CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE PER IL PERSONALE APPARTENENTE ALLE AREE PROFESSIONALI E PER I QUADRI DIRETTIVI DELLA BANCA POPOLARE DI LANCIANO E SULMONA INDICE Premessa Art. 1 – Norma inquadramenti Art. 2 – Inquadramento del personale presso le succursali Art. 3 - Inquadramento del personale addetto al servizio di cassa presso le succursali Art. 4 – Indennità al cassiere unico Art. 5 – Segreteria di Area Art. 6 – Inquadramenti presso le succursali suddivise in uffici Art. 7 – Inquadramento del personale presso gli Uffici della Direzione Generale Art. 8 – Inquadramento per i Responsabili di Servizio di Direzione Generale Art. 9 - Inquadramento per i Responsabili Uffici Titoli e Segreteria Fidi presso le succursali suddivise in Uffici Art. 10 – Inquadramento previsto per il Caposala Art. 11 – Inquadramento nella II Area Professionale-2^ Livello Retributivo Art. 12 – Inquadramenti nei quadri direttovi di 1° livello retributivo Art.13 – Inquadramento del personale con mansioni qualificate Art. 14 - Indennità di rischio Art. 15 – Polizza Cassieri Art. 16 - Indennità di reggenza Art. 17 – Indennità sabato lavorativo Art. 18 – Sicurezza Art. 19 – Post Rapine Art. 20 – Mobilità temporanea del dipendente Art 21 – Rimborso danni Art. 22 – Informativa alle OO.SS. Art. 23 – Trasferimento del personale Art. 24 – Sostituzione di addetti Art. 25 - Premio di rendimento Art. 26 – Premio Aziendale Art. 27 – Part-time Art. 28 – Pari opportunità Art. 29 – Condizioni igienico-ambientali Art. 30 – Provvidenze per portatori di handicap Art. 31 – Premio di fedeltà Art. 32 – Provvidenze ai lavoratori studenti Art. 33 – Anticipazione trattamento di fine rapporto Art. 34 – Permessi vari Art. 35 – Assunzioni Art. 36 – Formazione del Personale Art. 37 – Rotazioni Art. 38– Relazioni sindacali Art. 39 – Buono pasto Art.40 - Assistenza sanitaria 1 Art.41 – Polizza Infortuni Professionali ed extraprofessionali Art.42 – Organismo paritetico sulla formazione del personale Art.43 – Sviluppo Professionale del personale e percorsi professionali Art.44 – Decorrenza e durata APPENDICE AL CIA: Normativa Utilizzo Buoni Pasto ACCORDO A LATERE Sul Regolamento dei Fondi Pensione PERCORSI PROFESSIONALI DI CARRIERA 2 CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE PER IL PERSONALE APPARTENENTE ALLE AREE PROFESSIONALI E PER I QUADRI DIRETTIVI DELLA BANCA POPOLARE DI LANCIANO E SULMONA Il giorno 9 ottobre 2007 in Lanciano, presso la Direzione Generale della Banca, tra: la BANCA POPOLARE DI LANCIANO E SULMONA, rappresentata: dal Direttore Generale, Guido Serafini; dal Responsabile della Divisione Commerciale, rag. Gabriele Carafa, dalla dott.ssa Annalisa Nervegna; dalla dott.ssa Valentina Russo; dalla dott.ssa M.Teresa Giannantonio e le Rappresentanze Sindacali: FABI: rappresentata dalla sig.ra Sboro; FIBA-CISL: rappresentata dal sig.Mario Valerio; FISAC-CGIL: rappresentata dai sigg. Trovato e Di Mele; UILCA.UIL: rappresentata dal sig. Di Pretoro Si conviene di sottoscrivere il seguente testo definito del CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE PER IL PERSONALE APPARTENENTE ALLE AREE PROFESSIONALI E PER I QUADRI DIRETTIVI DELLA BANCA POPOLARE DI LANCIANO E SULMONA, già siglato il 10 luglio 2007. 3 PREMESSA La struttura organizzativa della Banca prevede la suddivisione del personale (organigramma) in divisioni, servizi ed uffici della Direzione Generale e nelle dipendenze della rete commerciale. ARTICOLO 1 Il personale dipendente è inquadrato in conformità a quanto previsto in materia dal CCNL 12/02/2005 e dal presente CIA. Nell’assegnazione di posizioni di responsabilità (nuove nomine o sostituzioni), l’Azienda, di regola, si avvale dei dipendenti già in servizio. Chiarimento a verbale Si precisa che ai fini degli inquadramenti e delle indennità previste dal presente accordo verranno considerati i periodi pregressi di adibizione al ruolo, ferma restando la decorrenza dal 1 agosto 2007. ARTICOLO 2 Inquadramento del personale presso le dipendenze. L’inquadramento del titolare e degli addetti stabilmente in organico, presso le dipendenze operatività, avviene in ordine ai seguenti parametri: Titolare Fino a due addetti Con 3 addetti Con 4 addetti Con 5 addetti Con 6 addetti Con 7 addetti Con 8 addetti Con 9 addetti Con almeno 10 addetti Con almeno 12 addetti Con almeno 15 addetti 4 R R R R R R 3^AP 3°LR 3^AP 4°LR QD1 QD2 QD2 QD3 QD3 QD3 QD4 QD4 QD4 coadiutori, a completa Coadiutori 3^AP 2°LR 3^AP 3°LR 3^AP 3°LR 3^AP 4°LR 3^AP 4°LR QD1 QD1 3^AP QD1 3^AP QD1 3^AP QD2 dopo 2 anni di adibizione nella 3°LR 3°LR 3°LR mansione QD2 3^AP 3°LR QD3 R dopo 2 anni di adibizione nella mansione R = inquadramenti attribuiti in applicazione Aziendale per l’inquadramento dei dirigenti Direttivi. del Regolamento e dei Quadri Art. 3 Inquadramento del personale addetto al servizio di cassa presso le dipendenze. Presso le dipendenze, l’inquadramento del “capocassiere” espressamente incaricato dall’Azienda e stabilmente in organico, al servizio di cassa a piena operatività, avviene in ordine ai seguenti parametri: 1) con 2 casse funzionanti in via permanente: 3^AP 2°LR 2) da 3 a 4 casse funzionanti in via permanente: 3^AP 3°LR 3)oltre 4 casse funzionanti in via permanente: 3^AP 4°LR L’addetto al servizio di cassa in via permanente e continuativa viene inquadrato nella 3^AP 2°LR dopo 4 anni, (5 anni per i dipendenti assunti dall’1/11/1999) di adibizione (sommando eventualmente anche i periodi di adibizione non continuativi per frazioni d’anno). L'addetto alla cassa, dopo i normali controlli di rito, su richiesta scritta entro il secondo giorno successivo a quello di una deficienza di cassa, ha la facolta' di riesaminare i documenti contabili e i valori relativi alle operazioni della giornata interessata, unitamente, ove possibile e richiesto, ad un addetto ai controlli. Le deficienze di cassa possono essere rimborsate ratealmente in rapporto alla loro entità. NOTE A VERBALE. 1) Si intende per funzionante in via permanente e continuativa lo sportello di cassa attivo per almeno dieci giorni, anche non consecutivi, nel mese e con un minimo di tre ore giornaliere di adibizione. 2) Si intende per piena operatività lo sportello di cassa abilitato ad effettuare tutte le operazioni bancarie. 3) Il servizio di cassa presuppone l’attività tipica della cassa contante, il movimento di altri valori e la detenzione delle chiavi. ARTICOLO 4 Indennità al cassiere unico 5 Presso le Dipendenze con una sola cassa funzionante all’addetto cassiere in via permanente, dopo 2 anni di adibizione, se con inquadramento inferiore a 3^AP 2°LR, viene riconosciuta un’indennità mensile di euro 80 per 12 mensilità all’anno. L’indennità per il personale a part-time è proporzionata all'orario di lavoro prestato. L’indennità è utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto (T.F.R.). L’indennità verrà revocata in caso di adibizione ad altra mansione. ARTICOLO 5 Segreteria di Area Per l’addetto alla Segreteria di Area nominato dall’Azienda è previsto l’inquadramento a 3^AP 2°LR dopo 18 mesi di adibizione in via continuativa e 3^AP 3°LR dopo ulteriori 18 mesi. ARTICOLO 6 Inquadramenti presso le dipendenze suddivise in uffici L’inquadramento del titolare in relazione agli addetti coadiutori (inquadrati nella 3^ Area professionale) stabilmente in organico presso le Dipendenze, suddivise in uffici, avviene in ordine ai seguenti parametri: Titolare Con 3 addetti Con almeno 4 addetti ARTICOLO 7 Inquadramenti Generale del 3^AP 3°LR 3^AP 4°LR personale presso gli uffici di Direzione L’inquadramento del titolare, e del coadiutore del responsabile se nominato, in relazione al numero degli addetti stabilmente in organico presso gli uffici della Direzione Generale, avviene in ordine ai seguenti parametri: Con 3 addetti Con 4 addetti Con almeno 5 addetti Titolare Coadiutore 3^AP 3°LR 3^AP 4°LR QD 1° LR 3^AP 2°LR 3^AP 3°LR 3^AP 4°LR ARTICOLO 8 Inquadramento per i Responsabili di Servizio di Direzione Generale 6 Al Responsabile incaricato di un Servizio di Direzione Generale, dopo 12 mesi dalla nomina, viene riconosciuto l’inquadramento di QD 1°LR. ARTICOLO 9 Inquadramento per i Responsabili Uffici Titoli o Segreteria Fidi presso le dipendenze suddivise in Uffici. Presso le dipendenze suddivise in Uffici vengono riconosciuti i seguenti inquadramenti: - al Responsabile dell’Ufficio Titoli, se nominato, composto da almeno 2 addetti, viene riconosciuto l’inquadramento di 3^AP 4° LR; - al Responsabile