Parte terza. La vita del diritto I. Le vicende giuridiche: fatti, atti e tempi Fatti 1. Il diritto disciplina la vita di una società e in parte riflette, in parte incide sulle dinamiche sociali. Soprattutto le regole giuridiche riflettono nella propria fattispecie delle dinamiche e determinano delle conseguenze normative, che attraverso comandi, divieti o permessi possono creare, modificare o estinguere posizioni giuridiche in capo a determinati soggetti. Ogni fattispecie è scomponibile in condizioni soggettive ed oggettive (cd. requisiti) che descrivono fatti identificabili ed accertabili nei casi della realtà sociale. Sono quindi fatti giuridici le situazioni o vicende di soggetti, oggetti e posizioni, variamente circostanziati nel tempo e nello spazio, che realizzano la fattispecie di una norma giuridica strutturata come regola (se a allora b) e ai quali si applica una determinata conseguenza giuridica. 2. I fatti giuridici si possono distinguere in “naturali” (“oggettivi” ) e “culturali” (“soggettivi”). Sono fatti giuridici naturali situazioni o eventi che possono avvenire anche senza una volontà umana specifica, ad es. la nascita o la morte di una persona fisica, la maturazione del frutto naturale di una cosa (art. 820 c.c.) o una calamità naturale. Sono fatti naturali anche la semplice decorrenza del tempo o la trasformazione fisica di uno spazio. Sono fatti giuridici culturali tutti le idee e realtà attribuibili alla coscienza e alla volontà di un essere umano, capace di intendere e volere (art. 42 c.p.), cioè riconducibili a discorsi e decisioni. I fatti giuridici culturali includono la grande categoria degli atti giuridici (infra). 3. I fatti culturali possono essere leciti o illeciti. Sono illeciti le condotte che violano divieti ed integrano una fattispecie di responsabilità (v. sopra), mentre sono fatti leciti tutte le condotte che non danno luogo a situazioni di responsabilità. Sono fatti leciti anche le attività o i cd. meri atti che rientrano nell’esercizio di una facoltà. Tali attività lecite possono, ma non necessariamente devono creare, modificare o estinguere posizioni giuridiche proprie o altrui (ad es. consegne, opere edilizie, servizi, consumi). Atti 4. Sono invece atti giuridici quei fatti culturali che si fondano su una volontà decisa nell’esercizio di un potere e che producono effetti giuridici per le posizioni giuridiche proprie o altrui. Se un atto giuridico viola delle norme giuridiche, può essere viziato di illegittimità ed essere sanzionato con nullità (impossibilità di produrre effetti giuridici) o annullabilità (possibilità di produrre effetti giuridici fino a decisione contraria) o dare luogo ad una mera irregolarità, correggibile ad es. attraverso un atto di rettifica. All’illegittimità dell’atto può sommarsi una responsabilità per lo stesso se qualificabile come fatto culturale illecito. 5. Occorre distinguere gli atti del diritto privato da quelli del diritto pubblico. Gli atti giuridici privati sono per lo più detti negoziali (“sine ozio”), cioè sono dichiarazioni di volontà di una autonomia privata di chi è signore dei propri interessi nel rispetto dei limiti della legge. Alcuni atti privati devono poi avere la forma di un atto pubblico notarile (art. 2699 c.c.) ed essere trascritti in registri pubblici, altri possono essere provati con semplice scrittura privata. Gli atti giuridici pubblici esprimono invece volontà di soggetti pubblici in situazioni di eteronomia, cioè impongono vincoli ad altri anche senza il loro consenso e devono attenersi alle forme prescritte 24 dalla legge. Hanno la legge non solo come limite, ma anche come fondamento perché sono legittimati da poteri istituiti dalla legge nell’interesse pubblico. Pertanto ogni atto pubblico deve a) essere finalizzato a un interesse pubblico, b) essere fondato su una norma o un atto di attribuzione del potere (competenza), c) rispettare la tipicità delle forme. A differenza degli atti dei privati, ai quali è fatto divieto di farsi giustizia da se, gli atti pubblici del potere esecutivo e del potere giudiziario possono contenere comandi o divieti che l’autorità può portare a successivi atti di esecuzione forzata anche contro la volontà di terzi (cd. esecutorietà). 