Capitolato refezione 2013_ 2015

COMUNE DI CHIARAMONTE GULFI
Provincia di Ragusa
Area Socio Assistenziale e Scolastica
CAPITOLATO DI APPALTO PER IL SERVIZIO
DI RISTORAZIONE SCOLASTICA DESTINATO
AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL’ INFANZIA
A. S. 2013/2014 - A. S. 2014/2015
CIG: 5447219352
ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO
Il presente capitolato disciplina l’appalto relativo al servizio di preparazione, trasporto,
distribuzione pasti preparati la mattina stessa del consumo, mediante il legame fresco-caldo (cioè
senza l’utilizzo di prodotti precotti) e destinati al servizio di refezione scolastica nelle scuole di
infanzia statali del plesso centrale di Chiaramonte Gulfi e dei due plessi decentrati di Roccazzo e di
Piano dell’Acqua facenti capo tutti all’Istituto Comprensivo Statale “S. A. Guastella”.
Possono fruire del servizio mensa il personale insegnante preposto alla sorveglianza al fine di
soddisfare le esigenze educative connesse alla refezione.
I pasti dovranno essere costituiti da un primo, un secondo, un contorno, pane e frutta sulla base
della tabella dietetica proposta insindacabilmente dalla competente Azienda Sanitaria Provinciale di
Ragusa.
ART.2 – DURATA DEL CONTRATTO
1. Il contratto relativo al presente appalto riguarda l’anno scolastico 2013-2014 e l’anno scolastico
2014/2015 nei seguenti presumibili periodi:
dalla metà di novembre al 20 dicembre 2013
- dal 07 gennaio al 30 maggio 2014
dalla metà di ottobre al 22 dicembre 2014
- dal 07 gennaio al 30 maggio 2015
2. Nell’arco di durata del contratto relativo al presente appalto, le attività di realizzazione dello
stesso sono svolte in conformità al calendario scolastico ministeriale, nei giorni di effettivo
funzionamento delle scuole e comunque nei giorni dal lunedì al venerdì di ogni settimana per la
scuola dell’infanzia.
ART.3 – PRESUPPOSTI GENERALI PER L’ESECUZIONE DEL CONTRATTO.
RICHIESTA DI ESECUZIONE DI PRESTAZIONI PRIMA DELLA STIPULAZIONE DEL
CONTRATTO
1. L’esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che,
in casi di urgenza, l’Amministrazione ne chieda l’esecuzione anticipata;
2. In relazione a quanto previsto dal comma 1, il Responsabile del Procedimento può in particolare
autorizzare l’esecuzione anticipata della prestazione dopo che l’aggiudicazione definitiva è divenuta
efficace, in casi di comprovata urgenza.
3. Il Responsabile del Procedimento autorizza l’esecuzione anticipata del contratto attraverso
apposito provvedimento che indica in concreto i motivi che giustificano l’esecuzione anticipata, ai
sensi di quanto previsto al precedente comma;
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4. Nel caso previsto dal comma 2, l’appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le
prestazioni espletate;
5. L’Amministrazione si riserva comunque, in relazione a casi di straordinaria necessità,
determinati da situazioni contingibili ed urgenti, di richiedere l’avvio della prestazione contrattuale
con l’emissione di apposito ordine/comunicazione di aggiudicazione provvisoria, anche in
pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo
secondo quanto previsto dal successivo art.23 del presente capitolato.
ART.4 – VALORE STIMATO COMPLESSIVO DEL CONTRATTO
Il valore stimato delle prestazioni di servizio oggetto del presente appalto, rapportato alla durata di
base per lo stesso stabilita è determinato come importo complessivo stimato in € 113.461,54 oltre
IVA al 4% (€ 118.000,00 IVA compresa).
Si precisa che il servizio in oggetto non è ancora provvisto di copertura finanziaria e pertanto la
relativa gara verrà perfezionata con l’aggiudicazione alla ditta che avrà proposto l’offerta più
vantaggiosa in termini di ribasso percentuale rispetto all’importo a base d’asta, solo dopo la
disponibilità della relativa copertura finanziaria;
Ove l’impegno di spesa per il servizio di refezione scolastica non potesse essere assunto non si
procederà all’aggiudicazione e l’impresa che ha offerto il miglior ribasso non potrà accampare
richiesta di compensi e di rimborso spese a qualunque titolo;
ART. 5 – PREZZO A BASE DI GARA
Il prezzo unitario a base d’asta è fissato in € 3,50 a pasto oltre IVA per la scuola dell’infanzia.