dell’Ufficio Segreteria Fidi, se nominato, composto da almeno 3 addetti, viene riconosciuto l’inquadramento di 3^AP 4° LR. ARTICOLO 10 Inquadramento previsto per il Caposala L’Azienda, qualora lo ritenga necessario, e di norma nelle dipendenze con almeno 12 dipendenti, provvederà ad individuare la figura del Caposala. Quando nominato il Caposala avrà l’inquadramento minimo di 3^AP 4°LR, salvo quanto diversamente previsto. ARTICOLO 11 Inquadramenti nella 2°area professionale 2°livello retributivo All’addetto che coordina il lavoro di almeno 3 appartenenti alla 2^ Area Professionale 1° Livello retributivo, compreso l’interessato, (con esclusione degli appartenenti alla 2^ area professsionale 1° Livello Retributivo addetti alla cassa) viene riconosciuto l’inquadramento nella 2^ Area Professionale, 2° Livello Retributivo. ARTICOLO 12 Inquadramenti nei quadri direttivi di 1°livello retributivo Il lavoratore stabilmente incaricato dall'Azienda di svolgere le seguenti mansioni è inquadrato nei Quadri Direttivi di 1° Livello Retributivo: - 7 capo sala, presso la succursale di Lanciano; vice titolare presso le dipendenze di: Avezzano, Campobasso, Chieti, Francavilla, Lanciano, Ortona, Pescara, Sulmona, Termoli e Vasto. salvo quanto previsto dall’art. 2. ARTICOLO 13 Inquadramenti del personale con mansioni qualificate Il lavoratore in organico presso i servizi della Direzione Generale o presso le dipendenze incaricato dall'Azienda di coadiuvare stabilmente con mansioni qualificate un Dirigente o un Quadro Direttivo di 4° Livello Retributivo e a questi risponda direttamente del proprio lavoro, viene inquadrato (come minimo) nella 3^ Area Professionale, 2° Livello Retributivo dopo un anno di adibizione e, se confermato nelle mansioni , nella 3^ Area Professionale, 3° Livello Retributivo dopo un ulteriore anno. L'Azienda terra’conto dell'importanza delle mansioni svolte dagli interessati ai fini dell'inquadramento nella 3^ Area Professionale, 4° Livello Retributivo. Tale inquadramento, comunque, viene attribuito non oltre un periodo di sei anni di adibizione alle suddette mansioni qualificate. ARTICOLO 14 Indennita’ di rischio Al personale che disimpegna occasionalmente mansioni di cassa, l’indennita’ di rischio prevista dall’art.42 del CCNL 12/02/2005 viene corrisposta nella misura di 1/6 per ogni giorno di adibizione con un minimo pari al 50% dell’importo tabellare previsto, ed un massimo pari all’intero importo. Sono considerate alla stregua dei centri aventi intenso movimento bancario, ai fini di quanto previsto dall’ALLEGATO 5 del CCNL 12/02/2005 tutte le dipendenze della banca. Articolo 15 Polizza cassieri Per l’anno 2007 viene confermata la polizza in essere. Dal 1 gennaio 2008 l’Azienda assicurerà con apposite polizze i cassieri che svolgono mansioni di cassa allo sportello, alle seguenti condizioni: a) per eventuali attribuibili: deficienze di cassa contante ad essi - importo massimo risarcibile per ogni cassiere euro 2500 all'anno; - franchigia a carico di ciascun cassiere: 20% di ciascuna 8 differenza con un minimo di euro 50. b) per la negoziazione o il pagamento di banconote estere false o falsificate, semprechè la falsità non sia riscontrabile con l'ordinaria diligenza, di assegni bancari, assegni circolari, travellers-cheques, titoli speciali della Banca d'Italia, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, vaglia postali ed altri titoli similari, nonché di titoli di Stato, garantiti dallo Stato od equiparati, buoni fruttiferi e certificati di deposito che risultino non coperti, falsi, falsificati, alterati, rubati, smarriti, ammortati o comunque non esigibili (negoziazione o pagamento che comportino a carico del cassiere l'obbligo del rimborso ai sensi del C.C.N.L.): - importo massimo risarcibile per ogni sinistro euro 5000 con il limite di euro 2500 per gli assegni non coperti; - franchigia a carico di ciascun cassiere: 20% col minimo di euro 50 e con il massimo di euro 500 per ogni sinistro. Il premio relativo alle assicurazioni predette resterà a carico dell'Azienda. Il cassiere ha facoltà di richiedere l'intervento assicurativo di cui sopra secondo le modalità stabilite dall'Azienda. La presente polizza avrà decorrenza dall’1/1/2008. ARTICOLO 16 Indennità di reggenza. Al titolare di succursale ad operatività completa, inquadrato nella 3^ Area Professionale o nei Quadri Direttivi di 1° e 2° L.R., viene riconosciuta una indennità di reggenza, collegata alla funzione, nelle seguenti misure, al lordo delle ritenute di legge: - € 110,00 mensili per la reggenza di succursale con organico stabile fino a 3 addetti; - € 132,00 mensili per la reggenza di succursale con organico stabile di 4 o 5 addetti; - € 165,00 mensili per la reggenza di succursale con organico stabile di 6 addetti. L’indennità di reggenza cessa col cessare delle funzioni che la giustificano. L’indennità di reggenza spetta per tredici mensilità contrattuali ed è computabile ai fini del trattamento di fine rapporto. ARTICOLO 17 Indennità per il sabato lavorativo In relazione a quanto previsto dal comma 7 dell’art. 91 del CCNL 12/02/2005, si precisa che l’indennità prevista per il personale 9 che presta attività di promozione e consulenza al sabato mattina è di € 23 in luogo di quanto previsto dall’all. 3 del medesimo contratto. Si precisa, inoltre, che a chi presti l’attività di cui sopra spetti sia il buono pasto sia ogni eventuale indennità prevista in relazione alla mansione svolta. ARTICOLO 18 Sicurezza Le Parti convengono sulla necessità di adottare un sistema complessivo in materia di specificità connesse ai temi della sicurezza sul lavoro e della salute dei lavoratori. In questo contesto è stato istituito il Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del D.Lgs. n. 626/94. La Banca procederà a valutare il rischio rapina di ciascuna dipendenza (Documento di valutazione dei rischi (art.4 D.Lgs. 626/94) elaborando una specifica mappa del rischio (livello di rischiosità della piazza, ubicazione, rapine subite dalle singole filiali, ecc.) La Banca provvederà ad assicurare alle filiali delle condizioni di sicurezza in base al livello di rischio valutato. A) VIGILANZA E SCORTA ARMATA Le rappresentanze sindacali raccomandano, ove possibile, che: - ai servizi di scorta e al trasporto valori effettuati in via continuativa sia adibito personale con adeguata formazione; - i servizi di trasporto contanti e valori siano effettuati con l'impiego di mezzi di trasporto atti a garantire l'incolumita' dei lavoratori e la custodia dei valori, con l'adibizione di personale idoneo e qualificato. - per lo svolgimento dei movimenti di cassa siano adottate le necessarie misure di salvaguardia per i problemi di sicurezza pubblica. B) CONTROLLI ED ACCESSI AI LUOGHI DI LAVORO L'utilizzo di mezzi strumentali automatici di riconoscimento (tesserini magnetici personalizzati) per l'accesso del personale ai luoghi di lavoro se compatibile con le norme in vigore, è finalizzato ai controlli sull'ingresso e sull'uscita dei lavoratori. C) SERVIZIO A DOMICILIO Il servizio a domicilio viene effettuato in base alla normativa vigente, che dovra’ essere portata a conoscenza di tutto il personale. E) GARANZIE VOLTE ALLA SICUREZZA SUL LAVORO. 