www.politologi.com Community Studenti Scienze Politiche – Federico II Napoli Capitolo Primo IL FENOMENO DELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI La Pace di Westfalia (1648) è comunemente riconosciuta non solo come primo esempio di Relazione Internazionale, ma anche come data di inizio del Diritto Internazionale. Alla fine dell’epopea Napoleonica prima (Congresso di Vienna, 1815) ed al disfacimento degli imperi centrali poi, seguì l’esigenza di promuovere forme di Organizzazioni tendenti a garantire un assetto stabile alle Nazioni Europee. Questa tendenza trovò il suo più genuino sbocco nel Concerto Europeo, cioè conferenze di Stati che si tengono periodicamente (è questa la grande novità). Gli stati che aderirono al Concerto hanno preventivamente accettato, almeno sulla carta, di evitare conflitti! Perché gli Stati decidono di dare vita ad un’Organizzazione Internazionale? Perché il raggiungimento di un obiettivo è più agevole se in comune! Dopo il Primo Conflitto Mondiale, l’esigenza di dare sempre maggiore stabilità porta alla nascita della Società delle Nazioni (Trattato di Versailles, 1919) la prima vera organizzazione a vocazione universale. L’obiettivo principale dell’organizzazione è il perseguimento ed il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale; infatti, intervenne diverse volte... Nel 1931, per esempio, quando il Giappone invase la Cina e a metà degli anni ’30 quando l’Italia invase l’Etiopia. La S.d.N. ebbe però vita breve e tormentata: incontrò delle prime difficoltà con l’ingresso ed il successivo recesso della Germania (fortemente voluto dalla Francia), ma smise ufficialmente di esistere alla ventunesima assemblea, nell’aprile del 1946... Quando cioè il mondo aveva ormai una nuova Organizzazione Internazionale: l’ONU. Infatti, all’indomani del Secondo Conflitto Mondiale, la Carta di San Francisco (25 Aprile 1945) decreta la nascita dell’Organizzazione Nazioni Unite, organizzazione a carattere Universale e Generale. - Universale perché comprende la quasi totalità degli Stati (198) Generale perché si pone obiettivi a valenza generale L’ONU si prefigge il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale (artt. 1 e 2 dello Statuto) nonché il rispetto e la salvaguardia dei diritti umani ed una cooperazione internazionale. L’ONU è un’organizzazione aperta a carattere universale, ma esistono altri tipi di organizzazione: - ORGANIZZAZIONI NON GOVERNATIVE, sono organizzazioni che nascono per iniziativa privata e non in seguito ad un accordo intergovernativo. NON sono dotate di soggettività internazionale, ma possono collaborare con le Organizzazioni Intergovernative per raggiungere fini comuni e particolari. Le ONG sono dotate si status consultivo: ciò consente loro di partecipare ai lavori non soltanto del consiglio ma anche dell’ assemblea generale, del 1 www.politologi.com Community Studenti Scienze Politiche – Federico II Napoli Segretario generale degli organismi sussidiari e degli istituti specializzati delle Nazioni Unite. Sotto il profilo operativo, l’azione delle ONG è sotto posta al controllo di un appposito organo sussidiario il Consiglio Economico e Sociale: il Comitato speciale delle ONG è composto da 24 membri e si occupa di verificare che le ONG agiscano nel rispetto del proprio status. Nell’ambito delle ONG riveste un ruolo importante il Comitato Internazionale della Croce Rossa, per il rilevante ruolo assunto nel contesto dell’applicazione del diritto internazionale umanitario. - PSEUDO ORGANIZZAZIONI, sono organizzazioni che pur essendo nate in seguito ad accordi intergovernativi, NON sono dotate di personalità giuridica. Esempi di Pseudo Organizzazioni sono: 1. CONFERENZA per la SICUREZZA e la COOPERAZIONE in EUROPA (CSCE – OSCE) nata in seguito alla Conferenza di Helsinki del 1975 ha fatto venir meno il bipolarismo tra USA ed URSS precedentemente esistente ridimensionando il ruolo degli Stati Uniti in Europa. Si è poi trasformata in Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE) formata da 55 Stati Europei ed Extraeuropei (USA, Canada, Giappone, Tailandia, Corea). 2. IL G8, nato come G7 nel 1975 riuniva sette Super Potenze (Stati Uniti, Canada, Giappone, Francia, Italia, Gran Bretagna, Germania) per discutere dei maggiori problemi del mondo. All’assemblea del 1994 tenutasi a Napoli, il G7 diventa G8 con l’ingresso della Russia! 3. IL GRUPPO dei 77, nato con la Carta d’Algeri nel 1961, riunisce i paesi in via di sviluppo (all’epoca erano 77) e persegue un duplice obiettivo: il non allineamento politico e la decolonizzazione. 4. Conferenza islamica, la prima si svolse a Rabat nel 1969 riunendo un gruppo di paesi di fede islamica. Una seconda sessione a Gedda il 4 marzo 1972 adottò una “Cara della organizzazione della Conferenza islamica” con la quale si istituirono un Segretariato generale a Gedda e le riunioni dei Capi di stato dei Re sono state qualifica come “organi” della conferenza. 5. Il club di Parigi, è un gruppo informale di composto da 19 stati “creditori” che nella comune condizione di creditori elaborano soluzioni tese a revisionare il rapporto di natura finanziaria che li lega ai paesi debitori con l’ obiettivo di ottenere la restituzione del prestito in un lasso di tempo ragionevole o di procedere alla riduzione o cancellazione del debito. Esistono poi delle agenzie specializzate (FAO – UNESCO – WTO) di cui le Organizzazioni si servono per perseguire fini in particolari settori, così come esistono Organizzazioni a carattere regionale che quindi si riferiscono ad un itinerario geografico ristretto (Consiglio d’Europa – Unione Europea). 2 www.politologi.com Community Studenti Scienze Politiche – Federico II Napoli B)L’ISTITUZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI L’Organizzazione Internazionale è prima di tutto un Organo Istitutivo perché dotato di un complesso apparato interno che ne specifica le competenze, garantendo il raggiungimento dei fini preposti! L’Atto Istitutivo costituisce l’anima dell’Organizzazione perché contiene le norme, elenca le finalità e le competenze, specifica la struttura dell’Organizzazione. Assume quindi il carattere di una vera e propria Costituzione. L’Atto Istitutivo è: - PERMANENTE: Intesa come espressione della volontà delle parti di non fissare limiti alla durata degli obblighi assunti. Ad esempio la finalità di mantenere la pace e la sicurezza internazionale, promuovere educazione scienza e cultura sono tutte finalità che non posso esser soggette a scadenza!!! - STABILE ed INTEGRO: Perché è applicabile nei confronti di tutti i membri. Il criterio di integrità non consente alle parti di modificare o limitare gli obblighi assunti in quanto rimangono integralmente e uniformemente applicabili nei confronti degli stati membri. All’ atto istitutivo si vede riconosciuto un valore superiore rispetto ad ogni altro accordo internazionale. L’Entrata in Vigore, mediante la manifestazione di volontà, non basta alla costituzione dell’Ente: Occorre un’effettiva e materiale costituzione o costruzione di organi, uffici, strutture e personale... La soglia minima entro il quale l’atto non entra in vigore può essere più o meno elevata e determinata in maniera qualitativa o quantitativa o mediante una combinazione di 2 criteri. Il primo può esser appunto la fissazione di un determinato numero di stati (generalmente prevista per le organiz. A tendenza universale) oppure secondo criterio la soglia minima può esser ancorata al raggiungimento di una quota di capitale previsto. C) PERSONALITÀ GIURIDICA: Di fronte al crescente sviluppo delle organizzioni. internazionali. si è posto il problema di inserirle fra soggettti di diritto in di inserirle fra soggetti di diritto internazionale non territoriali. Requisito minimo è L’IMPUTABILITÀ DEGLI ATTI ALLA STESSA ORGANIZZAZIONE e non agli Stati membri. A differenza degli Stati che, infatti, acquistano personalità giuridica nello stesso momento in cui nascono (Principio di Effettività), le O.I. acquistano la personalità giuridica in presenza di altri elementi obiettivi e di comportamenti giuridicamente rilevanti nell’Ordinamento Internazionale (conclusione di accordi, assunzione di responsabilità ecc...). In sintesi si può riassumere: a) L’eventuale affermazione dell’atto istitutivo del carattere della persona giuridica dell’ente non vale ad attribuirgli tale natura, qualora esso poi risulti privo di requisiti al tal fine necessari; b) La personalità si acquista nel momento in cui l’ente comincia ad esplicare attività internazionali ad esso imputabili; c) La personalità internazionale dell’organizzazione si acquista e si perde contemporaneamente nei confronti di tutti i soggetti della comunità internazionale siano essi membri dell’organizzazione o a questa estranei. 3 www.politologi.com Community Studenti Scienze Politiche – Federico II Napoli 2. L’EVOLUZIONE DELLA DOTTRINA Personalità giuridica internazionale delle organizzazioni tre scuole di pensiero. 1. La personalità esiste solo se esplicitamente attribuita all’organizzazione dallo statuto; 2. Seyersted: personalità giuridica oggettiva delle organizzazioni. Qualora le Organizzazioni avessero almeno un organo in grado di manifestare una volontà distinta da quella degli altri stati membri esse sarebbero ipso facto persone giuridiche internazionali;OGGETTIVA nel senso che la sua volontà non è subordinata alla volontà soggettiva degli stati membri ma è conferita alla organizzazione dal diritto internazionale; 3. Presenza di requisiti soggettivi, determinati dalla volontà degli stati membri attraverso l’atto istitutivo, da elementi obiettivi derivanti dal concreto operare dell’ente nell’ordinamento internazionale. 3. IL CONTRIBUTO DELLA CORTE INTERNAZIONALE DI GIUSTIZIA Un determinante contributo ci è stato offerto dalla Corte Internazionale di Giustizia che ha confermato l’evoluzione della situazione sostenendo che lo sviluppo del diritto internazionale, è stato influenzato dalla esigenze della vita internazionale e lo sviluppo progressivo del diritto internazionale delle attività collettive degli stati ha già fatto esempi di azioni svolto sul piano internazionale da talune entità che non sono degli stati. La corte ha riconosciuto un autonoma personalità internazionale dell’ONU rispetto agli stati membri basandosi su 4 argomentazioni: 1. Per raggiungere i fini dell’ONU il possesso della personalità internazionale è indispensabile; 2. L’organizzazione è dotata di organi ed ha compiti speciali; 3. La carta ha definito la posizione degli stati membri in relazione all’organizzazione, assegnando a quest’ultima capacità giuridica, privilegi ed immunità nel territorio di ciascuno degli stati membri, e prevedendo la conclusione di accordi tra l’Organizzazione ed i suoi membri; 4. La prassi ha confermato tale carattere dell’organizzazione, la quale occupa una posizione per molti aspetti separata dai suoi Stati membri. 4. PERSONALITÀ GIURDICA E CAPACITÀ FUNZIONALE La soggettività internazionale così riconosciuta a determinate organizzazioni internazionali a carattere istituzionale, non determina come quella riconosciuta ad enti diversi dagli stati non determina per le une e per gli altri le medesime capacità d’azione nell’ordinamento internazionale. Se gli stati hanno pienezza delle capacità per svolgere nell’ambito dell’ordinamento internazionale qualunque atto, non altrettanto si può dire per gli altri soggetti dell’ordinamento internazionale perché quest’ultimi incontrano delle limitazioni intrinsecamente collegate alla loro natura e non possono quindi compiere atti o porre in essere comportamenti per i quali non sono strutturalmente idonei. 4 www.politologi.com Community Studenti Scienze Politiche – Federico II Napoli 5. PERSONALITÀ GIURDICA DI DIRITTO INTERNO Gli enti internazionali oltre che ad operare nell’ambito e la comunità internazionale svolgono attività negli ordinamenti interni negli stati membri. ed è chiaro che la loro posizione in quest’ambito è ben diversa da quella che assumono nell’ordinamento internazionale. le norme generalmente utilizzate in proposito fanno capo a due diverse formule: 1. la prima ci si limita ad attribuire all’ente la personalità giuridica o altra qualifica necessaria per esercitare le funzione nell’ambito dell’ordinamento; 2. si indicano i principali atti di diritto privato che l’ente può compiere quali ad esempio concludere contratti, acquistare beni mobili ed immobili, stare in giudizio, etc. D) REGIONALISMO INTERNAZIONALE Con l’espressione regionalismo si intende far riferimento a questa duplice realtà che fa coincidere, la storia delle organizzazioni regionali con quella della cooperazione istituzionalizzata tra soggetti internazionali. Sulla nozione di “organizzazione regionale”, la dottrina è concorde sui seguenti aspetti: 1. Regionale è una organizzazione costituita da stati appartenenti a una data area geografica; 2. Regione internazionale è il risultato della mera contiguità geografica ma anche duna serie fattori politici economici culturali che creano una comunanza di interessi tra gli stati che ne fanno parte 3. L’omogeneità che contraddistingue un organizzazione regionale è in linea di principio maggiore di quella propria di un organizzazione a vocazione universale. In sintesi sulla scena internazionale si possono contare 5 sistemi regionali organizzati che derivano da una tradizione storica culturale giuridica comune: quella europea; americana e latinoamericana; asiatica e del Pacifico; africana;arabo-islamico. E) CLASSIFICAZIONI DI ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI È possibile classificare le organizzazioni internazioni in base a diversi criteri. 1) Unioni di stati: a) Organizzazioni chiuse sono limitate al gruppo di stati che originario che le ha costituite senza prevedere alcune ipotesi di allargamento; b) Organizzazioni aperte alla partecipazione di stati che si aggiungono progressivamente al nucleo degli stati originari e fondatori. 2) Criterio geografico: a) Organizzazioni universali “a tendenza universale” si individuano gli enti che non pongono alcun limite alla provenienza degli stati membri e che, vorrebbero poter accogliere nel loro ambito tutti gli astati del mondo; b) Organizzazioni a carattere regionale. Queste sono nate dopo la seconda guerra mondiale e consentono di individuare aree sub regionali, inter-regionali caratterizzate da maggiori elementi di coesione fra gli stati appartenenti al medesim o gruppo. 3) Criterio che prende in considerazione la forma, modalità e caratteristiche che guidano le relazioni fra gli stati appartenenti al medesimo ente: 5 www.politologi.com Community Studenti Scienze Politiche – Federico II Napoli a) Enti di cooperazione … gli stati mantengono la loro individualità ed autonomia b) Enti di integrazione … gli Stati rinunciano parzialmente alla loro autonomia ed sovranità per integrare fra loro l’economia o altri settori di interesse comune. Infine possiamo distinguerle in base a criteri di: finalità; obiettivi e compiti assegnati. Organizzazioni economiche Organizzazioni finanziarie Organizzazioni militari Organizzazioni tecnico-amministrative Organizzazioni scientifiche. THE END FIRST CHAPTER 6 www.politologi.com Community Studenti Scienze Politiche – Federico II Napoli Capitolo Secondo COMPETENZE E FUNZIONI DELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI Considerando la molteplicità e la complessità delle O.I. non è possibile prevedere, tramite l’Atto Istitutivo, tutte le competenze da attribuire al singolo ente. Ma, prendendo per esempio in considerazione l’art. 2 della Carta delle N.U. si evince che l’ONU non può intervenire in questioni che appartengono alla competenza interna di uno Stato (Domestic Jurisdiction) fermo restando quanto detto dal capitolo VII (che riguarda la minaccia alla pace e alla sicurezza...) Parliamo quindi di Poteri Impliciti dell’Ente, quei poteri cioè che si manifestano ogniqualvolta se ne presenti la necessità all’uso. Secondo quanto afferma la Corte Internazionale di Giustizia, questi poteri sono impliciti nel senso che, pur non essendo espressamente enunciati nell’atto istitutivo, sono essenziali all’Ente per il perseguimento dei fini! L’esame delle competenze delle organizzazioni internazionali,ed i conseguenti poteri impliciti ed espliciti,consentono di valutare le funzioni che sono generalmente svolte dai predeti enti. Quindi ad un ente possono esser attribuite varie funzioni quali (La Dottrina distingue poi tre funzioni): Funzione normativa; Funzione di controllo; Funzione giurisdizionale. FUNZIONE NORMATIVA, che a sua volta si divide in: A) FUNZIONE NORMATIVA INTERNA: La potestà normativa degli enti internazionali rae origine dall’atto istitutivo, pertanto i singoli atti nei quali si estrinseca ls funzione normativa non debbono esser necessariamente esser previsti nell’atto istitutivo ma possono anche desumersi da altre funzioni e poteri conferiti all’ente per i quali l’accordo istitutivo non indica esplicitamente gli atti che l’ente può adottare ma questi sono strumento necessario per lo svolgimento delle funzioni stesse. Si tratta generalmente di risoluzioni e Raccomandazioni attraverso le quali si manifesta la funzione normativa dell’ente internazionale, destinate ad esplicare i loro effetti nelll’ambito dell’ordinamento interno dell’ente e quindi oggetto di separata trattazione. B) FUNZIONE NORMATIVA ESTERNA: Si manifesta tramite atti unilaterali con altri Stati che si impongono nei confronti di tutti gli Stati Membri. La funzione esterna si realizza utilizzando gli strumenti del diritto internazionale, cioè la conclusione di accordi convezioni ed altri atti analoghi. Tali atti non costituiscono atti dell’organizzazione, si identificano nella consueta categoria degli accordi internazionali dai quali di diversificano, per le diverse modalità e procedure con le quali sono stati elaborati, negoziati e conclusi. Nell’ambito dell’attività a tal fine 7 www.politologi.com Community Studenti Scienze Politiche – Federico II Napoli posta in essere da numerose organizzazioni internazionali si possono distinguere tre diversi casi: 1) L’attività svolta per l’elaborazione di convenzioni internazionali rappresenta lo strumento essenziale attraverso il quale l’organizzazione opera per il perseguimento dei suoi scopi. 