relativa
copertura finanziaria. Il responsabile del settore o del servizio, conseguita l’esecutività del
provvedimento di spesa, comunica al terzo interessato l’impegno e la copertura finanziaria,
contestualmente alla ordinazione della fornitura o della prestazione, con l’avvertenza che la
successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione.
2. Per le spese economali l’ordinazione fatta a terzi deve contenere il riferimento al presente
regolamento, all’intervento o capitolo di bilancio ed all’impegno.
3. Ove per eventi eccezionali ed imprevedibili sia necessario provvedere all’esecuzione di lavori
urgenti, l’ordinazione fatta a terzi deve essere regolarizzata ai fini della registrazione del
relativo impegno di spesa, a pena di decadenza, entro il trentesimo giorno successivo
all’ordinazione stessa. In ogni caso l’ordinazione deve essere regolarizzata entro il 31 dicembre
dell’anno in corso, anche se a tale data non sia decorso il predetto termine di trenta giorni. La
comunicazione al terzo interessato è data contestualmente alla regolarizzazione.
4. L’acquisizione di beni e servizi effettuati in violazione degli obblighi suddetti non comporta
oneri a carico del bilancio comunale; in tal caso, ai fini della controprestazione e per ogni altro
effetto di legge e per la parte non riconoscibile ai sensi dell’art. 194, comma 1 lett. e) del T.U.,
il rapporto obbligatorio intercorre tra il soggetto creditore e l’amministratore o funzionario o
dipendente che hanno consentito la fornitura o la prestazione. Tale effetto si estende a coloro
che hanno reso possibile le singole forniture o prestazioni, nel caso di esecuzioni reiterate o
continuative. Il Consiglio comunale è tenuto ad individuare i responsabili delle ordinazioni fatte
a terzi e ad esperire le procedure per porre a loro carico ogni onere conseguente.
Art. 22
Riequilibrio della gestione
1. Per assicurare nel corso della gestione il mantenimento del pareggio di bilancio, il Consiglio
comunale anche sulla scorta delle relazioni trimestrali del Responsabile del Settore Economico
Finanziario-Tributi di cui al successivo art. 24 ed ove ricorra il caso, adotta i provvedimenti
necessari per:
a) il ripiano degli eventuali debiti fuori bilancio sopravvenuti e riconoscibili;
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b) il ripiano dell’eventuale disavanzo di amministrazione accertato con la deliberazione di
approvazione del rendiconto dell’ultimo esercizio chiuso;
c) il ripiano dell’emergente disavanzo dell’esercizio in corso, prevedibile per squilibrio
della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui.
2. Con periodicità quadrimestrale e comunque almeno una volta entro il 30 settembre di ciascun
anno, il Consiglio comunale provvede con delibera ad effettuare la ricognizione sullo stato di
attuazione dei programmi. In tale sede il Consiglio dà atto del permanere degli equilibri generali
di bilancio o, in caso di accertamento negativo, adotta contestualmente i provvedimenti
necessari di cui al comma precedente unitamente alle misure necessarie a ripristinare il
pareggio. La deliberazione è allegata al rendiconto dell’esercizio relativo. La mancata adozione
della deliberazione suddetta è equiparata, ad ogni effetto, alla mancata approvazione del
bilancio di previsione, cui consegue, ai sensi dell’art. 141, comma 1 lett. c), del T.U.
l’attivazione della procedura per lo scioglimento dell’Organo consiliare. A tali fini il Collegio
dei revisori sarà tenuto ad esprimere il proprio parere. Nel caso in cui si verifichino segnalazioni
pregiudizievoli agli equilibri di bilancio, il Consiglio comunale provvede al riequilibrio a norma
dell’art. 193, comma 2, del T.U. entro 30 giorni dal ricevimento della segnalazione anche su
proposta della Giunta comunale mediante il recepimento della relazione del Responsabile del
Settore Economico Finanziario-Tributi. Del mancato riequilibrio entro tale termine il Consiglio
comunale ne assume ogni piena responsabilità.
3. Ai fini del riequilibrio della gestione, la deliberazione suddetta deve contenere l’indicazione dei
mezzi finanziari impegnando i relativi fondi, in quote uguali, nel bilancio dell’esercizio in corso
o in quelli dei primi due immediatamente successivi, utilizzando con vincolo di destinazione per
il corrispondente importo annuo tutte le entrate ivi compresi l’avanzo di amministrazione
accertato con l’approvazione del rendiconto dell’ultimo esercizio chiuso ed eventuali proventi
derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e, limitatamente ai debiti fuori bilancio,
ricorrendo, nel caso di motivata e documentata indisponibilità di risorse finanziarie utilizzabili,
alla assunzione di mutui ai sensi dell’art. 194, comma 3, del T.U. E’ fatto divieto di utilizzare le
entrate provenienti dall’assunzione di prestiti e quelle aventi specifica destinazione per legge.
4. Qualora l’ultimo rendiconto deliberato si chiuda con un disavanzo di amministrazione o rechi
l’indicazione di debiti fuori bilancio e non siano stati adottati i provvedimenti di cui ai commi
precedenti, è consentito assumere impegni esclusivamente per l’assolvimento di pubbliche
funzioni e servizi di competenza dell’ente espressamente previsti per legge, nonché pagare
spese a fronte di impegni già assunti nei precedenti esercizi ovvero derivanti da obblighi di
legge o dovute in base a contratti o sentenze passate in giudicato.
Art. 23
Debiti fuori bilancio e relativo finanziamento
1. In caso di assunzione di spesa senza preventivo impegno, si configura la fattispecie del debito
fuori bilancio di cui all’art. 194, comma 1, del T.U.
2. Al riconoscimento dei debiti fuori bilancio provvede, con periodicità trimestrale, il Consiglio
comunale adottando specifica e motivata deliberazione tenuto presente che gli oneri relativi
possono essere posti a carico del bilancio solo se trattasi di debiti di cui all’art. 194, comma 1,
del T.U. Con la medesima deliberazione devono essere indicati i mezzi di copertura della spesa
e l’impegno in bilancio dei fondi necessari, avente valore di vincolo prioritario rispetto a
impegni sopravvenienti; si applica il precedente art. 22 comma 3.
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3. Ai fini del pagamento rateizzato dei suddetti debiti, l’ente predispone un piano triennale, in
quote uguali, concordato con i creditori interessati.
4. Si applica il precedente art. 21 comma 4.
Art. 24
Verifica dello stato di accertamento delle entrate
e di impegno delle spese
1. A tutela della gestione finanziaria complessiva e delle eventuali o conseguenti responsabilità a
proprio carico, il Responsabile del Settore Economico Finanziario-Tributi procede alle scadenze
del 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, alla verifica dello stato di accertamento delle entrate e di
impegno delle spese, redigendo apposita situazione riepilogativa da comunicare al Sindaco, al
Segretario comunale, al Collegio dei revisori e al Responsabile del servizio di controllo interno
di gestione. La situazione riepilogativa, distintamente per la gestione di competenza e per la
gestione dei residui, dovrà evidenziare il volume degli accertamenti e delle riscossioni per le
entrate e degli impegni e dei pagamenti per le spese.
2. Qualora la situazione riepilogativa trimestrale ovvero l’andamento dell’attività gestionale nel
corso del trimestre evidenzi fatti, atti, eventi o comportamenti tali da pregiudicare gli equilibri
del bilancio, il Responsabile del Settore Bilancio e Finanze è tenuto a segnalare il costituirsi di
tali situazioni redigendo apposita relazione contenente le proprie valutazioni in ordine
all’andamento della gestione delle entrate e delle spese e le proposte delle misure ritenute
necessarie per il mantenimento del pareggio finanziario. La relazione è trasmessa agli stessi
organi di cui al comma 1.
Art. 25
Regolarità contabile e copertura finanziaria
1. Il parere e il visto di regolarità contabile apposti da parte del Responsabile del Settore
Economico Finanziario-Tributi, consistono nell’attestare che il provvedimento (deliberazione o
determinazione) oltre al rispetto delle competenze proprie dei soggetti dell’ente, contiene
l’esatta imputazione della spesa alla pertinente partizione del bilancio e riscontra la capienza del
relativo stanziamento.
2. Il parere e il visto di regolarità contabile esulano da qualunque accertamento sulla legittimità
della spesa e sulla attinenza o meno ai fini istituzionali dell’Ente.
3. Su ogni proposta di deliberazione del Consiglio o della Giunta che comportano impegni di
spesa o diminuzioni di entrata, il Responsabile del Settore Economico Finanziario-Tributi è
tenuto ad esprimere il proprio parere in ordine alla regolarità contabile, che per quanto disposto
all’art. 49, comma 1, del T.U. vale anche come attestazione di copertura finanziaria ai sensi
dell’art. 153, comma 5, del T.U.
4. La eventuale ininfluenza del parere di regolarità contabile, per le proposte di deliberazione che
non comportino spese e/o diminuzioni di entrate né presenti né future, è valutata esclusivamente
dal Responsabile del Settore Economico Finanziario-Tributi, il quale, nei casi sopra esposti,
dichiara la irrilevanza di detto parere.
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5. Le proposte di deliberazione, debitamente minutate o abbozzate, corredate di tutta la
documentazione in essa riportata, menzionata, richiamata o allegata e già provviste del parere di
regolarità tecnica del responsabile del settore o del servizio, devono pervenire al Responsabile
del Settore Economico Finanziario-Tributi, a mezzo elenco di trasmissione, almeno 3 giorni
prima della data di riunione dell’organo deliberante; la proposta di deliberazione dovrà poi
essere regolarmente conservata in atti a cura dell’Ufficio segreteria e la deliberazione dovrà
richiamare il parere con la dizione “parere in atti”. Il Responsabile del Settore EconomicoFinanziario-Tributi, qualora accerti la regolarità contabile e l’esistenza della copertura
finanziaria, appone il parere di regolarità contabile entro un termine non superiore a 2 giorni,
salvo casi di urgenza attestati dal responsabile del settore o del servizio proponente, rispetto a
quello risultante dalla data del relativo elenco di trasmissione, in modo tale che la proposta di
deliberazione, munita del relativo parere, possa essere inviata alla Segreteria particolare del
Sindaco, a cura del Settore Economico Finanziario-Tributi, entro le ore 12.00 del giorno
antecedente quello della riunione. Il parere, anche in parte prestampato, dovrà poi essere
sottoscritto sulle deliberazioni almeno nell’originale.
6. Tutti gli atti dei responsabili dei settori e dei servizi che comportano in via diretta o indiretta,
immediata o differita, assunzione di oneri a carico dell’Ente sono definite “determinazioni” e
sono classificati cronologicamente a cura di ogni servizio non appena formalizzati e repertoriati,
devono essere inoltrati, a mezzo elenco, e con allegata tutta la documentazione relativa
richiamata e menzionata, al Settore Economico Finanziario-Tributi per l’apposizione del visto
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, del
T.U.
7. La determinazione acquista efficacia e, quindi, diventa esecutiva con l’apposizione del visto.
8. Il Responsabile del Settore Economico Finanziario-Tributi qualora accerti la regolarità
contabile e l’esistenza della copertura finanziaria appone il visto entro un termine non superiore
a cinque giorni a decorrere dal ricevimento delle determinazioni complete in ogni loro parte.
Dopo l’apposizione del visto il Settore Economico Finanziario-Tributi provvederà alla loro
trasmissione all’Ufficio Segreteria per gli adempimenti di conseguenza.
9. Il parere e il visto di regolarità contabile devono essere rilasciati con riferimento anche alla
salvaguardia degli equilibri di bilancio.
10. Qualora il Responsabile del Settore Economico Finanziario-Tributi rilevi la irregolarità
contabile o la non sussistenza della copertura finanziaria rinvia l’atto al responsabile del settore
e/o servizio proponente entro i termini di cui ai commi 5 e 8, evidenziando, per iscritto, i rilievi
che lo hanno indotto a non apporre il parere o il visto di regolarità contabile.
11. Il responsabile del settore o del servizio proponente ha facoltà:
a. di modificare l’atto e adeguarlo ai rilievi sollevati dal Responsabile del Settore
Economico Finanziario-Tributi;
b. di non modificare l’atto il quale, pertanto, non acquista efficacia;
c. di richiedere al Sindaco di sottoporre di nuovo l’atto al Responsabile del Settore
Economico Finanziario-Tributi per il parere e/o il visto di regolarità contabile attraverso
ordinanza motivata nella quale vengono spiegate le ragioni che inducono a superare i
rilievi formulati dal Responsabile del Settore Economico Finanziario-Tributi e,
contemporaneamente, quest’ultimo viene sollevato da eventuali responsabilità connesse
con l’atto proposto.
12. La facoltà data al responsabile del settore o del servizio proponente, prevista al precedente
comma 11 lett. c), non può essere in alcun modo esercitata nel caso in cui i motivi che hanno
indotto il Responsabile del Settore Economico Finanziario-Tributi a non apporre il parere e/o il
visto siano da ricondursi alla mancanza di copertura finanziaria.
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13. Tutti coloro che sono investiti di responsabilità nei procedimenti di accertamento delle entrate e
di impegno per le spese, hanno l’obbligo di segnalare, per iscritto, al Sindaco, al proprio
responsabile di settore, al Segretario Generale/Direttore Generale e al Responsabile del Settore
Economico Finanziario-Tributi, entro tre giorni lavorativi dalla conoscenza, fatti, situazioni e
valutazioni che comunque possano pregiudicare gli equilibri di bilancio. Al Responsabile del
Settore Economico Finanziario-Tributi compete la verifica delle situazioni segnalate.
14. Tutti gli atti contabili e di gestione che interessino direttamente il responsabile del settore o del
servizio ( autorizzazioni, anticipazioni o analoghi), sono assunti dal responsabile del settore o
del servizio stesso purchè predefiniti e predeterminati in atti generali di indirizzo e di gestione
ad eccezione dell’atto di liquidazione che viene assunto dal Responsabile del Settore Affari
Generali, con valore di responsabile del procedimento; gli atti di gestione o di liquidazione che
hanno per oggetto quest’ultimo, sono assunti dal Segretario Generale/Direttore Generale; gli atti
di gestione o di liquidazione che hanno per oggetto il Segretario Generale/Direttore Generale
sono assunti dal Responsabile del Settore Affari Generali.
Art. 26
Fondo di riserva
1. Nella parte corrente dello stato di previsione della spesa del bilancio annuale è iscritto un fondo
di riserva con una dotazione non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2% del totale delle spese
correnti inizialmente previste in bilancio.
2. Il fondo di riserva può essere destinato all’integrazione di stanziamenti di spesa corrente del
bilancio dell’esercizio in corso ed al finanziamento di spese aventi carattere straordinario;
l’esigenza straordinaria dovrà essere evidenziata e motivata nella delibera di utilizzo da parte
dell’organo esecutivo.
3. L’utilizzo del fondo di riserva avviene con deliberazione della Giunta, da comunicare a cura del
Sindaco al Consiglio comunale con cadenza trimestrale e quindi non oltre i 90 giorni successivi
alla sua adozione.
4. I prelevamenti dal fondo di riserva possono essere deliberati sino al 31 dicembre.
5. In nessun caso in capo al fondo di riserva possono essere imputati impegni o pagamenti di spese
di qualsiasi natura.
Art. 27
Variazione delle previsioni di bilancio
1. Dopo l’approvazione del bilancio di previsione nessuna nuova o maggiore spesa può essere
impegnata se non vengono indicati i mezzi per farvi fronte ed apportate le conseguenti
modificazioni alle previsioni del bilancio annuale.
2. Nessuna maggiore o nuova entrata può essere utilizzata se essa non è tale in rapporto al
complesso delle entrate iscritte in bilancio.
3. Le variazioni di bilancio non devono alterare il pareggio finanziario e tutti gli altri equilibri
stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli
investimenti.
30
4. Le variazioni agli stanziamenti delle risorse dell’entrata e degli interventi della spesa sono
deliberate dal Consiglio comunale non oltre il termine del 30 novembre di ciascun anno. E’
ammessa la deroga al termine predetto qualora si renda necessario, per eventi straordinari ed
imprevisti, modificare gli stanziamenti per spese correnti e per spese di investimento, in
corrispondenza e per l’ammontare dei maggiori accertamenti di entrate aventi destinazione
vincolata per legge.
5. La competenza a modificare le previsioni di bilancio, quindi, è del Consiglio, con eccezione dei
casi previsti dagli artt. 26 e 28.
6. La Giunta comunale può provvedere, in caso d’urgenza, in luogo del Consiglio. E’ esclusa
l’ipotesi prevista dall’art. 30, nella quale la competenza del Consiglio non è derogabile
nemmeno temporaneamente.
7. La deliberazione di cui al comma precedente deve essere sottoposta a ratifica del Consiglio
entro 60 giorni e comunque entro la fine dell’esercizio a pena di decadenza. In caso di mancata
o parziale ratifica si provvede ai sensi dell’art. 175, comma 5, del T.U.
8. Sono vietate le modificazioni agli stanziamenti di bilancio riguardanti le previsioni di cui all’art.
175 commi 6 e 7 del T.U.
9. Per assicurare il mantenimento del pareggio finanziario della gestione di competenza, al cui
insorgente squilibrio non possa provvedersi con mezzi ordinari del bilancio, è consentita, con
motivata deliberazione, l’utilizzazione dell’avanzo di amministrazione accertato con il
rendiconto dell’ultimo esercizio chiuso, entro il limite dell’importo disponibile e libero dalle
quote dei fondi vincolati per accantonamenti o per specifiche destinazioni.
Art. 28
Assegnazione di maggiori somme ai servizi per conto di terzi
1. In corrispondenza con gli accertamenti dell’entrata possono iscriversi nella parte passiva dei
servizi per conto di terzi le somme occorrenti per le restituzioni di depositi o comunque di
somme percepite per conto di terzi, anche in esubero rispetto alle previsioni di bilancio.
2. Le variazioni alle previsioni iscritte nei servizi per conto di terzi sono di competenza della
Giunta e possono essere deliberate non oltre il termine del 15 dicembre di ciascun anno.
Art. 29
Variazioni alle assegnazioni di risorse
1. Qualora le assegnazioni di risorse di cui ai precedenti artt. 20 o 27 richiedano modificazioni, il
Responsabile del settore o del servizio, ad intervalli non superiori al trimestre, indirizza al
Sindaco apposita relazione illustrativa.
2. Ciascun responsabile di settore o di servizio deve prioritariamente verificare la possibilità di
reperire risorse all’interno del proprio centro di responsabilità con particolare riferimento alle
previsioni di entrata e di spesa a lui affidate, ai sensi dei precedenti artt. 20 o 27, prima di
richiedere ulteriori fondi o risorse all’esterno del centro di responsabilità medesimo.
3. La relazione viene sottoposta alla Giunta che può predisporre i conseguenti provvedimenti
ovvero rifiutarli con atto motivato.
31
4. Le variazioni possono effettuarsi sino al 15 dicembre, salvo che si tratti di integrazioni di
stanziamenti di spesa mediante prelevamento dal fondo di riserva, nel qual caso la variazione
può farsi fino al 31 dicembre.
5. Le variazioni alle assegnazioni di risorse che comportano variazioni di bilancio possono
effettuarsi entro il 30 novembre.
Art. 30
Assestamento generale
1. Mediante l’assestamento generale, deliberato dal Consiglio entro il 30 novembre di ciascun
anno, si attua la verifica di tutte le voci di entrata e di spesa, compreso il fondo di riserva, al fine
di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio, nonché la corrispondenza del bilancio
alla realtà della gestione.
