delibera - Commissione di Garanzia

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COMMISSIONE DI GARANZIA
PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO
NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
Deliberazione: 00/210-4.1) Delibera interpretativa in materia di procedure di
raffreddamento e conciliazione
(Seduta del 21.9.2000)
LA COMMISSIONE
al fine di fornire a tutti i destinatari i necessari chiarimenti in ordine ai
contenuti della delibera 00/173 relativa alle procedure di raffreddamento e
conciliazione, su proposta della prof. Ballestrero, adotta la seguente delibera
interpretativa.
Nella interpretazione di quanto stabilito nella delibera 00/173 si terranno distinti: 1)
il regime transitorio delle procedure; 2) la nuova disciplina "a regime" delle
procedure.
1) Regime transitorio
Nella delibera 00/173, la Commissione ha stabilito che "le parti dovranno applicare
le regole procedurali già contenute negli accordi ancora vigenti, oppure, in
alternativa, adire la via amministrativa disciplinata dall'art. 2, comma 2, della legge
n. 146/1990 come modificata dalla legge n. 83/2000". Pur valutando le possibili
negative conseguenze che l'apertura della via alternativa avrebbe potuto determinare,
la Commissione non ha ritenuto di poter limitare ai soli sindacati non firmatari di
accordi previgenti, ovvero ai sindacati firmatari, ma solo "d'intesa" con la
controparte, il ricorso alla via alternativa (conciliazione amministrativa).
Le regole procedurali, contenute in accordi stipulati prima dell'entrata in vigore della
legge n. 83/2000 (e spesso risalenti ad epoca precedente la stessa entrata in vigore
della legge n. 146/1990), mantengono (anche in virtù della citata delibera 00/173) la
loro forza vincolante tra le parti che le hanno sottoscritte. Su tali regole, tuttavia, la
Commissione non ha formulato una valutazione di idoneità. Prima che la legge
espressamente lo prevedesse, la Commissione riteneva infatti di doversi astenere da
tale valutazione, al fine di evitare che regole procedurali valutate idonee, dalle quali
indubbiamente derivano per le parti firmatarie obblighi di comportamento, si
trovassero ad essere indirettamente estese ad organizzazioni sindacali non firmatarie,
in possibile violazione del principio costituzionale di libertà dell'organizzazione
sindacale. In conseguenza di ciò, prima dell'avvento della nuova legge, la violazione
delle regole procedurali contrattuali non costituiva inadempimento di prestazioni
indispensabili, e dunque violazione censurabile dalla Commissione in sede di
valutazione dei comportamenti dei sindacati proclamanti.
Sopravvenuta la legge n. 83/2000, l'esperimento preventivo delle procedure di
raffreddamento e conciliazione è entrato a pieno titolo tra gli obblighi legali relativi
alle modalità di proclamazione dello sciopero. Ad avviso della Commissione, la
disposizione (art. 2, comma 2) può ritenersi immediatamente precettiva: infatti,
mentre prevede che le procedure di raffreddamento e conciliazione costituiscano
contenuto obbligato degli accordi e contratti collettivi ai quali è demandata la
disciplina delle prestazioni indispensabili da erogare in caso di sciopero, predispone
una via alternativa (la conciliazione in sede amministrativa), alla quale è possibile
fare comunque ricorso, in caso di difetto o di non utilizzazione delle procedure
contrattuali.
Per il periodo transitorio, mancando una disciplina generalmente vincolante delle
procedure che preveda sia la fase del raffreddamento del conflitto sia la fase della
conciliazione, ed essendo le previgenti procedure contrattuali di raffreddamento
rilevanti solo sul piano delle relazioni contrattuali tra le parti, si può ritenere che - dal
punto di vista della valutazione dei comportamenti che compete alla Commissione la procedura amministrativa sia pienamente alternativa alla procedura contrattuale.
Tanto premesso, in questa fase transitoria e limitatamente ad essa, il contenuto
precettivo della disposizione di cui all'art. 2, comma 2 è stato così ricostruito dalla
Commissione:
(a) obbligatorietà in ogni caso dell'esperimento preventivo di una procedura
conciliativa; (b) obbligo per le organizzazioni sindacali non firmatarie di accordi in
materia di adire la via della conciliazione amministrativa prevista a tal fine dalla
legge (art. 2, comma 2); c) libertà per le parti firmatarie di previgenti procedure
contrattuali di scegliere, di comune accordo o unilateralmente, in alternativa alle
procedure contrattuali di conciliazione, la via della conciliazione
amministrativa.
Per quanto riguarda le parti firmatarie, stante che le discipline convenzionali
previgenti non sono state oggetto di valutazione di idoneità della Commissione, le
obbligazioni reciprocamente assunte rilevano esclusivamente sul piano dei rapporti
contrattuali e della relativa responsabilità per inadempimento. Di conseguenza,
mentre l'iniziativa unilateralmente assunta da un sindacato firmatario di fare ricorso
alla conciliazione amministrativa, senza attivare la più complessa procedura
contrattuale di raffreddamento e di conciliazione può costituire inadempimento di un
obbligo contrattuale, tale iniziativa non è censurabile - in questa fase transitoria e
limitatamente ad essa - dalla Commissione, in quanto non integra gli estremi della
violazione dell'art. 2, comma 2. (il cui contenuto precettivo è per ora limitato, come
si è detto, all'esperimento preventivo di una procedura conciliativa, contrattuale o
amministrativa, alternativamente).
2) Disciplina "a regime"
Scaduto il termine di sei mesi concesso alle parti per concordare una nuova
disciplina delle procedure di raffreddamento e conciliazione conforme a quanto
disposto dalla legge (art. 2, comma 2), dovrà necessariamente entrare in vigore una
nuova disciplina di tali procedure.
Le procedure valutate idonee dalla Commissione saranno vincolanti per entrambe le
parti, non solo nel senso (ovvio) che il rispetto di esse sarà rilevante sul piano
dell'adempimento degli obblighi contrattuali, ma anche nel senso che il loro rispetto
rileverà sul piano della correttezza dei comportamenti valutabile dalla Commissione.
