CONVENZIONE - Comune di Riccione

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“ALLEGATO A”
CONVENZIONE
PER LA CONSULTAZIONE E TRASMISSIOE DI DATI APPARTENENTI ALL’ANAGRAFE DEI
COMUNI DELLA PROVINCIA DI RIMINI ALLA AZIENDA USL DI RIMINI E ALLA PROVINCIA DI
RIMINI
L’AUSL di Rimini rappresentata da
la Provincia di Rimini, rappresentata da
Il Comune di Rimini, rappresentato da
Il Comune di Bellaria Igea Marina rappresentato da
Il Comune di Cattolica rappresentato da
Il Comune di Coriano rappresentato da
Il Comune di Gemmano rappresentato da
Il Comune di Misano Adriatico rappresentato da
Il Comune di Mondaino rappresentato da
Il Comune di Montecolombo rappresentato da
Il Comune di Montefiore Conca rappresentato da
Il Comune di Montegridolfo rappresentato da
Il Comune di Montescudo rappresentato da
Il Comune di Morciano di Romagna rappresentato da
Il Comune di Poggio Berni rappresentato da
Il Comune di Riccione rappresentato da
Il Comune di Saludecio rappresentato da
Il Comune di San Clemente rappresentato da
Il Comune di San Giovanni in Marignano rappresentato da
Il Comune di Santarcangelo di Romagna rappresentato da
Il Comune di Torriana rappresentato da
Il Comune di Verucchio rappresentato da
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Vista la Legge 24/12/1954 n. 1228 che detta le norme per l’ordinamento delle anagrafi della
popolazione residente;
Visti gli artt.33-34 del D.P.R. 30/05/1989 n. 223, con il quale è stato approvato il vigente
Regolamento Anagrafico, che stabiliscono quanto segue:
1. l’Ufficiale di Anagrafe rilascia a chiunque ne faccia richiesta i certificati concernenti la residenza
o lo stato di famiglia;
2. alle Amministrazioni Pubbliche che ne facciano richiesta motivata per esclusivo uso di pubblica
utilità, l’Ufficiale di Anagrafe rilascia, anche periodicamente, elenchi degli iscritti nell’anagrafe
della popolazione residente;
3. ove il Comune disponga di apparecchiature idonee, l’Ufficiale di Anagrafe rilascia dati anagrafici
aggregati agli interessati che ne facciano richiesta per fini statistici e di ricerca;
Visto l’art. 2 del Decreto Legge n. 6 del 1993 convertito in Legge n.63 del 1993 che estende la
possibilità di attivazione dei collegamenti telematici con gli uffici anagrafici comunali a tutti gli
organismi che esercitano attività di prelievo contributivo e fiscale, che erogano servizi di pubblica
utilità.
Visto il D.Lgs. n.82 del 2005, art. 50 che prevede tra l'altro, che sia reso accessibile e fruibile il dato
quando la sua utilizzazione sia necessaria per fini istituzionali dell'Amministrazione richiedente.
Visto l’art. 2 del Decreto Legge n. 6 del 1993 convertito in Legge n.63 del 1993 che estende la
possibilità di attivazione dei collegamenti telematici con gli uffici anagrafici comunali a tutti gli
organismi che esercitano attività di prelievo contributivo e fiscale, che erogano servizi di pubblica
utilità.
Visto il D.Lgs. n.82 del 2005, art. 50 che prevede tra l'altro, che sia reso accessibile e fruibile il dato
quando la sua utilizzazione sia necessaria per fini istituzionali dell'Amministrazione richiedente
Visto l’art. 2 del D.Lgs. n. 29 del 3.2.1993 che prevede che le pubbliche amministrazioni ispirino la
loro organizzazione, fra l’altro, al criterio del collegamento delle attività degli uffici, adeguandosi al
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dovere di comunicazione interna ed esterna e di interconnessione mediante sistemi informatici e
statistici pubblici.