10 Le OO.SS. invitano la Banca a valutare l’adozione di un ventaglio di protezione, occorrendo anche in modo combinato, che tenga conto di: - bussola - metal detector - rilevatore biometrico - vigilanza armata - video collegamento e video sorveglianza - video registrazione digitale (in sostituzione di quello a nastro) - allarme antirapina esterno ed interno - sistema di protezione perimetrale attiva e passiva - bancone blindato e area blindata di sicurezza - dispositivo di custodia valori ad apertura ritardata - dispositivo di erogazione temporizzata del denaro. Tenuto conto dell’evolversi dei fenomeni criminosi e dell’incremento di essi, la banca sarà disponibile a tenere appositi incontri su richiesta delle OO.SS. aziendali al fine di valutare l’adozione di misure coerenti. La Banca fornirà, in occasione dell’informativa annuale, alle RSA, elementi informativi sugli andamenti degli eventi criminosi e sulle misure di sicurezza complessivamente adottate. La Banca si impegna a che l’organico delle unità produttive periferiche non sia – di norma - mai inferiore a due dipendenti durante l’orario di sportello. La Banca rimborserà il controvalore degli oggetti rubati ai dipendenti a causa della rapina, entro un massimale di € 516,00. Le RSA saranno informate ogni qualvolta si rendesse necessario istituire nuove aree protette presso la DG e/o filiali. La Banca si impegna a garantire che le apparecchiature che consentono una registrazione visiva degli ambienti destinati allo svolgimento del lavoro, siano istallate e continueranno ad essere adottate utilizzate nel rispetto di quanto previsto dall’art.4 L.300/70. ARTICOLO 19 POST RAPINE In caso di rapina, la succursale viene chiusa al pubblico immediatamente e fino al termine della giornata lavorativa. Il dipendente personalmente coinvolto nella rapina potrà richiedere di usufruire di un permesso ulteriore retribuito per il giorno immediatamente successivo a quello dell’evento e potrà richiedere di essere trasferito. L’azienda, compatibilmente con le proprie esigenze, valuterà prioritariamente dette richieste. L’azienda si assumerà gli oneri delle cure mediche specialistiche o per terapie riabilitative, fino alla cessazione dal servizio, 11 per il lavoratore colpito in servizio da eventi criminosi, eventualmente non previste nelle prestazioni degli Enti assistenziali oppure previste parzialmente con esborsi a carico dell’assistito, e ciò fino a quando tali oneri saranno assunti interamente dagli organismi sanitari competenti. L’azienda coprirà le spese per cure, viaggio e soggiorno sostenute dal dipendente suddetto presso Istituti di Cura situati fuori dal territorio nazionale, laddove sussista contemporaneamente un parziale rimborso delle spese per le prestazioni sanitarie da parte del Servizio Sanitario Nazionale. ARTICOLO 20 Mobilita’ temporanea del personale Per la mobilità temporanea (spostamenti) relativa ad esigenze di servizio, il personale potrà utilizzare, se disponibili, mezzi di trasporto forniti dall'Azienda. In alternativa, il personale, purche' autorizzato, potra' utilizzare mezzi propri alle seguenti condizioni: per ogni Km effettivamente percorso dalla residenza (o dall’effettivo luogo di partenza) con auto propria, viene riconosciuta un’indennità chilometrica in misura pari all’indennità quantificata dalla tabelle ACI con riferimento ai seguenti parametri: - Marca e tipo del veicolo: Fiat Grande Punto 1.4, 77 cv; - Percorrenza media: 15.000 Km annui; - Alimentazione: benzina verde - euro 4. - costo complessivo al km: viene definito al centesimo di euro trascurando le ulteriori frazioni. In caso di variazioni dei parametri di riferimento, l’indennità chilometrica viene aggiornata con decorrenza semestrale (1 gennaio e 1 luglio di ogni anno) L’utilizzo di motocicli e di scooter per ragioni di servizio può essere autorizzato, in via preventiva, solamente per situazioni particolari e temporanee. In tale caso l’indennità chilometrica è pari al 50% dell’indennità prevista per l’utilizzo dell’auto. ARTICOLO 21 Rimborso danni La Banca rimborserà le spese effettivamente a carico del dipendente per la riparazione del proprio autoveicolo a causa di incidente stradale avvenuto nei trasferimenti per ragioni di servizio nel limite massimo di € 10.000,00 per evento, o, se minore, nel limite del valore del mezzo utilizzato secondo la valutazione del periodico "Eurotax autovetture". 12 Per ogni evento viene applicata una franchigia pari ad € 250,00 a carico del dipendente. Sono esclusi dal risarcimento i danni subiti in parcheggio. Il preventivo delle spese deve essere sottoposto preventivamente alla Banca per l'approvazione. Il dipendente è tenuto ad esperire ogni tentativo od azione per l'accertamento delle eventuali responsabilità attribuibili a terzi e per il contenimento delle spese rimborsabili. Il risarcimento deve essere richiesto per iscritto con una relazione dettagliata sullo svolgimento dei fatti e deve essere documentato tramite la presentazione di fatture e/o ricevute regolari ai fini fiscali; ARTICOLO 22 INFORMATIVA ALLE OO.SS. L'Azienda fornisce alle rappresentanze sindacali aziendali un’informativa con le modalità, i contenuti e la periodicità previsti dal vigente CCNL e dal presente C.I.A.. La Banca conviene, inoltre, sull'opportunità di ampliare sistema di informazione alle OO.SS., al fine di favorire valutazione delle problematiche inerenti le seguenti tematiche: il la - assunzioni - formazione ed addestramento - procedure e criteri agli effetti della valutazione annuale del personale - pari opportunità - condizioni igienico-sanitarie - trasferimenti di personale - part-time L'informativa avra' periodicita’trimestrale tempestiva in caso di occorenza. e sara', comunque, Eventuali riorganizzazioni o variazioni dei servizi e degli uffici della Direzione Generale e delle dipendenze saranno oggetto di consultazione con le R.S.A. ARTICOLO 23 Trasferimenti del personale Il trasferimento dei dipendenti puo’avvenire: a) ad iniziativa della Banca. Il trasferimento del personale ad iniziativa della Banca, viene effettuato soltanto per comprovate ragioni tecniche organizzative e produttive. Nel disporre detti trasferimenti si 13 terra’ conto delle condizioni personali e familiari e dei precedenti trasferimenti degli interessati, nonche’ delle distanze chilometriche dai luoghi di residenza dei dipendenti; b) a richiesta del dipendente. Nei trasferimenti, a richiesta del dipendente, l’Azienda tiene in considerazione in via prioritaria la situazione personale e/o familiare dell’interessato e la data di presentazione della domanda. Per tali trasferimenti si tiene conto, altresi’, del servizio precedentemente prestato. RACCOMANDAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI AZIENDALI Le OO.SS. firmatarie del presente CIA raccomandano all’Azienda che, in occasione di trasferimenti di personale in servizio da almeno 5 anni e per distanze superiori a 25 Km (circa) dal luogo di residenza, venga considerato l’eventuale disagio economico, in quanto esistente, del dipendente mediante una compensazione retributiva. Quanto sopra, limitatamente ai casi di trasferimento che non comportino progressioni di carriera e/o che costituiscano opportunità di sviluppo nell’ambito di percorsi professionali. DICHIARAZIONE DELL’AZIENDA L’Azienda sta seguendo con attenzione la problematica del pendolarismo onde diminuirne la portata e, di conseguenza, ridurne gli effetti sui dipendenti. L’Azienda dichiara, inoltre, che terrà nella massima considerazione la raccomandazione delle OO.SS. già contenuta nell’articolo 16 del CIA 27/09/2002, al fine di limitare, ove possibile, i disagi legati alla distanza dal luogo di lavoro, che possano derivare dal trasferimento del personale. ARTICOLO 24 Sostituzioni di addetti. L'Azienda s'impegna, nei limiti del possibile, a sostituire tempestivamente i lavoratori assenti per malattia e permessi di varia natura, per mantenere inalterati gli organici effettivi delle dipendenze e degli Uffici di Direzione Generale. DICHIARAZIONE DELL’AZIENDA L’azienda dichiara che provvederà ad integrare, ove necessario, l’organico delle Aree al fine di creare le condizioni a che non vi siano disagi durevoli presso le Dipendenze a fronte di assenze prolungate di addetti dal servizio. ARTICOLO 25 Premio di rendimento In applicazione di quanto previsto dagli articoli 38,68,79 del CCNL 11-7-1999, al personale delle aree professionali e ai Quadri 14 Direttivi di 1° e 2° livello retributivo in servizio alla data dell’1-11-1999, vengono riconosciute le quote di premio di rendimento previste dall’art.15 del C.I.A. 2-7-1998 in eccedenza rispetto alle misure standard di settore. Tali quote assumono la denominazione di “ex premio di rendimento” e sono attribuite in applicazione di quanto previsto dal combinato disposto dei citati articoli contrattuali. (Articolo 15 C.I.A. 2-7-1998) Al personale viene annualmente corrisposto, entro e non oltre il 30 aprile dell'anno successivo a quello di pertinenza, un premio di rendimento. Esso spetta a tutti i dipendenti in servizio; in caso di assunzione o cessazione nel corso dell'anno, esso spetta per tanti dodicesimi quanti sono i mesi o frazioni di mese di servizio prestato. Esso, inoltre, fa parte a tutti gli effetti della retribuzione presa a base per il calcolo del T.F.R.. Il premio di rendimento risulta così composto: a) due mensilità costituite da paga di livello, scatti di anzianità nelle misure percepite nel mese di dicembre dell'anno di competenza del premio stesso; b) una quota fissa di E. 516.46 più un'ulteriore quota fissa parametrata. Per cui l'importo di cui a questo punto b), secondo il grado di appartenenza, è il seguente: - 4^ Area Professionale, 1° e 2° Livello