AZIENDA OSPEDALIERA SAN LUIGI DI ORBASSANO SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE REGIONE PIEMONTE CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE PERSONALE COMPARTO SANITÀ QUADRIENNIO 1998 2001 ART. 1 CAMPO DI APPLICAZIONE Il presente Contratto Collettivo Integrativo si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo, indeterminato o determinato, escluso il personale Dirigente, dipendente dell'A.S.O. "San Luigi" di Orbassano. ART. 2 TERMINI DEL CONTRATTO Il presente Contratto Integrativo regola le materie elencate dall'art. 4 del CCNL - Comparto Sanità 1998-2001. In caso di controversie sull'interpretazione del presente Contratto integrativo, le parti si incontreranno per la definizione della clausola controversa. Per tutta la durata degli incontri sulla clausola controversa le parti si asterranno dall'assumere iniziative al riguardo. ART. 3 SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI Al fine di dare concreta attuazione alla materia è stato approvato, con deliberazione n. 552 del 19/4/2000, un Accordo sull'individuazione delle prestazioni indispensabili da garantire in caso di scioperi, stipulato tra l'Amministrazione e le OO.SS. in data 11/4/2000 e sottoscritto in data 18/4/2000 dalle Organizzazioni degli utenti, che viene allegato quale parte integrante e sostanziale al presente contratto (all. n.1). ART. 4 RELAZIONI SINDACALI Il confronto con il Sindacato risulta determinante per un'azione comune di informazione, partecipazione, coinvolgimento nei processi di riorganizzazione ed innovazione aziendale. Le parti prendono atto che le relazioni sindacali a livello decentrato si articolano nelle seguenti fasi, previste dall'art. 6 del CCNL 1998/2001. Informazione: Le parti stabiliscono che in tutte le materie oggetto di trattativa sindacale (contrattazione, concertazione, consultazione) l'informazione deve essere preventiva. L'informazione deve essere assicurata su tutti gli atti di valenza generale, anche di carattere finanziario, concernenti il rapporto di lavoro, la formazione, l'organizzazione degli uffici, la gestione complessiva delle risorse umane, i piani di programmazione dei servizi nonché di quelli occupazionali e gli atti concernenti la sicurezza sui luoghi di lavoro. Le parti si incontrano annualmente per la programmazione aziendale. Concertazione: La concertazione si svolge in appositi incontri che iniziano entro 48 ore dalla data di ricezione della richiesta di trattativa da parte di uno dei soggetti contraenti e si conclude nel termine tassativo di trenta giorni dalla data della relativa richiesta. Dell'esito della concertazione è redatto verbale dal quale risultano le posizioni delle parti nelle materie oggetto della stessa, che sono: • • • • • articolazione dell'orario di servizio; verifica periodica della produttività delle strutture operative; definizione dei criteri per la determinazione della distribuzione, dei carichi di lavoro; andamento dei processi occupazionali; definizione dei criteri per il conferimento degli incarichi relativi alle posizioni organizzative e loro valutazione periodica secondo l'art. 21 del CCNL; • definizione dei sistemi per la valutazione permanente di cui all'art. 35 c. 2 del CCNL. • · Consultazione: La consultazione riveste carattere obbligatorio sulle seguenti materie: • • organizzazione e disciplina degli uffici, nonché consistenza e variazione delle dotazioni organiche; modalità per la periodica designazione dei rappresentanti per la composizione del collegio arbitrale di cui all'art. 59, comma 8 del D.Lgs. n. 29 del 1993 sino all'entrata in vigore della disciplina inerente i collegi di conciliazione ed arbitrato; • casi di cui all'art. 19 del D.Lgs. 19/9/1994 n. 626. • • · Per permettere una razionale trattazione degli argomenti sarà favorita la predisposizione di calendari di riunioni che affrontino congiuntamente argomenti fra loro collegati. Contrattazione Le RSU e le OO.SS devono comunicare preventivamente all'Azienda i soggetti componenti la delegazione di parte sindacale ai sensi dell'art. 9 del citato CCNL, abilitati alle relazioni sindacali ed alla sottoscrizione dei relativi verbali. Tutti gli accordi e verbali d'incontro debitamente sottoscritti saranno forniti in copia a tutti i soggetti abilitati che ne facciano richiesta. Le parti concordano di utilizzare lo strumento delle Commissioni Bilaterali con un ruolo di raccolta dati, di analisi, di studio e di formulazione di proposte in ordine a specifiche materie, senza possibilità di sottoscrivere accordi vincolanti e quindi con funzione di supporto e non sostitutiva alla contrattazione. ART. 5 DIRITTO DI ASSEMBLEA Ai sensi dell'art. 2 del C.C.N.L. Quadro del 07.08.98 i dipendenti hanno diritto di partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali in idonei locali concordati con l'Amministrazione, per n. 10 ore annue pro capite senza decurtazione della retribuzione. Le assemblee, che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi, possono essere indette singolarmente o congiuntamente, con specifico ordine del giorno su materie di interesse sindacale e di lavoro, dai Dirigenti Sindacali di cui all'art. 10 del C.C.N.L. Quadro del 7.8.1998. Le assemblee sono indette con le seguenti modalità: a) I Dirigenti Sindacali debbono comunicare alla Direzione dell'Azienda, con un preavviso di almeno tre giorni (salvo casi eccezionali), la convocazione dell'assemblea con l'indicazione della sede, dell'orario, dell'ordine del giorno e dell'eventuale partecipazione dei Dirigenti Sindacali esterni; b) l'Azienda deve comunicare ai Dirigenti Sindacali promotori, entro 48 ore dall'Assemblea, eventuali condizioni eccezionali e motivate che comportino l'esigenza, per l'Amministrazione, di uno spostamento della data dell'assemblea. In caso contrario l'assemblea si intende autorizzata. b) La rilevazione dei partecipanti e delle ore di partecipazione di ciascuno all'assemblea è effettuata dai responsabili delle singole unità operative e comunicata all'U.O.A. Amministrazione del Personale. L'uso dei locali per le riunioni verrà autorizzato dall'Azienda secondo l'ordine cronologico di presentazione delle richieste da parte dei Dirigenti Sindacali. Durante lo svolgimento delle assemblee deve essere garantita la continuità delle prestazioni indispensabili nelle unità operative interessate. ART. 6 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE Le parti riconoscono il valore strategico della formazione quale strumento di ottimizzazione delle risorse umane e di cambiamento organizzativo al fine di una migliore efficienza, produttività e qualità di servizi nonché leva essenziale per accrescere e potenziare le capacità professionali di ciascun dipendente, anche ai fini della progressione economica orizzontale e verticale. I principi generali a cui si ispira l'Azienda sono i seguenti: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. promuovere il raggiungimento degli obiettivi definiti dai vertici aziendali; concorrere alla realizzazione delle attività aziendali ispirate ai valori espressi nella carta dei servizi; motivare il personale alla comprensione ed alla gestione del cambiamento; considerare la formazione permanente uno degli strumenti importanti per il miglioramento della qualità dei servizi; coinvolgere e valorizzare al massimo le risorse interne per promuovere il cambiamento in vista del miglioramento dell'assistenza e dello sviluppo dell'organizzazione; migliorare la gradibilità ed il coinvolgimento dei dipendenti nello svolgimento delle proprie funzioni; istituire dei percorsi formativi e di addestramento professionale per il personale neoassunto; prevedere iniziative formative riferite a modifiche normative e regolamentari, organizzative e per innovazioni tecnologiche specialistiche; prevedere iniziative formative per la riqualificazione/riconversione professionale, finalizzate all'utilizzazione in un settore diverso da quello di appartenenza. 18. L'Azienda predispone un Piano di Formazione Aziendale, annuale o biennale, in linea con gli obiettivi aziendali, nel quale vengono esplicitati, i bisogni formativi del personale di tutte le UU.OO e vengono altresì definite le risorse finanziarie finalizzate all'attività formativa e di aggiornamento. Le parti concordano nel privilegiare la formazione svolta in sede con docenti interni, formazione che consente notevoli economie nelle spese accessorie nonché maggiori risposte ai bisogni formativi espressi ed una rapida valutazione dei risultati ottenuti. L'utilizzo degli istituti contrattuali connessi all'aggiornamento professionale, obbligatorio e facoltativo, ed i relativi iter procedurali, sono previsti e disciplinati dal citato Piano di Formazione. Aziendale a cui il presente contratto integrativo rinvia. Ai sensi dell'art. 4 del presente contratto una Commissione Bilaterale avrà il compito di raccogliere ed elaborare specifici dati relativi all'attività formativa, nonché di presentare eventuali proposte in merito al piano di formazione prima della sua definitiva adozione. ART. 7 DIRITTO ALLO STUDIO Al fine di garantire il diritto allo studio ai dipendenti a tempo indeterminato sono concessi, ai sensi dell'art.3 D.P.R. 395/88 e art. 20 D.P.R. 384/90, permessi retribuiti nella misura massima di 150 ore annue individuali, per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio in corsi universitari, post universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di - qualificazione professionale, statali, pareggiate e/o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio dei titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico, comprendendo in essi anche il tempo necessario per raggiungere la sede di svolgimento dei corsi. La frequenza di un corso non va intesa soltanto come presenza alle lezioni, quanto come partecipazione diretta agli impegni che lo svolgimento del corso stesso comporta, in essi compresa l'attività di preparazione all'esame finale il cui sostenimento giustifica l'assenza dal servizio e legittima la fruizione dei permessi da parte del dipendente ammesso al beneficio. Il personale che fruisce dei permessi di cui trattasi ha diritto, salvo eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio, a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami. Il numero dei dipendenti che possono usufruire della riduzione dell'orario di lavoro, nel limiti indicati, non deve superare il 3% delle unità in servizio all'inizio di ogni anno. Nel caso in cui il numero delle domande pervenute superi la percentuale prevista, vengono osservati i criteri di precedenza previsti dalla vigente normativa: a) Dipendenti che frequentano corsi per il conseguimento di diplomi professionali relativi ai profili del ruolo sanitario; Dipendenti che frequentano l'ultimo anno del corso di studi e se studenti universitari o post - universitari, abbiano superato gli esami degli anni precedenti; Dipendenti che frequentano il penultimo anno di corso; successivamente quelli che, nell'ordine frequentano gli anni ad esso anteriori, escluso il primo, ferme restando, per gli studenti universitari e post - universitari il superamento degli esami degli anni precedenti; b) Dipendenti che frequentano corsi per il conseguimento di diplomi professionali relativi a profili di altri ruoli; c) Nell'ambito di ciascuna delle fattispecie di cui ai punti a) e b), la precedenza è accordata, nell'ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studio della scuola media, inferiore, della scuola superiore, universitari o post - universitari; d) A parità di condizioni, i permessi sono accordati ai dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi medesimi per lo stesso o per altro corso di studio e,, in caso di ulteriore parità, secondo l'ordine decrescente di età. Ogni anno le domande relative alla concessione dei permessi in argomento devono pervenire alla Direzione Generale entro il 15 novembre. Le eventuali richieste giunte dopo la scadenza del termine sono prese in considerazione solo se i presupposti per l'ammissione al beneficio si sono realizzati successivamente alla suddetta data e sempreché vi siano posti disponibili, non essendo stata raggiunta la percentuale sopra prevista. I beneficiari del permesso devono presentare all'Amministrazione idonea documentazione attestante la frequenza alle scuole ed ai corsi, nonché il sostenimento degli esami finali. In mancanza della predetta documentazione, i permessi già utilizzati vengono considerati come aspettativa senza retribuzione per motivi personali. Il dipendente part-time può fruire dei permessi in argomento in misura proporzionale