32
CAPO II
DELLE ENTRATE DEL COMUNE
Art. 31
Gestione delle entrate
1. Le risorse del Comune sono costituite dalle entrate previste dal comma 4 dell’art. 149 del T.U. e
da tutte le altre entrate che il Comune ha il diritto di riscuotere in virtù di leggi statali e
regionali, di regolamenti, di contratti e per ogni altro titolo.
2. Tutte le entrate devono essere iscritte nel bilancio di previsione nel loro importo integrale.
3. Per tutte le entrate che non siano previste in bilancio o vi siano previste in misura ridotta,
rimane impregiudicato il diritto del Comune a riscuoterle e fermo il dovere, da parte dei
responsabili dei settori e dei servizi e degli agenti incaricati, di curarne l’accertamento e la
riscossione.
4. L’acquisizione al bilancio dell’ente delle somme relative alle entrate previste nel bilancio
annuale di competenza presuppone l’obbligo di realizzare l’effettiva disponibilità delle somme
medesime attraverso un preordinato procedimento amministrativo, funzionale alla successiva
rilevazione delle seguenti fasi: accertamento, riscossione, versamento.
Art. 32
Accertamento delle entrate
1. L’entrata è accertata quando, sulla base di idonea documentazione, viene appurata la ragione
del credito, l’importo, il soggetto o i soggetti debitori, la scadenza, il relativo importo nonché
indicata la voce economica del bilancio di competenza alla quale fare riferimento per la
rilevazione contabile del credito (diritto giuridico alla riscossione). L’accertamento dei tributi e
delle altre entrate avviene di regola direttamente da parte degli uffici dell’ente. Il competente
responsabile del settore o del servizio può proporre di provvedere all’accertamento mediante
una delle modalità previste dall’art. 52, comma 5, lett. a), ultima parte, b) e c) del D.Lgs.
446/97.
2. Sono accertate le entrate iscritte in ruoli esecutivi dati in carica al concessionario di cui all’art.
52, comma 5, lett. d) del D.Lgs. 446/97.
3. Per le entrate provenienti da contributi ed assegnazioni dello Stato o di altri enti pubblici,
l’accertamento è disposto sulla base dei decreti ministeriali di riparto ed assegnazione dei fondi
o di provvedimenti amministrativi equivalenti.
4. Per le entrate concernenti tributi propri non riscossi mediante ruolo, l’accertamento è disposto
sulla base dell’accredito dei fondi, ovvero della relativa comunicazione di credito, o dell’avviso
di liquidazione o di accertamento regolarmente notificati.
5. Per le entrate di natura patrimoniale l’accertamento è disposto sulla base degli atti e dei contratti
che individuano gli elementi di cui al comma 1, ovvero con le modalità indicate al precedente
comma 2, o con liste di carico approvate dal responsabile del settore o del servizio competente.
6. L’avanzo di amministrazione viene accertato con la deliberazione di approvazione del
rendiconto generale.
33
7. Le entrate derivanti da mutui si intendono accertate al momento della concessione definitiva da
parte della Cassa depositi e prestiti o degli Istituti di previdenza ovvero della stipulazione del
contratto per i mutui concessi da altri Istituti di credito.
8. I contributi previsti dall’art. 3 della legge 28 gennaio 1977, n° 10, e successive modificazioni,
vengono accertati all’atto della concessione edilizia.
9. Il corrispettivo di alienazioni patrimoniali è accertato con il provvedimento di approvazione
delle risultanze della relativa gara, sottoscritto per accettazione dalla controparte, ovvero sulla
base del relativo contratto.
10. Le somme provenienti da prestiti obbligazionari sono accertate dopo il collocamento di cui
all’art. 35, comma 6, della legge n. 724/94 e s.m.
11. Le entrate concernenti partite compensative della spesa sono accertate in corrispondenza
dell’assunzione dell’impegno di spesa.
12. I proventi per la cessione di aree e fabbricati destinati alla residenza o ad attività produttiva in
regime pubblicistico sono accertati in corrispondenza alle deliberazioni di determinazione delle
spese di acquisizione ed urbanizzazione delle aree, di acquisizione dei fabbricati e degli oneri
finanziari.
13. Le entrate spettanti per la notifica degli atti di altre pubbliche amministrazioni vengono
accertate semestralmente sulla base delle spese sostenute ai sensi del D.M. 14 marzo 2000.
14. Per le altre entrate, anche di natura eventuale o variabile, l’accertamento avviene mediante
contratti, provvedimenti giudiziari o atti amministrativi specifici. Sono in ogni caso accertate le
entrate riscosse come indicato agli artt. 34 e seguenti.
Art. 33
Disciplina dell’accertamento
1. Il responsabile del settore, del servizio o del procedimento con il quale viene accertata l’entrata
deve trasmettere la relativa documentazione al Responsabile del Settore Economico
Finanziario-Tributi entro il terzo giorno successivo alla esecutività delle deliberazioni o al
perfezionamento degli atti relativi e, comunque, entro il 15 dicembre di ciascun anno..
2. Il Responsabile del Settore Economico Finanziario-Tributi provvede alle annotazioni
conseguenti nelle scritture contabili mediante apposita registrazione contabile, previa verifica
della regolarità e completezza della documentazione, nonché della giusta imputazione al
bilancio. Trasmette quindi la documentazione ai competenti servizi per i successivi
adempimenti.
3. Tutte le somme iscritte tra le entrate di competenza del bilancio e non accertate entro il termine
dell’esercizio, costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni ed a tale titolo
concorrono a determinare i risultati finali della gestione, rimanendo salva la possibilità della
loro reiscrizione tra le previsioni di competenza dei bilanci futuri ove i relativi crediti dovessero
insorgere in data successiva alla chiusura dell’esercizio finanziario.
34
Art. 34
Riscossione
1. La riscossione delle entrate, disposta mediante emissione di ordinativo o reversale d’incasso,
costituisce la fase successiva all’accertamento e consiste nel materiale introito delle somme
dovute all’ente, da parte del tesoriere o di altri eventuali incaricati della riscossione (agenti
contabili o riscuotitori speciali idoneamente autorizzati).
2. Il tesoriere, senza pregiudizio per i diritti dell'ente, non può ricusare la riscossione di somme
versate in favore dell'ente senza la preventiva emissione dell'ordinativo d'incasso, salvo a
darne immediata comunicazione all'ente ai fini della relativa regolarizzazione da effettuarsi
entro quindici giorni e, comunque, entro il termine del mese in corso.
3. L'emissione delle reversali d'incasso da' luogo ad apposita annotazione nelle scritture contabili
dell'ente, con riferimento alla risorsa di entrata o capitolo dei servizi per conto di terzi del
bilancio annuale, distintamente per le entrate in conto della competenza dell'esercizio in corso e
per quelle in conto dei residui.
4. Le reversali d'incasso sono sottoscritte dal Responsabile del Settore Economico FinanziarioTributi ovvero, in caso di assenza o impedimento, da altro funzionario del settore se esistente o
dal segretario Generale/Direttore Generale. Gli ordinativi di incasso vengono emessi in duplice
copia; l’originale viene trasmesso al tesoriere con elenco in duplice esemplare uno dei quali
deve essere restituito per ricevuta; la copia con allegati eventuali documenti giustificativi è
conservata presso il Settore Economico Finanziario-Tributi. Contestualmente deve esserne dato
avviso al debitore con l'indicazione della data di scadenza.
5. Le reversali d'incasso devono contenere le seguenti indicazioni:
a) numero progressivo;
b) esercizio finanziario cui si riferisce l’entrata;
c) numero della risorsa o del capitolo di bilancio cui è riferita l’entrata con la situazione
finanziaria (castelletto) del relativo stanziamento, distintamente per il conto di
competenza e per quello dei residui;
d) codifica dell’entrata;
e) generalità del debitore;
f) somma da riscuotere, in cifre e in lettere;
g) causale dell’entrata;
h) eventuali vincoli di destinazione della somma;
i) data di emissione;
j) sottoscrizione del Responsabile del Settore Economico Finanziario-Tributi.
6. Le reversali d'incasso non estinte entro il 31 dicembre dell'anno di emissione sono restituite dal
tesoriere all'ente per l'annullamento e le relative somme sono iscritte nel conto dei residui attivi.
7. Il Segretario Generale/Direttore Generale, il Responsabile del Settore Economico FinanziarioTributi e i responsabili dei settori e dei servizi, secondo le rispettive attribuzioni e competenze,
sono tenuti a curare, sotto la propria personale responsabilità, che l’accertamento, la riscossione
e il versamento delle entrate trovino puntuale riscontro operativo e gestionale, redigendo, entro
due giorni, apposita relazione per riferire al Sindaco, all’Organo di revisione e all’Ufficio
controllo di gestione se istituito, qualora rilevino fatti o eventi che possano arrecare pregiudizio
al buon andamento dell’amministrazione ed al risultato finale della gestione. Con la stessa
relazione dovranno essere proposti i provvedimenti da adottare per rimuovere le irregolarità.
35
Art. 35
Versamento
1. Il versamento e' la fase finale del procedimento di acquisizione delle entrate, che consiste nel
trasferimento delle somme riscosse nella cassa dell'ente.
2. Le somme introitate tramite il servizio dei conti correnti postali o altre forme consentite dalla
legge (bonifico bancario) che affluiscono sul conto di tesoreria devono essere comunicate
all'ente, a cura del tesoriere, entro il terzo giorno successivo per consentirne la regolarizzazione
mediante emissione dei relativi ordinativi d'incasso.
3. Le somme pervenute direttamente all'ente devono essere versate al tesoriere, a cura degli
incaricati idoneamente autorizzati con formale deliberazione della Giunta, entro 15 giorni dalla
fine di ciascun mese per il mese precedente, previa emissione di regolari ordinativi d'incasso.
4. Gli agenti contabili sono responsabili delle somme di cui devono curare la riscossione e
rispondono personalmente dell'eventuale prescrizione del credito e di ogni altro danno arrecato
all'ente per incuria o mancata diligenza nell'esercizio delle funzioni loro affidate.
5. E' vietato disporre dei fondi giacenti sui conti correnti postali o pervenuti direttamente all'ente
per effettuare pagamenti di spese.
6. In alternativa al Tesoriere l’ente può affidare al concessionario della riscossione, sulla base di
apposita convenzione, la riscossione volontaria o coattiva o in ambedue le forme, delle entrate
patrimoniali ed assimilate nonché dei contributi spettanti, secondo le disposizioni di cui all’art.
69 del D.P.R. 28/1/88 n.43, e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 36
Utilizzazione delle entrate patrimoniali o a specifica destinazione
1. Le entrate derivanti dalla alienazione di beni patrimoniali devono essere reinvestite in beni di
analoga natura mediante la destinazione dei relativi proventi al miglioramento del patrimonio
comunale ovvero alla realizzazione di opere pubbliche o spese d'investimento, fatta salva
l'utilizzazione per il finanziamento dei debiti fuori bilancio riconoscibili, nel caso non sia
possibile provvedervi con altre risorse.
2. In tale caso e' consentito, nelle more del perfezionamento degli atti conseguenti alla
deliberazione di alienazione del patrimonio disponibile, utilizzare in termini di cassa le somme
a specifica destinazione, con esclusione delle entrate provenienti dai trasferimenti di enti del
settore pubblico allargato e dalla assunzione di mutui o prestiti. E' fatto obbligo di reintegrare
le somme vincolate con il ricavato delle alienazioni.
3. I proventi derivanti dalle contribuzioni per concessioni edilizie devono essere utilizzati per le
finalità previste dalle specifiche leggi statali e regionali. E' fatta salva, nel rispetto delle
deroghe legislative, la facoltà di utilizzare i proventi medesimi per il finanziamento di spese
relative a lavori di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale.
4. L’utilizzo di entrate a specifica destinazione per il pagamento di spese correnti e di spese in
conto capitale soggiacciono ai limiti di cui all’art. 195 del T.U.
5. E' consentito, inoltre, utilizzare in termini di cassa le entrate aventi specifica destinazione, ivi
comprese quelle provenienti dalla assunzione di mutui contratti con istituti diversi dalla Cassa
depositi e prestiti, per il pagamento di spese correnti nei limiti dell'importo massimo
36
dell'anticipazione di tesoreria di tempo in tempo disponibile, con l'obbligo di ricostituire,
appena possibile, la consistenza delle somme vincolate.
6. A tal fine, la Giunta delibera in termini generali all'inizio di ciascun esercizio finanziario, il
ricorso all'utilizzo delle somme vincolate per destinazione. L'utilizzazione e' attivata dal
tesoriere sulla base delle specifiche richieste, in corso d'anno, da parte del Responsabile del
Settore Economico Finanziario-Tributi, secondo le priorità derivanti da obblighi legislativi o
contrattuali a scadenze determinate ovvero, negli altri casi, secondo l'ordine cronologico di
ricevimento delle fatture al protocollo dell'ente.
Art. 37
Residui attivi
1. Le entrate accertate ai sensi del precedete articolo 32 e non riscosse entro il termine
dell'esercizio, costituiscono residui attivi i quali sono compresi in apposita voce dell'attivo
(crediti) del conto patrimoniale.
2. Le entrate provenienti dalla assunzione di mutui costituiscono residui attivi solo se entro il
temine dell'esercizio sia intervenuta la concessione definitiva da parte della Cassa depositi e
prestiti o degli Istituti di previdenza ovvero la stipulazione del relativo contratto per i mutui
concessi da altri istituti di credito.
3. Le somme di cui ai commi precedenti sono conservate nel conto dei residui fino alla loro
riscossione ovvero fino alla sopravvenuta inesigibilità, insussistenza o prescrizione.
4. L'eliminazione, totale o parziale, dei residui attivi riconosciuti inesigibili o insussistenti o
prescritti, e' disposta con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottarsi prima
dell'approvazione del rendiconto della gestione, previo riaccertamento dei crediti per verificare
la sussistenza o meno delle ragioni che ne avevano determinato la relativa registrazione
contabile. Le variazioni rispetto agli importi originari possono essere causate, a titolo
esemplificativo, da:
- erronea o indebita valutazione, per la natura dell'entrata non esattamente determinabile
in via preventiva;
- avvenuta riscossione erroneamente contabilizzata con riferimento a risorsa o capitolo
diverso ovvero in conto della competenza;
- inesistenza di residuo attivo, meramente contabile, a seguito di errata eliminazione di
residuo passivo ad esso correlato (impegni di spese correlati ad entrate vincolate per
destinazione da reiscrivere in conto della competenza del bilancio dell'anno nel quale
viene perfezionata l'obbligazione giuridica);
- accertata irreperibilità o insolvenza del debitore;
- rinuncia a crediti di modesta entità, purchè non si riferiscano a tributi, sanzioni
amministrative o pene pecuniarie, la cui azione di recupero comporterebbe costi di
riscossione di importo superiore ai crediti medesimi.
5. In caso di esistenza di crediti di dubbia esigibilità, questi vengono tenuti distinti dai crediti la
cui riscossione può considerarsi certa e nel conto economico e nel bilancio preventivo vengono
allocate quote di svalutazione dei crediti stessi.
37
CAPO III
DELLE SPESE DEL COMUNE
Art. 38
Spese del Comune
1. Sono spese del Comune quelle alle quali si deve provvedere a carico del relativo bilancio a
norma di legge, Statuto, regolamenti e atti amministrativi per l’assolvimento dei servizi che
dipendono dal Comune e per qualsiasi altra causa.
2. Le spese previste nel bilancio annuale di competenza costituiscono il limite massimo delle
autorizzazioni consentite, nel rispetto delle compatibilità finanziarie poste a garanzia del
mantenimento del pareggio di bilancio; pertanto, l’assunzione di qualsiasi spesa è consentita
esclusivamente se sussiste l’atto di impegno.
3. A tale fine, la gestione delle spese deve essere preordinata secondo regole procedimentali che
consentano di rilevare le seguenti fasi dell'attività gestionale: impegno, liquidazione,
ordinazione, pagamento.
4. Il Comune può sostenere spese di rappresentanza qualora ricorrano le seguenti condizioni:
- che abbiano una stretta corrispondenza con le finalità istituzionali dell’ente, nell’ambito
delle relazioni, ordinarie e straordinarie, con altri soggetti pubblici o privati;
- che siano destinate ad accrescere l’immagine dell’ente verso l’esterno;
- che il destinatario sia un soggetto estraneo all’Amministrazione e abbia una particolare
posizione esponenziale e rappresentativa, che giustifica la necessità di avere con esso
una particolare relazione;
- che con esso l’ente abbia una concreta e obiettiva esigenza di relazione.
5. Il Comune può sostenere spese per la formazione di rapporti di amicizia con comunità locali
esterne ove sussistano un interesse e un vantaggio morale e materiale della popolazione
amministrata.
6. Le spese di cui ai commi precedenti, in relazione al loro contenuto discrezionale, sono disposte
in ogni fase della gestione con deliberazione della giunta (dall’impegno alla liquidazione).
7. L’amministrazione ha facoltà di stipulare con istituti assicurativi polizze per la copertura dei
danni, rischi e infortuni causati nell’esercizio delle loro funzioni dagli amministratori, dal
Segretario Generale e dai responsabili dei settori e dei servizi.
Art. 39
Impegno delle spese
1. L'impegno e' la prima e la più importante fase del procedimento di effettuazione delle spese,
poiché, configurandosi come un vincolo quantitativo delle autorizzazioni previste in bilancio,
rappresenta lo strumento indispensabile per una ordinata e regolare gestione degli obblighi
finanziari. Consiste nell'accantonare sui fondi di competenza disponibili nel bilancio
dell'esercizio in corso, una determinata somma per far fronte all'obbligazione giuridica del
pagamento della spesa relativa, sottraendola in tal modo alle disponibilità per altri scopi.
38
2. L'impegno e' regolarmente assunto, quando, a seguito di obbligazione giuridicamente
perfezionata, e' possibile determinare l'ammontare del debito, indicare la ragione della somma
da pagare, individuare il creditore, fissare la scadenza ed indicare la voce economica del
bilancio di competenza alla quale fare riferimento per la rilevazione contabile del debito
(obbligo giuridico al pagamento), nei limiti della effettiva disponibilità accertata mediante
l'attestazione di copertura finanziaria della spesa relativa ai sensi del precedente articolo 25.
3. Le spese sono impegnate dal Consiglio, dalla Giunta, e/o dai funzionari responsabili dei settori
e dei servizi, secondo le rispettive competenze stabilite dalle disposizioni legislative, statutarie e
regolamentari, previa adozione di formale atto deliberativo o di determinazione. In particolare, i
responsabili dei settori e dei servizi nell’ambito delle attribuzioni a essi demandate dalla legge,
dal presente regolamento e dallo statuto, adottano atti di impegno nei limiti dei fondi previsti in
bilancio. Gli atti di competenza del Consiglio e della Giunta comunale che comportano impegni
di spesa possono essere delegati ai responsabili dei settori o dei servizi proponenti, previa
espressa menzione nel dispositivo dell’atto adottato.
4. Gli atti di impegno relativi a competenze gestionali, in attuazione anche del piano esecutivo di
gestione, sono assunti dai responsabili dei settori e dei servizi con proprie “determinazioni”.
Tali atti dovranno essere raccolti e conservati a cura dell’ufficio di segreteria con le stesse
modalità delle deliberazioni di Consiglio e Giunta Comunale con l’aggiunta dell’ufficio di
provenienza. Alle determinazioni, si applicano, in via preventiva, le procedure di cui all’art.151,
comma 4, del T.U. La competenza dei responsabili dei settori e dei servizi nella gestione degli
stessi non è comunque subordinata alla adozione del PEG bensì alla individuazione, da parte
dell’organo esecutivo, degli obiettivi e delle corrispondenti direttive nonché dell’ammontare
delle risorse utilizzabili dai responsabili al fine del raggiungimento degli obiettivi stessi.