Retributivo (ex quadro ed ex quadro super) E. 1.088,69 - 3^ Area Professionale, 4° Livello Retributivo (ex Capo Ufficio): E. 1.088,69 - 3^ Area Professionale, 3° Livello Retributivo (ex Vice Capo Ufficio) E. 1.005,03 - 3^ Area Professionale, 2° Livello Retributivo (ex Capo reparto): E. 942,02 - 3^ Area Professionale, 1° Livello Retributivo (ex Impiegato di 1^): E. 889,34 - 2^ Area Professionale, 3°Livello Retributivo (ex Impiegato di 2^): E. 834,08 - 2^ Area Professionale, 1° e 2° Livello Retributivo (ex commesso e capo commesso): E. 516,46 In sintesi il premio di rendimento risulta così composto: APPARTENENTE ALLA 4^ AREA PROFESSIONALE, 2° LIVELLO RETRIBUTIVO (EX QUADRO S.) doppia mensilità (come da lett. a) + E. 1.088,69 APPARTENENTE ALLA 4^ AREA PROFESSIONALE, 1° LIVELLO RETRIBUTIVO (EX QUADRO) doppia mensilità (come da lett. a)+ E. 1.088,69 APPARTENENTE ALLA 3^ AREA PROFESSIONALE, 4° LIVELLO RETRIBUTIVO (EX C.UFF.) doppia mensilità (come da lett. a)+ E. 1.088,69 APPARTENENTE ALLA 3^ AREA PROFESSIONALE, 3° LIVELLO RETRIBUTIVO (EX VICE C.UFF.)doppia mensilità (come da lett.a)+ E.1.005,03 APPARTENENTE ALLA 3^ AREA PROFESSIONALE, 2° LIVELLO RETRIBUTIVO (EX C.REP) doppia mensilità (come da lett. a)+ E. 942.02 15 APPARTENENTE ALLA 3^ AREA PROFESSIONALE, 1° LIVELLO RETRIBUTIVO (EX IMP.I) doppia mensilità (come da lett.a)+ E. 889,34 APPARTENENTE ALLA 2^ AREA PROFESSIONALE, 3° LIVELLO RETRIBUTIVO (EX IMP.II) doppia mensilità (come da lett.a)+ E.834,08 APPARTENENTE ALLA 2^ AREA PROFESSIONALE, 2° LIVELLO RETRIBUTIVO (EX CAPO COMM.) doppia mensilità (come da lett. a)+ E.516,46 APPARTENENTE ALLA 2^ AREA PROFESSIONALE, 1° LIVELLO RETRIBUTIVO (EX COMM.) doppia mensilità (come da lett. a)+ E.516,46 Esso, inoltre, risulta maggiorato di E. 206,58 per lavoratori che abbiano compiuto 25 anni di servizio e di E. 309,87 per coloro che abbiano compiuto 30 anni di servizio. ARTICOLO 26 Premio aziendale Al personale viene riconosciuto annualmente un premio aziendale collegato allo sviluppo della produttività e all'andamento economico della Banca in relazione a quanto previsto dall'art.41 del C.C.N.L. 12/2/2005. 1) Determinazione del premio aziendale Per la determinazione del premio aziendale si procede come segue: a) Primo fattore - Determinazione dell'indicatore di redditività L'ammontare del primo fattore è pari al 2,80 per cento della somma algebrica delle voci di conto economico 140 – risultato netto della gestione finanziaria – rettificata per la voce 70 – dividendi e altri proventi – e per la voce 100 – utile (perdita) da cessione o riacquisto – e voce 200 – costi operativi -. b) Secondo fattore - Determinazione dell'indicatore di produttività L'ammontare del secondo fattore è pari allo 0,06 per cento della somma algebrica delle variazioni medie liquide (positive o negative) della raccolta diretta, della raccolta indiretta (amministrata e gestita al valore nominale) e degli impieghi dell'anno di riferimento rispetto all'anno precedente. c) Terzo efficienza fattore – Determinazione dell’indicatore di L’ammontare del terzo fattore è pari allo 0,11 per cento del margine di intermediazione rettificato (somma delle voci 120 e 190) al netto dei costi operativi parziali (somma delle voci 150 e 160) Premio medio individuale 16 L'ammontare annuo complessivo teorico del premio, risultante dalla somma degli importi del primo, del secondo e del terzo fattore, viene riparametrato in premi pro-capite in relazione all'inquadramento del dipendente alla data del 31 dicembre dell'anno di riferimento (o di anticipata cessazione dal servizio) applicando la seguente scala parametrale: Inquadramento Dirigente (quota del premio complessivo da riservare ai Dirigenti) Quadro direttivo 4° livello (ex Procuratore grado 6) Ruolo chiave 3 Quadro direttivo 4° livello (ex Procuratori grado 4 e 5) - Ruolo chiave 2 Quadro direttivo 4° livello (ex Procuratori grado 1, 2 e 3) - Ruolo chiave 1 Quadro direttivo 4° livello ed ex Procuratore grado base Quadro direttivo 3° livello Quadro direttivo 2° livello Quadro direttivo 1° livello Terza area professionale - 4° livello Terza area professionale - 3° livello Terza area professionale - 2° livello Terza area professionale - 1° livello Seconda area professionale - 3° livello Seconda area professionale - 2° livello Seconda area professionale - 1° livello Prima area professionale - livello unico Paramet ro 410 410 375 330 260 220 176 165 145 135 127 120 113 110 107 100 2) Attribuzione del premio aziendale Il premio aziendale, in quanto spettante, viene erogato al personale con le competenze del mese di luglio dell'anno successivo a quello di competenza, in misura proporzionale al periodo di servizio prestato nell'arco dell'anno di riferimento. Al riguardo resta stabilito che: nel caso di assenza dal servizio si applica la disciplina prevista ai commi 8° e 9° dell'articolo 41 del C.C.N.L. 12/2/2005; il premio aziendale spetta ai lavoratori che abbiano superato il periodo di prova nell'anno di riferimento; il premio aziendale non viene riconosciuto in caso di attribuzione di un giudizio professionale di sintesi negativo per l'anno di riferimento; il premio aziendale spetta anche al personale assunto con contratto di apprendistato professionalizzante, di inserimento o con contratto a tempo determinato; 17 il premio aziendale per il personale a part-time è proporzionato all'orario di lavoro prestato; il premio aziendale è escluso dal computo del trattamento di fine rapporto; il premio aziendale non viene attribuito qualora il rapporto di lavoro risulti risolto alla data di erogazione dello stesso per le seguenti motivazioni: giusta causa ad iniziativa dell’azienda ai sensi dell’articolo 2119 c.c.; giustificato motivo soggettivo ad iniziativa dell’azienda ai sensi dell’articolo 3 della legge 15/7/1966 n. 604; dimissioni, qualora siano stati riscontrati atti di infedeltà a carico del dipendente di gravità tale da comportare, in costanza di rapporto di lavoro, il licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo. I fatti che comportano la mancata attribuzione del premio aziendale devono essere portati a conoscenza dell’interessato con comunicazione scritta. il premio aziendale non viene attribuito per l’anno (o frazione) in cui si è verificata la risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni senza l’immediato diritto alla percezione della pensione di legge per anzianità contributiva o per vecchiaia o per inabilità; il premio aziendale è escluso dalla determinazione del trattamento integrativo di pensione di cui agli accordi che costituiscono le fonti istitutive del Fondo pensione. Nota a verbale Al verificarsi di eventi straordinari che abbiano significativi riscontri sui parametri di riferimento per il calcolo del premio aziendale, le parti si incontreranno per una verifica congiunta della situazione. ARTICOLO 27 Part-time Le organizzazioni sindacali raccomandano all’azienda che il rientro a tempo pieno di personale in servizio a tempo parziale possa avvenire nella precedente sede lavorativa dell’interessato, compatibilmente con le esigenze tecniche organizzative e produttive della Banca. Nel corso dell’informativa semestrale potra’ essere effettuata una verifica sull’applicazione e sull’andamento dei contratti a tempo parziale. ARTICOLO 28 Pari opportunita’ Per le pari opportunita’ previste dalla legge si costituisce una commissione paritetica tra l'Azienda e le segreterie sindacali 18 aziendali firmatarie del presente contratto aziendale, per individuare le situazioni specifiche. integrativo L’Azienda riconosce un permesso retribuito pari a 8 ore annue per l’inserimento di ogni figlio all’asilo nido ovvero alla scuola dell’infanzia. ARTICOLO 29 Condizioni igienico-ambientali Per la disciplina della materia si richiamano le norme del Dlgs. 19-9-1994 n.626 e successive modificazioni ed integrazioni. Previa consultazione e prescrizione del medico aziendale ai fini del Dlgs. 626/94 la Banca fara’sottoporre a visite di controllo, a proprie spese, presso enti pubblici specializzati i lavoratori che dovessero richiederlo in relazione a particolari condizioni ambientali o del ruolo ricoperto. Per la definizione di video terminale si fa riferimento alla noozione risultante dall’art.51 del Dlgs. 626/94 e successive regolamentazioni. Il lavoratore addetto in via esclusiva e continuativa al video terminale,dopo due ore di tale utilizzo, puo’ interrompere l’adibizione per un periodo di un quarto d’ora. In relazione a quanto