Non potrà allora essere consentito a nessuna delle parti di sottrarsi unilateralmente
alla applicazione di regole procedurali valutate idonee.
Secondo quanto previsto dalla legge, tuttavia, le parti potranno, d'intesa, non
applicare le procedure contrattuali, adendo la via amministrativa: di fatto, il mutuo
dissenso dovrebbe manifestarsi nelle sole eccezionali ipotesi nelle quali il conflitto
possa trovare più facilmente soluzione in quella sede.
Ai soggetti rimasti estranei alla contrattazione (sindacati non firmatari), anche a
seguito della valutazione di idoneità della Commissione non potranno comunque
essere estese le procedure di conciliazione: il doveroso rispetto del principio di cui
all'art. 39, comma 1, Cost., impedisce infatti di imporre a soggetti sindacali non
firmatari obblighi di comportamento che coinvolgono direttamente la sfera della loro
autonomia organizzativa.
Nel caso in cui i sindacati non firmatari non ritengano di assoggettarsi
volontariamente alla procedure di conciliazione previste dall'accordo valutato
idoneo, dovranno seguire la via della conciliazione amministrativa prevista dalla
legge (art. 2, comma 2, legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000.
A tale proposito è necessario sottolineare che la procedura amministrativa non si
pone in alternativa con l'intera procedura contrattuale (di raffreddamento e di
conciliazione), ma con la sola parte della procedura contrattuale relativa alla
conciliazione. Infatti, mentre la procedura in sede amministrativa prevista dalla legge
è esclusivamente una procedura di conciliazione, la stessa legge prevede che gli
accordi e i contratti collettivi obbligatoriamente prevedano procedure di
raffreddamento e di conciliazione.
Al fine di garantire la parità di trattamento tra sindacati firmatari e sindacati non
firmatari di accordi sulle procedure di raffreddamento e conciliazione, evitando
altresì ogni indiretta incentivazione della "fuga dal contratto", una pausa obbligatoria
di raffreddamento del conflitto dovrà in ogni caso essere imposta anche ai sindacati
non firmatari. A tal fine si potrà ritenere estesa anche ad essi la durata di
raffreddamento del conflitto prevista negli accordi valutati idonei dalla
Commissione, poiché l'estensione di tale durata ai sindacati non firmatari non da
luogo alle difficoltà segnalate relativamente all'estensione delle procedure di
conciliazione, in quanto non impone vincoli che coinvalgono la sfera organizzativa
del sindacato.
S'intende che, ove le parti non abbiano provveduto in tempo utile alla stipulazione
degli accordi in materia di procedure di raffreddamento e di conciliazione (che la
Commissione suggerisce di contenere in una durata complessiva ragionevolmente
compatibile con l'esercizio del diritto di sciopero, adottando un iter non macchinoso),
provvederà la Commissione ad emanare una regolamentazione provvisoria delle
procedure ai sensi dell'art. 13, lett. a) della legge n. 146/1990, come modificata dalla
legge n. 83/2000.
La presente delibera viene letta, approvata e sottoscritta seduta stante.
COMMISSIONE DI GARANZIA
PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO
NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
Deliberazione: 00/211-9.1) Poste Italiane Trento – CGIL/CISL/UIL Trento
(pos. 7086)
(Seduta del 21.9.2000)
FATTO: proclamazione di uno stato di agitazione, consistente nel blocco di tutte le
prestazioni straordinarie e aggiuntive, per un periodo di due mesi
DELIBERAZIONE: valutazione negativa
MOTIVAZIONE: durata abnorme.
LA COMMISSIONE
nel procedimento n.7086, su proposta del Prof. Santoni, ha assunto
all’unanimità la seguente delibera
PREMESSO
1 - che, con nota del 31 gennaio 2000, le Poste italiane s.p.a. hanno
comunicato la proclamazione di un'astensione da "tutte le prestazioni straordinarie e
aggiuntive dal 17 gennaio al 18 marzo 2000, effettuata in data 29 dicembre 2000
dalle segreterie provinciali di Trento SLC-CGIL, SLP-CISL e UIL-POST;
2 - che l'azienda ha sostenuto l'illegittimità della suddetta astensione dal
lavoro, deducendo:
a) che, in base all'attuale modello organizzativo del settore recapito, il rifiuto delle
prestazioni aggiuntive si configura come astensione dalla normale prestazione
lavorativa dedotta in contratto, giacchè ciascun lavoratore componente della squadra
che presidia una determinata zona (c.d. areola) è tenuto ad assicurare anche il
recapito della posta di competenza di un altro componente della medesima squadra
temporaneamente assente;
b) che la notevole estensione temporale dell'astensione dal lavoro straordinario
(oltre 2 mesi) si pone come sostanzialmente elusiva del principio di
predeterminazione della durata dello sciopero;
3 - che, con nota del 7 marzo 2000, la Commissione ha informato le parti della
pendenza del procedimento di valutazione, allegando l'atto introduttivo e invitandole
a trasmettere, entro 15 giorni, le informazioni e le osservazioni ritenute
eventualmente opportune;
4 - che a tutt'oggi non sono pervenute le informazioni e osservazioni richieste;
CONSIDERATO
1 - che la disciplina del diritto di sciopero sulle prestazioni da garantire nel
servizio postale e telegrafico, è contenuta nella proposta della Commissione in data
13.2.1992, accettata dalle parti e recepita nel c.c.n.l. del 26.11.1994;
2 - che, secondo un orientamento assunto dalla Commissione, le regole
relative al preavviso e alla predeterminazione della durata dello sciopero sono
applicabili ad ogni sciopero nell’ambito di un servizio pubblico essenziale, con le
sole eccezioni previste dal comma 7 dell’art.2 della legge n.146/1990, pur se
l’astensione riguardi eventualmente prestazioni non definibili come indispensabili
(v., con specifico riguardo al servizio postale, i principi espressi con delibera
n.182/13.23. dell’8.6.1995, poi costantemente seguiti);
3 - che, secondo un altro orientamento assunto dalla Commissione,
l'astensione dal lavoro straordinario, in quanto legittimamente richiesto, costituisce
una forma di sciopero alla quale sono applicabili le regole sul preavviso, sulla
indicazione della durata massima e sulla garanzia delle prestazioni indispensabili (v.