alla durata della prestazione lavorativa, secondo i criteri e con le modalità che saranno definiti dall'apposita Commissione in base alla normativa vigente. Il dipendente part-time che segua un corsi di studi senza fruire dei permessi di cui trattasi può richiedere al proprio Responsabile di essere ammesso a turni di lavoro che agevolino la frequenza scolastica, compatibilmente con le esigenze servizio. ART. 8 LIBERA PROFESSIONE Le modalità e i criteri per l'individuazione del personale di supporto all'attività libero - professionale dei Dirigenti sanitari, del personale di collaborazione e i relativi compensi sono stabiliti in apposito regolamento aziendale. ART. 9 PARI OPPORTUNITÀ In applicazione dell'art. 7 C.C.N.L. 1998/2001 l'Azienda favorisce l'operatività del Comitato per le pari opportunità, allo scopo di pervenire all'effettiva parità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale, che tengano conto anche della posizione delle lavoratrici in seno alla famiglia. Per consentire al Comitato per le pari opportunità la realizzazione delle proprie finalità, l'Azienda provvederà a: • • • • garantire ed agevolare all'interno dell'Azienda il flusso delle informazioni concernenti l'attività del Comitato e pubblicizzare i risultati del lavoro svolto dal medesimo; rendere noti ai responsabili delle strutture aziendali Ja composizione, i compiti ed i diritti del Comitato; garantire la partecipazione del personale femminile a corsi di formazione. · ART. 10 PREVENZIONE E TUTELA DELLA SALUTE SUL LUOGO DI LAVORO Le parti riconoscono la priorità della tutela della salute dei lavoratori, dell'igiene e della sicurezza all'interno delle strutture dell'Azienda, in ragione della diversità e molteplicità dei fattori di rischio presenti. Pertanto, fra gli obiettivi prioritari assume particolare rilevanza la concreta applicazione del complesso di norme contenute nel D.L.vo 19 settembre 1994, n.626 e successive modificazioni ed integrazioni nonché l'adozione di idonee iniziative atte a sviluppare all'interno dell'Azienda la cultura della prevenzione. L'Azienda si impegna pertanto a fornire un'adeguata ed aggiornata e informazione sui rischi per la sicurezza e la salute dei dipendenti nonché, sulle misure e sulle attività di prevenzione e protezione anche nel caso di introduzione di nuove tecnologie, nuove apparecchiature, nuove sostanze o preparati pericolosi. Si impegna altresì a svolgere formazione specifica in materia di sicurezza e salute. L'Azienda assicura l'effettivo esercizio delle, attribuzioni previste per i, Rappresentanti per la sicurezza dell'art. 19 del D.L.vo 626/94, in particolare per quanto attiene l'accesso ai luoghi di lavoro. Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro, da parte dei R.L.S., sarà esercitata nel rispetto delle esigenze lavorative. Tali visite si possono anche svolgere congiuntamente al responsabile del S.P.P. o a un addetto da questi incaricato ovvero al Medico competente. Il datore di lavoro consulta i R.L.S. su tutti gli interventi per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo dello stesso. La consultazione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, nei casi .previsti dalla legge, deve essere effettiva e tempestiva in modo da consentire agli stessi di esercitare la facoltà di formulare proprie proposte e osservazioni che devono essere verbalizzate dal Responsabile del Servizio Protezione e Prevenzione e sottoscritte. Le riunioni periodiche previste dall'art. 11 del D.L.vo 626/24 sono convocate con almeno 5 giorni lavorativi di preavviso e su ordine del giorno scritto. I Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza possono richiedere la convocazione della riunione periodica in presenza di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative modifiche delle condizioni lavorative. Delle riunioni viene redatto apposito verbale. Le notizie, le informazioni e la documentazione in possesso dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dovranno essere dagli stessi utilizzate esclusivamente per le finalità connesse con la propria funzione, nel rispetto del segreto professionale. ART. 11 MOBILITA' INTERNA DEL PERSONALE L'istituto è stato disciplinato con apposito Accordo allegato alla presente con il n. 2 e già deliberato con atto n. 1759 del 13/12/2000. I punti più rilevanti sono rappresentati dalla precisa definizione delle modalità procedurali e dalla individuazione dei criteri per la valutazione delle domande di mobilità interna al fine della predisposizione della graduatoria ART. 12 TEMPO PARZIALE Si è proceduto alla stesura di un Regolamento allegato al presente Accordo con il n. 3 in cui vengono disciplinate le modalità di richiesta e che ha decorrenza dal 01.07.2000. Particolarmente qualificante è, al proposito, la definizione dei profili orari che5 in ogni unità operativa, sulla base delle specifiche esigenze di servizio, sono ipotizzabili. In tale contesto si sono individuati sia i profili orari per il part time orizzontale che per il part time verticale. Al solo personale amministrativo a turno fisso è consentito di concordare il proprio orario di lavoro con il Dirigente Responsabile. ART. 13 LAVORO STRAORDINARIO L'istituto, dal punto di vista economico, è stato accorpato nel Fondo per le condizioni di lavoro, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38 del C.C.N.L. vigente. Il Monte ore complessivo per l'anno 2000 è stato definito in 29.000 ore di cui 19.000 afferenti all'Area Sanitaria. E da precisare che ai servizi sanitari verrà riconosciuto a titolo di retribuzione di risultato, in presenza della capienza del relativo Fondo, altre 6.200 ore che saranno finalizzate al pagamento del maggior orario derivante dall'emergenza infermieristica. ART. 14 POSIZIONI ORGANIZZATIVE L'Azienda istituisce posizioni organizzative che richiedono lo svolgimento di funzioni con assunzione diretta di elevata responsabilità, previa concertazione con le OO.SS. L'individuazione viene effettuata sulla base dei seguenti criteri di massima: • • • funzioni di direzione di strutture di particolare complessità, con elevato grado di esperienza e autonomia gestionale ed organizzativa; attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione; attività di staff e/o di studio, di ricerca, ispettive, di vigilanza e controllo, di coordinamento di attività didattica. L'Azienda definisce quindi la graduazione delle funzioni, sulla base dei sotto elencati elementi: A. livello di autonomia e responsabilità della posizione anche in relazione all'effettiva presenza di posizioni dirigenziali sovraordinate; B. grado di specializzazione richiesta dal compiti affidati; C. complessità delle competenze attribuite; D. entità delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche e strumentali direttamente gestite; E. valenza strategica della posizione rispetto agli obiettivi aziendali; F. rilevanza e natura delle relazioni interne (con altre unità operative, con il vertice aziendale ecc ...), esterne (con l'utenza) e istituzionali (con altri enti pubblici). e così come specificati nella "Scheda per la valutazione della posizione" allegata al presente contratto (all. n. 4). A tale graduazione, che viene operata per l'area sanitaria dal Direttore Sanitario e per l'area amministrativa dal Direttore Amministrativo, è correlato il trattamento economico di posizione, secondo i parametri di riferimento contrattuali. Più precisamente, si prefigurano 7 fasce, individuate con le lettere A, B, C, D, E, F, G, come di seguito specificato: • • • • • • • fascia A punti da 330 a 440, fascia B punti da 441 a 550; fascia C punti da 551 a 660; fascia D punti da 661 a 770; fascia E punti da 771 a 880; fascia F punti da 881 a 990; fascia G punti da 991 a 1100. · cui sono correlate le indennità di funzione riportate a lato di ciascuna fascia: • • • • • • • fascia A: fascia B: fascia C: fascia D: fascia E: fascia F: fascia G: 6.000.000; 8.000.000; 10.000.000; 12.000.000; 14.000.000; 16.000.000; 18.000.000. L'indennità di funzione assorbe i compensi per il lavoro straordinario. Il provvedimento di conferimento dell'incarico da parte del Direttore Generale deve indicare i termini di durata, i contenuti professionali specifici, il peso attribuito alla posizione ed il suo valore economico. I dipendenti cui è stato conferito l'incarico di posizione organizzativa sono soggetti a valutazione periodica da parte del Nucleo di Valutazione aziendale, in riferimento agli specifici contenuti dell'incarico affidato. L'incarico può essere revocato anticipatamente a seguito della valutazione negativa per il non raggiungimento delle finalità previste dall'incarico oppure per la soppressione della posizione organizzativa. ART. 15 SISTEMA INCENTIVANTE Annualmente vengono definiti, in accordo con le OO.SS., i sistemi di incentivazione del personale sulla base di obiettivi, programmi e progetti di incremento della produttività e di miglioramento della qualità del servizio, con la definizione di criteri generali delle metodologie di valutazione e di ripartizione delle risorse sul fondo di cui all'art. 38 comma 3 del CCNL. Ogni anno gli obiettivi vengono negoziati tra la Direzione Generale ed i Dirigenti responsabili di Unità Operative Amministrative e Tecniche, nonché con i Direttori di Dipartimento, che a loro volta negoziano gli obiettivi con i Direttori delle strutture complesse afferenti ai Dipartimenti medesimi. Annualmente vengono quindi formulati dei progetti che dovranno, oltre che essere coerenti con i suddetti obiettivi e raggiungibili con le risorse disponibili, coinvolgere tutto il personale, ciascuno in rapporto al ruolo ricoperto ed alla professionalità posseduta. I Dirigenti Responsabili di UU.OOAA. Amministrative e Tecniche ed i Direttori di Dipartimento relazionano alla Direzione, alla scadenza del progetto, sulla realizzazione del medesimo e sul grado di partecipazione di ciascuno dei dipendenti coinvolti, con un processo di valutazione "a cascata". Le incentivazioni per la produttività collettiva vengono quindi erogate in misura proporzionale al grado di raggiungimento degli obiettivi; al momento del saldo, pertanto, si procede ai necessari conguagli e quindi all'eventuale recupero di quote già corrisposte a titolo di acconto. Analogamente, l'eventuale erogazione delle "risorse aggiuntive" qualora autorizzata dalla Regione Piemonte, avverrà sulla base di specifici progetti e proporzionalmente al grado di realizzazione degli stessi. ART. 16 FONDI PER LA PRODUTTIVITÀ COLLETTIVA E INDIVIDUALE Con deliberazione n. 1035 del 14.7.2000, allegata con il n. 5 alla presente relazione, si è provveduto a determinare il Fondo per la produttività collettiva ed individuale per l'anno in corso. Gli stessi sono stati unificati peraltro, così come previsto dal C.C.N.L. Il Fondo in questione, per l'anno 2000, è stato incrementato di una cifra pari a L. 356.769.720 riferita a quote del personale dei Comparto erroneamente non attribuite allo stesso al momento dello scorporo dell'A.S.O. "San Luigi" dalla U.S.L. n. 34 in cui la stessa insisteva fino al 31.12.1994. Quanto sopra è stato evidenziato in apposito atto deliberativo notificato alla .Regione Piemonte, per quanto di competenza. La stessa ne prendeva atto con nota n. 11892/29.6 del 5.6.2000. Si rileva altresì che dal Fondo in questione si è provveduto, previa integrazione con gli incrementi contrattuali previsti dall'Accordo Nazionale, a detrarre una quota del 10% (pari a L. 300.945.178) utilizzata, ai sensi di quanto disposto dall'art. 38 del C.C.N.L. al fine di incrementare il Fondo per il finanziamento delle fasce retributive. Ha potuto essere garantito al personale del Comparto il mantenimento della quota di acconto riferita alla produttività collettiva e collegata al raggiungimento degli obiettivi di cui è detto più avanti. L'acconto riferito a tale istituto è erogato mensilmente ma, lo stesso e il successivo saldo, risultano comunque collegati al raggiungimento degli obiettivi assegnati, previa verifica del Nucleo di valutazione. E' da precisare infine che i risparmi per i passaggi dal tempo pieno al part-time, così come previsto dall'art. 38, comma 4, punto a) del vigente C.C.N.L., sono inseriti nel Fondo di cui trattasi e tengono conto puntualmente sia dei passaggi a part-time che, iniziati precedentemente, sono stati mantenuti nell'anno 2000, sia di quelli iniziati nel corso dell'anno, sia delle cessazioni avvenute, La percentuale di risparmio portata in aumento del Fondo di cui trattasi è pari al 20%, così come previsto dalla Legge n. 662/96. ART. 17 RISORSE AGGIUNTIVE La Giunta Regionale