AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO SCHEMA DI CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA ED ASSISTENZA ASSICURATIVA (BROKERAGGIO) A FAVORE DELL’AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO SCHEMA DI CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA ASSICURATIVA (BROKERAGGIO ASSICURATIVO) A FAVORE DELL’AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO TRA AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO, Viale Virgilio n. 31, 74121 TARANTO, codice fiscale / partita I.V.A. 02026690731, in persona del Direttore Generale Dott. Vito Fabrizio SCATTAGLIA (d’ora in poi anche “Amministrazione”) E _________________________________, sede legale in _______________, Via _____________________, capitale sociale Euro ________________=, iscritta al Registro delle Imprese di ___ al n. ___, P. IVA ________________, domiciliata ai fini del presente atto in ______, Via ___, in persona del ___ e legale rappresentante Dott. ___, giusta poteri allo stesso conferiti da ___ (nel seguito per brevità anche “Ditta aggiudicataria” o anche “Broker”); PREMESSO che, con determinazione dirigenziale dell’Area Gestione del Patrimonio n.____ del _______________ è stato disposto l’avvio di una procedura di gara per l’affidamento del servizio di consulenza ed assistenza per la gestione tecnica ed amministrativa del programma assicurativo globale dell’Azienda Sanitaria Locale di TARANTO; che la ditta ___________________ è risultata aggiudicataria della procedura aperta di cui sopra avendo proposto offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del d.lgs. 163/2006 secondo i criteri enunciati nel disciplinare di gara approvato nella suddetta deliberazione. Tanto ciò premesso, si stipula e si conviene quanto segue: 2 Per accettazione_______________________ (timbro e firma) Art. 1. – OGGETTO DELL’APPALTO L’appalto ha per oggetto l’affidamento, ai sensi del d.lgs. 209 del 7 settembre 2005, del servizio di consulenza e assistenza per la gestione tecnica e amministrativa del programma assicurativo globale (brokeraggio) a favore dell’Azienda USL di Taranto consistente, principalmente, nell’indirizzare gli stessi nell’individuazione dei prodotti assicurativi più idonei a soddisfare le esigenze di copertura dei propri rischi, nell’assistenza in fase di negoziazione, stipulazione, esecuzione e manutenzione dei contratti di assicurazione. L’affidamento avviene nei confronti del soggetto aggiudicatario, “broker”, che esercita attività di mediazione con regolare iscrizione all’Albo di cui alla legge 28.11.1984 n. 792 “Istituzione e funzionamento dell’albo dei mediatori di assicurazione” e s.m.i.; in linea con tale legge, che regola la professione del mediatore assicurativo, definendone la figura, i modi di esercizio dell’attività e l’obbligo di iscrizione all’Albo), si chiarisce che il broker è colui che esercita professionalmente un’attività volta a mettere in diretta relazione con imprese di assicurazione dei soggetti (pubblici e privati, senza distinzione di sorta) che intendano assicurarsi per qualsiasi rischio, e a questi presta assistenza nel definire il contenuto del contratto (capitolato e quant’altro) ed assistenza nella sua esecuzione.(cfr. Consiglio di Stato sez. V, 3 giugno 2002, n. 3064). Art. 2. – NORMATIVA DI RIFERIMENTO Il servizio oggetto del presente appalto dovrà essere in tutto conforme alle prescrizioni delle leggi e dei regolamenti generali in materia, attualmente in vigore nella UE e in Italia o che vengano emanati n corso d’opera. Per tutto quanto non disciplinato dal contratto e dalla documentazione che ne costituisce parte integrante, si rinvia, in particolare, alle seguenti norme: D.Lgs.vo 163/2006; D.Lgs. 209/05 Disposizioni del codice civile. Art. 3. – DURATA DEL CONTRATTO Il contratto di appalto per il servizio di brokeraggio assicurativo a favore dell’Azienda Sanitaria Locale di Taranto avrà decorrenza dalla data di stipula e per un periodo di trentasei mesi. Nel caso in cui al termine del Contratto l’Azienda Sanitaria Locale di TARANTO non fosse riuscita a completare la procedura per una nuova attribuzione, il broker aggiudicatario è tenuto a continuare la gestione del contratto scaduto per il tempo strettamente necessario a completare la procedura del nuovo affidamento; in ogni caso, per non più di sei mesi dalla data di scadenza. 