2) L’elaborazione e al conclusione di accordi internazionali non è lo strumento principale di attività dell’ente ma soltanto una delle possibili forme attraverso le quali l’organizzazione persegue i suoi obiettivi. 3) Terza tipologia e quella prevista dall’art 13 dello Statuto delle Nazioni Unite che attribuisce all’Assemblea generale il compito di incoraggiare lo sviluppo progressivo1 del diritto internazionale e della sua codificazione2. Le organizzazioni internazionali contribuiscono promuovendo gli studi necessari per porre le basi della materia che deve esser disciplinata convenzionalmente e successivamente convocando la conferenza internazionale nella quale gli stati finalizzano il testo e pervengono alla sua adozione. C) SOFT LAW3: Cioè raccomandazioni rivolte ai membri che, pur non avendo valore giuridico, non prevedono cioè un obbligo nei confronti di terzi, sono molto importanti perché costituiscono un autorevole invito a comportarsi in un certo modo. La soft law può essere il preludio ad una norma consuetudinaria! FUNZIONE DI CONTROLLO Si prevede una funzione di controllo allo scopo di verificare che il comportamento degli Stati sia conforme agli obblighi assunti. Tale funzione è innanzi tutto possibile grazie alla consuetudine dello Stato a comunicare periodicamente informazioni circa il proprio operato all’organo addetto a tale controllo: si prevede per esempio l’obbligo di presentare un rapporto periodico sull’attività svolta. Allorquando queste informazioni non dovessero essere sufficienti, l’organo di Controllo può richiedere direttamente agli Stati le notizie che reputa opportuno conoscere. Se nemmeno questo dovesse bastare, si passa ad una vera e propria commissione di inchiesta durante la quale alcuni delegati si recano sul posto ad operare il controllo. È anche previsto un controllo in seguito a denuncia da parte di terzi... Per ciò che concerne tale funzione possiamo analizzare vari aspetti. […] A) Tipologie ed organi del controllo. Due essenziali procedure ci controllo: quelle che si avvalgono di organi istituzionale mene appartenenti alla struttura dell’ente O di organi sussidiari ma sempre riconducibili alla medesima struttura. L’attività riferita all’elaborazione di convenzioni su materie che non siano ancora regolate dal diritto internazionale o sulle quali il diritto internazionale non appaia ancora sufficientemente sviluppato nella pratica degli Stati. 2 L’attività in cui si tratta si formulare con maggiore precisione e in modo sistematico delle regole di questo diritto ne i campi nei quali esistono considerevoli pratiche degli Stati. 3 Con tale espressione si designano testi di contenuto normativo adottati da soggetti di diritto internazionale, spesso nel quadro delle organizzazioni internazionali, attraverso procedimenti che non comportano che essi abbiano carattere vincolante ma a cui non possono negarsi taluni effetti giuridici, quali quelli testé visti nella formalizzazione e cristallizzazione di regole consuetudinarie. 1 8 www.politologi.com Community Studenti Scienze Politiche – Federico II Napoli B) Oggetto del controllo. Nell’ambito delle organizzazioni internazionali, oggetto tipico del controllo è il comportamento degli Stati in relazione agli impegni dagli stessi assunti. C) Strumenti e procedure di controllo. Per realizzare tale funzione, gli organi degli enti vengono dotati di mezzi idonei, fra i quali, la prima categoria è certamente costituita da quegli strumenti predisposti al fine di consentire all’organo di controllo la conoscenza degli atti e dei comportamenti sui quali esplicare la propria attività. i) Specifiche forme di monitoraggio in materia di diritti umani. Nel sistema delle Nazioni Unite, in particolare nell’ambito della promozione e della protezione dei diritti umani, sono state predisposte apposite procedure per il monitoraggio del rispetto di tali diritti da parte degli stati membri. Si tratta di meccanismi la cui portata viene determinata attraverso risoluzioni del Consiglio dei Diritti Umani. Altrettanto importante è lo strumento pratico delle visite, effettuate negli Stati membri al fine di verificare lo stato dei diritti umani e di darne conto in un rapporto di missione, nel quale sono formulate tutte le raccomandazioni che si ritengono opportune. D) Il controllo ad iniziativa di parte. Per una maggiore efficacia del controllo medesimo sono state introdotte anche procedure di controllo ad iniziativa di parte, nel senso cioè che queste possono esser iniziate sulla base di una richiesta, denuncia, commento presentata dal soggetto che è venuto a conoscenza del comportamento in violazione degli obblighi assunti o che ne ha un diretto interesse, per esser coinvolto nella lesione di un diritto che a tale violazione consegue. E) Controllo finanziario e contabile. Le disposizione contenute negli atti istitutivi si limitano generalmente a prevedere l’iter necessario e le competenze per l’approvazione del bilancio; la procedura di controllo viene disciplinata dal regolamento finanziario dei singoli enti. Tale atto comprende norme relative alla formazione del bilancio, all’esecuzione dello stesso nonché al controllo sulle spese effettuate dall’organizzazione. La procedura di controllo è caratterizzata da tre fasi: 1)controllo preventivo questo ha per oggetto il bilancio ceh una volta approvato deve esser eseguito dagli organi dell’ente cui spetta tale competenza; 2) controllo contemporaneo o concomitante decorso l’esercizio finanziario è necessario verificare che l’esecuzione del bilancio sia stata conforme alle disposizioni in esso contenute ed ai principi disposti negli atti relativi alla effettuazione delle spese. 3)controllo a posteriori è devoluta ad un organo appositamente istituito ed estraneo alla esecuzione del bilancio. F) Monitoraggio e valutazione delle attività istituzionali si tratta di attività che tendono a realizzare una sistematica verifica dell’operato degli organi del sistema istituzionalizzato in termini di pertinenza azioni programmi e progetti rispetto ai principio ed sgli obiettivi enunciati nell’atto istitutivo dell’organizzazione. La valutazione può essere interna presenta caratteri di obbligatorietà oppure valutazione esterna che può assumere portata obbligatoria o discrezionale (raggiungimento degli obiettivi che l’organizzazione si è prefissata). 9 www.politologi.com Community Studenti Scienze Politiche – Federico II Napoli FUNZIONE GIURISDIZIONALE tale funzione si svolge all’interno dell’organizzazione si esercita nei confronti di una particolare categoria di individui cioè i funzionari e gli agenti dell’organizzazione considerata ed ha come obiettivo la tutela delle situazioni giuridiche di questi ultimi. Deriva dalla necessità di creare istituti ad hoc che operino come ‘tribunali’. L’esempio per eccellenza è dato dalla corte internazionale di giustizia che è tenuta a controllare il comportamento degli stati e ad evitare e giudicare eventuali controversie. Soluzione delle controversie sorte tra stati; Soluzione delle controversie sorte all’interno dell’ordinamento dell’ente; Soluzione delle controversie sorte da una convenzione internazionale elaborata e conclusa nell’ambito di una organizzazione internazionale ma che appartiene alla categoria degli accordi multilaterali internazionali. THE END SECOND CHAPTER 10 www.politologi.com Community Studenti Scienze Politiche – Federico II Napoli Capitolo Terzo EVENTI MODIFICATIVI DELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI Abbiamo spiegato l’importanza dell’Atto Istitutivo. È chiaro che ogni piccola modificazione dell’atto appare come uno degli aspetti più rilevanti del Diritto Internazionale. La dottrina distingue due tipologie di modificazioni: EMENDAMENTO: Modifica di una parte dell’atto REVISIONE: Sostituzione dell’atto vecchio con quello nuovo La Convenzione sul Diritto dei Trattati (Vienna, 1969) ha attribuito all’emendamento la duplice tipologia: parleremo quindi di emendamento sia per riferirci ad una modifica parziale che totale. Le norme che disciplinano l’emendamento devono soddisfare tre condizioni minime: 1. Il processo deve essere semplice e non eccessivamente rigida 2. Nessun emendamento di fondamentale importanza può entrare in vigore con l’opposizione di una larga maggioranza 3. Si può ricorrere all’emendamento solo in casi di stringente necessità! Con queste condizioni possiamo ottenere il giusto equilibrio tra flessibilità e rigidità dell’ordinamento! Le clausole di adozione di emendamento possono seguire due principi: PRINCIPIO DEL CONSENSO: Gli emendamenti adottati non sono vincolanti per gli Stati che non li hanno accettati per il principio secondo cui nessuno può essere vincolato senza il proprio consenso PRINCIPIO NORMATIVO: Gli emendamenti adottati sono vincolanti per tutti gli Stati, Erga Omnes. I procedimenti di emendamento si dividono in: PROCEDIMENTO ORGANICO (o Piccola Revisione): La volontà dell’Ente non è necessaria alla produzione dell’emendamento, ma deve sommarsi a quella degli Stati membri. PROCEDIMENTO ESTERNO: Le proposte di modificazione sono deliberate in ambito di un’Assemblea Generale degli Stati membri. Manca la partecipazione dell’Ente (da qui il nome di procedimento esterno) LE CIRCOSTANZE CHE PROVOCANO L’EMENDAMENTO DEVONO ESSERE DUREVOLI E DI PORTATA GENERALE, altrimenti si applicano i Poteri Impliciti. LE FASI DELLA STIPULAZIONE DELL’EMENDAMENTO LA PRESENTAZIONE È attribuita al Potere di Iniziativa riconosciuto agli Stati e all’Ente; Esistono però dei limiti al potere di iniziativa: 1- Ratione Temporis: Nel caso in cui ci siano clausole temporali che non prevedono emendamento prima che un determinato periodo di tempo sia passato; 11 www.politologi.com Community Studenti Scienze Politiche – Federico II Napoli 2- Ratione Materiae: Nel caso in cui ci siano clausole che non prevedono emendamento per particolari argomenti;(individuare le eventuali norme che non possono essere oggetto di emendamento). 3- Ratione Personae: Nel caso in cui la competenza dei membri non sia sufficiente. Se la competenza dei membri dell’organizzazione di presentare emendamenti possa essere esercitata individualmente o se in alcuni casi non sia richiesta l’iniziativa di due o più Stati. L’ADOZIONE Le parti manifestano la volontà di considerarsi vincolati al nuovo precetto. La Prassi ha attribuito alla maggioranza dei 2/3 il potere di emendare il trattato; L’ENTRATA IN VIGORE Il processo di formazione di un emendamento si conclude con la ratifica da parte degli Stati membri dell’organizzazione, secondo le procedure costituzionali previste da i singoli ordinamenti interni. Il trattato emendato entra in vigore mediante la ratifica. 1- Ratifica in forma Solenne4: Fase preliminare di consultazione fra Stati, poi la firma; 2- Ratifica in forma Semplificata: La sola firma vale come manifestazione del consenso. Il trattato entra in vigore il giorno successivo alla firma dei plenipotenziari. L’EFFICACIA L’esame delle procedure di emendamento, dimostra che l’inserimento negli atti istitutivi di speciali clausole di emendamento che conferiscono ad una maggioranza dei membri il potere di modificare il trattato istitutivo è diventata prassi costante. In deroga ai princìpi generali di Diritto Internazionale, la modifica di un atto comporta obblighi Erga Omnes. Le conseguenze dell’obbligatorietà degli emendamenti nei confronti di tutti gli Stati, pur se approvati solo da una determinata maggioranza, possono esser attenuate dalla possibilità che hanno gli Stati di recedere dall’ente in base al principio Rebus Sic Stantibus. B)TRASFORMAZIONE, SUCCESSIONE, PRIVATIZZAZIONE, SCIOGLIMENTO ED ESTINZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI 1) LA TRASFORMAZIONE DI ENTI DI DIVERSA NATURA IN ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI Le organizzazioni internazionali, possono subire diverse vicende che ne comportano la trasformazione, la successione o la totale sparizione. Con il termine trasformazione si vuol fare riferimento a qualsiasi fenomeno di carattere generale che comprende anche il caso del passaggio da un ente non dotato di personalità giuridica ad una organizzazione internazionale in senso stretto. La trasformazione dovrà essere regolata in ogni caso da norme pattizie, contenute in trattati estintivi o costitutivi delle due istituzioni che si succedono nel tempo. Le diverse ipotesi che si desumono dalla prassi possono riassumersi: una prima ipotesi is verifica quando l’istituzione originaria creata da una pluralità di Stati è priva di personalità internazionale costituendo unicamente un organo comune o un organo di funzione degli Stati associati nell’unione e successivamente si trasforma in una organizzazione istituzionalizzata con una Art. 14 Conv. Vienna. Espressione attraverso la ratifica l’accettazione approvazione del consenso ad essere obbligati ad un trattato. 4 12 www.politologi.com Community Studenti Scienze Politiche – Federico II Napoli propria soggettività. In tale fattispecie sarebbe possibile individuare una successione di funzioni fra gli Stati e l’ente, in quanto i primi, già partecipi della precedente forma associativa, trasferirebbero alla nuova organizzazione, le funzioni che prima spettavano ad essi stessi. Una seconda fattispecie che può determinare la trasformazione di un ente NON dotato di personalità giuridica in una organizzazione internazionale, si verifica quando al vecchio ente si sostituisce un nuovo soggetto autonomo che, nell’intenzione degli stati membri, può esser più funzionale al raggiungimento degli obiettivi prefissati. Nella ipotesi della sostituzione è lo stesso ente che si istituzionalizza mantenendo le medesime funzioni e nella maggior parte dei casi gli stessi Stati membri si può parlare di un cambiamento evolutivo di una crescita endogena dell’ente stesso fino ad assumere una soggettività internazionale. a) Dalla CSCE alla OSCE La Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa (CSCE) istituita con l’atto finale della Conferenza di Helsinki 1° agosto 1975 non può esser annoverata tra le organizzazioni internazionali di tipo classico. Infatti i documenti da essa prodotti non sono vincolanti pertanto possono esser riconducibili agli atti del cd. Soft law. Uno dei quattro settori dell’Atto di Helsinki è dedicato proprio ai seguiti della Conferenza, al processo di istituzionalizzazione convenzionale, che con l’ultima Conferenza di Budapest del 1994 il cui atto finale prevedeva di modificare il titolo da CSCE in OSCE. OSCE assenza di personalità giuridica ma simile ad un organiz. Internaz. b) Dal GATT all’OMC Un altro caso di trasformazione di un ente privo di personalità internazionale di un nuovo soggetto che non pone problemi dal punto di vista della qualificazione giuridica è quello della sostituzione del GATT con l’OMC. GATT: atti obbligatori solo per gli Stati che ne fanno parte e che hanno contribuito alla loro adozione. OMC: atto istitutivo adottato a Marrakech il 15 aprile 1994; questo ente è un organizzazione internazionale sotto ogni profilo, svolge vita di relazione internazionale, ha stipulato accordi con il FMI e la BIRS. Lo statuto dell’OMC regolamenta alcuni aspetti della trasformazione ed in particolare il trasferimento del patrimonio, dei funzionari,delle funzioni del GATT. 2) LA SUCCESSIONE FRA ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI Il termine SUCCESSIONE si riferisce esclusivamente al caso in cui ad un ente dotato di personalità giuridica, se ne sostituisca un altro nelle sue funzioni, nelle competenze nel godimento del suo patrimonio. In relazione al fenomeno della successione fra enti, l’opinione prevalente in dottrina è che non esistono, norme di diritto internazionale generale in forza della quali possa verificarsi una automatica successione giuridica fra organizzazioni internazionali. L’eventuale successione di diritti e doveri fra un’organizzazione che si estingue ed una organizzazione nuova che viene creata in sua sostituzione, può avvenire solo sulla base di accordi internazionali stipulati fra gli stati membri interessati o fra le stesse organizzazioni. a) Le procedure La successione di una organizzazione internazionale ad un’altra, implica che vi sia una similitudine negli scopi e nei principi delle due organizzazioni. Nella prassi il problema è stato risolto mediante accordi o decisioni delle organizzazioni interessate. 