in data 8.2.1999 con atto n. 20-26616 e in data 14/10/1999 con DGR. n. 2.28353 ha provveduto a recepire l'Accordo sottoscritto con le OO.SS. sulle Risorse finanziarie aggiuntive per tutta la vigenza contrattuale. L'Accordo prevede gli obiettivi. prioritari che il personale del Comparto deve raggiungere negli anni 1999-2000 a fronte di un finanziamento, da parte regionale, di L. 1.200.000 annue pro-capite comprensive dell'1% del Monte salari). Per il conteggio del relativo Fondo, il personale da prendere in considerazione è stato quello presente al 31.12.1998 a tempo indeterminato o incaricato, secondo quanto disposto dall'accordo regionale. L'Azienda ha presentato alla Regione Piemonte i propri progetti entro i termini previsti, corredati degli indicatori di redditività, efficienza ed efficacia. Le verifiche sul raggiungimento degli obiettivi assegnati sono effettuate dal Nucleo di valutazione interno con le modalità annualmente stabilite. ART. 18 FONDO PER I COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO E PER LA REMUNERAZIONE DI PARTICOLARI CONDIZIONI DI DISAGIO, PERICOLO, DANNO. All'art. 38, 1° comma, è stata data attuazione puntuale con deliberazione n.1.036 del 14.7.2000, allegata alla presente con il n. 6. Per l'anno 2000, è stata altresì data applicazione a quanto disposto dallo stesso articolo, al comma 8) con riferimento all'aumento di personale nella dotazione, organica rispetto a quello preso a base di calcolo per la formazione dei Fondi. Le verifiche, in tal senso, hanno in effetti rilevato un aumento di n. 155 dipendenti di cui n. 127 appartenenti a qualifiche per le quali sussiste anche la remunerazione accessoria riferita a indennità, reperibilità, etc. e n. 28 per i quali è stato previsto esclusivamente un aumento del lavoro straordinario. I conteggi per la definizione della quota da portare in aumento sulle voci variabili, con esclusione dello straordinario, sono stati effettuati con un conteggio medio riferito alla spesa storica divisa per il numero degli operatori aventi diritto. Il conteggio per il valore dell'ora di straordinario è stato effettuato sulla base di un valore medio. Si è comunque proceduto al trasferimento di L. 330.000.000 dal Fondo di cui trattasi al Fondo per il finanziamento delle Fasce retributive. Effettuati gli incrementi previsti dal C.C.N.L. il Fondo di cui trattasi risulta pari a L. 3.522.870.179. ART. 19 FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLE FASCE RETRIBUTIVE, DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE, DELLA PARTE COMUNE DELL'EX INDENNITÀ DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE E DELL'INDENNITÀ PROFESSIONALE SPECIFICA PER IL PERSONALE DEL COMPARTO. Premessa al presente punto è che nel passato è stata data dall'Azienda corretta applicazione all'istituto di cui all'art. 45 del C.C.N.L. precedente (indennità di qualificazione professionale) e che quindi tutti i dipendenti con almeno 5 anni di anzianità, alla data di sottoscrizione del C.C.N.L., risultavano inquadrati almeno nella prima fascia retributiva. In fase di prima applicazione del presente C.C.N.L., accertata la capienza del Fondo in questione, si è ritenuto di poter attribuire la fascia economica superiore a tutti i dipendenti con anzianità, al 31.12.1999, superiore ai due anni. A tale applicazione si è proceduto con l'adozione dell'atto deliberativo n. 529 del 12.4.2000 nel quale veniva preliminarmente effettuata l'individuazione provvisoria del Fondo, con decorrenza 1.1.2000 Con deliberazione n. 1034 del 14.7.00, allegata alla presente con il n. 7 si è provveduto a determinare il Fondo in questione sulla base del disposto contrattuale e degli accordi aziendali. In particolare si è provveduto, come detto più sopra, a trasferire al presente Fondo una quota del 10% dal Fondo per la produttività collettiva pari a L. 300.945.178 e L. 330.000.000 del Fondo per lo straordinario. Il Fondo così determinato è sufficiente al pagamento delle voci stipendiali che su di esso pesano ed alla attuazione della progressione orizzontale come di seguito specificata. ART. 20 SELEZIONI INTERNE L'allegato n. 2) del C.C.N.L. prevede che le Aziende, con propri atti regolamentari, individuino le modalità di svolgimento delle selezioni di cui agli artt. 16 e 17, prevedendo criteri ed elementi di valutazione in relazione alle peculiarità professionali che caratterizzano le categorie o profili cui si riferiscono le selezioni stesse. In data 25.10.2000 è stato sottoscritto il Regolamento Aziendale per le selezioni interne con riferimento a: • progressione verticale e cioè a passaggi da una categoria a quella immediatamente superiore o nell'ambito della stessa categoria a livello economico superiore (B - BS e D - DS); • ricollocazione e cioè passaggi a profili diversi nella stessa categoria; • passaggi orizzontali, cioè passaggi nell'ambito della stessa categoria tra fasce di diverso livello economico. • Il Regolamento è stato recepito con deliberazione n. 1565 del 15/11/2000 allegato al presente con il n. 8. I principi generali cui si informa il Regolamento sono principalmente quelli della programmazione annuale tramite verifica, per quanto riguarda in particolare la progressione verticale, dei posti disponibili, o che tali diventeranno nel corso dell'anno, nella dotazione organica aziendale. Anche per la progressione orizzontale si provvederà annualmente ad individuare le risorse e la relativa ripartizione per l'applicazione dell'istituto. E poi da precisare che altro elemento qualificante del Regolamento Aziendale per le progressioni di carriera è l'adozione di schede di valutazioni relative ai candidati che partecipano alle selezioni per le progressioni orizzontali o per il passaggio da un posto part-time ad un posto, nel medesimo profilo, a tempo pieno. Infatti si è ritenuto di dover far precedere le varie fattispecie di selezione da una preventiva verifica delle eventuali richieste di passaggio a tempo pieno di personale assunto su posti a part-time nel medesimo profilo. Le quattro schede di valutazione sono state ideate tenendo conto dei livelli di responsabilità dei posti occupati dal dipendente valutato e dei livelli delle fasce economiche per le quali lo stesso concorre. In definitiva, sinteticamente, il Regolamento stabilisce: le procedure per garantire la massima diffusione ai bandi di selezione; le modalità per la presentazione delle domande di partecipazione e della eventuale documentazione necessaria; la composizione delle commissioni; le modalità di verifica dei requisiti di professionalità richiesti dalla categoria o profilo; la fissazione di criteri standard per la valutazione dei titoli di carriera e di studio; la previsione di utilizzo a scorrimento dei risultati delle selezioni con indicazione della durata della loro validità. ART. 21 QUOTE INCENTIVANTI PREVISTE DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE Viene costituito un fondo, nella misura déll'1,5% dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, da ripartirsi tra il personale dell'U.O.A. Tecnico, secondo le modalità indicate nel regolamento allegato quale parte integrante e sostanziale al presente contratto (all. n. 9). ART. 22 NORMA FINALE Tale accordo integrativo sarà oggetto di eventuale adeguamento in presenza di nuove normative che regolano la materia. NOTA ALLEGATA AL CONTRATTO INTEGRATIVO Questa O.S. firma il presente contratto Integrativo condividendo in pieno la sua articolazione, ad eccezione della parte riguardante il regolamento del fondo riguardante òa legge Merloni (art. 21) trovando illegittimo conglobare 0,5% delle quote previste (1,5%) dell'importo a base ferie, nel fondo comune incentivi Orbassano 05.02.2001 SNATOSS DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE Omissis AZIENDA SANITARIA OSPEDALIERA SAN LUIGI DI ORBASSANO ACCORDO SULL'INDIVIDUAZIONE DELLE PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE IN OCCASIONE DI SCIOPERI Le parti, in applicazione della Legge 146/1990 e della proposta nazionale formulata , dalla Commissione di garanzia per il settore sanitario in data 6 febbraio 1997, convengono quanto segue: ART. 1 Servizi pubblici essenziali: a) assistenza sanitaria; b) distribuzione di energia, gestione e manutenzione di impianti tecnologici; c) erogazione di assegni e di indennità con funzioni di sostentamento. Prestazioni indispensabili nell'ambito dei servizi pubblici essenziali: a) Assistenza sanitaria: b) a1) Assistenza d'urgenza: • pronto soccorso, medico e chirurgico; • rianimazione, terapia intensiva; - unità coronariche. Alle suddette prestazioni indispensabili deve essere garantito il supporto attivo delle prestazioni specialistiche, diagnostiche e di laboratorio, ivi compresi i servizi trasfusionali, necessari al loro espletamento . a2) Assistenza ordinaria: • servizi di area chirurgica per l'emergenza, terapia sub - intensiva e attività di supporto ad esse relative; • prestazioni terapeutiche e riabilitative già in atto o da avviare, ove non dilazionabili senza danni per le persone interessate; • assistenza a persone portatrici di handicap mentali , trattamenti sanitari obbligatori; • attività farmaceutica concernente le prestazione indispensabili. a3) Attività di supporto logistico, organizzativo ed amministrativo: • • • • servizio di portineria sufficiente a garantire l'accesso e servizi telefonici essenziali che, in relazione alle tecnologie utilizzate nell'ente, assicurino la comunicazione all'interno ed esterno dello stesso; servizi di cucina: preparazione delle diete speciali. preparazione con menu unificato degli altri pasti o, in subordine, servizio sostitutivo; distribuzione del vitto e sua somministrazione alle persone non autosufficienti; raccolta e allontanamento dei rifiuti solidi dai luoghi di produzione; raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti speciali. tossici, nocivi e radioattivi, per quanto di competenza e secondo la legislazione vigente; servizi della Direzione Sanitaria nei cinque giorni che precedono le consultazioni elettorali europee, nazionali e territoriali nonché quelle referendarie. b) Distribuzione di energia - gestione e manutenzione di impianti tecnologici: • attività connesse alla funzionalità delle centrali termoidrauliche e degli impianti tecnologici (luce, acqua, gas, servizi sanitari informatici e cc) necessari per l'espletamento delle prestazioni suindicate; • interventi urgenti di manutenzione degli impianti. c) Erogazione di assegni e di indennità con funzioni di sostentamento: servizio del personale limitatamente all'erogazione degli emolumenti retributivi ed alla compilazione ed al controllo delle distinte per il versamento dei contributi previdenziali durante le scadenze di legge; tale servizio deve essere garantito solo nel caso che lo sciopero sia proclamato per i soli dipendenti dei servizi del personale per l'intera giornata lavorativa e nei giorni compresi tra il 5 ed il 15 di ogni mese. ART. 2 Contingenti di personale Si individuano di seguito le qualifiche e professionalità addette ai servizi minimi essenziali di cui all'art. 1, con i contingenti di personale esonerato dallo sciopero per garantire la continuità delle prestazioni indispensabili in ciascuna Unità Operativa ed i relativi organigramma del personale normalmente impiegato nel giorni feriali e festivi. Elenchi contingenti di personale Omissis ART. 3 Modalità di effettuazione degli scioperi • Le strutture e le rappresentanze sindacali che indicono azioni di sciopero che coinvolgono i servizi di cui all'art. 1 sono tenute a darne indicazione alle aziende ed enti interessati con preavviso non inferiore a 10 giorni. precisando. in particolare, la durata dell'astensione dal lavoro. In caso di revoca di uno sciopero indetto in precedenza, le strutture e le rappresentanze sindacali devono darne tempestiva comunicazione alle predette amministrazioni. • La proclamazione degli scioperi relativi alle vertenze nazionali di comparto deve essere comunicata alla Presidenza dei Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica; la proclamazione di scioperi relativi a vertenze regionali o con le singole aziende ed enti deve essere comunicata alle amministrazioni interessate. Nei casi in cui lo sciopero incida su servizi resi all'utenza. le aziende ed enti sono tenute a trasmettere agli organi di stampa ed alle reti radiotelevisive di maggiore diffusione nell'area interessata dallo sciopero, una comunicazione circa i tempi e le modalità dell'azione di sciopero. Analoga comunicazione viene effettuata dalle stesse amministrazioni anche nell'ipotesi di revoca dello sciopero. • In