Giunta Camerale Deliberazione n. 49 del 19.4.2007 ALLEGATO n. 1 alla deliberazione di Giunta Camerale n. 49 del 19.4.2007 REGOLAMENTO IN MATERIA DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI E SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA TITOLO I PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO Art. 1 – Ambito di applicazione Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi di competenza della Camera di Commercio promossi d’ufficio o su istanza di parte, che si concludono con un provvedimento amministrativo o con un atto amministrativo. Non rientrano nella disciplina del presente regolamento gli atti istruttori interni al procedimento; a titolo puramente esemplificativo pareri, atti di controllo, atti propulsivi, verbali, atti paritetici (che sono atti privi del carattere dell’autoritarietà quali stipendi, indennità). Le disposizioni del regolamento si applicano, ove compatibili, anche ai procedimenti amministrativi che si concludono, anziché con un provvedimento o con un atto, con una attività materiale. I procedimenti di cui al comma 1 devono concludersi con un provvedimento o atto espresso nel termine stabilito, per ciascun procedimento, nelle tabelle predisposte per ogni U.O. contenenti l’indicazione dell’unità organizzativa responsabile del procedimento, e delle principali fonti normative. La Camera di Commercio provvede all’aggiornamento annuale delle tabelle di cui sopra; nelle more, il procedimento non ancora inserito, si conclude nel termine previsto dalle disposizioni normative o regolamentari o, in mancanza, nel termine di 90 giorni, ai sensi di quanto previsto dall’art. 2, comma 3, della legge 241/90 e s.m.i.. Art. 2 – Definizioni e principi in materia di procedimento amministrativo Ai fini del presente regolamento si intende per: - Procedimento amministrativo: è l’insieme di una pluralità di atti susseguenti, eterogenei ed autonomi, destinati allo stesso fine e cioè alla produzione degli effetti giuridici propri di una determinata fattispecie. - Atto amministrativo: atto unilaterale avente rilevanza esterna posto in essere da un’autorità amministrativa nell’esercizio di una funzione amministrativa - Provvedimento amministrativo: atto che viene prodotto alla fine di un particolare iter, avente rilevanza esterna, che rappresenta la manifestazione di una precisa volontà da parte dell’autorità amministrativa da cui promana andando ad incidere nella sfera soggettiva dei destinatari. Giunta Camerale - Deliberazione n. 49 del 19.4.2007 Attività materiale della Pubblica Amministrazione: è l’attività concernente l’erogazione di un pubblico servizio e quella di adempimento di obblighi della pubblica amministrazione. Esse si esplicano mediante operazioni che autonomamente non assumono rilevanza giuridica bensì l’acquisiscono solo in relazione alle fattispecie nella quale si inseriscono. Ai sensi dell’art. 37 dello Statuto dell’Ente Camerale il presente regolamento viene adottato dalla Giunta Camerale in ottemperanza alle disposizioni di cui allla legge 241/90 e s.m.i.. Lo sviluppo dei procedimenti amministrativi è retto dai criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità. L’amministrazione camerale non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell’istruttoria. L’amministrazione camerale attiva, in relazione ai procedimenti amministrativi, adeguati processi valutativi e di semplificazione al fine di : snellire l’attività procedimentale; ridurre il numero dei procedimenti amministrativi desueti e dei sub procedimenti strumentali; ridurre i termini per la conclusione dei procedimenti, uniformando il tempo di conclusione per procedimenti tra loro analoghi; regolare uniformemente i procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso le diverse Unità organizzative. Art. 3 - Obbligo di motivazione Ogni provvedimento amministrativo deve essere motivato. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione in relazione alle risultanze dell’istruttoria. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell’amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest’ultima deve essere indicato e reso disponibile, anche l’atto cui essa si richiama. In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l’autorità cui è possibile ricorrere. Art. 4 - Termine iniziale per i procedimenti d’ufficio Nei procedimenti d’ufficio il termine iniziale decorre dalla data in cui l’Ente camerale abbia formale notizia del fatto da cui sorge l’obbligo di provvedere. Giunta Camerale Deliberazione n. 49 del 19.4.2007 Qualora l’atto iniziale del procedimento promani da organo o ufficio di altra amministrazione, il termine decorre dalla data di ricevimento della richiesta o della proposta da parte dell’unità organizzativa responsabile del procedimento, intendendosi come tale la data di arrivo apposta dall’ufficio della Camera di Commercio competente a ricevere la richiesta o la proposta ovvero, per gli Uffici che non effettuano una specifica protocollazione, la data di arrivo apposta dal Protocollo dell’Ente. L’avvio d’ufficio è obbligatorio quando, ai sensi della normativa vigente, l’amministrazione è tenuta ad avviare il procedimento al verificarsi di determinate circostanze ovvero in date prestabilite. Qualora il verificarsi di dette circostanze debba essere accertato, il procedimento ha inizio dalla data dell’accertamento. Art. 5 – Termine iniziale per i procedimenti ad iniziativa di parte Il procedimento è ad iniziativa di parte nei casi in cui l’ordinamento vigente preveda la presentazione di un’istanza comunque denominata e l’obbligo dell’Amministrazione di provvedere in merito ad essa. Per i procedimenti ad iniziativa di parte il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda o dell’istanza da parte dell’unità organizzativa responsabile del procedimento. La data è comprovata alternativamente da uno dei seguenti fatti: a) ricevuta rilasciata dall’ufficio competente al momento della consegna diretta dell’istanza; b) timbro a data apposto al momento dell’arrivo al Protocollo, se l’istanza è inoltrata tramite posta; c) qualunque fatto certo che provi la ricezione in caso di utilizzo di mezzi telematici per la trasmissione dell’istanza. Per le domande o le istanze inviate a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, l’avviso costituisce data certa di ricevimento. Ove una domanda o una istanza debba essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dalla normativa e corredata della prevista documentazione, la Camera di Commercio è tenuta a darne conoscenza agli interessati e la domanda o l’istanza deve essere redatta nelle forme suddette e corredata della documentazione richiesta, dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richiesti dalla normativa. