Quesiti inseriti per paragrafo al 1 dicembre nel libro di diritto

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Quesiti
Quesiti di
autovalutazione da
diritto
Amministrativo dei
tributi
Strumenti di autovalutazione ed affinamento delle
capacità espositive e di ragionamento ai fini dell’esame
orale
-----------I quesiti sono distribuiti per i corrispondenti paragrafi del testo
guardando alla determinazione dei tributi dal punto di vista della
storia (cap.1), della politica (cap.2), dell’esternalizzazione su
privati (cap.3 sulla c.d. “autotassazione”), del dibattito pubblico
(cap.4), degli uffici tributari (cap.5), del contenzioso (cap 6), e
infine dei concetti economici di riferimento, cioè redditi, consumi
e patrimonio, secondo le c.d. “parti speciali” del diritto tributario
(par.7-10).
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Indice sommario
Indice sommario ........................................................................................ 2
Premessa: determinazione dei tributi e diritto come scienza sociale delle
funzioni istituzionali pubbliche .................................................................. 7
A Il diritto come scienza sociale delle organizzazioni incaricate di
funzioni pubbliche,non solo di giustizia .... Error! Bookmark not defined.
B La determinazione dei tributi come funzione non giurisdizionale, tra
criteri valutativi e contabili ....................... Error! Bookmark not defined.
C) Destinatari, metodologia e integrazioni multimediali del testo ... Error!
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parte prima ................................................................................................ 8
DETERMINAZIONE DEI TRIBUTI COME FUNZIONE SVOLTA DA
ORGANIZZAZIONI ISTITUZIONALI ED ESTERNALIZZATA SU
PRIVATI (AZIENDE, PROFESSIONISTI, INDIVIDUI) ........................... 8
CAPITOLO 1 CONCETTI STRUTTURALI: SPESA PUBBLICA,
TRIBUTI E LORO DETERMINAZIONE ................................................... 8
1.1.
I tributi nel quadro della fiscalità come finanziamento della
spesa pubblica (cenni a entrate patrimoniali, tariffe, moneta e debito) .... 8
1.2.
“Funzione tributaria” come determinazione della ricchezza, su
cui “imporre le imposte” ........................................................................... 9
1.3. Segue. Funzione tributaria nel quadro della giuridicità “non
giurisdizionale”. ...................................................................................... 10
1.4. Dalle stime per ordine di grandezza alla contabilità aziendale nella
determinazione dei tributi ........................................................................ 13
1.5. La c.d. “autotassazione” e la sua gestione aggiornando
tradizionali:aliquote, sanzioni, controlli. ................................................ 16
1.6 Controllo ultimo sulla funzione tributaria da parte della pubblica
opinione: sue carenze di formazione sociale e relativo disorientamento.18
1.7. Divagazioni sugli “effetti economici” dei tributi: stato/mercato”,
“pressione fiscale”, “redistribuzione”, “sviluppo” etc. ......................... 19
1.8. Concetti economici alla base dei tributi: beneficio e “sacrificio”
imposto a segni di ricchezza (consumo, reddito e loro componenti). ...... 20
1.9. Interdipendenze tra determinazione della ricchezza e gettito.......... 22
1.10. Ragioni, anche perequative, della molteplicità dei tributi e
panoramica del relativo gettito ............................................................... 23
1.11. Segue. Strumenti giuridici di determinazione della ricchezza
(stime,documenti,contabilità, etc.) ........................................................... 24
1.12 Contributi previdenziali come “tributi di scopo”? .......................... 25
Capitolo 2- INDICAZIONI DELLA POLITICA: LEGISLAZIONE
ORGANIZZATIVA E DECISORIA NELLA DETERMINAZIONE DEI
TRIBUTI (PRINCIPI COSTITUZIONALI E COMUNITARI) ................. 26
2.1. L’organizzazione legislativa della “funzione tributaria” (riserva di
legge, statuto del contribuente e “codificazione”) .................................. 26
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2.2. Capacità contributiva come sinonimo di “ricchezza” ed illusione di
una sua determinabilità personale complessiva. ..................................... 28
2.3. Legislazione organizzativa e decisoria in materia tributaria. .......... 31
2.4. Segue Sopravvalutazione della legislazione e suoi inconvenienti .... 32
2.5. Vaglio di ragionevolezza della legislazione tributaria da parte della
Corte Costituzionale ................................................................................ 34
2.6. Determinazione dei tributi e vincoli Europei.................................... 34
Capitolo 3 ................................................................................................ 36
I PRIVATI NELLA DETERMINAZIONE DEI TRIBUTI:ORGANIZZAZIONI
AZIENDALI, INDIVIDUI E CONSULENTI................................................. 36
3.1. Determinazione dei tributi attraverso la contabilità di
organizzazioni aziendali e istituzionali ................................................... 38
3.2. Rigidità delle procedure contabili e affidabilità tributaria delle
organizzazioni pluripersonali .................................................................. 41
3.3. Riutilizzazione e integrazione, a fini tributari, della documentazione
contabile aziendale .................................................................................. 44
3.4. L’innesto sulla contabilità di adempimenti tributari: dai versamenti,
alle dichiarazioni ..................................................................................... 46
3.5. Tassazione attraverso le aziende di ricchezza di terzi:“contribuenti
di diritto” e “di fatto” tra rivalse, traslazioni e controversie private con
oggetto tributario..................................................................................... 48
3.6. Segue. Sostituto d’imposta e ritenute alla fonte su redditi erogati a
terzi:funzione esattiva e segnaletica ........................................................ 49
3.7. Ricchezza fiscalmente non registrata dai titolari di organizzazioni
aziendali (ipotesi sulla “grande evasione”) ............................................ 53
3.8. Ricchezza non registrata per finalità aziendali e “costo dei tributi”
................................................................................................................. 55
3.9. L’interpretazione come qualificazione giuridica della ricchezza nella
cornice di concetti economici .................................................................. 56
3.10. Segue: inquadramento giuridico in funzione della convenienza
tributaria, “evasione interpretativa ed elusione” come comportamenti
aziendali e “diversivi istituzionali” (rinvio) ............................................ 58
3.11. Ricchezza non registrata, contestazioni interpretative e
“monitoraggio fiscale” nei rapporti internazionali ................................ 60
3.12. Riepilogo: ricchezza non registrata e contestazioni interpretative
nelle simmetrie della tassazione attraverso le aziende ............................ 60
3.13. Dove le aziende non arrivano: l’inutile “ragionierizzazione” dei
lavoratori indipendenti (il diversivo della “contabilità fiscale”) ............ 62
3.14. Segue. Mancata registrazione degli incassi nel lavoro indipendente
verso consumatori finali .......................................................................... 67
3.15. La ricchezza senza determinabilità contabile né basi fisse:riflessi
tributari dei cambiamenti del lavoro ....................................................... 69
3.16. La consulenza sulla determinazione dei tributi: la “tassazione
attraverso i commercialisti” .................................................................... 70
CAPITOLO 4 PUBBLICO DIBATTITO E STUDIOSI DAVANTI ALLA
MANCATA SPIEGAZIONE DELLA DETERMINAZIONE TRIBUTI ............ 72
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4.1. Percezione sociale dell’evasione: stime della ricchezza non
registrata ................................................................................................. 73
4.2. Percezione sopravvalutata della funzione istituzionale tributaria e
riflessi sull’adempimento dei lavoratori indipendenti. ............................ 75
4.3. Mancata spiegazione della funzione tributaria e carenze
metodologiche generali del “diritto” e delle scienze sociali ................... 76
4.4. Segue: Mancata spiegazione da parte di economisti, professionisti,
istituzioni, aziende e mezzi di informazione............................................. 79
4.5. Istintive spiegazioni della pubblica opinione:“eccessività delle
aliquote”, “senso civico”, “estensione della contabilità” e
“ragionierizzazione delle stime”. ............................................................ 81
4.6. Segue: strumentalizzazioni politiche del disorientamento tributario e
lacerazioni sociali ................................................................................... 84
4.7. Diritto come scienza sociale delle organizzazioni istituzionali: una
cornice per spiegare la funzione tributaria ............................................. 86
CAPITOLO 5 LE ORGANIZZAZIONI ISTITUZIONALI TRIBUTARIE . 88
5.1. Ruolo del pubblico potere nelle varie entrate pubbliche (tariffe, tasse
in senso stretto, monopoli, contributi, imposte etc...) .............................. 89
5.2. Geografia delle istituzioni tributarie (Agenzia delle Entrate –
Guardia di Finanza – esattori – uffici comunali, etc.) ............................ 92
5.3. Istituzioni come organizzazioni pluripersonali influenzate dal
controllo sociale e dalla cautela individuale: riflessi tributari ............... 93
5.4. L’ausilio delle istituzioni nell’autodeterminazione dei tributi
(modulistica, assistenza e interpretazioni amministrative)...................... 94
5.5. Acquisizione e controllo formale delle dichiarazioni e dei versamenti
(incroci informatici e campionatura oneri deducibili) ............................ 95
5.7. Credibilità economica e impulso all’adempimento come essenza
della funzione tributaria nell’autotassazione .......................................... 99
5.8. L’empirismo e il probabilismo del giudizio di fatto nella valutazione
della ricchezza da parte degli uffici tributari. ....................................... 102
5.9. Segue: adeguamento della tradizionale valutazione della ricchezza
alla tassazione attraverso le aziende: gli “indizi contabili” ................. 105
5.10. Determinazione valutativa della ricchezza, allocazione delle risorse
e “discrezionalità” ................................................................................ 106
5.11. Segue. Sospetti di connivenza e negligenza come ostacolo
all’esercizio della funzione tributaria.................................................... 107
5.12. Ambiguità delle formule normative sull’accertamento tributario
(induttivo, contabile, etc.) ...................................................................... 108
5.13. Valutazione amministrativa della ricchezza non registrata, tra indizi
fisico-economico-contabili e studi di settore ......................................... 108
5.14. Tenore di vita e spesa “privata” come indizio di ricchezza non
registrata (accertamenti “sintetico-redditometrici”) ............................ 111
5.15. Necessità di intervento valutativo su manifestazioni di ricchezza
collaterali e sfuggenti ............................................................................ 112
5.16. Potenzialità e mitologie di banche dati , tracciabilità e altri “indizi
contabili”............................................................................................... 114
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5.17. Ricadute sulle organizzazioni aziendali delle mitologie dei “grandi
evasori” come capro espiatorio dei malesseri creati dal loro stesso ruolo
tributario: le contestazioni interpretative .............................................. 115
5.18. Segue. “contenuto”delle contestazioni interpretative: l’inferno
della ricchezza palese e l’ibrido del tutoraggio fiscale. ........................ 116
5.19. inconvenienti delle contestazioni interpretative sulla funzione
istituzionale tributaria, l’economia e la società .................................... 117
5.20. Il condono come ultima frontiera dell’autodeterminazione e
dell’“amministrazione per legge” ......................................................... 118
Capitolo 6 CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO E GIURISDIZIONALE,
RISCOSSIONE E SANZIONI ................................................................. 119
6.1. Provvedimenti amministrativi nella determinazione dei tributi:
autoritatività, termini, competenza, partecipazione del privato. ........... 120
6.2. Segue: diversità tra motivazione e prova degli accertamenti tributari
............................................................................................................... 121
6.3. Provvedimenti degli uffici tributari verso coobbligati solidali e
contribuenti di fatto ............................................................................... 121
6.4. Il contenzioso amministrativo: accertamento con adesione,
conciliazione giudiziale, “mediazione” e prospettive ........................... 123
6.5. Segue. Criticità di investire lo stesso ufficio che ha emesso l’atto del
ricorso e necessità di coinvolgere altri organi (prospettive della
“mediazione tributaria”) ....................................................................... 123
6.6. Il ritiro degli atti in autotutela, tra correzione, riduzione e
abbandono ............................................................................................. 124
6.7. Controllo giurisdizionale delle istituzioni: un processo di
impugnazione......................................................................................... 124
6.9. Ispirazione al rito processualcivilistico e sostanza impugnatoria .. 127
6.10. Insuccesso della via processuale alla determinazione dei
tributi:prospettive di riforma per tipologie di controversie ................... 129
6.11. Riscossione coattiva e retaggio degli “esattori” .......................... 130
6.12. Riscossione in pendenza di ricorso come diversivo rispetto alla
certezza della riscossione ...................................................................... 130
6.13. Inadeguatezza delle sanzioni a compensare l’insufficiente intervento
valutativo delle istituzioni tributarie. .................................................... 131
6.14. Segue: 2 Il palliativo penaltributario tra ricchezza non registrata e
contestazioni interpretative ................................................................... 131
PARTE SECONDA . PRECISAZIONE GIURIDICA DEI CONCETTI
ECONOMICI CUI SI RIFERISCONO LE IMPOSTE (REDDITI ,
CONSUMI E PATRIMONIO). ............................................................... 133
CAPITOLO 7 DETERMINAZIONE SIMULTANEA DI CONSUMI E
REDDITI ATTRAVERSO GLI OPERATORI ECONOMICI .................. 133
7.1. diritto tributario sostanziale e determinazione unitaria di consumi e
redditi attraverso le aziende: Iva e imposte dirette ............................... 135
7.2. Imposte sui consumi: dalla visibilità materiale delle merci a quella
contabile del “valore aggiunto” (l’IVA) ............................................... 138
7.4. L’IVA nei rapporti internazionali e intracomunitari ...................... 142
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7.5. Esposizione parallela della tassazione diretta e indiretta attraverso
le aziende: panoramica degli operatori economici ............................... 144
7.6. Operazioni attive “tipiche” (“cessioni di beni” e “prestazioni di
servizi”) e determinazione in base ai corrispettivi. ............................... 147
7.7. Supporti documentali (richiamo e integrazione del par. 3.3 su
registrazioni, fatture, scontrini, note di credito) ................................... 149
7.8. Segue: dai documenti ai libri contabili (richiami e integrazioni
rispetto ai paragrafi 3.3-3.4) ................................................................. 154
7.9. L’inerenza nelle imposte sui redditi e nell’IVA: 1) la distinzione tra
costi e consumi ...................................................................................... 156
7.10. Segue: 2) Inerenza e simmetria rispetto ad operazioni attive non
soggette tributo (esenzioni IVA e deduzione interessi passivi nelle
imposte sui redditi) ................................................................................ 159
7.11. Principali elementi rilevanti ai fini della dell’IVA e principio di
onnicomprensività delle imposte sui redditi .......................................... 160
7.12. Il momento impositivo nella tassazione attraverso le aziende (cassa,
competenza, irrilevanza delle mere valutazioni: rinvio alle operazioni
straordinarie) ........................................................................................ 162
7.13. Il valore fiscalmente riconosciuto e l’esposizione in bilancio dei
beni di impresa, tra criteri patrimoniali e reddituali ............................ 166
7.14. Valutazioni fiscali di fine esercizio e rapporti col bilancio .......... 168
7.15. Le valutazioni del patrimonio ai fini del bilancio 1) ammortamenti e
accantonamenti...................................................................................... 170
7.16. Le valutazioni del patrimonio ai fini del bilancio: 2) rimanenze di
beni e servizi .......................................................................................... 171
7.17. Coordinamento tra tassazione delle società e dei soci ................. 172
7.18. Collegamento dei redditi al territorio nazionale: criterio della
produzione, della residenza e relativo coordinamento contro doppie
imposizioni............................................................................................. 175
7.19. Segue: simmetrie fiscali e rapporti internazionali, concorrenza
fiscale dannosa, transfer price, cfc. ....................................................... 177
7.20. Realizzo e neutralità nelle operazioni straordinarie d’impresa. .. 178
7.21. Determinazione dei tributi e procedure concorsuali .................... 180
CAPITOLO 8 OPERATORI ECONOMICI “NON D’IMPRESA” E ALTRI
REDDITIERI (PROFESSIONI LIBERALI, AGRICOLTURA, IMMOBILI
E RISPARMIO) ...................................................................................... 181
8.1. Le modeste specificità rispetto all’impresa del lavoro autonomo
“professionale” ..................................................................................... 182
8.2. Ricchezza agricola tra catasto e IVA (tracce di forfettizzazione nella
tassazione attraverso le aziende?) ......................................................... 186
8.3. Tassazione ragionieristico-documentale del lavoro dipendente..... 189
8.5. Tassazione attraverso le aziende di redditi di capitale e plusvalenze
finanziariei ............................................................................................. 190
8.6. Le principali ipotesi residuali (“redditi diversi”) .......................... 191
CAP 9 DAL RISULTATO DELL’ATTIVITÀ ALLE IMPOSTE, REALI E
PERSONALI .......................................................................................... 192
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9.1. Dalla determinazione della ricchezza a quella delle imposte: IRES,
IRPEF e IRAP........................................................................................ 193
9.2. Segue. Realità e personalità dei tributi:precisazioni sul concetto di
reddito ................................................................................................... 193
9.3. La personalità dell’IRPEF: riporto perdite, oneri deducibili, anche
in forma di detrazione e “contrasto di interessi” .................................. 195
9.4. Segue. Redditi familiari, detrazioni dall’imposta aliquote progressive
............................................................................................................... 197
9.5. Limitata rilevanza della pluriennalità dei redditi e tassazione
separata come limite alla progressività................................................. 198
9.6. L’IRAP e la tassazione attraverso le aziende del valore aggiunto
“tipo reddito” ........................................................................................ 199
CAP 10 ADATTAMENTO DEI “TRIBUTI MINORI” ALLA TASSAZIONE
ATTRAVERSO LE AZIENDE ................................................................ 200
10.1. Una geografia dei “tributi minori” .............................................. 201
10.2. I tributi sugli atti giuridici solenni o visibili (imposta di registro).
............................................................................................................... 201
10.3. Istituzioni e organizzazioni nella tassazione dei documenti giuridici
(bollo e concessioni pubbliche) ............................................................. 204
10.4. “Tassazione sul patrimonio” come soluzione di ripiego (di difficile
gestione) ................................................................................................ 205
10.5. Successioni e donazioni: un’imposta patrimoniale da gestire
attraverso gli uffici. ............................................................................... 206
10.6. Altri tributi speciali su consumi di determinati beni e servizi
(incluso accise e dogane) ...................................................................... 206
10.7. La metamorfosi contabile-comunitaria dei tributi doganali......... 207
10.8. Tributi locali tra tassazione attraverso le aziende e attraverso gli
uffici:aspetti tributari del “federalismo fiscale” ................................... 207
10.9. La tassazione patrimoniale locale sugli immobili (sall’ICI all’IMU
alla TASI) .............................................................................................. 208
Premessa: determinazione dei tributi e diritto come
scienza sociale delle funzioni istituzionali
pubbliche
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parte prima
DETERMINAZIONE DEI TRIBUTI COME FUNZIONE
SVOLTA DA ORGANIZZAZIONI ISTITUZIONALI ED
ESTERNALIZZATA SU PRIVATI (AZIENDE,
PROFESSIONISTI, INDIVIDUI)
CAPITOLO 1 CONCETTI STRUTTURALI: SPESA
PUBBLICA, TRIBUTI E LORO DETERMINAZIONE
1.1. I tributi nel quadro della fiscalità come
finanziamento della spesa pubblica (cenni a
entrate patrimoniali, tariffe, moneta e debito)
Gli aggettivi “fiscale” e “tributario”:
1) significano la stessa cosa
2) le tematiche tributarie sono una parte di quelle fiscali
3) le tematiche fiscali sono una parte di quelle tributarie
Nel rapporto tra concetto di “fiscalità” e di “tassazione”:
1) La fiscalità è una parte della tassazione
2) La tassazione rientra nella fiscalità
3) La fiscalità si è sviluppata dalla tassazione
Nell’etimologia storica il fisco era sinonimo
1. Dell’insieme dei pubblici uffici preposti all’esazione delle
imposte
2. Dell’insieme del patrimonio pubblico inteso come “stock”, cioè
terre coltivabili, fabbricati, denaro, etc..
3. Dell’insieme delle pubbliche entrate
Il patrimonio pubblico (fisco) anticamente si alimentava:
1. Solo con entrate coattive, “coercitive”, come ad esempio le
confische
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2. Anche con entrate spontanee, ad esempio effettuate per
acquisire peso politico
3. Solo con tributi
Nell’economia preindustriale la finanza pubblica era alimentata
1. Essenzialmente da tributi
2. Essenzialmente da redditi del patrimonio pubblico, cui si
aggiungevano tributi per esigenze particolari (ad es. militari)
3. Essenzialmente da tariffe, dovute al vasto intervento pubblico
vigente all’epoca
1.2. “Funzione tributaria” come determinazione
della ricchezza, su cui “imporre le imposte”
Tendenzialmente, in ordine logico, al finanziamento delle spese
pubbliche si è provveduto
1. Con l’introduzione di tributi, e solo successivamente, in caso di
bisogno, con lo sfruttamento del patrimonio
2. Con lo sfruttamento del patrimonio, e in caso di sua
insufficienza con i tributi
3. Con lo sfruttamento del patrimonio e poi con debiti
Quando si parla di determinazione della ricchezza ai fini tributari
si intende
Una manifestazione di complessiva capacità contributiva di chi
paga
Una manifestazione di grande agiatezza
Una specificazione puntuale di un concetto economico aggregato
(reddito, consumo etc)
Per residualità dei tributi si intende:
1. che i tributi vengono utilizzati per finanziare le spese pubbliche
meno importanti
2. che si ricorre ai tributi dopo aver sfruttato altre forme di entrate
pubbliche
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3. che i tributi sono in genere poco importanti nella società
moderna come strumento di finanziamento delle spese pubbliche.
L’istituto giuridico più antico e strutturale, ricorrente in ogni
tipologia di tributi è
1) l’esercizio di un pubblico potere
2) la riscossione dei tributi da parte del fisco, rivolgendosi ad un
giudice, come qualsiasi altro creditore
3) la possibilità di una tutela giurisdizionale davanti ad un organo
indipendente
I tributi rappresentano attualmente
1) una parte secondaria delle entrate pubbliche
2) la parte prevalente delle entrate pubbliche, come è sempre stato
nella storia ed è per tutti i paesi del mondo
3) la parte prevalente delle entrate pubbliche, coma accade oggi
per la maggior parte dei paesi sviluppati e popolosi
II potere politico, dove cioè avviene la sintesi dei valori del
gruppo sociale:
1. inizia a soddisfare le spese pubbliche mediante entrate non
tributarie, poi inserisce i tributi
2. Inizia a soddisfare le spese pubbliche con entrate tributarie, e
solo dopo sfrutta le altre fonti
3. Soddisfa necessariamente le spese pubbliche con entrate
tributarie, le uniche concepibili a tal fine, da sempre
1.3. Segue. Funzione tributaria nel quadro della
giuridicità “non giurisdizionale”.
Il diritto tributario studia
1. Istituzioni giurisdizionali
2. Istituzioni non giuridiche, ma economiche
3. Istituzioni con compiti non giurisdizionali
Il diritto 1) riguarda istituzioni espresse dalla politica 2) riguarda
solo la soluzione delle controversie private da parte della politica
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o di un suo delegato (magistrato) 3) esiste solo se ci sono leggi da
interpretare
Quale tra i seguenti esempi di diritto non giurisdizionale si è
sviluppato per primo, su delega politica 1) Il diritto
dell’amministrazione del patrimonio pubblico 2) il diritto del
prelievo delle imposte 3) il diritto dell’ambiente
Il diritto tributario 1) e' pubblico perche'come tutto il diritto
riguarda istituzioni pubbliche 2) e' diritto privato perche' il
contribuente e' un privato 3) riguarda istituzioni pubbliche
dedicate alla determinazione dei tributi, che finanziano spese
pubbliche
Prima di essere affidate a istituzioni giuridiche, delegate dalla
politica, le funzioni istituzionali erano svolte 1) in modo
spontaneo da tutti 2) dagli operatori economici 3) direttamente
dalla politica
Le istituzioni tributarie
1) Sono l’unico esempio attuale di istituzione non giurisdizionale
2) Sono uno dei primi esempi storici di istituzioni non giurisdizionali
3) Sono istituzioni giurisdizionali
Nella società preindustriale i tributi
1. Normalmente non esistevano , perché le entrate patrimoniali erano sufficienti
a coprire tutte le spese pubbliche
2. Esistevano ed erano molto elevati, per l’intenso intervento pubblico in tutti i
settori della vita sociale
3. Esistevano, per integrare le entrate patrimoniali, soprattutto quando
occorreva sostenere spese militar
Nell’evoluzione della tassazione dalle epoche storiche remote, verso i nostri
tempi, l’attività di prelievo dei tributi:
1. Si è andata separando dalla politica, dando luogo a un potere amministrativo
2. Si è andata confondendo con la politica, con la quale si è confuso il potere
amministrativo
3. E’ stata sempre affidata in prevalenza al potere giurisdizionale
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La determinazione dei tributi esprime
1) una giuridicità giurisdizionale
2) una giuridicità non giurisdizionale di cui è stato uno dei primi
esempi
3) una prerogativa della politica, senza caratteristiche giuridiche
Le funzioni istituzionali, che danno luogo al diritto provengono
1) da una delega della società, attraverso la politica
2) Da uno sviluppo dell’economia
3) da una spontanea evoluzione sociale, che prescinde dalla
politica
Tra le prime funzioni giuridiche, delegate dalla politica a apposite
istituzioni, e giuridicamente regolate, segnaliamo:
1) la difesa militare
2) l’amministrazione della giustizia per la soluzione delle
controversie
3) l’istruzione e la sanità
Le controversie private sono risolte
1) con una funzione pubblica, denominata diritto privato
2) dall’iniziativa degli stessi privati, senza alcuna funzione
pubblica
3) direttamente dalla politica
Come famiglia di materie giuridiche il diritto tributario appartiene
1. Al diritto delle pubbliche amministrazioni
2. Al diritto privato
3. Al diritto processuale
Nella tassazione valutativa preindustriale le sperequazioni tributarie tra diverse
categorie di contribuenti
1. Non esistevano
2. Esistevano ma erano frutto di una precisa scelta politica
3. Esistevano, e si erano autoprodotte per la differente determinabilità
della ricchezza
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Prima della tassazione attraverso le aziende, le imposte:
1) potevano essere applicate meccanicamente, in modo automatico
2) richiedevano valutazioni, che erano però alla portata della cultura generale
degli operatori del diritto e dell’economia
3) potevano essere applicate solo conoscendo le teorie economiche della
tassazione, elaborate e diffuse dagli studiosi di estrazione economica come
Einaudi, Pantaleoni, Griziotti, etc.
1.4. Dalle stime per ordine di grandezza alla
contabilità aziendale nella determinazione dei
tributi
Nel medio evo l’occupazione prevalente era
 Nell’artigianato e nel commercio, il cui reddito non veniva
tassato
 Nell’agricoltura, il cui reddito veniva tassato
 Nell’agricoltura il cui reddito non veniva tassato
Il “reddito mobiliare” e l’imposta di ricchezza “mobile” si
chiamavano così perché
 Derivano da attività “non legate alla terra”, cioè non
agricole né pastorizie
 Derivavano dalla concessione in uso di attrezzi, arredi e
altri “mobili”
 Riguardavano uomini liberi che non erano servi della gleba
e come tali erano “mobili”
Il principale riflesso tributario, connesso all’avvento della
produzione industriale di serie è stato
1) Che la tassazione valutativa tradizionale si è complicata
2) Che è diventata possibile la tassazione attraverso la
contabilità di organizzazioni economiche pluripersonali
(aziende)
3) Che è diminuito il bisogno di gettito tributario, per via
della diminuita necessità di intervento pubblico
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La determinazione documentale dei tributi attraverso la contabilità
delle organizzazioni :1) ha soppiantato le precedenti caratteristiche
della tassazione, e cioè l’oggetto economico e la matrice
amministrativa 2) ha trasformato una precedente materia
economica in materia giuridica 3) ha modificato il ruolo dei poteri
amministrativi ed affinato l’oggetto economico, oltre ad affiancare
loro organizzazione aziendale e valutazione patrimoniale dei
rapporti giuridici.
L'azienda come organizzazione contabile
1) E' come una spugna, percepisce redditi ed eroga consumi
2) E' come una spugna, percepisce consumi ed eroga redditi
3) Eroga ricavi e percepisce una creazione di valore
La tassazione medievale-rinascimentale “per contingente” o a
ripartizione, con i tributi “capitari” del focatico, testatico e simili
 Comportava un contatto diretto tra potere centrale
destinatario del gettito e singoli contribuenti
 Avveniva in due tempi , col potere centrale che chiedeva
somme a formazioni sociali intermedie che si rivolgevano
poi al singolo contribuente
 Nasceva dall’iniziativa delle formazioni sociali intermedie
La visibilità della ricchezza nel sistema a ripartizione era basata
Solo sulla floridezza delle attività agricole
Sulla situazione comparativa dei singoli da parte del potere
centrale
Sulla situazione comparativa dei singoli da parte della formazione
sociale intermedia (villaggio, corporazione,etc.)
Nel sistema di tassazione a ripartizione
 Le formazioni sociali intermedie non rilevavano , decideva
il potere centrale
 Le formazioni sociali intermedie erano determinanti
 Le formazione sociali intermedie prendevano l’iniziativa
della tassazione
Il punto debole del sistema a ripartizione era
14 di 209
 L’entità della somma richiesta alla formazione sociale
intermedia
 L’entità eccessiva delle somme richieste a tutti i singoli
 Una possibile ripartizione sperequata tra i singoli della
somma richiesta alla formazione sociale intermedia
Le arbitrarietà del sistema a ripartizione nella divisione tra i
membri della formazione sociale intermedia:
 Non sussistevano
 Sussistevano ma non erano suscettibili di rimedi
 Sussistevano ed erano fronteggiate coi catasti
Il sistema a ripartizione somiglia vagamente , guardando alla
società di oggi:
 Alla tariffazione elettrica
 Al condominio
 All’Irpef
Con la produzione industriale di serie la tassazione attraverso
formazioni sociali intermedie:
 E’ venuta meno in tutto e per tutto con la crisi del villaggio
rurale e delle corporazioni artigiane
 E’ rimasta come in precedenza
 Si è riposizionata ed esaltata usando le organizzazioni
amministrative
Il riposizionamento della tassazione grazie all’utilizzazione delle
organizzazioni amministrative si basa:
 Sulle organizzazioni aziendali pluripersonali
 Sulle organizzazioni istituzionali pubbliche
 Sulle organizzazioni pluripersonali in genere
L’espressione “tassazione attraverso le aziende riguarda”
 Solo le aziende pluripersonali private
 Tutte le organizzazioni, aziende private ed enti pubblici
 Tutti gli operatori economici, anche individuali
15 di 209
Le aziende svolgono
1. In via primaria un ruolo di esattori del fisco
2. Una determinazione della ricchezza ai fini tributari, di cui viene
loro dato atto
3. Una determinazione della ricchezza ai fini tributari neppure
razionalizzata, il che ne smentisce l’idea di “omoni consapevoli”
1.5. La c.d. “autotassazione” e la sua gestione
aggiornando tradizionali:aliquote, sanzioni,
controlli.
L’autotassazione, come concetto per spiegare la tassazione
attraverso le aziende
1) è improprio perché funziona solo quando le imposte sono
richieste dalle aziende
2) è improprio perché mette in ombra il ruolo del fisco, anche
solo virtuale
3) è ineccepibile, perché tutti i contribuenti sono sullo stesso
piano davanti alla gazzetta ufficiale, e quindi nascondere la
ricchezza è solo questione di onestà
Il concetto di autotassazione
1. E’ improprio, in quanto la richiesta delle imposte deve
sempre provenire da un terzo (la tassazione è sempre etero,
non auto)
2. Indica i casi in cui le imposte si pagano anche senza
richiesta personalizzata, indotti dalla prospettiva di controlli e
sanzioni
3. Indica solo i casi in cui si viene tassati dalle aziende datrici
di lavoro, o venditrici di beni
L’autotassazione e la tassazione attraverso le aziende
1. Sono la stessa cosa, vista da due punti di vista differenti
16 di 209
2. L’autotassazione riguarda la ricchezza non raggiunta dalle
aziende, e richiede un adeguato intervento degli uffici
3. L’autotassazione è effettuata dalle stesse aziende , che
tassano se stesse
La tassazione attraverso le aziende è
1. Un caso di autotassazione, dove è fondamentale il concreto
intervento dissuasivo degli uffici
2. Un caso di tassazione per legge, in quanto basta la
prospettiva di un potenziale intervento degli uffici perché
l’azienda obbedisca alla legge
3. Un caso di tassazione attraverso l’intervento degli uffici
Le aziende sono un punto di forza della cd
“autodeterminazione dei tributi” (autotassazione) perché
1. Troppo rigide perché i loro contabili si prendano la
responsabilità di omettere la registrazione della ricchezza ai
fini tributari
2. Le aziende sono tendenzialmente “oneste”
3. le aziende sono controllate più spesso dagli uffici tributari
L’autodeterminazione dei tributi:
1) è un termine equivoco per indicare un aspetto della
tassazione attraverso le aziende, che va integrata
dall’intervento del fisco sulla ricchezza non raggiunta dalle
aziende
2) funziona da sola in base al senso civico e ai controlli del
fisco
3) è un concetto fuorviante, perché iniziativa
dell’amministrazione finanziaria
Nella c.d. “autotassazione”, la matrice di diritto amministrativo
dei tributi
1. Viene meno, perché tutto passa attraverso le aziende, che
non fanno parte della pubblica amministrazione
2. Resta perché tutte le aziende sono controllate alla ricerca di
ricchezza non registrata
17 di 209
3. Resta perché sullo sfondo dell’adempimento delle aziende
c’è l’intervento sia pure virtuale del fisco
Il fattore più importante, tra i seguenti, ai fini dell’adempimento o
dell’evasione è
1. La previsione dei possibili controlli e del loro esito
2. La soddisfazione per il livello dei servizi pubblici
3. Operare con consumatori finali o meno, quale che sia la
dimensione dell’impresa fornitrice
1.6 Controllo ultimo sulla funzione tributaria da parte
della pubblica opinione: sue carenze di formazione
sociale e relativo disorientamento.
Situazioni di disagio sociale sono fronteggiate meglio:
1. Con sgravi fiscali
2. Con l’erogazione di sussidi
3. Con una repressione più forte
Nella tassazione s’intrecciano aspetti di macroeconomia, di esercizio dei poteri
pubblici, di analisi economica dei rapporti privati nonché di organizzazione
aziendale. Pertanto:
1) Occorre avere una organica conoscenza di tutti i suddetti settori, come trattati
nella sede loro propria
2) Occorre individuare gli aspetti dei settori suddetti che rilevano per
l’applicazione dei tributi
3) Basta avere una organica conoscenza di uno soltanto di questi settori.
La convivenza sociale può essere affrontata:
1. Esclusivamente con l’intervento pubblico
2. Esclusivamente con il ricorso agli accordi privati tra individui
3. Sempre con un insieme di tutti e due
18 di 209
1.7. Divagazioni sugli “effetti economici” dei tributi:
stato/mercato”, “pressione fiscale”, “redistribuzione”,
“sviluppo” etc.
Davanti ai disorientamenti derivanti dalla diversa determinabilità della
ricchezza ai fini tributari, come reagisce il pubblico dibattito?
1) Tende a divagare sugli effetti dei tributi sull’economia, confondendo
due profili diversi
2) Resta indifferente alle sperequazioni indotte dalla diversa
determinabilità della ricchezza
3) Elabora da solo spiegazioni soddisfacenti sulla diversa determinabilità
della ricchezza ai fini tributari
Una convivenza sociale organizzata solo con l’accordo tra privati, evitando le
spese pubbliche, da coprire anche con i tributi:
1) sarebbe facile, ma non si riesce a realizzare per le resistenze ideologiche ad
una sana applicazione dei principi di libero mercato
2) si verifica frequentemente, nel mondo d‘oggi e nella storia
3) è impossibile, perché quantomeno la sicurezza, la difesa e la giustizia
devono essere pubbliche
Si parla di redistribuzione , da effettuare attraverso la tassazione in quanto:
1) bisogna togliere i soldi ai ricchi, per il loro bene, in una specie di “salasso” a
scopi terapeutici
2) bisogna togliere i soldi ai ricchi per darli ai poveri, senza altro motivo ,
indipendentemente dall’utilità della relativa spesa pubblica
3) bisogna finanziare l’intervento pubblico nella convivenza sociale, in genere a
favore dei poveri, cercando di gravare proporzionalmente su chi ha risorse
maggiori
L’intervento pubblico, mediante “organizzazioni istituzionali” è:
1. Tendenzialmente più efficiente di quello privato, in quanto avviene
sotto il controllo dei clienti
2. Meno efficiente di quello privato in quanto pagato da soggetti diversi
da chi ne usufruisce
3. Di analoga efficienza rispetto a quello privato.
Si dice che l’intervento pubblico è “intermediato” perché
1. Pagato da soggetti diversi da quelli che ne beneficiano, interrompendo
la relazione “cliente fornitore”
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2. Perché non è orientato al profitto, in quanto finanziato dalle imposte
3. Perché è realizzato sul mercato, ma da aziende di proprietà pubblica.
La pressione fiscale:
1) indica anche la perequazione nella ripartizione dei tributi tra le varie
tipologie di ricchezza
2) indica il livello assoluto della spesa pubblica
3) indica il rapporto tra tributi e PIL
La pressione fiscale dipende:
1) dal rapporto tra gettito tributario e prodotto interno lordo
2) dal rapporto tra gettito tributario e servizi pubblici forniti
3) dal rapporto tra gettito tributario e debito pubblico
1.8. Concetti economici alla base dei tributi: beneficio e
“sacrificio” imposto a segni di ricchezza (consumo, reddito
e loro componenti).