5. Non soggiacciono ai suddetti vincoli procedurali e costituiscono impegno, senza richiedere
l'adozione di ulteriori atti formali, sugli stanziamenti debitamente approvati del bilancio di
previsione annuale, le spese dovute per:
a) trattamento economico tabellare già attribuito al personale dipendente, compresi i
relativi oneri riflessi;
b) rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti, compresi gli interessi di
preammortamento e i relativi oneri accessori;
c) altro titolo in base a contratti o disposizioni di legge.
6. Le spese in conto capitale si considerano impegnate ove sono finanziate nei seguenti modi:
a) con l’assunzione di mutui a specifica destinazione, in corrispondenza e per l’ammontare
del mutuo,contratto o già concesso,e del relativo prefinanziamento accertato in entrata;
b) con quota dell’avanzo di amministrazione, in corrispondenza e per l’ammontare
dell’avanzo di amministrazione accertato a seguito dell’approvazione del Rendiconto da
parte del Consiglio comunale;
c) con l’emissione di prestiti obbligazionari, in corrispondenza e per l’ammontare del
prestito sottoscritto;
d) con entrate proprie, in corrispondenza e per l’ammontare delle entrate accertate.
Si considerano, altresì, impegnati gli stanziamenti per spese correnti e per spese di
investimento correlati ad accertamenti di entrate aventi destinazione vincolata per legge.
7. Nel primo semestre di ciascun esercizio finanziario gli impegni di spese correnti non possono
superare il 50 per cento degli stanziamenti previsti nei singoli interventi di spesa del bilancio
deliberato. Sono esclusi da detta limitazione gli impegni pluriennali assunti nei precedenti
esercizi e quelli relativi a spese il cui pagamento deve effettuarsi a scadenze determinate in virtù
di leggi, sentenze giudiziali, contratti o convenzioni, nonchè quelli relativi a spese necessarie
39
per assicurare l'assolvimento dei servizi indispensabili o per evitare che siano arrecati all'ente
danni patrimoniali.
8. Quando l’impegno è riferito a procedure di gara bandite prima della fine dell’esercizio e non
concluse entro tale termine, lo stesso impegno conserva validità tramite gli atti e i
provvedimenti relativi alla gara già adottati.
9. L'impegno delle spese deve essere rilevato mediante apposita registrazione contabile. A tale
fine, il responsabile del settore o del servizio (centro di responsabilità e/o di costo) deve
trasmettere la relativa documentazione al Responsabile del Settore Economico FinanziarioTributi entro il terzo giorno successivo alla esecutività delle deliberazioni o al perfezionamento
degli atti relativi e, comunque, entro il 31 dicembre di ciascun anno.
10. Tutte le somme iscritte tra le spese di competenza del bilancio e non impegnate entro il termine
dell'esercizio, costituiscono economie di bilancio ed a tale titolo concorrono a determinare i
risultati finali della gestione.
11. Possono essere assunti impegni a carico dei bilanci futuri per i seguenti casi:
a) per spese correnti per le quali sia indispensabile assicurare la continuità del servizio,
requisito che deve essere attestato nella proposta di provvedimento dal responsabile del
competente servizio;
b) per spese per affitti e altre continuative e ricorrenti per le quali l’impegno può estendersi
a più esercizi quando ciò rientri nelle consuetudini o quando l’ente ne riconosca la
necessità o la convenienza; il requisito della necessità, della convenienza, deve essere
attestato nella proposta di provvedimento dal responsabile del competente servizio;
c) spese comunque comprese nei limiti delle previsioni del bilancio pluriennale approvato
dal Consiglio.
12. L’impegno deve contenere l’ammontare complessivo della somma dovuta, la quota di
competenza dell’esercizio in corso, nonché le quote di pertinenza nei singoli esercizi successivi.
13. Gli impegni a carico degli esercizi successivi devono essere contenuti nei limiti delle previsioni
del bilancio pluriennale.
14. Per lavori pubblici di somma urgenza può prescindersi dal preventivo atto di impegno. La
relativa regolarizzazione deve comunque avvenire improrogabilmente entro 30 giorni, a pena di
decadenza. Per lavori effettuati nel mese di dicembre la regolarizzazione deve comunque
avvenire entro la fine dell’esercizio; ad essi sono equiparati, inoltre, le forniture ed i servizi
strettamente funzionali all’esecuzione dei lavori stessi, qualora i lavori assumano un rilievo
economico superiore al 50 per cento. In caso di mancata regolarizzazione nei termini indicati si
applica il precedente art. 21 comma 4.
Art. 40
Liquidazione delle spese
1. La liquidazione delle spese costituisce la fase successiva all'impegno e consiste nella
determinazione, sulla scorta dei documenti e dei titoli comprovanti il diritto acquisito del
creditore, della somma certa e liquida da pagare nei limiti del relativo impegno definitivo
regolarmente assunto e contabilizzato.
2. La liquidazione si articola nel seguente modo:
- tutte le fatture o documenti fiscalmente validi dovranno pervenire da parte degli
interessati all’ufficio protocollo generale, in originale con indicazione del servizio
interessato da evidenziare nella descrizione di tali documenti;
40
-
3.
4.
5.
6.
successivamente, acquisito il protocollo generale di arrivo, il documento fiscale viene
trasmesso al rispettivo responsabile del settore o del servizio, il quale trattiene copia del
medesimo . Entro 5 giorni dal ricevimento lo stesso responsabile trasmetterà al
Responsabile del Settore Economico Finanziario-Tributi l’originale del documento
ricevuto, apponendovi un visto per la regolarità del procedimento;
- il Responsabile del Settore Economico Finanziario-Tributi provvede entro i termini di
legge a registrare sull’apposito registro il documento fiscale e curare la conservazione in
apposita raccolta cronologica ;
- il documento occorso per l’istruttoria nell’iter amministrativo dovrà essere allegato al
mandato di pagamento che sarà firmato dal Responsabile del Settore Economico
Finanziario-Tributi.
Al fine di garantire la salvaguardia degli equilibri di bilancio e l’evitarsi di debiti fuori bilancio,
il Responsabile del Settore Economico Finanziario-Tributi all’arrivo di ogni fattura come
innanzi, qualora accerti che non risulta alla data del documento agli atti del proprio ufficio il
rispetto delle norme di cui all’art. 191 del T.U., ha facoltà in piena autonomia nell’ambito della
gestione dell’attività finanziaria, di rispedire al responsabile del settore o del servizio preposto,
copia del documento ritenuto irregolare per gli opportuni chiarimenti. La stessa procedura si
rende applicabile nel caso di documenti considerati nel complesso irregolari sia fiscalmente che
amministrativamente.
La liquidazione avviene attraverso le seguenti tre fasi:
a) LIQUIDAZIONE TECNICA E AMMINISTRATIVA: che è effettuata a cura del
responsabile del settore o del servizio che ha provveduto all’ordinazione della esecuzioni
dei lavori, della fornitura o prestazione di beni e servizi e consiste nell’accertamento, da
parte dello stesso responsabile del servizio, che siano state rispettate le condizioni
contrattuali, i requisiti merceologici, tipologici e le norme dell’arte che furono concordate
sulla scorta dei relativi buoni d’ordine e buoni di consegna; tale accertamento può risultare
da una relazione, da una certificazione o da un visto apposto sulla fattura e, dovrà essere
effettuata entro 5 giorni dal ricevimento da parte dell’ufficio protocollo. Questa prima fase
si conclude nell’adozione del provvedimento formale (determinazione) di liquidazione, dal
punto di vista tecnico.
b) LIQUIDAZIONE CONTABILE: che consiste nelle seguenti verifiche da parte del
Responsabile del Settore Economico Finanziario-Tributi :
- che la spesa sia stata preventivamente autorizzata;
- che la somma da liquidare rientri nei limiti dell’impegno e sia tuttora disponibile;
- che la spesa sia di competenza dell’esercizio;
- che i conteggi siano esatti;
- che la fattura o altro titolo di spesa sia regolare dal punto di vista fiscale.
Il Settore Economico Finanziario-Tributi provvede ad emettere i mandati di pagamento, firmati
dal Responsabile del Settore Economico Finanziario-Tributi, curandone la trasmissione al
tesoriere comunale. Elenco dei mandati di pagamento viene trasmesso alla Segreteria
Particolare del Sindaco; inoltre, il Settore Economico Finanziario-Tributi curerà la trasmissione
dell’avviso di pagamento al creditore.
L’intero procedimento deve chiudersi entro 30 giorni dall’acquisizione al protocollo comunale
dell’atto oggetto di liquidazione. Qualora la liquidazione abbia per oggetto atti contabili o di
gestione che interessino direttamente il responsabile del settore o del servizio, si applicano le
norme di cui all’art. 25, comma 14.
41
7. Le determinazioni di liquidazione delle spese sono esecutive con l’apposizione del visto di
regolarità contabile del Responsabile del Settore Economico Finanziario-Tributi e possono
essere pubblicate per 15 giorni all’albo pretorio ai fini della legge n° 241/90.
8. A seguito della liquidazione della spesa, il Responsabile del Settore Economico FinanziarioTributi dispone la riduzione dell’impegno per la somma eccedente quella liquidata. In via
contestuale provvede all’aggiornamento della disponibilità sul pertinente stanziamento di
bilancio.
Art. 41
Ordinazione dei pagamenti
1. L'ordinazione e' il momento effettuale della spesa che consiste nella emissione dell'ordinativo o
mandato di pagamento, mediante il quale si "ordina" (si da' "mandato") al tesoriere comunale di
provvedere al pagamento delle spese come disciplinato dall’art.40, commi 4 e 5. Per
l’ordinazione dei pagamenti si osserva la successione cronologica, salvo i casi di particolare
urgenza, di limitata disponibilità di cassa (art. 42 comma 8) ovvero di esecuzione forzata. In
caso di più debiti insoluti ugualmente urgenti la priorità è definita dal Responsabile del Settore
Economico Finanziario-Tributi.
2. I mandati di pagamento sono firmati esclusivamente dal Responsabile del Settore Economico
Finanziario-Tributi; in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo provvederà altro
funzionario del Settore Economico Finanziario-Tributi se esistente o il Segretario
Generale/Direttore Generale secondo le modalità previste al precedente articolo 5, comma 2. I
mandati di pagamento vengono emessi in duplice copia; l’originale, con allegata la relativa
documentazione giustificativa, deve essere trasmesso, a cura del Settore Economico
Finanziario-Tributi, al tesoriere dell'ente con elenco in duplice esemplare uno dei quali deve
essere restituito per ricevuta; la copia è conservata presso il Settore Economico FinanziarioTributi. Nel caso di mandati rivenienti da atti di gestione assunti dal Responsabile del Settore
Economico Finanziario-Tributi, gli stessi dovranno essere controfirmati dal Segretario
Generale/Direttore Generale seguendo l’iter previsto dall’articolo precedente.
3. L'emissione dei mandati di pagamento da' luogo ad apposita annotazione nelle scritture
contabili dell'ente, con riferimento all'intervento o capitolo di spesa del bilancio annuale,
distintamente per le spese in conto della competenza dell'esercizio in corso e per quelle in conto
dei residui.
4. I mandati di pagamento devono contenere le seguenti indicazioni:
a) numero progressivo per esercizio finanziario;
b) esercizio finanziario cui si riferisce la spesa con indicazione se la somma da pagare
appartiene alla gestione competenza o alla gestione residui;
c) numero dell'intervento o del capitolo di bilancio cui e' riferita la spesa con la situazione
finanziaria (castelletto) del relativo stanziamento, distintamente per il conto di
competenza e per quello dei residui;
d) codifica della spesa;
e) generalità del creditore con relativo codice fiscale o partita IVA ovvero del soggetto
tenuto a rilasciare quietanza, nel caso di persona diversa dal creditore;
f) somma da pagare, in cifre e in lettere;
g) eventuali modalità agevolative di pagamento, su richiesta del creditore;
h) causale della spesa;
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i) scadenza del pagamento, nel caso sia prevista da obblighi legislativi o contrattuali
ovvero sia stata concordata con il creditore;
j) estremi dell'atto esecutivo che legittima l'erogazione della spesa, comprensivo di data
dello stesso e della data di apposizione del visto di regolarità contabile;
k) eventuali riferimenti a vincoli di destinazione;
l) data di emissione;
m) firma del Responsabile del Settore Economico Finanziario-Tributi, come al comma 2 del
presente articolo.
5. I mandati di pagamento devono essere emessi direttamente a favore dei creditori ed in nessun
caso per il tramite di amministratori o dipendenti comunali. Sono ammessi per particolari
esigenze funzionali di servizio i mandati con quietanza diretta dell’economo comunale e, in
caso di assenza o impedimento di quest’ultimo, del Responsabile del Settore Economico
Finanziario-Tributi.
6. Il creditore del Comune può provvedere alla cessione del proprio credito solo previa notifica al
Comune stesso.
7. Nel caso di pagamento di spese derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo e da
delegazioni di pagamento, effettuato direttamente dal tesoriere senza la preventiva emissione
del relativo mandato di pagamento, il tesoriere deve darne immediata comunicazione all'ente
per consentirne la regolarizzazione entro i successivi 15 giorni e, comunque, entro il termine del
mese in corso.
Art. 42
Pagamento delle spese
1. Il pagamento costituisce la fase conclusiva del procedimento di effettuazione delle spese che si
realizza nel momento in cui il tesoriere provvede, per conto dell'ente, ad estinguere
l'obbligazione verso il creditore.
2. Il pagamento di qualsiasi spesa deve avvenire esclusivamente tramite il tesoriere e mediante
regolari mandati di pagamento, fatti salvi i casi di pagamento di spese tramite l'economo
comunale o altri agenti contabili, espressamente autorizzati con formale deliberazione della
Giunta.
3. Il pagamento può aver luogo solo se il relativo mandato risulta regolarmente emesso nei limiti
dello stanziamento di spesa del rispettivo intervento o capitolo del bilancio di previsione. A tale
fine, l'ente deve trasmettere al tesoriere copia del bilancio approvato e divenuto esecutivo,
nonché copia di tutte le deliberazioni, dichiarate o divenute esecutive, di modifica delle
dotazioni di competenza del bilancio annuale.
4. L'estinzione dei mandati di pagamento può avvenire in modo diretto, previo rilascio di
quietanza liberatoria da parte del creditore o suo procuratore, rappresentante, tutore, curatore o
erede.
5. I mandati di pagamento possono essere estinti, inoltre, su richiesta scritta del creditore e con
espressa annotazione riportata sui mandati stessi, con una delle seguenti modalità:
a) accreditamento in conto corrente bancario o postale intestato al creditore. La ricevuta
postale del versamento effettuato, allegata al mandato, costituisce quietanza del
creditore. Nel caso di versamento su conto corrente bancario, costituisce quietanza la
dichiarazione del tesoriere annotata sul mandato ed attestante l'avvenuta esecuzione
dell'operazione di accreditamento;
43
6.
7.
8.
9.
b) commutazione in assegno circolare non trasferibile a favore del creditore, da spedire al
richiedente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento e con spese a carico del
destinatario. In tal caso costituisce quietanza del creditore la dichiarazione del tesoriere
annotata sul mandato con l'allegato avviso di ricevimento;
c) commutazione in vaglia postale ordinario o telegrafico o in assegno postale localizzato,
con tassa e spese a carico del richiedente. In tal caso costituisce quietanza liberatoria la
dichiarazione del tesoriere annotata sul mandato con l'allegata ricevuta di versamento
rilasciata dall'ufficio postale.
I mandati di pagamento eseguiti, accreditati o commutati con l'osservanza delle modalità di cui
ai commi precedenti, si considerano titoli pagati agli effetti del discarico di cassa e del conto
del tesoriere.
I mandati di pagamento, individuali o collettivi, rimasti interamente o parzialmente inestinti alla
data del 31 dicembre, sono commutati d'ufficio dal tesoriere in assegni circolari non trasferibili
con le modalità indicate alla lettera b) del precedente comma 5.
Nel caso di carenza momentanea di fondi di cassa, la priorità nell’emissione di mandati e nel
pagamento di quelli già consegnati al tesoriere è la seguente:
- Stipendi del personale e oneri riflessi;
- Imposte e tasse;
- Rate di ammortamento dei mutui;
- Obbligazioni pecuniarie il cui mancato adempimento comporti penalità;
- Altre spese correnti secondo l’intensità dell’interesse pubblico al mantenimento.
In caso di smarrimento o di distruzione di un mandato di pagamento, il creditore può richiedere
l’emissione di un duplicato, avanzando espressa domanda al Comune.
Art. 43
Residui passivi
1. Le spese impegnate ai sensi del precedente articolo 39 e non pagate entro il termine
dell'esercizio costituiscono residui passivi, i quali sono compresi in apposita voce del passivo
(debiti) del conto patrimoniale.
2. Le somme suddette sono conservate nel conto dei residui fino al loro pagamento ovvero fino
alla sopravvenuta insussistenza o prescrizione.
3. I residui passivi non possono essere utilizzati per scopi diversi da quelli per i quali hanno tratto
origine. Si applica quanto indicato all’art. 216, ultimo comma, del T.U.
4. I residui passivi insussistenti o prescritti sono riconosciuti dalla Giunta Comunale. Gli atti
preparatori e conseguenti sono predisposti dal Responsabile del Settore Economico FinanziarioTributi, previo riaccertamento dei debiti per verificare la sussistenza o meno delle ragioni che
ne avevano determinato la relativa registrazione contabile. Le variazioni rispetto agli importi
originari possono essere causate, a titolo esemplificativo da:
- erronea valutazione, per la natura della spesa non esattamente determinabile in via
preventiva;
- indebita determinazione per duplicazione della registrazione contabile;
- avvenuto pagamento erroneamente contabilizzato con riferimento a intervento o capitolo
diverso ovvero in conto della competenza;
- inesistenza di residuo passivo, meramente contabile, a seguito di errata eliminazione di
residuo attivo ad esso correlato (accertamento di entrata vincolata per destinazione, da
44
-
reiscrivere in conto della competenza del bilancio dell'anno nel quale viene perfezionata
l'obbligazione giuridica);
accertata irreperibilità del creditore;
abbuono volontario o transattivo di debito contestato;
scadenza del termine di prescrizione.
Art. 44
Minori spese
1. Tutte le somme iscritte negli stanziamenti di competenza del bilancio e non impegnate a norma
dei precedenti articoli 38 e segg. entro il termine dell’esercizio, costituiscono economia di spesa
e a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione. Costituiscono inoltre
economie le minori spese sostenute rispetto all’impegno assunto verificate con la conclusione
della fase della liquidazione.
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CAPO IV
DEL PATRIMONIO E DEL DEMANIO DEL COMUNE
Art. 45
Gestione e conservazione
1. Il Comune ha proprio patrimonio e demanio, che devono essere gestiti in conformità alla legge
e con criteri di imprenditorialità.
2. L’attività di conservazione del patrimonio e del demanio deve essere improntata a dinamicità in
relazione al mutare delle esigenze della gestione del Comune nel suo complesso.
3. I realizzi da trasformazioni o alienazioni patrimoniali sono destinati a spese di investimento,
salvo diversa disposizione di legge.
4. Gli oggetti mobili divenuti inservibili sono alienati a cura dell’Economo su proposta del
competente responsabile di settore o di servizio. In caso di esito negativo del procedimento di
alienazione, la Giunta comunale decide di destinare i beni stessi all’assistenza o alla loro
distruzione.