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all’interessato entro 30 giorni, indicando le cause dell’irregolarità o dell’incompletezza, assegnando un termine non superiore a 30 giorni per la regolarizzazione. In questi casi il termine iniziale del procedimento decorre dal ricevimento della domanda perfezionata o completata. Restano salvi la facoltà dell’utente di presentare dichiarazioni sostitutive e il dovere della Camera di Commercio di procedere agli accertamenti d’ufficio previsti, rispettivamente, dagli artt. 38 e 43 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché dal titolo III del presente regolamento. Giunta Camerale Deliberazione n. 49 del 19.4.2007 Art. 6 – Intervento nel procedimento I soggetti cui deve essere data la comunicazione di avvio del procedimento, nonché quelli intervenuti ai sensi dell’art. 9 della Legge 241/90 e s.m.i., hanno diritto di: a) prendere visione degli atti del procedimento d’intesa con il relativo responsabile, salvo quanto previsto dall’articolo 24 della L. 241/90 e s.m.i. e dal regolamento nel titolo II, relativo all’esercizio del diritto di accesso; b) far pervenire memorie scritte, documentazione integrativa e perizie tecniche di parte, che il responsabile del procedimento è tenuto a valutare purchè pertinenti. Tale presentazione deve avvenire entro i termini indicati nella comunicazione di avvio del procedimento o, in mancanza, entro un termine pari a due terzi di quello fissato per la durata del procedimento, sempre che il procedimento stesso non sia già concluso. La presentazione di memorie o documenti non può comunque determinare lo spostamento del termine finale. Resta salva la facoltà di esame dei documenti presentati quando siano inerenti ad accertamenti obbligatori per l’Amministrazione o risultino determinanti per l’istruttoria; c) presentare osservazioni, pareri o proposte, anche mediante audizioni personali il cui esito deve essere verbalizzato; il responsabile del procedimento ha l’obbligo di valutarli motivando l’eventuale mancato accoglimento; d) assistere personalmente o mediante un proprio rappresentante, a sopralluoghi e ispezioni. L’intervento avviene mediante atto in carta semplice, sottoscritto dall’interessato che deve contenere: - tutti gli elementi necessari per l’individuazione del procedimento nel quale si intende intervenire; - le generalità e il domicilio del richiedente; - l’interesse per la tutela di una situazione giuridicamente rilevante. Per le associazioni, per i comitati e per le altre persone giuridiche l’atto di intervento è sottoscritto dal legale rappresentante. A salvaguardia della celerità del procedimento sono presi in considerazione solo gli atti di intervento pervenuti entro un termine non superiore ai due terzi di quello fissato per la durata del procedimento, sempre che lo stesso non sia già concluso. Oltre tale termine non può essere inoltrato alcun intervento. Art. 7 – Comunicazione di avvio del procedimento Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l’avvio del procedimento stesso è comunicato ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni Giunta Camerale Deliberazione n. 49 del 19.4.2007 di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare u n pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l’amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell’inizio del procedimento. Resta salva la facoltà dell’amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazione, i provvedimenti cautelari. L’amministrazione procede a dare notizia dell’avvio del procedimento mediante comunicazione personale. Nella comunicazione devono essere indicati: a) l’amministrazione competente; b) l’oggetto del procedimento promosso; c) l’ufficio e la persona del responsabile del procedimento; d) la data entro la quale, secondo i termini previsti dal presente regolamento o dalla legge, devono concludersi il procedimento ed i rimedi esperibili in caso di inerzia; e) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza; f) l’ufficio in cui si può prendere visione degli atti. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l’amministrazione provvede a rendere noti gli elementi sopraindicati mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall’amministrazione medesima. Nei procedimenti ad istanza di parte l’amministrazione potrò decidere di volta in volta che le informazioni che devono essere contenute nella comunicazione di avvio vengano riportate nella ricevuta rilasciata dall’ufficio all’atto dea presentazione della relativa istanza. L’omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può essere fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista. Art. 8 – Comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l’autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all’accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni da ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione inviata ai sensi del presente articolo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine dei dieci giorni. Dell’eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti n materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali. Giunta Camerale Deliberazione n. 49 del 19.4.2007 Art. 9 Termine finale del procedimento La data di adozione del provvedimento o dell’atto finale non può in ogni caso superare il termine per la conclusione dei procedimenti di cui alla tabella allegata. Il termine finale è comprensivo, in ogni caso, dei tempi normalmente necessari per l’acquisizione dei pareri obbligatori. Nel caso in cui il termine finale sia stato autonomamente stabilito il responsabile del procedimento può differirlo una volta sola con atto motivato e per un tempo massimo pari alla metà del termine finale, informando i soggetti interessati. Salvi i casi di silenzio assenso, decorsi i termini stabiliti nelle tabelle allegate al presente regolamento, il ricorso avverso il silenzio dell’amministrazione, ai sensi dell’art. 21 bis della L. 1034/71, può essere proposto anche senza necessità di diffida alla Camera inadempiente, fintanto che perdura l’inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini di cui alle tabelle allegate. Il giudice amministrativo può conoscere della fondatezza dell’istanza. E’ fatta salva la riproponibilità dell’istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti. Art. 10 – Acquisizione di pareri e valutazioni Quando per l’istruttoria di un procedimento venga richiesto il parere di unità organizzative diverse da quella competente ad emanare il provvedimento finale, il responsabile del procedimento, si rivolge direttamente al responsabile dell’unità organizzativa coinvolta. Ove il parere non sia rilasciato nel termine previsto dalla normativa in materia o, in mancanza, nel termine massimo di giorni 15, il provvedimento è adottato prescindendo dallo stesso, salvo i casi in cui la legge non ne consenta l’omissione o questo sia previsto dai regolamenti camerali. Ove nel corso del procedimento talune fasi, al di fuori delle ipotesi previste dall’art. 16 e dall’art. 17 della legge n. 241/90, siano di competenza di amministrazioni diverse, il termine finale del procedimento deve intendersi comprensivo dei periodi necessari per l’espletamento delle fasi stesse. Nei casi in cui l’emissione del provvedimento finale sia ritardata o impedita dall’adozione di atti di competenza di altre amministrazioni, determinando l’inosservanza del termine di conclusione, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al soggetto interessato. Art. 11 – Unità organizzativa responsabile del procedimento. L’ufficio responsabile dell’istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale è l’unità organizzativa semplice indicata nelle tabelle di cui all’art. 1, 4° comma del presente regolamento. Giunta Camerale Deliberazione n. 49 del 19.4.2007 Art. 12 – Responsabile del procedimento Il Dirigente con apposito atto, sentito il Responsabile di U.O. quando necessario, provvede ad assegnare la responsabilità dell’istruttoria e di ogni altro adempimento inerente ogni singolo procedimento individuato nelle tabelle allegate al presente regolamento. Il responsabile di procedimento viene individuato di norma tra i dipendenti appartenenti alla categoria D; possono altresì essere individuati responsabili di procedimento i dipendenti di categoria C in possesso di specifiche competenze tecniche o professionali. Il responsabile del procedimento esercita le attribuzioni contemplate dall’articolo 6 della legge n. 241/1990 e s.m.i., con esclusione del provvedimento finale quando non ne abbia la competenza, e dal presente regolamento e svolge tutti gli altri compiti indicati nelle disposizioni interne. Il responsabile del procedimento può invitare presso il suo ufficio i soggetti di cui all’art. 7, comma 1°, della legge n. 241/90 e s.m.i. per ricevere chiarimenti ed informazioni utili ai fini del perfezionamento dell’istruttoria. Del colloquio è redatto, di norma, sommario verbale del quale deve essere fatta menzione nel provvedimento finale. E’ compito del responsabile del procedimento tenere informato l’interessato dell’iter del procedimento. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile segue l’ordine cronologico di presentazione delle domande tranne eccezionali casi di urgenza documentati dall’interessato oppure per motivate ragioni inerenti l’organizzazione dell’ufficio, autorizzate dal dirigente dell’area di riferimento. Art. 13 – Compiti del dirigente preposto all’area o alle strutture ad essa equiparate Il dirigente cui fa capo l’unità organizzativa responsabile: a) coordina e controlla l’attività dei responsabili dei procedimenti; b) ha compiti di impulso e di verifica del rispetto dei termini; c) adotta ogni accorgimento teso alla semplificazione dei procedimenti; d) in presenza di temporanee e specifiche esigenze può assegnare con atto scritto e motivato determinati procedimenti ad unità organizzative diverse da quelle indicate nella tabella allegata al presente regolamento; e) può esercitare, nel caso di mancato rispetto del termine, il potere sostitutivo secondo le modalità e con gli effetti di cui agli artt. 16, lett. E) e 17, lett. D) del D. Lgs. 165/01 e s.m.i. Art. 14 – Soggetti competenti per l’adozione del provvedimento finale Il responsabile del procedimento, ove non abbia la competenza ad adottare il provvedimento finale, deve far pervenire al dirigente competente i risultati Giunta Camerale Deliberazione n. 49 del 19.4.2007 dell’istruttoria almeno 5 giorni dalla scadenza del termine per l’adozione del provvedimento. Il Segretario Generale o il Dirigente competente adotta il provvedimento finale entro il termine di 5 giorni dalla presentazione della proposta del responsabile del procedimento. Quando il procedimento si conclude con un provvedimento di un organo camerale, i termini previsti nella tabella allegata valgono come termine entro il quale il responsabile del procedimento è tenuto a inoltrare la proposta all’organo competente. In caso di mancato rispetto di detto termine, il responsabile del procedimento comunicherà all’interessato i motivi del ritardo. L’organo competente per l’adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, non può discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non indicandone la motivazione nel provvedimento finale. TITOLO II L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI Art. 15 “Ambito di applicazione” La Camera di Commercio garantisce il diritto ai cittadini di accedere ai documenti amministrativi da essa formati o comunque detenuti stabilmente, al fine di assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale, assicurando peraltro la riservatezza dei dati personali nei casi previsti dalla legge. Le disposizioni sulle modalità del diritto di accesso di cui al presente regolamento si applicano anche ai soggetti portatori di interessi diffusi o collettivi. Il titolo secondo del presente regolamento disciplina le modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi della Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura di Asti, in conformità alle seguenti disposizioni: a) legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; b) D.P.R. n. 352 del 27 giugno 1992 “Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi…..” c) D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i. “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”; d) art. 37 dello Statuto della Camera di Commercio “Disciplina del procedimento amministrativo”; e) art. 38 dello Statuto della Camera di Commercio “Relazioni con l’utenza”; Giunta Camerale Deliberazione n. 49 del 19.4.2007 f) D. Lgs. N. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i. “Codice in materia di protezione dei dati personali”. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano agli atti formati o conservati dalla Camera che la legge definisce “pubblici”, quali a titolo esemplificativo, gli atti iscritti nel Registro delle imprese, le notizie del repertorio REA, ovvero contenute negli Albi e nei Ruoli. Art. 16 “Definizioni e principi in materia di accesso” Ai fini del presente articolo si intende: a) per “diritto di accesso” il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi; b) per “interessati” tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l’accesso; c) per “controinteressati” tutti i soggetti individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall’esercizio dell’accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza; d) per “documento amministrativo” ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, o non, detenuti dalla Camera di Commercio, relativi ad uno specifico procedimento e concernenti attività di pubblico interesse indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale; e) per “pubblica amministrazione” tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario. Art. 17 “Modalità di esercizio del diritto di accesso” Il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data dalla Camera di Commercio, competente a formare l’atto conclusivo o a detenerlo stabilmente. La Camera di Commercio non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso. Tale diritto si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi nei modi e nei limiti indicati dal presente regolamento. L’esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, secondo le tariffe fissate dalla Camera di Commercio, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura. In considerazione di quanto previsto dall’art. 3 bis della legge 241/90 smi la Camera di Commercio si riserva di soddisfare il diritto di accesso ai documenti, mediante il rilascio delle copie su supporto elettronico, in Giunta Camerale Deliberazione n. 49 del 19.4.2007 formato non modificabile, dietro il pagamento degli ordinari costi di ricerca e visura dei documenti e di rimborso del costo del supporto informatico. La richiesta di accesso può essere presentata anche per il tramite dell’U.O. URP. Responsabile del procedimento di accesso è il funzionario dell’unità organizzativa competente a formare il documento o detenerlo stabilmente secondo quanto indicato nelle tabelle dei procedimenti dell’Ente. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Il rifiuto, il differimento o la limitazione dell’accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dalle norme vigenti e dal presente regolamento. La CCIAA di Asti assicura che il diritto di accesso possa essere esercitato anche in via telematica. Anche l’opposizione di cui all’art. 25 del presente regolamento potrà essere esercitata attraverso l’invio della stessa all’indirizzo di posta elettronica dell’Ufficio competente a curare la procedura relativa all’esercizio del diritto di accesso, indirizzo che potrà essere consultato sul sito internet della Camera di Commercio www.at.camcom.it, alla voce “contatti”. Art. 18 “Oggetto del diritto di accesso” Salvo quanto previsto dall’articolo successivo e dalla legge 196/03 e s.m.i. sono oggetto del diritto di accesso gli atti e i documenti amministrativi formati dagli uffici camerali o presso i medesimi detenuti, quali, a titolo esemplificativo: a) le deliberazioni del Consiglio e della Giunta camerale; b) le determinazioni presidenziali; c) le determinazioni del segretario generale e dei dirigenti; le decisioni delle Commissioni istituite ed operanti in seno alla Camera di Commercio; d) i documenti contenenti autorizzazioni, iscrizioni, pareri, attestati rilasciati da organi, dirigenti o altri dipendenti camerali; e) le direttive, istruzioni e simili diramate agli