Nel prezzo unitario di un pasto si considerano interamente ricompensati dall’Amministrazione
comunale tutti i servizi, le derrate, le prestazioni del personale, le spese ed ogni altro onere espresso
e non, dal presente capitolato, inerente e conseguente al servizio di cui all’oggetto
ART. 6 – NUMERO DEI PASTI
A titolo indicativo, sulla base dei pasti giornalieri erogati nell’anno scolastico precedente, si
prevede la fornitura media di 120 pasti giornalieri per la scuola dell’infanzia.
Le scuole presso cui effettuare le consegne dei pasti sono:
1. Scuola dell’infanzia di Città sita in Via Fontana;
2. Scuola dell’infanzia di Roccazzo sita in C.da Roccazzo;
3. Scuola dell’infanzia di Piano dell’Acqua sita in C.da Piano dell’Acqua;
Gli ordinativi giornalieri saranno comunicati entro le ore 9,30 di ogni giorno dalle segreterie delle
scuole o dagli insegnanti incaricati.
ART. 7 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
L’appaltatore provvederà all’acquisto dei generi alimentari occorrenti alla preparazione dei pasti,
secondo il menù e le grammature indicativamente riportate nella tabella dietetica individuata
( allegato 1 ).
La tabella dietetica allegata è suscettibile di variazione ed integrazione su prescrizione dall’Autorità
Sanitaria.
La Ditta aggiudicataria, su richiesta della Stazione appaltante, dovrà impegnarsi a predisporre pasti
differenziati, previa prescrizione del Medico scolastico dell’Azienda Sanitaria Provinciale N.7 di
Ragusa, per gli alunni che presentano specifiche patologie (intolleranza alimentare, diete speciali,
diete per motivi etico – religiosi, diete in bianco etc.).
L’approvvigionamento degli alimenti deve essere effettuato con regolare frequenza in modo da
assicurare l’acquisto di prodotti di più recente produzione:
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1. Per quanto concerne i prodotti pre-confezionati (pasta, legumi etc.) gli stessi dovranno essere di
recentissima confezione e consumati almeno sei mesi prima della data di scadenza indicata sulla
confezione;
2. Per quanto concerne i prodotti freschi (latticini, carne etc.) devono essere consumati
immediatamente dopo la giornata del confezionamento;
3. Il pane va consumato nella stessa giornata del confezionamento;
4. Le carni devono provenire da allevamenti nazionali.
Le derrate alimentari devono essere confezionate ed etichettate conformemente alle vigenti leggi e
deve essere garantito il mantenimento delle temperature previste dalla normativa vigente per i
singoli prodotti. Non sono ammesse etichettature incomplete, non in lingua italiana, con diciture
poco chiare e poco leggibili. Le ditte produttrici devono essere di rilievo nazionale.
Non sono ammesse derrate alimentari sfuse e le confezioni parzialmente utilizzate dovranno
mantenere leggibile l’etichetta.
I prodotti alimentari da utilizzare per diete speciali relative a soggetti affetti da particolari patologie
alimentari dovranno essere conformi alle norme vigenti.
L’appaltatore deve trasmettere trimestralmente elenco dettagliato delle derrate alimentari utilizzate
nel servizio di mensa.
E’ vietato l’uso di alimenti con conservanti ed additivi chimici e con prodotti geneticamente
modificati (derivati OGM o che contengono OGM), nonché residui dei giorni precedenti. E’ facoltà
del Comune richiedere apposita certificazione dei prodotti alimentari utilizzati.
La Ditta aggiudicataria ha l’obbligo di utilizzare almeno due prodotti appartenenti alla cultura
biologica e specificamente il pane e un tipo di frutta.
La frutta dovrà essere di prima scelta e dovrà arrivare a temperatura idonea al consumo e possedere
le caratteristiche organolettiche che le sono proprie.
Il pane e la frutta, analogamente, dovranno essere riposti in contenitori o sacchetti igienicamente
idonei e lo stesso tipo di frutta non potrà essere somministrato più di due volte la settimana.