La tassazione è riferita
1. Alla condizione economica globale dell’individuo, come prevede l’art. 53
della costituzione
2. A singoli elementi di ricchezza, privi di coordinamento tra di loro
3. A singoli elementi di ricchezza, privi di coordinamento tra di loro, salvi i
redditi, dove c’è un tentativo di considerazione cumulata
Il criterio del sacrificio per la copertura delle spese pubbliche riguarda
soprattutto
1. le tariffe
2. Le tasse
3. Le imposte
Nella storia della tassazione, e nella struttura logica delle imposte
1. Tutte le imposte sono sui redditi, guardando ad essi in base all’art.53 della
costituzione
2. Tutte le imposte si pagano coi redditi, anche se si riferiscono direttamente ai
redditi solo da pochi secoli
3. Tutte le imposte si pagano coi redditi, e le imposte sui redditi mobiliari non
agricoli hanno origini storiche remotissime
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Il criterio del sacrificio corrisponde al presupposto logico che paghi
1. Chi ha le risorse economiche per farlo
2. Chi usufruisce dell’intervento pubblico
3. Chi ha una posizione sociale inferiore e può essere appunto “sacrificato”
La ricchezza ai fini tributari e' 1) la base di commisurazione di
tutti i tributi 2) la base di commisurazione delle imposte 3) l'entita'
da scoraggiare attraverso il prelievo dei tributi
La ricchezza, rilevante ai fini tributari, nasce 1) dall'economia,
intesa come attivita' per soddisfare bisogni 2) dall'accumulo di
beni cui gli altri danno valore 3) da atti di volonta' politica
Il reddito 1) si accompagna sempre a un consumo, magari
inferiore 2) e' del tutto indipendente dal consumo 3) e' sempre
esattamente pari al consumo
In che cosa consiste il reddito?
In un flusso di corrispettivi derivanti da una determinata
prestazione
Oltre che di corrispettivi di una prestazione, di cui al punto
precedente il reddito può consistere anche di plusvalenze su beni
Qualsiasi entrata monetaria costituisce reddito
Il consumo 1) nasce sempre da un reddito del consumatore 2) puo'
anche essere finanziato da un debito 3) puo' essere finanziato da
redditi, debiti o sussidi
Il concetto di consumo ai fini della tassazione riguarda
1. Solo i servizi e i beni privi di apprezzabile valore intrinseco, non i beni
durevoli, per cui manca il consumo
2. Anche i consumi di beni durevoli, come ad esempio arredamento
dell’abitazione, acquisti o lavori immobiliari
3. Tutti i beni o i servizi che perdono la propria identità con l’uso,
comprese le materie prime delle aziende di trasformazione
21 di 209
La pubblica entrata connessa alla fruizione di funzioni pubbliche da parte del
contribuente:
1. E' proporzionale alla ricchezza del privato
2. Considera solo il tipo di funzione pubblica usata, senza rilevanza della
ricchezza
3. Considera il tipo di funzione pubblica, ma spesso anche la situazione
economica dell’individuo
Secondo la normativa generale italiana, dopo un periodo di inflazione, la
tassazione dei redditi avviene:
1. Esentando dalla tassazione il reddito monetario dovuto all’inflazione
2. Tassando anche il reddito monetario dovuto all’inflazione
3. Esentando da tassazione i redditi di lavoro dipendente derivanti da inflazione
Quale dei seguenti settori dell’attività pubblica si presta meglio ad essere
finanziato con tariffe, cioè secondo il principio del “beneficio”
1. Difesa
2. Ambiente
3. Sanità
Quali rapporti ha il diritto tributario con l’economia ?
1. Nessun rapporto
2. Si occupa degli effetti economici dei tributi
3. E’ una materia giuridica con oggetto economico
1.9. Interdipendenze tra determinazione della ricchezza e
gettito
Entrate e spese pubbliche sono interdipendenti nel senso che sono decise
1. Stabilendo prima le spese e poi le entrate
2. Stabilendo prima le spese in relazione alle possibili entrate
3. Stabilendo prima le entrate e poi le spese
In linea logica
1. Viene prima la determinazione della ricchezza, poi il prelievo di una sua
quota
2. La determinazione della ricchezza è contestuale alla decisione di quanta
prelevarne
3. La decisione di quanta ricchezza prelevare , ne precede la determinazione
La necessità di fare delle stime ai fini tributari si ha soprattutto
1) in capo alle aziende, in sede di autodeterminazione del tributo
2) in capo al fisco, nella determinazione della ricchezza non registrata
22 di 209
3) in capo al fisco nelle questioni di diritto sul regime della ricchezza
registrata
Lo sfasamento tra tassazione ragionieristica attraverso le aziende e valutativa
attraverso gli uffici
1. Crea malesseri sociali, che però non sono oggetto di speculazioni politiche
2. Non crea malesseri sociali
3. Crea malesseri sociali, che sono oggetto di speculazioni politiche di segno
opposto, “stataliste e liberiste”
Nella società moderna le spese pubbliche
1. Sono più rigide rispetto al passato
2. Sono più flessibili rispetto al passato
3. Hanno la stessa elasticità e rigidità del passato
La necessità di entrate tributarie aumenta quando:
1. Cresce l’intervento pubblico nell’economia
2. Diminuisce la spesa pubblica
3. Aumentano le entrate patrimoniali pubbliche
Entrate e spese pubbliche sono interdipendenti nel senso che sono decise:
1. Stabilendo prima le spese e poi le entrate
2. Stabilendo prima le spese in relazione alle possibili entrate
3. Stabilendo prima le entrate e poi le spese
1.10. Ragioni, anche perequative, della molteplicità
dei tributi e panoramica del relativo gettito
Quali sono, tra i tre gruppi di imposte indicati sotto, quelli che a suo avviso
incidono maggiormente sul gettito tributario?
1) Irpef, IVA, ritenute a titolo d’imposta sui redditi da capitale
2) Imposta di registro e imposta di fabbricazione sulla benzina
3) ICI e imposta sui redditi delle società
Sul piano della perequazione tributaria, la pluralità delle imposte, sui redditi ,
sui consumi, sugli atti giuridici, sul patrimonio:
1. E’ del tutto inutile, perché “gli evasori” evadono tutte le imposte nello
stesso modo
2. Costituisce un correttivo opportuno, in quanto è difficile evadere tutte
le imposte
3. Costituisce un correttivo in grado di assicurare, da solo, la
perequazione tributaria
23 di 209
Il numero dei tributi:
1. E’ sostanzialmente irrilevante rispetto alla perequazione
tributaria e all’efficienza del sistema
2. E’ determinante ai fini dell’efficienza del sistema
3. Non sarebbe rilevante, ma la quantità dei tributi è utilizzata
come simbolo esteriore di inefficienza del sistema.
1.11. Segue. Strumenti giuridici di determinazione
della ricchezza (stime,documenti,contabilità, etc.)
Le imposte hanno riferimento
1. Alla ricchezza complessiva di chi le paga, come prevede la costituzione sulla
“capacità contributiva” di ciascuno
2. A manifestazioni di ricchezza isolate, o variamente aggregate, in relazione ad
un insieme di esigenze di precisione, semplicità, determinabilità, controllabilità
etc.
3. Alla quantità di attività pubblica fruita da ciascun contribuente
I tributi
1. Costituiscono l’unica categoria di entrata pubblica
2. Sono un’entrata pubblica “corrispettiva e sinallagmatica”
3. Sono una parte delle entrate pubbliche
Abbassare le imposte dirette sui redditi bassi
1. E’ cosa comunque auspicabile
2. E’ erroneo sul piano della determinazione tributaristica della ricchezza,
perché distoglie dal lavoro
3. E’ erroneo sul piano della determinazione tributaristica della ricchezza,
quando una quota rilevante di reddito è evasa
Il riferimento ad una manifestazione di ricchezza (capacità economica) è più
forte per
1. La tassa, a fronte di una funzione pubblica
2. L’imposta
24 di 209
3. La tariffa pubblica
4. Il contributo sociale sanitario o previdenziale
Nella società moderna le spese pubbliche
1. Sono più rigide rispetto al passato
2. Sono più flessibili rispetto al passato
3. Hanno la stessa elasticità e rigidità del passato
1.12 Contributi previdenziali come “tributi di
scopo”?
La funzione previdenziale
1 Fa parte della tradizione millenaria della finanza pubblica, in
quanto il problema degli anziani c’è sempre stato negli stessi termini
2 E’ un riflesso della prestazione lavorativa all’interno delle aziende,
rigida in quanto occorre inserire addetti anziani in processi produttivi
dove lavorano in gruppo con soggetti giovani
3 utilizza strumenti puramente di mercato, di tipo assicurativo, ma
obbligatori
A fronte dei contributi pagati dai lavoratori attivi
1) esiste sempre una somma investita, un gruzzoletto, non
individuale ma collettivo, come nelle assicurazioni sulla vita
2)La somma investita di cui al punto precedente esiste solo nel
sistema contributivo
3) La somma investita di cui al punto precedente non esiste perché i
contributi servono a pagare le pensioni, quale che sia il sistema
Il sistema contributivo si chiama cosi’ perché:
1) Comporta la costituzione di investimenti individuali, i cui frutti
e la cui restituzione alimentano poi la pensione, come se
fosse una rendita vitalizia
2) Commisura la pensione ai contributi pagati, pur in assenza di
un investimento personalizzato
25 di 209
3) Tutti i lavoratori attivi contribuiscono alla pensione di quelli
che si sono ritirati
Il sistema retributivo
1) Ancorava la pensione alle ultime retribuzioni e agli anni di
lavoro, indipendentemente dai contributi versati
2) Ancorava le pensioni ai contributi versati
3) Ancorava la pensione allo stato di bisogno dell’individuo
Il sistema retributivo
1) ha un fondamento logico ben preciso sul piano previdenziale
2) fu una "appropriazione indebita delle eccedenze di contributi
esistenti quando i pensionati erano pochi rispetto ai lavoratori attivi
3)e'analogo al sistema contributivo,ma senza investimenti dei
contributi
Le entrate corrispondenti ai contributi previdenziali
1) vengono usate per pagare le pensioni correnti
2)vengono accantonate in attesa di erogare le pensioni
3) si disperdono a finanziare la spesa pubblica generale
Capitolo 2- INDICAZIONI DELLA POLITICA:
LEGISLAZIONE ORGANIZZATIVA E DECISORIA
NELLA DETERMINAZIONE DEI TRIBUTI (PRINCIPI
COSTITUZIONALI E COMUNITARI)
Sintesi
2.1. L’organizzazione legislativa della “funzione
tributaria” (riserva di legge, statuto del contribuente e
“codificazione”)
2.1 la legislazione e' onnipotente:
1) nel formalizzare i valori diffusi nel gruppo sociale, imponendoli
al giudice
2) nell'esercitare qualsiasi funzione istituzionale, dalla difesa
all’ambiente alla determinazione dei tributi
26 di 209
3) nel conseguire qualsiasi obiettivo socialmente rilevante
2.1 la potestà normativa tributaria si riferisce
1) alla determinazione dei tributi attraverso le aziende
2) alla determinazione dei tributi da parte degli uffici
3) Alle regole quadro da osservare, sia da parte degli uffici, sia da
parte dei contribuenti.
2.1. In concreto la determinazione dei tributi avviene
1) Con la potestà normativa tributaria
2) con la potestà di imposizione
3) con l'autodeterminazione da parte dei contribuenti integrata
dalla potestà di imposizione
2.1. la diversità tra potestà amministrativa di imposizione e potestà
normativa tributaria
1) è un necessario riflesso della democrazia e sussiste solo negli
ordinamenti democratico-liberali
2) è un riflesso organizzativo di qualsiasi società complessa
3) è tipica degli stati autoritari e totalitari
2.1. La riserva di legge di cui all’art. 23 della costituzione
1. E’ specifica per la materia tributaria
2. Riguarda in genere tutte le prestazioni imposte
3. Riguarda tutte le prestazioni coattive, comprese quelle di natura
contrattuale
2.1 E’ possibile determinare con regolamento alcuni elementi
della determinazione della ricchezza ai fini tributari?
1. Si perché la riserva di legge di cui all’art.23 costituzione è
relativa
2. Si perché il regolamento è atto legislativo
3. no perché la riserva di legge di cui all’art. 23 costituzione è
assoluta.
2.1 L’introduzione di norme legislative in materia tributaria:
27 di 209
1. Deve necessariamente avvenire con leggi ordinarie, e
comunque non con decreti legge
2. Segue le procedure generali previste per la legislazione
3. Deve necessariamente avvenire solo una volta l’anno, con la
“legge finanziaria”
2.1 Quale dei seguenti atti può regolare normativamente una
questione rientrante tra quelle per cui si applica il principio
stabilito dall’art. 23 della costituzione?:
1. una circolare ministeriale
2. un regolamento
3. un decreto – legge
2.2. Capacità contributiva come sinonimo di
“ricchezza” ed illusione di una sua determinabilità
personale complessiva.
2.2
Un tentativo di valutazione globale della situazione economica
delle famiglie
1. Non esiste, perché si guarda sempre a fenomeni economici
isolati
2. Esiste, in quanto imposto dall’articolo 53 della costituzione
3. Esiste ai soli fini della fruizione agevolata di servizi sociali e
altri benefici (ISEE)
2.2
Le classi dirigenti intendono, come sinonimo di capacità
contributiva
1. Il reddito complessivo irpef
2. I consumi soggetti a iva
3. Le condizioni patrimoniali familiari di partenza
2.2
28 di 209
Con l’espressione “ capacità contributiva”, anziché “ricchezza” il
legislatore costituzionale “storico”
1. Voleva tassare ogni forma di capacità economica
2. Voleva tassare la capacità economica eccedente il minimo
vitale
3. Voleva tassare solo i redditi
2.2
L’espressione costituzionale secondo cui “Tutti sono tenuti a
concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità
contributiva”
1. Implica l’esistenza da qualche parte una “capacità contributiva”
di ciascuno di noi
2. È una formula che ribadisce il riferimento dei tributi a
manifestazioni di ricchezza
3. È una formula che ribadisce il riferimento dei tributi a
manifestazioni di ricchezza, cercando di salvaguardare il “minimo
vitale”
2.2
L'art. 53 della costituzione, ed il riferimento al principio di
capacità contributiva:
1. Spinge verso la determinazione contabile della ricchezza
2. Spinge verso la determinazione valutativa della ricchezza
3. E' indifferente rispetto alle modalità di determinazione della
ricchezza
2.2
Una legge che introduce un tributo collegato a una ricchezza
significativa posseduta l’anno scorso
1. E’ meccanicamente incostituzionale perché retroattiva, mentre
la tassazione deve riguardare ricchezze esistenti nella vigenza
della relativa imposta
2. E’ pienamente legittima, perché il legislatore è sovrano
3. E’ legittima se si può presumere che la ricchezza tassata esista
di norma ancora nel patrimonio dei contribuenti.
29 di 209
2.2
Il riferimento costituzionale alla capacità contributiva, in base alla
quale “ciascuno” è tenuto a concorrere alla spese pubbliche
1) impone di ricercare appunto la “capacità contributiva” di
ciascuno, cioè una entità che ne esprima la condizione economica
globale
2) ribadisce la necessità di riferire i tributi a manifestazioni di
ricchezza, anche in modo frammentario (redditi, consumi, etc.)
3) indica la necessità di tassare esclusivamente i redditi
2.2
Il principio di capacità contributiva si dirige prima di tutto:
1. al legislatore, affinché introduca tributi connessi a circostanze
economicamente rilevanti
2. al contribuente
3. all’amministrazione finanziaria
2.2
L’esenzione fiscale del “minimo vitale”, implicita nel concetto di
capacità contributiva:
1. è più efficientemente perseguibile con l’erogazione di sussidi,
anziché con la diversificazione del carico tributario
2. è facilmente perseguibile modulando il carico tributario in
relazione alla situazione economica ed al bisogno di ciascuno
3. viene effettivamente perseguita modulando il carico tributario
in relazione alle situazioni economiche complessive dei singoli
individui
2.2
Il principio di capacità contributiva, che commisura i tributi a
manifestazioni di ricchezza
1) Si applica a tutti i tributi
2) Non si applica alle imposte
3) Si applica alle imposte, ma non alle tasse in senso stretto
2.2
30 di 209
Il riferimento costituzionale alla capacità contributiva, in base alla
quale “ciascuno” è tenuto a concorrere alla spese pubbliche
1) impone di ricercare appunto la “capacità contributiva” di
ciascuno, cioè una entità che ne esprima la condizione economica
globale
2) ribadisce la necessità di riferire i tributi a manifestazioni di
ricchezza, anche in modo frammentario (redditi, consumi, etc.)
3) indica la necessità di tassare esclusivamente i redditi
2.3. Legislazione organizzativa e decisoria in materia
tributaria.
Par. 2.3
2.3
L’insistenza sulla “legalità” dell’azione amministrativa , tra
l’altro:
1. Ha facilitato l’azione di richiesta delle imposte sulla ricchezza
non dichiarata
2. Ha attratto buona parte dei controlli fiscali sull’”evasione
interpretativa” , ostacolando il recupero della ricchezza non
registrata
3. Ha aumentato il grado di controllo del territorio da parte del
fisco
2.3
Per normativa sostanziale tributaria si intende
1. Quella che qualifica giuridicamente gli elementi di ricchezza
cui si riferisce la tassazione
2. Quella più importante, e quindi con valore “sostanziale”
3. Quella riguardante i criteri di visibilità della ricchezza, ad es.
materiali, giuridici, amministrativo-contabili
2.3.
31 di 209
Effettivamente la legge è onnipotente
1. Sulle scale di valori, relativamente a circostante accertate in
modo socialmente univoco
2. Sulla conoscenza dei fatti, come se
3. Nell’an e nel quomodo dello svolgimento di operazioni
materiali
2.3.
La legge manifesta la propria c.d. onnipotenza
1. Nella funzione “decisoria” delle istituzioni giurisdizionali
2. Davanti a qualsiasi istituzione, quali ne siano le mansioni
3. davanti alle istituzioni non giurisdizionali
2.3
La legislazione in materia tributaria:
1) è onnipotente
2) è indispensabile, ma non onnipotente
3) è superflua
2.4. Segue Sopravvalutazione della legislazione e
suoi inconvenienti
Par. 2.4
2.4
Il governo della legge serve a ribadire:
1. Che il consenso viene dalla comunità, cui ci si può sempre
riportare
2. Che tutto deve essere regolato dalle norme
3. Che il consenso viene dal basso, anche se poi si ramifica in
varie istituzioni
2.4
Dove le aziende non arrivano a determinare contabilmente la
ricchezza, il potere legislativo:
1. Tende a demandare la stima all’iniziativa degli uffici
32 di 209
2. Tende a inserire modelli parametrici, che formalizzano e
irrigidiscono le stime
3. Tende ad affidare agli uffici una determinazione sostitutiva a
carattere contabile
2.4
La legislazione in materia tributaria:
1. E’ del tutto inutile e superflua, se le istituzioni non la seguono
2. E’ un diretto strumento di governo, con cui raggiungere
immediatamente il risultato voluto
3. Serve a orientare le istituzioni, e indirettamente anche i privati,
come del resto in tutti gli altri settori
2.4
Il preconcetto, presso l’opinione pubblica, dell’onnipotenza della
legislazione:
1. rende più facile e controllabile il compito della politica ,
attraverso la legislazione
2. ostacola il compito della politica, che quindi tende a non
legiferare
3. ostacola il compito della politica perché la spinge a legiferare in
modo confusionario per soddisfare un po’ tutte le tendenze di
opinione
2.4
Il legislatore tributario si preoccupa prima di tutto:
1. Della coerente determinazione della ricchezza ai fini tributari
2. Della coesione sociale e del consenso
3. Dell’equilibrio del bilancio dello stato
2.4
Come collante sociale l'idea di onnipotenza della legge:
1. E’ efficacissima come un tempo furono le idee religiose,
patriottiche, politiche o consumistiche
2. E’ un fattore aggregante molto debole perché privo di
contenuto valoriale
3. Non ha alcun valore aggregante, anzi divide
33 di 209
2.5. Vaglio di ragionevolezza della legislazione tributaria
da parte della Corte Costituzionale
Le censure di legittimità costituzionale sulle disposizioni in
materia di determinazione tributaristica della ricchezza :
1. Sono frequenti
2. Sono rare, per una specie di “favore fiscale”
3. Sono rare, per la difficoltà della materia
La corte costituzionale in materia di determinazione della
ricchezza ai fini tributari
 Ha dato indicazioni molto preziose
 Ha dato indicazioni frequenti del tutto fuori luogo
 E’intervenuta molto raramente con molta timidezza
La corte costituzionale in materia tributaria
 E’ un organo politico con compiti di governo
 E’ un organo giuridico con compiti di sorvegliare la
ragionevolezza delle scelte politiche
 E’ un organo giuridico con compiti di sostituirsi alle scelte
politiche
2.5
In prima battuta l’interpretazione delle norme tributarie avviene:
1. Da parte dei giudici
2. Da parte dei controllori fiscali
3. Da parte dei contribuenti e dei loro consulenti
2.6. Determinazione dei tributi e vincoli Europei
par. 2.6.
34 di 209
2.6
Al legislatore tributario sta più a cuore:
1. L’equilibrio nella ripartizione dei carichi pubblici, cui si
collegano consenso e coesione sociale
2. La precisione nella determinazione delle varie forme di
ricchezza, le simmetrie concettuali
3. L’efficienza del contenzioso tributario, e la rapidità esauriente
del giudizio
2.6
L’appartenenza all’unione europea:
1. Comporta un obbligo di adottare una proporzione tra “stato e
mercato”, introducendo o abolendo tributi
2. E’ compatibile con varie possibilità di scelta tra “stato e
mercato”, nei singoli stati
3. Comporta l’adesione al modello del welfare, quindi la sanità,
l’istruzione, l’assistenza devono essere pubbliche, nei vari stati
membri
2.6
La tassazione di alcuni cespiti facilmente determinabili, in
presenza di cespiti economicamente simili, ma non altrettanto
determinabili, che invece non sono tassati:
1. Sarebbe incostituzionale, per violazione del principio di
uguaglianza
2. Sarebbe costituzionale in quanto la diversa determinabilità
differenzia le due situazioni
3. Sarebbe costituzionale in nome dell'interesse fiscale al gettito
2.6
L’appartenenza all’Unione Europea:
1. E’ compatibile con l’adozione di qualsiasi tipo di tributo,
purché si adotti l’IVA e si escludano i dazi doganali
2. Comporta la possibilità di adottare solo i tributi appartenenti a
un elenco stabilito dall’unione europea
3. Comporta il divieto di tributi idonei a distorcere le libertà di
circolazione
35 di 209
Capitolo 3
I PRIVATI NELLA DETERMINAZIONE DEI
TRIBUTI:ORGANIZZAZIONI AZIENDALI, INDIVIDUI
E CONSULENTI
Sintesi. La tassazione attraverso le aziende richiede qualche
richiamo alla distinzione tra “lavoro indipendente
autoorganizzato”, materiale, intellettuale o un misto dei due, ed
azienda. Quest’ultima è un gruppo di persone, tenute assieme da
un obiettivo economico, cioè una determinata produzione di beni e
servizi. Serve prima di tutto una premessa, necessaria a superare
una concezione antropomorfica dell’azienda, quasi fosse una
specie di “grande lavoratore autonomo”, un “omone” , un “grande
36 di 209
pasticcere”, mentre è un’organizzazione, un’astrazione formata di
persone, che si condizionano a vicenda. A questo controllo
reciproco sono finalizzate le procedure aziendali di registrazione
di incassi e pagamenti, su cui il fisco si appoggia per la
determinazione tributaristica di segmenti importanti di ricchezza.
Cioè i consumi dei clienti e i redditi dei fornitori (ritenute
d’imposta e segnalazioni al fisco, mentre rinviamo alla seconda
parte del testo le modalità di funzionamento dei relativi tributi). Le
aziende , gruppi sociali tenuti assieme dalla loro missione
produttiva, neppure si rendono conto di questa loro “esternalità
positiva” ai fini tributari; vedremo infatti ai par.4.4, 5.3 e 5.19 ss.
che le aziende, benché utilissime per la produzione di beni,
proprio per questo loro obiettivo non esprimono una loro
complessiva "cultura generale", che sarebbe dopotutto una
contraddizione in termini rispetto alle loro finalità di soddisfare
bisogni materiali1.
La tassazione attraverso le aziende riutilizza quindi documenti
commerciali (fatture, estratti conto, etc: paragrafo 3.5),ed è
fiancheggiata da adempimenti esclusivamente di diritto
amministrativo tributario, come le dichiarazioni e i versamenti,
eventualmente “in compensazione”. In questo capitolo esporremo
i punti forti concettuali di questa visibilità contabile della
ricchezza, in cui sono coinvolti anche professionisti e centri di
assistenza fiscale, tutti disorientati per il mancato inquadramento
da parte dell’opinione pubblica della tassazione attraverso le
aziende. I cui punti deboli saranno indicati al prossimo capitolo,
dedicato alla mancanza di una spiegazione sociale d’insieme
) Le aziende sono gruppi sociali “settoriali” uniti da obiettivi non culturali ,
ma di produzione: per questo è contraddittorio pretendere da loro una
“cultura”, cioè un insieme di conoscenze condivise nel gruppo sociale generale.
Gruppi sociali settoriali producono cultura quando il loro fattore aggregativo è
riflettere o diffondere una certa visione del mondo, come una religione o una
ideologia. Queste culture possono anche essere “consapevoli” del ruolo delle
aziende, come quella “liberista” , che forse addirittura sopravvaluta il ruolo del
mercato, senza capire bene la natura delle aziende, descritta in queste pagine. Il
bagaglio culturale generale, tuttavia, radicatosi nell’era “agricolo –artigianale” e
dominante nella scuola per le ragioni di cui al par.1.6 esclude sostanzialmente
le aziende. In ogni caso la cultura generale, ripetiamo, si forma per definizione
all’esterno delle aziende.
1
37 di 209
dell’adempimento e dell’evasione. Gli altri aspetti della tassazione
attraverso le aziende, soprattutto relativi al regime giuridico della
ricchezza registrata, saranno esposti nel capitolo 7.
3.1. Determinazione dei tributi attraverso la contabilità di
organizzazioni aziendali e istituzionali
3.1.
La tassazione attraverso le aziende:
1. Ha soppiantato le precedenti caratteristiche della tassazione, e
cioè la finalità di determinare ricchezza sullo sfondo di istituzioni
amministrative
2. ha trasformato una precedente attività meramente economica in
attività giuridica
3. ha modificato il ruolo dei poteri amministrativi ed affinato
l’oggetto economico, oltre ad affiancare loro organizzazione
aziendale e valutazione patrimoniale dei rapporti giuridici.
3.1.
La tassazione attraverso le aziende:
1. si è sostituita armonicamente su tutte le forme di ricchezza alla
precedente tassazione valutativa attraverso gli uffici,
2. ha dato luogo ad oggettive sperequazioni tra la ricchezza
determinata attraverso le aziende e quella ad esse estranea
3. ha dato luogo, per via dell’elevata evasione, ad una diminuzione
complessiva del gettito tributario
3.1
Le aziende e gli operatori economici, rispetto al resto della
società, e tralasciando i passaggi intermedi:
1. Acquisiscono redditi, ed erogano spese per consumi
2. Acquisiscono spese per consumi, ed erogano redditi
3. Acquisiscono risparmi, a titolo di ricavi, ed erogano credito
3.1
In senso tecnico “civilistico tributario “ l’impresa familiare è:
38 di 209
1. L’azienda societaria di proprietà familiare
2. Un’impresa individuale, il cui reddito è imputabile fiscalmente
pro quota ai familiari che vi collaborano.
3. Una società di persone, dove i soci sono in massima parte
membri della stessa famiglia
3.1
L’esternalizzazione della tassazione sulle aziende
1. E’ una esternalità positiva delle aziende
2. È una esternalità negativa delle aziende
3. E’ un merito degli uffici tributari
3.1
L’impresa familiare
1. È un contribuente autonomo, come fosse una società
2. E’ una divisione del reddito tra partecipanti all’impresa , il che
può distorcere la lettura delle statistiche
3. E’ una vera e propria società
3.1
La tassazione attraverso le aziende ha questo nome in quanto:
1. il fisco si rivolge solo alle aziende, ignorando gli altri
contribuenti
2. riguarda la tassazione della ricchezza di cui sono titolari le
aziende
3. utilizza le aziende per la tassazione dei redditi e dei consumi dei
loro fornitori e clienti
3.1
Per esprimere le dimensioni aziendali, l’indice più usato è
1. Il volume dei ricavi tendenzialmente uguale al fatturato IVA
2. L’importo del capitale sociale e dei debiti
3. Il costo del lavoro dipendente
3.1
La tassazione attraverso le aziende è
1. una eccezione italiana , visto che all’estero la visibilità
contabile della ricchezza non viene utilizzata
39 di 209
2. diffusa in tutti i paesi ad economica avanzata, ma lo
sbilanciamento sulle aziende è esagerato nel nostro paese rispetto
all’intervento valutativo degli uffici
3. svolta in modo analogo in tutti i paesi, con analoghi problemi e
drammatizzazione sociale, dove le aziende non arrivano
3.1
Per la classificazione dimensionale delle aziende ai fini tributari il
criterio più usato
1. E’ quello del volume dei ricavi
2. E’ quello del numero dei dipendenti
3. E’ quello del valore aggiunto
3.1
Con il passaggio alla tassazione attraverso le aziende, la sua
matrice di diritto amministrativo:
1. è svanita, in quanto il compito di applicare i tributi si è spostato
sulle grandi strutture aziendali
2. è rimasta ma ha cambiato funzione, passando dall’iniziativa al
controllo
3. è rimasta immutata
3.1
L’utilizzazione ai fini tributari della determinazione ragionieristica
aziendale della ricchezza
1. E’ opportuna, ma attenua inevitabilmente le capacità valutative
degli uffici tributari
2. E’ una opportunità che il fisco deve cogliere, adeguando a
questo contesto il proprio intervento valutativo
3. Comporta sperequazioni eccessive ed involontarie tra ricchezza
determinabile attraverso le aziende e ricchezza che non è tale: va
abbandonata
3.1
La determinazione documentale dei tributi attraverso la contabilità
delle organizzazioni :
1. ha soppiantato le precedenti caratteristiche della tassazione, e
cioè l’oggetto economico e la matrice amministrativa
40 di 209
2. ha trasformato una precedente materia economica in materia
giuridica
3. ha modificato il ruolo dei poteri amministrativi ed affinato
l’oggetto economico, oltre ad affiancare loro organizzazione
aziendale e valutazione patrimoniale dei rapporti giuridici.
3.1
Quando si afferma che la maggior parte del tessuto economico
italiano è composto da piccole e medie imprese
1. Ci si riferisce a piccoli commercianti e artigiani non organizzati
2. Ci si riferisce alle piccole aziende a gestione familiare
3. Ci si riferisce alle aziende a gestione manageriale, ma di
proprietà (e per certi aspetti di gestione ) familiare
3.1
Prima della tassazione attraverso le aziende, le imposte:
1. potevano essere applicate meccanicamente, in modo automatico
2. richiedevano valutazioni, alla portata della cultura generale
degli operatori del diritto e dell’economia
3. erano applicabili solo conoscendo le teorie sulla tassazione,
elaborate e diffuse dagli studiosi di estrazione economica(Einaudi,
Pantaleoni, Griziotti, etc).
3.2. Rigidità delle procedure contabili e affidabilità
tributaria delle organizzazioni pluripersonali
3.2
Presso le imprese con una certa organizzazione la mancata
registrazione degli incassi
1. Non è mai possibile, perchè i dipendenti lo verrebbero a sapere
2. E’ possibile esattamente come nel lavoro indipendente non
organizzato
3. E’ possibile quando il titolare tratta direttamente con i clienti,
oppure acquisisce contanti dopo aver controllato i dipendenti
41 di 209
3.2
All’interno dell’azienda, man mano che cresce il personale, le aree
che si irrigidiscono per prime, con un contrasto di interessi
interno, utilizzabile ai fini fiscali, riguardano:
1. I rapporti coi dipendenti e con chi maneggia gli incassi
2. I rapporti tra i soci
3. I rapporti coi fornitori
3.2
L’azienda conosce meglio, e con più sistematicità:
1. le generalità dei fornitori rispetto a quelle dei clienti , salvo che
faccia loro credito.
2. le generalità dei clienti rispetto a quelle dei fornitori
3. le informazioni ricavabili utilizzando i poteri del fisco.
3.2
L’affidabilità tributaria della documentazione aziendale e della
contabilità dipende
1. Dalle dimensioni dell’azienda, e dai contrasti di interesse interni
2. Dai requisiti formali della documentazione , in termini di
inalterabilità, archiviazione elettronica, etc..
3. Dal rispetto delle regole civilistiche e fiscali sulle “valutazioni
di bilancio”
3.2
Sul reddito delle grandi aziende, la maggior parte dei rilievi
riguarda
1.Regime giuridico di circostanze registrate
2. Scoperta di ricavi non registrati
3. Utilizzazione di documentazione materialmente contraffatta
3.2
L’azienda che limita le possibilità di nascondere ricchezza al Fisco
è:
1. quella in cui si coordinano numerose e distinte individualità
2. quella in cui esiste un ingente ammontare di beni strumentali da
coordinare
42 di 209
3. quella in cui devono coordinarsi persone diverse incaricate
anche di gestire il denaro
3.2
La tassazione attraverso le aziende
1. E’ efficiente quando ripercorre le procedure adottate
dall’azienda stessa per i propri fini
2. E’ efficiente quando fa perno su rilevazioni autonome ai fini
fiscali
3. E’ efficiente quanto impone di acquisire , a fini fiscali,
informazioni che all’azienda non servirebbero
3.2
La determinazione dei tributi attraverso le aziende
1. non richiede mai libri contabili, basandosi solo sui documenti
2. presuppone sempre libri contabili in cui annotare i documenti
3. richiede comunque documenti talvolta annotati
sistematicamente in libri contabili
3.2.
Una determinazione documentale della ricchezza senza contabilità
1. E’ possibile, ma non è consentita dall’attuale legislazione
2. E’ possibile e consentita, specialmente per chi non è operatore
economico e per operatori minori
3. Non è possibile per definizione
3.2.
La tempistica di registrazione delle operazioni all’interno
dell’azienda
1. Segue il materiale verificarsi degli eventi da registrare
2. Segue l’emissione o il ricevimento della documentazione
3. Segue il pagamento delle spese e l’incasso dei corrispettivi
3.2.
La determinazione della ricchezza attraverso le aziende
43 di 209
1. E’ una eccezione rispetto all’empirismo probabilistico del
giudizio di fatto
2. E’ probabilistica, come tutti i giudizi di fatto, ma non comporta
ragionamenti per ordine di grandezza, stime
3. E’ probabilistica perché anche la ragioneria è basata su stime
3.3. Riutilizzazione e integrazione, a fini tributari, della
documentazione contabile aziendale
3.3
Nelle verifiche fiscali alle aziende di una certa dimensione
1. Vengono esaminati soprattutto il libro giornale e gli altri libri
indicati dal codice civile.
2. Vengono esaminati i conti di contabilità generale, partendo dal
bilancio e andando ai documenti
3. Vengono esaminati direttamente i documenti, senza passare dal
bilancio
3.3
Quale dei seguenti soggetti è obbligato alla tenuta di scritture
contabili specifiche per determinare i propri redditi ai fini tributari
1. Imprenditore individuale agricolo
2. libero professionista
3. ente pubblico territoriale (comune)
3.3
La somma algebrica dei documenti aziendali, su cui si basa la
tassazione attraverso le aziende:
1. Ha carattere di certezza, finalmente superando il carattere
empiristico-valutativo del giudizio di fatto
2. E’ probabilistica , in quanto non c’è certezza che tutti gli eventi
siano stati registrati, né che tutta la documentazione sia genuina,
ma offre strumenti di analisi
3. Non costringe a ragionamenti generali per ordine di grandezza,
né a stime, pur essendo probabilistica
3.3
44 di 209
L’obbligo contabile fiscale si inserisce su un obbligo civilistico,
vigente per molte aziende, il cui inadempimento
1. È irrilevante se non in caso di fallimento o lite tra i soci
2. E’ oggetto di pesanti sanzioni civilistiche
3. E’ oggetto di pesanti sanzioni penali
3.3
Con l’aumento delle dimensioni aziendali, la prima area ad essere
regolarizzata, negli aspetti fiscali
1. Sono i rapporti con i dipendenti
2. Sono i rapporti con i clienti per quanto attiene all’integrale
registrazione degli incassi
3. Sono i rapporti con i fornitori, per quanto attiene la genuinità
delle fatture passive
3.3
Nella tassazione attraverso le aziende la determinazione della
ricchezza
1. E’ diventata esclusivamente documentale e contabile, in quanto
le aziende riescono ad arrivare dappertutto
2. E’ ancora prevalentemente indiziaria e presuntiva, come in
passato
3. E’ prevalentemente contabile, dove ci sono le aziende, ma deve
essere valutativa dove esse non arrivano
3.3
L’uso fiscale della contabilità
1. È efficiente in ogni caso, perché la contabilità consente
facilmente il controllo
2. è efficiente fino a che si inserisce su una contabilità tenuta per
ragioni economico gestionali
3. è sempre una perdita di tempo e di risorse
3.3
La tassazione attraverso le aziende costituisce
1. Una delle molte esternalità negative delle aziende
2. Una esternalità positiva, di cui i dirigenti delle aziende sono
consapevoli
45 di 209
3. Una esternalità positiva, di cui i dirigenti delle aziende, presi
dalla gestione, neppure si rendono conto
3.3
Quale tra le imposte che seguono è tipica della tassazione
attraverso le aziende, dove la ricchezza emerge dalla rigidità
amministrativa degli operatori economici?