6. L’esecutorietà è un aspetto particolare dell’efficacia, cioè della capacità dell’atto pubblico di produrre effetti giuridici, costituendo o modificando posizioni proprie ed altrui. L’efficacia non va confusa con la validità dell’atto, cioè la conformità rispetto alle norme che ne disciplinano la produzione, né con l’effettività, cioè la capacità di produrre effetti reali. Una legge o un provvedimento amministrativa o giurisdizionale viziato da illegittimità o eccesso di potere può essere nullo o annullabile, quindi perdere l’efficacia ex tunc (anche per il passato) o ex nunc (per il futuro). L’efficacia dell’atto come capacità di produrre effetti giuridici non va neppure confusa con l’efficienza di un’attività (o di un servizio, di una organizzazione) intesa come relazione adeguata tra mezzi e risultati. Tempi 7. Il tempo è, come il luogo, un fatto naturale la cui misurazione è disciplinata da convenzioni internazionali e che contestualizza fatti culturali. Il “tempo libero” è una risorsa della vita privata, riconosciuta anche dalle garanzie costituzionali della durata massima della giornata lavorativa (art. 36 cost.) e dalla legge n. 53/2000 sulla gestione dei “tempi di funzionamento delle città”.1 I tempi della politica sono quelli necessari a negoziare decisioni politiche, i tempi dell’amministrazione (e della giustizia) quelli necessari a svolgere attività e gestire procedimenti (processi). La gestione dell’agenda politica fa parte delle funzioni di governo, in particolare di quelle di un presidente. Per le attività pubbliche vige il principio della programmazione e calendarizzazione (ad es. anno accademico o sessioni e sedute parlamentari). Per le scelte contingenti e rapide possono essere previste particolare competenze (ad es. adozione di decreto-legge ex art. 77), provvedimenti provvisori delle autorità di p.s. (art. 13 co. 3) e provvedimenti cautelari del giudice, sempre nel rispetto dei limiti massimi della carcerazione preventiva (art. 13 u.c.). 8. Stabilendo dei termini, le norme giuridiche perseguono lo scopo di fissare certi comportamenti umani nel tempo e di programmare le attività pubbliche future. Termini acceleratori (ad es. art. 73 cost.) garantiscono l’interesse del pubblico a scelte rapide, termini dilatori l’interesse ad una maggiore preparazione e riflessione delle stesse (art. 138). Termine è il momento nel quale il decorso del tempo matura un determinato effetto giuridico. Iniziale (dies a quo, ore 0.00) è il termine alla cui scadenza iniziano a prodursi certi effetti (ad es. art. 73: entrata in vigore delle leggi), finale (dies ad quem: ore 24) il momento in cui cessano gli effetti (ad es. art. 60, 61: fine della legislatura con eventuale proroga del termine della carica (cd. prorogatio). Se il termine è indicato con un numero di giorni, mesi o anni, nel calcolo non si include il primo giorno e se l’ultimo giorno cade su una festività (nazionale), il termine è prorogato al giorno successivo (art. 2963 c.c.). Art. 1: “La presente legge promuove un equilibrio tra tempi di lavoro, di cura, di formazione e di relazione, mediante: a) l'istituzione dei congedi dei genitori e l'estensione del sostegno ai genitori di soggetti portatori di handicap ; b) l'istituzione del congedo per la formazione continua e l'estensione dei congedi per la formazione; c) il coordinamento dei tempi di funzionamento delle città e la promozione dell'uso del tempo per fini di solidarietà sociale.” 1 25 9. Il mancato rispetto di un termine obbligatorio per il compimento di un atto può comportare una responsabilità, ad es. in caso di inadempimento di obbligazioni la messa in mora mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto (art. 1219 c.c.) o, in caso di tardiva immatricolazione, il pagamento di sovra-tasse. In caso di termine perentorio, la sanzione consiste nella decadenza da una posizione giuridica attiva, ad es. dopo 60 giorni dal diritto di ricorrere al giudice amministrativo contro atti amministrativi (art. 113) o alla Corte costituzionale contro leggi statali o regionali costituzionalmente illegittime (art. 127). In caso di termine ordinatorio, la scadenza non comporta decadenza (ad es. art. 73 Cost.) ma può dare luogo ad una responsabilità politica e all’esercizio di un potere che impone un termine perentorio. La prescrizione (art. 2934 c.c.) comporta l’estinzione (anche solo presuntiva) di un diritto soggettivo non fondamentale, quando non è stato esercitato per un certo periodo (10 