Giunta Camerale
Deliberazione n. 49 del 19.4.2007
ALLEGATO n. 1 alla deliberazione di Giunta Camerale n. 49 del 19.4.2007
REGOLAMENTO IN MATERIA DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO,
DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI E
SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA
TITOLO I
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Art. 1 – Ambito di applicazione
Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi di competenza
della Camera di Commercio promossi d’ufficio o su istanza di parte, che si
concludono con un provvedimento amministrativo o con un atto amministrativo.
Non rientrano nella disciplina del presente regolamento gli atti istruttori interni al
procedimento; a titolo puramente esemplificativo pareri, atti di controllo, atti
propulsivi, verbali, atti paritetici (che sono atti privi del carattere dell’autoritarietà
quali stipendi, indennità).
Le disposizioni del regolamento si applicano, ove compatibili, anche ai procedimenti
amministrativi che si concludono, anziché con un provvedimento o con un atto, con
una attività materiale.
I procedimenti di cui al comma 1 devono concludersi con un provvedimento o atto
espresso nel termine stabilito, per ciascun procedimento, nelle tabelle predisposte per
ogni U.O. contenenti l’indicazione dell’unità organizzativa responsabile del
procedimento, e delle principali fonti normative.
La Camera di Commercio provvede all’aggiornamento annuale delle tabelle di cui
sopra; nelle more, il procedimento non ancora inserito, si conclude nel termine
previsto dalle disposizioni normative o regolamentari o, in mancanza, nel termine di
90 giorni, ai sensi di quanto previsto dall’art. 2, comma 3, della legge 241/90 e s.m.i..
Art. 2 – Definizioni e principi in materia di procedimento amministrativo
Ai fini del presente regolamento si intende per:
- Procedimento amministrativo: è l’insieme di una pluralità di atti susseguenti,
eterogenei ed autonomi, destinati allo stesso fine e cioè alla produzione degli
effetti giuridici propri di una determinata fattispecie.
- Atto amministrativo: atto unilaterale avente rilevanza esterna posto in essere da
un’autorità amministrativa nell’esercizio di una funzione amministrativa
- Provvedimento amministrativo: atto che viene prodotto alla fine di un particolare
iter, avente rilevanza esterna, che rappresenta la manifestazione di una precisa
volontà da parte dell’autorità amministrativa da cui promana andando ad
incidere nella sfera soggettiva dei destinatari.
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Attività materiale della Pubblica Amministrazione: è l’attività concernente
l’erogazione di un pubblico servizio e quella di adempimento di obblighi della
pubblica amministrazione. Esse si esplicano mediante operazioni che
autonomamente non assumono rilevanza giuridica bensì l’acquisiscono solo in
relazione alle fattispecie nella quale si inseriscono.
Ai sensi dell’art. 37 dello Statuto dell’Ente Camerale il presente regolamento viene
adottato dalla Giunta Camerale in ottemperanza alle disposizioni di cui allla legge
241/90 e s.m.i..
Lo sviluppo dei procedimenti amministrativi è retto dai criteri di economicità, di
efficacia e di pubblicità.
L’amministrazione camerale non può aggravare il procedimento se non per
straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell’istruttoria.
L’amministrazione camerale attiva, in relazione ai procedimenti amministrativi,
adeguati processi valutativi e di semplificazione al fine di :
 snellire l’attività procedimentale;
 ridurre il numero dei procedimenti amministrativi desueti e dei sub
procedimenti strumentali;
 ridurre i termini per la conclusione dei procedimenti, uniformando il tempo
di conclusione per procedimenti tra loro analoghi;
 regolare uniformemente i procedimenti dello stesso tipo che si svolgono
presso le diverse Unità organizzative.
Art. 3 - Obbligo di motivazione
Ogni provvedimento amministrativo deve essere motivato. La motivazione deve
indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la
decisione dell’amministrazione in relazione alle risultanze dell’istruttoria.
La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto
generale.
Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell’amministrazione richiamato
dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest’ultima deve essere
indicato e reso disponibile, anche l’atto cui essa si richiama.
In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l’autorità cui
è possibile ricorrere.
Art. 4 - Termine iniziale per i procedimenti d’ufficio
Nei procedimenti d’ufficio il termine iniziale decorre dalla data in cui l’Ente
camerale abbia formale notizia del fatto da cui sorge l’obbligo di provvedere.
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Qualora l’atto iniziale del procedimento promani da organo o ufficio di altra
amministrazione, il termine decorre dalla data di ricevimento della richiesta o della
proposta da parte dell’unità organizzativa responsabile del procedimento,
intendendosi come tale la data di arrivo apposta dall’ufficio della Camera di
Commercio competente a ricevere la richiesta o la proposta ovvero, per gli Uffici che
non effettuano una specifica protocollazione, la data di arrivo apposta dal Protocollo
dell’Ente.
L’avvio d’ufficio è obbligatorio quando, ai sensi della normativa vigente,
l’amministrazione è tenuta ad avviare il procedimento al verificarsi di determinate
circostanze ovvero in date prestabilite. Qualora il verificarsi di dette circostanze
debba essere accertato, il procedimento ha inizio dalla data dell’accertamento.
Art. 5 – Termine iniziale per i procedimenti ad iniziativa di parte
Il procedimento è ad iniziativa di parte nei casi in cui l’ordinamento vigente preveda
la presentazione di un’istanza comunque denominata e l’obbligo
dell’Amministrazione di provvedere in merito ad essa.
Per i procedimenti ad iniziativa di parte il termine iniziale decorre dalla data di
ricevimento della domanda o dell’istanza da parte dell’unità organizzativa
responsabile del procedimento. La data è comprovata alternativamente da uno dei
seguenti fatti:
a) ricevuta rilasciata dall’ufficio competente al momento della consegna diretta
dell’istanza;
b) timbro a data apposto al momento dell’arrivo al Protocollo, se l’istanza è
inoltrata tramite posta;
c) qualunque fatto certo che provi la ricezione in caso di utilizzo di mezzi
telematici per la trasmissione dell’istanza.
Per le domande o le istanze inviate a mezzo del servizio postale, mediante
raccomandata con avviso di ricevimento, l’avviso costituisce data certa di
ricevimento.
Ove una domanda o una istanza debba essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti
dalla normativa e corredata della prevista documentazione, la Camera di Commercio
è tenuta a darne conoscenza agli interessati e la domanda o l’istanza deve essere
redatta nelle forme suddette e corredata della documentazione richiesta, dalla quale
risulti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richiesti dalla normativa.
Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del
procedimento ne dà comunicazione all’interessato entro 30 giorni, indicando le cause
dell’irregolarità o dell’incompletezza, assegnando un termine non superiore a 30
giorni per la regolarizzazione. In questi casi il termine iniziale del procedimento
decorre dal ricevimento della domanda perfezionata o completata.
Restano salvi la facoltà dell’utente di presentare dichiarazioni sostitutive e il dovere
della Camera di Commercio di procedere agli accertamenti d’ufficio previsti,
rispettivamente, dagli artt. 38 e 43 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché dal
titolo III del presente regolamento.