1. imposta di registro
2. imposta di bollo
3. imposte di fabbricazione (accise)
4. IVA
5. imposte catastali sui redditi agricoli
3.4. L’innesto sulla contabilità di adempimenti tributari:
dai versamenti, alle dichiarazioni
3.4
In linea di principio le dichiarazioni fiscali, nel loro contenuto
tipico, hanno valore
1. contrattuale, cioè sono manifestazioni di volontà negoziale
diretta a costituire rapporti giuridici.
2. di dichiarazioni di scienza, in merito all’esistenza della
ricchezza imponibile
3. di manifestazioni di giudizio in quanto la ricchezza viene
dichiarata e inquadrata giuridicamente dal contribuente
3.4
La tassazione ragionieristica della ricchezza attraverso le aziende
1. È conforme alla tradizione della determinazione della ricchezza
ai fini tributari, sempre stata contabile e documentale
2. E’ un’eccezione rispetto alla tassazione valutativa attraverso gli
uffici, che deve seguire binari diversi
46 di 209
3. E’ un aspetto della determinazione della ricchezza, da
coordinare con la tradizionale determinazione valutativa attraverso
gli uffici
3.4
Le dichiarazioni fiscali sono
1. Adempimenti di diritto amministrativo
2. Riutilizzazioni di documenti di diritto commerciale per finalità
di diritto amministrativo –tributario
3. Adempimenti che l’azienda ha interesse a realizzare per propri
fini di controllo interno
3.4
Se il contribuente rettifica, a proprio favore, i dati dichiarati può
l'ufficio obiettare che la dichiarazione non è modificabile?
1. si
2. no
3. solo se la modifica è superiore a percentuali stabilite dalla legge
3.4
La dichiarazione dei redditi o la dichiarazione IVA
1. Sono documenti commercial-aziendali riutilizzati ai fini fiscali
2. Sono adempimenti di diritto amministrativo
3. Sono atti negoziali di autonomia contrattuale
3.4
E' ancora ammissibile l'integrazione della dichiarazione (c.d.
ravvedimento operoso) quando sono cominciate indagini fiscali
nei confronti del contribuente?
1. Si
2. No
3. solo se si tratta di indagini della Guardia di Finanza
47 di 209
3.5. Tassazione attraverso le aziende di ricchezza di
terzi:“contribuenti di diritto” e “di fatto” tra rivalse,
traslazioni e controversie private con oggetto tributario
3.5
Il lavoratore indipendente “d’impresa” che presta servizi ad
aziende:
1. Deve emettere fattura e subisce ritenute alla fonte a titolo di
acconto
2. Deve emettere fattura, ma non subisce ritenute alla fonte
3. Non deve emettere fattura, ma deve essere pagato in modo
tracciabile ed emettere scontrino o ricevuta
3.5
Nell’Iva il “contribuente di fatto”:
1. E’ l’acquirente consumatore
2. E’ il venditore
3. E’ l’acquirente operatore economico
3.5
E’ possibile tassare piccoli commercianti e artigiani attraverso le
aziende
1. No, mai
2. Solo quando le aziende sono loro clienti
3. Si sempre, è solo una questione di volontà politica
3.5
L’azienda, per registrare le vendite verso altre aziende, di beni di
un certo valore
1.Emette fattura e la registra
2. Registra i corrispettivi, in modo cumulativo
3. Redige un atto notarile, o una scrittura privata autenticata
3.5
L’azienda conosce meglio
1. I fornitori
2. I clienti al consumo
48 di 209
3. Entrambi
3.5
Il contribuente di fatto:
1.È il punto di riferimento degli obblighi giuridici verso il fisco,
ma è economicamente estraneo alla ricchezza da tassare
2. E’ il titolare economico della ricchezza da tassare, ma non ha
rapporti col fisco, essendo tassato dalla controparte
3. E’ al tempo stesso il titolare economico della ricchezza e la
controparte giuridica del fisco
3.5
Il contribuente di diritto effettua, nei confronti del contribuente di
fatto, una operazione che si chiama:
1. rivalsa, e che può essere giuridica od economica
2. regresso
3. coobbligazione solidale
3.5
La tassazione attraverso le aziende coinvolge:
1. solo i contribuenti in senso stretto, intesi come i titolari della
ricchezza colpita
2. anche soggetti estranei alla ricchezza colpita
3. solo contribuenti in senso stretto ed aziende e istituti di credito
3.6. Segue. Sostituto d’imposta e ritenute alla fonte su
redditi erogati a terzi:funzione esattiva e segnaletica
3.6
Un provento soggetto a ritenuta a titolo di acconto:
1.Non va evidenziato nella dichiarazione dei redditi del percettore
2. Deve essere evidenziato nella dichiarazione dei redditi del
percettore e considerato ai fini della tassazione progressiva
3. Va evidenziato in dichiarazione dei redditi solo ai fini statistici
49 di 209
3.6
Il sostituto d’imposta, civilisticamente, è
1. Creditore del sostituito
2. Debitore del sostituito
3. Fornitore del sostituito
3.6
La ritenuta alla fonte viene effettuata
1. da chi paga il corrispettivo
2. da chi percepisce corrispettivo
3. da chi emette la fattura
3.6
La ritenuta d’acconto è applicata
1. Sul corrispettivo, al netto dei costi
2. sul corrispettivo al lordo dei costi, che sono conosciuti
dall’erogante
3 sul reddito netto del percettore
3.6
Le somme soggette alla ritenuta alla fonte a titolo d’acconto
1. Non concorrono a formare il reddito, in quanto già soggette alla
ritenuta
2. Concorrono a formare il reddito al netto della ritenuta
3. Concorrono a formare il reddito al lordo della ritenuta, che poi è
scomputata
3.6
La ritenuta alla fonte fu effettuata prima di tutto
1. A titolo di imposta, cioè definitivo, che esauriva il carico
tributario
2. A titolo di acconto,
3. A titolo definitivo, con facoltà di dichiarazione da parte del
contribuente con redditi inferiori
3.6
50 di 209
La ritenuta a titolo di acconto fu introdotta
1. Per la necessità di gettito
2. In funzione di agevolazione tributaria
3. In funzione di imposte progressive e personali
3.6
La ritenuta sui redditi di lavoro dipendente è :
1. Progressiva, per il solito accanimento del fisco sui più deboli
2. proporzionale
3. progressiva per cercare di esaurire il debito tributario evitando
adempimenti ulteriori in assenza di altri elementi dell’imponibile
3.6
Un provento soggetto a ritenuta a titolo di imposta:
1. Non va evidenziato nella dichiarazione dei redditi del percettore
2. Deve essere evidenziato nella dichiarazione dei redditi del
percettore e considerato ai fini della tassazione progressiva
3. Va evidenziato in dichiarazione a pena di decadenza del
beneficio
3.6
La ritenuta alla fonte viene effettuata
1. da chi paga il corrispettivo
2. da chi percepisce corrispettivo
3. da chi emette la fattura
3.6
Quale dei seguenti redditi è soggetto a ritenuta a titolo d'imposta:
1. stipendio di un dipendente comunale
2. canone di locazione di un appartamento
3. interesse su conto corrente bancario di una persona fisica
3.6
Sui redditi di lavoro dipendente la ritenuta alla fonte è
1. A titolo d'acconto con aliquota proporzionale
2. A titolo d'imposta
3. A titolo d'acconto con aliquote progressive
51 di 209
3.6
I redditi maggiormente soggetti a ritenuta d’acconto sono quelli di
lavoro dipendente e professionale, perché
1. Il legislatore ha voluto favorire il lavoro indipendente “di
impresa”
2. Il lavoro dipendente e quello professionale hanno un maggior
valore aggiunto rispetto ai costi
3. Il legislatore era spinto da esigenze di gettito
3.6
La base di applicazione della ritenuta fiscale è rappresentata
1. Dal corrispettivo dovuto al fornitore
2. Dal corrispettivo dovuto al fornitore , la netto dei costi diretti
3. Dal corrispettivo dovuto al cliente, al lordo dei costi
3.6
Quale ritenuta alla fonte esclude la progressività del tributo
1. Quella d’acconto
2. Quella d’imposta
3. Entrambe
3.6
L’obbligo di effettuare ritenute alla fonte sui redditi, su redditi
dove esse sono oggettivamente previste
1. grava su qualsiasi soggetto erogatore di redditi
2. opera solo se l’erogatore di tali redditi è un’impresa, una
società, o un ente assimilato
3. opera solo sulle società, o sulle aziende organizzate
3.6
La ritenuta d’acconto sui corrispettivi pagati da un’impresa a un
autotrasportatore
1. È dovuta, perché l’autotrasportatore è fiscalmente un libro
professionista
2. Non è dovuta, per agevolare “gli autonomi”, anche se titolari
fiscalmente di attività considerate di impresa
3. Non è dovuta, perché, essendo praticata sui corrispettivi al
lordo dei costi, comporterebbe crediti di imposta
52 di 209
3.6
Chi ha ritenute d’acconto eccedenti le imposte dovute a
consuntivo:
1. finisce a credito verso il fisco
2. finisce in perdita per colpa delle ritenute
3. gode di un incentivo fiscale.
3.6
La qualificazione dell’impresa e del lavoro artistico o
professionale:
1. è unitaria ai fini IVA e delle imposte sui redditi
2. cambia nell’IVA rispetto alle imposte sui redditi
3. dipende dal diritto commerciale e si riflette variamente
nell’IVA e nelle imposte sui redditi
3.7. Ricchezza fiscalmente non registrata dai titolari di
organizzazioni aziendali (ipotesi sulla “grande evasione”)
3.7 Una posizione di “pareggio fiscale”, cioè di ricavi uguali ai
costi
1. E’ più credibile per un produttore di pompe idrauliche
2. E’ più credibile per un pasticcere
3. E’ sempre indizio di ricchezza non registrata, a prescindere
dalle dimensioni aziendali
3.7
L’azienda intesa come gruppo di persone, come organizzazione
1. Nasconde ricchezza al fisco per i propri bisogni personali
2. Nasconde ricchezza al fisco per i bisogni personali del titolare
3. Non nasconde mai ricchezza al fisco, non avendo bisogni
personali
3.7/5.16 In un supermercato a conduzione padronale la mancata
registrazione degli incassi
1. Non è mai possibile perché si passa attraverso il personale di
cassa
53 di 209
2. E’ possibile per tutti gli incassi, compresi quelli in moneta
elettronica, dopo che il titolare ha controllato la loro completa
acquisizione da parte del personale di cassa
3. E’ possibile per gli incassi in contanti, dopo che il titolare ha
controllato la loro completa acquisizione da parte del personale di
cassa
3.7
L'evasione da occultamento riguarda
1. La registrazione omessa o alterata di vicende materiali
2. L'interpretazione di eventi registrati o palesi
3. Solo la contraffazione delle fatture passive o di altri documenti
registrati
3.7
Una azienda nasconde ricchezza al fisco:
1. Per le proprie esigenze personali
2. Per le esigenze personali del titolare
3. Per le esigenze personali del titolare oppure per coprire spese
aziendali non dichiarabili come tali
3.7
E’ più probabile che una grande impresa di appalti pubblici:
1. evada le imposte occultando gli incassi
2. evada le imposte registrando spese fittizie
3. evada le imposte anticipando la deduzione degli ammortamenti
3.7
Gli acquisti da fornitori ubicati in paesi a fiscalità privilegiata
(paradisi fiscali)
1. Seguono le regole generali
2. Potrebbero essere filtrati da un prestanome del compratore, e
quindi sono soggetti
3. Devono essere esaminati per stabilire se il venditore sia una
parte indipendente, o un interposto di una delle parti
54 di 209
3.8. Ricchezza non registrata per finalità aziendali e
“costo dei tributi”
3.8
L’organizzazione aziendale come tale, a carattere pluripersonale:
1. Non nasconde ricchezza al fisco, in quanto non ha consumi
personali da soddisfare
2. Non nasconde ricchezza al fisco, per mancanza di bisogni
personali, ma può farlo per sostenere costi non confessabili come
tali
3. Evade come tutti, se ne ha la possibilità, allo scopo di destinare
i proventi alle sue spese personali e familiari
3.8
Il cuneo fiscale tra costo del lavoro e salario netto:
1. E’ modesto, e non spaventa nessuno
2. E’ molto elevato, quasi la metà del costo del lavoro, ma non ci
sono espedienti per evitarlo
3. E’ elevato e provoca assunzioni per compensi inferiori al reale
oppure altre modalità di evasione aziendale
3.8
Il comportamento prudente del titolare di una piccola
organizzazione, che vuole ridurre il costo del lavoro d’accordo coi
dipendenti, pagandoli “in nero”:
1. e’ quello di pagare totalmente in nero alcuni dipendenti di
particolare fiducia
2. è quello di pagare in nero i dipendenti meno fidati
3. è quello di erogare fuori busta
3.8
Come si chiama la remunerazione del lavoro dipendente?
1. Stipendio, che è pari al costo del lavoro
2. Stipendio, che però è solo una quota del costo del lavoro
3. Costo del lavoro
3.8
L’azienda intesa come gruppo di persone, come organizzazione
55 di 209
1. Nasconde ricchezza al fisco per i propri bisogni personali
2. Nasconde ricchezza al fisco per i bisogni personali del titolare
3. Non nasconde mai ricchezza al fisco, non avendo bisogni
personali
3.8
Il “cuneo fiscale” è
1. La differenza tra lo stipendio netto e lo stipendio lordo
2. La differenza tra il costo del lavoro e lo stipendio lordo
3. La differenza tra stipendio lordo e netto
3.9. L’interpretazione come qualificazione giuridica della
ricchezza nella cornice di concetti economici
5.8/3.9
Una censura di omessa fatturazione IVA può comportare:
1. Solo una questione di fatto
2. Solo una questione di diritto
3. Una questione di fatto o di diritto a seconda del motivo addotto
dal contribuente
3.9
La distinzione tra costo di produzione e spesa di consumo
dipende:
1. Dalla natura della spesa in relazione all’attività economica
dell’acquirente
2. Dall’attività del fornitore
3. Dalla natura oggettiva della spesa
3.9/2.3
L’interpretazione delle regole sulla determinazione della ricchezza
ai fini tributari:
1. Discende automaticamente dalla legge, senza margini di
valutazione
56 di 209
2. Comporta le consuete valutazioni tra vari argomenti letterali e
logico sistematici
3. Comporta le consuete valutazioni di cui al punto precedente, ma
effettuate da soggetti “non indipendenti”
3.9
L'interpretazione contenuta in una circolare del ministero delle
finanze:
1) si impone all'ufficio fiscale, ma non al giudice.
2) si impone all'ufficio fiscale e al giudice
3) è totalmente irrilevante per l'ufficio fiscale e per il giudice
3.9
L'evasione in senso materiale, derivante da una rappresentazione
distorta della realtà, riguarda:
1. Questioni di diritto
2. Questioni di fatto
3. Ogni maggiore imposta accertata
3.9
I concetti tributaristici per orientarsi nelle tipologie di operazioni
della tassazione attraverso le aziende:
1. Sono quelli di cessioni di beni e prestazioni di servizi
2. Sono quelli civilistici, in relazione alla tipologia di contratto
posta in essere, cui rinvia il diritto tributario
3. Sono quelli di credito riscosso e di debito pagato
3.9 Nei rapporti tra imprese, il corrispettivo di una prestazione,
costituisce:
1. Un elemento positivo del reddito del cliente, un elemento
negativo del reddito del fornitore
2. Un elemento positivo del reddito del fornitore, un costo di
produzione per il cliente
3. Un elemento positivo del reddito del fornitore una spesa di
consumo per il cliente
3.9
57 di 209
Le correlazioni concettuali, le c.d. “simmetrie” della tassazione
attraverso le aziende
1. Operano solo nei rapporti interni al diritto tributario nazionale
2. Operano anche nei rapporti con controparti estere per ragioni
logiche
3. Operano anche nei rapporti con controparti estere, anche in
relazione al divieto di discriminazione, e salve cautele antiabuso
3.10. Segue: inquadramento giuridico in funzione della
convenienza tributaria, “evasione interpretativa ed
elusione” come comportamenti aziendali e “diversivi
istituzionali” (rinvio)
3.10
L’elusione fiscale riguarda:
1. Ricchezza non registrata, come incassi nascosti, o costi fittizi,
scavalcando le procedure aziendali
2. Ricchezza registrata, ma adottando erroneamente, accecati dal
desiderio di risparmiare imposte, un regime giuridico più
vantaggioso
3. Ricchezza registrata in modo formalmente corretto, ma
contrario allo spirito del sistema, alla “ratio legis”
3.10
E’ più probabile che una grande impresa siderurgica:
1) evada le imposte occultando gli incassi
2) evada le imposte registrando costi generali fittizi
3) evada le imposte anticipando la deduzione degli ammortamenti
3.10
L’elusione fiscale ha a che fare
1. Con ricchezza nascosta , che ad arte non viene dichiarata,
occultandola con accorgimenti
2. Con scappatoie giuridiche formalmente regolari, ma contrarie
allo spirito della legge
3. Errori fortuiti, compiuti in buona fede, inavvertitamente
58 di 209
3.10
La ricchezza fiscalmente non registrata, cioè l’evasione fiscale da
mancata annotazione degli incassi, contraffazione delle fatture
passive, è una questione:
1. Di diritto, nel senso che attiene all’interpretazione normativa
2. Di fatto, anche se rilevante per il diritto
3. Di mero fatto, irrilevante per il diritto
3.10
La disposizione contro l’elusione fiscale, ed in genere
l’applicazione del principio del c.d. “abuso del diritto” possono
essere considerate
1. “Norme sostanziali”, in quanto riguardano normali questioni
interpretative, cioè “di diritto”
2. “Norme sostanziali” anche se involgono questioni interpretative
sui i principi del sistema
3. Norme procedurali, perché coinvolgono l’azione amministrativa
3.10
L’abuso del diritto e l’elusione fiscale
1. Sono sostanzialmente la stessa cosa, in quanto questioni di
diritto
2. L’abuso è una questione di fatto, l’elusione una questione di
diritto
3. Sono entrambe questioni di fatto
3.10
L'evasione interpretativa:
1. Riguarda determinazione presuntiva di ricchezza non registrata
2. Riguarda l'Inquadramento giuridico di ricchezza registrata
3. Riguarda ogni tipo di evasione non risultante da prove
documentali
59 di 209
3.11. Ricchezza non registrata, contestazioni
interpretative e “monitoraggio fiscale” nei rapporti
internazionali
3.11
I non residenti sono soggetti a imposte sui redditi in Italia?
1) si, per i soli redditi prodotti in Italia
2) no
3) si, in ogni caso
3.12. Riepilogo: ricchezza non registrata e contestazioni
interpretative nelle simmetrie della tassazione attraverso
le aziende
3.12
La mancata registrazione fiscale di una operazione economica
tracciabile, alla luce del sole, che l’interessato pensa non sia
rilevante fiscalmente dà luogo:
1. a una contestazione interpretativa, in quanto relativa a ricchezza
palese, giuridicamente inquadrata dal contribuente, che si è
comportato coerentemente a una tesi giuridica
2. a una ricchezza non registrata, come gli incassi in nero
3. a una elusione fiscale
3.12
L’utilizzazione della contabilità aziendale nella determinazione
tributaristica della ricchezza provoca sperequazioni poco gestibili
davanti alle quali:
1. è possibile abbandonare la determinazione ragionieristica
attraverso le aziende, puntando solo su quella attraverso gli uffici
2. occorre superare le sperequazioni, incentivando la valutazione
amministrativa della ricchezza non rilevata ragionieristicamente
attraverso le aziende
60 di 209
3. E’ possibile generalizzare la determinazione ragionieristica
attraverso tracciabilità, imposizione di contabilità, contrasto di
interessi e analoghi istituti
3.12
La tracciabilità consente di
1. Ricostruire contabilmente la ricchezza non registrata in sede di
accertamento
2. Disincentivare la mancata registrazione fiscale della ricchezza
per la presenza di indizi
3. Canalizzare su un unico conto bancario tutti gli incassi
dell’operatore economico
3.12
Per capitalismo familiare si intende
1. Investimento in borsa delle risorse delle famiglie
2. Gestione delle aziende da parte della proprietà
3. Proprietà familiare delle principali aziende, attraverso il
controllo delle società in cui si trovano
3.12
Le aziende del capitalismo familiare italiano
1. Sono paragonabili dimensionalmente alle grandi aziende estere,
2. Sono più piccole delle concorrenti estere, ma abbastanza grandi
per rendere difficile un occultamento rilevate e sistematico della
ricchezza
3. Sono a gestione familiare e consentono ampi margini per
l’occultamento di ricchezza al fisco
3.12
Le difficoltà nella determinazione tributaristica della ricchezza
sussistono
1. su quella non raggiunta dalle procedure contabili delle aziende
2. su quella rilevata dalle aziende e giuridicamente inquadrata in
modo forzato, per convenienza tributaria
3. su quella delle persone fisiche non esercenti attività d’impresa
(ad esempio risparmiatori e proprietari di immobili)
61 di 209
3.12
La determinazione tributaristica della ricchezza è “distorsiva”
1. Quando adotta soluzioni che ripugnano alle scale di valori
diffuse nell’ambiente sociale
2. Quando fa dipendere la tassazione da variabili non economiche,
ma giuridico formali
3. Quando conduce a un carico fiscale intollerabile
3.12
Stabilire se il corrispettivo di una prestazione sia stato pagato
parzialmente o totalmente “in nero”
E’ una questione di diritto, visto che rileva nella prospettiva di
istituzioni giuridiche
E’ una questione di diritto in quanto attiene al regime giuridico di
vicende palesi
E’ una questione di fatto, in quanto attiene all’accertamento di
eventi materiali
3.12
La tassazione attraverso le aziende è inefficiente
1. Solo nel lavoro indipendente , dove l’organizzazione manca, ed
il cliente è un consumatore finale
2. Nel lavoro indipendente di cui al punto 1, e nei confronti degli
imprenditori in grado di scavalcare la gestione aziendale per
nascondere ricchezza al fisco
3. In tutti i settori, e deve essere superata con un ritorno alla
tassazione attraverso gli uffici
3.13. Dove le aziende non arrivano: l’inutile
“ragionierizzazione” dei lavoratori indipendenti (il
diversivo della “contabilità fiscale”)
3.13 La tassazione attraverso le aziende ha successo quando
1. Il fisco “si appoggia” sulla contabilità aziendale, per la
determinazione della ricchezza
62 di 209
2. Il fisco impone contabilità fiscali a chi non ne sente alcun
bisogno gestionale
3. Il fisco valuta presuntivamente la ricchezza registrata attraverso
le aziende
3.13
Al crescere del fatturato aziendale, e a parità delle altre
condizioni, la quota di ricchezza nascosta al fisco, rispetto a quella
totale effettivamente transitata attraverso l’impresa
1. Resta uguale
2. Diminuisce
3. Aumenta
3.13
Un lavoratore indipendente, con una piccola organizzazione, che
vuole omettere in parte la registrazione dei ricavi può occultare
più difficilmente
1. Gli acquisti di merci
2. Gli acquisti di servizi imprenditoriali
3. L’utilizzazione di lavoro dipendente
3.13
La percentuale di ricchezza fiscalmente registrata dai “lavoratori
indipendenti” non organizzati operanti verso consumatori finali:
1. E’ irrisoria per via del mancato intervento sistematico degli
uffici tributari
2. E’ di una certa consistenza, in buona misura per il
martellamento propagandistico della “lotta all’evasione in TV”.
3. E’ di una certa consistenza grazie all’attività effettiva di
controllo del territorio da parte del fisco
3.13
L’elemento di forza del fisco verso i lavoratori indipendenti non
organizzati è:
1. la scarsa verosimiglianza economica della loro posizione
esteriore
63 di 209
2. la facilità di reperire prove documentali dell’occultamento dei
ricavi
3. la facilità di elaborare medie di settore molto convincenti nel
caso concreto
4. la difficoltà di manipolare le registrazioni contabili
3.13/7.5
L’accertamento di maggiori ricavi non registrati di un lavoratore
indipendente rileva in genere
1. Sia per le imposte dirette sia per l’IVA
2. Solo per le imposte dirette
3. Solo per l’IVA
3.13
I lavoratori indipendenti, senza organizzazione, sono fiscalmente
pericolosi nel senso di poter omettere la registrazione fiscale della
ricchezza
1. Soprattutto quando operano con privati consumatori finali
2. sempre
3. soprattutto quando operano con aziende
3.13 L’elemento di forza del fisco verso i lavoratori indipendenti
non organizzati è: 1) la scarsa verosimiglianza economica della
loro posizione esteriore 2) la facilità di reperire prove documentali
dell’occultamento dei ricavi 3) la facilità di elaborare medie di
settore molto convincenti nel caso concreto 4) la difficoltà di
manipolare le registrazioni contabili
3.13
La percentuale di ricchezza fiscalmente registrata dai “lavoratori
indipendenti” non organizzati operanti verso consumatori finali:
1. E’ irrisoria per via del mancato intervento sistematico degli
uffici tributari
2. E’ di una certa consistenza, in buona misura per il
martellamento propagandistico della “lotta all’evasione in TV”.
3. E’ di una certa consistenza grazie all’attività effettiva di
controllo del territorio da parte del fisco
64 di 209
3.13
Rispetto alla massa di ricchezza non registrata dove le aziende non
arrivano
1. Il sospetto di grande evasione dei titolari di organizzazioni ha
un importante “valore simbolico”
2. La grande evasione dei titolari di organizzazioni è una parte
prevalente
3. La grande evasione dei titolari di organizzazioni non esiste
3.13
Dove le aziende non arrivano, la quota di ricchezza registrata
1. E’ bassa, rispetto alla sistematicità della presenza valutativa
delle istituzioni fiscali
2. E’ alta rispetto alla presenza valutativa del fisco, perché i
titolari si mettono una mano sulla coscienza e vogliono contribuire
alle spese pubbliche
3. E’ alta rispetto alla presenza valutativa reale del fisco grazie
all’intensità della comunicazione mediatica
3.13
In un contesto di tassazione attraverso le aziende, le valutazioni
della ricchezza non registrata, che sfugge alle loro rilevazioni
ragionieristiche:
1. Sono state abbandonate
2. Sono state gestite serenamente, utilizzando anche la
documentazione contabile come indizio
3. Sono state forzatamente adeguate in parametri numerici di
partenza, in modo da “ragionierizzare le stime”
3.13/7.5
Un lavoratore indipendente, con una piccola organizzazione, che
vuole omettere in parte la registrazione dei ricavi può occultare
più difficilmente
1. Gli acquisti di merci
2. Gli acquisti di servizi imprenditoriali
3. L’utilizzazione di lavoro dipendente
65 di 209
3.13
I piccoli commercianti e gli artigiani
1. non hanno una azienda in nessun senso
2. Hanno un’azienda intesa come gruppo di persone, con le sue
rigidità organizzative
3. Hanno una azienda solo come insieme di beni materiali e
rapporti giuridici
3.13
La contabilità è stata imposta anche ai lavoratori indipendenti
perché
1. Anche su di essi funziona in modo molto efficiente,
2. Non si sapevano trovare altre soluzioni e quindi ci si è ispirati
alla tassazione attraverso le aziende
3. Si doveva compiacere in questo modo il “partito degli evasori”,
nonché cercare consenso tra i commercialisti
3.13/7.5
La posizione fiscale del venditore di pizza a taglio è:
1) attività di impresa
2) attività di lavoro autonomo
3) attività non commerciale
3.13/7.5
La qualificazione tributaristica tra attività di impresa e lavoro
autonomo, e la gestione amministrativa da parte del fisco:
1. Sono separate tra imposte sui redditi e IVA
2. Sono unitarie tra imposte sui redditi ed IVA, con una
dichiarazione permanente sulle caratteristiche rilevanti ai fini dei
due tributi
3. Sono unitarie tra imposte sui redditi ed IVA, ma i dati si
alimentano solo attraverso le dichiarazioni annuali
3.13/7.5
L'attività di parrucchiere per signora, ai fini tributari, è
1) di lavoro autonomo
2) d'impresa
3) di godimento di capitale
66 di 209
3.13
Davanti alla platea di piccoli commercianti e artigiani, il
legislatore della tassazione attraverso le aziende
Li ha considerati come “imprese”, fingendo che il problema non ci
fosse
Di base li ha considerati come lavoratori autonomi, senza obblighi
contabili
Di base li ha assoggettati a regimi forfettari
3.13/7.5
I lavoratori indipendenti, senza organizzazione, sono fiscalmente
pericolosi nel senso di poter omettere la registrazione fiscale della
ricchezza
1) Soprattutto quando operano con privati consumatori finali
2) sempre
3) soprattutto quando operano con aziende
3.13
La determinazione della ricchezza dove le aziende non arrivano
1. E’ effettuabile in base alle consuete modalità contabili, usate da
parte degli uffici
2. E’ effettuabile in base alla tradizionale stima della ricchezza,
come è sempre avvenuto
3. E’ effettuabile utilizzando anche le informazioni contabili come
indizio presuntivo, per una valutazione per ordine di grandezza
3.14. Segue. Mancata registrazione degli incassi nel
lavoro indipendente verso consumatori finali
3.14/5.16
La ricchezza non registrata, utilizzando documenti fittizi, è piu’
verosimile:
1. Presso organizzazioni di una certa dimensione
2. Presso lavoratori indipendenti operanti con consumatori finali
3. Presso artisti e professionisti
67 di 209
3.14
Per il cliente consumatore finale, che effettua un pagamento senza
ricevere ricevuta fiscale o scontrino:
è soggetto a sanzioni
non è soggetto a sanzioni
è soggetto a sanzioni solo se il corrispettivo supera certi importi
3.14
Le scritture contabili previste per i professionisti, avvocati,
medici, architetti etc.
1. Ricalcano un obbligo previsto dal codice civile
2. Sono solo una sovrastruttura imposta dalla legge tributaria
3. Sono imposti solo dalla legge tributaria, ma si inseriscono su
una necessità gestionale dei professionisti
3.14
La contabilità dei lavoratori indipendenti si presenta in genere
come
1. Formalmente regolare, ma economicamente non verosimile
2. Formalmente irregolare e confusionaria, ma economicamente
verosimile
3. Economicamente verosimile e formalmente ineccepibile
3.14
Un pasticcere tenderà ad evadere il fisco:
1. registrando documenti fittizi
2. nascondendo i ricavi
3. applicando indebitamente regimi fiscali di esenzione su
ricchezza registrata
3.14
La ricchezza non raggiunta dalla determinazione ragionieristica
attraverso le aziende
1. E’ esclusivamente quella del lavoro indipendente prestato al
consumo finale
2. Riguarda sia il lavoro indipendente al consumo finale sia le
somme nascoste dal titolare dell’azienda
68 di 209
3. Riguarda tutti i casi di “maggiore imposta” accertata, anche per
questioni di diritto su ricchezza palese
3.15
Al crescere del reddito l’impatto della ricchezza fiscalmente non
registrata sul tenore di vita
1. Aumenta
2. Diminuisce
3. Resta uguale
3.15
Se gli adempimenti fiscali sono eccessivi
1. Le aziende si ribellano,
2. Le aziende si spezzano, ma adempiono, casomai protestano i
proprietari
3. Le aziende davanti ad adempimenti fiscali eccessivi li
boicottano
3.15. La ricchezza senza determinabilità contabile né basi
fisse:riflessi tributari dei cambiamenti del lavoro
3.15
In genere chi nasconde ricchezza ai fini tributari
1. Ne mantiene una precisa memoria contabile
2. La acquisisce e la annota per ordine di grandezza
3. La acquisisce e tende poi a dimenticare
3.15
Sulla ricchezza non determinata attraverso le aziende, il tasso di
adempimento, rispetto alla sistematicità della richiesta
amministrativa delle imposte è:
1. Soddisfacente, senza una apprezzabile evasione
2. Abbastanza alto, anche se con una evidente evasione, per via
del senso civico degli interessati
3. Abbastanza alto, anche se con una evidente evasione, per via di
una elevata pressione mediatica
69 di 209
3.16. La consulenza sulla determinazione dei
tributi: la “tassazione attraverso i commercialisti”
3.16
Nella tassazione attraverso le aziende, i professionisti
1. Sono fortemente responsabilizzati dalla normativa fiscale nella
corretta registrazione della ricchezza dei loro clienti , specie
piccoli artigiani e commercianti
2. Non sono investiti di alcuna funzione di garantire la correttezza
degli adempimenti fiscali
3. Sono investiti di alcune funzioni di verifica documentale di
alcuni oneri e detrazioni, nonché di canalizzazione di documenti
3.16
Il commercialista abitualmente serve a:
1) registrare e comunicare al fisco la ricchezza che il contribuente
decide di palesare
2) individuare trucchi per nascondere al fisco la ricchezza
3) cercare, come incaricato del fisco, indizi di ricchezza occultata
3.16
La consulenza fiscale riguarda:
1) prevalentemente il regime giuridico della ricchezza palese o
addirittura dichiarata
2) i migliori sistemi per nascondere la ricchezza
3) prevalentemente l’assistenza contro le rettifiche fiscali
3.16
Il consulente fiscale del lavoratore indipendente verso
consumatori finali:
1) tende a spingerli ad essere credibili in modo da evitare
successivi fastidi
2) cerca di far loro dichiarare redditi più bassi possibile sperando
di poter aumentare il proprio compenso
3) Cerca di far loro dichiarare il più possibile per evitare sanzioni
tributarie a suo carico
70 di 209
Ci sono sanzioni a carico del professionista se i clienti dichiarano
troppo poco?
 Si in modo ordinario e automatico
 No, mai
 Solo se il professionista concorre nella violazione tributaria
Nella determinazione dei tributi, il commercialista svolge, rispetto
al lavoratore indipendente
 Le stesse funzioni sia tributarie sia gestionali svolte dal
contabile di aziende pluripersonali
 Funzioni tributarie simili a quelle del contabile di aziende
pluripersonali, ma senza essere coinvolto nella gestione
dell’attività
 Funzioni tributarie del tutto diverse dal contabile di
aziende pluripersonali
3.16
La gran massa dei professionisti in materia tributaria svolge
adempimenti:
1) giuridico-contabili
2) giuridico-forensi
3) meramente contabili
3.16
La confusione e il disorientamento sulla determinazione
tributaristica della ricchezza:
1. Avvantaggiano tutti i professionisti indiscriminatamente,
creando lavoro
2. Avvantaggiano la nicchia di professionisti operanti verso grandi
aziende
3. Danneggiano economicamente la generalità dei professionisti
La complicazione negli adempimenti tributari e nella gestione del
relativo contenzioso
71 di 209
1.
2.
3.
Ricade sul cliente, cui il consulente riesce a ribaltare tutti i
relativi costi
Ricade sul professionista, almeno per i contabili di piccoli
commercianti e artigiani
Ricade sul professionista, ma anche sul cliente, che riceve
una assistenza più sbrigativa
La cannibalizzazione della professione si ha quando
 La professione complica un settore, e i tempi più lunghi
necessari all’attività professionale sono facilmente
traslabili sui clienti
 I ceti professionali complicano un settore ma i tempi più
lunghi necessari a lavorare non sono trasferibili ai clienti
 La politica complica lo svolgimento della professione in un
settore, incapace di trasferirne i costi sui clienti
CAPITOLO 4 PUBBLICO DIBATTITO E STUDIOSI
DAVANTI ALLA MANCATA SPIEGAZIONE DELLA
DETERMINAZIONE TRIBUTI
Sintesi A differenza dei privati, mossi dalle motivazioni personali indicate al
capitolo precedente, le istituzioni percepiscono le tendenze di opinione che si
intrecciano nel dibattito pubblico sulla propria sfera di competenza. Per questo
occorre dedicare il presente capitolo alla percezione sociale della funzione
tributaria, della differente determinabilità della base di commisurazione dei
tributi. Occorre cioè chiedersi in quale misura la determinazione dei tributi, già
esaminata dal punto di vista di organizzazioni private, individui e professionisti,
si rifletta nel bagaglio culturale delle classi dirigenti e della pubblica opinione;
in materia di determinazione dei tributi, a differenza di altri comparti della
macchina pubblica, manca persino una spiegazione sociale d’insieme della
relativa funzione istituzionale. Vedremo in questo capitolo per quali ragioni
generali questa spiegazione non è venuta dagli studiosi (4.3) né da quanti
cercano inutilmente di sostituirsi al loro insuccesso (par.4.4), indicando le più
diffuse spiegazioni autoprodotte dalla pubblica opinione (par.4.5). Si tratta di
tendenze di opinione sensate, rispetto allo svuotamento di senso connesso alla
72 di 209
scientificità esteriore, alla praticità esteriore, e al sensazionalismo scandalistico.