anni normale, 5 risarcimento danno, 3 lavoro, 2 assicurazione). L’usucapione comporta l’acquisto di un diritto privato, ad es. proprietà immobiliare (20 anni) o mobiliare (10 anni) se possesso in buona fede. II. Le decisioni delle autorità pubbliche: procedimenti, processi, procedure 10. Gli atti giuridici di diritto pubblico si formano in appositi procedimenti. A differenza di un atto complesso adottato da più organi, il procedimento è una sequenza (catena) di atti ed attività programmata nel tempo che porta ad una decisione, l’atto finale, che produce effetti giuridici. I procedimenti sono una specialità del diritto pubblico, perché razionalizzano e legittimano l’esercizio di poteri tecnici e politici che riguardano l’interesse pubblico. La tipologia dei procedimenti è molto varia, ma si possono distinguere i seguenti tipi principali: A) il procedimento amministrativo, B) il processo giurisdizionale (o giudiziario: giustizia civile, penale, amministrativa), C) la procedura parlamentare (procedimento legislativo, procedimenti di indirizzo e controllo). Sono procedimenti di tipo misto ad es. quello della giurisdizione volontaria o quello elettorale. 11. Per quanto riguarda le fonti normative, sono disciplinati: (A) il procedimento amministrativo da fonti miste, primarie e secondarie, contenute sia nella l. n. 241/1990 (e analoghe leggi regionali), sia in appositi regolamenti amministrativi. (B) il processo giurisdizionale da fonti eteronome primarie dei codici di procedura civile (c.p.c.) e penale (c.p.p.) e del Codice del processo amministrativo (c.p.a. 2010), ( (C) la procedura parlamentare da fonti autonome primarie del parlamento (art. 64: regolamento parlamentare). 12. Per quanto riguarda i soggetti coinvolti: (A) Il procedimento amministrativo ha in genere una struttura bilaterale (privato – p.a.), con l’eccezione ad es. dei concorsi o delle pianificazioni (art. 9 l. n. 241/1990). (B) Il processo ha in genere una struttura trilaterale di rapporti (giudice e parti rappresentate da avvocati: attore e convenuto nel processo civile, p.m. ed imputato (con difensore) in quello penale, ricorrente e amministrazione resistente in quello amministrativo. (C) La procedura parlamentare si fonda invece su una struttura multilaterale che coinvolge tutte le forze politiche rappresentate in parlamento, anche se la democrazia bipolare è dominata da una dialettica tra maggioranza ed opposizione. 13. Nell’analisi giuridica, tutti i procedimenti si articolano in quattro diverse fasi (iniziativa, istruttoria, deliberazione, integrazione dell’efficacia) che possono a loro volta articolarsi in “subprocedimenti”. Per quanto riguarda l’iniziativa: (A) Il procedimento amministrativo può essere attivato d’ufficio o su istanza di altri soggetti, privati o pubblici. 26 (B) Un processo è iniziato sempre su impulso esterno, cioè ad istanza di una parte (art. 24). Solo l’azione penale è dovere del p.m. (art. 112 cost.). Procedimenti interlocutori su questioni pregiudiziali davanti ad altri giudici (ad es. costituzionali, europei ecc.) sono promosse dal giudice solo nel corso di un processo iniziato. (C) La procedura parlamentare è semovente, essendo il parlamento anche libero di non portare avanti iniziative provenienti dall’esterno (ad es. disegni governativi di legge, petizioni). 14. (A) L’istruttoria amministrativa, che include l‘acquisizione di pareri su questioni tecniche o di interpretazione, avviene d’ufficio da parte del responsabile del procedimento con l’eventuale partecipazione degli interessati e di altre amministrazioni (ad es. in conferenza dei servizi). Il privato può partecipare all’accertamento mediante atti di notorietà (dichiarazioni rese da testimoni sotto giuramento davanti a notaio o sindaco) o dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà, firmate in presenza del funzionario addetto (T.U. in materia di documentazione amministrativa, d. lgs. n. 335/2000). Procedimenti particolari di accertamento sono l’ispezione e l’inchiesta amministrativa, ad es. per procedimenti di controllo e di vigilanza che si concludono con un verbale, un rapporto o una relazione. 