AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA POLICLINICO “GAETANO MARTINO” DI MESSINA ATTO AZIENDALE PREMESSA TITOLO I - PRINCIPI GENERALI ARTICOLO 1 - OGGETTO ARTICOLO 2 - NATURA DELL’AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA POLICLINICO “GAETANO MARTINO” DI MESSINA ARTICOLO 3 - DENOMINAZIONE, SEDE LEGALE E LOGO ARTICOLO 4 - MISSIONE ARTICOLO 5 - CARTA DEI SERVIZI ED EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI ARTICOLO 6 - TUTELA DELL’UTENZA TITOLO II - FINANZIAMENTO E BENI AZIENDALI ARTICOLO 7 - FINANZIAMENTO ARTICOLO 8 – BENI IMMOBILI ARTICOLO 9 - BENI MOBILI ARTICOLO 10 - DONAZIONI E LASCITI ARTICOLO 11 - REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI CON I SOGGETTI REFERENTI ARTICOLO 12- PARTECIPAZIONE DI REGIONE ED UNIVERSITA’ E COMPARTECIPAZIONE AI RISULTATI DI GESTIONE DELL’AZIENDA 2 TITOLO III - ASSETTO ISTITUZIONALE CAPO I - ORGANI AZIENDALI ARTICOLO 13 - ORGANI DELL’AZIENDA ARTICOLO 14 - IL DIRETTORE GENERALE ARTICOLO 15 - DELEGHE ARTICOLO 16 - IL COLLEGIO SINDACALE ARTICOLO 17 - L’ORGANO DI INDIRIZZO CAPO II- POLITICHE ORGANIZZATIVE ARTICOLO 18 – LA DIREZIONE AZIENDALE ARTICOLO 19 - IL DIRETTORE SANITARIO ARTICOLO 20 - IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO ARTICOLO 21 – LO STAFF DELLA DIREZIONE GENERALE E DELLA DIREZIONE AZIENDALE ARTICOLO 22 - IL COLLEGIO DI DIREZIONE ARTICOLO 23 - IL CONSIGLIO DEI SANITARI ARTICOLO 24 - IL PRESIDIO OSPEDALIERO ARTICOLO 25 - IL COMITATO ETICO AZIENDALE ARTICOLO 26 IL SERVIZIO INFERMIERISTICO, TECNICO, RIABILITATIVO, OSTETRICO TITOLO IV - IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI ARTICOLO 27 - PRINCIPI GENERALI DEI CONTROLLI INTERNI ARTICOLO 28 - IL NUCLEO DI VALUTAZIONE 3 ARTICOLO 29 - IL COLLEGIO TECNICO ED I COLLEGI TECNICI DI SPECIALITA’ ARTICOLO 30 - IL COMITATO DEI GARANTI TITOLO V – PRINCIPI E FUNZIONI GESTIONALI ARTICOLO 31 - PRINCIPIO DELLA PROGRAMMAZIONE E FINALITA’ ARTICOLO 32 - LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA ARTICOLO 33 - IL PIANO STRATEGICO AZIENDALE (PSA) ARTICOLO 34 - LA RELAZIONE SANITARIA AZIENDALE ARTICOLO 35 - LA PROGRAMMAZIONE OPERATIVA ARTICOLO 36 - LA VALORIZZAZIONE DEGLI OPERATORI ARTICOLO 37 - LA DELEGA E L’ATTRIBUZIONE DI RESPONSABILITA’ E POTERI ARTICOLO 38 - LA TIPOLOGIA DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI ARTICOLO 39 - L’ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI ARTICOLO 40 - I PRINCIPI SULL’ATTIVITA’ CONTRATTUALE ARTICOLO 41 - INNOVAZIONI GESTIONALI ARTICOLO 42 - L’ATTIVITA’ DELIBERATIVA TITOLO VI - ORGANIZZAZIONE GENERALE ARTICOLO 43 - I PRINCIPI DI ORGANIZZAZIONE ARTICOLO 44 - I DIPARTIMENTI AD ATTIVITA’ INTEGRATA – LE FUNZIONI ARTICOLO 45 - I DIPARTIMENTI AD ATTIVITA’ INTEGRATA - ORGANIZZAZIONE ARTICOLO 46 - IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO AD ATTIVITA’ INTEGRATA ARTICOLO 47 – IL COMITATO DI DIPARTIMENTO 4 ARTICOLO 48 – LE AREE AMMINISTRATIVE E TECNICHE TITOLO VII DOTAZIONE ORGANICA ARTICOLO 49 - DOTAZIONE ORGANICA ED ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE TITOLO VIII - NORME INTEGRATIVE E NORME TRANSITORIE ARTICOLO 50 - I REGOLAMENTI INTEGRATIVI ED APPLICATIVI ARTICOLO 51 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE ARTICOLO 52 – NORMA FINALE 5 PREMESSA L'Azienda Ospedaliera Universitaria “G. Martino” di Messina (da qui in avanti denominata per brevità "Azienda") nell'elaborazione del presente atto aziendale fa riferimento ai collegamenti con il livello regionale del Servizio Sanitario e con l’Università, allo scopo di sottolineare la necessità che l'organizzazione e il funzionamento dell’Azienda, e quindi le sottostanti attribuzioni di responsabilità e predisposizione di strumenti, tengano nel dovuto conto il complesso sistema di relazioni che legano in diverso modo l'Azienda all’Università ed ai vari livelli del sistema sanitario ed economico-sociale della Regione. In tale contesto l'Azienda si impegna a sviluppare le relazioni sistemiche tra Aziende Sanitarie ed i diversi attori del "sistema sanità". Nell'ambito delle relazioni con il Sistema Sanitario Regionale l'Azienda: - tiene conto degli obiettivi di salute e della politica dei servizi sanitari individuati dal Piano Sanitario Regionale e si impegna nell'attivazione dei processi necessari all'elaborazione degli strumenti di programmazione attuativa previsti dalla programmazione sanitaria regionale e dalla normativa vigente; - tiene conto, altresì, delle preferenze espresse dai propri utenti perché questo costituisce elemento qualificante anche per il SSR nel suo insieme; - garantisce l'affidabilità clinica, assistenziale, economica e finanziaria, anche tramite lo sviluppo dei propri sistemi informativi e la soddisfazione del relativo bisogno economico nei confronti della Regione, in quanto è chiamata a contribuire all'affidabilità dell'intero S.S.R.; - attua le politiche regionali in tema di formazione e aggiornamento del personale, di attività di ricerca e innovazione, di informazione e comunicazione per i cittadini, dì facilitazione dell'accesso ai servizi, di strumenti per il governo clinico. 6 L'Azienda fornisce il supporto tecnico alla Facoltà di Medicina e Chirurgia per la programmazione sanitaria e concorre ai processi di innovazione anche attraverso la realizzazione del Piano Strategico Aziendale. L'Azienda cura l'integrazione e le sinergie, che vanno in particolare cercate nei confronti dei produttori privati accreditati di servizi sanitari, che devono far parte della rete dei servizi insistenti nello stesso ambito geografico in un quadro di alleanza strategica disciplinata da chiare regole e contratti di fornitura. L'atto aziendale è concepito come risorsa che può orientare e sostenere le relazioni sociali, istituzionali e professionali che stanno alla base dell'azione organizzativa. II presente atto aziendale, redatto secondo le linee guida regionali e le indicazioni dell’Organo di Indirizzo, rappresenta l'indispensabile strumento: - che "ordina" il sistema azienda in relazione al funzionamento ed alla organizzazione; - che organizza la complessità dell'Azienda rendendola: 1) "governabile" nelle sue diverse sfaccettature evitando, peraltro, di "congelarla"; 2) "dinamica" e pertanto necessitante di spazi di innovazione e di ricerca continua; 3) "professionale" dedicando forte attenzione alle dimensioni della partecipazione, del coinvolgimento e, quindi, delle garanzie di autonomia proprie del principio di responsabilità; - che dà significato all'idea d’Azienda consapevole della sua natura pubblica, in cui sono esplicitati: a) l'orientamento al cittadino ed alla comunità cui sono rivolti i servizi e da cui nasce la legittimazione; 7 b) il principio della buona amministrazione come condizione primaria dell'organizzazione e del funzionamento; c) i criteri e le ragioni per la continua ricerca dell'innovazione e del miglioramento delle performance tecniche e organizzative; d) la dichiarazione della partnership strategica con i professionisti. e) la collaborazione con l’Università e nello specifico con la Facoltà di Medicina e Chirurgia, nella definizione del modello organizzativo diretto ad armonizzare l’attività assistenziale con l’attività di didattica e di ricerca. 8 TITOLO I - PRINCIPI GENERALI ARTICOLO 1 - OGGETTO 1- Il presente Atto Aziendale disciplina, in conformità con le leggi vigenti e con la missione istituzionale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico “Gaetano Martino” di Messina, l’organizzazione ed il funzionamento dell’Azienda. 2- L’Atto Aziendale assume quale compito prioritario quello di individuare lo specifico modello organizzativo e funzionale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico “Gaetano Martino” di Messina, rinviandosi per quanto non espressamente previsto dal presente Atto Aziendale o dai suoi regolamenti attuativi, alle disposizioni contenute nelle leggi vigenti, nelle norme contrattuali e nel Protocollo di Intesa stipulato tra l’Università e la Regione. ARTICOLO 2 - NATURA DELL’AZIENDA OSPEDALIERO- UNIVERSITARIA POLICLINICO “GAETANO MARTINO” DI MESSINA. 1- L’Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico “Gaetano Martino” di Messina, costituita con D.R. 636 del 26 maggio 2000, ha personalità giuridica pubblica ed è dotata di autonomia imprenditoriale, organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 comma 1 bis del D.Lgs. 502/92 e successive integrazioni e modifiche. 2- Essa è Azienda Ospedaliero-Universitaria integrata con il Servizio Sanitario Nazionale e si caratterizza per il rilievo nazionale e l’alta specializzazione. 9 3- L’Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico “Gaetano Martino” di Messina svolge in modo unitario ed inscindibile funzioni di assistenza, di didattica e di ricerca, costituendo al tempo stesso elemento strutturale del Servizio Sanitario Nazionale, ed in particolare del Servizio Sanitario della Regione Sicilia, nell’ambito del quale concorre unitamente alle altre Aziende al raggiungimento della tutela globale della salute, e del sistema universitario, nell’ambito del quale concorre al raggiungimento delle sue finalità didattiche e di ricerca. ARTICOLO 3 - DENOMINAZIONE, SEDE LEGALE E LOGO 1- L’Azienda assume il nome di «Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico “Gaetano Martino” di Messina», di seguito denominata Azienda. 2- La sede legale è in Messina, Via Consolare Valeria, Gazzi. 3- Il logo aziendale è quello risultante dall’allegato 1 al presente atto, a costituirne parte integrante e sostanziale. ARTICOLO 4 - MISSIONE 1- L’obiettivo fondamentale dell’Azienda è il raggiungimento del più elevato livello di risposta alla domanda di salute – intesa come mantenimento della salute fisica, psichica e sociale – attraverso un percorso concordato con la Facoltà di Medicina e Chirurgia e quindi con i Dipartimenti Universitari, attuando così un processo che includa in modo inscindibile la didattica – intesa come strumento di costruzione e miglioramento delle competenze degli operatori e dei soggetti in formazione – e la ricerca – intesa come continuo progresso delle risorse cliniche e biomediche. 10 2- L’Azienda, in quanto espressione originale dell’integrazione di due distinti ordinamenti (sistema universitario e servizio sanitario regionale), assume un modello organizzativo dinamico nel quale la specificità di ciascun operatore è definita dall’insieme degli obiettivi dell’azienda tenuto conto del sistema giuridico di provenienza. L’Azienda adotta come metodo fondamentale quello della programmazione basata sulle risorse disponibili, costruita sulla base degli indirizzi programmatici della Regione Sicilia e dell’Università, che vanno a costituire l’insieme dei vincoli entro i quali deve essere elaborata la programmazione aziendale, con la conseguente necessità di orientare la cadenza e la durata degli atti di programmazione medesimi. Le azioni ed i progetti saranno contenuti nel Piano Strategico Aziendale di cui all’art. 33 del presente Atto Aziendale. 