Tar_Sicilia_Palermo19092008n1174

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PUO’ ESSERCI IL RISCHIO DI INVALIDARE L’INTERA PROCEDURA
SE LA STAZIONE APPALTANTE AVESSE LA VOLONTÀ DI
PRIVILEGIARE L’ELEMENTO QUALITATIVO DELLE OFFERTE
PIUTTOSTO CHE L’ASPETTO PURAMENTE ECONOMICO.
Appalto da affidare con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa: è illegittimo il criterio
scelto per l’attribuzione del punteggio per la parte economica dell’offerta in quanto determina solo
minime differenze di punteggio anche a fronte di offerte economiche notevolmente differenti.?quali
sono le clausole della lex specialis di gara che devono essere immediatamente contestate?
Ferma restando, nel caso di adozione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la
discrezionalità dell’amministrazione di decidere il peso da attribuire all’elemento economico dell’offerta,
nonché di stabilire la formula matematica da utilizzare per la sua concreta determinazione, è evidente
che deve esistere coerenza logica rispetto al criterio di gara utilizzato oltre che tra le varie disposizioni
che regolano la gara_ Non sarebbe idoneo a giustificare il modus operandi della stazione appaltante
neanche la volontà di voler privilegiare l’elemento qualitativo delle offerte piuttosto che l’aspetto
puramente economico._Nella indicazione delle condizioni minime che devono connotare le offerte, per
essere ammissibili, l’amministrazione è libera di indicare tutti i requisiti che ritiene necessari, a garanzia
di un elevato standard qualitativo delle offerte che partecipano alla gara; offerte che comunque,
superato il vaglio di ammissibilità, saranno valutate da un punto di vista qualitativo per l’attribuzione
del punteggio all’uopo previsto (nel caso in esame fino a 75 punti su 100)._Ma una volta
compiutamente valutati tutti gli aspetti concernenti il livello qualitativo dell’offerta, e determinate le
implicazioni che da tale valutazione discendono, il peso che deve essere attribuito all’elemento prezzo
non può ulteriormente essere condizionato da una supposta volontà di privilegiare la qualità delle
offerte, e deve autonomamente essere valutato e ponderato secondo il peso ad esso assegnato negli atti
di gara (nel caso in esame fino a 25 punti su 100).._l’onere di immediata impugnazione di un bando è
ravvisabile solo ove si intendano contestare clausole che precludono la partecipazione alla gara indetta,
mentre la contestazione di qualsiasi altra clausola deve essere sollevata congiuntamente all’atto
conclusivo del procedimento, di aggiudicazione dell’appalto
Merita di essere segnalata la sentenza numero 1174 del 19 settembre 2008 , emessa dal Tar Sicilia,
Palermo ed in particolare il seguente breve passaggio
< Invero la formula matematica indicata negli atti di gara per l’attribuzione del punteggio per l’offerta
economica non consente di assegnare i 25 punti previsti, ed è anzi tale da comprimere entro un ambito
ristretto i punteggi che possono essere attribuiti ai partecipanti, anche a fronte di elevate differenze tra
le offerte.
Ferma restando, nel caso di adozione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la
discrezionalità dell’amministrazione di decidere il peso da attribuire all’elemento economico dell’offerta,
nonché di stabilire la formula matematica da utilizzare per la sua concreta determinazione, è evidente
che deve esistere coerenza logica rispetto al criterio di gara utilizzato oltre che tra le varie disposizioni
che regolano la gara.
Nella gara in esame, bandita con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, l’elemento
prezzo, seppur non predominante, ha un peso significativo, come si evince dalla previsione di assegnare
fino a 25 punti su 100, per il prezzo offerto.
Poichè però la formula matematica prevista è tale da comprimere grandemente il punteggio da
assegnare al prezzo, indipendentemente dall’offerta economica presentata, risulta sostanzialmente
contraddetta la previsione di attribuire all’offerta economica il peso di 25 su 100.>
In conclusione quindi
< Risulta pertanto illegittima l’impugnata previsione del bando di gara che finisce per svilire l’elemento
economico dell’offerta attribuendo ad esso un ruolo assolutamente secondario, se non addirittura
irrilevante.
L’illegittimità della previsione del bando di gara in questione, implicando la necessità di rielaborazione
del bando, assume carattere assorbente rispetto alle altre censure sollevate.>
A cura di Sonia LAzzini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.1174/08 Reg. Sent.
