TITOLO I

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COMUNE DI FRASCATI
ALLEGATO A
STATUTO
AZIENDA SPECIALE "STS MULTISERVIZI"
TITOLO I
ELEMENTI COSTITUTIVI DELL’AZIENDA
ART. 1 - Costituzione dell'Azienda Speciale e Sede
1. E’ costituita, ai sensi dell’art. 114 del D. Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive
modificazioni ed integrazioni, l’Azienda Speciale Comunale denominata "STS Multiservizi"
Ente strumentale del Comune di Frascati.
2. L'Azienda Speciale è dotata di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale, patrimoniale,
finanziaria, gestionale e negoziale, secondo quanto stabilito dalle normative statali, dalle norme
statutarie dell'Ente Locale e dal presente Statuto.
3. Il Comune determina gli indirizzi generali, controlla i risultati, esercita la vigilanza, conferisce il
capitale di dotazione e provvede alla copertura dei costi sociali eventualmente imposti
all’Azienda.
4. L'Azienda ha sede legale in Frascati, Piazza Marconi n.3. Il Consiglio di Amministrazione potrà
deliberare la variazione della sede sociale, l'istituzione o la chiusura di sedi secondarie,
amministrative, stabilimenti, agenzie e quant'altro necessario, in relazione alle esigenze di
servizio.
5. L'Azienda Speciale, attualmente Ente strumentale del Comune di Frascati, potrà assumere
carattere intercomunale qualora altre Amministrazioni del territorio intendessero avvalersi della
stessa per la gestione di propri servizi. In tale evenienza il presente Statuto verrà adeguato in
ragione del mutato quadro sociale e delle eventuali nuove tipologie di attività.
ART. 2 - Oggetto
1. L'Azienda ha per oggetto l’esercizio dei seguenti servizi:
a. Servizi informatici
b. Servizi tributari
c. Servizi patrimoniali
d. Servizi cimiteriali
e. Servizi stradali
f. Servizi amministrativi
g. Servizi farmaceutici
h. Servizi ambientali
i. Servizi culturali
1
j. Servizi sociali
nonché qualsiasi altra attività collegata, connessa o riferibile alle attività sopra indicate.
2. Per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali l'Azienda può compiere operazioni
immobiliari, industriali, commerciali e finanziarie. Per scopi istituzionali si intendono tutte le
attività necessarie all'esercizio dei servizi di cui al presente articolo.
3. Nel rispetto degli indirizzi generali dell'Ente e previo assenso di quest’ultimo, l'Azienda può
promuovere ulteriori attività finalizzate all’incremento dei servizi offerti e al raggiungimento
dell’equilibrio economico-finanziario.
ART. 3 - Capitale di dotazione
1. Il Capitale di dotazione dell'Azienda è costituito dai beni immobili e mobili e da eventuali
capitali assegnati dal Comune o successivamente acquisiti nel corso dell’attività.
2. L’azienda ha la piena disponibilità del capitale conferito con le modalità stabilite con apposito
atto deliberativo del Consiglio Comunale.
3. Con lo scopo di garantire una efficace gestione dei servizi affidati all’Azienda, il Comune potrà
altresì assegnare alla stessa beni in comodato d’uso a titolo non oneroso.
4. I beni conferiti in dotazione all’Azienda sono classificati, descritti e valutati in apposito
inventario, tenuto secondo quanto disposto dall’ordinamento contabile degli Enti Locali.
5. Sono a carico dell’Azienda i costi per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sui beni
ricevuti in comodato d’uso. Gli eventuali interventi di manutenzione straordinaria devono essere
preventivamente approvati dall’Ente.
ART. 4 - Durata dell'Azienda
1. L'Azienda è costituita a tempo indeterminato e potrà essere sciolta solo con deliberazione del
Consiglio Comunale.