Provvederà, a fornire presso ogni sezione di scuola il necessario quantitativo di olio extravergine,
aceto o limone e sale per completare i condimenti.
La fornitura dei pasti speciali relativi ai soggetti affetti da particolari patologie alimentari
dovrà avvenire sugli appositi contenitori col nome del bambino per consentire la perfetta
identificazione.
L’appaltatore attraverso unità distributrici ha l’obbligo di consegnare i pasti ai collaboratori
scolastici; quest’ultimi firmeranno le bolle di consegna dei pasti depositati a riprova del numero dei
pasti presi in consegna. La Ditta aggiudicataria si impegna a preparare i pasti con personale avente
idonea qualifica ed in numero adeguato per la quantità richiesta. Detto personale dovrà osservare le
norme igieniche prescritte dal D.L. n. 155 del 26 maggio 1997 e sue successive modifiche, dalla
normativa di cui alla Legge30/04/1962 n. 283 e successive modificazioni, dal D.P.R. del
26/03/1980 n.327 e successive modificazioni e da tutte le norme sanitarie vigenti.
Il piano di attuazione della metodologia (piano autocontrollo HACCP) del D.L. n.155/97 deve
essere adottato per tutte le fasi del servizio e copia dello stesso dovrà essere trasmesso al Servizio
Pubblica Istruzione.
ART. 8 – TRASPORTO PASTI
La Ditta aggiudicataria dovrà organizzare il piano dei trasporti in modo tale che i tempi di
produzione e di consumo dei pasti siano razionali e che comunque non superino i 40 minuti di
distanza l’uno dall’altro. Il pasto deve essere distribuito in tutte le sezioni delle scuole dell’infanzia
dal lunedì al venerdì di ogni settimana indicativamente fra le ore 11,30 e le ore 12,00.
L’accesso alle aree e strutture degli edifici scolastici da parte dei lavoratori dell’azienda appaltatrice
o dei lavoratori autonomi è consentito solo in presenza del “tesserino di riconoscimento”
Il pasto dovrà arrivare in condizioni organolettiche ottimali e ad un livello di temperatura
rispondente a quanto previsto dalle vigenti normative: si fa riferimento in particolare al D.P.R.
327/80, al D. Leg.vo n.155/97 ed ai manuali di corretta prassi igienica.
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Il trasporto dei pasti deve essere effettuato con mezzi collaudati, in regola con le vigenti
disposizioni stradali; gli stessi devono essere adeguati, agevolmente lavabili e disinfettabili e
termicamente isolati ed a ciò esclusivamente destinati e che siano in possesso dei requisiti e delle
autorizzazioni previste.
Gli alimenti (pane – frutta ed altro) dovranno essere trasportati in conformità a quanto disposto
dalle norme sanitarie.
L’appaltatore, se per motivi tecnici ben motivati ed accertati dagli Organi Competenti non è in
condizione di preparare il pasto caldo giornaliero o parte di esso, può eccezionalmente sostituirlo
con un pasto freddo, prioritariamente concertato con il Dirigente dell’Area o con il Funzionario
Responsabile dei Servizi Scolastici; detto pasto freddo dovrà essere consegnato in vassoi
monoporzione, opportunamente confezionati e compresi in contenitori separati da quelli contenenti
cibi caldi.
Inoltre la distanza fra il centro di produzione pasti ed il punto di consumo non deve essere superiore
a 50 km, compatibilmente con i 40 minuti, secondo quanto previsto al punto 1.2 dell’allegato 2 al
Decreto 20 maggio 1996 n.19372 della Regione Siciliana ed in ogni caso la durata del trasporto dal
centro all’utenza deve essere effettuato in tempi brevi, onde garantire il servizio con un numero
adeguato di mezzi in maniera quasi contemporanea nei tre plessi di scuola dell’infanzia.
Prima dell’inizio del servizio l’aggiudicataria dovrà presentare una certificazione rilasciata dal
Servizio Prevenzione della locale AUSL competente, da cui si evinca che il centro di produzione
pasti è in buone condizioni igienico sanitarie e che non si rilevano inconvenienti relativi a strutture
ed attrezzature.
