AZIENDA OSPEDALIERA SAN LUIGI DI ORBASSANO SERVIZIO

AZIENDA OSPEDALIERA
SAN LUIGI DI ORBASSANO
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE PIEMONTE
CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE
PERSONALE COMPARTO SANITÀ
QUADRIENNIO 1998 2001
ART. 1
CAMPO DI APPLICAZIONE
Il presente Contratto Collettivo Integrativo si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo,
indeterminato o determinato, escluso il personale Dirigente, dipendente dell'A.S.O. "San Luigi" di
Orbassano.
ART. 2
TERMINI DEL CONTRATTO
Il presente Contratto Integrativo regola le materie elencate dall'art. 4 del CCNL - Comparto Sanità
1998-2001.
In caso di controversie sull'interpretazione del presente Contratto integrativo, le parti si incontreranno per
la definizione della clausola controversa. Per tutta la durata degli incontri sulla clausola controversa le
parti si asterranno dall'assumere iniziative al riguardo.
ART. 3
SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
Al fine di dare concreta attuazione alla materia è stato approvato, con deliberazione n. 552 del 19/4/2000,
un Accordo sull'individuazione delle prestazioni indispensabili da garantire in caso di scioperi, stipulato tra
l'Amministrazione e le OO.SS. in data 11/4/2000 e sottoscritto in data 18/4/2000 dalle Organizzazioni
degli utenti, che viene allegato quale parte integrante e sostanziale al presente contratto (all. n.1).
ART. 4
RELAZIONI SINDACALI
Il confronto con il Sindacato risulta determinante per un'azione comune di informazione, partecipazione,
coinvolgimento nei processi di riorganizzazione ed innovazione aziendale.
Le parti prendono atto che le relazioni sindacali a livello decentrato si articolano nelle seguenti fasi,
previste dall'art. 6 del CCNL 1998/2001.
Informazione:
Le parti stabiliscono che in tutte le materie oggetto di trattativa sindacale (contrattazione, concertazione,
consultazione) l'informazione deve essere preventiva.
L'informazione deve essere assicurata su tutti gli atti di valenza generale, anche di carattere finanziario,
concernenti il rapporto di lavoro, la formazione, l'organizzazione degli uffici, la gestione complessiva delle
risorse umane, i piani di programmazione dei servizi nonché di quelli occupazionali e gli atti concernenti
la sicurezza sui luoghi di lavoro. Le parti si incontrano annualmente per la programmazione aziendale.
Concertazione:
La concertazione si svolge in appositi incontri che iniziano entro 48 ore dalla data di ricezione della
richiesta di trattativa da parte di uno dei soggetti contraenti e si conclude nel termine tassativo di trenta
giorni dalla data della relativa richiesta.
Dell'esito della concertazione è redatto verbale dal quale risultano le posizioni delle parti nelle materie
oggetto della stessa, che sono:
•
•
•
•
•
articolazione dell'orario di servizio;
verifica periodica della produttività delle strutture operative;
definizione dei criteri per la determinazione della distribuzione, dei carichi di lavoro;
andamento dei processi occupazionali;
definizione dei criteri per il conferimento degli incarichi relativi alle posizioni organizzative e loro
valutazione periodica secondo l'art. 21 del CCNL;
• definizione dei sistemi per la valutazione permanente di cui all'art. 35 c. 2 del CCNL.
•
·
Consultazione:
La consultazione riveste carattere obbligatorio sulle seguenti materie:
•
•
organizzazione e disciplina degli uffici, nonché consistenza e variazione delle dotazioni organiche;
modalità per la periodica designazione dei rappresentanti per la composizione del collegio arbitrale di
cui all'art. 59, comma 8 del D.Lgs. n. 29 del 1993 sino all'entrata in vigore della disciplina inerente i
collegi di conciliazione ed arbitrato;
• casi di cui all'art. 19 del D.Lgs. 19/9/1994 n. 626.
•
•
·
Per permettere una razionale trattazione degli argomenti sarà favorita la predisposizione di calendari di
riunioni che affrontino congiuntamente argomenti fra loro collegati.
Contrattazione
Le RSU e le OO.SS devono comunicare preventivamente all'Azienda i soggetti componenti la
delegazione di parte sindacale ai sensi dell'art. 9 del citato CCNL, abilitati alle relazioni sindacali ed alla
sottoscrizione dei relativi verbali.
Tutti gli accordi e verbali d'incontro debitamente sottoscritti saranno forniti in copia a tutti i soggetti abilitati
che ne facciano richiesta.
Le parti concordano di utilizzare lo strumento delle Commissioni Bilaterali con un ruolo di raccolta dati, di
analisi, di studio e di formulazione di proposte in ordine a specifiche materie, senza possibilità di
sottoscrivere accordi vincolanti e quindi con funzione di supporto e non sostitutiva alla contrattazione.
ART. 5
DIRITTO DI ASSEMBLEA
Ai sensi dell'art. 2 del C.C.N.L. Quadro del 07.08.98 i dipendenti hanno diritto di partecipare, durante
l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali in idonei locali concordati con l'Amministrazione, per n. 10
ore annue pro capite senza decurtazione della retribuzione.
Le assemblee, che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi, possono essere indette
singolarmente o congiuntamente, con specifico ordine del giorno su materie di interesse sindacale e
di lavoro, dai Dirigenti Sindacali di cui all'art. 10 del C.C.N.L. Quadro del 7.8.1998.
Le assemblee sono indette con le seguenti modalità:
a) I Dirigenti Sindacali debbono comunicare alla Direzione dell'Azienda, con un preavviso di almeno tre
giorni (salvo casi eccezionali), la convocazione dell'assemblea con l'indicazione della sede,
dell'orario, dell'ordine del giorno e dell'eventuale partecipazione dei Dirigenti Sindacali esterni;
b)
l'Azienda deve comunicare ai Dirigenti Sindacali promotori, entro 48 ore dall'Assemblea, eventuali
condizioni eccezionali e motivate che comportino l'esigenza, per l'Amministrazione, di uno
spostamento della data dell'assemblea. In caso contrario l'assemblea si intende autorizzata.
b)
La rilevazione dei partecipanti e delle ore di partecipazione di ciascuno all'assemblea è effettuata dai
responsabili delle singole unità operative e comunicata all'U.O.A. Amministrazione del Personale.
L'uso dei locali per le riunioni verrà autorizzato dall'Azienda secondo l'ordine cronologico di presentazione
delle richieste da parte dei Dirigenti Sindacali.
Durante lo svolgimento delle assemblee deve essere garantita la continuità delle prestazioni
indispensabili nelle unità operative interessate.
ART. 6
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
Le parti riconoscono il valore strategico della formazione quale strumento di ottimizzazione delle risorse
umane e di cambiamento organizzativo al fine di una migliore efficienza, produttività e qualità di servizi
nonché leva essenziale per accrescere e potenziare le capacità professionali di ciascun dipendente,
anche ai fini della progressione economica orizzontale e verticale. I principi generali a cui si ispira
l'Azienda sono i seguenti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
promuovere il raggiungimento degli obiettivi definiti dai vertici aziendali;
concorrere alla realizzazione delle attività aziendali ispirate ai valori espressi nella carta dei servizi;
motivare il personale alla comprensione ed alla gestione del cambiamento;
considerare la formazione permanente uno degli strumenti importanti per il miglioramento della
qualità dei servizi;
coinvolgere e valorizzare al massimo le risorse interne per promuovere il cambiamento in vista del
miglioramento dell'assistenza e dello sviluppo dell'organizzazione;
migliorare la gradibilità ed il coinvolgimento dei dipendenti nello svolgimento delle proprie funzioni;
istituire dei percorsi formativi e di addestramento professionale per il personale neoassunto;
prevedere iniziative formative riferite a modifiche normative e regolamentari, organizzative e per
innovazioni tecnologiche specialistiche;
prevedere iniziative formative per la riqualificazione/riconversione professionale, finalizzate
all'utilizzazione in un settore diverso da quello di appartenenza.
18.
L'Azienda predispone un Piano di Formazione Aziendale, annuale o biennale, in linea con gli obiettivi
aziendali, nel quale vengono esplicitati, i bisogni formativi del personale di tutte le UU.OO e vengono
altresì definite le risorse finanziarie finalizzate all'attività formativa e di aggiornamento.
Le parti concordano nel privilegiare la formazione svolta in sede con docenti interni, formazione che
consente notevoli economie nelle spese accessorie nonché maggiori risposte ai bisogni formativi espressi
ed una rapida valutazione dei risultati ottenuti.
L'utilizzo degli istituti contrattuali connessi all'aggiornamento professionale, obbligatorio e facoltativo, ed i
relativi iter procedurali, sono previsti e disciplinati dal citato Piano di Formazione. Aziendale a cui il
presente contratto integrativo rinvia.
Ai sensi dell'art. 4 del presente contratto una Commissione Bilaterale avrà il compito di raccogliere ed
elaborare specifici dati relativi all'attività formativa, nonché di presentare eventuali proposte in merito al
piano di formazione prima della sua definitiva adozione.
ART. 7
DIRITTO ALLO STUDIO
Al fine di garantire il diritto allo studio ai dipendenti a tempo indeterminato sono concessi, ai sensi
dell'art.3 D.P.R. 395/88 e art. 20 D.P.R. 384/90, permessi retribuiti nella misura massima di 150 ore
annue individuali, per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio in corsi
universitari, post universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di - qualificazione
professionale, statali, pareggiate e/o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio dei titoli
di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico, comprendendo in essi
anche il tempo necessario per raggiungere la sede di svolgimento dei corsi.
La frequenza di un corso non va intesa soltanto come presenza alle lezioni, quanto come partecipazione
diretta agli impegni che lo svolgimento del corso stesso comporta, in essi compresa l'attività di
preparazione all'esame finale il cui sostenimento giustifica l'assenza dal servizio e legittima la
fruizione dei permessi da parte del dipendente ammesso al beneficio.
Il personale che fruisce dei permessi di cui trattasi ha diritto, salvo eccezionali ed inderogabili esigenze di
servizio, a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami.
Il numero dei dipendenti che possono usufruire della riduzione dell'orario di lavoro, nel limiti indicati, non
deve superare il 3% delle unità in servizio all'inizio di ogni anno.
Nel caso in cui il numero delle domande pervenute superi la percentuale prevista, vengono osservati i
criteri di precedenza previsti dalla vigente normativa:
a) Dipendenti che frequentano corsi per il conseguimento di diplomi professionali relativi ai profili del
ruolo sanitario;
Dipendenti che frequentano l'ultimo anno del corso di studi e se studenti universitari o post - universitari,
abbiano superato gli esami degli anni precedenti;
Dipendenti che frequentano il penultimo anno di corso; successivamente quelli che, nell'ordine
frequentano gli anni ad esso anteriori, escluso il primo, ferme restando, per gli studenti universitari e post
- universitari il superamento degli esami degli anni precedenti;
b) Dipendenti che frequentano corsi per il conseguimento di diplomi professionali relativi a profili di altri
ruoli;
c) Nell'ambito di ciascuna delle fattispecie di cui ai punti a) e b), la precedenza è accordata, nell'ordine,
ai dipendenti che frequentino corsi di studio della scuola media, inferiore, della scuola superiore,
universitari o post - universitari;
d) A parità di condizioni, i permessi sono accordati ai dipendenti che non abbiano mai usufruito dei
permessi medesimi per lo stesso o per altro corso di studio e,, in caso di ulteriore parità, secondo
l'ordine decrescente di età.
Ogni anno le domande relative alla concessione dei permessi in argomento devono pervenire alla
Direzione Generale entro il 15 novembre. Le eventuali richieste giunte dopo la scadenza del termine
sono prese in considerazione solo se i presupposti per l'ammissione al beneficio si sono realizzati
successivamente alla suddetta data e sempreché vi siano posti disponibili, non essendo stata
raggiunta la percentuale sopra prevista.
I beneficiari del permesso devono presentare all'Amministrazione idonea documentazione attestante la
frequenza alle scuole ed ai corsi, nonché il sostenimento degli esami finali. In mancanza della
predetta documentazione, i permessi già utilizzati vengono considerati come aspettativa senza
retribuzione per motivi personali.
Il dipendente part-time può fruire dei permessi in argomento in misura proporzionale alla durata della
prestazione lavorativa, secondo i criteri e con le modalità che saranno definiti dall'apposita
Commissione in base alla normativa vigente.
Il dipendente part-time che segua un corsi di studi senza fruire dei permessi di cui trattasi può richiedere
al proprio Responsabile di essere ammesso a turni di lavoro che agevolino la frequenza scolastica,
compatibilmente con le esigenze servizio.
ART. 8
LIBERA PROFESSIONE
Le modalità e i criteri per l'individuazione del personale di supporto all'attività libero - professionale dei
Dirigenti sanitari, del personale di collaborazione e i relativi compensi sono stabiliti in apposito
regolamento aziendale.
