LEGGE PROVINCIALE N - Consiglio della Provincia Autonoma di

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LEGGE PROVINCIALE 22 luglio 2009, n. 8
Disposizioni per la prevenzione e la cura dell'Alzheimer e di altre malattie
neurodegenerative legate all'invecchiamento e per il sostegno delle famiglie nonché
modificazioni dell'articolo 49 della legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10 (legge sul
servizio sanitario provinciale), in materia di personale
(b.u. 4 agosto 2009, n. 32)
INDICE
Capo I - Disposizioni generali
Art. 1 - Finalità
Art. 2 - Obiettivi
Capo II - Modalità di attuazione degli interventi
Art. 3 - Articolazione della rete dei servizi sociali e sanitari
Art. 4 - Servizio assistenza domiciliare sociale e sanitaria
Art. 5 - Servizio specialistico ambulatoriale
Art. 6 - Centro diurno Alzheimer
Art. 7 - Nucleo Alzheimer
Art. 8 - Centro di sollievo
Art. 9 - Centro di ascolto
Art. 10 - Contributi alle famiglie
Art. 11 - Associazioni di volontariato
Capo III - Disposizioni finali
Art. 12 - Informazione al Consiglio provinciale
Art. 13 - Modificazioni dell'articolo 49 della legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10 (legge
sul servizio sanitario provinciale), in materia di personale
Art. 14 - Disposizione finanziaria
IL CONSIGLIO PROVINCIALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
promulga
la seguente legge:
Capo I
Disposizioni generali
Art. 1
Finalità
1. La Provincia autonoma di Trento, condividendo gli obiettivi degli atti dell'Unione
europea in materia di malattie neurodegenerative legate all'invecchiamento e, in
-2particolare, della malattia di Alzheimer, promuove un sistema integrato di servizi sanitari e
assistenziali finalizzato a prevenire e curare il morbo di Alzheimer e le altre forme di
demenza, nonché ad assicurare il mantenimento e, laddove possibile, il potenziamento
delle abilità residue sul piano cognitivo-affettivo e clinico-motorio.
2. Per realizzare gli interventi previsti dal comma 1 la Provincia assicura sostegno ai
familiari e valorizza il contributo attivo di tutti i soggetti coinvolti, ivi comprese le
organizzazioni del volontariato, le associazioni e le cooperative sociali.
Art. 2
Obiettivi
1. La Provincia attua nell'ambito della normativa provinciale vigente gli interventi
previsti da questa legge, perseguendo i seguenti obiettivi:
a) riconoscimento della centralità del paziente e della sua famiglia come luogo elettivo di
cura, anche attraverso programmi di assistenza dedicata e di formazione periodica
alla famiglia stessa;
b) individuazione del distretto quale sede appropriata per il necessario coordinamento
operativo tra competenze e servizi rilevanti in grado di:
1) valutare il paziente con disturbi cognitivo-comportamentali sulla scorta di un
percorso diagnostico strutturato;
2) mantenere un contatto e un'interazione continua con il medico di medicina
generale al fine di garantire la continuità delle cure dell'ammalato;
c) diagnosi precoce, individuazione del programma terapeutico-assistenziale, anche di
ordine neuromotorio, cognitivo e occupazionale, e valutazione della comorbilità quale
fattore condizionante l'evoluzione della patologia;
d) potenziamento dell'assistenza domiciliare in collaborazione con la medicina di base e
sviluppo dell'offerta diversificata delle prestazioni delle strutture residenziali e
semiresidenziali in un contesto di integrazione socio-sanitaria e di coordinamento fra
assistenza ospedaliera e territoriale;
e) creazione di una rete integrata di servizi sociali e sanitari dedicata ai soggetti affetti da
Alzheimer o da altre forme di demenza;
f) aggiornamento e formazione del personale sanitario e socio-sanitario operante nel
servizio pubblico, in strutture pubbliche e private convenzionate, per un approccio
centrato sui bisogni della persona con particolare risalto alla comunicazione, anche
non verbale, a tutela della dignità del malato di Alzheimer o affetto da altre forme di
demenza;
g) sostegno, anche di tipo economico, e supporto, in collaborazione con le associazioni
di volontariato, alle famiglie dei pazienti per l'assistenza domiciliare;
h) conferimento di fondi per la ricerca prioritariamente finalizzati allo studio e
all'implementazione di modelli assistenziali innovativi, attraverso l'assegnazione di
borse di studio;
i) adesione della Provincia alla giornata mondiale dell'Alzheimer e promozione della
cultura della solidarietà e delle reti informali di aiuto.