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Art. 6 – Intervento nel procedimento
I soggetti cui deve essere data la comunicazione di avvio del procedimento, nonché
quelli intervenuti ai sensi dell’art. 9 della Legge 241/90 e s.m.i., hanno diritto di:
a) prendere visione degli atti del procedimento d’intesa con il relativo
responsabile, salvo quanto previsto dall’articolo 24 della L. 241/90 e s.m.i. e
dal regolamento nel titolo II, relativo all’esercizio del diritto di accesso;
b) far pervenire memorie scritte, documentazione integrativa e perizie tecniche
di parte, che il responsabile del procedimento è tenuto a valutare purchè
pertinenti. Tale presentazione deve avvenire entro i termini indicati nella
comunicazione di avvio del procedimento o, in mancanza, entro un termine
pari a due terzi di quello fissato per la durata del procedimento, sempre che il
procedimento stesso non sia già concluso. La presentazione di memorie o
documenti non può comunque determinare lo spostamento del termine finale.
Resta salva la facoltà di esame dei documenti presentati quando siano
inerenti ad accertamenti obbligatori per l’Amministrazione o risultino
determinanti per l’istruttoria;
c) presentare osservazioni, pareri o proposte, anche mediante audizioni
personali il cui esito deve essere verbalizzato; il responsabile del
procedimento ha l’obbligo di valutarli motivando l’eventuale mancato
accoglimento;
d) assistere personalmente o mediante un proprio rappresentante, a sopralluoghi
e ispezioni.
L’intervento avviene mediante atto in carta semplice, sottoscritto dall’interessato che
deve contenere:
- tutti gli elementi necessari per l’individuazione del procedimento nel quale si
intende intervenire;
- le generalità e il domicilio del richiedente;
- l’interesse per la tutela di una situazione giuridicamente rilevante.
Per le associazioni, per i comitati e per le altre persone giuridiche l’atto di
intervento è sottoscritto dal legale rappresentante.
A salvaguardia della celerità del procedimento sono presi in considerazione solo gli
atti di intervento pervenuti entro un termine non superiore ai due terzi di quello
fissato per la durata del procedimento, sempre che lo stesso non sia già concluso.
Oltre tale termine non può essere inoltrato alcun intervento.
Art. 7 – Comunicazione di avvio del procedimento
Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di
celerità del procedimento, l’avvio del procedimento stesso è comunicato ai soggetti
nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed
a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni
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di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare u n
pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti
destinatari, l’amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia
dell’inizio del procedimento. Resta salva la facoltà dell’amministrazione di adottare,
anche prima della effettuazione delle comunicazione, i provvedimenti cautelari.
L’amministrazione procede a dare notizia dell’avvio del procedimento mediante
comunicazione personale.
Nella comunicazione devono essere indicati:
a) l’amministrazione competente;
b) l’oggetto del procedimento promosso;
c) l’ufficio e la persona del responsabile del procedimento;
d) la data entro la quale, secondo i termini previsti dal presente regolamento o
dalla legge, devono concludersi il procedimento ed i rimedi esperibili in caso
di inerzia;
e) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa
istanza;
f) l’ufficio in cui si può prendere visione degli atti.
Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o
risulti particolarmente gravosa, l’amministrazione provvede a rendere noti gli
elementi sopraindicati mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite
dall’amministrazione medesima.
Nei procedimenti ad istanza di parte l’amministrazione potrò decidere di volta in
volta che le informazioni che devono essere contenute nella comunicazione di avvio
vengano riportate nella ricevuta rilasciata dall’ufficio all’atto dea presentazione della
relativa istanza.
L’omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può essere fatta valere solo dal
soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista.
Art. 8 – Comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza
Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l’autorità
competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica
tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all’accoglimento della domanda.
Entro il termine di dieci giorni da ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno
diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da
documenti. La comunicazione inviata ai sensi del presente articolo interrompe i
termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla
data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine
dei dieci giorni. Dell’eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data
ragione nella motivazione del provvedimento finale. Le disposizioni del presente
articolo non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti n materia
previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti
previdenziali.
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Art. 9 Termine finale del procedimento
La data di adozione del provvedimento o dell’atto finale non può in ogni caso
superare il termine per la conclusione dei procedimenti di cui alla tabella allegata. Il
termine finale è comprensivo, in ogni caso, dei tempi normalmente necessari per
l’acquisizione dei pareri obbligatori.
Nel caso in cui il termine finale sia stato autonomamente stabilito il responsabile del
procedimento può differirlo una volta sola con atto motivato e per un tempo massimo
pari alla metà del termine finale, informando i soggetti interessati.
Salvi i casi di silenzio assenso, decorsi i termini stabiliti nelle tabelle allegate al
presente regolamento, il ricorso avverso il silenzio dell’amministrazione, ai sensi
dell’art. 21 bis della L. 1034/71, può essere proposto anche senza necessità di diffida
alla Camera inadempiente, fintanto che perdura l’inadempimento e comunque non
oltre un anno dalla scadenza dei termini di cui alle tabelle allegate. Il giudice
amministrativo può conoscere della fondatezza dell’istanza. E’ fatta salva la
riproponibilità dell’istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti.
Art. 10 – Acquisizione di pareri e valutazioni
Quando per l’istruttoria di un procedimento venga richiesto il parere di unità
organizzative diverse da quella competente ad emanare il provvedimento finale, il
responsabile del procedimento, si rivolge direttamente al responsabile dell’unità
organizzativa coinvolta. Ove il parere non sia rilasciato nel termine previsto dalla
normativa in materia o, in mancanza, nel termine massimo di giorni 15, il
provvedimento è adottato prescindendo dallo stesso, salvo i casi in cui la legge non
ne consenta l’omissione o questo sia previsto dai regolamenti camerali.
Ove nel corso del procedimento talune fasi, al di fuori delle ipotesi previste dall’art.
16 e dall’art. 17 della legge n. 241/90, siano di competenza di amministrazioni
diverse, il termine finale del procedimento deve intendersi comprensivo dei periodi
necessari per l’espletamento delle fasi stesse.
Nei casi in cui l’emissione del provvedimento finale sia ritardata o impedita
dall’adozione di atti di competenza di altre amministrazioni, determinando
l’inosservanza del termine di conclusione, il responsabile del procedimento ne dà
comunicazione al soggetto interessato.
Art. 11 – Unità organizzativa responsabile del procedimento.
L’ufficio responsabile dell’istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale è
l’unità organizzativa semplice indicata nelle tabelle di cui all’art. 1, 4° comma del
presente regolamento.
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Art. 12 – Responsabile del procedimento
Il Dirigente con apposito atto, sentito il Responsabile di U.O. quando necessario,
provvede ad assegnare la responsabilità dell’istruttoria e di ogni altro adempimento
inerente ogni singolo procedimento individuato nelle tabelle allegate al presente
regolamento.
Il responsabile di procedimento viene individuato di norma tra i dipendenti
appartenenti alla categoria D; possono altresì essere individuati responsabili di
procedimento i dipendenti di categoria C in possesso di specifiche competenze
tecniche o professionali.
Il responsabile del procedimento esercita le attribuzioni contemplate dall’articolo 6
della legge n. 241/1990 e s.m.i., con esclusione del provvedimento finale quando non
ne abbia la competenza, e dal presente regolamento e svolge tutti gli altri compiti
indicati nelle disposizioni interne.
Il responsabile del procedimento può invitare presso il suo ufficio i soggetti di cui
all’art. 7, comma 1°, della legge n. 241/90 e s.m.i. per ricevere chiarimenti ed
informazioni utili ai fini del perfezionamento dell’istruttoria. Del colloquio è redatto,
di norma, sommario verbale del quale deve essere fatta menzione nel provvedimento
finale. E’ compito del responsabile del procedimento tenere informato l’interessato
dell’iter del procedimento. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile segue
l’ordine cronologico di presentazione delle domande tranne eccezionali casi di
urgenza documentati dall’interessato oppure per motivate ragioni inerenti
l’organizzazione dell’ufficio, autorizzate dal dirigente dell’area di riferimento.