ART. 9 – TUTELA DEI DATI SENSIBILI
La Ditta aggiudicataria, nella sua qualità di soggetto esterno, è tenuta all’osservanza delle
prescrizioni di cui alle Legge 31/12/1996 n.675 “Tutela dei dati personali” e sue successive
modificazioni per tutti i dati che il Servizio Pubblica Istruzione dovrà necessariamente fornire in
funzione di quegli alunni che per patologie alimentari necessitano di diete differenziate.
ART.10 – SCIOPERO
In caso di sciopero del personale impegnato nell’esecuzione del presente contratto, il preavviso
dovrà essere dato al Servizio scolastico mediante comunicazione via fax nei termini stabiliti dalle
vigenti leggi in materia di esercizio del diritto allo sciopero nei servizi pubblici essenziali e
comunque l’appaltatore dovrà garantire almeno un pasto freddo alternativo, la cui composizione
sarà concordata con gli Uffici comunali di riferimento.
In caso di mancato o ritardato preavviso l’Amministrazione Comunale applicherà la penale prevista
all’art.19 del presente capitolato.
ART. 11 – CONTROLLI
Il Comune ha facoltà di fare eseguire sopralluoghi all’Autorità Sanitaria Provinciale N.7 sul
personale addetto al servizio ed a far verificare in qualunque momento nel luogo di produzione dei
pasti e durante il trasporto la rispondenza degli stessi ai requisiti di igienicità previsti dalle vigenti
norme sanitarie oltre a quelli di quantità e qualità previsti dal contratto.
ART. 12 – ORGANI DI CONTROLLO
Il Servizio scolastico si avvarrà degli insegnanti della scuola dell’infanzia di ciascun plesso, quali
rappresentanti dell’Istituzione stessa e dei genitori rappresentanti di sezione per raccogliere
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elementi conoscitivi sull’andamento del servizio e dei suoi problemi, riservandosi il diritto di
giudicare, con le forme e le modalità ritenute opportune, la qualità e la quantità dei pasti forniti.
Il Responsabile del Servizio scolastico si riserva la facoltà di richiedere quotidianamente un pasto
per verificare il rispetto della tabella dietetica, le caratteristiche organolettiche e per eventuali
analisi di laboratorio. La stazione appaltante, effettuati i controlli, farà pervenire alla ditta, per
iscritto, le osservazioni e le contestazioni. Se entro otto giorni dalla data di ricezione della
comunicazione la ditta non fornirà nessuna controprova ritenuta valida e provante, si applicheranno
le penali previste nel contratto.
ART.13 – CORRISPETTIVO PER L’ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI
DELL’APPALTO
1. Il corrispettivo che l’Amministrazione corrisponde all’appaltatore per l’esecuzione delle
prestazioni relative al presente appalto è determinato dall’offerta dell’appaltatore medesimo e dagli
oneri fiscali correlati che debbano essere corrisposti dal committente.
2. L’Amministrazione assume a riferimento per la determinazione del corrispettivo, in relazione ai
pasti effettivamente forniti, i valori unitari configurati dall’appaltatore in sede di offerta.
ART. 14 – PAGAMENTI
La fornitura verrà liquidata entro 90 giorni dalla data di presentazione delle fatture da parte della
Ditta aggiudicataria del servizio. Tali fatture, contenenti analiticamente il numero dei pasti erogati,
verranno riscontrate a cura del personale del servizio scolastico tramite i riepiloghi mensili firmati e
trasmessi, assieme ai buoni pasto, dagli insegnanti di riferimento a detto Servizio.
ART.15 – CESSIONE DEI CREDITI MATURATI IN RELAZIONE ALL’ESECUZIONE
DEL CONTRATTO
1. L’appaltatore può, in relazione ai crediti verso l’Amministrazione derivanti dal contratto avente
ad oggetto il presente appalto, avvalersi delle disposizioni di cui alla L. 21 febbraio 1991, n. 52,
potendo effettuare la cessione degli stessi crediti a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle
leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di
acquisto di crediti di impresa.
2. Ai fini dell’opponibilità all’Amministrazione, le cessioni di crediti devono essere stipulate
dall’appaltatore mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate
all’Amministrazione stessa quale soggetto debitore.
3. Le cessioni di crediti derivanti dal corrispettivo del presente appalto sono efficaci e opponibili
all’Amministrazione qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi all’appaltatore
cedente e al soggetto cessionario entro quindici giorni dalla notifica della cessione.