previsto dall’art. 9 Legge 20/05/70, n. 300, le RSA hanno facoltà di promuovere sopralluoghi presso le unità produttive, con la partecipazione di tecnici qualificati di loro fiducia, facenti parte di organismi pubblici specializzati, per rilevazioni sulle condizioni igienico-sanitarie negli ambienti di lavoro e controlli sull’applicazione delle norme di legge in materia di prevenzione, antiinfortunistica e di malattie professionali. Tali sopralluoghi si effettueranno secondo le modalità da concordare di volta in volta fra le RSA e la Direzione Generale, alla quale dovranno preventivamente essere comunicati i nominativi degli anzidetti tecnici qualificati incaricati per i sopralluoghi medesimi. Alle assemblee del personale indette dalle RSA, quando si discuta di tutela della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori, possono anche partecipare i tecnici sopra menzionati, i cui nominativi saranno preventivamente comunicati alla Direzione Aziendale. Durante i sopralluoghi alle unità produttive, i tecnici potranno intrattenere i lavoratori senza pregiudizio del normale svolgimento dell’attività aziendale. ARTICOLO 30 Provvidenze per portatori di handicap accertato ai sensi della Legge 104/1992 art.3 comma 3 -Barriere architettoniche 19 Su espressa richiesta scritta, ai dipendenti portatori di handicap ai sensi della Legge 104/1992 art.3 comma 3 e/o ai figli dei dipendenti, fiscalmente a carico, nelle medesime condizioni viene riconosciuto un contributo annuo di € 1.700,00 per il periodo dell'addestramento scolastico e/o per terapie riabilitative. Lo stato di portatore di handicap viene accertato con certificato medico. Ai suddetti dipendenti e/o ai familiari (coniugi-figli-genitori) conviventi e fiscalmente a carico, vengono riconosciuti contributi straordinari (la cui misura e’ rimessa alla discrezionalita’ aziendale) per l'acquisto di attrezzature o sussidi riabilitativi, nonche’ per spese di assistenza domiciliare e/o accompagnamento qualora non siano forniti dalle strutture pubbliche. Nelle nuove dipendenze o nella eventuale ristrutturazione delle sedi di lavoro l'Azienda adottera’ gli interventi tecnici adeguati al superamento delle barriere architettoniche. Le suddette provvidenze per ciascun figlio che si trovi nelle suddette condizioni compete una sola volta qualora i genitori siano entrambi dipendenti della banca. ARTICOLO 31 Premio di fedelta’ Al personale assunto con decorrenza successiva alla data di stipula del presente CIA viene corrisposto un premio di anzianita’ “una-tantum” di Euro 517 al raggiungimento del 25° anno di anzianita’ di effettivo servizio presso la banca. Il premio di anzianita’ e’ escluso dal calcolo del trattamento di fine rapporto e del trattamento integrativo di pensione aziendale. NORMA TRANSITORIA Al personale in servizio alla data di stipula del presente CIA sono riconosciuti i seguenti premi di anzianità: - al raggiungimento di 25 anni di servizio: due mensilità - al raggiungimento di 30 anni di servizio: una mensilità Il premio di anzianità e’ escluso dal calcolo del trattamento di fine rapporto e del trattamento integrativo di pensione aziendale. ARTICOLO 32 Provvidenze ai lavoratori studenti Ai dipendenti che conseguono, dopo l'assunzione, i seguenti titoli di studio legalmente riconosciuti, viene attribuito, per una sola volta, un premio di: - E. 260,00 per il diploma di istruzione secondaria di II° grado (licenza media superiore). 20 - E. 520,00 per il Diploma di Laurea. I suddetti premi sono comprensivi di quanto gia’ stabilito dall'art. 53 del CCNL 12/02/2005. I suddetti premi sono al lordo delle ritenute di legge ed esclusi dal calcolo del trattamento di fine rapporto e del trattamento integrativo di pensione aziendale. ARTICOLO 33 Anticipazioni sul trattamento di fine rapporto Le anticipazioni sul trattamento di fine rapporto di cui alla Legge 29.5.1982 n.297 art.1 possono essere richieste, oltre che nei casi previsti da detta legge, anche per le seguenti necessità: 1) ristrutturazioni con ampliamento dimensionale della casa di abitazione del dipendente (1^ casa) tali da determinare un significativo aumento del valore commerciale dell'immobile; 2) acquisto della quota indivisibile della casa di abitazione in comproprietà con il coniuge, in caso di separazione e/o divorzio, semprechè il dipendente non sia proprietario di altro immobile di civile abitazione; 3) acquisto di una seconda casa di abitazione nel comune (o in località immediatamente limitrofe) in cui il dipendente presta servizio a seguito di trasferimento da parte della Banca, quando esso disti almeno 100 km dalla residenza abituale; 4) compensazione della mancata retribuzione in caso di assenza dal servizio per un'aspettativa non retribuita di almeno 6 mesi prevista dal CCNL; l'anticipazione non potrà comunque superare l'ammontare della retribuzione netta percepibile in servizio effettivo; 5) spese mediche e sanitarie effettivamente sostenute dal dipendente anche per il coniuge e per i figli fiscalmente a carico; per tali finalità le anticipazioni del T.F.R sono ripetibili purchè documentate e di importo, volta per volta, orientativamente non inferiore ad una mensilità di retribuzione; 6) acquisto di veicolo in relazione alle prescrizioni della patente speciale di guida del dipendente portatore di handicap. Le anticipazioni sul T.F.R. sono in ogni caso disciplinate dalle norme della Legge 297/1982 e dagli Accordi Nazionali di categoria; pertanto nei casi previsti dalla stessa legge e dal comma che precede potranno essere riconosciute: - al dipendente con almeno otto anni di servizio effettivo presso la Banca; 21 - per un massimo complessivo di due volte nel corso del rapporto di lavoro, salvo quanto previsto al comma 1, punto 5 e 6; - entro l'importo complessivo del 70% del T.F.R. maturato alla data di ogni richiesta per le causali di cui ai punti 1, 2, 3 e 4; ARTICOLO 34 Permessi vari Con riferimento a quanto previsto dall’art.49 del CCNL 12/2/2005, l'Azienda riconosce al personale un giorno di permesso retribuito per nascita del figlio. L’Azienda si dichiara disponibile a valutare, in caso di necessità, la possibilità di concedere permessi non retribuiti in aggiunta ai permessi previsti dalla normativa vigente. NOTA A VERBALE La legge 8.3.2000 n.53 e il DPCM 21.7.2000 N.278 disciplinano il ricorso a permessi retribuiti in relazione a particolari situazioni personali e familiari del dipendente ARTICOLO 35 Assunzioni. In caso di necessita' di assunzione di personale della 3^ Area professionale, 1° livello retributivo, prima di ricorrere ad eventuali assunzioni dall'esterno, l'Azienda procedera' ad una valutazione tra il personale interno, appartenente alle altre Aree Professionali, in possesso dei requisiti adeguati alle mansioni da ricoprire o che abbia saltuariamente e soddisfacentemente svolto mansioni impiegatizie. ARTICOLO 36 Formazione del personale La formazione del Personale viene programmata e realizzata in funzione del perseguimento delle finalita’ indicate rispettivamente negli articoli 63 e 64 del CCNL 12/02/2005 con l’obiettivo, per quanto possibile, di omogeneizzare i livelli di professionalita’ e di conoscenza degli addetti nelle diverse funzioni aziendali. Programmi, criteri, finalita’, tempi e modalita’ dei corsi di formazione sono rappresentati alle organizzaioni sindacali aziendali entro il mese di febbraio di ogni anno. I criteri generali di riferimento dei corsi di formazione sono: -la partecipazione facoltativa da parte del personale; -l'accesso aperto a tutto il personale, conformemente alle posizione di lavoro dei destinatari; 22 -il carattere non selettivo; -lo svolgimento durante e fuori previsto dal CCNL 12/02/2005. dell'orario di lavoro, come Per la partecipazione ai corsi di formazione in località diverse da quelle di residenza o di lavoro vengono rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate dai dipendenti. Le tipologie dei corsi riguardano: a) CORSO DI INSERIMENTO Destinatari: neo assunti appartenti alla 3^ Area Professionale, 1° livello retributivo, con contratto di lavoro a tempo indeterminato; durata: 4 settimane, di cui l'ultima di applicazione pratica del corso presso dipendenze ed uffici, con affiancamento di personale esperto; Prima dell'adibizione dei neo-assunti ai servizi operativi, le OO.SS. aziendali potranno effettuare un intervento unitario, della durata massima di due ore, su argomenti riguardanti il diritto del lavoro ed il CCNL. I dipendenti assunti con contratto di formazione e lavoro effettuano, in alternativa al suddetto percorso formativo, la formazione e l'addestramento iniziali, previsti dai progetti approvati dagli Organismi Pubblici competenti. Il periodo di servizio dedicato alla frequenza a corsi di inserimento, durante i primi mesi di servizio, è considerato utile agli effetti del periodo di prova. b) CORSO DI INFORMAZIONE Destinatari: appartenti alla 2^ Area Professionale che ne facciano richiesta; durata: 1 settimana; criteri di ammissione: tre anni di anzianita’ obiettivi: conoscenza della Banca e delle operazioni principali di base; contenuti: alcuni del corso di inserimento, trattati in modo semplificato. Questo corso è anche finalizzato al passaggio di mansioni per le quali occorrerà, comunque, una valutazione complessiva del dipendente in relazione alla posizione da ricoprire. c) CORSO DI FORMAZIONE SPECIALISTICO Destinatari: dipendenti appartenenti alla 3^ area professionale e i quadri direttivi, anche in part-time, con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Criteri di ammissione: secondo necessita’ e programmi. Durata del corso: adeguata alla materia trattata. 