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CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE
PER IL PERSONALE APPARTENENTE
ALLE AREE PROFESSIONALI E PER I QUADRI DIRETTIVI
DELLA BANCA POPOLARE DI LANCIANO E SULMONA
INDICE
Premessa
Art. 1 – Norma inquadramenti
Art. 2 – Inquadramento del personale presso le succursali
Art. 3 - Inquadramento del personale addetto al servizio di cassa presso le succursali
Art. 4 – Indennità al cassiere unico
Art. 5 – Segreteria di Area
Art. 6 – Inquadramenti presso le succursali suddivise in uffici
Art. 7 – Inquadramento del personale presso gli Uffici della Direzione Generale
Art. 8 – Inquadramento per i Responsabili di Servizio di Direzione Generale
Art. 9 - Inquadramento per i Responsabili Uffici Titoli e Segreteria Fidi presso le succursali
suddivise in Uffici
Art. 10 – Inquadramento previsto per il Caposala
Art. 11 – Inquadramento nella II Area Professionale-2^ Livello Retributivo
Art. 12 – Inquadramenti nei quadri direttovi di 1° livello retributivo
Art.13 – Inquadramento del personale con mansioni qualificate
Art. 14 - Indennità di rischio
Art. 15 – Polizza Cassieri
Art. 16 - Indennità di reggenza
Art. 17 – Indennità sabato lavorativo
Art. 18 – Sicurezza
Art. 19 – Post Rapine
Art. 20 – Mobilità temporanea del dipendente
Art 21 – Rimborso danni
Art. 22 – Informativa alle OO.SS.
Art. 23 – Trasferimento del personale
Art. 24 – Sostituzione di addetti
Art. 25 - Premio di rendimento
Art. 26 – Premio Aziendale
Art. 27 – Part-time
Art. 28 – Pari opportunità
Art. 29 – Condizioni igienico-ambientali
Art. 30 – Provvidenze per portatori di handicap
Art. 31 – Premio di fedeltà
Art. 32 – Provvidenze ai lavoratori studenti
Art. 33 – Anticipazione trattamento di fine rapporto
Art. 34 – Permessi vari
Art. 35 – Assunzioni
Art. 36 – Formazione del Personale
Art. 37 – Rotazioni
Art. 38– Relazioni sindacali
Art. 39 – Buono pasto
Art.40 - Assistenza sanitaria
1
Art.41 – Polizza Infortuni Professionali ed extraprofessionali
Art.42 – Organismo paritetico sulla formazione del personale
Art.43 – Sviluppo Professionale del personale e percorsi professionali
Art.44 – Decorrenza e durata
APPENDICE AL CIA: Normativa Utilizzo Buoni Pasto
ACCORDO A LATERE Sul Regolamento dei Fondi Pensione
PERCORSI PROFESSIONALI DI CARRIERA
2
CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE
PER IL PERSONALE APPARTENENTE ALLE AREE PROFESSIONALI
E PER I QUADRI DIRETTIVI
DELLA
BANCA POPOLARE DI LANCIANO E SULMONA
Il giorno 9 ottobre 2007 in Lanciano, presso la Direzione
Generale della Banca, tra:
la BANCA POPOLARE DI LANCIANO E SULMONA, rappresentata:
dal Direttore Generale, Guido Serafini; dal Responsabile della
Divisione Commerciale, rag. Gabriele Carafa, dalla dott.ssa
Annalisa Nervegna; dalla dott.ssa Valentina Russo; dalla dott.ssa
M.Teresa Giannantonio
e le Rappresentanze Sindacali:
FABI: rappresentata dalla sig.ra Sboro;
FIBA-CISL: rappresentata dal sig.Mario Valerio;
FISAC-CGIL: rappresentata dai sigg. Trovato e Di Mele;
UILCA.UIL: rappresentata dal sig. Di Pretoro
Si conviene di sottoscrivere il seguente testo definito del
CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE PER IL PERSONALE APPARTENENTE ALLE
AREE PROFESSIONALI E PER I QUADRI DIRETTIVI DELLA BANCA POPOLARE
DI LANCIANO E SULMONA, già siglato il 10 luglio 2007.
3
PREMESSA
La struttura organizzativa della Banca prevede la suddivisione del
personale (organigramma) in divisioni, servizi ed uffici della
Direzione Generale e nelle dipendenze della rete commerciale.
ARTICOLO 1
Il personale dipendente è inquadrato in conformità a quanto
previsto in materia dal CCNL 12/02/2005 e dal presente CIA.
Nell’assegnazione di posizioni di responsabilità (nuove nomine o
sostituzioni), l’Azienda, di regola, si avvale dei dipendenti già
in servizio.
Chiarimento a verbale
Si precisa che ai fini degli inquadramenti e delle indennità
previste dal presente accordo verranno considerati i periodi
pregressi di adibizione al ruolo, ferma restando la decorrenza dal
1 agosto 2007.
ARTICOLO 2
Inquadramento del personale presso le dipendenze.
L’inquadramento
del
titolare
e
degli
addetti
stabilmente
in
organico,
presso
le
dipendenze
operatività, avviene in ordine ai seguenti parametri:
Titolare
Fino a due addetti
Con 3 addetti
Con 4 addetti
Con 5 addetti
Con 6 addetti
Con 7 addetti
Con 8 addetti
Con 9 addetti
Con almeno 10 addetti
Con almeno 12 addetti
Con almeno 15 addetti
4
R
R
R
R
R
R
3^AP 3°LR
3^AP 4°LR
QD1
QD2
QD2
QD3
QD3
QD3
QD4
QD4
QD4
coadiutori,
a
completa
Coadiutori
3^AP 2°LR
3^AP 3°LR
3^AP 3°LR
3^AP 4°LR
3^AP 4°LR
QD1
QD1
3^AP
QD1
3^AP
QD1
3^AP
QD2
dopo 2 anni di
adibizione nella
3°LR
3°LR
3°LR
mansione
QD2
3^AP 3°LR
QD3 R
dopo 2 anni di
adibizione nella mansione
R = inquadramenti attribuiti in applicazione
Aziendale
per
l’inquadramento
dei
dirigenti
Direttivi.
del Regolamento
e
dei
Quadri
Art. 3
Inquadramento del personale addetto al servizio di cassa presso le
dipendenze.
Presso
le
dipendenze,
l’inquadramento
del
“capocassiere”
espressamente incaricato dall’Azienda e stabilmente in organico,
al servizio di cassa a piena operatività, avviene in ordine ai
seguenti parametri:
1) con 2 casse funzionanti in via permanente:
3^AP 2°LR
2) da 3 a 4 casse funzionanti in via permanente:
3^AP 3°LR
3)oltre 4 casse funzionanti in via permanente:
3^AP 4°LR
L’addetto al servizio di cassa in via permanente e continuativa
viene inquadrato nella 3^AP 2°LR dopo 4 anni, (5 anni per i
dipendenti
assunti
dall’1/11/1999)
di
adibizione
(sommando
eventualmente anche i periodi di adibizione non continuativi per
frazioni d’anno).
L'addetto alla cassa, dopo i normali controlli di rito, su
richiesta scritta entro il secondo giorno successivo a quello di
una deficienza di cassa, ha la facolta'
di riesaminare
i
documenti contabili e i valori relativi alle operazioni della
giornata interessata, unitamente, ove possibile e richiesto, ad un
addetto ai controlli.
Le deficienze di cassa possono essere rimborsate ratealmente in
rapporto alla loro entità.
NOTE A VERBALE.
1) Si intende per funzionante in via permanente e continuativa lo
sportello di cassa attivo per almeno dieci giorni, anche non
consecutivi, nel mese e con un minimo di tre ore giornaliere di
adibizione.
2) Si intende per piena operatività lo sportello di cassa
abilitato ad effettuare tutte le operazioni bancarie.
3) Il servizio di cassa presuppone l’attività tipica della cassa
contante, il movimento di altri valori e la detenzione delle
chiavi.
ARTICOLO 4
Indennità al cassiere unico
5
Presso le Dipendenze con una sola cassa funzionante all’addetto
cassiere in via permanente, dopo 2 anni di adibizione, se con
inquadramento
inferiore
a
3^AP
2°LR,
viene
riconosciuta
un’indennità mensile di euro 80 per 12 mensilità all’anno.
L’indennità
per
il
personale
a
part-time
è
proporzionata
all'orario di lavoro prestato.
L’indennità è utile ai fini del calcolo del trattamento di fine
rapporto (T.F.R.).
L’indennità verrà revocata in caso di adibizione ad altra
mansione.
ARTICOLO 5
Segreteria di Area
Per l’addetto alla Segreteria di Area nominato dall’Azienda è
previsto l’inquadramento a 3^AP 2°LR dopo 18 mesi di adibizione in
via continuativa e 3^AP 3°LR dopo ulteriori 18 mesi.