N.660
Reg. Gen.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione ANNO 2008
Terza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso R.G. n. 660/2008, proposto da: ALFA Spa, con sede legale in Roma, in
persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso
dall’Avv.to
Salvatore Forello, presso il cui studio in Palermo, via Libertà n.197, è elettivamente
domiciliato,
CONTRO
- l’ATO Ambiente CL1 S.p.a., società a capitale pubblico, in persona
del legale
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avv.to Giuseppe Panepinto,
elettivamente domiciliato in Palermo, Piazza T. Edison n. 2 presso lo studio dell’avv.to
A. M. Caronia;
E NEI CONFRONTI
- dell’BETA S.p.a., con sede legale in Milano, in proprio e quale capogruppo mandataria
della Associazione Temporanea di Imprese con la A&B Spa, in persona del legale
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giuseppe Mazzarella,
Maurizio Zoppolato e Marco Napoli, elettivamente domiciliati in Palermo, via
Caltanissetta n. 1, presso lo studio del primo;
PER L’ANNULLAMENTO
dell’aggiudicazione definitiva disposta in data 13/02/2008 in favore dell’ATI BETA
S.p.a. - A&A S.P.A. , dei servizi di cui alla gara d’appalto per l’affidamento della gestione
del servizio di accertamento e riscossione della TARSU/TIA.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'avv.to
Giuseppe Panepinto per conto
dell’ATO Ambiente CL1 S.p.a.;
Visto l'atto di costituzione in giudizio degli Avv.ti Giuseppe Mazzarella, Maurizio
Zoppolato e Marco Napoli per conto dell’BETA S.p.a., con sede legale in Milano, in
proprio e quale capogruppo mandataria della Associazione Temporanea di Imprese con
la A&B Spa;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Designato relatore alla pubblica udienza dell’11 luglio 2008 il Primo Referendario avv.to
Nicola Maisano;
Udito l'avv.to Salvatore Forello, per la ricorrente, l'avv. Pieranna Filippi, in sostituzione
dell’avv. G. Panepinto, per l'A.T.O. Ambiente CL1 s.p.a. e l’avv. Marco Napoli per
l’BETA s.p.a.;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso notificato il 18.3.2008, e depositato il successivo 21.3, la ricorrente ha
impugnato l’aggiudicazione definitiva, disposta in data 13/02/2008 in favore dell’ATI
BETA S.p.a. - A&A S.P.A. , dei servizi di cui alla gara d’appalto per l’affidamento della
gestione del servizio di accertamento e riscossione della TARSU/TIA.
In tale gravame vengono articolate le censure di: Violazione e falsa interpretazione
dell’art. 83 D. Lgs. 163/2006. Illogicità manifesta ed evidente contraddittorietà del
disciplinare di gara e del provvedimento di aggiudicazione. Violazione e falsa
applicazione degli atti di gara – Eccesso di potere.
Lamenta parte ricorrente che il criterio scelto per l’attribuzione del punteggio per la parte
economica dell’offerta sarebbe illegittimo in quanto determina solo minime differenze di
punteggio anche a fronte di offerte economiche notevolmente differenti.
Rileva poi che la commissione di gara, in applicazione della vigente normativa di legge,
avrebbe dovuto escludere alcune ditte partecipanti alla gara per cui è causa, che sono
invece state illegittimamente ammesse.
Si è costituito l’avv. G. Panepinto, per conto dell’A.T.O. CL1, che con memoria ha
replicato alle argomentazioni contenute nel ricorso e chiesto che venga dichiarato
inammissibile od infondato.
Si sono altresì costituiti gli Avv.ti Giuseppe Mazzarella, Maurizio Zoppolato e Marco
Napoli, per conto della controinteressata BETA s.p.a., che con memoria hanno replicato
alle argomentazioni contenute nel ricorso e chiesto che venga dichiarato infondato.
Alla pubblica udienza di discussione i procuratori delle parti hanno insistito nelle
rispettive tesi difensive ed il ricorso è stato posto in decisione.
DIRITTO
In via preliminare deve essere esaminata l’eccezione di irricevibilità del ricorso sollevata
dall’A.T.O. Ambiente CL1.
Contrariamente a quanto sostenuto da tale parte, la società ricorrente, per avanzare
censure avverso le clausole del bando contestate, non avrebbe dovuto impugnare
direttamente ed autonomamente tale atto – entro i termini decadenziali di legge – alla
luce della costante giurisprudenza amministrativa secondo la quale l’onere di immediata
impugnazione di un bando è ravvisabile solo ove si intendano contestare clausole che
precludono la partecipazione alla gara indetta, mentre la contestazione di qualsiasi altra
clausola deve essere sollevata congiuntamente all’atto conclusivo del procedimento, di
aggiudicazione dell’appalto.