Art. 13 – Compiti del dirigente preposto all’area o alle strutture ad essa equiparate
Il dirigente cui fa capo l’unità organizzativa responsabile:
a) coordina e controlla l’attività dei responsabili dei procedimenti;
b) ha compiti di impulso e di verifica del rispetto dei termini;
c) adotta ogni accorgimento teso alla semplificazione dei procedimenti;
d) in presenza di temporanee e specifiche esigenze può assegnare con atto scritto
e motivato determinati procedimenti ad unità organizzative diverse da quelle
indicate nella tabella allegata al presente regolamento;
e) può esercitare, nel caso di mancato rispetto del termine, il potere sostitutivo
secondo le modalità e con gli effetti di cui agli artt. 16, lett. E) e 17, lett. D)
del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.
Art. 14 – Soggetti competenti per l’adozione del provvedimento finale
Il responsabile del procedimento, ove non abbia la competenza ad adottare il
provvedimento finale, deve far pervenire al dirigente competente i risultati
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dell’istruttoria almeno 5 giorni dalla scadenza del termine per l’adozione del
provvedimento.
Il Segretario Generale o il Dirigente competente adotta il provvedimento finale entro
il termine di 5 giorni dalla presentazione della proposta del responsabile del
procedimento.
Quando il procedimento si conclude con un provvedimento di un organo camerale, i
termini previsti nella tabella allegata valgono come termine entro il quale il
responsabile del procedimento è tenuto a inoltrare la proposta all’organo competente.
In caso di mancato rispetto di detto termine, il responsabile del procedimento
comunicherà all’interessato i motivi del ritardo.
L’organo competente per l’adozione del provvedimento finale, ove diverso dal
responsabile del procedimento, non può discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria
condotta dal responsabile del procedimento se non indicandone la motivazione nel
provvedimento finale.
TITOLO II
L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI
AMMINISTRATIVI
Art. 15 “Ambito di applicazione”
La Camera di Commercio garantisce il diritto ai cittadini di accedere ai documenti
amministrativi da essa formati o comunque detenuti stabilmente, al fine di assicurare
la trasparenza dell’attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale,
assicurando peraltro la riservatezza dei dati personali nei casi previsti dalla legge. Le
disposizioni sulle modalità del diritto di accesso di cui al presente regolamento si
applicano anche ai soggetti portatori di interessi diffusi o collettivi. Il titolo secondo
del presente regolamento disciplina le modalità di esercizio del diritto di accesso ai
documenti amministrativi della Camera di Commercio, Industria Artigianato e
Agricoltura di Asti, in conformità alle seguenti disposizioni:
a) legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i. “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi”;
b) D.P.R. n. 352 del 27 giugno 1992 “Regolamento per la disciplina
delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di
accesso ai documenti amministrativi…..”
c) D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i. “Disposizioni legislative
in materia di documentazione amministrativa”;
d) art. 37 dello Statuto della Camera di Commercio “Disciplina del
procedimento amministrativo”;
e) art. 38 dello Statuto della Camera di Commercio “Relazioni con
l’utenza”;
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f) D. Lgs. N. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i. “Codice in materia di
protezione dei dati personali”.
Le disposizioni del presente regolamento non si applicano agli atti formati o
conservati dalla Camera che la legge definisce “pubblici”, quali a titolo
esemplificativo, gli atti iscritti nel Registro delle imprese, le notizie del repertorio
REA, ovvero contenute negli Albi e nei Ruoli.
Art. 16 “Definizioni e principi in materia di accesso”
Ai fini del presente articolo si intende:
a) per “diritto di accesso” il diritto degli interessati di prendere visione e
di estrarre copia di documenti amministrativi;
b) per “interessati” tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di
interessi pubblici o diffusi che abbiano un interesse diretto, concreto e
attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e
collegata al documento al quale è richiesto l’accesso;
c) per “controinteressati” tutti i soggetti individuati o facilmente
individuabili in base alla natura del documento richiesto, che
dall’esercizio dell’accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla
riservatezza;
d) per “documento amministrativo” ogni rappresentazione grafica,
fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del
contenuto di atti, anche interni, o non, detenuti dalla Camera di
Commercio, relativi ad uno specifico procedimento e concernenti
attività di pubblico interesse indipendentemente dalla natura
pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale;
e) per “pubblica amministrazione” tutti i soggetti di diritto pubblico e i
soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico
interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.
Art. 17 “Modalità di esercizio del diritto di accesso”
Il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti amministrativi
materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data dalla
Camera di Commercio, competente a formare l’atto conclusivo o a detenerlo
stabilmente. La Camera di Commercio non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso
al fine di soddisfare le richieste di accesso. Tale diritto si esercita mediante esame ed
estrazione di copia dei documenti amministrativi nei modi e nei limiti indicati dal
presente regolamento. L’esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è
subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, secondo le tariffe fissate
dalla Camera di Commercio, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché
i diritti di ricerca e di visura. In considerazione di quanto previsto dall’art. 3 bis della
legge 241/90 smi la Camera di Commercio si riserva di soddisfare il diritto di
accesso ai documenti, mediante il rilascio delle copie su supporto elettronico, in
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formato non modificabile, dietro il pagamento degli ordinari costi di ricerca e visura
dei documenti e di rimborso del costo del supporto informatico. La richiesta di
accesso può essere presentata anche per il tramite dell’U.O. URP. Responsabile del
procedimento di accesso è il funzionario dell’unità organizzativa competente a
formare il documento o detenerlo stabilmente secondo quanto indicato nelle tabelle
dei procedimenti dell’Ente.
La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata.
Il rifiuto, il differimento o la limitazione dell’accesso sono ammessi nei casi e nei
limiti stabiliti dalle norme vigenti e dal presente regolamento. La CCIAA di Asti
assicura che il diritto di accesso possa essere esercitato anche in via telematica.
Anche l’opposizione di cui all’art. 25 del presente regolamento potrà essere
esercitata attraverso l’invio della stessa all’indirizzo di posta elettronica dell’Ufficio
competente a curare la procedura relativa all’esercizio del diritto di accesso, indirizzo
che potrà essere consultato sul sito internet della Camera di Commercio
www.at.camcom.it, alla voce “contatti”.
Art. 18 “Oggetto del diritto di accesso”
Salvo quanto previsto dall’articolo successivo e dalla legge 196/03 e s.m.i. sono
oggetto del diritto di accesso gli atti e i documenti amministrativi formati dagli uffici
camerali o presso i medesimi detenuti, quali, a titolo esemplificativo:
a) le deliberazioni del Consiglio e della Giunta camerale;
b) le determinazioni presidenziali;
c) le determinazioni del segretario generale e dei dirigenti; le decisioni
delle Commissioni istituite ed operanti in seno alla Camera di
Commercio;
d) i documenti contenenti autorizzazioni, iscrizioni, pareri, attestati rilasciati
da organi, dirigenti o altri dipendenti camerali;
e) le direttive, istruzioni e simili diramate agli uffici camerali relative ad
interpretazioni di norme e procedure applicate nei rapporti con l’esterno;
f) gli atti di gestione del rapporto di lavoro.
La pubblicità delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta è assicurata mediante
affissione all’Albo Camerale ed è disciplinata dal R.D. 20/09/34 n. 2011 nonché dal
D.I. n. 12/07/82 e successive modifiche e integrazioni. Gli interessati dopo la
pubblicazione possono prendere visione delle delibere e determine presso l’U.O.
