La Spezia10 Agosto 2000 Premessa Indirizzi e finalità del C.I.A.

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La Spezia10 Agosto 2000
Premessa
Indirizzi e finalità del C.I.A.
Convenendo sul fine strategico di miglioramento della qualità dei servizi sanitari e socio/sanitari e su una
loro più appropriata diffusione sul territorio in cui agisce l'A.U.S.L. 5 "Spezzino" e quindi riconoscendosi
vicendevolmente come soggetti autorevoli e determinanti, seppur nella reciproca distinzione dei ruoli e
delle responsabilità, le parti sottoscrivono il presente Contratto Integrativo Aziendale ritenendolo
strumento attraverso cui contemperare l'interesse al miglioramento della qualità del lavoro e alla crescita
professionale dei dipendenti con l'esigenza dell'azienda stessa di incrementare e mantenere elevate
l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati alla collettività, pur nella necessità di contenere i costi ed
ottimizzare le risorse disponibili.
Lo stretto legame fra concreto svolgimento di una attività e l'utilità sociale cui essa concorre, si può
saldare attraverso la ricerca di una nuova e più profonda motivazione di tutto il personale riconoscendo e
valorizzando appieno tutte le professionalità presenti e la qualità delle loro prestazioni, sia individuali che
collettive, restituendo al lavoro nell'Azienda l'intero valore della pubblica funzione che esso può e deve
svolgere nel precipuo interesse della collettività.
Il Contratto Integrativo Aziendale, con la sua validità quadriennale, deve inserirsi opportunamente
nell'attuale contesto legislativo in itinere, che riafferma e persegue la centralità del Servizio Sanitario
Pubblico (Decreti Delegati di riordino del sistema, Piano Sanitario Nazionale e Piano Sanitario
Regionale). Deve pertanto porsi quale strumento normativo interno di applicazione delle norme delle
tematiche delegate dal Contratto Collettivo Nazionale del Comparto Sanità alla Contrattazione
Decentrata, il veicolo principale con cui la Direzione riavvicina i dipendenti alle strategie di vertice e al
sentimento di appartenenza ed utilità all'Azienda.
*****
Più precisamente le parti si impegnano ad attivare tutte le forme di partecipazione sindacale previste dal
Contratto Collettivo Nazionale (Informazione, Concertazione e Contrattazione), al fine di perseguire un
modello organizzativo aziendale fondato su una diffusa conoscenza degli obiettivi programmati e sulla
piena partecipazione di tutto il personale al processo produttivo nel quale è coinvolto, anche ai fini della
verifica degli obiettivi stessi.
Il Piano Strategico adottato dall'Azienda per il periodo 1999-2001 è la base di partenza, mentre il nuovo
Regolamento Aziendale di Organizzazione (all'esame della Regione Liguria), l'individuazione dei Centri di
Responsabilità, la relativa attribuzione dei "Budget" e, a caduta, il nuovo sistema di Incentivazioni al
personale sono ulteriori strumenti che devono concorrere a fare progredire il "Sistema Azienda" e, con
esso, il perseguimento del principale obiettivo di una migliore qualità delle prestazioni erogate ai fini della
certificazione ed accreditamento dei servizi e delle strutture dell'A.U.S.L. 5, quale garanzia che il Servizio
Sanitario Pubblico offre ai cittadini a migliore tutela della loro salute.
Le parti si sentono pertanto impegnate reciprocamente in tale direzione, secondo le direttive in corso di
emanazione, e si adoperano per attivare il processo di crescita qualitativa, pilotandolo attraverso una più
adeguata responsabilizzazione del personale per una piena condivisione del fine da perseguire.
In questo senso, decisiva è la scelta di investire nella formazione, addestramento ed aggiornamento del
personale, destinandovi una congrua quota di risorse, sia pure tenuto conto della situazione generale dal
Bilancio dell'Azienda: in tale ottica l'Azienda si impegna a rispettare le percentuali minime fissate della
programmazione nazionale e regionale, tendendo in prospettiva a destinare alla formazione,per l'anno
2001, un ammontare di risorse pari all'1% del monte salari.
In tale contesto, le parti si prefiggono l'obbiettivo di una piena attivazione delle procedure, previste dal
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, per la revisione della dotazione organica che consenta di
chiarire e riordinare le reali prestazioni svolte dai dipendenti, coniugandole ai nuovi Profili Professionali ed
al sistema di classificazione e di progressione di carriera.
La convinzione è che una migliore utilizzazione produttiva della risorsa lavoro interna all'Azienda può far
coesistere l'esigenza di contenimento dei costi con il miglioramento dell'efficienza e della qualità delle
prestazioni.
Il riequilibrio graduale in atto delle risorse attribuite alla A.U.S.L. 5 "Spezzino" dal Piano Sanitario
Regionale e la loro finalizzazione secondo la ripartizione "Prevenzione, Territorio, Ospedali", impone che
già nel corso del 2000 si proceda con una forte iniziativa, agendo in sinergia fra nuovo impulso alla
prevenzione, rafforzamento delle attività territoriali e contenimento dei ricoveri ospedalieri.
Pur in una condizione di trasformazione aziendale in itinere, dove ancora devono essere fatte proprie le
decisioni che verranno dalla Conferenza dei Sindaci circa le Attività Distrettuali e le sedi di erogazione
delle prestazioni, si dovrà comunque procedere sempre di più per aggregati di spesa in tali direzioni,
rendendo coerente a questo fine ogni proposta di riorganizzazione e definizione dei Servizi esistenti o di
nuova istituzione.
In particolare si dovrà procedere approntando Progetti Obbiettivo, con canali di finanziamento privilegiati
da parte del Piano Sanitario Nazionale e del Piano Sanitario Regionale, che dovranno velocizzare il
miglioramento qualitativo dei servizi e la loro reale fruibilità da parte dei cittadini utenti, armonizzandoli
con l'insieme delle risorse date.
Segnatamente:
Progetto in direzione della prevenzione secondo indirizzi scaturiti in più sedi di confronto (Progetto
Mesotelioma, Pneumologia, Dipartimento della Prevenzione, etc…),
Assistenza ai malati terminali, assistenza domiciliare e polo oncologico;
Riduzione dei tempi d'attesa perseguita con Servizi aperti sulle 12 ore per 6 giorni la settimana, libera
professione intra-moenia, etc…
Collegamento e collaborazione tra Ospedali, Territorio, R.S.A., Servizio di Ospedalizzazione Domiciliare,
Assistenza Domiciliare agli Anziani, Ambulatori Specialistici, Medici Sumaisti, etc…;
Una informazione precisa e puntuale ai cittadini sulle prestazioni fornite ed i relativi tempi di erogazione è
garanzia per i loro diritti e costituisce un impegno per la qualificazione del sistema.
La ristrutturazione della rete ospedaliera dovrà comportare una rapida entrata in funzione del nuovo
Ospedale di Sarzana, approntando anticipatamente un modello organizzativo che consenta il miglior
funzionamento possibile, utilizzando tutti gli spazi disponibili e coinvolgendo e formando specificatamente
tutto il personale che dovrà operarvi.
Di pari passo, secondo le indicazioni del Piano Strategico Aziendale, si dovrà celermente premere sul
plesso dell'Ospedale Est, per terminare i lavori in corso, intervenire sull'Ospedale S. Nicolò di Levanto,
perseguendo le vocazioni già delineate, ed operare sull'Ospedale S. Andrea (per quest'ultimo secondo le
nuove possibilità in materia di investimenti determinate dal Decreto Delegato), con adeguati interventi
architettonici ed organizzativi volti, in attesa della realizzazione del nuovo Ospedale Spezzino, a creare
rapidamente strutture e Servizi dotati di tecnologie e potenzialità adeguate al D.E.A. di II Livello.
Non si può attendere per quest'ultimo basilare Dipartimento il nuovo Ospedale: non sarebbe
comprensibile né dai cittadini, né dagli stessi lavoratori dell'Azienda.
Per quanto riguarda la sicurezza e la tutela della salute dei dipendenti sul posto di lavoro, si dovranno
attivare adeguati processi formativi per i Delegati del Comparto (R.L.S). Inoltre, si dovranno utilizzare gli
strumenti, previsti dalle normative contrattuali e legislative, per una rete capillare di competenza e
conoscenza del personale che opera nei diversi Servizi.
Le parti convengono inoltre sul fatto che i Servizi Infermieristico, Tecnico Sanitario, della Riabilitazione e
della Vigilanza e ispezione possono e devono essere momenti essenziali di organizzazione autonoma e
di crescita della qualità professionale dei dipendenti e del sistema sanitario. In tal senso concordano sulla
necessità della loro piena attivazione secondo un'articolazione di Livelli di Responsabilità, propria delle
U.O. e dei Servizi più complessi, e di maggiore coinvolgimento di tutto il personale interessato.
La Spezia 10 Agosto 2000
TITOLO I
Disposizioni Generali, campo di applicazione
e rapporti con le Rappresentanze Sindacali.
Art. 1
Disposizioni Generali
Ai sensi degli Art.li 4 e 5 del C.C.N.L. 1998-2001 del Comparto Sanità, l'Amministrazione dell'Azienda
Unità Sanitaria Locale numero 5 "Spezzino", la Rappresentanza Sindacale Unitaria aziendale e le
Organizzazioni Sindacali di Categoria stipulano il seguente accordo a titolo di Contratto Integrativo
Aziendale per il periodo 1998-2001.
Le parti negoziali titolate alla contrattazione sono quelle previste dall'Art. 9 del C.C.N.L. 1998-2001:
Per parte dell'Azienda:
il Direttore Generale o suo delegato,
il Direttore Amministrativo o suo delegato,
il Direttore Sanitario o suo delegato,
il Responsabile dell'U.O. Affari del Personale o suo delegato
i rappresentanti degli Uffici competenti o loro delegati
Per parte sindacale:
l'Esecutivo della Rappresentanza Sindacale Unitaria aziendale in rappresentanza dei delegati eletti dai
lavoratori, con le votazioni del Novembre 1998.
i soggetti titolati alla rappresentanza delle Organizzazioni Sindacali accreditate alla trattativa sindacale e
firmatarie del contratto.
La Direzione Aziendale riconosce ai singoli delegati della R. S. U. le prerogative proprie dei responsabili
sindacali, quindi la piena titolarità alla rappresentanza e tutela dei lavoratori in ogni sede, e presso ogni
livello di responsabilità dell'Azienda stessa in merito ai disposti del presente Contratto integrativo
Aziendale, del CCNL del comparto e delle normative vigenti e ne assicura, salvo casi di comprovata
eccezionalità l'agilità sindacale.
La composizione della R.S.U. è ufficializzata, come da risultato delle elezioni del Novembre 1998.
Le parti si impegnano a non compiere atti unilaterali di interpretazione ed applicazione di norme del
C.C.N.L. di interesse relativo al presente Contratto Integrativo Aziendale non ancora trattate, ovvero
anche parzialmente trattate o sulle quali si possano intendere più interpretazioni, senza aver espletato le
procedure correnti di informazione e trattativa preventiva e, in caso di contenzioso, di conciliazione
applicando i criteri previsti all'Art.4, commi 2 e 3 del presente Contratto Integrativo Aziendale. Solo dopo
aver esaurito negativamente il tentativo di conciliazione, le parti riassumono le proprie prerogative
attivando le azioni che ritengono necessarie.