3) LA PRIVATIZZAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALI L’incessante processo di adattamento delle organizzazioni internazionali ai cambiamenti culturali, politici ed economici della società, ha assunto caratteristiche particolari negli enti di gestione. Le organizzazioni internazionali hanno attuato un processo di privatizzazione trasferendo la proprietà dei loro beni e la gestione dei 13 www.politologi.com Community Studenti Scienze Politiche – Federico II Napoli servizi da esse originariamente svolti, ad imprese private. Si è realizzato un procedimento inedito nell’ordinamento internazionale, attraverso il quale il soggetto-organizzazione, ha limitato in modo rilevante le proprie competenze, non in favore di Stati membri ma a vantaggio di soggetti privati. Tale processo di privatizzazione ha interessato le maggiori organizzazioni internazionali di gestione di servizi satellitari quali: INMARSAT, EUTELSAT, INTELSAT. 4) SCIOGLIMENTO ED ESTINZIONE DI ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI La maggior parte delle organizzazioni internazionali sono costituite mediante accordi a tempo indeterminato. In alcuni casi lo scioglimento può esser deciso mediante procedure diverse quindi: Maggioranza dei voti (3/4; 2/3) Maggioranza degli Stati Congresso generale ESTINZIONE di una organizzazione internazionale può essere determinata da una circostanza di fatto o anche per desuetudine in funzione del numero dei membri dell’organizzazione ed è previsto qualora questo scenda al di sotto di 5 o tre. 5) I PROBLEMI CONNESSI AL TRASFERIMENTO DI FUNZIONI, ATTI E PERSONALE Uno specifico rilievo assumono gli accordi conclusi per il trasferimento delle competenze e delle funzioni dell’ente disciolto alla nuova organizzazione. Ad esempio i rapporti tra l’Organizzazione delle Nazioni Unite e la Società delle Nazioni che sono state regolate da una serie di risoluzioni. (pag. 115 a 118). Altro aspetto interessante connesso alla successione fra enti, riguarda atti vincolanti adottati dalla organizzazione estinta; in generale tali atti verranno meno con l’estinzione dello stesso; rimarranno, in vigore come obblighi di diritto internazionale, se considerati come atti a se stanti, emanati dagli organi dell’organizzazione per contro dei suoi Stati membri. L’unica via sicura per garantire forza vincolante alla decisione, dopo lo scioglimento dell’organizzazione che le ha poste in essere, risulta essere la loro incorporazione nell’ordinamento di un’altra organizzazione internazionale. [ IPOTESI DI MUTAMENTI DI STATO SMEMBRAMENTO: Quando un mutamento di Governo comporta uno Smembramento del Territorio, c’è un mutamento nell’identità dello Stato. Si estingue la soggettività perché coesistono due Stati. Occorre quindi un processo di ammissione (eccezione storica: Bielorussia ed Ucraina hanno contato sul consenso dei membri dell’ONU); DISTACCO: Lo Stato non perde soggettività perché c’è continuità tra il vecchio ed il nuovo Stato; INCORPORAZIONE: Uno Stato estende il proprio Governo sul territorio di un altro Stato per il Principio di Continuità; FUSIONE: Non c’è continuità perché due Stati si fondono e ne formano uno nuovo.] THE END THIRD CHAPTER 14 www.politologi.com Community Studenti Scienze Politiche – Federico II Napoli Capitolo Quarto LO STATUS DI MEMBRO NELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI Lo status di Membro è il vincolo che unisce un gruppo di Stati in una comunanza e solidarietà di interessi. Ogni soggetto che partecipa ad un accordo, diventa destinatario delle norme in esso contenute. L’espressione Stato membro deve ritenersi tipica degli atti istitutivi di enti internazionali, nei quali contribuisce a qualificare il particolare vincolo che unisce un gruppo di Stati in una comunanza di solidarietà e interessi. Occorre però ricordare come le regole per divenire membri differiscono da un ente all’altro. Solo quei soggetti che possiedono determinati requisiti e condizioni possono entrare a far parte dell’ente. È così che si realizza, per via generale, l’acquisto dello status. Esiste però una diversificazione: A)MEMBRO FONDATORE: Lo Stato che partecipa all’atto istitutivo ed alla successiva ratifica diviene automaticamente membro dell’ente, pur non avendo gli eventuali requisiti necessari all’ingresso. Quindi, solo per il fatto di aver partecipato alla formazione dell’atto assume tale status. Essi acquistano lo status al momento dell’entrata in vigore dell’accordo, o successivamente, al momento del deposito dello strumento di ratifica. B)MEMBRO ADERENTE: Lo Stato che, essendo in possesso dei requisiti necessari previsti nella clausola di adesione dell’atto istitutivo, entra a far parte dell’Ente. Non è necessaria l’approvazione degli altri membri perché questi hanno tacitamente acconsentito all’ingresso di membri esterni tramite l’approvazione dell’atto istitutivo (e della clausola di adesione in esso contenuta).Mediante la clausola di adesione contenuta nell’atto istitutivo di un ente, gli Stati che non ne fanno parte possono acquistare lo status di membro aderendo all’accordo. Tale possibilità è normalmente riservata agli Stati che si trovano in determinate condizioni previste dalla stessa. L’appartenenza ad una data rea geografica è richiesta per gli enti a carattere regionale. La posizione di membri aderenti si concreta in una situazione di privilegio. Tale privilegio consiste nella possibilità che gli stati titolari della facoltà di aderire all’ente acquistino lo status di membri senza che sia necessario alcun intervento degli organi dell’ente, ne per accertare il possesso di eventuali requisiti da parte dello stato aderente, né per manifestare il consenso dell’ente alla sua partecipazione. C)MEMBRO AMMESSO: I soggetti che NON si trovano nelle condizioni privilegiate di fondatori o aderenti possono partecipare ad un ente internazionale attraverso l’ammissione. La procedura si può riassumere in due fasi: 1. Il soggetto che si ritiene in possesso delle condizioni minime richieste, pone la propria candidatura per essere ammesso; 2. L’organo o gli organi competenti, dopo aver valutato la domanda dello stato si pronunciano sulla sua ammissione. La clausola di ammissione ad un ente internazionale può esser rivolta indiscriminatamente a tutti gli Stati o soltanto a determinati stati come avviene prevalentemente nelle organizzazioni a carattere regionale. Le disposizioni statutarie non prescrivono generalmente particolari formalità da osservare nella domanda di ammissione, ci si limita a prevedere un atto formale nel quale sia contenuta la domanda e la dichiarazione con la quale lo Stato accetta obblighi derivante gli dall’atto istitutivo. Gli atti istitutivi possono tuttavia condizionare 15 www.politologi.com Community Studenti Scienze Politiche – Federico II Napoli l’ammissione di uno stato al possesso di determinati requisiti. Quando i requisiti sono predeterminati essi hanno generalmente carattere tassativo e non indicativo, in quanto rappresentano le condizioni necessarie per essere ammessi alla organizzazione. Es. ONU art.4. La decisione sulla ammissione di un nuovo stato membro può esser devoluta al solo organo assembleare dell’ente o a più organi congiuntamente ad esempio nel sistema delle nazioni unite ogni domanda di ammissione è preliminarmente esaminata dal Consiglio di Sicurezza e successivamente spetta all’Assemblea Generale pronunciarsi. Infine nelle organizzazioni internazionali nelle quali l’istituzionalizzazione è meno progredita si richiede il consenso di tutti gli Stati membri. 2) LO STATUS DI MEMBRO PRIVILEGIATO: Nel Diritto Internazionale vige il principio di eguaglianza. Infatti tutti gli organi all’interno della Comunità Internazionale sono a livello paritario. Tuttavia esistono membri dotati di particolari privilegi: 1- PRIVILEGIO DI DIRITTO: è lo status attribuito ai Membri Permanenti del Consiglio di Sicurezza delle N.U. (Francia, Gran Bretagna, Stati Uniti, Cina e Russia) che sono dotati del Diritto di Veto. Tale situazione deriva dalla particolare condizione che essi rivestono: è indubbio infatti il fondamentale ruolo che assumono nel processo decisionale, rispondendo al principio della Diversa Potenza Politica. 2- PRIVILEGIO DI FATTO: è lo status attribuito allo scopo di consentire una più attiva partecipazione dei membri che hanno particolarmente sviluppato quel campo di attività che coincide con gli scopi dell’Ente. 3) L’ASSOCIAZIONE NELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAIZONALI Sono entità che non possono considerarsi veri e propri Soggetti di Diritto Internazionale. Il Membro Associato si inserisce nell’ordinamento dell’Ente, ma con poteri ridotti: la sua è una Partecipazione Limitata, non ha il Diritto di Voto, non può essere eletto e non può entrare nell’Esecutivo! (Il comportamento dello Stato contrario agli obblighi assunti determina l’applicazione, nei suoi confronti, di particolari sanzioni). La possibilità che un soggetto assuma la qualifica di membro associato di un’organizzazione internazionale viene espressamente prevista e regolata in vari atti istitutivi. Tale rapporto determina il sorgere di uno status giuridico nei confronti dell’ente,poiché il soggetto,si inserisce e partecipa sia pure con ridotti poteri, nell’ordinamento dell’ente divenendo titolare delle situazioni giuridiche ivi previste senza determinarne alcuna modifica o innovazione. A) L’ASSOCIAZIONE NELLE ISTITUZIONI SPECIALIZZATE DELL’ONU La categoria si soggetti che può assumere lo status di membro associato comprende oltre agli Stati anche i territori non autonomi i quali sono quelli che maggiormente ne usufruiscono. Per l’acquisto dello status di membro associato, non è richiesto alcun requisito. Per il perfezionamento dell’acquisto di status membro associato si, la normativa degli enti internazionali, ci offre la gamma di tutte le soluzioni possibili: dalla semplice notifica della domanda al Segretario Generale dell’ONU, all’accordo unanime dei membri richiesto nel Consiglio d’Europa. B) L’ASSOCIAZIONE NEL CONSIGLIO D’EUROPA ….. boh! 16 www.politologi.com Community Studenti Scienze Politiche – Federico II Napoli C)L’associazione nella Comunità Europea Il rapporto di associazione previsto nei Trattati istitutivi della Comunità europea, presenta caratteri particolari. La differenza più rilevante è costituita dalla necessità di stipulare un accordo ad hoc che disciplini caso per caso i rapporti fra lo stato associato e la Comunità. Il Trattato istitutivo della Comunità, non contiene alcuna norma che abbia come destinatario lo Stato associato ma soltanto una disposizione che attribuisce all’ente la facoltà di negoziare accordi con i terzi. Scopo della associazione è quello di promuovere lo sviluppo economico e sociale dei Paesi e territori, attraverso gli obiettivi specificamente indicati dall1art. 183. 4)GLI STATUS DI SOGGETTI ED ENTI ESTERNI ALL’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE Nell’ambito delle relazioni esterne le organizzazioni internazionali intrattengono rapporti più o meno intensi con le organizzazioni internazionali con gli Stati terzi con enti non territoriali ed anche con organizzazioni intergovernative. Tali rapporti possono determinare una qualche forma di partecipazione del soggetto terzo alle attività della organizzazione considerata e ciò attraverso la partecipazione ai lavori di taluni organi e dell’organo assembleare. Sulla base della prassi realizzata si riscontrano lo STATUS di: osservatore, osservatore permanente, consultivo. Si tratta di particolari situazioni giuridiche che sono previste nell’organizzazione considerata e vengono attribuite al soggetto terzo che ne ha fatto richiesta e che, le accetta e che derivano da un particolare accordo di cooperazione o coordinamento. Il maggiore sviluppo di tali situazioni si è avuto nell’ambito delle Nazioni Unite. (Lo status di osservatore è dato alla Svizzera, Santa sede, OLP, SMOM). Nozione di osservatore è il diritto di partecipare alle sedute dell’organo assembleare o di altri organi dell’ente, a questo si accompagna la possibilità di intervento mentre è esclusa qualsiasi forma di partecipazione alla formazione della volontà dell’ente che presuppone lo status di membro. Per differenziare lo status di osservatore attribuito a Stati, organizzazioni internazionali ed altri soggetti non territoriali ma di rilevanza politica, alle ONG invece viene riconosciuto uno status consultivo. Le ONG con status consultivo vengono consultate sui programmi e su specifiche attività dell’ente in funzione della loro competenza; ricevono la loro documentazione e sono invitate a produrre osservazioni e commenti. 5)LA SOSPENSIONE Violazione degli obblighi assunti da parte degli stati membri. Il comportamento dello Stato, contrario agli obblighi derivanti dalla sua qualità di membro, determina l’applicazione nei suoi confronti di un sistema di sanzioni previste nell’atto istitutivo dell’ente. Un organo competente, prevede la sospensione cioè il congelamento di tutti i diritti di cui il membro è dotato. Pur restando titolare di tali diritti, il membro non può esercitarli (per esempio il diritto di voto). Resta invece vincolato agli obblighi! La persistente violazione degli obblighi porta alla perdita dello status. a) La sospensione a carattere generale In considerazione della varietà della natura non appare possibile individuare un contenuto uniforme proprio della situazione giuridica dei membri sottoposti a sanzione. Possiamo isolare una figura tipica di sanzione che merita essere esaminata poiché attribuisce al membro contro cui viene comminata una specifica qualifica giuridica: quello di membro sospeso. La sospensione dall’esercizio dei diritti e dal godimento dei privilegi derivanti dalla qualità di membro dell’organizzazione come sanzione conseguente alla violazione degli obblighi assunti con l’atto istitutivo è prevista nell’ordinamento di alcuni enti. È generalmente l’adozione di un atto formale nel quale l’organo competente pronunci la sospensione dello Stato membro. Fra i diritti inerenti dello stato membro si deve ritenere che lo Stato sospeso non possa essere privato del diritto recesso. Tale diritto è da ritenersi un un diritto afferente allo status di 17 www.politologi.com Community Studenti Scienze Politiche – Federico II Napoli membro anche considerato quale nudum ius cioè in quella parte che ancora rimane di competenza dello Stato privato dell’esercizio giuridico mediante la sospensione. ii) La sospensione nel Consiglio d’Europa La sospensione è prevista dall’art. 8 dello Statuto del Consiglio d’Europa che deve essere interpretata nel senso che essa indica le due diverse sanzioni che è possibile pronunciare nei confronti dello Stato che abbia violato gravemente le disposizioni dell’art.3. La prima è una misura essenzialmente temporanea comminata allo Stato nella prospettiva che la violazione riscontrata possa essere rimossa; la seconda l’invito a ritirarsi è una sanzione tendenzialmente definitiva e di maggiore gravità perché prelude la perdita dello status di membro dell’organizzazione. Effetto di tale invito può essere il recesso (art. 7) o l’espulsione (art. 8). iii) La sospensione dal diritto di voto La forma di sanzione esaminata,può essere pronunciata contro un membro a seguito delle sue violazioni degli obblighi imposti dall’atto istitutivo dell’ente. Essa si pone come effetto di un comportamento contrario al diritto il cui apprezzamento è lasciato agli organi competenti dell’ente. In alcuni casi, l’atto istitutivo prevede oltre alle violazioni di carattere generale, l’ipotesi ben precisa dello Stato che viola i suoi impegni finanziari verso l’ente o che è in ritardo con il pagamento delle quote di contributi da esso dovute. Lo stato in difetto viene sospeso si tratta di una privazione temporanea, del diritto di voto. La sanzione viene pronunciata quando lo Stato viola i suoi impegni finanziari. Si può concludere che la sospensione dal voto non possa considerarsi effetto automatico della morosità del membro ma debba essere comunque pronunciata dall’Assemblea o da altro organo competente. iv) La sospensione degli Stati rappresentati da Governi illegittimi Con la seconda rivoluzione democratica, a partire dagli anni 80, si è rilevata la tendenza delle organizzazioni internazionali a porre al centro del dibattito il tema della democrazia. Tale tendenza ha fatto si che gli Stati membri i cui governi si fossero costituiti in violazione dell’ordine democratico costituzionale fossero sospesi dal diritto di partecipare alla vita dell’ente. Es. Unione Europea ha previsto una procedura che si articola in due fasi: la prima il Consiglio su proposta degli Stati membri o della Commissione e dopo il parere del Parlamento europeo, può constatare l’unanimità l’esistenza di una violazione grave di tali principi da parte da parte di uno Stato membro dopo aver invitato il governi di quest’ultimo a presentare le proprie osservazioni; la seconda lo stesso consiglio può decidere a maggioranza qualificata le sanzioni da applicare nei confronti dello Stato interessato inclusa la sospensione del diritto di voto nel Consiglio. 