Tuttavia, rispetto ai bisogni di spiegazione d’insieme, sono tendenze di
opinione ancora confuse e contraddittorie, che innescano lacerazioni sociali di
vario tipo, esaminate al par.4.6. Per rilanciare un settore svuotato di senso
saranno formulate ipotesi di coordinamento “scientifico” dei relativi
ragionamenti al par.4.7. Il capitolo è introdotto ai primi due paragrafi da ipotesi
sulla geografia dell’evasione tributaria, dove si vede che la ricchezza non
registrata dipende più da disfunzioni pubbliche nella determinazione dei tributi,
che da perversioni private dei contribuenti non raggiunti dalla tassazione
ragionieristica attraverso le aziende; i lavoratori indipendenti in sede fissa
intuiscono infatti di dichiarare cifre consistenti rispetto alla scarsità dell’azione
amministrativa nei loro confronti. Ne derivano tendenze d’opinione confuse e
sovrapposte, la cui schizofrenia si riflette sulle istituzioni.
4.1. Percezione sociale dell’evasione: stime della
ricchezza non registrata
4.1
Davanti alla difficile determinabilità della base di commisurazione
dei tributi (ricchezza)
1. La legislazione è cieca, totalmente impotente
2. La legislazione è onnipotente
3. La legislazione può orientare l’azione degli uffici o delle
aziende
4.1
La demonizzazione della ricchezza non registrata
1. Non serve assolutamente a nulla
2. Serve ad aumentare un po’ le cifre dichiarate e quindi ben
venga
3. Aumenta un po’ le cifre dichiarate nell’immediato, ma
drammatizza il clima e ostacola una serena richiesta valutativa
delle imposte dove le aziende non arrivano
4.1
La stima ISTAT della ricchezza fiscalmente non registrata (c.d.
“tax gap”)
1. E’ basata essenzialmente sul lavoro nero o la cui insufficiente
remunerazione palese ne fa presumere una occulta
73 di 209
2. E’ basata sulla differenza stimata tra redditi dichiarati e redditi
presunti in base ai consumi
3. E’ calcolata usando come campione le statistiche degli
accertamenti dell’agenzia delle entrate
4.1
Il problema della ricchezza tributariamente non registrata
1. E’ dovuto ad una perversione privata “dei disonesti”
2. E’ un riflesso della mancata valutazione sistematica della
ricchezza non determinabile ragionieristicamente dalle aziende
3. E’ un riflesso dell’eccessività delle aliquote d’imposta
4.1
L'evasione fiscale
1. E' una perversione privata diversamente distribuita per
categorie economiche
2. E' un riflesso privato della percezione di una disfunzione
pubblica
3. E' un riflesso di una generalizzata carenza di senso civico
4.1
Ai fini delle statistiche amministrative dei controlli, e
dell’irrogazione di sanzioni, si considera evasione fiscale:
1) a qualsiasi differenza tra imposta accertata e dichiarata
2) solo la ricchezza fiscalmente non registrata, ad esempio incassi
non registrati o costi fittizi
3) ogni violazione tributaria, purché penalmente sanzionata
4.1
La stima di 120 miliardi di euro di evasione fiscale si riferisce
1) a ricchezza non registrata da pochi grandi contribuenti
2) a ricchezza non intercettata dalle aziende, in prevalenza da
molti lavoratori indipendenti
3) ad elusione fiscale e altre questioni di diritto
4.1
L’evasione fiscale, in relazione alle dimensioni aziendali
74 di 209
1. Inizia con la documentazione fittizia, poi –col crescere delle
dimensioni di impresa- passa ai ricavi non registrati
2. Inizia coi ricavi non registrati, poi, con il crescere dell’impresa,
passa alla documentazione fittizia
3. Inizia con la deduzione di costi non inerenti, e poi passa, col
crescere dell’impresa, alla documentazione fittizia
4.1
La ricchezza non registrata, dovendone fare una stima economica,
deriva prevalentemente
1. Da un numero relativamente basso “grandi evasori”
2. Da alcuni milioni di lavoratori indipendenti al consumo finale ,
che evadono una alta percentuale di redditi non complesso bassi
3. Da un insieme dei due, di cui è quantificato solo il versante del
lavoro indipendente “sotto-remunerato” o il “lavoro nero
4.1
Il grosso dell’evasione fiscale dipende
1. Da ricchezza non registrata
2. Da forzature interpretative nella classificazione della ricchezza
registrata
3. Da documenti di spesa fittizi
4.2. Percezione sopravvalutata della funzione
istituzionale tributaria e riflessi sull’adempimento
dei lavoratori indipendenti.
par. 4.2.
4.2
Vedere il fisco in televisione, per spingere all’adempimento i
contribuenti
1. È sempre meglio che non vederlo affatto
2. E’ risolutivo
3. E’ del tutto irrilevante
75 di 209
4.2
Cosa pensa della richiesta delle imposte attraverso i mezzi di
informazione?
1. E’ l’unica soluzione percorribile, vista la impossibilità di una
determinazione ragionieristica della ricchezza da parte del fisco:
se non può mordere tanto vale abbaiare
2. Non serve assolutamente a nulla, bisogna mordere, non
abbaiare.
3. La propaganda, la comunicazione è importante, ma deve essere
accompagnata dai contenuti, cioè da una stima diffusa e
sistematica della ricchezza non rilevata ragionieristicamente dalle
aziende
4.2
La dose di propaganda e di comunicazione ai fini della
registrazione fiscale della ricchezza
1. E’ modesta ed inutile
2. E’ notevole, ed efficace, ma drammatizza
3. E’ notevole e utile, senza controindicazioni
4.2
La provenienza del gettito IRPEF in prevalenza da reddito da
lavoro e pensione dipende:
1. Dalla prevalenza numerica di queste posizioni
2. Dalla prevalenza numerica di queste posizioni e dalla loro
maggiore esposizione alla determinazione contabile
3. Dalla tendenza politica ad indurre i lavoratori indipendenti
all’evasione fiscale
4.3. Mancata spiegazione della funzione tributaria e
carenze metodologiche generali del “diritto” e delle
scienze sociali
Conciliare la determinazione valutativa dei tributi con quella
ragionieristica:
76 di 209
1. E’ agevole perché entrambe perseguono valutazioni per ordine
di grandezza
2. E’ difficile, perché l’esattezza numerica della ragioneria è
assente nelle stime
3. E’ difficile perché le leggi sono scritte male, occorre un nuovo
codice
4.3
L’amministrazione per legge, con progressiva paralisi della
tassazione valutativa attraverso gli uffici
1. E’ agevolata dalla tassazione attraverso le aziende, che ne
costituiscono il braccio operativo
2. E’ ostacolata dalla tassazione attraverso le aziende, che
comporta un capillare intervento del fisco
3. E’ indifferente rispetto all’utilizzazione delle aziende per la
determinazione tributaristica della ricchezza
4.3
L’onnipotenza della legislazione in materia tributaria
1. È in tutto e per tutto una invenzione
2. Sussiste davanti alla funzione di giustizia, per le questioni di
diritto
3. Sussiste come per qualsiasi funzione pubblica, dipende solo
dalla volontà politica, che se vuole può tutto
4.3
Strutturalmente, la giuridicità del diritto tributario sussiste :
1) solo se sullo sfondo esiste un giudice per risolvere eventuali
controversie tra fisco e contribuente
2) in quanto sullo sfondo esistono istituzioni amministrative
3) solo in quanto la legittimità delle leggi tributarie può essere
sottoposta alla corte costituzionale
4.3
La determinazione della ricchezza ai fini tributari
1. Non è stata accompagnata dalla creazione di una accademia
77 di 209
2. E’ stata accompagnata da una accademia , che però non ha dato
luogo a una spiegazione d’insieme del settore
3. E’ stata accompagnata da una accademia adeguata alle attese
della pubblica opinione e delle classi dirigenti
4.3
Gli interlocutori dello studioso sociale delle istituzioni sono:
1. gli interessati al tema, sia per ragioni professionali che di
funzionamento della societa'
2. solo gli operatori professionali
3 solo gli interessati al tema per ragioni di funzionamento della
societa'
4.3
Lo studioso del diritto dell'era preindustriale :
1. si rivolgeva agli avvocati
2. si rivolgeva a tutto coloro in grado di leggere
3. si rivolgeva agli avvocati e raramente aiutava i politici a
redigere leggi
4.3.
Lo studioso del diritto odierno:
1. deve affrontare solo la spiegazione delle istituzioni,
abbandonando l'interlocuzione tecnica
2. deve affrontare quando serve la spiegazione delle istituzioni
senza abbandonare l'interlocuzione tecnica
3. deve comportarsi come nel passato
4.3
L'originaria interlocuzione dei giuristi e' :
1. reciproca, su casi tecnici
2. verso la pubblica opinione come studiosi sociali
3. reciproca su casi tecnici e notarile rispetto alla politica nel
confezionamento delle regole
4.3
La tassazione:
78 di 209
1. è materia giuridica in quanto un giudice può risolvere le
eventuali controversie tra fisco e contribuente
2. è materia giuridica in quanto fa riferimento ad istituzioni
amministrative del gruppo sociale
3. è materia giuridica in quanto regolata da leggi
4.4. Segue: Mancata spiegazione da parte di economisti,
professionisti, istituzioni, aziende e mezzi di
informazione.
par. 4.4
4.4
Il problema della ricchezza fiscalmente non registrata
1. E’ di volontà politica
2. E’ di consapevolezza culturale della tassazione attraverso le
aziende
3. Dipende dalla mancanza di disciplina del popolo italiano
4.4
Nell’opinione pubblica, nei mezzi di informazione, e a livello
mediatico il concetto di evasione fiscale fa riferimento:
1. a qualsiasi differenza tra imponibile accertato e dichiarato
2. a ricchezza nascosta al fisco, come incassi non registrati o costi
fittizi
3. a ricchezza assoggettata indebitamente a regimi tributari
agevolati o più miti di quelli ordinari
4.4
Chi non paga affatto le tasse esiste veramente ?
1. Si, ed è un ladro perché gode dei servizi pubblici senza
sopportarne il costo
2. No, perché almeno le imposte sui consumi e sugli affari
colpiscono tutti
3. Si, ma si difende giustamente da uno stato sprecone e vorace
79 di 209
Le istituzioni, legislative e amministrative
1. Comprendono i problemi della determinazione tributaristica
della ricchezza
2. sono puramente e semplicemente la proiezione della pubblica
opinione
3. Se coinvolte intuiscono, senza pero' tempo per sistematizzare
4.4
La lotta all’evasione in televisione
1. Va bene, però bisogna essere presenti sulle strade oltre che sugli
schermi.
2. E’ un determinante fattore educativo culturale
3. E’ l’arma vincente per il gettito e la coesione sociale
4.4
La lotta all’evasione in televisione, calcando la pressione
mediatica:
1. Va bene, ma non deve drammatizzare, ostacolando una serena
determinazione tributaristica della ricchezza
2. Non fa mai male, la propaganda non è mai troppa
3. È del tutto inutile, ed anzi controproducente
4.4
Lo studioso del diritto tributario, come giurista, si caratterizza
1. Per lo studio degli effetti economici delle imposte
2. Per la conoscenza della legislazione tributaria e degli altri
materiali (giurisprudenza, atti ufficiali etc.)
3. Per lo studio delle istituzioni preposte alla determinazione della
ricchezza ai fini tributari
4.4.
Numericamente la maggior parte dei “professionisti” tributari
80 di 209
1. Svolge mansioni di “contabile esterno” di piccole attività
commerciali, artigianali e professionali
2. Disegna strategie di pianificazione fiscale, più o meno legittima
3. Suggerisce gli strumenti per nascondere ricchezza al fisco
4.5. Istintive spiegazioni della pubblica
opinione:“eccessività delle aliquote”, “senso
civico”, “estensione della contabilità” e
“ragionierizzazione delle stime”.
par. 4.5
4.5
Il c.d. contrasto di interessi come strumento di emersione della
ricchezza riguarda
1. Le rigidità interne alle grandi aziende, che spingono a rispettare
gli obblighi fiscali
2. La possibilità degli operatori economici di scaricare costi di
impresa
3. La possibilità dei consumatori finali di scaricare spese per
consumi, segnalando però il fornitore
4.5
L’aliquota attiene:
1. Alla determinazione dell’imposta
2. Alla determinazione dell’imponibile
3. Ad entrambi questi passaggi logici
4.5
Estendere le segnalazioni, da parte dei clienti-sostituti di imposta,
agli “autonomi di impresa”
1. non servirebbe a nulla
2. servirebbe a impedir loro di distruggere le fatture emesse
3. servirebbe a impedir loro di distruggere le fatture e a valutare la
proporzionalmente i ricavi verso i consumatori finali
81 di 209
4.5
L’aliquota interviene:
1. Nel momento logico della determinazione dell’imposta
2. Nel momento logico del calcolo dell’imponibile
3. Nel momento logico della rilevanza delle detrazioni di imposta
4.5
Nelle statistiche dell’evasione fiscale la minore imposta pagata per
inquadramento giuridico indebitamente vantaggioso di ricchezza
registrata o palese
1. È assente del tutto
2. E’ presente, ma è sottostimata
3. E’ presente ed è stimata correttamente
4.5
I limiti alla circolazione del contante, rispetto alla determinazione
della ricchezza dove le aziende non arrivano:
1. sono decisivi per la lotta all’evasione, che attraverso di loro
potrebbe essere facilmente sradicata
2. sono inutili: non sono riusciti a ostacolare la mafia, e il
terrorismo, figuriamoci un fenomeno molto più diffuso come
l’evasione
3. hanno una qualche importanza, se inseriti in una valutazione
degli uffici adeguatamente sistematica
4.5
Il senso civico:
1. è una caratteristica della collettività nel suo complesso, e non
dipende dall’attività svolta
2. varia in relazione all’attività svolta, ed è la ragione per cui
alcuni pagano le imposte e altri no
3. è facilmente modificabile con un intervento legislativo
4.5
La tracciabilità, le limitazioni alla circolazione del contante, il
contrasto di interessi
1. Possono consentire al fisco una determinazione ragionieristica,
in sede di controllo, analoga a quella effettuata dall’azienda.
82 di 209
2. Sono del tutto inutili, perché la determinazione valutativa si
deve basare sulle caratteristiche esteriori
3. Costituiscono indizi per una determinazione valutativa nel
contesto della tassazione attraverso le aziende.
4.5
I contribuenti disonesti, i furbetti del fisco, i malvagi
1. Ci sono, ma non sono intere categorie, si distribuiscono
equamente dappertutto
2. Ci sono, e generalmente sono quelli che hanno fatto i soldi,
perché la ricchezza viene sempre dall’ imbroglio
3. Si annidano nelle categorie del lavoro indipendente e da loro
dipende tutta la ricchezza non registrata
4.5
La cattiva qualità dei servizi pubblici spiega l’evasione fiscale?
1. No, casomai spiega una protesta politica
2. Si , le imposte sono il corrispettivo dei servizi pubblici
3. No, perché “gli onesti” le pagano
4.5
Il senso civico
1) è una variabile importante tipicamente fiscale
2) è una importante applicazione fiscale di un senso civico
generale
3) è irrilevante ai fini della determinazione tributaristica della
ricchezza
4.5
Il senso civico tributario esiste?
1. Si, certo in modo autonomo, ed è determinante per il gettito
2. No, esiste un riflesso fiscale del senso civico generale
3. No, il senso civico non è rilevante affatto
4.5
Il senso civico ai fini dell’evasione:
1. è essenziale
2. è irrilevante
83 di 209
3. è importante, ma è una variabile indipendente, su cui non
possono influire leggi di settore
4.5
In materia tributaria la propaganda “antievasione”, le “sanzioni
sociali”, la lotta all’evasione in televisione:
1. Sono utili, ma non si può vivere di propaganda e oltre un certo
livello sono anche controproducenti
2. Non sono mai troppe
3. Sono del tutto inutili, e i risultati del gettito lo dimostrano
4.6. Segue: strumentalizzazioni politiche del
disorientamento tributario e lacerazioni sociali
par. 4.6
4.6
Il “partito degli evasori”
1. Ha una sua logica, in quanto gli operatori economici
indipendenti non organizzati sono più numerosi dei lavoratori
dipendenti
2. Non esist , perché la difficile determinazione della ricchezza è
un dato pre-politico, semplicemente usato dai relativi titolari
3. Non esiste, secondo quanto indicato al punto 2, però la formula
di partito degli evasori stigmatizza un impegno solo di facciata per
il ridimensionamento del fenomeno
4.6
Per quale motivo la politica stenta a prendere provvedimenti per
riequilibrare la determinazione ragionieristica e valutativa della
ricchezza:
1. Per una sua connivenza elettorale con i lavoratori indipendenti
2. Per una sua passività mentale, ed un colpevole disinteresse
verso il problema
3. Per la mancata spiegazione del fenomeno da parte degli studiosi
84 di 209
4.6
La sostanziale omogeneità logico strutturale dei sistemi di imposte
1. E’ accompagnata da forti diversità applicative, in termini di
controllo del territorio da parte del fisco
2. E’ accompagnata da forti diversità nel “secondo civico” dei
contribuenti
3. E’ accompagnata da notevoli omogeneità applicative da parte
del fisco e dei giudici
4.6
I malesseri tributari italiani dipendono:
1. Dalla legislazione malformulata e dalla instabilità politica
2. Dalla disonestà dei contribuenti e dalla negligenza degli uffici
3. Dalla mancata comprensione della determinazione della
ricchezza ai fini tributari
4.6
La mancata registrazione di ricchezza ai fini fiscali
1) deriva dalla scandalosa asocialità di chi, per innata devianza, si
sottrae ai sacri doveri tributari che altri spontaneamente
adempiono, per spiccato senso civico
2) deriva dalla difficoltà di richiedere le imposte dove le
organizzazioni aziendali non arrivano, o sono inaffidabili davanti
al loro titolare
3) è una comprensibile reazione verso uno stato rapace e sprecone
4.6/5.17
L’individuazione di grandi evasori:
1. E’ importante, visto che la massa della ricchezza non registrata
deriva da questi soggetti
2. E’ secondaria, per la scarsa importanza macroeconomica del
fenomeno
3. E’ importante per motivi simbolici, in quanto legittimazione
della richiesta dei tributi sulla massa di evasori di piccole
dimensioni
4.6/5.17
L’espressione “grandi evasori” si addice:
85 di 209
1. agli “autonomi” che occultano una elevata percentuale di un
giro d’affari basso (evadono tanto di poco)
2. ai titolari di aziende, che occultano una parte modesta di un giro
d’affari alto (evadono “poco di tanto”)
3. ad entrambi, ma in un senso diverso, i primi nascondono molto
di poco, e i secondi poco di molto
4.6
Le spiegazioni della ricchezza non registrata in termini di
malvagità, disonestà etc.
1. Sono inconcludenti, prive di qualsiasi vantaggio sociale
2. Tengono sotto pressione la ricchezza dove le aziende non
arrivano, e spingono alla registrazione di almeno una parte di essa
3. Diminuiscono la ricchezza non registrata, ma drammatizzano il
clima sociale, e ostacolano l’intervento valutativo degli uffici
4.6
L’onestà fiscale, in assenza di una sistematica richiesta valutativa
delle imposte da parte degli uffici tributari
1. Spesso è un lusso dei lavoratori indipendenti con reddito più
elevato
2. Dipende essenzialmente dal senso civico
3. E’ analoga, a parità di determinabilità della ricchezza, quale che
sia il livello del reddito
4.6
Il malessere fiscale italiano dipende
1. da una tassazione sbilanciata sulla ricchezza erogata, o
percepita, dalle aziende
2. da una tipologia di tributi completamente diversa da quella
vigente in altri paesi
3. da un sistema di contenzioso tributario inefficiente
4.7. Diritto come scienza sociale delle
organizzazioni istituzionali: una cornice per
spiegare la funzione tributaria
86 di 209
Il prerequisito della sensatezza nelle scienze sociali significa
 Conformità astratta con una scala di valori diffusa
nell’ambiente
 Possibilità dell’interlocutore di individuare un filo logico
nel discorso.
 Possibilità dell’interlocutore di etichettare il discorso in
base a una scala di valori
I temi trattati dalle scienze sociali sono “accessibili”
 Solo dagli specialisti di ristrette comunità scientifiche
 Da tutta l’opinione pubblica in modo analogo
 Da tutta l’opinione pubblica proporzionalmente al grado di
interesse e al bagaglio culturale
Nelle scienze sociali è importante la condivisione del discorso
 Dal maggior numero di persone
 Dagli specialisti dedicati al settore
 Dagli interessati al tema nella pubblica opinione
La via del costruire un’architettura dell’esame deve essere
 Proposta dal docente e seguita nello stesso modo da tutti
 Costruita da ciascuno studente in base al proprio bagaglio
cultural-esperienziale confrontandosi col docente
 Costruita da ciascuno studente seguendo i paragrafi che
maggiormente lo incuriosiscono
La costruzione di una sensibilità sul tema tributario
 Deve seguire l’ordine dei testi e dei relativi paragrafi
 Deve seguire un ordine di familiarità al bagaglio culturale
in relazione alle priorità degli argomenti
 Deve seguire gli argomenti che colpiscono di più lo
studente
4.7
La ricchezza non registrata in Italia dipende da:
87 di 209
1. Perversione caratteriale e mancanza di senso civico di
determinate categorie contribuenti
2. Disfunzioni della macchina pubblica dovute a cattivo
funzionamento delle istituzioni fiscali
3. Incomprensioni generali degli intrecci tra tassazione
ragionieristica attraverso le aziende e valutazione della ricchezza
da parte degli uffici
4.7
Il sostegno pubblico alle persone bisognose
1. Deve avvenire necessariamente con riduzioni fiscali, che
sarebbero facili da gestire
2. Può avvenire con l’erogazione di sussidi
3. Deve avvenire con riduzioni fiscali, che però sono difficili da
gestire
4.7
Il diritto tributario serve alla determinazione della ricchezza:
1. Per l’acquisizione del gettito, come capita
2. Per una equilibrata ripartizione delle spese pubbliche
3. Per la redistribuzione delle risorse, come fine in sé
CAPITOLO 5 LE ORGANIZZAZIONI ISTITUZIONALI
TRIBUTARIE
Sintesi Ai capitoli precedenti la matrice amministrativistica della
tassazione è stata esaminata attraverso gli occhi delle istituzioni
legislative, delle aziende, degli operatori economici e dei loro consulenti
tributari , individuando i fattori che influiscono sulla registrazione della
ricchezza ai fini tributari. Tutti costoro si confrontavano con un
88 di 209
intervento “potenziale” degli uffici tributari2, che in questo capitolo
invece analizziamo direttamente. Vedremo come una delle più efficienti
amministrazioni italiane possa risentire, nella propria utilizzazione,
delle confusioni e dai disorientamenti che pervadono la pubblica
opinione, e le classi dirigenti, nel settore tributario. Prima però
svolgiamo una panoramica sul ruolo delle entrate pubbliche, inserita qui
per individuarne i fili rossi rilevando come il profilo amministrativistico
caratterizzi non solo le entrate tributarie, ma tutte quelle pubbliche,
comprese le “tasse in senso stretto”, “i contributi”, persino “le tariffe”
per alcuni pubblici servizi. Queste entrate riguardano sempre organismi
pubblici, le cui affinità e differenze rispetto alle aziende sono esaminate
ai paragrafi 5.2-5.3, soprattutto per quanto riguarda i rapporti con la
legislazione, la politica e la pubblica opinione, che caratterizzano i
paragrafi successivi, eccetto quelli metodologici sull’empirismo
valutativo per la determinazione tributaristica della ricchezza non
registrata; proprio l’imbarazzo verso un questione valutativa fa crescere
le contestazioni interpretative, con cui si chiude il capitolo ai par.5.17 e
seguenti.
5.1. Ruolo del pubblico potere nelle varie entrate
pubbliche (tariffe, tasse in senso stretto, monopoli,
contributi, imposte etc...)
par. 5.1
5.1
Il pedaggio autostradale è:
1. Una imposta
2. Una tassa
3. Una tariffa
2
) Anche se sotto profili diversi, perché il legislatore guarda all’efficienza
degli uffici sul piano dell’effettività, della possibilità di riscuotere
concretamente il tributo, mentre gli individui sul piano della probabilità e dei
contenuti del controllo fiscale, e l’opinione pubblica sul piano della
perequazione ed “equità” del sistema (giustizia tributaria).
89 di 209
5.1
Un esempio di spesa pubblica indivisibile, impossibile da
finanziare con le tariffe è:
1. La viabilità
2. la difesa
3. l’istruzione
4. la sanità
5.1
I tributi sono
1. presenti per definizione in ogni organizzazione sociale (nulla è
certo, meno la morte e le tasse, diceva B. Franklin!)
2. uno strumento di finanziamento della spesa pubblica oggi
fondamentale, ma che potrebbe mancare
3. Uno strumento secondario di finanziamento della spesa
pubblica
5.1
La tassa si caratterizza per:
1. l’esercizio di una funzione pubblica verso chi la paga
2. uno scambio privatistico tra servizio pubblico e prezzo (ad es. il
biglietto dell’autobus)
3. la mancanza di una qualsiasi attività pubblica verso chi paga la
relativa somma
5.1
Il concetto di “imposte “ presuppone
1. Che esse siano pagate solo quando una pubblica istituzione o un
suo incaricato le richiede
2. Che esse siano pagate solo perché la legge lo impone
3. Che esse siano pagate anche in base a una richiesta legislativa,
se quella degli uffici è abbastanza estesa, anche se non effettuata
verso tutti
5.1
Quanto a tipologie di imposte, i sistemi tributari dei diversi paesi
sviluppati sono
1. Fortemente diversi tra di loro
90 di 209
2. Analoghi in relazione al regime politico vigente
3. Sostanzialmente analoghi, salvo utilizzare diverse combinazioni
di imposte
5.1
I contributi previdenziali, secondo l’impostazione tradizionale,
sono
1. Imposte, in quanto non comportano benefici di segno contrario
2. Assicurazioni obbligatorie, governate da criteri di mercato
3. Tributi collegati con erogazioni pensionistiche future
5.1
Tra tassa e imposta ci sono distinzioni nette?
No, quindi la distinzione e' convenzionale, priva di valore
Si, ci sono confini precisi, netti.
Concettualmente si, con le solite zone grigie
5.1
Tra i tributi sotto indicati quale contiene, in alcuni casi, elementi
che lo avvicinano alla "tassa":
1. Le imposte doganali
2. L'IVA
3. L'imposta di registro
5.1
L’entrata pubblica più ispirata a criteri di scambio bilaterale è:
1. la tariffa,
2. la tassa
3. L’imposta
5.1
Le tariffe sono:
1) prezzi come tutti gli altri
2) prezzi di un servizio pubblico
3) imposte prelevate in occasione del godimento di un servizio
pubblico
5.1
91 di 209
I contributi previdenziali
1. Hanno certamente natura tributaria e sono gestiti dall’agenzia
delle entrate
2. Servono alla pensione, e al sostegno del “welfare”, e sono
gestiti da appositi enti, pubblici, tra cui l’inps
3. Non sono prestazioni “imposte” e sono gestiti su base
volontaria dalle assicurazioni private
5.1
La situazione economica degli individui , in relazione al
pagamento di tariffe e tasse
1. E’ facilmente accertabile d’iniziativa degli uffici
2. E’ difficilmente accertabile e per questo trascurata
3. E’ spesso rilevante, ma controllabile solo con autocertificazioni
di scarsa affidabilità
5.2. Geografia delle istituzioni tributarie (Agenzia
delle Entrate – Guardia di Finanza – esattori – uffici
comunali, etc.)
par. 5.2
5.2
Agenzia delle entrate, guardia di finanza ed Equitalia
Agiscono tutte in parallelo, ciascuna occupandosi di ispezioni,
accertamento e riscossione
La guardia di finanza ispeziona, l’agenzia accerta, Equitalia
riscuote
L’Agenzia ispeziona, la guardia di finanza accerta, Equitalia
riscuote
5.2
I funzionari del fisco sono
1) Pubblici ufficiali
2) Ufficiali di polizia giudiziaria
3) Incaricati di pubblico servizi
92 di 209
5.3 La classificazione dei contribuenti, ai fini del controllo
(minime, medie o grandi dimensioni), avviene in base
Al numero dei dipendenti e/o degli addetti
Al patrimonio
Al volume dei ricavi
5.2
In quale dei seguenti tre locali è necessaria, per effettuare un
accesso, l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria?
1) Domicilio privato di un imprenditore
2) Studio legale
3) agenzia di assicurazione
5.2
L’intervento degli uffici tributari si dirige
Soprattutto all’evasione da ricchezza non registrata
Sia alla ricchezza non registrata sia all’evasione interpretativa, con
prevalenza per la seconda
Soprattutto all’evasione interpretativa
5.3. Istituzioni come organizzazioni pluripersonali
influenzate dal controllo sociale e dalla cautela
individuale: riflessi tributari
Par. 5.3
5.3
Quale scambio può rinvenirsi alla base delle imposte?
Uno scambio bilaterale di natura corrispettiva
Nessun tipo di scambio, trattandosi di entrate autoritative
Uno scambio mediato dal consenso politico tra insieme dei tributi
e spesa pubblica
5.3
93 di 209
Le autorità amministrative, a proposito della determinazione
tributaristica della ricchezza, così come in ogni altro settore
dell’organizzazione sociale:
1. Sono indifferenti rispetto alle concezioni diffuse nel gruppo sul
funzionamento del loro settore
2. Possono influenzare le spiegazioni che il gruppo sociale si dà
del funzionamento del loro settore
3. Devono considerare gli atteggiamenti e i disorientamenti del
gruppo sociale sul funzionamento del loro settore, e ne sono
condizionate, quasi come ostaggi
5.4. L’ausilio delle istituzioni
nell’autodeterminazione dei tributi (modulistica,
assistenza e interpretazioni amministrative)
par. 5.4
5.4
Quando si smette di chiedere le imposte con una iniziativa
capillare degli uffici
1. Si condanna il sistema alla paralisi
2. Si liberano energie amministrative, rendendo eventuali i
controlli amministrativi
3. Si deve mantenere una intensità di richiesta sufficiente a
spingere all’adempimento
5.4
Una risoluzione ministeriale è impugnabile dinanzi alle
commissioni tributarie:
1. no, perché è un atto che non vincola il contribuente, ma gli
uffici
2. sì, perché è un atto potenzialmente idoneo a divenire
inoppugnabile
3. sì, perché si tratta di un’interpretazione ministeriale adottata con
riferimento ad un caso specifico
5.4.
94 di 209
la ritrosia della giurisdizione tributaria verso l’affidamento, in
capo ai contribuenti, indotto dalle interpretazioni ministeriali
1. Non sussiste
2. sussiste ed e’ inspiegabile
3. sussiste e si spiega con è radicata nella mentalità civilistica,
dove i privati non possono creare affidamento verso privati
sull’interpretazione normativa
5.4
Nella fase di autoliquidazione dei tributi da parte dei contribuenti:
1) il ruolo dell’amministrazione finanziaria è trascurabile
2) il ruolo dell’amministrazione finanziaria è importante sotto il
profilo delle informazioni, degli interpelli e dell’assistenza
3) il ruolo dell’amministrazione finanziaria è determinante anche
in questa fase per l’effettuazione degli adempimenti e l’emissione
dei documenti
5.5. Acquisizione e controllo formale delle
dichiarazioni e dei versamenti (incroci informatici e
campionatura oneri deducibili)
par. 5.5
5.5.
L’accesso agli atti dell’Agenzia delle entrate:
1. E’ vietato al contribuente, conformemente alla tradizione del
diritto amministrativo
2. E’ ammesso in base ai principi generali del diritto di accesso,
salvo eccezioni
3. E’ ammesso in base al diritto di ciascuno di conoscere
informazioni tributarie di qualsiasi altro individuo
5.5
Il processo verbale di constatazione, per quanto attiene le
circostanze che il verbalizzante attesta essere avvenute in sua
presenza costituisce, di fronte al giudice:
95 di 209
1. Una prova liberamente valutabile
2. Una prova legale, da tener ferma fino a querela di falso
3. Un mero indizio
5.5
Il controllo degli oneri deducibili, delle detrazioni, delle ritenute
d’acconto, c.d. “controllo formale della dichiarazione dei redditi,
richiede
1. Una verifica fiscale presso il contribuente
2. Un mero controllo interno, seguito da richiesta diretta dei tributi
con iscrizione a ruolo
3. Una richiesta di documentazione, e quindi una iscrizione a
ruolo per la parte non documentata
5.5
L’interesse del privato in materia di determinazione tributaristica
della ricchezza è
1. Una rideterminazione da parte di un organo indipendente,
necessariamente giurisdizionale
2. Una rideterminazione accurata, interattiva e imparziale
3. Un accordo per pagare il meno possibile
5.5.
Una verifica fiscale effettuata in violazione di un ordine di
servizio interno all’amministrazione
1. E’ comunque immune da vizi
2. E’ invalida e può essere solo per questo annullata
3. E’ immune da vizi, salva la dimostrazione di un più articolato
accanimento persecutorio, in abuso di potere per fini privati
5.6
Le amministrazioni finanziarie (agenzia e guardia di finanza)
possono utilizzare:
1. Solo le informazioni che avevano il potere di richiedere
imponendo sanzioni in caso di inadempimento
96 di 209
2. Anche le informazioni che non avevano il potere di richiedere,
ma sono state fornite spontaneamente da chi le deteneva in modo
legittimo
3. Anche le informazioni che non avevano il potere di richiedere
in modo autoritativo, ma hanno ottenuto facendo appello allo
spirito di collaborazione spontaneo di chi legittimamente le
deteneva
5.6
In quale dei seguenti tre locali è necessaria, per effettuare un
accesso, l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria?
1. Domicilio privato di un imprenditore
2. Studio legale
3. agenzia di assicurazione
5.6
Il processo verbale di constatazione:
1) fa prova fino a querela di falso degli atti che il redattore afferma
essere avvenuti in sua presenza
2) fa prova fino a querela di falso di qualsiasi valutazione di fatto
ivi contenuta
3) non vincola in alcun modo i giudici
5.6
Il processo verbale di constatazione, per quanto attiene le
circostanze che il verbalizzante attesta essere avvenute in sua
presenza costituisce, di fronte al giudice:
1. Una prova liberamente valutabile
2. Una prova legale, da tener ferma fino a querela di falso
3. Un mero indizio
5.6
Una prova acquisita durante una perquisizione personale non
autorizzata dal procuratore della repubblica:
1. rende nullo il successivo atto d'accertamento, a prescindere da
quali siano le altre prove su cui si fonda
97 di 209
2. è comunque utilizzabile salvo sanzioni per chi l’ha illecitamente
acquisita
3. Non può essere utilizzata ai fini del successivo atto
d'accertamento
5.6
Il processo verbale di constatazione:
1. può essere facoltativamente impugnato davanti alle
commissioni tributarie.
2. deve essere impugnato davanti alle commissioni tributarie,
come qualsiasi altro atto impositivo.
3. non può essere impugnato di fronte alle commissioni tributarie,
perché l’impugnazione di un atto istruttorio sarebbe prematura.
5.6
Il processo verbale di constatazione, redatto al termine di una
verifica tributaria è:
1. Un atto di accertamento dell’imposta
2. Un atto istruttorio
3. Un atto cautelare contro possibili evasioni
5.6
Il processo verbale di constatazione redatto dagli uffici tributari:
1. è un atto di matrice esclusivamente tributaria, senza riscontri
nel diritto dei pubblici poteri
2. è una applicazione tributaria di un concetto generale del diritto
dei pubblici poteri
3. è un atto di diritto privato, a contenuto contrattuale, che non
esprime poteri autoritativi
5.6
Il processo verbale di constatazione:
1. fa prova fino a querela di falso degli atti che il redattore afferma
essere avvenuti in sua presenza.
2. Fa prova fino a querela di falso di qualsiasi valutazione di fatto
ivi contenuta.