ART. 9
PARI OPPORTUNITÀ
In applicazione dell'art. 7 C.C.N.L. 1998/2001 l'Azienda favorisce l'operatività del Comitato per le pari
opportunità, allo scopo di pervenire all'effettiva parità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale,
che tengano conto anche della posizione delle lavoratrici in seno alla famiglia.
Per consentire al Comitato per le pari opportunità la realizzazione delle proprie finalità, l'Azienda
provvederà a:
•
•
•
•
garantire ed agevolare all'interno dell'Azienda il flusso delle informazioni concernenti l'attività del
Comitato e pubblicizzare i risultati del lavoro svolto dal medesimo;
rendere noti ai responsabili delle strutture aziendali Ja composizione, i compiti ed i diritti del Comitato;
garantire la partecipazione del personale femminile a corsi di formazione.
·
ART. 10
PREVENZIONE E TUTELA DELLA SALUTE SUL LUOGO DI LAVORO
Le parti riconoscono la priorità della tutela della salute dei lavoratori, dell'igiene e della sicurezza
all'interno delle strutture dell'Azienda, in ragione della diversità e molteplicità dei fattori di rischio presenti.
Pertanto, fra gli obiettivi prioritari assume particolare rilevanza la concreta applicazione del complesso di
norme contenute nel D.L.vo 19 settembre 1994, n.626 e successive modificazioni ed integrazioni nonché
l'adozione di idonee iniziative atte a sviluppare all'interno dell'Azienda la cultura della prevenzione.
L'Azienda si impegna pertanto a fornire un'adeguata ed aggiornata e informazione sui rischi per la
sicurezza e la salute dei dipendenti nonché, sulle misure e sulle attività di prevenzione e protezione
anche nel caso di introduzione di nuove tecnologie, nuove apparecchiature, nuove sostanze o preparati
pericolosi.
Si impegna altresì a svolgere formazione specifica in materia di sicurezza e salute.
L'Azienda assicura l'effettivo esercizio delle, attribuzioni previste per i, Rappresentanti per la sicurezza
dell'art. 19 del D.L.vo 626/94, in particolare per quanto attiene l'accesso ai luoghi di lavoro.
Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro, da parte dei R.L.S., sarà esercitata nel rispetto delle esigenze
lavorative. Tali visite si possono anche svolgere congiuntamente al responsabile del S.P.P. o a un
addetto da questi incaricato ovvero al Medico competente.
Il datore di lavoro consulta i R.L.S. su tutti gli interventi per i quali la disciplina legislativa prevede un
intervento consultivo dello stesso.
La consultazione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, nei casi .previsti dalla legge, deve
essere effettiva e tempestiva in modo da consentire agli stessi di esercitare la facoltà di formulare proprie
proposte e osservazioni che devono essere verbalizzate dal Responsabile del Servizio Protezione e
Prevenzione e sottoscritte.
Le riunioni periodiche previste dall'art. 11 del D.L.vo 626/24 sono convocate con almeno 5 giorni lavorativi
di preavviso e su ordine del giorno scritto. I Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza possono
richiedere la convocazione della riunione periodica in presenza di gravi e motivate situazioni di rischio o di
significative modifiche delle condizioni lavorative. Delle riunioni viene redatto apposito verbale.
Le notizie, le informazioni e la documentazione in possesso dei Rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza dovranno essere dagli stessi utilizzate esclusivamente per le finalità connesse con la propria
funzione, nel rispetto del segreto professionale.
ART. 11
MOBILITA' INTERNA DEL PERSONALE
L'istituto è stato disciplinato con apposito Accordo allegato alla presente con il n. 2 e già deliberato con
atto n. 1759 del 13/12/2000.
I punti più rilevanti sono rappresentati dalla precisa definizione delle modalità procedurali e dalla
individuazione dei criteri per la valutazione delle domande di mobilità interna al fine della predisposizione
della graduatoria
ART. 12
TEMPO PARZIALE
Si è proceduto alla stesura di un Regolamento allegato al presente Accordo con il n. 3 in cui vengono
disciplinate le modalità di richiesta e che ha decorrenza dal 01.07.2000.
Particolarmente qualificante è, al proposito, la definizione dei profili orari che5 in ogni unità operativa,
sulla base delle specifiche esigenze di servizio, sono ipotizzabili. In tale contesto si sono individuati sia i
profili orari per il part time orizzontale che per il part time verticale.
Al solo personale amministrativo a turno fisso è consentito di concordare il proprio orario di lavoro con il
Dirigente Responsabile.
ART. 13
LAVORO STRAORDINARIO
L'istituto, dal punto di vista economico, è stato accorpato nel Fondo per le condizioni di lavoro, ai sensi di
quanto previsto dall'art. 38 del C.C.N.L. vigente.
Il Monte ore complessivo per l'anno 2000 è stato definito in 29.000 ore di cui 19.000 afferenti all'Area
Sanitaria. E da precisare che ai servizi sanitari verrà riconosciuto a titolo di retribuzione di risultato, in
presenza della capienza del relativo Fondo, altre 6.200 ore che saranno finalizzate al pagamento del
maggior orario derivante dall'emergenza infermieristica.
ART. 14
POSIZIONI ORGANIZZATIVE
L'Azienda istituisce posizioni organizzative che richiedono lo svolgimento di funzioni con assunzione
diretta di elevata responsabilità, previa concertazione con le OO.SS.
L'individuazione viene effettuata sulla base dei seguenti criteri di massima:
•
•
•
funzioni di direzione di strutture di particolare complessità, con elevato grado di esperienza e
autonomia gestionale ed organizzativa;
attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione;
attività di staff e/o di studio, di ricerca, ispettive, di vigilanza e controllo, di coordinamento di attività
didattica.
L'Azienda definisce quindi la graduazione delle funzioni, sulla base dei sotto elencati elementi:
A. livello di autonomia e responsabilità della posizione anche in relazione all'effettiva presenza di
posizioni dirigenziali sovraordinate;
B. grado di specializzazione richiesta dal compiti affidati;
C. complessità delle competenze attribuite;
D. entità delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche e strumentali direttamente gestite;
E. valenza strategica della posizione rispetto agli obiettivi aziendali;
F. rilevanza e natura delle relazioni interne (con altre unità operative, con il vertice aziendale ecc ...),
esterne (con l'utenza) e istituzionali (con altri enti pubblici).
e così come specificati nella "Scheda per la valutazione della posizione" allegata al presente contratto
(all. n. 4).
A tale graduazione, che viene operata per l'area sanitaria dal Direttore Sanitario e per l'area
amministrativa dal Direttore Amministrativo, è correlato il trattamento economico di posizione, secondo i
parametri di riferimento contrattuali. Più precisamente, si prefigurano 7 fasce, individuate con le lettere A,
B, C, D, E, F, G, come di seguito specificato:
•
•
•
•
•
•
•
fascia A punti da 330
a 440,
fascia B punti da 441
a 550;
fascia C punti da 551
a 660;
fascia D punti da 661
a 770;
fascia E punti da 771
a 880;
fascia F punti da 881
a 990;
fascia G punti da 991
a 1100.
·
cui sono correlate le indennità di funzione riportate a lato di ciascuna fascia:
•
•
•
•
•
•
•
fascia A:
fascia B:
fascia C:
fascia D:
fascia E:
fascia F:
fascia G:
6.000.000;
8.000.000;
10.000.000;
12.000.000;
14.000.000;
16.000.000;
18.000.000.
L'indennità di funzione assorbe i compensi per il lavoro straordinario.
Il provvedimento di conferimento dell'incarico da parte del Direttore Generale deve indicare i termini di
durata, i contenuti professionali specifici, il peso attribuito alla posizione ed il suo valore economico.
I dipendenti cui è stato conferito l'incarico di posizione organizzativa sono soggetti a valutazione periodica
da parte del Nucleo di Valutazione aziendale, in riferimento agli specifici contenuti dell'incarico affidato.
L'incarico può essere revocato anticipatamente a seguito della valutazione negativa per il non
raggiungimento delle finalità previste dall'incarico oppure per la soppressione della posizione
organizzativa.
ART. 15
SISTEMA INCENTIVANTE
Annualmente vengono definiti, in accordo con le OO.SS., i sistemi di incentivazione del personale sulla
base di obiettivi, programmi e progetti di incremento della produttività e di miglioramento della qualità del
servizio, con la definizione di criteri generali delle metodologie di valutazione e di ripartizione delle risorse
sul fondo di cui all'art. 38 comma 3 del CCNL. Ogni anno gli obiettivi vengono negoziati tra la Direzione
Generale ed i Dirigenti responsabili di Unità Operative Amministrative e Tecniche, nonché con i Direttori
di Dipartimento, che a loro volta negoziano gli obiettivi con i Direttori delle strutture complesse afferenti ai
Dipartimenti medesimi.
Annualmente vengono quindi formulati dei progetti che dovranno, oltre che essere coerenti con i suddetti
obiettivi e raggiungibili con le risorse disponibili, coinvolgere tutto il personale, ciascuno in rapporto al
ruolo ricoperto ed alla professionalità posseduta.
I Dirigenti Responsabili di UU.OOAA. Amministrative e Tecniche ed i Direttori di Dipartimento relazionano
alla Direzione, alla scadenza del progetto, sulla realizzazione del medesimo e sul grado di partecipazione
di ciascuno dei dipendenti coinvolti, con un processo di valutazione "a cascata".
Le incentivazioni per la produttività collettiva vengono quindi erogate in misura proporzionale al grado di
raggiungimento degli obiettivi; al momento del saldo, pertanto, si procede ai necessari conguagli e quindi
all'eventuale recupero di quote già corrisposte a titolo di acconto.
Analogamente, l'eventuale erogazione delle "risorse aggiuntive" qualora autorizzata dalla Regione
Piemonte, avverrà sulla base di specifici progetti e proporzionalmente al grado di realizzazione degli
stessi.
ART. 16
FONDI PER LA PRODUTTIVITÀ COLLETTIVA E INDIVIDUALE
Con deliberazione n. 1035 del 14.7.2000, allegata con il n. 5 alla presente relazione, si è provveduto a
determinare il Fondo per la produttività collettiva ed individuale per l'anno in corso. Gli stessi sono stati
unificati peraltro, così come previsto dal C.C.N.L.
Il Fondo in questione, per l'anno 2000, è stato incrementato di una cifra pari a L. 356.769.720 riferita a
quote del personale dei Comparto erroneamente non attribuite allo stesso al momento dello scorporo
dell'A.S.O. "San Luigi" dalla U.S.L. n. 34 in cui la stessa insisteva fino al 31.12.1994.
Quanto sopra è stato evidenziato in apposito atto deliberativo notificato alla .Regione Piemonte, per
quanto di competenza. La stessa ne prendeva atto con nota n. 11892/29.6 del 5.6.2000.
Si rileva altresì che dal Fondo in questione si è provveduto, previa integrazione con gli incrementi
contrattuali previsti dall'Accordo Nazionale, a detrarre una quota del 10% (pari a L. 300.945.178)
utilizzata, ai sensi di quanto disposto dall'art. 38 del C.C.N.L. al fine di incrementare il Fondo per il
finanziamento delle fasce retributive.
Ha potuto essere garantito al personale del Comparto il mantenimento della quota di acconto riferita alla
produttività collettiva e collegata al raggiungimento degli obiettivi di cui è detto più avanti. L'acconto riferito
a tale istituto è erogato mensilmente ma, lo stesso e il successivo saldo, risultano comunque collegati al
raggiungimento degli obiettivi assegnati, previa verifica del Nucleo di valutazione.
E' da precisare infine che i risparmi per i passaggi dal tempo pieno al part-time, così come previsto
dall'art. 38, comma 4, punto a) del vigente C.C.N.L., sono inseriti nel Fondo di cui trattasi e tengono conto
puntualmente sia dei passaggi a part-time che, iniziati precedentemente, sono stati mantenuti nell'anno
2000, sia di quelli iniziati nel corso dell'anno, sia delle cessazioni avvenute,
La percentuale di risparmio portata in aumento del Fondo di cui trattasi è pari al 20%, così come previsto
dalla Legge n. 662/96.
ART. 17
RISORSE AGGIUNTIVE
La Giunta Regionale in data 8.2.1999 con atto n. 20-26616 e in data 14/10/1999 con DGR. n. 2.28353 ha
provveduto a recepire l'Accordo sottoscritto con le OO.SS. sulle Risorse finanziarie aggiuntive per tutta la
vigenza contrattuale. L'Accordo prevede gli obiettivi. prioritari che il personale del Comparto deve
raggiungere negli anni 1999-2000 a fronte di un finanziamento, da parte regionale, di L. 1.200.000 annue
pro-capite comprensive dell'1% del Monte salari). Per il conteggio del relativo Fondo, il personale da
prendere in considerazione è stato quello presente al 31.12.1998 a tempo indeterminato o incaricato,
secondo quanto disposto dall'accordo regionale.
L'Azienda ha presentato alla Regione Piemonte i propri progetti entro i termini previsti, corredati degli
indicatori di redditività, efficienza ed efficacia.