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TITOLO II
ORGANI DELL'AZIENDA
ART. 5 - Organi dell’Azienda
1. Sono organi dell’Azienda Speciale:
o il Consiglio di Amministrazione
o il Presidente del Consiglio di Amministrazione
o il Direttore
o il Revisore unico dei conti
2. Le rispettive competenze sono stabilite dal presente Statuto.
ART. 6 – Consiglio di Amministrazione: composizione, nomina e compensi
1. Il Consiglio d’Amministrazione è costituito da tre membri e dura in carica tre anni. I
componenti del Consiglio di Amministrazione ed il Presidente sono nominati dal Sindaco,
con proprio decreto, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, tra cittadini
in possesso di esperienza e professionalità adeguate alla gestione dei servizi cui saranno
preposti. Devono inoltre possedere i requisiti di eleggibilità alla carica di Consigliere
Comunale, ma non ricoprire, presso il Comune di Frascati, le cariche di Consigliere
Comunale, Assessore o Revisore dei Conti. Nella composizione del Consiglio
d’Amministrazione deve essere rispettata la parità di genere. Non possono essere nominati
membri del Consiglio d’Amministrazione coloro che si trovano nelle condizioni di
inconferibilità e di incompatibilità previste dal d. lgs. 8 aprile 2013 n. 39. La mancanza dei
requisiti o l’esistenza di una delle cause ostative di cui sopra comporta la decadenza dalla
carica di Consigliere di Amministrazione che è dichiarata dal Sindaco, anche su proposta del
Consiglio di Amministrazione.
2
2. I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica fino alla conclusione del
mandato amministrativo del Consiglio Comunale. In caso di cessazione anticipata di alcuni
dei componenti del Consiglio d’Amministrazione, i nuovi Consiglieri nominati rimangono
in carica per il periodo residuo di tempo in cui sarebbero rimasti in carica i loro
predecessori.
3. Il Presidente del Consiglio d’Amministrazione designa un consigliere delegato che possa
sostituirlo in caso di assenza o impedimento temporaneo.
4. Ai componenti del Consiglio d’Amministrazione possono essere corrisposti i soli compensi
o le sole indennità, nella misura minima, previsti dalle norme vigenti al tempo della loro
nomina e durata in carica.
ART. 7 - Cessazione dalla Carica di Consigliere di Amministrazione
1. La carica di componente del Consiglio di Amministrazione si perde per decadenza, revoca,
dimissioni o scioglimento anticipato del Consiglio Comunale.
2. Si ha decadenza in caso di intervenuta incompatibilità o ineleggibilità di cui al titolo III capo
II del D. Lgs. 267/2000 ed al D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39. La decadenza si perfeziona una
volta esperite le procedure previste da dette norme. In caso di inconferibilità rilevata
successivamente alla nomina si applica quanto previsto dal D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39.
3. Il Presidente ed i singoli membri del Consiglio di Amministrazione possono essere revocati
dal Sindaco in caso di gravi violazioni di legge, assunzione di atti in evidente e grave
contrasto con le finalità e gli indirizzi di cui al presente Statuto e/o assegnati dal Consiglio
Comunale, mancato raggiungimento per due esercizi consecutivi degli obiettivi fissati. Il
provvedimento di revoca viene inviato agli interessati affinché possano rimettere, nel
termine di 15 giorni dal ricevimento, le loro osservazioni in base alle quali il Sindaco, con
successivo atto, stabilisce se confermare o meno la revoca.
4. Le dimissioni di ciascun componente il Consiglio di Amministrazione hanno effetto
immediato a prescindere da qualsiasi provvedimento di presa d’atto.
5. In caso di decadenza per scioglimento anticipato del Consiglio Comunale il Consiglio di
Amministrazione rimane in carica fino alla sostituzione o riconferma.
ART. 8 - Convocazioni e sedute del Consiglio di Amministrazione
1. Il Consiglio è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo reputi necessario e almeno una
volta a trimestre. Può riunirsi, altresì, su richiesta motivata dei due consiglieri, del Direttore
e del Revisore dei conti. In questo caso la richiesta deve indicare gli argomenti da trattare e
la seduta deve tenersi entro dieci giorni.