considerazione della natura dei servizi resi dalle strutture sanitarie e del carattere integrato della relativa organizzazione, i tempi e la durata delle azioni di sciopero sono così articolati: a) b) c) d) e) 1) 2) 3) il primo sciopero, per qualsiasi tipo di vertenza non può superare, anche nelle strutture complesse ed organizzate per turni, la durata massima di una intera giornata (24 ore); gli scioperi successivi al primo per la medesima vertenza non supereranno le 48 ore consecutive nel caso in cui dovessero essere previsti a ridosso dei giorni festivi, la loro durata non potrà comunque superare le 24 ore; gli scioperi della durata inferiore alla giornata di lavoro si svolgeranno in un unico e continuativo periodo, all'inizio o alla fine di ciascun turno; l'intervallo minimo fra un'azione di sciopero e l'altra è di almeno 12 giorni, rispettato da tutti i soggetti proclamanti - eventualmente concentrando nella stessa giornata scioperi di categorie ed organizzazioni diverse - sicché gli utenti possano contare su periodi certi e di normale funzionamento dei servizi sanitari; garanzia che eventuali scioperi riguardanti singole aree professionali e/o organizzative comunque non compromettano le prestazioni individuate come indispensabili. Sono comunque escluse manifestazioni di sciopero che impegnino singole unità operative, funzionalmente, non autonome, ovvero singoli profili professionali: sono altresì escluse, forme surrettizie di sciopero quali le assemblee permanenti o forme improprie di astensione dal lavoro. Inoltre, le azioni di sciopero non saranno effettuate: nel mese di agosto;. nel giorni dal 23 dicembre al 7 gennaio; nel giorni dal giovedì antecedente la Pasqua al martedì successivo. • Gli scioperi dichiarati o in corso di effettuazione si intendono, immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturali. ART. 4 Procedure di raffreddamento e di conciliazione Per quanto riguarda organi, tempi e procedure per il raffreddamento e la conciliazione dei conflitti, in caso di sciopero, si rinvia alle disposizioni, se previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Durante l'esperimento dei tentativi di conciliazione le amministrazioni si astengono dall'adottare iniziative pregiudizievoli per la posizione dei lavoratori interessati al conflitto. ART. 5 Sanzioni: 1. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146 e di quelle contenute nel presente accordo, si applicano gli artt. 4 e 9 della predetta legge n. 146. ART. 6 Applicabilità: 1. Le norme del presente accordo si applicano alle azioni sindacali relative alle politiche sindacali di riforma, rivendicative e contrattuali, sia a livello di comparto che a livello decentrato. Le disposizioni in tema di preavviso e di indicazione della durata non, si applicano nelle vertenze relative alla difesa dei valori e dell'ordine costituzionale o per gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori. Delegazione pubblica Delegazione sindacale Organizzazioni di utenti visto si approva: ACCORDO AZIENDALE SULLA MOBILITA' INTERNA PERSONALE DEL COMPARTO L'Amministrazione, per i posti fino al 4' livello del Ruolo Amministrativo e Tecnico e fino al 6' livello del Ruolo Sanitario, prima di procedere alla copertura dei posti vacanti, dispone misure di mobilità interna: Per i posti di 5', 6', 7' e 8' livello dei Ruoli Amministrativo e Tecnico e per i posti di 7' livello del Ruolo Sanitario, l'Amministrazione potrà disporre di bandi di mobilità previa valutazione delle esigenze interne, sentite le OO.SS.. L'Amministrazione provvederà a fornire l'informazione tramite l'affissione per almeno 15 giorni di appositi avvisi dì mobilità nelle bacheche allo scopo destinate. L'avviso dovrà contenere le seguenti informazioni: • numero dei posti disponibili; • qualifica per la quale viene esperita la mobilità, • U.O. a favore della quale viene esperita la mobilità; • eventuali particolari caratteristiche di esperienza e professionalità preventivamente precisate dal Dirigente Responsabile dell'U.O.A. dì destinazione. · Il personale interessato, entro i termini previsti dall'avviso, dovrà presentare richiesta di mobilità all'U.O.A. Amministrazione del Personale o alla Direzione Sanitaria a seconda della competenza. La valutazione delle domande verrà effettuata da una Commissione composta da: Area Sanitaria Titolari Supplenti Collaboratore Prof.le Sanitario Esperto Collaboratore Prof.le Sanit. Infermiere/Capo Tecnico Operatore Prof.le Sanitario Infe Operatore Tecnico Collaboratore Prof.le Sanitario Esperto Collaboratore Prof.le Sanitario Infermiere Capo Tecnico Operatore Prof.le Sanitario Infermiere/ Operatore Tecnico Area Tecnica - Amministrativa Titolari Collaboratore Prof.le Amm.vo Esperto Collaboratore Amministrativo Prof.le Assistente Amministrativo / Assistente Tecnico Supplenti Collaboratore Amministrativo Prof.le Collaboratore Amministrativo Prof.le Assistente Amministrativo / Assistente Tecnico sulla base dei criteri più sotto indicati. Non può presentare domanda di trasferimento il personale che nel biennio precedente alla data di scadenza dei termine per la presentazione delle domande, abbia già ottenuto analogo beneficio salvo situazioni particolari, personali, documentate, sopravvenute dopo l'ultima mobilità L'ammissione alla procedura è subordinata alla presenza delle eventuali caratteristiche di professionalità e di esperienza richieste nell'avviso. I criteri per la valutazione delle domande presentate dagli aspiranti alla mobilità sono i seguenti: a) valutazione della anzianità dell'intero servizio, a tempo determinato ed indeterminato, con i punteggi previsti dal D.M. 30.1.1982 o dalle norme concorsuali in corso di emanazione; b) situazioni personali e familiari con l'attribuzione dei sotto indicati Punteggi aggiuntivi, fino ad un massimo di punti 15. • situazione familiare, fino ad un massimo di punti 6, di cui: punti 2 per stato di vedovanza con figli minori conviventi punti 1 per ogni figlio minorenne convivente • situazioni familiari particolari, fino ad un massimo di punti 9, per: particolari situazioni documentate quali malattie mentali, tossicodipendenza, conviventi invalidi con handicap grave e documentato, etc ...; altre eventuali motivazioni prodotte e documentate comprese le eventuali particolari situazioni personali nell'ambito lavorativo. Il dipendente ha la facoltà di rinunciare al posto di nuova assegnazione entro 10 giorni dalla comunicazione del trasferimento. La rinuncia va effettuata per iscritto e comporta l'esclusione dalla graduatoria. La graduatoria ha validità di un anno dalla sua approvazione. Letto, confermato e sottoscritto. Firmato in originale Direttore generale : Direttore Amministrativo: Direttore Sanitario: Dirigente Responsabile U.O.A. Amministrazione del personale: Dirigente Responsabile U.O.A. Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane: R.S.U.: R.S.U.: C.I.S.L.: C.G.I.L.: F.A.P.A.S.: U.I.L. F.P.L.: Dott. Luciano Scarabosio Dott. Renato Ciravegna Marisa Cardone Dott.ssa Miranda Fico Dott.ssa Antonella Rinaudo Sig.ra Enrica Gardino Sig. Giovanni Mauro Sig. Beniamino Campisi Sig. Pasquale Di Pasqua Sig. Gerardo Bozza sig. Roberto Scassa All. n. 1. ACCORDO SULL'INDIVIDUAZIONE DELLE PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA . GARANTIRE IN OCCASIONE DI SCIOPERI Le parti, in applicazione .della Legge 146/1990 e della proposta nazionale formulata , dalla Commissione di garanzia per il settore sanitario in data 6 febbraio 1997, convengono quanto segue: ART. 1 Servizi pubblici essenziali: a) assistenza sanitaria; b) distribuzione di energia. gestione e manutenzione di impianti tecnologici; c) erogazione di assegni e di indennità con funzioni di sostentamento. Prestazioni indispensabili nell'ambito dei servizi pubblici essenziali: a) Assistenza sanitaria: al) - Assistenza d'urgenza: - pronto soccorso, medico e- chirurgico; rianimazione, terapia intensiva; - unità coronariche. Alle suddette prestazioni indispensabili deve essere garantito il supporto attivo delle prestazioni specialistiche, diagnostiche e di laboratorio, ivi compresi i servizi trasfusionali, necessari al loro espletamento . a2) Assistenza ordinaria: servizi di area chirurgica per l'emergenza, terapia sub-intensiva e attività di supporto ad esse relative; prestazioni terapeutiche e riabilitative già in atto o da avviare, ove non dilazionabili senza danni per le persone interessate, - assistenza a persone portatrici di handicap mentali , trattamenti sanitari obbligatori; - attività farmaceutica concernente le prestazione indispensabili. a3) Attività di supporto logistico, organizzativo ed amministrativo: servizio di portineria sufficiente a garantire.] "accesso e servizi telefonici essenziali che, in relazione alle tecnologie utilizzate nell'ente, assicurino la comunicazione all'interno ed esterno dello stesso; servizi di cucina: preparazione delle diete speciali. preparazione con menu unificato degli altri pasti o, in subordine, servizio sostitutivo; distribuzione del vitto e sua somministrazione alle persone non autosufficienti, raccolta e allontanamento dei rifiuti solidi dai luoghi di produzione; raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti speciali. tossici, nocivi e radioattivi. per quanto di competenza e secondo la legislazione vigente; servizi della Direzione Sanitaria nei cinque giorni che precedono le consultazioni elettorali europee, nazionali e territoriali nonché quelle referendarie. b) Distribuzione di energia- gestione e manutenzione di impianti tecnologici: attività connesse alla funzionalità delle centrali termoidrauliche e degli impianti tecnologici (luce, acqua, gas, servizi sanitari informatici e cc) necessari per l'espletamento delle prestazioni suindicate; - interventi urgenti di manutenzione degli impianti. c) Erogazione di assegni e di indennità con funzioni di sostentamento: servizio del personale' limitatamente all'erogazione degli emolumenti retributivi ed alla compilazione ed al controllo delle distinte per il versamento dei contributi previdenziali durante le scadenze di legge; tale servizio deve essere garantito solo nel caso che lo sciopero sia proclamato per i soli dipendenti dei servizi del personale per l'intera giornata lavorativa e nei giorni compresi tra il 5 ed il 15 di ogni mese. ART. 2 Continenti di personale Si individuano di seguito le qualifiche e professionalità addette ai servizi minimi essenziali di cui all'art. 1, con i contingenti di personale esonerato dallo sciopero per garantire la continuità delle prestazioni indispensabili in ciascuna Unità Operativa ed i relativi organigrammi del personale normalmente impiegato nei giorni feriali e festivi. TABELLE NUMERICHE PER PRESIDE, SERVIZI E FASCE ORARIE (OMISSIS) ART. 3 Modalità di effettuazione degli scioperi. 1. Le strutture e le rappresentanze sindacali che indicono azioni di sciopero che coinvolgono i servizi di cui all'art, 1 sono tenute a dame comuni azione alle aziende ed enti interessati con un preavviso non inferiore a 10 giorni, precisando. in particolare, la durata dell'astensione dal lavoro. In caso di revoca di uno sciopero indetto in precedenza, le strutture e le rappresentanze sindacali devono darne, tempestiva comunicazione alle predette amministrazioni. 2. .La proclamazione degli scioperi, relativi alle vertenze nazionali di comparto deve essere comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica; la proclamazione di scioperi relativi a vertenze regionali o con le singole aziende ed enti deve essere comunicata alle amministrazioni interessate. Nei casi in cui lo sciopero incida su servizi resi all'utenza. le aziende ed enti sono tenute a trasmettere agli organi di stampa ed alle reti radiotelevisive di maggiore diffusione nell'area interessata dallo sciopero, una comunicazione circa i tempi e le modalità dell'azione di sciopero. Analoga comunicazione viene effettuata dalle stesse amministrazioni anche nell'ipotesi di revoca dello sciopero. In considerazione della natura dei servizi resi dalle strutture sanitarie e del carattere integrato della relativa organizzazione, i tempi e la durata delle azioni di sciopero sono così articolati: a) il primo sciopero, per qualsiasi tipo di vertenza non può superare, anche nelle strutture complesse ed organizzate per turni. la durata massima di una intera giornata (24 ore); b) gli scioperi successivi al primo per la medesima vertenza non supereranno le 48 ore consecutive: nel caso in cui dovessero essere previsti a ridosso dei giorni festivi, là loro durata non potrà comunque superare le 24 ore; c) gli scioperi della durata inferiore alla giornata di lavoro si svolgeranno in un unico e continuativo periodo, all'inizio o alla fine di ciascun turno; d) l'intervallo minimo fra un'azione di sciopero e l'altra è di almeno 12 giorni, rispettato da tutti i soggetti proclamanti - eventualmente concentrando nella stessa giornata scioperi di categorie ed organizzazioni diverse -sicché gli utenti possano contare su periodi certi di normale funzionamento dei servizi sanitari; e) garanzia che eventuali scioperi riguardanti singole aree professionali e/o organizzative comunque non compromettano le prestazioni individuate come indispensabili. Sono comunque escluse manifestazioni di sciopero che impegnino singole unità operative, funzionalmente non autonome, ovvero singoli profili professionali: sono altresì escluse, forme surrettizie -di sciopero quali le assemblee permanenti o forme improprie di astensione dal lavoro. Inoltre, le azioni di sciopero non saranno effettuate: 1) nel mese di agosto; . 