ARTICOLO 6
Inquadramenti presso le dipendenze suddivise in uffici
L’inquadramento del titolare in relazione agli addetti coadiutori
(inquadrati nella 3^ Area professionale) stabilmente in organico
presso le Dipendenze, suddivise in uffici, avviene in ordine ai
seguenti parametri:
Titolare
Con 3 addetti
Con almeno 4 addetti
ARTICOLO 7
Inquadramenti
Generale
del
3^AP 3°LR
3^AP 4°LR
personale
presso
gli
uffici
di
Direzione
L’inquadramento del titolare, e del coadiutore del responsabile se
nominato, in relazione al numero degli addetti stabilmente in
organico presso gli uffici della Direzione Generale, avviene in
ordine ai seguenti parametri:
Con 3 addetti
Con 4 addetti
Con almeno 5 addetti
Titolare
Coadiutore
3^AP 3°LR
3^AP 4°LR
QD 1° LR
3^AP 2°LR
3^AP 3°LR
3^AP 4°LR
ARTICOLO 8
Inquadramento per i Responsabili di Servizio di Direzione Generale
6
Al Responsabile incaricato di un Servizio di Direzione Generale,
dopo 12 mesi dalla nomina, viene riconosciuto l’inquadramento di
QD 1°LR.
ARTICOLO 9
Inquadramento per i Responsabili Uffici Titoli o Segreteria Fidi
presso le dipendenze suddivise in Uffici.
Presso le dipendenze suddivise in Uffici vengono riconosciuti i
seguenti inquadramenti:
-
al Responsabile dell’Ufficio Titoli, se nominato, composto da
almeno 2 addetti, viene riconosciuto l’inquadramento di 3^AP 4°
LR;
-
al Responsabile dell’Ufficio Segreteria Fidi, se nominato,
composto da almeno 3 addetti, viene riconosciuto l’inquadramento
di 3^AP 4° LR.
ARTICOLO 10
Inquadramento previsto per il Caposala
L’Azienda, qualora lo ritenga necessario, e di norma nelle
dipendenze con almeno 12 dipendenti, provvederà ad individuare la
figura del Caposala.
Quando nominato il Caposala avrà l’inquadramento minimo di 3^AP
4°LR, salvo quanto diversamente previsto.
ARTICOLO 11
Inquadramenti nella 2°area professionale 2°livello retributivo
All’addetto che coordina il lavoro di almeno 3 appartenenti alla
2^
Area
Professionale
1°
Livello
retributivo,
compreso
l’interessato, (con esclusione degli appartenenti alla 2^ area
professsionale 1° Livello Retributivo addetti alla cassa) viene
riconosciuto l’inquadramento nella 2^ Area Professionale, 2°
Livello Retributivo.
ARTICOLO 12
Inquadramenti nei quadri direttivi di 1°livello retributivo
Il lavoratore stabilmente incaricato dall'Azienda di svolgere le
seguenti mansioni è inquadrato nei Quadri Direttivi di 1° Livello
Retributivo:
-
7
capo sala, presso la succursale di Lanciano;
vice titolare presso le dipendenze di: Avezzano, Campobasso,
Chieti, Francavilla,
Lanciano, Ortona, Pescara, Sulmona,
Termoli e Vasto.
salvo quanto previsto dall’art. 2.
ARTICOLO 13
Inquadramenti del personale con mansioni qualificate
Il lavoratore in organico presso i servizi della Direzione
Generale o presso le dipendenze incaricato dall'Azienda di
coadiuvare stabilmente con mansioni qualificate un Dirigente o un
Quadro Direttivo di 4° Livello Retributivo e a questi risponda
direttamente del proprio lavoro, viene inquadrato (come minimo)
nella 3^ Area Professionale, 2° Livello Retributivo dopo un anno
di adibizione e, se confermato nelle mansioni , nella 3^ Area
Professionale, 3° Livello Retributivo dopo un ulteriore anno.
L'Azienda terra’conto dell'importanza delle mansioni svolte dagli
interessati
ai
fini
dell'inquadramento
nella
3^
Area
Professionale,
4°
Livello
Retributivo.
Tale
inquadramento,
comunque, viene attribuito non oltre un periodo di sei anni di
adibizione alle suddette mansioni qualificate.
ARTICOLO 14
Indennita’ di rischio
Al personale che disimpegna occasionalmente mansioni di cassa,
l’indennita’ di rischio prevista dall’art.42 del CCNL 12/02/2005
viene corrisposta nella misura di 1/6 per ogni giorno di
adibizione con un minimo pari al 50% dell’importo tabellare
previsto, ed un massimo pari all’intero importo.
Sono considerate alla stregua dei centri aventi intenso movimento
bancario, ai fini di quanto previsto dall’ALLEGATO 5 del CCNL
12/02/2005 tutte le dipendenze della banca.
Articolo 15
Polizza cassieri
Per l’anno 2007 viene confermata la polizza in essere.
Dal 1 gennaio 2008 l’Azienda assicurerà con apposite polizze i
cassieri che svolgono mansioni di cassa allo sportello, alle
seguenti condizioni:
a)
per
eventuali
attribuibili:
deficienze
di
cassa
contante
ad
essi
- importo massimo risarcibile per ogni cassiere euro 2500
all'anno;
- franchigia a carico di ciascun cassiere: 20% di ciascuna
8
differenza con un minimo di euro 50.
b) per la negoziazione o il pagamento di banconote estere false o
falsificate, semprechè la falsità non sia riscontrabile con
l'ordinaria diligenza, di assegni bancari, assegni circolari,
travellers-cheques, titoli speciali della Banca d'Italia, del
Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, vaglia postali ed altri
titoli similari, nonché di titoli di Stato, garantiti dallo Stato
od equiparati, buoni fruttiferi e certificati di deposito che
risultino non coperti, falsi, falsificati, alterati, rubati,
smarriti, ammortati o comunque non esigibili (negoziazione o
pagamento che comportino a carico del cassiere l'obbligo del
rimborso ai sensi del C.C.N.L.):
- importo massimo risarcibile per ogni sinistro euro 5000 con il
limite di euro 2500 per gli assegni non coperti;
- franchigia a carico di ciascun cassiere: 20% col minimo di euro
50 e con il massimo di euro 500 per ogni sinistro.
Il premio relativo alle assicurazioni predette resterà a carico
dell'Azienda.
Il cassiere ha facoltà di richiedere l'intervento assicurativo di
cui sopra secondo le modalità stabilite dall'Azienda.
La presente polizza avrà decorrenza dall’1/1/2008.
ARTICOLO 16
Indennità di reggenza.
Al titolare di succursale ad operatività completa, inquadrato
nella 3^ Area Professionale o nei Quadri Direttivi di 1° e 2°
L.R., viene riconosciuta una indennità di reggenza, collegata alla
funzione, nelle seguenti misure, al lordo delle ritenute di legge:
- € 110,00 mensili per la reggenza di succursale con organico
stabile fino a 3 addetti;
- € 132,00 mensili per la reggenza di succursale con organico
stabile di 4 o 5 addetti;
- € 165,00 mensili per la reggenza di succursale con organico
stabile di 6 addetti.
L’indennità di reggenza cessa col cessare delle funzioni che la
giustificano.
L’indennità di reggenza spetta per tredici mensilità contrattuali
ed è computabile ai fini del trattamento di fine rapporto.
ARTICOLO 17
Indennità per il sabato lavorativo
In relazione a quanto previsto dal comma 7 dell’art. 91 del CCNL
12/02/2005, si precisa che l’indennità prevista per il personale
9
che presta attività di promozione e consulenza al sabato mattina è
di € 23 in luogo di quanto previsto dall’all. 3 del medesimo
contratto.
Si precisa, inoltre, che a chi presti l’attività di cui sopra
spetti sia il buono pasto sia ogni eventuale indennità prevista in
relazione alla mansione svolta.
ARTICOLO 18
Sicurezza
Le Parti convengono sulla necessità di adottare un sistema
complessivo in materia di specificità connesse ai temi della
sicurezza sul lavoro e della salute dei lavoratori.
In questo contesto è stato istituito il Servizio di Prevenzione e
Protezione ai sensi del D.Lgs. n. 626/94.
La Banca procederà a valutare il rischio rapina di ciascuna
dipendenza (Documento di valutazione dei rischi (art.4
D.Lgs.
626/94) elaborando una specifica mappa del rischio (livello di
rischiosità della piazza, ubicazione, rapine subite dalle singole
filiali, ecc.)
La Banca provvederà ad assicurare alle filiali delle condizioni di
sicurezza in base al livello di rischio valutato.
A) VIGILANZA E SCORTA ARMATA
Le rappresentanze sindacali raccomandano, ove possibile, che:
- ai servizi di scorta e al trasporto valori effettuati in via
continuativa sia adibito personale con adeguata formazione;
- i servizi di trasporto contanti e valori siano effettuati con
l'impiego di mezzi di trasporto atti a garantire l'incolumita'
dei lavoratori e la custodia dei valori, con l'adibizione di
personale idoneo e qualificato.
- per lo svolgimento dei movimenti di cassa siano adottate le
necessarie misure di salvaguardia per i problemi di sicurezza
pubblica.
B) CONTROLLI ED ACCESSI AI LUOGHI DI LAVORO
L'utilizzo di mezzi strumentali automatici di riconoscimento
(tesserini magnetici personalizzati) per l'accesso del personale
ai luoghi di lavoro se compatibile con le norme in
vigore, è
finalizzato ai controlli sull'ingresso e sull'uscita dei
lavoratori.
C) SERVIZIO A DOMICILIO
Il servizio a domicilio viene effettuato in base alla normativa
vigente, che dovra’ essere portata a conoscenza di tutto il
personale.
E) GARANZIE VOLTE ALLA SICUREZZA SUL LAVORO.