Segreteria, ufficio che cura anche la Protocollazione degli stessi provvedimenti.Per
quanto concerne gli altri atti amministrativi indicati nel comma 1 del presente
articolo l’accesso potrà essere esercitato presso i singoli uffici competenti in materia.
I soggetti competenti ad emanare provvedimenti amministrativi possono,
contestualmente al deliberato e motivatamente, disporre la sospensione o l’omissione
della pubblicazione di un provvedimento quando questa può pregiudicare il diritto
alla riservatezza di persone, gruppi e imprese.
Per la visione degli atti conservati negli archivi correnti, di deposito e storico si
osservano le norme di cui all’art. 122 del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42.
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Art. 19 “Esclusione dal diritto di accesso”
Il diritto di accesso è escluso:
a) quando è necessario per salvaguardare esigenze di riservatezza
dell'amministrazione, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, in
relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon
andamento dell'azione amministrativa;
b) per i documenti coperti dal segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre
1977 n. 801 e successive modificazioni e nei casi di segreto o di divieto di
divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento
governativo di cui all’articolo 17 comma 2 della legge 23 agosto 1988 n.
400 e dalle categorie di documenti formati dalla Camera di Commercio o
comunque rientranti nella sua disponibilità;
c) nei procedimenti tributari per i quali restano ferme le particolari norme
che li regolano;
d) nei confronti dell’attività della Camera di Commercio diretta
all’emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di
pianificazione e di programmazione per i quali restano ferme le
particolari norme che ne regolano la formazione;
e) nei procedimenti selettivi nei confronti dei documenti amministrativi
contenenti informazioni di carattere psico-attitudinale relativi a terzi.
Ai sensi dell’art. 24 della legge 241/90 s.m.i., commi 2 e 6, in relazione all’esigenza
di salvaguardare la riservatezza di terzi, persone fisiche e giuridiche, gruppi, imprese
ed associazioni, garantendo peraltro ai medesimi la visione degli atti relativi ai
procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per
difendere i loro interessi giuridici, la Camera di Commercio individua le seguenti
categorie di documenti in relazione alle quali sottrarre o differire il diritto di accesso:
a) documenti richiesti in numero elevato qualora si verifichino
difficoltà per la loro acquisizione;
b) documenti riguardanti il personale dipendente contenenti notizie
sulla situazione familiare, sanitaria, sindacale, reddituale, in
quest’ultimo caso solo per la parte relativa ai dati la cui
conoscenza può portare alla rilevazione di dati riservati ai sensi
della vigente normativa sulla protezione dei dati personali;
c) documenti attinenti a procedimenti penali, nei limiti del segreto
istruttorio, e a procedimenti disciplinari, fino alla definitiva
conclusione del procedimento;
d) documenti contenenti dati o notizie di carattere sanitario o
economico presentati da aspiranti all’iscrizione in elenchi, albi,
registri e ruoli camerali;
e) elenchi dei soggetti che hanno presentato offerte nel caso di
pubblici incanti, fino alla scadenza del termine per la
presentazione delle offerte;
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f) elenchi dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che
hanno segnalato il loro interesse nei casi di licitazione privata, di
appalto concorso o di gara informale che prevede la trattativa
privata: tali atti sono accessibili dopo la comunicazione da parte
dell’ente dei candidati da invitare ovvero del soggetto individuato
per l’affidamento a trattativa privata;
g) elaborati e schede di valutazione dei partecipanti al concorso: il
differimento è fino alla conclusione delle singole fasi del
procedimento ai cui fini gli atti stessi sono preordinati. Fino a
quando il procedimento non è concluso l’accesso è limitato ai soli
atti che riguardano direttamente il richiedente, con esclusione
degli atti relativi ad altri concorrenti;
h) atti inerenti all’attività difensiva quali i pareri professionali la cui
esibizione possa tradursi in eventuale elemento di prova
all’interno di possibili giudizi civili intentati avverso la Camera,
da cui potrebbe derivare un grave danno;
i) altri documenti contenenti dati personali sensibili di cui alla legge
196/2003, e successive modificazioni, sempreché l’interesse
sotteso all’istanza di accesso non possa essere agevolmente
soddisfatto con il rilascio di copie di atti prive delle parti
contenenti i dati di cui sopra;
j) certificato generale del casellario giudiziale ed altre certificazioni
comunque richieste d’ufficio (carichi pendenti, antimafia,
sottoposizione a misure di sicurezza);
k) corrispondenza in arrivo ed in partenza protocollata
riservatamente;
l) informative e rapporti per l’attribuzione di onorificenze e
riconoscimenti;
m) elenco nominativo delle tratte non accettate in base alla legge 77
del 1955 e successive modificazioni.
Il differimento dell’accesso è disposto ove sia necessario assicurare temporanea
tutela agli interessi di cui all’art. 24 comma 6 legge 241/1990 e s.m.i., o per
salvaguardare esigenze di riservatezza della Camera di Commercio, specie nella fase
preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa
compromettere il buon andamento dell’azione amministrativa.
Può essere inoltre disposto quando si verifichino documentabili difficoltà per
l’acquisizione dei documenti amministrativi richiesti, e quando l’alto numero delle
richieste, in rapporto alla dotazione degli uffici che le devono soddisfare, non
consente il loro accoglimento nel termine prescritto.
L’atto che dispone il differimento dell’accesso ne indica la durata che deve essere
motivata in rapporto alle difficoltà di cui al comma precedente.
Art. 20 “Richiesta di accesso”
Il diritto di accesso può essere esercitato in via informale od in via formale.
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L’interessato, in ogni caso, deve indicare gli estremi del documento oggetto della
richiesta, ovvero gli elementi che ne consentono l’individuazione, specificare e, ove
occorra, comprovare l’interesse giuridicamente rilevante connesso all’oggetto della
richiesta, far constare la propria identità e, ove occorra, i propri poteri
rappresentativi.
Art. 21 “Richiesta di accesso informale o verbale”
Qualora sia possibile l'accoglimento immediato e non sorgano dubbi sulla
legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla
sussistenza dell'interesse sulla base delle informazioni e documentazioni fornite o
sull'accessibilità del documento, il diritto di accesso si esercita in via informale
mediante richiesta, anche verbale, all’U.R.P o all’ufficio della Camera di Commercio
competente a formare l’atto conclusivo del procedimento. La richiesta, esaminata
immediatamente e senza formalità , è accolta mediante indicazione della
pubblicazione contenente le notizie, esibizione del documento, estrazione di copie,
ovvero altra modalità idonea. La richiesta, ove provenga da una pubblica
amministrazione, deve essere presentata dal titolare dell’ufficio interessato o dal
responsabile del procedimento amministrativo ed è trattata ai sensi dell’art. 22 ,
comma 5 della legge. La Camera di Commercio, qualora in base al contenuto del
documento richiesto riscontri l’esistenza di controinteressati, invita l’interessato a
presentare richiesta formale di accesso. L’U.R.P. o l’ufficio che ha ricevuto l’istanza
di accesso si attivano tempestivamente al fine di consentire l’accesso informale ai
documenti amministrativi.
Qualora ciò non fosse possibile provvede a comunicare all’interessato il luogo ed il
giorno in cui può essere esercitato l’accesso.
