SENTENZA n. 39.13.05 DEPOSITATA IL 17.05.2005. OGGETTO: AVVISO DI ACCERTAMENTO IMPOSTA PUBBLICITA’ COMUNE DI LAVAGNA. COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI GENOVA. SEZ.13. R.G.R. N. 2449/04. RELATORE: MARIO ORSI. COMMENTO: ACCOGLIMENTO PARZIALE DEL RICORSO AI FINI DELL’IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’ EFFETTUATA TRAMITE MESSAGGI PUBBLICITARI EVIDENZIATI SU AUTOVEICOLI. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOT IV I DELLA DECISIONE. La MAGGIORE R….…. S.p . A c o n sede in Roma cod. fisc.06771581003 , in persona del Procuratore Ivano B e l l u c c i , rappresentata e d i fesa dai D o t t . Giorgio Di Giuliomaria e Carlo Giuliomaria giusto mandato in calce a l l ' a t t o , effettivamente domiciliata i n Roma , Lungotevere dei Me11ini. N.44 presso lo studio Di Giuliomaria, ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento n.124 Imposta Comunale Pubblicità anno 2004. emesso da I.C.A. s.r.l. _ Concessionaria del Serv. Li q u i d . Accertamento e Risc. Imposta di Pubblicità del Comune di Lavagna. Eccepisce che l'avviso deve essere annullato per: 1 ) erronea quantificazione della b a s e i m p o n i b i 1 e, in quanto diversi furgoni non sono più di proprietà della società nell'anno 2004, -- quattro risultano venduti nell' anno 2O02 , sei venduti nel 2003 e uno con targa CC688ZH non è mai stato di proprietà , la so c . ICA è stata informata in data 17/O8/2OO4 per cui l'imposta deve essere ridotta in funzione della minor base imponibile; 2) esenzione dall'imposta sulla pubblicità, con l'art. 5 bis del D . L . 28/12/2001 M.452 è stata introdotta 1'ulteriore esenzione dell ' imposta per le indicazioni poste sui mezzi dell'impresa o che effettua l' attività d i tras p o r t o a n c h e p e r c o n t o t e r z i , in t a 1 e i p o t e s i r i c a d e 1 a s o c. r i c o r r e n t e , i c u i f u r g o n i s o n o tutti provvisti de1l' a u t o r i z z a z i o n e al t r a s p o r t o d i m e rci p e r c/te rz i, a t t i v i t à effettuata di fatto attraverso il noleggio d e i propri f u r g o ni a terzi. C h i e d e in via principa1e di annullare l'impugnato accertamento e in via subordinata ridurre la base imponibile accertata a quanto si riterrà di gius tizia . Si costituisce in giudizio la Concessionaria ICA Srl in persona del proprio amministratore unico rag. Oscar Giannoni, con atto del 13 gennaio 2005 inviato a mezzo postacelere assicurato-d e p . in Cancelleria i l 13 GEN..2005 prot, C/23-- con unita corposa documentazione composta da n.15 allegati; controdeduce che la controversia si fonda sulla richiesta di esenzione dall' imposta sulla pubblicità per i loghi posti sugli automezzi utilizzati dalla soc. Maggiore R…..Spa, che la richiesta esenzione dall'imposta è riferibile esclusivamente alle aziende che effettuano trasporto per c/terzi, illustra le ragioni tecniche e giuridiche con l'analisi della Legge 16/20O2 che ha introdotto innovazioni alla previgente normativa , che ricorrente non essendo iscritta all' Albo degli autotrasportatori non può beneficiare di a1cuna agevolazione , segnala Sentenze di C.T., di merito favorevoli. Relativamente alla vendita dei veicoli 1'art. 8 del d.lgs. 507/93 prevede che la denuncia di cessazione deve essere presentata entro il 31 gennaio di ogni a n n o , conferma la correttezza del proprio operato, chiede di rigettare il ricorso con vittoria delle spese di giudizio. Nell'odierna seduta dibattimentale come da p . v . , assenti i d i fensori della ricorrente, il rappresentante dell' ICA insiste per la conferma dell'o perato. Occorre innanzi tutto precisare che la consolidata giurisprudenza del Giudice di legittimità ( v e d i Cass. Sent; „ 14624/2OOO--7329/2003 ultima Sez . V Sent,. n.138 del 9 gennaio 2 O O 4 Pres.Rig-gio R e l . Ebner ha statuito che in tema di contenzioso tributario , l'art.32, comma primo, D. Lgs. 546/92 riguardante la facoltà delle parti di depositare documenti fino a venti giorni liberi prima della data di trattazione > è sottoposta a un termine perentorio e quindi da sanzionare a pena di decadenza, avuto riguardo allo scopo che il termine persegue ed alla funzione che lo stesso adempie: la documentazione depositata dall' I C A in data 14 GEN. 2OO5 è da considerarsi inammissibil e , perchè " prodotta senza i1 rispetto del termine di 2O giorni 1iberi prima dell'udienza di trattazione, in violazione del diritto di difesa della C / P , Relativamente alla prima eccezione, si osserva che secondo i 1 preciso disposto