3 Per accettazione_______________________ (timbro e firma) Art. 4. – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO Il Broker per l’espletamento del servizio dovrà avvalersi di un’organizzazione tale da assicurare un costante e rapido collegamento con l’Azienda Sanitaria Locale di TARANTO, nonché un elevato livello di prestazione. A tal fine il Broker ha designato un “Responsabile di Progetto”, il cui compito è quello di provvedere all’organizzazione del servizio nei confronti dell’Azienda Sanitaria Locale di TARANTO, nonché di fronteggiare qualunque esigenza operativa connessa con l’esecuzione del presente contratto nel corso del periodo di affidamento dell’incarico, intervenendo tempestivamente per la risoluzione delle problematiche che dovessero insorgere e garantendo il corretto svolgimento del servizio medesimo. Art. 5. – MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO 1. Il Broker, incaricato a seguito dell’espletamento della gara in oggetto, dovrà innanzitutto identificare e valutare le esigenze assicurative dell’Azienda Sanitaria Locale di TARANTO, orientandoli nella scelta dei prodotti assicurativi più idonei. In particolare il Broker dovrà in ogni caso comprendere i seguenti servizi base: esame delle polizze assicurative dell’Azienda Sanitaria Locale di TARANTO e individuazione e/o analisi delle carenze con indicazione, al tempo stesso, degli interventi di razionalizzazione più idonei; individuazione delle misure per il miglioramento delle protezioni attive e passive volte a diminuire i fattori di rischio, comprensive dell’analisi dei costi/benefici che ne consiglia l’adozione; analisi delle polizze esistenti con individuazione ed impostazione di un programma assicurativo che ottimizzi le coperture e limiti i costi a carico dell’Azienda Sanitaria Locale di TARANTO; verifica di rispondenza assicurativa dello studio di fattibilità sopra citato con prospettazione delle coperture ottimali; studio del progetto definitivo per la copertura assicurativa anzidetta, completo delle indicazioni presunte dei premi, del costo approssimativo, degli interventi di miglioramento, di riduzione delle franchigie, delle protezioni attive e passive; aggiornamento periodico dello stato dei rischi e dei sinistri e delle relative coperture assicurative; a tal fine; in particolare, la ditta dovrà inserire nella propria offerta di gara il fac-simile di rapporto trimestrale sullo stato del programma assicurativo (stato dei rischi e relative coperture) che riepiloghi gli interventi effettuati e dia indicazione sull'attività da intraprendere, oltre che di un rapporto suddiviso per polizza; fornitura del software che sarà condiviso con il Gruppo rischio clinico per il monitoraggio dell’andamento sinistri; dovrà essere consegnata all’Azienda Sanitaria Locale di TARANTO una relazione trimestrale sull’andamento dei sinistri in termini di numero, natura, importo liquidazioni effettuate e sinistrosità aperta; si precisa che l’aggiudicatario dovrà consegnare il predetto software 4 Per accettazione_______________________ (timbro e firma) all’Amministrazione entro 15 giorni dalla data di stipula del contratto, a pena di revoca dell’affidamento, in tutto conforme a quello proposto in sede partecipazione alla procedura di gara; attività di collaborazione alla determinazione del contenuto contrattuale e di assistenza per l’elaborazione degli atti prodromici alle procedure di gara, nonché fornire consulenza in fase di eventuale redazione degli atti di gara (in particolare nella predisposizione dei relativi capitolati d’oneri) per l’assegnazione dei servizi assicurativi; resta fermo l’obbligo del broker di provvedere affinché i contratti stipulati con le compagnie assicurative abbiano una scadenza non superiore a mesi sei calcolati a far tempo dalla data di scadenza del presente contratto; in caso di segnalazioni da parte dell’Azienda Sanitaria Locale di TARANTO, in nome e per conto della stessa, formulare richiesta di chiarimenti alle compagnie assicurative in relazione ad eventuali inadempienze contrattuali. Le predette attività dovranno essere svolte, inizialmente, entro 30 giorni naturali, successivi e continui dalla data di comunicazione dell’intervenuta aggiudicazione e, successivamente, in tempo utile per il rinnovo delle polizze in scadenza. 