2. Il Consiglio si riunisce nella sede della Azienda Speciale o in altro luogo indicato
nell’avviso di convocazione, le riunioni del Consiglio di Amministrazione non sono
pubbliche.
3. L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora, il luogo della riunione e
l’indicazione degli oggetti da trattarsi nell’adunanza.
4. Gli avvisi di convocazione devono pervenire ai consiglieri, al Direttore e al Revisore dei
conti almeno 3 giorni prima della riunione, mediante avviso da recapitarsi a mano a cura del
personale dell’Azienda o a mezzo e-mail certificata. In caso di urgenza il termine è ridotto a
24 ore. In ogni caso non può essere invocata l’urgenza per l’approvazione degli atti
fondamentali.
5. Le sedute sono valide con la presenza di due dei componenti.
6. Per i casi d’urgenza, anche in assenza delle formalità di convocazione, le sedute sono
comunque valide se sono presenti tutti i Consiglieri. In tal caso possono essere assunte
delibere relative ad argomenti non all’ordine del giorno, salvo non vi sia opposizione anche
di un solo Consigliere.
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7. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo i
casi nei quali sia prevista una maggioranza diversa.
8. Alle sedute del Consiglio di Amministrazione, se richiesto, deve intervenire il Direttore con
poteri consultivi obbligatori. Alle sedute può partecipare il Revisore dei Conti. Possono
infine partecipare anche persone estranee, quando l’esame degli oggetti lo renda opportuno.
ART. 9 – Verbali
1. Le deliberazioni constano di processi verbali sottoscritti da Presidente e Segretario. Le copie
dei verbali sono dichiarate conformi dal Presidente. I verbali devono essere sottoposti
all’approvazione del C.d.A. immediatamente e trascritti entro 3 giorni nell’apposito libro.
2. I processi verbali delle adunanze del Consiglio di Amministrazione sono redatti da un
dipendente con funzioni di segretario.
3. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione concernenti il piano – programma, il
bilancio pluriennale, il bilancio preventivo economico annuale e le relative variazioni, il
conto consuntivo, l’assunzione di finanziamenti a breve, medio e lungo termine, i contratti e
gli altri atti vincolanti il bilancio oltre l’anno e la disciplina generale dello stato giuridico e
del trattamento economico del personale, sono comunicate entro quindici giorni dalla loro
adozione nel loro testo integrale al Comune, che le pubblica mediante affissione nell’albo
pretorio con le modalità e nei termini stabiliti dalla legge.
4. Le altre deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono comunque trasmesse al
Comune, sempre entro il termine di quindici giorni.
ART. 10 - Competenze del Consiglio di Amministrazione
1. Il Consiglio di Amministrazione, nell’ambito dei poteri ad esso conferiti per
l’amministrazione dell’Azienda, esercita tutte le funzioni che la legge o lo Statuto non
attribuiscono espressamente al Presidente o al Direttore.
2. Il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici incarichi ai suoi componenti ed al
Direttore.
3. Il Consiglio di Amministrazione delibera:
a) i regolamenti Aziendali;
b) il piano programma, il bilancio triennale ed annuale di previsione, il conto consuntivo ed
il bilancio d’esercizio unitamente alla relazione gestionale da sottoporre
all’approvazione del Consiglio Comunale;
c) sull'organizzazione dell'Azienda e sull'applicazione dei contratti collettivi di lavoro,
anche con riferimento agli accordi sindacali aziendali;
d) le tariffe dei servizi erogati, sulla base degli indirizzi determinati dall’Amministrazione
Comunale;
e) sulle azioni da promuovere o sostenere in giudizio, dispone sulle transazioni giudiziarie
ed extra giudiziarie salvo quelle riservate dalla normativa vigente o dal regolamento
interno al Direttore;
f) il Piano Esecutivo di Gestione Aziendale(PEG), la dotazione organica ed il piano delle
assunzioni, sulla base degli atti descritti alla lettera b) che precede approvati dal
Consiglio Comunale;
g) sulle modalità, sull’organizzazione, sulle forme e sull’Organo per l’attuazione del
controllo di gestione previsto all’art. 18 del presente Statuto;
h) le proposte di modifica del presente Statuto.