Capo II
Modalità di attuazione degli interventi
Art. 3
Articolazione della rete dei servizi sociali e sanitari
-31. I servizi sociali e sanitari rivolti ai soggetti affetti dalle patologie indicate
nell'articolo 1, comma 1, sono organizzati ed erogati a livello domiciliare e distrettuale
attraverso la seguente rete di servizi:
a) assistenza domiciliare sociale e sanitaria;
b) servizio specialistico ambulatoriale;
c) assistenza presso centro diurno;
d) assistenza presso nucleo Alzheimer;
e) assistenza presso centro di sollievo;
f) centro di ascolto.
2. La Provincia promuove e attiva la rete dei servizi sociali e sanitari previsti dal
comma 1 avvalendosi dell'azienda provinciale per i servizi sanitari e attraverso le misure
previste dall'articolo 41 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle
politiche sociali).
Art. 4
Servizio assistenza domiciliare sociale e sanitaria
1. Il servizio di assistenza domiciliare sociale e sanitaria è erogato, anche in forma
integrata, attraverso l'adozione di piani personalizzati di assistenza diretti ad assicurare
risposte appropriate rispetto ai bisogni della persona e della sua famiglia.
Art. 5
Servizio specialistico ambulatoriale
1. Il servizio specialistico ambulatoriale assicura, attraverso un percorso diagnostico
strutturato, la diagnosi precoce e il trattamento farmacologico dei pazienti affetti da morbo
di Alzheimer o altre forme di demenza, in modo coordinato con i servizi del distretto.
Art. 6
Centro diurno Alzheimer
1. Il centro diurno Alzheimer è una struttura in cui sono erogati, in forma
semiresidenziale, servizi sanitari e socio-assistenziali a favore di soggetti affetti da malattia
di Alzheimer o altre forme di demenza. Sono forniti inoltre servizi di accoglienza, spazi per
il riposo, attività di socializzazione, assistenza alla persona, assistenza infermieristica,
servizio di supporto alla famiglia, al fine di favorire il recupero o il mantenimento delle
capacità psicofisiche residue, con lo scopo di consentire la permanenza della persona nel
proprio domicilio, anche attraverso il sostegno alla famiglia.
Art. 7
Nucleo Alzheimer
1. Il nucleo Alzheimer è destinato a soggetti che, a causa di condizioni sanitarie o
sociali tali da richiedere un elevato fabbisogno assistenziale, non possono essere
mantenuti a domicilio e richiedono una residenzialità prolungata o definitiva.
2. Il nucleo Alzheimer garantisce ai pazienti le necessarie condizioni di protezione e
sicurezza e, al contempo, appropriati interventi riabilitativi.
-4Art. 8
Centro di sollievo
1. Il centro di sollievo accoglie in forma residenziale, per periodi temporanei, persone
affette da malattia di Alzheimer o da altre forme di demenza, assistite a domicilio, per
sollevare la famiglia dall'attività di assistenza e cura, garantendo, al contempo, la
continuità dell'assistenza.
Art. 9
Centro di ascolto
1. Il centro di ascolto Alzheimer è un servizio offerto dai soggetti indicati
nell'articolo 3, comma 3, lettere c) e d), della legge provinciale sulle politiche sociali, con
personale adeguatamente qualificato e formato, che consente l'accesso diretto all'utenza
per interventi di informazione sui servizi di accoglienza e di condivisione della
problematica e del disagio legati alle patologie.
Art. 10
Contributi alle famiglie
1. Fatti salvi gli interventi previsti dalla normativa provinciale vigente, la Provincia
concede contributi per il mantenimento in ambito familiare della persona affetta da
Alzheimer o da altre forme di demenza. La Giunta provinciale stabilisce i criteri e le
modalità per l'attuazione di questo articolo in coerenza con gli obiettivi di questa legge.