3. non vincola in alcun modo i giudici
98 di 209
5.6
Una prova acquisita durante una perquisizione personale non
autorizzata dal procuratore della repubblica:
1. rende nullo il successivo atto d'accertamento, a prescindere da
quali siano le altre prove su cui si fonda
2. è comunque utilizzabile salvo sanzioni per chi l’ha illecitamente
acquisita
3. Non può essere utilizzata ai fini del successivo atto
d'accertamento
5.6
Il processo verbale di constatazione:
1. può essere facoltativamente impugnato davanti alle
commissioni tributarie.
2. deve essere impugnato davanti alle commissioni tributarie,
come qualsiasi altro atto impositivo.
3. non può essere impugnato di fronte alle commissioni tributarie,
perché l’impugnazione di un atto istruttorio sarebbe prematura.
5.6
Il processo verbale di constatazione, redatto al termine di una
verifica tributaria è:
1. Un atto di accertamento dell’imposta
2. Un atto istruttorio
3. Un atto cautelare contro possibili evasioni
5.6
Il processo verbale di constatazione redatto dagli uffici tributari:
1. è un atto di matrice esclusivamente tributaria, senza riscontri
nel diritto dei pubblici poteri
2. è una applicazione tributaria di un concetto generale del diritto
dei pubblici poteri
3. è un atto di diritto privato, a contenuto contrattuale, che non
esprime poteri autoritativi
5.7. Credibilità economica e impulso all’adempimento
come essenza della funzione tributaria nell’autotassazione
99 di 209
E’ possibile superare le sperequazioni della tassazione attraverso
le aziende rinunciando ad utilizzarle per la determinazione
tributaristica della ricchezza?
1. No, il gettito che arriva attraverso le aziende e’ troppo forte
2. Si con facilità, perché il gettito che arriva attraverso le aziende è
basso
3. No, il gettito attraverso le aziende va mantenuto, però occorre
valutare dove esse non arrivano
4.4
La c.d. "Lotta all'evasione" , come risultati di una concreta attività
amministrativa:
1. E’ fruttuosa e proficua, come sistematicità sulla ricchezza non
raggiunta dalle aziende
2. E' molto dispersiva e sostanzialmente inutile per incapacita'
delle istituzioni
3. E’ molto dispersiva per mancata comprensione dei termini dei
problemi da parte delle classi dirigenti
4.4
La “lotta all’evasione in televisione”:
1. Aumenta la ricchezza registrata, dove le aziende non arrivano,
senza apprezzabili costi amministrativi e sociali
2. Non aumenta la percentuale di registrazione fiscale della
ricchezza dove le aziende non arrivano
3. Aumenta la quota di registrazione fiscale della ricchezza dove
le aziende non arrivano, ma drammatizza il clima sociale, il che
intralcia i controlli
La controindicazione di eccessive insistenze sulla “lotta
all’evasione in televisione”, per spingere all’adempimento i
contribuenti
1. È che qualcuno può pagare più del dovuto
2. E’ che si aumenteranno troppo le aliquote, invece di ridurre la
spesa
100 di 209
3. E’ che si crea negli uffici timore di valutare la ricchezza non
registrata (paura di decidere da parte degli uffici tributari)
5.7
Le rendicontazioni statistiche dell’attività di controllo fiscale sono
particolarmente influenzate
1. Come gettito recuperato dall’evasione interpretativa delle
grandi aziende e come numero di controlli dagli “autonomi”
2. Come gettito recuperato dagli autonomi e come numero di
controlli dalle grandi aziende
3. Come gettito e come numero di controlli dagli “autonomi”
5.7
La determinazione valutativa, in sede di controllo, della ricchezza
non registrata
1. E’ svolta abitualmente, e gli uffici stimano la ricchezza non
raggiunta dalle aziende per ordine di grandezza
2. Non avviene mai, e si formulano solo contestazioni presuntive
innescate da documenti specifici rivelatori di ricchezza non
registrata, reperiti fortuitamente
3. E’ svolta con cautela perché stride rispetto alla determinazione
della ricchezza attraverso le aziende
5.7
La finalità principale dei controlli tributari dovrebbe essere
1. La massimizzazione del gettito spingendo all’adempimento
futuro
2. La punizione esemplare degli evasori
3. Il recupero del gettito passato.
5.7
La parte prevalente dei risultati di gettito dei controlli fiscali
deriva
1. Dalla scoperta di ricchezza non registrata , in termini di incassi
occultati e costi fittizi
2. Da contestazioni interpretative sul regime di ricchezza registrata
e da riscossione di imposta dichiarata e non versata
3. Dalla c.d. lotta all’elusione fiscale
101 di 209
5.7
Se si concentrasse l’intervento degli uffici sui “lavoratori
indipendenti”
1. Il recupero di incassi “da registrazione spontanea sarebbe più
alto” , ma la perdita di gettito dai controlli sarebbe maggiore
2. II recupero di incassi da registrazione spontanea sarebbe più
alto e anche quello da controlli sulla ricchezza non registrata
3. Il recupero di gettito sarebbe complessivamente negativo
5.7
Una maggiore imposta accertata può derivare
1) dalla scoperta di ricchezza non registrata
2) dal diverso inquadramento giuridico di ricchezza registrata o
palese
3) da entrambe
5.7
La maggiore imposta accertata e la ricchezza non registrata
1. Coincidono sempre, ogni maggiore imposta accertata deriva da
ricchezza non registrata
2. Spesso coincidono, ma può anche esservi maggiore imposta
accertata per questioni di diritto
3. Non coincidono mai
5.8. L’empirismo e il probabilismo del giudizio di fatto
nella valutazione della ricchezza da parte degli uffici
tributari.
par. 5.8
5.8
Il giudizio di fatto, in via generale e in materia tributaria, è basato
1. Su criteri previsti per legge
2. Su criteri empirico –documentali
3. Su criteri empirico – valutativi
102 di 209
5.8
Il giudizio di fatto, anche relativo all’occultamento di ricchezza al
fisco:
1. ha sempre valenza probabilistica, e comporta
un’interpretazione di informazioni di varia natura
2. ha sempre meccanico riscontro nelle meccaniche percezioni
delle informazioni esterne
3. ha valenza probabilistica, ma non di interpretazione perché essa
riguarda solo questioni di diritto
5.8
La determinazione della ricchezza attraverso le aziende:
1. E’ una eccezione rispetto all’empirismo probabilistico del
giudizio di fatto
2. E’ probabilistica anche la documentazione aziendale, come tutti
i giudizi di fatto, ma non comporta ragionamenti per ordine di
grandezza, stime
3. E’ probabilistica perché anche la ragioneria è basata su stime e
comporta ragionamenti per fasce di valori.
5.8
Nella tassazione attraverso le aziende la valenza probabilistica del
giudizio di fatto
1. E’ assente, visto il carattere numerico della relativa
determinazione
2. E’ presente in quanto i documenti hanno valenza probabilistica:
le somme sono verificabili, ma la verosimiglianza del documento
è valutabile in relazione al contesto amministrativo
3. E’ presente, perché le valutazioni di bilancio hanno una portata
probabilistica
5.8
La prova della ricchezza fiscalmente non registrata:
1)è esclusivamente una questione empirica
2. è strutturalmente una questione di prova legale, ed è empirica
solo nella misura in cui la legge la riconosce come tale
103 di 209
3. è prima di tutto una questione empirica, su cui si inseriscono
prove legali.
5.8
Una censura di omessa fatturazione IVA può comportare
1. Solo una questione di fatto
2. Solo una questione di diritto
3. Una questione di fatto o di diritto a seconda del motivo addotto
dal contribuente
5.8
In sede di controllo, la determinazione della ricchezza non
registrata tende ad essere
1. Contabile, analogamente alla determinazione ordinaria
effettuata dalle aziende
2. Valutativa in base a indizi fisico economici dell’attività svolta
3. Valutativa in base a indizi fisico economici e contabil-finanziari
5.8
Il probabilismo e l’empirismo del giudizio di fatto, con
riferimento alla determinazione tributaristica della ricchezza:
1. Sussistono nello stesso modo per la ricchezza determinata
contabilmente dalle aziende e per quella determinata
presuntivamente dagli uffici
2. Sussistono solo per la ricchezza determinata presuntivamente
dagli uffici
3. Sussistono per la ricchezza determinata contabilmente dalle
aziende e per quella determinata presuntivamente dagli uffici, che
si distingue per essere valutata per ordini di grandezza.
5.8
La determinazione della ricchezza non registrata in sede di
controllo
1. E’ una questione di fatto solitamente “documentale”
2. E’ una questione di diritto, interpretativa di norme giuridiche 3.
applicate a realtà note
E’ una questione di fatto solitamente indiziario-presuntiva
104 di 209
5.8
La determinazione della ricchezza non registrata è
prevalentemente :
1. Una questione di diritto, in quanto attiene all’inquadramento
giuridico di vicende materiali note
2. E’ una questione di fatto, come tale risolvibile mediante norme
giuridiche
3. Una questione di fatto, da risolvere in prima battuta secondo
criteri empirici, anche se davanti a istituzioni giuridiche
5.8
La prova della ricchezza fiscalmente non registrata:
1. è esclusivamente una questione empirica
2. è strutturalmente una questione di prova legale, ed è empirica
solo nella misura in cui la legge la riconosce come tale
3. è prima di tutto una questione empirica, su cui si inseriscono
prove legali
5.8
Il giudizio di fatto, anche a proposito dell’occultamento di
ricchezza al fisco:
1. dipende da una valutazione di meritevolezza sociale e politica
2. comporta risultati meccanicamente “veri” o “falsi”
3. comporta risultati probabilistici, chiamati “certi” di volta in
volta, quando la probabilità sembra molto alta
5.9. Segue: adeguamento della tradizionale valutazione
della ricchezza alla tassazione attraverso le aziende: gli
“indizi contabili”
par. 5.9
5.9 L’accertamento di ricchezza non registrata deve avvenire:
1. in modo documentale e contabile, analogamente a come le
aziende determinano la ricchezza palese
2. necessariamente anche attraverso presunzioni, e stime
105 di 209
3. necessariamente attraverso coefficienti predeterminati come gli
studi di settore
5.9
Dove le aziende non arrivano
1. E’ sufficiente un intervento legislativo mirato, per determinare
la ricchezza ai fini tributari
2. occorre un intervento degli uffici tributari, da svolgere in modo
ragionieristico
3. occorre l’intervento valutativo degli uffici tributari
5.9
La determinazione da parte del fisco della ricchezza non registrata
è:
1. In genere valutativo-presuntiva
2. determinabile in base a precise informazioni contabili
3. derivante dalla reinterpretazione giuridica delle circostanze
dichiarate
5.9
La determinazione, da parte degli uffici tributari, dei ricavi non
registrati da piccole organizzazioni:
1. Avviene necessariamente in maniera globale , in relazione alle
caratteristiche esteriori dell’attività
2. Può avvenire anche in maniera specifica, per prestazioni visibili
(costruzioni, nautica, servizi legali)
3. E’ sempre correlata all’individuazione delle singole prestazioni
rese
5.10. Determinazione valutativa della ricchezza,
allocazione delle risorse e “discrezionalità”
par. 5.10
5.10 Gli uffici hanno poteri discrezionali?
106 di 209
1. sempre, possono valutare l’opportunità di non richiedere il
tributo, per esigenze socioeconomiche di vario tipo, purché
motivate
2. No, tutta la loro attività è teleguidata dalla legge,
3. In una certa misura, potendo valutare la determinazione della
ricchezza in relazione all’efficienza ed economicità della propria
azione
5.10
La determinazione, da parte degli uffici tributari, della ricchezza
fiscalmente non registrata
Discende dalla legge
È empirica, ma non probabilistico-valutativa
E’ empirica e probabilistica, spesso valutativa
5.10
La non verosimiglianza fiscale è più facilmente accertabile e
dimostrabile
Per il titolare di una piccola azienda
Per un artigiano che opera a domicilio dei clienti
Per un lavoratore indipendente con sede fissa in locali aperti al
pubblico
5.11. Segue. Sospetti di connivenza e negligenza
come ostacolo all’esercizio della funzione tributaria
Par. 5.11
5.11
Per i funzionari degli uffici tributari, i sospetti ambientali di poter
essere considerati corrotti
1. Lasciano indifferenti i funzionari che corrotti non sono
2. Determinano cautela soprattutto nelle contestazioni
interpretative
107 di 209
3. Determinano cautela soprattutto nella stima della ricchezza non
registrata
5.12. Ambiguità delle formule normative
sull’accertamento tributario (induttivo, contabile, etc.)
par. 5.12
5.12
Per una grande azienda che omette la tenuta di una scrittura
contabile obbligatoria:
1. L’accertamento induttivo, basato sulla stima economica, non è
comunque applicabile, neppure formalmente
2. L’accertamento induttivo, basato sulla stima economica
globale, è applicabile e verrebbe applicato
3. L’accertamento induttivo, basato sulla stima economica sarebbe
applicabile formalmente, ma la sua irragionevolezza sostanziale
sarebbe qui rafforzata dalla ritrosia degli uffici verso le valutazioni
5.5/5.12
La scoperta di una spesa non documentata, dedotta dal reddito
d’impresa di un pasticcere avviene
1. in sede di controllo degli oneri deducibili, delle detrazioni, delle
ritenute d’acconto, e nel resto del c.d. “controllo formale della
dichiarazione dei redditi,
2. richiede una verifica fiscale presso il contribuente
3. richiede un controllo di merito, che può svolgersi sia presso il
contribuente , sia con richiesta di documentazione presso l’ufficio
5.13. Valutazione amministrativa della ricchezza
non registrata, tra indizi fisico-economico-contabili
e studi di settore
108 di 209
par. 5.13
3.5/5.13
Il lavoratore indipendente “d’impresa” che presta servizi ad
aziende
1. Deve emettere fattura e subisce ritenute alla fonte a titolo di
acconto
2. Deve emettere fattura, ma non subisce ritenute alla fonte
3. Non deve emettere fattura, ma deve essere pagato in modo
tracciabile ed emettere scontrino o ricevuta
5.13
Vengono scoperti su un conto corrente bancario versamenti “in
nero” di un commerciante al dettaglio, i quali
1. Si intendono comprensivi dell’IVA ai fini dell’accertamento
2. Ai fini dell’accertamento devono essere maggiorati dell’IVA
3. Si dovrebbero considerare comprensivi dell’IVA, ma vengono
maggiorati a fini sanzionatori
5.13
La ricchezza fiscalmente non registrata :
1. E’ solo quella “nascosta” con artifici e raggiri, insomma
“mascherata”
2. E’ anche quella non registrata perché non la si ritiene rilevante
ai fini fiscali (donazione)
3. E’ tutta quella incassata e non registrata, pur sapendo che
sarebbe fiscalmente rilevante
5.13
Vengono scoperti su un conto corrente bancario versamenti “in
nero” di un commerciante al dettaglio, i quali
1. Si intendono comprensivi dell’IVA ai fini dell’accertamento
2. Ai fini dell’accertamento devono essere maggiorati dell’IVA
3. Si dovrebbero considerare comprensivi dell’IVA, ma vengono
maggiorati a fini sanzionatori
5.13
109 di 209
Per i lavoratori indipendenti, verso consumatori finali, è
importante ai fini dell’ordine di grandezza di ricavi non registrati:
1. Una verifica di coerenza tra l’impegno del contribuente,
desumibile dall’orario di apertura del negozio, e le somme
percepite (costanza di impegno nel tempo).
2. La contabilità aziendale
3. Le segnalazioni dei clienti
5.13
Le percentuali di ricarico costituiscono
1. Un procedimento ragionierististico di determinazione dei ricavi
non registrati
2. Una presunzione che applica agli acquisti registrati la
percentuale di ricarico per le merci rilevate presso l’impresa
3. Un tecnica di individuazione di costi fittizi
5.13
Le percentuali di ricarico
1. Valgono sia per l’IVA sia per le imposte sui redditi
2. Valgono solo per l’IVA
3. Valgono solo per le imposte sui redditi
5.13
A quale dei seguenti casi si addice una rettifica basata sulle
percentuali di ricarico rispetto agli acquisti di merci:
1. A un rivenditore di calzature
2. A un parrucchiere
3. A un’agenzia di assicurazioni
5.13
Gli studi di settore sono
1. Un tentativo di ragionierizzare le stime, cristallizzandone i
risultati dai certi presupposti
2. Una forma di contabilità , che i piccoli commercianti devono
tenere
3. Una sistematica e consapevole tassazione catastale, sostitutiva
degli incassi effettivi
110 di 209
5.14. Tenore di vita e spesa “privata” come indizio di
ricchezza non registrata (accertamenti “sinteticoredditometrici”)
par. 5.14
5.14
Il controllo su chi evade una percentuale alta di redditi modesti:
1. è difficile perché molto frammentato su numerosi contribuenti
2. è politicamente molto agevole, anche se difficile da gestire
3. è di fatto impossibile
2.2/5.14
L’esenzione fiscale del “minimo vitale”, implicita nel concetto di
capacità contributiva
1. è più efficientemente perseguibile con l’erogazione di sussidi,
anziché con la diversificazione del carico tributario
2. è facilmente perseguibile modulando il carico tributario in
relazione alla situazione economica ed al bisogno di ciascuno
3. viene effettivamente perseguita modulando il carico tributario
in relazione alle situazioni economiche complessive dei singoli
individui
5.14
L’uso della spesa personale e di consumo finale per determinare il
reddito
1. E’ totalmente inefficiente, sempre e comunque
2. E’ uno strumento risolutivo per la determinazione della
ricchezza dove le aziende non arrivano
3. E’ poco efficiente, ma può talvolta integrare la tassazione del
reddito alla produzione
5.14
Argomenti basati sulla spesa personale:
1. Sono concettualmente incompatibili con controlli dell’attività
economica, anche ai fini IVA
111 di 209
2. Sono abitualmente usati anche per la rettifica dell’attività
rilevante ai fini IVA
3. Potrebbero essere integrati alla rettifica delle caratteristiche
dell’attività svolta, ma vi si procedere raramente.
5.14
L’accertamento sintetico del reddito in base alla spesa
1. E’ fortemente impreciso, e lesivo di diritti alla riservatezza
2. E’ più efficiente dell’accertamento del reddito in relazione al
luogo di produzione
3. E’ poco efficiente, e non gestibile in modo sistematico
5.14
L'accertamento sintetico di cui all'art.38 DPR 600 si caratterizza
perché trae spunto:
1. dall'omessa o infedele tenuta delle scritture contabili
2. dalla spesa per investimenti effettuati nell'attività professionale
o imprenditoriale del contribuente
3. dalla spesa per consumi o investimenti privati del contribuente
5.14
L’accertamento sintetico in base alla spesa personale
1. Rileva automaticamente anche ai fini dell’IVA, per la logica
della determinazione della ricchezza
2. E’ per definizione irrilevante ai fini dell’IVA, per specifica
disposizione di legge
3. Potrebbe essere rilevante ai fini dell’IVA collegando il reddito
all’attività economica svolta, e risalendo così al volume d’affari
5.15. Necessità di intervento valutativo su manifestazioni
di ricchezza collaterali e sfuggenti
par. 5.15
5.15
112 di 209
“Gli evasori” intesi come soggetti in grado di sfuggire a tutti i
tributi
1. Esistono e si aggirano tra di noi , sono diffusissimi, del resto
l’evasione è di 120 miliardi l’anno
2. A rigore non esistono, perché nessuno sfugge ai tributi sui
consumi, le utenze, i carburanti, etc..
3. Esistono e sono i famosi “evasori totali”
5.15
Gli evasori totali
1. Sono generalmente aziende strutturate
2. Sono coloro che nascondono una percentuale particolarmente
alta dei loro incassi
3. Sono operatori economici, in genere piccoli, che non si sono
dichiarati come tali al fisco
3.14/5.16
La ricchezza non registrata, utilizzando documenti fittizi, è piu’
verosimile:
1. Presso organizzazioni di una certa dimensione .
2. Presso lavoratori indipendenti operanti con consumatori finali.
3. Presso artisti e professionisti
3.7/5.16
In un supermercato a conduzione padronale la mancata
registrazione degli incassi:
1. Non è mai possibile perché si passa attraverso il personale di
cassa
2. E’ possibile per tutti gli incassi, compresi quelli in moneta
elettronica, dopo che il titolare ha controllato la loro completa
acquisizione da parte del personale di cassa
3. E’ possibile per gli incassi in contanti, dopo che il titolare ha
controllato la loro completa acquisizione da parte del personale di
cassa
113 di 209
5.16. Potenzialità e mitologie di banche dati ,
tracciabilità e altri “indizi contabili”
par. 5.16
5.16
La contabilità nera consiste solitamente in
1. Un insieme sistematico di scritture, parallelo alla contabilità
ufficiale
2. Sempre ed in ogni caso in una leggenda
3. In sommari appunti extracontabili
5.16
La tracciabilità consente di
1. Ricostruire contabilmente la ricchezza non registrata in sede di
accertamento
2. Disincentivare la mancata registrazione fiscale della ricchezza
per la presenza di indizi
3. Canalizzare su un unico conto bancario tutti gli incassi
dell’operatore economico
5.16
La rilevanza fiscale dei versamenti e prelevamenti bancari:
1. Segue i criteri esclusivamente empirici tipici delle questioni
probatorie
2. Segue presunzioni legali senza prova contraria, ma
sostanzialmente conformi alla logica economica
3. Segue presunzioni legali relative, ma spesso sfasate rispetto alla
logica economica (prelevamenti come ricavi)
5.16
La gestione d’archivio del contribuente, da parte degli uffici
finanziari e delle loro banche dati
1. E’ diversa ai fini dell’IVA e delle imposte sui redditi
2. E’ unica ai fini dell’IVA e delle imposte sui redditi
3. E’ unica ai fini dell’iva e delle imposte sui redditi, ma è gestita
da uffici diversi
114 di 209
5.16
Le violazioni dei limiti alla circolazione del contante:
1. Sono prive di sanzioni amministrative e sanzionate solo in sede
penale
2. Sono sanzionate con pene pecuniarie inflitte
dall’amministrazione tributaria (agenzia delle entrate)
3. Sono sanzionate dalle autorità di vigilanza sul credito, in quanto
non hanno direttamente finalità tributaria
5.16
Le valutazioni, da parte degli tributari, della ricchezza non
registrata
1. Sono contabili e univoche, analogamente alla determinazione
contabile
2. Sono valutative e oggetto di copertura legislativa, che ne guida
l’effettuazione
3. Sono valutative e per effettuarle gli uffici devono esporsi in
stime per ordine di grandezza
5.17. Ricadute sulle organizzazioni aziendali delle
mitologie dei “grandi evasori” come capro espiatorio dei
malesseri creati dal loro stesso ruolo tributario: le
contestazioni interpretative
par. 5.17
4.6/5.17
L’espressione “grandi evasori” si addice:
1. agli “autonomi” che occultano una elevata percentuale di un
giro d’affari basso (evadono tanto di poco)
2. ai titolari di aziende, che occultano una parte modesta di un giro
d’affari alto (evadono “poco di tanto”)
3. ad entrambi, ma in un senso diverso, i primi nascondono molto
di poco, e i secondi poco di molto
4.6/5.17
115 di 209
L’individuazione di grandi evasori
1. E’ importante, visto che la massa della ricchezza non registrata
deriva da questi soggetti
2. E’ secondaria, per la scarsa importanza macroeconomica del
fenomeno
3. E’ importante per motivi simbolici, in quanto legittimazione
della richiesta dei tributi sulla massa di evasori di piccole
dimensioni
5.17
La tendenza dei controlli fiscali verso le contestazioni
interpretative
1. Dipende dalla loro maggiore pericolosità fiscale
2. Dipende dalla presenza, per esse, di una maggiore copertura
legislativa
3. Dipende dal maggior turbamento sociale che vi si connette
5.18. Segue. “contenuto”delle contestazioni
interpretative: l’inferno della ricchezza palese e l’ibrido
del tutoraggio fiscale.
Par. 5.18
5.18
I controlli insistono sui “soggetti di grandi dimensioni”:
1. per spirito persecutorio
2. perché la ricchezza non registrata è proporzionale a quella
registrata (chi più dichiara più evade)
3. perché ci sono margini maggiori per contestare il regime
giuridico di eventi palesi, senza cercare (e valutare) ciò che è
nascosto.
5.18
La percentuale dei contribuenti controllati rispetto ai contribuenti
della categoria è più elevata :
1. Per le grandi aziende
2. Per le medie aziende
116 di 209
3. Per i lavoratori indipendenti
5. 18
I controlli di inerenza tendono:
1. Ad evitare la deduzione dal reddito d'impresa di costi di
competenza di altri esercizi.
2. Ad evitare la deduzione di cui costi di cui l’impresa potrebbe
fare a meno
3. Ad evitare la deduzione dal reddito d'impresa di costi sostenuti
per consumi finali
5.18
Le rettifiche sull’imputazione a periodo nel reddito di impresa:
1. Sono frequenti, perché relative a violazioni altamente insidiose
per il fisco
2. non sono frequenti
3. sono frequenti perché facili da formulare, sul regime giuridico
di vicende registrate
5.19. inconvenienti delle contestazioni interpretative sulla
funzione istituzionale tributaria, l’economia e la società
par. 5.19
4.6/5.19
La maggiore imposta accertata e la ricchezza non registrata:
1. Coincidono sempre, ogni maggiore imposta accertata deriva da
ricchezza non registrata
2. Spesso coincidono, ma può anche esservi maggiore imposta
accertata per questioni di diritto
3. Non coincidono mai
117 di 209
5.20. Il condono come ultima frontiera
dell’autodeterminazione e dell’“amministrazione
per legge”
par. 5.20
5.20
Il condono fiscale:
1. E’ una risposta agli inconvenienti della tassazione attraverso le
aziende dove esse non arrivano, ma in prospettiva indebolisce la
richiesta delle imposte
2. E’ un regalo agli evasori, deliberatamente studiato per motivi di
convenienza elettorale
3. E’ una manovra poco vantaggiosa anche rispetto al gettito dei
controlli, che nell’immediato sarebbe superiore
118 di 209
Capitolo 6 CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO E
GIURISDIZIONALE, RISCOSSIONE E SANZIONI
Sintesi. Nei paragrafi precedenti abbiamo analizzato la
determinazione dei tributi dal punto di vista della legislazione, dei
privati, della società e delle istituzioni. In questo capitolo
tratteremo l’incontro tra questi punti di vista, i corti circuiti che
creano contenzioso tra contribuenti e istituzioni amministrative.
Queste ultime rideterminano i tributi con atti amministrativi, come
tali in grado di imporsi unilateralmente al destinatario, da
motivare in modo che quest’ultimo possa attivare il contenzioso
amministrativo e giurisdizionale.
Il contenzioso amministrativo rappresenta il possibile passaggio
preliminare di tutto il diritto non giurisdizionale. Esso può
intervenire con lo stesso ente che ha emanato l’atto, o con sue
articolazioni specifiche. Questa forma di tutela è stata messa in
secondo piano per decenni , in Italia, rispetto al processo
tributario. La paralizzante concezione ragionieristico-processuale
della tassazione era così radicata da accogliere con sospetto la
rideterminazione valutativa, in adesione, delle imposte. Gli istituti
ancora oggi equivocamente denominati “strumenti deflativi del
contenzioso” sono molto timidi, e sbilanciati paradossalmente
sulle contestazioni interpretative verso le aziende; quando si tratta
di ricchezza non registrata, anche con rilievi valutativi, la
deresponsabilizzazione spinge verso il processo giurisdizionale,
specie se gli importi sono piccoli. Il processo è strutturalmente
impugnatorio nel senso che non si discute se un’imposta sia o
meno dovuta , ma se la sua determinazione, da parte dell’ufficio,
sia corretta. E’ quindi un processo amministrativo calato nelle
forme del rito civile, il quale è invece estraneo alla determinazione
119 di 209
amministrativa della ricchezza ai fini tributari . Ne risultano una
serie di equivoci sul ruolo del giudice, sull’onere della prova, la
riscossione e le sanzioni.
6.1. Provvedimenti amministrativi nella
determinazione dei tributi: autoritatività, termini,
competenza, partecipazione del privato.
Par. 6.1
L’ufficio tributario agisce con atti unilaterali:
1. per un contingente privilegio per l’amministrazione pubblica,
riservato a quella tributaria
2. seguendo le regole generali della sua natura di autorità
pubblica,
3. solo in casi eccezionali di urgenza, in quanto deve altrimenti
rivolgersi al giudice
6.1
Prima dell’emanazione dell’avviso di accertamento, il
contraddittorio tra fisco e contribuente nel procedimento
amministrativo:
1. è indefettibile, organicamente regolato e soddisfacente
2. è del tutto assente
3. è previsto in modo frammentario da disposizioni specifiche , su
determinate modalità di accertamento, e comunque il suo
contenuto è poco regolato
6.1
La natura “provvedimentale” dell’avviso di accertamento:
1. non sussiste
2. sussiste sotto il profilo dell’attitudine dell’atto a diventare
definitivo se non impugnato
120 di 209
3. sussiste in quanto l’avviso di accertamento comporta
necessariamente valutazioni discrezionali
6.2. Segue: diversità tra motivazione e prova degli
accertamenti tributari
par. 6.2.
6.2
Un rilievo fiscale di un atto di accertamento, che si giustificasse
solo con l'espressione "maggiori ricavi accertati" potrebbe
considerarsi sufficientemente motivato?
1. Si,
2. No.
3. Solo in caso di omessa dichiarazione.
6.2
L’ onere della prova nel procedimento e nel processo:
1. grava sul contribuente
2. grava sul fisco, secondo i criteri ordinari del processo civile
3. grava sul fisco ma va collocato in un contesto di diritto
amministrativo
6.3. Provvedimenti degli uffici tributari verso
coobbligati solidali e contribuenti di fatto
par. 6.3
6.3.
Verso i coobbligati solidali l’ufficio tributario deve agire
Con ordinaria azione civile in ogni caso
Con ordinaria azione civile se tenuti per contratto (fideiussori) o
per norma civilistica
Con atti amministrativi , conformemente ai suoi poteri autoritativi
121 di 209
6.3
L’ufficio notifica l’atto di accertamento a Tizio. La notifica vale
anche per il condebitore solidale Caio?
1. Si
2. Si, ma Caio può provare di non aver avuto conoscenza dell'atto,
ed essere rimesso in termini per impugnare.
3. No.
6.3
L’ufficio notifica l’atto di accertamento a Tizio e Caio. Caio
impugna e vince, mentre Tizio resta inerte. La vittoria di Caio
giova anche a Tizio?
1. Si, secondo i principi civilistici
2. Si, secondo principi amministrativistici
3. No.
6.3
L’ufficio notifica l’atto di accertamento a Tizio, che non impugna
, ma non ha beni da espropriare. Quindi si notifica un atto della
riscossione al condebitore solidale Caio.
1. E’ una prassi vietata dalla giurisprudenza
2. E’ una prassi avallata dalla giurisprudenza, ma Caio può far
valere ogni difesa, nonostante l’inerzia di Tizio.
3. E’ una prassi avallata dalla giurisprudenza, e Caio può far
valere solo eccezioni personali, non ridiscutere l’imposta
6.3
Il titolare di beni gravati da privilegio a favore del fisco
1. E’ un condebitore solidale, e quindi risponde con tutto il suo
patrimonio
2. E’ un condebitore solidale con tutto il suo patrimonio, ma nei
limiti del valore del bene
3. E’ esposto al pignoramento del bene, e solo di quello.
122 di 209
6.4. Il contenzioso amministrativo: accertamento con
adesione, conciliazione giudiziale, “mediazione” e
prospettive
Par. 6.4
6.4 Una tutela giurisdizionale del privato contro le pubbliche
autorità
1. E’ ineliminabile perché si possa parlare di un “diritto”
2. E’ una parte del controllo sociale e politico sulle istituzioni
giuridiche, ma può anche mancare
3. E’ del tutto superflua e secondaria, l’importante è che l’ufficio
pubblico decida bene
6.4
Il concordato fiscale tra uffici e contribuenti:
1. è ammesso in ogni caso
2. è ammesso per gli aspetti controversi della determinazione
dell'imposta
3. è vietato
6.5. Segue. Criticità di investire lo stesso ufficio che ha
emesso l’atto del ricorso e necessità di coinvolgere altri
organi (prospettive della “mediazione tributaria”)
par. 6.5
6.5
L’interesse del privato in materia di determinazione tributaristica
della ricchezza è
1. Una rideterminazione da parte di un organo indipendente,
necessariamente giurisdizionale
2. Una rideterminazione accurata, interattiva e imparziale
3. Un accordo per pagare il meno possibile
123 di 209
6.5
se la tutela contenziosa amministrativa funziona male la
responsabilita' è:
1. dell'agenzia delle entrate
2. dei giudici tributari
3. della mancata spiegazione d'insieme del settore
6.6. Il ritiro degli atti in autotutela, tra correzione,
riduzione e abbandono
par. 6.6.
6.6
Quando l'atto impositivo non è stato impugnato, una sua modifica
a favore del contribuente:
1. è in ogni caso vietata agli uffici fiscali
2. è ammessa in presenza di vizi macroscopici dell'atto, secondo il
generale principio di autotutela
3. è ammessa solo in presenza di errori di calcolo
6.6
La mancata autotutela, cioè il ritiro di atti amministrativi
macroscopicamente erronei, ma non più impugnabili
1. E’ concessa abitualmente dall’agenzia delle entrate, sapendo
che il contribuente la potrebbe ottenere dal giudice
2. Di frequente è negata, proprio perché il contribuente ha perso
l’azione giurisdizionale (che diventa un boomerang)
3. E’ sempre negata, senza possibilità di tutela giurisdizionale
6.7. Controllo giurisdizionale delle istituzioni: un
processo di impugnazione
par. 6.7
6.7
124 di 209
Un ricorso in cui il contribuente si limiti ad osservare che l’ufficio
non ha fondato la propria pretesa su prove credibili è:
1. inammissibile in quanto privo di motivi
2. incompleto, ma può essere integrato dal giudice
3. E’ ammissibile in quanto la mancata esistenza di riscontri della
ricchezza accertata è un vizio dell’accertamento
6.7
Rispetto alla massa delle controversie giurisdizionali tributarie,
quelle che coinvolgono tecnicismi giuridico-economicoaziendalistici sono:
1. Relativamente poche, e quindi lasciano disorientati i giudici.
2. Inesistenti, e quindi il problema della determinazione
giurisdizionale della ricchezza aziendale non si crea
3. La maggior parte, e quindi i giudici sono molto adatti a
risolverle
6.7
In quale settore la storia ci insegna che non è indispensabile un
giudice indipendente per la risoluzione delle controversie ?
1. Diritto civile
2. Diritto amministrativo
3. Diritto penale
6.7.
Lo sviluppo della tutela contro gli uffici pubblici si avvia
1. In sede gerarchica e quindi verso l’autorità politica
2. In sede giurisdizionale
3. direttamente in sede politica.
6.7
In una prospettiva storica l’applicazione dei tributi:
1. Ha subito coinciso con istituzioni “non giurisdizionali”, dove la
tutela è “interna all’istituzione” o affidata alla politica
2. Ha dato subito luogo a istituzioni giurisdizionali, in quanto i
tributi erano applicati direttamente da giudici
3. E’ stata sempre sotto il controllo di istituzioni giurisdizionali
125 di 209
6.7
Il diritto tributario è materia giuridica in quanto
1. Sullo sfondo esiste un giudice che determina le imposte
2. Sullo sfondo esiste un giudice dove si possono impugnare gli
atti dell’amministrazione
3. Sullo sfondo esiste una autorità amministrativa investita di
potere, da esercitare secondo norme e principi
6.7
Una tutela giurisdizionale del contribuente contro il fisco
1. E’ ineliminabile perché si possa parlare delle regole tributarie
come di un “diritto”
2. E’ opportuna, ma non indispensabile per potersi parlare di
“diritto”, che trova nelle autorità amministrative imparziali il
proprio punto di riferimento
3. E’ del tutto superflua e secondaria, l’importante è che l’ufficio
tributario decida bene
6.7
Qual è il rapporto tra giurisdizione e diritto tributario:
1. senza giurisdizione non è concepibile il diritto , neppure
tributario
2. può aversi diritto anche senza giurisdizione, ma diritto tributario
riguarda una funzione giurisdizionale
3. Diritto tributario riguarda una funzione “non giurisdizionale”,
ma la giurisdizione costituisce un importante strumento di
controllo degli uffici.
6.7
Al giudice tributario, in primo grado, si rivolge
1. Il fisco
2. Il contribuente
3. Possono rivolgervisi entrambi
Cos’è la costituzione in giudizio del ricorrente?
