Atto Aziendale - Schema definitivo - Facoltà di Medicina e Chirurgia

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AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA POLICLINICO
“GAETANO MARTINO” DI MESSINA
ATTO AZIENDALE
PREMESSA
TITOLO I - PRINCIPI GENERALI
ARTICOLO 1 - OGGETTO
ARTICOLO 2 - NATURA DELL’AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
POLICLINICO “GAETANO MARTINO” DI MESSINA
ARTICOLO 3 - DENOMINAZIONE, SEDE LEGALE E LOGO
ARTICOLO 4 - MISSIONE
ARTICOLO 5 - CARTA DEI SERVIZI ED EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI
ARTICOLO 6 - TUTELA DELL’UTENZA
TITOLO II - FINANZIAMENTO E BENI AZIENDALI
ARTICOLO 7 - FINANZIAMENTO
ARTICOLO 8 – BENI IMMOBILI
ARTICOLO 9 - BENI MOBILI
ARTICOLO 10 - DONAZIONI E LASCITI
ARTICOLO 11 - REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI CON I SOGGETTI
REFERENTI
ARTICOLO 12- PARTECIPAZIONE DI REGIONE ED UNIVERSITA’ E
COMPARTECIPAZIONE AI RISULTATI DI GESTIONE
DELL’AZIENDA
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TITOLO III - ASSETTO ISTITUZIONALE
CAPO I - ORGANI AZIENDALI
ARTICOLO 13 - ORGANI DELL’AZIENDA
ARTICOLO 14 - IL DIRETTORE GENERALE
ARTICOLO 15 - DELEGHE
ARTICOLO 16 - IL COLLEGIO SINDACALE
ARTICOLO 17 - L’ORGANO DI INDIRIZZO
CAPO II- POLITICHE ORGANIZZATIVE
ARTICOLO 18 – LA DIREZIONE AZIENDALE
ARTICOLO 19 - IL DIRETTORE SANITARIO
ARTICOLO 20 - IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
ARTICOLO 21 – LO STAFF DELLA DIREZIONE GENERALE E DELLA DIREZIONE
AZIENDALE
ARTICOLO 22 - IL COLLEGIO DI DIREZIONE
ARTICOLO 23 - IL CONSIGLIO DEI SANITARI
ARTICOLO 24 - IL PRESIDIO OSPEDALIERO
ARTICOLO 25 - IL COMITATO ETICO AZIENDALE
ARTICOLO 26 IL SERVIZIO INFERMIERISTICO, TECNICO, RIABILITATIVO,
OSTETRICO
TITOLO IV - IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI
ARTICOLO 27 - PRINCIPI GENERALI DEI CONTROLLI INTERNI
ARTICOLO 28 - IL NUCLEO DI VALUTAZIONE
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ARTICOLO 29 - IL COLLEGIO TECNICO ED I COLLEGI TECNICI DI SPECIALITA’
ARTICOLO 30 - IL COMITATO DEI GARANTI
TITOLO V – PRINCIPI E FUNZIONI GESTIONALI
ARTICOLO 31 - PRINCIPIO DELLA PROGRAMMAZIONE E FINALITA’
ARTICOLO 32 - LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA
ARTICOLO 33 - IL PIANO STRATEGICO AZIENDALE (PSA)
ARTICOLO 34 - LA RELAZIONE SANITARIA AZIENDALE
ARTICOLO 35 - LA PROGRAMMAZIONE OPERATIVA
ARTICOLO 36 - LA VALORIZZAZIONE DEGLI OPERATORI
ARTICOLO 37 - LA DELEGA E L’ATTRIBUZIONE DI RESPONSABILITA’ E POTERI
ARTICOLO 38 - LA TIPOLOGIA DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI
ARTICOLO 39 - L’ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI
ARTICOLO 40 - I PRINCIPI SULL’ATTIVITA’ CONTRATTUALE
ARTICOLO 41 - INNOVAZIONI GESTIONALI
ARTICOLO 42 - L’ATTIVITA’ DELIBERATIVA
TITOLO VI - ORGANIZZAZIONE GENERALE
ARTICOLO 43 - I PRINCIPI DI ORGANIZZAZIONE
ARTICOLO 44 - I DIPARTIMENTI AD ATTIVITA’ INTEGRATA – LE FUNZIONI
ARTICOLO 45 - I DIPARTIMENTI AD ATTIVITA’ INTEGRATA - ORGANIZZAZIONE
ARTICOLO 46 - IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO AD ATTIVITA’ INTEGRATA
ARTICOLO 47 – IL COMITATO DI DIPARTIMENTO
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ARTICOLO 48 – LE AREE AMMINISTRATIVE E TECNICHE
TITOLO VII DOTAZIONE ORGANICA
ARTICOLO 49 - DOTAZIONE ORGANICA ED ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE
TITOLO VIII - NORME INTEGRATIVE E NORME TRANSITORIE
ARTICOLO 50 - I REGOLAMENTI INTEGRATIVI ED APPLICATIVI
ARTICOLO 51 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE
ARTICOLO 52 – NORMA FINALE
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PREMESSA
L'Azienda Ospedaliera Universitaria “G. Martino” di Messina (da qui in avanti denominata
per brevità "Azienda") nell'elaborazione del presente atto aziendale fa riferimento ai
collegamenti con il livello regionale del Servizio Sanitario e con l’Università, allo scopo di
sottolineare la necessità che l'organizzazione e il funzionamento dell’Azienda, e quindi le
sottostanti attribuzioni di responsabilità e predisposizione di strumenti, tengano nel dovuto
conto il complesso sistema di relazioni che legano in diverso modo l'Azienda all’Università
ed ai vari livelli del sistema sanitario ed economico-sociale della Regione.
In tale contesto l'Azienda si impegna a sviluppare le relazioni sistemiche tra Aziende
Sanitarie ed i diversi attori del "sistema sanità".
Nell'ambito delle relazioni con il Sistema Sanitario Regionale l'Azienda:
- tiene conto degli obiettivi di salute e della politica dei servizi sanitari individuati dal Piano
Sanitario Regionale e si impegna nell'attivazione dei processi necessari all'elaborazione degli
strumenti di programmazione attuativa previsti dalla programmazione sanitaria regionale e
dalla normativa vigente;
- tiene conto, altresì, delle preferenze espresse dai propri utenti perché questo costituisce
elemento qualificante anche per il SSR nel suo insieme;
- garantisce l'affidabilità clinica, assistenziale, economica e finanziaria, anche tramite lo
sviluppo dei propri sistemi informativi e la soddisfazione del relativo bisogno economico nei
confronti della Regione, in quanto è chiamata a contribuire all'affidabilità dell'intero S.S.R.;
- attua le politiche regionali in tema di formazione e aggiornamento del personale, di attività
di ricerca e innovazione, di informazione e comunicazione per i cittadini, dì facilitazione
dell'accesso ai servizi, di strumenti per il governo clinico.
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L'Azienda fornisce il supporto tecnico alla Facoltà di Medicina e Chirurgia per la
programmazione sanitaria e concorre ai processi di innovazione anche attraverso la
realizzazione del Piano Strategico Aziendale.
L'Azienda cura l'integrazione e le sinergie, che vanno in particolare cercate nei confronti dei
produttori privati accreditati di servizi sanitari, che devono far parte della rete dei servizi
insistenti nello stesso ambito geografico in un quadro di alleanza strategica disciplinata da
chiare regole e contratti di fornitura.
L'atto aziendale è concepito come risorsa che può orientare e sostenere le relazioni sociali,
istituzionali e professionali che stanno alla base dell'azione organizzativa.
II presente atto aziendale, redatto secondo le linee guida regionali e le indicazioni
dell’Organo di Indirizzo, rappresenta l'indispensabile strumento:
- che "ordina" il sistema azienda in relazione al funzionamento ed alla organizzazione;
- che organizza la complessità dell'Azienda rendendola:
1) "governabile" nelle sue diverse sfaccettature evitando, peraltro, di "congelarla";
2) "dinamica" e pertanto necessitante di spazi di innovazione e di ricerca continua;
3) "professionale" dedicando forte attenzione alle dimensioni della partecipazione, del
coinvolgimento e, quindi, delle garanzie di autonomia proprie del principio di responsabilità;
- che dà significato all'idea d’Azienda consapevole della sua natura pubblica, in cui sono
esplicitati:
a) l'orientamento al cittadino ed alla comunità cui sono rivolti i servizi e da cui nasce la
legittimazione;
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b) il principio della buona amministrazione come condizione primaria dell'organizzazione
e del funzionamento;
c) i criteri e le ragioni per la continua ricerca dell'innovazione e del miglioramento delle
performance tecniche e organizzative;
d) la dichiarazione della partnership strategica con i professionisti.
e) la collaborazione con l’Università e nello specifico con la Facoltà di Medicina e
Chirurgia, nella definizione del modello organizzativo diretto ad armonizzare l’attività
assistenziale con l’attività di didattica e di ricerca.
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TITOLO I - PRINCIPI GENERALI
ARTICOLO 1 - OGGETTO
1- Il presente Atto Aziendale disciplina, in conformità con le leggi vigenti e con la missione
istituzionale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico “Gaetano Martino” di
Messina, l’organizzazione ed il funzionamento dell’Azienda.
2- L’Atto Aziendale assume quale compito prioritario quello di individuare lo specifico
modello organizzativo e funzionale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico
“Gaetano Martino” di Messina, rinviandosi per quanto non espressamente previsto dal
presente Atto Aziendale o dai suoi regolamenti attuativi, alle disposizioni contenute nelle
leggi vigenti, nelle norme contrattuali e nel Protocollo di Intesa stipulato tra l’Università e la
Regione.
ARTICOLO
2
-
NATURA
DELL’AZIENDA
OSPEDALIERO-
UNIVERSITARIA POLICLINICO “GAETANO MARTINO” DI MESSINA.
1- L’Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico “Gaetano Martino” di Messina, costituita
con D.R. 636 del 26 maggio 2000, ha personalità giuridica pubblica ed è dotata di autonomia
imprenditoriale, organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica ai
sensi e per gli effetti dell’art. 3 comma 1 bis del D.Lgs. 502/92 e successive integrazioni e
modifiche.
2- Essa è Azienda Ospedaliero-Universitaria integrata con il Servizio Sanitario Nazionale e si
caratterizza per il rilievo nazionale e l’alta specializzazione.
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3- L’Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico “Gaetano Martino” di Messina svolge in
modo unitario ed inscindibile funzioni di assistenza, di didattica e di ricerca, costituendo al
tempo stesso elemento strutturale del Servizio Sanitario Nazionale, ed in particolare del
Servizio Sanitario della Regione Sicilia, nell’ambito del quale concorre unitamente alle altre
Aziende al raggiungimento della tutela globale della salute, e del sistema universitario,
nell’ambito del quale concorre al raggiungimento delle sue finalità didattiche e di ricerca.
ARTICOLO 3 - DENOMINAZIONE, SEDE LEGALE E LOGO
1- L’Azienda assume il nome di «Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico “Gaetano
Martino” di Messina», di seguito denominata Azienda.
2- La sede legale è in Messina, Via Consolare Valeria, Gazzi.
3- Il logo aziendale è quello risultante dall’allegato 1 al presente atto, a costituirne parte
integrante e sostanziale.
ARTICOLO 4 - MISSIONE
1- L’obiettivo fondamentale dell’Azienda è il raggiungimento del più elevato livello di
risposta alla domanda di salute – intesa come mantenimento della salute fisica, psichica e
sociale – attraverso un percorso concordato con la Facoltà di Medicina e Chirurgia e quindi
con i Dipartimenti Universitari, attuando così un processo che includa in modo inscindibile la
didattica – intesa come strumento di costruzione e miglioramento delle competenze degli
operatori e dei soggetti in formazione – e la ricerca – intesa come continuo progresso delle
risorse cliniche e biomediche.
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2- L’Azienda, in quanto espressione originale dell’integrazione di due distinti ordinamenti
(sistema universitario e servizio sanitario regionale), assume un modello organizzativo
dinamico nel quale la specificità di ciascun operatore è definita dall’insieme degli obiettivi
dell’azienda tenuto conto del sistema giuridico di provenienza.
L’Azienda adotta come metodo fondamentale quello della programmazione basata sulle
risorse disponibili, costruita sulla base degli indirizzi programmatici della Regione Sicilia e
dell’Università, che vanno a costituire l’insieme dei vincoli entro i quali deve essere elaborata
la programmazione aziendale, con la conseguente necessità di orientare la cadenza e la durata
degli atti di programmazione medesimi. Le azioni ed i progetti saranno contenuti nel Piano
Strategico Aziendale di cui all’art. 33 del presente Atto Aziendale.
3- L’Azienda individua, quali elementi costitutivi della propria missione istituzionale i
seguenti principi :
- improntare la propria attività al principio della centralità della persona in tutte le sue
caratteristiche, fisiche, psichiche e sociali;
- valorizzare l’appropriatezza delle prestazioni e mantenere il tempo di attesa per la loro
fruizione entro limiti che non ne inficino l’efficacia;
- utilizzare criteri etici nella scelta dei livelli appropriati di assistenza e nella valutazione delle
attività;
- perseguire nel modo più efficace l’assenza di dolore nelle fasi di cura a tutela della qualità
della vita e della dignità della persona;
- rendere disponibili percorsi assistenziali preferenziali alle categorie di cittadini più deboli o
affetti da disabilità o patologie croniche di particolare gravità;
- favorire un rapporto improntato alla trasparenza con i cittadini;
- dare rilievo ai processi di comunicazione verso i cittadini, i soggetti in formazione e gli
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operatori, al fine di accrescere la condivisione dei valori etici e degli obiettivi dell’Azienda;
- diffondere tra i propri utenti l’informazione, anche di natura bioetica, al fine di favorirne
l’autonomia decisionale;
- basare lo sviluppo delle proprie attività su programmi di ricerca finalizzati all’acquisizione
di informazioni utili a migliorare i percorsi assistenziali anche formulando linee guida e
protocolli diagnostico-terapeutici e definendo indicatori, in particolare di esito, delle attività
cliniche nell’ottica della valutazione delle metodologie sanitarie e favorendo altresì le attività
di ricerca programmate dai Dipartimenti Universitari;
- valorizzare il ruolo dei professionisti nel governo clinico dell’Azienda;
- dare risposta appropriata nel percorso assistenziale al fabbisogno di conoscenze e
competenze relative ai diversi obiettivi formativi della Facoltà di Medicina e Chirurgia e
sviluppare adeguati percorsi formativi costruiti sulla centralità del soggetto in formazione;
- promuovere tutti i possibili processi tesi a garantire la sicurezza dello studio e del lavoro nel
contesto della propria attività;
- attribuire un ruolo nella programmazione al metodo del confronto con la Regione, le
Province regionali e gli altri enti locali, le organizzazioni sindacali, le associazioni di tutela
dei cittadini e degli utenti, le associazioni del volontariato.
4- Le attività possono essere svolte anche mediante esperienze di sperimentazione gestionale,
da attuarsi in riferimento ad obiettivi specifici, al fine di migliorare la qualità, i tempi e
l’economicità delle risposte cliniche.
ARTICOLO 5 - CARTA DEI SERVIZI ED EROGAZIONE DELLE
PRESTAZIONI
1- L’Azienda organizza i propri servizi in modo da garantire all’utenza, compatibilmente con
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le risorse disponibili, la fruizione di percorsi assistenziali appropriati e tempestivi, in
corrispondenza con i bisogni accertati, e conformando la propria organizzazione al
raggiungimento di tale obiettivo primario, così da assicurare a tutti coloro che ne hanno
diritto, in condizioni di parità sostanziale e formale, livelli uniformi di assistenza previsti
negli atti di programmazione, nel rispetto dei fondamentali principi di imparzialità, di
continuità dell’assistenza, di diritto di scelta e di partecipazione.
2- In applicazione dei suesposti principi, l’Azienda appronta idonee strutture di assistenza
sanitaria di ricovero ed ambulatoriale, di accoglienza, di informazione, di assistenza religiosa,
con le modalità disciplinate dalla propria Carta dei Servizi.
ARTICOLO 6 - TUTELA DELL’UTENZA
1- L’Azienda garantisce e tutela i diritti dell’utente alla riservatezza, con particolare
riferimento alle notizie di natura sanitaria, in conformità alla normativa vigente.
2- Promuove ed agevola le forme di tutela giurisdizionale contro atti, attività e
comportamenti, attivi o omissivi, limitativi del diritto alle prestazioni di natura sanitaria, gli
utenti o chi ne sia legittimato in loro vece, possono presentare esposti, denunce, reclami,
opposizioni, osservazioni nelle forme e con le modalità previste dalla Carta dei Servizi
dell’Azienda.
3- L’Azienda garantisce e tutela i diritti degli utenti sia in riferimento alla partecipazione che
in ordine all’accesso alla documentazione, nelle forme e con le modalità previste nella legge 7