l’indirizzo espresso con delibera 10.9 del 16 gennaio 1997, in seguito costantemente
ribadito);
4 - che, in base ad un altro orientamento costantemente ribadito dalla
Commissione, la programmazione di un periodo abnorme di astensione dal lavoro
straordinario si pone come elusiva dell'obbligo legale di predeterminazione della
durata dell'astensione dal lavoro, determinandone una sostanziale violazione (v. il
principio espresso nella delibera n.8.27 del 30.5.1996, poi costantemente seguito);
5 - che la proclamazione dell'astensione dal lavoro straordinario e aggiuntivo
in questione, prevedendo una estensione temporale eccessivamente prolungata (2
mesi), ha violato l'obbligo di predeterminazione della durata nei termini di cui al
precedente punto 4;
6 - che la violazione da ultimo rilevata è assorbente rispetto ad ogni altra
contestazione;
7 - che, secondo l’avviso espresso dalla Commissione (delibera n.97/267 del
10 aprile 1997), il datore di lavoro non può sottrarsi all’applicazione delle sanzioni
nei confronti dei soggetti quando sia intervenuta una segnalazione della
Commissione ai fini sanzionatori di cui ai commi 2° e 3° dell’art.4 della
l.n.146/1990, trattandosi, nel caso, di un potere “collegato alla tutela di un interesse
pubblico” (Corte cost., sentenza n.57/1995);
8 - che, con delibera 00/168-5 del 13 aprile 2000, che si allega alla presente, la
Commissione ha deciso che i comportamenti tenuti tra il 1°gennaio e il 26 aprile
2000 (giorno di entrata in vigore della legge di riforma n.83 del 2000) devono essere
valutati secondo le norme previgenti;
VALUTA NEGATIVAMENTE
il comportamento delle organizzazioni sindacali proclamanti, rilevando la
suindicata violazione dell'obbligo di preventiva indicazione della durata,
segnalandola ai sensi dell'art. 13, lett. c) ed agli effetti dell'art. 4, comma 2, della l. n.
146/1990, come modificati dalla sentenza n. 57/1995 della Corte costituzionale e nel
testo precedente alla riforma introdotta dalla legge n.83/2000;
DISPONE
la trasmissione della presente delibera, nonché della delibera 00/168 del 13
aprile 2000, ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al
Ministro delle Poste e Telecomunicazioni, alle Poste Italiane s.p.a., alla Direzione
Generale dell’INPS, alla sede provinciale del medesimo Istituto competente per
territorio, invitando quest’ultima a riferire tempestivamente alla Commissione circa
l’avvenuta applicazione delle sanzioni ai soggetti collettivi, alle segreterie provinciali
di Trento SLC-CGIL, SLP-CISL e UIL-POST.
COMMISSIONE DI GARANZIA
PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO
NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
Deliberazione: 00/212-9.2) Poste Italiane – SLP/CISL (pos. 7633)
(Seduta del 21.9.2000)
FATTO: proclamazione di uno stato di agitazione, consistente nell'astensione dalle
prestazioni di lavoro straordinario, supplementare ed aggiuntivo, dall'8 al 20 gennaio
2000
DELIBERAZIONE: insussistenza di presupposti per una valutazione negativa
MOTIVAZIONE: l'atto di proclamazione consente l'esatta individuazione della data
di inizio e delle modalità dell'astensione.
LA COMMISSIONE
nel procedimento n.7633, su proposta del Prof. Santoni, ha assunto
all’unanimità la seguente delibera
PREMESSO
1 - che, con nota del 30 dicembre 1999, le Poste italiane s.p.a. hanno
comunicato quanto segue:
a) con nota del 28 dicembre 1999, la segreteria nazionale SLP-CISL ha comunicato
che "decorsi i termini di preavviso previsto e sino al 20 gennaio 2000, il personale si
asterrà dal prestare lavoro straordinario, supplementare ed aggiuntivo a quello reso
oltre l'orario ordinario";
b) la proclamazione dell'astensione dal lavoro in questione "non indica in modo
inequivocabile né la data di inizio né le modalità dell'astensione dal lavoro";
c) in base all'attuale modello organizzativo del settore recapito, il rifiuto delle
prestazioni aggiuntive si configura come astensione dalla normale prestazione
lavorativa dedotta in contratto, giacchè ciascun lavoratore componente della squadra
che presidia una determinata zona (c.d. areola) è tenuto ad assicurare anche il
recapito della posta di competenza di un altro componente della medesima squadra
temporaneamente assente;
d) l'estrema genericità del contenuto della proclamazione è tale da rendere
impossibile l'esperimento del tentativo di composizione del conflitto previsto
dall'art.2, 5°comma della legge n.146/1990;
2 - che, con nota del 11 febbraio 2000, la Commissione ha informato le parti
della pendenza del procedimento di valutazione, allegando l'atto introduttivo e
invitandole a trasmettere, entro 15 giorni, le informazioni e le osservazioni ritenute
eventualmente opportune;
3 - che, con nota del 22 febbraio 2000, la segreteria nazionale SLP-CISL ha
sostenuto la legittimità della suddetta astensione dal lavoro, deducendo, tra l'altro,
che dall'atto di proclamazione del 28 dicembre 1999 era chiaramente deducibile sia
la data di inizio dell'astensione (il 12 gennaio 2000, giornata coincidente con il 15°
giorno successivo alla proclamazione medesima), sia le modalità dell'astensione
(astensione dal "lavoro straordinario, supplementare ed aggiuntivo a quello reso oltre
l'orario ordinario");
CONSIDERATO
1 - che l'accordo nazionale sulle prestazioni indispensabili da garantire in caso
di sciopero nel servizio postale e telegrafico, risultante dall'accettazione della
proposta della Commissione in data 13.2.1992, recepito nel c.c.n.l. del 26.11.1994,
prevede fra l'altro che il preavviso di sciopero deve essere comunicato
all'Amministrazione dell'Ente Poste Italiane almeno quindici giorni prima della sua
attuazione (punto 6);
2 - che, secondo un orientamento assunto dalla Commissione, le regole
relative al preavviso e alla predeterminazione della durata dello sciopero sono
applicabili ad ogni sciopero nell’ambito di un servizio pubblico essenziale, con le
sole eccezioni previste dal comma 7 dell’art.2 della legge n.146/1990, pur se
l’astensione riguardi eventualmente prestazioni non definibili come indispensabili
(v., con specifico riguardo al servizio postale, i principi espressi con delibera
n.182/13.23. dell’8.6.1995, poi costantemente seguiti);
3 - che, secondo un altro orientamento assunto dalla Commissione,
l'astensione dal lavoro straordinario, in quanto legittimamente richiesto, costituisce
una forma di sciopero alla quale sono applicabili le regole sul preavviso, sulla
indicazione della durata massima e sulla garanzia delle prestazioni indispensabili (v.