2. Nel corso dell’appalto il broker dovrà, altresì: effettuare una puntuale ricognizione dei contratti assicurativi in essere e delle coperture assicurative in corso; valutare le eventuali esigenze di adeguamento e/o revisione delle polizze assicurative in essere, tenendo conto, principalmente, della loro efficacia ed economicità, in seguito a modifiche o integrazioni della normativa di settore, delle possibili evoluzioni giurisprudenziali in materia, dei mutamenti del mercato assicurativo, delle mutate esigenze dell’Azienda Sanitaria Locale di TARANTO; assistere l’Azienda Sanitaria Locale di TARANTO nell’individuazione e nella valutazione dei rischi per i quali si rende necessaria una copertura assicurativa, anche in base agli eventi verificatisi in passato, indicando gli eventuali accorgimenti tecnici che possono ridurre l’incidenza del rischio e conseguentemente i costi assicurativi; formulare, anche sulla base delle istanze espresse dall’Azienda Sanitaria Locale di TARANTO, un programma assicurativo organico ed adeguato alle concrete esigenze degli stessi; collaborare alla gestione amministrativa delle polizze stipulate successivamente all’aggiudicazione dell’appalto di cui trattasi; predisporre scadenzari e riepiloghi delle operazioni finanziarie intercorrenti fra l’Azienda Sanitaria Locale di TARANTO e le Compagnie assicuratrici con comunicazione agli stessi, con almeno quindici giorni di anticipo, delle scadenze dei pagamenti dei premi assicurativi, fermo restando quanto presto dal successivo articolo 7; assistere e collaborare nelle varie fasi della trattazione dei sinistri attivi e passivi con le modalità confacenti ad ogni tipologia di rischio; il Broker dovrà fornire all’Azienda Sanitaria Locale di TARANTO l’assistenza necessaria per una 5 Per accettazione_______________________ (timbro e firma) soddisfacente liquidazione da parte della compagnia Assicurativa, nel più breve tempo possibile, con modalità confacenti ad ogni tipologia di rischio ed ottimizzazione dei tempi d’istruttoria, tempi di formulazione parere per la chiusura bonaria del sinistro, previsione consulenza del medico legale; provvedere ai necessari aggiornamenti del programma assicurativo dell’Azienda Sanitaria Locale di TARANTO per la conservazione nel tempo della sua efficacia tecnica e del suo equilibrio dei costi, con predisposizione degli opportuni aggiornamenti e modifiche; fornire, in ogni momento, informazioni e valutazioni sui mercati assicurativi, in particolare sulle condizioni di solidità economica, specialmente per settore di rischio, e rispetto degli obblighi contrattuali delle diverse Compagnie assicuratrici nazionali e internazionali; redigere una relazione, da consegnarsi all’Azienda Sanitaria Locale di TARANTO alla scadenza del quadrimestre successivo alla data di stipula del contratto, che contenga l’analisi del programma assicurativo, con particolare riferimento alla verifica della congruità ed efficacia delle coperture assicurative in essere e alle proposte di intervento riferite alla riduzione del numero delle polizze e di unificazione delle scadenze; comunicare per iscritto all’ASL i motivi di ogni eventuale proposta di liquidazione diretta all’Azienda inferiore a quanto evidenziato nella documentazione inviata dall’ASL, comunicazione che dovrà essere obbligatoriamente corredata da valutazioni dell’assegnatario del servizio in ordine alla congruità della proposta; fornire supporto nell’ambito delle controversie legali allorquando l’Azienda Sanitaria Locale di TARANTO venga a trovarsi nell’ambito dei sinistri in veste di danneggiato o di danneggiante, anche per sinistri, riferentesi a epoca precedente alla data di sottoscrizione del presente contratto, non siano stati definiti alla data medesima. 