2. I contributi previsti da questo articolo sono cumulabili, secondo criteri e limiti fissati
dalla Giunta provinciale, con le agevolazioni previste a qualsiasi titolo da altre leggi.
3. L'erogazione degli interventi previsti da questo articolo è subordinata alla
valutazione della condizione economico-patrimoniale del nucleo familiare del beneficiario
secondo quanto previsto dall'articolo 6 (Norme per la valutazione della condizione
economica dei soggetti richiedenti interventi agevolativi) della legge provinciale 1 febbraio
1993, n. 3.
Art. 11
Associazioni di volontariato
1. La Provincia sostiene l'apporto del volontariato nella realizzazione degli interventi
previsti da questa legge, comprese le cooperative sociali e gli altri soggetti privati non a
scopo di lucro aventi finalità coerenti con gli obiettivi di questa legge.
Capo III
Disposizioni finali
Art. 12
Informazione al Consiglio provinciale
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge la Giunta
provinciale invia alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale una
relazione illustrativa delle modalità da adottare per l'attuazione delle misure previste da
-5questa legge.
2. Ogni due anni la Giunta provinciale trasmette al Consiglio provinciale una
relazione sullo stato di attuazione di questa legge.
Art. 13
Modificazioni dell'articolo 49 della legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10 (legge sul servizio
sanitario provinciale), in materia di personale
1. All'articolo 49 della legge sul servizio sanitario provinciale sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 4 dopo le parole: "ovvero la qualifica ad esaurimento di direttore di divisione"
sono inserite le seguenti: "o che abbiano rivestito posizioni apicali presso aziende o strutture
sanitarie di altre regioni per un periodo di almeno cinque anni";
b) alla fine del comma 10 è aggiunto il seguente periodo: "La Giunta provinciale può
deliberare l'iscrizione del personale con qualifica dirigenziale del ruolo amministrativo,
professionale e tecnico, all'albo della dirigenza di cui all'articolo 22 della legge sul personale
della Provincia, secondo quanto previsto dall'articolo 23 della medesima legge."
Art. 14
Disposizione finanziaria
1. Per attuare gli interventi previsti da questa legge è autorizzata la spesa di 200.000
euro per l'esercizio finanziario 2009 e di 400.000 euro per gli esercizi finanziari 2010 e
2011. Alla copertura di quest'onere si provvede riducendo per pari importo e per i
medesimi esercizi finanziari il fondo per nuove leggi - spese correnti, unità previsionale di
base 95.5.110 del bilancio provinciale.
2. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni
conseguenti a questa legge, ai sensi dell'articolo 27, terzo comma, della legge provinciale
14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità).
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo
a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.
Trento, 22 luglio 2009
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Lorenzo Dellai
NOTE ESPLICATIVE
Avvertenza
I servizi del Consiglio provinciale - in collaborazione con quelli della Giunta - hanno scritto le note
che seguono la legge e l'indice che la precede per facilitare la lettura del testo. Le note e l'indice non incidono
sul valore e sull'efficacia della legge annotata e degli atti trascritti.
Nota all'articolo 3
-6- L'articolo 41 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13, dispone:
"Art. 41
Integrazione socio-sanitaria
1. Ai fini dell'integrazione tra le politiche sociali e sanitarie la Provincia promuove l'adozione degli
strumenti di coordinamento organizzativo di cui all'articolo 46, all'interno di ambiti territoriali omogenei,
allo scopo di dare risposte unitarie a bisogni complessi.
2. La Giunta provinciale, con proprie deliberazioni, individua criteri, modalità e strumenti per
assicurare l'integrazione dell'azione dei servizi sociali e di quelli sanitari, qualora lo stato di bisogno da
affrontare sia connotato da condizioni che richiedono l'intervento congiunto dei servizi. Le suddette
deliberazioni possono individuare, tra l'altro:
a) specifici criteri e modalità per l'accertamento e la valutazione dello stato di bisogno e del grado di non
autosufficienza, nonché per la definizione del profilo funzionale della persona interessata e del progetto
individualizzato d'intervento;
b) composizione e modalità di funzionamento di specifiche unità valutative multidisciplinari da costituire
sul territorio per i fini di cui alla lettera a);
c) caratteristiche, contenuti e modalità di erogazione degli interventi integrati, con particolare riferimento
all'assistenza domiciliare integrata (ADI).