6) I MEMBRI INATTIVI INAZIONE DELLO Stato membro dipendente dalla volontà dello Stato sia per il momento iniziale che per quello finale. 7) PERDITA DELLO STATUS di MEMBRO Si manifesta attraverso un atto volontario del soggetto, ma può essere anche effetto di determinati atti giuridici (perdita di quei requisiti il cui possesso è ritenuto indispensabile per l’acquisto dello status di membro di taluni enti internazionali): - Per la non accettazione degli Emendamenti; - B) Per volontà dell’Ente: ESPULSIONE dovuta a persistente violazione degli obblighi. - Per volontà del Soggetto: RECESSO che è la manifestazione di volontà alla quale l’ordinamento dell’Ente attribuisce il potere di estinguere ogni rapporto tra lo Stato e l’Ente (indipendentemente dalla volontà di quest’ultimo). Anche 18 www.politologi.com Community Studenti Scienze Politiche – Federico II Napoli se il recesso non è previsto dall’atto istitutivo esiste ugualmente perché nessuno può obbligare uno Stato sovrano a far parte di un’organizzazione (secondo il principio del Rebus Sic Stantibus). RIAMMISSIONE Non può ignorarsi l’ipotesi di un possibile riacquisto dello status attraverso una riammissione del soggetto all’ente. È previsto un procedimento di riammissione, ma la prassi preferisce procedure semplificate... (il caso della Siria: In seguito alla formazione della RAU la Siria perse lo status che venne acquistato dal nuovo soggetto. Nel 1961 però, in seguito alla secessione della RAU, la Siria riacquistò lo status di membro dell’ONU.) 19 www.politologi.com Community Studenti Scienze Politiche – Federico II Napoli Capitolo Quinto LA STRUTTURA DELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI Le OO.II. intese come Organi Istituzionali necessitano di una struttura che ne determini un’organizzazione interna per il raggiungimento dei fini preposti. Deve quindi essere dotata di un complesso di organi nel fare ciò hanno un ampia libertà di scelta. La Struttura gode di una sufficiente autonomia rispetto agli Stati Membri singolarmente considerati. Gode anche del Principio dell’Autonomia Organizzativa: La struttura si adatta in base alle esigenze che si presentano nel tempo! Generalmente la Struttura risponde ad un’importante esigenza: Contemperare gli interessi degli Stati e ridurre al minimo il sacrificio della perdita di sovranità (perché sappiamo bene che nel momento in cui uno Stato aderisce ad un’Organizzazione, trasferisce le competenze, cioè rinuncia ad una fetta della propria sovranità). La scelta della forma organizzativa e della struttura è guidata da un criterio funzionale. La soluzione prescelta di solito è quella della pluralità di organi che consente una migliore distribuzione dei poteri. Si posso isolare alcuni principi generali che guidano gli Stati nella determinazione della struttura delle organizzazioni internazionali. Primo criterio generale che informa la scelta del numero, della natura, della composizione degli organi di un ente. Secondo criterio è quello a favore della pluralità degli organi che obbedisce al criterio della funzionalità dell’ente e si accosta al noto principio della separazione dei poteri. Terzo criterio per quanto attiene la funzione giurisdizionale è esclusiva di un organo ma per quanto attiene i poteri normativi ed esecutivi vige il principio della “confusione degli organi”. Gli organi principali svolgono frequentemente e contemporaneamente funzioni normative ed esecutive. Quarto criterio è quello della prevalenza e della preferenza degli organi composti da individui. 3. CLASSIFICAZIONE DI ORGANI In relazione alla previsione o meno dell’atto costitutivo dell’ente si possono anzitutto distinguere gli organi originari da quelli derivati. Si possono poi distinguere tra quelli principali rispetto a quelli di natura sussidiari o accessori; quest’ultimi la cui creazione è soltanto prevista nell’atto istitutivo rientrano nella categoria degli organi derivati. In funzione della sfera di attività si distinguono in centrali e periferici, questi sono presenti generalmente nelle organizzazioni a competenza universale per realizzare una maggiore e diretta presenza nelle diverse aree del mondo. - In funzione dei loro poteri: - Rilevanza esterna possono esplicare attività ed adottare atti che hanno una rilevanza all’esterno dell’organizzazione; - Rilevanza interna sono destinati ad adoperare soltanto all’interno della medesima e quindi a svolgere prevalentemente attività interorganica rientrano in questa categoria gli organi consultiva la cui funzione essenziale è quella di contribuire alla formazione della scelta dell’ente. - Composizione: - Organi collegiali possono esser composti da Stati o da individui - Organi individuali un solo individuo - Organi semplici - Organi complessi 20 www.politologi.com Community Studenti Scienze Politiche – Federico II Napoli Organi burocratici Funzioni espletate dagli organi Organi con funzioni giurisdizionali Organi di controllo finanziario e contabile Durata delle funzioni Organi permanenti Organi temporanei Diversi sistemi di nomina Nomina diretta Scelta libera Sistema elettivo può esser richiesto un certo numero di voti oppure un maggioranza qualificata o semplice prevedere un'unica votazione o più votazioni. Le competenze e le attribuzioni dei singoli organi di ciascun ente sono direttamente stabilite nell’atto istitutivo, quando si tratta di organi cd. COSTITUZIONALI ovvero nel provvedimento con il quale son stati creati, quando si tratta di organi derivati. - 4. LA STRUTTURA TERNARIA DI ENTI INTERNAZIONALI La prassi rivela, nella maggior parte delle organizzazioni internazionali, una Struttura Tripartita composta da: - ASSEMBLEA: Comprende la totalità degli Stati membri. A questo organo non può ovviamente competere la gestione operativa, vista l’enorme quantità di membri che ne fanno parte. L’atto istitutivo indica la frequenza con cui riunirsi: le sessioni ordinarie hanno generalmente luogo una volta all’anno. Ma non si escludono sessioni straordinarie, quando le circostante lo richiedono. Per la disciplina dei lavori e del funzionamento dell’organo assembleare quest’ultimo procede ad elaborare un Regolamento dell’organo che integra le poche norme contenute nello statuto relative al funzionamento dell’organo. Il Regolamento interno contiene in dettaglio la procedura per la nomina del presidente del vice presidente, il sistema di voto, durata della sessione, regolamentazione del diritto alla parola e tutto quanto necessario per l’attività. L’Assembla si articola in diverse commissioni, ciascuna competente per determinate materie; proprio perché prive di autonomia funzionale, i lavori delle commissioni si concludono generalmente con la proposta di provvedimenti che sono sottoposti all’assemblea plenaria competente per statuto per adottare gli atti. Il meccanismo di voto muove dal principio di uguaglianza (ONE STATE, ONE VOTE); Il regolamento interno sancisce un quorum minimo delle presenze per la validità della seduta. a) La Conferenza generale del lavoro È l’organo assembleare del OIL (organizzazione internazionale del lavoro). L’atto istitutivo prevede una particolare composizione dell’organo assembleare, ceh si avvale della rappresentanza degli Stati ma anche di quella delle categorie interessate: i lavoratori ed i datori di lavoro. Ogni Stato è rappresentato da 4 delegati di cui due sono espressione del governo dello Stato, uno datori di lavoro, uno rappresentante dei lavoratori. Tale composizione consente che vengano rispettati tutti gli interessi delle singole categorie coinvolte nella regolamentazione dell’attività di lavoro. b) Le Assemblee parlamentari Sono presenti in poche organizzazioni regionali, dove hanno conosciuto un particolare sviluppo allorquando sono state inserite in enti di integrazione quale oggi il Parlamento europeo. L’anomalia di tali assemblee parlamentari risiede proprio nella loro composizione, per cui all’organo vengono attribuiti poteri 21 www.politologi.com Community Studenti Scienze Politiche – Federico II Napoli consultivi ed in qualche caso con la partecipazione di atti complessi. La composizione parlamentare di questi organi determina anzitutto un problema di attribuzione del numero dei seggi a ciascuno Stato membro. Essendo il Parlamento il rappresentante del popolo dello Stato, i seggi da attribuire, dovrebbero essere commisurati alla popolazione presente in ciascuno Stato membro. 6) CONSIGLIO: Comprende un numero ristretto di Stati cui competono funzioni esecutive ed attuative. I membri sono scelti sia in base al loro peso politico, sia in base alla loro posizione geografica. Generalmente l’organo esecutivo è unico: nulla esclude però la ripartizione in più organi (vedi ONU: Consiglio di Sicurezza - Consiglio Economico e Sociale – Consiglio di Amministrazione Fiduciaria). Il problema fondamentale dell’organo esecutivo è quello che attiene alla sua composizione, è indispensabile che l’atto istitutivo contenga le norme, nell’obiettivo di realizzare un organo la cui composizione si funzionale rispetto ai compiti dell’ente ma che, non violi del tutto il fondamentale principio di uguaglianza fra gli Stati. Un primo elemento è l’indicazione del numero dei componenti che può esser predeterminato nello Statuto. Un successivo metodo è quello che prevede una composizione mista una o più componenti dell’organo sono individuate in ragione delle funzioni e degli obiettivi dell’ente l’altra, invece, serve ad assicurare la possibilità che tutti gli altri Stati membri ne possano far parte, sia pure attraverso meccanismi di elezione, rotazione, rappresentanza geografica e simili. 7) SEGRETARIATO: È l’organo ‘pratico’ (organo amministrativo): composto da tutto l’apparato burocratico, uffici, dipendenti... Svolge un ruolo di tramite fra l’Organizzazione e gli Stati membri. Il Segretario Generale è normalmente nominato dall’Assemblea Generale. Egli è a capo dell’apparato burocratico, assume rilevanti funzioni politiche, può incidere sull’indirizzo dell’Ente ed è completamente svincolato dal Mandato dello Stato di appartenenza. A questa generale struttura tripartita, si accompagna a volte un Organo con funzioni giurisdizionali per la soluzione delle controversie (la C.I.G. è un caso esemplare). 8) TRIBUNALI AMMINISTRATIVI I Tribunali Amministrativi sono giurisdizioni speciali istituite per giudicare le controversie che possono sorgere tra l’Ente ed i suoi funzionari. Tali tribunali sono completamente indipendenti da ogni organo giuridico nazionale. B) L’istituzione Il problema dell’istituzione di un organo giurisdizionale competente a dirimere le controversie nascenti dal rapporto di lavoro tra i funzionari e l’ente si presentò anche nel corso dei negoziati che portarono alla creazione della nuova organizzazione a carattere universale. La composizione di tali organi varia da una organizzazione all’altra. Tra gli organi minori si possono annoverare gli organi del controllo finanziario e contabile. È noto che ogni ente per poter agire deve disporre di un proprio bilancio generalmente alimentato dal contributo degli Stati membri, ed è quindi opportuno che sia istituito un organo di controllo per verificare la regolarità delle spese. Le funzioni attribuite a detti organi consistono nel controllo finanziario delle entrate e delle spese dell’ente, comprensivo della verificazione contabile del bilancio. Tali funzioni sono generalmente espletate sulla base delle disposizioni contenute nel regolamento dell’ente e, ove esista, di apposito Regolamento interno che stabilisce le particolari modalità di formazione e presentazione del bilancio. 22 www.politologi.com Community Studenti Scienze Politiche – Federico II Napoli 10) ORGANI SUSSIDIARI Tutte le O.I. si avvalgono di numerosi Organi Sussidiari, siano essi temporanei o permanenti, necessari allo svolgimento delle attività istituzionali. Il potere di costituire organi sussidiari è implicito in base al Principio dell’Autonomia Organizzativa: La struttura si adatta in base alle esigenze che si presentano nel tempo! Tali organi sono nominati dall’organo principale che ne ha la competenza ed ogni qual volta se ne ravvisa la necessità, con un atto interno all’ente quale manifestazione tipica della autonoma capacità organizzativa dell’ente. Le funzioni esercitate dagli organi sussidiari possono riguardare uno studio approfondito di una tematica specifica, per esempio, o anche la soluzione pacifica delle controversie, conciliazione, mediazione, arbitrato, aiuto umanitario, aiuto allo sviluppo. COMMISSIONE DELL’UNIONE EUROPEA Ha tanti poteri essendo un’Organizzazione di Integrazione e quindi tende a ridurre la presenza degli Stati a favore dell’Integrazione. CONSIGLIO D’EUROPA Dà l’impulso necessario allo sviluppo dell’Unione e ne delinea gli orientamenti politici generali. Agendo fuori dalla Comunità Europea, il Consiglio sfugge al controllo della Corte di Giustizia. CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA È un organo composto dai rappresentanti dei Governi degli Stati Membri. Le sue riunioni terminano con procedure per la formazione di atti ed adotta le linee guida del Consiglio d’Europa. È controllato dal Sindacato Giurisdizionale. 23 www.politologi.com Community Studenti Scienze Politiche – Federico II Napoli Capitolo Sesto L’ORDINAMENTO DELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI Le OO.II. nel momento stesso in cui cominciano ad esistere hanno bisogno di un complesso di norme interne che disciplini il funzionamento dei diversi organi, le loro competenze, le procedure da seguire... Tale ordinamento interno è innanzi tutto dato dall’Atto Istitutivo! Il diritto interno delle O.I. si distingue dal Diritto Internazionale e dal Diritto Interno degli Stati nel momento in cui l’Ente inizia ad esercitare le sue funzioni, in ordine al Principio di Piena Autonomia! Il rapporto tra funzionari ed Ente è disciplinato dal Diritto Interno. L’Atto Istitutivo è la manifestazione della volontà, contenuta in un testo scritto, in cui vengono poste in essere le regole di condotta destinate a tutti i membri. NATURA DELL’ORDINAMENTO. Nella comunità internazionale operano una molteplicità di soggetti di cui la maggior parte sono enti politici territoriali, cioè Stati altri sono enti non territoriali ed altri ancora organizzazioni internazionali, si è sostenuto che ciascuno di tali enti è portatore di un proprio ordinamento e che questi ultimi pertanto presentano una natura analoga in quanto tutti ordinamenti interni di soggetti della comunità internazionale. Tale affermazione può essere condivisibile in una prima approssimazione, quella cioè riferita al fatto che si tratta, in tutti i casi, di soggetti operanti nella comunità internazionale. L’organizzazione si caratterizza per essere una comunità composta da soggetti pubblici quali Stati ed eventualmente organizzazioni internazionali. L’Atto Istitutivo non può contenere tutte le norme per il funzionamento dell’Ente e quindi è necessario che sia integrato da Regolamenti, che hanno un potere normativo. L’esercizio di poteri conferiti alle organizzazioni internazionali si concreta in attività materiali realizzate direttamente dall’ente o dagli Stati membri in esecuzione di atti da quest’ultimo adottati. L’espressione atti delle organizzazioni internazionali può esser variamente interpretata. Atti possono essere attività materiali della organizzazione mentre atti possono essere anche atti giuridici della stessa. L’atto giuridico deve essere inteso come una manifestazione di volontà contenuta in un testo scritto previsto dall’ordinamento dell’ente o dall’ordinamento internazionale, nel quale vengono poste delle regole di condotta che possono essere rivolte alla generalità dei membri della organizzazione o a taluni soggetti. Esiste altresì un ulteriore categoria di accordi o convenzioni multilaterali che pur obbedendo alle norme generali di diritto internazionale , presentano un notevole interesse per lo studio delle organizzazioni internazionali in quanto costituiscono una delle modalità ed a volte quella principale, mediante la quale l’organizzazione persegue i suoi scopi. A prescindere dagli atti di tipo convenzionale o contrattuale gli atti unilaterali dell’ente sono quelli di maggiore interesse, specialmente quando si vuole fare riferimento alla capacità di formulare norme giuridiche proprie, nel senso che, qualunque sia l’organo o il procedimento adottato, l’atto è imputabile alla organizzazione come soggetto internazionale e non ai suoi Stati membri. 