3. Nel corso dell’espletamento del proprio servizio il Broker s’impegna a: impiegare propri mezzi e risorse con accollo degli oneri relativi al reperimento ed all’utilizzo della documentazione necessaria; svolgere l’incarico alle condizioni di cui al presente capitolato, al bando di gara e all’offerta presentata in sede di gara, nell’interesse esclusivo dell’Azienda Sanitaria Locale di TARANTO e nel rispetto di tutte le indicazioni e le richieste da questi fornite; garantire soluzioni che risultino concretamente percorribili in ogni loro fase ed esaustive circa la copertura dei rischi insiti nell’attività dell’Azienda Sanitaria Locale di TARANTO; mettere a disposizione dell’Azienda Sanitaria Locale di TARANTO ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo; fornire esaustive relazioni in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta per conto dall’Azienda Sanitaria Locale di TARANTO; 6 Per accettazione_______________________ (timbro e firma) garantire la trasparenza dei rapporti con le Compagnie assicurative aggiudicatarie dei contratti assicurativi; Formazione gratuita ed aggiornamento del personale in loco presso le sedi dell’Azienda Sanitaria Locale di TARANTO, per un minimo garantito pari a 32/anno ore in tema di risk management (con riferimento anche ad attività di supporto e formazione nei confronti dei facilitatori/motivatori aziendali), 24 ore/anno in materia assicurativa; svolgere i servizi aggiuntivi offerti in sede di gara, osservando, ove applicabili, le norme e i riferimenti di legge contenuti nel presente contratto. Art. 6. – REMUNERAZIONE DELL’INCARICO I servizi di consulenza e assistenza assicurativa (brokeraggio) non comporteranno per l’Azienda Sanitaria Locale di TARANTO alcun onere diretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o quanto altro perché gli stessi saranno remunerati esclusivamente sulla base delle percentuali di provvigione di propria spettanza, indicate in sede di offerta di gara, da calcolarsi sui premi (imposte escluse) delle polizze stipulate dall’Azienda Sanitaria Locale di TARANTO e poste a carico delle compagnie di assicurazione. Le misure percentuali di aggiudicazione come sopra specificate saranno indicate, quale compenso del broker a carico delle compagnie aggiudicatarie, nei bandi di gara banditi dall’Azienda Sanitaria Locale di TARANTO per l’acquisizione delle polizze assicurative e non potranno costituire un onere aggiuntivo per l’Azienda medesima. Il Broker dovrà inoltre richiedere alla Compagnia di Assicurazione per ciascun contratto di assicurazione una dichiarazione attestante la corresponsione della provvigione corrispondente a quella oggetto di aggiudicazione della presente procedura di gara. Tale dichiarazione dovrà essere prodotta all’Azienda Sanitaria Locale di TARANTO all’atto della stipula del contratto di assicurazione. Nessun compenso potrà, inoltre, essere richiesto nel caso in cui l’Azienda Sanitaria Locale di TARANTO non ritenga di procedere alla stipula del contratto di assicurazione. Il broker, nel caso in cui sia sciolto il rapporto di brokeraggio con l’Azienda Sanitaria Locale di TARANTO, secondo le previsioni contenute nel presente contratto, deve rinunciare a ogni pretesa sui premi concernenti le annualità successive a quella in cui interviene lo scioglimento medesimo. Art. 7. – PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI Nell’ambito della gestione delle polizze, il pagamento dei premi relativi ai contratti stipulati, avverrà esclusivamente per il tramite dell’impresa di brokeraggio che risulterà aggiudicataria del servizio, la quale s'impegna e obbliga a versarli all’Assicuratore, in nome e per conto dell’Azienda Sanitaria Locale di TARANTO, nei tempi e nei modi convenuti con l’Assicuratore stesso al fine di garantire all’Azienda Sanitaria Locale di TARANTO l’efficacia e la continuità della copertura assicurativa, nonché a rilasciare all’Azienda Sanitaria Locale di TARANTO le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle compagnie assicurative, debitamente quietanzate. 