l’indirizzo espresso con delibera 10.9 del 16 gennaio 1997, in seguito costantemente
ribadito);
4 - che, in base ad un altro orientamento della Commissione, l'individuazione
in base a formule ellittiche dell'orario iniziale e finale dello sciopero non consente
all'utenza di prevedere in anticipo gli effetti dello sciopero sulla regolarità del
servizio e, quindi, si pone come elusiva dell'obbligo legale di predeterminazione
della durata delle azioni di sciopero (v. la delibera n.99/529 del 7 ottobre 1999);
5 - che, tuttavia, nel caso di specie, la formulazione dell'atto di proclamazione
era tale da consentire all'azienda di individuare esattamente la data iniziale e le
modalità dell'astensione e, dunque, di fornire una corretta informazione all'utenza
(vedi delibera di indirizzo n. 99/73 del 4 febbraio 1999);
6 - che la lamentata genericità delle motivazioni contenute nell'atto di
proclamazione non costituisce, alla stregua della disciplina prevista dalla legge
n.146/1990 anteriormente alle modifiche introdotte con la legge n.83/2000, un
profilo di illegittimità della proclamazione medesima;
RITIENE
che non sussistano i presupposti per una valutazione negativa;
DISPONE
la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al
Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro delle Poste e Telecomunicazioni,
alle Poste Italiane s.p.a., alla segreteria nazionale SLP-CISL.
COMMISSIONE DI GARANZIA
PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO
NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
Deliberazione: 00/213-9.3) Poste Italiane – SAILP/CONFSAL (pos. 7721)
(Seduta del 21.9.2000)
FATTO: proclamazione di uno stato di agitazione, consistente nell'astensione dalle
prestazioni di lavoro straordinario, cottimo, abbinamento, dall'10 al 20 gennaio 2000
DELIBERAZIONE: insussistenza di presupposti per una valutazione negativa
MOTIVAZIONE: l'astensione dal lavoro rispetta le previsioni legali e contrattuali
vigenti nel settore.
LA COMMISSIONE
nel procedimento n.7721, su proposta del Prof. Santoni, ha assunto
all’unanimità la seguente delibera
PREMESSO
1 - che, con nota del 24 gennaio 2000, le Poste italiane s.p.a. hanno
comunicato la proclamazione di un'astensione dal lavoro straordinario, cottimo,
abbinamento dal 10 al 20 gennaio 2000, effettuata dalla segreteria nazionale SAILPCONFSAL in data 22 dicembre 1999;
2 - che, secondo quanto affermato dall'azienda, la proclamazione
dell'astensione dal lavoro in questione sarebbe illegittima, in quanto:
a) in base all'attuale modello organizzativo del settore recapito, il rifiuto delle
prestazioni aggiuntive si configura come astensione dalla normale prestazione
lavorativa dedotta in contratto, giacchè ciascun lavoratore componente della squadra
che presidia una determinata zona (c.d. areola) è tenuto ad assicurare anche il
recapito della posta di competenza di un altro componente della medesima squadra
temporaneamente assente;
b) l'estrema genericità del contenuto della proclamazione rende impossibile esperire
il tentativo di composizione del conflitto previsto dall'art.2, 5°comma della legge
n.146/1990;
3 - che, con nota del 17 febbraio 2000, la Commissione ha informato le parti
della pendenza del procedimento di valutazione, allegando l'atto introduttivo e
invitandole a trasmettere, entro 15 giorni, le informazioni e le osservazioni ritenute
eventualmente opportune;
4 - che, con nota ricevuta in data 28 febbraio 2000, la segreteria nazionale
SAILP-CONFSAL ha sostenuto la legittimità della suddetta astensione dal lavoro;
CONSIDERATO
1 - che l'accordo nazionale sulle prestazioni indispensabili da garantire in caso
di sciopero nel servizio postale e telegrafico, risultante dall'accettazione della
proposta della Commissione in data 13.2.1992, recepito nel c.c.n.l. del 26.11.1994,
prevede fra l'altro che lo sciopero non può avere durata superiore alle 24 ore e tra uno
sciopero e il successivo deve intercorrere un periodo non inferiore a 7 giorni (punto
5) e che il preavviso di sciopero deve essere comunicato all'Amministrazione
dell'Ente Poste Italiane almeno quindici giorni prima della sua attuazione (punto 6);
2 - che, secondo un orientamento assunto dalla Commissione, le regole
relative al preavviso e alla predeterminazione della durata dello sciopero sono
applicabili ad ogni sciopero nell’ambito di un servizio pubblico essenziale, con le
sole eccezioni previste dal comma 7 dell’art.2 della legge n.146/1990, pur se
l’astensione riguardi eventualmente prestazioni non definibili come indispensabili
(v., con specifico riguardo al servizio postale, i principi espressi con delibera
n.182/13.23. dell’8.6.1995, poi costantemente seguiti);
3 - che, secondo un altro orientamento assunto dalla Commissione,
l'astensione dal lavoro straordinario, in quanto legittimamente richiesto, costituisce
una forma di sciopero alla quale sono applicabili le regole sul preavviso, sulla
indicazione della durata massima e sulla garanzia delle prestazioni indispensabili (v.