E' fatto salvo il diritto dei singoli soggetti abilitati alla trattativa di inserire note a verbale, sia per quanto
riguarda la stesura del presente C.I.A., sia per quanto riguarda gli accordi ricondotti allo stesso a titolo di
allegati.
Gli articoli di riferimento che non riportano la specificazione dell'atto legislativo di appartenenza devono
intendersi quelli del presente C.I.A.
I commi di riferimento che non riportano la specificazione dell'Articolo di appartenenza devono intendersi
quelli dello stesso articolo in questione.
I riferimenti ai C.C.N.L. non specificatamente definiti devono intendersi relativi al C.C.N.L. vigente.
Art. 2
Campo di applicazione.
Il presente Contratto Integrativo Aziendale, riportato nel testo con la sigla C.I.A., si applica a tutto il
personale del Comparto dipendente dell'Azienda Sanitaria Locale n°5 "Spezzino".
Al personale con rapporto di lavoro a tempo determinato o parziale si applicano tutti gli istituti giuridici ed
economici in misura proporzionale all'impegno lavorativo salvo diversa disciplina normativa.
Salvo diverse prescrizioni e limitazioni espressamente derivanti da normative vigenti e comunque fatte
salve le autonomie gestionali delle aziende, Enti o ditte di provenienze, le agevolazioni di cui all'art. 6
comma 4 della legge n. 196/97 sono riconosciute a tutti i lavoratori non dipendenti dell'Azienda USL n. 5 "
Spezzino", che, a qualsiasi titolo, prestano attività lavorativa all'interno della stessa in virtù di contratti
stipulati con aziende, Enti o ditte esterne, anche se non espressamente riportati nel presente C.I.A. Tali
agevolazioni vengono fruite alle stesse condizioni dei lavoratori dipendenti dell'AUSL n. 5 "Spezzino".
Sono esclusi i lavoratori con rapporto di lavoro libero professionale.
Ai sensi dell'art. 5, comma 1 del C.C.N.L. il presente C.I.A. ha durata quadriennale a far data dalla firma
dello stesso, ferma restando la sua valenza per l'eventuale successivo periodo di vacanza del C.C.N.L.,
ovvero la sua decadenza e revisione all'atto dell'applicazione del nuovo C.C.N.L. nel caso in cui le
disposizioni contenute nello stesso non lo rendano più applicabile.
Eventuali accordi trattati in diverse sessioni negoziali, rispetto alla prima stesura, e/o stipulati
posteriormente, fanno parte integrante del presente C.I.A e come tali esauriscono i loro effetti alla
scadenza dello stesso, fatte salve eventuali scadenze anticipate, soggette a verifica e/o a revisione
periodica o imposte .
Art. 3
Rapporti con le Rappresentanze Sindacali. Coordinamento e garanzia delle trattative.
Responsabilità e supervisione dell'applicazione degli accordi.
L'Amministrazione provvede entro 15 giorni dalla firma del presente C.I.A. alla costituzione dell'UFFICIO
PER LE RELAZIONI SINDACALI (U.R.S.) ed alla nomina del suo Responsabile.
Il Responsabile dell'U.R.S. è il garante, della verifica dell'applicazione degli accordi per parte
dell'Amministrazione, della corretta applicazione del C.I.A. e degli accordi stipulati con la R.S.U.
Aziendale e le Organizzazioni Sindacali di Categoria e coordina le attività afferenti alle relazioni sindacali.
Provvede cioè:
Ad adoperarsi per individuare le date degli incontri richiesti da una delle parti accreditate alle trattative
entro 15 giorni dalla data della ricezione della richiesta. Ovvero si attiva, in caso di richiesta urgente
motivata, per soddisfarla nel minor tempo possibile, comunicando tempestivamente ai richiedenti gli
eventuali motivi che non lo consentono.
A procurare le deleghe per eventuali trattative con singoli responsabili. Ovvero ne procura la delega per
parte dell'Amministrazione.
A garantire l'accesso ai soggetti sindacali accreditati ai dati e alle documentazioni dell'Azienda di
interesse sindacale, fornendone copia.
A fornire copia dell'elenco delle delibere e degli atti esecutivi soggetti all'istituto dell'informazione in tempo
reale alle parti sindacali accreditate.
A fornire copia degli atti deliberativi dell'Amministrazione secondo le procedure correnti.
A fornire assistenza amministrativa per la verbalizzazione delle sedute, laddove non garantita dalla
Segreteria della Direzione, curandone comunque la trascrizione, la firma dei partecipanti, la
conservazione e l'invio ai soggetti ed Uffici interessati, osservando le condizioni di cui al punto seguente.
A verificare l'attuazione degli accordi, segnalando eventuali anomalie alla Direzione dell'azienda in ordine
a discrepanze con quanto concordato, sia in termini di tempestività di applicazione, che di criteri.
A garantire e verificare l'agibilità sindacale dei Responsabili delle OO.SS. e dei Delegati della R.S.U.
Aziendale.
Art. 4
Tempi, cadenze e procedure per la verifica e l'eventuale correzione degli effetti del C.I.A.
Il responsabile dell'U.R.S. convoca, con cadenza almeno semestrale, d'intesa con l'Amministrazione le
Delegazioni Sindacali per valutare lo stato di attuazione del presente C.I.A. e ne verifica l'andamento
provvedendo ad evidenziare, recepire e controllare eventuali segnalazioni di anomalie da parte dei
soggetti accreditati alla trattativa. Ne richiede la correzione da parte dei Responsabili competenti laddove
si siano riconosciute difformità rispetto alle disposizioni, o comunica alla Direzione la necessità di trattare
con le parti Sindacali la modifica o l'integrazione di articoli al fine di superare le anomalie riscontrate,
dubbi e/o interpretazioni unilaterali.
In particolare la verifica deve evidenziare:
Eventuali disparità di trattamento fra i dipendenti non motivate da esigenze o riconoscimenti ratificati dal
presente C.I.A. o da altre normative vigenti.
Eventuali contesti o tematiche non esaminate nel C.I.A. o ad esso riconducibili ai sensi dell'Art.4 del
C.C.N.L., ovvero le necessità derivanti da nuove disposizioni contrattuali o da nuove norme di legge.
Evidenti squilibri salariali derivanti dall'applicazione del C.I.A.
La cadenza di cui al comma 1 è anticipata su richiesta di una delle parti accreditate debitamente motivata
individuando le anomalie riscontrate. Anche in questo caso il Responsabile dell'U.R.S. attiva le procedure
di cui allo stesso comma.
Le trattative di cui ai commi 1 e 2 devono esaurirsi di norma entro 30 giorni, salvo diversa intesa fra le
parti. Le Delegazioni Sindacali, nel caso non si sia raggiunto un accordo entro tale termine, richiedono
l'intervento del Rappresentante dell'Azienda titolare del potere di gestione o di suo delegato, purché di
grado superiore al responsabile che ha condotto la trattativa da cui il contenzioso, al fine di addivenire
alla soluzione dello stesso. Nel frattempo l'Amministrazione si astiene dal procedere unilateralmente con
atti correttivi non concordati e le Delegazioni Sindacali si impegnano a non adire a vie di protesta che
coinvolgano i lavoratori ai sensi dell'Art. 1, punto C. Al termine dell'ultimo tentativo le parti riassumo le
proprie prerogative avviando le azioni di tutela o di pressione che ritengono necessarie.
TITOLO II
Risorse economiche, procedure per la costituzione dei Fondi,
criteri di ripartizione.
Art. 5
Fondo per i compensi di Lavoro Straordinario
e per la remunerazione di Particolari Condizioni di Disagio, Pericolo e Danno.
(Art. 38, comma 3 del C.C.N.L.)
Il Fondo di cui all'Art. 38, comma 1 del C.C.N.L., denominato "Fondo per i compensi di lavoro
Straordinario e per la remunerazione di particolari Condizioni di Disagio, Pericolo e Danno", accorpa i due
precedenti Fondi di cui all'Art.43, comma 2, punti 1 e 2 del C.C.N.L. 1994-1997 i quali risultano
consolidati al 31/12/97 in L. 1.971.420.766 (straordinario) e in L. 5.342.157.050 (disagio pericolo e
danno) ALLEGATO N.1
Il Fondo è incrementato, a far data dal 31 Dicembre 1999, secondo la quantificazione disposta dall'Art.
38, comma 2 del C.C.N.L. (0,06 monte salari 97 pari a L. 46.596.053) e pertanto risulta fissato per l'anno
2000 in L. 7.360.173.861
Ai sensi e per gli effetti di cui all'8° comma art. 39 CCNL l'Azienda provvederà annualmente alla verifica
della dotazione organica alla data del 1° gennaio e, ove tale dotazione organica risulti superiore a quella
in essere al 1° gennaio dell'anno precedente, provvederà a finanziare l'incremento del fondo in misura
proporzionale all'aumento della dotazione, incremento da calcolarsi prendendo a riferimento l'entità
iniziale del fondo come sopra individuata; Al verificarsi di una diminuzione della dotazione organica in
conseguenza di processi di riorganizzazione, la destinazione dei fondi correlati alla diminuzione del
personale sarà oggetto di specifica trattativa con le OO.SS. ai fini del trasferimento su altri fondi, ferma
restando comunque tale entità, che costituisce minimo contrattuale garantito.Per dotazione organica si
intende l'insieme del personale di ruolo e di quello incaricato in attesa di concorso o comunque su posto
da considerarsi vacante.
A decorrere dall'1 Gennaio 2000, nell'ambito delle risorse disponibili per il Fondo ed espletati i disposti di
cui al comma 8, verranno ripartite le quote da destinarsi:
Alla retribuzione dei compensi per Lavoro Straordinario.
Alla retribuzione delle indennità per Particolari Condizioni di Disagio, Pericolo e Danno.
Alla costituzione, compatibilmente con le risorse disponibili, di una riserva con cui finanziare la copertura
di eventuali disavanzi passivi evidenziati a consuntivo per gli Istituti di cui alla lettera precedente e/o
ulteriori Indennità non preventivate da istituirsi del corso dell'anno, nel rispetto delle condizioni previste al
comma 8.
Le procedure di cui sopra sono subordinate alla possibilità di contrattare trasferimenti sul Fondo per la
Produttività Collettiva per il miglioramento dei Servizi e per il premio della Qualità delle Prestazioni
Individuali.
La quota da destinarsi alla retribuzione dei compensi per Lavoro Straordinario dovrà essere concertata
annualmente con le OO.SS. e prevedere una ripartizione per budget per le varie strutture organizzative
dell'Azienda. In applicazione dell'art. 26 comma 3, lettera g del CCNL 98 dovrà essere programmato,
previa concertazione con le OO.SS., un processo di progressiva riduzione della quota del fondo destinata
ai compensi per lavoro straordinario.
L'erogazione dei compensi per lavoro straordinario avverrà mensilmente su autorizzazione dei
responsabili delle strutture organizzative nell'ambito dei budget alle stesse assegnati e nel rispetto dei
limiti individuali di cui all'art. 34, commi 3 e 4 CCNL .Lo straordinario effettuato senza la preventiva
autorizzazione ovvero oltre il budget assegnato, comporterà specifica responsabilità dirigenziale nei
confronti del responsabile dell'U.O. Resta fermo il principio che il lavoro straordinario non può essere
oggetto di programmazione così come non può essere oggetto di programmazione e deve essere
preventivamente autorizzato il ricorso ai riposi compensativi richiesti dal dipendente. Considerata la
complessità e l'assoluta rilevanza della materia sulla funzionalità del sistema aziendale ,la Direzione
generale si impegna fin d'ora a dare rilevanza, fra i criteri di valutazione dei dirigenti,all'osservanza di tutti
gli adempimenti previsti dal presente articolo in materia di lavoro straordinario nonchè all'istituzione
dell'Osservatorio sull'utilizzo del suddetto istituto.