dell'art.8,comma 3, de1 D.Lgs. 5 O 7 / 9 3 la dichiarazione deve essere presentata dal soggetto passivo - in caso di variazione nei confronti dell'anno precedente entro il 31 gennaio di ogni anno , per cui la mancata presentazione entro tale termine PROROGA la debenza dell'i mposta ( e / o della base Imponibile corrisposta nell'anno precedente,e quindi l'utilizzo o meno dell'impianto pubblicitario è irrilevante , in considerazione che l'art. 19 pagamento dell' I m p o s t a - dispone che l 'im po sta è dovuta per le fattispecie previste dagli art.l 2 , 13 (pubblicità effettuata con veicoli), PER ANNO SOLARE di riferimento. La mancata presentazione della variazione (e del pagamento) nei termini che provoca il consolidamento de1 tributo corrisposto l 'anno precedente, è la tipica procedura prevista per 1'imposta della p u b b l i c i t à , rimasta inalterata nel tempo e più o meno la stessa, sia sotto la v i genza del T . U . d e ll a Finanza Locale del 1 9 3 1 , sia del soppresso DPR 639/72 con 1 ' entrata in vigore il 1 "gennaio 1973 della riforma tributaria . Per il caso in e s am e , la denuncia presentata n e l l ' a g o s t o 2004 non produce alcuna diminuzione della base imponibile nei confronti dell'anno precedente e/o de gli anni nei quali è stata effettuata la vendita dei v e i c o l i , con esclusione del 1'automezzo con targa CC688ZH., per il quale la Concessionaria ICA non ha provato affatto la sussistenza della proprietà in capo al1a società ricorrente. Neppure 1a seconda domanda può essere condivisa. _ La ricorrente chiede l'esenzione dell'imposta introdotta con D . L . 28/12/2001 N ° 4 5 2 , per le indicazioni poste sui mezzi dell' impresa che effettua l'attività di trasporto anche per e conto terzi. Il DL 452/2001 conv.. in Legge 27 febbraio 2002 n.16, ha inserito all' art. 13 del D. L g s, 5 O 7 / 9 3 i 1 comma 4 / bis che dispone - "" l ' i m p o s t a non è dovuta altresì, per l'indicazione , sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e d e l l ' indirizzo d e l l ' impresa che effettua 1'attività di trasporto , anche per conto t e r z i , limitatamente alla sola superfìcie utile occupata da tali indicazioni""è quindi evidente che una immagine equilibrata dell ' interpretazione d a d a r si alle f a ttispecie di esenzione del " " " M E S S A G G I O PUBBLICI TARIO "" apposto sui veicoli deve riguardare: a) sia l'indicazione della di t ta e/o denominazione della ragione sociale E DELL'INDIRIZZO dell'impresa------- CHE EFFETTUA IL TRASPORTO DI BENI PER CONTO PROPRIO —- —, con l ' u t i l i z z o dei v e i c o 1 i d i p r o p r i e t à, 3 ) - SIA 1 ' i n d i c a z i o n e della ditta etc…. , e dell'indirizzo etc.. . dell'impresa —-....-—.DI AUTOTRASPORTO CHE EFFETTUA IL TRASPORTO DI BENI PER CONTO TERZI—- ———— -, e comunque con utilizzo di v e i c o l i di p r o p r i e t à , con l'iscrizione d ell' i m p r e s a s t e s s a nell ' a l bo nazionale degli autotrasportatori . La M a g g i o r R… S p a non h a p r o v a t o a f f a tt o d i t r o v a r si in u n a d e ll e d u e f a tt i s p e c i e , è q u i n d i t e n u t a c o r r i s p o n d e r e l ' i m p o sta per l'anno 2 O 0 4 , proprio per l 'u t i l i z z o tipico dei veicoli concessi in noleggio a terzi , siano essi imprese o privati cittadini e sono quindi i terzi che svolgono " "attività di t r a s porto dì beni " " , infatti il contratto che viene instaurato e concluso tra Maggiore e terzi, è il noleggio e /o locazione di un bene mobile e non certamente un contratto di autotrasporto dì cose per conto terzi , per cui la soc. ricorrente rappresenta un soggetto completamente estraneo e difforme dall ' impresa che effettu a il trasporto di beni per conto proprio o per conto di terzi e le indicazioni apposte sui veicoli non possono che configurarsi come tipici messaggi pubblicitari . Il ricorso è da accogliere soltanto con riguardo a l l ' imposta relativa all'automezzo con targa CC688ZH e alla conseguente sanzione che risultano non d o v u t e , con la conferma nel resto dell ' atto di accertamento impugnato. Sussistono giusti motivi P e r d i c h i a r a re compensate tra 1 e p a r t i l e s p e s e d i g i u d i z i o . P. Q. M. La Commissione in parziale accoglimento del ricorso, dichiara non dovute soltanto 1'imposta relativa a l l ' automezzo con targa CC688ZH e la r e 1 a t i v a s a n z i o n e. Co n f e r m a nel re s t o . S p e s e compensate . Cosi deciso in Genova, 2OO5. IL RELATORE…………. Roberto SIMONAZZI. 18.07.2005. IL PRESIDENTE…………..