Art. 22 “Richiesta di accesso formale”
Qualora non sia possibile l'accoglimento immediato ovvero sorgano dubbi circa il
possesso dei requisiti di cui all'art. 19 comma 2 del presente regolamento, il diritto di
accesso si esercita in via formale con richiesta scritta motivata che può essere
presentata anche per il tramite degli Uffici Relazioni con il Pubblico, oppure inviata,
anche a mezzo posta, telefax o via informatica, alla Camera di Commercio,
utilizzando eventualmente gli appositi moduli prestampati e disponibili sul sito
camerale all’indirizzo www.at.camcom.it/urp/accesso formale; di tale richiesta
deve essere rilasciata ricevuta, con apposizione del timbro del protocollo sulla copia
della richiesta. Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di trenta
giorni dalla data di presentazione della richiesta, mediante risposta scritta, ai sensi
dell'articolo 25 della legge 241/1990 e s.m.i..
Ove la richiesta sia irregolare o incompleta, la Camera di Commercio, entro dieci
giorni, è tenuta a darne comunicazione al richiedente, mediante raccomandata con
avviso di ricevimento o altro mezzo idoneo ad accertare la ricezione. Il termine
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iniziale del procedimento di accesso è così interrotto e ricomincia a decorrere dalla
data della presentazione della richiesta regolarizzata o completata.
Qualora la richiesta di accesso venga presentata nell’ambito di uno specifico
procedimento amministrativo possono essere richiesti e fissati termini brevi in
relazione ai tempi di svolgimento del procedimento principale.
Art. 23 “Accoglimento della richiesta di accesso formale”
L'accoglimento della richiesta formale di accesso viene comunicato per iscritto.
L’accoglimento della richiesta di accesso a un documento comporta anche la facoltà
di accesso agli altri documenti nello stesso richiamati e appartenenti al medesimo
procedimento, fatte salve le eccezioni di legge o di regolamento. La comunicazione
dell’accoglimento deve contenere l'indicazione dell'unità organizzativa competente a
formare l’atto o a detenerlo stabilmente, il periodo di tempo, comunque non
inferiore a quindici giorni, assegnato per prendere visione dei documenti e per
ottenerne copia.
L'esame dei documenti e il ritiro delle eventuali copie richieste avviene nelle ore
d’ufficio di apertura al pubblico, alla presenza, ove necessaria, del personale addetto.
Tali operazioni possono essere effettuate da persona diversa dell’interessato, munita
di delega da questi sottoscritta e accompagnata da copia del documento idoneo ad
accertare l’identità del delegato. L'interessato può prendere appunti o trascrivere in
tutto o in parte il contenuto dei documenti visionati, con l’espresso divieto di
alterarli, in qualsiasi modo, ovvero di asportarli dal luogo in cui gli stessi sono dati in
visione.
In ogni caso, la copia dei documenti è rilasciata subordinatamente al pagamento degli
importi dovuti ai sensi dell’art. 17 del presente regolamento. Su richiesta
dell’interessato, le copie possono essere autenticate.
Art. 24 “Rifiuto, differimento e mancato accoglimento della richiesta di accesso”
Il rifiuto, la limitazione o il differimento dell’accesso richiesto in via formale sono
motivati con apposito atto a cura del responsabile del procedimento di accesso, con
riferimento specifico alla normativa vigente, alla individuazione delle categorie di
cui all’art. 24 della legge, alle disposizioni di cui al presente regolamento ed alle
circostanze di fatto per cui la richiesta non può essere accolta così come proposta. La
richiesta si intende respinta quando siano trascorsi trenta giorni dalla sua
presentazione senza che la Camera di Commercio si sia pronunciata. In caso di
diniego dell’accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso il richiedente
può presentare ricorso, nel termine di trenta giorni, al Tribunale amministrativo
regionale, ovvero può richiedere, nello stesso termine, al difensore civico
competente, che le suddette determinazioni vengano riesaminate, ai sensi
dell'articolo 25 della legge n. 241/1990 s.m.i.
L'accesso richiesto in via formale può essere limitato, differito ovvero rifiutato nei
seguenti casi:
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a) nelle procedure concorsuali sino all’approvazione della graduatoria ad eccezione
degli
elaborati del candidato richiedente;
b) nei procedimenti diretti all’individuazione del contraente per la realizzazione di
lavori, forniture e prestazioni di servizio, fino all’avvenuta aggiudicazione definitiva
o affidamento;
c) ove sia necessario assicurare una temporanea tutela degli interessi di cui all’art.
24, comma 2, della legge 241/1990 s.m.i..
Il differimento dell’accesso è disposto ove sia sufficiente per assicurare una
temporanea tutela agli interessi di cui all’art. 24, comma 6, della legge, o per
salvaguardare specifiche esigenze della CCIAA, specie nella fase preparatoria dei
provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il
buon andamento dell’azione amministrativa.
L’atto che dispone il differimento dell’accesso ne indica la durata.
Art. 25 “Tutela dei terzi”
La Camera di Commercio cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua
soggetti controinteressati, di cui all’art. 22, comma 1, lettera c), della legge, all’art.
16 del regolamento è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia
con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che
abbiano consentito tale forma di comunicazione. I soggetti interessati sono
individuati tenuto anche conto del contenuto degli atti connessi, di cui all’art. 7
,comma 2 del DPR n.184/06. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione
i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche in via
telematica, alla richiesta di accesso. Decorso tale termine, la Camera di Commercio
provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione. La Camera di
Commercio adotta ogni misura atta a garantire la tutela dei dati personali e sensibili
contenuti nei documenti amministrativi da essa prodotti o detenuti stabilmente.
Quando la richiesta di accesso comporta la conoscenza di dati personali e sensibili
contenuti in documenti conservati dalla Camera di Commercio, il funzionario
camerale, in caso di accoglimento della richiesta, dovrà adottare ogni provvedimento
necessario per tutelare la vita privata e la riservatezza di persone fisiche, giuridiche,
gruppi, imprese ed associazioni (es. divieto di fare copia dei documenti, accesso
parziale agli atti, ecc..). Dovrà essere comunque consentita ai richiedenti la sola
visione degli atti la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri
interessi giuridici. Quando la richiesta riguarda dati personali o sensibili in possesso
della Camera di Commercio, che tuttavia non sono incorporati in un documento
amministrativo, essa non costituisce istanza di accesso ai sensi della legge n.
241/1990, per cui si applicano le disposizioni della legge n. 196/2003.
Art. 26“Diritto di accesso da parte dei Consiglieri camerali”
I consiglieri camerali hanno diritto di ottenere dal Segretario Generale, dagli uffici
camerali, nonché dall’azienda speciale della Camera di Commercio, tutte le notizie
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ed informazioni in loro possesso utili all'assolvimento del mandato consiliare, come
risulta dal comma 2 dell’art. 11, dello Statuto della Camera di Commercio di Asti.
Tale diritto legittima i consiglieri all'esame e all'estrazione di copia dei documenti
che contengono le predette notizie ed informazioni.
Ai consiglieri non sono addebitati i costi di riproduzione e i diritti di visura e di
ricerca, posto che l'esercizio del diritto di accesso attiene alla funzione pubblica di
cui il consigliere è portatore.
In nessun caso i consiglieri potranno fare uso delle notizie e dei documenti in tal
modo acquisiti, per fini privati; essi hanno l'obbligo di mantenere il segreto sugli atti
d'ufficio nei casi previsti dalla legge.
Art. 27 “Copie autentiche”
Per copia autentica, o copia conforme, di un atto o documento si intende la copia,
totale o parziale, del medesimo ottenuta con qualsiasi procedimento che dia garanzia
della riproduzione fedele e duratura dell’atto o del documento quale, ad esempio, la
copia fotostatica. La copia autentica così formata può essere validamente prodotta in
luogo dell’originale. Non possono essere autenticate fotocopie di copie autentiche in
considerazione del fatto che l’autenticazione consiste nell’attestazione della
conformità della copia all’originale.
Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445
l’autenticazione della copia può essere fatta dal:
 Pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l’originale
 Pubblico ufficiale presso il quale è depositato l’originale
 Pubblico ufficiale al quale deve essere prodotto il documento
oppure dal:
 Notaio
 Cancelliere
 Segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.
L’autenticazione di una copia consiste nell’attestazione di conformità con l’originale
apposta alla fine della copia stessa. Vanno indicati altresì:
 se l’originale è depositato o conservato nei propri atti o, in caso
contrario, il nome e cognome dell’esibitore e le modalità della sua
certificazione ;
 data e luogo di rilascio della copia autentica;
 numero di fogli impiegato o di cui si compone la copia da autenticare;
 nome e cognome del soggetto che procede all’autenticazione nonché
la qualifica rivestita.
Il soggetto che procede all’autenticazione deve apporre la propria firma per esteso
nonché il timbro dell’ufficio. Se la copia dell’atto o documento consta di più fogli la
firma del pubblico ufficiale va apposta anche a margine di ciascun foglio intermedio
e i fogli medesimi dovranno essere legati in modo da costituire un unico documento
con apposizione sui punti di congiunzione del timbro della struttura.
Ove si tratti di copie parziali, o per estratto, dovranno essere riprodotti tutti gli
estremi necessari per individuare, senza possibilità di dubbio, l’atto originale.
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Deliberazione n. 49 del 19.4.2007
Le copie conformi rilasciate a privati, ove non ricorra una specifica ipotesi di
esenzione, sono sempre soggette all’imposta di bollo.
Le copie conformi scambiate tra le amministrazioni di cui al punto 16 dell’allegato B
al D.P.R. 642/72 non sono assoggettate all’imposta di bollo.
Presso la Camera di Commercio di Asti è deputato all’autenticazione di copie di atti
e di documenti dell’Amministrazione il responsabile dell’unità organizzativa
“Segreteria”.
In considerazione dell’assenza dell’obbligo per la Pubblica Amministrazione di
trasmettere esclusivamente agli interessati copie autentiche può essere fornita una
copia semplice, anche per estratto, del provvedimento senza imposta di bollo. In tali
casi la copia dovrà riportare la dicitura “copia semplice rilasciata dall’U.O.
Segreteria in data……..”.
TITOLO III
SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA - MODALITA’ DI ESECUZIONE PER
I CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE
E DI ATTI DI NOTORIETA'
Art. 28 Oggetto e finalita'
Gli Uffici della Camera di Commercio di Asti, nello svolgimento dell’azione
amministrativa, si avvalgono di tutti gli strumenti di semplificazione ai sensi della
normativa vigente:
- documentazione mediante semplice esibizione;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
Il presente documento, in osservanza di quanto previsto dall’art. 72 del TU,
disciplina i controlli sulle dichiarazioni sostitutive presentate all'Amministrazione e
quelli ad essa richiesti relativamente a dati ed informazioni contenuti nelle proprie
banche dati da parte di altre Amministrazioni pubbliche, di gestori ed esercenti di
servizi pubblici, nonché di privati che, ai sensi della L. 340/2000, accettano
autocertificazioni.
I controlli effettuati dall’Ente Camerale sulle dichiarazioni sostitutive ricevute
nell'ambito di propri procedimenti amministrativi ed i riscontri effettuati per altri
soggetti sono finalizzati a garantire la massima efficacia dell'azione amministrativa e
la repressione di eventuali abusi in relazione all'ottenimento di benefici o
provvedimenti.
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Deliberazione n. 49 del 19.4.2007
Art. 29 “Definizione di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di
notorietà ”
Per dichiarazioni sostitutive di certificazioni si intendono le dichiarazioni, anche
inserite in istanze, prodotte in sostituzione delle normali certificazioni, riferite a
stati, qualità personali e fatti elencati nell'art. 46 del Testo Unico in materia di
documentazione amministrativa, approvato con il DPR 445 del 28/12/2000, e
sottoscritte dall'interessato con le modalità richiamate nell'art. 32 del presente
regolamento.
Non sono sostituibili con autocertificazione, come ribadito dall'art. 49 del citato
Testo Unico, i certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità alle
norme dell'Unione Europea, di marchi o brevetti, salvo diverse disposizioni delle
normative di settore.
L'Amministrazione provvede, qualora l'interessato lo dichiari, all'acquisizione diretta
delle notizie certificabili dalla stessa o da altre amministrazioni pubbliche oppure
contenute in documenti dalle stesse posseduti.
L'esibizione del documento di riconoscimento, per i dati in esso contenuti (nascita,
residenza, cittadinanza, stato civile e codice fiscale, per i possessori di carta di
identità elettronica), ha lo stesso valore probatorio dei corrispondenti certificati. E’
comunque fatta salva la facoltà di verificare nel corso del procedimento la veridicità
e l’autenticità dei dati contenuti nel documento di identità o di riconoscimento. La
copia del documento è inserita nel fascicolo.
Qualora l’interessato sia in possesso di un documento di identità o di riconoscimento
non in corso di validità, gli stati, le qualità personali e i fatti in esso contenuti
possono essere comprovati mediante esibizione dello stesso, purchè l’interessato
dichiari, in calce alla fotocopia del documento, che i dati contenuti nel documento
non hanno subito variazioni dalla data del rilascio.
Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del T.U,
possono essere rese, con le modalità previste dall’art. 38 del medesimo T.U., per
fatti, stati e qualità personali non rilevabili da certificazioni, pubblici registri, albi od
elenchi, di diretta conoscenza dell'interessato.
A tale categoria appartengono anche le dichiarazioni di conformità all'originale delle
copie di atti o documenti rilasciati o conservati da una pubblica amministrazione, di
un titolo di studio o di servizio
e di un documento fiscale che deve
obbligatoriamente essere conservato dai privati; in tali casi la dichiarazione di
conformità può essere apposta in calce alla copia stessa.
Le dichiarazioni di cui sopra, che possono riguardare anche stati, qualità personali e
fatti relativi ad altri soggetti di cui il dichiarante abbia diretta conoscenza, possono
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Deliberazione n. 49 del 19.4.2007
essere espressamente richieste o prodotte per evidenziare fatti e circostanze
nell'interesse del dichiarante.
Per i soggetti che si trovino in situazioni di impedimento alla sottoscrizione o di
temporaneo impedimento alla dichiarazione oppure di soggezione a potestà dei
genitori, o di tutela o di curatela, rispettivamente previste agli artt. 4 e 5 del T.U., le
dichiarazioni e le sottoscrizioni sono rese, in loro vece, dai soggetti e con le modalità
indicati negli stessi articoli e nell'art. 32 del presente regolamento.
Art. 30 Richiamo di disposizioni generali in materia di dichiarazioni sostitutive
L’Ente Camerale non può richiedere atti o certificati concernenti stati, qualità
personali e fatti che risultino elencati all’art. 46 del TU, che siano attestati in
documenti già in possesso o in possesso di altre P.A. o che comunque esso stesso sia
tenuto a certificare. In tali casi l’Ente è tenuto ad acquisire d’ufficio le relative
informazioni, previa indicazione, da parte dell’interessato, dell’amministrazione
competente e degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o
dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta
dall’interessato. La relativa richiesta o la mancata accettazione delle dichiarazioni da
parte dei dipendenti della Camera di Commercio, costituisce violazione dei doveri
d'ufficio. Costituisce altresì violazione dei doveri d’ufficio, il rifiuto del dipendente
di accettare l’attestazione di stati, qualità personali e fatti mediante l’esibizione di un
documento di riconoscimento.
