il fenomeno delle organizzazioni internazionali

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Capitolo Primo
IL FENOMENO DELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI
La Pace di Westfalia (1648) è comunemente riconosciuta non solo come primo
esempio di Relazione Internazionale, ma anche come data di inizio del Diritto
Internazionale.
Alla fine dell’epopea Napoleonica prima (Congresso di Vienna, 1815) ed al
disfacimento degli imperi centrali poi, seguì l’esigenza di promuovere forme di
Organizzazioni tendenti a garantire un assetto stabile alle Nazioni Europee. Questa
tendenza trovò il suo più genuino sbocco nel Concerto Europeo, cioè conferenze di
Stati che si tengono periodicamente (è questa la grande novità). Gli stati che
aderirono al Concerto hanno preventivamente accettato, almeno sulla carta, di evitare
conflitti!
Perché gli Stati decidono di dare vita ad un’Organizzazione Internazionale?
Perché il raggiungimento di un obiettivo è più agevole se in comune!
Dopo il Primo Conflitto Mondiale, l’esigenza di dare sempre maggiore stabilità porta
alla nascita della Società delle Nazioni (Trattato di Versailles, 1919) la prima vera
organizzazione a vocazione universale. L’obiettivo principale dell’organizzazione è il
perseguimento ed il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale; infatti,
intervenne diverse volte... Nel 1931, per esempio, quando il Giappone invase la Cina e
a metà degli anni ’30 quando l’Italia invase l’Etiopia.
La S.d.N. ebbe però vita breve e tormentata: incontrò delle prime difficoltà con
l’ingresso ed il successivo recesso della Germania (fortemente voluto dalla Francia),
ma smise ufficialmente di esistere alla ventunesima assemblea, nell’aprile del 1946...
Quando cioè il mondo aveva ormai una nuova Organizzazione Internazionale: l’ONU.
Infatti, all’indomani del Secondo Conflitto Mondiale, la Carta di San Francisco (25
Aprile 1945) decreta la nascita dell’Organizzazione Nazioni Unite, organizzazione a
carattere Universale e Generale.
-
Universale perché comprende la quasi totalità degli Stati (198)
Generale perché si pone obiettivi a valenza generale
L’ONU si prefigge il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale (artt. 1 e
2 dello Statuto) nonché il rispetto e la salvaguardia dei diritti umani ed una
cooperazione internazionale.
L’ONU è un’organizzazione aperta a carattere universale, ma esistono altri tipi di
organizzazione:
-
ORGANIZZAZIONI NON GOVERNATIVE, sono organizzazioni che nascono
per iniziativa privata e non in seguito ad un accordo intergovernativo. NON sono
dotate di soggettività internazionale, ma possono collaborare con le
Organizzazioni Intergovernative per raggiungere fini comuni e particolari.
Le ONG sono dotate si status consultivo: ciò consente loro di partecipare ai
lavori non soltanto del consiglio ma anche dell’ assemblea generale, del
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Segretario generale degli organismi sussidiari e degli istituti specializzati delle
Nazioni Unite.
Sotto il profilo operativo, l’azione delle ONG è sotto posta al controllo di un
appposito organo sussidiario il Consiglio Economico e Sociale: il Comitato
speciale delle ONG è composto da 24 membri e si occupa di verificare che le
ONG agiscano nel rispetto del proprio status.
Nell’ambito delle ONG riveste un ruolo importante il Comitato Internazionale
della Croce Rossa, per il rilevante ruolo assunto nel contesto dell’applicazione
del diritto internazionale umanitario.
-
PSEUDO ORGANIZZAZIONI, sono organizzazioni che pur essendo nate in
seguito ad accordi intergovernativi, NON sono dotate di personalità giuridica.
Esempi di Pseudo Organizzazioni sono:
1. CONFERENZA per la SICUREZZA e la COOPERAZIONE in EUROPA
(CSCE – OSCE) nata in seguito alla Conferenza di Helsinki del 1975 ha
fatto venir meno il bipolarismo tra USA ed URSS precedentemente
esistente ridimensionando il ruolo degli Stati Uniti in Europa. Si è poi
trasformata in Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in
Europa (OSCE) formata da 55 Stati Europei ed Extraeuropei (USA,
Canada, Giappone, Tailandia, Corea).
2. IL G8, nato come G7 nel 1975 riuniva sette Super Potenze (Stati Uniti,
Canada, Giappone, Francia, Italia, Gran Bretagna, Germania) per
discutere dei maggiori problemi del mondo. All’assemblea del 1994
tenutasi a Napoli, il G7 diventa G8 con l’ingresso della Russia!
3. IL GRUPPO dei 77, nato con la Carta d’Algeri nel 1961, riunisce i paesi
in via di sviluppo (all’epoca erano 77) e persegue un duplice obiettivo: il
non allineamento politico e la decolonizzazione.
4. Conferenza islamica, la prima si svolse a Rabat nel 1969 riunendo un
gruppo di paesi di fede islamica. Una seconda sessione a Gedda il 4
marzo 1972 adottò una “Cara della organizzazione della Conferenza
islamica” con la quale si istituirono un Segretariato generale a Gedda e le
riunioni dei Capi di stato dei Re sono state qualifica come “organi” della
conferenza.
5. Il club di Parigi, è un gruppo informale di composto da 19 stati
“creditori” che nella comune condizione di creditori elaborano soluzioni
tese a revisionare il rapporto di natura finanziaria che li lega ai paesi
debitori con l’ obiettivo di ottenere la restituzione del prestito in un lasso
di tempo ragionevole o di procedere alla riduzione o cancellazione del
debito.
Esistono poi delle agenzie specializzate (FAO – UNESCO – WTO) di cui le
Organizzazioni si servono per perseguire fini in particolari settori, così come esistono
Organizzazioni a carattere regionale che quindi si riferiscono ad un itinerario
geografico ristretto (Consiglio d’Europa – Unione Europea).
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B)L’ISTITUZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI
L’Organizzazione Internazionale è prima di tutto un Organo Istitutivo perché
dotato di un complesso apparato interno che ne specifica le competenze, garantendo il
raggiungimento dei fini preposti!
L’Atto Istitutivo costituisce l’anima dell’Organizzazione perché contiene le norme,
elenca le finalità e le competenze, specifica la struttura dell’Organizzazione. Assume
quindi il carattere di una vera e propria Costituzione. L’Atto Istitutivo è:
-
PERMANENTE: Intesa come espressione della volontà delle parti di non fissare
limiti alla durata degli obblighi assunti. Ad esempio la finalità di mantenere la
pace e la sicurezza internazionale, promuovere educazione scienza e cultura
sono tutte finalità che non posso esser soggette a scadenza!!!
-
STABILE ed INTEGRO: Perché è applicabile nei confronti di tutti i membri. Il
criterio di integrità non consente alle parti di modificare o limitare gli obblighi
assunti in quanto rimangono integralmente e uniformemente applicabili nei
confronti degli stati membri. All’ atto istitutivo si vede riconosciuto un valore
superiore rispetto ad ogni altro accordo internazionale.
L’Entrata in Vigore, mediante la manifestazione di volontà, non basta alla
costituzione dell’Ente: Occorre un’effettiva e materiale costituzione o costruzione di
organi, uffici, strutture e personale... La soglia minima entro il quale l’atto non entra
in vigore può essere più o meno elevata e determinata in maniera qualitativa o
quantitativa o mediante una combinazione di 2 criteri. Il primo può esser appunto la
fissazione di un determinato numero di stati (generalmente prevista per le organiz. A
tendenza universale) oppure secondo criterio la soglia minima può esser ancorata al
raggiungimento di una quota di capitale previsto.
C) PERSONALITÀ GIURIDICA:
Di fronte al crescente sviluppo delle organizzioni. internazionali. si è posto il problema di
inserirle fra soggettti di diritto in di inserirle fra soggetti di diritto internazionale non
territoriali.
Requisito minimo è L’IMPUTABILITÀ DEGLI ATTI ALLA STESSA ORGANIZZAZIONE e
non agli Stati membri. A differenza degli Stati che, infatti, acquistano personalità
giuridica nello stesso momento in cui nascono (Principio di Effettività), le O.I.
acquistano la personalità giuridica in presenza di altri elementi obiettivi e di
comportamenti giuridicamente rilevanti nell’Ordinamento Internazionale (conclusione
di accordi, assunzione di responsabilità ecc...).
In sintesi si può riassumere:
a) L’eventuale affermazione dell’atto istitutivo del carattere della persona
giuridica dell’ente non vale ad attribuirgli tale natura, qualora esso poi risulti
privo di requisiti al tal fine necessari;
b) La personalità si acquista nel momento in cui l’ente comincia ad esplicare
attività internazionali ad esso imputabili;
c) La personalità internazionale dell’organizzazione si acquista e si perde
contemporaneamente nei confronti di tutti i soggetti della comunità
internazionale siano essi membri dell’organizzazione o a questa estranei.
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2. L’EVOLUZIONE DELLA DOTTRINA
Personalità giuridica internazionale delle organizzazioni tre scuole di pensiero.
1. La personalità esiste solo se esplicitamente attribuita all’organizzazione dallo
statuto;
2. Seyersted: personalità giuridica oggettiva delle organizzazioni. Qualora
le Organizzazioni avessero almeno un organo in grado di manifestare una
volontà distinta da quella degli altri stati membri esse sarebbero ipso
facto persone giuridiche internazionali;OGGETTIVA nel senso che la sua
volontà non è subordinata alla volontà soggettiva degli stati membri ma
è conferita alla organizzazione dal diritto internazionale;
3. Presenza di requisiti soggettivi, determinati dalla volontà degli stati
membri attraverso l’atto istitutivo, da elementi obiettivi derivanti dal
concreto operare dell’ente nell’ordinamento internazionale.
3. IL CONTRIBUTO DELLA CORTE INTERNAZIONALE DI GIUSTIZIA
Un determinante contributo ci è stato offerto dalla Corte Internazionale di Giustizia
che ha confermato l’evoluzione della situazione sostenendo che lo sviluppo del diritto
internazionale, è stato influenzato dalla esigenze della vita internazionale e lo sviluppo
progressivo del diritto internazionale delle attività collettive degli stati ha già fatto
esempi di azioni svolto sul piano internazionale da talune entità che non sono degli
stati. La corte ha riconosciuto un autonoma personalità internazionale dell’ONU
rispetto agli stati membri basandosi su 4 argomentazioni:
1. Per raggiungere i fini dell’ONU il possesso della personalità internazionale
è indispensabile;
2. L’organizzazione è dotata di organi ed ha compiti speciali;
3. La carta ha definito la posizione degli stati membri in relazione
all’organizzazione, assegnando a quest’ultima capacità giuridica, privilegi
ed immunità nel territorio di ciascuno degli stati membri, e prevedendo
la conclusione di accordi tra l’Organizzazione ed i suoi membri;
4. La prassi ha confermato tale carattere dell’organizzazione, la quale
occupa una posizione per molti aspetti separata dai suoi Stati membri.
4. PERSONALITÀ GIURDICA E CAPACITÀ FUNZIONALE
La soggettività internazionale così riconosciuta a determinate organizzazioni
internazionali a carattere istituzionale, non determina come quella riconosciuta ad enti
diversi dagli stati non determina per le une e per gli altri le medesime capacità
d’azione nell’ordinamento internazionale. Se gli stati hanno pienezza delle capacità per
svolgere nell’ambito dell’ordinamento internazionale qualunque atto, non altrettanto si
può dire per gli altri soggetti dell’ordinamento internazionale perché quest’ultimi
incontrano delle limitazioni intrinsecamente collegate alla loro natura e non possono
quindi compiere atti o porre in essere comportamenti per i quali non sono
strutturalmente idonei.
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5. PERSONALITÀ GIURDICA DI DIRITTO INTERNO
Gli enti internazionali oltre che ad operare nell’ambito e la comunità internazionale
svolgono attività negli ordinamenti interni negli stati membri. ed è chiaro che la loro
posizione in quest’ambito è ben diversa da quella che assumono nell’ordinamento
internazionale. le norme generalmente utilizzate in proposito fanno capo a due diverse
formule:
1. la prima ci si limita ad attribuire all’ente la personalità giuridica o altra qualifica
necessaria per esercitare le funzione nell’ambito dell’ordinamento;
2. si indicano i principali atti di diritto privato che l’ente può compiere quali ad esempio
concludere contratti, acquistare beni mobili ed immobili, stare in giudizio, etc.
D) REGIONALISMO INTERNAZIONALE
Con l’espressione regionalismo si intende far riferimento a questa duplice realtà che fa coincidere,
la storia delle organizzazioni regionali con quella della cooperazione istituzionalizzata
tra soggetti internazionali. Sulla nozione di “organizzazione regionale”, la dottrina è
concorde sui seguenti aspetti:
1. Regionale è una organizzazione costituita da stati appartenenti a una data area
geografica;
2. Regione internazionale è il risultato della mera contiguità geografica ma anche
duna serie fattori politici economici culturali che creano una comunanza di
interessi tra gli stati che ne fanno parte
3. L’omogeneità che contraddistingue un organizzazione regionale è in linea di
principio maggiore di quella propria di un organizzazione a vocazione
universale.
In sintesi sulla scena internazionale si possono contare 5 sistemi regionali organizzati
che derivano da una tradizione storica culturale giuridica comune: quella europea;
americana e latinoamericana; asiatica e del Pacifico; africana;arabo-islamico.
E) CLASSIFICAZIONI DI ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI
È possibile classificare le organizzazioni internazioni in base a diversi criteri.
1) Unioni di stati:
a) Organizzazioni chiuse sono limitate al gruppo di stati che originario che le ha
costituite senza prevedere alcune ipotesi di allargamento;
b) Organizzazioni aperte alla partecipazione di stati che si aggiungono
progressivamente al nucleo degli stati originari e fondatori.
2) Criterio geografico:
a) Organizzazioni universali “a tendenza universale” si individuano gli enti che non
pongono alcun limite alla provenienza degli stati membri e che, vorrebbero poter
accogliere nel loro ambito tutti gli astati del mondo;
b) Organizzazioni a carattere regionale. Queste sono nate dopo la seconda guerra
mondiale e consentono di individuare aree sub regionali, inter-regionali
caratterizzate da maggiori elementi di coesione fra gli stati appartenenti al medesim
o gruppo.
3) Criterio che prende in considerazione la forma, modalità e caratteristiche che guidano le
relazioni fra gli stati appartenenti al medesimo ente:
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a) Enti di cooperazione … gli stati mantengono la loro individualità ed autonomia
b) Enti di integrazione … gli Stati rinunciano parzialmente alla loro autonomia ed
sovranità per integrare fra loro l’economia o altri settori di interesse comune.
Infine possiamo distinguerle in base a criteri di: finalità; obiettivi e compiti assegnati.
 Organizzazioni economiche
 Organizzazioni finanziarie
 Organizzazioni militari
 Organizzazioni tecnico-amministrative
 Organizzazioni scientifiche.
THE END FIRST CHAPTER
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Capitolo Secondo
COMPETENZE E FUNZIONI DELLE
ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI
Considerando la molteplicità e la complessità delle O.I. non è possibile prevedere,
tramite l’Atto Istitutivo, tutte le competenze da attribuire al singolo ente.
Ma, prendendo per esempio in considerazione l’art. 2 della Carta delle N.U. si evince
che l’ONU non può intervenire in questioni che appartengono alla competenza interna
di uno Stato (Domestic Jurisdiction) fermo restando quanto detto dal capitolo VII (che
riguarda la minaccia alla pace e alla sicurezza...)
Parliamo quindi di Poteri Impliciti dell’Ente, quei poteri cioè che si manifestano
ogniqualvolta se ne presenti la necessità all’uso. Secondo quanto afferma la Corte
Internazionale di Giustizia, questi poteri sono impliciti nel senso che, pur non essendo
espressamente enunciati nell’atto istitutivo, sono essenziali all’Ente per il
perseguimento dei fini!
L’esame delle competenze delle organizzazioni internazionali,ed i conseguenti poteri
impliciti ed espliciti,consentono di valutare le funzioni che sono generalmente svolte
dai predeti enti. Quindi ad un ente possono esser attribuite varie funzioni quali (La
Dottrina distingue poi tre funzioni):
 Funzione normativa;
 Funzione di controllo;
 Funzione giurisdizionale.