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Le OO.SS. invitano la Banca a valutare l’adozione di un ventaglio
di protezione, occorrendo anche in modo combinato, che tenga conto
di:
- bussola
- metal detector
- rilevatore biometrico
- vigilanza armata
- video collegamento e video sorveglianza
- video registrazione digitale (in sostituzione di quello a
nastro)
- allarme antirapina esterno ed interno
- sistema di protezione perimetrale attiva e passiva
- bancone blindato e area blindata di sicurezza
- dispositivo di custodia valori ad apertura ritardata
- dispositivo di erogazione temporizzata del denaro.
Tenuto
conto
dell’evolversi
dei
fenomeni
criminosi
e
dell’incremento di essi, la banca sarà disponibile a tenere
appositi incontri su richiesta delle OO.SS. aziendali al fine di
valutare l’adozione di misure coerenti.
La Banca fornirà, in occasione dell’informativa annuale, alle RSA,
elementi informativi sugli andamenti degli eventi criminosi e
sulle misure di sicurezza complessivamente adottate.
La Banca si impegna a che l’organico delle unità produttive
periferiche non sia – di norma - mai inferiore a due dipendenti
durante l’orario di sportello.
La Banca rimborserà il controvalore degli oggetti rubati ai
dipendenti a causa della rapina, entro un massimale di € 516,00.
Le RSA saranno informate ogni qualvolta si rendesse necessario
istituire nuove aree protette presso la DG e/o filiali.
La Banca si impegna a garantire che le apparecchiature che
consentono una registrazione visiva degli ambienti destinati allo
svolgimento del lavoro, siano istallate e continueranno ad essere
adottate
utilizzate nel rispetto di quanto previsto dall’art.4
L.300/70.
ARTICOLO 19
POST RAPINE
In caso di rapina, la succursale viene chiusa al pubblico
immediatamente e fino al termine della giornata lavorativa.
Il
dipendente
personalmente
coinvolto
nella
rapina
potrà
richiedere di usufruire di un permesso ulteriore retribuito per il
giorno immediatamente successivo a quello dell’evento e potrà
richiedere di essere trasferito.
L’azienda, compatibilmente con le proprie esigenze, valuterà
prioritariamente dette richieste.
L’azienda si assumerà gli oneri delle cure mediche specialistiche
o per terapie riabilitative, fino alla cessazione dal servizio,
11
per il lavoratore colpito in servizio da eventi criminosi,
eventualmente
non
previste
nelle
prestazioni
degli
Enti
assistenziali oppure previste parzialmente con esborsi a carico
dell’assistito, e ciò fino a quando tali oneri saranno assunti
interamente dagli organismi sanitari competenti.
L’azienda coprirà le spese per cure, viaggio e soggiorno sostenute
dal dipendente suddetto presso Istituti di Cura situati fuori dal
territorio nazionale, laddove sussista contemporaneamente un
parziale rimborso delle spese per le prestazioni sanitarie da
parte del Servizio Sanitario Nazionale.
ARTICOLO 20
Mobilita’ temporanea del personale
Per la mobilità temporanea (spostamenti) relativa ad esigenze di
servizio, il personale potrà utilizzare, se disponibili, mezzi di
trasporto forniti dall'Azienda.
In alternativa,
il personale, purche' autorizzato, potra'
utilizzare mezzi propri alle seguenti condizioni:
per
ogni
Km
effettivamente
percorso
dalla
residenza
(o
dall’effettivo luogo di partenza) con auto propria, viene
riconosciuta
un’indennità
chilometrica
in
misura
pari
all’indennità quantificata dalla tabelle ACI con riferimento ai
seguenti parametri:
-
Marca e tipo del veicolo:
Fiat Grande Punto 1.4, 77 cv;
- Percorrenza media:
15.000 Km annui;
- Alimentazione:
benzina verde - euro 4.
- costo complessivo al km:
viene definito al centesimo di euro
trascurando le ulteriori frazioni.
In caso di variazioni dei parametri di riferimento, l’indennità
chilometrica viene aggiornata con decorrenza semestrale (1 gennaio
e 1 luglio di ogni anno)
L’utilizzo di motocicli e di scooter per ragioni di servizio può
essere autorizzato, in via preventiva, solamente per situazioni
particolari e temporanee. In tale caso l’indennità chilometrica è
pari al 50% dell’indennità prevista per l’utilizzo dell’auto.
ARTICOLO 21
Rimborso danni
La Banca rimborserà le spese effettivamente a carico del
dipendente per la riparazione del proprio autoveicolo a causa di
incidente stradale avvenuto nei trasferimenti per ragioni di
servizio nel limite massimo di € 10.000,00 per evento, o, se
minore, nel limite del valore del mezzo utilizzato secondo la
valutazione del periodico "Eurotax autovetture".
12
Per ogni evento viene applicata una franchigia pari ad € 250,00 a
carico del dipendente.
Sono esclusi dal risarcimento i danni subiti in parcheggio.
Il preventivo delle spese deve essere sottoposto preventivamente
alla Banca per l'approvazione.
Il dipendente è tenuto ad esperire ogni tentativo od azione per
l'accertamento delle eventuali responsabilità attribuibili a terzi
e per il contenimento delle spese rimborsabili.
Il risarcimento deve essere richiesto per iscritto con una
relazione dettagliata sullo svolgimento dei fatti e deve essere
documentato tramite la presentazione di fatture e/o ricevute
regolari ai fini fiscali;
ARTICOLO 22
INFORMATIVA ALLE OO.SS.
L'Azienda
fornisce
alle
rappresentanze
sindacali
aziendali
un’informativa con le modalità, i contenuti e la periodicità
previsti dal vigente CCNL e dal presente C.I.A..
La Banca conviene, inoltre, sull'opportunità di ampliare
sistema di informazione alle OO.SS., al fine di favorire
valutazione delle problematiche inerenti le seguenti tematiche:
il
la
- assunzioni
- formazione ed addestramento
- procedure e criteri agli effetti della valutazione annuale
del personale
- pari opportunità
- condizioni igienico-sanitarie
- trasferimenti di personale
- part-time
L'informativa avra' periodicita’trimestrale
tempestiva in caso di occorenza.
e
sara',
comunque,
Eventuali riorganizzazioni o variazioni dei servizi e degli uffici
della Direzione Generale e delle dipendenze saranno oggetto di
consultazione con le R.S.A.
ARTICOLO 23
Trasferimenti del personale
Il trasferimento dei dipendenti puo’avvenire:
a)
ad iniziativa della Banca.
Il trasferimento del personale ad iniziativa della Banca, viene
effettuato
soltanto
per
comprovate
ragioni
tecniche
organizzative e produttive. Nel disporre detti trasferimenti si
13
terra’ conto delle condizioni personali e familiari
e dei
precedenti trasferimenti degli interessati, nonche’ delle distanze
chilometriche dai luoghi di residenza dei dipendenti;
b) a richiesta del dipendente.
Nei trasferimenti, a richiesta del dipendente, l’Azienda tiene in
considerazione in via prioritaria la situazione personale e/o
familiare dell’interessato e la data di presentazione della
domanda. Per tali trasferimenti si tiene conto, altresi’, del
servizio precedentemente prestato.
RACCOMANDAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI AZIENDALI
Le OO.SS. firmatarie del presente CIA raccomandano all’Azienda
che, in occasione di trasferimenti di personale in servizio da
almeno 5 anni e per distanze superiori a 25 Km (circa) dal luogo
di residenza, venga considerato l’eventuale disagio economico, in
quanto esistente, del dipendente mediante una compensazione
retributiva. Quanto sopra, limitatamente ai casi di trasferimento
che non comportino progressioni di carriera e/o che costituiscano
opportunità di sviluppo nell’ambito di percorsi professionali.
DICHIARAZIONE DELL’AZIENDA
L’Azienda sta seguendo con attenzione la problematica del
pendolarismo onde diminuirne la portata e, di conseguenza, ridurne
gli effetti sui dipendenti. L’Azienda dichiara, inoltre, che terrà
nella massima considerazione la raccomandazione delle OO.SS. già
contenuta nell’articolo 16 del CIA 27/09/2002, al fine di
limitare, ove possibile, i disagi legati alla distanza dal luogo
di lavoro, che possano derivare dal trasferimento del personale.
ARTICOLO 24
Sostituzioni di addetti.
L'Azienda s'impegna, nei limiti del possibile, a sostituire
tempestivamente i lavoratori assenti per malattia e permessi di
varia
natura,
per mantenere inalterati
gli organici effettivi
delle dipendenze e degli Uffici di Direzione Generale.
DICHIARAZIONE DELL’AZIENDA
L’azienda dichiara che provvederà ad integrare, ove necessario,
l’organico delle Aree al fine di creare le condizioni a che non vi
siano disagi durevoli presso le Dipendenze a fronte di assenze
prolungate di addetti dal servizio.
ARTICOLO 25
Premio di rendimento
In applicazione di quanto previsto dagli articoli 38,68,79 del
CCNL 11-7-1999, al personale delle aree professionali e ai Quadri
14
Direttivi di 1° e 2° livello retributivo in servizio alla data
dell’1-11-1999, vengono riconosciute le quote di premio di
rendimento previste dall’art.15 del C.I.A. 2-7-1998 in eccedenza
rispetto alle misure standard di settore. Tali quote assumono la
denominazione di “ex premio di rendimento” e sono attribuite in
applicazione di quanto previsto dal combinato disposto dei citati
articoli contrattuali.
(Articolo 15 C.I.A. 2-7-1998)
Al personale viene annualmente corrisposto, entro e non oltre il
30 aprile dell'anno successivo a quello di pertinenza, un premio
di rendimento.