3- L’Azienda individua, quali elementi costitutivi della propria missione istituzionale i seguenti principi : - improntare la propria attività al principio della centralità della persona in tutte le sue caratteristiche, fisiche, psichiche e sociali; - valorizzare l’appropriatezza delle prestazioni e mantenere il tempo di attesa per la loro fruizione entro limiti che non ne inficino l’efficacia; - utilizzare criteri etici nella scelta dei livelli appropriati di assistenza e nella valutazione delle attività; - perseguire nel modo più efficace l’assenza di dolore nelle fasi di cura a tutela della qualità della vita e della dignità della persona; - rendere disponibili percorsi assistenziali preferenziali alle categorie di cittadini più deboli o affetti da disabilità o patologie croniche di particolare gravità; - favorire un rapporto improntato alla trasparenza con i cittadini; - dare rilievo ai processi di comunicazione verso i cittadini, i soggetti in formazione e gli 11 operatori, al fine di accrescere la condivisione dei valori etici e degli obiettivi dell’Azienda; - diffondere tra i propri utenti l’informazione, anche di natura bioetica, al fine di favorirne l’autonomia decisionale; - basare lo sviluppo delle proprie attività su programmi di ricerca finalizzati all’acquisizione di informazioni utili a migliorare i percorsi assistenziali anche formulando linee guida e protocolli diagnostico-terapeutici e definendo indicatori, in particolare di esito, delle attività cliniche nell’ottica della valutazione delle metodologie sanitarie e favorendo altresì le attività di ricerca programmate dai Dipartimenti Universitari; - valorizzare il ruolo dei professionisti nel governo clinico dell’Azienda; - dare risposta appropriata nel percorso assistenziale al fabbisogno di conoscenze e competenze relative ai diversi obiettivi formativi della Facoltà di Medicina e Chirurgia e sviluppare adeguati percorsi formativi costruiti sulla centralità del soggetto in formazione; - promuovere tutti i possibili processi tesi a garantire la sicurezza dello studio e del lavoro nel contesto della propria attività; - attribuire un ruolo nella programmazione al metodo del confronto con la Regione, le Province regionali e gli altri enti locali, le organizzazioni sindacali, le associazioni di tutela dei cittadini e degli utenti, le associazioni del volontariato. 4- Le attività possono essere svolte anche mediante esperienze di sperimentazione gestionale, da attuarsi in riferimento ad obiettivi specifici, al fine di migliorare la qualità, i tempi e l’economicità delle risposte cliniche. ARTICOLO 5 - CARTA DEI SERVIZI ED EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI 1- L’Azienda organizza i propri servizi in modo da garantire all’utenza, compatibilmente con 12 le risorse disponibili, la fruizione di percorsi assistenziali appropriati e tempestivi, in corrispondenza con i bisogni accertati, e conformando la propria organizzazione al raggiungimento di tale obiettivo primario, così da assicurare a tutti coloro che ne hanno diritto, in condizioni di parità sostanziale e formale, livelli uniformi di assistenza previsti negli atti di programmazione, nel rispetto dei fondamentali principi di imparzialità, di continuità dell’assistenza, di diritto di scelta e di partecipazione. 2- In applicazione dei suesposti principi, l’Azienda appronta idonee strutture di assistenza sanitaria di ricovero ed ambulatoriale, di accoglienza, di informazione, di assistenza religiosa, con le modalità disciplinate dalla propria Carta dei Servizi. ARTICOLO 6 - TUTELA DELL’UTENZA 1- L’Azienda garantisce e tutela i diritti dell’utente alla riservatezza, con particolare riferimento alle notizie di natura sanitaria, in conformità alla normativa vigente. 2- Promuove ed agevola le forme di tutela giurisdizionale contro atti, attività e comportamenti, attivi o omissivi, limitativi del diritto alle prestazioni di natura sanitaria, gli utenti o chi ne sia legittimato in loro vece, possono presentare esposti, denunce, reclami, opposizioni, osservazioni nelle forme e con le modalità previste dalla Carta dei Servizi dell’Azienda. 3- L’Azienda garantisce e tutela i diritti degli utenti sia in riferimento alla partecipazione che in ordine all’accesso alla documentazione, nelle forme e con le modalità previste nella legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive integrazioni e modifiche, nonché dal Regolamento Aziendale sul diritto di accesso. 13 4- Infine, l’Azienda, in ossequio ed in applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. 502/1992, al D. Lgs. 165/2001, alla legge n. 241/1990 ed alla L.R.S. 30/1993, e successive integrazioni e modifiche, istituisce una specifica struttura organizzativa, cui sono attribuite le competenze in materia di rapporti con l’utenza e di partecipazione del cittadino. TITOLO II – FINANZIAMENTO E PATRIMONIO AZIENDALE ARTICOLO 7 – FINANZIAMENTO 1- Al sostegno economico-finanziario delle attività svolte dall’Azienda, concorrono, le risorse messe a disposizione dall’Università degli Studi di Messina e dal Fondo Sanitario Regionale, nonché da fonti proprie dell’Azienda medesima. ARTICOLO 8 - I BENI IMMOBILI 1- l’Azienda, inizialmente, dispone dei beni immobili individuati nell’allegato 2, costituente parte integrante e sostanziale del presente Atto Aziendale, detti beni di proprietà dell’Università degli Studi di Messina, già destinati in modo esclusivo o prevalente alle attività aziendali, sono concessi in uso, a titolo gratuito, dalla predetta Università all’Azienda, ai sensi degli artt. 7 e 8 del D.lgs 517/99 e dell’art. 12 del protocollo di intesa. Alla cessazione della destinazione all’attività assistenziale i beni rientrano nella piena disponibilità dell’Università. 2- L’Azienda individua nel proprio bilancio i finanziamenti necessari per curare la manutenzione ordinaria e straordinaria dei propri immobili, conferiti ai sensi del presente 14 articolo, e l’adeguamento degli stessi ad eventuali nuove finalità. ARTICOLO 9 - I BENI MOBILI 1- l’Azienda, inizialmente, dispone dei beni mobili risultanti: - dall’inventario dei beni mobili di cui all’allegato 3 contenente i beni mobili di proprietà; - dall’inventario dei beni mobili di cui all’allegato 4 contenente i beni mobili di proprietà dell’Università e destinati in modo prevalente o esclusivo all’attività aziendale che sono concessi in uso, a titolo gratuito, all’Azienda. 2- L’Azienda individua nel proprio bilancio i finanziamenti necessari per la manutenzione e la sostituzione di attrezzature e materiali. ARTICOLO 10 - DONAZIONI E LASCITI Le donazioni ed i lasciti a favore dell’Azienda saranno accettati nei limiti e con le modalità previste nel relativo regolamento. ARTICOLO 11 - REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI CON I SOGGETTI CONFERENTI 1- I beni come sopra individuati, costituenti dotazione iniziale dell’Azienda, rimangono nella sua disponibilità e su di essi potranno essere compiuti tutti gli atti di disposizione, nessuno escluso, compatibili con il titolo di conferimento, ivi compreso il mutamento di destinazione d’uso per quanto concerne i beni immobili, in conformità alle norme vigenti al momento dell’atto di disposizione. 15 2- In caso di scioglimento dell’Azienda per qualsiasi causa, i beni immobili torneranno nella piena disponibilità del soggetto che li ha conferiti, eccezion fatta per quelli che hanno subito trasformazioni o miglioramenti da ritenersi prevalenti, nell’ottica economica e funzionale, tramite finanziamenti a carico del SSN o dell’Università. In tal caso il bene sarà acquisito dal soggetto che lo ha trasformato o migliorato con fondi provenienti dai rispettivi ordinamenti, salvo indennizzo a vantaggio dell’altro. 3- In caso di scioglimento dell’Azienda per qualsiasi causa, i beni mobili torneranno al patrimonio di ciascun soggetto che li ha conferiti se già integralmente ammortizzati alla data di approvazione del presente Atto Aziendale; se non interamente ammortizzati, essi saranno acquisiti nei limiti della quota non ancora ammortizzata, salvo eventuale conguaglio. Tali beni potranno costituire oggetto di disposizione dei due soggetti, con attribuzione di valore nei limiti della quota non ancora ammortizzata. 4- I beni, mobili o immobili, acquisiti o costruiti con finanziamento diretto, totale o parziale, dell’Azienda saranno, in caso di scioglimento, stimati ed attribuiti, ove divisibili senza danno per la loro funzione, ovvero in ragione del numero, sempre secondo le rispettive quote rappresentative delle ragioni di partecipazione di ciascun soggetto all’Azienda. ARTICOLO 12 - PARTECIPAZIONE DI REGIONE ED UNIVERSITA’ E COMPARTECIPAZIONE AI RISULTATI DI GESTIONE DELL’AZIENDA 1- In considerazione del fatto che i risultati gestionali sono suddivisi sulla base della rilevazione dei fattori di assorbimento secondo i principi di cui al comma successivo, che i conferimenti effettuati torneranno, allo scioglimento dell’Azienda, nel patrimonio di ciascun soggetto conferente e che le modalità decisionali e gestionali sono indicate dalla legge, le 16 quote di proprietà hanno ad esclusivo riferimento la valenza strategica dei soggetti partecipanti. Esse sono pertanto determinate in ragione del 50% per la Regione Sicilia e del 50% per l’Università degli Studi di Messina. 2- Le quote di suddivisione di eventuali utili o perdite risultanti dalla gestione dell’Azienda, saranno calcolate in riferimento alla rilevazione dei fattori economici concretamente assorbiti nell’espletamento di ciascuna funzione (assistenza, didattica, ricerca) in rapporto alla quantità di risorse specificamente poste a disposizione in sede di programmazione e di assegnazione di budget per ciascuna di esse. TITOLO III - ASSETTO ISTITUZIONALE CAPO I - ORGANI AZIENDALI ARTICOLO 13 - ORGANI DELL’AZIENDA 1- Sono organi dell’Azienda, il Direttore Generale, il Collegio Sindacale, l’Organo di Indirizzo, così come previsto dall’art. 4 d.lgs. 517/1999 e dall’art. 8 del Protocollo di Intesa stipulato tra la Regione Siciliana e l’Università degli Studi di Messina. ARTICOLO 14 - IL DIRETTORE GENERALE 1- Il Direttore Generale ha la rappresentanza legale dell’Azienda ed è responsabile della sua complessiva gestione, nel rispetto ed in attuazione delle linee strategiche elaborate dall’Organo di Indirizzo per quanto di sua competenza e degli atti di indirizzo politicoamministrativo regionali e dell’Università. 2- Il Direttore Generale è altresì responsabile della realizzazione dei programmi e progetti 17 strategici in riferimento agli obiettivi posti dal Piano Sanitario Regionale e dal Piano Strategico Aziendale e verifica la corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitate, mediante valutazione comparativa dei costi, dei rendimenti e dei risultati. 3- Il Direttore Generale è coadiuvato dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario. 4- Il Direttore Generale, il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario costituiscono la Direzione Aziendale. 5- Il Direttore Generale esercita direttamente tutte le funzioni non attribuite ad altri livelli direzionali o dirigenziali da norme di legge, dal presente Atto Aziendale o da norme del regolamento di organizzazione, ovvero non delegate ai sensi e per gli effetti di cui al successivo art. 15. 6- Il Direttore Generale esercita le predette funzioni con atti di diritto privato o, nei casi stabiliti dalla legge, attraverso l’adozione di provvedimenti amministrativi. 7- Gli atti di diritto privato sono retti dal principio di libertà delle forme nei limiti previsti dal Codice Civile e dalle leggi speciali ed in particolare non richiedono motivazione, salvo che questa non sia richiesta da specifiche disposizioni. I provvedimenti amministrativi sono emanati nell’osservanza della legge 241/1990, e successive integrazioni e modifiche, e dei principi generali dell’azione amministrativa. 