4. L’Amministrazione, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale correlato al contratto per
il presente appalto, può preventivamente accettare la cessione da parte dell’appaltatore di tutti o di
parte dei crediti che devono venire a maturazione.
5. In ogni caso, quando all’Amministrazione sia notificata la cessione, essa può opporre al
cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a servizi con questo
stipulato.
ART.16 – CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
1. Ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile l’Amministrazione può ritenere risolto il contratto nei
seguenti casi:
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a) reiterati comportamenti che giustifichino l’applicazione di una penale e che si verifichino più di
n.2 volte per la medesima ipotesi di inadempimento;
b) reiterati inadempimenti rispetto agli obblighi del contratto che si verifichino per più di n.2 volte e
siano preceduti da comunicazione scritta;
c) inosservanza, da parte dell’appaltatore, degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia
di lavoro e di sicurezza nei confronti dei dipendenti impegnati nell’appalto
2. Costituisce causa determinante la risoluzione del contratto anche il subappalto non autorizzato.
ART.17 – RISOLUZIONE PER REATI ACCERTATI
1. Fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti dell’Appaltatore sia
intervenuta l’emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più
misure di prevenzione di cui all’articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero sia
intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi dell’Amministrazione,
di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati alle prestazioni
oggetto del contratto nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il
Responsabile del Procedimento valuta, in relazione allo stato del servizio e alle eventuali
conseguenze nei riguardi delle finalità del contratto, l’opportunità di procedere alla risoluzione del
contratto stesso.
2. Nel caso di risoluzione, l’Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni
regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
ART. 18 – RESPONSABILITA’ E RISCHI - ASSICURAZIONE
L’aggiudicataria assume a proprio carico il rischio completo ed incondizionato del deterioramento
dei prodotti alimentari e dei pasti, qualunque sia l’entità e la causa; sarà altresì responsabile dei
danni arrecati a terzi o a cose durante l’esecuzione del servizio e terrà perciò indenne a tale titolo
l’Amministrazione Comunale.
Essa conseguentemente è tenuta a stipulare apposita assicurazione per responsabilità civile verso i
terzi (persone e cose) ed a trasmettere copia della polizza all’Amministrazione committente prima
del relativo contratto di appalto..
La copertura dovrà comprendere anche i rischi di avvelenamento o tossinfezione alimentare dei
fruitori della mensa..
L’appaltatore è pure responsabile dell’osservanza dei regolamenti igienico sanitari vigenti, del
metodo di preparazione dei pasti e del loro confezionamento e trasporto.
ART. 19 – INADEMPIENZE CONTRATTUALI
Qualora l’appaltatore non attenda agli obblighi di legge e regolamenti concernenti il servizio
appaltato o comunque violi le disposizioni del presente capitolato, l’Amministrazione comunale
potrà applicare a sua esclusiva discrezione le seguenti penalità:
fino a € 500,00
 per distribuzione di pasti non conforme al menù del giorno senza che ne sia stata data
preventiva comunicazione;
 per confezionamento dei pasti non conforme alla vigente normativa;
 per distribuzione insufficiente dei pasti rispetto alle presenze comunicate;
 per ingiustificato ritardo della distribuzione dei pasti rispetto agli orari previsti;
 per la conservazione delle derrate non conforme alle vigenti normative;
fino a € 1.000,00
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

per mancato rispetto del piano di autocontrollo aziendale;
per inadeguata igiene del centro cottura;
fino a € 1.500,00
 per mancato rispetto dei limiti di contaminazione microbica per rinvenimento di prodotti
alimentari scaduti rilevati dagli addetti della locale Azienda Sanitaria;
 per sospensione del servizio giornaliero senza preavviso;
 per violazioni alle norme di sicurezza;
 Per mancata consegna dei pasti differenziati relativi ai soggetti affetti da intolleranze
alimentari, qualora ciò dovesse accadere reiteratamente.
L’applicazione della penalità sarà preceduta da formale contestazione della inadempienza rispetto
alla quale l’appaltatore avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro giorni otto dalla
notifica della contestazione stessa.