2) nei giorni dal 23 dicembre al 7 gennaio; 3) nei giorni dal giovedì antecedente la Pasqua al martedì successivo. 4. Gli scioperi dichiarati o in corso di effettuazione si intendono, immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturali. ART. 4 Procedure di raffreddamento e di conciliazione 1. Per quanto riguarda organi; tempi e procedure per il raffreddamento e la conciliazione dei conflitti in caso di sciopero, si rinvia alle disposizioni, se previste. dei contratti collettivi nazionali di lavoro. 2. . Durante l'esperimento dei tentativi di conciliazione le amministrazioni si astengono dall'adottare iniziative pregiudizievoli per la posizione dei lavoratori interessati al conflitto. ART. 5 Sanzioni: 1. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui alla legge 12 giugno 1990. n. 146 e di quelle contenute nel presente accordo , si applicano gli artt. 4 e 9 della predetta legge n. 146. ART. 6 Applicabilità: 1. Le norme del presente accordo si applicano alle azioni sindacali relative alle politiche sindacali di riforma, rivendicative e contrattuali, sia a livello di comparto che a livello decentrato. Le disposizioni in tema di preavviso e 'di indicazione della durata non si applicano nelle vertenze relative alla difesa dei valori e dell'ordine costituzionale o per gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori. ACCORDO AZIENDALE SULLA MOBILITA INTERNA: PERSONALE DEL COMPARTO L'Amministrazione, per i posti fino al 4° livello del Ruolo Amministrativo e Tecnico e fino al 6° livello del Ruolo Sanitario, prima di procedere alla copertura dei posti vacanti, dispone misure di mobilità interna: Per i posti di 5°, 6°, 7° e 8° livello dei Ruoli Amministrativo e Tecnico e per i posti di 7° ed 8° livello del Ruolo Sanitario, l'Amministrazione potrà disporre di bandi di mobilità previa valutazione delle esigenze interne, sentite le OO.SS.. L'Amministrazione provvederà a fornire l'informazione tramite l'affissione per almeno 15 giorni di appositi avvisi di mobilità nelle bacheche allo scopo destinate. L'avviso dovrà contenere le seguenti informazioni: • numero dei posti disponibili; • qualifica per la quale viene esperita la mobilità; U.O. a favore della quale viene esperita la mobilità; • eventuali particolari caratteristiche di esperienza e professionalità preventivamente precisate dal Dirigente Responsabile dell'U.O.A. di destinazione. Il personale interessato, entro i termini previsti dall'avviso, dovrà presentare richiesta di mobilità all'U.O.A. Amministrazione del Personale o alla. Direzione Sanitaria a seconda della competenza. La valutazione delle domande verrà effettuata da una Commissione composta da: Area Sanitaria Titolari Supplenti Collaboratore Prof.le Sanitario Esperto Collaboratore Prof.le Sanitario Esperto Collaboratore Prof.le Sanit. Infermiere/Capo Tecnico Collaboratore Prof.le Sanitario Infermiere / Capo Tecnico Operatore Prof.le Sanitario Infermiere/ Operatore Tecnico Operatore Pro£ le Sanitario Infermiere/ Operatore Tecnico Area Tecnica Amministrativa Titolari Supplenti Collaboratore Prof.le Amm.vo Esperto Collaboratore Amministrativo Prof.le Collaboratore Amministrativo Prof.le Collaboratore Amministrativo Pro£ le Assistente Amministrativo / Assistente Tecnico Assistente Amministrativo / Assistente Tecnico sulla base dei criteri più sotto indicati. Non può presentare domanda di trasferimento il personale che nel biennio precedente alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, abbia già ottenuto analogo beneficio, salvo situazioni particolari, personali, documentate, sopravvenute dopo l'ultima mobilità L'ammissione alla procedura è subordinata alla presenza delle eventuali caratteristiche di professionalità e di esperienza richieste nell'avviso. I criteri per la valutazione delle domande presentate dagli aspiranti alla mobilità sono i seguenti: a) valutazione della anzianità dell'intero servizio a tempo determinato ed indeterminato, con i punteggi previsti dal D.M. 30.1.1982 o dalle norme concorsuali in corso di emanazione; b) situazioni personali e familiari con l'attribuzione dei sottoindicati punteggi aggiuntivi, fino ad un massimo di punti 15. - situazione familiare, fino ad un massimo di punti 6, di cui: punti 2 per stato di vedovanza con figli minori conviventi punti 1 per ogni figlio minorenne convivente - situazioni familiari particolari, fino ad un massimo di punti 9, per: particolari situazioni documentate quali malattie mentali, tossicodipendenza, conviventi invalidi con handicap grave e documentato, etc...; altre eventuali motivazioni prodotte e documentate comprese le eventuali particolari situazioni personali nell'ambito lavorativo. Il dipendente ha la facoltà di rinunciare al posto di nuova assegnazione entro 10 giorni dalla comunicazione del trasferimento. La rinuncia va effettuata per iscritto e comporta l'esclusione dalla graduatoria. La graduatoria ha validità di un anno dalla sua approvazione. Letto, confermato e sottoscritto. Firmato in originale: ' All: n. 3 ó j REGOLAMENTO AZIENDALE RAPPORTO DI LAVORO PART TIME Premessa La disciplina del rapporto di lavoro part time è fornita dalla L. n. 662.196, L. n. 140197, L. n.449/97, L. n. 448/98, Circolare P.C.M., Dipartimento Funzione Pubblica n. 8/97; D.Lgs. n. 61 del 21.2.2000 e dal CCNL t--igente. Tipologie Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere realizzato: - con part time orizzontale e cioè con articolazione della prestazione di servizio ridotta su tutti i giorni lavorativi; - con part time verticale e: cioè con articolazione della prestazione di servizio su alcuni giorni della settimana, su alcune settimane del mese, su alcuni mesi dell'anno. La percentuale della prestazione lavorativa in part time va da un minimo del 30°1ó ad un massimo del 70% del tempo intero. Presentazione delle Domande Le domande, di norma, devono .essere inoltrate dai dipendenti, in due periodi dell'anno e precisamente: - tra il 1° ed il 30 aprile - tra il 1 ° ed il 30 ottobre. Il dipendente provvederà a compilare l'apposito modulo di richiesta al passaggio al rapporto di lavoro a tempo parziale, allegato al presente Regolamento con il n. 1). Nella predisposizione dei turni per il personale part time l'incidenza dei Sabati e delle Domeniche lavorate sarà effettuata in proporzione alla percentuale di attività lavorativa effettuata. In caso di part time verticale riferito ad alcuni mesi dell'anno, non saranno comunque accolte richieste che escludano la presenza servizio nei mesi tra Gugno e Settembre. A parità di profilo orario e giorni di accesso, i riposi e le festività dovranno risultare uguali. Bandi di Mobilità Interna L'Azienda annualmente emanera appositi bandi di mobilità interna riservati esclusivamente al personale in servizio con rapporto di lavoro part time. Aggiornamento Al personale a rapporto part time devono essere garantiti gli stessi diritti di formazione e aggiornamento professionale rispetto al personale a tempo pieno. Con riferimento all'aggiornamento di cui all'art. 21 del C.C.N.L. 1.9.1995, i giorni nello stesso indicati saranno goduti in proporzione alla percentuale di attività lavorativa svolta. Decorrenza Il passaggio al rapporto di lavoro part time deve essere formalizzato, con la sottoscrizione del Contratto individuale. La decorrenza ciel nuovo rapporto di lavoro avverrà dal 1 giorno del mese stabilito. Norma di salvaguardia Eventuali problematiche riferite alle fasce orarie di cui all'allegato 2), comporteranno la riunione del tavolo di trattativa al fine della loro definizione. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale avviene automaticamente entro 60 giorni dalla ricezione della domanda. in essa deve essere indicata l'eventuale attività di lavoro subordinato o autonomo che il dipendente intende svolgere; L'Azienda, entro il predetto termine, può, con provvedimento motivato, rinviare la trasformazione del rapporto di lavoro per un periodo non superiore a sei mesi nei casi in cui essa comporti, in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa del dipendente, grave pregiudizio alla funzionalità del servizio. Il dipendente potrà proporre eventuali documentate motivazioni personali che richiedano la trasformazione del rapporto di lavoro in tempi più brevi. Le stesse saranno prese in debita considerazione dall'Azienda. Il dipendente assunto su un posto di lavoro part time, in caso di posto vacante nella medesima qualifica a tempo pieno, può richiedere il passaggio sullo stesso, secondo le procedure previste per il regolamento per le selezioni interne. Orario di lavoro Il dipendente potrà, sulla base delle proprie esigenze, scegliere il profilo orario tra quelli di cui agli elenchi allegati con il n. 2). Per il personale amministrativo, a turno fisso o comunque non compreso nelle allegate tabelle, l'orario di lavoro verrà concordato con il Dirigente Responsabile. Il personale già in servizio con rapporto di lavoro part-time al momento della approvazione del presente Regolamento potrà conservare il vecchio profilo orario o, se preferisce, scegliere uno di quelli proposti. Il personale turnista dovrà avere conoscenza dei turni da effettuare 30 giorni prima dell'inizio del mese di interesse. Nelle UU.00.AA. che hanno la flessibilità oraria in Entrata, anche il personale turnista part time potrà mantenere, salvo casi eccezionali, la medesima modalità di ingresso. Nella predisposizione dei turni per il personale part time l'incidenza dei Sabati e delle Domeniche lavorate sarà effettuata in proporzione alla percentuale di attività lavorativa effettuata. In caso di part time verticale riferito ad alcuni mesi dell'anno, non saranno comunque accolte richieste che escludano la presenza servizio nei mesi tra Gugno e Settembre. A parità di profilo orario e giorni di accesso, i riposi e le festività dovranno risultare uguali. Bandi di Mobilità Interna L'Azienda annualmente emanera. appositi bandi di mobilità interna riservati esclusivamente al personale in servizio con rapporto di lavoro part time. Aggiornamento _ Al personale a rapporto part time devono essere garantiti gli stessi diritti di formazione e aggiornamento professionale rispesso al personale a tempo pieno. Con riferimento all'aggiornamento di cui all'art. ? 