2) Le diverse tipologie di atti. La classificazione degli atti delle organizzazioni internazionali è estremamente complessa ma ne possiamo distinguere due categorie. Una prima, in funzione della natura dell’atto, si possono distinguere i cd. Atti Normativi che hanno per effetto di introdurre, modificare integrare o estinguere norme che si indirizzano ad una pluralità di destinatari. Una seconda categoria è quella degli atti che possono essere qualificati 24 www.politologi.com Community Studenti Scienze Politiche – Federico II Napoli amministrativi, mediante i quali vengono presi provvedimenti nei confronti dei destinatari. In funzione degli organi dai quali emanano, si distinguono gli atti semplici che emanano da un solo organo, dagli atti composti, nei quali l’adozione è il concorso di una pluralità di organi. Molto spesso gli atti composti sono anche considerati atti complessi quando l’intervento dei singoli organi è così intrinsecamente legato da dar vita ad un atto unico, che non consente una distinzione fra gli atti appartenenti ai singoli organi. Fra le categorie di atti la cui natura ed i cui effetti debbono esser valutati caso per caso, i termini più ricorrenti sono: risoluzione, decisioni, raccomandazioni. 3)REGOLAMENTI INTERNI Le regole delle organizzazioni internazionali attribuiscono in maniera espressa o implicita un poter normativo interno destinato a regolarne il funzionamento adattandolo alla evoluzione delle attività. Destinatari di tali norme sono, lo stesso ente con i suoi organi, i soggetti del proprio ordinamento interno, ed in particolare gli Stati membri ed eventualmente le persone fisiche nella qualità di funzionari, agenti, organi. La natura obbligatoria di tali regolamenti si evince dallo statuto e dall’ordinamento stesso dell’ente. I regolamenti organizzativi sono atti obbligatori per gli Stati membri e per i soggetti dell’ente considerato. L’attività normativa interna di un’organizzazione internazionale, può manifestarsi anche attraverso atti che non sono in principio vincolanti. In tale categoria si possono ricondurre le raccomandazioni ed i pareri manifestati da un organo ad altro organo della stessa organizzazione di propria iniziativa o su richiesta. La prassi dimostra che si sia formata una regola consuetudinaria che riconosce alle organizzazioni internazionali un potere generale per stabilite le regole relative al proprio funzionamento. Disciplinano: - I rapporti tra funzionari ed agenti; - I rapporti finanziari; - I rapporti interni ai singoli organi. 4)RISOLUZIONI Sono gli atti con cui l’Organizzazione tende ad indurre gli Stati a mantenere un determinato comportamento. Indica quindi una presa di posizione che pur non essendo vincolante, assume un ruolo determinante nei processi di produzione normativa internazionale. Il problema del valore giuridico delle risoluzioni delle organizzazioni internazionali è stato esaminato anche con riferimento al diritto consuetudinario. Molte di queste risoluzioni hanno in effetti codificato o interpretato norme di diritto internazionale generale. Tali atti possono quindi avere valore di codificazione o cristallizzazione di una consuetudine o ancora essere all’origine di una nuova consuetudine. La codificazione in tal modo si realizza, è una trascrizione in un testo di regole e principi che appartengono al diritto internaz. consuetudinario. Si parla di cristallizzazione quando non è pacifico che esista una norma consuetudinaria preesistente. Quando l’atto vuole essere il punto di partenza per una nuova norma di diritto consuetudinario, il procedimento è certamente diverso. Il voto, l’esortazione è espresso in una raccomandazione e non ha di per sé alcun valore giuridico. 5)DICHIARAZIONI Esempio di Soft Law che formano l’Opinio Juris. Possono trarre obbligatorietà da altre fonti, come norme consuetudinarie codificate o principi generali di diritto. Tali principi possono essere codificati in una dichiarazione allo stesso modo in cui lo può essere una consuetudine. L’adozione della dichiarazione costituisce il riconoscimento del principio. 6)DECISIONI Obbligano tutti gli Stati. Sono un atto vincolante con effetti obbligatori immediati. Il potere normativo interno dell’organizzazione acquista natura legislativa o quasi legislativa con le decisioni. Fanno eccezione le decisioni adottate secondo la procedura 25 www.politologi.com Community Studenti Scienze Politiche – Federico II Napoli “opting out” mediante la quale gli stati hanno il diritto di non accettare la decisione o formulare riserve, senza che ciò faccia perdere la natura obbligatoria dell’atto per gli altri Stati. Gli atti giuridici obbligatori non hanno sempre medesime funzioni. Esistono decisioni individuali che riguardano un determinato gruppo di destinatari ben definiti. Esistono anche decisioni di carattere generale che si differenziano proprio per il tipo di obblighi che impongono . È questo il caso delle decisioni dalle quali scaturiscono obblighi di risultato lasciando agli Stati la forma ed i mezzi per realizzarli. 7)RACCOMANDAZIONI Atti che contengono un invito ad adottare particolari comportamenti. Pur non essendo vincolanti, sono estremamente importanti perché vanno a formare la reputazione a livello internazionale la quale è determinante per eventuali accordi futuri. Hanno quindi un elevato peso politico. Nei confronti degli Stati membri una raccomandazione non si trasforma in un obbligo giuridico se no dopo l’eventuale accettazione espressa o tacita. Gli Stati sono quindi liberi di rifiutarla, anche se lo faranno con estrema prudenza allorquando l’atto in questione ha ottenuto l’accettazione maggioritaria degli altri Stati. La raccomandazione produce l’EFFETTO LEICITA’: Non commette illecito lo Stato che seguendo la raccomandazione ha operato un comportamento contrario all’accordo. Le raccomandazioni anche se privi di effetti giuridici vincolanti, hanno una notevole forza morale in quanto richiamano l’attenzione degli Stati e dell’opinione pubblica su una determinata situazione e pongono quindi in moto, in relazione ad essa, forze sociali e politiche notevoli. Le raccomandazioni hanno un considerevole valore politico anche perché obbligano gli Stati della organizzazione a prendere posizione con il loro voto, o con il loro comportamento sulla questione che forma oggetto della raccomandazione stessa sottoponendosi così al giudizio degli altri Stati e dell’opinione pubblica mondiale. Le raccomandazioni costituiscono un efficace strumento di azione da parte degli enti internazionali, azione che si esplica non soltanto attraverso norme rivolte ai membri, quanto attraverso opere di persuasione dirette ad ottenere la loro collaborazione. LA FORMAZIONE DELLA VOLONTÀ La volontà dell’Ente si forma necessariamente con più organi e ciascuno deve seguire un particolare procedimento per manifestare la propria volontà, che si concretizza nel risultato finale! PRINCIPIO DI UNANIMITÀ Soddisfa l’esigenza di uguaglianza sovrana degli Stati ed il Principio della Volontarietà. Tuttavia rischia di paralizzare qualunque azione voglia essere intrapresa da un gruppo di Stati che operano nell’ambito della comunità internazionale e secondo le regole di quest’ultima. Tale rischio è tanto più frequente quanto più ampia è la partecipazione degli Stati al gruppo considerato. È naturale che fin dalle prime forme di organizzazione internazionale si sia cercato di individuare procedure idonee a ridurrei rischi di paralisi conseguenti alla regola dell’unanimità e successivamente poi si sia abbondonata tale regola a favore di altre soluzioni Sono stati quindi introdotti dei correttivi: - astensione - assenza - non interessati Interpretazione del concetto di umanità presuppone di raccogliere il voto favorevole di tutti i componenti dell’organo nessuno escluso, si attribuisce una rilevanza giuridica ad una situazione di fatto, quale l’assenza dello Stato nella riunione dell’organo, ovvero ad una volontà di non partecipare al voto, implicitamente manifestata mediante l’astensione. In una terza ipotesi si attribuisce allo Stato il potere di dichiararsi non 26 www.politologi.com Community Studenti Scienze Politiche – Federico II Napoli interessato alla delibera in oggetto, manifestando così la volontà di non partecipare alla relativa votazione. Nelle tre soluzioni anzidette hanno lo scopo di facilitare l’adozione dei provvedimenti, ed in una parola quindi l’attività dell’organo, il problema giuridico si sposta sul carattere che l’atto, la decisione così adottata,assume nei confronti del soggetto che era assente, che si è astenuto ovvero che si è dichiarato “non interessato”. L’ASTENSIONE non impedisce l’adozione del provvedimento, ma attraverso l’astensione lo Stato rimette agli altri componenti dell’organo il potere di adottare l’atto, allo stesso Stato non può essere riconosciuto il diritto di opporsi l’attuazione dell’atto un quanto in tal modo si restituirebbe indirettamente allo Stato in questione quel diritto dovere-dovere che lo Stato stesso ha rinunciato ad esercitare nel momento in cui doveva essere esercitato attraverso il voto. L’ASSENZA dello Stato dalla riunione dell’organo in oggetto l’assenza; che è certamente un mero fatto al quale è difficile attribuire un significato giuridico, senza valutare ed interpretare le cause o le motivazioni dell’assenza. 4)LE DIVERSE MAGGIORANZE È il processo decisionale più agevole perché la decisione soggettiva prescinde da quella individuale. Risponde quindi ad esigenze di funzionalità. Si calcola in base al numero dei membri dell’organo, in base al numero dei membri aventi diritto al voto ed in base al numero dei membri presenti e votanti. Quindi il numero può variare molto facilmente! La maggioranza semplice costituisce certamente la regola fondamentale mentre le maggioranze qualificate sono riservate agli atti o alle delibere di maggior rilievo. E tra queste, quelle che attengono allo status di membro e quindi alla ammissione, all’eventuale sospensione o espulsione ovvero anche per l’adozione di emendamenti all’atto istitutivo o di altri atti di particolare rilievo. L’aver introdotto regole di formazione della volontà pone, certamente dei problemi in relazione ai principi generali dell’ordinamento internazionale nel cui contesto si muovono le organizzazioni internazionali. La regola dell’unanimità è conforme a due principi fondamentali dell’ordinamento internazionale: l’uguaglianza degli Stati e la volontarietà della accettazione delle norme di natura pattizia. 5)L’UGUAGLIANZA DEGLI STATI ED IL VOTO PARITARIO Nel calcolo delle accennate maggioranze elemento fondamentale è quello della attribuzione del diritto di voto —> uno Stato un voto. Il voto è direttamente esercitato dal delegato dello Stato per appello nominale o per alzata di mano, come previsto dal regolamento. La regola da attribuire un singolo voto ad ogni Stato membro è una fondamentale costruzione del diritto internazionale che aveva forse una certa rispondenza con la realtà agli albori della nascita della comunità internazionale. Le esigenze di funzionalità dei singoli enti internazionali debbono trovare applicazione anche nei confronti di questa contraddittoria situazione che applica, da una parte la costruzione giuridica dell’uguaglianza dagli Stati sovrani, ma dall’altra la realtà fattuale di una macroscopica differenza fra gli Stati. Un esempio: gli Stati maggiormente interessati al commercio marittimo e che possiedono una grande flotta commerciale sono partecipi dell’organo esecutivo dell’IMO. 6)VOTO PONDERATO La regola del ONE STATE, ONE VOTE risulta essere lo sbocco più genuino della Società Paritaria delle O.I. È tuttavia chiaro che non è sempre applicabile, soprattutto tenendo conto per esempio del fatto che alcuni Stati hanno un territorio geografico vastissimo ed altri invece piccolissimo. Per non parlare del diverso peso politico che uno Stato assume rispetto ad un altro... Per tutti questi motivi si deve parlare di Voto Ponderato, che indica un voto al quale viene applicato un peso diverso a seconda del soggetto a cui viene attribuito (es: nel Consiglio di Sicurezza ONU c’è il voto ponderato). una volta accettato il principio del 27 www.politologi.com Community Studenti Scienze Politiche – Federico II Napoli voto ponderato, l’elemento fondamentale è quello che attiene alla determinazione dei parametri in base ai quali il voto stesso viene determinato. Riferiti alla generalità dei soggetti tali parametri, obiettivamente considerati potrebbero essere, la popolazione dello Stato, la superficie del territorio, il prodotto interno lordo e così via. I criteri che vengono seguiti per valutare il peso del voto debbono essere direttamente attinenti alle esigenze funzionali dell’ente considerato. Il voto ponderato è stato attuato in primis dagli enti economici internazionali ed in particolare fra questi la Banca mondiale. Il meccanismo al quale far riferimento per comprendere tale sistema è certamente quello in uso in tutte le società di capitale, nelle quali il voto è espresso con riferimento alle azioni possedute a prescindere dal soggetto che le detiene. 7)ALTRE SOLUZIONI ADOTATE IN APPLICAZIONE DEL CRITERIO DI FUNZIONALITÀ In assenza del meccanismo del voto ponderato vengono adottate altre soluzioni che tendono a realizzare i medesimi obiettivi che possono essere individuate nel noto sistema di voto del Consiglio di Sicurezza delle N.U. ed in altri sistemi di voto nei quali si far riferimento ai capitali investiti in una determinata attività. Alcuni enti di recente formazione, volti alla gestione di servizi o ad attività di tipo industriale, nella scelta dei meccanismi di voto da adottare hanno dovuto tener conto della componente economica che massimamente rileva nelle situazioni anzidette. La soluzione adottata prevede una doppia maggioranza che si identifica nella maggioranza dei due terzi degli Stati partecipanti al programma che rappresenti altresì la maggioranza dei due terzi del bilancio del programma stesso. Negli enti nei quali vi è un riferimento ad un apporto economico come parametro che rileva direttamente o indirettamente agli effetti della attribuzione del voto, viene generalmente prevista, altresì, una norma atta ad impedire che uno o pochi Stati possano assumere il monopolio della gestione dell’ente. Le norme sono quelle che limitano la sottoscrizione del capitale. 