23 Contenuti ed obiettivi: approfondimento teorico-pratico dei settori specialistici: fidi, sviluppo, titoli, contabilita’ generale, ecc. Durata della formazione per ciascun lavoratore: come previsto dal CCNL 12/02/2005. ARTICOLO 37 Rotazioni Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 88 CCNL 12/02/2005, l'Azienda esaminerà le richieste di rotazione nelle mansioni con l’obiettivo di accrescere la preparazione professionale, sviluppare la conoscenza dei vari servizi e favorire la migliore utilizzazione del personale. I lavoratori addetti alle mansioni di cui alle lett. a-c-d-e-f) dell'allegato n. 5 del CCNL 12/02/2005, possono richiedere all'Azienda, dopo 5 anni di adibizione alle medesime mansioni, di essere utilizzati in altre mansioni di propria pertinenza. I lavoratori di cui al 1 comma dell'art. 88 CCNL 12/02/2005, inquadrati nella 3^ Area Professionale, 1° livello retribuivo o nella 2^ Area professionale, 3° Livello Retributivo, hanno diritto dopo 7 anni di adibizioni alle medesime mansioni di ottenere, su richiesta, di svolgere altre mansioni di propria pertinenza. L'Azienda riconosce l'opportunita' di adibire il personale con particolari qualificazioni culturali (Laurea, Diplomi Post Universitari, Iscrizioni ad Albi Professionali) in servizi o mansioni che consentano il migliore impiego degli interessati, compatibilmente con le esigenze di servizio. ARTICOLO 38 Relazioni sindacali - Ristrutturazioni e Riorganizzazione dell'Istituto. Nei casi di ristrutturazione e di riorganizzazione dell'Istituto, dei Servizi e degli Uffici della Direzione Generale e delle Unita' Produttive Periferiche, che abbiano ricadute sull'occupazione e sulla professionalità dei dipendenti, l'Azienda si impegna a informare le OO.SS. aziendali preventivamente all'attuazione operativa e a valutare le eventuali loro proposte. ARTICOLO 39 Buono pasto Il buono pasto previsto dall'art.43 del C.C.N.L. 12/2/2005 viene riconosciuto come di seguito specificato: - al personale full time ed ai turnisti, per ogni giornata in cui effettui l’intervallo meridiano previsto dall’art. 89 CCNL, nella misura di euro 5,10 dal 1° agosto 2007; - al personale part time, che effettui un orario giornaliero di 24 lavoro di almeno 5 ore, nella misura di euro 3,60. - Al personale delle Agenzie, che osservano un orario di lavoro 6x6. Le modalità di utilizzo del buono, in considerazione anche della normativa di legge, sono rappresentate al personale da apposita circolare che integra la normativa del presente accordo (Appendice al CIA, per consultazione). Il controvalore del buono pasto non è computabile ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto e del trattamento integrativo di pensione aziendale. ARTICOLO 40 Assistenza sanitaria La Banca riconosce, d’intesa con gli organismi sindacali aziendali firmatari del presente CIA, misure assistenziali che sovvengano il personale delle Aree professionali e del 1° e 2° LR. dei Quadri Direttivi, nei casi di spese connesse a malattie o infortuni. A tal fine l'importo complessivo disponibile, per il personale inquadrato nelle aree professionali e per i quadri direttivi di 1° e 2° livello, è pari ad euro 260 per anno intero di servizio. A decorrere dall’anno 2008 l’importo complessivo disponibile sarà pari ad euro 300,00 per lo stesso personale. Tale beneficio spetta per anno intero di servizio, decorre dal giorno dell’assunzione e compete anche al personale assunto con contratto di apprendistato, di inserimento o con contratto a tempo determinato. Tale provvidenza viene riconosciuta in relazione al periodo di servizio effettuato nell’anno di riferimento salvo quanto previsto dalle specifiche condizioni dei contratti di assicurazione o di adesione a casse di malattia. Tale provvidenza viene riconosciuta in relazione al periodo di servizio effettuato nell’anno di riferimento e per i periodi di astensione dal lavoro per: - i casi previsti dal Dlgs. 151 del 26/3/2001 (congedi parentali); - i casi previsti dalla L. 104/1992; - applicazione dell’art. 50, comma 10, del CCNL 12/2/2005 (anche per periodi superiori ai limiti contrattuali autorizzati dall’azienda); - nei casi autorizzati dalla Banca per ragioni familiari e personali di carattere assistenziale e sanitario. Le parti si incontreranno entro il mese di settembre di ciascun anno per l'esame di eventuali problemi attinenti la gestione del trattamento (a richiesta delle Organizzazioni Sindacali). Tali provvidenze sono escluse dal calcolo del trattamento di fine rapporto e dei trattamenti integrativi di pensione aziendali. 25 ARTICOLO 41 Polizza infortuni professionali ed extra-professionali La banca dichiara di stipulare, a favore del Personale in servizio, una polizza per invalidità permanente o morte derivanti da infortuni professionali ed extra-professionali. Il premio della suddetta polizza è a carico della Banca. ARTICOLO 42 Organismo paritetico sulla formazione del personale. Con riferimento a quanto previsto dall’art.13 del CCNL 12/02/2005 viene istituito un organismo paritetico sulla formazione professionale del personale che, in particolare, interagisca con Enbicredito al fine di attivare le procedure di accesso ai fondi comunitari nazionali e regionali. L’organismo sulla formazione è composto dai rappresentanti aziendali e da un rappresentante designato da ogni organizzazione sindacale aziendale presente nell’organo di coordinamento aziendale. ARTICOLO 43 Sviluppo professionale del personale e percorsi professionali Con riferimento a quanto previsto dall’art. 6 del CCNL 12/02/2005, lo sviluppo professionale si realizza attraverso la formazione, la mobilità nelle posizioni di lavoro per i ruoli interfunzionali, la professionalizzazione specifica in funzioni a più elevato contenuto specialistico. L’avviamento sui percorsi professionali avviene in relazione alle esigenze organizzative, tecniche e produttive delle aree commerciali, delle dipendenze, dei servizi ed uffici di Direzione Generale e/o della Banca nel suo complesso, con riferimento alle capacità, attitudini, precedenti professionali, livello delle prestazioni, disponibilità alla mobilità degli addetti. I percorsi professionali potranno essere supportati da particolari interventi formativi, da stage aziendali ed interaziendali. A. Rete commerciale –Aree e dipendenze In considerazione della struttura organizzativa e delle dimensioni delle dipendenze si sviluppano percorsi professionali per il personale che mirano ad ottenere la massima interfunzionalità e flessibilità di impiego. Si realizzano anche percorsi professionali dedicati specificatamente a singole funzioni che richiedono elevata cultura tecnica e specializzazione. B. Servizi/uffici di Direzione Generale Con riferimento ad attività svolte nell’ambito dei servizi e degli uffici della Direzione Generale si sviluppano percorsi 26 professionali principalmente orientati ad ottenere la più ampia conoscenza delle diverse funzioni nell’ambito dei servizi/uffici di appartenenza e la migliore specializzazione nei ruoli a più alto livello specialistico/culturale. ARTICOLO 44 Decorrenza e durata Il presente CIA decorre dalla data di sottoscrizione, salvo quanto specificatamente previsto dai singoli articoli e in premessa, e scadrà il 31 dicembre 2007. 