aumento di capitale con conferimento di immobile

Quesito n. 982-2013/I
AUMENTO DI CAPITALE CON CONFERIMENTO IN NATURA DI IMMOBILE DA PARTE
DI SOCIETÀ ESTERA E MENZIONI URBANISTICHE
Si chiede se il notaio incaricato di ricevere in deposito un atto di “Verbale di assemblea
straordinaria di SRL” polacca, redatto Polonia e munito di traduzione giurata, verbale contenente,
tra l’altro, conferimento di immobili siti in Italia, debba in sede di deposito integrare l’atto con la
descrizione dei suddetti immobili nonché con le menzioni obbligatorie in Italia (conformità,
concessioni edilizie ecc. ecc.).
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Al riguardo dalla delibera risulta che i soci che effettuano il conferimento, sottoscrivano
contestualmente anche l’aumento, con la conseguenza che la delibera ha efficacia traslativa.
Pertanto, avuto anche riguardo quanto alle modalità secondo le quali dover procedere
all’aumento, alla disciplina di cui alla l. 31 maggio 1995 n. 218 (Riforma del sistema italiano di
diritto internazionale privato), se alla società si applica la legge dello Stato in cui si è perfezionato il
procedimento di costituzione ai sensi dell’art. 25 d.i.p., l’atto di conferimento, che ha natura
contrattuale, è invece soggetto, per i profili che qui interessano alla legge italiana.
A tal fine sono rilevanti due disposizioni della l. 218/1995: l’art. 57, in materia di obbligazioni
contrattuali, e l’art. 51, in materia di diritti reali.
La prima disposizione rinvia alla Convenzione di Roma del 1980, mentre la seconda rende
applicabile la lex rei sitae, con l’eccezione dei casi in cui l’acquisto o la perdita del diritto reale
derivino da un rapporto successorio o di famiglia, oppure da un contratto.
In ambito di contratti ad effetti reali – quale è quello del caso in esame – il titolo all’acquisto
sarà regolato dunque dalla lex contractus, mentre gli effetti di tale contratto devono essere
disciplinati dalla lex rei sitae (S. TONOLO, sub art. 51 in Conetti – Tonolo – Vismara, Commento alla
riforma del diritto internazionale privato italiano, Torino, 2001, 250).
In diritto internazionale privato, inoltre, i modi adquirendi sono considerati come connessi
all’effettivo contenuto del diritto reale, e possono pertanto essere attratti nella lex rei sitae (così C.
LICINI – P. PASQUALIS, Contratti ad effetti reali: gli atti negoziali aventi ad oggetto diritti reali, in La
convenzione di Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, a cura di T. Ballarino,
Milano, 1994, 250).
Ne deriva quindi il pieno assoggettamento del conferimento in esame, per ciò che concerne
gli immobili siti in Italia, alla disciplina italiana, con riguardo perciò al regime di pubblicità, alle
menzioni previste dalla normativa urbanistica, sulla conformità catastale, sul rendimento
energetico e se del caso sui beni culturali.
Di qui, pertanto, la necessità di provvedere all’adempimento di tali formalità in sede di
deposito dell’atto di conferimento degli immobili, che nel caso di specie è inserito all’interno della
delibera assembleare.
Ciò è possibile attraverso il deposito ex art. 106 l. not. presso il notaio italiano, il quale
effettuerà in tale circostanza oltre al controllo di legittimità anche l’attività di adeguamento, al fine
di integrare l’atto di trasferimento con tutti gli elementi necessari a consentire gli adempimenti
richiesti per il trasferimento degli immobili (al riguardo, v. LEO, Deposito di atto estero privo del
certificato di destinazione urbanistica, in Studi e materiali, 1/2005, Milano, 173-174, che tiene
conto della riforma dell’art. 106 introdotta dalla l. 28 novembre 2005, n. 246; ma già prima della
riforma, TONDO Deposito di atti esteri, in Vita Not., 1980, 1050 e Atti esteri relativi a immobili in
Italia, in Riv. Not., 1992, 496).
Antonio Ruotolo e Daniela Boggiali