7 Per accettazione_______________________ (timbro e firma) Il pagamento così effettuato avrà valore liberatorio per l’Azienda Sanitaria Locale di TARANTO. Non sono imputabili all’Azienda Sanitaria Locale di TARANTO gli effetti di ritardi di pagamenti effettuati dal Broker alle compagnie di assicurazione. Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento del premio alla Compagnia di assicurazione entro il termine indicato nella rispettiva polizza, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e dell’eventuale sospensione della garanzia assicurativa. Il Broker provvederà alla loro rendicontazione secondo gli accordi vigenti con la Compagnia delegataria e/o con ciascuno degli eventuali coassicuratori rilasciando ampia e liberatoria quietanza. Art. 8 – OBBLIGHI DEL BROKER VERSO IL PERSONALE DIPENDENTE Il Broker si obbliga a tener conto nell’ambito della propria attività di tutte le vigenti norme in materia d’igiene, sanità e sicurezza riguardanti il personale dipendente dell’Azienda Sanitaria Locale di TARANTO, anche in relazione a quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro da applicarsi per tutte le categorie dei lavoratori. Il Broker s’impegna, altresì, ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi. Il Broker si obbliga ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del proprio contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del presente atto, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località. Il Broker si obbliga a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano il Broker anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse. Art. 9 – COPERTURA ASSICURATIVA Prima della stipula del contratto, l’aggiudicatario si obbliga a presentare copia conforme all’originale della polizza di Responsabilità Civile professionale, di valore pari ad almeno euro 2.000.000, a copertura dei danni a terzi causati da negligenza, obbligandosi, in caso di aggiudicazione di tenere in essere detta polizza per tutta la durata dell’incarico, pena risoluzione immediata del presente contratto, oltre che nel corso dell’eventuale periodo di estensione dell’incarico. Art. 10 – RECESSO 1. L’Azienda Sanitaria Locale di TARANTO ha diritto al recesso nei casi di: 8 Per accettazione_______________________ (timbro e firma) a) giusta causa; b) mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici; 2. Si conviene che per giusta causa s’intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: a) che l’aggiudicatario sia sottoposto a procedure concorsuali, ivi inclusa l'amministrazione controllata, ovvero sia posto in liquidazione; b) qualora l’aggiudicatario perda i requisiti minimi richiesti dal Bando di gara e dal Disciplinare relativi alla procedura ad evidenza pubblica attraverso la quale è stato scelto l’aggiudicatario medesimo, tra cui, in particolare, in caso di cancellazione dall’Albo di cui al D.lgs. 209/2005 n seguito al quale si avrà cessazione immediata degli effetti del presente contratto; c) qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell’aggiudicatario siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia; d) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto. 3. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all’Amministrazione Contraente. 4. In caso di recesso dell’Azienda Sanitaria Locale di TARANTO l’aggiudicatario ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente e a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ. 5. In tutte le ipotesi potranno essere richiesti eventuali danni all’appaltatore. 