Il primo atto per ricorrere, rivolto alla controparte
126 di 209
La comunicazione al giudice che è stato presentato ricorso alla
controparte
Il deposito del ricorso e degli allegati presso il giudice, in questo
modo avvertito della controversia
6.7
Il giudice tributario
1. È l’istituzione giuridica di riferimento del diritto tributario, che
deve istituzionalmente risolvere in chiave processuale le liti tra
contribuente e fisco
2. E’ una istituzione chiamata dal contribuente a tutela delle
disfunzioni dell’istituzione giuridica di riferimento del diritto
tributario, che è quella amministrativa
3. E’ l’istituzione giuridica di riferimento della tassazione,
investita direttamente della richiesta dei tributi, da parte degli
uffici fiscali, che agiscono rivolgendosi essi stessi al giudice
6.9. Ispirazione al rito processualcivilistico e sostanza
impugnatoria
par. 6.9
6.9
L’ onere della prova nel procedimento e nel processo
1. grava sul contribuente
2. grava sul fisco, secondo i criteri ordinari del processo civile
3. grava sul fisco ma va collocato in un contesto di diritto
amministrativo
6.9
La matrice amministrativistica del contenzioso tributario spinge i
giudici, in situazioni di forte incertezza sull’interpretazione della
fiscalità specialistica aziendale
1. A prendere una decisione casuale
2. Ad accogliere il ricorso del contribuente
3. A dare ragione al fisco, respingendo il ricorso del contribuente
127 di 209
6.9
L’onere della prova della ricchezza ai fini tributari
1. Tende ad essere attribuito agli uffici, ma in realtà rileva come
vizio degli atti amministrativo-tributari
2. Spetta all’ufficio nel processo, secondo i criteri civilistici
3. Spetta al contribuente, davanti agli uffici prima, e davanti al
giudice poi
6.9
Il giudice tributario può confermare un avviso di accertamento per
ragioni diverse da quelle indicate sulla motivazione dell'atto?
1. Si, secondo i principi generali
2. No, altrimenti si darebbe carico di una funzione di
amministrazione attiva
3. solo in caso di gravi violazioni tributarie
6.9
In linea di principio, nel controllo fiscale, l’onere della prova
1. grava sul contribuente
2. grava sul fisco, che deve dimostrare l’evasione con prove
documentali
3. grava sul fisco che può dimostrare l’evasione anche con
presunzioni
6.9
Secondo l’equivoca impostazione corrente, nel controllo fiscale,
l’onere della prova
1. grava sul fisco, che deve dimostrare l’evasione non prove
documentali, e sul contribuente , per quanto riguarda i costi.
2. grava sul fisco, che può dimostrare l’evasione anche con
presunzioni, e sul contribuente , per quanto riguarda i costi.
3. grava sempre sul fisco che può dimostrare l’evasione anche con
presunzioni
6.9
Secondo le concezioni, e le formule (un po’ grossolane) diffuse in
materia di liti tra contribuente e fisco ed onere della prova,
quest’ultimo:
128 di 209
1. non può mai gravare sul contribuente
2. può gravare sul contribuente nelle azioni di rimborso
3. può gravare sul contribuente nelle azioni di rimborso e per la
deduzione dei costi
6.9
La prova, da parte del fisco, della ricchezza fiscalmente non
registrata:
1. è una questione empirica, con forti profili valutativi e di stima
2. è una questione di interpretazione giuridica di circostanze
fattuali note, pacifiche tra le parti
3. non è una questione empirica, ma sostanzialmente documentale
6.10. Insuccesso della via processuale alla determinazione
dei tributi:prospettive di riforma per tipologie di
controversie
par. 6.10
6.10
Il ricorso per cassazione, in caso di contestazioni fiscali
interpretative o su ricchezza fiscalmente non registrata, si presta
Solo alle controversie sulle contestazioni interpretative
Ad entrambe.
Alle contestazioni interpretative e ai vizi logici nella decisione
sulla ricchezza non registrata
6.10
Nel diritto tributario il compito del giudice è
1. Ricercare la ricchezza nascosta
2. Svolgere il processo in cui il fisco chiede al contribuente
maggiori imposte
3. Controllare eventuali irregolarità dell’azione amministrativa,
lamentate dal contribuente
6.10
La presenza di una tutela giurisdizionale del contribuente verso il
fisco
129 di 209
Può indurre il fisco ad assumere meno iniziative, rinviando al
giudice “i grattacapi” anziché deciderli
Stimola il fisco a prendersi più responsabilità
Stimola il fisco a cercare meno “coperture” delle proprie decisioni
6.11. Riscossione coattiva e retaggio degli “esattori”
Par. 6.11
6.11
La riscossione dei tributi:
1. Viene curata unilateralmente, con poteri amministrativi,
dall'ufficio interessato
2. Deve essere richiesta al giudice dell'esecuzione, tramite
ufficiale giudiziario come quella di tutti gli ordinari crediti
3. Avviene tramite una società pubblica dedicata a questo scopo,
usando poteri autoritativi, sia pure sotto il controllo del giudice
6.11
La riscossione dei tributi:
1. Viene curata unilateralmente, con poteri amministrativi,
dall'ufficio interessato
2. Deve essere richiesta al giudice dell'esecuzione, tramite
ufficiale giudiziario come quella di tutti gli ordinari crediti
3. Avviene tramite una società pubblica dedicata a questo scopo,
usando poteri autoritativi, sia pure sotto il controllo del giudice
6.12. Riscossione in pendenza di ricorso come diversivo
rispetto alla certezza della riscossione
par. 6.12
6.12
La sospensione della riscossione da parte del giudice può essere
inquadrata nella categoria giuridica
130 di 209
dei rimedi cautelari giurisdizionali
dell’autotutela amministrativa
della revoca
6.13. Inadeguatezza delle sanzioni a compensare
l’insufficiente intervento valutativo delle istituzioni
tributarie.
par. 6.13
6.13
L’applicazione di sanzioni nella tassazione attraverso le aziende
E’ superflua, l’importante è un’adeguata presenza valutativa del
fisco
E’ necessaria ma non è in grado di sostituirsi a un’adeguata
presenza valutativa del fisco
E’ necessaria e può rimpiazzare, aumentando le sanzioni, la
carenza dell’intervento degli uffici
6.13
Per indurre all’adempimento le organizzazioni , rispetto agli
individui
1. Occorre una prospettiva sanzionatoria proporzionalmente più
intensa
2. Basta una qualche prospettiva sanzionatoria
3. Servono solo capillari controlli
6.14. Segue: 2 Il palliativo penaltributario tra ricchezza
non registrata e contestazioni interpretative
par. 6.14
6.14
La severità e le sanzioni penali contro la ricchezza non registrata:
1. Sono controproducenti e vanno sempre evitate
131 di 209
2. Ci possono anche stare, ma non possono sostituire il controllo
del territorio tributario
3. Sono l’arma vincente contro la perversione fiscale diffusa
6.14
I reati tributari
1. Sono giudicati dalla magistratura ordinaria
2. Sono di competenza delle Commissioni tributarie
3. Sono giudicati dalla Magistratura ordinaria una volta accertata
l’evasione dalle Commissioni tributarie 6.14
6.14
Le sanzioni penali tributarie si applicano:
1. Solo per la ricchezza non registrata, cioè l’omissione di ricavi o
i costi fittizi
2. Per ogni reddito non dichiarato, sia per ricchezza non registrata,
sia per contestazioni interpretative
3. Per ogni reddito non dichiarato, come sopra, ma spesso per le
contestazioni interpretative è escluso il dolo di evasione
6.14
Rispetto alle contestazioni interpretative sul regime giuridico di
ricchezza registrata o palese i reati tributari:
1. Sono per definizione manifestamente inapplicabili
2. Sono giustamente applicabili, in quanto si tratta di evasione
fiscale analoga alla ricchezza non registrata
3. Dovrebbero essere inapplicabili per mancanza di dolo, anche se
la maldestra formulazione legislativa crea spazi per un contingente
distruttivo accanimento punitivo
132 di 209
PARTE SECONDA . PRECISAZIONE GIURIDICA DEI
CONCETTI ECONOMICI CUI SI RIFERISCONO LE
IMPOSTE (REDDITI , CONSUMI E PATRIMONIO).
CAPITOLO 7 DETERMINAZIONE SIMULTANEA DI
CONSUMI E REDDITI ATTRAVERSO GLI
OPERATORI ECONOMICI
Sintesi: La prima parte del testo guarda ai tributi dal punto di vista
delle persone, delle organizzazioni (tra cui le aziende), delle
istituzioni, amministrative e giurisdizionali, coinvolte nella loro
applicazione. Questa seconda parte presuppone invece l’avvenuta
determinazione della ricchezza, ed è dedicata al suo
inquadramento giuridico. E’ un inquadramento “normativo”,
dedicato al modo in cui sono cristallizzati ai fini tributari regole e
principi (precisione, semplicità, certezza, etc.) che ruotano attorno
ai concetti di reddito, consumo, patrimonio. Questa
puntualizzazione normativa di concetti economici avviene anche
in relazione a esigenze di semplicità di rilevazione, controllabilità
amministrativa, cautela fiscale diretta ad evitare stratagemmi. E’
un insieme di profili riguardanti soprattutto le aziende, in cui la
ricchezza si produce e da cui partiremo, tenendo presente che
l’attività economica rileva al tempo stesso, saltando i passaggi
intermedi e guardando le prestazioni al consumo, come reddito per
133 di 209
il fornitore e consumo per il cliente. Per questo tratteremo in
parallelo le imposte sui redditi e l’IVA, entrambe “differenziali”
in quanto, nei passaggi intermedi tra operatori economici, la
ricchezza è ancora allo stato latente, finchè non arriva al
consumo, pubblico o privato, di beni durevoli, merci
immediatamente consumabili o servizi, oppure all’esportazione.
Questa depurazione dei passaggi intermedi è più complessa e
raffinata nell’IVA , in cui bisogna sterilizzare (neutralizzare) i
passaggi tra operatori economici, il che può avvenire con le
tecniche della detrazione o della non imponibilità, il cui
coordinamento è trattato ai par. 7.2-7.4. Dal paragrafo 7.5 si torna
a trattare in parallelo i due tributi a proposito dell’amplissima
definizione di “impresa tributaria”, dove si mescolano aziende
pluripersonali e lavoratori indipendenti, già anticipata ai
paragrafi 3.1 e 3.9 sulla superflua “contabilità fiscale”. Seguono
altri punti di contatto concettuali (riferimento ai corrispettivi par.
7.6), documentali (fatture e registrazioni degli incassi al dettaglio
par. 7.7 e 7.8) tra imposte sui redditi ed IVA, accomunate anche
dalla necessità di distinguere “costi e consumi”(par.7.9
sull’inerenza). Il par. 7.10 è invece più diretto a simmetrie
generali tipiche delle imposte sui redditi, dove occorre evitare
sfasamenti di regime tra costi deducibili e ricavi esenti. Il par.7.11
sull’imputazione a periodo è unitario per l’IVA e le imposte sui
redditi, introducendo anche tematiche specifiche alle imposte sui
redditi, in tema di valori fiscalmente riconosciuti (cfr. par. 3.9, su
simmetrie, continuità, neutralità etc.) “valutazioni di bilancio”
(ammortamenti, rimanenze, accantonamenti etc.). Le simmetrie,
i coordinamenti tra soggetti diversi, le continuità e le discontinuità
concettuali (sempre in un coordinamento tra precisione e
semplicità), ispirano anche i successivi paragrafi sul
coordinamento “società – soci”, tassazione internazionale,
operazioni straordinarie “aziendal-societarie”(cessioni d’azienda,
fusioni, scissioni etc..) e liquidazione (ordinaria o concorsuale)
delle attività economiche.
134 di 209
7.1. diritto tributario sostanziale e determinazione
unitaria di consumi e redditi attraverso le aziende: Iva e
imposte dirette
par. 7.1
7.1
Iva e imposte sui redditi
1. Sono parti di un sistema unico, tanto che sono disciplinate dagli
stessi testi normativi
2. Seguono criteri di determinazione indipendenti, senza punti di
contatto apprezzabili
3. Fanno parte di un sistema coordinato, ancorche' regolate da testi
normativi distinti
7.1
La tassazione dei consumi e dei redditi
1. Avviene sempre in modo coordinato, in base alla medesima
documentazione per tutte le imposte
2. Avviene in modo coordinato in base alla medesima
documentazione per imposte dirette e iva
3. Avviene in modo tendenzialmente autonomo in base a
documentazione giustificativa completamente diversa
7.1
La posizione del contribuente, le informazioni nelle banche dati
del fisco, e la sua “profilatura” ai fini dell’analisi dei rischi di
evasione:
1. Sono separate ai fini dell’IVA e delle imposte sui redditi
2. E’ unitaria ai fini dell’IVA e delle imposte sui redditi
3. E’ unitaria per le ditte individuali, duplice per le società e le
grandi aziende
7.1
Si paga l’IVA sugli acquisti ai propri:
1. fornitori
2. debitori
135 di 209
3. clienti
7.1
Il fornitore IVA rispetto al cliente è anche un:
1. Debitore
2. Creditore
3. Acquirente
7.1
La determinazione dell’IVA:
1. Non ha carattere differenziale, ma forfettario
2. Ha carattere differenziale basato sul confronto tra imposte a
debito e a credito
3. Ha carattere differenziale basato sul confronto tra gli imponibili
Chi ha più valore aggiunto a parità di incassi
 Un pasticcere
 Un rivenditore di calzature
 Un fisioterapista
7.1
Normalmente un ricavo non registrato ai fini dell’imposta sul
valore aggiunto:
1. Non lo è stato neppure ai fini delle imposte sui redditi
2. Viene regolarmente registrato ai fini delle imposte sui redditi
3. Non viene registrato ai fini delle imposte sui redditi se il
contribuente è in contabilità semplificata
7.1
La determinazione del reddito, rispetto al valore aggiunto ai fini
IVA:
1. E’ più semplice, in quanto è influenzata da minori componenti
valutative
2. E’ più semplice, in quanto può avvenire “base da base”
3. E’ più semplice, in quanto il reddito è inferiore al valore
aggiunto
136 di 209
7.1
Rispetto all’IVA la determinazione del reddito trova un maggior
elemento di complessità:
1. Nella presenza di una pluralità di aliquote differenziate
2. Nella presenza di scritture contabili più complesse
3. Nella presenza di elementi valutativi al termine del periodo di
imposta
7.1
La detrazione IVA a monte serve a:
1. Determinare un’imposta concettualmente unitaria in capo
all’operatore IVA
2. Rendere irrilevante l’applicazione dell’imposta alle operazioni
economiche intermedie (verso operatori economici b2b)
3. Agevolare gli investimenti in beni strumentali e scorte
7.1
Per rendere irrilevanti, rispetto al consumo finale, le operazioni
intermedie B2b:
1. Esiste solo il criterio della detrazione dell’imposta
2. Si può detrarre l’imposta o ometterne l’applicazione
3. Si può detrarre il costo di acquisto, come nelle imposte sui
redditi
7.1
Per il fornitore regolarsi, soprattutto ai fini IVA, sulla destinazione
dell’acquisto “al consumo finale” ovvero ad altre operazioni
economiche
1. E’ possibile solo in base a dichiarazioni dell’acquirente
2. E’ possibile anche in base alla qualità e quantità dei beni
acquistati
3. E’ impossibile
7.1
L’azienda tenuta a versare l’Iva sulle vendite:
1) è un sostituto di imposta
2) sta pagando su ricchezza propria
3) sta tassando i consumi dei clienti
137 di 209
7.1
Per le vendite tra operatori economici di paesi dell’unione
europea, il sistema per tassare il solo consumo finale ai fini IVA è:
1. quello della detrazione dell’IVA sull’acquisto
2. quello della non imponibilità Iva dell’operazione
3. quello dell’applicazione dell’IVA in dogana
7.1
La tassazione dei consumi attraverso le aziende
1. Ha ampliato enormemente, mediante l’IVA, la propria sfera di
applicabilità rispetto alla tassazione delle merci
2. Ha generalizzato la tassazione a tutte le tipologie di beni,
lasciando fuori i servizi
3. Ha concentrato la tassazione soprattutto sui servizi
7.1
Le contestazioni interpretative, sul regime giuridico di circostanze
dichiarate, rilevano in genere
1. Simultaneamente per imposte sui redditi e IVA
2. Di solito per le sole imposte sui redditi
3. Di solito distintamente per le imposte sui redditi oppure per
l’IVA.
7.1
La scoperta di incassi non registrati o coatti fittizi rileva in
genere:
1. Simultaneamente per imposte sui redditi e IVA
2. Per le sole imposte sui redditi
3. Solo per l’IVA
7.2. Imposte sui consumi: dalla visibilità materiale delle
merci a quella contabile del “valore aggiunto” (l’IVA)
par. 7.2
138 di 209
7.2
Nell’Iva il “contribuente di fatto” (come definito in genere al
par.3.5):
1. E’ l’acquirente consumatore
2. E’ il venditore
3. E’ l’acquirente operatore economico
7.2
Ai fini della credibilità della ricchezza registrata dai lavoratori
indipendenti:
1. un carrozziere e un idraulico sono sullo stesso piano perché
lavorano entrambi con consumatori finali
2. E’ più visibile il carrozziere, con una “visibilità materiale” e
una costanza di impegno nel tempo, mentre l’idraulico può
lavorare in modo discontinuo, non essendo legato a un luogo
fisico.
3. E’ più visibile l’idraulico, sempre a disposizione dei clienti
7.2
Tra gli inconvenienti delle antiche tassazioni sui consumi “a
quantità” c’era:
1. L’impossibilità di tassare i consumi di servizi
2. Il rischio di duplici tassazioni dello stesso bene
3. L’obbligo di tenere una contabilità
7.2
L’IVA è proporzionale
1. Alla qualità e quantità del bene acquistato
2. Al valore di mercato del bene acquistato
3. Al corrispettivo contrattuale del bene acquistato
7.2
La tassazione dei consumi si basa:
1. Esclusivamente sull’imposta sul valore aggiunto
2. Sull’imposta sul valore aggiunto e l’irpef
139 di 209
3. Sull’imposta sul valore aggiunto ed alcune imposte prelevate
sulla quantità di beni prodotti o importati (“accise”)
7.2
I consumi rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto:
1. sono solo privati
2. sono pubblici e privati
3. sono pubblici, privati e di produzione imprenditoriale
7.2
In linea generale l'IVA si applica:
1. al corrispettivo pattuito
2. al valore venale del bene o del servizio
3. al maggiore dei due
7.3. Segue: Tecniche IVA per raggiungere il consumo tra
detrazione, “non imponibilità” aliquote ed esenzioni
par. 7.3
7.3
I corrispettivi esposti al pubblico, in una rivendita al dettaglio
1. Devono essere maggiorati dell’IVA comunque
2. Devono essere maggiorati dell’iva in caso di richiesta di fattura
3. Sono comprensivi di iva, che va scorporata se è richiesta la
fattura
7.3
Il contribuente di diritto che nell’IVA effettua, nei confronti del
contribuente di fatto, la rivalsa è:
1) il cliente
2) il fornitore
3) il consumatore finale
7.3
Ai fini dei vari adempimenti IVA lo stato si rivolge:
1. al cliente
140 di 209
2. al fornitore
3. tendenzialmente ad entrambi
7.3
Il contribuente di diritto che nell’IVA effettua, nei confronti del
contribuente di fatto, la rivalsa è:
1. il cliente
2. il fornitore
3. il consumatore finale
7.3
A una posizione di “pareggio fiscale”, cioè di costi uguali ai ricavi
ai fini delle imposte sui redditi corrisponde
1. Un tendenziale pareggio tra iva e credito e a debito
2. Un tendenziale debito di IVA, in presenza di ricavi imponibili e
di costi di lavoro e interessi passivi
3. Un tendenziale credito di IVA
7.3
La detrazione dell’IVA in linea di principio spetta
1)Se il fornitore la versa effettivamente
2) indipendentemente dal versamento da parte del fornitore , il che
non crea problemi
3) indipendentemente dal versamento da parte del fornitore, il che
può innescare “frodi carosello”
7.3
Il rischio del metodo della generale applicazione dell’IVA e della
sua detrazione sugli acquisti è quello di:
1. mancato versamento da parte del fornitore, e detrazione in capo
al cliente (frodi carosello)
2. impossibilità di controllare la natura di soggetto IVA
dell’acquirente delle merci
3. Difficoltà amministrative di gestione della documentazione
7.3
Quale, tra le seguenti categorie di soggetti IVA, può trovarsi con
141 di 209
maggiore facilità in una stabile posizione di credito d’imposta
IVA?
1) soggetto che effettua prevalentemente operazioni esenti
2) soggetto che effettua prevalentemente operazioni non
imponibili
3) soggetto che effettua prevalentemente operazioni imponibili
7.3
Le c.d. frodi carosello nell’IVA derivano
1. Dall’omessa applicazione dell’IVA sulle vendite
2. Dall’Omesso versamento dell’IVA addebitata a un cliente
impresa
3. Dall’omesso versamento dell’IVA addebitata a consumatori
finali
7.3
La facoltà di attribuire deduzioni o detrazioni fiscali di consistente
ammontare:
1. Viene normalmente attribuito a tutte le partite IVA
2. Viene attribuito a sono alle partite IVA che rilasciano
fideiussioni
3. Viene attribuito a tutte le partite IVA, previa autorizzazione
7.3
I consumatori finali ai fini IVA possono essere
1. Tutti i soggetti, persone fisiche, operatori economici e aziende
di erogazione o produzione
2. Persone fisiche e famiglie
3. Persone fisiche e aziende di erogazione
7.4. L’IVA nei rapporti internazionali e
intracomunitari
par. 7.4
7.4
Le esportazioni sono “non imponibili” iva:
142 di 209
1. indipendentemente dal paese di destinazione
2. solo se effettuate in paesi che tassano i consumi, per evitare una
doppia imposizione
3. solo se effettuate in paesi a fiscalità ordinaria , che non siano
paradisi fiscali
7.4
Un consumatore finale acquirente “ a distanza” di un bene, ceduto
da un operatore economico comunitario, sarà soggetto all’IVA
1. Comunque del paese del fornitore comunitario , quale che sia
l’ammontare delle vendite effettuato in Italia
2. Dell’Italia, perché il fornitore comunitario ha comunque
l’obbligo di registrarsi in Italia e pagare l’Iva italiana
3. Del paese del fornitore comunitario, che però deve registrarsi in
Italia quando supera un certo volume d’affari di “vendite a
distanza”.
7.4
Per le vendite tra operatori economici di paesi dell’unione
europea, il sistema per tassare il solo consumo finale ai fini IVA è
1. quello della detrazione dell’IVA sull’acquisto
2. quello della non imponibilità Iva dell’operazione
3. quello dell’applicazione dell’IVA in dogana
7.4
Le esportazioni sono “non imponibili” iva
1. indipendentemente dal paese di destinazione
2. solo se effettuate in paesi che tassano i consumi, per evitare una
doppia imposizione
3. solo se effettuate in paesi a fiscalità ordinaria , che non siano
paradisi fiscali
7.4
Un consumatore finale acquirente “ a distanza” di un bene, ceduto
da un operatore economico comunitario, sarà soggetto all’IVA
1. Comunque del paese del fornitore comunitario , quale che sia
l’ammontare delle vendite effettuato in Italia
143 di 209
2. Dell’Italia, perché il fornitore comunitario ha comunque
l’obbligo di registrarsi in Italia e pagare l’Iva italiana
3. Del paese del fornitore comunitario, che però deve registrarsi in
Italia quando supera un certo volume d’affari di “vendite a
distanza”.
7.5. Esposizione parallela della tassazione diretta e
indiretta attraverso le aziende: panoramica degli
operatori economici
Par. 7.5
7.5
La qualificazione tributaristica tra attività di impresa e lavoro
autonomo, e la gestione amministrativa da parte del fisco:
1. Sono separate tra imposte sui redditi e IVA
2. Sono unitarie tra imposte sui redditi ed IVA, con una
dichiarazione permanente sulle caratteristiche rilevanti ai fini dei
due tributi
3. Sono unitarie tra imposte sui redditi ed IVA, ma i dati si
alimentano solo attraverso le dichiarazioni annuali
7.5
La posizione fiscale del venditore di pizza a taglio è:
1. attività di impresa
2. attività di lavoro autonomo
3. attività non commerciale
7.5
L'attività di parrucchiere per signora, ai fini tributari, è
1. di lavoro autonomo
2. d'impresa
3. di godimento di capitale
7.5
Il reddito derivante dall'attività di falegname, secondo la
legislazione tributaria positiva, è considerato:
144 di 209
1. reddito di lavoro autonomo
2. reddito d'impresa
3. reddito di capitale
7.5
L’attività di elettrauto è fiscalmente:
1. gestione di capitale
2. gestione d’impresa
3. gestione di arte o professione
7.5
Il titolare di un negozio di pasticceria aperto al pubblico:
1. non ha una azienda affatto
2. ha una azienda ma solo sul piano materiale
3. ha una azienda che ne limita fortemente le possibilità di
occultare gli introiti al Fisco
7.5
In termini numerici le attività considerate fiscalmente di impresa,
ma senza una organizzazione, e quindi di “lavoro indipendente”
sono, rispetto al totale delle attività fiscalmente “d’impresa”
1. Oltre il 90 percento
2. Circa la metà
3. Attorno al 20 percento
7.5
L’attività di elettrauto è:
1. visibile facilmente ma non segnalata dai clienti
2. né segnalata né visibile
3. segnalata dai clienti, che informano il fisco dei corrispettivi
pagati all’elettrauto
7.5
Tra un pasticcere e un piccolo industriale dolciario, di solito
1. E’ fiscalmente più credibile, a una prima occhiata, la posizione
fiscale dell’industriale
2. E’ fiscalmente più credibile a una prima occhiata la posizione
fiscale del pasticcere
145 di 209
3. Non è possibile formulare valutazioni di credibilità in nessuno
dei due casi, ed occorrono approfondite indagini per entrambi
7.5
Gli enti non esercenti esclusivamente attività di impresa e non
costituiti in forma societaria (associazioni, fondazioni, etc.)
Sono sempre e solo consumatori finali ai fini IVA e hanno solo
redditi fondiari, e di capitale
Possono anche avere attività collaterali di impresa, accessorie
all’attività non commerciale, ancorché continuative nel tempo
Hanno integralmente reddito di impresa, e sono soggetti IVA, per
una finzione fiscale
7.5
Nell’ordinamento tributario italiano, le società di capitali e
commerciali di persone:
1. sono considerate imprese solo se esercitano materialmente una
attività commerciale
2. sono sempre considerate imprese, provocando alcuni equivoci
rispetto ai dati sulla collocazione della ricchezza
3. sono sempre considerate imprese, con scelta corretta, perché ad
ogni società, sul piano economico, corrisponde una impresa
7.5
Si può inquadrare la posizione fiscale di una società di capitali in
base a questa sua mera natura giuridica?
1. Si, è un caso di non neutralità (distorsione) delle forme
giuridiche rispetto alla sostanza economica
2. No, bisogna vedere l’attività concreta della società
3. Si, ed è esatto sul piano della determinazione tributaristica della
ricchezza
7.5
Un tizio è proprietario di un bar e di un negozio di calzature e
deve dichiarare ai fini fiscali:
1. due redditi d'impresa
2. un solo reddito d'impresa in cui confluiscono i risultati delle due
146 di 209
attività, con diverse metodologie di controllo
3. un solo reddito d’impresa con analoghe metodologie di
controllo
7.5
La scelta italiana di considerare pregiudizialmente tutte le società
commerciali come “imprese” ai fini fiscali
1. Distorce la determinazione tributaristica della ricchezza
facendola dipendere da variabili giuridico-formali, non
economiche
2. E’ una scelta di semplicità applicativa per i contribuenti
3. E’ una scelta di cautela fiscale per le ragioni dell’erario, visto
che ad ogni società corrisponde una grande azienda
7.5
I consumi rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto:
1. sono solo privati
2. sono pubblici e privati
3. sono pubblici , privati e di produzione imprenditoriale
7.5
Parlare di diritto tributario delle societa'
1. ha senso in quanto le società esprimono sostanza economica
2. ha senso solo per vedere quanto la forma societaria modifica
regole connesse a sostanza organizzativa
3. non ha senso in quanto la societa' e' "mera forma"
7.6. Operazioni attive “tipiche” (“cessioni di beni” e
“prestazioni di servizi”) e determinazione in base ai
corrispettivi.
par. 7.6
7.6
Il “valore aggiunto” ai fini tributari costituisce
147 di 209
1) la base imponibile IVA, che appunto colpisce il valore aggiunto
economico e non il consumo
2) l’insieme delle remunerazioni erogate da un’azienda a chi non è
operatore economico ed è il punto di riferimento dell’IRAP
3) è il giro d’affari, o l’insieme dei ricavi, dell’operatore
economico
7.6
L’appartenenza di un bene a una società di capitali:
1. È indifferente ai fini del regime fiscale delle vicende di quel
bene
2. Comporta l’applicazione dell’IVA e dei tributi diretti secondo i
criteri delle imprese
3. Comporta l’applicazione dell’IVA e dei tributi diretti solo se la
società di capitali esercita attività d’impresa
7.6
Un appalto per la ristrutturazione di un edificio rappresenta ai fini
tributari:
1. Una cessione di beni
2. Una prestazione di servizi ai fini IVA e una cessione ai fini
delle imposte sui redditi
3. Una prestazione di servizi
7.6
Il reddito rispetto al ricavo:
1. è normalmente inferiore, al limite è pari.
2. è normalmente superiore
3. può essere sia superiore che inferiore
7.6
Una società di capitali riceve interessi su un deposito bancario,
che concorrono a formare:
3) il reddito di capitale
2) il reddito “diverso”
1)il reddito d’impresa
148 di 209
7.6
I ricavi delle aziende verso consumatori finali risultano in genere
1. Dall’emissione di fatture attive, e altri documenti di addebito
individualizzati
2. Dalla registrazione impersonale interna all’azienda
3. Dalla registrazione impersonale interna e dai documenti di
incasso
7.7. Supporti documentali (richiamo e integrazione del
par. 3.3 su registrazioni, fatture, scontrini, note di
credito)
7.7
La fattura è un adempimento
1. Aziendale formalizzato ai fini tributari , specificamente ai fini
delle imposte sui redditi
2. Aziendale formalizzato ai fini tributari specificamente ai fini
IVA
3. Esclusivamente tributario
7.7
Gli scontrini e le ricevute fiscali sono adempimenti
1. Aziendali formalizzati ai fini tributari,
2. Esclusivamente tributari formalizzati nell’ambito dell’ IVA
3. Esclusivamente tributari previsti ai fini delle imposte sui redditi
7.7
Lo scontrino fiscale:
1. Si riallaccia a una prassi gestionale delle aziende organizzate ed
è esteso a piccoli commercianti e artigiani
2. E’ un adempimento fiscale senza riscontri nella prassi
aziendale
3. E’ uno strumento di cautela fiscale, poi adottato anche dalle
grandi aziende, che lo hanno riutilizzato a fini interni
7.7
149 di 209
Sono esonerati dallo scontrino fiscale
1. Gli operatori al dettaglio di piccole dimensioni
2. Gli operatori a dettaglio con una certa organizzazione (grande
distribuzione)
3. Gli operatori al dettaglio che, indipendentemente
dall’organizzazione, cedono beni di basso prezzo
7.7
Lo scontrino nel commercio al dettaglio è:
1. Un adempimento aziendale tipico dei grandi operatori, esteso ai
piccoli e reso obbligatorio per contrastare gli incassi non registrati
2. Un adempimento nato esclusivamente ai fini tributari
3. Un adempimento aziendale reso fiscalmente obbligatorio per
tutti, in quanto il rischio dell’occultamento degli incassi da parte
del titolare esiste indipendentemente dalle dimensioni aziendali
7.7
Una società di costruzioni spende duecentomila euro per l'acquisto
di materie prime: i documenti che giustificano l'acquisto (fatture)
devono essere allegati alla dichiarazione dei redditi?
1. Si, in ogni caso.
2. No.
3. solo se di importo superiore a tremila euro
7.7
Ai fini IVA, dopo aver emesso la fattura:
1. l’operazione non può più essere posta nel nulla
2. l’operazione può essere posta nel nulla solo in caso di
dichiarazione giudiziale di annullamento e simili
3. l’operazione può essere posta nel nulla, anche senza
dichiarazione giudiziale, entro il limite temporale di un anno
7.7
Se una merce viene restituita in quanto difettosa la variazione in
diminuzione ai fini IVA
1. E’ vietata
150 di 209
2. E’ consentita, e conviene quando il cliente è un consumatore
finale
3. E’ consentita, e conviene quando il cliente è un altro soggetto
IVA
7.7
Il regime IVA del cd. Commercio al minuto
1. Riguarda necessariamente piccoli commercianti o artigiani
2. Può riguardare anche grandi operatori, se operanti al dettaglio
3. Riguarda tutti gli operatori, compresi lavoratori autonomi
professionali (medici, avvocati) operanti con persone
fisiche.
7.7
A parità di fatturato (cioè di incassi totali) è più facile nasconder e
al fisco una parte delle operazioni attive
1. Per una impresa di costruzioni, che vende case di civile
abitazione
2. Per una impresa di supermercati
3. Per una impresa che effettua lavori stradali per enti pubblici
7.7
Quali sono i documenti aziendali che mostrano i ricavi al consumo
finale?
1. Le registrazioni contabili globali giornaliere per punto vendita,
eventualmente preceduti da scontrini non fiscali
2. Le fatture attive che generalizzano ciascun cliente
3. I versamenti bancari in entrata
7.7
Ai fini IVA, dopo aver emesso la fattura:
1. l’operazione non può più essere posta nel nulla
2. l’operazione può essere posta nel nulla solo in caso di
dichiarazione giudiziale di annullamento e simili
3. l’operazione può essere posta nel nulla, anche senza
dichiarazione giudiziale, entro il limite temporale di un anno
151 di 209
7.7
In caso di nota di credito rilevante ai fini IVA
1. Il cliente restituisce l’imposta al fornitore, che la computa a
credito verso lo stato
2. il fornitore restituisce l’imposta al cliente e la recupera dallo
stato
3. il fornitore restituisce l’imposta allo stato e la recupera dal
cliente
7.7.
La fattura, come documento aziendale rilevante ai fini tributari
1. Deve essere sottoscritto con firma autenticata
2. Riceve la sua credibilità dal contesto amministrativo aziendale e
neppure va sottoscritta, ma semplicemente intestata
3. Deve essere redatta su documenti prestampati presi in carico da
tipografie autorizzate
7.7
Gli aspetti fiscali della documentazione aziendale, per registrare
elementi positivi e negativi di ricchezza, sono regolati
essenzialmente
1. dalla normativa sulle imposte sui redditi
2. dalla normativa sulla documentazione di operazioni IVA
3. dal rinvio alla disciplina del codice civile
7.7
Gli scontrini e le ricevute fiscali sono adempimenti:
1. Aziendali formalizzati ai fini tributari,
2. Esclusivamente tributari formalizzati nell’ambito dell’ IVA
3. Esclusivamente tributari previsti ai fini delle imposte sui redditi
7.7
Lo scontrino fiscale:
1. Si riallaccia a una prassi gestionale delle aziende organizzate ed
è esteso a piccoli commercianti e artigiani
2. E’ un adempimento fiscale senza riscontri nella prassi
aziendale
152 di 209
3. E’ uno strumento di cautela fiscale, poi adottato anche dalle
grandi aziende, che lo hanno riutilizzato a fini interni
7.7
Lo scontrino nel commercio al dettaglio è
1. Un adempimento aziendale tipico dei grandi operatori, esteso ai
piccoli e reso obbligatorio per contrastare gli incassi non registrati
2. Un adempimento nato esclusivamente ai fini tributari
3. Un adempimento aziendale reso fiscalmente obbligatorio per
tutti, in quanto il rischio dell’occultamento degli incassi da parte
del titolare esiste indipendentemente dalle dimensioni aziendali
3.4/7.7
Sono esonerati dallo scontrino fiscale
1. Gli operatori al dettaglio di piccole dimensioni
2. Gli operatori a dettaglio con una certa organizzazione (grande
distribuzione)
3. Gli operatori al dettaglio che, indipendentemente
dall’organizzazione, cedono beni di basso prezzo
7.7
Il rivenditore di cucine componibili e arredamento
1. Deve fare fattura perché vende beni di un certo valore unitario
2. Deve fare fattura perché non vende in modo ciclico e ripetitivo
3. Non ha obbligo di fare fattura , perché vende comunque al
dettaglio
7.7.