La quota da destinarsi alla retribuzione delle indennità per Particolari Condizioni di Disagio, pericolo e
Danno sarà individuata sulla base del consuntivo dell'anno precedente. In tal senso le parti si impegnano
fin d'ora a verificare le condizioni di reale necessità e ad attivare tutte le procedure conseguenti, anche
finalizzate all'ottimizzazione ed alla flessibilità di utilizzo delle risorse nell'ottica della rispondenza alle reali
esigenze dei servizi.
A tal fine provvedono:
Alla revisione annuale dell'istituto della Pronta Disponibilità in base alle reali esigenze dell'Azienda, alla
compatibilità con la frequenza delle chiamate, alla possibilità di ridurre od aumentare il numero delle
Reperibilità finalizzando l'intervento a riorganizzazione, ottimizzazione e miglioramento della gestione del
personale, anche attraverso soluzioni di flessibilità da compensare con quote incentivanti.L'istituto della
pronta disponibilità non può essere utilizzato in sostituzione del lavoro ordinario.
Alla revisione annuale dell'istituto dell'Indennità di presenza riconducibile all'ottimizzazione delle risorse
umane in funzione all'effettiva esigenza dei Servizi e dell'utenza nell'ambito dei principi di cui alla lettera
precedente.
Alla revisione annuale delle restanti indennità in base alle effettive mansioni attribuite al personale
destinatario, purché compatibili col profilo professionale di competenza. E' consentito, nel corso dell'anno,
l'utilizzo delle risorse accantonate a titolo di riserva per l'erogazione di altre indennità ritenute necessarie.
I risparmi di gestione evidenziati a consultivo saranno trasferiti transitoriamente nel Fondo per la
Produttività Collettiva, ovvero saranno utilizzati per tale finalità nell'esercizio dell'anno successivo.
Le parti, entro il 31 Dicembre di ogni anno ripetono la procedura di cui al comma 4.
A tal fine:
Applicano l'eventuale abbattimento della quota destinata ai compensi per lavoro Straordinario;
Ripetono le procedure disposte al comma 8,
Riquantificano la quota di cui al comma 4, lettera "B" secondo le risultanze della verifica di cui sopra e
riassorbendo eventualmente dalla quota di cui al comma 4, lettera "C" dell'anno precedente le risorse
necessarie alla copertura di nuove indennità istituite rispetto alla quantificazione iniziale,
Ricostituiscono eventualmente una quota di riserva secondo i disposti del comma 4, lettera "C", se già
stabilmente utilizzata,
Concordano sulla necessità di contabilizzare a titolo di riserva la quota di abbattimento prevista per i
compensi per lavoro Straordinario, fatta salva la possibilità di trasferirla in tutto o in parte sul Fondo di cui
all'Art. 6,
Trasferiscono una quota pari ai risparmi calcolati sulla gestione del Fondo per l'anno precedente sul
Fondo di cui all'Art.7, come disposto dall'art. 39, comma 4 lett. D del CCNL.
Art. 6
Fondo per la Produttività Collettiva
per il miglioramento dei Servizi e per il premio della Qualità delle Prestazioni Individuali.
(Art. 38, comma 3 del C.C.N.L.)
Il Fondo di cui all'Art. 38, comma 3 del C.C.N.L., denominato "Fondo per la Produttività Collettiva per il
miglioramento dei servizi e per il premio della Qualità delle Prestazioni Individuali", accorpa i due
precedenti Fondi di cui all'Art. 46, comma 1, punti 1 e 2. del C.C.N.L. 1194-1997, che risultano consolidati
al 31/12/97 in L. 153.481.646 (fondo qualità prestazione individuali) e L. 2.350.877.593 (fondo
produttività collettiva) ALLEGATO N: 2
Il Fondo di cui al comma precedente è incrementato, a decorrere dal 1 Gennaio 1998, da:
Risorse derivanti da contributi a carico dell'utenza ai sensi dell'art.43,comma 4 ,legge 449/97;
Risorse derivanti da risparmi di gestione ai sensi dell'art.43,comma 5 legge 449/97;
Risorse derivanti da risparmi di spesa relativi alle trasformazioni da tempo pieno a tempo parziale,
secondo i disposti e le quantificazioni previsti dall'Art. 59, Legge 662/1996. La quantificazione viene
effettuata annualmente a consuntivo e non si storicizza per gli anni successivi, in quanto deve tenere
conto sia dei successivi recuperi del tempo pieno da parte di dipendenti che avevano ottenuto in
precedenza la trasformazione a tempo parziale, sia delle eventuali assunzioni effettuate per coprire le
vacanze di organico determinate dalle trasformazioni dei rapporti di lavoro.
Risorse derivanti da risparmi relativi ai minori oneri calcolati sulla riduzione transitoria della dotazione
organica del personale ,nella stessa misura prevista al comma 2 ,punto A dell'art.6.
Per gli anni 1998 e 1999 secondo i disposti di cui all'Art. 39, comma 7 del C.C.N.L.
A decorrere dal 1 Gennaio 1998, il Fondo è altresì incrementato nella misura prevista dall'Art. 38, comma
4, lettera "b" del C.C.N.L. (1% Aziendale monte salari 97 pari a L. 776.600.876)
A far data dal 1 Gennaio 2000, il Fondo è decurtato di una quota concordata con le OO.SS nella misura
del 15% del totale del Fondo stesso pari a L. 352.631.639 a favore del Fondo di cui all'Art. 7, secondo i
criteri stabiliti allo stesso Articolo, comma 3, lettera "D".Per l'anno 1999 la decurtazione concordata è pari
al 10% (L. 117.543.890 )
Ai sensi del 5° comma art. 38 CCNL e del protocollo d'intesa tra Assessore alla Sanità e OO.SS. recepito
con delibera G.R.L. n. 1756 del 30/12/99, il fondo è altresì incrementato per l'anno 1999 di una somma di
L. 931.921.049, pari all'1,2% del monte salari dell'anno 1997. Una somma di pari importo, riferita all'anno
1998, viene utilizzata, così come previsto dal citato protocollo d'intesa, per finanziare il fondo di cui al
successivo art. 7, secondo quanto nello stesso articolo esplicitato.
Eventuali risorse aggiuntive trasferite transitoriamente o definitivamente da altri Fondi e/o eventuali quote
derivanti da diversi rifinanziamenti, fatte salve specifiche disposizioni normative in merito, saranno
ridistribuite con la stessa percentuale calcolata fra Budget preventivamente assegnato e quota di Fondo
iniziale destinato alla Produttività Collettiva per l'anno di riferimento.
I criteri per la ripartizione delle risorse e per l'erogazione delle quote, fermi restando gli indirizzi
contrattuali e delle normative vigenti, il sistema definito a "Budget predeterminati" e la garanzia di
partecipazione all'Istituto per tutti i dipendenti, dovranno essere concordati preventivamente dalle parti
entro il 30 Novembre di ogni anno antecedente a quello di riferimento. Per gli anni 99 e 2000 si rimanda
all'intesa già stipulata tra Azienda e OO.SS. in data 12/01/00.
Art. 7
Fondo per la Progressione Economica Orizzontale,
per la Retribuzione delle Posizioni Organizzative e delle Indennità Professionali Specifiche.
(Art. 39 del C.C.N.L.)
Il Fondo di cui all'Art. 39 del C.C.N.L., denominato "Fondo per la Progressione Economica Orizzontale,
per la Retribuzione delle Posizioni Organizzative, delle Indennità di Qualificazione Professionale e delle
Indennità Professionali Specifiche è quantificato inizialmente, a decorrere dal 1 Gennaio 1998 in Lire
6.175.211.822 ALLEGATO N.3
Il Fondo mantiene le quote, a qualsiasi titolo erogate, che gravano sul Fondo stesso, non più assegnate
al personale cessato dal servizio, comprese quelle previste ai sensi degli Art.li 30, comma 5, e 31,
comma 5, del C.C.N.L
Il Fondo è incrementato:
A far data dal 1 Gennaio 1999, dalle somme derivanti dai risparmi relativi ai minori oneri calcolati sulla
riduzione stabile della dotazione organica del personale, ai sensi del comma 4, lettera "b" dell'Art. 39 del
C.C.N.L., nella misura del 90% delle quote relative ad ogni singolo posto cassato, compreso quelli
soppressi nel corso dell'anno 1998..
A far data dal 31 Dicembre 1999 dalla somma disposta dall'Art. 39, comma 4, lettera "c" del C.C.N.L.,
quantificata in £ 629.046.710 (0,81% monte salari 97)
A far data dal 1 Gennaio 2000, dalle quote che sarebbero state maturate dal personale infermieristico ed
ex Livello VIII e VIII Bis ai sensi dell'Art. 49 del D.P.R. 384/90 e successive integrazioni, come disposto
all'Art.40, commi 1 e 2 del C.C.N.L pari a L. 56.000.000.( importo da verificare)
A far data dal 1 Gennaio 2000 dalla quota trasferita dal Fondo di cui all'Art 6, ai sensi dell'Art. 38, comma
7 del C.C.N.L tale quota è concordata nella misura del 15% ed è pertanto pari a L. 352.631.639.
Dalle quote risultanti ai sensi della lettera "d", comma 4 dell'Art. 39 del C.C.N.L., secondo le procedure di
cui all'Art. 5, comma 10.
Dal valore relativo al numero medio di ore di Straordinario corrispondente ad ogni singolo dipendente cui
sono attribuiti incarichi di Posizione Organizzativa a decorrere dal 1 Gennaio dell'anno di riferimento.
Ai sensi e per gli effetti di cui all'8° comma art. 39 CCNL l'Azienda provvederà annualmente alla verifica
della dotazione organica alla data del 1° gennaio e, ove tale dotazione organica risulti superiore a quella
in essere al 1 gennaio dell'anno precedente, provvederà a finanziare l'incremento del fondo in misura
proporzionale all'aumento della dotazione, incremento da calcolarsi prendendo a riferimento l'entità
iniziale del fondo come sopra individuata. In applicazione di quanto previsto dal 4° comma punto b) dello
stesso art. 39 CCNL, gli incrementi come sopra determinati sono irreversibili in caso di successiva
diminuzione della dotazione organica.
In relazione all'anno 2000, secondo quanto indicato al 2° comma del precedente art. 6,punto H, il fondo
per la progressione orizzontale viene inizialmente costituito dalla somma del fondo come sopra
individuato con l'aggiunta dell'1,2% regionale relativo all'anno 1998, per un importo complessivo di L.
8.144.811.171 di cui L.1.852.000.000 fondo presunto disponibile per le nuove progressioni orizzontali per
l'anno 2000.Si precisa che la somma dell'1,2% regionale, deve comunque essere stabilizzata ,per gli anni
successivi al 2000 dal sopracitato incremento regionale ovvero, in mancanza, tramite corrispondente
trasferimento dal fondo produttività secondo le modalità da definirsi in sede di sessione di bilancio.