Le verifiche sul raggiungimento degli obiettivi assegnati sono effettuate dal
Nucleo di valutazione interno con le modalità annualmente stabilite.
ART. 18
FONDO PER I COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO E PER LA REMUNERAZIONE DI
PARTICOLARI CONDIZIONI DI DISAGIO, PERICOLO, DANNO.
All'art. 38, 1° comma, è stata data attuazione puntuale con deliberazione n.1.036 del 14.7.2000, allegata
alla presente con il n. 6.
Per l'anno 2000, è stata altresì data applicazione a quanto disposto dallo stesso articolo, al comma 8) con
riferimento all'aumento di personale nella dotazione, organica rispetto a quello preso a base di calcolo per
la formazione dei Fondi.
Le verifiche, in tal senso, hanno in effetti rilevato un aumento di n. 155 dipendenti di cui n. 127
appartenenti a qualifiche per le quali sussiste anche la remunerazione accessoria riferita a indennità,
reperibilità, etc. e n. 28 per i quali è stato previsto esclusivamente un aumento del lavoro straordinario.
I conteggi per la definizione della quota da portare in aumento sulle voci variabili, con esclusione dello
straordinario, sono stati effettuati con un conteggio medio riferito alla spesa storica divisa per il numero
degli operatori aventi diritto.
Il conteggio per il valore dell'ora di straordinario è stato effettuato sulla base di un valore medio.
Si è comunque proceduto al trasferimento di L. 330.000.000 dal Fondo di cui trattasi al Fondo per il
finanziamento delle Fasce retributive. Effettuati gli incrementi previsti dal C.C.N.L. il Fondo di cui trattasi
risulta pari a L. 3.522.870.179.
ART. 19
FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLE FASCE RETRIBUTIVE, DELLE POSIZIONI
ORGANIZZATIVE, DELLA PARTE COMUNE DELL'EX INDENNITÀ DI QUALIFICAZIONE
PROFESSIONALE E DELL'INDENNITÀ PROFESSIONALE SPECIFICA PER IL PERSONALE DEL
COMPARTO.
Premessa al presente punto è che nel passato è stata data dall'Azienda corretta applicazione all'istituto di
cui all'art. 45 del C.C.N.L. precedente (indennità di qualificazione professionale) e che quindi tutti i
dipendenti con almeno 5 anni di anzianità, alla data di sottoscrizione del C.C.N.L., risultavano inquadrati
almeno nella prima fascia retributiva.
In fase di prima applicazione del presente C.C.N.L., accertata la capienza del Fondo in questione, si è
ritenuto di poter attribuire la fascia economica superiore a tutti i dipendenti con anzianità, al 31.12.1999,
superiore ai due anni.
A tale applicazione si è proceduto con l'adozione dell'atto deliberativo n. 529 del 12.4.2000 nel quale
veniva preliminarmente effettuata l'individuazione provvisoria del Fondo, con decorrenza 1.1.2000
Con deliberazione n. 1034 del 14.7.00, allegata alla presente con il n. 7 si è provveduto a determinare il
Fondo in questione sulla base del disposto contrattuale e degli accordi aziendali.
In particolare si è provveduto, come detto più sopra, a trasferire al presente Fondo una quota del 10% dal
Fondo per la produttività collettiva pari a L. 300.945.178 e L. 330.000.000 del Fondo per lo straordinario.
Il Fondo così determinato è sufficiente al pagamento delle voci stipendiali che su di esso pesano ed alla
attuazione della progressione orizzontale come di seguito specificata.
ART. 20
SELEZIONI INTERNE
L'allegato n. 2) del C.C.N.L. prevede che le Aziende, con propri atti regolamentari, individuino le modalità
di svolgimento delle selezioni di cui agli artt. 16 e 17, prevedendo criteri ed elementi di valutazione in
relazione alle peculiarità professionali che caratterizzano le categorie o profili cui si riferiscono le selezioni
stesse.
In data 25.10.2000 è stato sottoscritto il Regolamento Aziendale per le selezioni interne con riferimento a:
• progressione verticale e cioè a passaggi da una categoria a quella immediatamente superiore o
nell'ambito della stessa categoria a livello economico superiore (B - BS e D - DS);
• ricollocazione e cioè passaggi a profili diversi nella stessa categoria;
• passaggi orizzontali, cioè passaggi nell'ambito della stessa categoria tra fasce di diverso livello
economico.
•
Il Regolamento è stato recepito con deliberazione n. 1565 del 15/11/2000 allegato al presente con il
n. 8.
I principi generali cui si informa il Regolamento sono principalmente quelli della programmazione annuale
tramite verifica, per quanto riguarda in particolare la progressione verticale, dei posti disponibili, o che tali
diventeranno nel corso dell'anno, nella dotazione organica aziendale. Anche per la progressione
orizzontale si provvederà annualmente ad individuare le risorse e la relativa ripartizione per l'applicazione
dell'istituto.
E poi da precisare che altro elemento qualificante del Regolamento Aziendale per le progressioni di
carriera è l'adozione di schede di valutazioni relative ai candidati che partecipano alle selezioni per le
progressioni orizzontali o per il passaggio da un posto part-time ad un posto, nel medesimo profilo, a
tempo pieno.
Infatti si è ritenuto di dover far precedere le varie fattispecie di selezione da una preventiva verifica delle
eventuali richieste di passaggio a tempo pieno di personale assunto su posti a part-time nel medesimo
profilo.
Le quattro schede di valutazione sono state ideate tenendo conto dei livelli di responsabilità dei posti
occupati dal dipendente valutato e dei livelli delle fasce economiche per le quali lo stesso concorre. In
definitiva, sinteticamente, il Regolamento stabilisce:
le procedure per garantire la massima diffusione ai bandi di selezione;
le modalità per la presentazione delle domande di partecipazione e della eventuale documentazione
necessaria;
la composizione delle commissioni;
le modalità di verifica dei requisiti di professionalità richiesti dalla categoria o profilo;
la fissazione di criteri standard per la valutazione dei titoli di carriera e di studio;
la previsione di utilizzo a scorrimento dei risultati delle selezioni con indicazione della durata della loro
validità.
ART. 21
QUOTE INCENTIVANTI PREVISTE DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE
Viene costituito un fondo, nella misura déll'1,5% dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un
lavoro, da ripartirsi tra il personale dell'U.O.A. Tecnico, secondo le modalità indicate nel regolamento
allegato quale parte integrante e sostanziale al presente contratto (all. n. 9).
ART. 22
NORMA FINALE
Tale accordo integrativo sarà oggetto di eventuale adeguamento in presenza di nuove normative che
regolano la materia.
NOTA ALLEGATA AL CONTRATTO INTEGRATIVO
Questa O.S. firma il presente contratto Integrativo condividendo in pieno la sua articolazione, ad
eccezione della parte riguardante il regolamento del fondo riguardante òa legge Merloni (art. 21) trovando
illegittimo conglobare 0,5% delle quote previste (1,5%) dell'importo a base ferie, nel fondo comune
incentivi
Orbassano 05.02.2001
SNATOSS
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
Omissis
AZIENDA SANITARIA OSPEDALIERA
SAN LUIGI DI ORBASSANO
ACCORDO SULL'INDIVIDUAZIONE DELLE PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA
GARANTIRE IN OCCASIONE DI SCIOPERI
Le parti, in applicazione della Legge 146/1990 e della proposta nazionale formulata , dalla Commissione
di garanzia per il settore sanitario in data 6 febbraio 1997, convengono quanto segue:
ART. 1
Servizi pubblici essenziali:
a) assistenza sanitaria;
b) distribuzione di energia, gestione e manutenzione di impianti tecnologici;
c) erogazione di assegni e di indennità con funzioni di sostentamento.
Prestazioni indispensabili nell'ambito dei servizi pubblici essenziali:
a) Assistenza sanitaria:
b)
a1) Assistenza d'urgenza:
•
pronto soccorso, medico e chirurgico;
•
rianimazione, terapia intensiva; - unità coronariche.
Alle suddette prestazioni indispensabili deve essere garantito il supporto attivo delle prestazioni
specialistiche, diagnostiche e di laboratorio, ivi compresi i servizi trasfusionali, necessari al loro
espletamento .
a2) Assistenza ordinaria:
•
servizi di area chirurgica per l'emergenza, terapia sub - intensiva e attività di supporto ad esse
relative;
•
prestazioni terapeutiche e riabilitative già in atto o da avviare, ove non dilazionabili senza danni
per le persone interessate;
•
assistenza a persone portatrici di handicap mentali , trattamenti sanitari obbligatori;
•
attività farmaceutica concernente le prestazione indispensabili.
a3) Attività di supporto logistico, organizzativo ed amministrativo:
•
•
•
•
servizio di portineria sufficiente a garantire l'accesso e servizi telefonici essenziali che, in relazione
alle tecnologie utilizzate nell'ente, assicurino la comunicazione all'interno ed esterno dello stesso;
servizi di cucina: preparazione delle diete speciali. preparazione con menu unificato degli altri
pasti o, in subordine, servizio sostitutivo; distribuzione del vitto e sua somministrazione alle
persone non autosufficienti;
raccolta e allontanamento dei rifiuti solidi dai luoghi di produzione; raccolta, allontanamento e
smaltimento dei rifiuti speciali. tossici, nocivi e radioattivi, per quanto di competenza e secondo la
legislazione vigente;
servizi della Direzione Sanitaria nei cinque giorni che precedono le consultazioni elettorali
europee, nazionali e territoriali nonché quelle referendarie.
b) Distribuzione di energia - gestione e manutenzione di impianti tecnologici:
•
attività connesse alla funzionalità delle centrali termoidrauliche e degli impianti tecnologici (luce,
acqua, gas, servizi sanitari informatici e cc) necessari per l'espletamento delle prestazioni suindicate;
•
interventi urgenti di manutenzione degli impianti.
c) Erogazione di assegni e di indennità con funzioni di sostentamento:
servizio del personale limitatamente all'erogazione degli emolumenti retributivi ed alla compilazione ed al
controllo delle distinte per il versamento dei contributi previdenziali durante le scadenze di legge; tale
servizio deve essere garantito solo nel caso che lo sciopero sia proclamato per i soli dipendenti dei servizi
del personale per l'intera giornata lavorativa e nei giorni compresi tra il 5 ed il 15 di ogni mese.
ART. 2
Contingenti di personale
Si individuano di seguito le qualifiche e professionalità addette ai servizi minimi essenziali di cui all'art. 1,
con i contingenti di personale esonerato dallo sciopero per garantire la continuità delle prestazioni
indispensabili in ciascuna Unità Operativa ed i relativi organigramma del personale normalmente
impiegato nel giorni feriali e festivi.
Elenchi contingenti di personale
Omissis
ART. 3
Modalità di effettuazione degli scioperi
• Le strutture e le rappresentanze sindacali che indicono azioni di sciopero che coinvolgono i servizi di
cui all'art. 1 sono tenute a darne indicazione alle aziende ed enti interessati con preavviso non
inferiore a 10 giorni. precisando. in particolare, la durata dell'astensione dal lavoro. In caso di revoca di
uno sciopero indetto in precedenza, le strutture e le rappresentanze sindacali devono darne tempestiva
comunicazione alle predette amministrazioni.
• La proclamazione degli scioperi relativi alle vertenze nazionali di comparto deve essere comunicata alla
Presidenza dei Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica; la proclamazione di
scioperi relativi a vertenze regionali o con le singole aziende ed enti deve essere comunicata alle
amministrazioni interessate. Nei casi in cui lo sciopero incida su servizi resi all'utenza. le aziende ed
enti sono tenute a trasmettere agli organi di stampa ed alle reti radiotelevisive di maggiore diffusione
nell'area interessata dallo sciopero, una comunicazione circa i tempi e le modalità dell'azione di
sciopero. Analoga comunicazione viene effettuata dalle stesse amministrazioni anche nell'ipotesi di
revoca dello sciopero.
• In considerazione della natura dei servizi resi dalle strutture sanitarie e del carattere integrato della
relativa organizzazione, i tempi e la durata delle azioni di sciopero sono così articolati:
a)
b)
c)
d)
e)
1)
2)
3)
il primo sciopero, per qualsiasi tipo di vertenza non può superare, anche nelle strutture
complesse ed organizzate per turni, la durata massima di una intera giornata (24 ore);
gli scioperi successivi al primo per la medesima vertenza non supereranno le 48 ore consecutive
nel caso in cui dovessero essere previsti a ridosso dei giorni festivi, la loro durata non potrà
comunque superare le 24 ore;
gli scioperi della durata inferiore alla giornata di lavoro si svolgeranno in un unico e continuativo
periodo, all'inizio o alla fine di ciascun turno;
l'intervallo minimo fra un'azione di sciopero e l'altra è di almeno 12 giorni, rispettato da tutti i
soggetti proclamanti - eventualmente concentrando nella stessa giornata scioperi di categorie ed
organizzazioni diverse - sicché gli utenti possano contare su periodi certi e di normale
funzionamento dei servizi sanitari;
garanzia che eventuali scioperi riguardanti singole aree professionali e/o organizzative comunque
non compromettano le prestazioni individuate come indispensabili. Sono comunque escluse
manifestazioni di sciopero che impegnino singole unità operative, funzionalmente, non autonome,
ovvero singoli profili professionali: sono altresì escluse, forme surrettizie di sciopero quali le
assemblee permanenti o forme improprie di astensione dal lavoro. Inoltre, le azioni di sciopero
non saranno effettuate:
nel mese di agosto;.
nel giorni dal 23 dicembre al 7 gennaio;
nel giorni dal giovedì antecedente la Pasqua al martedì successivo.