FUNZIONE NORMATIVA, che a sua volta si divide in:
A) FUNZIONE NORMATIVA INTERNA:
La potestà normativa degli enti internazionali rae origine dall’atto
istitutivo, pertanto i singoli atti nei quali si estrinseca ls funzione
normativa non debbono esser necessariamente esser previsti nell’atto
istitutivo ma possono anche desumersi da altre funzioni e poteri conferiti
all’ente per i quali l’accordo istitutivo non indica esplicitamente gli atti
che l’ente può adottare ma questi sono strumento necessario per lo
svolgimento delle funzioni stesse. Si tratta generalmente di risoluzioni e
Raccomandazioni attraverso le quali si manifesta la funzione normativa
dell’ente internazionale, destinate ad esplicare i loro effetti nelll’ambito
dell’ordinamento interno dell’ente e quindi oggetto di separata
trattazione.
B) FUNZIONE NORMATIVA ESTERNA: Si manifesta tramite atti unilaterali
con altri Stati che si impongono nei confronti di tutti gli Stati Membri. La
funzione esterna si realizza utilizzando gli strumenti del diritto
internazionale, cioè la conclusione di accordi convezioni ed altri atti
analoghi. Tali atti non costituiscono atti dell’organizzazione, si
identificano nella consueta categoria degli accordi internazionali dai quali
di diversificano, per le diverse modalità e procedure con le quali sono
stati elaborati, negoziati e conclusi. Nell’ambito dell’attività a tal fine
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posta in essere da numerose organizzazioni internazionali si possono
distinguere tre diversi casi:
1) L’attività svolta per l’elaborazione di convenzioni internazionali
rappresenta
lo
strumento
essenziale
attraverso
il
quale
l’organizzazione opera per il perseguimento dei suoi scopi.
2) L’elaborazione e al conclusione di accordi internazionali non è lo
strumento principale di attività dell’ente ma soltanto una delle
possibili forme attraverso le quali l’organizzazione persegue i suoi
obiettivi.
3) Terza tipologia e quella prevista dall’art 13 dello Statuto delle Nazioni
Unite che attribuisce all’Assemblea generale il compito di incoraggiare
lo sviluppo progressivo1 del diritto internazionale e della sua
codificazione2.
Le organizzazioni internazionali contribuiscono
promuovendo gli studi necessari per porre le basi della materia che
deve esser disciplinata convenzionalmente e successivamente
convocando la conferenza internazionale nella quale gli stati
finalizzano il testo e pervengono alla sua adozione.
C) SOFT LAW3: Cioè raccomandazioni rivolte ai membri che, pur non avendo
valore giuridico, non prevedono cioè un obbligo nei confronti di terzi,
sono molto importanti perché costituiscono un autorevole invito a
comportarsi in un certo modo. La soft law può essere il preludio ad una
norma consuetudinaria!
FUNZIONE DI CONTROLLO
Si prevede una funzione di controllo allo scopo di verificare che il comportamento degli
Stati sia conforme agli obblighi assunti. Tale funzione è innanzi tutto possibile grazie
alla consuetudine dello Stato a comunicare periodicamente informazioni circa il proprio
operato all’organo addetto a tale controllo: si prevede per esempio l’obbligo di
presentare un rapporto periodico sull’attività svolta.
Allorquando queste informazioni non dovessero essere sufficienti, l’organo di Controllo
può richiedere direttamente agli Stati le notizie che reputa opportuno conoscere.
Se nemmeno questo dovesse bastare, si passa ad una vera e propria commissione di
inchiesta durante la quale alcuni delegati si recano sul posto ad operare il controllo.
È anche previsto un controllo in seguito a denuncia da parte di terzi...
Per ciò che concerne tale funzione possiamo analizzare vari aspetti. […]
A) Tipologie ed organi del controllo. Due essenziali procedure ci controllo:
quelle che si avvalgono di organi istituzionale mene appartenenti alla struttura
dell’ente O di organi sussidiari ma sempre riconducibili alla medesima struttura.
L’attività riferita all’elaborazione di convenzioni su materie che non siano ancora regolate dal diritto
internazionale o sulle quali il diritto internazionale non appaia ancora sufficientemente sviluppato nella
pratica degli Stati.
2 L’attività in cui si tratta si formulare con maggiore precisione e in modo sistematico delle regole di questo
diritto ne i campi nei quali esistono considerevoli pratiche degli Stati.
3 Con tale espressione si designano testi di contenuto normativo adottati da soggetti di diritto internazionale,
spesso nel quadro delle organizzazioni internazionali, attraverso procedimenti che non comportano che essi
abbiano carattere vincolante ma a cui non possono negarsi taluni effetti giuridici, quali quelli testé visti nella
formalizzazione e cristallizzazione di regole consuetudinarie.
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B) Oggetto del controllo. Nell’ambito delle organizzazioni internazionali, oggetto
tipico del controllo è il comportamento degli Stati in relazione agli impegni dagli
stessi assunti.
C) Strumenti e procedure di controllo. Per realizzare tale funzione, gli organi
degli enti vengono dotati di mezzi idonei, fra i quali, la prima categoria è
certamente costituita da quegli strumenti predisposti al fine di consentire
all’organo di controllo la conoscenza degli atti e dei comportamenti sui quali
esplicare la propria attività.
i) Specifiche forme di monitoraggio in materia di diritti umani. Nel
sistema delle Nazioni Unite, in particolare nell’ambito della promozione e
della protezione dei diritti umani, sono state predisposte apposite procedure
per il monitoraggio del rispetto di tali diritti da parte degli stati membri. Si
tratta di meccanismi la cui portata viene determinata attraverso risoluzioni
del Consiglio dei Diritti Umani. Altrettanto importante è lo strumento pratico
delle visite, effettuate negli Stati membri al fine di verificare lo stato dei
diritti umani e di darne conto in un rapporto di missione, nel quale sono
formulate tutte le raccomandazioni che si ritengono opportune.
D) Il controllo ad iniziativa di parte. Per una maggiore efficacia del controllo
medesimo sono state introdotte anche procedure di controllo ad iniziativa di
parte, nel senso cioè che queste possono esser iniziate sulla base di una
richiesta, denuncia, commento presentata dal soggetto che è venuto a
conoscenza del comportamento in violazione degli obblighi assunti o che ne ha
un diretto interesse, per esser coinvolto nella lesione di un diritto che a tale
violazione consegue.
E) Controllo finanziario e contabile. Le disposizione contenute negli atti
istitutivi si limitano generalmente a prevedere l’iter necessario e le competenze
per l’approvazione del bilancio; la procedura di controllo viene disciplinata dal
regolamento finanziario dei singoli enti. Tale atto comprende norme relative alla
formazione del bilancio, all’esecuzione dello stesso nonché al controllo sulle
spese effettuate dall’organizzazione. La procedura di controllo è caratterizzata
da tre fasi:
1)controllo preventivo questo ha per oggetto il bilancio ceh una volta
approvato deve esser eseguito dagli organi dell’ente cui spetta tale
competenza;
2) controllo contemporaneo o concomitante decorso l’esercizio finanziario
è necessario verificare che l’esecuzione del bilancio sia stata conforme
alle disposizioni in esso contenute ed ai principi disposti negli atti relativi
alla effettuazione delle spese.
3)controllo a posteriori è devoluta ad un organo appositamente istituito
ed estraneo alla esecuzione del bilancio.
F) Monitoraggio e valutazione delle attività istituzionali si tratta di attività
che tendono a realizzare una sistematica verifica dell’operato degli organi del sistema
istituzionalizzato in termini di pertinenza azioni programmi e progetti rispetto ai
principio ed sgli obiettivi enunciati nell’atto istitutivo dell’organizzazione. La
valutazione può essere interna presenta caratteri di obbligatorietà oppure valutazione
esterna che può assumere portata obbligatoria o discrezionale (raggiungimento degli
obiettivi che l’organizzazione si è prefissata).
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FUNZIONE GIURISDIZIONALE
tale funzione si svolge all’interno dell’organizzazione si esercita nei confronti di una
particolare categoria di individui cioè i funzionari e gli agenti dell’organizzazione
considerata ed ha come obiettivo la tutela delle situazioni giuridiche di questi ultimi.
Deriva dalla necessità di creare istituti ad hoc che operino come ‘tribunali’. L’esempio
per eccellenza è dato dalla corte internazionale di giustizia che è tenuta a
controllare il comportamento degli stati e ad evitare e giudicare eventuali
controversie.
 Soluzione delle controversie sorte tra stati;
 Soluzione delle controversie sorte all’interno dell’ordinamento dell’ente;
 Soluzione delle controversie sorte da una convenzione internazionale elaborata
e conclusa nell’ambito di una organizzazione internazionale ma che appartiene
alla categoria degli accordi multilaterali internazionali.
THE END SECOND CHAPTER
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Capitolo Terzo
EVENTI MODIFICATIVI
DELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI
Abbiamo spiegato l’importanza dell’Atto Istitutivo. È chiaro che ogni piccola
modificazione dell’atto appare come uno degli aspetti più rilevanti del Diritto
Internazionale.
La dottrina distingue due tipologie di modificazioni:
 EMENDAMENTO: Modifica di una parte dell’atto
 REVISIONE: Sostituzione dell’atto vecchio con quello nuovo
La Convenzione sul Diritto dei Trattati (Vienna, 1969) ha attribuito all’emendamento la
duplice tipologia: parleremo quindi di emendamento sia per riferirci ad una modifica
parziale che totale.
Le norme che disciplinano l’emendamento devono soddisfare tre condizioni
minime:
1. Il processo deve essere semplice e non eccessivamente rigida
2. Nessun emendamento di fondamentale importanza può entrare in vigore con
l’opposizione di una larga maggioranza
3. Si può ricorrere all’emendamento solo in casi di stringente necessità!
Con queste condizioni possiamo ottenere il giusto equilibrio tra flessibilità e rigidità
dell’ordinamento!
Le clausole di adozione di emendamento possono seguire due principi:
PRINCIPIO DEL CONSENSO: Gli emendamenti adottati non sono vincolanti per gli
Stati che non li hanno accettati per il principio secondo cui nessuno può essere
vincolato senza il proprio consenso
PRINCIPIO NORMATIVO: Gli emendamenti adottati sono vincolanti per tutti gli
Stati, Erga Omnes.
I procedimenti di emendamento si dividono in:
PROCEDIMENTO ORGANICO (o Piccola Revisione): La volontà dell’Ente non è
necessaria alla produzione dell’emendamento, ma deve sommarsi a quella degli Stati
membri.
PROCEDIMENTO ESTERNO: Le proposte di modificazione sono deliberate in ambito
di un’Assemblea Generale degli Stati membri. Manca la partecipazione dell’Ente (da
qui il nome di procedimento esterno)
LE CIRCOSTANZE CHE PROVOCANO L’EMENDAMENTO DEVONO ESSERE DUREVOLI E
DI PORTATA GENERALE, altrimenti si applicano i Poteri Impliciti.
LE FASI DELLA STIPULAZIONE DELL’EMENDAMENTO
LA PRESENTAZIONE
È attribuita al Potere di Iniziativa riconosciuto agli Stati e all’Ente; Esistono però dei
limiti al potere di iniziativa:
1- Ratione Temporis: Nel caso in cui ci siano clausole temporali che non
prevedono emendamento prima che un determinato periodo di tempo sia
passato;
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2- Ratione Materiae: Nel caso in cui ci siano clausole che non prevedono
emendamento per particolari argomenti;(individuare le eventuali norme che
non possono essere oggetto di emendamento).
3- Ratione Personae: Nel caso in cui la competenza dei membri non sia
sufficiente. Se la competenza dei membri dell’organizzazione di presentare
emendamenti possa essere esercitata individualmente o se in alcuni casi non
sia richiesta l’iniziativa di due o più Stati.
L’ADOZIONE
Le parti manifestano la volontà di considerarsi vincolati al nuovo precetto. La Prassi ha
attribuito alla maggioranza dei 2/3 il potere di emendare il trattato;
L’ENTRATA IN VIGORE
Il processo di formazione di un emendamento si conclude con la ratifica da parte degli
Stati membri dell’organizzazione, secondo le procedure costituzionali previste da i
singoli ordinamenti interni.
Il trattato emendato entra in vigore mediante la ratifica.
1- Ratifica in forma Solenne4: Fase preliminare di consultazione fra Stati, poi la
firma;
2- Ratifica in forma Semplificata: La sola firma vale come manifestazione del
consenso. Il trattato entra in vigore il giorno successivo alla firma dei
plenipotenziari.
L’EFFICACIA
L’esame delle procedure di emendamento, dimostra che l’inserimento negli atti
istitutivi di speciali clausole di emendamento che conferiscono ad una maggioranza dei
membri il potere di modificare il trattato istitutivo è diventata prassi costante.
In deroga ai princìpi generali di Diritto Internazionale, la modifica di un atto comporta
obblighi Erga Omnes. Le conseguenze dell’obbligatorietà degli emendamenti nei
confronti di tutti gli Stati, pur se approvati solo da una determinata maggioranza,
possono esser attenuate dalla possibilità che hanno gli Stati di recedere dall’ente in
base al principio Rebus Sic Stantibus.
B)TRASFORMAZIONE, SUCCESSIONE, PRIVATIZZAZIONE,
SCIOGLIMENTO ED ESTINZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI
INTERNAZIONALI
1) LA TRASFORMAZIONE DI ENTI DI DIVERSA NATURA IN ORGANIZZAZIONI
INTERNAZIONALI
Le organizzazioni internazionali, possono subire diverse vicende che ne comportano la
trasformazione, la successione o la totale sparizione. Con il termine trasformazione si
vuol fare riferimento a qualsiasi fenomeno di carattere generale che comprende anche
il caso del passaggio da un ente non dotato di personalità giuridica ad una
organizzazione internazionale in senso stretto. La trasformazione dovrà essere
regolata in ogni caso da norme pattizie, contenute in trattati estintivi o costitutivi delle
due istituzioni che si succedono nel tempo. Le diverse ipotesi che si desumono dalla
prassi possono riassumersi: una prima ipotesi is verifica quando l’istituzione originaria
creata da una pluralità di Stati è priva di personalità internazionale costituendo
unicamente un organo comune o un organo di funzione degli Stati associati nell’unione
e successivamente si trasforma in una organizzazione istituzionalizzata con una
Art. 14 Conv. Vienna. Espressione attraverso la ratifica l’accettazione approvazione del consenso ad
essere obbligati ad un trattato.
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propria soggettività. In tale fattispecie sarebbe possibile individuare una successione
di funzioni fra gli Stati e l’ente, in quanto i primi, già partecipi della precedente forma
associativa, trasferirebbero alla nuova organizzazione, le funzioni che prima
spettavano ad essi stessi. Una seconda fattispecie che può determinare la
trasformazione di un ente NON dotato di personalità giuridica in una organizzazione
internazionale, si verifica quando al vecchio ente si sostituisce un nuovo soggetto
autonomo che, nell’intenzione degli stati membri, può esser più funzionale al
raggiungimento degli obiettivi prefissati. Nella ipotesi della sostituzione è lo stesso
ente che si istituzionalizza mantenendo le medesime funzioni e nella maggior parte dei
casi gli stessi Stati membri si può parlare di un cambiamento evolutivo di una crescita
endogena dell’ente stesso fino ad assumere una soggettività internazionale.
a) Dalla CSCE alla OSCE
La Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa (CSCE) istituita con
l’atto finale della Conferenza di Helsinki 1° agosto 1975 non può esser
annoverata tra le organizzazioni internazionali di tipo classico. Infatti i
documenti da essa prodotti non sono vincolanti pertanto possono esser
riconducibili agli atti del cd. Soft law. Uno dei quattro settori dell’Atto di Helsinki
è dedicato proprio ai seguiti della Conferenza, al processo di
istituzionalizzazione convenzionale, che con l’ultima Conferenza di Budapest del
1994 il cui atto finale prevedeva di modificare il titolo da CSCE in OSCE. OSCE
assenza di personalità giuridica ma simile ad un organiz. Internaz.
b) Dal GATT all’OMC
Un altro caso di trasformazione di un ente privo di personalità internazionale di
un nuovo soggetto che non pone problemi dal punto di vista della qualificazione
giuridica è quello della sostituzione del GATT con l’OMC.