6. In previsione di gare proposte in unione con altri enti del S.S.R. su aree omogenee e/o vaste o di gara unica regionale ovvero di finanziamento o assunzione diretta dei rischi, il contratto si risolverà di diritto e senza alcun onere alcuno nel caso in cui sopraggiungesse l'aggiudicazione ed il conseguente affidamento dei servizi assicurativi e/o di brokeraggio sa seguito di espletamento di gara unica regionale, e/o di area vasta, ovvero per sopravvenuta disposizione regionale anche nella ipotesi di autofinanziamento dei vari rischi assicurativi. 9 Per accettazione_______________________ (timbro e firma) ART. 11 – CONTROVERSIE Le controversie che dovessero eventualmente insorgere nell’interpretazione e nell’esecuzione del presente capitolato o del successivo contratto che non siano risolte in via amichevole, saranno devolute alla giurisdizione dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria. Foro Competente è quello di TARANTO. ART. 12 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E’ vietata la cessione totale o parziale del contratto. Nel caso di violazione a tale divieto, la cessione s’intenderà nulla e pertanto senza alcun effetto nei rapporti con l’Azienda Sanitaria Locale di TARANTO, che avrà tuttavia il diritto di recedere dal contratto medesimo e di chiedere il risarcimento di ogni eventuale danno. Art. 13 – OBBLIGHI A CARICO DELL’AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO L’Azienda Sanitaria Locale di TARANTO si obbliga nei confronti del Broker: a) a rendere noto, in occasione di procedure di gara per l'assunzione delle polizze assicurative, che la gestione del contratto di assicurazione e delle relative polizze è affidato al Broker, il quale è deputato a rapportarsi, per conto dell'Ente con le Compagnie assicurative per ogni questione inerente il contratto medesimo; b) a citare in tutti gli atti afferenti i propri servizi assicurativi, che si avvale del supporto del Broker; c) a non servirsi, durante la vigenza del presente incarico, di altro Broker e/o consulente assicurativo; g) a fornire al Broker la collaborazione del proprio personale per il puntuale e completo disbrigo di formalità ed obblighi riguardanti il servizio. Art. 14 – PREROGATIVE DELL’AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO Restano di esclusiva competenza della Azienda Sanitaria Locale di TARANTO: a) la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dal Broker; b) la decisione finale sulle coperture assicurative da adottare; c) l'adozione degli atti amministrativi e dei capitolati speciali d'appalto da utilizzare per l'appalto, nelle forme di legge, delle coperture assicurative di cui necessita l'Azienda Sanitaria Locale di TARANTO; d) la sottoscrizione di tutti gli atti, documenti contrattuali e ogni altro documento di perfezionamento delle polizze, compresi quelli relativi alla liquidazione di eventuali sinistri, restando in capo all’Azienda Sanitaria Locale di TARANTO la piena e assoluta autonomia decisionale, la titolarità della scelta del contraente, la formulazione di disdette 10 Per accettazione_______________________ (timbro e firma) così come altre operazioni modificative di obblighi precedentemente assunti. Resta inteso che eventuali proposte di disdetta dovranno essere comunicate con almeno tre mesi di anticipo, fatti salvi i termini contrattuali previsti in tali casi. Si specifica che il Broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici dell’Azienda Sanitaria Locale di TARANTO, né è in grado d’impegnare in alcun modo l’Azienda Sanitaria Locale di TARANTO se non previa esplicita autorizzazione. Pertanto, il Broker non potrà assumere qualsiasi iniziativa che non sia stata preventivamente concordata con l'Azienda Sanitaria Locale di TARANTO, così come non potrà cedere il servizio, in tutto o in parte, o subappaltare, anche parzialmente, il presente contratto sotto pena di decadenza. Art. 15 – SUBAPPALTO E’ vietato il subappalto. E’ consentito il subappalto dei soli eventuali servizi aggiuntivi. Art. 16 – INADEMPIENZE CONTRATTUALI L'Azienda Sanitaria Locale di TARANTO ha facoltà di verificare in ogni momento, tramite i propri dipendenti e funzionari, il regolare funzionamento e andamento del servizio. In caso di