Le dichiarazioni sostitutive richieste debbono contenere soltanto le informazioni
relative a stati, fatti e qualità personali, previste dalla legge o da regolamenti, e
strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità per le quali sono acquisite
e hanno la stessa validità temporale degli atti che vanno a sostituire e sono rese a
titolo definitivo, non sussistendo l'obbligo del soggetto di produrre, in seguito, la
relativa documentazione.
Gli Uffici, nel predisporre i moduli per le istanze o per le eventuali dichiarazioni
sostitutive da produrre nel corso dei procedimenti di competenza, devono inserire
negli stessi le necessarie formule per le dichiarazioni sostitutive.
Nei moduli deve essere inserito il richiamo alle sanzioni penali previste dall'art. 76
del TU, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci e devono essere
precisate le conseguenze sui procedimenti nei casi di omesse o non veritiere
dichiarazioni. Deve essere inoltre inserita l'informativa di cui all'art. 13 del d.lgs
196/03 smi, per la tutela della riservatezza dei dati personali.
Gli interessati hanno la facoltà di utilizzare i moduli predisposti oppure produrre
istanze, comunque in regola con la normativa in materia di imposta di bollo, e
dichiarazioni in forma libera; tuttavia il testo dovrà comprendere tutti i dati richiesti
per il procedimento cui attengono.
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Deliberazione n. 49 del 19.4.2007
Le istanze e le dichiarazioni, come previsto dall'art.38 del TU, sono sottoscritte in
presenza del dipendente addetto a riceverle oppure sottoscritte e presentate
unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del
sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. Le
dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se sottoscritte con la firma
digitale oppure quando il sottoscrittore è identificabile tramite la carta di identità
elettronica. In caso di invio via fax, devono essere accompagnate dalla fotocopia di
un documento di identità valido.
Art. 31 “Tipologie di procedimenti amministrativi interessati”
Le dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atti di notorietà devono essere
sottoposte a controlli in relazione alla tipologia di procedimenti amministrativi
riferiti alle singole U.O..
Art. 32“Modalità dei controlli”
Per i controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione, gli Uffici dell’Ente
compiono verifiche dirette od indirette presso le Amministrazioni che certificano
stati, qualità e fatti oggetto delle dichiarazioni o che, in ogni caso, siano in possesso
di dati ed informazioni relative agli stessi.
Le verifiche dirette sono eseguite accedendo direttamente alle informazioni detenute
dall'Amministrazione certificante, anche mediante collegamento informatico o
telematico fra banche dati.
Le verifiche indirette sono compiute richiedendo, anche attraverso strumenti
telematici ed informatici, conferma scritta ai competenti Uffici dell'Amministrazione
che detiene i dati.
Per i controlli sulle dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà, gli Uffici dell’Ente
possono chiedere al dichiarante di fornire informazioni aggiuntive e chiarimenti,
compiere indagini presso altre pubbliche amministrazioni e visite ispettive per
verificare situazioni di fatto.
In caso di fondato dubbio sulla veridicità delle dichiarazioni rese potranno essere
richieste indagini di autorità diverse, anche di polizia giudiziaria.
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Art. 33 “Criteri per l'effettuazione dei controlli”
a) Controlli in caso di ragionevole dubbio
Tutte le volte che il Responsabile del procedimento o l’operatore che svolge
l’istruttoria ha un ragionevole dubbio sulle dichiarazioni sostitutive presentate,
adeguatamente motivato e non basato su generiche supposizioni, è tenuto a compiere
il controllo ovvero a darne informazione al Responsabile del Procedimento, ai fini
dell’attivazione del controllo.
Tale controllo va effettuato per le situazioni dalle quali emergano elementi di
incoerenza palese delle informazioni rese, di inattendibilità evidente delle stesse, di
imprecisioni ed omissioni tali da far supporre che il dichiarante non intende fornire
all'Amministrazione elementi che consentano una corretta e completa valutazione.
Va, inoltre, effettuato quando nelle autocertificazioni le situazioni descritte sono
indeterminate e non consentono il loro raffronto con documenti od elementi di
riscontro paragonabili.
b) controlli a campione
I controlli a campione sui contenuti delle dichiarazioni sostitutive devono essere
compiuti, con periodicità almeno semestrale, su tutte le dichiarazioni sostitutive con
cifra finale di protocollo pari / dispari presentate nei giorni, scelti per iscritto il
giorno stesso, dal Responsabile U.O., in modo da garantire il controllo di almeno il
10% delle pratiche pervenute complessivamente nei giorni considerati.
Qualora il controllo abbia rivelato una percentuale di dichiarazioni non veritiere
superiore al 25% del totale controllato, si procederà ad un nuovo controllo a
campione con la stessa modalità.
c) controlli puntuali
I controlli puntuali vengono eseguiti quando le dichiarazioni sostitutive riguardano
contenuti con rilevanti profili di complessità dovuta all'intreccio delle informazioni
prodotte oppure presentano un elevato grado di criticità riguardo a situazioni
consolidate oppure quando sono richiesti dalla normativa che disciplina il
procedimento .
I controlli possono essere preventivi o successivi; i primi sono compiuti durante l’iter
procedimentale, i secondi dopo l’adozione dei provvedimenti ed esclusivamente sulle
dichiarazioni rese dai soggetti beneficiari degli stessi.
Art. 34 “Rilevazione di errori sanabili e di imprecisioni”
Qualora nel corso dei controlli si rilevino errori e/o imprecisioni, che non
costituiscono falsità, i soggetti interessati sono invitati dal responsabile del
procedimento ad integrare od a rettificare le dichiarazioni entro quindici giorni dal
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Deliberazione n. 49 del 19.4.2007
ricevimento della richiesta scritta, inoltrata anche con mezzi telematici che
consentono
la
rilevazione
della
data
certa.
Si verifica tale circostanza quando l'informazione è evidentemente errata ed
imprecisa e quando la stessa può essere sanata con una successiva dichiarazione. In
particolare il responsabile del procedimento deve verificare:
- l’evidenza dell’errore;
- la sua non incidenza effettiva sul procedimento in corso;
- la possibilità di essere sanato con dichiarazioni integrative.
La regolarizzazione può riguardare aspetti formali e di procedura, ma non il
contenuto
delle
dichiarazioni.
In mancanza di regolarizzazione, l'interessato sarà escluso, con provvedimento
formale del responsabile, dal procedimento per il quale la dichiarazione è stata resa.
Art. 35 “Provvedimenti conseguenti il riscontro di false dichiarazioni”
Qualora il controllo dei contenuti delle dichiarazioni rilevi, in sede di verifica,
elementi di falsità nelle dichiarazioni rese, il Responsabile del procedimento ha
l’obbligo, ai sensi dell’art. 76 del Testo Unico in materia di documentazione
amministrativa, di inoltrare segnalazione alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale competente allegando copia autenticata della dichiarazione ed indicando
gli elementi di falsità riscontrati.
Inoltre, ai sensi dell’art. 75 del citato Testo Unico, il Responsabile del procedimento,
in caso di controllo preventivo, dovrà attivarsi per escludere il soggetto che abbia
dichiarato il falso dal procedimento in
corso, comunicandogli i motivi
dell’esclusione; in caso di controllo successivo dovrà invece attivarsi affinché venga
immediatamente adottato un provvedimento per l’esclusione dai benefici
eventualmente conseguiti a seguito delle false dichiarazioni accertate.