5. La cessione gratuita di beni diversi da quelli indicati al comma precedente è vietata.
6. La vendita di aree comprese nei PEEP e PIP deve essere preceduta, ad urbanizzazione ultimata,
dal trasferimento delle aree stesse dalla categoria del patrimonio indisponibile a quella del
patrimonio disponibile, da formalizzare con specifica deliberazione di Giunta.
7. Nel caso di concessioni ultrannuali per la costituzione in capo a terzi di diritti reali di
godimento, di superficie su aree PEEP e PIP, su aree cimiteriali o altro, la Giunta con propria
deliberazione provvede alla determinazione della misura dei relativi canoni, in corrispondenza
al valore di inventario delle aree medesime.
Art. 46
Classificazione e consistenza dei beni
1. I beni del Comune si distinguono in demanio pubblico e beni patrimoniali, secondo le norme
del codice civile.
2. I beni del demanio pubblico, ivi compresi diritti reali, servitù, pertinenze ecc., che cessano la
loro destinazione all’uso pubblico passano, con deliberazione della Giunta, al patrimonio del
Comune.
3. I beni patrimoniali del Comune si distinguono in immobili e mobili e in indisponibili e
disponibili. Il passaggio dei beni immobili da indisponibili a disponibili, che avviene mediante
la procedura di cui al precedente comma 2, si applica nel caso di cessazione della destinazione a
sede di pubblici uffici compresi i connessi diritti reali, servitù, pertinenze,ecc.
4. Il patrimonio complessivo del Comune è costituito dal patrimonio permanente e dal patrimonio
finanziario.
5. Il patrimonio permanente comprende all’attivo i beni immobili ed i beni mobili di qualsiasi
natura, i diritti su beni altrui, nonché i crediti a lunga scadenza ed al passivo i mutui e gli altri
debiti a lunga scadenza, nonché i crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al
compimento dei termini di prescrizione.
46
6. Il patrimonio finanziario, o situazione amministrativa, è costituito all’attivo dal fondo di cassa e
dai residui attivi ed al passivo dai residui passivi, ivi compreso l’eventuale scoperto di
Tesoreria.
47
CAPO V
DEGLI INVESTIMENTI E LORO FINANZIAMENTO
Art. 47
Presupposto per gli investimenti
1. Il Comune può provvedere a spese di investimento solo dopo aver reperito le fonti di
finanziamento primarie e quelle indotte. Le fonti di finanziamento primarie sono quelle indicate
all’art. 199 del T.U.
Art. 48
Programmazione degli investimenti.
Piani economico - finanziari
1. Il Comune, ove ricorrano i presupposti di cui all’art. 201, comma 2, del T.U., deve, con
deliberazione di Giunta, approvare il piano economico-finanziario con il quale dimostrare
l’effettiva possibilità di finanziamento delle spese ed i mezzi per farvi fronte.
2. Il provvedimento che approva il piano economico-finanziario costituisce presupposto
necessario di legittimità degli atti di approvazione dell’investimento e dell’assunzione del
mutuo, o dell’emissione del prestito obbligazionario.
3. I predetti piani sono integrati nella relazione previsionale e programmatica e costituiscono
allegato obbligatorio della stessa, sino al secondo esercizio successivo all’attivazione
dell’investimento.
4. Si applicano le disposizioni contenute nella legge 109/94 e s.m.
Art. 49
Condizioni per l’assunzione di mutui e prestiti
1. Gli atti di assunzione di mutui sono adottati del Responsabile del Settore di competenza, salvo
quanto previsto dall’art. 42, comma 2, lett. h) del T.U. nel rispetto delle condizioni previste
dall’art. 204 del T.U. medesimo o da altra specifica disposizione di legge.
2. Non possono essere assunti nuovi mutui se non è stato approvato il rendiconto dell’esercizio di
due anni precedenti quello di assunzione del mutuo.
3. L’atto di assunzione di mutui è inoltre subordinato all’avvenuta deliberazione del bilancio di
previsione annuale nel quale siano incluse le relative previsioni, nonché all’avvenuta
approvazione dei piani economico-finanziari, in quanto ne ricorrano i presupposti.
4. Per i prestiti obbligazionari di cui all’art. 205 del T.U., si applicano le disposizioni contenute
nella legge 724/94 e s.m.
48
CAPO VI
SERVIZIO ECONOMATO E PATRIMONIO E RISCUOTITORI SPECIALI
Art. 50
Competenze
Spetta all'Economo:
a) il pagamento di spese minute ed urgenti, intendendo come tali tutte le spese fino a € 154,94;
b) l'acquisto di valori bollati a prescindere dall'importo;
c) il pagamento di fatture relative a piccoli lavori di economia o di manutenzione o simili, che non
rientrano nella competenza della ripartizione tecnica;
d) il pagamento diretto, a prescindere dall'importo e/o emanazione di disposizioni al Servizio
finanziario per l'emissione del mandato, per il pagamento delle polizze assicurative, tasse di
concessione e bolli nel caso di rinnovo automatico;
e) il pagamento di fatture relative a pubblicazione d'avvisi ed inserzioni;
f) l'acquisto di riviste, giornali, stampe, pubblicazioni, G.U. e altro materiale similare;
g) l'acquisto di arredi, attrezzature, mobili, suppellettile per un importo non superiore a € 258,23;
h) le riparazioni urgenti di macchine e attrezzature per importo non superiore a € 258,23;
i) le anticipazioni al personale dipendente e amministratori per missioni, qualunque sia l’importo;
j) spese di rappresentanza e per convegni;
Spetta, altresì, all’Economo la riscossione :
a) di diritti dipendenti dalle prestazioni di servizi comunali ai cittadini strettamente connessi al
servizio economato;
b) dei rimborsi delle spese per fotocopie, eliografie, ecc. rilasciati al pubblico, secondo le tariffe
stabilite dall’Amministrazione Comunale.
Inoltre, compete all’Economo:
a) la predisposizione degli inventari.
Le risorse finanziarie necessarie per l’assolvimento di quanto sopra, sulla base delle richieste
pervenute, sono quelle indicate negli interventi de singoli servizi.
Le procedure per l’acquisizione di quanto sopra devono essere conformi alle disposizioni in materia di
appalti e forniture vigenti.
Le spese di cui sopra sono effettuate sulla base di richieste presentate, congiuntamente, dai
Responsabili dei servizi e dall’assessore competente, con la predisposizione di determinazioni che
devono indicare il servizio per il quale si procede all’acquisto, le causali di spesa con i relativi importi
da impegnare.
L’Economo, dopo avere acquisita la registrazione dell’impegno contabile, provvede ad effettuare la
fornitura ed a consegnare il materiale acquistato al responsabile del servizio interessato, che ne accusa
ricevuta.
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Per le spese previste nel presente articolo l’ordinazione fatta a terzi contiene, comunque, il riferimento
allo stesso regolamento, all’intervento o capitolo di bilancio ed all’impegno.
L’Economo procede alla emissione del mandato di pagamento e presenta il rendiconto al Servizio
finanziario per il discarico delle somme ottenute a titolo di anticipazione fondi.
Art. 51
Libri contabili
I libri contabili che il Servizio Economato e gli Agenti Contabili, di regola, devono tenere sono i
seguenti:
1) il giornale di cassa, nel quale dovrà registrare, in entrata, le anticipazioni ricevute ed i pagamenti
effettuati;
2) il bollettario dei buoni di pagamento sulle anticipazioni ricevute;
3) il registro generale delle riscossioni effettuate e da versare alla Tesoreria comunale;
4) il bollettario a madre e figlia per il rilascio delle quietanze concernenti le riscossioni di cui al punto
precedente;
5) il registro di carico e scarico di magazzino;
Art. 52
Divieto uso cassa
In armonia con quanto previsto dal presente regolamento di contabilità è fatto divieto assoluto:
a) di servirsi della cassa dell'Economo per effettuare anticipazioni connesse alla elargizione di
contributi assistenziali, ricreativi, ecc. in quanto gli stessi devono seguire l'iter previsto dalla
specifica legislazione;
b) di accogliere tramite la cassa dell'Economato versamenti di somme dovute per qualsiasi motivo al
Comune diverse da quelle previste dal presente regolamento;
c) il pagamento delle retribuzioni e/o anticipazioni sulle stesse ai dipendenti comunali comunque
considerati.
Art. 53
Operazioni di cassa e custodia valori
All'Economo spetta l'esecuzione delle operazioni di cui al precedente articolo, per le quali si chiede un
effettivo movimento di contanti. Spetta, altresì, la provvista e la distribuzione della carta bollata, delle
marche da bollo e delle marche dei diritti di segreteria e di urgenza occorrenti per le eventuali necessità
dei vari uffici comunali, ( nonché la custodia dei valori in consegna) escludendo la parte connessa ai
rogiti contrattuali con oneri a carico dei terzi contraenti.
E' assolutamente vietato conservare somme contanti superiori alla dotazione ordinaria stabilita dal
regolamento comunale di economato.
50
Art. 54
Dotazione di una cassaforte
L'Economo sarà fornito di una cassaforte, di cui deve tenere personalmente la chiave. In essa
l'Economo depositerà, dopo avere effettuato i riscontri della cassa ed accertata la concordanza delle
rimanenze effettive con quelle contabili, le consistenze rimanenti e tutti i documenti probatori delle
operazioni eseguite unitamente a tutti i valori di qualsiasi natura:
contanti, titoli, vaglia, assegni, bolli ed altri valori in genere in consegna alla cassa dell'Economo.
Art. 55
Modalità per le riscossioni
Per le riscossioni l'Economo dovrà tenere appositi bollettari a ricalco a madre e figlia vidimati dal
Responsabile del Servizio finanziario e dal Segretario.
Alla fine di ogni trimestre detti bollettari saranno presentati al Responsabile del Servizio finanziario per
l'accertamento delle riscossioni e dei versamenti effettuati al tesoriere.
Al riguardo si richiamano le prescrizioni dettate per i Riscuotitori Speciali nel presente regolamento.
Art. 56
Modalità per l'utilizzazione del fondo per spese urgenti e minute
Entro il mese di dicembre precedente l'esercizio di riferimento, la Giunta Comunale determina con
propria deliberazione e in riferimento ai singoli interventi l'entità delle anticipazioni che possono essere
effettuate alla cassa dell'Economato per le esigenze ordinarie nell'esercizio successivo: In caso di
insufficienza può procedersi, in corso di esercizio, a successive integrazioni delle anticipazioni della
predetta cassa.
La deliberazione ha l'effetto di costituire impegno sugli stanziamenti considerati.
Al responsabile della suddetta cassa all'inizio di ogni esercizio viene effettuata una anticipazione
determinata annualmente dalla Giunta Comunale.
L'Economo non deve fare delle somme ricevute in anticipazione un uso diverso da quello per il quale
vennero concesse.
Art. 57
Responsabilità ed obblighi dell'Economo
L’Economo è personalmente responsabile delle somme ricevute in anticipazione o comunque riscosse
sino a che non ne abbia ottenuto regolare scarico. Egli è altresì responsabile di tutti i valori consegnati
alla propria cassa, anche dopo riposti in cassaforte, salvo i casi di forza maggiore.
Egli è soggetto agli obblighi imposti ai “depositari” dalle leggi ed è personalmente responsabile della
regolarità dei pagamenti, come pure dell’osservanza di tutti gli adempimenti riflettenti il
funzionamento della propria cassa in conformità del presente regolamento.
Egli dipende direttamente dal responsabile del servizio finanziario, al quale deve dare, ogni qualvolta lo
si richiede, giustificazioni del proprio operato; gli è vietata ogni forma di autonomia decisionale.
L’Economo:
51
a) è responsabile della validità dei biglietti e delle monete che introita, nonché della identificabilità dei
presentatori dei titoli e dei valori accolti;
b) non deve tenere giacenze in cassa, ma convertire entro il più breve tempo possibile i valori presi in
carico come assegni, vaglia, ecc.;
c) dovrà curare che sia costantemente aggiornato il giornale di cassa, nel quale vanno registrati in
stretto ordine cronologico, tutti i pagamenti e le riscossioni comunque effettuati;
d) deve accertare, sotto sua personale responsabilità, l’identità dei percipienti i pagamenti, facendosi
rilasciare debita quietanza;
e) deve presentare al Servizio finanziario ogni trimestre la situazione generale di cassa, dalla quale
dovranno risultare le riscossioni e i pagamenti effettuati e la effettiva rimanenza di cassa.
Tale situazione deve contenere la esatta descrizione dei diversi valori che compongono le rimanenze,
nonché la descrizione degli eventuali sospesi.
Il Servizio finanziario effettua ogni trimestre il riscontro generale della cassa e procede a riscontri
saltuari della medesima tutte le volte che lo ritenga opportuno o che riceva ordine da parte del Sindaco
o dal Segretario Generale, salvo il caso in cui sia stato nominato il Direttore Generale.
Art. 58
Consegna delle marche all'Economo ed ai riscuotitori speciali
Le marche segnatasse e/o certificati prestampati con diritto, dopo la stampa, sono date in carico in toto
all'Economo Comunale.
L'Economo istituisce apposito registro vidimato dal Servizio finanziario, dal quale risultano i seguenti
movimenti:
a) carico e scarico delle marche;
b) versamenti in Tesoreria da parte dell'Economo.
Art. 59
Spese relative ai contratti
Alla riscossione delle spese relative ai contratti si procede direttamente tramite il Tesoriere comunale
sulla base di ordine di riscossione emesso dal Servizio finanziario, su separato e specifico conto di
tesoreria trattandosi di deposito per c/terzi, su "determina" del dirigente responsabile dell'ufficio
contratti a carico della ditta interessata, prima della sottoscrizione del contratto.
Il Responsabile dell'Ufficio Contratti provvederà a compilare la distinta di liquidazione delle spese e
dei diritti dovuti, in triplice copia, una per la ditta, una per il Servizio finanziario ai fini dell'emissione
del corrispondente mandato di pagamento a fronte del precedente ordine di riscossione, l'altra da
conservare come atto giustificativo delle somme riscosse, di quelle erogate anche dall'Ufficiale rogante
per le spese contrattuali e di quelle trattenute a titolo di diritti di segreteria dall'ufficio contratti, quindi
emetterà la relativa "determina" di liquidazione.
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Art. 60
Incaricati delle riscossioni dirette
1. Ogni qualvolta la riscossione di entrate dovute al Comune avviene per il tramite di riscuotitori
speciali, questi devono provvedere al versamento alla Tesoreria Comunale.
2. La Giunta con propria deliberazione, provvede alla designazione dei dipendenti comunali, in
servizio di ruolo di qualifica funzionale non inferiore alla categoria B1 (ex IV qualifica),
autorizzati a riscuotere direttamente le entrate di cui al precedente articolo 50.
3. I dipendenti incaricati assumono, nella loro qualità di riscuotitori speciali, la figura di “agenti
contabili”.
4. In caso di assenza o impedimento temporaneo del titolare, le funzioni di agente contabile sono
svolte, per assicurare la continuità del servizio, da altro dipendente comunale di ruolo incaricato
con “ordine di servizio” del funzionario responsabile ovvero del Segretario Generale/Direttore
Generale. In ogni caso il subentrante e’ soggetto a tutti gli obblighi imposti all’agente titolare.
5. Si applica la Parte Settima - Capo III del presente regolamento relativo al Conto degli agenti
contabili interni.
Art. 61
Riscuotitori speciali. Tenuta libro cassa
1. I servizi interessati alle riscossioni dirette di cui al precedente articolo 60 dovranno tenere un
libro cassa, costantemente aggiornato ai fini delle verifiche trimestrali da parte del Collegio dei
revisori e preventivamente vidimato dall’Economo, sul quale dovranno essere registrati gli
importi delle riscossioni e dei versamenti effettuati nella giornata dai singoli riscuotitori
speciali.
Art. 62
Responsabilità dei riscuotitori speciali
1. I riscuotitori speciali sono personalmente responsabili della gestione dei Fondi che vengono in
loro possesso e ne rispondono secondo le leggi vigenti in materia.
2. Le somme non riscosse o riscosse e non versate non possono ammettersi a discarico, rimanendo
iscritte a carico degli agenti fino a quando non ne sia dimostrata l’assoluta inesigibilità a seguito
dell’infruttuosa e documentata azione coercitiva attivata contro i debitori morosi ovvero fino a
quando non sia validamente giustificato il ritardato versamento. Gli atti coercitivi contro i
debitori morosi devono aver inizio entro un mese dalla data della scadenza delle singole rate.
3. I riscuotitori sono responsabili, altresì dei danni che possono derivare all’ente per loro colpa o
negligenza o per l’inosservanza degli obblighi loro demandati dall’esercizio delle funzioni ad
essi attribuiti.
4. L’istanza per dichiarazione di responsabilità e’ promossa dal Responsabile del Settore
Economico Finanziario-Tributi, in base agli elementi e documenti emergenti dall’esame dei
rendiconti o dalle verifiche di cassa ovvero, in base a fatti, elementi e atti dei quali venga a
conoscenza nell’esercizio delle sue funzioni di controllo.
53
5. L’Amministrazione può stipulare polizze assicurative per il trasporto dei valori dal riscuotitore
speciale alla sede della Tesoreria, quando il valore ed il rischio lo rendano necessario.
Art. 63
Mancate riscossioni o perdita di denaro per colpa o negligenza del riscuotitore
E' vietato fare fido ai contribuenti, agli utenti, ai beneficiari dei servizi. Qualora il riscuotitore
contravvenga a tale divieto risponderà in proprio delle somme eventualmente non riscosse, che
debbono essere puntualmente versate alla scadenza stabilita senza eccezione di sorta.
Le mancanze, deteriorazioni e diminuzioni di denaro, avvenute per caso di furto o di forza maggiore,
non sono ammesse a discarico se il riscuotitore non comprovi di non essere imputabile del danno, né
per negligenza, né per indugio frapposto nel richiedere i provvedimenti necessari per la constatazione
del danno.
Quando viene accordato il discarico, questo deve risultare da apposita deliberazione della Giunta
Comunale.
Art. 64
Vigilanza
1. I riscuotitori speciali esercitano le loro funzioni sotto la vigilanza e secondo gli ordini dei
rispettivi responsabili di settore o di servizio, salvo il caso in cui essi stessi assolvono a tale
funzione.
Art. 65
Disciplina del Servizio Economato e patrimonio
1. Il Servizio di Economato e patrimonio e’ affidato al dipendente di ruolo di categoria non
inferiore a C (ex VI q.f.), appartenente, compatibilmente alla pianta organica vigente, al Settore
Economico Finanziario-Tributi, che nella qualità di Economo svolge le funzioni di competenza
sotto la vigilanza del Responsabile del Settore Economico Finanziario-Tributi.
2. L’Economo provvede all’immediato pagamento delle spese che abbiano i caratteri dell’urgenza
e dell’indifferibilità.
3. Le spese che non hanno i requisiti di cui al precedente comma , sono effettuate secondo le
procedure previste dal precedente art.38 e segg.
4. L’Economo provvede anche alle riscossioni urgenti che non possono essere eseguite
tempestivamente tramite il tesoriere.
5. Qualora la dotazione organica del personale non preveda la figura dell’Economo, la Giunta
incarica del servizio un dipendente di ruolo di adeguata categoria.
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6. L’incarico di Economo può essere conferito a tempo determinato.
7. L’Economo e i riscuotitori speciali sono esenti dal prestare cauzione. E’ fatta salva, però la
facoltà della Giunta di assoggettare, a ritenuta gli stipendi e gli altri emolumenti fissi e
continuativi in movimento, anche prima che sia pronunciata condanna a loro carico, quando il
danno recato all’Ente sia stato accertato in via amministrativa.