3. Le prestazioni sanitarie comprese nei livelli essenziali ed aggiuntivi di assistenza sanitaria da
erogare nell'ambito dei servizi sociali sono effettuate:
a) ove possibile, direttamente dai servizi dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari; in tal caso,
l'azienda, in relazione alla tipologia e all'intensità della terapia, persegue l'intesa con il soggetto
erogatore dei servizi sociali, che è altresì sentito in merito all'individuazione del personale sanitario da
incaricare;
b) in alternativa, da professionisti esterni all'azienda dipendenti dei soggetti erogatori dei servizi sociali o
convenzionati con essi; in tal caso gli oneri relativi alle prestazioni sono comunque posti a carico del
fondo sanitario provinciale, previa intesa con l'azienda.
4. Le prestazioni di cui al comma 3 sono erogate secondo modalità e condizioni definite con
deliberazione della Giunta provinciale.
5. Le disposizioni di quest'articolo si applicano anche alle residenze sanitarie assistenziali disciplinate
dalla legge provinciale 28 maggio 1998, n. 6 (Interventi a favore degli anziani e delle persone non
autosufficienti o con gravi disabilità)."
Nota all'articolo 9
- L'articolo 3, comma 3, della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13, dispone:
"Art. 3
Sussidiarietà e soggetti attivi del sistema provinciale delle politiche sociali
3. Gli enti locali e la Provincia promuovono inoltre l'autonoma iniziativa dell'individuo e delle
aggregazioni cui egli aderisce, allo scopo di favorire la più ampia partecipazione dei cittadini alla
costituzione del sistema integrato dei servizi sociali e la crescita della cultura della solidarietà. Gli enti
locali e la Provincia, nell'ambito delle rispettive competenze, riconoscono quali soggetti attivi del sistema
provinciale delle politiche sociali:
a) i cittadini, singoli o associati in organizzazione;
b) le famiglie;
c) le aziende pubbliche di servizi alla persona;
d) il terzo settore, comprensivo di cooperative sociali, organizzazioni di volontariato, associazioni di
promozione sociale, enti di patronato, imprese sociali nonché di fondazioni e altri soggetti privati non a
scopo di lucro aventi finalità coerenti con gli obiettivi di questa legge;
e) le organizzazioni sindacali operanti a livello provinciale."
Nota all'articolo 10
- L'articolo 6 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3, dispone:
-7-
"Art. 6
Norme per la valutazione della condizione economica dei soggetti richiedenti interventi agevolativi
1. Nei casi in cui le singole leggi provinciali subordinano l'effettuazione di interventi ovvero
commisurano le tariffe dei servizi o i concorsi degli utenti alla valutazione di condizioni economiche o
reddituali dei soggetti richiedenti, detta valutazione è effettuata, anche in deroga alle predette leggi, facendo
riferimento al reddito e ad elementi significativi del patrimonio.
2. La Giunta provinciale entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del
comitato di cui all'articolo 7 e sentita la competente commissione consiliare, stabilisce i criteri e le modalità
per la determinazione e la valutazione del reddito e degli elementi patrimoniali nel rispetto dei seguenti
principi generali:
a) la valutazione delle condizioni economiche dei richiedenti deve avvenire con criteri omogenei per tutte
le leggi di settore;
b) le condizioni economiche sono valutate con riferimento al nucleo familiare, secondo la composizione da
individuare con la deliberazione di cui al presente comma.
3. La deliberazione di cui al comma 2 può prevedere che la valutazione della condizione economica
avvenga nei diversi settori di intervento mediante l'impiego, anche con criteri di gradualità, di modelli che
combinino gli elementi di reddito e patrimoniali individuati con la medesima deliberazione.