uffici camerali relative ad interpretazioni di norme e procedure applicate nei rapporti con l’esterno; f) gli atti di gestione del rapporto di lavoro. La pubblicità delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta è assicurata mediante affissione all’Albo Camerale ed è disciplinata dal R.D. 20/09/34 n. 2011 nonché dal D.I. n. 12/07/82 e successive modifiche e integrazioni. Gli interessati dopo la pubblicazione possono prendere visione delle delibere e determine presso l’U.O. Segreteria, ufficio che cura anche la Protocollazione degli stessi provvedimenti.Per quanto concerne gli altri atti amministrativi indicati nel comma 1 del presente articolo l’accesso potrà essere esercitato presso i singoli uffici competenti in materia. I soggetti competenti ad emanare provvedimenti amministrativi possono, contestualmente al deliberato e motivatamente, disporre la sospensione o l’omissione della pubblicazione di un provvedimento quando questa può pregiudicare il diritto alla riservatezza di persone, gruppi e imprese. Per la visione degli atti conservati negli archivi correnti, di deposito e storico si osservano le norme di cui all’art. 122 del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42. Giunta Camerale Deliberazione n. 49 del 19.4.2007 Art. 19 “Esclusione dal diritto di accesso” Il diritto di accesso è escluso: a) quando è necessario per salvaguardare esigenze di riservatezza dell'amministrazione, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa; b) per i documenti coperti dal segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977 n. 801 e successive modificazioni e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo di cui all’articolo 17 comma 2 della legge 23 agosto 1988 n. 400 e dalle categorie di documenti formati dalla Camera di Commercio o comunque rientranti nella sua disponibilità; c) nei procedimenti tributari per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano; d) nei confronti dell’attività della Camera di Commercio diretta all’emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione; e) nei procedimenti selettivi nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psico-attitudinale relativi a terzi. Ai sensi dell’art. 24 della legge 241/90 s.m.i., commi 2 e 6, in relazione all’esigenza di salvaguardare la riservatezza di terzi, persone fisiche e giuridiche, gruppi, imprese ed associazioni, garantendo peraltro ai medesimi la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici, la Camera di Commercio individua le seguenti categorie di documenti in relazione alle quali sottrarre o differire il diritto di accesso: a) documenti richiesti in numero elevato qualora si verifichino difficoltà per la loro acquisizione; b) documenti riguardanti il personale dipendente contenenti notizie sulla situazione familiare, sanitaria, sindacale, reddituale, in quest’ultimo caso solo per la parte relativa ai dati la cui conoscenza può portare alla rilevazione di dati riservati ai sensi della vigente normativa sulla protezione dei dati personali; c) documenti attinenti a procedimenti penali, nei limiti del segreto istruttorio, e a procedimenti disciplinari, fino alla definitiva conclusione del procedimento; d) documenti contenenti dati o notizie di carattere sanitario o economico presentati da aspiranti all’iscrizione in elenchi, albi, registri e ruoli camerali; e) elenchi dei soggetti che hanno presentato offerte nel caso di pubblici incanti, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte; Giunta Camerale Deliberazione n. 49 del 19.4.2007 f) elenchi dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno segnalato il loro interesse nei casi di licitazione privata, di appalto concorso o di gara informale che prevede la trattativa privata: tali atti sono accessibili dopo la comunicazione da parte dell’ente dei candidati da invitare ovvero del soggetto individuato per l’affidamento a trattativa privata; g) elaborati e schede di valutazione dei partecipanti al concorso: il differimento è fino alla conclusione delle singole fasi del procedimento ai cui fini gli atti stessi sono preordinati. Fino a quando il procedimento non è concluso l’accesso è limitato ai soli atti che riguardano direttamente il richiedente, con esclusione degli atti relativi ad altri concorrenti; h) atti inerenti all’attività difensiva quali i pareri professionali la cui esibizione possa tradursi in eventuale elemento di prova all’interno di possibili giudizi civili intentati avverso la Camera, da cui potrebbe derivare un grave danno; i) altri documenti contenenti dati personali sensibili di cui alla legge 196/2003, e successive modificazioni, sempreché l’interesse sotteso all’istanza di accesso non possa essere agevolmente soddisfatto con il rilascio di copie di atti prive delle parti contenenti i dati di cui sopra; j) certificato generale del casellario giudiziale ed altre certificazioni comunque richieste d’ufficio (carichi pendenti, antimafia, sottoposizione a misure di sicurezza); k) corrispondenza in arrivo ed in partenza protocollata riservatamente; l) informative e rapporti per l’attribuzione di onorificenze e riconoscimenti; m) elenco nominativo delle tratte non accettate in base alla legge 77 del 1955 e successive modificazioni. Il differimento dell’accesso è disposto ove sia necessario assicurare temporanea tutela agli interessi di cui all’art. 24 comma 6 legge 241/1990 e s.m.i., o per salvaguardare esigenze di riservatezza della Camera di Commercio, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell’azione amministrativa. Può essere inoltre disposto quando si verifichino documentabili difficoltà per l’acquisizione dei documenti amministrativi richiesti, e quando l’alto numero delle richieste, in rapporto alla dotazione degli uffici che le devono soddisfare, non consente il loro accoglimento nel termine prescritto. L’atto che dispone il differimento dell’accesso ne indica la durata che deve essere motivata in rapporto alle difficoltà di cui al comma precedente. Art. 20 “Richiesta di accesso” Il diritto di accesso può essere esercitato in via informale od in via formale. Giunta Camerale Deliberazione n. 49 del 19.4.2007 L’interessato, in ogni caso, deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta, ovvero gli elementi che ne consentono l’individuazione, specificare e, ove occorra, comprovare l’interesse giuridicamente rilevante connesso all’oggetto della richiesta, far constare la propria identità e, ove occorra, i propri poteri rappresentativi. Art. 21 “Richiesta di accesso informale o verbale” Qualora sia possibile l'accoglimento immediato e non sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell'interesse sulla base delle informazioni e documentazioni fornite o sull'accessibilità del documento, il diritto di accesso si esercita in via informale mediante richiesta, anche verbale, all’U.R.P o all’ufficio della Camera di Commercio competente a formare l’atto conclusivo del procedimento. La richiesta, esaminata immediatamente e senza formalità , è accolta mediante indicazione della pubblicazione contenente le notizie, esibizione del documento, estrazione di copie, ovvero altra modalità idonea. La richiesta, ove provenga da una pubblica amministrazione, deve essere presentata dal titolare dell’ufficio interessato o dal responsabile del procedimento amministrativo ed è trattata ai sensi dell’art. 22 , comma 5 della legge. La Camera di Commercio, qualora in base al contenuto del documento richiesto riscontri l’esistenza di controinteressati, invita l’interessato a presentare richiesta formale di accesso. L’U.R.P. o l’ufficio che ha ricevuto l’istanza di accesso si attivano tempestivamente al fine di consentire l’accesso informale ai documenti amministrativi. Qualora ciò non fosse possibile provvede a comunicare all’interessato il luogo ed il giorno in cui può essere esercitato l’accesso. Art. 22 “Richiesta di accesso formale” Qualora non sia possibile l'accoglimento immediato ovvero sorgano dubbi circa il possesso dei requisiti di cui all'art. 19 comma 2 del presente regolamento, il diritto di accesso si esercita in via formale con richiesta scritta motivata che può essere presentata anche per il tramite degli Uffici Relazioni con il Pubblico, oppure inviata, anche a mezzo posta, telefax o via informatica, alla Camera di Commercio, utilizzando eventualmente gli appositi moduli prestampati e disponibili sul sito camerale all’indirizzo www.at.camcom.it/urp/accesso formale; di tale richiesta deve essere rilasciata ricevuta, con apposizione del timbro del protocollo sulla copia della richiesta. Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di trenta giorni dalla data di presentazione della richiesta, mediante risposta scritta, ai sensi dell'articolo 25 della legge 241/1990 e s.m.i.. Ove la richiesta sia irregolare o incompleta, la Camera di Commercio, entro dieci giorni, è tenuta a darne comunicazione al richiedente, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo idoneo ad accertare la ricezione. Il termine Giunta Camerale Deliberazione n. 49 del 19.4.2007 iniziale del procedimento di accesso è così interrotto e ricomincia a decorrere dalla data della presentazione della richiesta regolarizzata o completata. Qualora la richiesta di accesso venga presentata nell’ambito di uno specifico procedimento amministrativo possono essere richiesti e fissati termini brevi in relazione ai tempi di svolgimento del procedimento principale. Art. 23 “Accoglimento della richiesta di accesso formale” L'accoglimento della richiesta formale di accesso viene comunicato per iscritto. L’accoglimento della richiesta di accesso a un documento comporta anche la facoltà di accesso agli altri documenti nello stesso richiamati e appartenenti al medesimo procedimento, fatte salve le eccezioni di legge o di regolamento. La comunicazione dell’accoglimento deve contenere l'indicazione dell'unità organizzativa competente a formare l’atto o a detenerlo stabilmente, il periodo di tempo, comunque non inferiore a quindici giorni, assegnato per prendere visione dei documenti e per ottenerne copia. L'esame dei documenti e il ritiro delle eventuali copie richieste avviene nelle ore d’ufficio di apertura al pubblico, alla presenza, ove necessaria, del personale addetto. Tali operazioni possono essere effettuate da persona diversa dell’interessato, munita di delega da questi sottoscritta e accompagnata da copia del documento idoneo ad accertare l’identità del delegato. L'interessato può prendere appunti o trascrivere in tutto o in parte il contenuto dei documenti visionati, con l’espresso divieto di alterarli, in qualsiasi modo, ovvero di asportarli dal luogo in cui gli stessi sono dati in visione. In ogni caso, la copia dei documenti è rilasciata subordinatamente al pagamento degli importi dovuti ai sensi dell’art. 17 del presente regolamento. Su richiesta dell’interessato, le copie possono essere autenticate. Art. 24 “Rifiuto, differimento e mancato accoglimento della richiesta di accesso” Il rifiuto, la limitazione o il differimento dell’accesso richiesto in via formale sono motivati con apposito atto a cura del responsabile del procedimento di accesso, con riferimento specifico alla normativa vigente, alla individuazione delle categorie di cui all’art. 24 della legge, alle disposizioni di cui al presente regolamento ed alle circostanze di fatto per cui la richiesta non può essere accolta così come proposta. La richiesta si intende respinta quando siano trascorsi trenta giorni dalla sua presentazione senza che la Camera di Commercio si sia pronunciata. In caso di diniego dell’accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso il richiedente può presentare ricorso, nel termine di trenta giorni, al Tribunale amministrativo regionale, ovvero può richiedere, nello stesso termine, al difensore civico competente, che le suddette determinazioni vengano riesaminate, ai sensi dell'articolo 25 della legge n. 241/1990 s.m.i. L'accesso richiesto in via formale può essere limitato, differito ovvero rifiutato nei seguenti casi: Giunta Camerale Deliberazione n. 49 del 19.4.2007 a) nelle procedure concorsuali sino all’approvazione della graduatoria ad eccezione degli elaborati del candidato richiedente; b) nei procedimenti diretti all’individuazione del contraente per la realizzazione di lavori, forniture e prestazioni di servizio, fino all’avvenuta aggiudicazione definitiva o affidamento; c) ove sia necessario assicurare una temporanea tutela degli interessi di cui all’art. 24, comma 2, della legge 241/1990 s.m.i.. Il differimento dell’accesso è disposto ove sia sufficiente per assicurare una temporanea tutela agli interessi di cui all’art. 24, comma 6, della legge, o per salvaguardare specifiche esigenze della CCIAA, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell’azione amministrativa. L’atto che dispone il differimento dell’accesso ne indica la durata. Art. 25 “Tutela dei terzi” La Camera di Commercio cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, di cui all’art. 22, comma 1, lettera c), della legge, all’art. 16 del regolamento è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. I soggetti interessati sono individuati tenuto anche conto del contenuto degli atti connessi, di cui all’art. 7 ,comma 2 del DPR n.184/06. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche in via telematica, alla richiesta di accesso. Decorso tale termine, la Camera di Commercio provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione. La Camera di Commercio adotta ogni misura atta a garantire la tutela dei dati personali e sensibili contenuti nei documenti amministrativi da essa prodotti o detenuti stabilmente. Quando la richiesta di accesso comporta la conoscenza di dati personali e sensibili contenuti in documenti conservati dalla Camera di Commercio, il funzionario camerale, in caso di accoglimento della richiesta, dovrà adottare ogni provvedimento necessario per tutelare la vita privata e la riservatezza di persone fisiche, giuridiche, gruppi, imprese ed associazioni (es. divieto di fare copia dei documenti, accesso parziale agli atti, ecc..). Dovrà essere comunque consentita ai richiedenti la sola visione degli atti la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Quando la richiesta riguarda dati personali o sensibili in possesso della Camera di Commercio, che tuttavia non sono incorporati in un documento amministrativo, essa non costituisce istanza di accesso ai sensi della legge n. 241/1990, per cui si applicano le disposizioni della legge n. 196/2003. Art. 26“Diritto di accesso da parte dei Consiglieri camerali” I consiglieri camerali hanno diritto di ottenere dal Segretario Generale, dagli uffici camerali, nonché dall’azienda speciale della Camera di Commercio, tutte le notizie Giunta Camerale Deliberazione n. 49 del 19.4.2007 ed informazioni in loro possesso utili all'assolvimento del mandato consiliare, come risulta dal comma 2 dell’art. 11, dello Statuto della Camera di Commercio di Asti. Tale diritto legittima i consiglieri all'esame e all'estrazione di copia dei documenti che contengono le predette notizie ed informazioni. Ai consiglieri non sono addebitati i costi di riproduzione e i diritti di visura e di ricerca, posto che l'esercizio del diritto di accesso attiene alla funzione pubblica di cui il consigliere è portatore. In nessun caso i consiglieri potranno fare uso delle notizie e dei documenti in tal modo acquisiti, per fini privati; essi hanno l'obbligo di mantenere il segreto sugli atti d'ufficio nei casi previsti dalla legge. Art. 27 “Copie autentiche” Per copia autentica, o copia conforme, di un atto o documento si intende la copia, totale o parziale, del medesimo ottenuta con qualsiasi procedimento che dia garanzia della riproduzione fedele e duratura dell’atto o del documento quale, ad esempio, la copia fotostatica. La copia autentica così formata può essere validamente prodotta in luogo dell’originale. Non possono essere autenticate fotocopie di copie autentiche in considerazione del fatto che l’autenticazione consiste nell’attestazione della conformità della copia all’originale. Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 l’autenticazione della copia può essere fatta dal: Pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l’originale Pubblico ufficiale presso il quale è depositato l’originale Pubblico ufficiale al quale deve essere prodotto il documento oppure dal: Notaio Cancelliere Segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco. L’autenticazione di una copia consiste nell’attestazione di conformità con l’originale apposta alla fine della copia stessa. Vanno indicati altresì: se l’originale è depositato o conservato nei propri atti o, in caso contrario, il nome e cognome dell’esibitore e le modalità della sua certificazione ; data e luogo di rilascio della copia autentica; numero di fogli impiegato o di cui si compone la copia da autenticare; nome e cognome del soggetto che procede all’autenticazione nonché la qualifica rivestita. Il soggetto che procede all’autenticazione deve apporre la propria firma per esteso nonché il timbro dell’ufficio. Se la copia dell’atto o documento consta di più fogli la firma del pubblico ufficiale va apposta anche a margine di ciascun foglio intermedio e i fogli medesimi dovranno essere legati in modo da costituire un unico documento con apposizione sui punti di congiunzione del timbro della struttura. Ove si tratti di copie parziali, o per estratto, dovranno essere riprodotti tutti gli estremi necessari per individuare, senza possibilità di dubbio, l’atto originale. Giunta Camerale Deliberazione n. 49 del 19.4.2007 Le copie conformi rilasciate a privati, ove non ricorra una specifica ipotesi di esenzione, sono sempre soggette all’imposta di bollo. Le copie conformi scambiate tra le amministrazioni di cui al punto 16 dell’allegato B al D.P.R. 642/72 non sono assoggettate all’imposta di bollo. Presso la Camera di Commercio di Asti è deputato all’autenticazione di copie di atti e di documenti dell’Amministrazione il responsabile dell’unità organizzativa “Segreteria”. In considerazione dell’assenza dell’obbligo per la Pubblica Amministrazione di trasmettere esclusivamente agli interessati copie autentiche può essere fornita una copia semplice, anche per estratto, del provvedimento senza imposta di bollo. In tali casi la copia dovrà riportare la dicitura “copia semplice rilasciata dall’U.O. Segreteria in data……..”. TITOLO III SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA - MODALITA’ DI ESECUZIONE PER I CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE E DI ATTI DI NOTORIETA' Art. 28 Oggetto e finalita' Gli Uffici della Camera di Commercio di Asti, nello svolgimento dell’azione amministrativa, si avvalgono di tutti gli strumenti di semplificazione ai sensi della normativa vigente: - documentazione mediante semplice esibizione; - dichiarazione sostitutiva di certificazione; - dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Il presente documento, in osservanza di quanto previsto dall’art. 72 del TU, disciplina i controlli sulle dichiarazioni sostitutive presentate all'Amministrazione e quelli ad essa richiesti relativamente a dati ed informazioni contenuti nelle proprie banche dati da parte di altre Amministrazioni pubbliche, di gestori ed esercenti di servizi pubblici, nonché di privati che, ai sensi della L. 340/2000, accettano autocertificazioni. I controlli effettuati dall’Ente Camerale sulle dichiarazioni sostitutive ricevute nell'ambito di propri procedimenti amministrativi ed i riscontri effettuati per altri soggetti sono finalizzati a garantire la massima efficacia dell'azione amministrativa e la repressione di eventuali abusi in relazione all'ottenimento di benefici o provvedimenti. Giunta Camerale Deliberazione n. 49 del 19.4.2007 Art. 29 “Definizione di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà ” Per dichiarazioni sostitutive di certificazioni si intendono le dichiarazioni, anche inserite in istanze, prodotte in sostituzione delle normali certificazioni, riferite a stati, qualità personali e fatti elencati nell'art. 46 del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa, approvato con il DPR 445 del 28/12/2000, e sottoscritte dall'interessato con le modalità richiamate nell'art. 32 del presente regolamento. Non sono sostituibili con autocertificazione, come ribadito dall'art. 49 del citato Testo Unico, i certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità alle norme dell'Unione Europea, di marchi o brevetti, salvo diverse disposizioni delle normative di settore. L'Amministrazione provvede, qualora l'interessato lo dichiari, all'acquisizione diretta delle notizie certificabili dalla stessa o da altre amministrazioni pubbliche oppure contenute in documenti dalle stesse posseduti. L'esibizione del documento di riconoscimento, per i dati in esso contenuti (nascita, residenza, cittadinanza, stato civile e codice fiscale, per i possessori di carta di identità elettronica), ha lo stesso valore probatorio dei corrispondenti certificati. E’ comunque fatta salva la facoltà di verificare nel corso del procedimento la veridicità e l’autenticità dei dati contenuti nel documento di identità o di riconoscimento. La copia del documento è inserita nel fascicolo. Qualora l’interessato sia in possesso di un documento di identità o di riconoscimento non in corso di validità, gli stati, le qualità personali e i fatti in esso contenuti possono essere comprovati mediante esibizione dello stesso, purchè l’interessato dichiari, in calce alla fotocopia del documento, che i dati contenuti nel documento non hanno subito variazioni dalla data del rilascio. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del T.U, possono essere rese, con le modalità previste dall’art. 38 del medesimo T.U., per fatti, stati e qualità personali non rilevabili da certificazioni, pubblici registri, albi od elenchi, di diretta conoscenza dell'interessato. A tale categoria appartengono anche le dichiarazioni di conformità all'originale delle copie di atti o documenti rilasciati o conservati da una pubblica amministrazione, di un titolo di studio o di servizio e di un documento fiscale che deve obbligatoriamente essere conservato dai privati; in tali casi la dichiarazione di conformità può essere apposta in calce alla copia stessa. Le dichiarazioni di cui sopra, che possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui il dichiarante abbia diretta conoscenza, possono Giunta Camerale Deliberazione n. 49 del 19.4.2007 essere espressamente richieste o prodotte per evidenziare fatti e circostanze nell'interesse del dichiarante. Per i soggetti che si trovino in situazioni di impedimento alla sottoscrizione o di temporaneo impedimento alla dichiarazione oppure di soggezione a potestà dei genitori, o di tutela o di curatela, rispettivamente previste agli artt. 4 e 5 del T.U., le dichiarazioni e le sottoscrizioni sono rese, in loro vece, dai soggetti e con le modalità indicati negli stessi articoli e nell'art. 32 del presente regolamento. Art. 30 Richiamo di disposizioni generali in materia di dichiarazioni sostitutive L’Ente Camerale non può richiedere atti o certificati concernenti stati, qualità personali e fatti che risultino elencati