i) l’approvazione dei capitolati;
j) sulla contrazione dei mutui, approva i contratti stipulati dal Direttore e delibera le spese
secondo i limiti dei poteri attribuiti allo stesso;
k) sui contenuti dell’avviso pubblico per la selezione del Direttore e sui componenti della
commissione esaminatrice.
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4. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono immediatamente esecutive e sono
inviate al Comune anche ai fini dell’esercizio del potere di vigilanza di cui al Testo Unico
delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali.
ART. 11 - Responsabilità dei Componenti del Consiglio di Amministrazione
1. I componenti del Consiglio di Amministrazione devono adempiere ai doveri ad essi imposti
dalla legge e dallo Statuto dell'Azienda e sono solidamente responsabili verso l'Azienda
stessa dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri e degli obblighi inerenti alla
conservazione dell'integrità del patrimonio Aziendale.
2. In ogni caso i componenti del Consiglio di Amministrazione sono solidamente responsabili
se non hanno vigilato sul generale andamento della gestione o se, essendo a conoscenza di
atti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o
eliminare o attenuarne le conseguenze dannose.
3. Le responsabilità per gli atti o le omissioni dei componenti del Consiglio di
Amministrazione non si estendono a quello tra essi che, essendo immune da colpa, abbia
fatto annotare senza ritardo il suo dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del
Consiglio, dandone immediata notizia scritta al Revisore dei Conti.
4. I componenti del Consiglio di Amministrazione non possono prendere parte a sedute in cui
si discutono o si deliberano atti o provvedimenti nei quali abbiano interesse personale essi
stessi o i loro congiunti od affini entro il quarto grado.
5. Quando il Consiglio di Amministrazione non sia in grado di deliberare, in via d’urgenza e
nelle more dell’attuazione di quanto previsto all’art. 7, si sostituisce ad esso la Giunta
Comunale.
ART. 12 - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
1. Il Presidente ha la rappresentanza istituzionale dell’Azienda nei rapporti con gli enti locali e
con le autorità statali e regionali, ed inoltre:
a) convoca, coordina e presiede il Consiglio di Amministrazione;
b) firma gli atti e la corrispondenza del Consiglio;
c) vigila sulla esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio d’Amministrazione e
cura l’esecuzione degli incarichi a lui affidati;
d) ha la rappresentanza legale dell'Azienda;
e) svolge funzioni di iniziativa e stimolo al miglioramento della conduzione aziendale
dell’apparato;
f) vigila sull’operato del Direttore e riferisce al Consiglio d’Amministrazione
sull’andamento dell’Azienda;
g) adotta, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, e sotto la sua responsabilità, i
provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione. Tali provvedimenti
devono essere sottoposti allo stesso nella sua prima riunione successiva per la
ratifica;
h) attua le iniziative di informazione e di partecipazione dell’utenza e più in generale
della cittadinanza, secondo quanto previsto dal presente Statuto e da quello
Comunale;
i) autorizza i prelevamenti dal fondo di riserva;
j) esercita tutte le altre funzioni prescritte dalla legge, dai regolamenti e dal presente
Statuto.
ART. 13 - Il Direttore: nomina, durata, cessazione
1. Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione a seguito di procedure
comparative selettive, mediante le quali si verifica il possesso dei requisiti di cui al comma 4
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4.
5.
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che segue e si accertano secondo principi meritocratici: la professionalità, la capacità e le
attitudine richieste per la tipologia di posizione da ricoprire.
Il Direttore dura in carica tre anni ed è rinnovabile.