Esso spetta a tutti i dipendenti in servizio; in caso di
assunzione o cessazione nel corso dell'anno, esso spetta per
tanti dodicesimi quanti sono i mesi o frazioni di mese di
servizio prestato. Esso, inoltre, fa parte a tutti gli effetti
della retribuzione presa a base per il calcolo del T.F.R..
Il premio di rendimento risulta così composto:
a) due mensilità costituite da paga di livello, scatti di
anzianità nelle misure percepite nel mese di dicembre dell'anno
di competenza del premio stesso;
b) una quota fissa di E. 516.46 più un'ulteriore quota fissa
parametrata. Per cui l'importo di cui a questo punto b), secondo
il grado di appartenenza, è il seguente:
- 4^ Area Professionale, 1° e 2° Livello Retributivo (ex quadro
ed ex quadro super)
E. 1.088,69
- 3^ Area Professionale, 4° Livello Retributivo (ex Capo
Ufficio):
E. 1.088,69
- 3^ Area Professionale, 3° Livello Retributivo (ex Vice Capo
Ufficio)
E. 1.005,03
- 3^ Area Professionale, 2° Livello Retributivo
(ex Capo reparto):
E.
942,02
- 3^ Area Professionale, 1° Livello Retributivo (ex Impiegato di
1^):
E.
889,34
- 2^ Area Professionale, 3°Livello Retributivo (ex Impiegato di
2^):
E.
834,08
- 2^ Area Professionale, 1° e 2° Livello Retributivo (ex
commesso e capo commesso):
E.
516,46
In sintesi il premio di rendimento risulta così composto:
APPARTENENTE ALLA 4^ AREA PROFESSIONALE, 2° LIVELLO RETRIBUTIVO
(EX QUADRO S.)
doppia mensilità (come da lett. a) + E. 1.088,69
APPARTENENTE ALLA 4^ AREA PROFESSIONALE, 1° LIVELLO RETRIBUTIVO
(EX QUADRO) doppia mensilità (come da lett. a)+ E. 1.088,69
APPARTENENTE ALLA 3^ AREA PROFESSIONALE, 4° LIVELLO RETRIBUTIVO
(EX C.UFF.) doppia mensilità (come da lett. a)+ E. 1.088,69
APPARTENENTE ALLA 3^ AREA PROFESSIONALE, 3° LIVELLO RETRIBUTIVO
(EX VICE C.UFF.)doppia mensilità (come da lett.a)+ E.1.005,03
APPARTENENTE ALLA 3^ AREA PROFESSIONALE, 2° LIVELLO RETRIBUTIVO
(EX C.REP)
doppia mensilità (come da lett. a)+ E. 942.02
15
APPARTENENTE ALLA 3^ AREA PROFESSIONALE, 1° LIVELLO RETRIBUTIVO
(EX IMP.I)
doppia mensilità (come da lett.a)+ E. 889,34
APPARTENENTE ALLA 2^ AREA PROFESSIONALE, 3° LIVELLO RETRIBUTIVO
(EX IMP.II)
doppia mensilità (come da lett.a)+ E.834,08
APPARTENENTE ALLA 2^ AREA PROFESSIONALE, 2° LIVELLO RETRIBUTIVO
(EX CAPO COMM.) doppia mensilità (come da lett. a)+ E.516,46
APPARTENENTE ALLA 2^ AREA PROFESSIONALE, 1° LIVELLO RETRIBUTIVO
(EX COMM.)
doppia mensilità (come da lett. a)+ E.516,46
Esso, inoltre, risulta maggiorato di E. 206,58 per lavoratori
che abbiano compiuto 25 anni di servizio e di E. 309,87 per
coloro che abbiano compiuto 30 anni di servizio.
ARTICOLO 26
Premio aziendale
Al personale viene riconosciuto annualmente un premio aziendale
collegato allo sviluppo della produttività e all'andamento
economico della Banca in relazione a quanto previsto dall'art.41
del C.C.N.L. 12/2/2005.
1) Determinazione del premio aziendale
Per la determinazione del premio aziendale si procede come segue:
a) Primo fattore - Determinazione dell'indicatore di redditività
L'ammontare del primo fattore è pari al 2,80 per cento della somma
algebrica delle voci di conto economico 140 – risultato netto
della gestione finanziaria – rettificata per la voce 70 –
dividendi e altri proventi – e per la voce 100 – utile (perdita)
da cessione o riacquisto – e voce 200 – costi operativi -.
b) Secondo fattore - Determinazione dell'indicatore di
produttività
L'ammontare del secondo fattore è pari allo 0,06 per cento della
somma algebrica delle variazioni medie liquide (positive o
negative) della raccolta diretta, della raccolta indiretta
(amministrata e gestita al valore nominale) e
degli impieghi
dell'anno di riferimento rispetto all'anno precedente.
c)
Terzo
efficienza
fattore
–
Determinazione
dell’indicatore
di
L’ammontare del terzo fattore è pari allo 0,11 per cento del
margine di intermediazione rettificato (somma delle voci 120 e
190) al netto dei costi operativi parziali (somma delle voci 150 e
160)
Premio medio individuale
16
L'ammontare annuo complessivo teorico del premio, risultante dalla
somma degli importi del primo, del secondo e del terzo fattore,
viene
riparametrato
in
premi
pro-capite
in
relazione
all'inquadramento del dipendente alla data del 31 dicembre
dell'anno di riferimento (o di anticipata cessazione dal servizio)
applicando la seguente scala parametrale:
Inquadramento
Dirigente (quota del premio complessivo da riservare
ai Dirigenti)
Quadro direttivo 4° livello (ex Procuratore grado 6) Ruolo chiave 3
Quadro direttivo 4° livello (ex Procuratori grado 4 e
5) - Ruolo chiave 2
Quadro direttivo 4° livello (ex Procuratori grado 1, 2
e 3) - Ruolo chiave 1
Quadro direttivo 4° livello ed ex Procuratore grado
base
Quadro direttivo 3° livello
Quadro direttivo 2° livello
Quadro direttivo 1° livello
Terza area professionale - 4° livello
Terza area professionale - 3° livello
Terza area professionale - 2° livello
Terza area professionale - 1° livello
Seconda area professionale - 3° livello
Seconda area professionale - 2° livello
Seconda area professionale - 1° livello
Prima area professionale - livello unico
Paramet
ro
410
410
375
330
260
220
176
165
145
135
127
120
113
110
107
100
2) Attribuzione del premio aziendale
Il premio aziendale, in quanto spettante, viene erogato al
personale con le competenze del mese di luglio dell'anno
successivo a quello di competenza, in misura proporzionale al
periodo di servizio prestato nell'arco dell'anno di riferimento.
Al riguardo resta stabilito che:
 nel caso di assenza dal servizio si applica la disciplina
prevista ai commi 8° e 9° dell'articolo 41 del C.C.N.L.
12/2/2005;
 il premio aziendale spetta ai lavoratori che abbiano superato il
periodo di prova nell'anno di riferimento;
 il premio aziendale non viene riconosciuto in caso di
attribuzione di un giudizio professionale di sintesi negativo
per l'anno di riferimento;
 il premio aziendale spetta anche al personale assunto con
contratto di apprendistato professionalizzante, di inserimento o
con contratto a tempo determinato;
17
 il premio aziendale per il personale a part-time è proporzionato
all'orario di lavoro prestato;
 il premio aziendale è escluso dal computo del trattamento di
fine rapporto;
 il premio aziendale non viene attribuito qualora il rapporto di
lavoro risulti risolto alla data di erogazione dello stesso per
le seguenti motivazioni:
 giusta causa ad iniziativa dell’azienda ai sensi dell’articolo
2119 c.c.;
 giustificato motivo soggettivo ad iniziativa dell’azienda ai
sensi
dell’articolo 3 della legge 15/7/1966 n. 604;
 dimissioni, qualora siano stati riscontrati atti di infedeltà a
carico del dipendente di gravità tale da comportare, in costanza
di rapporto di lavoro, il licenziamento per giusta causa o per
giustificato motivo soggettivo. I fatti che comportano la
mancata attribuzione del premio aziendale devono essere portati
a conoscenza dell’interessato con comunicazione scritta.
 il premio aziendale non viene attribuito per l’anno (o frazione)
in cui si è verificata la risoluzione del rapporto di lavoro per
dimissioni senza l’immediato diritto alla percezione della
pensione di legge per anzianità contributiva o per vecchiaia o
per inabilità;
 il premio aziendale è escluso dalla determinazione del
trattamento integrativo di pensione di cui agli accordi che
costituiscono le fonti istitutive del Fondo pensione.
Nota a verbale
Al verificarsi di eventi straordinari che abbiano significativi
riscontri sui parametri di riferimento per il calcolo del premio
aziendale, le parti si incontreranno per una verifica congiunta
della situazione.
ARTICOLO 27
Part-time
Le organizzazioni sindacali raccomandano all’azienda che il
rientro a tempo pieno di personale in servizio a tempo parziale
possa avvenire nella precedente sede lavorativa dell’interessato,
compatibilmente
con
le
esigenze
tecniche
organizzative
e
produttive della Banca.
Nel corso dell’informativa semestrale potra’ essere effettuata una
verifica sull’applicazione e sull’andamento dei contratti a tempo
parziale.