8. L’importo della ritenuta mensile non può superare il quinto della retribuzione; il risarcimento
del danno accertato o del valore perduto deve avvenire, comunque, entro il periodo massimo di
ventiquattro mesi.
9. Al dipendente di cui al presente articolo e’ corrisposto un compenso speciale per maneggio di
denaro e di valori nei limiti consentiti dalla vigente normativa.
Art. 66
Altri delegati di spesa
1. Il pagamento delle spese di cui al precedente art.50, può aver luogo, oltre che
tramite
l’Economo comunale, anche tramite altri agenti contabili, espressamente a ciò
incaricati con
formale provvedimento di Giunta.
2 . Il Servizio di cassa e’ esplicato da impiegati di ruolo del Comune di qualifica non inferiore
alla categoria C.
3. Il cassiere deve:
- ricevere custodire e rendere conto delle somme assunte in carico, a qualsiasi
titolo;
- provvedere al recupero delle somme dovute all’Amministrazione per spese
anticipate.
Art. 67
Programmazione delle spese
1. I Funzionari responsabili dei settori e servizi devono trasmettere al Servizio Economato e
patrimonio, entro il 30 settembre di ogni anno le previsioni dei fabbisogni degli oggetti di
cancelleria, di carta, di stampati e di ogni altro materiale d’uso e di consumo, per l’anno
successivo.
2. Qualora le previsioni siano superiori ai consumi verificatisi nei dodici mesi precedenti,
debbono essere indicati i motivi dell’aumento.
3. A tal fine il Servizio Economato e patrimonio predispone il quadro di riepilogo delle previsioni
di fabbisogno pervenute e, tenuto conto di tali previsioni e delle presumibili giacenze di
magazzino alla fine dell’esercizio in corso, determina i quantitativi dei quali si prevede
l’approvvigionamento per l’esercizio successivo. Applicando agli stessi i prezzi ipotizzabili in
rapporto ai tempi di provvista, determina la spesa occorrente, ripartendola con riferimento ai
capitoli di bilancio sui quali la stessa dovrà essere imputata, tenendo conto dei settori e dei
servizi destinatari delle forniture.
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Art. 68
Albo delle Ditte di Fiducia
1. Al fine di garantire la scelta più idonea e conveniente per l’acquisto di beni e servizi e per
l’esecuzione di lavori e forniture in economia, e’ istituito l’elenco dei fornitori e delle ditte di
fiducia dell’Amministrazione.
2. L’Albo dei fornitori e’ ripartito in categorie in relazione ai settori merceologici o attività, e’
formato in base alle domande presentate dalle ditte interessate, e’ approvato dalla Giunta ed e’
aggiornato annualmente.
3. I requisiti per l’iscrizione nell’elenco devono riguardare l’idoneità e la capacità tecnica, la
potenzialità economica, la capacità produttiva o commerciale, la serietà, correttezza e puntualità
imprenditoriale dei soggetti richiedenti;
4. L’iscrizione all’Albo Fornitori e’ di norma condizione per concorrere alle forniture di beni e
servizi negoziati mediante trattativa privata e affidamento in economia, con la sola eccezione
delle spese minute ed urgenti di cui all’art.50 e delle prestazioni d’opera intellettuali
(professionali e artistiche).
5. Qualora l’Albo non rechi nominativi in numero sufficiente, ovvero non comprenda il gruppo
merceologico adeguato al fabbisogno specifico, si può procedere in deroga al principio
dell’obbligatorietà dell’iscrizione per il fornitore da interpellare.
Art. 69
Pagamento di spese sul fondo economato
1. L’Economo provvede al pagamento delle spese, debitamente autorizzate, sulla base di
documenti giustificativi e rappresentativi (fatture, note, parcelle e simili) dei beni e dei servizi
acquisiti dal Comune, nei limiti e con le modalità di cui ai precedenti articoli.
2. L’Economo provvederà al ritiro dei documenti stessi ed all’effettuazione dei pagamenti con le
modalità valide per il servizio di tesoreria.
3. L’ordinazione delle spese economali, di cui all’art.50 e’ effettuata a mezzo di “buoni d’ordine”
da staccarsi dall’apposito bollettario dell’economo, numerati progressivamente e contenenti la
quantità e qualità dei beni, servizi e prestazioni, i relativi prezzi e le modalità di pagamento,
nonchè il riferimento all’impegno registrato sul pertinente intervento di spesa.
4. I buoni d’ordine sottoscritti dall’Economo, sono emessi in duplice copia, di cui una va allegata
alla fattura o nota di spesa, unitamente al buono di consegna, a cura del fornitore.
5. Il pagamento delle spese di cui all’art.50, e’ disposto direttamente dall’Economo nei limiti
dell’autorizzazione di impegno, previo rilascio di quietanza liberatoria del creditore da
staccarsi dall’apposito bollettario, previo visto del Responsabile del Settore Economico
Finanziario-Tributi, e contenente le seguenti indicazioni:
a) numero progressivo;
b) estremi dell’atto autorizzativo della spesa;
c) estremi del mandato di anticipazione;
d) numero e denominazione dell’intervento di bilancio cui va riferita la spesa;
e) importo della spesa in cifre ed in lettere;
f) soggetto creditore;
g) causale della spesa;
h) estremi della fattura e del buono d’ordine;
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i) data del pagamento;
6. Nessun pagamento può essere disposto in assenza del relativo buono d’ordine, ne’ in eccedenza
all’impegno di spesa regolarmente autorizzato e registrato o in assenza del visto del
Responsabile del Settore Economico Finanziario-Tributi.
Art. 70
Mandati di anticipazione
1. Per provvedere al pagamento delle spese nei limiti e con le modalità di cui al precedente
articolo 50, è disposta a favore dell’Economo, con periodicità trimestrale, l’emissione di
mandati di anticipazione per l’importo complessivo occorrente per il trimestre cui si
riferiscono, in ragione di Euro 3.500 presso il tesoriere comunale su apposito conto vincolato.
2. Le anticipazioni trimestrali sono contabilizzate a carico dell’apposito capitolo di spesa dei
Servizi per conto di terzi del bilancio di previsione dell’anno finanziario cui le anticipazioni
medesime si riferiscono.
3. L’Economo non può fare delle somme ricevute in anticipazione un uso diverso da quello
per
cui sono state assegnate e dalle specifiche autorizzazioni risultanti dagli appositi atti
d’impegno di cui al precedente art.50, ai quali va riconosciuta formale valenza di costituzione
degli impegni di spesa sui singoli interventi del bilancio annuale.
Art. 71
Anticipazione spese per lavori in economia
1. Le procedure previste dai precedenti articoli vengono seguite anche per lavori in economia che
richiedono pagamenti urgenti in quanto autorizzate dal successivo articolo 72.
Art. 72
Esecuzione dei lavori, forniture e servizi in economia
1. Entro il limite di importo unitario di Euro 3.000 (Lit. 5.808.810) IVA esclusa, l’esecuzione in
economia di lavori, forniture e servizi e’ effettuata con determinazione del responsabile del
servizio o del settore interessato, in deroga al normale sistema contrattuale, sempreché abbia
riferimento ai seguenti interventi:
A) Manutenzioni stradali:
a) rappezzi e spalmature superficiali per la manutenzione dei manti asfaltati o bituminati e
piccole manutenzioni per altri tipi di pavimentazione stradale;
b) lavori di manutenzione ed espurgo di fossi , canali, collettori, fognature e impianti di
depurazione;
c) regolazione e sistemazione delle banchine e delle scarpate;
d) segnaletica stradale e piccole riparazioni di manufatti;
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e) riparazioni urgenti a seguito di frane, scoscendimenti, corrosioni o rovina di manufatti,
limitatamente agli interventi necessari per consentire il ripristino del transito e della
libera circolazione dei veicoli;
f) potature, abbattimenti, ripristino e manutenzione di alberature e giardini;
g) acquisti e lavori di manutenzione e ripristino di impianti semaforici e di pubblica
illuminazione;
h) provvista, gestione e riparazione di automezzi, macchinari e attrezzature varie, compresa
la provvista di carburante e lubrificante;
B) Manutenzione di edifici, manufatti e aree:
a) riparazioni urgenti di guasti, interventi di ordinaria manutenzione, ripristino di edifici di
ogni genere, lavori di adattamento e sistemazione di locali;
b) lavori di manutenzione di spazi ed are pubbliche;
c) gestione e riparazione degli impianti di riscaldamento, idrici, elettrici, telefonici, ed
igienico sanitari;
d) puntellamenti, demolizione di fabbricati, manufatti pericolanti e sgombero di materiali;
e) acquisto di attrezzature e materiali vari;
C) Interventi diversi:
a) lavori da eseguirsi d’ufficio a carico dei contravventori alle prescrizioni legislative e
regolamentari;
b) lavori in materia di sicurezza e di igiene pubblica per l’urgenza di procedere alla
rimozione della situazione di pericolo;
c) lavori in genere che non siano oggetto di appalti annuali;
d) provvista di mezzi e materiali per l’esecuzione dei lavori sopraindicati.
1. L’esecuzione dei lavori, forniture e servizi in economia, fino a 500 Euro (Lit. 968.135), può
essere effettuata in amministrazione diretta, a cottimo fiduciario o con sistema misto (parte in
amministrazione diretta e parte a cottimo fiduciario). Sono eseguiti in amministrazione diretta i
lavori ed i servizi per i quali non occorra l’intervento di alcun imprenditore, ricorrendo al
personale dipendente ed all’impiego di materiali, attrezzi e mezzi di proprietà comunale o in
uso all’amministrazione. Sono eseguiti a cottimo fiduciario i lavori, le forniture e i servizi per i
quali si rende necessario, o sia opportuno, l’affidamento ad un imprenditore.
Art. 73
Affidamento dei servizi, lavori e forniture in economia
1. L’affidamento dei lavori, delle forniture e dei servizi in economia deve osservare l’esistenza
dei diversi procedimenti di seguito previsti, in relazione al valore della spesa.
2. Per i lavori e le forniture di importo pari o inferiore a Euro 500 (Lit. 968.135) IVA esclusa,
l’affidamento e’ disposto dal responsabile del settore o servizio interessato, dopo aver
interpellato anche informalmente almeno tre ditte specializzate tra quelle comprese nell’elenco
di cui al precedente articolo 68, a favore della ditta che abbia presentato l’offerta
economicamente e qualitativamente più vantaggiosa. Il lavoro o la fornitura viene effettuata
con riferimento alle
procedure, con esclusiva responsabilità del responsabile del settore o servizio
di competenza.
3. Per i lavori, le forniture di importo superiore a Euro 500 (Lit. 968.135) e fino a Euro 3.000 (Lit.
5.808.810) IVA esclusa l’affidamento e’ disposto dal responsabile del servizio o del settore
interessato, previa apposita gara nella forma della procedura negoziata ( trattativa privata)
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senza pubblicazione di bando e sulla base delle offerte pervenute dalle ditte invitate anche
mediante fax o brevi mani.
4. Le offerte per l’esecuzione in affidamento dei lavori, delle forniture e dei servizi devono essere
richieste ad almeno tre ditte ritenute idonee tra quelle comprese nell’elenco di cui al precedente
art. 68.
5. Le ditte prescelte ai sensi del punto precedente, con il criterio della rotazione, sono invitate a
mezzo di apposita lettera d’invito, contenente le informazioni circa la natura dei lavori e/o
delle forniture da eseguire, sulla base del preventivo di spesa e foglio condizioni in ordine alle
modalità di esecuzione ed ai termini contrattuali del rapporto con l’amministrazione.
6. L’aggiudicazione e’ effettuata a favore della ditta che abbia presentato l’offerta con maggiore
ribasso.
7. Per le forniture può farsi ricorso al sistema offerta/prezzi; in tal caso dovrà tenersi conto della
qualità del prodotto offerto e del prezzo richiesto ai fini dell’aggiudicazione.
8. Dell’esito delle gare di cui ai precedenti commi e’ redatto apposito verbale, dal quale
dovranno risultare evidenziate le condizioni particolari eventualmente contenute nell’offerta
della ditta aggiudicataria, rimanendo salva la facoltà dell’Ente di non procedere alla
aggiudicazione.
9. Il verbale di gara deve essere redatto dal responsabile del procedimento alla presenza
dell’Economo comunale ed approvato contestualmente con la stessa determinazione di
aggiudicazione previo visto del responsabile di settore.
10. Tutte le fasi di gestione dei servizi, lavori e forniture in economia di cui al presente articolo
sono svolte dai responsabili dei servizi interessati mediante atti denominati “determinazioni”.
Art. 74
Rendicontazione generale annuale
1. Entro il termine di due mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario, l’Economo rende il
conto della propria gestione all’Ente locale secondo la procedura prevista agli artt. 130 e
seguenti del presente regolamento.
Art. 75
I beni comunali
Tutte le cose che possono formare oggetto di diritti e che appartengono al Comune costituiscono i beni
comunali. Essi si distinguono in, beni mobili e immobili, demaniali e patrimoniali, disponibili ed
indisponibili.
Art. 76
I beni demaniali
I beni della specie indicati nel comma 2° dell'art. 822 del Codice Civile, ove appartengono al Comune,
costituiscono demanio comunale. Essi sono sottoposti al regime giuridico del demanio pubblico e
pertanto sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e
nei limiti stabiliti dalla legge (art. 823 C.C.).
Sono parimenti soggetti al regime di demanio pubblico i diritti reali che spettano al Comune sui beni
appartenenti ad altri soggetti, quando i diritti stessi sono costituiti per l'utilità di alcuni dei beni
59
classificati demaniali o per il conseguimento di fini di pubblico interesse corrispondenti a quelli a cui
servono i beni medesimi (art. 825 C.C.).
L'inventario dei beni demaniali deve evidenziare :
a) la denominazione, l'ubicazione, l'uso cui sono destinati;
b) il titolo di provenienza ed i dati catastali;
c) il valore costituito dagli investimenti effettuati diminuiti delle quote annue di ammortamento.
Art. 77
I beni patrimoniali
I beni appartenenti al Comune che non siano della specie di quelli indicati nell’articolo precedente,
costituiscono il patrimonio comunale (art. 826 c.c. 1° comma).
Fanno parte del patrimonio indisponibile del Comune, ove ad esso appartenenti, gli edifici destinati a
sede di uffici pubblici, con i loro arredi e gli altri beni destinati a pubblico servizio (art. 826 c.c. 3°
comma).
Costituiscono il patrimonio indisponibile del Comune tutti gli altri beni, mobili e immobili di proprietà
provinciale che, per esclusione, non siano della specie di quelli indicati nel comma precedente.
I beni che costituiscono il patrimonio del Comune sono soggetti alle regole particolari che li
concernono, e, in quanto non è diversamente disposto, alle regole del codice civile.
I beni che fanno parte del patrimonio indisponibile non possono essere sottratti alla loro destinazione,
se non nei modi stabiliti dalla legge che li riguardano (art. 828 e 830 c.c.)
Art. 78
Passaggio dei beni dal demanio al patrimonio
Il passaggio dei beni dal demanio comunale al patrimonio del Comune deve essere disposto con
apposito atto della Giunta Comunale. Il provvedimento deve essere pubblicato per 15 giorni all’Albo
Pretorio del Comune.
Art. 79
Classificazione dei beni mobili
I beni mobili si classificano nelle seguenti categorie:
1)
2)
3)
4)
5)
mobili, arredi, macchine d’ufficio;
materiale bibliografico;
materiale informatico;
strumenti tecnici, attrezzature in genere;
automezzi ed altri mezzi di trasporto;
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6) altri beni mobili.
I beni singoli e le collezioni di interesse storico, archeologico, ed artistico devono essere descritti anche
in un separato inventario con le indicazioni atte ad identificarli.
Art. 80
Inventario dei beni mobili
1. L’inventario dei beni mobili contiene le seguenti indicazioni relativamente a detti beni:
a) il luogo in cui si trovano;
b) la denominazione e la descrizione secondo la natura e la specie;
c) la quantità e la specie;
d) il valore;
e) l’ammontare del fondo di ammortamento.
2. La consistenza e la movimentazione dei beni mobili di consumo è dimostrata dalle specifiche
registrazioni di carico e scarico, a cura dell’Economo o di altro agente responsabile designato.
3. Costituiscono documenti di carico i buoni d’ordine e relativi buoni di consegna o documenti di
trasporto (D.D.T.).
4. Costituiscono titoli o documenti di scarico le richieste di prelevamento pervenute dai vari uffici
e servizi comunali, debitamente compilate e sottoscritte dai richiedenti e vistate dai responsabili
del settore o servizio interessato.
5. Non sono iscritti negli inventari gli oggetti di rapido consumo e facilmente deteriorabili e i
mobili di valore individuale inferiore ad € 154,94 (vedi art. 92) ascrivibili alle seguenti
tipologie:
a) mobilio, arredamenti e addobbi;
b) strumenti e utensili;
c) attrezzature di ufficio.
6. La cancellazione dagli inventari dei beni mobili per fuori uso, perdita, cessione od altri motivi è
disposta con provvedimento del responsabile del settore o servizio utilizzatore, con le modalità
previste al precedente art. 45, comma 4.
7. Su ogni bene mobile è fissata una targhetta o etichetta sulla quale è indicata la denominazione
dell’ente e il numero progressivo d’inventariazione.
Art. 81
Inventario dei beni immobili patrimoniali
1. L’inventario dei beni immobili patrimoniali evidenzia, per i beni medesimi:
a) la denominazione, l’ubicazione e l’uso cui sono destinati;
b) il titolo di provenienza, le risultanze dei registri immobiliari, gli estremi catastali e la
destinazione urbanistica, ove si tratti di terreni;
c) la volumetria, la superficie coperta e quella non coperta;
d) lo stato dell’immobile circa le condizioni statiche ed igienico sanitarie;
e) le servitù, i pesi e gli oneri di cui sono gravati;
f) l’ufficio o soggetto privato utilizzatore;
g) il valore iniziale e le eventuali successive variazioni;
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h) l’ammontare del fondo di ammortamento;
i) gli eventuali redditi.
ART. 82
Aggiornamento degli inventari
1. Gli inventari sono tenuti costantemente aggiornati e chiusi al termine di ogni esercizio finanziario.
2. E' fatto obbligo di conservare i titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio.
3. Le variazioni di uno o più indicazioni elencate negli articoli dal 79 al 81 è disposta con
provvedimento del responsabile del servizio patrimonio, su proposta documentata del servizio
utilizzatore.
Art. 83
Gestione
La gestione dei beni comunali deve essere diretta alla conservazione e valorizzazione del patrimonio e
del demanio strumentale del Comune sulla base di concrete e realistiche valutazioni economiche fra
oneri ed utilità pubblica di ogni singolo bene.
Art. 84
Manutenzione ordinaria dei beni mobili ed immobili
Provvedere alla manutenzione ordinaria dei beni immobili e dei relativi impianti è compito non
eludibile dell’Ufficio Tecnico nell’ambito degli specifici stanziamenti di bilancio.
Provvedere alla manutenzione ordinaria dei mobili, delle attrezzature e delle macchine è compito dei
vari servizi che li hanno in dotazione e/o li utilizzano.
Allo scopo di fronteggiare compiutamente l’esigenza della manutenzione ordinaria di tutti i beni
(mobili, immobili, macchine attrezzature ed impianti), i servizi di cui innanzi devono provvedere alla
pianificazione, con esclusione delle piccole manutenzioni, cosicché nell’arco di ogni triennio (periodo
di riferimento del bilancio pluriennale) si possa provvedere a tutti gli interventi di manutenzione
ordinaria richiesti dal patrimonio e dal demanio strumentale.