• Gli scioperi dichiarati o in corso di effettuazione si intendono, immediatamente sospesi in caso di
avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturali.
ART. 4
Procedure di raffreddamento e di conciliazione
Per quanto riguarda organi, tempi e procedure per il raffreddamento e la conciliazione dei conflitti, in caso
di sciopero, si rinvia alle disposizioni, se previste dai contratti collettivi
nazionali di lavoro.
Durante l'esperimento dei tentativi di conciliazione le amministrazioni si astengono dall'adottare iniziative
pregiudizievoli per la posizione dei lavoratori interessati al conflitto.
ART. 5
Sanzioni:
1. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146 e di quelle
contenute nel presente accordo, si applicano gli artt. 4 e 9 della predetta legge n. 146.
ART. 6
Applicabilità:
1. Le norme del presente accordo si applicano alle azioni sindacali relative alle politiche sindacali di
riforma, rivendicative e contrattuali, sia a livello di comparto che a livello decentrato. Le disposizioni in
tema di preavviso e di indicazione della durata non, si applicano nelle vertenze relative alla difesa dei
valori e dell'ordine costituzionale o per gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori.
Delegazione pubblica
Delegazione sindacale
Organizzazioni di utenti visto si approva:
ACCORDO AZIENDALE SULLA MOBILITA' INTERNA PERSONALE DEL COMPARTO
L'Amministrazione, per i posti fino al 4' livello del Ruolo Amministrativo e Tecnico e fino al 6' livello del
Ruolo Sanitario, prima di procedere alla copertura dei posti vacanti, dispone misure di mobilità interna:
Per i posti di 5', 6', 7' e 8' livello dei Ruoli Amministrativo e Tecnico e per i posti di 7' livello del Ruolo
Sanitario, l'Amministrazione potrà disporre di bandi di mobilità previa valutazione delle esigenze interne,
sentite le OO.SS..
L'Amministrazione provvederà a fornire l'informazione tramite l'affissione per almeno 15 giorni di appositi
avvisi dì mobilità nelle bacheche allo scopo destinate.
L'avviso dovrà contenere le seguenti informazioni:
• numero dei posti disponibili;
• qualifica per la quale viene esperita la mobilità,
• U.O. a favore della quale viene esperita la mobilità;
• eventuali particolari caratteristiche di esperienza e professionalità preventivamente precisate dal
Dirigente Responsabile dell'U.O.A. dì destinazione.
·
Il personale interessato, entro i termini previsti dall'avviso, dovrà presentare richiesta di mobilità all'U.O.A.
Amministrazione del Personale o alla Direzione Sanitaria a seconda della competenza.
La valutazione delle domande verrà effettuata da una Commissione composta da:
Area Sanitaria
Titolari
Supplenti
Collaboratore Prof.le Sanitario Esperto
Collaboratore Prof.le Sanit. Infermiere/Capo
Tecnico
Operatore Prof.le Sanitario Infe
Operatore Tecnico
Collaboratore Prof.le Sanitario Esperto
Collaboratore Prof.le Sanitario Infermiere
Capo Tecnico
Operatore Prof.le Sanitario Infermiere/
Operatore Tecnico
Area Tecnica - Amministrativa
Titolari
Collaboratore Prof.le Amm.vo Esperto
Collaboratore Amministrativo Prof.le
Assistente Amministrativo / Assistente
Tecnico
Supplenti
Collaboratore Amministrativo Prof.le
Collaboratore Amministrativo Prof.le
Assistente Amministrativo / Assistente
Tecnico
sulla base dei criteri più sotto indicati.
Non può presentare domanda di trasferimento il personale che nel biennio precedente alla data di
scadenza dei termine per la presentazione delle domande, abbia già ottenuto analogo beneficio salvo
situazioni particolari, personali, documentate, sopravvenute dopo l'ultima mobilità
L'ammissione alla procedura è subordinata alla presenza delle eventuali caratteristiche di professionalità
e di esperienza richieste nell'avviso.
I criteri per la valutazione delle domande presentate dagli aspiranti alla mobilità sono i seguenti:
a) valutazione della anzianità dell'intero servizio, a tempo determinato ed indeterminato, con i punteggi
previsti dal D.M. 30.1.1982 o dalle norme concorsuali in corso di emanazione;
b) situazioni personali e familiari con l'attribuzione dei sotto indicati Punteggi aggiuntivi, fino ad un
massimo di punti 15.
•
situazione familiare, fino ad un massimo di punti 6, di cui: punti 2 per stato di vedovanza con figli
minori conviventi punti 1 per ogni figlio minorenne convivente
•
situazioni familiari particolari, fino ad un massimo di punti 9, per: particolari situazioni documentate
quali malattie mentali, tossicodipendenza, conviventi invalidi con handicap grave e documentato, etc
...; altre eventuali motivazioni prodotte e documentate comprese le eventuali particolari situazioni
personali nell'ambito lavorativo.
Il dipendente ha la facoltà di rinunciare al posto di nuova assegnazione entro 10 giorni dalla
comunicazione del trasferimento. La rinuncia va effettuata per iscritto e comporta l'esclusione dalla
graduatoria.
La graduatoria ha validità di un anno dalla sua approvazione.
Letto, confermato e sottoscritto. Firmato in originale
Direttore generale :
Direttore Amministrativo:
Direttore Sanitario:
Dirigente Responsabile U.O.A. Amministrazione del personale:
Dirigente Responsabile U.O.A. Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane:
R.S.U.:
R.S.U.:
C.I.S.L.:
C.G.I.L.:
F.A.P.A.S.:
U.I.L. F.P.L.:
Dott. Luciano Scarabosio
Dott. Renato Ciravegna
Marisa Cardone
Dott.ssa Miranda Fico
Dott.ssa Antonella Rinaudo
Sig.ra Enrica Gardino
Sig. Giovanni Mauro
Sig. Beniamino Campisi
Sig. Pasquale Di Pasqua
Sig. Gerardo Bozza
sig. Roberto Scassa
All. n. 1.
ACCORDO SULL'INDIVIDUAZIONE DELLE PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA
.
GARANTIRE IN OCCASIONE DI SCIOPERI
Le parti, in applicazione .della Legge 146/1990 e della proposta nazionale formulata , dalla Commissione
di garanzia per il settore sanitario in data 6 febbraio 1997, convengono quanto segue:
ART. 1
Servizi pubblici essenziali:
a) assistenza sanitaria; b) distribuzione di energia. gestione e manutenzione di impianti tecnologici; c)
erogazione di assegni e di indennità con funzioni di sostentamento.
Prestazioni indispensabili nell'ambito dei servizi pubblici essenziali:
a) Assistenza sanitaria: al) - Assistenza d'urgenza: - pronto soccorso, medico e- chirurgico; rianimazione, terapia intensiva; - unità coronariche.
Alle suddette prestazioni indispensabili deve essere garantito il supporto attivo delle prestazioni
specialistiche, diagnostiche e di laboratorio, ivi compresi i servizi trasfusionali, necessari al loro
espletamento .
a2) Assistenza ordinaria:
servizi di area chirurgica per l'emergenza, terapia sub-intensiva e attività di supporto ad esse
relative;
prestazioni terapeutiche e riabilitative già in atto o da avviare, ove non dilazionabili senza danni
per le persone interessate,
-
assistenza a persone portatrici di handicap mentali , trattamenti sanitari obbligatori;
-
attività farmaceutica concernente le prestazione indispensabili.
a3) Attività di supporto logistico, organizzativo ed amministrativo:
servizio di portineria sufficiente a garantire.] "accesso e servizi telefonici essenziali che, in
relazione alle tecnologie utilizzate nell'ente, assicurino la comunicazione all'interno ed esterno dello
stesso;
servizi di cucina: preparazione delle diete speciali. preparazione con menu unificato degli altri pasti o, in
subordine, servizio sostitutivo; distribuzione del vitto e sua somministrazione alle persone non
autosufficienti,
raccolta e allontanamento dei rifiuti solidi dai luoghi di produzione; raccolta, allontanamento e
smaltimento dei rifiuti speciali. tossici, nocivi e radioattivi. per quanto di competenza e secondo la
legislazione vigente;
servizi della Direzione Sanitaria nei cinque giorni che precedono le consultazioni elettorali
europee, nazionali e territoriali nonché quelle referendarie.
b) Distribuzione di energia- gestione e manutenzione di impianti tecnologici:
attività connesse alla funzionalità delle centrali termoidrauliche e degli impianti tecnologici (luce,
acqua, gas, servizi sanitari informatici e cc) necessari per l'espletamento delle prestazioni suindicate;
-
interventi urgenti di manutenzione degli impianti.
c) Erogazione di assegni e di indennità con funzioni di sostentamento:
servizio del personale' limitatamente all'erogazione degli emolumenti retributivi ed alla
compilazione ed al controllo delle distinte per il versamento dei contributi previdenziali durante le
scadenze di legge; tale servizio deve essere garantito solo nel caso che lo sciopero sia proclamato per i
soli dipendenti dei servizi del personale per l'intera giornata lavorativa e nei giorni compresi tra il 5 ed il 15
di ogni mese.
ART. 2
Continenti di personale
Si individuano di seguito le qualifiche e professionalità addette ai servizi minimi essenziali di cui all'art. 1,
con i contingenti di personale esonerato dallo sciopero per garantire la continuità delle prestazioni
indispensabili in ciascuna Unità Operativa ed i relativi organigrammi del personale normalmente
impiegato nei giorni feriali e festivi.
TABELLE NUMERICHE PER PRESIDE, SERVIZI E FASCE ORARIE (OMISSIS)
ART. 3
Modalità di effettuazione degli scioperi.
1. Le strutture e le rappresentanze sindacali che indicono azioni di sciopero che coinvolgono i servizi di
cui all'art, 1 sono tenute a dame comuni azione alle aziende ed enti interessati con un preavviso non
inferiore a 10 giorni, precisando. in particolare, la durata dell'astensione dal lavoro. In caso di revoca
di uno sciopero indetto in precedenza, le strutture e le rappresentanze sindacali devono darne,
tempestiva comunicazione alle predette amministrazioni.
2.
.La proclamazione degli scioperi, relativi alle vertenze nazionali di comparto deve essere
comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica; la
proclamazione di scioperi relativi a vertenze regionali o con le singole aziende ed enti deve essere
comunicata alle amministrazioni interessate. Nei casi in cui lo sciopero incida su servizi resi all'utenza. le
aziende ed enti sono tenute a trasmettere agli organi di stampa ed alle reti radiotelevisive di maggiore
diffusione nell'area interessata dallo sciopero, una comunicazione circa i tempi e le modalità dell'azione di
sciopero. Analoga comunicazione viene effettuata dalle stesse amministrazioni anche nell'ipotesi di
revoca dello sciopero.
In considerazione della natura dei servizi resi dalle strutture sanitarie e del carattere integrato della
relativa organizzazione, i tempi e la durata delle azioni di sciopero sono così articolati:
a)
il primo sciopero, per qualsiasi tipo di vertenza non può superare, anche nelle strutture complesse
ed organizzate per turni. la durata massima di una intera giornata (24 ore);
b)
gli scioperi successivi al primo per la medesima vertenza non supereranno le 48 ore consecutive:
nel caso in cui dovessero essere previsti a ridosso dei giorni festivi, là loro durata non potrà comunque
superare le 24 ore;
c)
gli scioperi della durata inferiore alla giornata di lavoro si svolgeranno in un unico e continuativo
periodo, all'inizio o alla fine di ciascun turno;
d)
l'intervallo minimo fra un'azione di sciopero e l'altra è di almeno 12 giorni, rispettato da tutti i soggetti
proclamanti - eventualmente concentrando nella stessa giornata scioperi di categorie ed organizzazioni
diverse -sicché gli utenti possano contare su periodi certi di normale funzionamento dei servizi sanitari;
e) garanzia che eventuali scioperi riguardanti singole aree professionali e/o organizzative comunque non
compromettano le prestazioni individuate come indispensabili. Sono comunque escluse manifestazioni di
sciopero che impegnino singole unità operative, funzionalmente non autonome, ovvero singoli profili
professionali: sono altresì escluse, forme surrettizie -di sciopero quali le assemblee permanenti o forme
improprie di astensione dal lavoro. Inoltre, le azioni di sciopero non saranno effettuate: 1) nel mese di
agosto; . 2) nei giorni dal 23 dicembre al 7 gennaio; 3) nei giorni dal giovedì antecedente la Pasqua al
martedì successivo.