ARTICOLO 28
Pari opportunita’
Per le pari opportunita’ previste dalla legge si costituisce una
commissione paritetica tra l'Azienda e le segreterie sindacali
18
aziendali
firmatarie
del
presente
contratto
aziendale, per individuare le situazioni specifiche.
integrativo
L’Azienda riconosce un permesso retribuito pari a 8 ore annue per
l’inserimento di ogni figlio all’asilo nido ovvero alla scuola
dell’infanzia.
ARTICOLO 29
Condizioni igienico-ambientali
Per la disciplina della materia si richiamano le norme del Dlgs.
19-9-1994 n.626 e successive modificazioni ed integrazioni.
Previa consultazione e prescrizione del medico aziendale ai fini
del Dlgs. 626/94 la Banca fara’sottoporre a visite di controllo, a
proprie spese, presso enti pubblici specializzati i lavoratori che
dovessero richiederlo in relazione a particolari condizioni
ambientali o del ruolo ricoperto.
Per la definizione di video terminale si fa riferimento alla
noozione risultante dall’art.51 del Dlgs. 626/94 e successive
regolamentazioni.
Il lavoratore addetto in via esclusiva e continuativa al video
terminale,dopo due ore di tale utilizzo, puo’ interrompere
l’adibizione per un periodo di un quarto d’ora.
In relazione a quanto previsto dall’art. 9 Legge 20/05/70, n. 300,
le RSA hanno facoltà di promuovere sopralluoghi presso le unità
produttive, con la partecipazione di tecnici qualificati di loro
fiducia, facenti parte di organismi pubblici specializzati, per
rilevazioni sulle condizioni igienico-sanitarie negli ambienti di
lavoro e controlli sull’applicazione delle norme di legge in
materia
di
prevenzione,
antiinfortunistica
e
di
malattie
professionali.
Tali sopralluoghi si effettueranno secondo le modalità da
concordare di volta in volta fra le RSA e la Direzione Generale,
alla quale dovranno preventivamente essere comunicati i nominativi
degli anzidetti tecnici qualificati incaricati per i sopralluoghi
medesimi.
Alle assemblee del personale indette dalle RSA, quando si discuta
di tutela della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori,
possono anche partecipare i tecnici sopra menzionati, i cui
nominativi saranno preventivamente comunicati alla Direzione
Aziendale.
Durante i sopralluoghi alle unità produttive, i tecnici potranno
intrattenere
i
lavoratori
senza
pregiudizio
del
normale
svolgimento dell’attività aziendale.
ARTICOLO 30
Provvidenze per portatori di handicap accertato ai sensi della
Legge 104/1992 art.3 comma 3 -Barriere architettoniche
19
Su espressa richiesta scritta, ai dipendenti portatori di handicap
ai sensi della Legge 104/1992 art.3 comma 3 e/o ai figli dei
dipendenti, fiscalmente a carico, nelle medesime condizioni viene
riconosciuto un contributo annuo di € 1.700,00 per il periodo
dell'addestramento scolastico e/o per terapie riabilitative.
Lo stato di portatore di handicap viene accertato con certificato
medico.
Ai suddetti dipendenti e/o ai familiari (coniugi-figli-genitori)
conviventi e fiscalmente a carico, vengono riconosciuti contributi
straordinari (la
cui misura
e’ rimessa
alla
discrezionalita’
aziendale)
per
l'acquisto
di
attrezzature
o
sussidi
riabilitativi, nonche’ per spese di assistenza domiciliare e/o
accompagnamento
qualora
non
siano
forniti
dalle
strutture
pubbliche.
Nelle nuove dipendenze o nella eventuale ristrutturazione delle
sedi di lavoro l'Azienda
adottera’ gli interventi
tecnici
adeguati al superamento delle barriere architettoniche.
Le suddette provvidenze per ciascun figlio che si trovi nelle
suddette condizioni compete una sola volta qualora i genitori
siano entrambi dipendenti della banca.
ARTICOLO 31
Premio di fedelta’
Al personale assunto con decorrenza successiva alla data di
stipula del presente CIA viene corrisposto un premio di anzianita’
“una-tantum” di Euro 517 al raggiungimento del 25° anno di
anzianita’ di effettivo servizio presso la banca.
Il premio di anzianita’ e’ escluso dal calcolo del trattamento di
fine rapporto e del trattamento integrativo di pensione aziendale.
NORMA TRANSITORIA
Al personale in servizio alla data di stipula del presente CIA
sono riconosciuti i seguenti premi di anzianità:
- al raggiungimento di 25 anni di servizio: due mensilità
- al raggiungimento di 30 anni di servizio: una mensilità
Il premio di anzianità e’ escluso dal calcolo del trattamento di
fine rapporto e del trattamento integrativo di pensione aziendale.
ARTICOLO 32
Provvidenze ai lavoratori studenti
Ai dipendenti che conseguono, dopo l'assunzione, i seguenti titoli
di studio legalmente riconosciuti, viene attribuito, per una sola
volta, un premio di:
- E. 260,00 per il diploma di istruzione secondaria di II° grado
(licenza media superiore).
20
- E. 520,00 per il Diploma di Laurea.
I suddetti premi sono comprensivi di quanto gia’ stabilito
dall'art. 53 del CCNL 12/02/2005.
I suddetti premi sono al lordo delle ritenute di legge ed esclusi
dal calcolo del trattamento di fine rapporto e del trattamento
integrativo di pensione aziendale.
ARTICOLO 33
Anticipazioni sul trattamento di fine rapporto
Le anticipazioni sul trattamento di fine rapporto di cui alla
Legge 29.5.1982 n.297 art.1 possono essere richieste, oltre che
nei casi previsti da detta legge,
anche per le seguenti
necessità:
1) ristrutturazioni con ampliamento dimensionale della casa di
abitazione del dipendente (1^ casa) tali da determinare un
significativo aumento del valore commerciale dell'immobile;
2) acquisto della quota indivisibile della casa di abitazione in
comproprietà con il coniuge, in caso di separazione e/o divorzio,
semprechè il dipendente non sia proprietario di altro immobile di
civile abitazione;
3) acquisto di una seconda casa di abitazione nel comune (o in
località immediatamente limitrofe) in cui il dipendente presta
servizio a seguito di trasferimento da parte della Banca, quando
esso disti almeno 100 km dalla residenza abituale;
4) compensazione della mancata retribuzione in caso di assenza
dal servizio per un'aspettativa non retribuita di almeno 6 mesi
prevista dal CCNL; l'anticipazione non potrà comunque superare
l'ammontare della retribuzione netta percepibile in servizio
effettivo;
5) spese mediche e sanitarie effettivamente sostenute dal
dipendente anche per il coniuge e per i figli fiscalmente a
carico; per tali finalità le anticipazioni del T.F.R sono
ripetibili purchè documentate e di importo, volta per volta,
orientativamente non inferiore ad una mensilità di retribuzione;
6) acquisto di veicolo in relazione alle prescrizioni della
patente speciale di guida del dipendente portatore di handicap.
Le anticipazioni sul T.F.R. sono in ogni caso disciplinate dalle
norme della Legge
297/1982
e dagli Accordi Nazionali di
categoria; pertanto nei casi previsti dalla stessa legge e dal
comma che precede potranno essere riconosciute:
- al dipendente con almeno otto anni di servizio effettivo presso
la Banca;
21
- per un massimo complessivo di due volte nel corso del rapporto
di lavoro, salvo quanto previsto al comma 1, punto 5 e 6;
- entro l'importo complessivo del 70% del T.F.R. maturato alla
data di ogni richiesta per le causali di cui ai punti 1, 2, 3 e 4;
ARTICOLO 34
Permessi vari
Con riferimento a quanto previsto dall’art.49 del CCNL 12/2/2005,
l'Azienda riconosce al personale un giorno di permesso retribuito
per nascita del figlio.
L’Azienda si dichiara disponibile a valutare, in caso di
necessità, la possibilità di concedere permessi non retribuiti in
aggiunta ai permessi previsti dalla normativa vigente.
NOTA A VERBALE
La legge 8.3.2000 n.53 e il DPCM 21.7.2000 N.278 disciplinano il
ricorso
a
permessi
retribuiti
in
relazione
a
particolari
situazioni personali e familiari del dipendente
ARTICOLO 35
Assunzioni.
In caso di necessita' di assunzione di personale della 3^ Area
professionale, 1° livello retributivo, prima di ricorrere ad
eventuali assunzioni dall'esterno, l'Azienda procedera' ad una
valutazione tra il personale interno, appartenente alle altre Aree
Professionali, in possesso dei requisiti adeguati alle mansioni
da ricoprire o che abbia saltuariamente e soddisfacentemente
svolto mansioni impiegatizie.
ARTICOLO 36
Formazione del personale
La formazione del Personale viene programmata e realizzata in
funzione
del
perseguimento
delle
finalita’
indicate
rispettivamente negli articoli 63 e 64 del CCNL 12/02/2005 con
l’obiettivo, per quanto possibile, di omogeneizzare i livelli di
professionalita’ e di conoscenza degli addetti nelle diverse
funzioni aziendali.
Programmi, criteri, finalita’, tempi e modalita’ dei corsi di
formazione
sono
rappresentati
alle
organizzaioni
sindacali
aziendali entro il mese di febbraio di ogni anno.