l’indirizzo espresso con delibera 10.9 del 16 gennaio 1997, in seguito costantemente
ribadito);
4 - che la proclamazione dell'astensione dal lavoro in questione è rispettosa
degli obblighi legali e contrattuali sull'esercizio del diritto di sciopero vigenti nel
settore;
5 - che la lamentata genericità delle motivazioni contenute nell'atto di
proclamazione non costituisce, alla stregua della disciplina prevista dalla legge
n.146/1990 anteriormente alle modifiche introdotte con la legge n.83/2000, un
profilo di illegittimità della proclamazione medesima;
RITIENE
che non sussistano i presupposti per una valutazione negativa;
DISPONE
la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al
Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro delle Poste e Telecomunicazioni,
alle Poste Italiane s.p.a., alla segreteria nazionale SAILP-CONFSAL.
COMMISSIONE DI GARANZIA
PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO
NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
Deliberazione: 00/214-9.4) Poste Italiane Campania – SAILP/CONFSAL (pos. 7819)
(Seduta del 21.9.2000)
FATTO: proclamazione di uno stato di agitazione e di una giornata di sciopero per il
5 febbraio 2000
DELIBERAZIONE: insussistenza di presupposti per una valutazione negativa
MOTIVAZIONE: l'astensione dal lavoro rispetta le previsioni legali e contrattuali
vigenti nel settore.
LA COMMISSIONE
nel procedimento n.7819, su proposta del Prof. Santoni, ha assunto
all’unanimità la seguente delibera
PREMESSO
1 - che, in data 24 febbraio 2000, le Poste Italiane s.p.a. hanno comunicato
che, con nota del 18 gennaio 2000 pervenuta all'azienda in data 20 gennaio 2000, la
segreteria regionale della Campania SAILP-CONFSAL ha proclamato uno stato di
agitazione a decorrere dal 21 gennaio 2000 e una giornata di sciopero per il 5
febbraio 2000;
2 - che l'azienda ha sostenuto l'illegittimità della suddetta astensione dal
lavoro, deducendo che la proclamazione dello stato di agitazione a decorrere dal 21
gennaio 2000 non ha rispettato il termine di preavviso di 15 giorni vigente nel
settore, l'obbligo di predeterminazione della durata e la regola dell'intervallo di 7
giorni che deve intercorrere tra due azioni di sciopero;
3 - che, con nota del 23 marzo 2000, la Commissione ha informato le parti
della pendenza del procedimento di valutazione, allegando l'atto introduttivo e
invitandole a trasmettere, entro 15 giorni, le informazioni e le osservazioni ritenute
eventualmente opportune;
4 - che, con nota del 29 marzo 2000, la segreteria nazionale SAILPCONFSAL ha sostenuto la legittimità del suddetto stato di agitazione, deducendo che
quest'ultimo non si è concretizzato in uno sciopero, in quanto il personale che vi
aderisce rifiuta di effettuare ore di lavoro straordinario o determinate attività durante
l'orario ordinario, aggiuntive rispetto a quelle contrattualmente previste;
CONSIDERATO
1 - che l'accordo nazionale sulle prestazioni indispensabili da garantire in caso
di sciopero nel servizio postale e telegrafico, risultante dall'accettazione della
proposta della Commissione in data 13.2.1992, recepito nel c.c.n.l. del 26.11.1994,
prevede fra l'altro che lo sciopero non può avere durata superiore alle 24 ore e tra uno
sciopero e il successivo deve intercorrere un periodo non inferiore a 7 giorni (punto
5) e che il preavviso di sciopero deve essere comunicato all'Amministrazione
dell'Ente Poste Italiane almeno quindici giorni prima della sua attuazione (punto 6);
2 - che, secondo un orientamento assunto dalla Commissione, le regole
relative al preavviso e alla predeterminazione della durata dello sciopero sono
applicabili ad ogni sciopero nell’ambito di un servizio pubblico essenziale, con le
sole eccezioni previste dal comma 7 dell’art.2 della legge n.146/1990, pur se
l’astensione riguardi eventualmente prestazioni non definibili come indispensabili
(v., con specifico riguardo al servizio postale, i principi espressi con delibera
n.182/13.23. dell’8.6.1995, poi costantemente seguiti);
3 - che, secondo un altro orientamento assunto dalla Commissione,
l'astensione dal lavoro straordinario, in quanto legittimamente richiesto, costituisce
una forma di sciopero alla quale sono applicabili le regole sul preavviso, sulla
indicazione della durata massima e sulla garanzia delle prestazioni indispensabili (v.
l’indirizzo espresso con delibera 10.9 del 16 gennaio 1997, in seguito costantemente
ribadito);
4 - che, secondo quanto affermato dalla SAILP-CONFSAL, lo stato di
agitazione si è concretizzato nella sospensione di attività ulteriori rispetto a quelle
che devono essere obbligatoriamente svolte dai lavoratori, in quanto
contrattualmente previste;
5 - che, peraltro, dalle affermazioni aziendali non è desumibile se il suddetto
stato di agitazione si sia effettivamente concretizzato in un'astensione da prestazioni
lavorative contrattualmente dovute, con conseguenti ripercussioni sulla regolarità del
servizio;
6 - che, dunque, allo stato degli atti, si deve ritenere che lo stato di agitazione
in questione ha inciso su attività non dovute contrattualmente e comunque non è
stato tale da provocare una significativa riduzione o disorganizzazione del servizio;
RITIENE
che non sussistano i presupposti per una valutazione negativa;
DISPONE
la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al
Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro delle Poste e Telecomunicazioni,
alle Poste Italiane s.p.a., alla segreteria nazionale SAILP-CONFSAL, alla segreteria
regionale della Campania SAILP-CONFSAL.
