Fondazione “S. Salvatore” Sede: Via Piave, 67 45036 FICAROLO (RO) Tel. 0425/708176 Fax. 0425/ 727472 C.Fisc./Part. IVA 01209290293 E-Mail [email protected] E-Mail [email protected] R.E.A. N° 136127 – REG. IMP.RO – CONTRATTO DI RICOVERO presso la Fondazione San Salvatore di Ficarolo L’anno duemilaquindici addì ………………………………….Ficarolo (RO) TRA La Fondazione San Salvatore con sede in via Piave n° 67 Ficarolo (RO), iscritta nel registro delle Imprese 136127 Cod. Fisc./P. IVA 012092902963, per la gestione della “San Salvatore” di Ficarolo (RO), in forza della convenzione tra l’Azienda ULSS n° 18 Regione Veneto, con sede a Rovigo in Viale Tre Martiri n° 89, stipulata in data 14 maggio 2004, rappresentata dal Ing. Ezio Donegatti, in qualità di Legale Rappresentante della Fondazione San Salvatore E La Sig.ra/ Il Sig. ……………………………………………….nata/o a …………………………….. Il ………………… residente a …………………………………………….in via …………………. …………………………n° ……………. Cap. ……………….Tel…………………………………. C.F. ……………………………………………… nella sua qualità di garante dell’Ospite (di seguito indicato, per brevità, come garante dell’Ospite) Sig.ra/Sig. ………………………………………………… nata/o a ………………………………… Il ………………e residente a ………………………………………in via ………………………….. …………………….. n°……………C.F …………………………………………………………….. Tessera Sanitaria n° …………………………………………………………………………………... PREMESSO - che il Sig./la Sig.ra ………………………………………………., o chi per esso/a, ha chiesto di essere ricoverato/a presso la Fondazione “San Salvatore” di Ficarolo (RO); - che sono state / che non sono state acquisite dalla Fondazione San Salvatore, la copia integrale della scheda S.V.A.M.A. compilata dall’U.O.D. (Unità Operativa Distrettuale), con l’individuazione del profilo di autonomia e la relativa autorizzazione del Responsabile del Distretto n° 2 Alto Polesine dell’ Azienda U.L.S.S. n° 18 di Rovigo, all’inserimento in Casa di Riposo con prestazioni di intensità ridotta; 873998308 Rev.2 08.01.2015 Pagina 1 di 4 TUTTO CIO’ PREMESSO SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE: ART. 1 La Fondazione San Salvatore, si dichiara disponibile ad accogliere il Sig./ la Sig.ra ………………………………………………….. presso la Casa di Riposo San Salvatore di Ficarolo (RO), impegnandosi a garantire le seguenti prestazioni: a) servizio alberghiero b) assistenza socio-sanitaria c) assistenza infermieristica continuativa d) attività ricreative,culturali ed occupazionali e) assistenza fisioterapica f) assistenza religiosa g) assistenza medica e specialistica fornita direttamente dall’Azienda ULSS (per gli ospiti convenzionati) h) assistenza farmaceutica e protesica fornite direttamente dall’ Azienda ULSS (per gli ospiti convenzionati), così come meglio specificate nella Carta dei Servizi. ART. 2 Il garante dell’Ospite dichiara di aver preso visione e di accettare tutte le norme che regolano il ricovero ed il soggiorno presso la Fondazione San Salvatore, nonché di aver preso visione e di accettare le cause di estinzione del presente contratto così come indicato nel regolamento; ART. 3 Quale corrispettivo per le prestazioni socio-sanitarie offerte dalla San Salvatore, sarà dovuta all’amministrazione la quota di € 42,00 giornaliere per ospite autosufficiente e di € 49,00 per non autosufficiente convenzionato e € 60,00 per ospite a libero mercato; ciò sino al 31.12.2015 fatte espressamente salve le disposizioni di cui all’art. 5. ART. 4 L’importo della retta va versato entro i primi 10 giorni di ciascun mese ed in via anticipata; ART. 5 Il garante dell’Ospite prende atto che la retta concordata può essere aggiornata, in conformità alle norme di Legge Regionali o Nazionali, per l’adeguamento della stessa ai costi di gestione 873998308 Rev.2 08.01.2015 Pagina 2 di 4 riferiti sia alla variazione dei prezzi di mercato che ai costi dei servizi erogati, dal personale addetto, o agli standard gestionali previsti. L’eventuale variazione verrà applicata entro il primo gennaio di ciascun anno previo preavviso di 30 giorni entro i quali il garante dell’Ospite dovrà dichiarare se accetta la nuova retta o se opta per le dimissioni. ART. 6 Il garante dell’Ospite prende atto che qualora l’Ospite intendesse lasciare definitivamente la “San Salvatore” di Ficarolo dovrà comunicarlo per iscritto almeno 5 giorni prima. Durante l’eventuale ricovero ospedaliero, o rientro temporaneo a domicilio la retta giornaliera viene calcolata meno € 10,00 giornaliere garantendo in entrambi i casi la conservazione del posto letto; ART. 7 Il garante dell’Ospite, accettando tutte le clausole del presente contratto, autorizza sin d’ora il Gestore a procedere all’immediata dimissione dell’Ospite ed all’interruzione di ogni prestazione, in caso di inadempienza agli impegni assunti, o qualora le condizioni psico-fisiche dell’ospite risultassero incompatibili con la vita di comunità; ART. 8 Il garante dell’Ospite dichiara che per quanto a sua conoscenza, risultano essere obbligati agli alimenti nei confronti del degente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge i Signori: …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… Inoltre il garante dell’Ospite dichiara di costituirsi quale unico responsabile in solido nei confronti della Struttura per il pagamento di quanto ad essa dovuto in virtù del ricovero dell’Ospite e ciò indipendentemente dall’esistenza di altri soggetti coobbligati agli alimenti nei confronti dell’Ospite. Pertanto ed in conseguenza di quanto precede, il garante dell’Ospite deve ritenersi nei rapporti con la Fondazione San Salvatore, il solo soggetto tenuto al pagamento di quanto previsto in contratto, essendo assuntore in proprio del debito, ogni eccezione rimossa ora per allora. La presente assunzione di debito non ha valore liberatorio tanto nei confronti dell’Ospite quanto nei confronti di altri eventuali soggetti legalmente obbligati. 873998308 Rev.2 08.01.2015 Pagina 3 di 4 ART. 9 La durata del presente contratto è subordinata alla permanenza del/la Sig./Sig.ra ………………………………………………. nella Fondazione San Salvatore. ART. 10 Il presente contratto si intende modificato di fatto e di diritto, qualora dovessero entrare in vigore nuove norme di Leggi Nazionali o Regionali, in contrasto con le clausole in esso contenute. ART. 11 In caso di controversia le parti eleggono di comune accordo come foro competente il foro di Rovigo. ART. 12 L’Ospite e il suo garante dichiarano di approvare espressamente le clausole del presente contratto ed in particolare quelle contenute negli artt. 3, 4, 6, 8, 9, e di aver preso visione e di accettare il relativo regolamento e in particolare gli artt. 5 e 6. Ficarolo, li ____________________________ LETTO, APPROVATO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO Il Presidente Il Garante/Il Tutore Ing. Ezio Donegatti ________________________ ______________________ L’Ospite ______________________ 873998308 Rev.2 08.01.2015 Pagina 4 di 4