I criteri generali di riferimento dei corsi di formazione sono:
-la partecipazione facoltativa da parte del personale;
-l'accesso aperto a tutto il personale, conformemente alle
posizione di lavoro dei destinatari;
22
-il carattere non selettivo;
-lo svolgimento durante e fuori
previsto dal CCNL 12/02/2005.
dell'orario
di
lavoro,
come
Per la partecipazione ai corsi di formazione in località diverse
da quelle di residenza o di lavoro vengono rimborsate le spese
effettivamente sostenute e documentate dai dipendenti.
Le tipologie dei corsi riguardano:
a) CORSO DI INSERIMENTO
Destinatari: neo assunti appartenti alla 3^ Area Professionale,
1° livello retributivo, con contratto di lavoro a tempo
indeterminato;
durata: 4 settimane, di cui l'ultima di applicazione pratica del
corso presso
dipendenze ed
uffici,
con affiancamento di
personale esperto;
Prima dell'adibizione dei neo-assunti ai servizi operativi, le
OO.SS. aziendali potranno effettuare un intervento unitario,
della durata massima di due ore, su argomenti riguardanti il
diritto del lavoro ed il CCNL.
I dipendenti assunti con contratto di formazione e lavoro
effettuano, in alternativa al suddetto percorso formativo, la
formazione e l'addestramento iniziali, previsti dai progetti
approvati dagli Organismi Pubblici competenti.
Il periodo di servizio dedicato alla frequenza a corsi di
inserimento, durante i primi mesi di servizio, è considerato utile
agli effetti del periodo di prova.
b) CORSO DI INFORMAZIONE
Destinatari: appartenti alla 2^ Area Professionale che ne facciano
richiesta;
durata: 1 settimana;
criteri di ammissione: tre anni di anzianita’
obiettivi: conoscenza della Banca e delle operazioni principali di
base;
contenuti: alcuni del corso di inserimento, trattati in modo
semplificato.
Questo corso è anche finalizzato al passaggio di mansioni per le
quali occorrerà, comunque, una valutazione complessiva del
dipendente in relazione alla posizione da ricoprire.
c) CORSO DI FORMAZIONE SPECIALISTICO
Destinatari: dipendenti appartenenti alla 3^ area professionale e
i quadri direttivi, anche in part-time, con contratto di lavoro a
tempo indeterminato.
Criteri di ammissione: secondo necessita’ e programmi.
Durata del corso: adeguata alla materia trattata.
23
Contenuti ed obiettivi: approfondimento teorico-pratico dei
settori specialistici: fidi, sviluppo, titoli, contabilita’
generale, ecc.
Durata della formazione per ciascun lavoratore: come previsto dal
CCNL 12/02/2005.
ARTICOLO 37
Rotazioni
Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 88 CCNL 12/02/2005,
l'Azienda esaminerà le richieste di rotazione nelle mansioni con
l’obiettivo
di
accrescere
la
preparazione
professionale,
sviluppare la conoscenza dei vari servizi e favorire la migliore
utilizzazione del personale.
I lavoratori addetti alle mansioni di cui alle lett. a-c-d-e-f)
dell'allegato n. 5 del CCNL 12/02/2005, possono richiedere
all'Azienda, dopo 5 anni di adibizione alle medesime mansioni, di
essere utilizzati in altre mansioni di propria pertinenza.
I lavoratori di cui al 1 comma dell'art. 88 CCNL 12/02/2005,
inquadrati nella 3^ Area Professionale, 1° livello retribuivo
o
nella 2^ Area professionale, 3° Livello Retributivo, hanno diritto
dopo 7 anni di adibizioni alle medesime mansioni di ottenere, su
richiesta, di svolgere altre mansioni di propria pertinenza.
L'Azienda riconosce l'opportunita' di adibire il personale con
particolari
qualificazioni
culturali
(Laurea,
Diplomi
Post
Universitari, Iscrizioni ad Albi Professionali) in servizi o
mansioni che consentano il migliore impiego degli interessati,
compatibilmente con le esigenze di servizio.
ARTICOLO 38
Relazioni sindacali - Ristrutturazioni e Riorganizzazione
dell'Istituto.
Nei casi di ristrutturazione e di riorganizzazione dell'Istituto,
dei Servizi e degli Uffici della Direzione Generale e delle Unita'
Produttive Periferiche, che abbiano ricadute sull'occupazione e
sulla professionalità dei dipendenti, l'Azienda si impegna a
informare le OO.SS. aziendali preventivamente all'attuazione
operativa e a valutare le eventuali loro proposte.
ARTICOLO 39
Buono pasto
Il buono pasto previsto dall'art.43 del C.C.N.L. 12/2/2005 viene
riconosciuto come di seguito specificato:
- al personale full time ed ai turnisti, per ogni giornata in cui
effettui l’intervallo meridiano previsto dall’art. 89 CCNL,
nella misura di euro 5,10 dal 1° agosto 2007;
- al personale part time, che effettui un orario giornaliero di
24
lavoro di almeno 5 ore, nella misura di euro 3,60.
- Al personale delle Agenzie, che osservano un orario di lavoro
6x6.
Le modalità di utilizzo del buono, in considerazione anche della
normativa di legge, sono rappresentate al personale da apposita
circolare che integra la normativa del presente accordo (Appendice
al CIA, per consultazione).
Il controvalore del buono pasto non è computabile ai fini della
determinazione del trattamento di fine rapporto e del trattamento
integrativo di pensione aziendale.
ARTICOLO 40
Assistenza sanitaria
La Banca riconosce, d’intesa con gli organismi sindacali aziendali
firmatari del presente CIA, misure assistenziali che sovvengano il
personale delle Aree professionali e del 1° e 2° LR. dei Quadri
Direttivi, nei casi di spese connesse a malattie o infortuni.
A tal fine l'importo complessivo disponibile, per il personale
inquadrato nelle aree professionali e per i quadri direttivi di 1°
e 2° livello, è pari ad euro 260 per anno intero di servizio.
A decorrere dall’anno 2008 l’importo complessivo disponibile sarà
pari ad euro 300,00 per lo stesso personale.
Tale beneficio spetta per anno intero di servizio, decorre dal
giorno dell’assunzione e compete anche al personale assunto con
contratto di apprendistato, di inserimento o con contratto a tempo
determinato.
Tale provvidenza viene riconosciuta in relazione al periodo di
servizio effettuato nell’anno di riferimento salvo quanto previsto
dalle specifiche condizioni dei contratti di assicurazione o di
adesione a casse di malattia.
Tale provvidenza viene riconosciuta in relazione al periodo di
servizio effettuato nell’anno di riferimento e per i periodi di
astensione dal lavoro per:
- i casi previsti dal Dlgs. 151 del 26/3/2001 (congedi
parentali);
- i casi previsti dalla L. 104/1992;
- applicazione dell’art. 50, comma 10, del CCNL 12/2/2005
(anche per periodi superiori ai limiti contrattuali
autorizzati dall’azienda);
- nei casi autorizzati dalla Banca per ragioni familiari e
personali di carattere assistenziale e sanitario.
Le parti si incontreranno entro il mese di settembre di ciascun
anno per l'esame di eventuali problemi attinenti la gestione del
trattamento (a richiesta delle Organizzazioni Sindacali).
Tali provvidenze sono escluse dal calcolo del trattamento di fine
rapporto e dei trattamenti integrativi di pensione aziendali.
25
ARTICOLO 41
Polizza infortuni professionali ed extra-professionali
La banca dichiara di stipulare, a favore del Personale in
servizio, una polizza per invalidità permanente o morte derivanti
da infortuni professionali ed extra-professionali.
Il premio della suddetta polizza è a carico della Banca.
ARTICOLO 42
Organismo paritetico sulla formazione del personale.
Con riferimento a quanto previsto dall’art.13 del CCNL 12/02/2005
viene
istituito
un
organismo
paritetico
sulla
formazione
professionale del personale che, in particolare, interagisca con
Enbicredito al fine di attivare le procedure di accesso ai fondi
comunitari nazionali e regionali. L’organismo sulla formazione è
composto dai rappresentanti aziendali e da un rappresentante
designato da ogni organizzazione sindacale aziendale presente
nell’organo di coordinamento aziendale.
ARTICOLO 43
Sviluppo professionale del personale e percorsi professionali
Con riferimento a quanto previsto dall’art. 6 del CCNL 12/02/2005,
lo sviluppo professionale si realizza attraverso la formazione, la
mobilità nelle posizioni di lavoro per i ruoli interfunzionali, la
professionalizzazione
specifica
in
funzioni
a
più
elevato
contenuto specialistico.
L’avviamento sui percorsi professionali avviene in relazione alle
esigenze
organizzative,
tecniche
e
produttive
delle
aree
commerciali, delle dipendenze, dei servizi ed uffici di Direzione
Generale e/o della Banca nel suo complesso, con riferimento alle
capacità, attitudini, precedenti professionali, livello delle
prestazioni, disponibilità alla mobilità degli addetti.
I percorsi professionali potranno essere supportati da particolari
interventi formativi, da stage aziendali ed interaziendali.
A. Rete commerciale –Aree e dipendenze
In considerazione della struttura organizzativa e delle dimensioni
delle dipendenze si sviluppano percorsi professionali per il
personale che mirano ad ottenere la massima interfunzionalità e
flessibilità
di
impiego.
Si
realizzano
anche
percorsi
professionali dedicati specificatamente a singole funzioni che
richiedono elevata cultura tecnica e specializzazione.