4. La Giunta provinciale stabilisce le modalità per la presentazione da parte dei soggetti richiedenti
delle dichiarazioni necessarie per l'acquisizione degli elementi di valutazione delle condizioni economiche,
nonché le modalità per l'aggiornamento delle dichiarazioni qualora intervengano modificazioni negli
elementi considerati per la valutazione. Le predette dichiarazioni sono utilizzate con riferimento a tutte le
istanze presentate alla Provincia per l'ottenimento di benefici la cui attribuzione sia subordinata alla
valutazione di condizioni economiche o reddituali dei soggetti richiedenti.
4 bis. La Provincia può assumere a proprio totale o parziale carico, secondo modalità stabilite dalla
Giunta provinciale con propria deliberazione, gli oneri per la valutazione della condizione economicopatrimoniale nei confronti di beneficiari di interventi di competenza di soggetti pubblici del territorio
provinciale o di interventi di altri soggetti disciplinati dalle leggi provinciali.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, anche nel caso in cui le relative funzioni
siano delegate, alle leggi provinciali che vi fanno espresso riferimento nonché agli interventi previsti dalle
seguenti leggi:
a) articolo 14 della legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29, concernente "Norme in materia di autonomia
delle scuole, organi collegiali e diritto allo studio";
b) articolo 7, quarto comma, lettera b) e settimo comma, numeri 1) e 2), della legge provinciale 10 agosto
1978, n. 30, concernente "Interventi in materia di assistenza scolastica per favorire il diritto allo studio e
delega delle relative funzioni ai comprensori", come sostituito dall'articolo 1 della legge provinciale 20
maggio 1980, n. 12 e da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge provinciale 23 giugno 1986, n. 15;
c) articolo 8, secondo comma, della legge provinciale 10 agosto 1978, n. 30, concernente "Interventi in
materia di assistenza scolastica per favorire il diritto allo studio e delega delle relative funzioni ai
comprensori", come sostituito dall'art. 1, comma 1, della legge provinciale 23 giugno 1986, n. 15;
d) articoli 24, comma 1, lettera c), e 25, anche in relazione al disposto degli articoli 4 e 5 della legge
provinciale 12 luglio 1991, n. 14, concernente "Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in provincia
di Trento";
e) articolo 2 della legge provinciale 1 settembre 1980, n. 30, concernente "Norme concernenti l'esercizio di
funzioni già svolte da enti pubblici a carattere nazionale operanti in materia assistenziale";
e bis) articolo 5, comma 6, della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 (Ordinamento della scuola
dell'infanzia della Provincia autonoma di Trento), come modificato dall'articolo 3 della legge
provinciale 15 novembre 1988, n. 34 e dall'articolo 70 della legge provinciale 24 gennaio 1992, n. 5;
e ter) articolo 10 della legge provinciale 2 maggio 1990, n. 13 (Interventi nel settore dell'immigrazione
straniera extracomunitaria), come modificato dall'articolo 96 della legge provinciale 13 novembre 1992,
n. 21;
e quater) legge provinciale 18 giugno 1990, n. 16 (Interventi di edilizia abitativa a favore di persone anziane
e modificazioni alle leggi provinciali in materia di edilizia abitativa e alla legge provinciale 14
settembre 1979, n. 8, concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
della Provincia autonoma di Trento"), come da ultimo modificata dalla legge provinciale 13 novembre
1992, n. 21;
-8e quinquies) legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di
edilizia abitativa), come da ultimo modificata dalla legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1;
e sexies) articolo 2, comma 1, della legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 (Norme in materia di diritto allo
studio nell'ambito dell'istruzione superiore)."
Nota all'articolo 13
- L'articolo 49 della legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10, come modificato dall'articolo qui annotato,
dispone:
"Art. 49
Disposizioni in materia di personale
1. omissis
2. Il conferimento dell'incarico di direttore generale è regolato dall'articolo 16.
3. Le funzioni di responsabile delle articolazioni organizzative indicate alle lettere da b) a h) del
comma 1 dell'articolo 23 sono conferite dal direttore generale, per incarico di durata quinquennale e
rinnovabile, a personale di ruolo dipendente dall'azienda o a personale di ruolo dipendente dalla Provincia,
che sarà in tal caso messo a disposizione dell'azienda stessa, ovvero a soggetti estranei ai predetti enti.