8- Il Direttore Generale espone nei provvedimenti amministrativi che adotta le ragioni per le quali ritiene di non attenersi ai pareri espressi dal Direttore Sanitario e dal Direttore 18 Amministrativo, previsti per legge. 9- Il Direttore Generale, per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal D. Lgs. 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni si avvale, nel rispetto delle procedure in esso indicate, di un apposito Servizio di Prevenzione e Protezione. 10- In ipotesi di vacanza dell’Ufficio o nei casi di assenza o impedimento del Direttore Generale, le relative funzioni sono svolte dal Direttore Amministrativo o dal Direttore Sanitario, secondo quanto disposto dall’art. 3, comma 6, D. Lgs. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni. 11- Nei casi di revoca o decadenza si applicano le disposizioni normative vigenti in materia. ARTICOLO 15 - DELEGHE 1- Il Direttore Generale, salva la ripartizione di competenze già operata dal presente Atto Aziendale con riferimento agli specifici ambiti di attività e di correlativa responsabilità, o da operare mediante il Regolamento di Organizzazione, può ulteriormente delegare, con riferimento ad ambiti settoriali di attività ovvero all’adozione di singoli atti di diritto privato o di diritto pubblico, le proprie funzioni al Direttore Amministrativo, al Direttore Sanitario ed ai Dirigenti di Struttura, salve le ipotesi già indicate all’art. 14 del presente Atto Aziendale. 2- La delega relativa all’ulteriore attività gestionale di diritto privato è conferita per scritto nei modi e con le forme necessarie rapportate alla tipologia di attività delegata; in ogni caso l’originale dell’atto di delega è conservato in apposito registro tenuto presso la Segreteria del Direttore Generale e, ove si riferisca ad un ambito settoriale di attività, è anche pubblicato, a 19 fini conoscitivi, in copia conforme all’Albo. 3- La delega relativa all’ulteriore esercizio di poteri amministrativi, ovvero relativa ad intere categorie di atti anche di diritto privato, è disposta dal Direttore Generale con apposito provvedimento motivato. 4- La revoca delle deleghe conferite ai sensi del presente articolo deve aver luogo nelle stesse forme seguite per il loro conferimento, dovendosi quindi osservare anche le identiche modalità di pubblicazione e conservazione degli atti. 5- Nel caso di inerzia del soggetto delegato nel compimento di atti dovuti per legge, ovvero da assumere entro termini preventivamente determinati, il Direttore Generale può adottare direttamente l’atto di diritto privato o il provvedimento ovvero delegarne ulteriormente l’adozione ad altro incaricato. 6- Il Direttore Generale, nell’ambito dell’eventuale attività di controllo di cui al comma 5 del presente articolo, può comunque, in quanto conserva la titolarità delle funzioni delegate, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, annullare d’ufficio e/o revocare i provvedimenti amministrativi illegittimi o inopportuni assunti dal delegato, nonché assumere, rispetto agli atti gestionali di diritto privato invalidi o non convenienti assunti dal delegato, le iniziative consentite dal Codice Civile. ARTICOLO 16 -IL COLLEGIO SINDACALE 1- Il Collegio Sindacale dell’Azienda è composto, così come previsto dall’art. 4 d.lgs. 517/1999, nonché dall’art. 8 del protocollo di intesa stipulato tra la Regione Siciliana e 20 l’Università di Messina, da cinque membri designati: uno dalla Regione, uno dal Ministro dell’economia e delle finanze, uno dal Ministro della salute, uno dal Ministro dell’Istruzione Universitaria e Ricerca Scientifica ed uno dal Rettore dell’Università. 2- Il Collegio Sindacale, svolge le funzioni indicate dall’art. 3 ter del D. Lgs. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni. 3- L’attività del Collegio concerne sia l’attività di diritto privato che quella di diritto pubblico dell’Azienda la quale pone a disposizione del Collegio una sede idonea per lo svolgimento dei propri compiti e per la custodia della documentazione inerente alle funzioni svolte. 4 - Il Collegio Sindacale dell’Azienda viene nominato dal Direttore Generale, ex art. 3, comma 13° del D. Lgs. 502/92 e successive integrazioni e modifiche. 5 – L’indennità annua lorda spettante ai componenti del Collegio è fissata in misura pari al 10 per cento degli emolumenti del Direttore Generale dell’Azienda. Al Presidente del Collegio compete una maggiorazione pari al 20 per cento dell’indennità fissata per gli altri componenti. Così come previsto dall’art. 3, comma 13°, del D. L.gs.502/92 e successive integrazioni e modifiche. ARTICOLO 17 – L’ORGANO DI INDIRIZZO 1- L’Organo di Indirizzo è composto da quattro membri, di cui uno è il Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia, componente di diritto, gli altri componenti sono nominati, rispettivamente, uno dal Rettore e due dall’Assessore Regionale per la Sanità e sono scelti tra esperti di riconosciuta competenza in materia di organizzazione e programmazione dei servizi 21 sanitari. Il Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Messina è il Presidente dell’Organo, come contemplato dall’art. 8 del protocollo di intesa stipulato tra la Regione Siciliana e l’Università di Messina. Il Direttore Generale partecipa ai lavori dell’Organo senza diritto di voto. 2- L’Organo di Indirizzo opera nel rispetto dell’art. 4 del D.Lgs. 517/1999 ed ha il compito di - concorrere alla programmazione ed alle strategie dell’Azienda, coerentemente con il Piano Sanitario Regionale e con il programma di sviluppo della Facoltà di Medicina e Chirurgia; - verificare la rispondenza delle misure adottate alla necessaria integrazione dei livelli di programmazione mediante: a) la proposizione di iniziative e misure per assicurare la coerenza della programmazione generale dell’attività assistenziale dell’Azienda con la programmazione didattica e scientifica della Facoltà di Medicina e Chirurgia (comma 4 art.4 del D.lvo 517/99); b) la collaborazione alla definizione dell’Atto aziendale che tenga conto della specificità delle professionalità esistenti in seno alla Facoltà di Medicina e Chirurgia e che sia coerente con la programmazione concordata tra la predetta Facoltà e l’Azienda; c) la verifica della corretta attuazione da parte dell’Azienda della programmazione concordata; d) la formulazione di pareri su piani e programmi di attività di investimento; e) la definizione di criteri per le valutazioni e le verifiche, per gli incarichi di natura professionali, quelli di direzione di struttura complessa, semplice e programmi che il Collegio Tecnico deve effettuare. 3- L’Organo di Indirizzo garantisce ed assicura la rispondenza delle linee di programmazione con la necessità di risposta alla funzione di assistenza propria dell’Azienda, e alle funzioni di didattica e ricerca, proprie della Facoltà. 22 4 - L’indennità annua lorda spettante ai componenti del Collegio è fissata in misura pari al 10 per cento degli emolumenti del Direttore Generale dell’Azienda. CAPO II – POLITICHE ORGANIZZATIVE Art. 18 - LA DIREZIONE AZIENDALE 1. Il Direttore Generale, il Direttore Sanitario ed il Direttore Amministrativo costituiscono la Direzione Aziendale. 2. La Direzione aziendale assolve alle funzioni istituzionali di pianificazione strategica, di indirizzo e di controllo direzionale ed opera come momento di coordinamento. Art. 19. IL DIRETTORE SANITARIO 1. Il Direttore Sanitario contribuisce alla direzione strategica dell'Azienda finalizzata al raggiungimento degli obiettivi di salute partecipando ai processi di pianificazione strategica e di pianificazione annuale. 2. Il Direttore Sanitario dirige i servizi sanitari ai fini organizzativi ed igienico-sanitari e in particolare: è preposto al governo clinico dell’Azienda; è responsabile del percorso assistenziale nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente, nonché della qualità, della efficienza tecnica e operativa della produzione di prestazioni, della distribuzione dei servizi orientati al singolo o alla collettività; dirige l’attività sanitaria ai fini organizzativi e igienico-sanitari secondo le modalità proprie dell’indirizzo e controllo, con particolare riferimento alle tematiche dell’appropriatezza della prestazione assistenziale, dell’integrazione organizzativa del 23 sistema informativo, della valutazione, della sperimentazione, della formazione, della progettazione di strutture sanitarie e dell’aggiornamento delle tecnologie; collabora con il Direttore Amministrativo alla elaborazione del Piano Strategico Aziendale, in aderenza agli indirizzi espressi dal Direttore Generale; formula proposte al Direttore Generale per le materie di competenza, ai fini della elaborazione dei Piani pluriennali, dei programmi annuali e dei progetti di attività, nonché per la nomina dei responsabili delle unità operative professionali e funzionali di rilevanza sanitaria; predispone, con la collaborazione del Direttore Amministrativo, degli Staff della Direzione Aziendale, la Relazione Sanitaria Annuale; presiede il Consiglio dei Sanitari; sovraintende all’attività dei Dipartimenti e delle Aree funzionali sanitarie di livello aziendale; svolge ogni altra funzione, ivi compresi l’adozione di atti a rilevanza esterna, attribuitigli dalla legislazione vigente, dai regolamenti aziendali attuativi o delegategli dal Direttore Generale nelle forme previste; fornisce parere al Direttore Generale sugli atti relativi alle materie di competenza. 3. Il Direttore Generale, su proposta del Direttore Sanitario, può nominare, tra i dirigenti medici in servizio presso l’Azienda un vice direttore sanitario, anche ad impegno esclusivo, che coadiuva il Direttore sanitario e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Qualora l’assenza o l’impedimento si protragga oltre sei mesi, il Direttore Generale procede alla sostituzione nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente. 4. Il Direttore Sanitario, per l’esercizio delle proprie funzioni, si avvale del supporto organizzativo ed operativo dello Staff della direzione generale e della direzione aziendale. 24 Art. 20 - IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 1. II Direttore Amministrativo contribuisce alla direzione strategica dell'Azienda finalizzata al raggiungimento degli obiettivi di salute partecipando ai processi di pianificazione strategica e di pianificazione annuale. 2. Il Direttore Amministrativo dirige i servizi amministrativi e in particolare: è preposto al governo dell’organizzazione aziendale, finalizzata all’efficienza ed allo sviluppo dei servizi informativi e la rappresentazione economica e finanziaria dell’attività; è responsabile della qualità delle procedure organizzative di natura amministrativa e logistica; vigila sulla legittimità dell’attività amministrativa dell’azienda; dirige i servizi amministrativi dell’Azienda, secondo le modalità proprie dell’indirizzo/controllo, con particolare riferimento agli aspetti giuridico- amministrativi ed economico-finanziari, sviluppandone le competenze mediante la costante ricerca della qualità dei processi e della innovazione dei sistemi di gestione, allo scopo di perseguire i migliori risultati in termini di efficienza e appropriatezza organizzativa nell’uso delle risorse; cura la legittimità degli atti e definisce gli orientamenti operativi delle strutture assegnate al governo economico-finanziario aziendale; collabora con il Direttore Sanitario alla elaborazione del Piano Strategico Aziendale in aderenza agli indirizzi espressi dal Direttore Generale; formula proposte al Direttore Generale per le materie di competenza, ai fini della elaborazione dei piani pluriennali, dei programmi annuali e dei progetti di attività, nonché per la nomina dei responsabili delle unità operative professionali e funzionali di rilevanza amministrativa o tecnica o professionale; collabora con il Direttore Sanitario alla elaborazione della Relazione Sanitaria annuale; sovraintende all’attività delle strutture organizzative professionali e funzionali di rilevanza amministrativa o tecnica; 25 fornisce parere al Direttore Generale sugli atti relativi alle materie di competenza; svolge ogni altra funzione, ivi compresa l'adozione di atti a rilevanza esterna, attribuitagli dalla legislazione vigente, dal presente atto, dai regolamenti aziendali attuativi ovvero delegatagli dal Direttore Generale. 