I consumi finali delle persone e delle famiglie riguardano
1. Ogni spesa da questi compiuta, comprese quelle per
investimenti produttivi
2. I beni e i servizi immediatamente consumabili
3. Tutti i beni durevoli o consumabili che siano, destinati
all’utilizzazione personale, non all’attività economica
153 di 209
7.8. Segue: dai documenti ai libri contabili (richiami e
integrazioni rispetto ai paragrafi 3.3-3.4)
par. 7.8
7.8
I corrispettivi registrati ai fini IVA:
1) Non possono essere disconosciuti dal fisco
2) possono essere disconosciuti dal fisco se si dimostra la
sovrafatturazione o la sottofatturazione, in via documentale
3) possono essere disconosciuti dal fisco se si dimostra la
sovrafatturazione o la sottofatturazione, in via documentale o
anche in via presuntiva
7.8
Per la tassazione aziendale:
1)Sono necessari sia contabilità sia documenti
2) Non servono nè contabilità nè documenti
3) Servono sempre quantomeno i documenti
7.8
La tassazione attraverso le aziende è
1. Documentale per tutti , contabile solo per gli operatori
economici
2. Contabile per tutti, nel senso che i documenti devono essere
annotati su appositi registri fiscali
3. Documentale per tutti, con la contabilità solo per le grandi
aziende cui davvero serve
7.8
Nell’imposta sul valore aggiunto
1. La dichiarazione si può chiudere a credito perché le ritenute e
gli acconti eccedono l’imposta
2. La dichiarazione si può chiudere in perdita
3. La dichiarazione si può chiudere a credito perché l’IVA sugli
acquisti eccede quella sulle vendite
154 di 209
7.8
Nella contabilità aziendale
1. Esiste una documentazione civilistica e una parallela
documentazione fiscale, con una duplicazione
2. Viene utilizzata ai fini fiscali la documentazione civilistica,
integrata dai documenti fiscali obbligatori
3. Viene utilizzata solo documentazione prevista da disposizioni
fiscali
7.8
I libri contabili hanno una utilità effettiva, nella verifica fiscale
1. Sempre, perché è vidimata e bollata
2. Quando i documenti da registrare sono numerosi
3. Quando i documenti da registrare sono pochi
7.8
I libri contabili più utilizzati per le verifiche sono :
1. I conti di contabilità generale relativi a ricavi e costi
2. I conti di contabilità generale relativi a ricavi, costi, debiti e
crediti
3. Il libro giornale e il libro degli inventari
7.8
I libri contabili sono
1. Stati sempre tenuti su carta libera,
2. Stati tenuti con formalità (vidimazioni) molto efficienti
3. Stati tenuti con formalità (vidimazioni) anacronistiche e quindi
abolite nel 2001
7.8
La contabilità semplificata per le imprese minori ha come
principale carenza:
1. La mancata annotazione delle operazioni escluse da IVA
2. La mancata bollatura
3. La mancanza dei conti patrimoniali
7.8
La contabilità generale dell’azienda
155 di 209
1. Segue solo i rapporti con i terzi non anche i passaggi interni dei
beni
2. Segue sia i rapporti con l’esterno sia i passaggi interni
3. Segue solo la gestione dei debiti e dei crediti verso terzi
7.8
I corrispettivi registrati ai fini IVA:
1. Non possono essere disconosciuti dal fisco
2. possono essere disconosciuti dal fisco se si dimostra la
sovrafatturazione o la sottofatturazione, in via documentale
3. possono essere disconosciuti dal fisco se si dimostra la
sovrafatturazione o la sottofatturazione, in via documentale o
anche in via presuntiva
7.8
Il rapporto tra documenti contabili e scritture contabili si spiega in
quanto :
1. Il riepilogo dei documenti viene effettuato da parte delle
scritture
2. Il riepilogo delle scritture viene effettuato da parte dei
documenti
3. Esiste una sostanziale indifferenza dei documenti rispetto alle
scritture e viceversa
7.9. L’inerenza nelle imposte sui redditi e nell’IVA: 1) la
distinzione tra costi e consumi
par. 7.9
7.9
Il fornitore IVA rispetto al consumatore finale è
1. Un sostituto d’imposta, in senso pieno
2. Un responsabile di imposta
3. Genericamente, un contribuente di diritto
7.9
156 di 209
Decidere sull’inerenza di un acquisto fedelmente rappresentato (ad
esempio spesa di rappresentanza di cui sono conosciuti i
destinatari e il contenuto)
E’ una questione di fatto
E’ una questione di diritto
E’ una questione di fatto a contenuto valutativo
7.9
La possibilità di dedurre i costi inerenti all’attività aziendale
1 è una agevolazione
2 è un’implicazione dell’oggetto economico delle imposte
3 è una misura di incentivo allo sviluppo e di segnalazione fiscale
dei fornitori, da parte dei clienti
7.9
Il principio di inerenza serve prevalentemente
1 ad assicurare il rapporto tra specifici ricavi e specifici costi
2 ad evitare la deduzione come costi di impresa di consumi
personali
3 ad evitare anticipazioni di deduzioni fiscali future
7.9
Se fiscalmente documentati, ed esistenti, i costi
1. Possono essere dedotti solo se imputati al conto economico
2. Possono essere dedotti a prescindere dall’imputazione al conto
economico,
3. Possono essere dedotti solo se imputati al conto economico
purché vi siano civilisticamente imputabili
7.9
La deduzione dei costi effettivamente sostenuti è consentita:
1. per i redditi di lavoro dipendente
2. per i redditi fondiari
3. per i redditi d’impresa
7.9
I controlli di inerenza tendono:
1. Ad evitare la deduzione dal reddito d'impresa di costi di
157 di 209
competenza di altri esercizi.
2. Ad evitare la deduzione di cui costi di cui l’impresa potrebbe
fare a meno
3. Ad evitare la deduzione dal reddito d'impresa di costi sostenuti
per consumi finali
7.9
Il principio secondo cui le spese per consumi personali non sono
deducibili dal reddito di impresa
1. Deriva da un principio generale, oggetto di specifica
normazione
2. Deriva da un principio generale, non oggetto di normazione,
ma rafforzato da disposizioni su singoli beni e servizi
3. Costituisce una deroga al principio generale di indiscriminata
deducibilità
7.9
La deduzione delle imposte sul reddito :
1. E giustamente vietata, in quanto non si tratta di un costo, ma di
una quota del reddito
2. E’ vietata, come quella di ogni tipo di imposta
3. E’ vietata per motivi di gettito, ma sarebbe del tutto logica
7.9
Le disposizioni in materia di inerenza dei costi all’attività di
impresa
riguardano solo i costi imputabili a ricavi esenti
riguardano tutti i costi
riguardano i costi relativi a spese personali
7.9
Ai fini della deduzione (inerenza) di un biglietto aereo Roma
Milano da parte di un professionista
1. E’ in parte di diritto e in parte di fatto (cosa sia andato a fare a
Milano quel giorno)
2. Si pongono solo questioni di fatto
3. Si pongono solo questioni di diritto
158 di 209
7.10. Segue: 2) Inerenza e simmetria rispetto ad
operazioni attive non soggette tributo (esenzioni IVA e
deduzione interessi passivi nelle imposte sui redditi)
par. 7.10
7.10
I costi relativi a ricavi esenti da imposte
sono in linea di principio indeducibili, altrimenti si creerebbe una
asimmetria
sono normalmente deducibili
sono indeducibili per ragioni di gettito
7.10
Quale tra le seguenti categorie di operazioni IVA comporta
limitazioni alla detraibilità dell'imposta sugli acquisti:
1) Operazioni non imponibili
2) operazioni esenti
3) prestazioni nei confronti di enti pubblici
7.10
La deducibilità degli interessi passivi dal reddito di impresa
1. E’ del tutto normale, sono costi come tutti gli altri come fossero
materie prime
2. E’ vietata in quanto si tratta di “valore aggiunto”
3. E’ del tutto normale, ma suscita sospetti antiabuso e limitazioni,
per la possibilità del socio di far dedurre alla società interessi che
poi acquisisce chissà da dove
7.10
La deduzione degli interessi passivi ai fini delle imposte sui
reddito
1. È del tutto normale , come quella di tutti gli altri costi
2. E’ una eccezione con finalità agevolative
3. E’ del tutto normale, ma è circondata da cautele antifrode , che
159 di 209
rallentano la deduzione di interessi eccessivi rispetto al reddito
7.10
L'interesse e' un reddito:
1) del creditore
2) del debitore
3) di tutti e due
7.10
Ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, la percezione di interessi
attivi da parte di una banca
1. E’ esente
2. E’ imponibile
3. E’ fuori campo di applicazione del tributo
7.11. Principali elementi rilevanti ai fini della dell’IVA e
principio di onnicomprensività delle imposte sui redditi
par. 7. 11
7.11
Una società impiega le proprie eccedenze di denaro in titoli a
reddito fisso i cui interessi attivi
1. Non pagano imposte perché estranei all’ordinaria attività di
impresa
2. Concorrono a formare il reddito di impresa
3. Sono tassati con le ordinarie imposte sostitutive previste per i
redditi finanziari dei risparmiatori “non imprenditori”
7.11
Ai fini delle imposte sui redditi realizzare una plusvalenza come
privato non imprenditore ovvero come operatore economico a
titolo di impresa
1. Non fa alcuna differenza in termini di regime impositivo
2. Può comportare in certi casi , per i privati, l’irrilevanza
tributaria della plusvalenza
160 di 209
3. Fa cambiare solo la categoria reddituale di classificazione, ma
l’imposizione c’è sempre
7.11
La deduzione del compenso figurativo spettante all’imprenditore
individuale (parrucchiere o pasticcere) per l’opera svolta:
1. E’ deducibile , come tutti i salari , ad esempio quello della
commessa
2. E’ indeducibile, per ragioni di cautela fiscale e di gettito,
estranee alla logica della determinazione dei tributi
3. E’ indeducibile, perché rappresenta parte del reddito dello
stesso imprenditore, ed ovviamente non è tassabile quando
distribuito
7.11
Il compenso per l’amministratore di società , socio o non socio
1. E’ deducibile per la società e tassabile per il percettore
2. E’ indeducibile per la società e tassabile per il percettore
3. E’ indeducibile per la società e intassabile per il percettore
7.11
Le modalità di tassazione delle operazioni economiche nelle
imposte sui redditi e nell’IVA dipendono:
1. Dalla loro collocazione tra le cessioni di beni ovvero le
prestazioni di servizi:
2. dalla loro collocazione nella tipologia di contratto in cui si
inquadrano nel diritto civile
3. Dalla loro modalità di regolamento finanziario (cassa, assegno,
credito, etc.)
7.11
Visto il meccanismo dell’imposta sul valore aggiunto, un’azienda
sana dovrebbe essere normalmente:
1. A credito di IVA verso lo stato, perché fa tanti investimenti
2. A debito di IVA verso lo stato, perché crea valore e non lo
161 di 209
distrugge
3. A debito di IVA verso lo stato, perché nell’IVA le aliquote
percentuali sulle vendite sono sistematicamente maggiori di quelle
sugli acquisti
7.11
Per un imprenditore che riceve il rimborso di un credito al valore
nominale, il relativo importo concorre a formare il reddito
1. Sempre, a titolo di ricavo , in base all’onnicomprensività del
reddito di impresa
2. mai perché si tratta di una entrata patrimoniale, non reddituale
3. solo se e nella misura in cui in precedenti esercizi fosse stata
dedotta una svalutazione del credito
7.11
L'area delle componenti positive di reddito rispetto alle operazioni
attive iva
E' più ampia, comprendendo anche incassi "non corrispettivi"
E' equivalente
E' più ristretta
7.11
Le varie componenti del reddito d'impresa, ricavi, plusvalenze etc.
1. si distinguono perché ad ognuna di esse sono collegate aliquote
di prelievo diverse
2. si distinguono soprattutto per i criteri di esposizione contabile
dei relativi beni aziendali
3. Si distinguono per i criteri di esposizione dei beni e per il
momento impositivo
7.12. Il momento impositivo nella tassazione attraverso le
aziende (cassa, competenza, irrilevanza delle mere
valutazioni: rinvio alle operazioni straordinarie)
par. 7.12
162 di 209
7.12
Se una azienda addebita al cliente un’iva che non gli è stata ancora
versata
1. Deve pagarla al fisco subito perché lo stato ha bisogno di soldi
2. Deve attendere il versamento per pagarla al fisco, ma il cliente
non può detrarre
3. Deve pagarla al fisco subito così come il cliente può detrarla
subito, in quanto i movimenti finanziari sono irrilevanti rispetto
all’emissione della fattura
7.12
Ai fini dell’Iva il momento impositivo rileva
1. Per la determinazione degli obblighi di fatturazione o
registrazione
2. Per l’inserimento in bilancio
3. Per il versamento dell’imposta sull’operazione
7.12
Per realizzare il momento impositivo ai fini del principio di cassa
1. servono i contanti
2. e' sufficiente un credito cedibile, come quello verso banche
3. e' sufficiente qualsiasi credito, anche verso il cliente
7.12
L’iva
1. può essere determinata con certezza solo alla fine del periodo
annuale, essendo prima incerta fino all’ultimo
2. è una imposta istantanea, del tutto priva di un periodo di
imposta, e liquidata verso lo stato per ogni operazione
3. è una imposta istantanea, liquidata per masse rendicontata allo
stato per periodi di tempo
7.12
A fini dell'imputazione a periodo delle cessioni di beni:
1. conta solo il passaggio di proprieta'
2. servono passaggio di proprieta' e consegna
3. conta solo la consegna
163 di 209
7.12
L’imputazione a periodo nel reddito di impresa secondo il criterio
di competenza
1. regolata solo per le cessioni di beni e prestazioni di servizi
2. è regolata per tutti gli elementi positivi e negativi di reddito
3. va risolta solo per principi, senza regole specifiche per tipologia
di elementi reddituali
7.12
Rispetto alle priorità sociali e politiche in materia tributaria le
questioni di imputazione a periodo
1. Sono fondamentali
2. Sono irrilevanti
3. Sono rilevanti negativamente, perché distolgono energie
amministrative dalla valutazione della ricchezza non registrata
7.12
Tra i criteri di competenza delle imposte sui redditi e il momento
impositivo IVA
1. C’è una forte analogia
2. C’è una identità totale
3. C’è un totale scollegamento
7.12
Le rettifiche sull’imputazione a periodo nel reddito di impresa
1. Sono frequenti, perché relative a violazioni altamente insidiose
per il fisco
2. non sono frequenti
3. sono frequenti perché facili da formulare, sul regime giuridico
di vicende registrate
7.12
Rispetto al generale principio di cassa, quello di competenza :
1. E’ più preciso, ma più complicato
2. E’ più semplice, ma meno preciso
3. E’ socialmente più utile
7.12
164 di 209
Le rettifiche fiscali sull’imputazione a periodo, sulle valutazioni di
bilancio , riguardano
1. Ricchezza non registrata
2. Regime giuridico di ricchezza registrata , diversamente
distribuita nel tempo
3. Arbitraggi tra regimi tributari diversi , con un trattamento
indebitamente vantaggioso di ricchezza registrata
7.12
Le disposizioni in materia di inerenza dei costi all’attività di
impresa
1. riguardano solo i costi imputabili a ricavi esenti
2. riguardano tutti i costi
3. riguardano i costi relativi a spese personali
7.12
Un produttore di elettrodomestici cede venti frigoriferi a una
catena di elettronica. Il ricavo concorre a formare il reddito
dell'impresa venditrice:
1) del periodo d'imposta in cui ha ricevuto l’ordine di acquisto dal
cliente
2) del periodo d'imposta in cui la merce è stata consegnata
3) del periodo d'imposta in cui la venditrice ha incassato il prezzo
7.12
La tassazione secondo il criterio temporale della competenza,
seguendo la maturazione della ricchezza, anziché la sua
liquidazione finanziaria costituisce
1. Il criterio più diffuso, in quanto economicamente semplice
2. Un criterio preciso, ma economicamente più complicato, e
quindi mai applicato
3. Un criterio che, per la sua complessità e per la sua precisione, è
adottato solo per le imprese
7.12
S il momento impositivo di un ricavo da cessioni di merci e'
differito all'esercizio successivo
165 di 209
Il reddito d’impresa diminuisce di pari ammontare
Il reddito d’impresa diminuisce della differenza tra ricavo di
vendita e valore delle relative rimanenze
Il reddito d’impresa resta uguale
7.12
Il criterio più diffuso, ed economicamente più logico, per
individuare il “momento impositivo”, in cui cioè tassare la
ricchezza è:
1. Quando essa si monetizza, cioè viene realizzata
2. Quando sorgono i relativi crediti e debiti
3. Quando la ricchezza matura, ad esempio aumentano i valori
correnti o si crea un “avviamento commerciale” positivo
7.12
Il valore fiscalmente riconosciuto riguarda
1. solo i beni esposti in bilancio con criterio patrimoniale
2. tutti i beni aziendali
3. solo i beni aziendali esposti in bilancio "a costi ricavi e
rimanenze"
7.13. Il valore fiscalmente riconosciuto e l’esposizione in
bilancio dei beni di impresa, tra criteri patrimoniali e
reddituali
par. 7.13
7.13
Il valore fiscalmente riconosciuto
1. Tende a coincidere con il valore corrente “di presunto realizzo”
2. E’ in genere espresso in base al costo, diminuito degli
ammortamenti, maggiorato di eventuali capitalizzazioni di costi
ulteriori fiscalmente deducibili (ad es. migliorie, riparazioni, etc.)
3. Equivale sempre e comunque al valore di bilancio
166 di 209
7.13
La registrazione dei beni di magazzino secondo un criterio
patrimoniale analogo a quello degli impianti è esclusa perché
1. si tratta di beni poco importanti
2. si tratta di beni importanti, e proprio per questo continuamente
movimentati
3. si tratta di beni poco frequenti in pratica
7.13
In un’azienda di produzione, le materie prime sono esposte:
1. Col criterio patrimoniale, come se fosse un bene strumentale, un
impianto
2. Come un qualsiasi costo trascurando il valore dei beni acquisiti
3. Come un qualsiasi costo, considerandone il valore intrinseco
tramite le rimanenze
7.13
Il patrimonio netto contabile, risultante dal bilancio di un’impresa:
1) Indica il valore effettivo di mercato dell’impresa stessa
2) Indica il volume dei ricavi dell’impresa stessa
3) È inferiore, di solito, al valore effettivo di mercato dell’impresa
stessa
7.13
Il bilancio delle aziende è un documento
1. Di diritto tributario finalizzato al pagamento delle imposte
2. Di diritto civile finalizzato alla determinazione di rapporti
negoziali tra le parti
3. Di diritto civile, finalizzato alla determinazione della ricchezza
7.13
Il valore di avviamento di una azienda
1. E’ di solito rilevato autonomamente nelle scritture contabili
2. E di solito implicitamente contenuto nel costo storico dei beni
aziendali, convenzionalmente utilizzato anche se vendendoli
isolatamente si realizzerebbe di meno
3. Non è mai autonomamente rilevabile nella contabilità aziendale
167 di 209
7.13
Il valore effettivo dell’azienda, come gruppo di persone e di beni,
è rappresentato:
1. Dalla somma dei valori intrinseci dei beni che la compongono
2. Dalla somma dei prezzi di costo dei beni di cui al punto
precedente
3. Dal valore attribuito dagli operatori del mercato all’insieme
dell’organizzazione
7.13.
il valore fiscalmente riconosciuto
1. Coincide col valore di bilancio
2. Coincide col valore di costo
3. Coincide col valore di costo corretto con svalutazioni ,
rivalutazioni e ammortamenti fiscalmente rilevanti
7.14. Valutazioni fiscali di fine esercizio e rapporti col
bilancio
par. 7.14
7.14
La rilevanza del bilancio civilistico ai fini tributari
1) è sempre esclusa, e la determinazione del reddito parte da un
prospetto fiscale autonomo
2) sussiste per le imposte sui redditi, dove le risultanze del
bilancio sono prese come tali ai fini tributari
3)sussiste per le imposte sui redditi dove si parte dal bilancio, per
poi apportare variazioni tributarie
7.14
Le perdite su crediti, come elemento fiscalmente deducibile
1. Sono concepibili solo per i redditi tassati per competenza, come
quelli di impresa
2. Sono concepibili sia per i redditi tassati per competenza, sia per
168 di 209
quelli tassati per cassa, come quelli di lavoro autonomo
3. Sono concepibili solo per i redditi tassati per cassa, come quelli
di lavoro autonomo
7.14
La determinazione del reddito fiscale di impresa, partendo dal
bilancio civilistico comporta questioni relative alla :
1. Mancata registrazione di ricchezza ai fini del bilancio e ai
fiscali
2. Diversa valutazione, civilistica e fiscale, di ricchezza registrata
3. Mancata registrazione civilistica di ricchezza comunque
annotata ai fini fiscali
7.14
Se aumenta il valore delle rimanenze rilevato in bilancio, a parità
degli altri fattori ed elementi reddituali dell’esercizio
1. il reddito d'impresa resta uguale
2. il reddito d'impresa aumenta
3. il reddito d'impresa diminuisce
7.14
Le c.d. “valutazioni di bilancio” si chiamano così perché :
1) riguardano la valutazione della ricchezza non registrata, per
creare “fondi neri”
2) riguardano gli elementi valutativi della ricchezza registrata, in
genere la sua distribuzione nel tempo
3) riguardano la quadratura formale dei conti (che il dare sia
uguale all’avere)
7.14
Le controversie sulle valutazioni di bilancio:
1. Riguardano la correttezza del bilancio, e quindi ricchezza non
registrata
2. Riguardano i criteri di valutazione di ricchezza registrata, in
corso di realizzazione
3. Riguardano documenti fittizi e ricavi non registrati
169 di 209
7.14
Le valutazioni di bilancio, come quelle di ammortamenti,
rimanenze , perdite su crediti:
1. Sono conformi al carattere valutativo e di stima della
registrazione ragionieristica dei documenti
2. Sono eccezioni valutative a una prassi contabile algebrico
matematica, gestite con qualche apprensione.
3. Sono anch’esse risolvibili in modo meccanico , come la
registrazione contabile dei documenti in corso d’anno
7.14
Le valutazioni di bilancio
1. riguardano ricchezza non registrata, documentazione di costi
contraffatta e omissioni di ricavi
2. riguardano l’onerosità del regime giuridico di ricchezza
registrata
3. Riguardano la distribuzione nel tempo di ricchezza registrata
7.15. Le valutazioni del patrimonio ai fini del bilancio 1)
ammortamenti e accantonamenti
par. 7.15
7.15
Un’impresa di costruzioni acquista una scavatrice per 50 mila
euro, che possono essere dedotti fiscalmente:
1. integralmente nel periodo d’imposta in cui la scavatrice è stata
ricevuta
2. secondo il criterio dell’ammortamento
3. integralmente nel periodo d’imposta in cui è stato pagato il
prezzo
7.15
Il criterio di contabilizzazione che comporta valori fiscalmente
riconosciuti ammortizzabili ai fini tributari
1. E’ quello di tipo “patrimoniale”
170 di 209
2. E’ quello “a costi ricavi e rimanenze”
3. E’ quello basato sui costi standard di contabilità industriale
7.15
Le quote di ammortamento degli impianti e degli altri beni
strumentali:
1) comportano l’accantonamento in banca di risorse liquide e da
impiegare per il rinnovo degli impianti
2) Sono poste contabili ideali, rettificative del costo dei beni
strumentali dell’impresa
3) Sono le voci di bilancio che esprimono gli impegni assunti
verso fornitori , presso i quali l’impresa si è obbligata a fare
acquisti
7.15
In linea di principio la tassazione reddituale sull’incremento di
valore dell’azienda, tra cui il c.d. “avviamento”:
1. avviene man mano che l’incremento di valore dell’impresa,
viene ad esistenza, in base a stime
2. avviene quando tale incremento di valore viene realizzato, in
genere perché l’azienda è ceduta a terzi
3. avviene ogniqualvolta questo incremento viene misurato
giuridicamente, perché i beni sono dati in garanzia di un
finanziamento, confrontati con altri in sede di fusione o scissione,
o comunque periziati per fini aziendali
7.16. Le valutazioni del patrimonio ai fini del bilancio: 2)
rimanenze di beni e servizi
par. 7.16
7.16
Le rimanenze di merci devono essere fiscalmente valutate
Individuando il costo sostenuto per gli specifici beni esistenti a
fine esercizio
171 di 209
Secondo il costo medio di periodo, eventualmente abbattuto al
minor valore di mercato
Secondo il valore di mercato a fine esercizio quale che sia
7.16
La contabilità di magazzino
1) deve essere tenuta da tutti
2) deve essere tenuta solo per imprese oltre un certo livello di
fatturato, a quantità e valore
3) deve essere tenuta solo per imprese oltre un certo livello di
fatturato, solo a quantità
7.16
Se le merci in rimanenza bruciano occorre registrare l’evento
1. Nella contabilità generale
2. Nella contabilità di magazzino
3. Nella contabilità industriale diretta alla determinazione dei costi
di prodotto
7.17. Coordinamento tra tassazione delle società e
dei soci
par. 7.17
7.17
Il socio di maggioranza assoluta di una società per azioni riveste
fiscalmente la posizione di:
1. Imprenditore
2. Titolare di redditi di capitale
3. Libero professionista
7.17
Il coordinamento tra tassazione delle società e dei soci riguarda:
1. Solo il flusso degli utili determinati in capo alla società, e
quindi dei dividendi verso i soci
2. Il flusso degli utili e delle perdite, per cui si pone un problema
172 di 209
di trasmissione ai soci
3. Il flusso degli utili e delle perdite, nonché le plusvalenze e
minusvalenze su partecipazioni
7.17
Gli strumenti ordinari per coordinare la tassazione tra società e
soci in caso di accertamento di redditi non registrati dalla società
acquisiti dai soci fuori bilancio dal socio e poi accertati dal fisco:
1. Operano, con i criteri normali dell’esenzione dei dividendi
2. Non operano, e sussiste, con fini sanzionatori, una doppia
tassazione dei redditi societari occulti
3. Non operano, ma si evita la doppia imposizione, in base a
norma specifica, detraendo dall’imposta pagata dai soci quella
pagata dalla società (metodo dell’imputazione)
7.17
La distribuzione dei redditi della società ai soci costituisce, per
essi:
1. reddito di capitale, tassato integralmente
2. reddito di capitale tassato parzialmente per tener conto delle
imposte pagate dalla società erogante
3. reddito di impresa, in quanto il socio di una società esercente
attività d’impresa è un imprenditore
7.17
La cosiddetta participation exemption (coordinamento tra
tassazione delle società e soci) è
1. Una agevolazione fiscale
2. Un coordinamento tra tassazione di società e soci
3. Un sistema antifrode
7.17
La participation exemption è
1. Una agevolazione fiscale
2. Un meccanismo per la corretta determinazione della ricchezza
coordinando società e soci
3. Uno strumento antielusivo
173 di 209
7.17
Un dividendo di una società di capitali, percepito da una persona
fisica, è reddito
1. Di capitale, a tassazione ridotta per esigenze di coordinamento
con la società erogante
2. Di impresa
3. Di capitale a tassazione ordinaria, senza particolari mitigazioni
7.17
Per le società di persone, ad esempio in nome collettivo e in
accomandita il coordinamento tra tassazione della società e dei
soci
1. Non è previsto, e si verifica di fatto una doppia imposizione
2. Viene tassata la società, e detassati poi i dividendi, al momento
della distribuzione
3. Viene “saltata” la società, ed i redditi sono imputati
direttamente ai soci.
7.17
L’erede dell’industriale subentra nella proprietà della società
titolare dell’azienda, e per acquisirne gli utili può
1. Solo farsi distribuire dividendi
2. Prendere materialmente i soldi dalla cassa
3. Farsi distribuire i dividendi o percepire un compenso di
amministratore
7.17
ai fini del coordinamento tra tassazione di societa' e soci le
plusvalenze e le minusvalenze
1. sono soggette a un unico regime basato sulla simmetrica
irrilevanza
2. sono soggette a un unico regime basato sulla simmetrica
rilevanza
3. sono soggette a due regimi alternativi
7.17
Nel coordinamento tra tassazione delle società e dei soci, le
perdite di società controllate da altre società
174 di 209
1. Sono prive di rilevanza nella determinazione del reddito della
società capogruppo
2. Rilevano attraverso minusvalenze da vendita delle relazione
quote o azioni (partecipazioni sociali)
3. Rilevano attraverso il c.d. “consolidato fiscale”, somma
algebrica di perdite e redditi delle società del gruppo
7.17
Nella tassazione aziendale, le società di capitali e commerciali di
persone:
1) sono sempre considerate imprese, provocando degli equivoci
rispetto ai dati sulla collocazione della ricchezza
2) sono considerate imprese solo se esercitano una attività
commerciale
3) sono sempre considerate imprese, con scelta corretta, perché ad
ogni società, sul piano economico, corrisponde una impresa
7.18. Collegamento dei redditi al territorio nazionale:
criterio della produzione, della residenza e relativo
coordinamento contro doppie imposizioni
par. 7.18
7.18
Nel coordinamento impositivo tra stati diversi per evitare le
doppie imposizioni sui redditi:
1. Di norma è lo stato della residenza che concede un credito per
l’imposta pagata dove il reddito è prodotto
2. Di norma è lo stato dove il reddito è prodotto che si astiene
dalla tassazione
3. Di norma è lo stato della residenza che si astiene da tassazione
7.18
Una stabile organizzazione nel diritto internazionale tributario è:
1. Un criterio per stabilire la residenza delle persone fisiche
2. Una struttura materiale o personale che determina la tassazione
175 di 209
della quota di reddito d’impresa di un non residente
3. Una società controllata da un residente di un altro paese
7.18
Quando un reddito viene prodotto in uno stato diverso da quello
dove risiede il titolare
1. Si verifica una ineliminabile doppia imposizione nei due stati
2. Il paese in cui è prodotto il reddito concede un credito per
l’imposta che sarà pagata nel paese della residenza
3. Il paese della residenza concede una detrazione per l’imposta
pagata dove il reddito è prodotto
7.18
Nel coordinamento tra tassazione “Italia-estero” in base alla
residenza e in base alla produzione del reddito
1. Il credito di imposta deve essere attribuito dal paese della
residenza
2. Il credito di imposta deve essere attribuito dal paese della
produzione del reddito
3. Il credito di imposta non è un criterio utilizzato, preferendosi in
genere quello dell’esenzione
7.18
La natura dell’IVA come imposta sui consumi comporta che, nei
rapporti con clienti extracomunitari la tassazione debba avvenire
1. tendenzialmente nel paese comunitario del fornitore
2. tendenzialmente nel paese del cliente, quale che sia il regime là
previsto
3. nell’uno o nell’altro paese purché una tassazione ci sia
7.18/7.19
L’attribuzione di redditi a società collocate in paradisi fiscali
1. E’ contrastabile solo con transfer price
2. E’ contrastabile con l’attrazione in Italia, in capo al soggetto
controllante, dei relativi utili
3. Non è contrastabile
176 di 209
3.11/7.19
Nel coordinamento “internazionale” tra tassazione nel paese della
residenza del percettore e in quello della fonte del reddito, il
carico tributario .
1. E’ quello del paese della residenza
2. E’ quello del paese della fonte
3. E’, alla fine, il maggiore dei due
7.19. Segue: simmetrie fiscali e rapporti internazionali,
concorrenza fiscale dannosa, transfer price, cfc.
par. 7.19
7.19
Se una società che aveva sostenuto perdite cede l’ azienda, il
riporto delle perdite
Transita sull’acquirente dell’azienda
Resta sulla società cedente
Si estingue
7.19
Nel coordinamento “internazionale” tra tassazione nel paese della
residenza del percettore e in quello della fonte del reddito, il
carico tributario .
1. E’ quello del paese della residenza
2. E’ quello del paese della fonte
3. E’, alla fine, il maggiore dei due
7.19
Il credito che lo stato della residenza garantisce per le imposte
pagate nel Paese dove il reddito è prodotto:
1. Può portare a crediti di imposta rimborsabili
2. Opera in realtà come una detrazione, giungendo al massimo ad
azzerare l’imposta
3. Opera come una deduzione delle imposte estere
dall’imponibile, come se fossero un costo
177 di 209
7.19
Il transfer pricing
1. E’ una cautela fiscale contro le fatture gonfiate da parte di
soggetti non residenti
2. E’ una cautela fiscale per evitare la determinazione dei
corrispettivi infragruppo per allocare i redditi in modo fiscalmente
arbitrario
3. E’ una cautela contro la ricchezza non registrata nei rapporti
internazionali
7.20. Realizzo e neutralità nelle operazioni straordinarie
d’impresa.
par. 7.20
7.20
La fusione si spiega accostandola
1. Ad una vendita tra le società coinvolte
2. Ad una unificazione delle società coinvolte, senza alcuna
trattativa
3. Ad una unificazione tra le società coinvolte, con una eventuale
trattativa tra i soci (se appartenenti a compagini diverse) sulle
percentuali di partecipazion
7.20
La cessione di azienda non è soggetta ad IVA
1. Per motivi agevolativi
2. Perché avviene per definizione tra operatori economici
3. Per ragioni antielusive
7.20
Tra le operazioni straordinarie d’impresa si considera realizzativa:
1. La cessione di azienda
178 di 209
2. La fusione
3. La scissione
7.20
Il trasferimento di azienda mediante cessione dei beni materiali e
dei rapporti giuridici
1. E’ particolarmente frequente per le aziende di grandi
dimensioni
2. E’ particolarmente frequente per i piccoli commercianti e gli
altri lavoratori indipendente
3. E’ effettuato cedendo partecipazioni societarie
7.20
Nella fusione e nella scissione societaria
1. Esiste un fenomeno traslativo di beni, con realizzo di ricchezza
imponibile, come nella cessione di azienda
2. Non c’è né consumo né costo, ma una modificazione
soggettiva, strutturalmente irrilevante ai fini tributari (neutra)
3. Ci sarebbe un imponibile sul piano della determinazione della
ricchezza, esentato per motivi di opportunità
7.20
La cessione diretta dell’azienda o la sua cessione attraverso la
società che la contiene:
1. Sono fiscalmente indifferenti perché scontano un identico
regime
2. Sono fiscalmente simmetriche entrambe ma in modo diverso
perché la cessione di partecipazioni segue i criteri PEX sul
coordinamento tra tassazione di società e soci
3. La cessione diretta dell’azienda è irragionevolmente più
onerosa per il venditore
7.20
Per il socio di una società fusa, che riceve azioni della società
incorporante in sostituzione di quelle annullate per effetto della
fusione:
1. La differenza di valore non è reddito per ragioni strutturali, in
179 di 209
quanto non è ancora “realizzata”
2. La differenza di valore è reddito imponibile o minusvalenza
deducibile
3. La differenza di valore sarebbe rilevante, ma non è tassabile per
ragioni agevolative alla concentrazione delle aziende
7.20
La neutralità delle fusioni e delle scissioni è un’esenzione fiscale
1. Si, non si pagano le imposte dove si dovrebbe
2. No, nessuno compra e nessuno vende
3. No, perché sono fenomeni che danno luogo a elementi positivi
del reddito
7.20
La fusione di società consiste in:
1) un trasferimento di beni all'incorporante.
2) in un'applicazione della possibilità, tipica di enti e società e
preclusa alle persone fisiche, di unificarsi tra loro.
3) Una cessione di azienda
7.20
La doppia imposizione sui redditi delle società di capitali:
è evitata imputando i redditi della società direttamente ai soci
è evitata tassando la società, ma attenuando poi la tassazione degli
utili distribuiti
è evitata tassando solo la società, ed esentando i soci
7.20
Le operazioni societarie di conferimento, fusione, scissione
1. Seguono un principio di neutralità fiscale per intenti agevolativi
2. Seguono un principio di neutralità fiscale per evitare anticipi di
imposte su redditi non realizzati, ma solo potenziali
3. Comportano la realizzazione dei plusvalori latenti
7.21. Determinazione dei tributi e procedure concorsuali
180 di 209
par. 7.21
7.21
La determinazione del reddito fiscale, nel fallimento:
1. E’ ispirata a principi di neutralità e simmetria rispetto alla
tassazione ordinaria
2. Può comportare salti di imposta per i fallimenti derivanti da
ammanchi e distrazioni di beni a favore dei soci
3. Comporta sempre salti di imposta e possibilità di distorsioni
7.21
Nel reddito di impresa, una perdita per mancato incasso di crediti
verso la clientela (ad esempio clienti falliti)
1. Non è deducibile
2. E’ riportabile dal reddito degli esercizi successivi
3. E’ un elemento negativo di reddito deducibile
CAPITOLO 8 OPERATORI ECONOMICI “NON
D’IMPRESA” E ALTRI REDDITIERI (PROFESSIONI
181 di 209
LIBERALI, AGRICOLTURA, IMMOBILI E
RISPARMIO)
Sintesi. Anche se in gran parte “emersa” attraverso le segnalazioni
delle aziende, la ricchezza di soggetti non organizzati presenta
aspetti concettuali già trattati per le aziende, risolti però in modo
più semplicistico in quanto riguardano “operatori economici”
meno organizzati o individui neppure considerabili tali . In alcuni
casi , come nel lavoro professionale, un contribuente generalmente
senza organizzazione deve ripercorrere alcuni passaggi
documental-contabili tipici delle aziende, essendo peraltro
segnalato dai clienti tramite la ritenuta d’acconto (par. 3.6);
questa differenza tra professionisti operanti verso aziende o altri
operatori economici, e quelli operanti verso privati consumatori
finali conferma l’importanza delle aziende nella determinazione
contabile di ricchezza altrui, e della necessità dell’intervento
valutativo degli uffici sulla ricchezza dove le aziende non
giungono.
L’agricoltura invece ha sempre fatto storia a sé, dai tempi remoti
in cui i redditi agricoli erano gli unici ad essere tassati dagli uffici,
secondo modalità valutative , cristallizzate nel catasto; ne vedremo
al par. 8.2 l’inserimento nella tassazione attraverso le aziende, in
gran parte caratterizzato da una determinazione della ricchezza in
chiave agevolativa. La tassazione del lavoro dipendente è invece
esternalizzata in gran parte sul datore di lavoro (par.8.3), quella
dei fabbricati su un insieme di catasto e segnalazioni degli
inquilini (par.8.4) e quella dei redditi finanziari totalmente su
banche e assimilati, senza che il percettore debba svolgere alcun
adempimento ulteriore. Terminiamo con l’arcipelago, eterogeneo,
degli eventi occasionali di produzione di ricchezza, anch’essi per
definizione rilevanti solo ai fini delle imposte sui redditi e non di
quelle sui consumi (come del resto redditi di lavoro dipendente e
redditi finanziari).