27 APPENDICE A AL CIA Lanciano, 11/09/2007 A TUTTI I DIPENDENTI OGGETTO: NORMATIVA UTILIZZO BUONI PASTO. A norma dell’art.41 del CCNL 12/02/2005 e dell’art. 29 del CIA vigente è stato istituito il “Servizio Sostitutivo di Mensa” che prevede l’assegnazione di un buono pasto del valore nominale di E. 5.10 per il personale full-time e di E. 3.60 per il personale che effettui un orario part-time di almeno 5 ore giornaliere, personale che, comunque, osservi l’intervallo di cui all’art. 95 del CCNL, ovvero ai turnisti che effettuano la pausa, salvo le eccezioni previste dall’art. 29 del CIA vigente. Il servizio sostitutivo di mensa è stato approntato mediante stipula di apposita convenzione con una Società emittente che offre la sua prestazione mediante l’utilizzo di buoni pasto sia attraverso mense condotte in proprio o da terzi, sia attraverso pubblici esercizi opportunamente convenzionati in possesso delle idonee autorizzazioni. Al fine di evitare anomali utilizzi dei buoni, anche considerazione della vigente normativa di legge, Vi preghiamo attenervi scrupolosamente alle disposizioni di seguito riportate: 1) 2) 3) 4) 5) 6) i buoni pasto danno diritto ai dipendenti di ricevere somministrazioni di alimenti e bevande nei limiti del loro valore nominale; i buoni pasto possono essere utilizzati esclusivamente per il pagamento del servizio di mensa, non sono trasformabili in denaro contante e non sono cedibili a terzi; al momento dell’utilizzo il buono pasto dovrà essere datato e sottoscritto dall’utilizzatore e ciascun dipendente può utilizzare un solo buono pasto per ogni singolo giorno lavorativo; il buono pasto deve essere utilizzato per il suo intero valore e non dà diritto a resto in denaro. Per consumazioni di valore eccedente quello del buono pasto, la differenza dovrà essere integrata in denaro direttamente dal dipendente che lo utilizza; l’utilizzo del buono pasto presso i pubblici esercizi convenzionati non dà diritto ai dipendenti di ottenere fattura per il valore della somministrazione corrispondente a quella del buono pasto; la Banca declina ogni responsabilità in merito ad un eventuale utilizzo dei buoni pasto in modo difforme alle presenti norme. BANCA POPOLARE DI LANCIANO E SULMONA Servizio del Personale 28 in di APPENDICE B PERCORSI PROFESSIONALI PER QUADRI DIRETTIVI E PER IL PERSONALE DELLA TERZA AREA PROFESSIONALE. Informativa ex art. 64 e 67 CCNL 12.02.2005 Percorso professionale A (“front office”). Il percorso “front office” è finalizzato a sviluppare in un arco temporale indicativo di tre/cinque anni le competenze tecniche necessarie a rispondere alle esigenze della clientela in termini di servizi bancari, con esclusione, normalmente, di quelle più strettamente legate alle operazioni di investimento e di finanziamento più complesse. Il profilo di competenza che ne consegue è una adeguata conoscenza dell'attività bancaria di base, soprattutto in relazione alla funzione monetaria, con l’obiettivo di far acquisire al personale adibito alle funzioni di front-office conoscenze sufficientemente ampie, necessarie, anche per l’eventuale inserimento in ruoli specialistici o di livello più elevato. Tale percorso si realizza in tutte le dipendenze ancorchè siano di diversa tipologia e dimensione (per quanto in dipendenze medie e grandi, fortemente settorizzate, siano ipotizzabili tempi diversi). Di seguito si elencano le attività previste dal percorso. L'ordine proposto è indicativo; la sequenza tra le attività non è vincolante e dovrà tenere conto delle esigenze tecnico-organizzative della dipendenza. In sintesi: Anagrafe . Operatività ordinaria di cassa (comprese le chiusure contabili), cassa effetti, operatività connessa al Bancomat, gestione valori, cassa valute, eventuali servizi di tesoreria enti. Prima consulenza e contatto con la clientela privata; contabilità; accensione rapporti "di base" (c/c, libretti, certificati, deposito titoli …); gestione operativa conti correnti e carte; polizze assicurative danni. Azioni di fidelizzazione sulla clientela (retail). Prima operatività relativa a operazioni di finanziamento e investimento. Per sviluppare il percorso professionale potranno proporsi interventi addestrativo/formativi in relazione alle specifiche esigenze formative del singolo addetto, all’esperienza maturata, alla partecipazione ad iniziative di addestramento e formazione dei dipendenti della 3^ area professionale in fase di assunzione. Interventi formativi, di massima: 29 Operatività di base di dipendenza: le procedure. Antiriciclaggio. Truffe: le diverse tipologie. Carte di credito. Servizi e prodotti di front-office. Conti correnti e servizi accessori. 30 Office per Windows (Base) Tecniche di vendita (base) Qualità e orientamento al cliente Internet, intranet e posta elettronica CBT su: 1. procedura di cassa 2. antiriciclaggio e usura 3. privacy e sicurezza 4. polizza inauto Percorso professionale ”B” Il percorso “B” è finalizzato a sviluppare le competenze tecniche relative agli aspetti operativi dei servizi assicurativi e di investimento. Il percorso si integra a quello di front-office e può essere anche propedeutico alla copertura di specifiche funzioni specialistiche in dipendenze di dimensioni medie o grandi. Di seguito si elencano le principali attività comprese nel percorso. L'ordine proposto è indicativo; la sequenza tra le attività non è vincolante e dovrà tenere conto delle esigenze di ruolo e organizzative della dipendenza. In sintesi: - Anagrafe , prima consulenza, accensione rapporti di base, gestione operativa c/c, elementi di gestione posizioni, Rc auto, carte - Operatività su prodotti assicurativi e previdenziali, anche a prevalente contenuto finanziario. - Operatività sui prodotti d’investimento. - Consulenza sui prodotti finanziari. Interventi formativi, di massima: - 31 CBT area finanza (se aggiornato) Introduzione al servizio consulenza Consulenza di base Evoluzione dei mercati finanziari Aggiornamento ARCA Seminario prodotti assicurativi Seminario prodotti finanziari Lettura Sole-24 ore Tecniche di vendita prodotti assicurativi Banking diploma Percorso professionale “C” Il percorso “C” è finalizzato a sviluppare più compiutamente le competenze tecniche relative agli aspetti operativi dei servizi fidi, estero e smobilizzo crediti. Nella norma è integrativo del percorso “front-office” e può svilupparsi in tempi diversificati e con approfondimenti più complessi in relazione alla prospettiva di ricoprire talune funzioni specialistiche in via maggiormente esclusiva presso dipendenze di dimensioni elevate o per ruoli manageriali. Di seguito si elencano le attività previste dal percorso. L'ordine proposto è indicativo; la sequenza tra le attività non è vincolante e dovrà tenere conto delle esigenze di ruolo e organizzative della dipendenza. In sintesi: Anagrafe Gestione posizioni (elementi) e lettura scheda rischio Servizio estero: prima operatività; operatività ordinaria; operatività su finanziamenti; operazioni su cambi. Smobilizzo crediti: operatività, aspetti commerciali e elementi di valutazione fiduciaria delle operazioni di "portafoglio"; operatività su anticipo fatture ed altri anticipi. Impieghi: compilazione PEF, documentazione, analisi di bilancio, operatività sui "finanziamenti speciali". Gestione condizioni, azioni di fidelizzazione e sviluppo su clientela imprese (a livello base). Per sviluppare il percorso professionale potranno proporsi interventi addestrativo/formativi in relazione alle specifiche esigenze formative del singolo addetto, alla cultura personale e alle esperienze di “training on the job”. Interventi formativi, di massima: 32 CBT area fidi CBT area estero Introduzione al servizio fidi Introduzione al servizio estero Servizi e prodotti offerti alla clientela operante con l'estero Analisi di bilancio Lettura Sole-24 ore Banking diploma Percorsi specialistici. I percorsi “A”, “B” e “C” potranno svilupparsi ulteriormente attraverso i seguenti percorsi specialistici: 1. 2. 3. 4. 5. 