Art. 85
Relazione sull’attività di manutenzione
Entro il 31 gennaio di ogni anno l’Ufficio Tecnico deve presentare alla Giunta Comunale apposita
dettagliata relazione sugli intervento di manutenzione degli immobili e degli impianti eseguiti nell’anno
precedente.
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La Giunta Comunale ed i revisori dei conti dovranno inserire nelle proprie relazioni sul rendiconto
annuale di gestione i risultati dell’attività di manutenzione posta in essere nell’esercizio precedente,
sulla scorta di quanto relazionato dall’Ufficio Tecnico e di quanto risulta dagli atti contabili.
Art. 86
Utilizzo dei beni patrimoniali
I beni patrimoniali non utilizzati direttamente dal Comune, per le esigenze dei suoi servizi, sono dati in
locazione alle condizioni di mercato o secondo le norme di legge.
In ossequio al principio della integrità del bilancio, è vietata ogni forma di locazione o comodato di
beni immobili a titolo gratuito, anche quando si tratta di promuovere e sovvenire attività che l’Ente
ritiene meritevoli di sostegno pubblico.
Art. 87
Carico e scarico dei beni mobili
I beni mobili sono inventariati sulla base dei buoni di carico emessi dal competente ufficio e firmati dal
responsabile.
Non sono iscritti negli inventari gli oggetti di rapido consumo e facilmente deteriorabili.
La cancellazione dagli inventari dei beni mobili per fuori uso, perdita, cessione od altri motivi è
disposta con provvedimento di Giunta Comunale sulla base di motivata proposta del responsabile.
Il provvedimento di cui al precedente comma indica l’eventuale obbligo di reintegro o di risarcimento
di danni a carico di responsabili.
Sulla scorta degli atti o dei documenti di carico e scarico si provvede al conseguente aggiornamento
delle scritture patrimoniali.
Gli inventari sono chiusi al termine di ogni esercizio finanziario.
In un apposito allegato al rendiconto viene data dimostrazione analitica dell’aumento o diminuzione dei
valori del patrimonio in relazione ai dati risultanti dalle scritture economiche e finanziarie.
Art. 88
Magazzini di scorta
L’Ente con delibera di Giunta, ove ne ravvisi l’utilità, può istituire appositi magazzini per il deposito e
la conservazione di materiali costituenti scorta.
Alla relativa normativa si provvede con le forme ed il procedimento per l’adeguamento e l’integrazione
del presente regolamento previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
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Art. 89
Modalità di carico e scarico dei beni inventariati
Il carico in inventario dovrà essere effettuato in base al titolo di acquisto, i cui estremi devono essere
riportati nel corrispondente ordine di carico, firmato dal funzionario responsabile e dal Responsabile
del Servizio finanziario.
Lo scarico dell’inventario, anche dei beni depositati in magazzino e destinato alla vendita, dovrà essere
effettuato al costo, possibilmente medio ponderato per quelli appartenenti alla medesima categoria (che
raggruppa beni della stessa specie e dello stesso genere), nella impossibilità o difficoltà di individuare il
prezzo del carico originario. Lo scarico si effettua sulla base del titolo di vendita i cui estremi devono
essere riportati nel corrispondente ordine di scarico, firmato dal funzionario responsabile e dal
Responsabile del servizio finanziario.
Art. 90
Modalità di carico e scarico dei beni a magazzino
La gestione dei beni a magazzino dovrà essere seguita:
a) per il carico in base alle bolle di consegna dei fornitori i cui estremi devono essere riportati nel
corrispondente ordine di carico,firmato dal funzionario responsabile, annotandosi quantità e valore
complessivo di ogni carico per articoli separati.
b) Per lo scarico, evidenziando la motivazione o destinazione ( consumo, vendita, ecc.), le quantità per
singolo articolo scaricato ed il riferimento all’eventuale documento di prelievo sottoscritto dal
responsabile del settore richiedente.
Ove la movimentazione del singolo magazzino lo richieda, potrà provvedersi alla sua
informatizzazione.
Art. 91
Canoni per le concessioni dei diritti reali di godimento sui beni comunali
La misura dei canoni per le concessioni pluriennali, relative alla costituzione a favore di terzi di diritti
reali di godimento su aree, loculi ed altri manufatti cimiteriali non potrà essere inferiore al valore di
inventario aumentato dei costi economici sostenuti per le spese generali e per ogni altro onere
intervenuto tra il momento dell’acquisto o iscrizione in inventario del bene e la concessione dello
stesso, determinati dall’Ufficio tecnico comunale di concerto con il Servizio finanziario.
Art. 92
Categorie di beni non inventariabili
Non sono inventariabili, in ragione della natura di beni di facile consumo o del modico valore, i
seguenti beni:
a) La cancelleria e gli stampati di uso corrente;
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b) Gli attrezzi in normale dotazione degli automezzi;
c) Gli attrezzi di lavoro in genere;
d) I beni aventi un costo unitario di acquisto inferiore a € 154,94, esclusi quelli contenuti nella
universalità dei beni.
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CAPO VII
DEL SERVIZIO DI TESORERIA
Art. 93
Oggetto e affidamento del servizio di tesoreria
1. Il servizio di tesoreria consiste nel complesso delle operazioni riflettenti la gestione finanziaria
dell'ente con riguardo, in particolare, alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese,
alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalle disposizioni
legislative, statutarie e regolamentari o convenzionali.
2. Le operazioni di tesoreria sono eseguite nel rispetto della vigente disciplina normativa in
materia di tesoreria unica, di cui alla legge istitutiva 29 ottobre 1984, n. 720 e s.m., ove ne
ricorra l'obbligo di applicazione.
3. Ogni deposito, comunque costituito, e' intestato al Comune e viene gestito dal tesoriere.
4. Il servizio di tesoreria e' affidato ad un istituto di credito autorizzato, ai sensi dell'art. 10 del
decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, a svolgere attività bancaria, finanziaria e creditizia.
5. L'affidamento del servizio viene effettuato mediante le procedure di gara ad evidenza pubblica,
con modalità che rispettino i principi della concorrenza, sulla base di apposito capitolato d’oneri
speciale approvato dal Consiglio Comunale, comprendente anche i criteri di scelta del
contraente.
6. Il capitolato d'oneri, oltre i criteri per l'affidamento del servizio, deve contenere le seguenti
indicazioni:
a) durata del contratto, non inferiore a due anni, ne' superiore a nove anni;
b) misura dei tassi creditori e debitori;
c) valuta delle riscossioni e dei pagamenti;
d) ammontare della cauzione;
e) eventuale compenso annuo;
f) valore convenzionale del contratto, con riferimento alla durata ed all'importo della
cauzione, da assumere a base per la determinazione dei diritti di segreteria nel caso di
servizio reso gratuitamente;
g) eventuale impegno a concedere mutui e prefinanziamenti con relative modalità.
7. E’ fatta salva la facoltà dell'ente di richiedere al concessionario del servizio di riscossione dei
tributi la riscossione volontaria e coattiva delle entrate patrimoniali ed assimilate, nonchè dei
contributi di spettanza dell'ente, ai sensi dell'art. 32, comma 5, e dell'art. 69, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 e successive modificazioni.
8. Qualora ricorrano le condizioni di legge, l’Ente può procedere, per non più di una volta, al
rinnovo del contratto di tesoreria nei confronti del medesimo soggetto.
Art. 94
Disciplina del servizio di tesoreria
1. Le modalità di svolgimento del servizio di tesoreria ed i connessi rapporti obbligatori sono
disciplinati da apposita convenzione, deliberata dal Consiglio comunale.
2. La convenzione, in particolare, deve prevedere:
a) la possibilità che il servizio sia gestito con metodologie e criteri informatici per
consentire il collegamento diretto tra l'ente, per il tramite del Responsabile del Settore
66
b)
c)
-
d)
e)
Economico Finanziario-Tributi, e il tesoriere, al fine di agevolare l'interscambio dei dati
e della documentazione relativa alla gestione del servizio;
la responsabilità del tesoriere in ordine ai depositi, comunque costituiti, intestati all'ente,
nonchè agli eventuali danni causati all'ente o a terzi, rispondendone con tutte le proprie
attività e con il proprio patrimonio;
l'obbligo, per il tesoriere, di rendere il conto della propria gestione di cassa entro il
termine di due mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, corredato della seguente
documentazione:
allegati di svolgimento per ogni singola risorsa di entrata, per ogni singolo intervento di
spesa e per ogni capitolo di entrata e di spesa per i servizi per conto di terzi;
ordinativi di riscossione e di pagamento, debitamente muniti delle relative quietanze di
discarico ovvero, in sostituzione, dei documenti meccanografici contenenti gli estremi
delle quietanze medesime;
eventuali altri documenti richiesti dalla Corte dei Conti;
la concessione, a richiesta dell'Ente, delle anticipazioni di tesoreria (art. 222 del T.U.)
nei limiti consentiti, con diritto ai relativi interessi da calcolarsi al tasso convenuto e per
il periodo e l'ammontare di effettiva esposizione debitoria;
le condizioni per il rimborso delle spese sostenute per la gestione del servizio, anche con
riguardo ai registri e modelli contabili da utilizzare, nel caso di diretta provvista da parte
del tesoriere.
Art. 95
Obblighi del Comune
1. Per consentire il corretto svolgimento delle funzioni affidate al tesoriere, l'Ente deve
trasmettergli per il tramite del Responsabile del Settore Economico Finanziario-Tributi, la
seguente documentazione:
a) copia del bilancio di previsione, approvato e divenuto esecutivo;
b) copia di tutte le deliberazioni, dichiarate o divenute esecutive, di modifica delle
dotazioni di competenza del bilancio annuale;
c) elenco dei residui attivi e passivi, sottoscritto dal Responsabile del Settore Economico
Finanziario-Tributi;
d) copia dei ruoli e dei documenti che comportano entrate per l'ente da versare nel conto di
tesoreria;
e) copia della deliberazione di nomina del Collegio dei revisori;
f) bollettari di riscossione preventivamente vidimati, la cui consegna deve risultare da
apposito verbale sottoscritto dal Responsabile del Settore Economico FinanziarioTributi e dal tesoriere. Previa formale autorizzazione dell'Ente, i bollettari possono
essere sostituiti da procedure informatiche;
g) firme autografe del Segretario Generale/Direttore Generale, del Responsabile del Settore
Economico Finanziario-Tributi e degli altri dipendenti abilitati a sottoscrivere gli
ordinativi di riscossione e di pagamento;
h) delegazioni di pagamento dei mutui contratti dall'ente, per i quali il tesoriere e' tenuto a
versare le relative rate di ammortamento agli istituti creditori ed alle scadenze stabilite,
con comminatoria dell'indennità di mora in caso di ritardato pagamento;
i) copia del presente regolamento, approvato ed esecutivo.
67
Art. 96
Obblighi del tesoriere
1. Il tesoriere nell'esercizio delle sue funzioni deve osservare le prescrizioni previste dalle vigenti
disposizioni legislative, regolamentari e dalla convenzione di cui al precedente articolo 94.
2. A tale fine, deve curare la regolare tenuta e registrazione di tutte le operazioni di riscossione
delle entrate e di pagamento delle spese dell'ente, nonchè la custodia dei titoli, dei valori e dei
depositi di pertinenza dell'ente stesso, con le modalità indicate all’art.221 del T.U.
3. Nel caso di gestione del servizio di tesoreria per conto di più enti locali, il tesoriere deve tenere
contabilità distinte e separate per ciascuno di essi.
4. Il tesoriere ha l'obbligo di tenere costantemente aggiornate le proprie scritture contabili, con
particolare riferimento ai seguenti registri e documenti:
a) giornale di cassa;
b) bollettari di riscossione;
c) registro dei ruoli e liste di carico;
d) raccoglitore degli ordinativi di riscossione e di pagamento, in ordine cronologico e
distintamente per risorsa o capitolo di entrata e per intervento o capitolo di spesa;
e) verbali delle verifiche di cassa, ordinarie e straordinarie;
f) comunicazioni dei dati periodici di cassa alla Ragioneria provinciale dello Stato ed alla
Ragioneria della Regione di appartenenza, secondo le prescrizioni degli artt. 29 e 30
della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni.
5. Il tesoriere, inoltre, deve:
a) rilasciare quietanza per ogni somma riscossa, numerata in ordine cronologico per
ciascun esercizio finanziario;
b) annotare gli estremi della quietanza per ciascuna somma pagata, direttamente sul
mandato o su documentazione meccanografica, nel rispetto delle prescrizioni di cui al
precedente articolo 42;
c) fare immediata segnalazione all'ente delle riscossioni e dei pagamenti effettuati in
assenza dei corrispondenti ordinativi, ai sensi dei precedenti articoli 34, comma 2, e 41,
comma 7;
d) comunicare all'Ente, con periodicità settimanale, le operazioni in ordine alle riscossioni
ed ai pagamenti eseguiti;
e) provvedere agli opportuni accantonamenti per effettuare, in relazione alla notifica delle
delegazioni di pagamento dei mutui contratti dall'Ente, il versamento alle scadenze
prescritte delle somme dovute agli istituti creditori, con comminatoria dell'indennità di
mora in caso di ritardato pagamento;
f) versare, alle rispettive scadenze, nel conto di tesoreria l'importo delle cedole maturate
sui titoli di proprietà dell'Ente;
g) provvedere alla riscossione dei depositi per spese contrattuali, d'asta e cauzionali
rilasciando apposita ricevuta, diversa dalla quietanza di tesoreria. I depositi e i relativi
prelevamenti e restituzioni sono effettuati sulla base di appositi "buoni" sottoscritti dal
Responsabile del Settore Economico Finanziario-Tributi e contenenti le generalità del
depositante, l'ammontare del deposito, l'oggetto cui esso si riferisce, il numero
corrispondente del "registro dei depositi" esistente negli uffici dell'ente, gli estremi della
ricevuta rilasciata dal tesoriere ed i prelevamenti già effettuati. Ultimati gli adempimenti
prescritti per i contratti, il Responsabile del Settore Economico Finanziario-Tributi
definisce il procedimento amministrativo previa compilazione di apposita distinta delle
spese, con contestuale liquidazione della spesa, emissione dei corrispondenti ordinativi
68
di riscossione di pagamento e restituzione al depositante della eventuale somma
eccedente, a mezzo di “buono" secondo le forme sopraindicate.
6. Il tesoriere esegue le operazioni di cui al comma 2 nel rispetto della legge 720/84 e s.m. Per la
gestione dei mutui si osservano le disposizioni di cui all’art. 31 della legge 448/98.
7. Il monitoraggio dei flussi di cassa ai fini del consolidamento dei conti pubblici, dell’introito dei
trasferimenti statali, del patto di stabilità e per ogni altro fine, deve essere posto in essere
d’intesa con il Responsabile del Settore Economico Finanziario-Tributi.
8. Non sono ammesse esecuzioni ed espropriazioni forzate nei confronti del Comune presso
soggetti diversi dal proprio tesoriere. Le esecuzioni forzate presso il tesoriere sono ammesse nei
limiti consentiti dalla legge.
Art. 97
Verifiche di cassa
1. Per provvedere alla ricognizione dello stato delle riscossioni e dei pagamenti, nonchè della
gestione dei fondi economali e degli altri agenti contabili, il Collegio dei revisori effettua con
periodicità trimestrale apposite verifiche ordinarie di cassa, con la partecipazione del Segretario
Generale/Direttore Generale e del Responsabile del Settore Economico Finanziario-Tributi.
2. Ad ogni cambiamento del Sindaco deve effettuarsi, inoltre, una verifica straordinaria di cassa,
con l'intervento anche del Sindaco cessante e di quello subentrante o suo delegato.
3. Di ogni operazione di verifica di cassa, sia ordinaria che straordinaria, deve essere redatto
apposito verbale sottoscritto da tutti gli intervenuti. Copia dei verbali, da redigersi in triplice
esemplare, e' consegnata al tesoriere ed al Collegio dei revisori; il terzo esemplare e' conservato
agli atti dell'Ente.
Art. 98
Anticipazioni di tesoreria
1. In caso di momentanee esposizioni debitorie del conto di tesoreria, e' ammesso il ricorso alle
anticipazioni di cassa da parte del tesoriere, per assicurare il pagamento di spese correnti,
obbligatorie ed indifferibili.
2. A tale fine, la Giunta delibera in termini generali all'inizio di ciascun esercizio finanziario, di
richiedere al tesoriere comunale una anticipazione di cassa entro il limite massimo dei tre
dodicesimi delle entrate dei primi tre titoli del bilancio accertate nel penultimo anno precedente.
3. Le anticipazioni di tesoreria sono attivate dal tesoriere sulla base delle specifiche richieste, in
corso d'anno, da parte del Responsabile del Settore Economico Finanziario-Tributi, dopo aver
accertato che siano state utilizzate le disponibilità accantonate per vincoli di destinazione,
secondo le modalità previste dal precedente articolo 36 e nel rispetto delle priorità dei
pagamenti connessi a obblighi legislativi o contrattuali a scadenze determinate ovvero, negli
altri casi, secondo l'ordine cronologico di ricevimento delle fatture al protocollo dell'ente.
4. Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria, dovuti dall'ente, sono calcolati al tasso convenuto e
per il periodo e l'ammontare di effettivo utilizzo delle somme. Per la liquidazione relativa si
applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 40.
69
PARTE QUARTA
SCRITTURE CONTABILI
Art. 99
Sistema di scritture
1. La contabilità del Comune, utilizzando anche sistemi informatici e relativi supporti, deve
consentire la rilevazione dell’attività amministrativa e gestionale sotto l’aspetto:
a) Finanziario, relativamente alla gestione del bilancio, onde consentire di rilevare, per
ciascuna risorsa e intervento o capitolo, la situazione degli accertamenti di entrata e
degli impegni di spesa a fronte dei relativi stanziamenti, nonché la situazione delle
somme riscosse e pagate e di quelle rimaste da riscuotere e da pagare, anche
relativamente alla gestione dei residui;
b) Patrimoniale, per la rilevazione a valore degli elementi attivi e passivi del patrimonio,
onde consentire la dimostrazione della consistenza del patrimonio all’inizio
dell’esercizio finanziario, delle variazioni intervenute nel corso dell’anno per effetto
della gestione del bilancio o per altra causa, nonché la consistenza del patrimonio alla
chiusura dell’esercizio;
c) Economico, al fine di consentire la rilevazione dei componenti positivi e nagativi
secondo i criteri della competenza economica.