all’art. 46 del TU, che siano attestati in documenti già in possesso o in possesso di altre P.A. o che comunque esso stesso sia tenuto a certificare. In tali casi l’Ente è tenuto ad acquisire d’ufficio le relative informazioni, previa indicazione, da parte dell’interessato, dell’amministrazione competente e degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall’interessato. La relativa richiesta o la mancata accettazione delle dichiarazioni da parte dei dipendenti della Camera di Commercio, costituisce violazione dei doveri d'ufficio. Costituisce altresì violazione dei doveri d’ufficio, il rifiuto del dipendente di accettare l’attestazione di stati, qualità personali e fatti mediante l’esibizione di un documento di riconoscimento. Le dichiarazioni sostitutive richieste debbono contenere soltanto le informazioni relative a stati, fatti e qualità personali, previste dalla legge o da regolamenti, e strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità per le quali sono acquisite e hanno la stessa validità temporale degli atti che vanno a sostituire e sono rese a titolo definitivo, non sussistendo l'obbligo del soggetto di produrre, in seguito, la relativa documentazione. Gli Uffici, nel predisporre i moduli per le istanze o per le eventuali dichiarazioni sostitutive da produrre nel corso dei procedimenti di competenza, devono inserire negli stessi le necessarie formule per le dichiarazioni sostitutive. Nei moduli deve essere inserito il richiamo alle sanzioni penali previste dall'art. 76 del TU, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci e devono essere precisate le conseguenze sui procedimenti nei casi di omesse o non veritiere dichiarazioni. Deve essere inoltre inserita l'informativa di cui all'art. 13 del d.lgs 196/03 smi, per la tutela della riservatezza dei dati personali. Gli interessati hanno la facoltà di utilizzare i moduli predisposti oppure produrre istanze, comunque in regola con la normativa in materia di imposta di bollo, e dichiarazioni in forma libera; tuttavia il testo dovrà comprendere tutti i dati richiesti per il procedimento cui attengono. Giunta Camerale Deliberazione n. 49 del 19.4.2007 Le istanze e le dichiarazioni, come previsto dall'art.38 del TU, sono sottoscritte in presenza del dipendente addetto a riceverle oppure sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. Le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se sottoscritte con la firma digitale oppure quando il sottoscrittore è identificabile tramite la carta di identità elettronica. In caso di invio via fax, devono essere accompagnate dalla fotocopia di un documento di identità valido. Art. 31 “Tipologie di procedimenti amministrativi interessati” Le dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atti di notorietà devono essere sottoposte a controlli in relazione alla tipologia di procedimenti amministrativi riferiti alle singole U.O.. Art. 32“Modalità dei controlli” Per i controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione, gli Uffici dell’Ente compiono verifiche dirette od indirette presso le Amministrazioni che certificano stati, qualità e fatti oggetto delle dichiarazioni o che, in ogni caso, siano in possesso di dati ed informazioni relative agli stessi. Le verifiche dirette sono eseguite accedendo direttamente alle informazioni detenute dall'Amministrazione certificante, anche mediante collegamento informatico o telematico fra banche dati. Le verifiche indirette sono compiute richiedendo, anche attraverso strumenti telematici ed informatici, conferma scritta ai competenti Uffici dell'Amministrazione che detiene i dati. Per i controlli sulle dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà, gli Uffici dell’Ente possono chiedere al dichiarante di fornire informazioni aggiuntive e chiarimenti, compiere indagini presso altre pubbliche amministrazioni e visite ispettive per verificare situazioni di fatto. In caso di fondato dubbio sulla veridicità delle dichiarazioni rese potranno essere richieste indagini di autorità diverse, anche di polizia giudiziaria. Giunta Camerale Deliberazione n. 49 del 19.4.2007 Art. 33 “Criteri per l'effettuazione dei controlli” a) Controlli in caso di ragionevole dubbio Tutte le volte che il Responsabile del procedimento o l’operatore che svolge l’istruttoria ha un ragionevole dubbio sulle dichiarazioni sostitutive presentate, adeguatamente motivato e non basato su generiche supposizioni, è tenuto a compiere il controllo ovvero a darne informazione al Responsabile del Procedimento, ai fini dell’attivazione del controllo. Tale controllo va effettuato per le situazioni dalle quali emergano elementi di incoerenza palese delle informazioni rese, di inattendibilità evidente delle stesse, di imprecisioni ed omissioni tali da far supporre che il dichiarante non intende fornire all'Amministrazione elementi che consentano una corretta e completa valutazione. Va, inoltre, effettuato quando nelle autocertificazioni le situazioni descritte sono indeterminate e non consentono il loro raffronto con documenti od elementi di riscontro paragonabili. b) controlli a campione I controlli a campione sui contenuti delle dichiarazioni sostitutive devono essere compiuti, con periodicità almeno semestrale, su tutte le dichiarazioni sostitutive con cifra finale di protocollo pari / dispari presentate nei giorni, scelti per iscritto il giorno stesso, dal Responsabile U.O., in modo da garantire il controllo di almeno il 10% delle pratiche pervenute complessivamente nei giorni considerati. Qualora il controllo abbia rivelato una percentuale di dichiarazioni non veritiere superiore al 25% del totale controllato, si procederà ad un nuovo controllo a campione con la stessa modalità. c) controlli puntuali I controlli puntuali vengono eseguiti quando le dichiarazioni sostitutive riguardano contenuti con rilevanti profili di complessità dovuta all'intreccio delle informazioni prodotte oppure presentano un elevato grado di criticità riguardo a situazioni consolidate oppure quando sono richiesti dalla normativa che disciplina il procedimento . I controlli possono essere preventivi o successivi; i primi sono compiuti durante l’iter procedimentale, i secondi dopo l’adozione dei provvedimenti ed esclusivamente sulle dichiarazioni rese dai soggetti beneficiari degli stessi. Art. 34 “Rilevazione di errori sanabili e di imprecisioni” Qualora nel corso dei controlli si rilevino errori e/o imprecisioni, che non costituiscono falsità, i soggetti interessati sono invitati dal responsabile del procedimento ad integrare od a rettificare le dichiarazioni entro quindici giorni dal Giunta Camerale Deliberazione n. 49 del 19.4.2007 ricevimento della richiesta scritta, inoltrata anche con mezzi telematici che consentono la rilevazione della data certa. Si verifica tale circostanza quando l'informazione è evidentemente errata ed imprecisa e quando la stessa può essere sanata con una successiva dichiarazione. In particolare il responsabile del procedimento deve verificare: - l’evidenza dell’errore; - la sua non incidenza effettiva sul procedimento in corso; - la possibilità di essere sanato con dichiarazioni integrative. La regolarizzazione può riguardare aspetti formali e di procedura, ma non il contenuto delle dichiarazioni. In mancanza di regolarizzazione, l'interessato sarà escluso, con provvedimento formale del responsabile, dal procedimento per il quale la dichiarazione è stata resa. Art. 35 “Provvedimenti conseguenti il riscontro di false dichiarazioni” Qualora il controllo dei contenuti delle dichiarazioni rilevi, in sede di verifica, elementi di falsità nelle dichiarazioni rese, il Responsabile del procedimento ha l’obbligo, ai sensi dell’art. 76 del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa, di