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Visti gli artt. 9-15-27 della Legge 31/12/1996 n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il Dlgs 30/6/2003 n. 196, denominato “Codice in materia di protezione dei dati personali”, che
riunisce in un testo unico la legge n. 675/96, le successive disposizioni a tutela della privacy e la
regolamentazione sulle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali;
Visto l’art. 2. Comma 5 della Legge 15/5/1997 n. 127, recante “Misure urgenti per lo snellimento
dell’attività amministrativa dei procedimenti di decisione e di controllo” e sue successive
modificazione e integrazioni con cui si dispone che i Comuni favoriscono a mezzo di intese e
convenzioni la trasmissione di dati o documenti con le altre Pubbliche Amministrazioni, nonché con
i gestori o esercenti di pubblici servizi, garantendo il diritto alla riservatezza delle persone;
Visto l’art. 43 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, che stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni
provvedono a distribuire ed a rendere disponibili per via telematica moduli e formulari elettronici
validi ad ogni effetto di legge per l’interscambio di dati nell’ambito della rete unitaria e con soggetti
provati;
Visti i diversi pareri del Garante della privacy in tema di interconnessione e scambio di dati
anagrafici, ultimo dei quali datato 22/03/2000, con cui si ribadisce che il Comune deve garantire, a
richiesta, la possibilità di instaurare i sopra riportati collegamenti, prevedendo la trasmissione o la
consultazione in rete di un documento o di un certificato su supporto informatico, relativo, a
seconda del soggetto convenzionato, ad elenchi di iscritti in anagrafe oppure a specifiche
attestazioni attinenti la residenza o lo stato di famiglia dei singoli residenti, aggiungendo, altresì,
che la motivazione dei suddetti collegamenti debba derivare da norme di legge o regolamento o da
necessità istituzionali degli Enti richiedenti;
Considerato che comunque i dati che formano oggetto della presente convenzione non sono
“sensibili” o “giudiziari” secondo le definizioni del’art. 4 del Dlgs 30/6/2003 n. 196;
Preso atto della necessità di armonizzare quanto previsto dall’art. 2, comma 5 della Legge 127/97,
con le prescrizioni della vigente normativa in materia di atti anagrafici e con le garanzie del diritto
alla riservatezza disciplinate dalla legge n. 675/96 e dal successivo testo unico Dlgs 30/6/2003 n.
196, al fine di favorire lo snellimento dell’attività amministrativa delle Pubbliche Amministrazioni e
dei gestori e/o esercenti di pubblici servizi;
Considerati gli intendimenti espressi in sede di Conferenza Territoriale Socio-Sanitaria nella seduta
del 29.07.2008;
Visto il Decreto Legge 27/12/2000 n. 392, convertito con Legge 28/2/2001 n. 26, che istituisce
l'Indice Nazionale delle Anagrafi come infrastruttura tecnologica di interscambio dei dati anagrafici
fra i comuni e le pubbliche amministrazioni (INA-SAIA) e che, tuttavia, ad oggi non risulta essere
una fonte del tutto completa e organica ai fini delle necessità degli enti;
Preso atto, altresì, che la Regione Emilia-Romagna, in ottemperanza all'art. 50 del decreto legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni nella legge n. 326 del 24.11.2003, recante
disposizioni in materia di monitoraggio della spesa nel settore sanitario, ha provveduto nel corso del
2007 ad istituire un flusso mensile per allineare gli archivi delle Anagrafi delle persone delle
Aziende USL con quelli del Ministero dell’Economia e delle Finanze, consentendo all’Agenzia delle
Entrate l’invio della tessera europea di assicurazione malattia (TEAM), all’indirizzo di residenza
risultante nella banca dati dell’Anagrafe Tributaria al momento della spedizione.
Considerato che la Tessera:
o diventerà sempre più familiare ogni volta che il cittadino si recherà dal medico o dal
pediatra, prenoterà un esame in un laboratorio di analisi, beneficerà di una visita
specialistica in ospedale e alla Ausl o quando fruirà di cure termali
o diventerà sempre più un elemento importante per attuare in Italia il sistema di monitoraggio
della spesa sanitaria volto a conoscere e governare le risorse spese in Sanità, impiegando
meglio il denaro pubblico disponibile
o è uno strumento essenziale per usufruire delle prestazioni sanitarie all’estero e per il ritiro
dei medicinali nelle farmacie del territorio nazionale.