agosto 1990 n. 241 e successive integrazioni e modifiche, nonché dal Regolamento Aziendale
sul diritto di accesso.
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4- Infine, l’Azienda, in ossequio ed in applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs.
502/1992, al D. Lgs. 165/2001, alla legge n. 241/1990 ed alla L.R.S. 30/1993, e successive
integrazioni e modifiche, istituisce una specifica struttura organizzativa, cui sono attribuite le
competenze in materia di rapporti con l’utenza e di partecipazione del cittadino.
TITOLO II – FINANZIAMENTO E PATRIMONIO AZIENDALE
ARTICOLO 7 – FINANZIAMENTO
1- Al sostegno economico-finanziario delle attività svolte dall’Azienda, concorrono, le risorse
messe a disposizione dall’Università degli Studi di Messina e dal Fondo Sanitario Regionale,
nonché da fonti proprie dell’Azienda medesima.
ARTICOLO 8 - I BENI IMMOBILI
1- l’Azienda, inizialmente, dispone dei beni immobili individuati nell’allegato 2, costituente
parte integrante e sostanziale del presente Atto Aziendale, detti beni di proprietà
dell’Università degli Studi di Messina, già destinati in modo esclusivo o prevalente alle
attività aziendali, sono concessi in uso, a titolo gratuito, dalla predetta Università all’Azienda,
ai sensi degli artt. 7 e 8 del D.lgs 517/99 e dell’art. 12 del protocollo di intesa. Alla cessazione
della destinazione all’attività assistenziale i beni rientrano nella piena disponibilità
dell’Università.
2- L’Azienda individua nel proprio bilancio i finanziamenti necessari per curare la
manutenzione ordinaria e straordinaria dei propri immobili, conferiti ai sensi del presente
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articolo, e l’adeguamento degli stessi ad eventuali nuove finalità.
ARTICOLO 9 - I BENI MOBILI
1- l’Azienda, inizialmente, dispone dei beni mobili risultanti:
- dall’inventario dei beni mobili di cui all’allegato 3 contenente i beni mobili di proprietà;
- dall’inventario dei beni mobili di cui all’allegato 4 contenente i beni mobili di proprietà
dell’Università e destinati in modo prevalente o esclusivo all’attività aziendale che sono
concessi in uso, a titolo gratuito, all’Azienda.
2- L’Azienda individua nel proprio bilancio i finanziamenti necessari per la manutenzione e
la sostituzione di attrezzature e materiali.
ARTICOLO 10 - DONAZIONI E LASCITI
Le donazioni ed i lasciti a favore dell’Azienda saranno accettati nei limiti e con le modalità
previste nel relativo regolamento.
ARTICOLO 11 - REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI CON I
SOGGETTI CONFERENTI
1- I beni come sopra individuati, costituenti dotazione iniziale dell’Azienda, rimangono nella
sua disponibilità e su di essi potranno essere compiuti tutti gli atti di disposizione, nessuno
escluso, compatibili con il titolo di conferimento, ivi compreso il mutamento di destinazione
d’uso per quanto concerne i beni immobili, in conformità alle norme vigenti al momento
dell’atto di disposizione.
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2- In caso di scioglimento dell’Azienda per qualsiasi causa, i beni immobili torneranno nella
piena disponibilità del soggetto che li ha conferiti, eccezion fatta per quelli che hanno subito
trasformazioni o miglioramenti da ritenersi prevalenti, nell’ottica economica e funzionale,
tramite finanziamenti a carico del SSN o dell’Università. In tal caso il bene sarà acquisito dal
soggetto che lo ha trasformato o migliorato con fondi provenienti dai rispettivi ordinamenti,
salvo indennizzo a vantaggio dell’altro.
3- In caso di scioglimento dell’Azienda per qualsiasi causa, i beni mobili torneranno al
patrimonio di ciascun soggetto che li ha conferiti se già integralmente ammortizzati alla data
di approvazione del presente Atto Aziendale; se non interamente ammortizzati, essi saranno
acquisiti nei limiti della quota non ancora ammortizzata, salvo eventuale conguaglio. Tali
beni potranno costituire oggetto di disposizione dei due soggetti, con attribuzione di valore
nei limiti della quota non ancora ammortizzata.
4- I beni, mobili o immobili, acquisiti o costruiti con finanziamento diretto, totale o parziale,
dell’Azienda saranno, in caso di scioglimento, stimati ed attribuiti, ove divisibili senza danno
per la loro funzione, ovvero in ragione del numero, sempre secondo le rispettive quote
rappresentative delle ragioni di partecipazione di ciascun soggetto all’Azienda.
ARTICOLO 12 - PARTECIPAZIONE DI REGIONE ED UNIVERSITA’ E
COMPARTECIPAZIONE AI RISULTATI DI GESTIONE DELL’AZIENDA
1- In considerazione del fatto che i risultati gestionali sono suddivisi sulla base della
rilevazione dei fattori di assorbimento secondo i principi di cui al comma successivo, che i
conferimenti effettuati torneranno, allo scioglimento dell’Azienda, nel patrimonio di ciascun
soggetto conferente e che le modalità decisionali e gestionali sono indicate dalla legge, le
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quote di proprietà hanno ad esclusivo riferimento la valenza strategica dei soggetti
partecipanti. Esse sono pertanto determinate in ragione del 50% per la Regione Sicilia e del
50% per l’Università degli Studi di Messina.
2- Le quote di suddivisione di eventuali utili o perdite risultanti dalla gestione dell’Azienda,
saranno calcolate in riferimento alla rilevazione dei fattori economici concretamente assorbiti
nell’espletamento di ciascuna funzione (assistenza, didattica, ricerca) in rapporto alla quantità
di risorse specificamente poste a disposizione in sede di programmazione e di assegnazione di
budget per ciascuna di esse.
TITOLO III - ASSETTO ISTITUZIONALE
CAPO I - ORGANI AZIENDALI
ARTICOLO 13 - ORGANI DELL’AZIENDA
1- Sono organi dell’Azienda, il Direttore Generale, il Collegio Sindacale, l’Organo di
Indirizzo, così come previsto dall’art. 4 d.lgs. 517/1999 e dall’art. 8 del Protocollo di Intesa
stipulato tra la Regione Siciliana e l’Università degli Studi di Messina.
ARTICOLO 14 - IL DIRETTORE GENERALE
1- Il Direttore Generale ha la rappresentanza legale dell’Azienda ed è responsabile della sua
complessiva gestione, nel rispetto ed in attuazione delle linee strategiche elaborate
dall’Organo di Indirizzo per quanto di sua competenza e degli atti di indirizzo politicoamministrativo regionali e dell’Università.
2- Il Direttore Generale è altresì responsabile della realizzazione dei programmi e progetti
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strategici in riferimento agli obiettivi posti dal Piano Sanitario Regionale e dal Piano
Strategico Aziendale e verifica la corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed
introitate, mediante valutazione comparativa dei costi, dei rendimenti e dei risultati.
3- Il Direttore Generale è coadiuvato dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario.
4- Il Direttore Generale, il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario costituiscono la
Direzione Aziendale.
5- Il Direttore Generale esercita direttamente tutte le funzioni non attribuite ad altri livelli
direzionali o dirigenziali da norme di legge, dal presente Atto Aziendale o da norme del
regolamento di organizzazione, ovvero non delegate ai sensi e per gli effetti di cui al
successivo art. 15.
6- Il Direttore Generale esercita le predette funzioni con atti di diritto privato o, nei casi
stabiliti dalla legge, attraverso l’adozione di provvedimenti amministrativi.
7- Gli atti di diritto privato sono retti dal principio di libertà delle forme nei limiti previsti dal
Codice Civile e dalle leggi speciali ed in particolare non richiedono motivazione, salvo che
questa non sia richiesta da specifiche disposizioni. I provvedimenti amministrativi sono
emanati nell’osservanza della legge 241/1990, e successive integrazioni e modifiche, e dei
principi generali dell’azione amministrativa.
8- Il Direttore Generale espone nei provvedimenti amministrativi che adotta le ragioni per le
quali ritiene di non attenersi ai pareri espressi dal Direttore Sanitario e dal Direttore
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Amministrativo, previsti per legge.
9- Il Direttore Generale, per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal D. Lgs. 626/94 e
successive modificazioni ed integrazioni si avvale, nel rispetto delle procedure in esso
indicate, di un apposito Servizio di Prevenzione e Protezione.
10- In ipotesi di vacanza dell’Ufficio o nei casi di assenza o impedimento del Direttore
Generale, le relative funzioni sono svolte dal Direttore Amministrativo o dal Direttore
Sanitario, secondo quanto disposto dall’art. 3, comma 6, D. Lgs. 502/1992 e successive
modificazioni ed integrazioni.
11- Nei casi di revoca o decadenza si applicano le disposizioni normative vigenti in materia.
ARTICOLO 15 - DELEGHE
1- Il Direttore Generale, salva la ripartizione di competenze già operata dal presente Atto
Aziendale con riferimento agli specifici ambiti di attività e di correlativa responsabilità, o da
operare mediante il Regolamento di Organizzazione, può ulteriormente delegare, con
riferimento ad ambiti settoriali di attività ovvero all’adozione di singoli atti di diritto privato o
di diritto pubblico, le proprie funzioni al Direttore Amministrativo, al Direttore Sanitario ed
ai Dirigenti di Struttura, salve le ipotesi già indicate all’art. 14 del presente Atto Aziendale.
2- La delega relativa all’ulteriore attività gestionale di diritto privato è conferita per scritto nei
modi e con le forme necessarie rapportate alla tipologia di attività delegata; in ogni caso
l’originale dell’atto di delega è conservato in apposito registro tenuto presso la Segreteria del
Direttore Generale e, ove si riferisca ad un ambito settoriale di attività, è anche pubblicato, a
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fini conoscitivi, in copia conforme all’Albo.
3- La delega relativa all’ulteriore esercizio di poteri amministrativi, ovvero relativa ad intere
categorie di atti anche di diritto privato, è disposta dal Direttore Generale con apposito
provvedimento motivato.
4- La revoca delle deleghe conferite ai sensi del presente articolo deve aver luogo nelle stesse
forme seguite per il loro conferimento, dovendosi quindi osservare anche le identiche
modalità di pubblicazione e conservazione degli atti.
5- Nel caso di inerzia del soggetto delegato nel compimento di atti dovuti per legge, ovvero
da assumere entro termini preventivamente determinati, il Direttore Generale può adottare
direttamente l’atto di diritto privato o il provvedimento ovvero delegarne ulteriormente
l’adozione ad altro incaricato.
6- Il Direttore Generale, nell’ambito dell’eventuale attività di controllo di cui al comma 5 del
presente articolo, può comunque, in quanto conserva la titolarità delle funzioni delegate, nel
rispetto dei principi generali dell’ordinamento, annullare d’ufficio e/o revocare i
provvedimenti amministrativi illegittimi o inopportuni assunti dal delegato, nonché assumere,
rispetto agli atti gestionali di diritto privato invalidi o non convenienti assunti dal delegato, le
iniziative consentite dal Codice Civile.
ARTICOLO 16 -IL COLLEGIO SINDACALE
1- Il Collegio Sindacale dell’Azienda è composto, così come previsto dall’art. 4 d.lgs.
517/1999, nonché dall’art. 8 del protocollo di intesa stipulato tra la Regione Siciliana e
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l’Università di Messina, da cinque membri designati: uno dalla Regione, uno dal Ministro
dell’economia e delle finanze, uno dal Ministro della salute, uno dal Ministro dell’Istruzione
Universitaria e Ricerca Scientifica ed uno dal Rettore dell’Università.
2- Il Collegio Sindacale, svolge le funzioni indicate dall’art. 3 ter del D. Lgs. 502/1992 e
successive modificazioni ed integrazioni.
3- L’attività del Collegio concerne sia l’attività di diritto privato che quella di diritto pubblico
dell’Azienda la quale pone a disposizione del Collegio una sede idonea per lo svolgimento
dei propri compiti e per la custodia della documentazione inerente alle funzioni svolte.
4 - Il Collegio Sindacale dell’Azienda viene nominato dal Direttore Generale, ex art. 3,
comma 13° del D. Lgs. 502/92 e successive integrazioni e modifiche.
5 – L’indennità annua lorda spettante ai componenti del Collegio è fissata in misura pari al 10
per cento degli emolumenti del Direttore Generale dell’Azienda. Al Presidente del Collegio
compete una maggiorazione pari al 20 per cento dell’indennità fissata per gli altri
componenti. Così come previsto dall’art. 3, comma 13°, del D. L.gs.502/92 e successive
integrazioni e modifiche.
ARTICOLO 17 – L’ORGANO DI INDIRIZZO
1- L’Organo di Indirizzo è composto da quattro membri, di cui uno è il Preside della Facoltà
di Medicina e Chirurgia, componente di diritto, gli altri componenti sono nominati,
rispettivamente, uno dal Rettore e due dall’Assessore Regionale per la Sanità e sono scelti tra
esperti di riconosciuta competenza in materia di organizzazione e programmazione dei servizi
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sanitari. Il Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Messina è il
Presidente dell’Organo, come contemplato dall’art. 8 del protocollo di intesa stipulato tra la
Regione Siciliana e l’Università di Messina. Il Direttore Generale partecipa ai lavori
dell’Organo senza diritto di voto.
2- L’Organo di Indirizzo opera nel rispetto dell’art. 4 del D.Lgs. 517/1999 ed ha il compito di
- concorrere alla programmazione ed alle strategie dell’Azienda, coerentemente con il Piano
Sanitario Regionale e con il programma di sviluppo della Facoltà di Medicina e Chirurgia;
- verificare la rispondenza delle misure adottate alla necessaria integrazione dei livelli di
programmazione mediante:
a) la proposizione di iniziative e misure per assicurare la coerenza della programmazione
generale dell’attività assistenziale dell’Azienda con la programmazione didattica e scientifica
della Facoltà di Medicina e Chirurgia (comma 4 art.4 del D.lvo 517/99);
b) la collaborazione alla definizione dell’Atto aziendale che tenga conto della specificità delle
professionalità esistenti in seno alla Facoltà di Medicina e Chirurgia e che sia coerente con la
programmazione concordata tra la predetta Facoltà e l’Azienda;
c) la verifica della corretta attuazione da parte dell’Azienda della programmazione
concordata;
d) la formulazione di pareri su piani e programmi di attività di investimento;
e) la definizione di criteri per le valutazioni e le verifiche, per gli incarichi di natura
professionali, quelli di direzione di struttura complessa, semplice e programmi che il Collegio
Tecnico deve effettuare.
3- L’Organo di Indirizzo garantisce ed assicura la rispondenza delle linee di programmazione
con la necessità di risposta alla funzione di assistenza propria dell’Azienda, e alle funzioni di
didattica e ricerca, proprie della Facoltà.
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4 - L’indennità annua lorda spettante ai componenti del Collegio è fissata in misura pari al 10
per cento degli emolumenti del Direttore Generale dell’Azienda.
CAPO II – POLITICHE ORGANIZZATIVE
Art. 18 - LA DIREZIONE AZIENDALE
1. Il Direttore Generale, il Direttore Sanitario ed il Direttore Amministrativo costituiscono la
Direzione Aziendale.
2. La Direzione aziendale assolve alle funzioni istituzionali di pianificazione strategica, di
indirizzo e di controllo direzionale ed opera come momento di coordinamento.
Art. 19. IL DIRETTORE SANITARIO
1. Il Direttore Sanitario contribuisce alla direzione strategica dell'Azienda finalizzata al
raggiungimento degli obiettivi di salute partecipando ai processi di pianificazione strategica e
di pianificazione annuale.
2. Il Direttore Sanitario dirige i servizi sanitari ai fini organizzativi ed igienico-sanitari e in
particolare:
 è preposto al governo clinico dell’Azienda; è responsabile del percorso assistenziale
nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente, nonché della qualità, della
efficienza tecnica e operativa della produzione di prestazioni, della distribuzione dei
servizi orientati al singolo o alla collettività;