6. gestione posizioni smobilizzo crediti estero fidi consulenza imprese consulenza finanziaria Il livello di approfondimento sulle diverse attività sarà corrispondente alle esigenze della dipendenza di appartenenza e/o ai progetti di sviluppo professionale dell’interessato. A tali fini potrebbero essere necessari stage o cambiamenti di unità operativa. Di seguito si elencano indicativamente le attività comprese nei suddetti percorsi specialistici: 1) Gestione posizioni - Gestione posizioni, analisi schede rischio Compilazione PEF Gestione crediti a rischio (imprese) Gestione crediti a rischio (privati) Interventi formativi, di massima: - Aspetti legali del rapporto bancario Gestione rischio di credito nella fase di rientro Telepressing Gestione del tempo 2) Smobilizzo crediti - Fidelizzazione su imprese clienti Gestione condizioni Portafoglio: valutazione fiduciaria sulle operazioni Servizi di internet banking, POS e altri servizi telematici Anticipo fatture e factoring: aspetti commerciali e fiduciari - Gestione crediti a rischio (da imprese) Iniziative formative, di massima: - 33 Aspetti legali del rapporto bancario E-banking Gestione del tempo 3) Estero - Fidelizzazione su imprese clienti Crediti documentari e fidejussioni Operazioni su cambi Operatività su finanziamenti Gestione condizioni Consulenza "globale" a imprese (su estero) - Gestione crediti a rischio (da imprese) Iniziative formative, di massima: - Aspetti legali del rapporto bancario Crediti documentari Assicurazione crediti export Gestione del tempo 4) Fidi (segreteria fidi) - Fidelizzazione su imprese clienti Operatività su finanziamenti speciali Leasing in convenzione Consulenza e istruttoria piccole imprese Gestione condizioni Gestione crediti a rischio (imprese) Leasing non in convenzione Consulenza e istruttoria piccole imprese finanziariamente evolute, medie e grandi imprese Consulenza fabbisogno clientela privata, valutazione e istruttoria dei finanziamenti Operazioni di finanza straordinaria d'impresa Informativa alla clientela su aspetti fiscali delle operazioni d'impiego Iniziative formative, di massima: - 34 Aspetti legali del rapporto bancario Valutazione degli affidamenti Telepressing Relazioni con le PMI Gestione rischio di credito nella fase di rientro Elementi di fiscalità di impresa Operazioni straordinarie d’impresa Approfondimenti sulla finanza d’impresa Gestione del tempo Banking and Financial diploma avanzato- modulo Imprese 5) Consulenza imprese. Le conoscenze tecniche e commerciali, approfondite anche attraverso i percorsi Fidi, Estero e Smobilizzo crediti, unitamente alle attitudini e capacità degli addetti, necessarie per una offerta integrata e completa dei servizi della Banca consentiranno di fornire una globale consulenza alle imprese. La consulenza alle imprese potrebbe assorbire in via prevalente, anche se non esclusiva, l’attività di dipendenti in dipendenze di dimensione elevate per volumi e adetti, caratterizzate da un rilevante orientamento alla clientela imprese e da una organizzazione funzionale particolarmente distribuita. Per tale obiettivo professionale si proporranno interventi formativi mirati in relazione all’evoluzione specifica delle tematiche d’indirizzo (aspetti fiscali, strutture societarie, orientamento ai mercati nazionali e internazionali, studi e ricerche, …) e corsi di sviluppo commerciale mirati. 6) Consulenza finanziaria - Sviluppo esterna nuova clientela privata Prodotti previdenziali Prodotti assicurativo finanziari Fondi pensione Consulenza su prodotti di Risparmio Gestito … Operatività e consulenza per l'investimento sul mercato borsistico italiano Aspetti normativi legati all'attività di consulenza Operatività e consulenza per l'investimento sui mercati borsistici internazionali Assicurazioni ramo danni, sanitarie Interventi formativi, di massima: - 35 Specializzazione consulenti finanziari Specializzazione prodotti assicurativi Aggiornamento ARCA Gestione del post-vendita nella consulenza finanziaria Tecniche di vendita prodotti assicurativi Incontri Centrosim-Rasfin Gestione del tempo Rischi finanziari base e avanzato Tecniche di vendita telefonica Corsi su prodotti derivati Percorso "consulente interfunzionale di dipendenza". Attraverso i percorsi “A”, “B” e ”C” si realizza la figura del consulente interfunzionale di dipendenza”; (termine utilizzato per attribuire una definizione al ruolo funzionale e non strettamente gerarchico nell’ambito delle dipendenze). Un ulteriore sviluppo professionale per pervenire a funzioni manageriali sarà rivolto all’acquisizione di sempre maggiori esperienze sul campo , alla partecipazione ad eventi formativi mirati anche di elevato impegno culturale, al sistematico aggiornamento tecnico sui servizi e prodotti della Banca. Ruolo professionale ad impiego diversificato in dipendenza con competenze e deleghe rapportate alle capacità professionali dell’interessato ed alle caratteristiche della dipendenza (dimensioni, volumi, mercato, risorse umane, obiettivi di sviluppo). Percorso manageriale (per vice titolare e titolare di dipendenza). Tale percorso è strettamente correlato alle conoscenze tecniche e alle capacità professionali degli interessati in relazione alle esigenze organizzative e produttive della Banca ed alle prospettive di impiego degli stessi anche sotto l’aspetto territoriale. Il percorso su posizioni di crescente responsabilità o di “valore di ruolo” avverrà attraverso le esperienze pratiche nel lavoro, una formazione adeguata (anche mediante l’autoformazione), alla disponibilità alla mobilità territoriale e nei ruoli, ed in relazione alle attitudini e potenzialità professionali e alle prestazioni. Il percorso professionale in esame prende in considerazione ruoli di responsabilità crescente nell’ambito della rete territoriale. Primo collocamento, in termini di responsabilità, è l’assunzione, nella norma, della vicetitolarità di una dipendenza di piccole dimensioni per passare successivamente ad un ruolo analogo in dipendenze di medie dimensioni. Dalla posizione di vicetitolare di una media dipendenza si potranno aprire, di norma, due prospettive: vicetitolare di una dipendenza di dimensioni più elevate; titolare di una piccola dipendenza Una possibile variante consiste nel passaggio diretto dal ruolo di vicetitolare di piccole dipendenze a titolare di dipendenze di analoghe dimensioni. Dalle posizioni sopradescritte, le ulteriori prospettive sono rappresentate dall’assunzione della responsabilità di dipendenze di medie dimensioni. Ulteriori evoluzioni professionali orizzontali o ascendenti sono rappresentate, di regola, dall'acquisizione del ruolo di: titolare di una dipendenza di dimensioni elevate; Settorista Commerciale; Analista Fidi. Questi ultimi tre ruoli possono poi dare luogo a percorsi di ulteriore arricchimento professionale. 36 ACCORDO A LATERE Il giorno 10 luglio 2007 in Lanciano, presso la Direzione Generale della Banca, tra: la BANCA POPOLARE DI LANCIANO E SULMONA, rappresentata: dal Direttore Generale, Guido Serafini; dal Responsabile della Divisione Commerciale, rag. Gabriele Carafa, dalla dott.ssa Annalisa Nervegna; dalla dott.ssa Valentina Russo; presenti i rappresentanti della Capogruppo rag. Stefano Verdi e il dott. Maurizio Zavagnini e le Rappresentanze Sindacali: FABI: rappresentata dalla sig.ra Sboro Antonella; FIBA-CISL: rappresentata dal sig. Valerio Mario; FISAC-CGIL: rappresentata dai sigg. Paolini Antonio, Trovato Anna e Di Mele Massimo; UILCA.UIL: rappresentata dai sigg. Di Pretoro Franco e Tamburino Valerio. dopo la sottoscrizione del CIA, si conviene di variare il “Regolamento del Fondo Pensione per il personale dipendente della Banca Popolare di Lanciano e Sulmona” nei seguenti termini: Per ogni lavoratore iscritto al Fondo Pensione è prevista una contribuzione secondo le seguenti misure e modalità: - a decorrere dal mese successivo la stipula del CIA la contribuzione fissa a carico della Banca sarà pari al 2,70% della retribuzione assunta a base della determinazione del trattamento di fine rapporto; - a carico dei dipendenti è prevista una contribuzione al Fondo minima obbligatoria pari allo 0,50 della retribuzione assunta a base della determinazione del trattamento di fine rapporto. L’iscrizione al fondo pensione “Arca Previdenza” o al fondo pensione “Arca Previdenza Aziende” ha luogo con adesione volontaria del dipendente interessato da manifestarsi alla Banca ed ai suddetti Fondi Pensione. L’adesione decorre dal 1° giorno del mese successivo alla data di ricevimento della relativa richiesta. In caso di assunzione l’adesione decorre dal mese successivo alla scelta effettuata dal dipendente. La mancata adesione alla forma di previdenza complementare non comporta alcun obbligo a carico della Banca di corrispondere apporti contributivi ovvero somme compensative sotto qualsiasi altra forma. I versamenti a carico Banca e a carico dipendente al Fondo prescelto sono effettuati con cadenza mensile. ORGANISMI SINDACALI AZIENDALI 37 BANCA POPOLARE DI LANCIANO E SULMONA