70
CAPO I
SCRITTURE FINANZIARIE
Art. 100
Contabilità Finanziaria
1. La tenuta delle scritture finanziarie è realizzata attraverso i seguenti libri e registri contabili, o
equivalenti procedure informatiche:
a) il Libro Mastro. Esso costituisce un insieme di scritture complesse e sistematiche,
finalizzate alla rilevazione partitaria dei singoli fatti amministrativi che concorrono alla
determinazione del risultato della gestione, sotto il duplice profilo finanziario ed
economico. Le rilevazioni contabili dei fatti di gestione devono consentire la
dimostrazione di tutte le operazioni che rilevano ai fini della chiusura dei conti e della
determinazione del risultato della gestione, sia in termini finanziari che di risultato
economico di esercizio. Lo strumento di rilevazione contabile è il “conto” (o scheda),
cioè un insieme di scritture riguardanti un determinato oggetto ed aventi lo scopo di
determinare, attraverso l’evidenziazione del valore iniziale (previsioni di bilancio) e
delle variazioni intervenute durante l’esercizio (riscossioni/pagamenti), il valore finale
(accertamenti/impegni). Tali conti sono riuniti appunto nel Libro Mastro ai fini della
classificazione, descrizione e rilevazione dei fatti amministrativi e gestionali concernenti
i singoli oggetti. Ciascun conto (o scheda) del libro Mastro, intestato ad una singola
voce del bilancio, con l’indicazione del centro di costo /ricavo a cui fare riferimento
nell’ambito dei centri di responsabilità, deve rilevare in ordine cronologico tutte le
operazioni che si riferiscono alla rispettiva risorsa e intervento o capitolo del bilancio
stesso, per consentire la dimostrazione dello svolgimento dell’attività amministrativa
dell’ente e dei relativi riflessi sullo stato patrimoniale, tenuto presente che ciascuna
operazione finanziaria assume, nello stesso tempo, il significato di credito/debito e di
costo/ricavo. Le singole registrazioni, infatti, possono riguardare solo “conti
patrimoniali” che rilevano le attività e le passività patrimoniali (crediti e debiti) o solo
“conti economici” che rilevano componenti positivi o negativi di reddito (ricavi e costi)
ovvero gli uni e gli altri. I riflessi sul conto del patrimonio o sul conto economico
devono essere opportunamente evidenziati con l’indicazione, a margine di ciascuna
registrazione, della sigla CP ovvero CE.
b) il Libro Giornale di cassa contenente:
- numero progressivo degli ordinativi d’incasso e mandati di pagamento;
- data di emissione delle reversali d’incasso e mandati di pagamento;
- numero della risorsa e intervento o capitolo di riferimento al bilancio, con distinta
evidenziazione delle operazioni in conto competenza da quelle in conto residui;
- generalità del debitore e del creditore;causale ed importo del credito e del debito.
c) gli elenchi dei residui, contenenti, per ciascuna risorsa e per ciascun intervento o
capitolo, la consistenza dei crediti e dei debiti all’inizio di esercizio, per anno di
provenienza, le somme riscosse o pagate, le somme rimaste da riscuotere o da pagare a
fine esercizio;
d) ogni altro registro necessario per la completa rilevazione dei fatti di gestione.
71
CAPO II
SCRITTURE PATRIMONIALI
Art. 101
Contabilità Patrimoniale
1. La Contabilità Patrimoniale ha lo scopo di rilevare la consistenza e la struttura del patrimonio
del Comune e le variazioni di esso, sia per effetto della gestione del bilancio che per qualsiasi
altra causa.
2. Strumento della contabilità patrimoniale è l’inventario che consentendo la conoscenza
quantitativa, qualitativa e del valore dei beni stessi, costituisce un idoneo strumento di controllo
e di gestione del patrimonio comunale.
3. A tale fine, la classificazione dei beni deve distinguere tre aspetti fondamentali:
a) profilo giuridico, che rappresenta il complesso dei beni, dei diritti e degli obblighi
patrimoniali dell’ente, esistenti alla chiusura dell’esercizio finanziario;
b) profilo finanziario, che evidenzia analiticamente le componenti reali e dirette del
patrimonio alla chiusura della gestione annuale;
c) profilo economico, che qualifica la consistenza differenziale tra i valori delle attività e
quelli delle passività patrimoniali.
4. La contabilità patrimoniale è tenuta tramite appositi registri di carico e scarico da parte degli
agenti contabili o con altro idoneo sistema di rilevazione dei dati.
.
72
CAPO III
SCRITTURE ECONOMICHE
Art. 102
Ammortamento dei beni
1. E’ in facoltà dell’ Amministrazione comunale esercitare nel bilancio di previsione, per ciascun
servizio delle spese correnti, l’apposito intervento “ammortamenti dell’esercizio” dei beni di
riferimento, per un importo non inferiore al 30 per cento del valore dei beni ammortizzabili,
valore calcolato secondo i criteri previsti dall’art. 230 del T.U.
2. Gli ammortamenti da comprendere nel conto economico, quali quote di esercizio, sono
determinati applicando i coefficienti previsti dall’art. 229, comma 7, del T.U.
3. Gli ammortamenti di cui al comma precedente sono, altresì, portati in diminuzione del
corrispondente valore patrimoniale.
4. Il sistema degli accantonamenti delle quote annuali di ammortamento, di cui al comma 1, è
applicato calcolando l’importo accantonato dell’ammortamento in forma graduale secondo le
seguenti aliquote:
a) per il primo anno nella misura del 6% del valore;
b) per il secondo anno nella misura del 12% del valore;
c) per il terzo anno nella misura del 18% del valore;
d) per il quarto anno nella misura del 24% del valore;
e) a partire dal quinto anno nella misura del 30% del valore.
5. I beni mobili non registrati acquisiti da oltre un quinquennio si considerano interamente
ammortizzati.
6. Gli stanziamenti degli interventi iscritti in bilancio a titolo di “ammortamenti di esercizio” non
sono disponibili per la registrazione di impegni di spesa, né per effettuare prelievi in favore di
altri interventi di spesa. Alla chiusura di ciascun esercizio gli stanziamenti medesimi
costituiscono economie di spese e, a tale titolo, concorrono a determinare un aumento di
corrispondente importo dell’avanzo di amministrazione. Le somme così accantonate ed
opportunamente evidenziate quali componenti dell’avanzo di amministrazione, possono essere
utilizzate nell’esercizio successivo per reinvestimenti patrimoniali (autofinanziamento)
mediante l’applicazione dell’avanzo stesso.
Art. 103
Contabilità Economica
1. Le rilevazioni finanziarie e patrimoniali costituiscono la base della contabilità economica. A tal
fine, gli accertamenti di entrata e gli impegni di spesa registrano anche il periodo al quale i
corrispondenti componenti economici positivi e negativi si riferiscono.
2. I componenti economici positivi e negativi non registrabili in contabilità finanziaria e
patrimoniale, formano oggetto di rilevazione in contabilità economica al verificarsi dell’evento
che li ha determinati.
73
3. A chiusura di esercizio si provvede alla rilevazione degli ulteriori componenti necessari alla
redazione del conto economico e del prospetto di conciliazione.
4. Nel rispetto della modulistica ufficiale sono ammesse tecniche diverse di rilevazione dei dati
economici.
Art. 104
Scritture complementari. Contabilità fiscale
1. Per le attività di natura commerciale o agricola, le scritture finanziarie, economiche e
patrimoniali sono opportunamente integrate con apposite registrazioni rilevanti ai fini fiscali in
osservanza delle specifiche disposizioni in materia.
2. Si applica il successivo art.116.
74
PARTE QUINTA
CONTROLLO DI GESTIONE
Art. 105
Definizione e finalità
1. Il controllo di gestione è definito dall’art. 196 del T.U. ed è un processo mediante il quale
vengono verificati il razionale impiego delle risorse nonché l’efficienza e l’efficacia dell’azione
amministrativa.
2. Il controllo di gestione assume le caratteristiche del controllo funzionale riferito all’intera
attività dell’Ente, rivolto al perfezionamento e migliore coordinamento dell’azione
amministrativa, ai fini dell’efficienza e dell’efficacia dell’azione e della economicità della spesa
pubblica locale.
3. E’ controllo interno e concomitante allo svolgimento dell’attività stessa e a rimuovere eventuali
disfunzioni per garantire l’ottenimento dei seguenti principali risultati:
- la corretta individuazione degli obiettivi effettivamente prioritari per la collettività
amministrata;
- il perseguimento degli obiettivi nei tempi e nei modi più opportuni sotto l’aspetto
dell’efficienza e dell’efficacia tenendo conto delle risorse disponibili;
- l’imparzialità ed il buon andamento dell’azione amministrativa.
4. Le finalità principali del controllo di gestione o funzionale sono così determinate:
- rappresentare lo strumento della partecipazione intesa come perseguimento degli
obiettivi concordati fra gli organi e i soggetti responsabili degli indirizzi e degli obiettivi
e i soggetti responsabili della gestione e dei risultati;
- conseguire l’economicità quale impiego delle risorse il più possibile rispondente al
soddisfacimento delle esigenze dei soggetti amministrati;
- conseguire il coordinamento delle attività nel caso di più centri decisionali ed operativi
autonomi;
- esercitare la funzione di impulso qualora per fenomeni di inerzia o inefficienza
decisionale o funzionale si registrino ritardi rispetto ai tempi previsti per la formulazione
dei programmi o la realizzazione dei progetti.
Art. 106
Oggetto e struttura operativa
1. Il controllo di gestione è riferito ai seguenti principali contenuti e requisiti dell’azione
amministrativa:
- la coerenza rispetto ai programmi ed ai progetti contenuti nei documenti previsionali e
programmatici dell’ente;
- la compatibilità rispetto alle strutture decisionali interne ed ai condizionamenti tecnici e
giuridici esterni;
- l’adeguatezza rispetto alle risorse finanziarie disponibili;
- l’efficacia delle modalità di attuazione prescelte rispetto alle alternative disponibili;
75
- l’efficienza dei processi di attivazione e di gestione dei servizi.
2. La struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione è l’unità
organizzativa individuata nel Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi. Tale
struttura predispone strumenti destinati ai responsabili delle politiche dell’Ente ed ai
responsabili della gestione per le finalità volute dalla legge, dallo statuto e dal presente
regolamento.
3. Le analisi e gli strumenti predisposti dalla struttura di cui al comma precedente sono impiegati
dagli amministratori in termini di programmazione e controllo, e dai responsabili dei settori e
dei servizi in termini direzionali in ordine alla gestione e ai risultati.
4. La struttura di cui al comma 2 è autonoma sia rispetto agli organi di governo sia rispetto ai
responsabili della gestione ed agisce in modo coordinato ed integrato con il sistema informativo
finanziario ed economico-contabile.
5. Il Segretario Generale/Direttore Generale è preposto al coordinamento e alla direzione
complessiva dell’attività svolta dalla struttura operativa del controllo di gestione.
6. E’ consentita la stipula di convenzioni con altri enti per l’esercizio della funzione del controllo
di gestione.
Art. 107
Fasi del controllo di gestione
1. Il controllo di gestione si articola nelle seguenti fasi:
- predisposizione ed analisi di un piano dettagliato di obiettivi;
- rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi nonché rilevazione dei risultati
raggiunti in riferimento ai singoli servizi e centri di costo, ove previsti;
- valutazione dei dati predetti in rapporto al piano degli obiettivi al fine di verificare il
loro stato di attuazione e di misurare l’efficacia, l’efficienza ed il grado di economicità
dell’azione intrapresa;
- elaborazione di indici e parametri finanziari, economici e di attività riferiti ai servizi ed
ai centri di costo;
- elaborazione di relazioni periodiche riferite all’attività complessiva dell’ente, alla
gestione di aree di attività, alla gestione dei singoli servizi o centri di costo o di singoli
programmi e progetti.
Art. 108
Controllo budgetario
1. Per determinati centri di ricavo e di costo può essere utilizzato prioritariamente il metodo del
controllo budgetario.
Art. 109
Applicazione
1. Nelle attività istituzionali il metodo budgetario trova applicazione in specie per le seguenti voci
di costo:
76
- personale;
- utenze;
- manutenzioni;
- rappresentanza;
- investimenti.
2. Nelle attività di impresa il metodo di cui al precedente comma verrà applicato almeno ai
seguenti elementi della gestione:
- vendite;
- produzione e rimanenze prodotti;
- acquisti e rimanenze materie;
- spese per servizi;
- costi del personale;
- investimenti fissi.
Art. 110
Modalità
1. Il controllo budgetario deve seguire l’andamento dei fenomeni amministrativi man mano che i
medesimi si realizzano e rilevare lo scarto tra le previsioni e le realizzazioni. Lo scarto va
rilevato periodicamente ed in ogni caso alla fine dell’esercizio.
2. Se lo scarto globale come sopra rilevato è stimato significativo, esso va analizzato in scarti
elementari, che possono essere:
a) fittizi (errori di contabilizzazione);
b) errori di previsione;
c) deficienze di esecuzione;
d) di volume;
e) di costi.
L’analisi è finalizzata al suggerimento dei rimedi reputati necessari od opportuni.
Art. 111
Indici di funzionalità
1. Il controllo di gestione viene attuato anche mediante la rilevazione trimestrale, o comunque
entro la fine dell’esercizio, di indici di funzionalità finanziaria, patrimoniale ed economica.
2. I suddetti indici possono essere rilevati sia per l’intera gestione, sia per specifici servizi
istituzionali e per le gestioni di impresa.
Art. 112
Indici finanziari
1. I principali indici di natura finanziaria che occorre rilevare sono i seguenti:
a) per la gestione del bilancio:
- rapporto tra cassa più residui attivi e residui passivi;
- rapporto tra cassa e fatture passive non pagate più spese fisse;
- rapporto tra passività consolidate e attività a lungo termine;
77
b)
-
rapporto tra entrate proprie di parte capitale e spese di investimento.
per le attività di impresa:
rapporto tra credito di funzionamento e capitale circolante;
rapporto tra rimanenze e capitale circolante;
rapporto tra crediti di funzionamento e ricavi da vendite caratteristiche.
Art. 113
Indici patrimoniali
1. I principali indici di natura patrimoniale che occorre rilevare ed analizzare sono i seguenti:
a) relativi al conto del patrimonio:
- rapporto tra entrate correnti accertate e residuo mutui da rimborsare;
- rapporto tra patrimonio netto e residuo mutui da rimborsare;
b) relativi alle gestioni di impresa:
- rapporto tra immobilizzazioni tecniche e debiti consolidati (indice di garanzia);
- quoziente immobilizzi netti/attivo totale (indice di elasticità);
- rapporto tra costi fissi e costi variabili (indice di composizione dei fattori);
- quoziente vendite caratteristiche/immobilizzazioni nette (indice di rotazione);
- rapporto tra produzione d’esercizio ed immobilizzazioni nette (indice di produttività del
capitale fisso);
- rapporto tra utile operativo e risorse investite (indice ROI);
- rapporto tra utile operativo e ricavi da vendite caratteristiche (indice di redditività
operativa);
- rapporto tra ricavi da vendite caratteristiche e risorse investite (indice di rotazione del
capitale investito).
Art. 114
Indici economici
1. I principali indici di natura economica che è necessario rilevare e sottoporre ad analisi sono
quelli indicati al successivo comma.
2. Gli indici di cui al comma 1 sono validi tanto per i servizi istituzionali rilevati con contabilità
economica, quanto per la gestione d’impresa:
- rapporto tra valore aggiunto e costi del lavoro più quote di ammortamento (indice di
produttività globale);
- rapporto tra valore aggiunto e costo del lavoro (indice di produttività del lavoro);
- rapporto tra costo del lavoro e valore aggiunto (indice che misura il peso della
componente “personale” nell’ambito della struttura produttiva);
- rapporto tra utile operativo e valore aggiunto;
- rapporto tra utile netto e valore aggiunto;
- rapporto tra utile lordo e valore aggiunto (questo rapporto e i due precedenti dimostrano
la disponibilità di valore aggiunto rispetto ai valori al numeratore);
- rapporto tra ricavi e consumi (indice di rendimento delle materie);
- rapporto tra consumi e rimanenze (indice di rotazione media).
78
3. Caratteristici per i Comuni sono i seguenti rapporti:
- quantità di beni prodotti o servizi ottenuti/quantità di manodopera o materiali impiegati
(indice di rendimento tecnico);
- costi/unità di prodotto o servizio ottenuto;
- reddito/capitale investito;
- costi amministrativi/spese finali.
4. Gli ultimi tre indici di cui al precedente comma 3 sono misuratori della funzionalità economica.
5. Si applica il successivo art.118.
Art. 115
Referto del controllo di gestione
1. Il coordinamento e l’integrazione delle attività dell’Ente ed il collegamento tra la responsabilità
direzionale, politica e gestionale, e la responsabilità economica è attuato con un adeguato
insieme di informazioni che si caratterizzano perché risultano finalizzate rispetto ai destinatari
e rispetto alla realizzazione dei programmi e dei progetti dell’Ente.
2. Le informazioni e gli strumenti derivanti dall’attuazione del controllo funzionale sono articolate
in modo sistematico in referti da inviare agli amministratori e ai responsabili dei settori e dei
servizi con cadenza trimestrale.
79
PARTE SESTA
ADEMPIMENTI FISCALI
Art. 116
Comune quale soggetto passivo d’imposta
1. In tutti i casi nei quali il Comune, per disposizioni di legge, viene a trovarsi nella situazione di
soggetto passivo d’imposta, il Settore Economico Finanziario-Tributi è tenuto ad approntare le
scritture volute dalle leggi. Il Settore medesimo deve altresì assolvere, con cura e tempestività, i
conseguenti adempimenti.
2. Le gestioni rilevanti ai fini fiscali devono trovare nel bilancio preventivo annuale apposita
annotazione indicativa di tale situazione.
80
PARTE SETTIMA
RENDICONTO
Art. 117
Risultati della gestione
1. I risultati finali della gestione annuale sono dimostrati nel rendiconto del Comune.
2. Il rendiconto è formato dalle seguenti parti:
a) conto del bilancio (o conto consuntivo) in cui si dimostrano i risultati della gestione
finanziaria in relazione alla previsione del bilancio preventivo annuale;
b) conto del patrimonio in cui si dimostrano le variazioni avvenute nel patrimonio e la
situazione patrimoniale finale;
c) conto economico, con accluso prospetto di conciliazione, con il quale vengono
dimostrati gli elementi ed i risultati economici della gestione.
3. Il Comune predisporrà il rendiconto consolidato della gestione interna ed esterna, come indicato
al successivo art. 137.
4. Il rendiconto una volta chiuso ed approvato è intangibile, né può essere modificato in nessuna
delle sue parti. Accadendo errore, successivamente rilevato, dovrà nuovamente essere percorsa
la procedura prevista dai successivi artt. 137 e segg.
81
CAPO I
CONTO DEL BILANCIO
Art. 118
Rendiconto finanziario o conto del bilancio
1. La rilevazione dei risultati finali della gestione finanziaria del bilancio annuale e' dimostrata dal
conto del bilancio (o rendiconto finanziario) che, distintamente per il conto dei residui e per
quello di competenza, deve evidenziare in sintesi così come previsto dall’art. 228 del T.U.:
a) per ciascuna risorsa dell'entrata, o capitolo dei servizi per conto di terzi, le somme
accertate con distinta registrazione delle somme riscosse e di quelle rimaste da
riscuotere alla fine dell'esercizio;
b) per ciascun intervento della spesa, o capitolo dei servizi per conto di terzi, le somme
impegnate con distinta registrazione delle somme pagate e di quelle rimaste da pagare
alla fine dell'esercizio;
c) il risultato finale riepilogativo della gestione di cassa e dalla situazione finanziaria.
2. Il conto del bilancio, inoltre, deve comprendere i quadri riassuntivi delle entrate e delle spese
ed i riepiloghi della classificazione economico-funzionale degli impegni delle spese correnti e,
distintamente, di quelle in conto capitale.
3. Per i più significativi servizi a domanda individuale possono essere rilevati i principali
indicatori di efficacia, con particolare riferimento ai seguenti:
- unità offerte/domande pervenute;
- unità offerte/domande potenziali;
- unità offerte dal Comune/offerta totale;
- utilizzo medio/utilizzo massimo teorico;
- numero personale impiegato/numero utilizzatori.
4. Per i medesimi servizi indicati al comma precedente possono essere rilevati i principali
indicatori di efficienza, con particolare riferimento ai seguenti:
- costo unitario per utilizzatore;
- costo unitario per giorno di utilizzazione;
- costo del personale/costo totale;
- costo ammortamenti/costo totale;
- ricavi totali/costi totali;
- perdita totale/numero utilizzatori;
- perdita per giorno di utilizzazione.