COMMISSIONE DI GARANZIA
PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO
NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
Deliberazione: 00/215-9.5) Poste Italiane Mantova – SLC/CGIL (pos. 7818)
(Seduta del 21.9.2000)
FATTO: proclamazione di uno stato di agitazione, consistente nel rifiuto
dell'abbinamento, dal 1° al 29 febbraio 2000
DELIBERAZIONE: insussistenza dei presupposti per una valutazione negativa
MOTIVAZIONE: insussistenza della violazione del termine di preavviso.
LA COMMISSIONE
nel procedimento n.7818, su proposta del Prof. Santoni, ha assunto
all’unanimità la seguente delibera
PREMESSO
1 - che, con nota del 24 febbraio 2000, le Poste Italiane s.p.a. hanno
comunicato la proclamazione di uno stato di agitazione consistente nel "rifiuto
dell'abbinamento" per il periodo compreso tra il 1° e il 29 febbraio 2000, effettuata in
data 17 gennaio 2000 dalla segreteria provinciale SLC-CGIL di Mantova;
2 - che l'azienda ha sostenuto l'illegittimità della suddetta azione di lotta
sindacale, deducendo:
a) che l'organizzazione sindacale proclamante non ha rispettato il termine di
preavviso di 15 giorni;
b) che, secondo l'attuale modello organizzativo presente nel settore recapito e basato
sulla suddivisione del territorio in "areole", ciascun lavoratore, quale componente
della squadra che presidia la singola areola, oltre a garantire il recapito giornaliero
del corriere destinato alla zona di cui è titolare, deve anche assicurare il recapito
dell'intero corriere destinato all'interno dell'areola in caso di temporanea assenza dei
colleghi (c.d. abbinamento);
c) che, dunque, la suddetta azione di lotta sindacale si configura come sciopero delle
mansioni, giacchè la prestazione richiesta al portalettere per la copertura delle zone
temporaneamente scoperte è ascrivibile alla normale attività lavorativa dedotta in
contratto, laddove il rifiuto di tali prestazioni non si sostanzia in una sospensione
totale dell'attività lavorativa, ma solo di alcune delle prestazioni contrattualmente
previste;
3 - che, con nota del 16 marzo 2000, la Commissione ha informato le parti
della pendenza del procedimento di valutazione, allegando l'atto introduttivo e
invitandole a trasmettere, entro 15 giorni, le informazioni e le osservazioni ritenute
eventualmente opportune;
4 - che, con nota del 17 marzo 2000, la segreteria provinciale SLC-CGIL di
Mantova ha sostenuto la legittimità della suddetta astensione dal lavoro, deducendo:
a) che la proclamazione dello stato di agitazione in questione è stata inoltrata tramite
fax in data 17 gennaio 2000 e "pertanto il termine dei 15 giorni di preavviso è stato
rispettato";
b) che il modello organizzativo attualmente presente in azienda prevede che in
prima istanza le carenze temporanee del personale dovrebbero essere coperte dal
personale di scorta;
c) che, nella provincia di Mantova, a fronte della mancanza totale del personale di
scorta, si sopperisce con l'assegnazione di personale a tempo determinato;
d) che, dunque, l'azienda impone costantemente il c.d. abbinamento per sopperire ad
assenze non temporanee, ma strutturali;
CONSIDERATO
1 - che l'accordo nazionale sulle prestazioni indispensabili da garantire in caso
di sciopero nel servizio postale e telegrafico, risultante dall'accettazione della
proposta della Commissione in data 13.2.1992, recepito nel c.c.n.l. del 26.11.1994,
prevede fra l'altro che lo sciopero non può avere durata superiore alle 24 ore e tra uno
sciopero e il successivo deve intercorrere un periodo non inferiore a 7 giorni (punto
5) e che il preavviso di sciopero deve essere comunicato all'Amministrazione
dell'Ente Poste Italiane almeno quindici giorni prima della sua attuazione (punto 6);
2 - che, secondo un orientamento assunto dalla Commissione, le regole
relative al preavviso e alla predeterminazione della durata dello sciopero sono
applicabili ad ogni sciopero nell’ambito di un servizio pubblico essenziale, con le
sole eccezioni previste dal comma 7 dell’art.2 della legge n.146/1990, pur se
l’astensione riguardi eventualmente prestazioni non definibili come indispensabili
(v., con specifico riguardo al servizio postale, i principi espressi con delibera
n.182/13.23. dell’8.6.1995, poi costantemente seguiti);
3 - che, secondo un altro orientamento interpretativo della Commissione, le
forme di lotta sindacale che si concretizzano nella riduzione o nella alterazione delle
prestazioni dovute, ove determinino una significativa riduzione o disorganizzazione
del servizio pubblico essenziale, sono assoggettabili ai poteri di intervento della
Commissione medesima, le cui valutazioni prescindono da questioni inerenti alla
loro legittimità sul piano dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali,
demandate al datore di lavoro interessato ed in ultima analisi al giudice;
4 - che la proclamazione dell'astensione dal lavoro in questione non ha violato
l’obbligo di preavviso, tenuto conto che è stata inviata all'azienda in data 17 gennaio
2000 e che l'astensione medesima ha avuto decorrenza in data 1° febbraio 2000;
RITIENE
che non sussistano i presupposti per una valutazione negativa;
DISPONE
la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al
Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro delle Poste e Telecomunicazioni,
alle Poste Italiane s.p.a., alla segreteria provinciale di Mantova SLC-CGIL.
COMMISSIONE DI GARANZIA
PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO
NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
Deliberazione: 00/216-3.2) Dott. Attilio Scarpellini
(Seduta del 21.9.2000)
LA COMMISSIONE
su proposta del Presidente, in relazione all’incarico di collaborazione ex art.
12, c.2, l. n.146/1990 da affidare al dott. Attilio Scarpellini adotta la seguente
delibera.
PREMESSO
1. che l'art. 12, comma 2, della Legge 146/1990, prevede la possibilità di
avvalersi della consulenza di esperti di organizzazione di servizi interessati dal
conflitto, nonché di esperti che si siano particolarmente distinti nella tutela degli
utenti;
2. che l’art. 18, comma 1, del d.P.R. 30 novembre 1998, n. 442, prevede che la
Commissione “può avvalersi, con deliberazione approvata dai due terzi dei
componenti, di esperti di cui all’art. 12, comma 2 della legge 12 giugno 1990, n.