GATT: atti obbligatori solo per gli Stati che ne fanno parte e che hanno
contribuito alla loro adozione.
OMC: atto istitutivo adottato a Marrakech il 15 aprile 1994; questo ente è un
organizzazione internazionale sotto ogni profilo, svolge vita di relazione
internazionale, ha stipulato accordi con il FMI e la BIRS. Lo statuto dell’OMC
regolamenta alcuni aspetti della trasformazione ed in particolare il
trasferimento del patrimonio, dei funzionari,delle funzioni del GATT.
2) LA SUCCESSIONE FRA ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI
Il termine SUCCESSIONE si riferisce esclusivamente al caso in cui ad un ente
dotato di personalità giuridica, se ne sostituisca un altro nelle sue funzioni, nelle
competenze nel godimento del suo patrimonio. In relazione al fenomeno della
successione fra enti, l’opinione prevalente in dottrina è che non esistono, norme di
diritto internazionale generale in forza della quali possa verificarsi una automatica
successione giuridica fra organizzazioni internazionali. L’eventuale successione di
diritti e doveri fra un’organizzazione che si estingue ed una organizzazione nuova
che viene creata in sua sostituzione, può avvenire solo sulla base di accordi
internazionali stipulati fra gli stati membri interessati o fra le stesse organizzazioni.
a) Le procedure
La successione di una organizzazione internazionale ad un’altra, implica che vi
sia una similitudine negli scopi e nei principi delle due organizzazioni. Nella
prassi il problema è stato risolto mediante accordi o decisioni delle
organizzazioni interessate.
3) LA PRIVATIZZAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALI
L’incessante processo di adattamento delle organizzazioni internazionali ai
cambiamenti culturali, politici ed economici della società, ha assunto caratteristiche
particolari negli enti di gestione. Le organizzazioni internazionali hanno attuato un
processo di privatizzazione trasferendo la proprietà dei loro beni e la gestione dei
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servizi da esse originariamente svolti, ad imprese private. Si è realizzato un
procedimento inedito nell’ordinamento internazionale, attraverso il quale il
soggetto-organizzazione, ha limitato in modo rilevante le proprie competenze, non
in favore di Stati membri ma a vantaggio di soggetti privati. Tale processo di
privatizzazione ha interessato le maggiori organizzazioni internazionali di gestione
di servizi satellitari quali: INMARSAT, EUTELSAT, INTELSAT.
4) SCIOGLIMENTO ED ESTINZIONE DI ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI
La maggior parte delle organizzazioni internazionali sono costituite mediante
accordi a tempo indeterminato. In alcuni casi lo scioglimento può esser deciso
mediante procedure diverse quindi:
 Maggioranza dei voti (3/4; 2/3)
 Maggioranza degli Stati
 Congresso generale
ESTINZIONE di una organizzazione internazionale può essere determinata da
una circostanza di fatto o anche per desuetudine in funzione del numero dei
membri dell’organizzazione ed è previsto qualora questo scenda al di sotto di 5
o tre.
5) I PROBLEMI CONNESSI AL TRASFERIMENTO DI FUNZIONI, ATTI E PERSONALE
Uno specifico rilievo assumono gli accordi conclusi per il trasferimento delle
competenze e delle funzioni dell’ente disciolto alla nuova organizzazione.
Ad esempio i rapporti tra l’Organizzazione delle Nazioni Unite e la Società delle
Nazioni che sono state regolate da una serie di risoluzioni. (pag. 115 a 118).
Altro aspetto interessante connesso alla successione fra enti, riguarda atti vincolanti
adottati dalla organizzazione estinta; in generale tali atti verranno meno con
l’estinzione dello stesso; rimarranno, in vigore come obblighi di diritto internazionale,
se considerati come atti a se stanti, emanati dagli organi dell’organizzazione per
contro dei suoi Stati membri. L’unica via sicura per garantire forza vincolante alla
decisione, dopo lo scioglimento dell’organizzazione che le ha poste in essere, risulta
essere la loro incorporazione nell’ordinamento di un’altra organizzazione
internazionale.
[ IPOTESI DI MUTAMENTI DI STATO
SMEMBRAMENTO: Quando un mutamento di Governo comporta uno Smembramento
del Territorio, c’è un mutamento nell’identità dello Stato. Si estingue la soggettività
perché coesistono due Stati. Occorre quindi un processo di ammissione (eccezione
storica: Bielorussia ed Ucraina hanno contato sul consenso dei membri dell’ONU);
DISTACCO: Lo Stato non perde soggettività perché c’è continuità tra il vecchio ed il
nuovo Stato;
INCORPORAZIONE: Uno Stato estende il proprio Governo sul territorio di un altro
Stato per il Principio di Continuità;
FUSIONE: Non c’è continuità perché due Stati si fondono e ne formano uno nuovo.]
THE END THIRD CHAPTER
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Capitolo Quarto
LO STATUS DI MEMBRO
NELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI
Lo status di Membro è il vincolo che unisce un gruppo di Stati in una comunanza e
solidarietà di interessi.
Ogni soggetto che partecipa ad un accordo, diventa destinatario delle norme in esso
contenute.
L’espressione Stato membro deve ritenersi tipica degli atti istitutivi di enti
internazionali, nei quali contribuisce a qualificare il particolare vincolo che unisce un
gruppo di Stati in una comunanza di solidarietà e interessi. Occorre però ricordare
come le regole per divenire membri differiscono da un ente all’altro. Solo quei soggetti
che possiedono determinati requisiti e condizioni possono entrare a far parte dell’ente.
È così che si realizza, per via generale, l’acquisto dello status. Esiste però una
diversificazione:
A)MEMBRO FONDATORE: Lo Stato che partecipa all’atto istitutivo ed alla successiva
ratifica diviene automaticamente membro dell’ente, pur non avendo gli eventuali
requisiti necessari all’ingresso. Quindi, solo per il fatto di aver partecipato alla
formazione dell’atto assume tale status. Essi acquistano lo status al momento
dell’entrata in vigore dell’accordo, o successivamente, al momento del deposito dello
strumento di ratifica.
B)MEMBRO ADERENTE: Lo Stato che, essendo in possesso dei requisiti necessari
previsti nella clausola di adesione dell’atto istitutivo, entra a far parte dell’Ente. Non è
necessaria l’approvazione degli altri membri perché questi hanno tacitamente
acconsentito all’ingresso di membri esterni tramite l’approvazione dell’atto istitutivo (e
della clausola di adesione in esso contenuta).Mediante la clausola di adesione
contenuta nell’atto istitutivo di un ente, gli Stati che non ne fanno parte possono
acquistare lo status di membro aderendo all’accordo. Tale possibilità è normalmente
riservata agli Stati che si trovano in determinate condizioni previste dalla stessa.
L’appartenenza ad una data rea geografica è richiesta per gli enti a carattere
regionale. La posizione di membri aderenti si concreta in una situazione di privilegio.
Tale privilegio consiste nella possibilità che gli stati titolari della facoltà di aderire
all’ente acquistino lo status di membri senza che sia necessario alcun intervento degli
organi dell’ente, ne per accertare il possesso di eventuali requisiti da parte dello stato
aderente, né per manifestare il consenso dell’ente alla sua partecipazione.
C)MEMBRO AMMESSO: I soggetti che NON si trovano nelle condizioni privilegiate di
fondatori o aderenti possono partecipare ad un ente internazionale attraverso
l’ammissione. La procedura si può riassumere in due fasi:
1. Il soggetto che si ritiene in possesso delle condizioni minime richieste, pone la
propria candidatura per essere ammesso;
2. L’organo o gli organi competenti, dopo aver valutato la domanda dello stato si
pronunciano sulla sua ammissione.
La clausola di ammissione ad un ente internazionale può esser rivolta
indiscriminatamente a tutti gli Stati o soltanto a determinati stati come avviene
prevalentemente nelle organizzazioni a carattere regionale. Le disposizioni
statutarie non prescrivono generalmente particolari formalità da osservare nella
domanda di ammissione, ci si limita a prevedere un atto formale nel quale sia
contenuta la domanda e la dichiarazione con la quale lo Stato accetta obblighi
derivante gli dall’atto istitutivo. Gli atti istitutivi possono tuttavia condizionare
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l’ammissione di uno stato al possesso di determinati requisiti. Quando i requisiti
sono predeterminati essi hanno generalmente carattere tassativo e non indicativo,
in quanto rappresentano le condizioni necessarie per essere ammessi alla
organizzazione. Es. ONU art.4. La decisione sulla ammissione di un nuovo stato
membro può esser devoluta al solo organo assembleare dell’ente o a più organi
congiuntamente ad esempio nel sistema delle nazioni unite ogni domanda di
ammissione è preliminarmente esaminata dal Consiglio di Sicurezza e
successivamente spetta all’Assemblea Generale pronunciarsi. Infine nelle
organizzazioni internazionali nelle quali l’istituzionalizzazione è meno progredita si
richiede il consenso di tutti gli Stati membri.
2) LO STATUS DI MEMBRO PRIVILEGIATO: Nel Diritto Internazionale vige il
principio di eguaglianza. Infatti tutti gli organi all’interno della Comunità
Internazionale sono a livello paritario. Tuttavia esistono membri dotati di particolari
privilegi:
1- PRIVILEGIO DI DIRITTO: è lo status attribuito ai Membri Permanenti del
Consiglio di Sicurezza delle N.U. (Francia, Gran Bretagna, Stati Uniti, Cina e
Russia) che sono dotati del Diritto di Veto. Tale situazione deriva dalla
particolare condizione che essi rivestono: è indubbio infatti il fondamentale
ruolo che assumono nel processo decisionale, rispondendo al principio della
Diversa Potenza Politica.
2- PRIVILEGIO DI FATTO: è lo status attribuito allo scopo di consentire una più
attiva partecipazione dei membri che hanno particolarmente sviluppato quel
campo di attività che coincide con gli scopi dell’Ente.
3) L’ASSOCIAZIONE NELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAIZONALI
Sono entità che non possono considerarsi veri e propri Soggetti di Diritto
Internazionale. Il Membro Associato si inserisce nell’ordinamento dell’Ente, ma con
poteri ridotti: la sua è una Partecipazione Limitata, non ha il Diritto di Voto, non
può essere eletto e non può entrare nell’Esecutivo!
(Il comportamento dello Stato contrario agli obblighi assunti determina l’applicazione,
nei suoi confronti, di particolari sanzioni). La possibilità che un soggetto assuma la
qualifica di membro associato di un’organizzazione internazionale viene
espressamente prevista e regolata in vari atti istitutivi. Tale rapporto determina il
sorgere di uno status giuridico nei confronti dell’ente,poiché il soggetto,si inserisce e
partecipa sia pure con ridotti poteri, nell’ordinamento dell’ente divenendo titolare delle
situazioni giuridiche ivi previste senza determinarne alcuna modifica o innovazione.
A) L’ASSOCIAZIONE NELLE ISTITUZIONI SPECIALIZZATE DELL’ONU
La categoria si soggetti che può assumere lo status di membro associato comprende
oltre agli Stati anche i territori non autonomi i quali sono quelli che maggiormente ne
usufruiscono.
Per l’acquisto dello status di membro associato, non è richiesto alcun requisito. Per il
perfezionamento dell’acquisto di status membro associato si, la normativa degli enti
internazionali, ci offre la gamma di tutte le soluzioni possibili: dalla semplice notifica
della domanda al Segretario Generale dell’ONU, all’accordo unanime dei membri
richiesto nel Consiglio d’Europa.
B) L’ASSOCIAZIONE NEL CONSIGLIO D’EUROPA
….. boh!
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C)L’associazione nella Comunità Europea
Il rapporto di associazione previsto nei Trattati istitutivi della Comunità europea,
presenta caratteri particolari. La differenza più rilevante è costituita dalla necessità di
stipulare un accordo ad hoc che disciplini caso per caso i rapporti fra lo stato associato
e la Comunità. Il Trattato istitutivo della Comunità, non contiene alcuna norma che
abbia come destinatario lo Stato associato ma soltanto una disposizione che
attribuisce all’ente la facoltà di negoziare accordi con i terzi. Scopo della associazione
è quello di promuovere lo sviluppo economico e sociale dei Paesi e territori, attraverso
gli obiettivi specificamente indicati dall1art. 183.
4)GLI STATUS DI SOGGETTI ED ENTI ESTERNI ALL’ORGANIZZAZIONE
INTERNAZIONALE
Nell’ambito delle relazioni esterne le organizzazioni internazionali intrattengono
rapporti più o meno intensi con le organizzazioni internazionali con gli Stati terzi con
enti non territoriali ed anche con organizzazioni intergovernative. Tali rapporti
possono determinare una qualche forma di partecipazione del soggetto terzo alle
attività della organizzazione considerata e ciò attraverso la partecipazione ai lavori di
taluni organi e dell’organo assembleare. Sulla base della prassi realizzata si
riscontrano lo STATUS di: osservatore, osservatore permanente, consultivo. Si tratta
di particolari situazioni giuridiche che sono previste nell’organizzazione considerata e
vengono attribuite al soggetto terzo che ne ha fatto richiesta e che, le accetta e che
derivano da un particolare accordo di cooperazione o coordinamento. Il maggiore
sviluppo di tali situazioni si è avuto nell’ambito delle Nazioni Unite. (Lo status di
osservatore è dato alla Svizzera, Santa sede, OLP, SMOM). Nozione di osservatore è il
diritto di partecipare alle sedute dell’organo assembleare o di altri organi dell’ente, a
questo si accompagna la possibilità di intervento mentre è esclusa qualsiasi forma di
partecipazione alla formazione della volontà dell’ente che presuppone lo status di
membro. Per differenziare lo status di osservatore attribuito a Stati, organizzazioni
internazionali ed altri soggetti non territoriali ma di rilevanza politica, alle ONG invece
viene riconosciuto uno status consultivo. Le ONG con status consultivo vengono
consultate sui programmi e su specifiche attività dell’ente in funzione della loro
competenza; ricevono la loro documentazione e sono invitate a produrre osservazioni
e commenti.
5)LA SOSPENSIONE
Violazione degli obblighi assunti da parte degli stati membri. Il comportamento dello
Stato, contrario agli obblighi derivanti dalla sua qualità di membro, determina
l’applicazione nei suoi confronti di un sistema di sanzioni previste nell’atto istitutivo
dell’ente. Un organo competente, prevede la sospensione cioè il congelamento di tutti
i diritti di cui il membro è dotato. Pur restando titolare di tali diritti, il membro non può
esercitarli (per esempio il diritto di voto). Resta invece vincolato agli obblighi! La
persistente violazione degli obblighi porta alla perdita dello status.
a) La sospensione a carattere generale
In considerazione della varietà della natura non appare possibile individuare un
contenuto uniforme proprio della situazione giuridica dei membri sottoposti a
sanzione. Possiamo isolare una figura tipica di sanzione che merita essere
esaminata poiché attribuisce al membro contro cui viene comminata una
specifica qualifica giuridica: quello di membro sospeso. La sospensione
dall’esercizio dei diritti e dal godimento dei privilegi derivanti dalla qualità di
membro dell’organizzazione come sanzione conseguente alla violazione degli
obblighi assunti con l’atto istitutivo è prevista nell’ordinamento di alcuni enti. È
generalmente l’adozione di un atto formale nel quale l’organo competente
pronunci la sospensione dello Stato membro. Fra i diritti inerenti dello stato
membro si deve ritenere che lo Stato sospeso non possa essere privato del
diritto recesso. Tale diritto è da ritenersi un un diritto afferente allo status di
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membro anche considerato quale nudum ius cioè in quella parte che ancora
rimane di competenza dello Stato privato dell’esercizio giuridico mediante la
sospensione.
ii) La sospensione nel Consiglio d’Europa
La sospensione è prevista dall’art. 8 dello Statuto del Consiglio d’Europa che
deve essere interpretata nel senso che essa indica le due diverse sanzioni
che è possibile pronunciare nei confronti dello Stato che abbia violato
gravemente le disposizioni dell’art.3. La prima è una misura essenzialmente
temporanea comminata allo Stato nella prospettiva che la violazione
riscontrata possa essere rimossa; la seconda l’invito a ritirarsi è una
sanzione tendenzialmente definitiva e di maggiore gravità perché prelude la
perdita dello status di membro dell’organizzazione. Effetto di tale invito può
essere il recesso (art. 7) o l’espulsione (art. 8).
iii) La sospensione dal diritto di voto
La forma di sanzione esaminata,può essere pronunciata contro un membro a
seguito delle sue violazioni degli obblighi imposti dall’atto istitutivo dell’ente.