Art. 119
Compilazione del conto del bilancio
1. Il conto del bilancio va compilato secondo i modelli di cui all’art. 228, comma 8, del T.U.,
approvati con il D.P.R. 194/96.
2. Il conto del bilancio deve inoltre essere corredato della tabella dei parametri di riscontro della
situazione di deficitarietà strutturale e della tabella dei parametri gestionali con andamento
82
triennale; le tabelle sono, inoltre, allegate al certificato del rendiconto. Anche i modelli relativi
alle tabelle suddette sono stati approvati con D.P.R. 194/96.
Art. 120
Avanzo o disavanzo di amministrazione
1. Il risultato finale della gestione finanziaria, accertato con l'approvazione del rendiconto, esprime
il saldo contabile di amministrazione che e' rappresentato dal valore differenziale della somma
algebrica delle componenti riepilogative dell'intera attività gestionale (fondo di cassa, più
residui attivi, meno residui passivi) e che costituisce l'avanzo (saldo positivo) o il disavanzo
(saldo negativo) al 31 dicembre dell'ultimo esercizio chiuso, rimanendo in esso assorbiti i
risultati di gestione di tutti gli esercizi pregressi.
2. L'eventuale disavanzo di amministrazione deve essere applicato al bilancio di previsione nei
modi e nei termini di cui al precedente articolo 22, commi 1 e 2, fermo restando l'obbligo di
destinazione delle quote di ammortamento accantonate, ai sensi dell'articolo 102, comma 4, del
presente regolamento. A tale fine, il disavanzo e' applicato per l'importo pari alla somma del
saldo contabile di amministrazione, aumentato dell'importo corrispondente alle suddette quote
di ammortamento.
3. L'avanzo di amministrazione è distinto in fondi non vincolati, fondi vincolati, fondi per
finanziamento spese in conto capitale e fondi di ammortamento. A tal fine l’eventuale avanzo di
amministrazione accertato ai sensi del precedente 1 comma, può essere utilizzato:
a) per il reinvestimento delle quote accantonate per ammortamento, provvedendo, ove
l’avanzo non sia sufficiente, ad applicare nella parte passiva del bilancio un importo pari
alla differenza;
b) per la copertura dei debiti fuori bilancio riconoscibili, a norma dell’art.194 del T.U.;
c) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui
all’art.193 del T.U., ove non possa provvedersi con mezzi ordinari, per il finanziamento
delle spese di funzionamento non ripetitive in qualsiasi periodo dell’esercizio e per le
altre spese correnti solo in sede di assestamento;
d) per il finanziamento di spese di investimento.
4. Nel corso dell’esercizio al bilancio di previsione può essere applicato, con delibera di
variazione, l’avanzo di amministrazione presunto derivante dall’esercizio immediatamente
precedente con la finalizzazione di cui alle lettere a),b) e c) del precedente comma 3. Per tali
fondi l’attivazione delle spese può avvenire solo dopo l’approvazione del conto consuntivo
dell’esercizio precedente, con eccezione dei fondi, contenuti nell’avanzo, aventi specifica
destinazione e derivanti da accantonamenti effettuati con l’ultimo consuntivo approvato, i quali
possono essere immediatamente attivati.
83
CAPO II
CONTO DEL PATRIMONIO E CONTO ECONOMICO
Art. 121
Dimostrazione della consistenza patrimoniale
1. Il conto del patrimonio rileva i risultati della gestione patrimoniale e riassume la consistenza del
patrimonio al termine dell’esercizio, evidenziando le variazioni intervenute nel corso dello
stesso rispetto alla consistenza iniziale.
2. Il patrimonio comunale è costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e
passivi, di pertinenza dell’ente, suscettibili di valutazione e attraverso la cui rappresentazione
contabile ed il relativo risultato finale differenziale è determinata la consistenza netta della
dotazione patrimoniale.
3. Ai fini del presente regolamento fanno parte delle rimanenze di esercizio e non vengono
singolarmente inventariati i beni mobili di facile consumo e quelli di modico valore di cui al
precedente art. 80, comma 5.
4. Ai fini delle rilevazioni inventariali si applicano le disposizioni di cui alla Parte Terza - Capo VI
– Servizio Economato e Patrimonio e Riscuotitori Speciali.
Art. 122
Schede del conto del patrimonio
1. Il conto del patrimonio è formato da schede in correlazione ai modelli dell’inventario.
2. In ciascuna di dette schede vengono indicati:
a) la consistenza iniziale (1° gennaio);
b) le variazioni in aumento avvenute nel corso dell’esercizio;
c) le variazioni in diminuzione come sopra indicate;
d) la consistenza finale (31 dicembre).
3. Il conto del patrimonio è formato sulla base della scrittura indicata al precedente art. 101,
comma 4, fermo restando quanto prescritto dal successivo art. 125.
Art. 123
Riassunto generale delle attività e delle passività
1. Un apposito prospetto riassume, secondo le classificazioni dell’inventario, la totalità delle
attività e delle passività alla fine dell’esercizio.
2. Le attività e le passività sono distinte in patrimonio permanente e patrimonio finanziario,
nonché secondo le classificazioni contenute nel modello n. 20 annesso al D.P.R. 194/96.
3. Per ogni posta si indica la consistenza all’inizio dell’esercizio, le variazioni intervenute per
effetto della gestione e la consistenza finale.
4. Il prospetto si conclude con un saldo che indica il patrimonio netto ovvero il passivo scoperto.
84
Art. 124
Conto economico
1. Il conto economico riporta le entrate e le spese depurate dei movimenti patrimoniali, le
variazioni intervenute nei residui attivi e passivi e gli altri elementi indicati all’art. 229 del T.U.
2. Il conto economico è redatto secondo il modello n. 17 annesso al D.P.R. 194/96.
Art. 125
Prospetto di conciliazione. Riassunto e dimostrazione
1. Al conto economico è accluso un prospetto di conciliazione che, partendo dai dati finanziari del
conto del bilancio, mediante integrazioni e rettifiche, traduce i medesimi in valori economici e
patrimoniali. Tale prospetto assume la forma del Modello n. 18 annesso al D.P.R. 194/96.
2. Un apposito prospetto verifica che il saldo del conto economico abbia a coincidere con la
differenza tra il netto patrimoniale, ovvero il passivo scoperto, alla fine ed all’inizio
dell’esercizio.
85
CAPO III
CONTO DEGLI AGENTI CONTABILI INTERNI
Art. 126
Definizione
1. Sotto la denominazione di agenti contabili dell’amministrazione si comprendono:
a) gli agenti che con qualsiasi titolo sono incaricati di riscuotere le varie entrate e di
versarne le somme nelle casse del Tesoriere;
b) il Tesoriere che riceve nelle casse le somme dovute al Comune, esegue i pagamenti delle
spese e disimpegna tutti quegli altri servizi speciali che gli sono affidati;
c) tutti coloro che hanno maneggio qualsiasi di pubblico denaro, o sono consegnatari di
generi, oggetti e materie appartenenti al Comune;
d) gli impiegati cui sia dato speciale incarico di fare esazioni di entrate di qualunque natura
e provenienza;
e) tutti coloro che, anche senza legale autorizzazione, prendono ingerenza negli incarichi
attribuiti agli agenti anzidetti e riscuotono somme di spettanza del Comune.
2. Tutti gli agenti contabili esercitano le loro funzioni sotto la vigilanza e secondo gli ordini che
ricevono dai rispettivi responsabili di settore o di servizio; essi sono nominati con deliberazione
di Giunta secondo quanto previsto dal precedente art. 60.
Art. 127
Inizio e termine della gestione
1. Gli agenti contabili non possono riscuotere somme o ricevere depositi di valori o materie, se
non dal giorno in cui ha inizio la loro gestione.
2. La gestione degli agenti contabili decorre dalla data dell’assunzione del servizio e termina con il
giorno della cessazione di esso.
3. All’inizio della gestione devono essere redatti processi verbali ed inventari, dai quali risulti la
seguita consegna dell’ufficio ed il debito che l’agente assume. Con eguali atti si accerta al
termine della gestione il credito ed il debito dell’agente cessante.
Art. 128
Ricognizione dei valori e dei beni
1. All’atto dell’assunzione in funzione di un agente contabile si fa luogo alla ricognizione delle
casse, di tutte le contabilità, delle scritture e del mobilio, arredi ed altri oggetti che erano in
consegna del contabile cessante e che passano a quello subentrante.
2. Le operazioni di cui al comma 1 si compiono dai responsabili dei settori o dei servizi in
contraddittorio del contabile che assume il servizio e di quello che cessa. Le operazioni
anzidette devono risultare da processi verbali sottoscritti da tutti gli intervenuti.
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3. I processi verbali di cui al precedente ed al presente articolo devono essere vistati dal
Responsabile del Settore Economico Finanziario-Tributi, intervenuto nelle operazioni.
Art. 129
Conti amministrativi
1. Gli agenti contabili devono rendere il conto amministrativo della loro gestione.
2. Il conto deve essere reso al Responsabile del Settore Economico Finanziario-Tributi per i
controlli e gli adempimenti spettanti al medesimo.
3. Si applica il precedente art. 62.
Art. 130
Conti giudiziali
1. Tutti gli agenti dell’amministrazione che sono incaricati delle riscossioni e dei pagamenti, o
hanno maneggio qualsiasi di pubblico denaro, ovvero debito di materie, ed anche coloro che si
ingeriscono senza legale autorizzazione negli incarichi attribuiti ai detti agenti, oltre alle
dimostrazioni ed ai conti amministrativi stabiliti dal presente regolamento, devono rendere ogni
anno il conto giudiziale della loro gestione.
2. Sono esentati dagli obblighi di cui al comma 1 i consegnatari dei beni utilizzati per le necessità
del proprio ufficio. Tali beni vengono compresi nel conto giudiziale dell’Economo comunale. In
pari modo si procede per le minute spese d’ufficio.
3. I modelli dei conti giudiziali di cui al presente articolo sono disciplinati ai sensi dell’art. 233,
comma 4, del T.U. ed approvati con D.P.R. 194/96.
Art. 131
Resa del conto
1. Il conto giudiziale è reso al Comune entro i due mesi successivi alla chiusura dell’esercizio cui
si riferisce il conto medesimo, o successivi alla cessazione del contabile dall’ufficio.
2. Gli agenti contabili rispondono della loro gestione personale e sono tenuti a rendere il conto
giudiziale soltanto per quel periodo dell’anno in cui sono stati in carica.
3. Ove in un anno più titolari si siano succeduti in un ufficio, ciascuno di essi rende separatamente
il conto del periodo della propria gestione.
4. In caso di congedo, permesso, malattia o altra causa del titolare del Servizio Economato e
patrimonio, il Responsabile del Settore Economico Finanziario-Tributi provvede a nominare un
sostituto e al passaggio delle consegne; in tal caso non si interrompe la durata della gestione da
parte del titolare e quest’ultimo deve comprendere nel suo conto giudiziale anche il periodo di
tempo nel quale fu dalla predetta persona sostituito.
5. Nei casi di morte, interdizione o inabilitazione di un contabile, i conti sono resi dai legittimi
sostituti nel termine prescritto al precedente comma 1.
87
Art. 132
Ritardo nella presentazione del conto
1. Quando il conto giudiziale non sia stato presentato entro il termine di cui all’articolo
precedente, si procederà contro il contabile, o suoi aventi causa:
a) o mediante istanza alla Corte dei Conti;
b) o mediante compilazione del conto fatta d’ufficio dall’Amministrazione. In questo caso
il contabile, o i suoi aventi causa, sarà invitato con atto di ufficiale giudiziario a
riconoscerlo e sottoscriverlo, entro un termine stabilito.
2. Si avrà come accettato il conto se il contabile, o i suoi aventi causa, non abbiano risposto nel
termine indicato al precedente comma.
3. Quando sia stato iniziato giudizio davanti alla Corte dei Conti, l’Amministrazione non può più
ordinare la formazione del conto.
4. In tutti i casi in cui un contabile, in seguito a circostanze di forza maggiore, si trovi nella
impossibilità di osservare le disposizioni stabilite per il rendimento e la giustificazione dei suoi
conti, può essere ammesso a darne la prova avanti la Corte dei Conti.
Art. 133
Materia del conto
1. Il conto giudiziale di ogni contabile deve comprendere il carico, lo scarico e i resti da esigere,
l’introito, l’esito e la rimanenza.
2. Quando i contabili abbiano unito i documenti giustificativi ai conti periodici amministrativi, ne
fanno riferimento nel conto giudiziale.
Art. 134
Revisione dei conti e trasmissione alla Corte dei Conti
1. Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario-Tributi rivede i conti dei singoli agenti in
base ai documenti allegati e verificabili con gli elementi di riscontro in proprio possesso e
appone sui singoli conti la dichiarazione di aver eseguito i suindicati riscontri.
2. I conti giudiziali vengono trasmessi alla competente sezione regionale giurisdizionale della
Corte dei Conti a cura del Responsabile del Settore Economico-Finanziario-Tributi entro 60
giorni dall’approvazione del rendiconto.
Art. 135
Responsabilità
1. Gli agenti indicati nel presente regolamento, oltre che della loro gestione personale, rispondono
altresì dell’operato dei cassieri, impiegati o commessi di cui si valgono nel proprio ufficio,
anche se la loro assunzione sia stata approvata dalle autorità competenti. Tale responsabilità non
88
varia né diminuisce per la vigilanza, per il sindacato o per il riscontro che venisse esercitato da
altri funzionari sulla gestione di detti agenti, come previsto dai precedenti artt. 11, comma 15, e
64.
2. Gli agenti della riscossione sono responsabili dell’esazione dei diritti e dei crediti del Comune
liquidati da essi o dai servizi competenti, secondo ne sia il caso. Essi debbono riscuotere e
versare nei termini stabiliti le somme di cui hanno debito.
3. Le mancanze, deteriorazioni o diminuzioni di denaro o di cose mobili, avvenute a causa di
furto, di forza maggiore o di naturale deperimento, non sono ammesse a discarico degli agenti
contabili se essi non comprovano che il danno non sia a loro imputabile per dolo o colpa grave.
Quando viene accordato il discarico, questo deve risultare da deliberazione della Giunta.
89
CAPO IV
CONTO DEL TESORIERE. APPROVAZIONE DEL RENDICONTO
Art. 136
Resa del conto del tesoriere
1. Il tesoriere, in osservanza alle disposizioni di cui all'articolo 226 del T.U., ha l'obbligo di
rendere il conto della propria gestione di cassa, per dare dimostrazione e giustificazione del suo
operato ed e' soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti.
2. Il conto del tesoriere e' reso all'Amministrazione comunale entro il termine di due mesi dalla
chiusura dell’esercizio finanziario, in conformità al modello ufficiale approvato con D.P.R.
194/96 e s.m.
3. Al conto, debitamente sottoscritto dal tesoriere, e' allegata la seguente documentazione:
a) allegati di svolgimento per ogni singola risorsa di entrata, per ogni singolo intervento di
spesa e per ogni capitolo di entrata e di spesa per i servizi per conto di terzi;
b) ordinativi di riscossione e di pagamento;
c) quietanze originali rilasciate a fronte degli ordinativi di riscossione e di pagamento o, in
sostituzione, i documenti meccanografici contenenti gli estremi delle medesime;
d) eventuali altri documenti richiesti dalla Corte dei Conti.
Art. 137
Formazione e deliberazione del rendiconto
1. Le operazioni di revisione del conto del tesoriere, dei conti degli agenti contabili interni, quelle
di compilazione del conto del bilancio di competenza dell’Amministrazione e la formazione del
conto del patrimonio e del conto economico, devono essere definite entro i due mesi successivi
a quelli indicati al comma 2 del precedente articolo.
2. Entro lo stesso tempo indicato al comma 1 deve essere predisposta la relazione illustrativa della
Giunta comunale che accompagna il rendiconto.
3. La relazione illustrativa della Giunta comunale contiene:
a) le valutazioni in ordine all'efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati
conseguiti posti a raffronto con i programmi realizzati e con i costi sostenuti;
b) i criteri di valutazione del patrimonio e delle componenti economiche;
c) gli scostamenti rilevati rispetto alle previsioni, con le motivazioni causative degli
scostamenti medesimi.
4. Lo schema del rendiconto, corredato dalla predetta relazione illustrativa approvata con formale
deliberazione della Giunta, e' sottoposto entro il 20 maggio di ciascun anno all'esame del
Collegio dei revisori, ai fini della stesura della relazione di cui all'art.239, comma 1 lett. d), del
T.U. Il Collegio dei revisori presenta la relazione di propria competenza entro e non oltre il 31
maggio successivo.
5. La proposta di deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto, unitamente allo schema
del rendiconto medesimo, alla relazione della Giunta, alla relazione del Collegio dei revisori ed
90
6.
7.
8.
9.
all'elenco dei residui attivi e passivi riaccertati per anno di provenienza ai sensi degli articoli 37,
comma 4, e 43, comma 4, del presente regolamento, e' messa a disposizione dei consiglieri
comunali, con apposita comunicazione del Sindaco da notificare a cura dell’Ufficio segreteria,
entro e non oltre il 10 giugno di ciascun anno.
Il rendiconto e' deliberato dal Consiglio comunale entro il 30 giugno successivo alla chiusura
dell'esercizio finanziario cui si riferisce, previo espresso pronunciamento in ordine agli
eventuali rilievi, osservazioni o proposte formulate dall'Organo di revisione. La deliberazione e'
pubblicata per quindici giorni consecutivi mediante affissione all'albo pretorio.
In caso di situazione strutturalmente deficitaria o di dissesto finanziario si applicano gli artt. 242
e segg. del T.U.
Entro il trentesimo giorno successivo alla intervenuta esecutività della deliberazione di
approvazione del rendiconto, il conto del tesoriere, con tutta la documentazione che vi si
riferisce, deve essere depositato, se richiesto, presso la segreteria della Sezione giurisdizionale
regionale della Corte dei Conti, a cura del Sindaco, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 93,
comma 3, del T.U.
In pari tempo, ai sensi dell’art. 227, comma 3, del T.U., ove il rendiconto si chiuda in disavanzo
ovvero rechi l'indicazione di debiti fuori bilancio, il rendiconto medesimo deve essere trasmesso
alla Corte dei Conti - Sezione Enti Locali - Roma, con tutta la documentazione richiesta dalla
Sezione stessa, per il referto di cui all'art. 13 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786,
convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modifiche ed
integrazioni.
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NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 138
Rinvio ad altre norme
1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio alle norme contenute nel T.U., in
altre norme specifiche, nonché nella legge e nel regolamento per l’amministrazione del
patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, non incompatibili con i principi contenuti
nel T.U. medesimo.
2. Relativamente alle classi demografiche si fa riferimento all’art. 156 del T.U.
Art. 139
Modifiche al regolamento
1. Le modifiche al presente regolamento sono deliberate dal Consiglio comunale con il parere
favorevole del Responsabile del Settore Economico-Finanziario-Tributi.
Art. 140
Pubblicità del regolamento
1. Copia del presente regolamento, divenuto esecutivo, sarà consegnata al Segretario
Generale/Direttore Generale, ai responsabili dei settori e servizi, all’Economo comunale, ai
consegnatari dei beni, al tesoriere ed al Collegio dei revisori, per la conforme osservanza delle
disposizioni disciplinanti le rispettive competenze.
2. Copia del regolamento sarà tenuta a disposizione degli amministratori e dei cittadini perché
possano prenderne visione in qualsiasi momento.
Art. 141
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione per 15 giorni della deliberazione
consiliare di approvazione all’albo pretorio del Comune.
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