B. Servizi/uffici di Direzione Generale
Con riferimento ad attività svolte nell’ambito dei servizi e degli
uffici
della
Direzione
Generale
si
sviluppano
percorsi
26
professionali principalmente orientati ad ottenere la più ampia
conoscenza delle diverse funzioni nell’ambito dei servizi/uffici
di appartenenza e la migliore specializzazione nei ruoli a più
alto livello specialistico/culturale.
ARTICOLO 44
Decorrenza e durata
Il presente CIA decorre dalla data di sottoscrizione, salvo quanto
specificatamente previsto dai singoli articoli e in premessa, e
scadrà il 31 dicembre 2007.
27
APPENDICE A AL CIA
Lanciano, 11/09/2007
A TUTTI I DIPENDENTI
OGGETTO: NORMATIVA UTILIZZO BUONI PASTO.
A norma dell’art.41 del CCNL 12/02/2005 e dell’art. 29 del CIA
vigente è stato istituito il “Servizio Sostitutivo di Mensa” che
prevede l’assegnazione di un buono pasto del valore nominale di E. 5.10
per il personale full-time e di E. 3.60 per il personale che effettui
un orario part-time di almeno 5 ore giornaliere, personale che,
comunque, osservi l’intervallo di cui all’art. 95 del CCNL, ovvero ai
turnisti che effettuano la pausa, salvo le eccezioni previste dall’art.
29 del CIA vigente.
Il servizio sostitutivo di mensa è stato approntato mediante
stipula di apposita convenzione con una Società emittente che offre la
sua prestazione mediante l’utilizzo di buoni pasto sia attraverso mense
condotte in proprio o da terzi, sia attraverso pubblici esercizi
opportunamente convenzionati in possesso delle idonee autorizzazioni.
Al fine di evitare anomali utilizzi dei buoni, anche
considerazione della vigente normativa di legge, Vi preghiamo
attenervi scrupolosamente alle disposizioni di seguito riportate:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
i
buoni
pasto
danno
diritto
ai
dipendenti
di
ricevere
somministrazioni di alimenti e bevande nei limiti del loro valore
nominale;
i buoni pasto possono essere utilizzati esclusivamente per il
pagamento del servizio di mensa, non sono trasformabili in denaro
contante e non sono cedibili a terzi;
al momento dell’utilizzo il buono pasto dovrà essere datato e
sottoscritto dall’utilizzatore e ciascun dipendente può utilizzare
un solo buono pasto per ogni singolo giorno lavorativo;
il buono pasto deve essere utilizzato per il suo intero valore e
non dà diritto a resto in denaro. Per consumazioni di valore
eccedente quello del buono pasto, la differenza dovrà essere
integrata in denaro direttamente dal dipendente che lo utilizza;
l’utilizzo
del
buono
pasto
presso
i
pubblici
esercizi
convenzionati non dà diritto ai dipendenti di ottenere fattura per
il valore della somministrazione corrispondente a quella del buono
pasto;
la Banca declina ogni responsabilità in merito ad un eventuale
utilizzo dei buoni pasto in modo difforme alle presenti norme.
BANCA POPOLARE DI LANCIANO E SULMONA
Servizio del Personale
28
in
di
APPENDICE B
PERCORSI PROFESSIONALI PER QUADRI DIRETTIVI
E PER IL PERSONALE DELLA TERZA AREA PROFESSIONALE.
Informativa ex art. 64 e 67 CCNL 12.02.2005
Percorso professionale A (“front office”).
Il percorso “front office” è finalizzato a sviluppare in un arco temporale indicativo di
tre/cinque anni le competenze tecniche necessarie a rispondere alle esigenze della
clientela in termini di servizi bancari, con esclusione, normalmente, di quelle più
strettamente legate alle operazioni di investimento e di finanziamento più complesse.
Il profilo di competenza che ne consegue è una adeguata conoscenza dell'attività
bancaria di base, soprattutto in relazione alla funzione monetaria, con l’obiettivo di far
acquisire al personale adibito alle funzioni di front-office conoscenze sufficientemente
ampie, necessarie, anche per l’eventuale inserimento in ruoli specialistici o di livello più
elevato.
Tale percorso si realizza in tutte le dipendenze ancorchè siano di diversa tipologia e
dimensione (per quanto in dipendenze medie e grandi, fortemente settorizzate, siano
ipotizzabili tempi diversi).
Di seguito si elencano le attività previste dal percorso.
L'ordine proposto è indicativo; la sequenza tra le attività non è vincolante e dovrà tenere
conto delle esigenze tecnico-organizzative della dipendenza.
In sintesi:





Anagrafe .
Operatività ordinaria di cassa (comprese le chiusure contabili), cassa effetti,
operatività connessa al Bancomat, gestione valori, cassa valute, eventuali servizi di
tesoreria enti.
Prima consulenza e contatto con la clientela privata; contabilità; accensione rapporti
"di base" (c/c, libretti, certificati, deposito titoli …); gestione operativa conti correnti e
carte; polizze assicurative danni.
Azioni di fidelizzazione sulla clientela (retail).
Prima operatività relativa a operazioni di finanziamento e investimento.
Per sviluppare il percorso professionale potranno proporsi interventi addestrativo/formativi
in relazione alle specifiche esigenze formative del singolo addetto, all’esperienza
maturata, alla partecipazione ad iniziative di addestramento e formazione dei dipendenti
della 3^ area professionale in fase di assunzione.
Interventi formativi, di massima:






29
Operatività di base di dipendenza: le procedure.
Antiriciclaggio.
Truffe: le diverse tipologie.
Carte di credito.
Servizi e prodotti di front-office.
Conti correnti e servizi accessori.





30
Office per Windows (Base)
Tecniche di vendita (base)
Qualità e orientamento al cliente
Internet, intranet e posta elettronica
CBT su:
1. procedura di cassa
2. antiriciclaggio e usura
3. privacy e sicurezza
4. polizza inauto
Percorso professionale ”B”
Il percorso “B” è finalizzato a sviluppare le competenze tecniche relative agli aspetti
operativi dei servizi assicurativi e di investimento.
Il percorso si integra a quello di front-office e può essere anche propedeutico alla
copertura di specifiche funzioni specialistiche in dipendenze di dimensioni medie o grandi.
Di seguito si elencano le principali attività
comprese nel
percorso.
L'ordine proposto è indicativo; la sequenza tra le attività non è
vincolante e dovrà tenere conto delle esigenze di ruolo e
organizzative della dipendenza.
In sintesi:
- Anagrafe , prima consulenza, accensione rapporti di base, gestione operativa c/c,
elementi di gestione posizioni, Rc auto, carte
- Operatività su prodotti assicurativi e previdenziali, anche a prevalente contenuto
finanziario.
- Operatività sui prodotti d’investimento.
- Consulenza sui prodotti finanziari.
Interventi formativi, di massima:
-
31
CBT area finanza (se aggiornato)
Introduzione al servizio consulenza
Consulenza di base
Evoluzione dei mercati finanziari
Aggiornamento ARCA
Seminario prodotti assicurativi
Seminario prodotti finanziari
Lettura Sole-24 ore
Tecniche di vendita prodotti assicurativi
Banking diploma
Percorso professionale “C”
Il percorso “C” è finalizzato a sviluppare più compiutamente le
competenze tecniche relative agli aspetti operativi dei servizi
fidi, estero e smobilizzo crediti. Nella norma è integrativo del
percorso “front-office” e può svilupparsi in tempi diversificati e
con approfondimenti più complessi in relazione alla prospettiva di
ricoprire talune funzioni specialistiche in via maggiormente
esclusiva presso dipendenze di dimensioni elevate o per ruoli
manageriali.
Di seguito si elencano le attività previste dal percorso.
L'ordine proposto è indicativo; la sequenza tra le attività non è vincolante e dovrà tenere
conto delle esigenze di ruolo e organizzative della dipendenza.
In sintesi:






Anagrafe
Gestione posizioni (elementi) e lettura scheda rischio
Servizio estero: prima operatività; operatività ordinaria; operatività su finanziamenti;
operazioni su cambi.
Smobilizzo crediti: operatività, aspetti commerciali e elementi di valutazione fiduciaria
delle operazioni di "portafoglio"; operatività su anticipo fatture ed altri anticipi.
Impieghi: compilazione PEF, documentazione, analisi di bilancio, operatività sui
"finanziamenti speciali".
Gestione condizioni, azioni di fidelizzazione e sviluppo su clientela imprese (a livello
base).
Per sviluppare il percorso professionale potranno proporsi interventi addestrativo/formativi
in relazione alle specifiche esigenze formative del singolo addetto, alla cultura personale
e alle esperienze di “training on the job”.
Interventi formativi, di massima:








32
CBT area fidi
CBT area estero
Introduzione al servizio fidi
Introduzione al servizio estero
Servizi e prodotti offerti alla clientela operante con l'estero
Analisi di bilancio
Lettura Sole-24 ore
Banking diploma
Percorsi specialistici.
I percorsi “A”, “B” e “C” potranno svilupparsi ulteriormente attraverso i seguenti percorsi
specialistici:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
gestione posizioni
smobilizzo crediti
estero
fidi
consulenza imprese
consulenza finanziaria
Il livello di approfondimento sulle diverse attività sarà corrispondente alle esigenze della
dipendenza di appartenenza e/o ai progetti di sviluppo professionale dell’interessato. A
tali fini potrebbero essere necessari stage o cambiamenti di unità operativa.