4.
Gli scioperi dichiarati o in corso di effettuazione si intendono, immediatamente sospesi in caso di
avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturali.
ART. 4
Procedure di raffreddamento e di conciliazione
1. Per quanto riguarda organi; tempi e procedure per il raffreddamento e la conciliazione dei conflitti
in caso di sciopero, si rinvia alle disposizioni, se previste. dei contratti collettivi nazionali di lavoro.
2. . Durante l'esperimento dei tentativi di conciliazione le amministrazioni si astengono dall'adottare
iniziative pregiudizievoli per la posizione dei lavoratori interessati al conflitto.
ART. 5
Sanzioni:
1. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui alla legge 12 giugno 1990. n. 146 e di quelle
contenute nel presente accordo , si applicano gli artt. 4 e 9 della predetta legge n. 146.
ART. 6
Applicabilità:
1. Le norme del presente accordo si applicano alle azioni sindacali relative alle politiche sindacali di
riforma, rivendicative e contrattuali, sia a livello di comparto che a livello decentrato. Le disposizioni in
tema di preavviso e 'di indicazione della durata non si applicano nelle vertenze relative alla difesa dei
valori e dell'ordine costituzionale o per gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori.
ACCORDO AZIENDALE SULLA MOBILITA INTERNA: PERSONALE DEL COMPARTO
L'Amministrazione, per i posti fino al 4° livello del Ruolo Amministrativo e Tecnico e fino al 6° livello del
Ruolo Sanitario, prima di procedere alla copertura dei posti vacanti, dispone misure di mobilità interna:
Per i posti di 5°, 6°, 7° e 8° livello dei Ruoli Amministrativo e Tecnico e per i posti di 7° ed 8° livello del
Ruolo Sanitario, l'Amministrazione potrà disporre di bandi di mobilità previa valutazione delle esigenze
interne, sentite le OO.SS..
L'Amministrazione provvederà a fornire l'informazione tramite l'affissione per almeno 15 giorni di appositi
avvisi di mobilità nelle bacheche allo scopo destinate.
L'avviso dovrà contenere le seguenti informazioni:
• numero dei posti disponibili;
• qualifica per la quale viene esperita la mobilità;
U.O. a favore della quale viene esperita la mobilità;
• eventuali particolari caratteristiche di esperienza e professionalità preventivamente precisate dal
Dirigente Responsabile dell'U.O.A. di destinazione.
Il personale interessato, entro i termini previsti dall'avviso, dovrà presentare richiesta di mobilità all'U.O.A.
Amministrazione del Personale o alla. Direzione Sanitaria a seconda della competenza.
La valutazione delle domande verrà effettuata da una Commissione composta da:
Area Sanitaria
Titolari
Supplenti
Collaboratore Prof.le Sanitario Esperto
Collaboratore Prof.le Sanitario Esperto
Collaboratore Prof.le Sanit. Infermiere/Capo
Tecnico
Collaboratore Prof.le Sanitario Infermiere /
Capo Tecnico
Operatore Prof.le Sanitario Infermiere/
Operatore Tecnico
Operatore Pro£ le Sanitario Infermiere/
Operatore Tecnico
Area Tecnica Amministrativa
Titolari
Supplenti
Collaboratore Prof.le Amm.vo Esperto
Collaboratore Amministrativo Prof.le
Collaboratore Amministrativo Prof.le
Collaboratore Amministrativo Pro£ le
Assistente Amministrativo / Assistente
Tecnico
Assistente Amministrativo / Assistente
Tecnico
sulla base dei criteri più sotto indicati.
Non può presentare domanda di trasferimento il personale che nel biennio precedente alla data di
scadenza del termine per la presentazione delle domande, abbia già ottenuto analogo beneficio, salvo
situazioni particolari, personali, documentate, sopravvenute dopo l'ultima mobilità
L'ammissione alla procedura è subordinata alla presenza delle eventuali caratteristiche di professionalità
e di esperienza richieste nell'avviso.
I criteri per la valutazione delle domande presentate dagli aspiranti alla mobilità sono i seguenti:
a) valutazione della anzianità dell'intero servizio a tempo determinato ed indeterminato, con i punteggi
previsti dal D.M. 30.1.1982 o dalle norme concorsuali in corso di emanazione;
b) situazioni personali e familiari con l'attribuzione dei sottoindicati punteggi aggiuntivi, fino ad un
massimo di punti 15.
- situazione familiare, fino ad un massimo di punti 6, di cui: punti 2 per stato di vedovanza con figli minori
conviventi punti 1 per ogni figlio minorenne convivente
- situazioni familiari particolari, fino ad un massimo di punti 9, per: particolari situazioni documentate quali
malattie mentali, tossicodipendenza, conviventi invalidi con handicap grave e documentato, etc...; altre
eventuali motivazioni prodotte e documentate comprese le eventuali particolari situazioni personali
nell'ambito lavorativo.
Il dipendente ha la facoltà di rinunciare al posto di nuova assegnazione entro 10 giorni dalla
comunicazione del trasferimento. La rinuncia va effettuata per iscritto e comporta l'esclusione dalla
graduatoria.
La graduatoria ha validità di un anno dalla sua approvazione.
Letto, confermato e sottoscritto. Firmato in originale: '
All: n. 3
ó
j
REGOLAMENTO AZIENDALE RAPPORTO DI LAVORO PART TIME
Premessa
La disciplina del rapporto di lavoro part time è fornita dalla L. n. 662.196, L. n. 140197, L. n.449/97, L. n.
448/98, Circolare P.C.M., Dipartimento Funzione Pubblica n. 8/97; D.Lgs. n. 61 del 21.2.2000 e dal CCNL
t--igente.
Tipologie
Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere realizzato:
- con part time orizzontale e cioè con articolazione della prestazione di servizio ridotta su tutti i giorni
lavorativi;
- con part time verticale e: cioè con articolazione della prestazione di servizio su alcuni giorni della
settimana, su alcune settimane del mese, su alcuni mesi dell'anno.
La percentuale della prestazione lavorativa in part time va da un minimo del 30°1ó ad un massimo del
70% del tempo intero.
Presentazione delle Domande
Le domande, di norma, devono .essere inoltrate dai dipendenti, in due periodi dell'anno e precisamente:
- tra il 1° ed il 30 aprile - tra il 1 ° ed il 30 ottobre.
Il dipendente provvederà a compilare l'apposito modulo di richiesta al passaggio al rapporto di lavoro a
tempo parziale, allegato al presente Regolamento con il n. 1).
Nella predisposizione dei turni per il personale part time l'incidenza dei Sabati e delle Domeniche lavorate
sarà effettuata in proporzione alla percentuale di attività lavorativa effettuata.
In caso di part time verticale riferito ad alcuni mesi dell'anno, non saranno comunque accolte richieste
che escludano la presenza servizio nei mesi tra Gugno e Settembre.
A parità di profilo orario e giorni di accesso, i riposi e le festività dovranno risultare uguali.
Bandi di Mobilità Interna
L'Azienda annualmente emanera appositi bandi di mobilità interna riservati esclusivamente al personale
in servizio con rapporto di lavoro part time.
Aggiornamento
Al personale a rapporto part time devono essere garantiti gli stessi diritti di formazione e aggiornamento
professionale rispetto al personale a tempo pieno. Con riferimento all'aggiornamento di cui all'art. 21 del
C.C.N.L. 1.9.1995, i giorni nello stesso indicati saranno goduti in proporzione alla percentuale di attività
lavorativa svolta.
Decorrenza
Il passaggio al rapporto di lavoro part time deve essere formalizzato, con la sottoscrizione del Contratto
individuale.
La decorrenza ciel nuovo rapporto di lavoro avverrà dal 1 giorno del mese
stabilito.
Norma di salvaguardia
Eventuali problematiche riferite alle fasce orarie di cui all'allegato 2), comporteranno la riunione del tavolo
di trattativa al fine della loro definizione.
La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale avviene automaticamente entro
60 giorni dalla ricezione della domanda. in essa deve essere indicata l'eventuale attività di lavoro
subordinato o autonomo che il dipendente intende svolgere;
L'Azienda, entro il predetto termine, può, con provvedimento motivato, rinviare la trasformazione del
rapporto di lavoro per un periodo non superiore a sei mesi nei casi in cui essa comporti, in relazione alle
mansioni e alla posizione organizzativa del dipendente, grave pregiudizio alla funzionalità del servizio.
Il dipendente potrà proporre eventuali documentate motivazioni personali che richiedano la
trasformazione del rapporto di lavoro in tempi più brevi. Le stesse saranno prese in debita considerazione
dall'Azienda.
Il dipendente assunto su un posto di lavoro part time, in caso di posto vacante nella medesima qualifica a
tempo pieno, può richiedere il passaggio sullo stesso, secondo le procedure previste per il regolamento
per le selezioni interne.
Orario di lavoro
Il dipendente potrà, sulla base delle proprie esigenze, scegliere il profilo orario tra quelli di cui agli elenchi
allegati con il n. 2).
Per il personale amministrativo, a turno fisso o comunque non compreso nelle allegate tabelle, l'orario di
lavoro verrà concordato con il Dirigente Responsabile.
Il personale già in servizio con rapporto di lavoro part-time al momento della approvazione del presente
Regolamento potrà conservare il vecchio profilo orario o, se preferisce, scegliere uno di quelli proposti.
Il personale turnista dovrà avere conoscenza dei turni da effettuare 30 giorni prima dell'inizio del mese di
interesse.
Nelle UU.00.AA. che hanno la flessibilità oraria in Entrata, anche il personale turnista part time potrà
mantenere, salvo casi eccezionali, la medesima modalità di ingresso.
Nella predisposizione dei turni per il personale part time l'incidenza dei Sabati e delle Domeniche lavorate
sarà effettuata in proporzione alla percentuale di attività lavorativa effettuata.
In caso di part time verticale riferito ad alcuni mesi dell'anno, non saranno comunque accolte richieste
che escludano la presenza servizio nei mesi tra Gugno e Settembre. A parità di profilo orario e giorni di
accesso, i riposi e le festività dovranno risultare uguali.
Bandi di Mobilità Interna
L'Azienda annualmente emanera. appositi bandi di mobilità interna riservati esclusivamente al personale
in servizio con rapporto di lavoro part time.
Aggiornamento
_
Al personale a rapporto part time devono essere garantiti gli stessi diritti di formazione e aggiornamento
professionale rispesso al personale a tempo pieno. Con riferimento all'aggiornamento di cui all'art. ? 1 del
C.C.N.L. 1.9.1995, i giorni nello stesso indicati saranno goduti in proporzione alla percentuale di attività
lavorativa svolta.
Decorrenza
Il passaggio al rapporto di lavoro part time deve essere formalizzato, con la sottoscrizione del Contratto
individuale.
La decorrenza del nuovo rapporto di lavoro avverrà dal l giorno del mese stabilito.
Norma di salvaguardia
Eventuali problematiche riferite alle fasce orane di cui all'allegato 2),comporteranno la riunione del tavolo
di trattativa al fine della loro definizione.
Rinvio
Per quanto non previsto dal presente Regolamento, sì fa riferimento alle norme in premessa citate e a
quanto previsto dal C.C.N.L. vigente ed alle eventuali norme che verranno emanate successivamente alla
approvazione del presente Regola
mento.
TABELLE PART-TIM PER SERVIZI (OMISSIS)
All. n. 4
SCHEDA PER LA VALUTAZIONE DELLA POSIZIONE DI U.O.A.
1) Livello di autonomia e responsabilità della posizione
a) complessità dei problemi
1
2
SCARSA
DISCRETA
3
MEDIA
4
ELEVATA
b) rilevanza della responsabilità di natura organizzativa
b1) responsabilità relativa all'attività
1
2
3
responsabilità di verifica
responsabilità relative al di attività
responsabilità di
corretto svolgimento
prevalentemente
ispezione e/o vigilanza
delle proprie mansioni
omogenee o
di attività rilevanti
standardizzate
4
responsabilità di
coordinamento e
verifica di attività
primarie
b2) influenza su attività svolta da altre posizioni
1
2
interne alla propria unità interne al Dipartimento
operativa
b3) grado di autonomia
1
limitato
3
interne all'Azienda
2
3
discreto
elevato
4
/
4
2) Grado di specializzazione richiesta
a) capacità di analisi, sintesi e innovazione
1
scarsa
2
buona
3
elevata
4
b) conoscenze specialistiche
1
normali
2
3
elevate + conoscenze
plurispecialistiche
4
elevate
2
di lungo periodo in
attività analoghe
3
di lungo periodo in
atttività molteplici
4
c) grado di esperienza
1
di breve periodo in
attività analoghe
d) aggiornamento richiesto
scarso
frequente
continuo
//
3
4
molto complessi
//
3) Complessità delle competenze attribuite
a) natura dei problemi
1
2
semplici
complessi
b) Ampiezza di soluzione dei problemi
1
2
limitate possibilità di
soluzione
discrete possibilità di
soluzione
3
ampie possibilità di
soluzione
4
possibilità di soluzione
estremamente
variabili
4) Entità delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche e strumentali
direttamente gestite
a) risorse umane
a1) N° di dipendenti direttamente gestiti
1
2
da 1 a 5
da 5 a 10
3
da 10 a 20
4
oltre 20
a2) livello professionale dei dipendenti direttamente gestiti
1
dipendenti con compiti
prevalentemente
esecutivi
2
dipendenti con discreto
livello di autonomia
operativa
3
dipendenti con buon
livello di autonomia
operativa
4
//
b) Risorse finanziarie "gestite"
1
molto scarse
2
scarse
3
medie
4
rilevante
c) Risorse tecnologiche e strumentali gestite
1
2
di basso costo
di medio costo
3
4
di elevato costo
//
5) valenza strategica della posizione rispetto agli obiettivi aziendali
1
secondaria
2
3
4
primaria
cruciale
//
6) Rilevanza e natura delle relazioni interne, esterne ed istituzionali
a) rapporti con interlocutori interni all'Azienda
1
saltuari
2
frequenti
3
continui
4
//
a2) rapporti con interlocutori esterni all'Azienda
1
2
solo con utenti,
3
4
anche con enti e
nessuno
personale da assumere,
istituzioni
fornitori
All . n . 8
REGOLAMENTO AZIENDALE DISCIPLINANTE LO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI
SELEZIONE INTERNA EX ARTT. 16 E 17 DEL C.C.N.L. COMPARTO DEL
07.04.1999.RECEPIMENTO.