3. In caso di assenza o impedimento il Direttore Amministrativo viene sostituito dal responsabile del Dipartimento Amministrazione delle risorse. Qualora l’assenza o l’impedimento si protragga oltre sei mesi, il Direttore Generale procede alla sostituzione nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente. ARTICOLO 21 – LO STAFF DELLA DIREZIONE GENERALE E DELLA DIREZIONE AZIENDALE 1. Gli staff della direzione generale e della direzione aziendale hanno natura consultiva e di supporto alle funzioni di pianificazione, indirizzo, controllo e gestione delle attività. Le competenze degli Staff sono, specificatamente, indicate nel regolamento di organizzazione. 2. Nello staff della direzione generale è inserita una posizione per i rapporti con l’Università, che verrà affidata dal Direttore Generale ad un rappresentante dell’amministrazione universitaria, designato dal Rettore. Tale figura verrà – per l’incarico – ad assumere a tutti gli effetti funzioni aziendali, di cui risponderà direttamente ed esclusivamente al Direttore Generale. ARTICOLO 22 - IL COLLEGIO DI DIREZIONE 1- Il Collegio di Direzione è composto dal Direttore Generale, dal Direttore Sanitario e dal Direttore Amministrativo, nonché dai Direttori di Dipartimento. 2-Il Direttore Generale si avvale del Collegio di Direzione per il governo delle attività 26 cliniche, per la programmazione e la valutazione delle attività tecnico-sanitarie e di quelle ad alta integrazione sanitaria, nonché per l’elaborazione del programma di attività dell’Azienda e per lo sviluppo dei servizi, in relazione al modello dipartimentale adottato. Il Collegio di Direzione concorre altresì alla formulazione dei programmi di formazione, aziendale delle soluzioni organizzative per l’attuazione della attività libero professionale intramuraria ed alla valutazione dei risultati generali conseguiti rispetto agli obiettivi clinici. 3- Al Collegio possono essere invitati a partecipare, in relazione alla specificità degli argomenti da trattare, i Responsabili di singole strutture sia professionali che funzionali, con particolare riferimento ai Dirigenti dello Staff della Direzione Generale e della Direzione Aziendale, nonché esperti esterni all’Amministrazione allorché risulti opportuna una valutazione tecnica in ordine a singoli argomenti in discussione. ARTICOLO 23 - IL CONSIGLIO DEI SANITARI 1- Il Consiglio dei Sanitari, eletto ai sensi dell’art. 9 L.R.S. 30/93, e integrato nella composizione dal responsabile del S.I.T.R.O. è organismo consultivo in materia tecnicosanitaria, presieduto dal Direttore Sanitario. 2- Il Consiglio dei Sanitari esprime il proprio parere, nelle seguenti materie: a- Atto Aziendale e relative modifiche; b- Piano Strategico Aziendale; c- Relazione sanitaria aziendale; d- Atti di programmazione per investimenti attinenti alle attività tecnico-sanitarie; e- Piano Aziendale di Formazione. 3- Il Direttore Generale o il Direttore Sanitario possono altresì richiedere parere sui principali 27 atti ed iniziative inerenti i servizi sanitari nonché su ogni altra questione che intendano sottoporre alla sua attenzione. 4- I pareri devono intendersi come favorevoli ove non formulati entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. ARTICOLO 24 - IL PRESIDIO OSPEDALIERO 1- Il Presidio Ospedaliero dell’Azienda è unico. 2- La gestione operativa del Presidio Ospedaliero è affidata al Direttore Medico di Presidio, con compiti di direzione e coordinamento delle attività gestionali ed operative relative alla idoneità delle strutture e delle attrezzature, da svolgere in stretto rapporto con il Servizio di prevenzione e Protezione dai Rischi, dell’igiene ospedaliera. ARTICOLO 25 – IL COMITATO ETICO AZIENDALE 1- Il Comitato Etico Aziendale (C.E.A.), organismo indipendente, opera in ottemperanza al disposto della normativa e sulla base delle indicazioni regionali. 2- La composizione ed il funzionamento del Comitato, nominato con provvedimento del Direttore Generale, d’intesa con il Rettore, per la durata di un triennio, sono disciplinati da apposito regolamento. 3- Il Comitato Etico Aziendale costituisce lo strumento per garantire lo sviluppo di una funzione organica e costante di studio, ricerca, formazione, educazione, referenza scientifica e consulenza nel campo della bioetica. Il C.E.A. costituisce luogo di riflessione ed 28 approfondimento sulle tematiche bioetiche e, su richiesta dei soggetti interessati, fornisce parere motivato all’Azienda, al singolo operatore o all’utente su sperimentazioni non farmacologiche su quesiti bioetici attinenti le attività sanitarie ai fine del rispetto e della valorizzazione della dignità della persona. 4- Il C.E.A. ha competenze proprie in materia di sperimentazioni farmacologiche. In particolare, ha la funzione di valutare le sperimentazioni con medicinali secondo le indicazioni del Good Clinical Practice di cui al D.Lgs. 24.6.2003, n. 211, nonché secondo le altre disposizioni e linee guida stabilite in ambito europeo e secondo le indicazioni ministeriali in materia. Art. 26 - IL SERVIZIO INFERMIERISTICO,TECNICO, RIABILITATIVO, OSTETRICO 1. Il Servizio Infermieristico, Tecnico, Riabilitativo e Ostetrico (S.I.T.R.O.) è struttura organizzativa che afferisce alla Direzione Sanitaria al fine di: perseguire la qualità e l’efficienza delle attività assistenziali erogate nell’ambito dei programmi di prevenzione, cura e riabilitazione al fine di garantire adeguati livelli di assistenza infermieristica e tecnica; elaborare e proporre modelli organizzativi ed assistenziali, metodi e strumenti di programmazione, di gestione e di verifica delle attività infermieristiche e tecniche per garantire il rispetto degli standard qualitativi fissati ed il perseguimento dell’efficienza tecnica ed operativa, nel rispetto delle autonomie e delle responsabilità gestionali; individuare standard e criteri per un’equa distribuzione del personale infermieristico e tecnico, contribuendo a definire politiche e sistemi di reclutamento, selezione, gestione e sviluppo della risorsa infermieristica e tecnica; individuare, per quanto di propria competenza ed in stretto rapporto con le strutture aziendali preposte, i bisogni formativi del personale infermieristico e tecnico, 29 collaborando attivamente alla programmazione, progettazione, gestione e valutazione delle attività formative stesse. 2. Il Servizio Infermieristico, Tecnico, Riabilitativo e Ostetrico (S.I.T.R.O.) fornisce indicazioni tecniche per i bisogni conoscitivi specifici: al Direttore Generale per il budget e le previsioni di spesa sulla scorta degli standard e dei criteri individuati; al Direttore Sanitario per il supporto al governo clinico; ai Direttori di presidio e di dipartimento per analizzare l’appropriatezza nei rispettivi ambiti assistenziali; 3. Il Servizio Infermieristico, Tecnico, Riabilitativo e Ostetrico (S.I.T.R.O.) è responsabile della qualità dell’assistenza infermieristica, tecnico-sanitaria, riabilitativa, ostetrica. Su delega del Direttore Sanitario assume la responsabilità del governo clinico assistenziale nelle aree interessate. 4. Con regolamento l’Azienda procede alla strutturazione del Servizio e provvede a disciplinare il funzionamento dello stesso. 5. Il Dirigente sanitario responsabile del (S.I.T.R.O.), nominato dalla Direzione Generale, garantisce lo sviluppo dei processi e dei programmi di competenza e la definizione, la direzione e la valutazione del sistema di governo dell’assistenza infermieristica generale e specialistica di natura preventiva, curativa, palliativa, nonché dell'assistenza tecnico-sanitaria, riabilitativa ed ostetrica. 6. Il Responsabile del (S.I.T.R.O.) cura la definizione, la direzione e la valutazione del sistema di governo dell’assistenza infermieristica e tecnica in collaborazione con le Macrostrutture Aziendali. 30 7. La direzione del Servizio può essere affidata ad un operatore delle professioni dell'area delle scienze infermieristiche, ostetriche, tecnico-diagnostiche, tecnico-professionali e della riabilitazione, secondo il disposto della legge 10 agosto 2000 n. 251. TITOLO IV - IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI ARTICOLO 27 - PRINCIPI GENERALI DEI CONTROLLI INTERNI 1- Alla luce dei principi di cui al D.Lgs. 286/99 e successive integrazioni e modifiche, nonché della normativa contrattuale vigente, l’Azienda nell’ambito della propria autonomia organizzativa si dota di un sistema di controlli interni finalizzati a: - garantire la legittimità regolarità e correttezza dell’azione amministrativa (controllo di regolarità amministrativa e contabile); - verificare efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto fra costi e risultati (controllo di gestione); - valutare le prestazioni rese dal personale (valutazione dei dirigenti e del personale del comparto); - valutare la congruità e l’adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei principi di pianificazione e programmazione, così da determinare la rispondenza fra risultati conseguiti ed obiettivi definiti (valutazione e controllo strategico); - verificare i risultati gestionali conseguiti dai dirigenti di struttura, i risultati conseguiti da tutti i dirigenti in relazione agli obiettivi assegnati ai fini dell’attribuzione della retribuzione di risultato o di ogni altra forma di emolumento comunque connessa al raggiungimento dell’obiettivo, i risultati conseguiti nella realizzazione di programmi o progetti cui sono connesse le componenti salariali relative alla produttività, da attribuire in sede di contrattazione decentrata, ai fini dell’erogazione di tali compensi (valutazione dei risultati 31 gestionali). 2- Il controllo di regolarità contabile è garantito dal Collegio Sindacale di cui all’art. 16 del presente Atto Aziendale, in conformità con il disposto dell’art. 3 ter del D. Lgs. 502/1992, del D. Lgs. 517/1999, e successive integrazioni e modifiche. 3- La valutazione del personale è effettuata sulla base di quanto disposto dalla normativa legislativa e contrattuale vigente, con le modalità indicate nel Regolamento di Organizzazione. La valutazione dei Dirigenti ai fini del rinnovo degli incarichi è effettuata sulla base delle valutazioni effettuate dai Collegi Tecnici. 4- La valutazione ed il controllo strategico e gestionale sono effettuati dall’Azienda avvalendosi delle strutture e dei soggetti competenti, anche mediante attivazione di appositi gruppi di lavoro. 