1 del C.C.N.L. 1.9.1995, i giorni nello stesso indicati saranno goduti in proporzione alla percentuale di attività lavorativa svolta. Decorrenza Il passaggio al rapporto di lavoro part time deve essere formalizzato, con la sottoscrizione del Contratto individuale. La decorrenza del nuovo rapporto di lavoro avverrà dal l giorno del mese stabilito. Norma di salvaguardia Eventuali problematiche riferite alle fasce orane di cui all'allegato 2),comporteranno la riunione del tavolo di trattativa al fine della loro definizione. Rinvio Per quanto non previsto dal presente Regolamento, sì fa riferimento alle norme in premessa citate e a quanto previsto dal C.C.N.L. vigente ed alle eventuali norme che verranno emanate successivamente alla approvazione del presente Regola mento. TABELLE PART-TIM PER SERVIZI (OMISSIS) All. n. 4 SCHEDA PER LA VALUTAZIONE DELLA POSIZIONE DI U.O.A. 1) Livello di autonomia e responsabilità della posizione a) complessità dei problemi 1 2 SCARSA DISCRETA 3 MEDIA 4 ELEVATA b) rilevanza della responsabilità di natura organizzativa b1) responsabilità relativa all'attività 1 2 3 responsabilità di verifica responsabilità relative al di attività responsabilità di corretto svolgimento prevalentemente ispezione e/o vigilanza delle proprie mansioni omogenee o di attività rilevanti standardizzate 4 responsabilità di coordinamento e verifica di attività primarie b2) influenza su attività svolta da altre posizioni 1 2 interne alla propria unità interne al Dipartimento operativa b3) grado di autonomia 1 limitato 3 interne all'Azienda 2 3 discreto elevato 4 / 4 2) Grado di specializzazione richiesta a) capacità di analisi, sintesi e innovazione 1 scarsa 2 buona 3 elevata 4 b) conoscenze specialistiche 1 normali 2 3 elevate + conoscenze plurispecialistiche 4 elevate 2 di lungo periodo in attività analoghe 3 di lungo periodo in atttività molteplici 4 c) grado di esperienza 1 di breve periodo in attività analoghe d) aggiornamento richiesto scarso frequente continuo // 3 4 molto complessi // 3) Complessità delle competenze attribuite a) natura dei problemi 1 2 semplici complessi b) Ampiezza di soluzione dei problemi 1 2 limitate possibilità di soluzione discrete possibilità di soluzione 3 ampie possibilità di soluzione 4 possibilità di soluzione estremamente variabili 4) Entità delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche e strumentali direttamente gestite a) risorse umane a1) N° di dipendenti direttamente gestiti 1 2 da 1 a 5 da 5 a 10 3 da 10 a 20 4 oltre 20 a2) livello professionale dei dipendenti direttamente gestiti 1 dipendenti con compiti prevalentemente esecutivi 2 dipendenti con discreto livello di autonomia operativa 3 dipendenti con buon livello di autonomia operativa 4 // b) Risorse finanziarie "gestite" 1 molto scarse 2 scarse 3 medie 4 rilevante c) Risorse tecnologiche e strumentali gestite 1 2 di basso costo di medio costo 3 4 di elevato costo // 5) valenza strategica della posizione rispetto agli obiettivi aziendali 1 secondaria 2 3 4 primaria cruciale // 6) Rilevanza e natura delle relazioni interne, esterne ed istituzionali a) rapporti con interlocutori interni all'Azienda 1 saltuari 2 frequenti 3 continui 4 // a2) rapporti con interlocutori esterni all'Azienda 1 2 solo con utenti, 3 4 anche con enti e nessuno personale da assumere, istituzioni fornitori All . n . 8 REGOLAMENTO AZIENDALE DISCIPLINANTE LO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI SELEZIONE INTERNA EX ARTT. 16 E 17 DEL C.C.N.L. COMPARTO DEL 07.04.1999.RECEPIMENTO. CAPO I - NORME GENERALI ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO . Sono oggetto del presente regolamento tutte le modalità di selezione interna che prevedano passaggi di personale dipendente del comparto e precisamente: a) da una categoria all'altra immediatamente superiore o nell'ambito della stessa categoria, al livello economico superiore (B - Bs / D - Ds) (progressione verticale); b) i passaggi a profili diversi nella stessa categoria (ricollocazione); c) i passaggi nell'ambito della stessa categoria tra fasce di diverso livello economico (passaggi orizzontali). ART. 2 PROGRAMMAZIONE ANNUALE Annualmente 1'A.S.O. San Luigi provvede ad una verifica dei posti disponibili, nella dotazione organica (vacanti ovvero che lo diventeranno nel corso dell'anno) nell'ambito delle qualifiche esistenti. L'Amministrazione stabilisce, previa consultazione con la R.S.U. e le OO.SS di categoria firmatarie del contratto presenti in azienda, il numero di posti di cui si prevede la copertura, inclusa la quota da destinare alle procedure di selezione esterna, ai sensi di quanto previsto dal D.M. 458/91 e successive integrazioni e modifiche. L'Azienda, nell'ambito della percentuale da riservarsi all'accesso dall'esterno, può disporre di ricoprire, in via eccezionale, i posti tramite l'istituto della mobilità, previa informazione alle OO.SS. ART. 3 BANDI DI SELEZIONE Ai fini della realizzazione della progressione interna dei dipendenti e sulla base della programmazione annuale, l'Azienda provvede ad emanare i bandi di selezione interna, indetti per ciascun profilo professionale. 1 bandi di selezione interna indicheranno: • il numero dei posti da ricoprire con la selezione; • le modalità di formulazione delle domande di ammissione alla selezione; • i requisiti richiesti per l'ammissione alla selezione; • i documenti prescritti, le forane e le modalità per la loro presentazione; • le prove di esame. Ai bandi verrà data la massima pubblicità e diffusione, con affissione all'Albo Pretorio dell' Azienda e l'invio ai Responsabili delle U.O.A. , alle R.S.U e alle OO.SS. Il termine fissato per la presentazione delle domande non può essere inferiore a 20 gg. dalla data di pubblicazione del bando. Saranno ritenute utilmente prodotte le domande pervenute dopo il termine di scadenza purché spedite a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suddetto. A tal fine fa mede il timbro postale . ART. 4 PROCEDURE PRELIMINARI ALLE SELEZIONI Ai fini della realizzazione della progressione interna dei dipendenti e sulla base della programmazione annuale, l'Azienda provvede ad emanare specifici avvisi con l'indicazione dei posti da coprire, per consentire ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale di presentare domanda per il passaggio al tempo pieno. L'Azienda inoltre provvederà a fornire informazioni per consentire ai dipendenti. di presentare domanda per la eventuale ricollocazione. L'Azienda procederà in primo luogo alla valutazione delle domande di passaggio à tempo pieno da parte del personale assunto sul posto part time nel medesimo profilo professionale. Nel caso in cui il numero delle domande ecceda il numero dei posti da ricoprire verrà predisposta una graduatoria sulla base dei criteri previsti per la valutazione dei titoli per la progressione orizzontale. Nel curriculum la Commissione dovrà tenere conto in modo particolare dei carichi familiari. ger ulteriori posti disponibili si procederà preliminarmente ad avviare le procedure per la ricollocazione sulla base del successivo art. 27. Per la copertura dei posti ulteriormente disponibili nell'ambito della quota destinata ai dipendenti l'Azienda provvederà ad emanare i relativi bandi di selezione per i passaggi verticali. ART. 5 DOMANDA DI AMMISSIONE ALLE SELEZIONI Al bando verrà allegato. un fac simile della domanda di partecipazione alla selezione nonché un modello per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione, secondo il disposto degli artt. 1 e 2 del D.P.R. 403/98. Le domande di partecipazione dovranno essere formulate sull'apposito modello predisposto dall'Amministrazione compilato in ogni sua parte. ART. 6 ESCLUSIONE DALLE SELEZIONI L'esclusione dalle selezioni è disposta dall'Azienda con atto motivato da notificarsi agli interessati, che potranno, entro 10 giorni, inoltrare le- proprie argomentazioni. L'Azienda prenderà in debito conto le stesse. Saranno esclusi dalle selezioni interne di cui al presente regolamento i dipendenti che nell'ultimo anno abbiano subito una qualsiasi sanzione disciplinare superiore alla censura. ART. 7 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA In allegato alla domanda dovrà essere prodotta la seguente documentazione, in fotocopia semplice ovvero autocertificata: titoli di studio e/o professionali -certificati di abilitazione alla specifica professione modulo di scheda di valutazione (Allegato 1), sottoscritto dal Responsabile dell'Unità Operativa e vistato dal dipendente, finalizzato a definire il profilo del candidato. Inoltre il dipendente potrà allegare nella stessa forma la seguente documentazione: certificati di servizio svolto presso altre pubbliche amministrazioni diplomi di aggiornamento e formazione professio e, di specializzazione o perfezionamento attestati di qualificazione pubblicazioni e titoli vari, quali relazioni finali di ricerche e studi affidati dall'Azienda tutte le certificazioni relative ai titoli che i candidati ritengano opportuno presentare agli effetti di valutazione di merito per la formulazione della graduatoria. In caso di dichiarazioni false, oltre a subire gli effetti penali ed amministrativi previsti dalla legislazione in vigore, il dipendente verrà escluso dalla selezione o verrà revocato il provvedimento di assunzione, se già adottato. ART. 8 INCOMPATIBILITA'DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI ESAMINATRICI Ai sensi dell'art. 36 comma 3 lettera e) del D. Lgs. 29/93 non possono far parte delle Commissioni Esaminatrici preposte alle suddette selezioni interne coloro che siano componenti dell'organo di direzione politica dell'Amministrazione, che ricoprano cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazione ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali. ART. 9 DISPOSIZIONI VARIE I1 presente regolamento sarà adeguato, se necessario, ai principi generali del regolamento previsto dall'art. 18 del D. Lgs., 502/92 e successive modifiche ed integrazioni. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano, se ed in quanto compatibili, le norme vigenti. per i pubblici concorsi per il personale non dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale. CAPO II = SVOLGIMENTO DELLE SELEZIONI - PROGRESSIONE VERTICALE ART. 10 COMPOSIZIONE E NOMINA DELLE COMMISSIONI ESAMINATRICI Le Commissioni Esaminatrici saranno nominate cnat Direttore Generale su proposta del Direttore Sanitario od Amministrativo di Azienda, secondo la professionalità interessata e così composte: a. Presidente Dirigente Responsabile di U.O.A. interno o esterno all'Azienda, designato dall'Amministrazione; b. Componenti - un dirigente o un dipendente designato dall'Amministrazione; - un dipendente sorteggiato appartenente a categoria superiore a quella oggetto di selezione. In caso di procedure riferite alle categorie BS e DS dovranno essere sorteggiati dipendenti appartenenti allo stesso profilo e categoria professionale con almeno cinque anni di anzianità nella posizione messa a selezione; c. Segretario - un dipendente amministrativo non inferiore alla categoria C. Nessun componente delle Commissioni Esaminatrici dovrà aver subito sanzioni disciplinari nell'ultimo biennio. Il sorteggio deve essere pubblico. Delle designazioni verrà fornita informazione alle OO.SS. Per ogni componente titolare verrà nominato un componente supplente. La partecipazione ai lavori della suddetta Commissione Esaminatrice non dà luogo ad alcun compenso, salvi il rimborso delle spese sostenute e l'indennità di missione per i componenti esterni all'Azienda e/o diverse disposizioni in materia. ART. 11 REQUISITI DI AMMISSIONE Possono partecipare alle selezioni interne i dipendenti dell'Azienda Sanitaria Ospedaliera San Luigi di Orbassano con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, appartenenti ad una categoria immediatamente inferiore a quella da ricoprire, in possesso dei requisiti culturali e professionali previsti per ciascun profilo professionale dall'allegato 1 al C.C.N.L. sottoscritto il 07.04.1999. I dipendenti inoltre debbono appartenere: alla stessa categoria e al livello economico inferiore nel caso di selezione per il passaggio verticale all'interno della categoria (da B a Bs e da D a Ds); alla categoria immediatamente inferiore nel caso di selezione verticale per il passaggio tra categorie; fino alla categoria B è consentita la partecipazione anche al personale di categoria superiore, salvo diverse disposizioni. In caso di vincita, al dipendente verrà corrisposto il trattamento economico della nuova categoria di appartenenza. I requisiti di ammissione alle selezioni devono e posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal bando per la presentazione delle domande. ART. 12 PROVE D'ESAME Le prove consisteranno in una prova teorico/pratica e in colloquio vertente in materie afferenti la qualifica oggetto di selezione. In particolare le prove hanno la funzione di verificare l'idoneità del candidato rispetto al profilo di destinazione, secondo i seguenti elementi di valutazione: - verifica capacità tecnico - professionale - verifica attitudinale - verifica orientamento manageriale (se richiesto dal bando) Per quanto concerne le modalità di svolgimento della prova la Commissione dovrà far riferimento a quanto disciplinato dal Decreto Ministeriale 10 dìcembre 1997 n. 483 e alle altre norme in vigore. ART. 13 PUNTEGGI La Commissione ha a disposizione 100 punti così da attribuire: PASSAGGIO TITOLI PROVA SCRITTA COLLOQUIO O PRATICA DA A B B C D A B Bs C D Ds 49 47 44 42 40 I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti: PASSAGGIO DA A TITOLI DI CARRIERA A B B C D B Bs C D Ds 43 40 36 32 30 31 32 34 35 36 TITOLI DI STUDIO 2 3 3 4 4 20 21 22 23 24 TITOLI VARI CURRICULUM 4 4 5 6 6 Il superamento delle prove è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza pari almeno alla metà più uno del punteggio massimo per ciascuna prova prevista. ART. 14 VALUTAZIONE DEI TITOLI DI CARRIERA Ai fini della