Essa si pone come effetto di un comportamento contrario al diritto il cui
apprezzamento è lasciato agli organi competenti dell’ente. In alcuni casi,
l’atto istitutivo prevede oltre alle violazioni di carattere generale, l’ipotesi
ben precisa dello Stato che viola i suoi impegni finanziari verso l’ente o che è
in ritardo con il pagamento delle quote di contributi da esso dovute. Lo stato
in difetto viene sospeso si tratta di una privazione temporanea, del diritto di
voto. La sanzione viene pronunciata quando lo Stato viola i suoi impegni
finanziari. Si può concludere che la sospensione dal voto non possa
considerarsi effetto automatico della morosità del membro ma debba essere
comunque pronunciata dall’Assemblea o da altro organo competente.
iv) La sospensione degli Stati rappresentati da Governi illegittimi
Con la seconda rivoluzione democratica, a partire dagli anni 80, si è rilevata
la tendenza delle organizzazioni internazionali a porre al centro del dibattito
il tema della democrazia. Tale tendenza ha fatto si che gli Stati membri i cui
governi si fossero costituiti in violazione dell’ordine democratico
costituzionale fossero sospesi dal diritto di partecipare alla vita dell’ente. Es.
Unione Europea ha previsto una procedura che si articola in due fasi: la
prima il Consiglio su proposta degli Stati membri o della Commissione e
dopo il parere del Parlamento europeo, può constatare l’unanimità
l’esistenza di una violazione grave di tali principi da parte da parte di uno
Stato membro dopo aver invitato il governi di quest’ultimo a presentare le
proprie osservazioni; la seconda lo stesso consiglio può decidere a
maggioranza qualificata le sanzioni da applicare nei confronti dello Stato
interessato inclusa la sospensione del diritto di voto nel Consiglio.
6) I MEMBRI INATTIVI
INAZIONE DELLO Stato membro dipendente dalla volontà dello Stato sia per il
momento iniziale che per quello finale.
7) PERDITA DELLO STATUS di MEMBRO
Si manifesta attraverso un atto volontario del soggetto, ma può essere anche effetto
di determinati atti giuridici (perdita di quei requisiti il cui possesso è ritenuto
indispensabile per l’acquisto dello status di membro di taluni enti internazionali):
- Per la non accettazione degli Emendamenti;
- B) Per volontà dell’Ente: ESPULSIONE dovuta a persistente violazione degli
obblighi.
- Per volontà del Soggetto: RECESSO che è la manifestazione di volontà alla
quale l’ordinamento dell’Ente attribuisce il potere di estinguere ogni rapporto
tra lo Stato e l’Ente (indipendentemente dalla volontà di quest’ultimo). Anche
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se il recesso non è previsto dall’atto istitutivo esiste ugualmente perché
nessuno può obbligare uno Stato sovrano a far parte di un’organizzazione
(secondo il principio del Rebus Sic Stantibus).
RIAMMISSIONE
Non può ignorarsi l’ipotesi di un possibile riacquisto dello status attraverso una
riammissione del soggetto all’ente.
È previsto un procedimento di riammissione, ma la prassi preferisce procedure
semplificate... (il caso della Siria: In seguito alla formazione della RAU la Siria perse lo
status che venne acquistato dal nuovo soggetto. Nel 1961 però, in seguito alla
secessione della RAU, la Siria riacquistò lo status di membro dell’ONU.)
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Capitolo Quinto
LA STRUTTURA
DELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI
Le OO.II. intese come Organi Istituzionali necessitano di una struttura che ne
determini un’organizzazione interna per il raggiungimento dei fini preposti. Deve
quindi essere dotata di un complesso di organi nel fare ciò hanno un ampia libertà di
scelta.
La Struttura gode di una sufficiente autonomia rispetto agli Stati Membri
singolarmente considerati. Gode anche del Principio dell’Autonomia Organizzativa: La
struttura si adatta in base alle esigenze che si presentano nel tempo!
Generalmente la Struttura risponde ad un’importante esigenza: Contemperare gli
interessi degli Stati e ridurre al minimo il sacrificio della perdita di sovranità (perché
sappiamo bene che nel momento in cui uno Stato aderisce ad un’Organizzazione,
trasferisce le competenze, cioè rinuncia ad una fetta della propria sovranità). La scelta
della forma organizzativa e della struttura è guidata da un criterio funzionale. La
soluzione prescelta di solito è quella della pluralità di organi che consente una migliore
distribuzione dei poteri. Si posso isolare alcuni principi generali che guidano gli Stati
nella determinazione della struttura delle organizzazioni internazionali.
Primo criterio generale che informa la scelta del numero, della natura, della
composizione degli organi di un ente.
Secondo criterio è quello a favore della pluralità degli organi che obbedisce al criterio
della funzionalità dell’ente e si accosta al noto principio della separazione dei poteri.
Terzo criterio per quanto attiene la funzione giurisdizionale è esclusiva di un organo
ma per quanto attiene i poteri normativi ed esecutivi vige il principio della “confusione
degli organi”. Gli organi principali svolgono frequentemente e contemporaneamente
funzioni normative ed esecutive.
Quarto criterio è quello della prevalenza e della preferenza degli organi composti da
individui.
3. CLASSIFICAZIONE DI ORGANI
In relazione alla previsione o meno dell’atto costitutivo dell’ente si possono anzitutto
distinguere gli organi originari da quelli derivati. Si possono poi distinguere tra quelli
principali rispetto a quelli di natura sussidiari o accessori; quest’ultimi la cui creazione
è soltanto prevista nell’atto istitutivo rientrano nella categoria degli organi derivati.
In funzione della sfera di attività si distinguono in centrali e periferici, questi sono
presenti generalmente nelle organizzazioni a competenza universale per realizzare
una maggiore e diretta presenza nelle diverse aree del mondo.
- In funzione dei loro poteri:
- Rilevanza esterna possono esplicare attività ed adottare atti che hanno una
rilevanza all’esterno dell’organizzazione;
- Rilevanza interna sono destinati ad adoperare soltanto all’interno della
medesima e quindi a svolgere prevalentemente attività interorganica rientrano
in questa categoria gli organi consultiva la cui funzione essenziale è quella di
contribuire alla formazione della scelta dell’ente.
- Composizione:
- Organi collegiali possono esser composti da Stati o da individui
- Organi individuali un solo individuo
- Organi semplici
- Organi complessi
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Organi burocratici
Funzioni espletate dagli organi
Organi con funzioni giurisdizionali
Organi di controllo finanziario e contabile
Durata delle funzioni
Organi permanenti
Organi temporanei
Diversi sistemi di nomina
Nomina diretta
Scelta libera
Sistema elettivo può esser richiesto un certo numero di voti oppure un
maggioranza qualificata o semplice prevedere un'unica votazione o più
votazioni.
Le competenze e le attribuzioni dei singoli organi di ciascun ente sono direttamente
stabilite nell’atto istitutivo, quando si tratta di organi cd. COSTITUZIONALI ovvero nel
provvedimento con il quale son stati creati, quando si tratta di organi derivati.
-
4. LA STRUTTURA TERNARIA DI ENTI INTERNAZIONALI
La prassi rivela, nella maggior parte delle organizzazioni internazionali, una Struttura
Tripartita composta da:
- ASSEMBLEA: Comprende la totalità degli Stati membri. A questo organo non
può ovviamente competere la gestione operativa, vista l’enorme quantità di
membri che ne fanno parte. L’atto istitutivo indica la frequenza con cui riunirsi:
le sessioni ordinarie hanno generalmente luogo una volta all’anno. Ma non si
escludono sessioni straordinarie, quando le circostante lo richiedono.
Per la disciplina dei lavori e del funzionamento
dell’organo assembleare
quest’ultimo procede ad elaborare un Regolamento dell’organo che integra le
poche norme contenute nello statuto relative al funzionamento dell’organo. Il
Regolamento interno contiene in dettaglio la procedura per la nomina del
presidente del vice presidente, il sistema di voto, durata della sessione,
regolamentazione del diritto alla parola e tutto quanto necessario per l’attività.
L’Assembla si articola in diverse commissioni, ciascuna competente per
determinate materie; proprio perché prive di autonomia funzionale, i lavori
delle commissioni si concludono generalmente con la proposta di provvedimenti
che sono sottoposti all’assemblea plenaria competente per statuto per adottare
gli atti. Il meccanismo di voto muove dal principio di uguaglianza (ONE STATE,
ONE VOTE); Il regolamento interno sancisce un quorum minimo delle presenze
per la validità della seduta.
a) La Conferenza generale del lavoro
È l’organo assembleare del OIL (organizzazione internazionale del lavoro).
L’atto istitutivo prevede una particolare composizione dell’organo assembleare,
ceh si avvale della rappresentanza degli Stati ma anche di quella delle categorie
interessate: i lavoratori ed i datori di lavoro. Ogni Stato è rappresentato da 4
delegati di cui due sono espressione del governo dello Stato, uno datori di
lavoro, uno rappresentante dei lavoratori. Tale composizione consente che
vengano rispettati tutti gli interessi delle singole categorie coinvolte nella
regolamentazione dell’attività di lavoro.
b) Le Assemblee parlamentari
Sono presenti in poche organizzazioni regionali, dove hanno conosciuto un
particolare sviluppo allorquando sono state inserite in enti di integrazione quale
oggi il Parlamento europeo. L’anomalia di tali assemblee parlamentari risiede
proprio nella loro composizione, per cui all’organo vengono attribuiti poteri
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consultivi ed in qualche caso con la partecipazione di atti complessi. La
composizione parlamentare di questi organi determina anzitutto un problema di
attribuzione del numero dei seggi a ciascuno Stato membro. Essendo il
Parlamento il rappresentante del popolo dello Stato, i seggi da attribuire,
dovrebbero essere commisurati alla popolazione presente in ciascuno Stato
membro.
6) CONSIGLIO: Comprende un numero ristretto di Stati cui competono
funzioni esecutive ed attuative. I membri sono scelti sia in base al loro peso
politico, sia in base alla loro posizione geografica. Generalmente l’organo
esecutivo è unico: nulla esclude però la ripartizione in più organi (vedi ONU:
Consiglio di Sicurezza - Consiglio Economico e Sociale – Consiglio di
Amministrazione Fiduciaria). Il problema fondamentale dell’organo esecutivo
è quello che attiene alla sua composizione, è indispensabile che l’atto
istitutivo contenga le norme, nell’obiettivo di realizzare un organo la cui
composizione si funzionale rispetto ai compiti dell’ente ma che, non violi del
tutto il fondamentale principio di uguaglianza fra gli Stati. Un primo
elemento è l’indicazione del numero dei componenti che può esser
predeterminato nello Statuto. Un successivo metodo è quello che prevede
una composizione mista una o più componenti dell’organo sono individuate
in ragione delle funzioni e degli obiettivi dell’ente l’altra, invece, serve ad
assicurare la possibilità che tutti gli altri Stati membri ne possano far parte,
sia pure attraverso meccanismi di elezione, rotazione, rappresentanza
geografica e simili.
7) SEGRETARIATO: È l’organo ‘pratico’ (organo amministrativo): composto da
tutto l’apparato burocratico, uffici, dipendenti... Svolge un ruolo di tramite
fra l’Organizzazione e gli Stati membri. Il Segretario Generale è
normalmente nominato dall’Assemblea Generale. Egli è a capo dell’apparato
burocratico, assume rilevanti funzioni politiche, può incidere sull’indirizzo
dell’Ente ed è completamente svincolato dal Mandato dello Stato di
appartenenza.
A questa generale struttura tripartita, si accompagna a volte un Organo con funzioni
giurisdizionali per la soluzione delle controversie (la C.I.G. è un caso esemplare).
8) TRIBUNALI AMMINISTRATIVI
I Tribunali Amministrativi sono giurisdizioni speciali istituite per giudicare le
controversie che possono sorgere tra l’Ente ed i suoi funzionari. Tali tribunali sono
completamente indipendenti da ogni organo giuridico nazionale.
B) L’istituzione
Il problema dell’istituzione di un organo giurisdizionale competente a dirimere le
controversie nascenti dal rapporto di lavoro tra i funzionari e l’ente si presentò anche
nel corso dei negoziati che portarono alla creazione della nuova organizzazione a
carattere universale. La composizione di tali organi varia da una organizzazione
all’altra. Tra gli organi minori si possono annoverare gli organi del controllo finanziario
e contabile. È noto che ogni ente per poter agire deve disporre di un proprio bilancio
generalmente alimentato dal contributo degli Stati membri, ed è quindi opportuno che
sia istituito un organo di controllo per verificare la regolarità delle spese. Le funzioni
attribuite a detti organi consistono nel controllo finanziario delle entrate e delle spese
dell’ente, comprensivo della verificazione contabile del bilancio. Tali funzioni sono
generalmente espletate sulla base delle disposizioni contenute nel regolamento
dell’ente e, ove esista, di apposito Regolamento interno che stabilisce le particolari
modalità di formazione e presentazione del bilancio.
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10) ORGANI SUSSIDIARI
Tutte le O.I. si avvalgono di numerosi Organi Sussidiari, siano essi temporanei o
permanenti, necessari allo svolgimento delle attività istituzionali. Il potere di costituire
organi sussidiari è implicito in base al Principio dell’Autonomia Organizzativa: La
struttura si adatta in base alle esigenze che si presentano nel tempo!
Tali organi sono nominati dall’organo principale che ne ha la competenza ed ogni qual
volta se ne ravvisa la necessità, con un atto interno all’ente quale manifestazione
tipica della autonoma capacità organizzativa dell’ente.
Le funzioni esercitate dagli organi sussidiari possono riguardare uno studio
approfondito di una tematica specifica, per esempio, o anche la soluzione pacifica
delle controversie, conciliazione, mediazione, arbitrato, aiuto umanitario, aiuto allo
sviluppo.
COMMISSIONE DELL’UNIONE EUROPEA
Ha tanti poteri essendo un’Organizzazione di Integrazione e quindi tende a ridurre la
presenza degli Stati a favore dell’Integrazione.
CONSIGLIO D’EUROPA
Dà l’impulso necessario allo sviluppo dell’Unione e ne delinea gli orientamenti politici
generali. Agendo fuori dalla Comunità Europea, il Consiglio sfugge al controllo della
Corte di Giustizia.
CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA
È un organo composto dai rappresentanti dei Governi degli Stati Membri. Le sue
riunioni terminano con procedure per la formazione di atti ed adotta le linee guida del
Consiglio d’Europa. È controllato dal Sindacato Giurisdizionale.
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Capitolo Sesto
L’ORDINAMENTO DELLE
ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI
Le OO.II. nel momento stesso in cui cominciano ad esistere hanno bisogno di un
complesso di norme interne che disciplini il funzionamento dei diversi organi, le loro
competenze, le procedure da seguire... Tale ordinamento interno è innanzi tutto dato
dall’Atto Istitutivo!
Il diritto interno delle O.I. si distingue dal Diritto Internazionale e dal Diritto Interno
degli Stati nel momento in cui l’Ente inizia ad esercitare le sue funzioni, in ordine al
Principio di Piena Autonomia! Il rapporto tra funzionari ed Ente è disciplinato dal
Diritto Interno.
L’Atto Istitutivo è la manifestazione della volontà, contenuta in un testo scritto, in
cui vengono poste in essere le regole di condotta destinate a tutti i membri.
NATURA DELL’ORDINAMENTO. Nella comunità internazionale operano una
molteplicità di soggetti di cui la maggior parte sono enti politici territoriali, cioè Stati
altri sono enti non territoriali ed altri ancora organizzazioni internazionali, si è
sostenuto che ciascuno di tali enti è portatore di un proprio ordinamento e che questi
ultimi pertanto presentano una natura analoga in quanto tutti ordinamenti interni di
soggetti della comunità internazionale. Tale affermazione può essere condivisibile in
una prima approssimazione, quella cioè riferita al fatto che si tratta, in tutti i casi, di
soggetti operanti nella comunità internazionale. L’organizzazione si caratterizza per
essere una comunità composta da soggetti pubblici quali Stati ed eventualmente
organizzazioni internazionali.