5- La valutazione dei risultati dei dirigenti è effettuata dalla struttura aziendale di verifica e valutazione, ed è preordinata ad una corretta applicazione del sistema premiante, nonché a supportare le attività di valutazione del personale ed a quant’altro ritenuto utile dalla Direzione Aziendale. 6- I soggetti investiti della funzione di controllo di gestione, di controllo strategico, della valutazione dei risultati gestionali e della valutazione del personale, riferiscono degli esiti alla Direzione Aziendale. ARTICOLO 28 - IL NUCLEO DI VALUTAZIONE 1- Il Nucleo di Valutazione è composto da cinque membri nominati con apposito 32 provvedimento del Direttore Generale, di cui tre nominati d’intesa tra Direttore Generale e Rettore. Opera in posizione di Staff, quale ufficio di supporto alle funzioni Direttoriali di valutazione dei risultati della gestione, di programmazione e di indirizzo. Possono far parte del Nucleo di Valutazione membri interni e membri esterni all’Azienda. La valutazione degli eventuali membri interni ai fini del trattamento incentivante previsto dalle vigenti disposizioni contrattuali è effettuata direttamente dalla Direzione Aziendale. 2. La Struttura aziendale di verifica e valutazione sottopone a verifica annuale i risultati della gestione dei dirigenti di struttura complessa e dei dirigenti di struttura semplice. La Struttura aziendale di verifica e valutazione è preposta alla valutazione dei risultati raggiunti da tutti i dirigenti in relazione agli obiettivi affidati, anche, ai fini dell’attribuzione della retribuzione di risultato. 3. La Struttura aziendale di verifica e valutazione redige le valutazioni di cui ai commi precedenti tenuto conto delle valutazioni di prima istanza formulate: per i titolari di incarico di direzione di Struttura semplice, di Incarico Professionale e di Programma, dai responsabili della Struttura complessa nell’ambito della quale svolgono le proprie attività o dal Direttore di Dipartimento se si tratta di Strutture semplici, Incarichi Professionali e Programmi a valenza dipartimentale; per i titolari di incarico di struttura complessa dai Direttori di Dipartimento nel quale è inserita la struttura; per i Direttori di Dipartimento, per i Responsabili di Programmi aziendali, per i Responsabili delle Strutture di Staff dai Direttori Amministrativo e Sanitario. 4. La valutazione dei dirigenti è diretta alla verifica del livello di raggiungimento degli obiettivi assegnati ed è caratteristica essenziale ed ordinaria del rapporto di lavoro dei dirigenti medesimi. I dirigenti sono sottoposti alle verifiche e alle valutazioni previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva nazionale. 33 5. L’Azienda adotta una politica retributiva selettiva e differenziata, collegata ai risultati della valutazione delle posizioni e delle prestazioni, per realizzare un sistema “premiante” equo ed in grado di fornire alla struttura elementi di rinforzo anche economico delle responsabilità rivestite e dei risultati positivi prodotti. 6. A fronte di risultati mancati l’Azienda adotta anche a garanzia della tutela e dei diritti degli utenti, provvedimenti di vario ordine e grado, correlati alla posizione rivestita e all’entità delle mancanze prodotte, il tutto in linea con quanto previsto dalla contrattazione collettiva. 7. Il funzionamento del Nucleo di Valutazione è definito con apposito regolamento aziendale. 8 - L’indennità annua lorda spettante ai componenti del Collegio è fissata in misura pari al 5 per cento degli emolumenti del Direttore Generale dell’Azienda. ARTICOLO 29 - IL COLLEGIO TECNICO ED I COLLEGI TECNICI DI SPECIALITA’ 1- Il Collegio Tecnico, di cui all’art. 5, comma 13 del d.lgs. 517/1999 ed all’art. 7 comma 9° del protocollo di intesa stipulato tra la Regione Siciliana e l’Università di Messina, è costituito da tre membri, nominati d’intesa tra Rettore e Direttore Generale, di cui un dirigente sanitario di secondo livello ospedaliero o universitario equivalente, un docente universitario ed un docente universitario di altra Università; con il compito di procedere per il personale universitario e per le figure equiparate alle valutazioni ed alle verifiche previste dalla normativa vigente per il personale del servizio sanitario nazionale. 2- Le funzioni dei Collegi Tecnici di specialità preposti alla valutazione sono disciplinate dal Collegio Tecnico, secondo i principi contenuti nell’apposito regolamento . 34 3- L’indennità annua lorda spettante ai componenti del Collegio è fissata in misura pari al 5 per cento degli emolumenti del Direttore Generale dell’Azienda. 4- Il Collegio Tecnico area professionale, tecnica ed amministrativa, preposto alla valutazione dei dirigenti amministrativi, professionali e tecnici, è composto da tre membri nominati con apposito provvedimento del Direttore Generale. Possono essere nominati membri interni ed esterni. Nel primo caso il provvedimento di nomina determinerà altresì le modalità di valutazione di essi. 5- Il funzionamento, le procedure ed i criteri di riferimento del Collegio Tecnico è definito con specifico regolamento, suscettibile di modifica o integrazioni in relazione alle esigenze aziendali o al mutamento del quadro normativo di riferimento. ART. 30 - IL COMITATO DEI GARANTI 1- Entro sessanta giorni dall’adozione del presente atto, il Direttore Generale, d’intesa con il Rettore, nomina il Comitato dei Garanti composto, ai sensi dell’art. 10 comma 6° del protocollo di intesa, dal Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia che assume le funzioni di presidenza, da un esperto in materia giuridica e da un esperto di comprovata esperienza e capacità in materia sanitaria. 2- Il Comitato, che dura in carica tre anni, è chiamato ad esprimere parere nei casi di maggiore gravità e gravissime mancanze d’ufficio riguardanti i professori ed i ricercatori universitari. 35 3- In tali casi il Direttore Generale, previo conforme parere del Comitato, da esprimere entro 48 ore dalla richiesta, può sospendere i professori ed i ricercatori universitari dall’attività assistenziale e disporne altresì l’allontanamento dall’Azienda dandone immediata comunicazione al Rettore. 4- Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si rinvia a quanto disciplinato dalla normativa vigente in materia. TITOLO V - FUNZIONI GESTIONALI ARTICOLO 31 - PRINCIPIO DELLA PROGRAMMAZIONE E FINALITA’ L’Azienda informa la propria gestione, sulla base della pianificazione strategica, ai principi della programmazione e del controllo, individuando nel sistema budgetario uno strumento fondamentale anche con riferimento al complesso delle responsabilità direzionali ed operative afferenti ai vari livelli. ARTICOLO 32 - LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA 1- La pianificazione strategica è la funzione con la quale la direzione aziendale, nell’ambito delle linee guida fornite dall’Organo di Indirizzo, avvalendosi dei responsabili delle competenti strutture organizzative ed anche attivando appositi gruppi di lavoro, definisce gli obiettivi generali dell’Azienda, le strategie per il loro raggiungimento, lo sviluppo dei servizi ospedalieri, tecnici, amministrativi e di supporto e l’assetto organizzativo. 2- Costituiscono atti di pianificazione strategica i piani attuativi, la programmazione aziendale, i piani ed i programmi pluriennali di investimento, le modifiche all’Atto Aziendale. 36 3- Gli atti di pianificazione strategica sono inviati al Comitato di Indirizzo per la verifica la congruità con le strategie aziendali. Il parere su tali atti si intende favorevole se non espresso in senso contrario nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento. ARTICOLO 33 - IL PIANO STRATEGICO AZIENDALE 1- Il Piano Strategico Aziendale costituisce l’atto di programmazione triennale mediante il quale l’Azienda programma, nei limiti delle risorse disponibili, l’attività da svolgere nel periodo di vigenza del Piano Sanitario Regionale e della programmazione della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Messina, al fine del raggiungimento degli obiettivi da essi posti. 2- Il Piano Strategico Aziendale dovrà definire: - gli adeguamenti organizzativi che si rendano necessari e/o opportuni al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi; - i progetti di ricerca finalizzata ed i relativi piani economici; - i programmi di adeguamento delle infrastrutture e delle tecnologie; - il programma di formazione continua; - i programmi di adeguamento e di sviluppo dei sistemi informativi; ARTICOLO 34 - LA RELAZIONE SANITARIA AZIENDALE 1- La Relazione Sanitaria Aziendale è adottata annualmente dal Direttore Generale ed è sottoposta al parere preventivo del Consiglio dei Sanitari nelle modalità e tempi di cui all’art. 23 del presente Atto Aziendale. 37 2- La Relazione Sanitaria Aziendale costituisce strumento di verifica dei risultati raggiunti, in rapporto agli obiettivi della programmazione regionale ed aziendale ed è elaborata per mezzo dei dati forniti dal Direttore Sanitario e dal Direttore Amministrativo, mediante il coinvolgimento e la partecipazione delle strutture organizzative e dei loro responsabili. ARTICOLO 35 - LA PROGRAMMAZIONE OPERATIVA 1- La programmazione operativa è la funzione che ordina l’attività e viene svolta dalle strutture titolari di budget, cioè dai Dipartimenti di cui agli artt. 46 e seguenti, al fine di garantire l’appropriato livello di prestazioni, assicurando il razionale ed ottimale uso delle risorse. Essa costituisce metodo essenziale di azione e deve uniformarsi agli indirizzi ed obiettivi posti dalla programmazione aziendale ed armonizzarsi con gli indirizzi culturali ed operativi della Facoltà di Medicina e Chirurgia e dei Dipartimenti Universitari.. 2. L’Azienda adotta i principi e gli strumenti del governo clinico nella realizzazione di relazioni funzionali appropriate tra la componente clinico-assistenziale e quella organizzativo-gestionale, al fine di promuovere il miglioramento continuo della qualità dell’assistenza e mantenere elevati livelli di servizio. 3. A sostegno del “governo clinico”, l’Azienda adotta un sistema di monitoraggio dei processi e degli esiti dell’assistenza erogata e provvede ai correttivi necessari. A questo fine l’Azienda provvede in particolare a: - l’adozione di linee guida cliniche e clinico-organizzative, audit clinico, gestione del rischio, formazione continua; - la promozione della collaborazione multiprofessionale e di percorsi assistenziali integrati; - la responsabilizzazione degli operatori e il monitoraggio delle performance; - la partecipazione responsabile dei cittadini. 38 4. Il governo clinico è assicurato attraverso il diretto coinvolgimento del Collegio di Direzione ed il coordinamento del Direttore Sanitario. Lo sviluppo del governo clinico viene garantito dall’organizzazione dipartimentale, luogo elettivo per la valutazione comparativa tra obiettivi e risultati. Art. 36 - LA VALORIZZAZIONE DEGLI OPERATORI 1. L’Azienda, impegnata ad erogare servizi alla persona, riconosce negli operatori e nelle loro conoscenze, competenze e ruoli l’elemento costitutivo. Le risorse umane assumono un ruolo centrale e propulsivo nel processo di rinnovamento organizzativo attraverso anche l’adozione di due strumenti fondamentali: formazione e sistema premiante. 