4. Nel caso di personale dipendente l'incarico può essere conferito a funzionari che rivestano presso
l'azienda posizione funzionale apicale, rispettivamente presso la Provincia la qualifica di dirigente generale
o di dirigente ovvero la qualifica ad esaurimento di direttore di divisione o che abbiano rivestito posizioni
apicali presso aziende o strutture sanitarie di altre regioni per un periodo di almeno cinque anni,
eccettuati gli incarichi di direttore dei distretti privi di ospedale e con popolazione inferiore a 20.000
abitanti, in ordine ai quali è sufficiente il possesso di posizione funzionale subapicale, rispettivamente di
nono livello. L'incarico conferito a personale dipendente può essere revocato prima della scadenza per gravi
motivi connessi alla funzionalità del servizio di competenza, attestati dal direttore generale dell'azienda.
L'incarico suddetto comporta la corresponsione di una indennità nella misura stabilita dalla Giunta
provinciale.
5. Nel caso di soggetti estranei, l'incarico è conferito mediante contratto di diritto privato, secondo
uno schema tipo approvato dalla Giunta provinciale, a persone che siano in possesso di diploma di laurea e
dimostrino di avere svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di direzione tecnica o
amministrativa presso enti o strutture pubbliche o società pubbliche o private di media o grande
dimensione. A detti soggetti si applicano le disposizioni contenute nel comma 8 dell'articolo 3 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
6. Per il conferimento degli incarichi di responsabile delle direzioni indicate all'articolo 23, comma 1,
lettere b), c) e d), è richiesto in ogni caso il possesso di diploma di laurea in medicina.
6 bis. omissis
6 ter. omissis
7. Il personale che ricopre le posizioni dirigenziali di cui al comma 3 è tenuto a partecipare agli
appositi corsi di aggiornamento in materia di organizzazione e direzione aziendale individuati dall'azienda.
8. omissis
9. omissis
10. Per il personale amministrativo, professionale e tecnico, l'accesso all'impiego presso l'Azienda
provinciale per i servizi sanitari è regolato dalla legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione
dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento) e dai regolamenti dell'azienda. La
Provincia disciplina con proprio regolamento le procedure concorsuali per l'accesso all'impiego presso
l'azienda del personale sanitario, nel rispetto delle norme di legge statali costituenti vincolo per l'esercizio
della competenza provinciale in materia. Il direttore generale può delegare ai direttori di distretto e ai
direttori degli ospedali di Trento e di Rovereto l'esercizio delle funzioni concernenti l'espletamento di
determinate procedure per l'assunzione di personale. La Giunta provinciale può deliberare l'iscrizione
del personale con qualifica dirigenziale del ruolo amministrativo, professionale e tecnico, all'albo
della dirigenza di cui all'articolo 22 della legge sul personale della Provincia, secondo quanto previsto
dall'articolo 23 della medesima legge.
11. omissis
12. omissis
13. omissis
-914. È demandato all'azienda l'esercizio delle funzioni, disciplinate dagli accordi collettivi nazionali
per il personale convenzionato, concernenti la predisposizione e approvazione delle graduatorie, la gestione
delle stesse, l'adozione di disposizioni di carattere organizzativo nonché le attività di aggiornamento
professionale.
15. Salvo quanto diversamente disposto dai precedenti commi, rimangono riservati alla Giunta
provinciale i provvedimenti che le norme statali in vigore demandano alle regioni e alle province autonome
in materia di stato giuridico ed economico del personale dipendente addetto al servizio sanitario nazionale e
del personale convenzionato con il servizio medesimo.
15 bis. Le funzioni demandate dall'articolo 14, comma 5, e dall'articolo 15, comma 3, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, al
direttore sanitario dell'unità sanitaria locale si intendono conferite al responsabile di una delle direzioni
indicate all'articolo 23, comma 1, lettere b), c) e d), in relazione alla rispettiva sfera di competenza.