Al fine di applicare correttamente quanto disposto dall'art.39,comma 5 del CCNL 1998/2001,viene
individuata una quota pari a L. 50.000.000 da destinare al finanziamento dell'indennità prevista per le
posizioni organizzative. Si dà inoltre atto che le risorse aggiuntive -derivanti dal contratto di parte
economica per il biennio 2000/2001 saranno destinate al fondo per le predette posizioni e
conseguentemente andranno a sostituire nei limiti del loro ammontare la quota di L.50.000.000 come
sopra individuata.
L'intero fondo, quindi, come sopra costituito, viene attribuito al personale, con decorrenza 01/01/2000,
mediante svolgimento delle apposite selezioni, secondo le modalità previste dal regolamento per le
progressioni orizzontali (art.10 )
Tenuto conto che l'impegno dell'Azienda a portare avanti il processo di ristrutturazione dell'organico come
da dotazione organica riferita alla data dell'1.1.2000,determinerà una mobilità verticale per un certo
numero di dipendenti, l'Azienda si impegna ad attivare il meccanismo per la progressione verticale
contestualmente a quello per la progressione orizzontale e ad espletare rapidamente le procedure per i
passaggi possibilmente entro l'1.10.2000.Per l'anno 2000,le quote dei dipendenti che usufruiranno della
progressione verticale riassorbiranno le relative quote derivanti dalla progressione orizzontale.
Art. 8
Disposizioni finali.
Il termine per la quantificazione annuale a consultivo di eventuali risparmi di gestione negli esercizi degli
anni precedenti è fissato al 30 Aprile e la loro destinazione è vincolata ai disposti del presente C.I.A.
Le tabelle riassuntive relative all'entità dei fondi di cui agli Articoli 5, 6, e 7, devono riportare:
Le indicazioni delle fonti di provenienza sia esterne che interne all'Azienda,
La destinazione dei trasferimenti effettuati,
Il carattere transitorio o definitivo dei finanziamenti,
L'indicazione del titolo del trasferimento (risparmio di gestione da altro Fondo, finanziamento
straordinario, etc.), e vengono assunte, quale parte integrante del presente C.I.A.
Gli aggiornamenti dei Fondi, stilati con i criteri di cui sopra, vengono assunti, quale parte integrante del
presente C.I.A..
Per quanto riguarda l'istituzione delle posizioni organizzative (graduazione delle funzioni affidamento e
revoca degli incarichi) le parti si danno reciprocamente atto che trattasi di materie oggetto di
concertazione che verranno affrontate in tale sede non appena definita la struttura organizzativa
dell'Azienda.
Le parti concordano sul fatto che i Fondi destinati al comparto non possano essere in alcun modo
vincolati nella suddivisione per ruoli, categorie o qualifiche, se non limitatamente a quote
specificatamente individuate e disciplinate dalla normativa vigente e dai disposti del presente C.I.A.
TITOLO III
Criteri per i passaggi all'interno delle Categorie e
Per l'attribuzione della Progressione Economica Orizzontale.
Art. 9
Criteri per i passaggi all'interno delle Categorie
(Art. 17 del C.C.N.L.)
Per quanto oggetto del presente articolo si rinvia al regolamento per la disciplina delle selezioni interne
(passaggio da una categoria all'altra immediatamente superiore o all'interno della stessa categoria da un
profilo professionale all'altro) concertato fra le parti e che costituisce quindi parte integrante del presente
contratto.
Art. 10
Criteri per la Progressione Economica Orizzontale.
(Art. 35 del C.C.N.L.)
Per quanto oggetto del presente articolo si rinvia al regolamento per la progressione economica
orizzontale che costituisce parte integrante del presente contratto
Titolo IV
Orario di lavoro
Art. 11
Criteri per il calcolo del debito e credito orario dei dipendenti.
Le parti convengono sulla revisione del sistema di calcolo di debito e credito orario fin'ora utilizzato
dall'Azienda, partendo dal presupposto che sulla base del concetto di flessibilità nell'orario di lavoro
giornaliero assegnato ai singoli dipendenti in base all'organizzazione dei Servizi, Reparti ed Uffici, anche
ai sensi dell'Art. 26, comma 3, lettera "c" del C.C.N.L., consegue l'affermazione che l'orario di lavoro
previsto dall'Art. 26, comma 1 del C.C.N.L. in 36 ore settimanali debba essere inteso come media
settimanale e non è, quindi, riferimento assoluto delle ore di debito orario settimanale dovuto dai
dipendenti. In tal senso si concorda che a far data dal 1 Gennaio 2000 il nuovo sistema di calcolo sia
regolamentato secondo i disposti del presente Articolo.
Per debito orario si intendono le ore di lavoro dovute dai dipendenti e attribuite, giornalmente,
settimanalmente o per periodi ben definiti ad ogni singolo dipendente in base ai turni di lavoro assegnati
conseguentemente all'organizzazione dei Servizi, Reparti od Uffici di destinazione. Il totale del debito
orario annuale deve comunque coincidere con la media settimanale di 36 ore.
Per credito orario si intendono i periodi, espressi in ore, di assenza dal lavoro dovuti al singolo
dipendente, così come individuati al comma 9 e le eventuali ore di lavoro straordinario accumulate dai
dipendenti che ne fanno richiesta di recupero. E' fatto obbligo del recupero a titolo di credito orario delle
eccedenze di lavoro straordinario eventualmente effettuate, per motivi di assoluta e comprovata
eccezionalità e previa consultazione delle parti sindacali, oltre i limiti individuali previsti dalla normativa
vigente.
Per flessibilità dell'orario di lavoro si intende la possibilità di programmarlo ai sensi dell'articolo 26, comma
3 del C.C.N.L., di suddividere le fasce dei turni giornalieri in differente numero di ore o di prevedere
diversi orari di servizio durante i giorni della settimana, purché finalizzata ad un miglioramento
dell'efficienza dei servizi e/o all'ottimizzazione delle risorse umane.
Il servizio prestato dal dipendente prima dell'orario di entrata e dopo l'orario d'uscita allo stesso
assegnato dal responsabile del servizio non può essere computato come lavoro straordinario se non
previa autorizzazione motivata dello stesso responsabile.
Gli orari assegnati possono tener conto di specifiche necessità, nell'ambito dello stesso Reparto, Servizio
od Ufficio, di predisporre differenti fasce orarie di lavoro al fine di ottimizzare le risorse umane in base alle
richieste di operatività dell'utenza, di altri Servizi o ai diversi orari di inizio delle attività assegnate al
singolo lavoratore.
Per le sole attività che non rispondono alle necessità suddette, ovvero che vengono svolte
indipendentemente dall'organizzazione generale del Reparto, Servizio od Ufficio o non rispondono a
richieste in tempo reale dell'utenza o di altri Servizi è consentita la deroga al comma 5 con una flessibilità
in entrata nell'arco di 30 minuti, compensata, nella stessa giornata, da pari flessibilità in uscita secondo
l'accordo precedentemente definito.
Ogni variazione degli orari di servizio assegnati deve essere autorizzata e motivata dal Dirigente del
Servizio, trasmessa in tempo reale agli Uffici competenti alla rilevazione delle presenze e ha vigore dal
momento dell'autorizzazione.
Ai sensi del comma 3 ed in applicazione dell'Art. 19, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del C.C.N.L. 1994-1997,
ancora in vigore, i periodi di assenza dal lavoro a disposizione dei dipendenti sono espressi in ore
moltiplicando il numero delle giornate per 6. Nel caso di articolazione dell'orario di servizio su 5 giorni
settimanali dal lunedì al venerdì il numero delle giornate a disposizione viene moltiplicato per 7, 12 minuti
Al fine di una corretta applicazione dei commi 2, 3 e 4 del predetto Articolo 19 del C.C.N.L. 1994-1997, la
distribuzione dell'orario di lavoro settimanale su 5 o 6 giornate lavorative è dichiarata agli Uffici
competenti che provvederanno ad assegnare il relativo numero di giornate di ferie spettanti ed il
conseguente credito orario complessivo. Al personale che, in ottemperanza ai disposti del comma 4,
dichiara ed effettua turni di lavoro (anche solo mattutini) su 5 giorni la settimana prevedendo rientri
compensativi, nel rispetto della media settimanale delle 36 ore, si applica il comma 4 dell'art. 19 del
C.C.N.L. 1994-1997. Al personale che, in ottemperanza ai disposti del comma 4, dichiara ed effettua turni
di lavoro (anche solo mattutini) su 6 giorni la settimana prevedendo riposi compensativi, nel rispetto della
media settimanale delle 36 ore, si applica il comma 2 dell'art. 19 del C.C.N.L. 1994-1997. Al personale
che effettua turni di servizio articolati sulle 24 ore si applica il comma 2 dell'art. 19 del C.C.N.L.
1994-1997.
Le assenze per:
Malattia e con esclusione dei periodi previsti dall'Art. 26, comma 3 del C.C.N.L., laddove la media
dell'orario di lavoro settimanale sia superiore alle 36 ore,
Permessi previsti dall'Art. 21 del C.C.N.L.1994-1997, purché non fruiti cumulativamente ai sensi dello
stesso Art., comma 4,
Permessi previsti dalla Legge 104/1992, Art. 33, commi 2 e 3,
Permessi per aggiornamento e formazione obbligatori, purché l'orario delle lezioni non sia inferiore a 6
ore giornaliere,
Comandi assegnati dall'Azienda,
Ferie
150 ore per diritto allo studio;
vengono calcolate in ore, a copertura del debito orario previsto dal turno di servizio assegnato al
dipendente, conteggiando tante ore quante previste dal turno assegnato nella giornata di assenza. Tali
assenze rimangono computate in giorni ai sensi dei disposti dell'Art. 23 del C.C.N.L. 1994-1997 e di tutte
le normative che riconducono alla definizione delle giornate di assenza per il raggiungimento dei limiti
massimi previsti.
Le assenze non comprese nel comma precedente vengono calcolate computando 6 ore di lavoro per
giornata.
E' fatto divieto di fruire dell'istituto del diritto allo studio (150 ore) cumulativamente, salvospecifici
riferimenti normativie Ovvero: fatta riserva di fruire dei periodi eventualmente cumulabili e previsti dalle
normative vigenti, le ore residue devono essere fruite nel corso dell'anno accademico per le quali
vengono richieste e giustificate dall'attestato di frequenza alle lezioni del giorno in cui si è verificata
l'assenza dal lavoro. La mancata presentazione dell'attestato comporta il recupero delle ore concesse e
l'attivazione delle procedure disciplinari inerenti le assenze ingiustificate. Laddove non sia previsto
l'obbligo di frequenza dovrà essere presentato il certificato di superamento esame secondo la normativa
in essere presso l'istituzione scolastica frequentata
13) I permessi sindacali vengono calcolati computando le ore indicate nella richiesta che non possono
essere superiori all'orario assegnato dal turno di servizio nella giornata di riferimento. I permessi che non
riportano il numero di ore sono calcolati computando 6 ore al giorno.o,nel caso di articolazione dell'orario
di servizio su 5 giorni settimanali dal lunedì al venerdì 7,12 minuti al giorno.Le riunioni sindacali
convocate dall'Azienda sono considerate orario di lavoro.
14) Il personale assunto a tempo determinato che presta servizio nei periodi previsti ai sensi dell'Art. 26,
comma 3 del C.C.N.L. che prevedono una media oraria settimanale superiore alle 36 ore, accantona le
ore eccedenti che, se non usate a compensazione con successivi periodi che prevedono na media oraria
settimanale inferiore alle 36 ore, devono essere recuperate prima dell'interruzione del rapporto. E' fatta
salva la possibilità di pagamento di tale eccedenza a titolo di lavoro straordinario, su richiesta del
dipendente, purché nei limiti individuali previsti dal C.C.N.L., in ragione del periodo di contratto rispetto
all'anno, ed della disponibilità globale assegnata all'U.O. di pertinenza.