Il provvedimento sarà assunto dal Responsabile dell’Area o dal Funzionario responsabile del
Servizio scolastico che procederà al recupero della somma corrispondente alla penalità mediante
ritenuta diretta sul corrispettivo del mese nel quale è assunto il provvedimento.
ART. 20 – OBBLIGHI DELLA DITTA APPALTATRICE
Nell’esecuzione della fornitura che forma oggetto del presente atto, l’appaltatore si obbliga ad
applicare integralmente tutte le norme in vigore e gli accordi integrativi contenuti nei contratti
collettivi nazionali di lavoro per i propri dipendenti, con il completo vincolo della Ditta, anche se
non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse indipendentemente dalla natura
industriale e artigianale , dalla struttura e dimensione della Ditta stessa e da ogni altra sia
qualificazione giuridica, economica e sindacale.
L’appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare le disposizioni inerenti la sicurezza e l’igiene del
lavoro di cui al D.Leg.vo n.81/2008.
L’appaltatore è direttamente e pienamente responsabile non solo della sicurezza dei propri
dipendenti, ma anche della sicurezza delle terze persone che eventualmente si venissero a trovare
nell’area di lavoro: in tal senso dovrà adottare adeguate misure di sicurezza atte ad evitare qualsiasi
rischio a terzi.
Successivamente all’aggiudicazione dell’appalto e prima dell’inizio del servizio, l’appaltatore dovrà
provvedere ad ottemperare a quanto previsto dall’art.26 del D.Leg.vo n.81/08, secondo le modalità
che saranno definite dalla stazione appaltante. In particolare l’aggiudicatario dovrà produrre la
documentazione e predisporre l’elenco delle attrezzature, mezzi d’opera, veicoli e quant’altro
intenda usare per la prestazione dei servizi nei luoghi di esecuzione dell’appalto e consegnarlo al
competente Servizio scolastico. Tutte le attrezzature di cui sopra dovranno essere idoneamente
certificate e sottoposte alle verifiche ed alle manutenzioni previste dal costruttore e/o da specifica
norma di legge.
Nei luoghi di esecuzione delle attività dovranno essere sempre disponibili alla consultazione dei
propri dipendenti copia dei libretti di uso e manutenzione delle attrezzature, mezzi d’opera, veicoli e
quant’altro, utilizzato dall’aggiudicatario per l’esecuzione dell’appalto, completi di certificazioni
attestanti la conformità alle normative, la regolare manutenzione l’eventuale verifica periodica
effettuata, eseguita secondo le modalità prescritte dalla legge.
Nell’esecuzione della fornitura che forma oggetto del presente atto, la Ditta aggiudicataria si
obbliga ad osservare tutte le disposizioni igienico-sanitarie vigenti. Il sistema di fornitura e di
approvvigionamento derrate deve garantire la sicurezza e la salubrità di prodotti alimentari che
devono avere confezioni ed etichettature conformi alle normative vigenti.
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ART. 21 - SOPRALLUOGHI
L’aggiudicatario, prima dell’avvio del servizio, visita i luoghi di esecuzione dell’appalto. Alla visita
sarà opportuna la presenza del proprio Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione al
fine di prendere visione degli edifici, aree esterne ed attrezzature, impianti e quant’altro interessato
all’esecuzione dell’appalto, e conseguentemente verificare e valutare, mediante la diretta
conoscenza, i rischi connessi ai profili di sicurezza dell’edificio, locali, ambienti interni ed esterni,
attrezzature, impianti e quant’altro interessato all’esecuzione dell’appalto: tutto ciò allo scopo di
preordinare ogni necessario o utile presidio di protezione e di predisporre adeguati interventi di
prevenzione e protezione verso i propri lavoratori, così come descritto in capitolato.
ART. 22 – FORNITURA PANETTONE E COLOMBA PASQUALE
La Ditta aggiudicataria dovrà fornire, il giorno precedente l’inizio delle vacanze natalizie e l’inizio
delle vacanze pasquali, ad ogni alunno usufruente del servizio, rispettivamente, un piccolo
panettone ed una colomba pasquale (da 100 a 200 grammi) che sarà a carico dell’Amministrazione.
ART. 23 – CAUZIONE DEFINITIVA
1. L’appaltatore, quale esecutore del contratto, è obbligato a costituire, immediatamente dopo la
comunicazione di aggiudicazione, una garanzia fideiussoria pari al dieci per cento (10%)
dell’importo contrattuale.
2. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al dieci per cento (10%), la garanzia
fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento
(10%); ove il ribasso sia superiore al venti per cento (20%), l’aumento è di due punti percentuali per
ogni punto di ribasso superiore al venti per cento (20%).
3. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1, prevista con le modalità di cui all’articolo 75, comma
3, del Codice dei contratti pubblici deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957,
comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a
semplice richiesta scritta dell’Amministrazione.
4. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1, è progressivamente svincolata a misura
dell’avanzamento dell’esecuzione dell’appalto, nel limite massimo del settantacinque per cento
(75%) dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico,
senza necessità di benestare dell’Amministrazione, con la sola condizione della preventiva
consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore, degli stati di avanzamento dell’appalto di
analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione.
L’ammontare residuo, pari al venticinque per cento (25%) dell’iniziale importo garantito, è
svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il
mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della
documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell’impresa per la
quale la garanzia è prestata.
5. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1, determina la revoca dell’affidamento
e l’acquisizione della cauzione provvisoria di cui all’articolo 75 del Codice dei contratti pubblici da
parte dell’Amministrazione, che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
6. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo
alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
E’ fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno accertato.
7. La garanzia deve essere immediatamente reintegrata qualora, in fase di esecuzione del contratto,
essa sia escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte
dell’aggiudicatario.
8. L’importo della garanzia di esecuzione è precisato nella lettera di comunicazione
dell’aggiudicazione del presente appalto.
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ART. 24 – SUBAPPALTO
Fermo restando il divieto di cessione parziale o totale del contratto, le ditte concorrenti sono tenute
ad indicare nell’offerta, la parte del contratto che intendono eventualmente subappaltare a terzi, con
le modalità di cui all’art.18 della L. n. 55/90 e ss.mm.ii..
Ogni subappalto deve essere preventivamente autorizzato dal Comune.
Resta comunque impregiudicata la responsabilità della ditta aggiudicataria per la buona esecuzione
del contratto nei confronti del Comune.
Non è subappaltabile il servizio di preparazione pasti.
La ditta aggiudicataria è garante nei confronti del Comune del rispetto da parte degli eventuali
subappaltatori delle normative vigenti.
Il Comune si riserva la facoltà di effettuare verifiche periodiche in merito, anche di concerto con
organismi ritenuti competenti.
ART. 25 – CESSIONE DEL CONTRATTO
È vietata all’appaltatore la cessione anche parziale del contratto relativo al presente appalto, fatti
salvi casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese, per i quali
si applicano le disposizioni di cui all’art. 51 del D.Lgs. n. 163/2006.
ART. 26 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO D’APPALTO
1. Il contratto relativo al presente appalto è stipulato non prima di trenta (30) giorni dalla
comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione, ai sensi dell’articolo 79
del D.Lgs. n. 163/2006. L’Amministrazione, rappresentata dal Responsabile dell’Area Scolastica, al
fine di garantire il servizio disporrà l’esecuzione dello stesso, nelle more della sottoscrizione del
richiamato contratto.
2. Il contratto relativo al presente appalto è stipulato mediante forma pubblica amministrativa a cura
dell’ufficiale rogante dell’Amministrazione.
ART. 27 – SPESE
Tutte le spese relative al contratto, bolli e registrazione sono a totale carico della Ditta
aggiudicataria.
ART. 28 – CLAUSOLA DI RINVIO
Per quanto non disciplinato, indicato e precisato nel presente capitolato a fini di regolazione dei
rapporti tra le parti e dei rispettivi obblighi od oneri, l’Amministrazione e l’appaltatore fanno
riferimento alle disposizioni del Codice civile e di altre leggi vigenti per la disciplina di aspetti
generali in materia di contratti, nonché alle disposizioni di leggi e regolamenti vigenti
specificamente deputati a disciplinare i contratti pubblici.
ART. 29 – FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse sorgere in
ordine all’interpretazione ed esecuzione del contratto il Foro competente è quello di Ragusa.
Chiaramonte Gulfi
Timbro e Firma per completa accettazione
Il Responsabile dell’Area
Socio Assistenziale e Scolastica
(Dott.ssa Rosalba Laterra)
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