L’Atto Istitutivo non può contenere tutte le norme per il funzionamento dell’Ente e
quindi è necessario che sia integrato da Regolamenti, che hanno un potere
normativo. L’esercizio di poteri conferiti alle organizzazioni internazionali si concreta in
attività materiali realizzate direttamente dall’ente o dagli Stati membri in esecuzione
di atti da quest’ultimo adottati. L’espressione atti delle organizzazioni internazionali
può esser variamente interpretata. Atti possono essere attività materiali della
organizzazione mentre atti possono essere anche atti giuridici della stessa. L’atto
giuridico deve essere inteso come una manifestazione di volontà contenuta in un testo
scritto previsto dall’ordinamento dell’ente o dall’ordinamento internazionale, nel quale
vengono poste delle regole di condotta che possono essere rivolte alla generalità dei
membri della organizzazione o a taluni soggetti. Esiste altresì un ulteriore categoria di
accordi o convenzioni multilaterali che pur obbedendo alle norme generali di diritto
internazionale , presentano un notevole interesse per lo studio delle organizzazioni
internazionali in quanto costituiscono una delle modalità ed a volte quella principale,
mediante la quale l’organizzazione persegue i suoi scopi. A prescindere dagli atti di
tipo convenzionale o contrattuale gli atti unilaterali dell’ente sono quelli di maggiore
interesse, specialmente quando si vuole fare riferimento alla capacità di formulare
norme giuridiche proprie, nel senso che, qualunque sia l’organo o il procedimento
adottato, l’atto è imputabile alla organizzazione come soggetto internazionale e non ai
suoi Stati membri.
2) Le diverse tipologie di atti.
La classificazione degli atti delle organizzazioni internazionali è estremamente
complessa ma ne possiamo distinguere due categorie. Una prima, in funzione della
natura dell’atto, si possono distinguere i cd. Atti Normativi che hanno per effetto di
introdurre, modificare integrare o estinguere norme che si indirizzano ad una pluralità
di destinatari. Una seconda categoria è quella degli atti che possono essere qualificati
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amministrativi, mediante i quali vengono presi provvedimenti
nei confronti dei
destinatari.
In funzione degli organi dai quali emanano, si distinguono gli atti semplici che
emanano da un solo organo, dagli atti composti, nei quali l’adozione è il concorso di
una pluralità di organi. Molto spesso gli atti composti sono anche considerati atti
complessi quando l’intervento dei singoli organi è così intrinsecamente legato da dar
vita ad un atto unico, che non consente una distinzione fra gli atti appartenenti ai
singoli organi. Fra le categorie di atti la cui natura ed i cui effetti debbono esser
valutati caso per caso, i termini più ricorrenti sono: risoluzione, decisioni,
raccomandazioni.
3)REGOLAMENTI INTERNI
Le regole delle organizzazioni internazionali attribuiscono in maniera espressa o
implicita un poter normativo interno destinato a regolarne il funzionamento
adattandolo alla evoluzione delle attività. Destinatari di tali norme sono, lo stesso ente
con i suoi organi, i soggetti del proprio ordinamento interno, ed in particolare gli Stati
membri ed eventualmente le persone fisiche nella qualità di funzionari, agenti, organi.
La natura obbligatoria di tali regolamenti si evince dallo statuto e dall’ordinamento
stesso dell’ente. I regolamenti organizzativi sono atti obbligatori per gli Stati membri e
per i soggetti dell’ente considerato. L’attività normativa interna di un’organizzazione
internazionale, può manifestarsi anche attraverso atti che non sono in principio
vincolanti. In tale categoria si possono ricondurre le raccomandazioni ed i pareri
manifestati da un organo ad altro organo della stessa organizzazione di propria
iniziativa o su richiesta. La prassi dimostra che si sia formata una regola
consuetudinaria che riconosce alle organizzazioni internazionali un potere generale
per stabilite le regole relative al proprio funzionamento.
Disciplinano: - I rapporti tra funzionari ed agenti;
- I rapporti finanziari;
- I rapporti interni ai singoli organi.
4)RISOLUZIONI
Sono gli atti con cui l’Organizzazione tende ad indurre gli Stati a mantenere un
determinato comportamento. Indica quindi una presa di posizione che pur non
essendo vincolante, assume un ruolo determinante nei processi di produzione
normativa internazionale. Il problema del valore giuridico delle risoluzioni delle
organizzazioni internazionali è stato esaminato anche con riferimento al diritto
consuetudinario. Molte di queste risoluzioni hanno in effetti codificato o interpretato
norme di diritto internazionale generale. Tali atti possono quindi avere valore di
codificazione o cristallizzazione di una consuetudine o ancora essere all’origine di una
nuova consuetudine. La codificazione in tal modo si realizza, è una trascrizione in un
testo di regole e principi che appartengono al diritto internaz. consuetudinario. Si
parla di cristallizzazione quando non è pacifico che esista una norma consuetudinaria
preesistente. Quando l’atto vuole essere il punto di partenza per una nuova norma di
diritto consuetudinario, il procedimento è certamente diverso. Il voto, l’esortazione è
espresso in una raccomandazione e non ha di per sé alcun valore giuridico.
5)DICHIARAZIONI
Esempio di Soft Law che formano l’Opinio Juris. Possono trarre obbligatorietà da altre
fonti, come norme consuetudinarie codificate o principi generali di diritto. Tali principi
possono essere codificati in una dichiarazione allo stesso modo in cui lo può essere
una consuetudine. L’adozione della dichiarazione costituisce il riconoscimento del
principio.
6)DECISIONI
Obbligano tutti gli Stati. Sono un atto vincolante con effetti obbligatori immediati. Il
potere normativo interno dell’organizzazione acquista natura legislativa o quasi
legislativa con le decisioni. Fanno eccezione le decisioni adottate secondo la procedura
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“opting out” mediante la quale gli stati hanno il diritto di non accettare la decisione o
formulare riserve, senza che ciò faccia perdere la natura obbligatoria dell’atto per gli
altri Stati. Gli atti giuridici obbligatori non hanno sempre medesime funzioni. Esistono
decisioni individuali che riguardano un determinato gruppo di destinatari ben definiti.
Esistono anche decisioni di carattere generale che si differenziano proprio per il tipo di
obblighi che impongono . È questo il caso delle decisioni dalle quali scaturiscono
obblighi di risultato lasciando agli Stati la forma ed i mezzi per realizzarli.
7)RACCOMANDAZIONI
Atti che contengono un invito ad adottare particolari comportamenti. Pur non essendo
vincolanti, sono estremamente importanti perché vanno a formare la reputazione a
livello internazionale la quale è determinante per eventuali accordi futuri. Hanno
quindi un elevato peso politico. Nei confronti degli Stati membri una raccomandazione
non si trasforma in un obbligo giuridico se no dopo l’eventuale accettazione espressa o
tacita. Gli Stati sono quindi liberi di rifiutarla, anche se lo faranno con estrema
prudenza allorquando l’atto in questione ha ottenuto l’accettazione maggioritaria degli
altri Stati.
La raccomandazione produce l’EFFETTO LEICITA’: Non commette illecito lo Stato che
seguendo la raccomandazione ha operato un comportamento contrario all’accordo. Le
raccomandazioni anche se privi di effetti giuridici vincolanti, hanno una notevole forza
morale in quanto richiamano l’attenzione degli Stati e dell’opinione pubblica su una
determinata situazione e pongono quindi in moto, in relazione ad essa, forze sociali e
politiche notevoli. Le raccomandazioni hanno un considerevole valore politico anche
perché obbligano gli Stati della organizzazione a prendere posizione con il loro voto, o
con il loro comportamento sulla questione che forma oggetto della raccomandazione
stessa sottoponendosi così al giudizio degli altri Stati e dell’opinione pubblica
mondiale. Le raccomandazioni costituiscono un efficace strumento di azione da parte
degli enti internazionali, azione che si esplica non soltanto attraverso norme rivolte ai
membri, quanto attraverso opere di persuasione dirette ad ottenere la loro
collaborazione.
LA FORMAZIONE DELLA VOLONTÀ
La volontà dell’Ente si forma necessariamente con più organi e ciascuno deve seguire
un particolare procedimento per manifestare la propria volontà, che si concretizza nel
risultato finale!
PRINCIPIO DI UNANIMITÀ
Soddisfa l’esigenza di uguaglianza sovrana degli Stati
ed il Principio della
Volontarietà. Tuttavia rischia di paralizzare qualunque azione voglia essere intrapresa
da un gruppo di Stati che operano nell’ambito della comunità internazionale e secondo
le regole di quest’ultima. Tale rischio è tanto più frequente quanto più ampia è la
partecipazione degli Stati al gruppo considerato. È naturale che fin dalle prime forme
di organizzazione internazionale si sia cercato di individuare procedure idonee a
ridurrei rischi di paralisi conseguenti alla regola dell’unanimità e successivamente poi
si sia abbondonata tale regola a favore di altre soluzioni
Sono stati quindi introdotti dei correttivi:
- astensione
- assenza
- non interessati
Interpretazione del concetto di umanità presuppone di raccogliere il voto favorevole di
tutti i componenti dell’organo nessuno escluso, si attribuisce una rilevanza giuridica ad
una situazione di fatto, quale l’assenza dello Stato nella riunione dell’organo, ovvero
ad una volontà di non partecipare al voto, implicitamente manifestata mediante
l’astensione. In una terza ipotesi si attribuisce allo Stato il potere di dichiararsi non
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interessato alla delibera in oggetto, manifestando così la volontà di non partecipare
alla relativa votazione. Nelle tre soluzioni anzidette hanno lo scopo di facilitare
l’adozione dei provvedimenti, ed in una parola quindi l’attività dell’organo, il problema
giuridico si sposta sul carattere che l’atto, la decisione così adottata,assume nei
confronti del soggetto che era assente, che si è astenuto ovvero che si è dichiarato
“non interessato”.
L’ASTENSIONE non impedisce l’adozione del provvedimento, ma attraverso
l’astensione lo Stato rimette agli altri componenti dell’organo il potere di adottare
l’atto, allo stesso Stato non può essere riconosciuto il diritto di opporsi l’attuazione
dell’atto un quanto in tal modo si restituirebbe indirettamente allo Stato in questione
quel diritto dovere-dovere che lo Stato stesso ha rinunciato ad esercitare nel
momento in cui doveva essere esercitato attraverso il voto.
L’ASSENZA dello Stato dalla riunione dell’organo in oggetto l’assenza; che è
certamente un mero fatto al quale è difficile attribuire un significato giuridico, senza
valutare ed interpretare le cause o le motivazioni dell’assenza.
4)LE DIVERSE MAGGIORANZE
È il processo decisionale più agevole perché la decisione soggettiva prescinde da
quella individuale. Risponde quindi ad esigenze di funzionalità.
Si calcola in base al numero dei membri dell’organo, in base al numero dei membri
aventi diritto al voto ed in base al numero dei membri presenti e votanti. Quindi il
numero può variare molto facilmente! La maggioranza semplice costituisce
certamente la regola fondamentale mentre le maggioranze qualificate sono riservate
agli atti o alle delibere di maggior rilievo. E tra queste, quelle che attengono allo
status di membro e quindi alla ammissione, all’eventuale sospensione o espulsione
ovvero anche per l’adozione di emendamenti all’atto istitutivo o di altri atti di
particolare rilievo. L’aver introdotto regole di formazione della volontà pone,
certamente dei problemi in relazione ai principi generali dell’ordinamento
internazionale nel cui contesto si muovono le organizzazioni internazionali. La regola
dell’unanimità è conforme a due principi fondamentali dell’ordinamento internazionale:
l’uguaglianza degli Stati e la volontarietà della accettazione delle norme di natura
pattizia.
5)L’UGUAGLIANZA DEGLI STATI ED IL VOTO PARITARIO
Nel calcolo delle accennate maggioranze elemento fondamentale è quello della
attribuzione del diritto di voto —> uno Stato un voto. Il voto è direttamente esercitato
dal delegato dello Stato per appello nominale o per alzata di mano, come previsto dal
regolamento. La regola da attribuire un singolo voto ad ogni Stato membro è una
fondamentale costruzione del diritto internazionale che aveva forse una certa
rispondenza con la realtà agli albori della nascita della comunità internazionale. Le
esigenze di funzionalità dei singoli enti internazionali debbono trovare applicazione
anche nei confronti di questa contraddittoria situazione che applica, da una parte la
costruzione giuridica dell’uguaglianza dagli Stati sovrani, ma dall’altra la realtà
fattuale di una macroscopica differenza fra gli Stati. Un esempio: gli Stati
maggiormente interessati al commercio marittimo e che possiedono una grande flotta
commerciale sono partecipi dell’organo esecutivo dell’IMO.
6)VOTO PONDERATO
La regola del ONE STATE, ONE VOTE risulta essere lo sbocco più genuino della Società
Paritaria delle O.I. È tuttavia chiaro che non è sempre applicabile, soprattutto tenendo
conto per esempio del fatto che alcuni Stati hanno un territorio geografico vastissimo
ed altri invece piccolissimo. Per non parlare del diverso peso politico che uno Stato
assume rispetto ad un altro...
Per tutti questi motivi si deve parlare di Voto Ponderato, che indica un voto al quale
viene applicato un peso diverso a seconda del soggetto a cui viene attribuito (es: nel
Consiglio di Sicurezza ONU c’è il voto ponderato). una volta accettato il principio del
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voto ponderato, l’elemento fondamentale è quello che attiene alla determinazione dei
parametri in base ai quali il voto stesso viene determinato. Riferiti alla generalità dei
soggetti tali parametri, obiettivamente considerati potrebbero essere, la popolazione
dello Stato, la superficie del territorio, il prodotto interno lordo e così via. I criteri che
vengono seguiti per valutare il peso del voto debbono essere direttamente attinenti
alle esigenze funzionali dell’ente considerato. Il voto ponderato è stato attuato in
primis dagli enti economici internazionali ed in particolare fra questi la Banca
mondiale. Il meccanismo al quale far riferimento per comprendere tale sistema è
certamente quello in uso in tutte le società di capitale, nelle quali il voto è espresso
con riferimento alle azioni possedute a prescindere dal soggetto che le detiene.
7)ALTRE SOLUZIONI ADOTATE IN APPLICAZIONE DEL CRITERIO DI
FUNZIONALITÀ
In assenza del meccanismo del voto ponderato vengono adottate altre soluzioni che
tendono a realizzare i medesimi obiettivi che possono essere individuate nel noto
sistema di voto del Consiglio di Sicurezza delle N.U. ed in altri sistemi di voto nei quali
si far riferimento ai capitali investiti in una determinata attività. Alcuni enti di recente
formazione, volti alla gestione di servizi o ad attività di tipo industriale, nella scelta dei
meccanismi di voto da adottare hanno dovuto tener conto della componente
economica che massimamente rileva nelle situazioni anzidette. La soluzione adottata
prevede una doppia maggioranza che si identifica nella maggioranza dei due terzi
degli Stati partecipanti al programma che rappresenti altresì la maggioranza dei due
terzi del bilancio del programma stesso. Negli enti nei quali vi è un riferimento ad un
apporto economico come parametro che rileva direttamente o indirettamente agli
effetti della attribuzione del voto, viene generalmente prevista, altresì, una norma atta
ad impedire che uno o pochi Stati possano assumere il monopolio della gestione
dell’ente. Le norme sono quelle che limitano la sottoscrizione del capitale.
8)CONSENSUS
Ricorrere ad una votazione e scegliere ogni volta una diversa modalità per attribuire la
volontà può essere scomodo. Per questo si tende ad adottare il Principio del
Consenso: Il Presidente della riunione ritiene che la decisione possa essere adottata
“se non vi sono opinioni contrarie”. Il consenso cioè è tacito, attribuendo al silenzio
un’implicita volontà (chi tace, acconsente!). La regola del consenso rappresenta una
soluzione prevalentemente attuata di fatto per risolvere eventuali problemi giuridici, e
nei testi pi recenti, è sta implicitamente inserita e rappresentata quindi uno specifico
meccanismo giuridicamente rilevante per la formazione della volontà dell’organo o
dell’ente.