15) Eventuali debiti orari accumulati dai dipendenti per ritardi, permessi brevi, etc. devono essere
compensati con:
Rientri al lavoro pari al numero di ore accumulate, da concordarsi col Responsabile del Servizio, o, a
richiesta del lavoratore:
Prioritariamente, con ore di straordinario se già accantonate,
In subordine con pari numero di ore di ferie.
16) Le disposizioni del presente Articolo sono proporzionalmente ricalcolate sulla base di eventuali
riduzioni della media oraria di lavoro settimanale concordate dalle parti e per quanto inerente il personale
con contratto part-time.
Art. 12
Riduzione dell'orario di lavoro
Le parti si impegnano ad avviare sperimentalmente l'applicazione delle 35 ore per tutti i lavoratori turnisti
in modo graduale e secondo un piano da concordare entro il 31.10.2000.
I maggiori oneri derivanti dalla riduzione dell'orario devono essere compensati con pari recupero di
potenzialità degli organici già assegnati, ovvero attraverso l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse umane
con criteri di flessibilità per Aree Funzionali Omogenee nell'ambito dello stesso Presidio, una migliore
gestione dei turni di servizio e della programmazione delle ferie e/o una revisione degli orari di servizio.
Il campo di applicazione del primo comma è così definito:
Sono considerati turnisti sulle 24 ore tutti i lavoratori assegnati stabilmente ai turni notturni, compreso
l'eventuale personale di sostituzione, indipendentemente dal numero di turni notturni assegnati.
Non appartengono a questa categoria i lavoratori che effettuano saltuariamente od in via eccezionale
turni notturni.
Non appartengono a questa categoria i lavoratori che effettuano turni notturni a fronte delle sole chiamate
in Pronta Disponibilità.
4) Per il restante personale (turnista sulle 12 ore) la riduzione della media oraria settimanale di lavoro a
35 ore è subordinata al rispetto delle condizioni previste all'Art. 27, comma 1 del C.C.N.L. e, laddove
possibile, ai criteri previsti al comma precedente. A tal fine i Responsabili dei Servizi presentano alla
Direzione dell'Azienda entro il 30 Dicembre 2000 idonei programmi ed orari di lavoro, prevedendo il
recupero dei maggiori oneri derivanti dalla riduzione dell'orario con il raggiungimento degli obbiettivi
previsti dal suddetto Articolo anche secondo le indicazioni dell'Art. 26, comma 3, lettera "c" del C.C.N.L.
La riduzione della media settimanale dell'orario di lavoro ha validità dalla data di accettazione dei
programmi.
5) Sui programmi, sulle modalità di recupero dei maggiori oneri e sugli eventuali nuovi orari di servizio per
il personale non turnista sulle 24 ore sono consultate le parti sindacali.
6) Ai sensi dell'Art. 27, comma 1 del C.C.N.L. le riduzioni della media settimanale dell'orario di lavoro
hanno carattere sperimentale. Al fine di verificare la correttezza dei programmi attuati ai sensi dei commi
1 e 2, si concorda che gli stessi debbano essere esaminai entro 6 mesi dalla data di autorizzazione La
verifica avviene con la consultazione delle parti sindacali, previo esame di una Commissione Paritetica
all'uopo costituita, e deve comportare:
7) La conferma della riduzione dell'orario di lavoro per un ulteriore anno.
8) La bocciatura motivata della sperimentazione ed il ritorno alle 36 ore con ripristino degli orari di servizio
precedenti.
9) La durata della sperimentazione è fissata in 12 mesi dalla data della conferma dei programmi, fatte
salve eventuali nuove disposizioni normative nazionali. Al termine di tale periodo, previa verifica dei
risultati e consultazione delle parti abilitate alla trattativa, la riduzione dell'orario di lavoro a 35 ore diventa
definitiva.
10) I singoli programmi di riduzione dell'orario di lavoro ed i nuovi orari di servizio sono ricondotti al
presente C.I.A. a titolo di Allegato N° 8. Le risultanze delle verifiche di cui al comma 5 sono ricondotte al
presente C.I.A. allo stesso Allegato.
Titolo V
L'Aggiornamento e la Formazione Professionale del Personale Dipendente.
Le conseguenze delle innovazioni tecnologiche ed organizzative.
Le pari opportunità e la solidarietà verso i lavoratori disabili.
Art. 13
L'Aggiornamento e la Formazione Professionale.
La Direzione dell'Azienda fa propri integralmente i disposti dell'Art. 29 del C.C.N.L., impegnandosi a dare
massimo impulso all'Aggiornamento e alla Formazione del personale dipendente quale strumento di
miglioramento professionale del personale stesso, di riqualificazione delle Piante Organiche e di
potenziamento delle strutture e della risposta qualitativa all'utenza.
A garanzia dell'impegno assunto al comma precedente la Direzione Aziendale predispone piani annuali di
riqualificazione e formazione del personale sulla base degli obbiettivi aziendali e delle riorganizzazioni
previste e, nel caso il Fondo predeterminato non risultasse sufficiente, reperisce le risorse finanziarie
necessarie in sede di contrattazione decentrata incrementandolo anche con anticipazioni proprie da
recuperare dal Fondo da concordare per l'anno successivo.
Le parti concordano altresì sulla priorità di allineare la Formazione e l'Aggiornamento professionale agli
indirizzi contenuti nel P.A.L., con particolare attenzione alle riorganizzazioni, alle nuove tecnologie e
tecniche assistenziali ed alle nuove metodologie di lavoro che ne conseguono.
Nel contesto della materia trattata dovrà essere data dignità di Aggiornamento e Formazione ed il
maggior impulso possibile anche all'addestramento "sul campo", equiparandolo a tutti gli effetti alle
suddette attività. A tal fine devono essere attivati protocolli di collaborazione fra le singole U.O. come
strumento di estensione delle conoscenze tecniche e professionali al personale dei diversi presidi o
specialità, anche con l'obbiettivo di arrivare ad un livello di conoscenza tale da agevolare una eventuale
flessibilità operativa per Aree Funzionali Omogenee o, comunque, da considerare nei criteri che
disciplinano la mobilità interna del personale, tenendo in debito conto del grado di addestramento
acquisito. Si prevede altresì anche la possibilità di addestrare il personale all'interno di ogni singola U.O.
attraverso il ricorso ad esperti esterni all'Azienda, preferibilmente ratificato nel contratto d'acquisto
stipulato con le ditte che forniscono le nuove tecnologie, o comunque attraverso personale già esperto
nel caso l'addestramento sia finalizzato a dipendenti di altre U.O. per l'utilizzo di tecnologie già presenti.
L'addestramento deve essere seguito da una valutazione finale il cui superamento è sancito col rilascio di
un attestato a cui viene riconosciuta, all'interno dell'ente, l'equiparazione coi tradizionali attestati rilasciati
ai corsi di aggiornamento e formazione.
Per il personale infermieristico si concorda altresì sulla necessità di un percorso formativo che ricalchi i
D.U. di specialità relativi al profilo.
I corsi di Formazione ed Aggiornamento di cui ai commi precedenti, con esclusione dei corsi di
Formazione di cui al comma 2 e per le finalità di cui al comma 4, devono prevedere una riserva di posti
anche per il personale di diverse U.O o di diverse specialità sanitarie rispetto a quelle cui sono destinate.
Per tutto questo personale tali corsi hanno carattere esclusivamente obbligatorio, fatto salvo per quello
con le cui attività non esiste attinenza.
Il Fondo per l'Aggiornamento e la Formazione del personale dipendente del Comparto è quantificato nel
rispetto della percentuale minima fissata dalla programmazione nazionale e regionale, con l'impegno di
destinare,per l'anno 2001 alla formazione un ammontare di risorse pari all'1% del monte salari. Il Fondo
così quantificato si incrementa in ragione annua con risorse derivanti da finanziamenti esterni pubblici o
privati, finanziamenti finalizzati da apposite normative Regionali o Nazionali e, previo accordo fra le parti,
dai disavanzi attivi provenienti dallo stesso Fondo dell'anno precedente.
Le parti si impegnano a rivedere il regolamento per l'Aggiornamento e la Formazione del personale
dipendente, fatto proprio dalla Direzione Aziendale con delibera N° 481 del 2 Aprile 1999, e ricondurlo,
con le eventuali variazioni concordate, al presente C.I.A. entro il 30 Ottobre 1999 a titolo di allegato n° 8.
Eventuali variazioni che si rendessero necessarie negli anni successivi sono ricondotte allo stesso
Allegato con l'indicazione dell'anno di applicazione.
Art. 14
Le conseguenze delle innovazioni tecnologiche ed organizzative.
Le innovazioni tecnologiche ed organizzative previste dall'Azienda devono essere accompagnate da
strumenti che consentano al personale interessato una piena presa di coscienza della necessità di
cambiamento in atto. In tal senso la Direzione dell'Azienda si impegna ad informare compiutamente i
lavoratori del Comparto ed a prendere in dovuta considerazione la disponibilità dello stesso, in termini
propositivi e di apporto costruttivo, anche richiedendone la partecipazione fattiva nelle scelte operative
che dovranno essere affrontate. Di conseguenza invitano i Responsabili dei Servizi interessati a
coinvolgere in apposite commissioni consultive/propositive i lavoratori coinvolti con la costituzione di una
rappresentanza che coinvolga tutti i livelli operativi.
La Direzione dell'azienda si impegna altresì a valutare le eventuali ricadute economiche negative sui
salari dei lavoratori, attuando forme di recupero economico da concordarsi in sede di contrattazione
decentrata. Gli accordi stipulati in tal senso devono essere chiaramente esplicitati negli allegati di
riferimento ai Fondi con cui vengono finanziati.
Le parti evidenziano come, già da ora, si possa prevedere a seguito di riorganizzazioni ed istituzione di
nuovi servizi ed attività la necessità di una maggiore flessibilità e mobilità del personale. Concordano
pertanto sul fatto che debbano essere rivisti entro la fine dell'anno in corso gli accordi sulla mobilità
interna, che non rispondono più alle reali ed attuali necessità, e che debbano essere regolamentati i limiti
del ricorso alla flessibilità operativa del personale. A tal fine si dovrà stendere un nuovo accordo sulla
mobilità interna che ricomprenda anche la regolamentazione del ricorso alla flessibilità operativa e che
dovrà essere ricondotto al presente C.I.A. sotto forma di Allegato n° 9.
La materia disciplinata dal presente Articolo comprende anche l'esame della ricaduta, in termini di
organizzazione, gestione ed autonomia, che le nuove disposizioni normative comportano sul personale
Sanitario, Tecnico/Sanitario e della Riabilitazione. Si conviene pertanto che entro la fine dell'anno in corso
la Direzione dell'Azienda faccia propria, con atto formale, l'istituzione delle UU.OO. Infermieristica,
Tecnico Sanitario, della Riabilitazione e dei Servizi Sociali e della Vigilanza e ispezione.
L'Azienda si impegna a definire un apposito regolamento per la formazione e l'aggiornamento del
personale e a ricostituire la Commissione per le pari opportunità.
Art. 15
Le pari opportunità e la solidarietà verso i lavoratori disabili
La Direzione dell'Azienda assume l'impegno di dare il massimo impulso alle pari opportunità non solo
come comunemente intesa nel limitare le disparità fra i sessi, ma estendendo il concetto universalmente
a tutti i lavoratori.