8)CONSENSUS Ricorrere ad una votazione e scegliere ogni volta una diversa modalità per attribuire la volontà può essere scomodo. Per questo si tende ad adottare il Principio del Consenso: Il Presidente della riunione ritiene che la decisione possa essere adottata “se non vi sono opinioni contrarie”. Il consenso cioè è tacito, attribuendo al silenzio un’implicita volontà (chi tace, acconsente!). La regola del consenso rappresenta una soluzione prevalentemente attuata di fatto per risolvere eventuali problemi giuridici, e nei testi pi recenti, è sta implicitamente inserita e rappresentata quindi uno specifico meccanismo giuridicamente rilevante per la formazione della volontà dell’organo o dell’ente. Fine sesto capitolo 28 www.politologi.com Community Studenti Scienze Politiche – Federico II Napoli Capitolo Settimo I FUNZIONARI DELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI Parlando di OO.II. occorre definire e regolare il ruolo del personale da queste utilizzato per esercitare le funzioni che sono chiamate ad esplicare. L’Ente quindi deve dotarsi di organi ed uffici attraverso cui poter agire e che questi ultimi devono essere sottratti all’influenza sia degli Stati membri sia dell’Ente. L’ente diventa soggetto autonomo degli Stati membri. I Funzionari quindi sono i dipendenti dell’O.I. ed il loro rapporto con l’Ente è disciplinato dal Diritto Interno. La dottrina distingue due tipologie di funzionari: AGENTI INTERNAZIONALI: Legati dal rapporto fiduciario, si pongono ad un alto livello gerarchico per il ruolo che ricoprono e che rivestono esclusivamente al raggiungimento dei fini preposti. La loro attività è direttamente collegata alla realizzazione degli scopi istituzionali ed il rapporto di lavoro fra agenti ed enti è regolato dalle norme interne che l’ente stesso predispone per disciplinare le relazioni con il proprio personale, sottraendolo in tal modo da ogni ingerenza degli ordinamenti statali. FUNZIONARI INTERNAZIONALI: Gestiscono un interesse collettivo e non particolare. Il loro rapporto con l’Ente è disciplinato da un Contratto di Assunzione stabilito in base alle norme dell’Organizzazione. È necessario che l’attribuzioni delle funzioni provenga all’individuo da un ente internazionale tale incarico deve seguire un accordo internazionale con il quale si da vita all’ente internazionale; l’attività dell’individuo chiamato ad assumere tali funzioni deve svolgersi sotto il controllo dell’ente internazionale e deve essere retta da un insieme di norme giuridiche speciali; tale azione deve avere un carattere di continuità e di esclusività e le funzioni da svolgere debbono avere come obiettivo l’interesse dell’ente. D’altra parte ogni Stato firmatario dell’accordo ammette implicitamente la possibilità che anche i suoi cittadini possano assumere la qualifica di funzionario internazionale impegnandosi a rispettare quelle caratteristiche di indipendenza che sono proprie dei funzionari internazionali. La necessità che sia l’ente ad attribuire l’incarico all’individuo si rivela indispensabile per mantenere il carattere indispensabile per mantenere il carattere internazionale della funzione che l’agente dovrà svolgere. Ulteriore condizione è la sottoposizione del funz. Internaz. ad un insieme di regole giuridiche speciali, cioè a quello che comunemente si indica come lo statuto dei funzionari. Le principali caratteristiche sono: - Indipendenza delle loro funzioni rispetto agli Stati membri - Incompatibilità delle Cariche Altre teorie pongono invece l’Agente come una categoria molto ampia nella quale rientrerebbe anche la species Funzionario. Ad ogni modo, le due categorie hanno caratteristiche comuni: Accordo istitutivo che ne disciplina il rapporto con l’Ente; L’Organizzazione attribuisce le funzioni ai funzionari in base agli obiettivi da raggiungere; L’attività deve avere il carattere di Esclusività (esclusivo è l’interesse dell’Organizzazione). 29 www.politologi.com Community Studenti Scienze Politiche – Federico II Napoli 2. LA DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI SERVIZIO CON L’ENTE INTERNAZIONALE Il rapporto che intercorre tra l’individuo e l’ente presso il quale esso presta la sua attività è disciplinato dall’ordinamento interno dell’ente medesimo. Soltanto il diritto interno di ciascun ente può disciplinare il rapporto di impiego dei propri funzionari; riconoscendosi al medesimo individuo-funzionario la soggettività giuridica interna cioè propria dell’ordinamento giuridico dell’ente considerato. In relazione alle espressioni frequentemente utilizzate –“funzione pubblica internazionale e funzione pubblica europea”- si potrebbe assumere come ipotesi che il rapporto tra il funzionario e l’ente abbia un elemento pubblicistico e possa quindi essere avvicinato alla nozione di contratto di pubblico impiego rilevabile nei singoli Stati. Per quanto attiene al regime statutario attraverso l’atto di assunzione il funzionario aderisce ad un regolamento già precedentemente fissato nel quale sono disciplinate tutte le fasi, le condizioni e le modalità del rapporto di impiego. Tale disciplina può essere modificata soltanto col ricorrere di determinate circostanze. Ciò contribuisce alla stabilità del rapporto di impiego e offre maggiori garanzie al funzionario stesso. Il contenuto del contratto disciplina soltanto le condizioni particolari e, invece per quanto riguarda, le modalità generali del rapporto, queste rimangono disciplinate in maniera uniforme dal regolamento precedentemente emanato. a) LO STATUS DI FUNZIONARIO L’esistenza di uno status tipico dei funzionari degli enti internazionali, può essere rilevata nella formazione di movimenti sindacali e quindi nella nascita di un sindacalismo dei funzionari internazionali. Il sindacalismo essendo un classico movimento per la difesa degli interessi di una categoria, presuppone, l’omogeneità degli interessi della categoria medesima. Fra le diverse categorie di funzionari si possono prendere in esame quelle nelle quali corrisponde una diversità di trattamento e quindi una diversa posizione giuridica delle persone che vi appartengono. Si opera quindi una tripartizione: 1. funzionari occasionali a carattere temporaneo; 2. funzionari a carattere permanente 3. funzionari appartenenti ad organismi successivamente istituiti dall’ente e dal medesimo dipendenti. 3. L’ACQUISTO DELLO STATUS Per assumere lo status di Funzionario è necessario soddisfare le condizioni richieste da ciascun Ente. Condizioni che possono variare di Ente in Ente. Il sistema contrattuale, fa dipendere l’acquisto dello Status dalla stipulazione di un contratto, mentre nel sistema statutario l’acquisto dello status consegue ad un atto di nomina. Un qualsiasi individuo può divenire funzionario di un ente internazionale purchè ne abbia i requisiti richiesti e ne accetti le condizioni previste. È però possibile classificare i requisiti in: CONDIZIONI FISSE: Nazionalità, godimento di diritti civili e politici, posizione nei confronti di obblighi militari, attitudine fisica, garanzie morali, limiti d’età... CONDIZIONI VARIABILI: Capacità tecniche, competenze, esperienze professionali, titoli di studio, conoscenze linguistiche... 4. SITUAZIONI GIURIDICHE INERENTI ALLO STATUS All’individuo titolare dello status l’ordinamento attribuisce un complesso di situazioni giuridiche di natura passiva o attiva: Situazioni Giuridiche Passive: Generalmente indicate dalla dottrina come doveri. Dovere, per esempio, di assumere un particolare comportamento e di svolgere una determinata attività, obbligo di obbedienza e lealtà, sottomissione ad un capo gerarchico, divieto di manifestazioni oralie scritte sulle attività dell’ente, mantenere il 30 www.politologi.com Community Studenti Scienze Politiche – Federico II Napoli segreto professionale; ma anche il Principio di Indipendenza da qualunque autorità al di fuori dell’Ente. Gli obblighi imposti ai funzionari sono accompagnati da sanzioni previste nell’ambito dello stesso ordinamento dell’ente. Tali sanzioni possono essere disciplinate in ragione del loro carattere penale o disciplinare. Sanzioni penali inesistenti; sanzioni disciplinari possono assumere diversa gravità dal semplice ammonimento alla destituzione. A tutela dei diritti e degli interessi del funzionario si prevede una procedura di ricorso contro gli eventuali provvedimenti disciplinari illegittimi. Situazioni Giuridiche Attive: Generalmente di carattere economico e sociale. Trattamento economico del funzionario, sviluppo della carriera, assicurazioni malattia ed altre forme di previdenza... 5. PRIVILEGI ED IMMUNITA’ DEL FUNZIONARIO INTERNAZIONALE L’espressione “privilegi ed immunità” lascia intendere che si tratta di situazioni giuridiche attive, cioè di diritti concessi ai funzionari nell’ambito degli ordinamenti interni degli Stati membri dell’ente. Tali diritti sono riconosciuti al funzionario in ragione dell’ufficio al quale l’individuo è proposto. È opinione comune che non esistono norme consuetudinarie internazionali che impongono agli Stati di concedere ai funzionari particolari privilegi ed immunità. Le attuali fonti giuridiche sono costituite dai testi di convenzioni o protocolli internazionali multilaterali o accordi bilaterali stipulati tra l’organizzazione internazionale e lo Stato nel cui territorio l’ente ha stabilito la sede. Il contenuto dei privilegi ed immunità può variare da un ente all’altro, essendo disciplinato, da uno specifico accordo; tuttavia, dopo l’elaborazione degli accordi multilaterali, si può ormai affermare che esiste una tendenza del generale sulla concessione di taluni privilegi ed immunità ed è quindi possibile esaminare il contenuto infatti si può ricavare dalle convenzioni generali un trattamento standard ad essi normalmente riconosciuto. a)Immunità dalla giurisdizione, che è pressoché totale nel campo penale e molto limitata in ambito civile. Cioè, il diritto a non essere sottoposti alla giurisdizione penale e civile per gli atti compiuti nell’esercizio delle funzioni ufficiali; la circostanza che la determinazione del carattere ufficiale o privato dell’atto del funzionario è rimessa all’apprezzamento del giudice nazionale dello Stato in cui sorge la controversia solleva alcune perplessità; si è detto che mentre le norme generali poste dalle convenzioni tendono alla creazione di uno Status uniforme dei funzionari internazionali, la libertà di accertamento lasciata al giudice interno potrebbe rompere l’uniformità della disciplina in cui tali norme tendono. b)Esenzioni Fiscali, esonero dal pagamento delle imposte che deriva dal suo rapporto con l’ente (Non si applica alle imposte indipendenti dallo status); norme particolari vengono poste con riferimento alla tassazione su altre fonti di reddito, diverse dagli emolumenti, che si trovano sul territorio dello Stato. c)Altri Privilegi: Inviolabilità personale dell’agente (quindi il diritto di essere esentati da ogni forma di coercizione), facilitazioni in materia doganale e valutaria (quindi il diritto di importare ed esportare quanto desiderano con esenzione da tasse), particolari facilitazioni per il rimpatrio in caso di crisi internazionale. Una specifica norma impone allo Stato territoriale un dovere di tutela nei confronti dello Stranieroorgano o funzionario di uno Stato. La ratio di questa norma consiste nella tutela della funzione che l’organo straniero è chiamato ad esercitare sul territorio di un altro Stato. Ne deriva che in caso di sua violazione, lo Stato nazionale potrà agire sul piano internazionale reclamando un risarcimento sia per danni arrecati al funzionario in quanto tale sia per quelli arrecati alla funzione statale. d)La rinuncia: il godimento di tali privilegi potrebbe portare il taluni casi ad abusi, si è posto quindi il problema di armonizzare l’esigenza della protezione e dell’indipendenza del funzionario, con l’esigenza del rispetto dell’ordinamento giuridico dello Stato considerato. Questo può essere risolto attraverso un provvedimento che sospenda o 31 www.politologi.com Community Studenti Scienze Politiche – Federico II Napoli revochi il diritto riconosciuto al funzionario stesso,ovvero attraverso la previsione che il beneficiario dell’immunità possa espressamente rinunciarvi. e)Peculiarità della situazione dei funzionari internazionali in Italia: ai funzionari internazionali presenti in territorio italiano è riservato un trattamento differenziato che, vede i funzionari italiani subire limitazioni e restrizioni, in particolare in materia fiscale e doganale, determinando di fatto un posizione di diseguaglianza con i funzionari di cittadinanza straniera. La posizione restrittiva dell’Italia crea due differenti categorie di funzionari all’interno di uno stesso ente… 6. LA TUTELA DELLE SITUAZIONI GIURIDICHE INERENTI ALLO STATUS DI FUNZIONARIO Lo sviluppo delle organizzazioni internazionali dopo il secondo conflitto mondiale ha posto con particolare evidenza il problema della protezione dei diritti dei funzionari inducendo le stesse organizzazioni a prevedere, nei loro ordinamenti interni, sistemi di garanzia ai quali tutti i funzionari possono accedere per esperire delle vie di ricorso che consentono loro di far rispettare i contratti di lavoro e le regole pose dall’organizzazione ed applicabili al personale. a) Le garanzie a carattere amministrativo le garanzie amministrative sono generalmente di due tipi: la prima riguarda il diritto del funzionario di essere sentito prima che venga adottata una misura a suo carico. A tal fine qualche organizzazione ha istituito dei comitati consultivi misti, composti cioè dai rappresentanti dell’ente internazionale e da quelli dei funzionari che danno pareri su questioni che riguardano lo statuto del personale, o altri organismi particolari che devono essere consultati prima che una sanzione disciplinare sia adottata contro un funzionario. In alcune organizzazioni preliminarmente al ricorso gerarchico è possibile esperire delle procedure informali di conciliazione o mediazione nel tentativo di ravvicinare i punti di vista del funzionario e dell’organizzazione, evitando così il ricorso amministrativo. In mancanza di soluzioni amichevoli, il ricorso gerarchico rappresenta una via di contestazione formale delle decisioni amministrative ed il requisito indispensabile per ulteriori ricorsi. Tale soluzione, se costituisce una garanzia supplementare per il funzionario, ha per conseguenza un allungamento dei tempi della procedura. In questo caso, il ricorso all’organo consultivo è obbligatorio e costituisce condizione indispensabile per il ricorso giurisdizionale salvo che le parti, di comune accordo, vi rinuncino. b) I ricorsi giurisdizionali I funzionari internazionali dispongono anche di garanzie giurisdizionali. Quasi tutte le organizzazioni internazionali dispongono di un organo a carattere giudiziario cui i funzionari possono ricorrere per ottenere una tutela giurisdizionale dei loro diritti. Gli organi giurisdizionali possono essere aditi dai funzionari dell’organizzazione, dagli ex funzionari dell’organizzazione e dai loro aventi diritto; soltanto raramente possono ricorrervi i candidati esterni che hanno sostenuto le prove di un concorso per essere ammessi ad un impiego nell’organizzazione. Le sentenze o le decisioni sono motivate e lette in pubblica udienza. Se la richiesta è fondata, l’organo giurisdizionale può annullare la decisione contestata o ordinare il versamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno. La scelta fra le due soluzioni non è di regola lasciata alla discrezionalità dei giudici: gli statuti della maggior parte degli organi giurisdizionali lasciano alle organizzazioni interessate la possibilità di optare per l’una o l’altra soluzione. Le decisioni sono definitive e vincolanti per le parti. I motivi per i quali la decisione del Tribinale può essere impugnata per revisione sono essenzialmente tre: 1. Difetto di giurisdizione positivo o negativo, violazione o falsa interpretazione di una norma dello Statuto dell’ONU, violazione di una norma essenziale della procedura tale da provocare un errore di giudizio. L’impugnazione deve essere proposta entro trenta giorni dalla emanazione della sentenza con ricorso diretto al Comitato di selezione. La caratteristica di tale procedimento consiste 32 www.politologi.com Community Studenti Scienze Politiche – Federico II Napoli nell’oggetto della domanda con la quale si introduce l’impugnazione. Si tratta dell’invito rivolto ad un organo che non è quello che procederà alla revisione, di chiedere a sua volta un parere alla Corte Internazionale di Giustizia, inseguito al quale il terzo organo, cioè lo stesso Tribunale, provvederà ad operare la revisione. 7. PERDITA DELLO STATUS Per quanto attiene alle cause di perdita attribuibili alla volontà del funzionario, l’unica è data dalle DIMISSIONI che consistono nella rottura unilaterale del rapporto. Queste sono subordinate al rispetto di determinate condizioni. Il funzionario è tenuto, ad osservare un termine di preavviso che varia da un anno a sei mesi a seconda degli enti considerati, del grado e della categoria del funzionario. Alla cessazione del rapporto per volontà del funzionario corrisponde una analoga possibilità riservata all’ente. Quest’ultima è comunemente indicata con il termine Revoca o LICENZIAMENTO. ed in alcuni casi con l’eufemismo “démission d’office”. In alcune ipotesi il licenziamento assume il carattere di una vera e propria sanzione. Ciò si verifica anzitutto a seguito di un servizio giudicato insufficiente oppure che il funzionario perda uno dei requisiti necessari all’assunzione. Diverse si presentano le cause che determinano la perdita di status nell’ipotesi che il rapporto sia disciplinato dal regime contrattuale piuttosto che da quello statutario. Poiché alla base dello Status si trova un contratto, un incontro di volontà fra due soggetti, esistono determinate cause tipiche di questo genere di atti che possono dar luogo alla perdita dello Status. Fra le altre ipotesi nelle quali la perdita dello Status dipende da un provvedimento dell’ente si possono distinguere i casi nei quali il provvedimento dell’ente, viene emanato a seguito del verificarsi di un fatto obiettivo, nei quali il provvedimento stesso dipende esclusivamente dalla volontà dell’ente. Lo scioglimento del contratto può anche essere pronunciato nell’interesse dell’organizzazione. 