Preso atto che
1. il trattamento dei dati da parte dell’Azienda USL di Rimini è motivato da esigenze connesse sia
alla tutela della salute pubblica, come le campagne di vaccinazione e screening e l’attività di
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prevenzione in generale, sia all’espletamento di pratiche amministrative previste da disposizioni
nazionali e regionali come la compensazione della mobilità sanitaria e i flussi informativi richiesti
dal Ministero della Salute e dalla Regione Emilia-Romagna, sia al corretto addebito delle quote
di assistenza ai Medici di Medicina Generale ed ai Pediatri di Libera Scelta, senza incorrere in
reati finanziari con denuncia alla Corte dei Conti, e sia per consentire a tutti i cittadini e le
persone aventi diritto di usufruire delle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale
2. il trattamento dei dati da parte della Provincia di Rimini è motivato da esigenze connesse:
 alla verifica del rispetto dell’obbligo formativo in attuazione dell’art. 68 della legge n. 144
del 17 maggio 1999)
 ai controlli sui contenuti delle autocertificazioni disposte dalla Legge n. 15 del 1968 e
successive, modificazioni, e integrazioni.
 alle funzioni dell’amministrazione provinciale nell’ambito dell’informazione statistica
pubblica come da T.U. Enti Locali- D.Lgs. 267 del 2000 capo II art 19 lettera L e
successive modificazioni ed integrazioni
 alla gestione degli osservatori provinciali in ambito sociale e demografico (art. 7 legge
328/00 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e
servizi sociali” e art. 28 Legge Regionale Emilia-Romagna n. 2/2003 “Norme per
la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali”)

alle attività dell’ufficio di supporto alla Conferenza territoriale socio-sanitaria, istituito ai
sensi del piano socio-sanitario regionale approvato con delibera dell’Assemblea
Legislativa n. 175 del 22/05/08.
convengono quanto segue
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Obiettivo della presente convenzione è l’impegno -da parte dei Comuni sottoscrittori della presente
convenzione- a trasmettere periodicamente, con frequenza da stabilirsi, i dati correnti degli iscritti in
anagrafe e delle relative variazioni (nascite, morti, trasferimenti di residenza, correzioni) agli Archivi
del Portale Demografico Provinciale.
La trasmissione dei dati dai sistemi informatici comunali avverrà utilizzando la rete telematica
regionale in fibra ottica Lepida, in modalità sicura, tramite criptazione dei dati;
I dati così trasmessi negli Archivi del Portale Demografico Provinciale potranno essere consultati da
parte dei soggetti abilitati, limitatamente ai soli dati di tipo personale, con esclusione di quelli
sensibili;
I soggetti abilitati alla consultazione della banca dati del Portale Demografico Provinciale potranno
avere una visibilità differenziata dei dati a seconda dei loro obiettivi istituzionali. Tale
differenziazione si eserciterà tramite abilitazioni personali e nominative, sulla base di quanto
previsto dal regolamento anagrafico e dalla normativa in materia di riservatezza;
Gli accessi agli Archivi del Portale Demografico Provinciale da parte dei soggetti abilitati, di cui al
punto precedente, saranno registrati tramite apposite funzionalità del Portale stesso e saranno
conservati a norma di legge per identificare eventuali abusi;
Presso la Provincia di Rimini sarà depositato l’elenco nominativo degli dipendenti degli Enti
convenzionati ai quali viene concessa l’abilitazione all’accesso al Portale Demografico Provinciale.
Nel caso di variazioni dei nominativi le stesse saranno riportate mediante semplice comunicazione
da parte dell’Amministrazione richiedente.
La Provincia di Rimini, tramite il Portale Demografico Provinciale garantirà –ai soggetti abilitati- la
consultazione delle posizioni anagrafiche dei residenti. Le informazioni saranno trasferite e gestite
nel rispetto delle norme di cui al D.lgs n.196 del 30/6/2003 e successive modificazioni e
integrazioni e secondo quanto indicato nell’allegato tecnico che è parte integrante e sostanziale del
presente atto, il quale è costituito dai seguenti documenti:
a) tracciati record stabiliti
b) modalità di trasferimento dei dati sul Portale demografico Provinciale,
c) contratto di Housing Provincia di Rimini e ditta Data Management di Ravenna,
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d) condizioni e modalità di accesso al portale
e) caratteristiche generali dell’Internet Data Center di Data Management;
f) Nominativo e Uffici referenti;
La Provincia di Rimini si impegna alla verifica periodica dei dati ricevuti ed alla loro
normalizzazione, tenendo un costante contatto con i Servizi Demografici Comunali per la
risoluzione di eventuali incongruità dei dati. I Servizi Demografici Comunali si impegnano a gestire
prontamente le informazioni ricevute ed a risolvere, per quanto di loro competenza, le incongruità
riscontrate;
L’invio dei dati da parte dei Comuni firmatari della presente convenzione, così come definito nei
punti precedenti, solleva i Comuni stessi dal fornire elenchi e certificazioni cartacee all’Azienda USL
di Rimini ed alla Provincia di Rimini, salvo casi specifici di interruzione delle funzionalità del Portale
Demografico Provinciale e/o impossibilità di utilizzo del Portale stesso e salvo particolari esigenze
in relazione alle quali si renda opportuno ricevere i dati con altro supporto.