Fine sesto capitolo
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Capitolo Settimo
I FUNZIONARI DELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI
Parlando di OO.II. occorre definire e regolare il ruolo del personale da queste
utilizzato per esercitare le funzioni che sono chiamate ad esplicare. L’Ente quindi deve
dotarsi di organi ed uffici attraverso cui poter agire e che questi ultimi devono essere
sottratti all’influenza sia degli Stati membri sia dell’Ente. L’ente diventa soggetto
autonomo degli Stati membri.
I Funzionari quindi sono i dipendenti dell’O.I. ed il loro rapporto con l’Ente è
disciplinato dal Diritto Interno. La dottrina distingue due tipologie di funzionari:
AGENTI INTERNAZIONALI: Legati dal rapporto fiduciario, si pongono ad un alto
livello gerarchico per il ruolo che ricoprono e che rivestono esclusivamente al
raggiungimento dei fini preposti. La loro attività è direttamente collegata alla
realizzazione degli scopi istituzionali ed il rapporto di lavoro fra agenti ed enti è
regolato dalle norme interne che l’ente stesso predispone per disciplinare le relazioni
con il proprio personale, sottraendolo in tal modo da ogni ingerenza degli ordinamenti
statali.
FUNZIONARI INTERNAZIONALI: Gestiscono un interesse collettivo e non
particolare. Il loro rapporto con l’Ente è disciplinato da un Contratto di Assunzione
stabilito in base alle norme dell’Organizzazione. È necessario che l’attribuzioni delle
funzioni provenga all’individuo da un ente internazionale tale incarico deve seguire un
accordo internazionale con il quale si da vita all’ente internazionale; l’attività
dell’individuo chiamato ad assumere tali funzioni deve svolgersi sotto il controllo
dell’ente internazionale e deve essere retta da un insieme di norme giuridiche speciali;
tale azione deve avere un carattere di continuità e di esclusività e le funzioni da
svolgere debbono avere come obiettivo l’interesse dell’ente. D’altra parte ogni Stato
firmatario dell’accordo ammette implicitamente la possibilità che anche i suoi cittadini
possano assumere la qualifica di funzionario internazionale impegnandosi a rispettare
quelle caratteristiche di indipendenza che sono proprie dei funzionari internazionali. La
necessità che sia l’ente ad attribuire l’incarico all’individuo si rivela indispensabile per
mantenere il carattere indispensabile per mantenere il carattere internazionale della
funzione che l’agente dovrà svolgere. Ulteriore condizione è la sottoposizione del funz.
Internaz. ad un insieme di regole giuridiche speciali, cioè a quello che comunemente si
indica come lo statuto dei funzionari.
Le principali caratteristiche sono:
- Indipendenza delle loro funzioni rispetto agli Stati membri
- Incompatibilità delle Cariche
Altre teorie pongono invece l’Agente come una categoria molto ampia nella quale
rientrerebbe anche la species Funzionario.
Ad ogni modo, le due categorie hanno caratteristiche comuni:
 Accordo istitutivo che ne disciplina il rapporto con l’Ente;
 L’Organizzazione attribuisce le funzioni ai funzionari in base agli obiettivi da
raggiungere;
 L’attività deve avere il carattere di Esclusività (esclusivo è l’interesse
dell’Organizzazione).
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2.
LA
DISCIPLINA
DEL
RAPPORTO
DI
SERVIZIO
CON
L’ENTE
INTERNAZIONALE
Il rapporto che intercorre tra l’individuo e l’ente presso il quale esso presta la sua
attività è disciplinato dall’ordinamento interno dell’ente medesimo. Soltanto il diritto
interno di ciascun ente può disciplinare il rapporto di impiego dei propri funzionari;
riconoscendosi al medesimo individuo-funzionario la soggettività giuridica interna cioè
propria dell’ordinamento giuridico dell’ente considerato. In relazione alle espressioni
frequentemente utilizzate –“funzione pubblica internazionale e funzione pubblica
europea”- si potrebbe assumere come ipotesi che il rapporto tra il funzionario e l’ente
abbia un elemento pubblicistico e possa quindi essere avvicinato alla nozione di
contratto di pubblico impiego rilevabile nei singoli Stati. Per quanto attiene al regime
statutario attraverso l’atto di assunzione il funzionario aderisce ad un regolamento già
precedentemente fissato nel quale sono disciplinate tutte le fasi, le condizioni e le
modalità del rapporto di impiego. Tale disciplina può essere modificata soltanto col
ricorrere di determinate circostanze. Ciò contribuisce alla stabilità del rapporto di
impiego e offre maggiori garanzie al funzionario stesso. Il contenuto del contratto
disciplina soltanto le condizioni particolari e, invece per quanto riguarda, le modalità
generali del rapporto, queste rimangono disciplinate in maniera uniforme dal
regolamento precedentemente emanato.
a) LO STATUS DI FUNZIONARIO
L’esistenza di uno status tipico dei funzionari degli enti internazionali, può
essere rilevata nella formazione di movimenti sindacali e quindi nella nascita di
un sindacalismo dei funzionari internazionali. Il sindacalismo essendo un
classico movimento per la difesa degli interessi di una categoria, presuppone,
l’omogeneità degli interessi della categoria medesima. Fra le diverse categorie
di funzionari si possono prendere in esame quelle nelle quali corrisponde una
diversità di trattamento e quindi una diversa posizione giuridica delle persone
che vi appartengono. Si opera quindi una tripartizione:
1. funzionari occasionali a carattere temporaneo;
2. funzionari a carattere permanente
3. funzionari appartenenti ad organismi successivamente istituiti dall’ente e dal
medesimo dipendenti.
3. L’ACQUISTO DELLO STATUS
Per assumere lo status di Funzionario è necessario soddisfare le condizioni richieste da
ciascun Ente. Condizioni che possono variare di Ente in Ente.
Il sistema contrattuale, fa dipendere l’acquisto dello Status dalla stipulazione di un
contratto, mentre nel sistema statutario l’acquisto dello status consegue ad un atto di
nomina. Un qualsiasi individuo può divenire funzionario di un ente internazionale
purchè ne abbia i requisiti richiesti e ne accetti le condizioni previste.
È però possibile classificare i requisiti in:
CONDIZIONI FISSE: Nazionalità, godimento di diritti civili e politici, posizione nei
confronti di obblighi militari, attitudine fisica, garanzie morali, limiti d’età...
CONDIZIONI VARIABILI: Capacità tecniche, competenze, esperienze professionali,
titoli di studio, conoscenze linguistiche...
4. SITUAZIONI GIURIDICHE INERENTI ALLO STATUS
All’individuo titolare dello status l’ordinamento attribuisce un complesso di situazioni
giuridiche di natura passiva o attiva:
Situazioni Giuridiche Passive: Generalmente indicate dalla dottrina come doveri.
Dovere, per esempio, di assumere un particolare comportamento e di svolgere una
determinata attività, obbligo di obbedienza e lealtà, sottomissione ad un capo
gerarchico, divieto di manifestazioni oralie scritte sulle attività dell’ente, mantenere il
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segreto professionale; ma anche il Principio di Indipendenza da qualunque autorità al
di fuori dell’Ente. Gli obblighi imposti ai funzionari sono accompagnati da sanzioni
previste nell’ambito dello stesso ordinamento dell’ente. Tali sanzioni possono essere
disciplinate in ragione del loro carattere penale o disciplinare. Sanzioni penali
inesistenti; sanzioni disciplinari possono assumere diversa gravità dal semplice
ammonimento alla destituzione. A tutela dei diritti e degli interessi del funzionario si
prevede una procedura di ricorso contro gli eventuali provvedimenti disciplinari
illegittimi.
Situazioni Giuridiche Attive: Generalmente di carattere economico e sociale.
Trattamento economico del funzionario, sviluppo della carriera, assicurazioni malattia
ed altre forme di previdenza...
5. PRIVILEGI ED IMMUNITA’ DEL FUNZIONARIO INTERNAZIONALE
L’espressione “privilegi ed immunità” lascia intendere che si tratta di situazioni
giuridiche attive, cioè di diritti concessi ai funzionari nell’ambito degli ordinamenti
interni degli Stati membri dell’ente. Tali diritti sono riconosciuti al funzionario in
ragione dell’ufficio al quale l’individuo è proposto. È opinione comune che non esistono
norme consuetudinarie internazionali che impongono agli Stati di concedere ai
funzionari particolari privilegi ed immunità. Le attuali fonti giuridiche sono costituite
dai testi di convenzioni o protocolli internazionali multilaterali o accordi bilaterali
stipulati tra l’organizzazione internazionale e lo Stato nel cui territorio l’ente ha
stabilito la sede. Il contenuto dei privilegi ed immunità può variare da un ente all’altro,
essendo disciplinato, da uno specifico accordo; tuttavia, dopo l’elaborazione degli
accordi multilaterali, si può ormai affermare che esiste una tendenza del generale
sulla concessione di taluni privilegi ed immunità ed è quindi possibile esaminare il
contenuto infatti si può ricavare dalle convenzioni generali un trattamento standard ad
essi normalmente riconosciuto.
a)Immunità dalla giurisdizione, che è pressoché totale nel campo penale e molto
limitata in ambito civile. Cioè, il diritto a non essere sottoposti alla giurisdizione penale
e civile per gli atti compiuti nell’esercizio delle funzioni ufficiali; la circostanza che la
determinazione del carattere ufficiale o privato dell’atto del funzionario è rimessa
all’apprezzamento del giudice nazionale dello Stato in cui sorge la controversia solleva
alcune perplessità; si è detto che mentre le norme generali poste dalle convenzioni
tendono alla creazione di uno Status uniforme dei funzionari internazionali, la libertà
di accertamento lasciata al giudice interno potrebbe rompere l’uniformità della
disciplina in cui tali norme tendono.
b)Esenzioni Fiscali, esonero dal pagamento delle imposte che deriva dal suo rapporto
con l’ente (Non si applica alle imposte indipendenti dallo status); norme particolari
vengono poste con riferimento alla tassazione su altre fonti di reddito, diverse dagli
emolumenti, che si trovano sul territorio dello Stato.
c)Altri Privilegi: Inviolabilità personale dell’agente (quindi il diritto di essere esentati
da ogni forma di coercizione), facilitazioni in materia doganale e valutaria (quindi il
diritto di importare ed esportare quanto desiderano con esenzione da tasse),
particolari facilitazioni per il rimpatrio in caso di crisi internazionale. Una specifica
norma impone allo Stato territoriale un dovere di tutela nei confronti dello Stranieroorgano o funzionario di uno Stato. La ratio di questa norma consiste nella tutela della
funzione che l’organo straniero è chiamato ad esercitare sul territorio di un altro
Stato. Ne deriva che in caso di sua violazione, lo Stato nazionale potrà agire sul piano
internazionale reclamando un risarcimento sia per danni arrecati al funzionario in
quanto tale sia per quelli arrecati alla funzione statale.
d)La rinuncia: il godimento di tali privilegi potrebbe portare il taluni casi ad abusi, si è
posto quindi il problema di armonizzare l’esigenza della protezione e dell’indipendenza
del funzionario, con l’esigenza del rispetto dell’ordinamento giuridico dello Stato
considerato. Questo può essere risolto attraverso un provvedimento che sospenda o
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revochi il diritto riconosciuto al funzionario stesso,ovvero attraverso la previsione che
il beneficiario dell’immunità possa espressamente rinunciarvi.
e)Peculiarità della situazione dei funzionari internazionali in Italia: ai funzionari
internazionali presenti in territorio italiano è riservato un trattamento differenziato
che, vede i funzionari italiani subire limitazioni e restrizioni, in particolare in materia
fiscale e doganale, determinando di fatto un posizione di diseguaglianza con i
funzionari di cittadinanza straniera. La posizione restrittiva dell’Italia crea due
differenti categorie di funzionari all’interno di uno stesso ente…
6. LA TUTELA DELLE SITUAZIONI GIURIDICHE INERENTI ALLO STATUS DI
FUNZIONARIO
Lo sviluppo delle organizzazioni internazionali dopo il secondo conflitto mondiale ha
posto con particolare evidenza il problema della protezione dei diritti dei funzionari
inducendo le stesse organizzazioni a prevedere, nei loro ordinamenti interni, sistemi di
garanzia ai quali tutti i funzionari possono accedere per esperire delle vie di ricorso
che consentono loro di far rispettare i contratti di lavoro e le regole pose
dall’organizzazione ed applicabili al personale.
a) Le garanzie a carattere amministrativo
le garanzie amministrative sono generalmente di due tipi: la prima riguarda il diritto
del funzionario di essere sentito prima che venga adottata una misura a suo carico. A
tal fine qualche organizzazione ha istituito dei comitati consultivi misti, composti cioè
dai rappresentanti dell’ente internazionale e da quelli dei funzionari che danno pareri
su questioni che riguardano lo statuto del personale, o altri organismi particolari che
devono essere consultati prima che una sanzione disciplinare sia adottata contro un
funzionario. In alcune organizzazioni preliminarmente al ricorso gerarchico è possibile
esperire delle procedure informali di conciliazione o mediazione nel tentativo di
ravvicinare i punti di vista del funzionario e dell’organizzazione, evitando così il ricorso
amministrativo. In mancanza di soluzioni amichevoli, il ricorso gerarchico rappresenta
una via di contestazione formale delle decisioni amministrative ed il requisito
indispensabile per ulteriori ricorsi. Tale soluzione, se costituisce una garanzia
supplementare per il funzionario, ha per conseguenza un allungamento dei tempi della
procedura. In questo caso, il ricorso all’organo consultivo è obbligatorio e costituisce
condizione indispensabile per il ricorso giurisdizionale salvo che le parti, di comune
accordo, vi rinuncino.
b) I ricorsi giurisdizionali
I funzionari internazionali dispongono anche di garanzie giurisdizionali. Quasi tutte le
organizzazioni internazionali dispongono di un organo a carattere giudiziario cui i
funzionari possono ricorrere per ottenere una tutela giurisdizionale dei loro diritti. Gli
organi giurisdizionali possono essere aditi dai funzionari dell’organizzazione, dagli ex
funzionari dell’organizzazione e dai loro aventi diritto; soltanto raramente possono
ricorrervi i candidati esterni che hanno sostenuto le prove di un concorso per essere
ammessi ad un impiego nell’organizzazione. Le sentenze o le decisioni sono motivate
e lette in pubblica udienza. Se la richiesta è fondata, l’organo giurisdizionale può
annullare la decisione contestata o ordinare il versamento di una somma di denaro a
titolo di risarcimento del danno. La scelta fra le due soluzioni non è di regola lasciata
alla discrezionalità dei giudici: gli statuti della maggior parte degli organi
giurisdizionali lasciano alle organizzazioni interessate la possibilità di optare per l’una
o l’altra soluzione. Le decisioni sono definitive e vincolanti per le parti. I motivi per i
quali la decisione del Tribinale può essere impugnata per revisione sono
essenzialmente tre: 1. Difetto di giurisdizione positivo o negativo, violazione o falsa
interpretazione di una norma dello Statuto dell’ONU, violazione di una norma
essenziale della procedura tale da provocare un errore di giudizio. L’impugnazione
deve essere proposta entro trenta giorni dalla emanazione della sentenza con ricorso
diretto al Comitato di selezione. La caratteristica di tale procedimento consiste
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nell’oggetto della domanda con la quale si introduce l’impugnazione. Si tratta
dell’invito rivolto ad un organo che non è quello che procederà alla revisione, di
chiedere a sua volta un parere alla Corte Internazionale di Giustizia, inseguito al quale
il terzo organo, cioè lo stesso Tribunale, provvederà ad operare la revisione.