CAPO I - NORME GENERALI
ART. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO
. Sono oggetto del presente regolamento tutte le modalità di selezione interna che prevedano passaggi
di personale dipendente del comparto e precisamente:
a)
da una categoria all'altra immediatamente superiore o nell'ambito della stessa categoria, al
livello economico superiore (B - Bs / D - Ds) (progressione verticale);
b)
i passaggi a profili diversi nella stessa categoria (ricollocazione);
c)
i passaggi nell'ambito della stessa categoria tra fasce di diverso livello economico (passaggi
orizzontali).
ART. 2
PROGRAMMAZIONE ANNUALE
Annualmente 1'A.S.O. San Luigi provvede ad una verifica dei posti disponibili, nella dotazione organica
(vacanti ovvero che lo diventeranno nel corso dell'anno) nell'ambito delle qualifiche esistenti.
L'Amministrazione stabilisce, previa consultazione con la R.S.U. e le OO.SS di categoria firmatarie del
contratto presenti in azienda, il numero di posti di cui si prevede la copertura, inclusa la quota da
destinare alle procedure di selezione esterna, ai sensi di quanto previsto dal D.M. 458/91 e successive
integrazioni e modifiche.
L'Azienda, nell'ambito della percentuale da riservarsi all'accesso dall'esterno, può disporre di ricoprire, in
via eccezionale, i posti tramite l'istituto della mobilità, previa informazione alle OO.SS.
ART. 3
BANDI DI SELEZIONE
Ai fini della realizzazione della progressione interna dei dipendenti e sulla base della programmazione
annuale, l'Azienda provvede ad emanare i bandi di selezione interna, indetti per ciascun profilo
professionale.
1 bandi di selezione interna indicheranno:
• il numero dei posti da ricoprire con la selezione;
• le modalità di formulazione delle domande di ammissione alla selezione;
• i requisiti richiesti per l'ammissione alla selezione;
• i documenti prescritti, le forane e le modalità per la loro presentazione;
• le prove di esame.
Ai bandi verrà data la massima pubblicità e diffusione, con affissione all'Albo Pretorio dell' Azienda e
l'invio ai Responsabili delle U.O.A. , alle R.S.U e alle OO.SS.
Il termine fissato per la presentazione delle domande non può essere inferiore a 20 gg. dalla data di
pubblicazione del bando.
Saranno ritenute utilmente prodotte le domande pervenute dopo il termine di scadenza purché spedite a
mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suddetto. A tal fine fa mede il
timbro postale
.
ART. 4
PROCEDURE PRELIMINARI ALLE SELEZIONI
Ai fini della realizzazione della progressione interna dei dipendenti e sulla base della programmazione
annuale, l'Azienda provvede ad emanare specifici avvisi con l'indicazione dei posti da coprire, per
consentire ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale di presentare domanda per il passaggio
al tempo pieno. L'Azienda inoltre provvederà a fornire informazioni per consentire ai dipendenti. di
presentare domanda per la eventuale ricollocazione. L'Azienda procederà in primo luogo alla valutazione
delle domande di passaggio à tempo pieno da parte del personale assunto sul posto part time nel
medesimo profilo professionale. Nel caso in cui il numero delle domande ecceda il numero dei posti da
ricoprire verrà predisposta una graduatoria sulla base dei criteri previsti per la valutazione dei titoli per la
progressione orizzontale. Nel curriculum la Commissione dovrà tenere conto in modo particolare dei
carichi familiari. ger ulteriori posti disponibili si procederà preliminarmente ad avviare le procedure per la
ricollocazione sulla base del successivo art. 27.
Per la copertura dei posti ulteriormente disponibili nell'ambito della quota destinata ai dipendenti l'Azienda
provvederà ad emanare i relativi bandi di selezione per i passaggi verticali.
ART. 5
DOMANDA DI AMMISSIONE ALLE SELEZIONI
Al bando verrà allegato. un fac simile della domanda di partecipazione alla selezione nonché un
modello per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione, secondo il disposto
degli artt. 1 e 2 del D.P.R. 403/98.
Le domande di partecipazione dovranno essere formulate sull'apposito modello predisposto
dall'Amministrazione compilato in ogni sua parte.
ART. 6
ESCLUSIONE DALLE SELEZIONI
L'esclusione dalle selezioni è disposta dall'Azienda con atto motivato da notificarsi agli interessati, che
potranno, entro 10 giorni, inoltrare le- proprie argomentazioni. L'Azienda prenderà in debito conto le
stesse.
Saranno esclusi dalle selezioni interne di cui al presente regolamento i dipendenti che nell'ultimo anno
abbiano subito una qualsiasi sanzione disciplinare superiore alla censura.
ART. 7
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
In allegato alla domanda dovrà essere prodotta la seguente documentazione, in fotocopia semplice
ovvero autocertificata:
titoli di studio e/o professionali
-certificati di abilitazione alla specifica professione
modulo di scheda di valutazione (Allegato 1), sottoscritto dal Responsabile dell'Unità Operativa e vistato
dal dipendente, finalizzato a definire il profilo del candidato.
Inoltre il dipendente potrà allegare nella stessa forma la seguente documentazione:
certificati di servizio svolto presso altre pubbliche amministrazioni
diplomi di aggiornamento e formazione professio e, di specializzazione o perfezionamento
attestati di qualificazione
pubblicazioni e titoli vari, quali relazioni finali di ricerche e studi affidati dall'Azienda tutte le certificazioni
relative ai titoli che i candidati ritengano opportuno presentare agli effetti di valutazione di merito per la
formulazione della graduatoria.
In caso di dichiarazioni false, oltre a subire gli effetti penali ed amministrativi previsti dalla legislazione in
vigore, il dipendente verrà escluso dalla selezione o verrà revocato il provvedimento di assunzione, se già
adottato.
ART. 8
INCOMPATIBILITA'DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI ESAMINATRICI
Ai sensi dell'art. 36 comma 3 lettera e) del D. Lgs. 29/93 non possono far parte delle Commissioni
Esaminatrici preposte alle suddette selezioni interne coloro che siano componenti dell'organo di direzione
politica dell'Amministrazione, che ricoprano cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o
designati dalle confederazione ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.
ART. 9
DISPOSIZIONI VARIE
I1 presente regolamento sarà adeguato, se necessario, ai principi generali del regolamento previsto
dall'art. 18 del D. Lgs., 502/92 e successive modifiche ed integrazioni.
Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano, se ed in quanto
compatibili, le norme vigenti. per i pubblici concorsi per il personale non dirigenziale del Servizio Sanitario
Nazionale.
CAPO II = SVOLGIMENTO DELLE SELEZIONI - PROGRESSIONE VERTICALE
ART. 10
COMPOSIZIONE E NOMINA DELLE COMMISSIONI ESAMINATRICI
Le Commissioni Esaminatrici saranno nominate cnat Direttore Generale su proposta del Direttore
Sanitario od Amministrativo di Azienda, secondo la professionalità interessata e così composte:
a. Presidente
Dirigente Responsabile di U.O.A. interno o esterno all'Azienda, designato dall'Amministrazione;
b. Componenti
- un dirigente o un dipendente designato dall'Amministrazione;
- un dipendente sorteggiato appartenente a categoria superiore a quella oggetto di selezione. In caso di
procedure riferite alle categorie BS e DS dovranno essere sorteggiati dipendenti appartenenti allo stesso
profilo e categoria professionale con almeno cinque anni di anzianità nella posizione messa a selezione;
c. Segretario
- un dipendente amministrativo non inferiore alla categoria C.
Nessun componente delle Commissioni Esaminatrici dovrà aver subito sanzioni disciplinari nell'ultimo
biennio.
Il sorteggio deve essere pubblico.
Delle designazioni verrà fornita informazione alle OO.SS.
Per ogni componente titolare verrà nominato un componente supplente.
La partecipazione ai lavori della suddetta Commissione Esaminatrice non dà luogo ad alcun compenso,
salvi il rimborso delle spese sostenute e l'indennità di missione per i componenti esterni all'Azienda e/o
diverse disposizioni in materia.
ART. 11
REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono partecipare alle selezioni interne i dipendenti dell'Azienda Sanitaria Ospedaliera San Luigi di
Orbassano con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, appartenenti ad una categoria immediatamente
inferiore a quella da ricoprire, in possesso dei requisiti culturali e professionali previsti per ciascun profilo
professionale dall'allegato 1 al C.C.N.L. sottoscritto il 07.04.1999. I dipendenti inoltre debbono
appartenere:
alla stessa categoria e al livello economico inferiore nel caso di selezione per il passaggio verticale
all'interno della categoria (da B a Bs e da D a Ds);
alla categoria immediatamente inferiore nel caso di selezione verticale per il passaggio tra categorie;
fino alla categoria B è consentita la partecipazione anche al personale di categoria superiore, salvo
diverse disposizioni. In caso di vincita, al dipendente verrà corrisposto il trattamento economico della
nuova categoria di appartenenza.
I requisiti di ammissione alle selezioni devono e posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal
bando per la presentazione delle domande.
ART. 12
PROVE D'ESAME
Le prove consisteranno in una prova teorico/pratica e in colloquio vertente in materie afferenti la qualifica
oggetto di selezione. In particolare le prove hanno la funzione di verificare l'idoneità del candidato rispetto
al profilo di destinazione, secondo i seguenti elementi di valutazione: - verifica capacità tecnico -
professionale - verifica attitudinale - verifica orientamento manageriale (se richiesto dal bando) Per
quanto concerne le modalità di svolgimento della prova la Commissione dovrà far riferimento a quanto
disciplinato dal Decreto Ministeriale 10 dìcembre 1997 n. 483 e alle altre norme in vigore.
ART. 13
PUNTEGGI
La Commissione ha a disposizione 100 punti così da attribuire:
PASSAGGIO
TITOLI
PROVA SCRITTA
COLLOQUIO
O PRATICA
DA
A
B
B
C
D
A
B
Bs
C
D
Ds
49
47
44
42
40
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
PASSAGGIO
DA
A
TITOLI DI
CARRIERA
A
B
B
C
D
B
Bs
C
D
Ds
43
40
36
32
30
31
32
34
35
36
TITOLI DI
STUDIO
2
3
3
4
4
20
21
22
23
24
TITOLI VARI
CURRICULUM
4
4
5
6
6
Il superamento delle prove è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza pari almeno
alla metà più uno del punteggio massimo per ciascuna prova prevista.
ART. 14
VALUTAZIONE DEI TITOLI DI CARRIERA
Ai fini della valutazione dei titoli di carriera .si dispongono le seguenti tipologie, tenendo presente che non
saranno valutati i periodi costituenti requisito di ammissione:
Servizio prestato presso Aziende od Enti del comparto o equiparati,
nel profilo professionale e nella categoria oggetto del concorso:
punti 1,80 per anno
Servizio prestato presso Aziende od Enti del comparto o equiparati,
nel profilo professionale corrispondente .e in categoria inferiore:
punti 1,20 per anno
Servizio prestato presso Aziende od Enti del comparto o equiparati,
in diverso profilo professionale:
punti 0,50 per anno
Servizio prestato presso altre strutture pubbliche in professionalità
Strettamente afferenti la qualifica oggetto della selezione:
punti 0,50 per anno
Servizio prestato presso strutture sanitarie convenzionate o accreditate,
in professionalità afferenti la qualifica oggetto della selezione svolto
con rapporto continuativo:
punti 0,25 per anno
I servizi prestati in categoria superiore e nello stesso profilo sono maggiorati del 10%. Le frazioni di anno
sono valutate in ragione mensile considerato come mese intero periodi continuativi di 30 giorni e frazioni
superiori di 15 gg. Per quanto non disciplinato dal presente articolo la Commissione dovrà fare riferimento
a quanto previsto dalle norme in vigore.