dirige l’attività sanitaria ai fini organizzativi e igienico-sanitari secondo le modalità
proprie dell’indirizzo e controllo, con particolare riferimento alle tematiche
dell’appropriatezza della prestazione assistenziale, dell’integrazione organizzativa del
23

sistema informativo, della valutazione, della sperimentazione, della formazione, della
progettazione di strutture sanitarie e dell’aggiornamento delle tecnologie;

collabora con il Direttore Amministrativo alla elaborazione del Piano Strategico
Aziendale, in aderenza agli indirizzi espressi dal Direttore Generale;

formula proposte al Direttore Generale per le materie di competenza, ai fini della
elaborazione dei Piani pluriennali, dei programmi annuali e dei progetti di attività,
nonché per la nomina dei responsabili delle unità operative professionali e funzionali
di rilevanza sanitaria;

predispone, con la collaborazione del Direttore Amministrativo, degli Staff della
Direzione Aziendale, la Relazione Sanitaria Annuale;

presiede il Consiglio dei Sanitari;

sovraintende all’attività dei Dipartimenti e delle Aree funzionali sanitarie di livello
aziendale;

svolge ogni altra funzione, ivi compresi l’adozione di atti a rilevanza esterna,
attribuitigli dalla legislazione vigente, dai regolamenti aziendali attuativi o delegategli
dal Direttore Generale nelle forme previste;

fornisce parere al Direttore Generale sugli atti relativi alle materie di competenza.
3. Il Direttore Generale, su proposta del Direttore Sanitario, può nominare, tra i dirigenti
medici in servizio presso l’Azienda un vice direttore sanitario, anche ad impegno esclusivo,
che coadiuva il Direttore sanitario e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
Qualora l’assenza o l’impedimento si protragga oltre sei mesi, il Direttore Generale procede
alla sostituzione nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente.
4. Il Direttore Sanitario, per l’esercizio delle proprie funzioni, si avvale del supporto
organizzativo ed operativo dello Staff della direzione generale e della direzione aziendale.
24
Art. 20 - IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
1. II Direttore Amministrativo contribuisce alla direzione strategica dell'Azienda finalizzata al
raggiungimento degli obiettivi di salute partecipando ai processi di pianificazione strategica e
di pianificazione annuale.
2. Il Direttore Amministrativo dirige i servizi amministrativi e in particolare:

è preposto al governo dell’organizzazione aziendale, finalizzata all’efficienza ed allo
sviluppo dei servizi informativi e la rappresentazione economica e finanziaria
dell’attività; è responsabile della qualità delle procedure organizzative di natura
amministrativa e logistica; vigila sulla legittimità dell’attività amministrativa
dell’azienda;

dirige i servizi amministrativi dell’Azienda, secondo le modalità proprie
dell’indirizzo/controllo,
con
particolare
riferimento
agli
aspetti
giuridico-
amministrativi ed economico-finanziari, sviluppandone le competenze mediante la
costante ricerca della qualità dei processi e della innovazione dei sistemi di gestione,
allo scopo di perseguire i migliori risultati in termini di efficienza e appropriatezza
organizzativa nell’uso delle risorse;

cura la legittimità degli atti e definisce gli orientamenti operativi delle strutture
assegnate al governo economico-finanziario aziendale;

collabora con il Direttore Sanitario alla elaborazione del Piano Strategico Aziendale in
aderenza agli indirizzi espressi dal Direttore Generale;

formula proposte al Direttore Generale per le materie di competenza, ai fini della
elaborazione dei piani pluriennali, dei programmi annuali e dei progetti di attività,
nonché per la nomina dei responsabili delle unità operative professionali e funzionali
di rilevanza amministrativa o tecnica o professionale;

collabora con il Direttore Sanitario alla elaborazione della Relazione Sanitaria
annuale;

sovraintende all’attività delle strutture organizzative professionali e funzionali di
rilevanza amministrativa o tecnica;
25

fornisce parere al Direttore Generale sugli atti relativi alle materie di competenza;

svolge ogni altra funzione, ivi compresa l'adozione di atti a rilevanza esterna,
attribuitagli dalla legislazione vigente, dal presente atto, dai regolamenti aziendali
attuativi ovvero delegatagli dal Direttore Generale.
3. In caso di assenza o impedimento il Direttore Amministrativo viene sostituito dal
responsabile del Dipartimento Amministrazione delle risorse.
Qualora l’assenza o l’impedimento si protragga oltre sei mesi, il Direttore Generale procede
alla sostituzione nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente.
ARTICOLO 21 – LO STAFF DELLA DIREZIONE GENERALE E DELLA
DIREZIONE AZIENDALE
1. Gli staff della direzione generale e della direzione aziendale hanno natura consultiva e di
supporto alle funzioni di pianificazione, indirizzo, controllo e gestione delle attività. Le
competenze degli Staff sono, specificatamente, indicate nel regolamento di organizzazione.
2. Nello staff della direzione generale è inserita una posizione per i rapporti con l’Università,
che verrà affidata dal Direttore Generale ad un rappresentante dell’amministrazione
universitaria, designato dal Rettore. Tale figura verrà – per l’incarico – ad assumere a tutti gli
effetti funzioni aziendali, di cui risponderà direttamente ed esclusivamente al Direttore
Generale.
ARTICOLO 22 - IL COLLEGIO DI DIREZIONE
1- Il Collegio di Direzione è composto dal Direttore Generale, dal Direttore Sanitario e dal
Direttore Amministrativo, nonché dai Direttori di Dipartimento.
2-Il Direttore Generale si avvale del Collegio di Direzione per il governo delle attività
26
cliniche, per la programmazione e la valutazione delle attività tecnico-sanitarie e di quelle ad
alta integrazione sanitaria, nonché per l’elaborazione del programma di attività dell’Azienda e
per lo sviluppo dei servizi, in relazione al modello dipartimentale adottato. Il Collegio di
Direzione concorre altresì alla formulazione dei programmi di formazione, aziendale delle
soluzioni organizzative per l’attuazione della attività libero professionale intramuraria ed alla
valutazione dei risultati generali conseguiti rispetto agli obiettivi clinici.
3- Al Collegio possono essere invitati a partecipare, in relazione alla specificità degli
argomenti da trattare, i Responsabili di singole strutture sia professionali che funzionali, con
particolare riferimento ai Dirigenti dello Staff della Direzione Generale e della Direzione
Aziendale, nonché esperti esterni all’Amministrazione allorché risulti opportuna una
valutazione tecnica in ordine a singoli argomenti in discussione.
ARTICOLO 23 - IL CONSIGLIO DEI SANITARI
1- Il Consiglio dei Sanitari, eletto ai sensi dell’art. 9 L.R.S. 30/93, e integrato nella
composizione dal responsabile del S.I.T.R.O. è organismo consultivo in materia tecnicosanitaria, presieduto dal Direttore Sanitario.
2- Il Consiglio dei Sanitari esprime il proprio parere, nelle seguenti materie:
a- Atto Aziendale e relative modifiche;
b- Piano Strategico Aziendale;
c- Relazione sanitaria aziendale;
d- Atti di programmazione per investimenti attinenti alle attività tecnico-sanitarie;
e- Piano Aziendale di Formazione.
3- Il Direttore Generale o il Direttore Sanitario possono altresì richiedere parere sui principali
27
atti ed iniziative inerenti i servizi sanitari nonché su ogni altra questione che intendano
sottoporre alla sua attenzione.
4- I pareri devono intendersi come favorevoli ove non formulati entro trenta giorni dal
ricevimento della richiesta.
ARTICOLO 24 - IL PRESIDIO OSPEDALIERO
1- Il Presidio Ospedaliero dell’Azienda è unico.
2- La gestione operativa del Presidio Ospedaliero è affidata al Direttore Medico di Presidio,
con compiti di direzione e coordinamento delle attività gestionali ed operative relative alla
idoneità delle strutture e delle attrezzature, da svolgere in stretto rapporto con il Servizio di
prevenzione e Protezione dai Rischi, dell’igiene ospedaliera.
ARTICOLO 25 – IL COMITATO ETICO AZIENDALE
1- Il Comitato Etico Aziendale (C.E.A.), organismo indipendente, opera in ottemperanza al
disposto della normativa e sulla base delle indicazioni regionali.
2- La composizione ed il funzionamento del Comitato, nominato con provvedimento del
Direttore Generale, d’intesa con il Rettore, per la durata di un triennio, sono disciplinati da
apposito regolamento.
3- Il Comitato Etico Aziendale costituisce lo strumento per garantire lo sviluppo di una
funzione organica e costante di studio, ricerca, formazione, educazione, referenza scientifica e
consulenza nel campo della bioetica. Il C.E.A. costituisce luogo di riflessione ed
28
approfondimento sulle tematiche bioetiche e, su richiesta dei soggetti interessati, fornisce
parere motivato all’Azienda, al singolo operatore o all’utente su sperimentazioni non
farmacologiche su quesiti bioetici attinenti le attività sanitarie ai fine del rispetto e della
valorizzazione della dignità della persona.
4- Il C.E.A. ha competenze proprie in materia di sperimentazioni farmacologiche. In
particolare, ha la funzione di valutare le sperimentazioni con medicinali secondo le
indicazioni del Good Clinical Practice di cui al D.Lgs. 24.6.2003, n. 211, nonché secondo le
altre disposizioni e linee guida stabilite in ambito europeo e secondo le indicazioni
ministeriali in materia.
Art. 26 - IL SERVIZIO INFERMIERISTICO,TECNICO, RIABILITATIVO,
OSTETRICO
1. Il Servizio Infermieristico, Tecnico, Riabilitativo e Ostetrico (S.I.T.R.O.) è struttura
organizzativa che afferisce alla Direzione Sanitaria al fine di:

perseguire la qualità e l’efficienza delle attività assistenziali erogate nell’ambito dei
programmi di prevenzione, cura e riabilitazione al fine di garantire adeguati livelli di
assistenza infermieristica e tecnica;

elaborare e proporre modelli organizzativi ed assistenziali, metodi e strumenti di
programmazione, di gestione e di verifica delle attività infermieristiche e tecniche per
garantire il rispetto degli standard qualitativi fissati ed il perseguimento dell’efficienza
tecnica ed operativa, nel rispetto delle autonomie e delle responsabilità gestionali;

individuare standard e criteri per un’equa distribuzione del personale infermieristico e
tecnico, contribuendo a definire politiche e sistemi di reclutamento, selezione,
gestione e sviluppo della risorsa infermieristica e tecnica;

individuare, per quanto di propria competenza ed in stretto rapporto con le strutture
aziendali preposte, i bisogni formativi del personale infermieristico e tecnico,
29
collaborando attivamente alla programmazione, progettazione, gestione e valutazione
delle attività formative stesse.
2. Il Servizio Infermieristico, Tecnico, Riabilitativo e Ostetrico (S.I.T.R.O.) fornisce
indicazioni tecniche per i bisogni conoscitivi specifici:

al Direttore Generale per il budget e le previsioni di spesa sulla scorta degli standard e
dei criteri individuati;

al Direttore Sanitario per il supporto al governo clinico;