valutazione dei titoli di carriera .si dispongono le seguenti tipologie, tenendo presente che non saranno valutati i periodi costituenti requisito di ammissione: Servizio prestato presso Aziende od Enti del comparto o equiparati, nel profilo professionale e nella categoria oggetto del concorso: punti 1,80 per anno Servizio prestato presso Aziende od Enti del comparto o equiparati, nel profilo professionale corrispondente .e in categoria inferiore: punti 1,20 per anno Servizio prestato presso Aziende od Enti del comparto o equiparati, in diverso profilo professionale: punti 0,50 per anno Servizio prestato presso altre strutture pubbliche in professionalità Strettamente afferenti la qualifica oggetto della selezione: punti 0,50 per anno Servizio prestato presso strutture sanitarie convenzionate o accreditate, in professionalità afferenti la qualifica oggetto della selezione svolto con rapporto continuativo: punti 0,25 per anno I servizi prestati in categoria superiore e nello stesso profilo sono maggiorati del 10%. Le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerato come mese intero periodi continuativi di 30 giorni e frazioni superiori di 15 gg. Per quanto non disciplinato dal presente articolo la Commissione dovrà fare riferimento a quanto previsto dalle norme in vigore. ART. 15 VALUTAZIONE DEI TITOLI DI STUDIO Ai fini della valutazione dei titoli di studio si dispongono le seguenti tipologie: Laurea attinente alla professionalità oggetto della selezione: Laurea non attinente alla professionalità oggetto della selezione Diploma post laurea attinente Diploma scuola media superiore Diploma non attinente: Specializzazioni successive a diploma di scuola media superiore: Attestato qualifica professionale: punti 2,00 punti 1.00 punti 0,75 punti 0,30 punti 0,15 punti 0,40 punti 0,10 Esclusivamente per le selezioni interne concernenti profili sanitari ai diplomi professionali sanitari ulteriori a quello richiesto quale requisito di ammissione sarà attribuito il punteggio di punti 0,50. La valutazione dei curricula dei singoli concorrenti ha luogo prima dell'inizio del colloquio limitatamente ai candidati che hanno sostenuto la p a teorico - pratica. Non sono valutabili i titoli che costituiscono requisito di ammissione alla selezione. . ART. 16 VALUTAZIONE TITOLI VARI E CURRICULUM Ai fini della valutazione dei titoli vari si prevedono le seguenti tipologie: pubblicazioni, titoli scientifici, relazioni finali di ricerche e studi affidati da soggetti esterni all'Azienda; partecipazioni a convegni, seminari, corsi di aggiornamento organizzati in sede Aziendale ed Extraziendale degli ultimi 5 anni; - attività di consulenza ovvero libero professionale svolta presso soggetti extraziendali. La Commissione dovrà fornire per l'attribuzione del punteggio adeguata motivazione, ovvero stabilire analiticamente nell'ambito della prima seduta la distribuzione del punteggio massimo attribuibile secondo le diverse fattispecie. ART. 17 FORMULAZIONE E APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE Al termine di tutte le procedure di selezione la Commissione Esaminatrice provvede alla formulazione della graduatoria. . La graduatoria è approvata con provvedimento del Direttore Generale, è pubblicata nell'Albo Ufficiale dell'Azienda ed è a disposizione dei candidati presso 1'U.O.A. Amministrazione del Personale. I punteggi attribuiti devono essere comunicati ai candidati. ART. 18 VALIDITÀ DELLE GRADUATORIE Le graduatorie relative alle selezioni di cui sopra hanno validità per 18 mesi, salvo contrarie disposizioni di legge. CAPO III - ART. 1), PUNTO B) - PROGRESSIONE ORIZZONTALE ART. 19 POSTI OGGETTO DI SELEZIONE Saranno oggetto di selezione interna mediante valutazione della scheda personale e dei titoli le procedure miranti ad una progressione orizzontale di carriera, da una fascia all'altra superiore. Per quanto attiene le schede di valutazione, i cui modelli sono allegati al presente Regolamento quale sua parte integrante e sostanziale, la Commissione dovrà fornire per l'attribuzione del punteggio adeguata motivazione. ART. 20 REQUISITI DI AMMISSIONE Possono partecipare alle selezioni interne i dipendenti dell'Azienda Sanitaria Ospedaliera San Luigi di Orbassano con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, appartenenti alla categoria oggetto della selezione, in possesso dei requisiti culturali e professionali previsti per ciascun profilo professionale dall'allegato 1 al C.C.N.L. sottoscritto il 07.04.1999. I requisiti di ammissione alle selezioni devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal bando per la presentazione delle domande. i ART. 21 COMPOSIZIONE E NOMINA DELLE COMMISSIONI ESAMINATRICI Le Commissioni Esaminatrici saranno nominate dal Direttore Generale su proposta del Direttore Sanitario od Amministrativo di Azienda, secondo la professionalità interessata e così composte: a Presidente Dirigente Responsabile di U. O. A. interno o esterno all'Azienda, designato dall'Amministrazione; b Componenti. - un dirigente o un dipendente. designato dall'Amministrazione; - un dipendente sorteggiato appartenente a categoria superiore a quella oggetto di selezione. In caso di procedure riferite alle categorie BS e DS dovranno essere sorteggiati dipendenti appartenenti allo stesso profilo e categoria professionale con almeno cinque anni di anzianità nella posizione messa a selezione; c Segretario un dipendente amministrativo non inferiore alla categoria C. Nessun componente delle Commissioni Esaminatrici dovrà aver subito sanzioni disciplinari nell'ultimo biennio. II sorteggio deve essere pubblico. Delle designazioni verrà fornita informazione alle OO.SS. Per ogni componente titolare verrà nominato un componente supplente. La partecipazione ai lavori della suddetta Commissione Esaminatrice non dà luogo ad alcun compenso, salvi il rimborso delle spese sostenute e l'indennità di missione per i componenti esterni all'Azienda e/o diverse disposizioni in materia. ART. 22, PUNTEGGI La Commissione ha a disposizione 80 punti così da attribuire: PASSAGGIO TITOLI DI CARRIERA TITOLI DI STUDIO CURRICULUM SCHEDA VALUTATIVA DA 0 1 2 3 A 1 2 3 4 60 55 50 45 5 6 8 10 10 14 16 18 5 5 6 7 ART. 23 VALUTAZIONE DEI TITOLI DI CARRIERA Ai fini della valutazione dei titoli di carriera si dispongono le seguenti tipologie, tenendo presente che non saranno valutati i periodi costituenti requisito di ammissione: Servizio prestato presso Aziende od Enti del comparto o equiparati, nel profilo professionale e nella categoria oggetto del concorso: Servizio prestato presso Aziende od Enti del compartó o equiparati, nel profilo professionale corrispondente e in categoria inferiore: Servizio prestato presso Aziende od Enti del comparto o equiparati, in diverso profilo professionale: Servizio prestato presso altre strutture pubbliche in professionalità strettamente afferenti la qualifica oggetto della selezione: Servizio prestato presso strutture sanitarie convenzionate o accreditate, in professionalità afferenti la qualifica oggetto della selezione svolto con rapporto continuativo: punti 1,80 per anno punti 1,20 per anno punti 0,50 per anno punti 0,50 per anno punti 0,25 per anno I servizi prestati in categoria superiore e nello stesso profilo sono maggiorati del 10%. Le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerato come mese intero periodi continuativi di 30 giorni e frazioni superiori di 15 gg. Per quanto non disciplinato dal presente articolo la Commissione dovrà fare riferimento a quanto previsto dalle norme in vigore. ART. 24 VALUTAZIONE DEI CURRICULA Ai fini della valutazione dei titoli di studio si dispongono le seguenti tipologie, tenendo presente che non potranno essere valutati i titoli costituenti requisito di ammissione: Laurea attinente alla professionalità oggetto della selezione: punti Laurea non attinente alla professionalità oggetto della selezione punti Diploma post laurea attinente punti Diploma scolastico attinente: punti Diploma scolastico non attinente: punti Specializzazioni successive a diploma scolastico: punti 2,00 1,00 0,75 0,30 0,15 0,40 Attestato qualifica professionale: punti 0,10 Esclusivamente per le selezioni interne concernenti profili sanitari ai diplomi professionali sanitari ulteriori a quello richiesto quale requisito di ammissione sarà attribuito il punteggio di punti 0,50. ART. 25 VALUTAZIONE TITOLI VARI Ai fini della valutazione dei titoli vari si prevedono le seguenti tipologie: - pubblicazioni, titoli scientifici, relazioni finali di ricerche e studi affidati da soggetti esterni all'Azienda; - partecipazioni a convegni, seminari, corsi di aggiornamento organizzati in sede extraziendale degli ultimi cinque anni; - attività di consulenza ovvero libero professionale svolta presso soggetti extraziendali. La Commissione dovrà fornire per l'attribuzione del punteggio adeguata motivazione, ovvero J stabilire analiticamente nell'ambito della prima seduta la distribuzione del punteggio massimo attribuibile secondo le diverse fattispecie. ART. 26 VALUTAZIONE DELLA SCHEDA DI VALUTAZIONE Per quanto attiene la scheda di valutazione la Commissione dovrà fornire per l'attribuzione del punteggio adeguata motivazione in stretta coerenza con i giudizi riportati sulla scheda stessa e con riferimento al posto di selezione indicando comunque un punteggio minimo per ciascun elemento di valutazione. CAPO IV - ART 1), PUNTO C) - PASSAGGI A PROFILI DIVERSI NELLA STESSA CATEGORIA. ART. 27 POSTI OGGETTO DI SELEZIONI' Si procederà alle selezioni interne mediante valutazione di titoli e prova attitudinale al fine dei passaggi all'interno delle categorie in profili professionali diversi. Il personale a tempo indeterminato, in possesso dei prescritti requisiti culturali e professionali può presentare domanda per il passaggio a profilo diverso di uguale livello economico, nell'ambito della categoria di appartenenza. La domanda deve essere corredata di curriculum debitamente sottoscritto. Le prove d'esame, in caso di ricollocazione, sono effettuate anche in presenza di una sola domanda, al fine di verificare l'idoneità professionale del candidato. ART. 28 REGOLAMENTAZIONE Per quanto riguarda la regolamentazione dei passaggi a profili diversi nell'ambito della stessa -i categoria si richiamano gli articoli del presente regolamento disciplinanti la progressione verticale e precisamente: COMPOSIZIONE E NOMINA DELLE COMMISSIONI ESAMINATRICI REQUISITI DI AMMISSIONE PROVE D'ESAME PUNTEGGI VALUTAZIONE DEI TITOLI DI CARRIERA VALUTAZIONE DEI TITOLI DI STUDIO VALUTAZIONE TITOLI VARI E CURRICULUM ART. 29 FORMULAZIONE E APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE _ Il termine di tutte le procedure di selezione la Commissione Esaminatrice provvede alla formulazione della -graduatoria. La graduatoria è approvata con provvedimento del Direttore Generale, è pubblicata nell'Albo ufficiale dell'Azienda ed è a disposizione dei candidati presso 1'UO.A. Amministrazione del personale. attribuiti devono essere comunicati ai candidati. La graduatoria avrà validità 12 mesi. ALL. 1 Valutazione Prestazioni 1 /MA fascia categorie A/C Nominativo Incarico Periodo di riferimento Data di compilazione Principali incarichi assolti Specifiche attività eseguite Valutazione di dettaglio 1. Conoscenza ed esperienza Conosce ed usa le tecniche basilari della propria attività? Attua autonomamente degli sforzi per migliorare? Ha una visione corretta delle interrelazioni tra le diverse esperienze e conoscenze? 2. Qualità del lavoro Lavora nel rispetto degli standard prefissati? Accetta ed esegue le raccomandazioni o i suggerimenti che gli vengono rivolti? Ha capacità di portare a termine i compiti assegnati? Ha capacità inventiva? 3. Quantità del lavoro Raggiunge gli obiettivi nel tempo assegnato? Necessita spesso di tempo aggiuntivo? 4. Pianificazione e organizzazione Ha capacità di pianificare ed organizzare il proprio e l'altrui tempo 5.Capacità di lavorare in gruppo Disponibilità verso gli altri (colleghi - utenti) Effetto dei rapporti interpersonali Punteggio 1 2 o valutazione 1 2 o valutazione 3 1 2 o valutazione 3 1 2 o valutazione 3 1 2 o valutazione 3 ALL: 2- Valutazione Prestazioni I `111^ fascia categorie D/D.s Nominativo Incarico Periodo di riferimento Data di. compilazione Principali incarichi assolti Specifiche attività eseguite Valutazione di dettaglio 3 Punteggio 1. Conoscenza ed esperienza Conosce ed usa le tecniche basilari della propria attività? Attua autonomamente degli sforzi per migliorare? Ha una visione corretta delle interrelazioni tra le diverse esperienze e conoscenze? 