2. L’Azienda intende perseguire i seguenti obiettivi: pianificare la formazione e il sistema ECM al fine di sostenere la professionalità degli operatori per supportare lo sviluppo del governo clinico; diversificare e arricchire i ruoli professionali, implementando i processi di innovazione tecnologica ed organizzativa, i processi di riorganizzazione e riconversione della struttura e dei servizi ed individuando adeguati percorsi di riqualificazione del personale interessato; orientare i percorsi formativi allo sviluppo tecnico professionale degli operatori ma soprattutto a promuovere le competenze professionali sui processi anzichè sui singoli ruoli; adottare un sistema premiante che tenga conto delle competenze dei singoli ma anche dell’impegno per acquisirle e mantenerle; definire ed implementare un sistema di valutazione permanente. Art. 37 – LA DELEGA E L’ATTRIBUZIONE DI RESPONSABILITA’ E POTERI 39 1. Lo sviluppo del processo budgetario, l’assegnazione di compiti, responsabilità e poteri decisionali, attraverso gli strumenti della delega e dell’attribuzione, e la verifica sistematica dei risultati e dei processi, rappresentano i veicoli principali del decentramento. 2. Attraverso lo strumento dell’”Attribuzione”, che consente di ascrivere precisi compiti e poteri a soggetti che ne assumono la responsabilità, l’Azienda intende sviluppare il processo di decentramento e di partecipazione dei professionisti alla gestione del sistema Aziendale. 3. Lo strumento in questione permette di focalizzare in modo chiaro il principio della contestabilità quale condizione per il riconoscimento delle responsabilità e per la gestione dei meccanismi di valutazione dei dirigenti. Tale approccio è favorito e stimolato dall’evoluzione del sistema di norme che caratterizza il contratto individuale di lavoro, che lega tutti i dirigenti alle strategie e agli obiettivi aziendali, modernizzando e contestualizzando la figura, il ruolo e il sistema correlato di responsabilità dei dirigenti stessi. 4. L’elevata competenza professionale, tecnico-specialistica e gestionale-operativa, rappresenta la condizione di base per affidare responsabilità crescenti alla struttura. 5. La dirigenza, ha il compito di dare attuazione agli obiettivi e programmi stabiliti dalla Direzione Aziendale e di formulare proposte nei confronti dei rispettivi superiori livelli direzionali. 6. Rientrano tra le generali competenze della dirigenza le seguenti funzioni ed attività: direzione, coordinamento, organizzazione e gestione delle articolazioni organizzative professionali o funzionali alle quali sono preposti; predisposizione dei programmi di lavoro delle strutture di competenza, orientando l'azione al conseguimento degli obiettivi programmati attraverso l'uso razionale delle risorse; svolgimento di attività: o di elaborazione, consulenza, studio o ricerca; 40 o di ispezione e controllo; o di natura tecnico-professionale; responsabilizzazione del personale ai fini del raggiungimento dei risultati e adozione degli atti di gestione organizzativa del personale, che non comportino modifiche di posizione funzionale dello stesso, nonché valutazione del personale di sua afferenza tenendo conto dei principi stabiliti nella contrattazione decentrata aziendale; armonizzazione degli orari di servizio per il miglior soddisfacimento delle esigenze dell'utenza; controllo dell’insieme delle attività delle strutture organizzative cui sono preposti ai fini della valutazione dei risultati conseguiti; partecipazione alle procedure informative, di verifica e controllo delle prestazioni e della gestione. 7. I Dirigenti svolgono tutte le altre funzioni attribuite loro in relazione alla struttura organizzativa diretta, compresa, per i dirigenti di struttura complessa, l’adozione di atti esterni. Art. 38 - LA TIPOLOGIA DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI 1. L’Azienda procede al conferimento delle seguenti tipologie di incarico, relativamente al ruolo sanitario: incarichi con responsabilità di struttura, distinguibili in: o incarichi con responsabilità di struttura complessa, o incarichi con responsabilità di struttura semplice a valenza dipartimentale; o incarichi con responsabilità di struttura semplice; incarichi di natura professionale, anche ad elevata specializzazione, di consulenza, di studio e ricerca, ispettivi, di verifica e controllo e dipartimentale; incarichi di natura professionale, conferibili a dirigenti con meno cinque anni di servizio. 41 2. Per struttura si intende l’articolazione organizzativa interna dell’azienda alla quale è attribuita la responsabilità di gestione di risorse umane, tecniche o finanziarie e che aggrega competenze professionali e risorse espressamente finalizzate all’assolvimento di definite funzioni di programmazione, di produzione e di prestazioni e servizi sanitari e di amministrazione, la cui complessità organizzativa o la cui valenza strategica sono tali per cui ragioni di efficacia ed efficienza rendono opportuna l’individuazione di una posizione con responsabilità di organizzazione e di gestione delle risorse assegnate. 3. Le strutture, in base alla complessità si distinguono in: Strutture complesse; Strutture semplici, anche a valenza dipartimentale; Strutture semplici. 4. Le strutture complesse sono quelle che presenta un alto grado di complessità derivante dalla entità delle risorse assegnate e/o dal volume e qualità delle attività o prestazioni prodotte. 5. Le strutture semplici a valenza dipartimentale sono quelle che presentano un grado di complessità derivante dalla natura delle attività produttive, in relazione alle risorse assegnate, al volume ed alla qualità delle prestazioni. 6. Le strutture semplici sono costituite unicamente nei casi in cui determinate attività costituenti una linea di produzione chiaramente individuabile nell’ambito di quella della struttura complessa di riferimento richiedano personale prevalentemente dedicato, risorse proprie e una gestione separata con la relativa responsabilità. 7. Gli incaricati di direzione di struttura sono responsabili dell’efficace ed efficiente gestione delle risorse attribuite. Gli incaricati della direzione di struttura adottano direttive rivolte a tutto il personale della struttura, nonché decisioni necessarie per il corretto espletamento del servizio e per realizzare 42 l’appropriatezza degli interventi con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche e riabilitative, attuati nella struttura loro affidata. 8. Coloro a cui sia stato attribuito l’incarico di direzione di una struttura complessa o di struttura semplice a valenza dipartimentale, hanno funzione di direzione e organizzazione della relativa struttura nell’ambito degli indirizzi del dipartimento nella quale questa è inserita 9. Gli incarichi di natura professionale sono assimilati agli incarichi di responsabilità di struttura semplice o complessa a seconda della loro complessità e rilevanza e possono essere conferiti a livello di singola unità operativa o per più unità operative concorrenti e a tal fine coordinate e integrate. 10. Per i dirigenti del ruolo tecnico, professionale ed amministrativo (Architetto, Avvocato, Ingegnere, Geologo, Statistico, Analista, Sociologo, ecc.), oltre all’attribuzione di incarichi di struttura complessa e semplice, si prevede la possibilità di conferire incarichi dirigenziali di natura professionale in presenza di aree specialistiche ad elevato contenuto tecnico in qualità di supporto al responsabile di struttura, configurando così un’articolazione analoga a quella sopra definita per i dirigenti del ruolo sanitario. Art. 39 - L’ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI 1. L’Azienda adotta una metodologia di affidamento degli incarichi ai dirigenti che prevede, preliminarmente, l’elaborazione del profilo professionale richiesto dalla posizione da ricoprire, al fine di indirizzare la selezione del candidato verso la scelta più appropriata. In linea di massima tale profilo è definito dalle capacità di: programmare e gestire le risorse umane, percependone e analizzandone esigenze, potenzialità, vocazioni e quelle economico-finanziarie, organizzative, tecnologiche, per la realizzazione degli obiettivi della struttura assegnata; 43 integrare la propria posizione e il servizio presidiato con il sistema aziendale, per garantire l’efficace funzionamento dell’intero sistema, oltre che dell’ambito organizzativo di competenza; instaurare un sistema organizzativo e un sistema di relazione con gli utenti in grado di garantire il rispetto dei diritti, dei bisogni, delle aspettative dei cittadini, basato su flussi trasparenti e sistematici di informazioni utili all’orientamento nei consumi, alla partecipazione collaborativa ed al consenso; affrontare e risolvere in modo positivo i problemi riscontrati, anche proponendo soluzioni innovative; operare in modo massimamente efficace nell’area specifica di affidamento dell’incarico (competenze tecnico-specialistiche). 2. Nel conferimento degli incarichi relativi si tiene anche conto: dei risultati conseguiti e degli esiti delle valutazioni previste; della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare; della professionalità richiesta, in relazione all’area di appartenenza e per l’area medica al settore scientifico disciplinare di appartenenza; delle attitudini e delle capacità del singolo dirigente, nonché dell’esperienza acquisita; del curriculum formativo professionale, e scientifico per gli appartenenti alla relativa area. 3. Gli incarichi dirigenziali vengono conferiti a tempo determinato al personale dirigente, in conformità con il Protocollo di Intesa del 18.11.2003 e con le procedure previste dalle leggi vigenti, dalle norme della contrattazione collettiva nazionale e dal regolamento per l’affidamento degli incarichi. Il regolamento per l’affidamento degli incarichi dirigenziali si ispira ai principi di trasparenza, concorrenzialità e pari opportunità. Funzioni ulteriori possono essere delegate ai dirigenti ai sensi dell’art. 37 del presente Atto Aziendale. 44 4. La revoca dell’incarico affidato avviene con atto scritto e motivato a seguito dell’accertamento della sussistenza delle cause previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva, nei modi previsti dal regolamento per l’affidamento degli incarichi e comunque nel rispetto dei principi del contraddittorio e della trasparenza. Art. 40 - I PRINCIPI SULL’ATTIVITA’ CONTRATTUALE 1. Ai sensi dell’art. 3 comma 1 ter del D.Lgs.502/92 e successive modifiche ed integrazioni gli acquisti di beni e servizi il cui valore sia inferiore a quello stabilito dalla normativa comunitaria in materia sono oggetto di contrattazione diretta secondo le norme di diritto privato, per cui si applicheranno tutte le norme del codice civile in materia di obbligazioni e contratti. Il presente atto aziendale fissa i principi in materia di funzioni e organizzazione dell'attività di acquisizione di tali beni e servizi, tenuto conto dell'assenza di regole procedimentali codificate, rinviando all'adozione del Regolamento aziendale per l'attività contrattuale. 2. Per l’acquisto di beni e servizi di importo contrattuale inferiore alla soglia prevista dalla legge per l’applicazione della disciplina comunitaria sugli appalti la struttura aziendale preposta agli acquisti, avvia opportune procedure di scelta dei contraenti nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia, economicità, concorrenzialità, trasparenza e par condicio, speditezza della gestione ed imparzialità. Anche l’attività negoziale di diritto privato è accessibile dall’esterno da parte di soggetti interessati ed a ciò legittimati. 