inoltrare segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale competente allegando copia autenticata della dichiarazione ed indicando gli elementi di falsità riscontrati. Inoltre, ai sensi dell’art. 75 del citato Testo Unico, il Responsabile del procedimento, in caso di controllo preventivo, dovrà attivarsi per escludere il soggetto che abbia dichiarato il falso dal procedimento in corso, comunicandogli i motivi dell’esclusione; in caso di controllo successivo dovrà invece attivarsi affinché venga immediatamente adottato un provvedimento per l’esclusione dai benefici eventualmente conseguiti a seguito delle false dichiarazioni accertate. Art. 36 “Responsabilità del dichiarante, del pubblico ufficiale e dell'amministrazione” Ai sensi dell'art. 76 del T.U. in materia di documentazione amministrativa, il sottoscrittore di dichiarazioni sostitutive mendaci è punibile ai sensi del Codice penale, anche se le stesse sono rese nell'interesse di altri. Il pubblico ufficiale che omette o ritarda di presentare denuncia all'autorità giudiziaria è punibile ai sensi dell'art. 361 del Codice penale. La Camera di Commercio ed i suoi funzionari non sono responsabili per gli atti emanati in conseguenza di false dichiarazioni, di documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, prodotti dall’interessato o da terzi, salvo i casi di dolo o di colpa grave. Giunta Camerale Deliberazione n. 49 del 19.4.2007 Art. 37 “Controlli effettuati dalla camera di commercio per conto di altre amministrazioni e su richiesta di privati” Gli Uffici della Camera di Commercio sono tenuti a svolgere verifiche indirette e ad agevolare verifiche dirette su dichiarazioni sostitutive per conto di altre pubbliche amministrazioni o gestori ed esercenti di pubblici servizi, senza oneri a loro carico, nei termini stabiliti da eventuali intese e, comunque, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Il mancato riscontro delle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri d'ufficio. Nel caso in cui il soggetto dichiarante abbia attivato procedimenti anche presso la Camera di Commercio, possono essere sottoposte a verifiche incrociate anche le informazioni rese per procedimenti simili. Qualora il controllo riguardi dichiarazioni sostitutive presentate a privati che le abbiano accettate, l'Amministrazione fornisce, previa definizione di appositi accordi con i soggetti stessi con previsione di rimborso delle spese, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi ,su richiesta del soggetto privato corredata del consenso del dichiarante. Le comunicazioni relative alla corrispondenza dei dati dichiarati con quelli in proprio possesso potranno essere presentate facendo ampio ricorso agli strumenti informatici e telematici, inclusi fax e posta elettronica; le stesse dovranno contenere l'indicazione dell'esito del controllo, dell'ufficio controllante, del responsabile del procedimento e della data. Art. 38 “Interconnessione delle banche dati” Qualora il complesso di dati ed informazioni sia tale da comportare rilevante impegno organizzativo ed economico sia per la Camera di Commercio sia per le pubbliche amministrazioni con le quali frequentemente si instaurano rapporti per i controlli oggetto del presente regolamento, le relazioni istituzionali dovranno essere formalizzate con specifici protocolli d'intesa tecnico-operativi o con convenzioni preferibilmente su basi reciproche – atte ad individuare i criteri tecnici ed organizzativi per l'accesso informatico e telematico e, in particolare, in caso di accesso diretto alle banche dati, le modalità di identificazione dei soggetti abilitati e le condizioni per l'accesso. Per l'accesso alle banche dati di altri soggetti è necessario rispettare le norme della legge sulla tutela dei dati personali. Giunta Camerale Deliberazione n. 49 del 19.4.2007 Art. 39 “ Rilevazione degli esiti dei controlli” In considerazione dell’obbligo dell’Ente di trasmettere i dati al Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio entro il 28 febbraio dell'anno successivo, i responsabili U.O. devono trasmettere in tempo utile all’U.O. Affari legali e gestione risorse umane una relazione attestante i controlli effettuati per ogni procedimento, secondo il modello seguente. COMUNICAZIONE DEGLI ESITI DELL’ATTIVITA’ DI CONTROLLO DELLE AUTOCERTIFICAZIONI Ufficio _____________________________________ Responsabile del procedimento ______________________________ Tipo di procedimentoi_______________________________________________________ Dati autocertificatiii _________________________________________________________ Tipo di controllo effettuatoiii ___________________________ Dimensione del campioneiv ____________________________ Soggetto presso il quale __________________________________ si effettua Modalità con cui si effettua _________________________________________ N° di autocertificazioni irregolarivii__________________________ N° di autocertificazioni viii irregolari ______________________ risultate risultate il il controllov controllovi formalmente sostanzialmente Art. 42 – Entrata in vigore e pubblicità Il presente regolamento, da inserire sul sito internet della Camera, entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione all’Albo Camerale Giunta Camerale Deliberazione n. 49 del 19.4.2007 NOTE PER LA COMPILAZIONE: Inserire la tipologia di procedimento amministrativo per cui viene presentata l’autocertificazione indicando una tra le seguenti voci: iscrizioni (comprensive di variazioni e cancellazioni) partecipazioni a gare partecipazioni a concorsi accessi a benefici altro (specificare) i ii indicare quale tra: dati anagrafici titoli di studio situazione reddituale o economica antimafia posizione agli effetti degli obblighi militari stato di disoccupazione stato di invalidità carichi pendenti autorizzazioni possedute assolvimento obblighi contributivi dati anagrafe tributaria qualità di casalinga o studente qualità di legale rappresentante qualità di vivenza a carico altro (specificare) iii Indicare una tra le seguenti tipologie per ciascuna procedura controllata: A TAPPETO: tutte le autocertificazioni presentate dai singoli soggetti; A TAPPETO SUI BENEFICIARI: le autocertificazioni presentate dai soli soggetti che hanno avuto accesso ai benefici a seguito di graduatoria (es.: vincitori di concorsi e gare, assegnatari di contributi); A CAMPIONE: a campione sull’intero universo delle autocertificazioni presentate. iv In caso di controlli a campione o a tappeto sui beneficiari, indicare la percentuale di autocertificazioni sottoposte a controllo sul totale di quelle presentate (oppure la percentuale di beneficiari sul totale dei richiedenti). Indicare l’ente certificatore, vale a dire quello che detiene il dato sottoposto a controllo (punto 1 circ. 8/99 del Dipartimento della Funzione Pubblica). v vi Indicare quale modalità di controllo si è adottata tra: DIRETTO: accesso diretto ad una banca dati dell’ente certificante, INDIRETTO FAX, scambio di richieste / risposte via fax, INDIRETTO POSTA, scambio di richieste / risposte via posta INDIRETTO E-MAIL, scambio di richieste / risposte via posta elettronica, ALTRO (specificare). vii Indicare la quantità di autocertificati risultati formalmente irregolari e che potrebbero essere (o sono stati) regolarizzati d’ufficio o a seguito di veloce accertamento in merito alla sostanziale veridicità dei dati autocertificati. viii Indicare la quantità di autocertificati risultati sostanzialmente irregolari e che sono stati (o saranno) segnalati alla Procura della Repubblica con la conseguente decadenza dal beneficio ottenuto. Giunta Camerale IL SEGRETARIO GENERALE (Avv. Maria Erminia Zotta) Deliberazione n. 49 del 19.4.2007 IL PRESIDENTE (Mario Sacco)