8.1. Le modeste specificità rispetto all’impresa del lavoro
autonomo “professionale”
182 di 209
par. 8.1
8.1
Per l’autonomo con redditi molto modesti:
1. Nascondere ricchezza al fisco consente di migliorare molto il
tenore di vita (evasione di sopravvivenza)
2. Pagare importa poco, visto che si tratta di somme modeste
3. Sono molto importanti le questioni di “evasione interpretativa”
8.1
Un compenso derivante dall’esercizio di attività libero
professionale deve essere dichiarato:
1) per l’anno in cui viene percepito
2) per l’anno in cui viene emessa la fattura IVA
3) per l’anno in cui matura il relativo diritto di credito
8.1
La qualificazione dell’impresa e del lavoro artistico o
professionale:
1) è la stessa ai fini IVA e delle imposte sui redditi
2) cambia nell’IVA rispetto alle imposte sui redditi
3) dipende dal diritto commerciale e si riflette variamente
nell’IVA e nelle imposte sui redditi
8.1
Il controllo degli “autonomi”, operanti con consumatori finali
1) è relativamente facile, ma logorante, perché frammentato su
molti contribuenti
2) è agevole, perché si tratta delle aree in cui la tassazione
attraverso le aziende funziona meglio
3) è facile solo in un’ottica valutativa della credibilità dei ricavi
dichiarati
8.1
Gli “autonomi”, non segnalati al fisco dai clienti sono:
1) dei disonesti, che si comportano diversamente da come
qualsiasi altro farebbe al loro posto
183 di 209
2) dei paladini della libertà economica contro l’invadenza fiscale
3) degli operatori economici che si regolano sulle possibilità del
fisco di determinare la loro ricchezza
8.1
Il professionista ai fini IVA:
1. E’ esonerato dalla ricevuta fiscale perché deve fare fattura
2. Deve emettere la ricevuta fiscale
3. Deve emettere fattura solo se il cliente gliela chiede
8.1
Ai fini IVA un libero professionista deve
1. Emettere sempre fattura
2. Emettere ricevuta fiscale salvo che il contribuente gli chieda
fattura
3. Registrare il corrispettivo ed emettere fattura se il cliente gliela
chiede
8.1
Un avvocato può dedurre il costo sostenuto per una prestazione di
servizi:
1) per l’anno in cui ha pagato il fornitore, secondo il principio di
cassa
2) per l’anno in cui ha ricevuto la prestazione, secondo il principio
di competenza
3) per l’anno in cui ha stipulato il contratto col fornitore
8.1
I redditi professionali:
1. Hanno una determinazione radicalmente diversa da quelli di
impresa
2. Hanno una determinazione differenziale, come quelli di
impresa, ma sono imputati a periodo per cassa
3. Hanno una determinazione differenziale, come quelli di
impresa, ma sono imputati a periodo per cassa e soggetti a ritenuta
8.1
184 di 209
Un reddito di lavoro autonomo diventa imponibile nel momento in
cui viene:
1) percepito, secondo il principio di cassa
2) maturato il diritto di credito verso il cliente, secondo il
principio di competenza
3) ricevuto dal cliente l’incarico di svolgere la prestazione
8.1
La ricchezza non raggiunta dalle aziende dovrebbe essere
1. Individuata e determinata serenamente dal fisco, con criteri
valutativi
2. Oggetto di sanzioni molto forti, per indurre i titolari a dichiarare
comunque
3. Lasciata senza alcuna tassazione, prendendo atto della difficoltà
di realizzarla
8.1
La tassazione differenziale senza contabilità, ma solo conservando
i documenti, del reddito degli “autonomi” è:
1. Inconcepibile, e quindi non prevista legislativamente
2. Concepibile, ma mai prevista
3. Concepibile, e prevista entro limiti di compensi per i
contribuenti “minimi”
8.1
Davanti alla platea di piccoli commercianti e artigiani, il
legislatore della tassazione attraverso le aziende
1. Li ha considerati come “imprese”, fingendo che il problema non
ci fosse
2. Di base li ha considerati come lavoratori autonomi, senza
obblighi contabili
3. Di base li ha assoggettati a regimi forfettari
8.1
Qual è il criterio per passare gradualmente dall’attività
indipendente non organizzata all’azienda come gruppo di persone
1. Quello dell’autosufficienza rispetto al titolare
2. Quello della spersonalizzazione della proprietà
185 di 209
3. Quello della presenza di dipendenti
8.2. Ricchezza agricola tra catasto e IVA (tracce di
forfettizzazione nella tassazione attraverso le aziende?)
par. 8.2
8.2
Come inquadreresti il rapporto tra studi di settore e
determinazione catastale, per quanto riguarda il grado di effettività
o di forfetizzazione?
1. Gli studi di settore sono maggiormente improntati al criterio di
effettività rispetto al catasto, più forfettario
2. Studi di settore e catasto sono sullo stesso piano, per quanto
attiene all’effettività/forfetizzazione
3. Il catasto è più effettivo, sul piano della determinazione della
ricchezza, rispetto agli studi di settore
8.2
La tassazione dell’agricoltura conferma che:
1. Nelle tassazioni forfettarie c’è una compensazione tra
detassazione di ricchezza esistente e tassazione di ricchezza
inesistente
2. la tassazione forfettaria si adegua al ribasso, essendo
impossibile tassare qualcuno su ricchezza inesistente in un
contesto di tassazione attraverso le aziende
3. è impossibile tassare ragionieristicamente le attività agricole
8.2
La tassazione dell’agricoltura avviene mediante una
determinazione della ricchezza secondo criteri:
1. Estimativo-materiali ad iniziativa degli uffici
2. Estimativo catastali
3. Ragionieristico aziendali
8.5/8.2
186 di 209
Una divergenza importante tra concetto di impresa ai fini dell’IVA
e delle imposte sui redditi sussiste:
1) per le attività agricole
2) per le attività finanziarie
3) per le attività di grande distribuzione
8.2
Se un allevatore vende a un produttore di divani la pelle dei bovini
macellati quest’attività:
1. Rientra nella determinazione del reddito catastale agricolo
perché ha ad oggetto i bovini
2. Non rientra nella determinazione del reddito catastale agricolo
in quanto fuori dall’esercizio normale dell’agricoltura
3. Non rientra nella determinazione del reddito catastale agricolo
perché è vendita di pelli
8.2
Gli esponenti del capitalismo familiare italiano, Barilla, Ferrero,
Farinetti, Berlusconi, sono fiscalmente “imprenditori”
1. Si perché dirigono una azienda, esattamente come il pasticcere
sotto casa, che è imprenditore
2. No perché l’imprenditore è l’azienda di cui sono soci
3. No, perché sono semplici investitori nelle relative società, di cui
non determinano l’andamento
8.2
Se un allevatore produce cinte e giacconi con la pelle dei bovini
macellati quest’attività:
1. Rientra nella determinazione del reddito catastale agricolo
perché ha ad oggetto i bovini
2. Non rientra nella determinazione del reddito catastale agricolo
in quanto fuori dall’esercizio normale dell’agricoltura
3. Non rientra nella determinazione del reddito catastale agricolo
in quanto potrebbe farla chiunque comprando le pelli
187 di 209
8.2
Una grande azienda agricola, costituita in forma di società di
capitali
1. Paga sui redditi catastali, però i suoi dividendi sono imponibili
per i soci normalmente
2. Paga sui redditi contabilmente determinati
3. Paga sui redditi catastali, ed anche i dividendi ai soci sono
esenti
8.2
Nelle tassazioni forfettarie, come quelle basate sul catasto
1. Le attività efficienti ci guadagnano e quelle inefficienti vengono
tassate su ricchezza inesistente, in modo che questi effetti si
compensino in termini di gettito
2. Le attività efficienti guadagnano , ma nessuno viene tassato su
ricchezza inesistente
3. Esistono sistemi costanti per tener conto del reddito effettivo
8.2
Le attività agricole sono considerate
1. D’impresa ai fini IVA, fondiarie ai fini delle imposte sui redditi
2. Fondiarie ai fini IVA, d’impresa ai fini delle imposte sui redditi
3. D’impresa sia ai fini delle imposte sui redditi, sia ai fini IVA
8.2
Nelle tassazione forfettarie, mediante parametri predeterminati
(tipo catasto)
1. La possibilità di tassare ricchezza fittizia è controbilanciata da
quella di non tassare ricchezza effettiva in un insieme socialmente
accettabile ed equilibrato
2. La possibile tassazione di ricchezza fittizia deve essere molto
più rara della possibile esenzione di ricchezza effettiva
3. La possibile esenzione di ricchezza effettiva deve essere la
minore possibile, mentre è socialmente accettabile la tassazione di
ricchezza fittizia.
8.2
188 di 209
La grande azienda agricola , che tiene una contabilità per propri
motivi gestionali
1. Deve determinare il reddito secondo le proprie scritture
aziendali
2. E’ tassata con i criteri catastali, come un coltivatore diretto,
nonostante conosca disponga di una contabilità gestionale
3. Deve pagare sul maggiore tra reddito catastale e reddito
effettivo, emergente dalla contabilità
8.3. Tassazione ragionieristico-documentale del lavoro
dipendente
par. 8.3
8.3
Le spese di produzione dei redditi di lavoro dipendente:
1. non sono riconosciute per una scelta gravemente discriminatoria
verso i lavoratori subordinati
2. sono riconosciute in detrazione in misura analitica
3. non sono riconosciute in detrazione, presupponendo che siano
sostenute dal datore di lavoro , o veicolate attraverso di esso, come
quelle per la mensa o i trasporti per il luogo di lavoro
5.1/8.3
I contributi previdenziali
1. Hanno certamente natura tributaria e sono gestiti dall’agenzia
delle entrate
2. Servono alla pensione, e al sostegno del “welfare”, e sono
gestiti da appositi enti, pubblici, tra cui l’inps
3. Non sono prestazioni “imposte” e sono gestiti su base
volontaria dalle assicurazioni private
189 di 209
8.5. Tassazione attraverso le aziende di redditi di capitale
e plusvalenze finanziariei
par. 8.5
8.5/8.2
Una divergenza importante tra concetto di impresa ai fini dell’IVA
e delle imposte sui redditi sussiste:
1) per le attività agricole
2) per le attività finanziarie
3) per le attività di grande distribuzione
8.5
La tassazione dei redditi finanziari è un esempio macroscopico di:
1. Tassazione documentale ragionieristica attraverso le aziende
2. Tassazione documentale ragionieristica attraverso gli uffici
tributari
3. Tassazione valutativa attraverso gli uffici tributari
8.5
Per quale dei seguenti settori della fiscalità il legislatore è:
maggiormente condizionato dalla mobilità del capitale e dagli altri
fattori di globalizzazione dell’economia mondiale?
1) tassazione degli immobili
2) tassazione delle rendite finanziarie
3) tassazione dei redditi artigianali e del commercio al dettaglio
8.5
I redditi finanziari delle persone fisiche, con particolare
riferimento a interessi di obbligazioni e plusvalenze di borsa sono
tassati:
1) inserendoli nella base imponibile ordinaria dell’irpef
2) sottoponendoli a ritenute d’imposta o a imposte sostitutive
3) assoggettandoli a una imposta patrimoniale
8.5
Il punto di debolezza della tassazione dei redditi degli immobili è
1. Nei rapporti tra privati non imprenditori
190 di 209
2. Nei rapporti in cui è locatore un privato, anche se il conduttore
è una azienda
3. Nei rapporti in cui il conduttore è un privato, anche se il
locatore è una azienda
8.5
Quale dei seguenti redditi va inquadrato tra i redditi di capitale:
1) interessi su titoli obbligazionari
2) plusvalenza su acquisto e vendita di immobile
3) canone di locazione di un appartamento
8.5
Il reddito di una società di capitali è tassato:
1. Solo in capo alla società, al momento della produzione
2. In capo alla società e al socio, con un meccanismo per evitare la
doppia imposizione
3. Solo in capo al socio al momento della percezione
8.6. Le principali ipotesi residuali (“redditi diversi”)
par. 8.6
8.6
L’effettuazione di una prestazione qualificata “occasionale”, da un
soggetto che non è operatore economico comporta:
1. Che non è dovuta l’IVA, ma sono dovute le imposte sui redditi
2. Nessuna differenza di regime , nel senso che sono dovute sia
l’iva sia le imposte sui redditi
3. Che nessuna imposta è dovuta
8.6
Quale dei seguenti soggetti è un imprenditore ai fini tributari?
1. Proprietario della società che gestisce l’azienda dolciaria
2. Proprietario dell’azienda di pasticceria (pasticcere)
3. Amministratore della società industriale
8.6
191 di 209
Una certa operazione può dare luogo a “reddito diverso” quando
è:
1. Non organizzata
2. Non abituale
3. Non intellettuale
CAP 9 DAL RISULTATO DELL’ATTIVITÀ ALLE
IMPOSTE, REALI E PERSONALI
Sintesi Questo capitolo presuppone la determinazione della ricchezza, ed il suo
inquadramento giuridico, passando sostanzialmente “dagli imponibili ai tributi”. Ormai
la ricchezza, “a monte”, è stata determinata, ed i passaggi successivi servono a calcolare
le imposte. Per l’IVA, questi passaggi praticamente non si avvertono, in quanto
imponibili e imposte nascono assieme, per ogni operazione rilevante ai fini del tributo, e
le somme dovute scaturiscono semplicemente confrontando l’imposta “a monte”, sugli
acquisti, e “a valle” sulle vendite. L’IVA è una classica “imposta reale”, come
sostanzialmente è inevitabile per le imposte indirette sui consumi, progettate per una
applicazione “di massa” da parte di chi vende beni e servizi al dettaglio. Già alcune
imposte indirette sul patrimonio (come l’imposta di registro e la stessa IVA per alcune
operazioni immobiliari) riescono a considerare alcuni limitati aspetti personali del
contribuente, come avviene per la “prima casa” , mentre ulteriori aspetti personali
rilevano per l’imposta sul reddito delle persone fisiche e degli enti, societari e non
societari. Si collocano qui deduzioni e detrazioni, per spese socialmente rilevanti
(mediche, contributi sanitari), ovvero finalizzate a segnalare il fornitore al fisco
(contrasto di interessi par.9.3). Sono deduzioni e detrazioni ispirate a scelte
prevalentemente politiche, ma pur tuttavia razionalizzabili sul piano della
determinazione della ricchezza, con cui si collegano, come la progressività, cui è
dedicato il cap.9.4, unitamente ai correttivi per i redditi pluriennali. L’IRAP è stata
collocata in questo capitolo perché si inserisce sulla ricchezza rilevata ai fini delle
ordinarie imposte sui redditi, ma la riaggrega in un modo particolare , diretto alla
tassazione del valore aggiunto economico, nei modi indicati al par.9.5.
192 di 209
9.1. Dalla determinazione della ricchezza a quella delle
imposte: IRES, IRPEF e IRAP
par. 9.1
9.1
L'impoverimento dei ceti medi:
1. Ha messo in crisi l'utilizzo dei redditi irpef come surrogato della
capacità contributiva globale
2. E' stato irrilevante sulla concezione del reddito irpef come
capacità contributiva
3. Ha reso più credibile l'utilizzo del reddito come sinonimo di
capacità contributiva
9.1
I tributi sui redditi:
1. hanno necessariamente riferimento a un “periodo di imposta”
2. Possono anche aver riferimento a elementi reddituali “isolati nel
tempo”, non riferiti a un periodo di imposta
3. Sono sempre carenti di un periodo di imposta, per definizione
9.2. Segue. Realità e personalità dei
tributi:precisazioni sul concetto di reddito
par. 9.2
9.2
Un ente non commerciale, ad esempio una associazione sindacale
sportiva o culturale, su eventuali redditi di immobili
1. Paga l’imposta sui redditi delle società, e le ritenute sui redditi
distribuiti ai soci
2. Paga l’imposta sui redditi delle società, e basta, perché la
distribuzione ai soci è concepibile solo per gli enti societari
3. Non paga nessuna imposta e i redditi sono imputati direttamente
agli associati
193 di 209
9.2
Le imposte sul patrimonio
1. Si approssimano meglio alla ricchezza effettiva rispetto a quelle
sul reddito
2. Sono una soluzione di ripiego davanti ai redditi di fonte
patrimoniale difficilmente determinabili
3. Violerebbero il criterio di capacità contributiva, che prescrive
una tassazione sui redditi e quindi non ve ne sono esempi
9.2 Le imposte, ai fini della loro divisione in personali e reali,
sono
Tutte “personali” in quanto pagate dalle persone
Prima di tutto reali, salvo poi diventare personali quando
considerano anche vicende soggettive
Sempre personali in quanto considerano sempre vicende
soggettive o familiari degli interessati
9.2
Se l’ente non commerciale paga un avvocato
1. Deve fare la ritenuta sul compenso, ma non sconta sanzioni
IVA se non riceve la fattura
2. Non deve, sotto pena di sanzioni, né fare ritenuta né ricevere
fattura IVA
3. Deve fare la ritenuta ai fini delle imposte sui redditi e sconta
sanzioni se non riceve la fattura IVA
9.2
In caso di nuclei familiari
1. La tassazione di ciascun titolare di reddito avviene in modo
autonomo
2. I redditi vengono sommati e viene applicata una sola aliquota
progressiva
3. I redditi vengono prima sommati, e poi divisi per il numero dei
componenti del nucleo familiare
9.2
Le radici della tassazione sui redditi
194 di 209
1. Sono antichissime per tutte le attività produttrici di reddito
2. Sono antichissime solo per i redditi dell’agricoltura
3. Sono moderne per tutte le fonti di reddito
9.3. La personalità dell’IRPEF: riporto perdite, oneri
deducibili, anche in forma di detrazione e “contrasto di
interessi”
par. 9.3
9.3
In linea generale il riporto delle perdite d'impresa dal reddito dei
periodi d'imposta successivi:
1) è ammesso, con finalità agevolative, non di determinazione
della ricchezza
2) è ammesso per ragioni di simmetria nella determinazione della
ricchezza
3) non è ammesso
9.3
Il riporto delle perdite per le società:
1. è subordinato all’identità del socio e dell’attività
2. è subordinato all’identità del socio
3. non è oggetto di limiti e può anche essere ceduto a terzi
9.3
Il riporto delle perdite realizzate in un anno d’imposta, ai fini delle
imposte sui redditi:
1. Non è ammesso negli anni successivi
2. E’ ammesso illimitatamente, e le perdite possono essere cedute
ad altri soggetti economici
3. E’ ammesso illimitatamente, purchè vi sia continuità di
compagine sociale, per evitare trasferimenti
9.3
Gli oneri deducibili irpef sono:
195 di 209
1. Relativi alla produzione dei redditi
2. Spese personali, per consumi, anche durevoli, di una certa
rilevanza sociale
3. Meccanismi finalizzati esclusivamente al c.d. contrasto di
interessi
9.3
Il riporto delle perdite ai fini tributari riguarda:
1. Il risultato negativo di esercizio ai fini delle imposte sui redditi
2. Le perdite su crediti nelle imposte sui redditi
I3. l risultato negativo di esercizio ai fini IVA
9.3
Due coniugi sono entrambi titolari di un reddito proprio e
l’imposizione diretta:
1) avviene applicando aliquote progressive sulla somma dei due
redditi
2) In modo autonomo per ciascun coniuge
3) Sommando i due redditi ed imputandone la metà esatta a
ciascun coniuge
9.3
Gli oneri deducibili e le detrazioni di imposta, come le spese
mediche o per assicurazioni vita:
1. Servono a una più precisa determinazione della ricchezza, al
netto delle spese per la sua produzione
2. Danno rilevanza a spese non necessarie a produrre ricchezza,
ma socialmente rilevanti
3. Servono a segnalare al fisco i redditi dei fornitori
9.3
La generalità degli oneri deducibili , come le spese mediche o le
detrazioni per lavori edilizi:
1. Rilevano come detrazioni d’imposta, dopo che l’imposta è stata
calcolata con aliquote progressive
2. Abbattono l’imponibile, prima di calcolare l’imposta con
aliquote progressive
196 di 209
3. Si deducono dai redditi di categoria, prima della formazione del
reddito complessivo
9.3
Gli oneri deducibili per ragioni di tecnica tributaria, come gli
alimenti al coniuge, i redditi dichiarati per errore, di cui è accertata
l’inesistenza o restituiti all’erogante:
1. Rilevano come detrazioni d’imposta, dopo che l’imposta è stata
calcolata con aliquote progressive
2. Abbattono l’imponibile, prima di calcolare l’imposta con
aliquote progressive
3. Si deducono dai redditi di categoria, prima della formazione del
reddito complessivo
9.3
L’irpef è una imposta personale perché:.
1) è pagata dalle persone
2) cerca di cumulare la tassazione di vari redditi, concedendo poi
detrazioni e deduzioni estranee alla loro produzione
3) assoggetta a tassazione la condizione economica generale della
persona , sul piano del reddito del patrimonio e dei consumi
9.4. Segue. Redditi familiari, detrazioni dall’imposta
aliquote progressive
par. 9.4
9.4
Una imposta proporzionale si caratterizza:
1. Per l’aliquota fissa
2. Per le aliquote progressive
3. Per l’ammontare fisso
9.4
L’imposta progressiva
197 di 209
1. Aumenta più che proporzionalmente rispetto al reddito
2. Aumenta proporzionalmente rispetto al reddito
3. Aumenta meno che proporzionalmente rispetto al reddito
9.5. Limitata rilevanza della pluriennalità dei redditi e
tassazione separata come limite alla progressività
par. 9.5
9.5
La tassazione progressiva ai fini IRPEF tiene conto del tempo e
della fatica necessari a produrre il reddito
1. Tendenzialmente sotto vari profili, con numerose ipotesi di
mitigazione per i redditi connessi ad attività rischiose e logoranti
2. Solo per alcuni redditi “a maturazione pluriennale”
3. No, in nessun caso
9.5 A parità di reddito, lo sforzo necessario a produrlo:1)
determina una diversa aliquota 2) è irrilevante 3) comporta
detrazioni di imposta per i lavori usuranti
9.5
L’aleatorietà del reddito , l’incertezza sulla possibilità del
contribuente di riprodurlo
1. Rileva, con una diminuzione dell’aliquota
2. Rileva con una possibilità di suddividere il reddito in una
pluralità di annualià
3. Non rileva
9.5
La misurazione dei redditi per anno d’imposta, oppure la loro
tassazione “isolata”:
1. Conferma la gestibilità di una capacità contributiva “globale”
2. Smentisce la tesi della capacità contributiva globale
3. E’ neutra rispetto alla gestibilità di una “capacità contributiva
globale”
198 di 209
9.5
La tassazione separata dei redditi a maturazione pluriennale:
1. non ha senso sul piano della determinazione tributaristica della
ricchezza
2. si giustifica per le imposte progressive
3. si giustifica per tutte le imposte
9.6. L’IRAP e la tassazione attraverso le aziende del
valore aggiunto “tipo reddito”
La destinazione “regionale” dell’IRAP ha a che fare con la logica
del tributo
 No, riguarda solo la destinazione del gettito
 Si, le imposte sul valore aggiunto possono essere solo
regionali
 No, perché è una imposta priva di logica
Che differenza c’è tra “profitto” e “valore aggiunto”?
1. Nessuna, sono la stessa cosa
2. Il profitto è una parte del valore aggiunto
3. Il valore aggiunto è una parte del profitto
Il valore aggiunto è “aggiunto” rispetto a che cosa
 Rispetto ai beni materiali consumati nella produzione
 Rispetto a tutti gli “acquisti da altri operatori economici”
(B2b)
 Rispetto a tutti i costi
Quale tra questi soggetti presenta normalmente un maggior
“valore aggiunto” rispetto ai costi:
1. un rivenditore di elettrodomestici
2. costruttore di mobili
3. un elettricista
A quale categoria di percettori andrà a finire la maggior parte del
199 di 209
valore aggiunto della Ferrero?
 Ai percettori di dividendi, che guadagnano tanto
 Ai lavoratori, che guadagnano poco, ma sono tanti
 Ai percettori di interessi
9.6
Se una impresa ha valore aggiunto per 100 e interamente assorbito
dai salari degli operai , pari a 120
1. Paga IRAP su 100
2. Paga Irap su 120, perché quello è il costo del lavoro
3. Non paga IRAP affatto
9.6
L’IRAP colpisce
1. L’organizzazione fisica della produzione, senza riferimenti con
un concetto economico
2. Il reddito proprio dell’azienda
3. Il reddito prodotto presso l’azienda, anche se spettante a terzi,
suddiviso tra profitto, lavoro subordinato e interessi
9.6
L’irap è una imposta che
1. Tassa le imprese di grandi dimensioni
2. Tassa presso l’impresa la ricchezza dell’impresa stessa, ma
anche quella di dipendenti e finanziatori
3. Tassa ogni attività indipendente anche se non organizzata
CAP 10 ADATTAMENTO DEI “TRIBUTI MINORI”
ALLA TASSAZIONE ATTRAVERSO LE AZIENDE
Sommario In questo paragrafo ci occupiamo dei numerosissimi ed
elementari tributi, di antica origine, su ricchezza non intercettata
200 di 209
dalle aziende, ma visibile attraverso le sue caratteristiche esteriori,
materialmente percepibili, oppure attraverso gli atti giuridici (in
genere solenni) che la accompagnano. Molti di questi antichi
tributi si sono adattati ad una applicazione massiva, seriale, gestita
attraverso le organizzazioni aziendali. Anche l’antica visibilità
materiale della ricchezza, tipica delle imposte doganali e delle
cosiddette accise, si è parzialmente scollegata dalla sorveglianza
fisica delle merci, collegandosi ai relativi documenti di
accompagnamento , ormai fisiologici nell’organizzazione
aziendale e nel commercio internazionale. Meno modifiche ci
sono state sulla visibilità giuridica, collegata ai contratti solenni,
annotati in pubblici registri (registro, successioni e ipocatastali),
oppure a documenti elementari, però emessi o ricevuti da soggetti
fiscalmente affidabili (imposta di bollo, dove invece la rigidità
amministrativa dei pubblici uffici o delle aziende è importante ai
fini del pagamento del tributo. Sugli immobili, o i mobili
registrati, queste forme di visibilità della ricchezza ricorrono
entrambe , congiuntamente e sotto profili diversi, che dovranno
essere coordinati per quanto riguarda la forma di tassazione più
difficile da realizzare attraverso le aziende, cioè quella sui
patrimoni degli individui , che raramente hanno a che fare, come
tali , col circuito amministrativo aziendale di acquisizione dei
consumi e di erogazione dei redditi. Questi problemi di
determinazione della ricchezza si moltiplicano poi per le imposte
amministrate da enti territoriali , comuni, province e regioni,
spiazzati dalla tassazione attraverso le aziende, come vedremo
all’ultimo paragrafo, dedicato al federalismo fiscale.
10.1. Una geografia dei “tributi minori”
10.2. I tributi sugli atti giuridici solenni o visibili (imposta
di registro).
Par. 10.2
10.2
L’imposta di registro:
201 di 209
1. nasce con la tassazione attraverso le aziende , di cui rappresenta
uno dei tributi di punta
2. E’ un tributo di antiche origini rivitalizzato dalla tassazione
attraverso le aziende
3. E’ un tributo di antiche origini, legato alla visibilità della
ricchezza attraverso atti giuridici solenni
10.2 Prima della determinazione delle imposte attraverso le
aziende, la parte “più giuridica” e sofisticata del diritto sostanziale
tributario era:
1. Quella legata alla tassazione patrimoniale sugli atti giuridici
2. La tassazione sulle merci
3. La stima dei redditi agricoli
10.2
Quale indice di ricchezza giustifica l’imposta di registro in termini
di capacità contributiva?
1) i consumi
2) i redditi
3) i trasferimenti di ricchezza
10.2
Ai fini della visibilità della ricchezza attraverso gli atti giuridici
l’imposta di registro riguarda:
1. Solo gli atti con forma solenne
2. Gli atti con forma solenne o con oggetto particolarmente
visibile, come le aziende
3. Tutti gli atti negoziali, indipendentemente dalla solennità della
loro forma
10.2
L’imposta di registro colpisce la ricchezza:
1. in quanto tale
2. in occasione di un consumo
3. in occasione di un suo trasferimento
10.2
202 di 209
In quale funzione pubblica può essere individuato l’elemento di
tassa sottinteso all’imposta di registro?
1. Ordine pubblico
2. Certezza dei rapporti giuridici (giustizia)
3. Pubblica istruzione
10.2
Un contratto solenne con cui viene ceduto un bene
Sconta comunque l’imposta di registro in misura proporzionale
Sconta l’imposta di registro in misura fissa, se il venditore è un
soggetto IVA
Sconta l’imposta di registro in misura fissa in ogni caso
10.2
La formazione di atti mediante scambio di dichiarazioni
1. Sconta l’imposta di registro sempre
2. E’ esclusa da imposta di registro se le dichiarazioni sono
spedite usando il servizio postale (corrispondenza)
3. E’ soggetta a imposta di registro solo in caso d’uso (rarissimo)
10.2
L’utilizzazione processuale di un contratto formato per scambio di
corrispondenza
1. costituisce “caso d’uso” e fa scattare l’imposta di registro
2. non costituisce “caso d’uso”, ma fa scattare una maggiore
tassazione della sentenza
3. non costituisce caso d’uso e la tassazione della sentenza segue
le regole generali, che prescindono dall’uso del documento
10.2
Le compravendite tra privati non imprenditori, aventi ad oggetto
immobili abitativi,
1. sono tendenzialmente soggette a IVA
2. sono tendenzialmente soggette a imposta di registro in base al
valore effettivo
3. sono tendenzialmente soggette a imposta di registro in base al
valore catastale
203 di 209
10.2
Un contratto formato per scambio di lettere
È soggetto all’imposta di registro
Non è soggetto all’imposta di registro perché non è in forma
scritta
Non è soggetto all’imposta di registro in base a disposizione
specifica che salvaguarda la snellezza dei rapporti economici
10.2
Ai fini della tassazione, i rapporti giuridici di diritto privato:
1) sono rilevanti così come sono, e come tali costituiscono un
presupposto per conoscere la tassazione
2) sono rilevanti come manifestazioni di ricchezza
3) sono irrilevanti, in quanto il diritto tributario è materia di diritto
amministrativo, mentre essi attengono ai rapporti tra privati
10.3. Istituzioni e organizzazioni nella tassazione dei
documenti giuridici (bollo e concessioni pubbliche)
par. 10.3
10.3
Il canone di concessione di una spiaggia a uno stabilimento
balneare costituisce
1) una imposta
2) il corrispettivo privatistico di una prestazione
3) un provento di natura punitiva (una sanzione)
4) Una entrata pubblica autoritativa, al massimo una tassa in senso
stretto
10.3
Quale tra i seguenti tributi si addice specificamente al rilascio del
porto d'armi?
1) tassa di concessione governativa
2) imposta di registro
3) imposta di bollo
204 di 209
10.3
Il punto forte dell’imposta di bollo è costituito da:
1. Le forti sanzioni in caso di omessa applicazione del tributo
2. La rigidità delle procedure di emissione di documenti o di
ricezione di atti
3. Il capillare controllo del fisco
10.4. “Tassazione sul patrimonio” come soluzione di
ripiego (di difficile gestione)
par. 10.4
10.4
Le imposte patrimoniali, rispetto a quelle sui redditi e sui consumi
1. Pongono maggiori problemi di tassazione su ricchezza non
liquida
2. Comportano gli stessi problemi di tassazione di ricchezza non
liquida
3. Comportano minori problemi di tassazione di ricchezza non
liquida
10.4
Se il contribuente ha un patrimonio infruttifero:
1. Ha senso tassarlo con un reddito figurativo
2. Ha senso tassarlo con una tassa patrimoniale maggiore
3 Non ha senso tassarlo diversamente dal resto
10.4
Quando si afferma che tutte le imposte si pagano “con i redditi” ,
anche se non sono “sui redditi”
1. Si fa una affermazione sbagliata , perché le imposte colpiscono
anche consumi e patrimonio
2. Si sottintende correttamente che tutte le imposte si pagano con i
redditi di chi materialmente le corrisponde
3. Si coglie, correttamente, che sul piano macroeconomico tutte le
risorse per pagare tributi derivano dal reddito di qualcuno, inteso
come flusso di produzione di ricchezza
205 di 209
10.5. Successioni e donazioni: un’imposta patrimoniale
da gestire attraverso gli uffici.
par. 10.5
10.5
E’ tassabile come reddito una somma di denaro ricevuta per
donazione:
1. no, perché il percettore della somma non ha svolto alcuna
prestazione
2. sì, perché tale somma costituisce un arricchimento
3. Si, purché il donatario-beneficiario sia diverso dal coniuge o dai
parenti stretti del donante
10.5
L’imposta sulle successioni è
1. Priva di senso economico e quindi gradualmente abbandonata
2. Concettualmente importante, ma gradualmente abbandonata per
la difficoltà ad essere gestita attraverso le aziende
3. Uno dei tributi più utilizzati ed efficienti del nostro ordinamento
10.6. Altri tributi speciali su consumi di determinati beni
e servizi (incluso accise e dogane)
par. 10.6
10.6/10.7
Alle merci entrate in Italia attraverso la frontiera svizzera sono
applicabili i diritti doganali
1. In linea di principio no
2. In linea di principio si, e il gettito spetta all’unione europea
3. In linea di principio si e il gettito spetta all’Italia
206 di 209
10.7. La metamorfosi contabile-comunitaria dei tributi
doganali
par. 10.7
10.6/10.7
Alle merci entrate in Italia attraverso la frontiera svizzera sono
applicabili i diritti doganali
1. In linea di principio no
2. In linea di principio si, e il gettito spetta all’unione europea
3. In linea di principio si e il gettito spetta all’Italia
10.8. Tributi locali tra tassazione attraverso le aziende e
attraverso gli uffici:aspetti tributari del “federalismo
fiscale”
par. 10.8
10.8
La tassazione attraverso le aziende
1. Ha esaltato il ruolo degli enti locali come gestori di tributi
propri
2. Ha mortificato il ruolo degli enti locali come gestori di tributi
propri
3. Ha mantenuto molto elevata l’importanza degli enti locali
come gestori di tributi propri
10.8
Imposte patrimoniali immobiliari:
1. Si pagano coi redditi dell’immobile cui si riferisce il tributo
2. Si pagano coi redditi generali del soggetto, giustificandosi
come tassa sul lusso
3. Si pagheranno quando si vende l’immobile..
207 di 209
10.8
La finalità principale di un passaggio ai tributi locali è:
1. quella di semplificare i rapporti tra cittadini, governo centrale e
governi locali.
2. Quella di dare margini di autogoverno fiscale agli enti locali
3. Quella di combattere l’evasione fiscale
10.8
Nel caso dei tributi locali la tassazione attraverso le aziende
1. E’ particolarmente efficace
2. Funziona solo se agganciata a tributi statali (ad esempio
“addizionali irpef)
3. Non funziona per definizione
10.8
Il principale motivo del cattivo funzionamento dei tributi locali è
che
1. Gli enti locali sono inadatti alla tassazione, perché privi per
definizione di controllo del territorio
2. Manca una tradizione storica dei tributi locali
3. La maggior parte di essi è ispirata alla tassazione tradizionale,
attraverso l’intervento degli uffici
10.8
Nella tassazione attraverso le aziende, gli enti locali sono,
1. Migliori erogatori di spese, rispetto che acquisitori di entrate
2. Ugualmente abili nell’individuare le entrate che nella
erogazione delle spese
3. Migliori ad incassare i tributi, che ad effettuare le spese
10.9. La tassazione patrimoniale locale sugli immobili
(sall’ICI all’IMU alla TASI)
par. 10.9
208 di 209
10.9
Le imposte patrimoniali immobiliari
1. Si giustificano economicamente coi redditi dell’immobile cui si
riferisce il tributo
2. Possono giustificarsi sia coi redditi attuali e prospettici
dell’immobile sia con la situazione patrimoniale complessiva del
soggetto, presunta in base alla titolarità dell’immobile .
3. Si giustificano economicamente con l’aumento di valore
dell’immobile
10.9
La tassazione degli immobili sfitti su un reddito “virtuale”
1. Si pone sul piano della determinazione della ricchezza
2. E' successiva alla determinazione della ricchezza ed è ispirata
da una finalità extrafiscale dell'imposta
3. E' giustificabile solo sul piano del gettito
10.9
Le informazioni al fisco sulle locazioni immobiliari dipendono
1. sostanzialmente dalla tipologia di inquilino
2. sostanzialmente dalla ubicazione dell’immobile
2. sostanzialmente dalla presenza di ritenute alla fonte
209 di 209
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