146”;
3. che il dott. Attilio Scarpellini, possiede una elevata preparazione e
professionalità nel campo dell’organizzazione dei pubblici servizi, con particolare
riferimento alla comunicazione all’utenza;
4. che il dott. Attilio Scarpellini si è dichiarato disponibile allo svolgimento di
tale incarico;
DELIBERA
1. di affidare al dott. Attilio Scarpellini l'incarico di esperto di organizzazione
dei servizi pubblici essenziali interessati dal conflitto ai sensi dell’art. 12, comma 2,
della legge 12 giugno 1990, n. 146 con particolare riferimento alla comunicazione
all’utenza, avvalendosi della procedura di cui all’art. 18, comma 1 del d.P.R. 30
novembre 1998, n. 442, per un periodo di nove mesi;
2. che tale incarico consiste nello svolgimento delle attività inerenti
l’informazione all’utenza sulle tematiche del conflitto nei diversi settori dei pubblici
servizi essenziali;
3. di attribuire al predetto esperto un compenso complessivo lordo di lit.
30.000.000 (trentamilioni) disponendone l’erogazione in nove rate mensili
posticipate;
4. di far gravare l’impegno della somma relativa al suddetto compenso a
carico del capitolo n. 241 del bilancio della Commissione di Garanzia;
DISPONE
la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al
Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Segretario Generale della Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
COMMISSIONE DI GARANZIA
PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO
NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
Deliberazione: 00/217-3.3) Dott.ssa Ginevra Galli
(Seduta del 21.9.2000)
LA COMMISSIONE
su proposta del Presidente, in relazione all’incarico di collaborazione ex art.
12, c.2, l. n.146/1990 da affidare alla dott.ssa Ginevra Galli adotta la seguente
delibera.
PREMESSO
1. che l'art. 12, comma 2, della Legge 146/1990, prevede la possibilità di
avvalersi della consulenza di esperti di organizzazione di servizi interessati dal
conflitto, nonché di esperti che si siano particolarmente distinti nella tutela degli
utenti;
2. che l’art. 18, comma 1, del d.P.R. 30 novembre 1998, n. 442, prevede che la
Commissione “può avvalersi, con deliberazione approvata dai due terzi dei
componenti, di esperti di cui all’art. 12, comma 2 della legge 12 giugno 1990, n.
146”;
3. che la dott.ssa Ginevra Galli, come risulta dall’esame del curriculum (che,
firmato dall'interessato, si allega alla presente delibera), possiede una elevata
preparazione nelle materie del diritto del lavoro e del diritto sindacale, con
particolare riferimento alle tipologie dei rapporti di lavoro subordinato ed autonomo;
4. che gli adempimenti richiesti dalla legge n.83/2000 hanno notevolmente
aumentato l’esigenza di svolgere attività di studio e di ricerca per le quali si ravvisa
l’urgenza di avvalersi della consulenza di esperti nelle materie di competenza della
Commissione;
5. che la dott.ssa Ginevra Galli si è dichiarata disponibile allo svolgimento di
tale incarico;
DELIBERA
1. di affidare alla dott.ssa Ginevra Galli l'incarico di esperto di organizzazione
dei servizi pubblici essenziali interessati dal conflitto ai sensi dell’art. 12, comma 2,
della legge 12 giugno 1990, n. 146 avvalendosi della procedura di cui all’art. 18,
comma 1 del d.P.R. 30 novembre 1998, n. 442, per un periodo di nove mesi;
2. che tale incarico consiste nello svolgimento delle attività di studio e ricerca
relative all’interpretazione e applicazione delle discipline del conflitto nei diversi
settori dei pubblici servizi essenziali;
3. di attribuire al predetto esperto un compenso complessivo lordo di lit.
22.500.000 (ventiduemilionicinquecentomila) disponendone l’erogazione in tre rate
trimestrali posticipate;
4. di far gravare l’impegno della somma relativa al suddetto compenso a
carico del capitolo n. 241 del bilancio della Commissione di Garanzia;
DISPONE
la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al
Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Segretario Generale della Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
COMMISSIONE DI GARANZIA
PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO
NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
Deliberazione: 00/218-3.4) Dott.ssa Maria Paola Monaco
(Seduta del 21.9.2000)
LA COMMISSIONE
su proposta del Presidente, in relazione all’incarico di collaborazione ex art.
12, c.2, l. n.146/1990 da affidare alla dott.ssa Maria Paola Monaco adotta la seguente
delibera.
PREMESSO
1. che l'art. 12, comma 2, della Legge 146/1990, prevede la possibilità di
avvalersi della consulenza di esperti di organizzazione di servizi interessati dal
conflitto, nonché di esperti che si siano particolarmente distinti nella tutela degli
utenti;
2. che l’art. 18, comma 1, del d.P.R. 30 novembre 1998, n. 442, prevede che la
Commissione “può avvalersi, con deliberazione approvata dai due terzi dei
componenti, di esperti di cui all’art. 12, comma 2 della legge 12 giugno 1990, n.
146”;
3. che la dott.ssa Maria Paola Monaco, come risulta dall’esame del curriculum
(che, firmato dall'interessato, si allega alla presente delibera), possiede una elevata
preparazione nelle materie del diritto del lavoro e del diritto sindacale, con
particolare riferimento alla problematica della rappresentanza e della
rappresentatività sindacale;
4. che gli adempimenti richiesti dalla legge n.83/2000 hanno notevolmente
aumentato l’esigenza di svolgere attività di studio e di ricerca per le quali si ravvisa
l’urgenza di avvalersi della consulenza di esperti nelle materie di competenza della
Commissione;
5. che la dott.ssa Maria Paola Monaco si è dichiarata disponibile allo
svolgimento di tale incarico;
DELIBERA
1. di affidare alla dott.ssa Maria Paola Monaco l'incarico di esperto di
organizzazione dei servizi pubblici essenziali interessati dal conflitto ai sensi dell’art.