ai Direttori di presidio e di dipartimento per analizzare l’appropriatezza nei rispettivi
ambiti assistenziali;
3. Il Servizio Infermieristico, Tecnico, Riabilitativo e Ostetrico (S.I.T.R.O.) è responsabile
della qualità dell’assistenza infermieristica, tecnico-sanitaria, riabilitativa, ostetrica. Su delega
del Direttore Sanitario assume la responsabilità del governo clinico assistenziale nelle aree
interessate.
4. Con regolamento l’Azienda procede alla strutturazione del Servizio e provvede a
disciplinare il funzionamento dello stesso.
5. Il Dirigente sanitario responsabile del (S.I.T.R.O.), nominato dalla Direzione Generale,
garantisce lo sviluppo dei processi e dei programmi di competenza e la definizione, la
direzione e la valutazione del sistema di governo dell’assistenza infermieristica generale e
specialistica di natura preventiva, curativa, palliativa, nonché dell'assistenza tecnico-sanitaria,
riabilitativa ed ostetrica.
6. Il Responsabile del (S.I.T.R.O.) cura la definizione, la direzione e la valutazione del
sistema di governo dell’assistenza infermieristica e tecnica in collaborazione con le
Macrostrutture Aziendali.
30
7. La direzione del Servizio può essere affidata ad un operatore delle professioni dell'area
delle scienze infermieristiche, ostetriche, tecnico-diagnostiche, tecnico-professionali e della
riabilitazione, secondo il disposto della legge 10 agosto 2000 n. 251.
TITOLO IV - IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI
ARTICOLO 27 - PRINCIPI GENERALI DEI CONTROLLI INTERNI
1- Alla luce dei principi di cui al D.Lgs. 286/99 e successive integrazioni e modifiche, nonché
della normativa contrattuale vigente, l’Azienda nell’ambito della propria autonomia
organizzativa si dota di un sistema di controlli interni finalizzati a:
- garantire la legittimità regolarità e correttezza dell’azione amministrativa (controllo di
regolarità amministrativa e contabile);
- verificare efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa al fine di
ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto fra costi e risultati
(controllo di gestione);
- valutare le prestazioni rese dal personale (valutazione dei dirigenti e del personale del
comparto);
- valutare la congruità e l’adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei principi
di pianificazione e programmazione, così da determinare la rispondenza fra risultati
conseguiti ed obiettivi definiti (valutazione e controllo strategico);
- verificare i risultati gestionali conseguiti dai dirigenti di struttura, i risultati conseguiti da
tutti i dirigenti in relazione agli obiettivi assegnati ai fini dell’attribuzione della retribuzione
di risultato o di ogni altra forma di emolumento comunque connessa al raggiungimento
dell’obiettivo, i risultati conseguiti nella realizzazione di programmi o progetti cui sono
connesse le componenti salariali relative alla produttività, da attribuire in sede di
contrattazione decentrata, ai fini dell’erogazione di tali compensi (valutazione dei risultati
31
gestionali).
2- Il controllo di regolarità contabile è garantito dal Collegio Sindacale di cui all’art. 16 del
presente Atto Aziendale, in conformità con il disposto dell’art. 3 ter del D. Lgs. 502/1992, del
D. Lgs. 517/1999, e successive integrazioni e modifiche.
3- La valutazione del personale è effettuata sulla base di quanto disposto dalla normativa
legislativa e contrattuale vigente, con le modalità indicate nel Regolamento di
Organizzazione.
La valutazione dei Dirigenti ai fini del rinnovo degli incarichi è effettuata sulla base delle
valutazioni effettuate dai Collegi Tecnici.
4- La valutazione ed il controllo strategico e gestionale sono effettuati dall’Azienda
avvalendosi delle strutture e dei soggetti competenti, anche mediante attivazione di appositi
gruppi di lavoro.
5- La valutazione dei risultati dei dirigenti è effettuata dalla struttura aziendale di verifica e
valutazione, ed è preordinata ad una corretta applicazione del sistema premiante, nonché a
supportare le attività di valutazione del personale ed a quant’altro ritenuto utile dalla
Direzione Aziendale.
6- I soggetti investiti della funzione di controllo di gestione, di controllo strategico, della
valutazione dei risultati gestionali e della valutazione del personale, riferiscono degli esiti alla
Direzione Aziendale.
ARTICOLO 28 - IL NUCLEO DI VALUTAZIONE
1- Il Nucleo di Valutazione è composto da cinque membri nominati con apposito
32
provvedimento del Direttore Generale, di cui tre nominati d’intesa tra Direttore Generale e
Rettore. Opera in posizione di Staff, quale ufficio di supporto alle funzioni Direttoriali di
valutazione dei risultati della gestione, di programmazione e di indirizzo. Possono far parte
del Nucleo di Valutazione membri interni e membri esterni all’Azienda.
La valutazione degli eventuali membri interni ai fini del trattamento incentivante previsto
dalle vigenti disposizioni contrattuali è effettuata direttamente dalla Direzione Aziendale.
2. La Struttura aziendale di verifica e valutazione sottopone a verifica annuale i risultati della
gestione dei dirigenti di struttura complessa e dei dirigenti di struttura semplice.
La Struttura aziendale di verifica e valutazione è preposta alla valutazione dei risultati
raggiunti da tutti i dirigenti in relazione agli obiettivi affidati, anche, ai fini dell’attribuzione
della retribuzione di risultato.
3. La Struttura aziendale di verifica e valutazione redige le valutazioni di cui ai commi
precedenti tenuto conto delle valutazioni di prima istanza formulate:
 per i titolari di incarico di direzione di Struttura semplice, di Incarico Professionale e
di Programma, dai responsabili della Struttura complessa nell’ambito della quale
svolgono le proprie attività o dal Direttore di Dipartimento se si tratta di Strutture
semplici, Incarichi Professionali e Programmi a valenza dipartimentale;

per i titolari di incarico di struttura complessa dai Direttori di Dipartimento nel quale è

inserita la struttura;
per i Direttori di Dipartimento, per i Responsabili di Programmi aziendali, per i
Responsabili delle Strutture di Staff dai Direttori Amministrativo e Sanitario.
4. La valutazione dei dirigenti è diretta alla verifica del livello di raggiungimento degli
obiettivi assegnati ed è caratteristica essenziale ed ordinaria del rapporto di lavoro dei
dirigenti medesimi.
I dirigenti sono sottoposti alle verifiche e alle valutazioni previste dalla legge e dalla
contrattazione collettiva nazionale.
33
5. L’Azienda adotta una politica retributiva selettiva e differenziata, collegata ai risultati della
valutazione delle posizioni e delle prestazioni, per realizzare un sistema “premiante” equo ed
in grado di fornire alla struttura elementi di rinforzo anche economico delle responsabilità
rivestite e dei risultati positivi prodotti.
6. A fronte di risultati mancati l’Azienda adotta anche a garanzia della tutela e dei diritti degli
utenti, provvedimenti di vario ordine e grado, correlati alla posizione rivestita e all’entità
delle mancanze prodotte, il tutto in linea con quanto previsto dalla contrattazione collettiva.
7. Il funzionamento del Nucleo di Valutazione è definito con apposito regolamento aziendale.
8 - L’indennità annua lorda spettante ai componenti del Collegio è fissata in misura pari al 5
per cento degli emolumenti del Direttore Generale dell’Azienda.
ARTICOLO 29 - IL COLLEGIO TECNICO ED I COLLEGI TECNICI DI
SPECIALITA’
1- Il Collegio Tecnico, di cui all’art. 5, comma 13 del d.lgs. 517/1999 ed all’art. 7 comma 9°
del protocollo di intesa stipulato tra la Regione Siciliana e l’Università di Messina, è
costituito da tre membri, nominati d’intesa tra Rettore e Direttore Generale, di cui un
dirigente sanitario di secondo livello ospedaliero o universitario equivalente, un docente
universitario ed un docente universitario di altra Università; con il compito di procedere per il
personale universitario e per le figure equiparate alle valutazioni ed alle verifiche previste
dalla normativa vigente per il personale del servizio sanitario nazionale.
2- Le funzioni dei Collegi Tecnici di specialità preposti alla valutazione sono disciplinate dal
Collegio Tecnico, secondo i principi contenuti nell’apposito regolamento .
34
3- L’indennità annua lorda spettante ai componenti del Collegio è fissata in misura pari al 5
per cento degli emolumenti del Direttore Generale dell’Azienda.
4- Il Collegio Tecnico area professionale, tecnica ed amministrativa, preposto alla valutazione
dei dirigenti amministrativi, professionali e tecnici, è composto da tre membri nominati con
apposito provvedimento del Direttore Generale. Possono essere nominati membri interni ed
esterni.
Nel primo caso il provvedimento di nomina determinerà altresì le modalità di valutazione di
essi.
5- Il funzionamento, le procedure ed i criteri di riferimento del Collegio Tecnico è definito
con specifico regolamento, suscettibile di modifica o integrazioni in relazione alle esigenze
aziendali o al mutamento del quadro normativo di riferimento.
ART. 30 - IL COMITATO DEI GARANTI
1- Entro sessanta giorni dall’adozione del presente atto, il Direttore Generale, d’intesa con il
Rettore, nomina il Comitato dei Garanti composto, ai sensi dell’art. 10 comma 6° del
protocollo di intesa, dal Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia che assume le funzioni
di presidenza, da un esperto in materia giuridica e da un esperto di comprovata esperienza e
capacità in materia sanitaria.
2- Il Comitato, che dura in carica tre anni, è chiamato ad esprimere parere nei casi di
maggiore gravità e gravissime mancanze d’ufficio riguardanti i professori ed i ricercatori
universitari.
35
3- In tali casi il Direttore Generale, previo conforme parere del Comitato, da esprimere entro
48 ore dalla richiesta, può sospendere i professori ed i ricercatori universitari dall’attività
assistenziale e disporne altresì l’allontanamento dall’Azienda dandone immediata
comunicazione al Rettore.
4- Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si rinvia a quanto disciplinato
dalla normativa vigente in materia.
TITOLO V - FUNZIONI GESTIONALI
ARTICOLO 31 - PRINCIPIO DELLA PROGRAMMAZIONE E FINALITA’
L’Azienda informa la propria gestione, sulla base della pianificazione strategica, ai principi
della programmazione e del controllo, individuando nel sistema budgetario uno strumento
fondamentale anche con riferimento al complesso delle responsabilità direzionali ed operative
afferenti ai vari livelli.
ARTICOLO 32 - LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA
1- La pianificazione strategica è la funzione con la quale la direzione aziendale, nell’ambito
delle linee guida fornite dall’Organo di Indirizzo, avvalendosi dei responsabili delle
competenti strutture organizzative ed anche attivando appositi gruppi di lavoro, definisce gli
obiettivi generali dell’Azienda, le strategie per il loro raggiungimento, lo sviluppo dei servizi
ospedalieri, tecnici, amministrativi e di supporto e l’assetto organizzativo.
2- Costituiscono atti di pianificazione strategica i piani attuativi, la programmazione
aziendale, i piani ed i programmi pluriennali di investimento, le modifiche all’Atto Aziendale.
36
3- Gli atti di pianificazione strategica sono inviati al Comitato di Indirizzo per la verifica la
congruità con le strategie aziendali. Il parere su tali atti si intende favorevole se non espresso
in senso contrario nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento.
ARTICOLO 33 - IL PIANO STRATEGICO AZIENDALE
1- Il Piano Strategico Aziendale costituisce l’atto di programmazione triennale mediante il
quale l’Azienda programma, nei limiti delle risorse disponibili, l’attività da svolgere nel
periodo di vigenza del Piano Sanitario Regionale e della programmazione della Facoltà di
Medicina e Chirurgia dell’Università di Messina, al fine del raggiungimento degli obiettivi da
essi posti.
2- Il Piano Strategico Aziendale dovrà definire:
- gli adeguamenti organizzativi che si rendano necessari e/o opportuni al fine di assicurare il
raggiungimento degli obiettivi;
- i progetti di ricerca finalizzata ed i relativi piani economici;
- i programmi di adeguamento delle infrastrutture e delle tecnologie;
- il programma di formazione continua;
- i programmi di adeguamento e di sviluppo dei sistemi informativi;
ARTICOLO 34 - LA RELAZIONE SANITARIA AZIENDALE
1- La Relazione Sanitaria Aziendale è adottata annualmente dal Direttore Generale ed è
sottoposta al parere preventivo del Consiglio dei Sanitari nelle modalità e tempi di cui all’art.
23 del presente Atto Aziendale.
37
2- La Relazione Sanitaria Aziendale costituisce strumento di verifica dei risultati raggiunti, in
rapporto agli obiettivi della programmazione regionale ed aziendale ed è elaborata per mezzo
dei dati forniti dal Direttore Sanitario e dal Direttore Amministrativo, mediante il
coinvolgimento e la partecipazione delle strutture organizzative e dei loro responsabili.
ARTICOLO 35 - LA PROGRAMMAZIONE OPERATIVA
1- La programmazione operativa è la funzione che ordina l’attività e viene svolta dalle
strutture titolari di budget, cioè dai Dipartimenti di cui agli artt. 46 e seguenti, al fine di
garantire l’appropriato livello di prestazioni, assicurando il razionale ed ottimale uso delle
risorse. Essa costituisce metodo essenziale di azione e deve uniformarsi agli indirizzi ed
obiettivi posti dalla programmazione aziendale ed armonizzarsi con gli indirizzi culturali ed
operativi della Facoltà di Medicina e Chirurgia e dei Dipartimenti Universitari..
2. L’Azienda adotta i principi e gli strumenti del governo clinico nella realizzazione di
relazioni
funzionali
appropriate tra la componente clinico-assistenziale e quella
organizzativo-gestionale, al fine di promuovere il miglioramento continuo della qualità
dell’assistenza e mantenere elevati livelli di servizio.
3. A sostegno del “governo clinico”, l’Azienda adotta un sistema di monitoraggio dei processi
e degli esiti dell’assistenza erogata e provvede ai correttivi necessari. A questo fine l’Azienda
provvede in particolare a:
- l’adozione di linee guida cliniche e clinico-organizzative, audit clinico, gestione del rischio,
formazione continua;
- la promozione della collaborazione multiprofessionale e di percorsi assistenziali integrati;
- la responsabilizzazione degli operatori e il monitoraggio delle performance;
- la partecipazione responsabile dei cittadini.
38
4. Il governo clinico è assicurato attraverso il diretto coinvolgimento del Collegio di
Direzione ed il coordinamento del Direttore Sanitario.
Lo sviluppo del governo clinico viene garantito dall’organizzazione dipartimentale, luogo
elettivo per la valutazione comparativa tra obiettivi e risultati.
Art. 36 - LA VALORIZZAZIONE DEGLI OPERATORI
1. L’Azienda, impegnata ad erogare servizi alla persona, riconosce negli operatori e nelle loro
conoscenze, competenze e ruoli l’elemento costitutivo. Le risorse umane assumono un ruolo
centrale e propulsivo nel processo di rinnovamento organizzativo attraverso anche l’adozione
di due strumenti fondamentali: formazione e sistema premiante.
2. L’Azienda intende perseguire i seguenti obiettivi:

pianificare la formazione e il sistema ECM al fine di sostenere la professionalità degli
operatori per supportare lo sviluppo del governo clinico;

diversificare e arricchire i ruoli professionali, implementando i processi di
innovazione tecnologica ed organizzativa, i processi di riorganizzazione e
riconversione della struttura e dei servizi ed individuando adeguati percorsi di
riqualificazione del personale interessato;

orientare i percorsi formativi allo sviluppo tecnico professionale degli operatori ma
soprattutto a promuovere le competenze professionali sui processi anzichè sui singoli
ruoli;

adottare un sistema premiante che tenga conto delle competenze dei singoli ma anche
dell’impegno per acquisirle e mantenerle;

definire ed implementare un sistema di valutazione permanente.
Art. 37 – LA DELEGA E L’ATTRIBUZIONE DI RESPONSABILITA’ E
POTERI
39
1. Lo sviluppo del processo budgetario, l’assegnazione di compiti, responsabilità e poteri
decisionali, attraverso gli strumenti della delega e dell’attribuzione, e la verifica sistematica
dei risultati e dei processi, rappresentano i veicoli principali del decentramento.
2. Attraverso lo strumento dell’”Attribuzione”, che consente di ascrivere precisi compiti e
poteri a soggetti che ne assumono la responsabilità, l’Azienda intende sviluppare il processo
di decentramento e di partecipazione dei professionisti alla gestione del sistema Aziendale.
3. Lo strumento in questione permette di focalizzare in modo chiaro il principio della
contestabilità quale condizione per il riconoscimento delle responsabilità e per la gestione dei
meccanismi di valutazione dei dirigenti. Tale approccio è favorito e stimolato dall’evoluzione
del sistema di norme che caratterizza il contratto individuale di lavoro, che lega tutti i
dirigenti alle strategie e agli obiettivi aziendali, modernizzando e contestualizzando la figura,
il ruolo e il sistema correlato di responsabilità dei dirigenti stessi.
4. L’elevata competenza professionale, tecnico-specialistica e gestionale-operativa,
rappresenta la condizione di base per affidare responsabilità crescenti alla struttura.
5. La dirigenza, ha il compito di dare attuazione agli obiettivi e programmi stabiliti dalla
Direzione Aziendale e di formulare proposte nei confronti dei rispettivi superiori livelli
direzionali.
6. Rientrano tra le generali competenze della dirigenza le seguenti funzioni ed attività:

direzione, coordinamento, organizzazione e gestione delle articolazioni organizzative
professionali o funzionali alle quali sono preposti;

predisposizione dei programmi di lavoro delle strutture di competenza, orientando
l'azione al conseguimento degli obiettivi programmati attraverso l'uso razionale delle
risorse;

svolgimento di attività:
o di elaborazione, consulenza, studio o ricerca;
40
o di ispezione e controllo;
o di natura tecnico-professionale;
 responsabilizzazione del personale ai fini del raggiungimento dei risultati e adozione
degli atti di gestione organizzativa del personale, che non comportino modifiche di
posizione funzionale dello stesso, nonché valutazione del personale di sua afferenza
tenendo conto dei principi stabiliti nella contrattazione decentrata aziendale;
 armonizzazione degli orari di servizio per il miglior soddisfacimento delle esigenze
dell'utenza;
 controllo dell’insieme delle attività delle strutture organizzative cui sono preposti ai
fini della valutazione dei risultati conseguiti;
 partecipazione alle procedure informative, di verifica e controllo delle prestazioni e
della gestione.
7. I Dirigenti svolgono tutte le altre funzioni attribuite loro in relazione alla struttura
organizzativa diretta, compresa, per i dirigenti di struttura complessa, l’adozione di atti
esterni.
Art. 38 - LA TIPOLOGIA DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI
1. L’Azienda procede al conferimento delle seguenti tipologie di incarico, relativamente al
ruolo sanitario:

incarichi con responsabilità di struttura, distinguibili in:
o incarichi con responsabilità di struttura complessa,
o incarichi con responsabilità di struttura semplice a valenza dipartimentale;
o incarichi con responsabilità di struttura semplice;
 incarichi di natura professionale, anche ad elevata specializzazione, di consulenza, di
studio e ricerca, ispettivi, di verifica e controllo e dipartimentale;
 incarichi di natura professionale, conferibili a dirigenti con meno cinque anni di
servizio.
41
2. Per struttura si intende l’articolazione organizzativa interna dell’azienda alla quale è
attribuita la responsabilità di gestione di risorse umane, tecniche o finanziarie e che aggrega
competenze professionali e risorse espressamente finalizzate all’assolvimento di definite
funzioni di programmazione, di produzione e di prestazioni e servizi sanitari e di
amministrazione, la cui complessità organizzativa o la cui valenza strategica sono tali per cui
ragioni di efficacia ed efficienza rendono opportuna l’individuazione di una posizione con
responsabilità di organizzazione e di gestione delle risorse assegnate.
3. Le strutture, in base alla complessità si distinguono in:

Strutture complesse;

Strutture semplici, anche a valenza dipartimentale;

Strutture semplici.
4. Le strutture complesse sono quelle che presenta un alto grado di complessità derivante
dalla entità delle risorse assegnate e/o dal volume e qualità delle attività o prestazioni
prodotte.
5. Le strutture semplici a valenza dipartimentale sono quelle che presentano un grado di
complessità derivante dalla natura delle attività produttive, in relazione alle risorse assegnate,
al volume ed alla qualità delle prestazioni.
6. Le strutture semplici sono costituite unicamente nei casi in cui determinate attività
costituenti una linea di produzione chiaramente individuabile nell’ambito di quella della
struttura complessa di riferimento richiedano personale prevalentemente dedicato, risorse
proprie e una gestione separata con la relativa responsabilità.
7. Gli incaricati di direzione di struttura sono responsabili dell’efficace ed efficiente gestione
delle risorse attribuite.
Gli incaricati della direzione di struttura adottano direttive rivolte a tutto il personale della
struttura, nonché decisioni necessarie per il corretto espletamento del servizio e per realizzare
42
l’appropriatezza degli interventi con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche e
riabilitative, attuati nella struttura loro affidata.
8. Coloro a cui sia stato attribuito l’incarico di direzione di una struttura complessa o di
struttura semplice a valenza dipartimentale, hanno funzione di direzione e organizzazione
della relativa struttura nell’ambito degli indirizzi del dipartimento nella quale questa è inserita
9. Gli incarichi di natura professionale sono assimilati agli incarichi di responsabilità di
struttura semplice o complessa a seconda della loro complessità e rilevanza e possono essere
conferiti a livello di singola unità operativa o per più unità operative concorrenti e a tal fine
coordinate e integrate.
10. Per i dirigenti del ruolo tecnico, professionale ed amministrativo (Architetto, Avvocato,
Ingegnere, Geologo, Statistico, Analista, Sociologo, ecc.), oltre all’attribuzione di incarichi di
struttura complessa e semplice, si prevede la possibilità di conferire incarichi dirigenziali di
natura professionale in presenza di aree specialistiche ad elevato contenuto tecnico in qualità
di supporto al responsabile di struttura, configurando così un’articolazione analoga a quella
sopra definita per i dirigenti del ruolo sanitario.
Art. 39 - L’ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI
1. L’Azienda adotta una metodologia di affidamento degli incarichi ai dirigenti che prevede,
preliminarmente, l’elaborazione del profilo professionale richiesto dalla posizione da
ricoprire, al fine di indirizzare la selezione del candidato verso la scelta più appropriata. In
linea di massima tale profilo è definito dalle capacità di:
 programmare e gestire le risorse umane, percependone e analizzandone esigenze,
potenzialità, vocazioni e quelle economico-finanziarie, organizzative, tecnologiche,
per la realizzazione degli obiettivi della struttura assegnata;
43

integrare la propria posizione e il servizio presidiato con il sistema aziendale, per
garantire l’efficace funzionamento dell’intero sistema, oltre che dell’ambito
organizzativo di competenza;

instaurare un sistema organizzativo e un sistema di relazione con gli utenti in grado di
garantire il rispetto dei diritti, dei bisogni, delle aspettative dei cittadini, basato su
flussi trasparenti e sistematici di informazioni utili all’orientamento nei consumi, alla
partecipazione collaborativa ed al consenso;

affrontare e risolvere in modo positivo i problemi riscontrati, anche proponendo
soluzioni innovative;

operare in modo massimamente efficace nell’area specifica di affidamento
dell’incarico (competenze tecnico-specialistiche).
2. Nel conferimento degli incarichi relativi si tiene anche conto:

dei risultati conseguiti e degli esiti delle valutazioni previste;

della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare;

della professionalità richiesta, in relazione all’area di appartenenza e per l’area medica
al settore scientifico disciplinare di appartenenza;

delle attitudini e delle capacità del singolo dirigente, nonché dell’esperienza acquisita;