Le procedure di selezione verranno seguite da una Commissione Esaminatrice che sarà
composta da 3 membri nominati dal Consiglio d’Amministrazione scelti: uno tra i
componenti del Consiglio di Amministrazione, uno tra i Dirigenti del Comune di Frascati,
uno esterno di provata competenza nelle materie di concorso. L’assenza di uno dei
Commissari nominato comporterà il rinvio delle procedure di selezione; se l’assenza del
Commissario dovesse protrarsi per più di 15 giorni, il Commissario decadrà dall’incarico ed
il Consiglio d’Amministrazione procederà alla nomina del suo sostituto.
Alle procedure di selezione possono partecipare coloro che abbiano, oltre a una
qualificazione professionale attestata dall’aver svolto attività in organismi ed enti pubblici o
privati, ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un
quinquennio in funzioni apicali e/o dirigenziali, anche una adeguata preparazione
universitaria comprovata dal titolo di laurea specialistica nuovo ordinamento o laurea
secondo vecchio ordinamento.
Nei casi di temporanea vacanza, assenza o impedimento prolungati del Direttore o in caso di
assenza della nomina, il Consiglio di Amministrazione può affidare temporaneamente per la
durata massima di un anno non rinnovabile, le funzioni dello stesso ad altro dirigente o
funzionario dell’Azienda o affidare temporaneamente l’incarico a soggetti esterni
all’Azienda in possesso dei requisiti necessari per procedere alla selezione.
Il trattamento giuridico, economico e previdenziale del Direttore è regolato dal contratto
collettivo nazionale di lavoro degli Enti Locali, stabilendo che il fondo per il salario
accessorio venga assegnato nella misura minima contrattuale per l’indennità di posizione
mentre la parte restante, nella misura massima contrattualmente prevista, viene destinata
all’indennità di risultato.
Il Direttore può rinunciare all’incarico con preavviso di almeno sei mesi.
ART. 14 – Competenze del Direttore
1. Il Direttore ha, nell’ambito delle proprie funzioni e nel rispetto delle competenze attribuite
per legge e/o dal presente Statuto agli altri organi dell’Azienda, la piena autonomia
decisionale.
2. In particolare il Direttore:
a. ha la responsabilità gestionale dell'Azienda;
b. sovrintende all’attività tecnico-amministrativa, commerciale e finanziaria
dell’Azienda, in autonomia decisionale per il raggiungimento degli obiettivi generali
dell’Azienda;
c. dirige il personale dell’Azienda ed esercita il potere disciplinare nei modi e con i
limiti previsti dalle leggi e dai contratti collettivi vigenti e propone al Consiglio
d’Amministrazione l’adozione di provvedimenti disciplinari di particolare rilevanza;
d. sottopone al Consiglio di Amministrazione lo schema dei piani e dei programmi
d’intervento, del bilancio pluriennale, del bilancio preventivo annuale, del conto
consuntivo e del bilancio d’esercizio unitamente alla relazione gestionale;
e. prende parte con funzione consultiva obbligatoria alle riunioni del Consiglio di
Amministrazione e ne esegue le deliberazioni;
f. provvede agli appalti e alle forniture necessarie al funzionamento ordinario
dell’Azienda, nomina le commissioni di gara per quanto di sua competenza e stipula
i contratti;
g. in conformità agli strumenti di programmazione e pianificazione annuali e
pluriennali, compie gli atti propedeutici alle assunzioni di personale e ne cura gli
adempimenti conseguenti;
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h. firma gli ordinativi di pagamento e le reversali d’incasso;
i. firma la corrispondenza e gli atti, anche relativi all’esecuzione dei contratti di
servizio, che non siano di competenza del Presidente;
j. provvede a tutti gli altri compiti determinati dalla legge, dallo Statuto e dai
regolamenti.
3. Il Direttore può delegare ad uno o più responsabili di servizio parte delle proprie
competenze, nonché il potere di firma degli atti.
ART. 15 - Il Revisore dei conti
1. Il controllo sulla regolarità contabile e la vigilanza sulla gestione economica finanziaria è
affidata ad un revisore dei conti unico.