I dati e le informazioni estratte dal Portale Demografico Provinciale potranno essere utilizzati nel
rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento di dati personali e solo per le finalità ed i
motivi di cui alla presente convenzione;
L'AUSL di Rimini e la Provincia di Rimini, con la sottoscrizione del presente atto, assumono la
qualità di Responsabile del Trattamento dei Dati Personali, ai sensi dell'art. 29 del Decreto
Legislativo 30.06.2003, n. 196;
I Comuni sottoscrittori della presente convenzione assicurano tramite le loro strutture tecniche –se
richiesto- assistenza per verificare la corretta funzionalità dei programmi informatici che gestiscono
la trasmissione dei dati;
I costi per la realizzazione delle necessarie interfacce tra il sistema comunale, quello provinciale e
quello dell’Ausl e della relativa gestione del portale demografico sono a carico della Provincia e
dell’Ausl di Rimini che provvederanno mediante incarico a ditte esterne;
I Comuni sottoscrittori della presente convenzione sono sollevati da ogni forma di responsabilità in
ordine ai successivi trattamenti dei dati eventualmente non conformi alle norme vigenti;
L’Azienda USL di Rimini e la Provincia di Rimini si impegnano, inoltre, a dare prontamente notizia ai
Comuni di ogni denuncia, querela, ricorso, reclamo, relativo al trattamento dei dati oggetto di
trasmissione ed a tale proposito, ciascun Comune si riserva ogni diritto, ragione, e facoltà, ivi
compreso la facoltà di recesso unilaterale, della presente convenzione con provvedimento scritto
notificato all’Azienda USL di Rimini e alla Provincia di Rimini
Il recesso unilaterale potrà anche essere adottato dal Comune sottoscrittore della presente
convenzione in ogni ipotesi di violazione degli obblighi della convenzione stessa, di circostanze od
eventi che motivino la cessazione della trasmissione dei dati oggetto della convenzione, od ogni
atto o fatto che implichi la convenienza ed opportunità di tale cessazione anche in relazione ad
elementi sopravvenuti della Pubblica Amministrazione, dell’Autorità Giudiziaria, del Garante della
Privacy, per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Il
recesso verrà comunicato con provvedimento scritto notificato all’Azienda USL di Rimini e alla
Provincia di Rimini ed avrà efficacia immediata.
E' facoltà di ognuna delle parti della presente convenzione recedere unilateralmente mediante
comunicazione scritta agli altri contraenti da inviarsi con preavviso di tre mesi
La presente convenzione produce effetti dalla sottoscrizione per un periodo di 3 (tre) anni
rinnovabile per un ulteriore triennio.
Letto, confermato e sottoscritto
Per l’AUSL di Rimini
_____________________________in data.....................
Per la Provincia di Rimini
_____________________________ in data.....................
Per il Comune di Bellaria Igea Marina____________________________in data………………
Per il Comune di Rimini
____________________________ in data.....................
Per il Comune di Cattolica
_____________________________ in data.....................
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Per il Comune di Coriano
_____________________________ in data.....................
Per il Comune di Gemmano
_____________________________ in data.....................
Per il Comune di Misano Adriatico
_____________________________ in data.....................
Per il Comune di Mondaino
_____________________________ in data.....................
Per il Comune di Montecolombo
_____________________________ in data.....................
Per il Comune di Montefiore Conca _____________________________ in data.....................
Per il Comune di Montegridolfo
_____________________________ in data.....................
Per il Comune di Montescudo
_____________________________ in data.....................
Per il Comune di Morciano di Romagna___________________________ in data.....................
Per il Comune di Poggio Berni
_____________________________ in data.....................
Per il Comune di Riccione
_____________________________ in data.....................
Per il Comune di Rimini
_____________________________in data………………
Per il Comune di Saludecio
______________________________ in data.....................
Per il Comune di San Clemente
______________________________ in data.....................
Per il Comune di San Giovanni in Marignano________________________ in data.....................
Per il Comune di Santarcangelo di Romagna___________________________ in data.....................
Per il Comune di Torriana
____________________________ in data.....................
Per il Comune di Verucchio
____________________________in data.....................
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