Disciplinare - Assemblea legislativa. Regione Emilia

DISCIPLINARE PER L’ALIENAZIONE DEI BENI MOBILI DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA
REGIONE EMILIA ROMAGNA
(Approvato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n.102 del 25/07/2012)
Ambito di applicazione
1.1 Il presente disciplinare definisce il procedimento per l’alienazione dei beni mobili
dell’Assemblea legislativa non più utilizzabili, né più utilmente conservabili ovvero dichiarati fuori
uso, come previsto all’art. 86 del Regolamento interno per l’amministrazione e la contabilità,
approvato con deliberazione n. 229 del 30 giugno 2009.
1.2 Le norme ivi contenute si applicano anche ai beni durevoli di cui l’art. 9 comma 6 della L. R . 32
dell’8/09/1997 “ Funzionamento dei gruppi consiliari”, relativamente a quelli acquisiti dal gruppo
consiliare con i contributi ricevuti dall’Assemblea legislativa.
2. Dirigente competente all’alienazione dei beni mobili
2.1 Il Dirigente responsabile, di cui al punto 2 dell’art. 79 del Regolamento interno per
l’amministrazione e la contabilità, di seguito indicato come Dirigente competente, ha il compito di
redigere la dichiarazione di fuori uso dei beni mobili non più utilizzabili per le esigenze funzionali
dell’Amministrazione, su proposta di una commissione composta dal collaboratore addetto
all’inventario e da altri due collaboratori, individuati, di volta in volta, in ragione della tipologia dei
beni.
2.2 Il Dirigente competente, sottopone al Direttore generale la proposta di alienazione dei beni
mobili da scaricare dai registri inventariali e la relativa destinazione.
3. Destinazione dei beni
3.1 I beni dichiarati fuori uso possono essere:
a) venduti, qualora mantengano un valore, seppur non utilizzati, mediante asta pubblica o altra
procedura che, in osservanza alla normativa vigente, garantisca pubblicità e trasparenza
amministrativa.
b) ceduti gratuitamente, qualora si prestino ad essere riutilizzati, ai soggetti di cui al successivo
punto 5;
c) ceduti in permuta con altri beni di proprietà pubblica o privata, qualora si ravvisi interesse per
l’Amministrazione, sia su istanza di parte, sia d'ufficio, anche a seguito di specifica proposta di
strutture regionali.
d) inviati, in quanto inservibili, allo smaltimento/rottamazione presso le discariche pubbliche,
nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela ambientale e di smaltimento dei rifiuti
(D.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152).
4. Pubblicizzazione della procedura di alienazione dei beni
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4.1 Il Dirigente competente avvia la procedura di alienazione entro trenta giorni dalla
determinazione del Direttore generale che approva la dichiarazione di fuori uso dei beni,
provvedendo alla pubblicazione dell’avviso di cessione o vendita.
4.2 Gli avvisi devono recare il novero dei beni, l’indicazione dei locali di esposizione, nonché , nel
caso di vendita, i prezzi base d’asta, i criteri di aggiudicazione, i termini e le modalità di
presentazione dell’offerta.
5. Cessione gratuita
5.1. L’assegnazione dei beni destinati alla cessione gratuita sarà effettuata seguendo i criteri sotto
indicati:
 Ordine di priorità decrescente ai seguenti soggetti aventi sede operativa sul territorio regionale:
1) organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) iscritte all’anagrafe unica delle ONLUS, ai
sensi del D.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460;
2) istituti scolastici pubblici e privati;
3) enti, anche non riconosciuti, senza scopo di lucro e con finalità ad esempio di tipo culturale,
assistenziale, ricreativo, sociale, sportivo, di culto, risultanti da indicazioni contenute nello statuto;
4) enti pubblici (enti locali, strutture sanitarie, forze dell’ordine, ecc.).
Sulla base del criterio di priorità decrescente, si procede, pertanto, alla soddisfazione di tutte le
richieste avanzate dai soggetti di cui al punto 1), successivamente alla soddisfazione di quelle dei
soggetti di cui al punto 2), ecc.
5.2 Dei beni destinati a cessione gratuita verrà data ampia informazione mediante specifico avviso
pubblicato sul sito web dell’Assemblea legislativa e sul Bollettino Ufficiale Telematico della
Regione Emilia Romagna.
5.3. Il vaglio delle richieste di cessione spetta al Dirigente competente, che con proprio atto
renderà noti i destinatari dei beni, che saranno, sulla base dei dati forniti, contattati direttamente.
Al termine della procedura di cessione a titolo gratuito sarà pubblicato sul sito web dell’Assemblea
legislativa un resoconto dei beni ceduti, dei soggetti beneficiari e di quelli esclusi.