In particolar modo l'impegno è rivolto a dare pari opportunità a tutto il personale, comunque nel rispetto
delle normative vigenti, dei disposti del presente C.I.A. e di insormontabili esigenze aziendali, per:
- l'accesso a progressioni di carriera ed economiche,
- l'accesso all'istituto della Produttività Collettiva,
- il diritto all'aggiornamento e alla formazione,
- la mobilità interna,
- la flessibilità operativa del personale,
- la gestione dei turni e delle ferie.
- l'intercambiabilità nelle attività per pari profilo Professionale nell'ambito della stessa U.O.
Quale organismo interno di controllo per le pari opportunità si conferma la Commissione già operante
all'interno dell'Azienda, fatto salvo il diritto delle parti sindacali abilitate alla trattativa di richiedere l'esame
di particolari problematiche in sede di consultazione e di adire eventualmente alle normali vie di tutela dei
lavoratori anche avverso a pareri contrari della Commissione e della Direzione Aziendale stessa.
La Commissione per le Pari Opportunità diventa competente anche per l'esame di richieste volte alla
tutela dei lavoratori disabili e valuta l'opportunità e la fattibilità di richieste di condizioni di miglior favore
verso gli stessi proponendole alla Direzione Aziendale che provvederà ad attivarle previa consultazione
delle parti sindacali abilitate alla trattativa.
Spezia 10 Agosto 2000
La Direzione Aziendale dell'A.U.S.L. 5 "Spezzino", nella persona del Direttore Generale, e le parti
sindacali abilitate alla trattativa decentrata, nelle persone dei Responsabili delle Segreterie Provinciali
delle OO.SS. di Categoria e dei Membri dell'Esecutivo della R. S.U. Aziendale, così come disposto dagli
Articoli 4 e 5 del C.C.N.L. 1998 - 2001 del Comparto, ratificano il presente Contratto Integrativo Aziendale
quale parte integrante del Contratto Collettivo Nazionale con la validità prevista dallo stesso.
Si impegnano ad applicare le clausole in esso contenuto, compreso gli accordi ad esso ricondotti a titolo
di allegati, nel rispetto delle normative vigenti. Ovvero si impegnano per quanto di loro competenza e
responsabilità a risponderne in qualsiasi sede, fatto salvo quanto espressamente esplicitato a titolo di
dissenso nelle dichiarazioni a verbale.
IPOTESI
REGOLAMENTO AZIENDALE PER LA PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE
ARTICOLO 1
La Progressione Economia Orizzontale (P.E.O.) si effettua annualmente, con decorrenza dal 1° Gennaio
di ogni anno, compatibilmente con le risorse economiche disponibili.
Tali risorse sono definite annualmente in sede di contrattazione aziendale nei limiti della capacità del
fondo di cui all'Art. 39 del C.C.N.L. 1998 - 2001.
Nella stessa sede vengono definiti i contingenti di personale interessato alla P.E.O. e le relative
ripartizioni fra i ruoli in modo proporzionale in ogni fascia e profilo.
ARTICOLO 2
Le selezioni per gli scorrimenti da una fascia all'altra, immediatamente superiore, avvengono in
conformità coi disposti contrattuali.A tal fine è stilato il presente regolamento che definisce i criteri per la
selezione del personale del Comparto destinatario delle quote stabilite ai sensi del comma precedente.
ARTICOLO 3
La selezione del personale è effettuata d'ufficio sulla base della documentazione materialmente presente
nel fascicolo personale del dipendente.Il dipendente potrà integrare la documentazione mediante
domanda da presentarsi nel termine previsto dal bando.
ARTICOLO 4
La Direzione darà massima pubblicità al bando di selezione, anche avvisando il personale dell'avvenuta
emanazione tramite affissione di idoneo comunicato presso ogni punto di registrazione dell'entrata ed
uscita dal lavoro ed allegandolo alle buste paga. Nella comunicazione sarà riportata l'ubicazione del
bando, gli uffici cui rivolgersi per la presentazione delle domande e i responsabili del procedimento.
Per l'Ambito Val di Magra ed il distretto di Levanto saranno previsti Uffici di raccolta decentrata delle
domande con relativo protocollo di accettazione.
ARTICOLO 5
Le domande dovranno essere presentate entro il 20° giorno dalla data di affissione del bando.
ARTICOLO 6
I titoli possono essere prodotti in originale o in copia autenticata nei modi di legge ovvero autocertificati
nei modi e nei limiti previsti dalla normativa vigente (L. n. 15/68 e successive modificazioni e integrazioni).
ARTICOLO 7
La selezione del personale avviene attraverso apposite graduatorie che dovranno sommare i punteggi
derivanti dai seguenti indicatori, in conformità con le direttive di cui all'art. 35 del C.C.N.L. 1998 - 2001:
Impegno e qualità della prestazione individuale (SVI).
Risultati ottenuti.
Prestazioni rese con più elevato arricchimento professionale.
ARTICOLO 8
Per la valutazione della prestazione individuale si assume lo strumento della Scheda di Valutazione
Individuale (SVI) così come allegata al presente regolamento.
La compilazione della scheda e la somma dei punteggi predefiniti sono affidati al Responsabile del
Servizio che ne cura anche la presa visione del dipendente in questione e ne annota eventuali
osservazioni debitamente controfirmate dallo stesso.
Il dipendente potrà eventualmente contestare e discutere la valutazione effettuata dal dirigente facendosi
assistere da persona di sua fiducia., prima della stesura della graduatoria
La SVI viene aggiornata annualmente ad ogni successiva selezione.
ARTICOLO 9
La SVI è utilizzata per lo scorrimento alla 1°, 2° e 3° fascia di tutte le Categorie limitatamente ai criteri di
valutazione di cui alle lettere "A", "B" ed "C" per un punteggio massimo conseguibile di 40 punti secondo
la ripartizione di cui all'art.12.
Per lo scorrimento alla 4° fascia, oltre ai suddetti criteri, si aggiungono i criteri della stessa SVI di cui alle
lettere "D","E", "F"e "G" per un punteggio massimo conseguibile di ulteriori 10 punti secondo la seguente
ripartizione per ogni singolo indicatore:
Bassa valutazione punti 0
Media valutazione punti 1,25
Alta valutazione punti 2,5
ARTICOLO 10
Allo stesso modo è affidata al Responsabile del Servizio la valutazione dei risultati ottenuti.
Il responsabile del servizio attribuisce il punteggio ai dipendenti sulla base dei criteri previsti per
l'attribuzione del Premio per la Produttività Individuale.
In particolare attribuisce il 100% del punteggio ai dipendenti che hanno ottenuto il Premio stesso e fino
all'80 del punteggio al rimanente personale differenziandolo in base ai risultati ottenuti secondo i criteri
concordati nell'accordo sulla Produttività.
ARTICOLO 11
Per la valutazione delle prestazioni rese con più ele-vato arricchimento professionale si intende la
valutazione dell'anzianità di servizio nella qualifica di cui alla selezione e nelle qualifiche immediatamente
inferiori o immediatamente superiori purché compatibili con la stessa.
Sono intesi come ulteriori indicatori delle prestazioni rese con più elevato arricchimento professionale la
Formazione e l'Aggiornamento.
Per la verifica del punteggio conseguito è istituita apposita commissione tecnica che utilizzerà i seguenti
criteri per l'attribuzione del punteggio stesso, da utilizzarsi in sede di prima applicazione del presente
Regolamento:
Per tutto l'aggiornamento e formazione effettuati prima della data dell'01/01/2000:Punteggi come da ex
Art. 45 (Gradone).
Per tutto l'aggiornamento e la formazione effettuati dopo la data dell'01/01/2000 si provvederà a
concordare i relativi punteggi in sede di revisione del presente Regolamento ai sensi del comma 18
sottintendendo fin da ora che i corsi organizzati ai sensi dell'art. 29 ,comma 4,lett.a , del nuovo CCNL
debbano essere valutati con punteggio maggiorato del 10%.
Allo stesso modo, per la valutazione dell'anzianità di servizio si utilizzano i criteri di attribuzione del
punteggio come da ex art. 45 (Gradone).
ARTICOLO 12
I punteggi massimi attribuiti ad ogni singolo gruppo di indicatori vengono così definiti per tutte le
Categorie:
Per il passaggio alla 1°, 2° e 3° fascia:
Impegno e qualità della prestazione individuale (SVI) Punti 40
Risultati ottenuti Punti 10
Prestazioni rese con più elevato arricchimento professionale: Punti 50
Per i passaggi alla 4° fascia:
Impegno e qualità della prestazione individuale Punti 50
Risultati ottenuti Punti 10
Prestazioni rese con più elevato arricchimento professionale: Punti 40
ARTICOLO 13
In caso di parità di punteggio, nell'ordine, sarà data precedenza a:
Maggiore anzianità di servizio nel Profilo Professionale in questione.
Maggiore anzianità di servizio nella AUSL n. 5
Maggiore anzianità di servizio complessiva
Maggiore anzianità anagrafica.
ARTICOLO 14
Il dipendente non può percepire (in ragione di anno solare) più di una progressione economica a qualsiasi
titolo (orizzontale o verticale)
ARTICOLO 15
Tutto il personale già inserito in 4° fascia ed in possesso di "assegno ad personam" è escluso dal
computo numerico per il calcolo percentuale delle P.E.O. coperte dalla disponibilità finanziaria.
ARTICOLO 16
Le parti concordano che l'ex art. 13, presentato dalla Direzione dell'Azienda nella proposta di
regolamento e cassato dal presente regolamento, che recitava: - I punteggi conseguibili con le
"prestazioni rese con più elevato arricchimento professionale" sono utilizzabili una sola volta.Ovvero:
nelle successive selezioni possono essere computati solamente i punteggi derivanti da titoli od anzianità
di servizio ottenuti dal momento dell'ultimo passaggio conseguito debba essere ridiscusso nell'eventualità
di una sua parziale o totale applicazione nelle successive applicazioni.
ARTICOLO 17
Il presente regolamento ha validità per l'applicazione della P.E.O. relativa all'anno 2000. Le parti
concordano sulla necessità di rivedere il presente regolamento entro il 30 Settembre 2000 per le
correzioni che si riterranno necessarie sulla base di nuove normative ad indicazioni contrattuali o di
anomalie riscontrate in fase di 1° applicazione.
ARTICOLO 18
I punteggi previsti dal presente regolamento per i quali non sono state attivate le procedure che ne
consentono l'assegnazione non vengono assegnati.
ARTICOLO 19
Per la compilazione della SVI per il personale eletto nella RSU o facente parte degli organismi direttivi
delle OO.SS.si applicherà il punteggio medio del personale del rispettivo profilo.
La Spezia, 10 Agosto 2000
PER L'AMMINISTRAZIONE
PER LE OO.SS.
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE SELEZIONI INTERNE PER IL PASSAGGIO DA UNA
CATEGORIA
ALL'ALTRA IMMEDIATAMENTE SUPERIORE O, ALL'INTERNO DELLA STESSA CATEGORIA DA
UN PROFILO PROFESSIONALE ALL'ALTRO
PARTE PRIMA
PRINCIPI GENERALI
Art. 1
La mobilità del personale tra un profilo e l'altro della stessa categoria (mobilità orizzontale) o tra una
categoria e quella immediatamente superiore o, all'interno delle categorie B e D, tra i profili di base e
quelli collocati in categoria Bs e Ds (mobilità verticale), avviene mediante selezione interna.