2. Il Revisore dei conti è nominato mediante estrazione a sorte dall'apposito elenco istituito in
attuazione del decreto legge 13 agosto 2011, n.138, convertito in legge 14 settembre 2011,
n.148.
3. Il Revisore espleta le funzioni previste dall'art. 239 del TUEL, con le responsabilità
richiamate dal successivo art. 240.
4. Al Revisore è corrisposto un compenso pari al 70% di quello riconosciuto al Presidente del
collegio dei Revisori del Comune.
TITOLO III - INDIRIZZO E CONTROLLO
ART. 16 - Attività di indirizzo e controllo
1. Al Consiglio Comunale compete l'indicazione degli indirizzi generali ai quali l'Azienda deve
attenersi nell'attuazione dei suoi compiti e degli obiettivi di interesse generale e pubblico che
l'assunzione e l'esercizio dei pubblici servizi sono destinati a soddisfare.
2. Il controllo sugli organi dell'Azienda spetta al Consiglio Comunale che lo esercita nei casi e
con le modalità previsti dalla legge e dal presente Statuto.
3. Sono soggetti all'approvazione del Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 114 comma 8 del
TUEL, le delibere aventi ad oggetto:
o Il Piano Programma, comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti
tra ente locale ed Azienda Speciale;
o I bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale;
o Il Conto Consuntivo
o Il bilancio di esercizio.
4. Il Consiglio Comunale, al fine della loro approvazione, può richiedere all'Azienda modifiche
o integrazioni delle deliberazioni proposte.
5. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e il Direttore sono tenuti a presentare
congiuntamente al Comune, entro sessanta giorni successivi alla fine del primo semestre
dell’esercizio, una relazione sull’andamento dell’Azienda contenente in sintesi i dati
significativi della gestione.
6. Il controllo sulla gestione è esercitato nei modi previsti dall’art. 18 del presente Statuto
ART. 17 - Vigilanza
1. La vigilanza sull'attività aziendale compete al Comune.
2. A questo fine l'Azienda invia al Comune le deliberazioni adottate, così come previsto
dall'art. 9, il Piano Programma in caso di sue variazioni, il bilancio di previsione e il conto
consuntivo nonché la relazione annuale sul primo semestre di gestione.
3. Ciascun Consigliere Comunale, nel rispetto della legge e del regolamento sull'accesso
approvato dal Consiglio Comunale, può prendere visione degli atti presenti in Azienda,
estrarne copia e consultare i verbali del Consiglio di amministrazione.
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4. Periodicamente, anche su iniziativa del Sindaco o su richiesta di almeno un quinto dei
consiglieri in carica, possono essere promossi incontri con l'Azienda su specifiche tematiche
o sull'andamento della gestione.
Art. 18 - Controllo di gestione
1. Il controllo di gestione è svolto nelle forme e con le modalità stabilite dal Consiglio di
Amministrazione ed ha il compito di sottoporre a costante verifica le attività Aziendali,
fornendo all'organo di amministrazione situazioni periodiche sul consuntivo e impegnato
contabile, al fine di assicurare la realizzazione degli obiettivi e dei risultati previsti dagli atti
di programmazione e di verificare l'efficienza della gestione.
2. Partecipano all'organizzazione del sistema dei controlli interni il Direttore e i Responsabili
dei servizi dell’Azienda Speciale ed il Segretario Generale del Comune di Frascati.
3. Il referto annuale sul controllo di gestione è predisposto dal Direttore, di concerto con
l’Organo di controllo nominato dal Consiglio D’Amministrazione, e trasmesso al Comune.
Art. 19 - Controllo di regolarità amministrativa e contabile
1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile di tipo preventivo è assicurato dai
responsabili di servizio in fase di istruttoria del procedimento.
2. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile viene altresì svolto in una fase
successiva, con le modalità previste dal comma 2 dell'art. 147 - bis del TUEL. L'organismo
deputato al controllo successivo è quello incaricato dall'Amministrazione Comunale di
svolgere la stessa funzione nell'Ente.
Art. 20 - Nucleo di valutazione
1. Il Nucleo di Valutazione è un organismo che opera secondo principi di indipendenza, cui
l’Azienda affida il compito di promuovere, supportare e garantire la validità metodologica
dell’intero sistema di performance management, nonché la sua corretta applicazione.
2. Tale organismo coincide con l’Organismo indipendente di valutazione della performance del
Comune di Frascati e da questi nominato. Partecipa al Nucleo di Valutazione il Direttore
dell’Azienda Speciale.
TITOLO IV - ORDINAMENTO CONTABILE
ART. 21 - Ordinamento contabile
1. Al fine di armonizzare il proprio sistema contabile con quello del Comune, ai sensi degli
articoli 1 e 2 del D. Lgs. 118 del 23 giugno 2011, l'Azienda Speciale adotta la contabilità
finanziaria affiancando alla stessa, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilità economicopatrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, sia sotto il profilo
finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale.
2. Pertanto all'Azienda Speciale, in quanto compatibili, si applicano le disposizioni dello stesso
D. Lgs. 118/2011 e quelle della parte seconda del D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000 (Testo
unico sull'ordinamento degli enti locali).
ART. 23 - Rapporti con il Comune
1. Gli eventuali corrispettivi ordinari e straordinari del Comune all'Azienda sono erogati
secondo le previsioni contenute nel Bilancio comunale.
2. I rapporti di servizio e finanziari sono disciplinati, secondo gli indirizzi del Piano
Programma, da uno o più contratti di servizio con i quali vengono stabiliti:
o la quantità e qualità dei servizi che l'Azienda è tenuta ad espletare;
o il corrispettivo annuo che il Comune si obbliga a corrispondere per i servizi assegnati
all'Azienda in via permanente;
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o i prezzi per i servizi assegnati dal Comune in via occasionale;
o le modalità di erogazione dell'eventuale contributo a copertura dei costi e per il
pareggio di bilancio e i criteri, i parametri ed i riferimenti per la revisione del
contributo stesso e per il riconoscimento di costi aggiuntivi di carattere straordinario
e non ripetitivo.
ART. 24 - Approvazione del Conto Consuntivo e del Bilancio d’esercizio
1. Qualora dall'approvazione del conto consuntivo e del bilancio d’esercizio risulti un utile
d'esercizio lo stesso è destinato a fondo di riserva, salvo diversa determinazione del
Consiglio Comunale.
2. Le eventuali perdite di esercizio dovranno essere ripianate con il Fondo di Riserva e, in caso
di insufficienze dello stesso, il Comune adotterà appositi provvedimenti
ART. 25 - Servizio di Tesoreria
1. Il servizio di tesoreria è affidato allo stesso Istituto che gestisce la Tesoreria Comunale, alle
stesse condizioni e per pari durata.
2. In sede di prima applicazione, in caso di indisponibilità dell'Istituto Tesoriere Comunale,
l'Azienda potrà affidare il servizio ad altro Istituto per durata pari al rinnovo della Tesoreria
Comunale.
TITOLO V - NORME DI RINVIO
ART. 26 - Norme di rinvio
1. All'Azienda si applicano le disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, nonché le disposizioni che stabiliscono, a carico degli enti locali divieti o
limitazioni alle assunzioni di personale; contenimento degli oneri contrattuali e delle altre
voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenza anche degli amministratori e
obblighi e limiti alla partecipazione societaria degli enti locali.
2. Sino all’entrata in vigore dei regolamenti previsti dall'art.10, comma 3 lettera a), l'Azienda
opera, per quanto compatibile, sulla base dei regolamenti utilizzati dall'Amministrazione
Comunale.
3. Per tutto quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme di legge in materia, siano
esse vigenti, sussidiarie, presenti o future.
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