3. L’attività di acquisizione di beni e servizi secondo norme di diritto privato deve conformarsi ai seguenti principi e criteri operativi: a) i contratti si concretizzano con l’incontro, in forma scritta o per via telematicadocumentata, delle volontà delle parti; 45 b) deve essere garantita, per quanto possibile, concorrenzialità ampia, salvo che il costo della negoziazione risulti sproporzionato rispetto all’entità del contratto e salvi i casi di privativa industriale o esclusività tecnica; c) in caso di monopolio legale o per accertata convenienza, è ammessa la stipulazione di contratti per adesione, con riferimento a tariffe, listini, ad offerte di fornitura, comunque, acquisite in forma scritta o desunte da rete telematica; d) le opportunità negoziali sono prospettate in modo paritario a tutti i concorrenti partecipanti ad una procedura negoziale; l’Azienda deve fare uso imparziale delle informazioni di cui è in possesso; e) la negoziazione deve essere caratterizzata da riservatezza, lealtà, buona fede, equidistanza tra le parti, uso riservato delle informazioni ricevute dai concorrenti in fase di negoziazione; f) l’Azienda può utilizzare tutti i sistemi di comparazione delle offerte pervenute, ivi comprese le forme più avanzate di commercio elettronico quali l’asta invertita, favorendo la possibilità per le ditte di conoscere le offerte presentate dalla concorrenza, allo scopo di consentire offerte a rilancio. 4. La Direzione preposta agli acquisti, nell’ambito della procedura negoziata, deve procedere alla trattativa diretta dopo avere svolto indagini di mercato per valutare la convenienza economica, in piena libertà delle forme, con l’obbligo di scelta del prodotto o servizio che presenti il miglior rapporto prezzo-qualità, valutando anche i dati dell’Osservatorio prezzi regionale, ove disponibili, o altre fonti oggettive provenienti da terzi, nel rispetto del principio di economicità. 5. La scelta del contraente deve essere motivata nella relazione di negoziazione o nella delibera di aggiudicazione, in cui è illustrato lo svolgimento di ciascuna fase della trattativa. Art. 41 - INNOVAZIONI GESTIONALI 1- La Direzione Aziendale promuove e sviluppa forme innovative dei processi gestionali in ambito sanitario e tecnico amministrativo, compreso il ricorso all’esterno per lo svolgimento 46 di attività non strategiche e le sinergie tra soggetti pubblici e privati nelle forme consentite dalla normativa in materia. 2- Le innovazioni gestionali sono finalizzate alla ricerca del punto di ottimale combinazione dei fattori produttivi necessari al raggiungimento degli obiettivi aziendali e al conseguimento del più elevato grado possibile di efficienza ed efficacia delle attività aziendali. 3- In particolare l’Azienda, all’interno del contesto normativo nazionale e regionale orientato al contenimento ed alla razionalizzazione della spesa sanitaria e nell’ottica di un inquadramento prospettico della “funzione acquisti”, adotta sistemi innovativi in materia di attivazione di: procedure di acquisto comuni, adesioni alle convenzioni Consip, utilizzo di procedure automatizzate, quali il commercio elettronico. Le modalità di attuazione di tali forme innovative di acquisto di beni e servizi, saranno disciplinate in apposito regolamento. 4. Nell’ambito delle sinergie tra le aziende del Sistema Sanitario Regionale l’Azienda fa propri i principi declinati dalla pianificazione regionale relativamente alla riorganizzazione delle funzioni tecnico-amministrative (consorzi interaziendali dei servizi di supporto) e all’avvio di forme di aggregazione sovraziendali di servizi sanitari di supporto. Art. 42 - L’ATTIVITA’ DELIBERATIVA 1. Il Direttore Generale adotta decisioni, previa acquisizione dei pareri obbligatori o di quelli che ritenga di dovere acquisire. Nel caso in cui il Direttore Generale decida in difformità dai pareri ricevuti è tenuto comunque a motivare la decisione assunta. 47 2. Le decisioni del Direttore Generale, sono affisse all’albo pretorio dell’Azienda, dove rimangono per 15 giorni consecutivi, decorrenti dal primo giorno festivo successivo a quello di loro adozione. Entro il termine indicato, chi ha interesse può proporre opposizione al Direttore Generale che valuterà l'opportunità di modificare o revocare l'atto. Copia delle decisioni, contestualmente all’affissione all’albo, sono inviate in copia al Collegio Sindacale. 3. I dirigenti adottano “determinazioni” nelle materie attribuite alla loro competenza dal regolamento di organizzazione e dagli atti di delega. Sono sempre soggette a pubblicazione, le "determinazioni" riguardanti gare e concorsi. Il Regolamento di Organizzazione indica le altre categorie di "determinazioni" soggette a pubblicazione. Copia delle determinazioni sono inviate in copia al Collegio Sindacale. 4. I dirigenti adottano anche provvedimenti di riscontro del fatturato a fronte dei costi sostenuti, da avviare al pagamento, denominate ordinanze, che non rivestono la forma delle “determinazioni dirigenziali”. TITOLO VI - ORGANIZZAZIONE GENERALE ARTICOLO 43 - I PRINCIPI DI ORGANIZZAZIONE 1- L’organizzazione aziendale è fondata su criteri di multidisciplinarietà e mira al miglioramento delle competenze tecniche e scientifiche degli operatori, dovendo rispondere contemporaneamente ad obiettivi assistenziali, di didattica e di ricerca. 2- In particolare il criterio della multidisciplinarietà si realizza attraverso: a) configurazione dei processi in funzione della specificità del bisogno assistenziale e 48 dell’ottimizzazione dei livelli di risposta, con conseguente flessibilità organizzativa e delle procedure; b) integrazione ed interazione delle professionalità come metodo di organizzazione delle funzioni tecnico-produttive ed amministrative al fine di garantire la continua capacità di risposta ai bisogni degli utenti e la corretta soddisfazione delle esigenze individuate come prioritarie in sede di programmazione; c) l’appropriatezza, l’efficacia e l’efficienza allocativa ed operativa delle risorse, mediante processi di condivisione di esse che ne consentano la più razionale utilizzazione. 3- Il miglioramento delle competenze si realizza attraverso: a) il raggiungimento degli obiettivi di didattica e di ricerca individuati nella programmazione dell’Università ed integrati nella programmazione aziendale; b) la ricerca dell’eccellenza dei percorsi di cura, dei processi clinico-assistenziali e degli standards tecnico-scientifici; c) il monitoraggio costante del livello delle prestazioni e delle loro modalità di svolgimento; 4- Costituisce elemento indefettibile dell’organizzazione e suo principio generale la responsabilizzazione della dirigenza rispetto ai risultati. ARTICOLO 44 - I DIPARTIMENTI AD ATTIVITA’ INTEGRATA (D.A.I.) LE FUNZIONI 1- L’Azienda adotta come modello di gestione operativa delle attività produttive il Dipartimento ad attività integrata, al fine di perseguire la ottimale realizzazione del percorso diagnostico-terapeutico e riabilitativo ed esercitare in forma unitaria e coordinata le attività assistenziali. Il D.A.I. supera la logica dei reparti, con la gestione unitaria delle risorse 49 economiche, umane e strumentali, garantisce l’integrazione con la didattica e la ricerca, quale momento ineliminabile del miglioramento qualitativo e quantitativo della attività tenendo conto di quanto previsto dall’art. 7 del protocollo d’intesa. 2- Il D.A.I. fornisce all’utente un percorso assistenziale caratterizzato da omogeneità nella gestione degli aspetti diagnostici, terapeutici e riabilitativi e persegue il livello più elevato possibile di appropriatezza delle cure, mediante l’integrazione con i processi di didattica e di ricerca, nonché la tempestività e coerenza nella erogazione delle prestazioni diagnostiche. 3- A tal fine il D.A.I. è istituito in riferimento ai necessari livelli di integrazione: - organizzativa, in termini di ottimizzazione e razionalizzazione nell’uso delle risorse; - clinica in termini di omogeneizzazione dei comportamenti clinico-assistenziali; - professionale, in termini di scambio di competenze ed esperienze tecnico-scientifiche; nonché della valenza economica, considerata in relazione alla congruità ed alla coerenza rispetto al volume di attività programmata. 4- Il D.A.I. è istituito in base alla casistica attesa ed all’omogeneità o affinità delle funzioni operative, gestite in coerenza con la programmazione della didattica e della ricerca, conseguenti alla omogeneità/affinità dei percorsi clinico-assistenziali, alla affinità/omogeneità di patologie, di casistiche o di attività, ovvero alla specificità dell’organo, apparato o distretto anatomico, o ancora all’intensità e la rapidità della cura. 5- Il D.A.I. gestisce in termini funzionali le strutture, complesse o semplici che lo compongono, è dotato di autonomia operativa e gestionale, definisce i piani operativi di produzione, nel rispetto delle risorse assegnate e degli obiettivi definiti dalla direzione 50 aziendale da proporre all’approvazione dell’Azienda, in attuazione delle linee strategiche approvate dall’Organo di Indirizzo; è soggetto a rendicontazione analitica e, nell’ambito delle proprie responsabilità, è organizzato in centri di costo, con connessa e conseguente responsabilità. 6- Il D.A.I. partecipa attivamente, nelle forme e con le modalità definite, alla programmazione strategica attraverso la condivisione delle politiche aziendali ed attua, organizza, verifica e controlla il raggiungimento degli obiettivi definiti. 7- Il D.A.I. attua, verifica e controlla il raggiungimento di tali obiettivi, nel rispetto dei criteri di efficacia ed efficienza nel rispetto dei vincoli economici, cooperando a garantire nello stesso tempo il raggiungimento degli obiettivi di didattica e di ricerca. Analizza gli scostamenti tra gli obiettivi di piano e le prestazioni realizzate, sia a livello di dipartimento che di singola unità organizzativa, adottando le eventuali azioni correttive. 8- Il D.A.I. gestisce e coordina le risorse umane, economiche e strumentali di pertinenza. L’intesa con i D.U. per l’integrazione della assistenza con la didattica e la ricerca viene garantita da appositi Regolamenti. I provvedimenti riguardanti materie oggetto di interazione tra il D.A.I. ed il D.U. dovranno essere concordati dai direttori delle due strutture, sentiti, rispettivamente, il Comitato del D.A.I. ed il Consiglio del D.U. ARTICOLO 45 - I DIPARTIMENTI AD ATTIVITA’ INTEGRATA ORGANIZZAZIONE 1- I Dipartimenti ad attività integrata aggregano strutture complesse, strutture semplici a valenza dipartimentale e strutture semplici costituenti articolazione di quelle complesse. Le 51 strutture, semplici o complesse, sono denominate Unità Operative Dipartimentali. 2- I D.A.I. sono articolati come previsto dall’Allegato 5 al presente Atto Aziendale, a formarne parte integrante e sostanziale e sono organizzati secondo i processi assistenziali, ai quali corrispondono differenti livelli di responsabilità. 3- I D.A.I. e l’articolazione delle strutture all’interno dei Dipartimenti hanno, di norma, durata triennale, in coincidenza con la validità del P.S.A. Pur tuttavia, in ossequio al principio di massima rispondenza della struttura organizzativa alle necessità assistenziali, organizzative e logistiche dell’Azienda, l’aggregazione può essere modificata in sede di Piano Annuale di attività. Al fine di procedere alle variazioni dell’assetto dipartimentale in sede di Piano Annuale di attività, il Direttore Generale dovrà motivare specificamente in ordine alle ragioni che impongono o consigliano detta modifica, nel rispetto delle direttive dell’Organo di Indirizzo. 