Art. 36 “Responsabilità del dichiarante, del pubblico ufficiale e
dell'amministrazione”
Ai sensi dell'art. 76 del T.U. in materia di documentazione amministrativa, il
sottoscrittore di dichiarazioni sostitutive mendaci è punibile ai sensi del Codice
penale, anche se le stesse sono rese nell'interesse di altri.
Il pubblico ufficiale che omette o ritarda di presentare denuncia all'autorità
giudiziaria è punibile ai sensi dell'art. 361 del Codice penale.
La Camera di Commercio ed i suoi funzionari non sono responsabili per gli atti
emanati in conseguenza di false dichiarazioni, di documenti falsi o contenenti dati
non più rispondenti a verità, prodotti dall’interessato o da terzi, salvo i casi di dolo o
di colpa grave.
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Deliberazione n. 49 del 19.4.2007
Art. 37 “Controlli effettuati dalla camera di commercio per conto di altre
amministrazioni e su richiesta di privati”
Gli Uffici della Camera di Commercio sono tenuti a svolgere verifiche indirette e ad
agevolare verifiche dirette su dichiarazioni sostitutive per conto di altre pubbliche
amministrazioni o gestori ed esercenti di pubblici servizi, senza oneri a loro carico,
nei termini stabiliti da eventuali intese e, comunque, entro trenta giorni dal
ricevimento
della
richiesta.
Il mancato riscontro delle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce
violazione dei doveri d'ufficio.
Nel caso in cui il soggetto dichiarante abbia attivato procedimenti anche presso la
Camera di Commercio, possono essere sottoposte a verifiche incrociate anche le
informazioni rese per procedimenti simili.
Qualora il controllo riguardi dichiarazioni sostitutive presentate a privati che le
abbiano accettate, l'Amministrazione fornisce, previa definizione di appositi accordi
con i soggetti stessi con previsione di rimborso delle spese, conferma scritta della
corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi ,su
richiesta del soggetto privato corredata del consenso del dichiarante.
Le comunicazioni relative alla corrispondenza dei dati dichiarati con quelli in proprio
possesso potranno essere presentate facendo ampio ricorso agli strumenti informatici
e telematici, inclusi fax e posta elettronica; le stesse dovranno contenere l'indicazione
dell'esito del controllo, dell'ufficio controllante, del responsabile del procedimento e
della data.
Art. 38 “Interconnessione delle banche dati”
Qualora il complesso di dati ed informazioni sia tale da comportare rilevante
impegno organizzativo ed economico sia per la Camera di Commercio sia per le
pubbliche amministrazioni con le quali frequentemente si instaurano rapporti per i
controlli oggetto del presente regolamento, le relazioni istituzionali dovranno essere
formalizzate con specifici protocolli d'intesa tecnico-operativi o con convenzioni preferibilmente su basi reciproche – atte ad individuare i criteri tecnici ed
organizzativi per l'accesso informatico e telematico e, in particolare, in caso di
accesso diretto alle banche dati, le modalità di identificazione dei soggetti abilitati e
le condizioni per l'accesso.
Per l'accesso alle banche dati di altri soggetti è necessario rispettare le norme della
legge sulla tutela dei dati personali.
Giunta Camerale
Deliberazione n. 49 del 19.4.2007
Art. 39 “ Rilevazione degli esiti dei controlli”
In considerazione dell’obbligo dell’Ente di trasmettere i dati al Dipartimento della
Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio entro il 28 febbraio dell'anno
successivo, i responsabili U.O. devono trasmettere in tempo utile all’U.O. Affari
legali e gestione risorse umane una relazione attestante i controlli effettuati per ogni
procedimento, secondo il modello seguente.
COMUNICAZIONE DEGLI ESITI DELL’ATTIVITA’ DI CONTROLLO DELLE
AUTOCERTIFICAZIONI
Ufficio _____________________________________
Responsabile del procedimento ______________________________
Tipo
di
procedimentoi_______________________________________________________
Dati
autocertificatiii
_________________________________________________________
Tipo di controllo effettuatoiii ___________________________
Dimensione del campioneiv ____________________________
Soggetto
presso
il
quale
__________________________________
si
effettua
Modalità
con
cui
si
effettua
_________________________________________
N°
di
autocertificazioni
irregolarivii__________________________
N°
di
autocertificazioni
viii
irregolari ______________________
risultate
risultate
il
il
controllov
controllovi
formalmente
sostanzialmente
Art. 42 – Entrata in vigore e pubblicità
Il presente regolamento, da inserire sul sito internet della Camera, entra in vigore 15
giorni dopo la pubblicazione all’Albo Camerale
Giunta Camerale
Deliberazione n. 49 del 19.4.2007
NOTE PER LA COMPILAZIONE:
Inserire la tipologia di procedimento amministrativo per cui viene presentata l’autocertificazione
indicando una tra le seguenti voci:
iscrizioni (comprensive di variazioni e cancellazioni)
partecipazioni a gare
partecipazioni a concorsi
accessi a benefici
altro (specificare)
i
ii
indicare quale tra:
dati anagrafici
titoli di studio
situazione reddituale o economica
antimafia
posizione agli effetti degli obblighi militari
stato di disoccupazione
stato di invalidità
carichi pendenti
autorizzazioni possedute
assolvimento obblighi contributivi
dati anagrafe tributaria
qualità di casalinga o studente
qualità di legale rappresentante
qualità di vivenza a carico
altro (specificare)
iii
Indicare una tra le seguenti tipologie per ciascuna procedura controllata:
A TAPPETO: tutte le autocertificazioni presentate dai singoli soggetti;
A TAPPETO SUI BENEFICIARI: le autocertificazioni presentate dai soli soggetti che hanno avuto
accesso ai benefici a seguito di graduatoria (es.: vincitori di concorsi e gare, assegnatari di contributi);
A CAMPIONE: a campione sull’intero universo delle autocertificazioni presentate.
iv
In caso di controlli a campione o a tappeto sui beneficiari, indicare la percentuale di
autocertificazioni sottoposte a controllo sul totale di quelle presentate (oppure la percentuale di
beneficiari sul totale dei richiedenti).
Indicare l’ente certificatore, vale a dire quello che detiene il dato sottoposto a controllo (punto 1 circ.
8/99 del Dipartimento della Funzione Pubblica).
v
vi
Indicare quale modalità di controllo si è adottata tra:
DIRETTO: accesso diretto ad una banca dati dell’ente certificante,
INDIRETTO FAX, scambio di richieste / risposte via fax,
INDIRETTO POSTA, scambio di richieste / risposte via posta
INDIRETTO E-MAIL, scambio di richieste / risposte via posta elettronica,
ALTRO (specificare).
vii
Indicare la quantità di autocertificati risultati formalmente irregolari e che potrebbero essere (o sono
stati) regolarizzati d’ufficio o a seguito di veloce accertamento in merito alla sostanziale veridicità dei
dati autocertificati.
viii
Indicare la quantità di autocertificati risultati sostanzialmente irregolari e che sono stati (o saranno)
segnalati alla Procura della Repubblica con la conseguente decadenza dal beneficio ottenuto.
Giunta Camerale
IL SEGRETARIO GENERALE
(Avv. Maria Erminia Zotta)
Deliberazione n. 49 del 19.4.2007
IL PRESIDENTE
(Mario Sacco)