15 ter. A sostegno del regolare svolgimento delle attività di servizio, l'azienda può assumere spese per
mettere a disposizione del personale del servizio sanitario provinciale strutture idonee per l'ospitalità
temporanea, nidi d'infanzia nei luoghi di lavoro e altri servizi integrativi. Il personale che usufruisce di
questi servizi compartecipa al loro costo. In caso d'istituzione di nidi d'infanzia gli oneri a carico del
dipendente sono corrispondenti a quelli dovuti per il pagamento del servizio offerto dal comune in cui ha
sede il nido.
15 quater. L'azienda può assumere personale con funzioni di giornalista, nei limiti di due unità,
secondo quanto previsto dall'articolo 77 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 (Nuovo ordinamento
dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento)."
- Gli articoli 22 e 23 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, dispongono:
"Art. 22
Albo dei dirigenti
1. È istituito l'albo dei dirigenti della Provincia e dei suoi enti funzionali.
2. L'albo contiene elementi conoscitivi di carattere formativo e professionali utili per assicurare una
corretta gestione della mobilità della dirigenza. Gli elementi conoscitivi e le modalità di costituzione
dell'albo sono definiti con regolamento da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
3. In prima applicazione della presente legge è iscritto all'albo il personale già in possesso della
qualifica di dirigente generale e di dirigente nel previgente ordinamento.
Art. 23
Mobilità della dirigenza
1. Al fine di favorire la reciproca mobilità della dirigenza fra gli enti facenti parte del sistema
pubblico provinciale può essere iscritto all'albo dei dirigenti il personale della regione Trentino - Alto Adige
e degli enti locali della provincia autonoma di Trento titolare di funzioni, e di relativo trattamento giuridico
ed economico, equivalenti a quelle dei dirigenti della Provincia, come risultanti da apposite tabelle di
equiparazione. Le tabelle di equiparazione sono approvate dalla Giunta provinciale d'intesa con gli altri enti
interessati e sentite le rappresentanze sindacali.
2. Per l'attuazione del comma 1 la Giunta promuove la stipulazione di accordi tra gli enti interessati
alla mobilità."
Nota all'articolo 14
- L'articolo 27, terzo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n.7, dispone:
"Art. 27
Variazioni di bilancio
Le leggi che comportano nuove o maggiori spese possono autorizzare la Giunta provinciale ad
apportare, con propria deliberazione, le conseguenti variazioni al bilancio. Si applicano le disposizioni del
quinto comma dell'articolo 20."
- L'articolo 20, quinto comma, della legge 14 settembre 1979, n. 7, citato nell'articolo 27, dispone:
- 10 -
"Art. 20
Fondo di riserva per spese obbligatorie e di ordine
La Giunta provinciale può deliberare, stabilendone i limiti, che gli atti di cui al presente articolo siano
delegati all'assessore competente in materia di bilancio."
LAVORI PREPARATORI
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Testo unificato dei seguenti disegni di legge:
disegno di legge 14 gennaio 2009, n. 4, concernente "Iniziative a sostegno dei malati di Alzheimer"
d'iniziativa dei consiglieri Marco Depaoli, Renzo Anderle, Giovanni Battista Lenzi, Giorgio Lunelli,
Mario Magnani e Salvatore Panetta (Unione per il Trentino);
disegno di legge 22 gennaio 2009, n. 7, concernente "Interventi per la prevenzione e la cura del
morbo di Alzheimer e delle patologie correlate" d'iniziativa dei consiglieri Pino Morandini, Walter
Viola, Rodolfo Borga, Mauro Delladio e Giorgio Leonardi (Il Popolo della Libertà).
Assegnati alla Quarta Commissione permanente rispettivamente il 23 gennaio 2009 e il 3 febbraio 2009.
Parere favorevole della Quarta Commissione permanente sul testo unificato dei disegni di legge avente
ad oggetto "Disposizioni per la prevenzione e la cura dell'Alzheimer e di altre malattie
neurodegenerative legate all'invecchiamento e di sostegno delle famiglie" espresso il 23 giugno 2009.
Approvato dal Consiglio provinciale il 15 luglio 2009.
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