La selezione interna può essere espletata attraverso due distinte modalità:
La selezione concorsuale, che costituisce modalità ordinaria
La selezione mediante corso di formazione, che costituisce modalità straordinaria da adottarsi
specificamente nei casi di settori di attività oggetto di processi di ristrutturazione
Art. 2
Requisiti di ammissione
Alle selezioni interne indette dall'Azienda per la mobilità verticale e orizzontale possono partecipare i
dipendenti in servizio alla data di scadenza del termine per la presentazione delle relative domande in
possesso, alla data predetta, dei requisiti culturali e professionali previsti per l'accesso al profilo cui si
riferisce la selezione stessa.
Art. 3
La mobilità verticale deve essere garantita prioritariamente all'interno della linea professionale e solo in
subordine da una linea all'altra.
Il dipendente che ha beneficiato della mobilità verticale o orizzontale non può godere di altra mobilità, se
non trascorso un anno dalla data di approvazione dell'atto deliberativo di inquadramento salvo il caso in
cui alla eventuale selezione non partecipi altro personale in possesso dei requisiti richiesti.
In attesa dell'unificazione in un'unica figura professionale degli ex coadiutori amministrativi e degli ex
operatori tecnici addetti ai video terminali (operatori di sistemi) il servizio di questi operatori viene
considerato come prestato nella linea professionale amministrativa.
PARTE SECONDA
Selezione Concorsuale
Art. 4
Bando di selezione interna
Il bando di selezione interna deve indicare, distintamente per profilo professionale e categoria di
appartenenza:
Il numero dei posti che si intende coprire;
Il termine e le modalità di presentazione delle domande di partecipazione e della relativa documentazione
L'oggetto delle prove di esame;
I titoli valutabili;
I titoli che, a parità di merito, danno luogo a precedenza.
La prova o le prove di esame;
Il bando di selezione verrà pubblicato all'albo dell'Azienda ed allo stesso verrà data la massima diffusione
con l'invio di copia a tutte le unità operative dell'Azienda nonché alla R.S.U. formalmente costituita ed alle
organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del C.C.N.L. del comparto presenti in ambito aziendale.
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione alle selezioni scade il 30° giorno
successivo alla pubblicazione del bando all'albo dell'Azienda.
Le domande di partecipazione vanno inoltrate direttamente al protocollo dell'Azienda o a mezzo del
servizio postale.
Si considerano utilmente prodotte le domande spedite entro il termine di scadenza.
Art. 5
Domande di ammissione alle selezioni
Per l'ammissione alle selezioni gli aspiranti devono presentare domanda redatta in carta semplice
secondo lo schema esemplificativo allegato al relativo bando.
Alla domanda di partecipazione gli aspiranti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che
ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito ivi compreso un curriculum
formativo e professionale debitamente datato e firmato.
I titoli possono essere prodotti in originale od in copia autenticata nei modi di legge ovvero autocertificati
nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente (L. 15/1968 e successive modificazioni e integrazioni).
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
Alla domanda va allegato anche l'elenco dei documenti e dei titoli presentati.
Nella domanda di ammissione alla selezione l'aspirante deve, altresì, indicare il domicilio presso il quale,
ad ogni effetto, deve essere fatta ogni comunicazione inerente la selezione.
Non si terrà conto della documentazione comunque a qualsiasi titolo presente nell'Amministrazione che
non sia allegata alla domanda o comunque cui non si faccia riferimento esplicito, e circostanziato, per
ogni singolo documento.
Art. 6
Ammissione dei candidati
L'ammissione alle selezioni è deliberata dall'Azienda previa verifica del possesso da parte dei candidati
dei requisiti culturali e professionali richiesti per la partecipazione alle selezioni stesse.
Art. 7
Esclusione dalle selezioni
L'esclusione dalle selezioni è deliberata con provvedimento motivato dell'Azienda da notificarsi agli
interessati entro venti giorni dalla esecutività della relativa decisione.
Art. 8
La Commissione Esaminatrice è nominata dell'Azienda ed è così composta:
Presidente: un dirigente di norma della linea professionale nel cui ambito è collocato il profilo
professionale dei posti messi a selezione nominato della direzione generale.
Componenti: due esperti nominati dalla direzione generale, dipendenti dell'Azienda, con riferimento alla
posizione funzionale ricoperta in relazione ai posti da ricoprire. Devono essere di posizione funzionale
superiore ed avere una anzianità nella stessa di almeno 5 anni.
Qualora non siano reperibili all'interno dell'Azienda dovranno essere individuati all'esterno.
Segretario: un dipendente amministrativo con posizione funzionale non inferiore a quella di Assistente
Amministrativo nominato della Direzione Generale.
Art. 9
Adempimenti preliminari
All'atto dell'insediamento la Commissione esaminatrice determinaI criteri da valere per la valutazione dei
titoli prodotti dai concorrenti
I criteri e le modalità di valutazione delle prove di esame per l'assegnazione a ciascuna di esse del
relativo punteggio.
I componenti della Commissione presa visione inoltre dell'elenco dei partecipanti alle selezioni
sottoscrivono ciascuno la dichiarazione che tra essi ed i concorrenti stessi non sussistono situazioni di
incompatibilità ai sensi degli artt. 51 e 52 del codice di procedura civile in quanto applicabili.
Art. 10
Suddivisione dei punteggi
Per la mobilità da una categoria all'altra immediatamente superiore si applicano i punteggi di cui alla
seguente tabella:
Bs 50 05 05 40
Bs 40 10 10 40
Cs 35 10 15 40
Ds 30 10 20 40
Ds 25 10 25 40
Per la mobilità da un profilo all'altro della stessa categoria si applicano i seguenti punteggi:
Titoli
Categoria Carriera Studio Curriculum Prove
As 50 10 40 =
Bs 30 10 20 40
Bs 30 10 20 40
Cs 30 10 20 40
Ds 25 10 25 40
Ds 25 10 25 40
Art. 11
Criteri per la valutazione della carriera
Per l'attribuzione del punteggio relativo alla carriera si applicano i seguenti criteri, tenendo conto che le
categorie Bs e Ds vengono considerate convenzionalmente come categoria autonoma:
Servizi prestati presso enti del comparto sanità:
Servizi prestati in categoria o posizione
Superiore a quella oggetto di selezione nella stessa linea professionale punti 2 per anno
Servizi prestati nella categoria oggetto
di selezione e nello stesso profilo professionale oppure in categoria o posizione superiore ma di diversa
linea professionale punti 1, 5 per anno
Servizi prestati della stessa categoria oggetto di selezione ma su profilo professionale diverso punti 1,2
per anno
Servizi prestati in categoria o posizione immediatamente inferiore a quella oggetto di selezione punti 1
per anno
Servizi prestati in categoria o posizioni ulteriormente inferiore punti: 2/3 del punteggio annuo previsto per i
servizi nella categoria immediatamente superiore
Nel caso di servizi prestati presso altre pubbliche amministrazioni, i punteggi di cui sopra sono ridotti della
metà. Nel caso di rapporti di lavoro prestati nel settore provato nella stessa area professionale oggetto
della selezione i punteggi di cui sopra sono ridotti del 75%.
Nel caso delle selezioni per l'inquadramento nella categoria. Ai punteggi di cui ai commi precedenti sono
elevati di 1/5.
Nel caso delle selezioni per l'inquadramento nell'ambito della categoria B i punteggi di cui ai commi
precedenti sono elevati del 50%.
Nel caso delle selezioni per la categoria Ds, i punteggi di cui ai commi precedenti sono ridotti di un terzo.
I periodi di servizio utilizzati quale requisito di ammissione in luogo del titolo di studio, non vengono
valutati.
Per la distribuzione dei punteggi sulle frazioni temporali inferiori all'anno, si applicano le norme previste
per i concorsi pubblici.
Art.12
Criteri per la valutazione dei Titoli di Studio
Ai fini dell'attribuzione dei relativi punteggi, sono considerati i titoli rilasciati da scuole statali od equiparate
o da enti del S.S.N., aventi comunque valore legale.
Nella valutazione dei titoli, la commissione riserverà i quattro quinti del punteggio a disposizione ai titoli
attinenti alla linea professionale oggetto della selezione (per il profilo di OTA, ai titoli di infermiere, AFD,
DAI) e il restante quinto ai titoli non attinenti. Non si fa luogo a tale distinzione nelle selezioni riguardanti
la linea professionale amministrativa fino alla categoria D compresa.
I titoli di studio che costituiscono requistito per l'accesso alla selezione non vengono valutati; in caso di
contemporaneo possesso del titolo di studio e dell'anzianità di servizio sostitutiva, la Commissione
attribuisce l'uno o l'altro punteggio assicurando la condizione di maggior favore per il candidato.
Art.13
Criteri per la valutazione del Curriculum
In sede di valutazione particolare attenzione va posta ai:
Attestati di qualifica rilasciati da enti, pubblici e privati; incarichi di insegnamento nei corsi per operatori
sanitari gestiti da enti del SSN con esclusione di quello di appartenenza salvo che per gli incarichi
conferiti a seguito di bando; docenze, anche occasionali, nei corsi di formazione e di aggiornamento
professionale del personale del SSN organizzati da Enti Pubblici e Scuole private, relazioni tenute nel
corso di convegni, giornate di studio, tavole rotonde, congressi e seminari, pubblicazioni. La valutazione
delle stesse va adeguatamente motivata in relazione alla originalità della produzione scientifica, al grado
di attinenza dei lavori con la posizione funzionale da conferire, alla data di pubblicazione ed al fatto che le
stesse contengono mere esposizioni di dati e casistiche non adeguatamente avvalorate ed interpretate o
che abbiano contenuto divulgativo o che costituiscano monografie di grande impegno ed elevata
originalità
Funzioni di coordinamento o incarichi specifici di cui all'art. 20 CCNL 0, se precedenti conferite con atto
deliberativo;
Corsi di formazione qualificati per durata e per esami finali;
Corsi di aggiornamento professionale di breve durata, compresa la partecipazione a convegni, seminari,
congressi, giornate di studio e tavole rotonde, finalizzati alla conoscenza e approfondimento di tematiche
specifiche;
Esperienza nel profilo o nell'area di appartenenza del profilo, di studio ed altra di varia natura e di diverso
impegno non direttamente riferibili ad alcuna delle attività sopra evidenziate.
Gli elementi di valutazione vanno tra di loro diversamente combinati e ponderati in relazione alle
peculiarità professionali proprie della categoria e del profilo cui si riferisce la selezione.
Il punteggio attribuito dalla Commissione per ciascuna categoria di titoli è globale e va, ogni volta,
adeguatamente motivato con riguardo ai singoli elementi che hanno contribuito a determinarlo.
Art. 14
Svolgimento delle prove
Il numero la tipologia delle prove nonché in caso di prova plurima la suddivisione dei punteggi previsti per
le prove dal precedente art. 10 saranno determinate in sede di adozione del relativo bando.
La data delle prove di esame va comunicata, ogni volta ai candidati ammessi alla selezione con
raccomandata a.r. non meno di quindici giorni prima dell'inizio di ciascuna prova.
Le prove di esame, sia pratiche che orali, non possono aver luogo nei giorni festivi e nei giorni di festività
religiosa ebraiche o valdesi.
