convenzione tra la scuola provinciale superiore di

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI ACCADEMICI
NELL’AMBITO DEI CORSI DI LAUREA DELLE PROFESSIONI SANITARIE E
MASTER DI 1° LIVELLO DELLA SCUOLA PROVINCIALE SUPERIORE DI
SANITÀ DI BOLZANO
TRA
LA SCUOLA PROVINCIALE SUPERIORE DI SANITÁ (C.F. FISC.940863602149)
con sede legale a Bolzano, 39100 in Via Lorenz Böhler 13, rappresentata dal
Direttore Dott. Guido Bocchio
E
L’AZIENDA ULSS 6 “VICENZA” con sede legale a Vicenza, Via Rodolfi, 37 (C.F.
02441500242) d’ora in poi denominata “soggetto ospitante”, rappresentata dal
Direttore Generale Dott. Antonio Alessandri
si stipula quanto segue:
Art.1
Il soggetto ospitante al fine di perseguire le finalità connesse con lo svolgimento dei
tirocini accademici da parte degli studenti iscritti ai diversi corsi di laurea e post
laurea offerti dalla Scuola Provinciale Superiore di Sanità di Bolzano accetta di far
svolgere, in relazione alla possibilità offerte dai vari Servizi, tali tirocini presso le
proprie strutture senza alcun onere a carico dell’Azienda.
Art.2
Il tirocinio accademico viene svolto, con la supervisione di referenti operanti nelle
strutture del soggetto ospitante, che svolgeranno tale funzione durante il loro orario
di servizio.
Art.3
La Scuola Provinciale Superiore di Sanità di Bolzano si impegna a:
1. comunicare il fabbisogno di tirocinio, i tempi e le modalità di attuazione degli
stessi, nel rispetto dell’operatività dei servizi e delle finalità didattiche dei
tirocini stessi;
2. provvedere agli oneri assicurativi degli studenti sia nella fase di spostamento
che nella sua attuazione del tirocinio presso l’Azienda, nessun onere a tal fine
né alcuna responsabilità potrà far carico all’Azienda neppure nei confronti di
terzi in relazione all’attività disciplinata dalla presente convenzione.
Art.4
La Scuola Provinciale Superiore di Sanità di Bolzano definisce con il soggetto
ospitante per ogni studente:
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il servizio, la sede, il tipo di attività ed il piano di lavoro che lo stesso è
chiamato a svolgere in relazione alle possibilità offerte dalle unità operative/
servizi dell’Azienda e dalle esigenze formative dello studente;
gli impegni dello studente relativi alla frequenza, alla produzione di elaborati,
all’osservanza dei regolamenti e dell’unità operative /servizi presso i quali
svolge il tirocinio;
l’articolazione dei momenti, degli strumenti e delle modalità di verifica del
tirocinio;
la durata del tirocinio;
le persone responsabili di ciascun tirocinio.
Durante lo svolgimento del tirocinio l’attività è seguita e verificata da un responsabile
didattico-organizzativo designato dalla Scuola e da un responsabile aziendale
indicato dal soggetto ospitante.
Eventuali variazioni saranno egualmente concordate tra le parti.
La Scuola si i impegna a procedere alla valutazione dell’idoneità psico- fisica degli
studenti tramite certificazione redatta dalle autorità competenti e qualora sussista la
necessità si impegna a verificare anche l’idoneità all’esposizione di radiazioni
ionizzanti.
In relazione agli obblighi derivanti dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 la
Scuola fornisce agli studenti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nelle
sedi di tirocinio e a provvede alla conseguente attività di sorveglianza sanitaria (visita
preventiva per rischi specifici evidenziati), mediante il proprio Medico Competente.
Art. 5
All’inizio del tirocinio il soggetto ospitante si impegna a fornire i dispositivi di
protezione individuali in relazione alle tipologie di attività da svolgere nell’ambito del
tirocinio, ne verifica l’utilizzo e sovrintende al rispetto delle norme di sicurezza.
In caso di violazione della normativa di sicurezza da parte degli studenti, provvede
ad informare la Scuola.
Art.6
Durante il tirocinio lo studente è tenuto a:
 svolgere le attività previste dal progetto formativo,
 rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro,
 mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o
conoscenze acquisite durante lo svolgimento delle attività di tirocinio.
Art.7
La convenzione ha durata di 3 anni a partire dalla data di sottoscrizione. Le parti
possono recedere dalla convenzione tramite disdetta scritta a mezzo raccomandata
con ricevuta di ritorno.
Art.8
L’Azienda applica le norme in materia di trattamento dei dati personali previste dal
D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 1996 “ Codice in materia di protezione dei dati personali”.
Art.9
La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d’uso ai sensi dell’art.5,
comma 1, del D.P.R. 26 aprile 1986 n.131 e dell’art.4 della Tariffa- Parte II- annessa
al medesimo decreto.
Bolzano,
Per la Scuola Provinciale Superiore
di Sanità
Il Direttore della Scuola
Dott. Guido Bocchio
Vicenza,
Per l’Azienda Sanitaria Ulss 6 Vicenza
Il Direttore Generale
Dott. Antonio Alessandri