7. PERDITA DELLO STATUS
Per quanto attiene alle cause di perdita attribuibili alla volontà del funzionario, l’unica
è data dalle DIMISSIONI che consistono nella rottura unilaterale del rapporto. Queste
sono subordinate al rispetto di determinate condizioni. Il funzionario è tenuto, ad
osservare un termine di preavviso che varia da un anno a sei mesi a seconda degli
enti considerati, del grado e della categoria del funzionario. Alla cessazione del
rapporto per volontà del funzionario corrisponde una analoga possibilità riservata
all’ente. Quest’ultima è comunemente indicata con il termine Revoca o
LICENZIAMENTO. ed in alcuni casi con l’eufemismo “démission d’office”. In alcune
ipotesi il licenziamento assume il carattere di una vera e propria sanzione. Ciò si
verifica anzitutto a seguito di un servizio giudicato insufficiente oppure che il
funzionario perda uno dei requisiti necessari all’assunzione. Diverse si presentano le
cause che determinano la perdita di status nell’ipotesi che il rapporto sia disciplinato
dal regime contrattuale piuttosto che da quello statutario. Poiché alla base dello
Status si trova un contratto, un incontro di volontà fra due soggetti, esistono
determinate cause tipiche di questo genere di atti che possono dar luogo alla perdita
dello Status. Fra le altre ipotesi nelle quali la perdita dello Status dipende da un
provvedimento dell’ente si possono distinguere i casi nei quali il provvedimento
dell’ente, viene emanato a seguito del verificarsi di un fatto obiettivo, nei quali il
provvedimento stesso dipende esclusivamente dalla volontà dell’ente. Lo scioglimento
del contratto può anche essere pronunciato nell’interesse dell’organizzazione.
8. SITUAZIONI GIURIDICHE DOPO LA PERDITA DELLO STATUS
Il diritto a pensione sorge sostituendosi alle diverse forme di retribuzione di cui
beneficia il funzionario, che vengono a cessare con la perdita dello Status.
Dall’esistenza di tale diritto consegue la titolarità di quelle situazioni giuridiche
strumentali attribuite all’individuo allo scopo di tutelare il diritto stesso.
Il Trattamento pensionistico è destinato a persistere oltre la perdita dello status;
Immunità della giurisdizione per atti compiuti durante l’esercizio;
Obbligo di segretezza circa le funzioni esercitate. Quindi divieto di divulgare
informazioni inerenti il rapporto di servizio. Doveri di onestà, delicatezza, lealtà.
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Capitolo Ottavo
IL FINANZIAMENTO DELLE
ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI
La fonte di finanziamento alla quale ricorrono in prevalenza le OO.II. è la c.d.
Contribuzione Obbligatoria a Fondo Perduto mediante cui gli Stati membri concorrono
alle spese dell’Organizzazione mediante contributi periodici.
Il fenomeno del concorso finanziario degli Stati ha origine e natura contrattuale;
l’obbligatorietà della contribuzione deriva dal vincolo associativo che gli Stati
volontariamente istituiscono. A confermare l’esistenza dell’obbligo di contribuzione
soccorrono
alcune
norme
specifiche
ricorrenti
negli
accordi
istitutivi
dell’organizzazione, norme che dichiarano l’obbligo dello Stato al versamento del
contributo, stabiliscono un preciso termine entro il quale adempiere, predispongono
strumenti volti a scoraggiare o sanzionare eventuali trasgressori.
2. LA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO DEGLI STATI MEMBRI
Nella determinazione del contributo degli Stati membri all’organizzazione, il sistema
della contribuzione obbligatoria periodica ed a fondo perduto è estremamente diffuso
ed offre una considerevole varietà delle forme e modalità nelle quali di articolano i
sistemi adottati dalle organizzazioni internazionali.
a) Il sistema delle classi di contribuzione. Nel sistema delle classi di contribuzione la
totalità degli Stati membri viene suddivisa in vari gruppi di appartenenza definiti
appunto classi. La determinazione dei contributi è determinata in genere annualmente
e l’appartenenza ad una diversa classe, non attribuisce normalmente una differente
importanza degli Stati negli organi collegiali, godendo tutti degli stessi poteri
decisionali. Ma tale sistema presenta dei limiti laddove l’assegnazione alle classi è
condizionata da uno specifico accordo con lo Stato di sede, si pone l’organizzazione in
uno stato di dipendenza finanziaria rispetto a quest’ultimo, dipendenza che potrebbe
nuocere alla stessa autonomia dell’ente.
b) Rapporto contribuzione-benefici Il principio che informa questo criterio di
ripartizione è comunemente definito del “giusto ritorno”; il principio tende a
commisurare l’apporto di ciascuno Stato membro al vantaggio che esso ricava
dall’attività. Il criterio in oggetto è adottato principalmente da enti aventi funzioni di
natura tecnica o economica operanti in settori particolari. Ad esempio l’Organizzazione
Internazionale Marittima nella quale le quote sono calcolate anche in base al
tonnellaggio complessivo della flotta di ciascun membro.
c) Il criterio della capacità contributiva degli Stati. La scelta del criterio proporzionale
e l’abbandono di quello fondato sul rapporto contribuzione-beneficio è generalmente
sintomo del fatto che gli Stati chiedono all’organizzazione un servizio a carattere
indivisibile, non facilmente quantificabile. La pratica dell’utilizzo di simili dati è molto
diffusa. Tra le organizzazione che adottano sistemi fondati su un solo parametro, si
può citare il Consiglio d’Europa, che adottò quello demografico della popolazione. Da
alcuni decenni si è andata sempre più affermandosi, la pratica dell’utilizzo congiunto di
parametri economici, come il reddito nazionale o individuale, e parametri demografici,
quali l’entità della popolazione o la superficie terrestre. Ha fatto così la prima
apparizione il principio della capacità contributiva, principio che sottende una
valutazione comparativa delle forze economiche di più Stati legati da un rapporto
collettivo di prestazioni patrimoniali, giustifica la diversità delle quote contributive
nazionali nella scala di contribuzione che viene a determinarsi e salvaguarda
l’uguaglianza dei Paesi membri nei poteri decisionali.
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d) Il regime dei conferimenti di capitale L’interdipendenza della vita di relazione
internazionale, ha determinato il nascere di nuove forme di cooperazione
internazionale simili al modello d’impresa. I trattati istitutivi delle organizzazioni che
contemplano l’apporto finanziario dei Paesi membri sotto forma di partecipazione al
capitale dell’ente, configurano le relative contribuzioni come veri e propri investimenti
di capitale. Il capitale autorizzato entro il quale è destinato a mantenersi il capitale
sottoscritto, è suddiviso in quote attribuite agli Stati membri sulla base di fattori di
natura economica o politica. La quota di capitale attribuita a ciascun membro, oltre a
definire l’ammontare dell’onere finanziario, individua i diritti spettanti allo Stato,
stabilendo così una stretta correlazione tra la quota di capitale detenuta e lo status
ricoperto all’interno dell’organizzazione. L’entità del capitale può variare
successivamente a seguito dell’adesione, del recesso o dell’esclusione di Stati membri
e può essere facilmente aumentata, mediante un’autonoma deliberazione dell’ente,
desideroso di vedere incrementate le proprie risorse, per un’improvvisa esigenza di
cassa o per esigenze di politica economica dell’ente. Sistema di Contribuzione in Conto
Capitale, con cui ogni Stato acquista delle quote (che eventualmente saranno
restituite in caso di perdita dello Status) – FMI (Fondo Monetario Internazionale)
e) Metodi di autofinanziamento. Tale forma di finanziamento è fondata sul principio
dell’imposizione fiscale. La fonte di finanziamento costituita dai prelievi è
particolarmente interessante perché genera quelle comunemente definite le “risorse
proprie” dell’ente. Il vantaggio di questa forma di finanziamento è evidente: dovendo
l’organizzazione gestire un attività che coinvolge gli operatori presenti negli Stati
membri, il prelievo consente una sostanziale riduzione della dipendenza degli enti
internazionali dagli Stati membri, tanto più necessaria se la cooperazione di questi
ultimi costituisce soltanto la tappa di un percorso ben più ambizioso.
f) I contributi volontari. Si richiede un contributo volontario agli Stati (fermo restando
un certo limite previsto dall’Atto Istitutivo. Si vuole così salvaguardare l’autonomia
finanziaria delle OO.II.).
3. IL SITEMA DI FINANZIAMENTO DELLE NAZIONI UNITE.
Il sistema di finanziamento delle N.U. è un sistema fondato sulla contribuzione
periodica a fondo perduto. L’Assemblea è il solo organo competente in tema di
previsione, autorizzazione e ripartizione delle spese. La sua competenza esclusiva
riguarda solo le spese coperte dai contributi obbligatori degli Stati membri e non
anche tutte le altre. Occorre precisare che le spese obbligatorie non sono soltanto
quelle relative alla ordinaria amministrazione bensì anche quelle di carattere
operativo, purchè le spese ripartibili siano espressamente previste dalla Carta e le
attività dalle quali derivano, legittimamente deliberate.
a) Determinazione della capacità contributiva. La risoluzione 14 del 1946,
l’Assemblea Generale, dietro suggerimento della commissione preparatoria,
stabilì i principi generali per la determinazione delle quote di contribuzione,
istituendo una scala di ripartizione delle spese fondata sulla “capacità
contributiva”.
b) La scala di contribuzione. Il progetto della scala di contribuzione per il
finanziamento delle spese ordinarie delle Nazioni Unite viene curato dal
Comitato per le contribuzioni, organo ausiliario dell’Assemblea avente funzioni
consultive; la metodologia di calcolo è oggetto di riesami continui, ma una volta
approvata la scala di contribuzione è esecutiva e resta in vigore generalmente
per un periodo di tre anni.
c) Modifiche introdotte. Il 29 novembre 1994, l’Assemblea Generale adottava la
Risoluzione 49/19 A, intitolata scala di contribuzione per la ripartizione delle
spese delle Nazioni Unite. Si riaffermava il principio della capacità contributiva
come criterio fondamentale in ordine alla determinazione della scala di
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contribuzione, decideva di istituire un gruppo di lavoro intergovernativo,
composto da 25 esperti in economia, finanza e statistica con il compito di
studiare ed esaminare tutti gli elementi idonei a migliorare l’applicazione del
principio della capacità contributiva ai fini della determinazione della scala di
contribuzione del bilancio ordinario. Le modifiche introdotte: il periodo statistico
di riferimento del reddito nazionale dei paesi membri, precedentemente pari a
sette anni e mezzo, è stato ridotto a sei anni; il tasso minimo è stato ridotto
allo 0,001%.
4. IL SISTEMA DI RISORSE PROPRIE NELLA COMUNITÀ EUROPEA
Il finanziamento della Comunità Europea avviene oggi mediante un sistema di risorse
proprie introiti cioè direttamente destinati alla Comunità. Per realizzare una piena
autonomia delle Comunità degli Stati membri, il Trattato attribuiva alla Commissione il
compito di studiare il mezzo attraverso il quale i contributi finanziari degli Stati
membri avrebbero potuto essere sostituiti con risorse proprie ed in particolare con
entrate provenienti dalla tariffa doganale comune, allorquando questa fosse stata
definitivamente instaurata. Costituiscono risorse proprie della Comunità:
prelievi, dazi della tariffa doganale comune, risorse provenienti dall’imposta sul valore
aggiunto, prelievi agricoli.
La Morosità comporta ovviamente la perdita dello status! L’obbligatorietà del
finanziamento è prevista dall’Atto Istitutivo!
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Capitolo Nono
PRIVILEGI ED IMMUNITA’ DELLE
ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI
Nel costituire una O.I. gli Stati le attribuiscono, generalmente, determinati privilegi
ed immunità in modo da consentire il raggiungimento degli scopi previsti al riparo da
ingerenze non autorizzate! Le prime manifestazioni di privilegi riconosciuti ad Enti non
territoriali, si possono far risalire al Congresso di Vienna del 1815 che attribuì alle
imbarcazioni ed al relativo personale della Commissione Centrale per la Navigazione
del Reno, il Privilegio della Neutralità in caso di conflitto. Le convenzioni multilaterali in
tale ambito sono stipulate fra gli Stati membri di un’Organizzazione al fine di
concedere alla stessa privilegi ed immunità. In assenza di tali accordi, i privilegi e le
immunità possono derivare anche da una specifica normativa interna dello Stato.
Con i Privilegi e le Immunità l’azione internazionale sfugge al controllo
nazionale!
2. L’ immunità della giurisdizione
Fra le immunità che vengono attribuite alle organizzazioni quella che riveste un ruolo
importante è l’immunità della giurisdizione. L’espressione “immunità della
giurisdizione” è comunemente intesa come sottrazione alla potestà giurisdizionale
dello Stato della cognizione di certe attività poste in essere da altri soggetti.
L’immunità impedisce ai giudici interni di sottoporre al loro giudizio gli atti giuridici
posti in essere da soggetti considerati esenti. Con riferimento alle organizzazioni
internazionali, sarebbe dovuta ad una norma internazionale consuetudinaria cui
l’ordinamento statale si adegua. Nell’ambito delle varie motivazioni avanzate per
giustificare il fondamento dell’immunità è da richiamare quella concessa con i poteri
riconosciuti a talune organizzazioni internazionali che hanno assunto funzioni che
precedentemente appartenevano agli Stati membri. Il fondamento dell’immunità dalla
giurisdizione, pur essendo inquadrabile in principi di diritto internazionale
consuetudinario, viene, di fatto, riferito solo a norme convenzionali. Determinato il
fondamento convenzionale dell’immunità dalla giurisdizione ed il suo carattere
funzionale al raggiungimento dei fini istituzionali, resta da esaminare in quale misura i
limiti posti al potere giurisdizionale degli Stati dalle norme sul’immunità degli enti
possono configgere con norme interne e principi dell’ordinamento dello stesso Stato.
Dal carattere funzionale dell’immunità deriva che sono protette soltanto quelle attività
dirette al inseguimento dei fini istituzionali e che consentono il buon funzionamento
dell’ente. Al riguardo sono stati utilizzati due diversi approcci metodologici. Il primo
fonda sulla nota distinzione tra atti iure imperi (manifestazione del potere pubblico) e
atti iure gestionis (cioè gli atti compiuti in qualità di soggetto privato) sottraendo alla
giurisdizione dello Stato soltanto i primi. L’altro tentativo della dottrina si basa
sull’individuazione di un certo numero di funzionari poste in essere dall’ente
internazionale e ritenute essenziali al soddisfacimento dei fini istituzionali. A tale
individuazione soccorrono esplicitamente le norme dell’atto costitutivo dell’ente
considerato. Il trattato istitutivo o l’accordo di sede prevedono normalmente la
concessione all’ente di alcune unità e queste vanno ricollegate alle funzioni essenziali.
L’immunità deve risultare espressamente o implicitamente da norme pattizie relative
all’organizzazione considerata, ovvero da norme della legislazione considerata
nazionale.
a) Le eccezioni L’ evoluzione delle attività poste in essere dalle organizzazioni
internazionali consente di individuare i settori di attività che possono go ad eccezioni.
Ancora una volta, la varietà delle situazioni non consente di definire sicuri criteri
generali; la valutazione deve essere operata caso per caso alla luce delle
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argomentazioni già note. Un altro settore di difficile interpretazione è quello del
regime dei brevetti. In considerazione della circostanza che l’attività scientifica di
taluni enti può portare spesso ad “invenzioni” che possono poi ottenere protezione
internazionale, attraverso la registrazione di brevetti, procedimenti e simili, si è
ritenuto che le eventuali controversie relative a tale materia debbano essere
sottoposte al giudice competente senza limiti derivanti da pretese immunità.
3. L’IMMUNITÀ DALLE MISURE ESECUTIVE
Alla tendenza dei giudici di estendere le fattispecie sottoposte alla propria cognizione
non ha fatto riscontro una eguale tendenza per quanto concerne la possibilità di
sottoporre ad esecuzione i beni delle organizzazioni internazionali. L’immunità
dall’esecuzione protegge l’organizzazione internazionale da qualsiasi misura
amministrativa o giudiziaria di natura coercitiva o cautelare che possa essere
esercitata nei confronti dei suoi beni ovunque si trovino e da chiunque siano detenuti.
In altre parole impedire che i beni dell’organizzazione internazionale siano sottoposti a
misure esecutive, risponde alla precisa esigenza di garantire che tutto il patrimonio
resti destinato al soddisfacimento degli scopi istituzionali. Il rapporto fra Stati membri
e beni dell’ente è ancora più evidente allorquando si tratti di misure esecutive che
colpiscono i fondi dell’ente notoriamente costituiti da contributi degli Stati membri.