8. SITUAZIONI GIURIDICHE DOPO LA PERDITA DELLO STATUS Il diritto a pensione sorge sostituendosi alle diverse forme di retribuzione di cui beneficia il funzionario, che vengono a cessare con la perdita dello Status. Dall’esistenza di tale diritto consegue la titolarità di quelle situazioni giuridiche strumentali attribuite all’individuo allo scopo di tutelare il diritto stesso. Il Trattamento pensionistico è destinato a persistere oltre la perdita dello status; Immunità della giurisdizione per atti compiuti durante l’esercizio; Obbligo di segretezza circa le funzioni esercitate. Quindi divieto di divulgare informazioni inerenti il rapporto di servizio. Doveri di onestà, delicatezza, lealtà. 33 www.politologi.com Community Studenti Scienze Politiche – Federico II Napoli Capitolo Ottavo IL FINANZIAMENTO DELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI La fonte di finanziamento alla quale ricorrono in prevalenza le OO.II. è la c.d. Contribuzione Obbligatoria a Fondo Perduto mediante cui gli Stati membri concorrono alle spese dell’Organizzazione mediante contributi periodici. Il fenomeno del concorso finanziario degli Stati ha origine e natura contrattuale; l’obbligatorietà della contribuzione deriva dal vincolo associativo che gli Stati volontariamente istituiscono. A confermare l’esistenza dell’obbligo di contribuzione soccorrono alcune norme specifiche ricorrenti negli accordi istitutivi dell’organizzazione, norme che dichiarano l’obbligo dello Stato al versamento del contributo, stabiliscono un preciso termine entro il quale adempiere, predispongono strumenti volti a scoraggiare o sanzionare eventuali trasgressori. 2. LA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO DEGLI STATI MEMBRI Nella determinazione del contributo degli Stati membri all’organizzazione, il sistema della contribuzione obbligatoria periodica ed a fondo perduto è estremamente diffuso ed offre una considerevole varietà delle forme e modalità nelle quali di articolano i sistemi adottati dalle organizzazioni internazionali. a) Il sistema delle classi di contribuzione. Nel sistema delle classi di contribuzione la totalità degli Stati membri viene suddivisa in vari gruppi di appartenenza definiti appunto classi. La determinazione dei contributi è determinata in genere annualmente e l’appartenenza ad una diversa classe, non attribuisce normalmente una differente importanza degli Stati negli organi collegiali, godendo tutti degli stessi poteri decisionali. Ma tale sistema presenta dei limiti laddove l’assegnazione alle classi è condizionata da uno specifico accordo con lo Stato di sede, si pone l’organizzazione in uno stato di dipendenza finanziaria rispetto a quest’ultimo, dipendenza che potrebbe nuocere alla stessa autonomia dell’ente. b) Rapporto contribuzione-benefici Il principio che informa questo criterio di ripartizione è comunemente definito del “giusto ritorno”; il principio tende a commisurare l’apporto di ciascuno Stato membro al vantaggio che esso ricava dall’attività. Il criterio in oggetto è adottato principalmente da enti aventi funzioni di natura tecnica o economica operanti in settori particolari. Ad esempio l’Organizzazione Internazionale Marittima nella quale le quote sono calcolate anche in base al tonnellaggio complessivo della flotta di ciascun membro. c) Il criterio della capacità contributiva degli Stati. La scelta del criterio proporzionale e l’abbandono di quello fondato sul rapporto contribuzione-beneficio è generalmente sintomo del fatto che gli Stati chiedono all’organizzazione un servizio a carattere indivisibile, non facilmente quantificabile. La pratica dell’utilizzo di simili dati è molto diffusa. Tra le organizzazione che adottano sistemi fondati su un solo parametro, si può citare il Consiglio d’Europa, che adottò quello demografico della popolazione. Da alcuni decenni si è andata sempre più affermandosi, la pratica dell’utilizzo congiunto di parametri economici, come il reddito nazionale o individuale, e parametri demografici, quali l’entità della popolazione o la superficie terrestre. Ha fatto così la prima apparizione il principio della capacità contributiva, principio che sottende una valutazione comparativa delle forze economiche di più Stati legati da un rapporto collettivo di prestazioni patrimoniali, giustifica la diversità delle quote contributive nazionali nella scala di contribuzione che viene a determinarsi e salvaguarda l’uguaglianza dei Paesi membri nei poteri decisionali. 34 www.politologi.com Community Studenti Scienze Politiche – Federico II Napoli d) Il regime dei conferimenti di capitale L’interdipendenza della vita di relazione internazionale, ha determinato il nascere di nuove forme di cooperazione internazionale simili al modello d’impresa. I trattati istitutivi delle organizzazioni che contemplano l’apporto finanziario dei Paesi membri sotto forma di partecipazione al capitale dell’ente, configurano le relative contribuzioni come veri e propri investimenti di capitale. Il capitale autorizzato entro il quale è destinato a mantenersi il capitale sottoscritto, è suddiviso in quote attribuite agli Stati membri sulla base di fattori di natura economica o politica. La quota di capitale attribuita a ciascun membro, oltre a definire l’ammontare dell’onere finanziario, individua i diritti spettanti allo Stato, stabilendo così una stretta correlazione tra la quota di capitale detenuta e lo status ricoperto all’interno dell’organizzazione. L’entità del capitale può variare successivamente a seguito dell’adesione, del recesso o dell’esclusione di Stati membri e può essere facilmente aumentata, mediante un’autonoma deliberazione dell’ente, desideroso di vedere incrementate le proprie risorse, per un’improvvisa esigenza di cassa o per esigenze di politica economica dell’ente. Sistema di Contribuzione in Conto Capitale, con cui ogni Stato acquista delle quote (che eventualmente saranno restituite in caso di perdita dello Status) – FMI (Fondo Monetario Internazionale) e) Metodi di autofinanziamento. Tale forma di finanziamento è fondata sul principio dell’imposizione fiscale. La fonte di finanziamento costituita dai prelievi è particolarmente interessante perché genera quelle comunemente definite le “risorse proprie” dell’ente. Il vantaggio di questa forma di finanziamento è evidente: dovendo l’organizzazione gestire un attività che coinvolge gli operatori presenti negli Stati membri, il prelievo consente una sostanziale riduzione della dipendenza degli enti internazionali dagli Stati membri, tanto più necessaria se la cooperazione di questi ultimi costituisce soltanto la tappa di un percorso ben più ambizioso. f) I contributi volontari. Si richiede un contributo volontario agli Stati (fermo restando un certo limite previsto dall’Atto Istitutivo. Si vuole così salvaguardare l’autonomia finanziaria delle OO.II.). 3. IL SITEMA DI FINANZIAMENTO DELLE NAZIONI UNITE. Il sistema di finanziamento delle N.U. è un sistema fondato sulla contribuzione periodica a fondo perduto. L’Assemblea è il solo organo competente in tema di previsione, autorizzazione e ripartizione delle spese. La sua competenza esclusiva riguarda solo le spese coperte dai contributi obbligatori degli Stati membri e non anche tutte le altre. Occorre precisare che le spese obbligatorie non sono soltanto quelle relative alla ordinaria amministrazione bensì anche quelle di carattere operativo, purchè le spese ripartibili siano espressamente previste dalla Carta e le attività dalle quali derivano, legittimamente deliberate. a) Determinazione della capacità contributiva. La risoluzione 14 del 1946, l’Assemblea Generale, dietro suggerimento della commissione preparatoria, stabilì i principi generali per la determinazione delle quote di contribuzione, istituendo una scala di ripartizione delle spese fondata sulla “capacità contributiva”. b) La scala di contribuzione. Il progetto della scala di contribuzione per il finanziamento delle spese ordinarie delle Nazioni Unite viene curato dal Comitato per le contribuzioni, organo ausiliario dell’Assemblea avente funzioni consultive; la metodologia di calcolo è oggetto di riesami continui, ma una volta approvata la scala di contribuzione è esecutiva e resta in vigore generalmente per un periodo di tre anni. c) Modifiche introdotte. Il 29 novembre 1994, l’Assemblea Generale adottava la Risoluzione 49/19 A, intitolata scala di contribuzione per la ripartizione delle spese delle Nazioni Unite. Si riaffermava il principio della capacità contributiva come criterio fondamentale in ordine alla determinazione della scala di 35 www.politologi.com Community Studenti Scienze Politiche – Federico II Napoli contribuzione, decideva di istituire un gruppo di lavoro intergovernativo, composto da 25 esperti in economia, finanza e statistica con il compito di studiare ed esaminare tutti gli elementi idonei a migliorare l’applicazione del principio della capacità contributiva ai fini della determinazione della scala di contribuzione del bilancio ordinario. Le modifiche introdotte: il periodo statistico di riferimento del reddito nazionale dei paesi membri, precedentemente pari a sette anni e mezzo, è stato ridotto a sei anni; il tasso minimo è stato ridotto allo 0,001%. 4. IL SISTEMA DI RISORSE PROPRIE NELLA COMUNITÀ EUROPEA Il finanziamento della Comunità Europea avviene oggi mediante un sistema di risorse proprie introiti cioè direttamente destinati alla Comunità. Per realizzare una piena autonomia delle Comunità degli Stati membri, il Trattato attribuiva alla Commissione il compito di studiare il mezzo attraverso il quale i contributi finanziari degli Stati membri avrebbero potuto essere sostituiti con risorse proprie ed in particolare con entrate provenienti dalla tariffa doganale comune, allorquando questa fosse stata definitivamente instaurata. Costituiscono risorse proprie della Comunità: prelievi, dazi della tariffa doganale comune, risorse provenienti dall’imposta sul valore aggiunto, prelievi agricoli. La Morosità comporta ovviamente la perdita dello status! L’obbligatorietà del finanziamento è prevista dall’Atto Istitutivo! 36 www.politologi.com Community Studenti Scienze Politiche – Federico II Napoli Capitolo Nono PRIVILEGI ED IMMUNITA’ DELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI Nel costituire una O.I. gli Stati le attribuiscono, generalmente, determinati privilegi ed immunità in modo da consentire il raggiungimento degli scopi previsti al riparo da ingerenze non autorizzate! Le prime manifestazioni di privilegi riconosciuti ad Enti non territoriali, si possono far risalire al Congresso di Vienna del 1815 che attribuì alle imbarcazioni ed al relativo personale della Commissione Centrale per la Navigazione del Reno, il Privilegio della Neutralità in caso di conflitto. Le convenzioni multilaterali in tale ambito sono stipulate fra gli Stati membri di un’Organizzazione al fine di concedere alla stessa privilegi ed immunità. In assenza di tali accordi, i privilegi e le immunità possono derivare anche da una specifica normativa interna dello Stato. Con i Privilegi e le Immunità l’azione internazionale sfugge al controllo nazionale! 2. L’ immunità della giurisdizione Fra le immunità che vengono attribuite alle organizzazioni quella che riveste un ruolo importante è l’immunità della giurisdizione. L’espressione “immunità della giurisdizione” è comunemente intesa come sottrazione alla potestà giurisdizionale dello Stato della cognizione di certe attività poste in essere da altri soggetti. L’immunità impedisce ai giudici interni di sottoporre al loro giudizio gli atti giuridici posti in essere da soggetti considerati esenti. Con riferimento alle organizzazioni internazionali, sarebbe dovuta ad una norma internazionale consuetudinaria cui l’ordinamento statale si adegua. Nell’ambito delle varie motivazioni avanzate per giustificare il fondamento dell’immunità è da richiamare quella concessa con i poteri riconosciuti a talune organizzazioni internazionali che hanno assunto funzioni che precedentemente appartenevano agli Stati membri. Il fondamento dell’immunità dalla giurisdizione, pur essendo inquadrabile in principi di diritto internazionale consuetudinario, viene, di fatto, riferito solo a norme convenzionali. Determinato il fondamento convenzionale dell’immunità dalla giurisdizione ed il suo carattere funzionale al raggiungimento dei fini istituzionali, resta da esaminare in quale misura i limiti posti al potere giurisdizionale degli Stati dalle norme sul’immunità degli enti possono configgere con norme interne e principi dell’ordinamento dello stesso Stato. Dal carattere funzionale dell’immunità deriva che sono protette soltanto quelle attività dirette al inseguimento dei fini istituzionali e che consentono il buon funzionamento dell’ente. Al riguardo sono stati utilizzati due diversi approcci metodologici. Il primo fonda sulla nota distinzione tra atti iure imperi (manifestazione del potere pubblico) e atti iure gestionis (cioè gli atti compiuti in qualità di soggetto privato) sottraendo alla giurisdizione dello Stato soltanto i primi. L’altro tentativo della dottrina si basa sull’individuazione di un certo numero di funzionari poste in essere dall’ente internazionale e ritenute essenziali al soddisfacimento dei fini istituzionali. A tale individuazione soccorrono esplicitamente le norme dell’atto costitutivo dell’ente considerato. Il trattato istitutivo o l’accordo di sede prevedono normalmente la concessione all’ente di alcune unità e queste vanno ricollegate alle funzioni essenziali. L’immunità deve risultare espressamente o implicitamente da norme pattizie relative all’organizzazione considerata, ovvero da norme della legislazione considerata nazionale. a) Le eccezioni L’ evoluzione delle attività poste in essere dalle organizzazioni internazionali consente di individuare i settori di attività che possono go ad eccezioni. Ancora una volta, la varietà delle situazioni non consente di definire sicuri criteri generali; la valutazione deve essere operata caso per caso alla luce delle 37 www.politologi.com Community Studenti Scienze Politiche – Federico II Napoli argomentazioni già note. Un altro settore di difficile interpretazione è quello del regime dei brevetti. In considerazione della circostanza che l’attività scientifica di taluni enti può portare spesso ad “invenzioni” che possono poi ottenere protezione internazionale, attraverso la registrazione di brevetti, procedimenti e simili, si è ritenuto che le eventuali controversie relative a tale materia debbano essere sottoposte al giudice competente senza limiti derivanti da pretese immunità. 