Art. 15
Valutazione delle prove di esame
Il superamento delle prove previste dal bando di selezione è subordinato al raggiungimento in ciascuna di
esse di una valutazione di sufficienza pari ai due terzi del punteggio massimo attribuibile alla stessa.
Art. 16
Prova pratica attitudinale
Nel giorno fissato per la prova pratica - attitudinale ed immediatamente prima dello svolgimento della
stessa la Commissione ne determina i contenuti e le modalità di esecuzione che, in ogni caso, devono
comportare pari difficoltà ed uguale impegno tecnico per tutti i concorrenti.
Tale prova deve essere finalizzata all'accertamento del possesso della professionalità richiesta ed alla
verifica delle attitudini e capacità dei candidati all'espletamento dei compiti propri della qualifica oggetto
della selezione.
Al termine di ogni seduta la Commissione rende noto, mediante affissione nella sede di esame il
punteggio attribuito nel corso della giornata ai candidati sottoposti alla specifica prova di esame
evidenziando quelli che, avendo conseguito la richiesta sufficienza, vengono ammessi a sostenere, ove
previsto, il colloquio.
Art. 17
Colloquio
Il colloquio si svolge, nel rispetto dei criteri e delle modalità quali fissate dalla Commissione all'atto
dell'insediamento, con riferimento sia alla eventuale prova pratica attitudinale espletata in precedenza sia
agli aspetti generali della professionalità oggetto della selezione tenendo conto, per quanto possibile,
della pregressa esperienza lavorativa del candidato.
Art. 18
Graduatoria
Al termine delle prove di esame la Commissione formula la graduatoria di merito sulla base del punteggio
complessivo conseguito da ciascuno
Tale punteggio è dato dalla somma del punteggio precedentemente attribuito:
ai titoli di cui all'art. 10
delle prove di esame di cui agli art. 15 e 16.
In caso di parità tra due o più candidati la precedenza è data, nell'ordine, a chi vanti la maggiore anzianità
nella posizione funzionale al momento rivestita, la maggiore anzianità complessiva di servizio, e, per
ultimo, la maggiore età
Dalla graduatoria di merito è escluso il candidato che non ha conseguito in ciascuna delle prove di esame
la valutazione di sufficienza quale espressamente prevista
Definita la graduatoria la stessa è trasmessa al Direttore Generale per i conseguenti provvedimenti di
competenza.
Art. 19
Verbali
Di ogni seduta della Commissione il segretario redige processo verbale dal quale devono risultare
descritte le operazioni seguite e le decisioni adottate.
La Commissione procede alla presenza di tutti i componenti alla determinazione dei criteri di cui all'art. 9
dell'esame dei titoli, alla valutazione della qualità delle prestazioni, alla predisposizione e valutazione
delle prove di esame ed alla formulazione della graduatoria di merito dei candidati.
I punteggi relativi alle singole prove di esame sono attribuiti con voti palesi. In caso di differenti valutazioni
il punteggio da attribuire è quello risultante dalla media aritmetica dei voti espressi da ciascun
commissario.
Fermo restando l'obbligo della firma dei verbali ciascun commissario può far inserire nei medesimi,
controfirmandole, tutte le osservazioni in merito a presunte irregolarità nello svolgimento della selezione
ed il proprio eventuale dissenso circa le decisioni adottate dagli altri componenti della Commissione.
Eventuali osservazioni dei candidati inerenti alla svolgimento della procedura vanno formulate con
esposto sottoscritto dagli interessati da allegare al verbale previa mansione nello stesso.
Al termine dei lavori i verbali, unitamente ad ogni altro atto, sono rimessi al Direttore Generale per le
conseguenti determinazioni di competenza.
PARTE TERZA
La Selezione mediante corso Formativo
Art.20
Generalità
Nei casi in cui il processo di mobilità, orizzontale o verticale, presupponga o comunque richieda
l'acquisizione di specifiche nuove capacità professionali, non presenti nell'ordinaria struttura dell'Azienda,
si fa luogo alla selezione mediante corso formativo
Art.21
Preselezione
In relazione al numero massimo dei posti disponibili per il corso formativo, verrà espletata una
preselezione fra gli aspiranti che sarà effettuata mediante la valutazione dei titoli formativi e professionali
posseduti dai candidati, nonché eventualmente mediante superamento di prova o quiz attitudinale.
Alla preselezione sarà ammesso in via prioritaria il personale inquadrato in diverso profilo professionale
della stessa categoria oggetto del corso formativo. Qualora risultino posti disponibili sarà ammesso anche
personale inquadrato in categoria immediatamente inferiore.
In caso di settore oggetto di ristrutturazione, che richieda la riqualificazione del personale in esso
impiegato al fine di evitare situazioni di esubero, l'Azienda può riservare, in tutto o in parte, i posti
disponibili per il corso di formazione a tale personale.
La preselezione verrà fatta oggetto a procedure di pubblicità analoghe a quelle previste dal presente
regolamento per le selezioni concorsuali.
I titoli presentati dai candidati verranno valutati con gli stessi criteri e con gli stessi punteggi previsti dagli
artt. 10 e segg. del presente regolamento. In caso di parità di punteggio, la precedenza verrà definita in
funzione della necessità di garantire un'equa partecipazione al corso di candidati di entrambi i sessi o, in
subordine, in funzione della più giovane età.
Art.22
Svolgimento del corso Formativo
Ai corsi formativi sarà ammesso, di norma un numero di candidati superiore di un terzo rispetto al numero
di posizioni da assegnare.
La partecipazione ai corsi verrà considerata orario di servizio; il maggior carico orario, eventualmente
necessario per garantire lo svolgimento anche della normale attività lavorativo, potrà essere, a
discrezione dell'Azienda, compensato come lavoro straordinario e/o fatto oggetto di un piano di
successivo recupero.
Al termine del corso ogni candidato verrà sottoposto ad una prova di esame finale che verrà valutata con
un punteggio massimo superiore di un terzo a quello previsto per i titoli dalla tabella riportata nell'art. 10 e
segg.
L'idoneità sarà condizionata al raggiungimento di una votazione di esame almeno pari ai 3/5 del
punteggio totale a disposizione della Commissione Esaminatrice.
Art.23
Commissione Esaminatrice
La Commissione Esaminatrice, competente anche alla valutazione dei titoli in sede di preselezione e allo
svolgimento eventuale, sempre in tale sede, dei quiz o prove attitudinali, sarà così composta:
Presidente: il responsabile della struttura interessata
Componenti: due docenti del corso, individuati dall'Azienda
Segretario: un dipendente amministrativo
Art.24
OTA
Per quanto riguarda il profilo professionale di OTA, il relativo corso aziendale di formazione costituisce
uno specifico percorso di selezione mediante corso formativo.
Per quanto riguarda i criteri di preselezione, si applicano quelli previsti dalle disposizioni regionali o, in
assenza, quelli di cui all'art. 22 del Presente Regolamento.
Il punteggio conseguito in sede di prova di esame finale viene rapportato percentualmente a quanto
previsto dall'art. 22.
Art.25
La graduatoria finale sarà formulata, della Commissione Esaminatrice tra i candidati risultati idonei,
sommando il punteggio ottenuto in sede di prova di esame con quello dei titoli attribuito in sede di
preselezione e comunque prima dello svolgimento dell'esame stesso.
In caso di parità si richiamano i criteri dell'ultimo comma art. 26.
PARTE QUARTA
Disposizioni finali
Art. 26
Conferimento dei posti
Il Direttore Generale, accertata la regolarità della procedura, approva i relativi atti e dichiara vincitori, nei
limiti dei posti messi a selezione, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, provvedendo
alla stipula del relativo contratto individuale di lavoro.
La graduatoria di merito rimane valida per un periodo di ventiquattro mesi dalla data di approvazione e,
nel periodo di validità, può essere utilizzata per la copertura di ulteriori posti vacanti. In sede di prima
applicazione la validità della graduatoria è ridotta a 12 mesi.
Art. 27
Accesso agli atti
L'accesso agli atti della selezione con le procedure di cui agli art. 222 e seguenti della Legge n. 241/90 è
consentito, limitatamente ai candidati aventi titolo, al termine della selezione e comunque non prima
dell'approvazione da parte del Direttore Generale della graduatoria di merito definitiva della Commissione
esaminatrice.
Art. 28
Ultimazione Procedure
Le selezioni vanno definite e portate a compimento entro sei mesi dalla data di pubblicazione all'Albo
dell'Azienda del relativo bando.
Art. 29
Nome di prima applicazione sulla mobilità orizzontale
In sede di prima applicazione del presente regolamento in tema di mobilità orizzontale, allo scopo di
consentire la regolarizzazione di posizioni di utilizzo improprio del personale, venutesi a determinare nel
corsi degli anni, verrà data priorità, nell'accesso alle selezioni per il passaggio a diverso profilo
professionale della stessa categoria (e quindi a parità di costo), agli operatori già in servizio presso le
UU.OO. interessate, che possano dimostrare con regolare certificazione rilasciata dal Responsabile o
con autocertificazione (redatta sotto la propria responsabilità civile e penale) di stare svolgendo le
mansioni inerenti il profilo per cui si chiede l'inquadramento, da data anteriore o uguale al .. (1°.1.1998)…
ovvero di essere stato assegnato a tali mansioni a seguito di regolare avviso di mobilità dell'Azienda
anche in data posteriore, ovvero ancora di essere stato trasferito, in qualunque periodo, a seguito di
inabilità individuale alle mansioni del proprio profilo professionale, regolarmente certificata dalla
competente commissione sanitaria.
Entro il termine di sessanta giorni dall'approvazione del presente Regolamento, ciascuna struttura
organizzativa interessata emette, di concerto con l'U.O. Affari del personale, apposito bando di selezione
concorsuale, nel quale sono specificati il riferimento al presente articolo ed i criteri di precedenza di cui al
primo comma. I successivi adempimenti amministrativi sono a carico della struttura stessa.
Gli operatori compresi nelle condizioni di cui allo stesso primo comma sono inquadrati nel nuovo profilo
professionale, previa verifica del possesso dei requisiti di studio e/o professionali previsti dal C.C.N.L. La
certificazione delle mansioni effettivamente svolte, rilasciata nelle forme di cui al primo comma,
sostituisce la prova di idoneità. Il nuovo inquadramento, che conserva al dipendente la fascia retributiva
già in godimento, non è considerato passaggio di categoria e mantiene agli interessati il diritto a
concorrere alle selezioni per la mobilità interna e per la progressione orizzontale.
In caso di mancata partecipazione alla selezione da parte degli operatori in possesso dei requisiti di cui al
primo comma, agli stessi vengono riattribuite le mansioni proprie del profilo professionale di
appartenenza ovvero vengono applicate le disposizioni vigenti in materia di inidoneità alle mansioni ed in
caso di rifiuto ad accettare mansioni diverse.
Gli operatori che non rientrino nelle condizioni di cui al primo comma, accedono al profilo richiesto solo a
seguito di positivo superamento delle prove selettive previste e nel rispetto della graduatoria
conseguente, con l'applicazione di tutte le disposizioni contenute nel presente regolamento.
Art. 30
Norma di salvaguardia
Al fine di evitare situazioni di esubero, quando una selezione sia rivolta alla copertura di posti derivanti
dalla trasformazione di altri già ricoperti da personale in servizio a tempo indeterminato, alla selezione
stessa sono ammessi in via prioritaria i dipendenti inquadrati nella qualifica relativa ai posti trasformati
La Spezia 10 Agosto 200
PER L'AMMINISTRAZION
PER LE OO.SS.
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