del curriculum formativo professionale, e scientifico per gli appartenenti alla relativa
area.
3. Gli incarichi dirigenziali vengono conferiti a tempo determinato al personale dirigente, in
conformità con il Protocollo di Intesa del 18.11.2003 e con le procedure previste dalle leggi
vigenti, dalle norme della contrattazione collettiva nazionale e dal regolamento per
l’affidamento degli incarichi.
Il regolamento per l’affidamento degli incarichi dirigenziali si ispira ai principi di trasparenza,
concorrenzialità e pari opportunità.
Funzioni ulteriori possono essere delegate ai dirigenti ai sensi dell’art. 37 del presente Atto
Aziendale.
44
4. La revoca dell’incarico affidato avviene con atto scritto e motivato a seguito
dell’accertamento della sussistenza delle cause previste dalla legge e dalla contrattazione
collettiva, nei modi previsti dal regolamento per l’affidamento degli incarichi e comunque nel
rispetto dei principi del contraddittorio e della trasparenza.
Art. 40 - I PRINCIPI SULL’ATTIVITA’ CONTRATTUALE
1. Ai sensi dell’art. 3 comma 1 ter del D.Lgs.502/92 e successive modifiche ed integrazioni
gli acquisti di beni e servizi il cui valore sia inferiore a quello stabilito dalla normativa
comunitaria in materia sono oggetto di contrattazione diretta secondo le norme di diritto
privato, per cui si applicheranno tutte le norme del codice civile in materia di obbligazioni e
contratti.
Il presente atto aziendale fissa i principi in materia di funzioni e organizzazione dell'attività di
acquisizione di tali beni e servizi, tenuto conto dell'assenza di regole procedimentali
codificate, rinviando all'adozione del Regolamento aziendale per l'attività contrattuale.
2. Per l’acquisto di beni e servizi di importo contrattuale inferiore alla soglia prevista dalla
legge per l’applicazione della disciplina comunitaria sugli appalti la struttura aziendale
preposta agli acquisti, avvia opportune procedure di scelta dei contraenti nel rispetto dei
principi di efficienza, efficacia, economicità, concorrenzialità, trasparenza e par condicio,
speditezza della gestione ed imparzialità.
Anche l’attività negoziale di diritto privato è accessibile dall’esterno da parte di soggetti
interessati ed a ciò legittimati.
3. L’attività di acquisizione di beni e servizi secondo norme di diritto privato deve
conformarsi ai seguenti principi e criteri operativi:
a) i contratti si concretizzano con l’incontro, in forma scritta o per via telematicadocumentata, delle volontà delle parti;
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b) deve essere garantita, per quanto possibile, concorrenzialità ampia, salvo che il costo della
negoziazione risulti sproporzionato rispetto all’entità del contratto e salvi i casi di privativa
industriale o esclusività tecnica;
c) in caso di monopolio legale o per accertata convenienza, è ammessa la stipulazione di
contratti per adesione, con riferimento a tariffe, listini, ad offerte di fornitura, comunque,
acquisite in forma scritta o desunte da rete telematica;
d) le opportunità negoziali sono prospettate in modo paritario a tutti i concorrenti partecipanti
ad una procedura negoziale; l’Azienda deve fare uso imparziale delle informazioni di cui è in
possesso;
e) la negoziazione deve essere caratterizzata da riservatezza, lealtà, buona fede, equidistanza
tra le parti, uso riservato delle informazioni ricevute dai concorrenti in fase di negoziazione;
f) l’Azienda può utilizzare tutti i sistemi di comparazione delle offerte pervenute, ivi
comprese le forme più avanzate di commercio elettronico quali l’asta invertita, favorendo la
possibilità per le ditte di conoscere le offerte presentate dalla concorrenza, allo scopo di
consentire offerte a rilancio.
4. La Direzione preposta agli acquisti, nell’ambito della procedura negoziata, deve procedere
alla trattativa diretta dopo avere svolto indagini di mercato per valutare la convenienza
economica, in piena libertà delle forme, con l’obbligo di scelta del prodotto o servizio che
presenti il miglior rapporto prezzo-qualità, valutando anche i dati dell’Osservatorio prezzi
regionale, ove disponibili, o altre fonti oggettive provenienti da terzi, nel rispetto del principio
di economicità.
5. La scelta del contraente deve essere motivata nella relazione di negoziazione o nella
delibera di aggiudicazione, in cui è illustrato lo svolgimento di ciascuna fase della trattativa.
Art. 41 - INNOVAZIONI GESTIONALI
1- La Direzione Aziendale promuove e sviluppa forme innovative dei processi gestionali in
ambito sanitario e tecnico amministrativo, compreso il ricorso all’esterno per lo svolgimento
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di attività non strategiche e le sinergie tra soggetti pubblici e privati nelle forme consentite
dalla normativa in materia.
2- Le innovazioni gestionali sono finalizzate alla ricerca del punto di ottimale combinazione
dei fattori produttivi necessari al raggiungimento degli obiettivi aziendali e al conseguimento
del più elevato grado possibile di efficienza ed efficacia delle attività aziendali.
3- In particolare l’Azienda, all’interno del contesto normativo nazionale e regionale orientato
al contenimento ed alla razionalizzazione della spesa sanitaria e nell’ottica di un
inquadramento prospettico della “funzione acquisti”, adotta sistemi innovativi in materia di
attivazione di:

procedure di acquisto comuni,

adesioni alle convenzioni Consip,

utilizzo di procedure automatizzate, quali il commercio elettronico.
Le modalità di attuazione di tali forme innovative di acquisto di beni e servizi, saranno
disciplinate in apposito regolamento.
4. Nell’ambito delle sinergie tra le aziende del Sistema Sanitario Regionale l’Azienda fa
propri i principi declinati dalla pianificazione regionale relativamente alla riorganizzazione
delle funzioni tecnico-amministrative (consorzi interaziendali dei servizi di supporto) e
all’avvio di forme di aggregazione sovraziendali di servizi sanitari di supporto.
Art. 42 - L’ATTIVITA’ DELIBERATIVA
1. Il Direttore Generale adotta decisioni, previa acquisizione dei pareri obbligatori o di quelli
che ritenga di dovere acquisire.
Nel caso in cui il Direttore Generale decida in difformità dai pareri ricevuti è tenuto
comunque a motivare la decisione assunta.
47
2. Le decisioni del Direttore Generale, sono affisse all’albo pretorio dell’Azienda, dove
rimangono per 15 giorni consecutivi, decorrenti dal primo giorno festivo successivo a quello
di loro adozione.
Entro il termine indicato, chi ha interesse può proporre opposizione al Direttore Generale che
valuterà l'opportunità di modificare o revocare l'atto.
Copia delle decisioni, contestualmente all’affissione all’albo, sono inviate in copia al
Collegio Sindacale.
3. I dirigenti adottano “determinazioni” nelle materie attribuite alla loro competenza dal
regolamento di organizzazione e dagli atti di delega.
Sono sempre soggette a pubblicazione, le "determinazioni" riguardanti gare e concorsi.
Il Regolamento di Organizzazione indica le altre categorie di "determinazioni" soggette a
pubblicazione.
Copia delle determinazioni sono inviate in copia al Collegio Sindacale.
4. I dirigenti adottano anche provvedimenti di riscontro del fatturato a fronte dei costi
sostenuti, da avviare al pagamento, denominate ordinanze, che non rivestono la forma delle
“determinazioni dirigenziali”.
TITOLO VI - ORGANIZZAZIONE GENERALE
ARTICOLO 43 - I PRINCIPI DI ORGANIZZAZIONE
1- L’organizzazione aziendale è fondata su criteri di multidisciplinarietà e mira al
miglioramento delle competenze tecniche e scientifiche degli operatori, dovendo rispondere
contemporaneamente ad obiettivi assistenziali, di didattica e di ricerca.
2- In particolare il criterio della multidisciplinarietà si realizza attraverso:
a) configurazione dei processi in funzione della specificità del bisogno assistenziale e
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dell’ottimizzazione dei livelli di risposta, con conseguente flessibilità organizzativa e delle
procedure;
b) integrazione ed interazione delle professionalità come metodo di organizzazione delle
funzioni tecnico-produttive ed amministrative al fine di garantire la continua capacità di
risposta ai bisogni degli utenti e la corretta soddisfazione delle esigenze individuate come
prioritarie in sede di programmazione;
c) l’appropriatezza, l’efficacia e l’efficienza allocativa ed operativa delle risorse, mediante
processi di condivisione di esse che ne consentano la più razionale utilizzazione.
3- Il miglioramento delle competenze si realizza attraverso:
a) il raggiungimento degli obiettivi di didattica e di ricerca individuati nella programmazione
dell’Università ed integrati nella programmazione aziendale;
b) la ricerca dell’eccellenza dei percorsi di cura, dei processi clinico-assistenziali e degli
standards tecnico-scientifici;
c) il monitoraggio costante del livello delle prestazioni e delle loro modalità di svolgimento;
4- Costituisce elemento indefettibile dell’organizzazione e suo principio generale la
responsabilizzazione della dirigenza rispetto ai risultati.
ARTICOLO 44 - I DIPARTIMENTI AD ATTIVITA’ INTEGRATA (D.A.I.) LE FUNZIONI
1- L’Azienda adotta come modello di gestione operativa delle attività produttive il
Dipartimento ad attività integrata, al fine di perseguire la ottimale realizzazione del percorso
diagnostico-terapeutico e riabilitativo ed esercitare in forma unitaria e coordinata le attività
assistenziali. Il D.A.I. supera la logica dei reparti, con la gestione unitaria delle risorse
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economiche, umane e strumentali, garantisce l’integrazione con la didattica e la ricerca, quale
momento ineliminabile del miglioramento qualitativo e quantitativo della attività tenendo
conto di quanto previsto dall’art. 7 del protocollo d’intesa.
2- Il D.A.I. fornisce all’utente un percorso assistenziale caratterizzato da omogeneità nella
gestione degli aspetti diagnostici, terapeutici e riabilitativi e persegue il livello più elevato
possibile di appropriatezza delle cure, mediante l’integrazione con i processi di didattica e di
ricerca, nonché la tempestività e coerenza nella erogazione delle prestazioni diagnostiche.
3- A tal fine il D.A.I. è istituito in riferimento ai necessari livelli di integrazione:
- organizzativa, in termini di ottimizzazione e razionalizzazione nell’uso delle risorse;
- clinica in termini di omogeneizzazione dei comportamenti clinico-assistenziali;
- professionale, in termini di scambio di competenze ed esperienze tecnico-scientifiche;
nonché della valenza economica, considerata in relazione alla congruità ed alla coerenza
rispetto al volume di attività programmata.
4- Il D.A.I. è istituito in base alla casistica attesa ed all’omogeneità o affinità delle funzioni
operative, gestite in coerenza con la programmazione della didattica e della ricerca,
conseguenti alla omogeneità/affinità dei percorsi clinico-assistenziali, alla affinità/omogeneità
di patologie, di casistiche o di attività, ovvero alla specificità dell’organo, apparato o distretto
anatomico, o ancora all’intensità e la rapidità della cura.
5- Il D.A.I. gestisce in termini funzionali le strutture, complesse o semplici che lo
compongono, è dotato di autonomia operativa e gestionale, definisce i piani operativi di
produzione, nel rispetto delle risorse assegnate e degli obiettivi definiti dalla direzione
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aziendale da proporre all’approvazione dell’Azienda, in attuazione delle linee strategiche
approvate dall’Organo di Indirizzo; è soggetto a rendicontazione analitica e, nell’ambito delle
proprie responsabilità, è organizzato in centri di costo, con connessa e conseguente
responsabilità.
6- Il D.A.I. partecipa attivamente, nelle forme e con le modalità definite, alla
programmazione strategica attraverso la condivisione delle politiche aziendali ed attua,
organizza, verifica e controlla il raggiungimento degli obiettivi definiti.
7- Il D.A.I. attua, verifica e controlla il raggiungimento di tali obiettivi, nel rispetto dei criteri
di efficacia ed efficienza nel rispetto dei vincoli economici, cooperando a garantire nello
stesso tempo il raggiungimento degli obiettivi di didattica e di ricerca. Analizza gli
scostamenti tra gli obiettivi di piano e le prestazioni realizzate, sia a livello di dipartimento
che di singola unità organizzativa, adottando le eventuali azioni correttive.
8- Il D.A.I. gestisce e coordina le risorse umane, economiche e strumentali di pertinenza.
L’intesa con i D.U. per l’integrazione della assistenza con la didattica e la ricerca viene
garantita da appositi Regolamenti. I provvedimenti riguardanti materie oggetto di interazione
tra il D.A.I. ed il D.U. dovranno essere concordati dai direttori delle due strutture, sentiti,
rispettivamente, il Comitato del D.A.I. ed il Consiglio del D.U.
ARTICOLO 45 - I DIPARTIMENTI AD ATTIVITA’ INTEGRATA ORGANIZZAZIONE
1- I Dipartimenti ad attività integrata aggregano strutture complesse, strutture semplici a
valenza dipartimentale e strutture semplici costituenti articolazione di quelle complesse. Le
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strutture, semplici o complesse, sono denominate Unità Operative Dipartimentali.
2- I D.A.I. sono articolati come previsto dall’Allegato 5 al presente Atto Aziendale, a
formarne parte integrante e sostanziale e sono organizzati secondo i processi assistenziali, ai
quali corrispondono differenti livelli di responsabilità.
3- I D.A.I. e l’articolazione delle strutture all’interno dei Dipartimenti hanno, di norma,
durata triennale, in coincidenza con la validità del P.S.A. Pur tuttavia, in ossequio al principio
di massima rispondenza della struttura organizzativa alle necessità assistenziali, organizzative
e logistiche dell’Azienda, l’aggregazione può essere modificata in sede di Piano Annuale di
attività. Al fine di procedere alle variazioni dell’assetto dipartimentale in sede di Piano
Annuale di attività, il Direttore Generale dovrà motivare specificamente in ordine alle ragioni
che impongono o consigliano detta modifica, nel rispetto delle direttive dell’Organo di
Indirizzo.
4- Le strutture afferenti al Dipartimento mantengono la propria autonomia e responsabilità
clinico-professionale e gestionale, quest’ultima nell’ambito dei compiti attribuiti e delle
risorse assegnate dal Direttore del Dipartimento.
ARTICOLO 46 - IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO AD ATTIVITA’
INTEGRATA
1- Il Direttore di Dipartimento dirige con autonomia tecnico-funzionale ed economicofinanziaria la struttura ospedaliera cui è preposto e ne è responsabile ai fini produttivi ed
organizzativi. Egli, inoltre, ha la responsabilità dell’osservanza delle norme igienico-sanitarie,
di prevenzione e medico-legali congiuntamente alle corrispondenti strutture aziendali.
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Individua i fabbisogni di formazione e di promozione della qualità delle prestazioni sanitarie.
2- Nell’esercizio delle proprie funzioni si avvale del Comitato di Dipartimento, del
Responsabile dei servizi sanitari di Dipartimento, dell’eventuale Responsabile tecnicosanitario e del Responsabile dei Servizi tecnico-amministrativi del Dipartimento.
3- Il Direttore di Dipartimento opera nell’ambito degli indirizzi fissati dalla Direzione
Aziendale, e sulla base delle direttive operative del Direttore Sanitario ed esercita,
avvalendosi delle relative strutture aziendali e di Dipartimento le funzioni specificate nel
Regolamento. In particolare:
- negozia il budget e gli obiettivi di produttività assistenziale con il Direttore Generale;
- cura l’organizzazione operativa del Dipartimento e gestisce in modo coordinato, unitario ed
integrato le Unità Operative Dipartimentali e le Unità Professionali di competenza,
governandone la globalità delle relazioni al fine del raggiungimento degli obiettivi aziendali;
- garantisce la gestione unitaria ed integrata degli spazi, delle risorse economiche, umane,
patrimoniali e strumentali del Dipartimento assorbite dalle Unità Operative Dipartimentali in
funzione delle relative esigenze di produzione;
- provvede per quanto di competenza alla gestione del budget attribuito al Dipartimento,
nell’ambito delle Direttive emanate dalla Direzione aziendale e delle procedure aziendali di
programmazione;
- garantisce, attraverso le U.O.D., il rispetto qualitativo e quantitativo degli obiettivi
concordati e definiti in fase di programmazione, adottando tutti gli interventi correttivi
necessari;
- risponde alla direzione aziendale della funzione del governo clinico e della effettiva
partecipazione agli obiettivi di continuità assistenziale e di integrazione fra i servizi;
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- coordina e gestisce le attività assistenziali, di dipartimento nel rispetto degli standard di
efficacia, efficienza e qualità stabiliti dalla direzione aziendale, adottando tutti i
provvedimenti necessari all’ottimale funzionamento dell’attività, promuovendo l’integrazione
dell’assistenza con la didattica e la ricerca di concerto con il D.U.;
- promuove il mantenimento e lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze professionali
che, a vario titolo e livello di responsabilità, operano nell’ambito del dipartimento attraverso
le Unità Operative;
- cura, attraverso i sistemi informativi aziendali, la raccolta e l’elaborazione dei dati di attività
e di utilizzo delle risorse, trasmettendole agli uffici e servizi competenti ai fini del controllo di
gestione;
- fornisce alla direzione aziendale le valutazioni tecnico-sanitarie ed organizzative in ordine
alle risorse gestite ed alla attività esercitata;
- cura gli aspetti di igiene ospedaliera avvalendosi delle strutture organizzative dipartimentali
o aziendali di riferimento, l’idoneità, la funzionalità e la fungibilità degli spazi e delle
strutture, il rispetto delle normative igienico sanitarie e di protezione, prevenzione e
sicurezza, nonché la corretta erogazione dei servizi ospedalieri di supporto;
- coordina e gestisce le attività amministrative di dipartimento, avvalendosi della
collaborazione della propria struttura;
- vigila sul rispetto dei principi etici e deontologici da parte delle figure professionali;
- garantisce il rispetto delle norme medico legali e supervisiona le attività di pertinenza;
- vigila sulla correttezza dei comportamenti e promuove, ai sensi e per gli effetti delle norme
contrattuali, i procedimenti disciplinari.
4- Il Direttore di D.A.I. è nominato dal Direttore Generale, d’intesa con il Rettore, adottando i
criteri previsti dall’art. 7 del Protocollo d’intesa tra la Regione Sicilia e l’Università degli
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Studi di Messina, e dall’art. 4 paragrafo 7 comma F del D.P.C.M. 24-5-2001 nonché dall’art.
3 comma 4 del D. Lgs. 21-12-99 n. 517.
5- Il Direttore del D.A.I. è valutato annualmente attraverso la verifica del conseguimento
degli obiettivi attribuitigli.
6- Il Direttore di D.A.I. dura in carica tre anni, salvi gli esiti della verifica di cui al comma
che precede e salva la diversa articolazione organizzativa che l’Azienda possa adottare con il
Piano annuale di attività. L’incarico è rinnovabile.
Il Direttore decade di diritto alla cessazione dell’incarico di dirigente di struttura complessa.
ARTICOLO 47 – IL COMITATO DI DIPARTIMENTO
1- Al fine di garantire una gestione efficiente ed organica delle attività dipartimentali, ed al
fine di assicurare una forte e strutturata possibilità di partecipazione attiva alla vita del
dipartimento, anche attraverso il confronto e la capacità propositiva, oltre che favorire una più
adeguata circolazione delle informazioni in tutte le strutture dipartimentali, è costituito, in
ciascun Dipartimento, un Comitato di Dipartimento.
Esso è composto dai direttori delle strutture complesse, dai responsabili dei Gruppi
Funzionali per progetto e delle U.O. semplici a valenza dipartimentale, da una rappresentanza
dei dirigenti medici e dei docenti e ricercatori universitari, designata dalle rispettive
componenti, tenendo conto della proporzionalità, nonché da una rappresentanza dei dirigenti
sanitari, dei dirigenti tecnico-professionali e del personale del comparto, secondo quanto
indicato nel relativo regolamento.
Le funzioni di segreteria, nonché quelle di supporto amministrativo, sono affidate ad un
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funzionario amministrativo.
2- Ai lavori del Comitato di Dipartimento, convocato dal Direttore, possono essere invitati, in
base alle necessità emergenti dagli argomenti in discussione, anche altri soggetti.
3- Il Comitato di Dipartimento coadiuva il Direttore del Dipartimento nella organizzazione e
nello sviluppo dei servizi, nella elaborazione del programma di attività, nella corretta
individuazione e gestione dei percorsi assistenziali, proponendo gli eventuali adeguamenti.
Il Direttore di Dipartimento è tenuto ad uno stile di direzione improntato alla massima
considerazione e valorizzazione del ruolo del Comitato di Dipartimento, al quale è demandata
una funzione fondante, tesa a favorire la partecipazione, l’informazione e l’integrazione
organizzativa e professionale.
4- In particolare, il Comitato di Dipartimento esprime parere, di cui dovranno restare
verbalizzati i contenuti, su tutti gli atti, le proposte, le sollecitazioni che gli verranno dal
Direttore di dipartimento.
Il parere del Comitato ha carattere obbligatorio sulle seguenti materie:
 assegnazione del budget alle strutture dipartimentali;
 organizzazione del lavoro;
 adozione di linee guida e percorsi diagnostico-terapeutici;
 organizzazione dell’attività in libera professione intramuraria, nel rispetto del
regolamento aziendale, con particolare riguardo agli effetti sulle liste di attesa;
 formazione e aggiornamento professionale;
In caso di decisione difforme dal parere, il Direttore del Dipartimento ne indica i motivi.
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I verbali del Comitato vengono trasmessi alla Direzione aziendale.
ARTICOLO 48 – LE AREE AMMINISTRATIVE E TECNICHE
1- Per assicurare la razionale programmazione e gestione ed il miglioramento dell’efficienza
gestionale dei processi operativi inerenti alle funzioni tecniche, amministrative e logistiche, è
organizzato il Dipartimento delle attività amministrative, che ricomprende le strutture
organizzative amministrative e tecniche.
2- L’articolazione del Dipartimento in strutture organizzative e la declaratoria delle funzioni è
contenuta nel regolamento di organizzazione.
TITOLO VII - DOTAZIONE ORGANICA
ARTICOLO 49 - DOTAZIONE ORGANICA ED ASSEGNAZIONE DEL
PERSONALE
1- Fermo restando il diverso stato giuridico del personale universitario, la dotazione organica
dell’Azienda alla data del …………… risulta costituita dal personale dell’Azienda e dal
personale universitario che presta attività assistenziale o di supporto alla stessa rideterminata
e individuata nell’allegato n. 6 al presente atto.
2- La dotazione organica dell’Azienda è quella risultante dal personale in servizio al 1°
gennaio di ogni anno e dalla relazione di programmazione triennale, aggiornata annualmente
in relazione all’aumento o alla diminuzione del fabbisogno del personale. La dotazione
organica come sopra individuata sarà comunque adottata nel rispetto delle disposizioni
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derivanti da normative nazionali o regionali e delle risorse disponibili.
3- L’assegnazione del personale, in coerenza con i principi e con la disciplina recata dal
presente Atto Aziendale, avverrà direttamente ai Dipartimenti in ragione delle strutture
organizzative afferenti ai Dipartimenti stessi.
TITOLO VIII - NORME INTEGRATIVE E NORME TRANSITORIE
ARTICOLO 50 - I REGOLAMENTI INTEGRATIVI ED APPLICATIVI
1. Il Direttore Generale disciplina con atti regolamentari aziendali l'organizzazione ed il
funzionamento interno delle varie strutture operative e in particolare le seguenti materie:
- Regolamento di Organizzazione dell’Azienda;
-
Regolamento per acquisti con norme di Diritto privato (Acquisti sotto soglia
comunitaria);
-
Regolamento acquisiti in conto economale;
-
Regolamento del Collegio Tecnico;
-
Regolamento del Comitato Etico;
-
Regolamento di attuazione delle norme di cui alla Legge 241/90 e L.R. 10/91 su
provvedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi;
-
Regolamento di attuazione delle norme sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto
al trattamento di dati personali e per l’adozione di misure minime di sicurezza;
-
Regolamento di funzionamento dei Dipartimenti ad attività Integrata;
-
Regolamento in materia di graduazione delle articolazioni organizzative dirigenziali di
Area Medica, di area sanitaria non medica e di area professionale, tecnica e
amministrativa;
-
Regolamento in materia di affidamento, valutazione e revoca degli incarichi dirigenziali
di Area Medica, di area sanitaria non medica e di area professionale, tecnica e
amministrativa;
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-
Regolamento sulla sicurezza negli ambienti di lavoro;
-
Carta dei Servizi;
-
Regolamento di Pubblica Tutela.
2. Il Direttore Generale può, comunque, disciplinare con atti regolamentari ogni altro aspetto
dell’attività aziendale.
ARTICOLO 51 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE
1. Fino all’adozione dei regolamenti, di cui al precedente art. 50, restano in vigore in quanto
compatibili gli atti già approvati dall’Azienda nelle materie relative
ART. 52 – NORMA FINALE
1. Per quanto non espressamente previsto si applica la normativa statale e regionale che
disciplina le materie trattate dal presente atto aziendale.
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