Ciò considerato, il Collegio ritiene fondato il primo motivo di ricorso, che assume
carattere assorbente rispetto alle altre censure sollevate, concernenti atti assunti durante
l’espletamento della gara.
Invero la formula matematica indicata negli atti di gara per l’attribuzione del punteggio
per l’offerta economica non consente di assegnare i 25 punti previsti, ed è anzi tale da
comprimere entro un ambito ristretto i punteggi che possono essere attribuiti ai
partecipanti, anche a fronte di elevate differenze tra le offerte.
Ferma restando, nel caso di adozione del criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, la discrezionalità dell’amministrazione di decidere il peso da attribuire
all’elemento economico dell’offerta, nonché di stabilire la formula matematica da
utilizzare per la sua concreta determinazione, è evidente che deve esistere coerenza
logica rispetto al criterio di gara utilizzato oltre che tra le varie disposizioni che regolano
la gara.
Nella gara in esame, bandita con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
l’elemento prezzo, seppur non predominante, ha un peso significativo, come si evince
dalla previsione di assegnare fino a 25 punti su 100, per il prezzo offerto.
Poichè però la formula matematica prevista è tale da comprimere grandemente il
punteggio da assegnare al prezzo, indipendentemente dall’offerta economica presentata,
risulta sostanzialmente contraddetta la previsione di attribuire all’offerta economica il
peso di 25 su 100.
Non sarebbe idoneo a giustificare il modus operandi della stazione appaltante neanche la
volontà di voler privilegiare l’elemento qualitativo delle offerte piuttosto che l’aspetto
puramente economico.
Nella indicazione delle condizioni minime che devono connotare le offerte, per essere
ammissibili, l’amministrazione è libera di indicare tutti i requisiti che ritiene necessari, a
garanzia di un elevato standard qualitativo delle offerte che partecipano alla gara; offerte
che comunque, superato il vaglio di ammissibilità, saranno valutate da un punto di vista
qualitativo per l’attribuzione del punteggio all’uopo previsto (nel caso in esame fino a 75
punti su 100).
Ma una volta compiutamente valutati tutti gli aspetti concernenti il livello qualitativo
dell’offerta, e determinate le implicazioni che da tale valutazione discendono, il peso che
deve essere attribuito all’elemento prezzo non può ulteriormente essere condizionato da
una supposta volontà di privilegiare la qualità delle offerte, e deve autonomamente essere
valutato e ponderato secondo il peso ad esso assegnato negli atti di gara (nel caso in
esame fino a 25 punti su 100).
Risulta pertanto illegittima l’impugnata previsione del bando di gara che finisce per
svilire l’elemento economico dell’offerta attribuendo ad esso un ruolo assolutamente
secondario, se non addirittura irrilevante.
L’illegittimità della previsione del bando di gara in questione, implicando la necessità di
rielaborazione del bando, assume carattere assorbente rispetto alle altre censure
sollevate.
Non può invece essere accolta la domanda di risarcimento danni avanzata dalla ALFA
s.p.a., sia per l’assoluta mancanza di qualsiasi elemento probatorio circa gli elementi
fondanti il danno subito, sia in quanto dalla presente pronunzia non deriva alcuna
immediata utilità, in termini economici, a favore delle ricorrenti, ma solo l’obbligo di
ripetere un procedimento concorsuale il cui esito non può essere previsto.
In conclusione il ricorso in epigrafe deve essere accolto, e per l’effetto, annullati i
provvedimenti impugnati.
Le spese del giudizio devono essere poste a carico dell’amministrazione soccombente e
liquidate, in favore della ricorrente, nella misura di €.2.000,00, oltre I.V.A. e c.p.a.; appare
invece equo compensare tra le altre parti le spese del giudizio.
P. Q. M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione terza, accoglie il ricorso in
epigrafe e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati; respinge la domanda di
risarcimento danni.
Pone a carico dell’amministrazione intimata le spese del giudizio, che liquida, in favore di
parte ricorrente in €.2.000,00, oltre I.V.A. e c.p.a.; compensa tra le altre parti le spese del
giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio dell’11 luglio 2008 , con l'intervento
dei Sigg.ri Magistrati:
Calogero Adamo - Presidente
Nicola Maisano
- Primo Referendario Estensore
Maria Cappellano - Referendario
____________________________Presidente
____________________________ Estensore
____________________________ Segretario
Depositata in Segreteria il 19 settembre 2008
Il Direttore Sezione
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