ART. 15
VALUTAZIONE DEI TITOLI DI STUDIO
Ai fini della valutazione dei titoli di studio si dispongono le seguenti tipologie:
Laurea attinente alla professionalità oggetto della selezione:
Laurea non attinente alla professionalità oggetto della selezione
Diploma post laurea attinente
Diploma scuola media superiore
Diploma non attinente:
Specializzazioni successive a diploma di scuola media superiore:
Attestato qualifica professionale:
punti 2,00
punti 1.00
punti 0,75
punti 0,30
punti 0,15
punti 0,40
punti 0,10
Esclusivamente per le selezioni interne concernenti profili sanitari ai diplomi professionali sanitari ulteriori
a quello richiesto quale requisito di ammissione sarà attribuito il punteggio di punti 0,50.
La valutazione dei curricula dei singoli concorrenti ha luogo prima dell'inizio del colloquio limitatamente ai
candidati che hanno sostenuto la p a teorico - pratica.
Non sono valutabili i titoli che costituiscono requisito di ammissione alla selezione.
.
ART. 16
VALUTAZIONE TITOLI VARI E CURRICULUM
Ai fini della valutazione dei titoli vari si prevedono le seguenti tipologie:
pubblicazioni, titoli scientifici, relazioni finali di ricerche e studi affidati da soggetti esterni all'Azienda;
partecipazioni a convegni, seminari, corsi di aggiornamento organizzati in sede Aziendale ed
Extraziendale degli ultimi 5 anni;
-
attività di consulenza ovvero libero professionale svolta presso soggetti extraziendali.
La Commissione dovrà fornire per l'attribuzione del punteggio adeguata motivazione, ovvero stabilire
analiticamente nell'ambito della prima seduta la distribuzione del punteggio massimo attribuibile secondo
le diverse fattispecie.
ART. 17
FORMULAZIONE E APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE
Al termine di tutte le procedure di selezione la Commissione Esaminatrice provvede alla formulazione
della graduatoria. .
La graduatoria è approvata con provvedimento del Direttore Generale, è pubblicata nell'Albo Ufficiale
dell'Azienda ed è a disposizione dei candidati presso 1'U.O.A. Amministrazione del Personale.
I punteggi attribuiti devono essere comunicati ai candidati.
ART. 18
VALIDITÀ DELLE GRADUATORIE
Le graduatorie relative alle selezioni di cui sopra hanno validità per 18 mesi, salvo contrarie disposizioni
di legge.
CAPO III - ART. 1), PUNTO B) - PROGRESSIONE ORIZZONTALE
ART. 19
POSTI OGGETTO DI SELEZIONE
Saranno oggetto di selezione interna mediante valutazione della scheda personale e dei titoli le
procedure miranti ad una progressione orizzontale di carriera, da una fascia all'altra superiore. Per
quanto attiene le schede di valutazione, i cui modelli sono allegati al presente Regolamento quale sua
parte integrante e sostanziale, la Commissione dovrà fornire per l'attribuzione del punteggio adeguata
motivazione.
ART. 20
REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono partecipare alle selezioni interne i dipendenti dell'Azienda Sanitaria Ospedaliera San Luigi di
Orbassano con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, appartenenti alla categoria oggetto della
selezione, in possesso dei requisiti culturali e professionali previsti per ciascun profilo professionale
dall'allegato 1 al C.C.N.L. sottoscritto il 07.04.1999. I requisiti di ammissione alle selezioni devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal bando per la presentazione delle domande. i
ART. 21
COMPOSIZIONE E NOMINA DELLE COMMISSIONI ESAMINATRICI
Le Commissioni Esaminatrici saranno nominate dal Direttore Generale su proposta del Direttore Sanitario
od Amministrativo di Azienda, secondo la professionalità interessata e così composte:
a Presidente
Dirigente Responsabile di U. O. A. interno o esterno all'Azienda, designato dall'Amministrazione;
b Componenti.
- un dirigente o un dipendente. designato dall'Amministrazione;
- un dipendente sorteggiato appartenente a categoria superiore a quella oggetto di selezione. In caso di
procedure riferite alle categorie BS e DS dovranno essere sorteggiati dipendenti appartenenti allo stesso
profilo e categoria professionale con almeno cinque anni di anzianità nella posizione messa a selezione;
c Segretario
un dipendente amministrativo non inferiore alla categoria C.
Nessun componente delle Commissioni Esaminatrici dovrà aver subito sanzioni disciplinari
nell'ultimo biennio.
II sorteggio deve essere pubblico.
Delle designazioni verrà fornita informazione alle OO.SS.
Per ogni componente titolare verrà nominato un componente supplente.
La partecipazione ai lavori della suddetta Commissione Esaminatrice non dà luogo ad alcun compenso,
salvi il rimborso delle spese sostenute e l'indennità di missione per i componenti esterni all'Azienda e/o
diverse disposizioni in materia.
ART. 22,
PUNTEGGI
La Commissione ha a disposizione 80 punti così da attribuire:
PASSAGGIO
TITOLI DI
CARRIERA
TITOLI
DI
STUDIO
CURRICULUM
SCHEDA
VALUTATIVA
DA
0
1
2
3
A
1
2
3
4
60
55
50
45
5
6
8
10
10
14
16
18
5
5
6
7
ART. 23
VALUTAZIONE DEI TITOLI DI CARRIERA
Ai fini della valutazione dei titoli di carriera si dispongono le seguenti tipologie, tenendo presente che
non saranno valutati i periodi costituenti requisito di ammissione:
Servizio prestato presso Aziende od Enti del comparto o equiparati,
nel profilo professionale e nella categoria oggetto del concorso:
Servizio prestato presso Aziende od Enti del compartó o equiparati,
nel profilo professionale corrispondente e in categoria inferiore:
Servizio prestato presso Aziende od Enti del comparto o equiparati,
in diverso profilo professionale:
Servizio prestato presso altre strutture pubbliche in professionalità strettamente
afferenti la qualifica oggetto della selezione:
Servizio prestato presso strutture sanitarie convenzionate o accreditate,
in professionalità afferenti la qualifica oggetto della selezione svolto
con rapporto continuativo:
punti 1,80 per anno
punti 1,20 per anno
punti 0,50 per anno
punti 0,50 per anno
punti 0,25 per anno
I servizi prestati in categoria superiore e nello stesso profilo sono maggiorati del 10%. Le frazioni di anno
sono valutate in ragione mensile considerato come mese intero periodi continuativi di 30 giorni e frazioni
superiori di 15 gg.
Per quanto non disciplinato dal presente articolo la Commissione dovrà fare riferimento a quanto previsto
dalle norme in vigore.
ART. 24
VALUTAZIONE DEI CURRICULA
Ai fini della valutazione dei titoli di studio si dispongono le seguenti tipologie, tenendo presente che non
potranno essere valutati i titoli costituenti requisito di ammissione:
Laurea attinente alla professionalità oggetto della selezione:
punti
Laurea non attinente alla professionalità oggetto della selezione
punti
Diploma post laurea attinente
punti
Diploma scolastico attinente:
punti
Diploma scolastico non attinente:
punti
Specializzazioni successive a diploma scolastico:
punti
2,00
1,00
0,75
0,30
0,15
0,40
Attestato qualifica professionale:
punti
0,10
Esclusivamente per le selezioni interne concernenti profili sanitari ai diplomi professionali sanitari ulteriori
a quello richiesto quale requisito di ammissione sarà attribuito il punteggio di punti 0,50.
ART. 25
VALUTAZIONE TITOLI VARI
Ai fini della valutazione dei titoli vari si prevedono le seguenti tipologie:
- pubblicazioni, titoli scientifici, relazioni finali di ricerche e studi affidati da soggetti esterni
all'Azienda;
- partecipazioni a convegni, seminari, corsi di aggiornamento organizzati in sede extraziendale degli ultimi
cinque anni;
- attività di consulenza ovvero libero professionale svolta presso soggetti extraziendali.
La Commissione dovrà fornire per l'attribuzione del punteggio adeguata motivazione, ovvero J stabilire
analiticamente nell'ambito della prima seduta la distribuzione del punteggio massimo attribuibile secondo
le diverse fattispecie.
ART. 26
VALUTAZIONE DELLA SCHEDA DI VALUTAZIONE
Per quanto attiene la scheda di valutazione la Commissione dovrà fornire per l'attribuzione del punteggio
adeguata motivazione in stretta coerenza con i giudizi riportati sulla scheda stessa e con riferimento al
posto di selezione indicando comunque un punteggio minimo per ciascun elemento di valutazione.
CAPO IV - ART 1), PUNTO C) - PASSAGGI A PROFILI DIVERSI NELLA STESSA CATEGORIA.
ART. 27
POSTI OGGETTO DI SELEZIONI'
Si procederà alle selezioni interne mediante valutazione di titoli e prova attitudinale al fine dei passaggi
all'interno delle categorie in profili professionali diversi.
Il personale a tempo indeterminato, in possesso dei prescritti requisiti culturali e professionali può
presentare domanda per il passaggio a profilo diverso di uguale livello economico, nell'ambito della
categoria di appartenenza.
La domanda deve essere corredata di curriculum debitamente sottoscritto.
Le prove d'esame, in caso di ricollocazione, sono effettuate anche in presenza di una sola domanda, al
fine di verificare l'idoneità professionale del candidato.
ART. 28
REGOLAMENTAZIONE
Per quanto riguarda la regolamentazione dei passaggi a profili diversi nell'ambito della stessa -i categoria
si richiamano gli articoli del presente regolamento disciplinanti la progressione verticale e precisamente:
COMPOSIZIONE E NOMINA DELLE COMMISSIONI ESAMINATRICI
REQUISITI DI AMMISSIONE
PROVE D'ESAME
PUNTEGGI
VALUTAZIONE DEI TITOLI DI CARRIERA
VALUTAZIONE DEI TITOLI DI STUDIO
VALUTAZIONE TITOLI VARI E CURRICULUM
ART. 29
FORMULAZIONE E APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE
_
Il termine di tutte le procedure di selezione la Commissione Esaminatrice provvede alla formulazione
della -graduatoria. La graduatoria è approvata con provvedimento del Direttore Generale, è pubblicata
nell'Albo ufficiale dell'Azienda ed è a disposizione dei candidati presso 1'UO.A. Amministrazione del
personale.
attribuiti devono essere comunicati ai candidati. La graduatoria avrà validità 12 mesi.
ALL. 1 Valutazione Prestazioni 1 /MA fascia categorie A/C
Nominativo
Incarico
Periodo di riferimento
Data di compilazione
Principali incarichi assolti
Specifiche attività eseguite
Valutazione di dettaglio
1. Conoscenza ed esperienza
Conosce ed usa le tecniche basilari della propria attività?
Attua autonomamente degli sforzi per migliorare?
Ha una visione corretta delle interrelazioni tra le diverse
esperienze e conoscenze?
2. Qualità del lavoro
Lavora nel rispetto degli standard prefissati?
Accetta ed esegue le raccomandazioni o i suggerimenti
che gli vengono rivolti? Ha capacità di portare a termine i
compiti assegnati? Ha capacità inventiva?
3. Quantità del lavoro
Raggiunge gli obiettivi nel tempo assegnato?
Necessita spesso di tempo aggiuntivo?
4. Pianificazione e organizzazione
Ha capacità di pianificare ed organizzare il proprio e
l'altrui tempo
5.Capacità di lavorare in gruppo
Disponibilità verso gli altri (colleghi - utenti)
Effetto dei rapporti interpersonali
Punteggio
1
2
o valutazione
1
2
o valutazione
3
1
2
o valutazione
3
1
2
o valutazione
3
1
2
o valutazione
3
ALL: 2- Valutazione Prestazioni I `111^ fascia categorie D/D.s
Nominativo
Incarico
Periodo di riferimento
Data di. compilazione
Principali incarichi assolti
Specifiche attività eseguite
Valutazione di dettaglio
3
Punteggio
1. Conoscenza ed esperienza
Conosce ed usa le tecniche basilari della propria attività?
Attua autonomamente degli sforzi per migliorare?
Ha una visione corretta delle interrelazioni tra le diverse
esperienze e conoscenze?
1
2
o valutazione
3
2. Qualità del lavoro
Lavora nel rispetto degli standard prefissati?
1
2
o valutazione
3
Accetta ed esegue le raccomandazioni o i suggerimenti
che -li vengono rivolti? Ha capacità di portare a termine i
compiti assegnati? Ha capacità inventiva?
3. Quantità del lavoro
Raggiunge gli obiettivi nel tempo assegnato?
Necessita spesso di tempo aggiuntivo?
1
2
o valutazione
4. Pianificazione e organizzazione
Ha capacità di pianificare ed organizzare il proprio e
l'altrui tempo?