Di seguito si elencano indicativamente le attività comprese nei suddetti percorsi
specialistici:
1) Gestione posizioni
-
Gestione posizioni, analisi schede rischio
Compilazione PEF
Gestione crediti a rischio (imprese)
Gestione crediti a rischio (privati)
Interventi formativi, di massima:
-
Aspetti legali del rapporto bancario
Gestione rischio di credito nella fase di rientro
Telepressing
Gestione del tempo
2) Smobilizzo crediti
-
Fidelizzazione su imprese clienti
Gestione condizioni
Portafoglio: valutazione fiduciaria sulle operazioni
Servizi di internet banking, POS e altri servizi telematici
Anticipo fatture e factoring: aspetti commerciali e fiduciari
- Gestione crediti a rischio (da imprese)
Iniziative formative, di massima:
-
33
Aspetti legali del rapporto bancario
E-banking
Gestione del tempo
3) Estero
-
Fidelizzazione su imprese clienti
Crediti documentari e fidejussioni
Operazioni su cambi
Operatività su finanziamenti
Gestione condizioni
Consulenza "globale" a imprese (su estero)
- Gestione crediti a rischio (da imprese)
Iniziative formative, di massima:
-
Aspetti legali del rapporto bancario
Crediti documentari
Assicurazione crediti export
Gestione del tempo
4) Fidi (segreteria fidi)
-
Fidelizzazione su imprese clienti
Operatività su finanziamenti speciali
Leasing in convenzione
Consulenza e istruttoria piccole imprese
Gestione condizioni
Gestione crediti a rischio (imprese)
Leasing non in convenzione
Consulenza e istruttoria piccole imprese finanziariamente evolute, medie e grandi
imprese
Consulenza fabbisogno clientela privata, valutazione e istruttoria dei finanziamenti
Operazioni di finanza straordinaria d'impresa
Informativa alla clientela su aspetti fiscali delle operazioni d'impiego
Iniziative formative, di massima:
-
34
Aspetti legali del rapporto bancario
Valutazione degli affidamenti
Telepressing
Relazioni con le PMI
Gestione rischio di credito nella fase di rientro
Elementi di fiscalità di impresa
Operazioni straordinarie d’impresa
Approfondimenti sulla finanza d’impresa
Gestione del tempo
Banking and Financial diploma avanzato- modulo Imprese
5) Consulenza imprese.
Le conoscenze tecniche e commerciali, approfondite anche attraverso i percorsi Fidi,
Estero e Smobilizzo crediti, unitamente alle attitudini e capacità degli addetti, necessarie
per una offerta integrata e completa dei servizi della Banca consentiranno di fornire una
globale consulenza alle imprese.
La consulenza alle imprese potrebbe assorbire in via prevalente, anche se non esclusiva,
l’attività di dipendenti in dipendenze di dimensione elevate per volumi e adetti,
caratterizzate da un rilevante orientamento alla clientela imprese e da una
organizzazione funzionale particolarmente distribuita.
Per tale obiettivo professionale si proporranno interventi formativi mirati in relazione
all’evoluzione specifica delle tematiche d’indirizzo (aspetti fiscali, strutture societarie,
orientamento ai mercati nazionali e internazionali, studi e ricerche, …) e corsi di sviluppo
commerciale mirati.
6) Consulenza finanziaria
-
Sviluppo esterna nuova clientela privata
Prodotti previdenziali
Prodotti assicurativo finanziari
Fondi pensione
Consulenza su prodotti di Risparmio Gestito …
Operatività e consulenza per l'investimento sul mercato borsistico italiano
Aspetti normativi legati all'attività di consulenza
Operatività e consulenza per l'investimento sui mercati borsistici internazionali
Assicurazioni ramo danni, sanitarie
Interventi formativi, di massima:
-
35
Specializzazione consulenti finanziari
Specializzazione prodotti assicurativi
Aggiornamento ARCA
Gestione del post-vendita nella consulenza finanziaria
Tecniche di vendita prodotti assicurativi
Incontri Centrosim-Rasfin
Gestione del tempo
Rischi finanziari base e avanzato
Tecniche di vendita telefonica
Corsi su prodotti derivati
Percorso "consulente interfunzionale di dipendenza".
Attraverso i percorsi “A”, “B” e ”C” si realizza la figura del consulente interfunzionale di
dipendenza”; (termine utilizzato per attribuire una definizione al ruolo funzionale e non
strettamente gerarchico nell’ambito delle dipendenze).
Un ulteriore sviluppo professionale per pervenire a funzioni manageriali sarà rivolto
all’acquisizione di sempre maggiori esperienze sul campo , alla partecipazione ad eventi
formativi mirati anche di elevato impegno culturale, al sistematico aggiornamento
tecnico sui servizi e prodotti della Banca.
Ruolo professionale ad impiego diversificato in dipendenza con competenze e deleghe
rapportate alle capacità professionali dell’interessato ed alle caratteristiche della
dipendenza (dimensioni, volumi, mercato, risorse umane, obiettivi di sviluppo).
Percorso manageriale (per vice titolare e titolare di dipendenza).
Tale percorso è strettamente correlato alle conoscenze tecniche e alle capacità
professionali degli interessati in relazione alle esigenze organizzative e produttive della
Banca ed alle prospettive di impiego degli stessi anche sotto l’aspetto territoriale.
Il percorso su posizioni di crescente responsabilità o di “valore di ruolo” avverrà attraverso
le esperienze pratiche nel lavoro, una formazione adeguata (anche mediante
l’autoformazione), alla disponibilità alla mobilità territoriale e nei ruoli, ed in relazione alle
attitudini e potenzialità professionali e alle prestazioni.
Il percorso professionale in esame prende in considerazione ruoli di responsabilità
crescente nell’ambito della rete territoriale.
Primo collocamento, in termini di responsabilità, è l’assunzione, nella norma, della
vicetitolarità di una dipendenza di piccole dimensioni per passare successivamente ad un
ruolo analogo in dipendenze di medie dimensioni.
Dalla posizione di vicetitolare di una media dipendenza si potranno aprire, di norma, due
prospettive:
 vicetitolare di una dipendenza di dimensioni più elevate;
 titolare di una piccola dipendenza
Una possibile variante consiste nel passaggio diretto dal ruolo di vicetitolare di piccole
dipendenze a titolare di dipendenze di analoghe dimensioni.
Dalle posizioni sopradescritte, le ulteriori prospettive sono rappresentate dall’assunzione
della responsabilità di dipendenze di medie dimensioni.
Ulteriori evoluzioni professionali orizzontali o ascendenti sono rappresentate, di regola,
dall'acquisizione del ruolo di:
 titolare di una dipendenza di dimensioni elevate;
 Settorista Commerciale;
 Analista Fidi.
Questi ultimi tre ruoli possono poi dare luogo a percorsi di ulteriore arricchimento
professionale.
36
ACCORDO A LATERE
Il giorno 10 luglio 2007 in Lanciano, presso la Direzione
Generale della Banca, tra:
la BANCA POPOLARE DI LANCIANO E SULMONA, rappresentata:
dal Direttore Generale, Guido Serafini; dal Responsabile della Divisione
Commerciale, rag. Gabriele Carafa, dalla dott.ssa Annalisa Nervegna; dalla
dott.ssa Valentina Russo; presenti i rappresentanti della Capogruppo rag.
Stefano Verdi e il dott. Maurizio Zavagnini
e le Rappresentanze Sindacali:
FABI: rappresentata dalla sig.ra Sboro Antonella;
FIBA-CISL: rappresentata dal sig. Valerio Mario;
FISAC-CGIL: rappresentata dai sigg. Paolini Antonio, Trovato Anna e Di Mele
Massimo;
UILCA.UIL: rappresentata dai sigg. Di Pretoro Franco e Tamburino Valerio.
dopo la sottoscrizione del CIA, si conviene di variare il “Regolamento del Fondo
Pensione per il personale dipendente della Banca Popolare di Lanciano e Sulmona”
nei seguenti termini:
Per ogni lavoratore iscritto al Fondo Pensione è prevista una contribuzione
secondo le seguenti misure e modalità:
- a decorrere dal mese successivo la stipula del CIA la contribuzione fissa
a carico della Banca sarà pari al 2,70% della retribuzione assunta a base
della determinazione del trattamento di fine rapporto;
- a carico dei dipendenti è prevista una contribuzione al Fondo minima
obbligatoria pari allo 0,50 della retribuzione assunta a base della
determinazione del trattamento di fine rapporto.
L’iscrizione al fondo pensione “Arca Previdenza” o al fondo pensione “Arca
Previdenza Aziende” ha luogo con adesione volontaria del dipendente interessato
da manifestarsi alla Banca ed ai suddetti Fondi Pensione.
L’adesione decorre dal 1° giorno del mese successivo alla data di ricevimento
della relativa richiesta. In caso di assunzione l’adesione decorre dal mese
successivo alla scelta effettuata dal dipendente.
La mancata adesione alla forma di previdenza complementare non comporta alcun
obbligo a carico della Banca di corrispondere apporti contributivi ovvero somme
compensative sotto qualsiasi altra forma.
I versamenti a carico Banca e a carico dipendente al Fondo prescelto sono
effettuati con cadenza mensile.
ORGANISMI SINDACALI AZIENDALI
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BANCA POPOLARE DI LANCIANO E SULMONA
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