3. L’IMMUNITÀ DALLE MISURE ESECUTIVE Alla tendenza dei giudici di estendere le fattispecie sottoposte alla propria cognizione non ha fatto riscontro una eguale tendenza per quanto concerne la possibilità di sottoporre ad esecuzione i beni delle organizzazioni internazionali. L’immunità dall’esecuzione protegge l’organizzazione internazionale da qualsiasi misura amministrativa o giudiziaria di natura coercitiva o cautelare che possa essere esercitata nei confronti dei suoi beni ovunque si trovino e da chiunque siano detenuti. In altre parole impedire che i beni dell’organizzazione internazionale siano sottoposti a misure esecutive, risponde alla precisa esigenza di garantire che tutto il patrimonio resti destinato al soddisfacimento degli scopi istituzionali. Il rapporto fra Stati membri e beni dell’ente è ancora più evidente allorquando si tratti di misure esecutive che colpiscono i fondi dell’ente notoriamente costituiti da contributi degli Stati membri. L’immunità dall’esecuzione ha carattere assoluto, nessuna disposizione degli accordi internazionali autorizza gli Stati a restringere la sfera di immunità concessa alle organizzazioni internazionali aventi sede nei loro territori, o ad interpretare restrittivamente le norme di tali accordi. Le uniche eccezioni ammesse sono quelle espressamente previste di testi convenzionali. a) Le eccezioni previste nei testi convenzionali. La particolare natura di alcune organizzazioni internazionali fa si che esse ritengano ostacolata la realizzazione dei loro scopi da un’immunità assoluta dall’esecuzione. La possibilità di far eseguire un giudizio reso diventa allora indispensabile. Le misure cautelari non sono ammesse. In tale modo le organizzazioni finanziarie sono al riparo da tute quelle misure non legate all’esecuzione di una sentenza definitiva resa da un tribunale competente in azioni giudiziarie per le quali non sussiste immunità dalla giurisdizione. Un aspetto particolare presenta la Comunità Europea i trattati non menzionano l’immunità dalla giurisdizione e tale immunità non è menzionata nemmeno nel Protocollo sui privilegi ed immunità. Tuttavia, l’art. 1 stabilisce che i beni e gli averi della Comunità non possono esser sottoposti a misure coercitive, amministrative o giudiziarie. Merita di essere ricordato che la più recente giurisprudenza di Stati che ospitano sedi di organizzazioni internazionali si è orientata nel senso di riconoscere l’immunità solo in presenza, di strumenti di protezione dei diritti fondamentali riconosciuti dalle Costituzioni nazionali, ma accettando che questi ultimi possano essere garantiti anche da giurisdizionali alternativi. 4. L’INVIOLABILITÀ DELLA SEDE E DEGLI ARCHIVI Viene in rilievo l’Inviolabilità delle sedi dell’organizzazione che impedisce agli agenti pubblici dello Stato territoriale di introdursi nei locali dell’organizzazione senza l’autorizzazione dell’Ente! È concepita in risposta al diritto alla privacy! L’organizzazione dovrà da parte sua cooperare con le autorità locali affinché sia garantita la giustizia. La inviolabilità copre la sede, indipendentemente dalla considerazione che l’ente sia o no il proprietario dei locali; essa protegge l’uso del bene in quanto tale. L’inviolabilità comporta anche il libero accesso alla sede da parte delle persone chiamate a svolgervi una funzione o ufficialmente invitate dall’ente, nonché uno speciale dovere di protezione da parte dello Stato ad evitare che sia turbata la tranquillità della sfera spaziale dell’ente sia all’interno che all’esterno, nel caso in cui l’organizzazione non disponga di un proprio servizio di sorveglianza. 38 www.politologi.com Community Studenti Scienze Politiche – Federico II Napoli 5. LE ESENZIONI DI NATURA FISCALE Esenzioni fiscali concesse dagli Stati membri agli enti internazionali sul presupposto che gli averi, i redditi e gli altri beni detenuti da tali enti vengono utilizzati per il loro funzionamento e sono destinati allo svolgimento della loro missione. Le norme convenzionali riconoscono normalmente l’esenzione dalle imposte dirette. Le imposte richiamate nelle convenzioni multilaterali sono di due specie:i diritti di accise e le imposte sulla vendita che rientrano nel prezzo dei beni mobili ed immobili (es. IVA). Le condizioni poste sono tre: deve trattarsi di un acquisto da parte delle organizzazioni internazionali; l’acquisto deve riguardare beni o prodotti destinati ad un uso ufficiale; deve trattarsi di una quantità considerevole di beni o prodotti. ALTRI PRIVILEGI - Possibilità degli enti di acquistare divise e detenere e disporre fondi di qualunque tipo; - Diritto di convertire senza limiti le proprie divise in altre monete ; - Ogni Ente gode della massima libertà in materia di comunicazioni e deve essere protetto dalle ingerenze e dalle limitazioni dello Stato; - Nessuna censura può essere applicata alle comunicazioni ufficiali dell’organizzazione; - L’organizzazione può però servirsi di cifrari, codici e di valigie sigillate e corrieri per ricevere o spedire corrispondenza. 39 www.politologi.com Community Studenti Scienze Politiche – Federico II Napoli Capitolo Decimo LE RELAZIONI ESTERNE DELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI Le OO.II. operando nell’ambito della Comunità Internazionale, intrattengono una serie di rapporti e pongono in essere attività con soggetti non appartenenti al proprio ordinamento. In altre parole, svolgono quelle che sono chiamate Relazioni Esterne! Il primo elemento da analizzare è l’Atto Istitutivo: qualora questo attribuisca all’Ente la capacità di concludere accordi ecc. è indubbio che gli Stati membri abbiano voluto attribuire tale capacità all’ente. Tuttavia, tale capacità rimane a livello potenziale finché uno Stato terzo non decida di porre in essere un’attività di relazione! 2. LA CAPACITÀ DI CONCLUDERE ACCORDI DELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI a) Le basi giuridiche. La nozione dell’autonomia funzionale, può essere utilizzata in relazione alla facoltà di stipulare accordi. Le esigenze funzionali dell’ente che guidano le attività interne sono ugualmente alla base delle sue attività esterne. La Commissione di Diritto Internazionale nella Conferenza di Vienna (1986) ha adottato l’atto finale del testo che disciplina il Diritto dei Trattati tra OO.II e Stati e tra più Organizzazioni: - Lo Stato ha la capacità di concludere trattati; - L’Ente ha la capacità di stipulare trattati. Affermata la capacità delle organiz. Internaz. di stipulare accordi, occorre verificare se esista il complesso di norme che disciplina, la negoziazione e la conclusione degli accordi stessi. Per gli Stati il problema è stato risolto con la convenzione di Vienna del 23 maggio 1969. b) La Convenzione di Vienna del 21 marzo 1986. La Convenzione è composta da 86 art. ed un allegato. Il problema di fondo, quello sulla capacità di stipulare trattati da parte delle organiz. Internaz., ha sollevato alcune perplessità in ordine all’introduzione di una disposizione simile all’art. 6 della Convenzione di Vienna del 1969: “ogni Stato ha la capacità di concludere trattati”. Introdurre una disposizione analoga a favore delle organiz. Internaz. avrebbe significato ammettere che la capacità di stipulare trattati di una organizzazione internazionale fosse identica a quella di un’altra organizzazione, senza tenere conto del fatto che questa capacità è invece determinata dalle funzioni e dagli scopi che gli Stati fondatori hanno attribuito ad ogni singola organizzazione. Queste perplessità hanno indotto ad adottare una norma che ha essenzialmente valore di un rinvio idoneo a risolvere la questione: “La capacità di stipulare trattati dipende da ogni norma pertinente dell’organizzaz.” Il riferimento allo statuto delle organizzazioni internazionali evidenzia non solo la difficoltà di definire il contenuto e la portata della capacità di stipulare trattati ma soprattutto la necessità, manifestata dalle singole organizzazioni, di vedere tutelati i propri poteri come definiti dallo statuto e dal proprio diritto interno, cioè da ogni norma pertinente dell’organizzazione. Il richiamo alle “regole pertinenti di ogni organizzazione” tende ad individuare ogni norma contenuta nello statuto o in altri atti idonei ad attribuire competenza. La Commissione di diritto internazionale aveva superato le perplessità sorte sulla personalità internazionale delle organizzazioni facendo proprie le opinioni della dottrina e della giurisprudenza ed ammettendo, che ogni organizzazione internaz., come soggetto di diritto internaz., avesse la capacità di stipulare trattati anche se, questa capacità non è sempre evidenziata negli atti istitutivi. 40 www.politologi.com Community Studenti Scienze Politiche – Federico II Napoli i) Le modalità di conclusione degli accordi. L’art. 6 nel disporre che “la capacità di stipulare trattati è disciplinata dalle regole dell’organizzazione”, ha messo in evidenza come la differenza strutturale tra le organizzazioni internazionali e gli Stati abbia imposto l’introduzione, in alcune delle disposizioni della Convenzione, di precise specificazioni per le organizzazioni, relativamente agli adempimenti sulla formazione e conclusione dei trattati. Un significato particolare riveste l’espressione atto di conferma formale inteso quale atto internazionale corrispondente a quello di ratifica dello Stato ed attraverso il quale un’organizzazione internaz. stabilisce sul piano internaz. il suo ocnsenso ad essere obbligata dal trattato. ii) Gli accordi misti. Nella prassi della Comunità gli accordi misti, cioè quelli conclusi al tempo stesso dalla Comunità e dagli Stati membri, sono richiamati soltanto dall’art. 102 del Trattato EURATOM ma sono stati utilizzati in tutti i settori nei quali non è stato agevole determinare la linea di demarcazione tra le competenze esclusive della Comunità e quelle concorrenti degli Stati. iii) La soluzione delle controversie. Il principio della soluzione obbligatorie delle controversie è divenuto una recente tendenza della comunità internazionale. Gli Stati, parti contraenti di numerose convenzioni multilaterali, ritengono, di tutelarsi con l’introduzione di clausole sulla possibilità di scelta tra vari meccanismi di soluzioni delle controversie ai quali non possono sottrarsi le organizzazioni internazionali, protagoniste anch’esse della comunità internazionale da quando non solo concludono accordi tra di loro, ma anche dal momento in cui sono Parti contraenti di convenzioni multilaterali. In caso di controversie riguardanti l’applicazione interpretazione degli art. 53 e 64 della Convenzione in materia di nullità dei trattati, in presenza di norme jus cogens, gli Stati e le organizzaz. Internaz. hanno la facoltà di domandare alla Corte Internazionale di Giustizia un parere che entrambi assumono come obbligatorio; inoltre si è cercato di non lasciare insoddisfatto ogni tentativo di soluzione delle controversie, in particolare, per le norme jus cogens, per le quali il ricorso al giudice arbitrale garantisce le Parti della controversia di fronte a violazioni di norme imperative sulla validità ed efficacia dei trattati. c) Le diverse categorie di accordi. La riconosciuta capacità di stipulare permette ad ogni organizzazione di concludere accordi internazionali quando è chiamata ad adempiere i propri compiti istituzionali cooperando con Stati o altre organizzazioni. Una ripartizione di questi accordi può essere solo determinata dagli obiettivi e scopi statutari che conducono a distinguere gli accordi in diverse categorie. Possiamo individuare accordi di adesione, associazione, cooperazione, collegamento e coordinamento. Appartengono alla prima categoria le convenzioni in materia di privilegi ed immunità,e gli accordi di sede. Accordi di associazione disciplinano in particolare i rapporti fra lo Stato associato e l’ente quando il rapporto stesso non può essere completamente regolato dall’atto istitutivo. Infine gli accordi di cooperazione, collegamento e coordinamento generalmente stipulati fra le organizzazioni internazionali allo scopo di coordinare ed armonizzare le rispettive attività, quando si svolgono in settori analoghi. GLI ACCORDI DI SEDE Gli Accordi di sede sono accordi bilaterali conclusi dalle Organizzazioni Universali e Regionali con uno Stato membro o Stato terzo per fissare in quel dato territorio la propria sede principale. L’O.I. ha necessità di iniziare a svolgere le proprie attività in modo stabile e continuativo. Lo scopo principale di tali accordi è quello di disciplinare i diritti e gli obblighi reciproci dello Stato e dell’Ente la cui presenza sul territorio statale richiede privilegi ed immunità, ma anche il rispetto della legislatura interna da parte dell’organizzazione e suoi funzionari! Gli accordi di sede contengono clausole compromissorie che demandano ad un organo arbitrale la risoluzione delle controversie. 41 www.politologi.com Community Studenti Scienze Politiche – Federico II Napoli GLI ACCORDI DI COOPERAZIONE, COLLEGAMENTO E COORDINAMENTO Alcuni atti istitutivi prevedono espressamente la capacità dell’organizzazione di concludere accordi per stabilire determinate collaborazioni ed attuare così i propri programmi ed obiettivi. In taluni atti viene specificamente indicato con quali OO.II. possono essere stipulati accordi di cooperazione (accordi di cooperazione sono spesso di cooperazione interregionale di carattere economico, come quello tra MERCOSUR e Comunità Europea conclusa nel dicembre 1995 oppure come quello fra UNESCO e ASEAN nel settembre 1998 per la promozione della pace, lo sviluppo economico e culturale nella regione Asiatica)! Questo tipo di cooperazione è preferita dalle OO.II. perché si assicurano integrazione nei reciproci settori di competenza. Gli accordi di coordinamento sono invece necessari per partecipare alla realizzazione di nuovi obiettivi! GLI ACCORDI FRA L’ONU E LE ISTITUZIONI SPECIALIZZATE Le N.U. hanno concluso molti accordi favorendo anche la cooperazione regionale ed interregionale, ma hanno in particolare con alcune organizzazioni a carattere universale una rete di cooperazione regolata da accordi di collegamento. Questi accordi assicurano la reciproca rappresentanza delle organizzazioni contraenti. Non può mancare un accenno agli accordi di associazione che creano forme di associazione permanente basata sulla cooperazione economica finalizzata all’instaurazione di un dialogo politico e sull’integrazione di un programma di assistenza finanziaria! IL DIRITTO DI LEGAZIONE Ogniqualvolta che uno Stato terzo abbia interesse all’attività svolta da un’O.I., accredita presso quest’ultima una propria missione o rappresentanza permanente. È questo il c.d. Diritto di Legazione. Lo Stato della sede è comunque tenuto a rispettare la presenza delle rappresentanze concedendo alle stesse privilegi ed immunità analoghi a quelli riconosciuti dall’ente. Le organizzazioni internazionali, nell’esercizio del diritto di legazione attiva, possono inviare propri rappresentanti presso gli Stati ed altri enti internazionali, come il caso, delle Comunità Europee. 4. LA PARTECIPAZIONE A PROCEDIMENTI DI SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE. nell’ambito delle attività esterne si situa la capacità delle organizzazioni internazionali a partecipare a procedimenti di soluzione di controversie internazionali. La soluzione di tali controversie dovrà essere sottoposta ai procedimenti stabiliti dal diritto internazionale e quindi buoni uffici, negoziato, conciliazione, arbitrato, nonché l’eventuale ricorso all’organo giudiziario. La facoltà dell’organizzazione di intervenire nei procedimenti di soluzione delle controversie, è oggi riconosciuta nei testi convenzionali multilaterali generali che derivano dalla Convenzione di Vienna del 1986. La soluzione giurisdizionale può essere affidata anche ad un organo giudiziario appartenente alla struttura di una delle Parti o totalmente estraneo. In quest’ultimo caso la prassi ci offre due soluzioni: una prima occorre che la possibilità di adire il tribunale sia aperta alla organizzazione internazionale, questo è il caso del Tribunale internazionale per il diritto del mare. Ovvero che detta facoltà sia stabilita in maniera da attribuire a talune organizzazioni la capacità di adire l’organo giudiziario, nell’ambito di un procedimento consultivo, è il caso della Corte Internazionale di Giustizia. Infine la controversia può sorgere tra l’organizzazione ed uno dei suoi Stati membri. Al riguardo occorre distinguere se la controversia riguarda il diritto interno dell’organizzazione, o se la controversia si riferisce ad una situazione esterna al sistema giuridico dell’organizzazione. In tal caso la soluzione più frequente è il ricorso all’arbitrato previsto nello stesso accordo. 42 www.politologi.com Community Studenti Scienze Politiche – Federico II Napoli 5. LE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E LA RESPONSABILITÀ INTERNAZIONALE Le organizzazioni internazionali hanno la capacità per partecipare attivamente o passivamente alle relazioni giuridiche dalle quali derivano situazioni di responsabilità internazionali che possono sorgere dalla inosservanza ingiustificata di un obbligo internaz. di origine consuetudinaria e pattizia. Quando il fatto illecito è conseguenza della citata inosservanza, se dipendente dal comportamento dell’organizzazione, il terzo potrà invocare la responsabilità della stessa e, l’organizzazione potrà reclamare la riparazione del danno subito come conseguenza della violazione dell’obbligo da parte del terzo. In tema di responsabilità internazionale delle organizzazioni, un problema specifico che si pone quando l’ente è soggetto passivo del rapporto, è quello di stabilire se del fatto illecito risponde soltanto l’organizzazione ovvero l’organizzazione ed anche i suoi Stati membri, ed in tal caso, se questi ne rispondono a titolo sussidiario o a titolo solidale. fine 43