4- Le strutture afferenti al Dipartimento mantengono la propria autonomia e responsabilità clinico-professionale e gestionale, quest’ultima nell’ambito dei compiti attribuiti e delle risorse assegnate dal Direttore del Dipartimento. ARTICOLO 46 - IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO AD ATTIVITA’ INTEGRATA 1- Il Direttore di Dipartimento dirige con autonomia tecnico-funzionale ed economicofinanziaria la struttura ospedaliera cui è preposto e ne è responsabile ai fini produttivi ed organizzativi. Egli, inoltre, ha la responsabilità dell’osservanza delle norme igienico-sanitarie, di prevenzione e medico-legali congiuntamente alle corrispondenti strutture aziendali. 52 Individua i fabbisogni di formazione e di promozione della qualità delle prestazioni sanitarie. 2- Nell’esercizio delle proprie funzioni si avvale del Comitato di Dipartimento, del Responsabile dei servizi sanitari di Dipartimento, dell’eventuale Responsabile tecnicosanitario e del Responsabile dei Servizi tecnico-amministrativi del Dipartimento. 3- Il Direttore di Dipartimento opera nell’ambito degli indirizzi fissati dalla Direzione Aziendale, e sulla base delle direttive operative del Direttore Sanitario ed esercita, avvalendosi delle relative strutture aziendali e di Dipartimento le funzioni specificate nel Regolamento. In particolare: - negozia il budget e gli obiettivi di produttività assistenziale con il Direttore Generale; - cura l’organizzazione operativa del Dipartimento e gestisce in modo coordinato, unitario ed integrato le Unità Operative Dipartimentali e le Unità Professionali di competenza, governandone la globalità delle relazioni al fine del raggiungimento degli obiettivi aziendali; - garantisce la gestione unitaria ed integrata degli spazi, delle risorse economiche, umane, patrimoniali e strumentali del Dipartimento assorbite dalle Unità Operative Dipartimentali in funzione delle relative esigenze di produzione; - provvede per quanto di competenza alla gestione del budget attribuito al Dipartimento, nell’ambito delle Direttive emanate dalla Direzione aziendale e delle procedure aziendali di programmazione; - garantisce, attraverso le U.O.D., il rispetto qualitativo e quantitativo degli obiettivi concordati e definiti in fase di programmazione, adottando tutti gli interventi correttivi necessari; - risponde alla direzione aziendale della funzione del governo clinico e della effettiva partecipazione agli obiettivi di continuità assistenziale e di integrazione fra i servizi; 53 - coordina e gestisce le attività assistenziali, di dipartimento nel rispetto degli standard di efficacia, efficienza e qualità stabiliti dalla direzione aziendale, adottando tutti i provvedimenti necessari all’ottimale funzionamento dell’attività, promuovendo l’integrazione dell’assistenza con la didattica e la ricerca di concerto con il D.U.; - promuove il mantenimento e lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze professionali che, a vario titolo e livello di responsabilità, operano nell’ambito del dipartimento attraverso le Unità Operative; - cura, attraverso i sistemi informativi aziendali, la raccolta e l’elaborazione dei dati di attività e di utilizzo delle risorse, trasmettendole agli uffici e servizi competenti ai fini del controllo di gestione; - fornisce alla direzione aziendale le valutazioni tecnico-sanitarie ed organizzative in ordine alle risorse gestite ed alla attività esercitata; - cura gli aspetti di igiene ospedaliera avvalendosi delle strutture organizzative dipartimentali o aziendali di riferimento, l’idoneità, la funzionalità e la fungibilità degli spazi e delle strutture, il rispetto delle normative igienico sanitarie e di protezione, prevenzione e sicurezza, nonché la corretta erogazione dei servizi ospedalieri di supporto; - coordina e gestisce le attività amministrative di dipartimento, avvalendosi della collaborazione della propria struttura; - vigila sul rispetto dei principi etici e deontologici da parte delle figure professionali; - garantisce il rispetto delle norme medico legali e supervisiona le attività di pertinenza; - vigila sulla correttezza dei comportamenti e promuove, ai sensi e per gli effetti delle norme contrattuali, i procedimenti disciplinari. 4- Il Direttore di D.A.I. è nominato dal Direttore Generale, d’intesa con il Rettore, adottando i criteri previsti dall’art. 7 del Protocollo d’intesa tra la Regione Sicilia e l’Università degli 54 Studi di Messina, e dall’art. 4 paragrafo 7 comma F del D.P.C.M. 24-5-2001 nonché dall’art. 3 comma 4 del D. Lgs. 21-12-99 n. 517. 5- Il Direttore del D.A.I. è valutato annualmente attraverso la verifica del conseguimento degli obiettivi attribuitigli. 6- Il Direttore di D.A.I. dura in carica tre anni, salvi gli esiti della verifica di cui al comma che precede e salva la diversa articolazione organizzativa che l’Azienda possa adottare con il Piano annuale di attività. L’incarico è rinnovabile. Il Direttore decade di diritto alla cessazione dell’incarico di dirigente di struttura complessa. ARTICOLO 47 – IL COMITATO DI DIPARTIMENTO 1- Al fine di garantire una gestione efficiente ed organica delle attività dipartimentali, ed al fine di assicurare una forte e strutturata possibilità di partecipazione attiva alla vita del dipartimento, anche attraverso il confronto e la capacità propositiva, oltre che favorire una più adeguata circolazione delle informazioni in tutte le strutture dipartimentali, è costituito, in ciascun Dipartimento, un Comitato di Dipartimento. Esso è composto dai direttori delle strutture complesse, dai responsabili dei Gruppi Funzionali per progetto e delle U.O. semplici a valenza dipartimentale, da una rappresentanza dei dirigenti medici e dei docenti e ricercatori universitari, designata dalle rispettive componenti, tenendo conto della proporzionalità, nonché da una rappresentanza dei dirigenti sanitari, dei dirigenti tecnico-professionali e del personale del comparto, secondo quanto indicato nel relativo regolamento. Le funzioni di segreteria, nonché quelle di supporto amministrativo, sono affidate ad un 55 funzionario amministrativo. 2- Ai lavori del Comitato di Dipartimento, convocato dal Direttore, possono essere invitati, in base alle necessità emergenti dagli argomenti in discussione, anche altri soggetti. 3- Il Comitato di Dipartimento coadiuva il Direttore del Dipartimento nella organizzazione e nello sviluppo dei servizi, nella elaborazione del programma di attività, nella corretta individuazione e gestione dei percorsi assistenziali, proponendo gli eventuali adeguamenti. Il Direttore di Dipartimento è tenuto ad uno stile di direzione improntato alla massima considerazione e valorizzazione del ruolo del Comitato di Dipartimento, al quale è demandata una funzione fondante, tesa a favorire la partecipazione, l’informazione e l’integrazione organizzativa e professionale. 4- In particolare, il Comitato di Dipartimento esprime parere, di cui dovranno restare verbalizzati i contenuti, su tutti gli atti, le proposte, le sollecitazioni che gli verranno dal Direttore di dipartimento. Il parere del Comitato ha carattere obbligatorio sulle seguenti materie: assegnazione del budget alle strutture dipartimentali; organizzazione del lavoro; adozione di linee guida e percorsi diagnostico-terapeutici; organizzazione dell’attività in libera professione intramuraria, nel rispetto del regolamento aziendale, con particolare riguardo agli effetti sulle liste di attesa; formazione e aggiornamento professionale; In caso di decisione difforme dal parere, il Direttore del Dipartimento ne indica i motivi. 56 I verbali del Comitato vengono trasmessi alla Direzione aziendale. ARTICOLO 48 – LE AREE AMMINISTRATIVE E TECNICHE 1- Per assicurare la razionale programmazione e gestione ed il miglioramento dell’efficienza gestionale dei processi operativi inerenti alle funzioni tecniche, amministrative e logistiche, è organizzato il Dipartimento delle attività amministrative, che ricomprende le strutture organizzative amministrative e tecniche. 2- L’articolazione del Dipartimento in strutture organizzative e la declaratoria delle funzioni è contenuta nel regolamento di organizzazione. TITOLO VII - DOTAZIONE ORGANICA ARTICOLO 49 - DOTAZIONE ORGANICA ED ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE 1- Fermo restando il diverso stato giuridico del personale universitario, la dotazione organica dell’Azienda alla data del …………… risulta costituita dal personale dell’Azienda e dal personale universitario che presta attività assistenziale o di supporto alla stessa rideterminata e individuata nell’allegato n. 6 al presente atto. 2- La dotazione organica dell’Azienda è quella risultante dal personale in servizio al 1° gennaio di ogni anno e dalla relazione di programmazione triennale, aggiornata annualmente in relazione all’aumento o alla diminuzione del fabbisogno del personale. La dotazione organica come sopra individuata sarà comunque adottata nel rispetto delle disposizioni 57 derivanti da normative nazionali o regionali e delle risorse disponibili. 3- L’assegnazione del personale, in coerenza con i principi e con la disciplina recata dal presente Atto Aziendale, avverrà direttamente ai Dipartimenti in ragione delle strutture organizzative afferenti ai Dipartimenti stessi. TITOLO VIII - NORME INTEGRATIVE E NORME TRANSITORIE ARTICOLO 50 - I REGOLAMENTI INTEGRATIVI ED APPLICATIVI 1. Il Direttore Generale disciplina con atti regolamentari aziendali l'organizzazione ed il funzionamento interno delle varie strutture operative e in particolare le seguenti materie: - Regolamento di Organizzazione dell’Azienda; - Regolamento per acquisti con norme di Diritto privato (Acquisti sotto soglia comunitaria); - Regolamento acquisiti in conto economale; - Regolamento del Collegio Tecnico; - Regolamento del Comitato Etico; - Regolamento di attuazione delle norme di cui alla Legge 241/90 e L.R. 10/91 su provvedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi; - Regolamento di attuazione delle norme sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali e per l’adozione di misure minime di sicurezza; - Regolamento di funzionamento dei Dipartimenti ad attività Integrata; - Regolamento in materia di graduazione delle articolazioni organizzative dirigenziali di Area Medica, di area sanitaria non medica e di area professionale, tecnica e amministrativa; - Regolamento in materia di affidamento, valutazione e revoca degli incarichi dirigenziali di Area Medica, di area sanitaria non medica e di area professionale, tecnica e amministrativa; 58 - Regolamento sulla sicurezza negli ambienti di lavoro; - Carta dei Servizi; - Regolamento di Pubblica Tutela. 2. Il Direttore Generale può, comunque, disciplinare con atti regolamentari ogni altro aspetto dell’attività aziendale. ARTICOLO 51 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE 1. Fino all’adozione dei regolamenti, di cui al precedente art. 50, restano in vigore in quanto compatibili gli atti già approvati dall’Azienda nelle materie relative ART. 52 – NORMA FINALE 1. Per quanto non espressamente previsto si applica la normativa statale e regionale che disciplina le materie trattate dal presente atto aziendale. 59