1 2 o valutazione 3 2. Qualità del lavoro Lavora nel rispetto degli standard prefissati? 1 2 o valutazione 3 Accetta ed esegue le raccomandazioni o i suggerimenti che -li vengono rivolti? Ha capacità di portare a termine i compiti assegnati? Ha capacità inventiva? 3. Quantità del lavoro Raggiunge gli obiettivi nel tempo assegnato? Necessita spesso di tempo aggiuntivo? 1 2 o valutazione 4. Pianificazione e organizzazione Ha capacità di pianificare ed organizzare il proprio e l'altrui tempo? 1 2 o valutazione 3 3 5.Capacità di lavorare in gruppo 1 2 3 Disponibilità verso gli altri (colleghi - utenti) o valutazione Effetto dei rapporti interpersonali 6. Capacità di giudizio/Maturità 1 2 Capacità di riflettere e valutare anche in condizioni di stress? o valutazione Capacità di valutare l'effettiva importanza e priorità delle situazioni? Capacità di vedere gli effetti a lungo termine delle decisioni assunte? 7. Qualità di leadership 1 2 Ispira rispetto e affidabilità nei colleghi? Nei superiori? Verso o valutazione l'Utenza? Capacità di chiarire e mostrare le proprie idee ed iniziative? Capacità di impartire istruzioni chiare e motivate? Capacità di decidere? Capacità di persuadere? Capacità di motivare e coinvolgere? 3 3 ALL. 3- Valutazione Prestazioni IV^ fascia categorie A/C Nominativo Periodo di riferimento Principali incarichi assolti Valutazione di dettaglio Incarico Data di compilazione Specifiche attività eseguite Punteggio 1. Conoscenza ed esperienza Conosce ed usa le tecniche basilari della propria attività? Attua autonomamente degli sforzi per migliorare? Ha una visione corretta delle interrelazioni tra le diverse esperienze e conoscenze? 1 2 o valutazione 3 2. Qualità del lavoro Lavora nel rispetto degli standard prefissati? Accetta ed esegue le raccomandazioni o i suggerimenti che gli vengono rivolti? Ha capacità di portare a termine i compiti assegnati? Ha capacità inventiva? 1 2 o valutazione 3 3. Quantità del lavoro Raggiunge gli obiettivi nel tempo assegnato? Necessita spesso di tempo aggiuntivo? 1 2 0 valutazione 3 4. Pianificazione e organizzazione Ha capacità di pianificare ed organizzare il proprio e l'altrui tempo? 1 2 o valutazione 3 5.Capacità di lavorare in gruppo Disponibilità verso gli altri (colleghi - utenti) Effetto dei rapporti interpersonali 1 2 o valutazione 3 6.Conduzione del lavoro Conoscenza ed esperienza tecnica Abilità analitica Comunicazione orale e scritta Raggiungimento obiettivi 1 2 o valutazione 3 7.Rapporti con l'utenza Disponibilità e cortesia Capacità di ascoltare Capacità di risolvere situazioni 1 2 o valutazione 3 . ALL: 4 - Valutazione Prestazioni IV^ fascia categorie D/D s Nominativo Periodo di riferimento Principali incarichi assolti Incarico Data di compilazione Specifiche attività eseguite Valutazione di dettaglio Punteggio 1. Conoscenza ed esperienza Conosce ed usa le tecniche basilari della propria attività? Attua autonomamente degli sforzi per migliorare? Ha una visione corretta delle interrelazioni tra le diverse esperienze e conoscenze? 1 2 o valutazione 3 2. Qualità del lavoro Lavora nel rispetto degli standard prefissati? Accetta ed esegue le raccomandazioni o i suggerimenti che gli vengono rivolti? Ha capacità di portare a termine i compiti assegnati? Ha capacità inventiva? 1 2 o valutazione 3 3. Quantità del lavoro Raggiunge gli obiettivi nel tempo assegnato? Necessita spesso di tempo aggiuntivo? 1 2 o valutazione 3 4. Pianificazione e organizzazione Ha capacità di pianificare ed organizzare il proprio e l'altrui tempo? 1 2 o valutazione 3 5.Capacità di lavorare in gruppo Disponibilità verso gli altri (colleghi - utenti) Effetto dei rapporti interpersonali o valutazione 6. Capacità di giudizio/Maturità 1 2 Capacità di riflettere e valutare anche in condizioni di stress? o valutazione Capacità di valutare l'effettiva importanza e priorità delle situazioni? Capacità di vedere ali effetti a lungo termine delle decisioni assunte? 3 7. Qualità di leadership 1 2 Ispira rispetto e affidabilità nei colleghi? Nei superiori? Verso o valutazione l'Utenza? Capacità di chiarire e mostrare le proprie idee ed iniziative? Capacità di impartire istruzioni chiare e motivate? Capacità di decidere? Capacità di persuadere? Capacità di motivare e coinvolgere? 3 8. Sviluppo del personale assegnato Capacità di training Pianificazione della formazione Rilevazione esigenze specifiche 1 2 o valutazione 3 9. Leadership (capacità di motivare e coinvolgere colleghi, capi e collaboratori) 1 2 o valutazione 3 10. Determinazione personale (coraggio e fermezza nelle situazioni di criticità) 1 2 o valutazione 3 11 Capacità di giudizio (quando decidere chi consultare, in quanto tempo) 1 2 o valutazione 3 @All. n. 9 REGOLAMENTO ART. 1 Sono oggetto del presente regolamento tutte le prestazioni previste al successivo art. 2, relative a lavori pubblici e in particolare a opere di nuova costruzione, demolizione, ristrutturazione edilizia, restauro, risanamento conservativo e' manutenzione di opere ed impianti, da parte dell'U.O.A. Tecnico dell'A.S.O. San Luigi di Orbassano, così come previsto dagli artt. 17 e 18 della Legge 109/94. e successive modificazioni ed integrazioni e dal DAI. 7.4.98 n. 320. Sono escluse tutte le altre attività connesse all'esecuzione dei lavori, compresa l'eventuale redazione di perizie di variante e suppletive. ART.2 Viene costituito un fondo, nella misura dell' 1,5% dell'importo, al netto dell'I.V.A., posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, di cui 1'1% viene ripartito tra il personale dell' U.O.A Tecnico, per ogni singola opera o lavoro e lo 0,5% viene in una prima fase inglobato nel fondo comune incentivi, secondo le modalità di seguito specificate: • - ' responsabile unico del procedimento: gruppo di progettazione del progetto esecutivo: redattore piano della sicurezza e coordinatore per la progettazione e l'esecuzione dei lavori direttore dei lavori: collaudatore: altri componenti dell'U.O.-A. Tecnico che hanno contribuito al progetto o all'atto di pianificazione. gruppo di progettazione. 10 % della predetta somma; 35 - 40 % della predetta somma; 20 % della predetta somma; 25% della predetta somma; 5% della predetta somma; 5% della predetta somma; in caso di non attribuzione tale percentuale viene . attribuita al Le sopraindicate percentuali sono ridotte del 60% qualora i relativi incarichi siano svolti in collaborazione con professionisti esterni. Per quanto concerne la quota destinata al gruppo di progettazione, la stessa è così ripartita: • tecnici che hanno redatto il progetto o l'atto di pianificazione (firmando irelativi elaborati) 60% • tecnici che hanno redatto e firmato elaborati di tipo descrittivo (rilevazioni, misurazioni, dati grafici etc), su disposizione dei suddetti tecnici 35 • altri componenti dell'U.O.A. Tecnico che hanno contribuito al progetto 0 all'atto di pianificazione, pur non sottoscrivendone gli elaborati 5% Tutte le suddette professionalità devono essere individuate nella deliberazione del Direttore Generale che dispone la progettazione, nella quale viene altresì fissato il termine per la consegna di tutti gli elaborati e prevista una riduzione del compenso incentivante in caso di ritardo dipendente dal gruppo di progettazione. In caso di partecipazione di più unità alla medesima prestazione, la relativa percentuale va ripartita tra le stesse in misura uguale, salvo una diversa ripartizione prevista nel suddetto provvedimento Nell'ipotesi, invece, che in una sola figura si sommino più funzioni, alla stessa viene assegnata la somma delle singole quote percentuali. ART. 3 Le funzioni delle summenzionate professionalità, nelle more dell'emanazione del regolamento previsto dall'art. 6 della Legge 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni, sono quelle previste dalla vigente normativa. ART.4 I termini previsti nel provvedimento di affidamento degli incarichi, entro i quali devono essere eseguite le prestazioni, non possono essere prorogati, salvo particolari gravi impedimenti, motivati dal Dirigente Responsabile dell'U.O.A. Tecnic e fermo restando che eventuali proroghe non possono superare il limitedel 20% del tempo prestabilito. I termini decorrono dalla data di comunicazione al responsabile del procedimento del conferimento dell'incarico, comunicazione che deve essere effettuata dal Dirigente Responsabile dell'U.O.A. Tecnico entro 10 gg. lavorativi dalla data di esecutività del provvedimento; il responsabile del procedimento curerà le ulteriori informazioni alle varie professionalità coinvolte. In caso di ritardato adempimento delle prestazioni, non ritenuto giustificabile dalla Direzione, sono applicate le seguenti penalità: a) ritardi fino a 30 giorni: penalità pari al 3° ó del fondo relativo alla singola prestazione per ogni giorno di ritardo oltre i primi dieci; b) ritardi superiori a 30 giorni: nessuna ripartizione del fondo relativo alla prestazione per la quale si è verificato il ritardo. ART.5 La liquidazione delle spettanze viene effettuata semestralmente, relativamente alle fasi terminate, con provvedimento del Direttore Generale sulla base della effettiva partecipazione alle prestazioni del personale precedentemente individuato, partecipazione che deve essere attestata dal Dirigente Responsabile dell' U.O. A. Tecnico. Questi trasmette tale provvedimento all'U.O.A. Amministrazione del Personale e all'U.O.A. O.S.R.U. con l'elenco dei soggetti partecipanti e, per ciascuno di essi, la somma di competenza effettiva. ART-6 L'Azienda ha facoltà , ricorrendone i presupposti di legge, di affidare ad altri soggetti i livelli successivi (es. Direzione lavori) rispetto a quello o quelli (es progettazione esecutiva) affidati all'U.O.A. Tecnico e viceversa; in tal caso i livelli successivi, dovendo essere coerenti con i precedenti, dovranno attenersi ai contenuti progettuali definiti, senza che possano essere opposte riserve o altri impedimenti all'utilizzazione degli stessi. = ART. 7 Gli oneri per l'iscrizione agli Ordini e Collegi professionali di appartenenza sono a carico dell'Azienda; sono invece a carico del dipendente, salvo diversa ed inderogabile disposizione di legge, qualora il medesimo sia autorizzato all'esercizio della libera professione ai sensi dell'art. 1 commi 56 e 56 bis della L. n. 662/96 e successive modificazioni ed integrazioni. Qualora il dipendente per il quale l'Azienda si sia assunta l'onere in argomento cessi dal servizio, l'Azienda medesima è esentata da ogni obbligo dal primo giorno dell'anno solare successivo al verificarsi dell'evento ed il dipendente è tenuto a rimborsare alla stessa gli oneri sostenuti per la quota riferita al periodo successivo all'evento stesso. ART. 8 Sono a carico dell'Azienda, nei limiti di cui all'art. 106 del D.P.R. n. 554 del 21.12.99, gli oneri per la stipula della polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati ai sensi del presente regolamento. In caso di responsabilità professionale che sia stata accertata con sentenza passato in giudicato o che abbia dato luogo a risarcimento del danno da parte della Compagnia Assicuratrice, non si farà luogo all'erogazione del compenso incentivante. ART. 9 Con cadenza annuale, entro il 28 febbraio di ogni anno, il Dirigente Responsabile dell'U.O.A. Tecnico redige una relazione sommaria, da trasmettersi al Direttore Generale e al Direttore Amministrativo, in ordine all'applicazione del presente regolamento. Tale relazione dovrà contenere almeno le seguenti indicazioni: progetti affidati nell'anno precedente, con i relativi importi a base di gara; importo del fondo liquidato nell'anno precedente, sua ripartizione e nominativo dei destinatari; eventuali vizi riscontrati nei lavori progettati e gravi mancanze emerse nelle diverse fasi delle prestazioni. In sede di formazione del bilancio preventivo, il Dirigente Responsabile dell'U.O. A. Tecnico deve indicare all'U.O.A. Gestione Economico Finanziaria l'importo presunto del fondo e degli oneri connessi, di cui al presente regolamento, per la necessaria previsione. ART. 10 Verrà data informazione alle OOSS./R.S.U. circa il contenuto del provvedimento previsto all'art. 5 e della relazione prevista all'art. 9. ART. 11 Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si rinvia alle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali. ART. 12 Il presente regolamento entra in vigore il 01/01/2001 e in via sperimentale per un anno. Copia di esso viene consegnata al personale dell'U.O.A. Tecnico che potrà essere coinvolto nell'applicazione, il quale rilascerà dichiarazione scritta di presa visione ed integrale accettazione.