grave e documentata inadempienza da parte del broker, l'Azienda Sanitaria Locale di TARANTO si rivarrà, incamerando, anche in parte, la cauzione definitiva, secondo criteri di proporzionalità e ragionevolezza, fatto salvo il diritto di recesso di cui al comma successivo. L'Azienda Sanitaria Locale di TARANTO si riserva la facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico alla ditta con preavviso di 90 giorni qualora si verificasse, da parte di questa, il ripetersi di inadempienze rispetto agli impegni assunti in sede contrattuale; in tal caso il contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile. Nei casi di violazione degli obblighi contrattuali previsti nel presente capitolato speciale, diversi da quelli di cui al precedente comma, l'Azienda Sanitaria Locale di TARANTO provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, assegnando al Broker 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre contro deduzioni scritte. In caso di persistente inadempimento e ove le contro deduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, da parte dell'Amministrazione, a giustificare il comportamento del Broker verrà applicata, per ogni singola violazione una penale nella misura di: € 1.000,00 (euro mille/00) a valere sull'ammontare della cauzione definitiva, salvo l'eventuale diritto alle ulteriori somme per gravi omissioni o ritardi ulteriori rispetto al termine contenuto nella diffida ad adempiere; € 100,00 (euro cento/00) a valere sull'ammontare della cauzione definitiva, per ogni giorno di ritardo nell'inadempimento rispetto ai termini indicati dall'Azienda Sanitaria Locale di TARANTO per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali. Le sanzioni pecuniarie sopra descritte non si escludono e sono cumulabili tra loro. 11 Per accettazione_______________________ (timbro e firma) Art. 17 – SPESE CONTRATTUALI Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti al contratto sono a carico dell’aggiudicatario. Art. 18 – TUTELA DELLA PRIVACY Con riferimento al Decreto Legislativo n. 196 del 30.06.2003, si precisa quanto segue: Soggetto attivo della raccolta dei dati: l’Azienda Sanitaria Locale di TARANTO. Le finalità cui sono destinati i dati forniti dai partecipanti alla gara e le modalità del loro trattamento afferiscono esclusivamente all'espletamento della procedura di gara di cui trattasi. Il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura più esattamente come onere, nel senso che il concorrente, se intende partecipare alla gara, deve rendere la documentazione richiesta dall’Amministrazione aggiudicatrice in base alla vigente normativa. Il mancato conferimento dei dati, nei termini e nei modi richiesti, comporta l’esclusione dalla gara o la decadenza dall’eventuale aggiudicazione. I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno della stessa Azienda Sanitaria coinvolto nel procedimento; le società che abbiano presentato una valida domanda di partecipazione alla gara; ogni altro soggetto che abbia interesse alla procedura di gara ai sensi della L. n. 241/90. I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 della L. 196/2003 medesimo, cui si fa espresso rinvio per tutto quanto non previsto da capitolato. Art. 19 – ALLEGATI Formano parte integrante del presente contratto i seguenti allegati: o la proposta tecnica del broker aggiudicatario; o l’offerta economica del broker aggiudicatario. Art. 20 – NORME FINALI Per quanto non espressamente indicato nel presente contratto si fa riferimento alle norme di cui al d.lgs. 206/2005 e alla legge in vigore. Taranto, lì___________________ 12 Per accettazione_______________________ (timbro e firma) Il Direttore Generale IL BROKER ASSICURATIVO Azienda Sanitaria Locale TARANTO (Dr. Vito Fabrizio SCATTAGLIA) SOTTOSCRIZIONE CLAUSOLE VESSATORIE: Il Broker aggiudicatario dichiara di accettare in modo specifico, ai sensi dell’art. 1341 del Codice Civile, i seguenti articoli: 3, 5, 6,7, 10, 11, 12, 13, 18. IL BROKER ASSICURATIVO 13 Per accettazione_______________________ (timbro e firma)