L’immunità dall’esecuzione ha carattere assoluto, nessuna disposizione degli accordi
internazionali autorizza gli Stati a restringere la sfera di immunità concessa alle
organizzazioni internazionali aventi sede nei loro territori, o ad interpretare
restrittivamente le norme di tali accordi. Le uniche eccezioni ammesse sono quelle
espressamente previste di testi convenzionali.
a) Le eccezioni previste nei testi convenzionali. La particolare natura di alcune
organizzazioni internazionali fa si che esse ritengano ostacolata la realizzazione dei
loro scopi da un’immunità assoluta dall’esecuzione. La possibilità di far eseguire un
giudizio reso diventa allora indispensabile. Le misure cautelari non sono ammesse. In
tale modo le organizzazioni finanziarie sono al riparo da tute quelle misure non legate
all’esecuzione di una sentenza definitiva resa da un tribunale competente in azioni
giudiziarie per le quali non sussiste immunità dalla giurisdizione. Un aspetto
particolare presenta la Comunità Europea i trattati non menzionano l’immunità dalla
giurisdizione e tale immunità non è menzionata nemmeno nel Protocollo sui privilegi
ed immunità. Tuttavia, l’art. 1 stabilisce che i beni e gli averi della Comunità non
possono esser sottoposti a misure coercitive, amministrative o giudiziarie. Merita di
essere ricordato che la più recente giurisprudenza di Stati che ospitano sedi di
organizzazioni internazionali si è orientata nel senso di riconoscere l’immunità solo in
presenza, di strumenti di protezione dei diritti fondamentali riconosciuti dalle
Costituzioni nazionali, ma accettando che questi ultimi possano essere garantiti anche
da giurisdizionali alternativi.
4. L’INVIOLABILITÀ DELLA SEDE E DEGLI ARCHIVI
Viene in rilievo l’Inviolabilità delle sedi dell’organizzazione che impedisce agli agenti
pubblici dello Stato territoriale di introdursi nei locali dell’organizzazione senza
l’autorizzazione dell’Ente! È concepita in risposta al diritto alla privacy!
L’organizzazione dovrà da parte sua cooperare con le autorità locali affinché sia
garantita la giustizia. La inviolabilità copre la sede, indipendentemente dalla
considerazione che l’ente sia o no il proprietario dei locali; essa protegge l’uso del
bene in quanto tale. L’inviolabilità comporta anche il libero accesso alla sede da parte
delle persone chiamate a svolgervi una funzione o ufficialmente invitate dall’ente,
nonché uno speciale dovere di protezione da parte dello Stato ad evitare che sia
turbata la tranquillità della sfera spaziale dell’ente sia all’interno che all’esterno, nel
caso in cui l’organizzazione non disponga di un proprio servizio di sorveglianza.
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5. LE ESENZIONI DI NATURA FISCALE
Esenzioni fiscali concesse dagli Stati membri agli enti internazionali sul presupposto
che gli averi, i redditi e gli altri beni detenuti da tali enti vengono utilizzati per il loro
funzionamento e sono destinati allo svolgimento della loro missione. Le norme
convenzionali riconoscono normalmente l’esenzione dalle imposte dirette. Le imposte
richiamate nelle convenzioni multilaterali sono di due specie:i diritti di accise e le
imposte sulla vendita che rientrano nel prezzo dei beni mobili ed immobili (es. IVA).
Le condizioni poste sono tre: deve trattarsi di un acquisto da parte delle organizzazioni
internazionali; l’acquisto deve riguardare beni o prodotti destinati ad un uso ufficiale;
deve trattarsi di una quantità considerevole di beni o prodotti.
ALTRI PRIVILEGI
- Possibilità degli enti di acquistare divise e detenere e disporre fondi di
qualunque tipo;
- Diritto di convertire senza limiti le proprie divise in altre monete ;
- Ogni Ente gode della massima libertà in materia di comunicazioni e deve essere
protetto dalle ingerenze e dalle limitazioni dello Stato;
- Nessuna censura può essere applicata alle comunicazioni ufficiali
dell’organizzazione;
- L’organizzazione può però servirsi di cifrari, codici e di valigie sigillate e corrieri
per ricevere o spedire corrispondenza.
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Capitolo Decimo
LE RELAZIONI ESTERNE DELLE
ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI
Le OO.II. operando nell’ambito della Comunità Internazionale, intrattengono
una serie di rapporti e pongono in essere attività con soggetti non appartenenti al
proprio ordinamento. In altre parole, svolgono quelle che sono chiamate
Relazioni Esterne! Il primo elemento da analizzare è l’Atto Istitutivo: qualora
questo attribuisca all’Ente la capacità di concludere accordi ecc. è indubbio che gli
Stati membri abbiano voluto attribuire tale capacità all’ente. Tuttavia, tale capacità
rimane a livello potenziale finché uno Stato terzo non decida di porre in essere
un’attività di relazione!
2. LA CAPACITÀ DI CONCLUDERE ACCORDI DELLE ORGANIZZAZIONI
INTERNAZIONALI
a) Le basi giuridiche. La nozione dell’autonomia funzionale, può essere utilizzata in
relazione alla facoltà di stipulare accordi. Le esigenze funzionali dell’ente che guidano
le attività interne sono ugualmente alla base delle sue attività esterne.
La Commissione di Diritto Internazionale nella Conferenza di Vienna (1986) ha
adottato l’atto finale del testo che disciplina il Diritto dei Trattati tra OO.II e Stati e tra
più Organizzazioni:
- Lo Stato ha la capacità di concludere trattati;
- L’Ente ha la capacità di stipulare trattati.
Affermata la capacità delle organiz. Internaz. di stipulare accordi, occorre verificare se
esista il complesso di norme che disciplina, la negoziazione e la conclusione degli
accordi stessi. Per gli Stati il problema è stato risolto con la convenzione di Vienna del
23 maggio 1969.
b) La Convenzione di Vienna del 21 marzo 1986. La Convenzione è composta da 86
art. ed un allegato. Il problema di fondo, quello sulla capacità di stipulare trattati da
parte delle organiz. Internaz., ha sollevato alcune perplessità in ordine all’introduzione
di una disposizione simile all’art. 6 della Convenzione di Vienna del 1969: “ogni Stato
ha la capacità di concludere trattati”. Introdurre una disposizione analoga a favore
delle organiz. Internaz. avrebbe significato ammettere che la capacità di stipulare
trattati di una organizzazione internazionale fosse identica a quella di un’altra
organizzazione, senza tenere conto del fatto che questa capacità è invece determinata
dalle funzioni e dagli scopi che gli Stati fondatori hanno attribuito ad ogni singola
organizzazione. Queste perplessità hanno indotto ad adottare una norma che ha
essenzialmente valore di un rinvio idoneo a risolvere la questione: “La capacità di
stipulare trattati dipende da ogni norma pertinente dell’organizzaz.” Il riferimento allo
statuto delle organizzazioni internazionali evidenzia non solo la difficoltà di definire il
contenuto e la portata della capacità di stipulare trattati ma soprattutto la necessità,
manifestata dalle singole organizzazioni, di vedere tutelati i propri poteri come definiti
dallo statuto e dal proprio diritto interno, cioè da ogni norma pertinente
dell’organizzazione. Il richiamo alle “regole pertinenti di ogni organizzazione” tende ad
individuare ogni norma contenuta nello statuto o in altri atti idonei ad attribuire
competenza. La Commissione di diritto internazionale aveva superato le perplessità
sorte sulla personalità internazionale delle organizzazioni facendo proprie le opinioni
della dottrina e della giurisprudenza ed ammettendo, che ogni organizzazione
internaz., come soggetto di diritto internaz., avesse la capacità di stipulare trattati
anche se, questa capacità non è sempre evidenziata negli atti istitutivi.
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i) Le modalità di conclusione degli accordi. L’art. 6 nel disporre che “la capacità di
stipulare trattati è disciplinata dalle regole dell’organizzazione”, ha messo in evidenza
come la differenza strutturale tra le organizzazioni internazionali e gli Stati abbia
imposto l’introduzione, in alcune delle disposizioni della Convenzione, di precise
specificazioni per le organizzazioni, relativamente agli adempimenti sulla formazione e
conclusione dei trattati. Un significato particolare riveste l’espressione atto di
conferma formale inteso quale atto internazionale corrispondente a quello di ratifica
dello Stato ed attraverso il quale un’organizzazione internaz. stabilisce sul piano
internaz. il suo ocnsenso ad essere obbligata dal trattato.
ii) Gli accordi misti. Nella prassi della Comunità gli accordi misti, cioè quelli conclusi al
tempo stesso dalla Comunità e dagli Stati membri, sono richiamati soltanto dall’art.
102 del Trattato EURATOM ma sono stati utilizzati in tutti i settori nei quali non è stato
agevole determinare la linea di demarcazione tra le competenze esclusive della
Comunità e quelle concorrenti degli Stati.
iii) La soluzione delle controversie. Il principio della soluzione obbligatorie delle
controversie è divenuto una recente tendenza della comunità internazionale. Gli Stati,
parti contraenti di numerose convenzioni multilaterali, ritengono, di tutelarsi con
l’introduzione di clausole sulla possibilità di scelta tra vari meccanismi di soluzioni
delle controversie ai quali non possono sottrarsi le organizzazioni internazionali,
protagoniste anch’esse della comunità internazionale da quando non solo concludono
accordi tra di loro, ma anche dal momento in cui sono Parti contraenti di convenzioni
multilaterali. In caso di controversie riguardanti l’applicazione interpretazione degli
art. 53 e 64 della Convenzione in materia di nullità dei trattati, in presenza di norme
jus cogens, gli Stati e le organizzaz. Internaz. hanno la facoltà di domandare alla
Corte Internazionale di Giustizia un parere che entrambi assumono come obbligatorio;
inoltre si è cercato di non lasciare insoddisfatto ogni tentativo di soluzione delle
controversie, in particolare, per le norme jus cogens, per le quali il ricorso al giudice
arbitrale garantisce le Parti della controversia di fronte a violazioni di norme
imperative sulla validità ed efficacia dei trattati.
c) Le diverse categorie di accordi. La riconosciuta capacità di stipulare permette ad
ogni organizzazione di concludere accordi internazionali quando è chiamata ad
adempiere i propri compiti istituzionali cooperando con Stati o altre organizzazioni.
Una ripartizione di questi accordi può essere solo determinata dagli obiettivi e scopi
statutari che conducono a distinguere gli accordi in diverse categorie. Possiamo
individuare accordi di adesione, associazione, cooperazione, collegamento e
coordinamento. Appartengono alla prima categoria le convenzioni in materia di
privilegi ed immunità,e gli accordi di sede. Accordi di associazione disciplinano in
particolare i rapporti fra lo Stato associato e l’ente quando il rapporto stesso non può
essere completamente regolato dall’atto istitutivo. Infine gli accordi di cooperazione,
collegamento e coordinamento generalmente stipulati fra le organizzazioni
internazionali allo scopo di coordinare ed armonizzare le rispettive attività, quando si
svolgono in settori analoghi.
GLI ACCORDI DI SEDE
Gli Accordi di sede sono accordi bilaterali conclusi dalle Organizzazioni Universali e
Regionali con uno Stato membro o Stato terzo per fissare in quel dato territorio la
propria sede principale. L’O.I. ha necessità di iniziare a svolgere le proprie attività in
modo stabile e continuativo.
Lo scopo principale di tali accordi è quello di disciplinare i diritti e gli obblighi reciproci
dello Stato e dell’Ente la cui presenza sul territorio statale richiede privilegi ed
immunità, ma anche il rispetto della legislatura interna da parte dell’organizzazione e
suoi funzionari!
Gli accordi di sede contengono clausole compromissorie che demandano ad un
organo arbitrale la risoluzione delle controversie.
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GLI ACCORDI DI COOPERAZIONE, COLLEGAMENTO E COORDINAMENTO
Alcuni atti istitutivi prevedono espressamente la capacità dell’organizzazione di
concludere accordi per stabilire determinate collaborazioni ed attuare così i propri
programmi ed obiettivi. In taluni atti viene specificamente indicato con quali OO.II.
possono essere stipulati accordi di cooperazione (accordi di cooperazione sono
spesso di cooperazione interregionale di carattere economico, come quello tra
MERCOSUR e Comunità Europea conclusa nel dicembre 1995 oppure come quello fra
UNESCO e ASEAN nel settembre 1998 per la promozione della pace, lo sviluppo
economico e culturale nella regione Asiatica)!
Questo tipo di cooperazione è preferita dalle OO.II. perché si assicurano integrazione
nei reciproci settori di competenza.
Gli accordi di coordinamento sono invece necessari per partecipare alla
realizzazione di nuovi obiettivi!
GLI ACCORDI FRA L’ONU E LE ISTITUZIONI SPECIALIZZATE
Le N.U. hanno concluso molti accordi favorendo anche la cooperazione regionale ed
interregionale, ma hanno in particolare con alcune organizzazioni a carattere
universale una rete di cooperazione regolata da accordi di collegamento. Questi
accordi assicurano la reciproca rappresentanza delle organizzazioni contraenti.
Non può mancare un accenno agli accordi di associazione che creano forme di
associazione permanente basata sulla cooperazione economica finalizzata
all’instaurazione di un dialogo politico e sull’integrazione di un programma di
assistenza finanziaria!
IL DIRITTO DI LEGAZIONE
Ogniqualvolta che uno Stato terzo abbia interesse all’attività svolta da un’O.I.,
accredita presso quest’ultima una propria missione o rappresentanza permanente. È
questo il c.d. Diritto di Legazione. Lo Stato della sede è comunque tenuto a rispettare
la presenza delle rappresentanze concedendo alle stesse privilegi ed immunità
analoghi a quelli riconosciuti dall’ente. Le organizzazioni internazionali, nell’esercizio
del diritto di legazione attiva, possono inviare propri rappresentanti presso gli Stati ed
altri enti internazionali, come il caso, delle Comunità Europee.
4. LA PARTECIPAZIONE A PROCEDIMENTI DI SOLUZIONE DELLE
CONTROVERSIE.
nell’ambito delle attività esterne si situa la capacità delle organizzazioni internazionali
a partecipare a procedimenti di soluzione di controversie internazionali. La soluzione di
tali controversie dovrà essere sottoposta ai procedimenti stabiliti dal diritto
internazionale e quindi buoni uffici, negoziato, conciliazione, arbitrato, nonché
l’eventuale ricorso all’organo giudiziario. La facoltà dell’organizzazione di intervenire
nei procedimenti di soluzione delle controversie, è oggi riconosciuta nei testi
convenzionali multilaterali generali che derivano dalla Convenzione di Vienna del
1986. La soluzione giurisdizionale può essere affidata anche ad un organo giudiziario
appartenente alla struttura di una delle Parti o totalmente estraneo. In quest’ultimo
caso la prassi ci offre due soluzioni: una prima occorre che la possibilità di adire il
tribunale sia aperta alla organizzazione internazionale, questo è il caso del Tribunale
internazionale per il diritto del mare. Ovvero che detta facoltà sia stabilita in maniera
da attribuire
a talune organizzazioni la capacità di adire l’organo giudiziario,
nell’ambito di un procedimento consultivo, è il caso della Corte Internazionale di
Giustizia. Infine la controversia può sorgere tra l’organizzazione ed uno dei suoi Stati
membri. Al riguardo occorre distinguere se la controversia riguarda il diritto interno
dell’organizzazione, o se la controversia si riferisce ad una situazione esterna al
sistema giuridico dell’organizzazione. In tal caso la soluzione più frequente è il ricorso
all’arbitrato previsto nello stesso accordo.
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5. LE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E LA RESPONSABILITÀ
INTERNAZIONALE
Le organizzazioni internazionali hanno la capacità per partecipare attivamente o
passivamente alle relazioni giuridiche dalle quali derivano situazioni di responsabilità
internazionali che possono sorgere dalla inosservanza ingiustificata di un obbligo
internaz. di origine consuetudinaria e pattizia. Quando il fatto illecito è conseguenza
della citata inosservanza, se dipendente dal comportamento dell’organizzazione, il
terzo potrà invocare la responsabilità della stessa e, l’organizzazione potrà reclamare
la riparazione del danno subito come conseguenza della violazione dell’obbligo da
parte del terzo. In tema di responsabilità internazionale delle organizzazioni, un
problema specifico che si pone quando l’ente è soggetto passivo del rapporto, è quello
di stabilire se del fatto illecito risponde soltanto l’organizzazione ovvero
l’organizzazione ed anche i suoi Stati membri, ed in tal caso, se questi ne rispondono
a titolo sussidiario o a titolo solidale.
fine
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