5.4. Si procederà ad assegnare i beni richiesti fino ad esaurimento dei medesimi, senza garantire il
soddisfacimento di tutte le richieste pervenute, né l’assegnazione a tutti i soggetti beneficiari del
numero dei beni richiesti.
In ogni caso, al fine di soddisfare il maggior numero possibile di richieste, al momento
dell’assegnazione ai soggetti beneficiari, i beni potranno essere ripartiti discrezionalmente.
5.5. Qualora i richiedenti dei beni siano i medesimi, nell’ambito di cessioni successive, attuate
anche nella stessa annualità, l’assegnazione viene effettuata nel rispetto del “principio della
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rotazione” dei destinatari, a seguito della verifica delle richieste presentate e dell’ordine di arrivo
delle stesse.
5.6. Il soggetto beneficiario al quale i beni vengono ceduti deve firmare, al momento del ritiro, una
distinta che li elenca, assumendosi la responsabilità per qualsiasi utilizzo indebito o contrario alla
normativa.
5.7. Nel caso in cui alcuni o tutti i beni messi a disposizione non fossero oggetto di richiesta
formale, il Dirigente competente provvederà con successiva propria determinazione relativamente
al loro eventuale smaltimento o rottamazione”.
6. Cessione dei beni dichiarati fuori uso in conto prezzo
6.1. Il Dirigente competente può autorizzare la cessione dei beni dichiarati fuori uso in conto
prezzo di altro bene mobile che si intenda acquisire, con espressa indicazione del prezzo di
cessione.
6.2 La cessione al fornitore è ammessa anche nel caso in cui, pur non attribuendo alcun valore al
bene ceduto, consenta comunque un risparmio per lo smaltimento dello stesso.
7. Vendita dei beni
7.1. Qualora i beni siano posti in vendita il Dirigente competente provvede:
a) alla stima dei beni da alienare, tenuto conto dei prezzi di mercato e dello stato d’uso dei
beni stessi;
b) alla pubblicazione dell’avviso di avvio della procedura di alienazione sul sito web
dell’Assemblea legislativa e sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia
Romagna.
7.2 Il Dirigente competente valuta la possibilità di vendite complessive o per rilevanti
raggruppamenti, al fine di massimizzare le opportunità di riscontro economico.
7.3. Per la vendita dei beni, il cui residuo valore economico o la cui stima non superi l’importo di €
1.000, si procede con il ricorso alla trattativa privata, preceduta da avviso.
7.4. Per i beni che superino detto valore si procede per pubblici incanti.
7.5. Sono ammessi a partecipare all’asta le persone fisiche, le società, le imprese, i consorzi e le
associazioni, nella persona del loro legale rappresentante, in possesso dei requisiti indicati
nell’apposito avviso soprarichiamato.
8. Definizione del prezzo di vendita
8.1 La valutazione del bene dichiarato fuori uso da porre in vendita può avvenire secondo i seguenti
criteri alternativi:
1) valore di inventario al netto degli ammortamenti (valore residuo);
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2) valore dell’usato rapportato al valore di mercato del momento (stima).
Il valore attribuito al bene costituisce il prezzo a base di gara.
9. Ritiro, spese di trasporto e pagamento dei beni
9.1 I beni vengono ceduti in proprietà nello stato di fatto in cui si trovano, senza che possano
essere sollevate eccezioni o riserve di qualsiasi genere.
9.2 Le spese per il trasporto dei beni sono, in ogni caso, a carico del destinatario.
9.3 Il ritiro dei beni viene attestato da un verbale di consegna recante l’elenco degli stessi e, in
caso di vendita, le indicazioni dell’avvenuto pagamento.
9.4 Il pagamento dell’importo dovuto per i beni venduti deve essere eseguito prima del ritiro,
secondo le modalità stabilite di volta in volta, rese note dagli avvisi di vendita.
Il mancato versamento produce la decadenza dall’aggiudicazione ed il Dirigente competente
provvede, in tal caso, all’aggiudicazione mediante scorrimento delle offerte validamente
presentate.
10. Esito negativo della procedura di vendita
10.1 In caso di esito negativo della procedura di vendita, il Dirigente competente può disporre la
cessione gratuita dei beni e, in alternativa, l’invio alla pubblica discarica, nel rispetto della vigente
normativa in materia ambientale.
11. Scarico dai registri inventariali
11.1 Il Dirigente competente, in seguito all’avvenuta alienazione, dispone l’aggiornamento degli
inventari dei beni mobili dell’Assemblea legislativa, mediante apposite registrazioni di scarico.
12. Rinvio
12.1 Per quanto non previsto dal presente disciplinare, valgono le disposizioni contenute negli
avvisi che regolano le singole procedure di cessione e vendita dei beni e, in quanto applicabili, le
norme del Codice Civile.
13. Disposizioni finali
13.1 Il presente disciplinare entra in vigore il 25/07/2012.
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