1
2
o valutazione
3
3
5.Capacità di lavorare in gruppo
1
2
3
Disponibilità verso gli altri (colleghi - utenti)
o valutazione
Effetto dei rapporti interpersonali
6. Capacità di giudizio/Maturità
1
2
Capacità di riflettere e valutare anche in condizioni di stress?
o valutazione
Capacità di valutare l'effettiva importanza e priorità delle situazioni?
Capacità di vedere gli effetti a lungo termine delle decisioni assunte?
7. Qualità di leadership
1
2
Ispira rispetto e affidabilità nei colleghi? Nei superiori? Verso
o valutazione
l'Utenza? Capacità di chiarire e mostrare le proprie idee ed iniziative?
Capacità di impartire istruzioni chiare e motivate? Capacità di decidere?
Capacità di persuadere? Capacità di motivare e coinvolgere?
3
3
ALL. 3- Valutazione Prestazioni IV^ fascia categorie A/C
Nominativo
Periodo di riferimento
Principali incarichi assolti
Valutazione di dettaglio
Incarico
Data di compilazione
Specifiche attività eseguite
Punteggio
1. Conoscenza ed esperienza
Conosce ed usa le tecniche basilari della propria attività?
Attua autonomamente degli sforzi per migliorare?
Ha una visione corretta delle interrelazioni tra le diverse
esperienze e conoscenze?
1
2
o valutazione
3
2. Qualità del lavoro
Lavora nel rispetto degli standard prefissati?
Accetta ed esegue le raccomandazioni o i suggerimenti
che gli vengono rivolti? Ha capacità di portare a termine i
compiti assegnati? Ha capacità inventiva?
1
2
o valutazione
3
3. Quantità del lavoro
Raggiunge gli obiettivi nel tempo assegnato?
Necessita spesso di tempo aggiuntivo?
1
2
0 valutazione
3
4. Pianificazione e organizzazione
Ha capacità di pianificare ed organizzare il proprio e
l'altrui tempo?
1
2
o valutazione
3
5.Capacità di lavorare in gruppo
Disponibilità verso gli altri (colleghi - utenti)
Effetto dei rapporti interpersonali
1
2
o valutazione
3
6.Conduzione del lavoro
Conoscenza ed esperienza tecnica
Abilità analitica
Comunicazione orale e scritta
Raggiungimento obiettivi
1
2
o valutazione
3
7.Rapporti con l'utenza
Disponibilità e cortesia
Capacità di ascoltare
Capacità di risolvere situazioni
1
2
o valutazione
3
. ALL: 4 - Valutazione Prestazioni IV^ fascia categorie D/D s
Nominativo
Periodo di riferimento
Principali incarichi assolti
Incarico
Data di compilazione
Specifiche attività eseguite
Valutazione di dettaglio
Punteggio
1. Conoscenza ed esperienza
Conosce ed usa le tecniche basilari della propria attività?
Attua autonomamente degli sforzi per migliorare?
Ha una visione corretta delle interrelazioni tra le diverse
esperienze e conoscenze?
1
2
o valutazione
3
2. Qualità del lavoro
Lavora nel rispetto degli standard prefissati?
Accetta ed esegue le raccomandazioni o i suggerimenti
che gli vengono rivolti? Ha capacità di portare a termine i
compiti assegnati? Ha capacità inventiva?
1
2
o valutazione
3
3. Quantità del lavoro
Raggiunge gli obiettivi nel tempo assegnato?
Necessita spesso di tempo aggiuntivo?
1
2
o valutazione
3
4. Pianificazione e organizzazione
Ha capacità di pianificare ed organizzare il proprio e
l'altrui tempo?
1
2
o valutazione
3
5.Capacità di lavorare in gruppo
Disponibilità verso gli altri (colleghi - utenti)
Effetto dei rapporti interpersonali
o valutazione
6. Capacità di giudizio/Maturità
1
2
Capacità di riflettere e valutare anche in condizioni di stress?
o valutazione
Capacità di valutare l'effettiva importanza e priorità delle situazioni?
Capacità di vedere ali effetti a lungo termine delle decisioni assunte?
3
7. Qualità di leadership
1
2
Ispira rispetto e affidabilità nei colleghi? Nei superiori? Verso
o valutazione
l'Utenza? Capacità di chiarire e mostrare le proprie idee ed iniziative?
Capacità di impartire istruzioni chiare e motivate? Capacità di decidere?
Capacità di persuadere? Capacità di motivare e coinvolgere?
3
8. Sviluppo del personale assegnato
Capacità di training
Pianificazione della formazione
Rilevazione esigenze specifiche
1
2
o valutazione
3
9. Leadership
(capacità di motivare e coinvolgere colleghi,
capi e collaboratori)
1
2
o valutazione
3
10. Determinazione personale
(coraggio e fermezza nelle situazioni di criticità)
1
2
o valutazione
3
11 Capacità di giudizio
(quando decidere chi consultare, in quanto tempo)
1
2
o valutazione
3
@All. n. 9
REGOLAMENTO
ART. 1
Sono oggetto del presente regolamento tutte le prestazioni previste al successivo art. 2, relative a lavori
pubblici e in particolare a opere di nuova costruzione, demolizione, ristrutturazione edilizia, restauro,
risanamento conservativo e'
manutenzione di opere ed impianti, da parte dell'U.O.A. Tecnico dell'A.S.O. San Luigi di Orbassano, così
come previsto dagli artt. 17 e 18 della Legge 109/94. e successive modificazioni ed integrazioni e dal
DAI. 7.4.98 n. 320.
Sono escluse tutte le altre attività connesse all'esecuzione dei lavori, compresa l'eventuale redazione di
perizie di variante e suppletive.
ART.2
Viene costituito un fondo, nella misura dell' 1,5% dell'importo, al netto dell'I.V.A., posto a base di gara di
un'opera o di un lavoro, di cui 1'1% viene ripartito tra il personale dell' U.O.A Tecnico, per ogni singola
opera o lavoro e lo 0,5% viene in una prima fase inglobato nel fondo comune incentivi, secondo le
modalità di seguito specificate:
•
-
'
responsabile unico del procedimento:
gruppo di progettazione del
progetto esecutivo:
redattore piano della sicurezza e
coordinatore per la progettazione
e l'esecuzione dei lavori
direttore dei lavori:
collaudatore:
altri componenti dell'U.O.-A. Tecnico
che hanno contribuito al progetto o
all'atto di pianificazione.
gruppo di progettazione.
10 % della predetta somma;
35 - 40 % della predetta somma;
20 % della predetta somma;
25% della predetta somma;
5% della predetta somma;
5% della predetta somma;
in caso di non attribuzione tale
percentuale viene . attribuita al
Le sopraindicate percentuali sono ridotte del 60% qualora i relativi incarichi siano svolti in collaborazione
con professionisti esterni.
Per quanto concerne la quota destinata al gruppo di progettazione, la stessa è così ripartita:
•
tecnici che hanno redatto il progetto o l'atto di pianificazione (firmando irelativi elaborati)
60%
• tecnici che hanno redatto e firmato elaborati di tipo descrittivo (rilevazioni,
misurazioni, dati grafici etc), su disposizione dei suddetti tecnici
35
•
altri componenti dell'U.O.A. Tecnico che hanno contribuito al progetto 0 all'atto di pianificazione,
pur non sottoscrivendone gli elaborati
5%
Tutte le suddette professionalità devono essere individuate nella deliberazione del Direttore Generale che
dispone la progettazione, nella quale viene altresì fissato il termine per la consegna di tutti gli elaborati e
prevista una riduzione del
compenso incentivante in caso di ritardo dipendente dal gruppo di progettazione.
In caso di partecipazione di più unità alla medesima prestazione, la relativa percentuale va ripartita tra le
stesse in misura uguale, salvo una diversa ripartizione prevista nel suddetto provvedimento
Nell'ipotesi, invece, che in una sola figura si sommino più funzioni, alla stessa viene assegnata la somma
delle singole quote percentuali.
ART. 3
Le funzioni delle summenzionate professionalità, nelle more dell'emanazione del regolamento previsto
dall'art. 6 della Legge 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni, sono quelle previste dalla
vigente normativa.
ART.4 I termini previsti nel provvedimento di affidamento degli incarichi, entro i quali devono essere eseguite le
prestazioni, non possono essere prorogati, salvo particolari gravi impedimenti, motivati dal Dirigente
Responsabile dell'U.O.A. Tecnic e fermo restando che eventuali proroghe non possono superare il
limitedel 20% del tempo prestabilito. I termini decorrono dalla data di comunicazione al responsabile del
procedimento del conferimento dell'incarico, comunicazione che deve essere effettuata dal Dirigente
Responsabile dell'U.O.A. Tecnico entro 10 gg. lavorativi dalla data di esecutività del provvedimento; il
responsabile del procedimento curerà le ulteriori informazioni alle varie professionalità coinvolte.
In caso di ritardato adempimento delle prestazioni, non ritenuto giustificabile dalla Direzione, sono
applicate le seguenti penalità:
a) ritardi fino a 30 giorni: penalità pari al 3° ó del fondo relativo alla singola prestazione per ogni giorno di
ritardo oltre i primi dieci;
b) ritardi superiori a 30 giorni: nessuna ripartizione del fondo relativo alla prestazione per la quale si è
verificato il ritardo.
ART.5
La liquidazione delle spettanze viene effettuata semestralmente, relativamente alle fasi terminate, con
provvedimento del Direttore Generale sulla base della effettiva partecipazione alle prestazioni del
personale precedentemente individuato, partecipazione che deve essere attestata dal Dirigente
Responsabile dell' U.O. A. Tecnico. Questi trasmette tale provvedimento all'U.O.A. Amministrazione del
Personale e all'U.O.A. O.S.R.U. con l'elenco dei soggetti partecipanti e, per ciascuno di essi, la somma di
competenza effettiva.
ART-6
L'Azienda ha facoltà , ricorrendone i presupposti di legge, di affidare ad altri soggetti i livelli successivi
(es. Direzione lavori) rispetto a quello o quelli (es progettazione esecutiva) affidati all'U.O.A. Tecnico e
viceversa; in tal caso i livelli successivi, dovendo essere coerenti con i precedenti, dovranno attenersi ai
contenuti progettuali definiti, senza che possano essere opposte riserve o altri impedimenti
all'utilizzazione degli stessi.
=
ART. 7
Gli oneri per l'iscrizione agli Ordini e Collegi professionali di appartenenza sono a carico dell'Azienda;
sono invece a carico del dipendente, salvo diversa ed inderogabile disposizione di legge, qualora il
medesimo sia autorizzato all'esercizio della libera professione ai sensi dell'art. 1 commi 56 e 56 bis della
L. n. 662/96 e successive modificazioni ed integrazioni.
Qualora il dipendente per il quale l'Azienda si sia assunta l'onere in argomento cessi dal servizio,
l'Azienda medesima è esentata da ogni obbligo dal primo giorno dell'anno solare successivo al verificarsi
dell'evento ed il dipendente è tenuto a rimborsare alla stessa gli oneri sostenuti per la quota riferita al
periodo successivo all'evento stesso.
ART. 8
Sono a carico dell'Azienda, nei limiti di cui all'art. 106 del D.P.R. n. 554 del 21.12.99, gli oneri per la
stipula della polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti
incaricati ai sensi del presente regolamento.
In caso di responsabilità professionale che sia stata accertata con sentenza passato in giudicato o che
abbia dato luogo a risarcimento del danno da parte della Compagnia Assicuratrice, non si farà luogo
all'erogazione del compenso incentivante.
ART. 9
Con cadenza annuale, entro il 28 febbraio di ogni anno, il Dirigente Responsabile dell'U.O.A. Tecnico
redige una relazione sommaria, da trasmettersi al Direttore Generale e al Direttore Amministrativo, in
ordine all'applicazione del presente regolamento.
Tale relazione dovrà contenere almeno le seguenti indicazioni:
progetti affidati nell'anno precedente, con i relativi importi a base di gara;
importo del fondo liquidato nell'anno precedente, sua ripartizione e nominativo dei destinatari;
eventuali vizi riscontrati nei lavori progettati e gravi mancanze emerse nelle diverse fasi delle prestazioni.
In sede di formazione del bilancio preventivo, il Dirigente Responsabile dell'U.O. A. Tecnico deve indicare
all'U.O.A. Gestione Economico Finanziaria l'importo presunto del fondo e degli oneri connessi, di cui al
presente regolamento, per la necessaria previsione.
ART. 10
Verrà data informazione alle OOSS./R.S.U. circa il contenuto del provvedimento previsto all'art. 5 e della
relazione prevista all'art. 9.
ART. 11
Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si rinvia alle vigenti disposizioni legislative,
regolamentari e contrattuali.
ART. 12
Il presente regolamento entra in vigore il 01/01/2001 e in via sperimentale per un anno.
Copia di esso viene consegnata al personale dell'U.O.A. Tecnico che potrà essere coinvolto
nell'applicazione, il quale rilascerà dichiarazione scritta di presa visione ed integrale accettazione.