12, comma 2, della legge 12 giugno 1990, n. 146 avvalendosi della procedura di cui
all’art. 18, comma 1 del d.P.R. 30 novembre 1998, n. 442, per un periodo di nove
mesi;
2. che tale incarico consiste nello svolgimento delle attività di studio e ricerca
relative all’interpretazione e applicazione delle discipline del conflitto nei diversi
settori dei pubblici servizi essenziali;
3. di attribuire al predetto esperto un compenso complessivo lordo di lit.
22.500.000 (ventiduemilionicinquecentomila) disponendone l’erogazione in tre rate
trimestrali posticipate;
4. di far gravare l’impegno della somma relativa al suddetto compenso a
carico del capitolo n. 241 del bilancio della Commissione di Garanzia;
DISPONE
la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al
Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Segretario Generale della Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
COMMISSIONE DI GARANZIA
PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO
NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
Deliberazione: 00/219-3.5) Dott. Paolo Pascucci
(Seduta del 21.9.2000)
LA COMMISSIONE
su proposta del Presidente, in relazione all’incarico di collaborazione ex art.
12, c.2, l. n.146/1990 da affidare al dott. Paolo Pascucci adotta la seguente delibera.
PREMESSO
1. che l'art. 12, comma 2, della Legge 146/1990, prevede la possibilità di
avvalersi della consulenza di esperti di organizzazione di servizi interessati dal
conflitto, nonché di esperti che si siano particolarmente distinti nella tutela degli
utenti;
2. che l’art. 18, comma 1, del d.P.R. 30 novembre 1998, n. 442, prevede che la
Commissione “può avvalersi, con deliberazione approvata dai due terzi dei
componenti, di esperti di cui all’art. 12, comma 2 della legge 12 giugno 1990, n.
146”;
3. che il dott. Paolo Pascucci, come risulta dall’esame del curriculum (che,
firmato dall'interessato, si allega alla presente delibera), possiede una elevata
preparazione nelle materie del diritto del lavoro e del diritto sindacale, con
particolare riferimento alla disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero nei servizi
pubblici essenziali;
4. che gli adempimenti richiesti dalla legge n.83/2000 hanno notevolmente
aumentato l’esigenza di svolgere attività di studio e di ricerca per le quali si ravvisa
l’urgenza di avvalersi della consulenza di esperti nelle materie di competenza della
Commissione;
5. che il dott. Paolo Pascucci si è dichiarata disponibile allo svolgimento di
tale incarico;
DELIBERA
1. di affidare al dott. Paolo Pascucci l'incarico di esperto di organizzazione dei
servizi pubblici essenziali interessati dal conflitto ai sensi dell’art. 12, comma 2,
della legge 12 giugno 1990, n. 146 avvalendosi della procedura di cui all’art. 18,
comma 1 del d.P.R. 30 novembre 1998, n. 442, per un periodo di nove mesi;
2. che tale incarico consiste nello svolgimento delle attività di studio e ricerca
relative all’interpretazione e applicazione delle discipline del conflitto nei diversi
settori dei pubblici servizi essenziali;
di attribuire al predetto esperto un compenso complessivo lordo di lit.
22.500.000 (ventiduemilionicinquecentomila) disponendone l’erogazione in tre rate
trimestrali posticipate;
4. di far gravare l’impegno della somma relativa al suddetto compenso a
carico del capitolo n. 241 del bilancio della Commissione di Garanzia;
DISPONE
la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al
Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Segretario Generale della Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
COMMISSIONE DI GARANZIA
PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO
NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
Deliberazione: 00/220-3.6) Dott.ssa Rossella Sciotti
(Seduta del 21.9.2000)
LA COMMISSIONE
su proposta del Presidente, in relazione all’incarico di collaborazione ex art.
12, c.2, l. n.146/1990 da affidare alla dott.ssa Rossella Sciotti adotta la seguente
delibera.
PREMESSO
1. che l'art. 12, comma 2, della Legge 146/1990, prevede la possibilità di
avvalersi della consulenza di esperti di organizzazione di servizi interessati dal
conflitto, nonché di esperti che si siano particolarmente distinti nella tutela degli
utenti;
2. che l’art. 18, comma 1, del d.P.R. 30 novembre 1998, n. 442, prevede che la
Commissione “può avvalersi, con deliberazione approvata dai due terzi dei
componenti, di esperti di cui all’art. 12, comma 2 della legge 12 giugno 1990, n.
146”;
3. che la dott.ssa Rossella Sciotti, come risulta dall’esame del curriculum (che,
firmato dall'interessato, si allega alla presente delibera), possiede una elevata
preparazione nelle materie del diritto del lavoro e del diritto sindacale, con
particolare riferimento alle problematiche del lavoro autonomo;
4. che gli adempimenti richiesti dalla legge n.83/2000 hanno notevolmente
aumentato l’esigenza di svolgere attività di studio e di ricerca per le quali si ravvisa
l’urgenza di avvalersi della consulenza di esperti nelle materie di competenza della
Commissione;
5. che la dott.ssa Rossella Sciotti si è dichiarata disponibile allo svolgimento
di tale incarico;
DELIBERA
1. di affidare alla dott.ssa Rossella Sciotti l'incarico di esperto di
organizzazione dei servizi pubblici essenziali interessati dal conflitto ai sensi dell’art.
12, comma 2, della legge 12 giugno 1990, n. 146 avvalendosi della procedura di cui
all’art. 18, comma 1 del d.P.R. 30 novembre 1998, n. 442, per un periodo di nove
mesi;
2. che tale incarico consiste nello svolgimento delle attività di studio e ricerca
relative all’interpretazione e applicazione delle discipline del conflitto nei diversi
settori dei pubblici servizi essenziali;
3. di attribuire al predetto esperto un compenso complessivo lordo di lit.
22.500.000 (ventiduemilionicinquecentomila) disponendone l’erogazione in tre rate
trimestrali posticipate;
4. di far gravare l’impegno della somma relativa al suddetto compenso a
carico del capitolo n. 241 del bilancio della Commissione di Garanzia;
DISPONE
la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al
Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Segretario Generale della Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
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