18. (B) Nell’istruttoria giudiziaria, l’accertamento dei fatti da parte del giudice esige una formale assunzione delle prove in udienza (dibattimento). Sono mezzi di prova documenti e testimonianze (rare nel processo amministrativo), nel processo civile anche confessioni, giuramenti di parte ed ispezioni, in quello penale anche l’esame delle parti, confronti, ricognizioni, esperimenti giudiziali e perizie. Nel processo civile, il libero convincimento del giudice dipende dalle iniziative delle parti e dal loro contraddittorio (art. 111 cost.) sulla base di norme che stabiliscono presunzioni legali e semplici (art. 2728, 2729 c.c.) o oneri di prova.2 Nel processo penale, le prove sono acquisite dal p.m. che si avvale della polizia giudiziaria ai fini delle indagini preliminari (art. 109 cost.) e dal giudice dell’udienza di dibattimento (principio inquisitorio) che deve sempre decidere in dubbio pro reo (art. 27 co. 2). Nel processo amministrativo è prevista una soluzione intermedia, il cd. metodo acquisitivo: "Il giudice amministrativo può disporre, anche d'ufficio, l'acquisizione di informazioni e documenti utili ai fini del decidere che siano nella disponibilità della pubblica amministrazione." (art. 64 c.p.a.) 16. (C) L’istruttoria parlamentare è affidata alle commissioni permanenti e alle commissioni di inchiesta (art. 82: con stessi poteri dell’autorità giudiziaria), spesso anche solo a comitati di indagine informali e temporanei o tramite interrogazioni e interpellanze rivolte al Governo. Nei procedimenti legislativi, il parlamento può accertare fatti sociali rilevanti per la scelta legislativa, i cd. fatti legislativi (consuetudini, bisogni, opinioni ecc.), nei procedimenti di indirizzo e controllo anche fatti rilevanti per la responsabilità politica del Governo, non invece per la responsabilità penale di privati. L’istruttoria parlamentare in senso più ampio include l’acquisizione di opinioni attraverso dibattiti e audizioni di soggetti esterni. 17. Nella fase dell’istruttoria, il procedimento può avere momenti di negoziazione, formali ed informali. (A) L’amministrazione può negoziare accordi integrativi e sostitutivi del provvedimento finale con i privati e varie forme di accordi anche con altre amministrazioni (ad es. accordi di programma). (B) Le parti di un processo possono disporre dell’esito del processo negoziare transazioni (civili), conciliazioni (lavoro, commercio) o patteggiamenti (penale). Art. 2697 c.c.: “Chi vuol fare valere un diritto in giudizio deve provare i fatti ch ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l’inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto, deve provare i fatti su cui l’eccezione si fonda.” 2 27 (C) La dialettica parlamentare premia le negoziazioni informali e i patti politici tra i partiti politici sulle decisioni finali, sia in sede di conferenza di capigruppo sia in sedi partitiche, inclusi quelli riguardanti i patti di coalizione. 18. Per quanto riguarda la durata del procedimento: (A) Il procedimento amministrativo deve essere concluso invece entro termini certi anche se non perentori (in genere 30 giorni, salvo norme derogatorie fino a 2 anni: ad es. acquisto cittadinanza). (B) La ragionevole durata di un processo (art.111 cost.; art. 6 CEDU; L. n. 89/2001 detta “Legge Pinto”) è più lunga di quella di un procedimento amministrativo, perché esige ragionamenti del giudice e delle parti. Esistono criteri di priorità per la fissazione di udienze in materia penale e criteri per la responsabilità civile del giudice troppo lento (3 anni primo grado, 2 appello, 1 cassazione). (C) Le procedure parlamentari sono programmate autonomamente dal parlamento stesso e possono durare al massimo fino alla fine della legislatura (5 anni). In virtù della discontinuità dei lavori, il nuovo parlamento può ma non deve ricominciare i procedimenti non terminati dalla legislatura precedente. Termini rigidi sono previsti per la conversione di decreti-legge (60 gg). 19. La deliberazione finale avviene negli organi collegiali mediante votazione formale secondo regole che definiscono la maggioranza necessaria, eventualmente anche mediante accertamento informale di unanimità. L’atto finale deve essere redatto in una certa forma, avendo in particolare una intestazione (soggetto), una firma, una data, evt. anche un luogo. (A) La motivazione è obbligatoria se si tratta di un provvedimento amministrativo (art. 3 l. n. 241/1990) che deve indicare “i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione amministrativa, in relazione alle risultanze dell’istruttoria.” (B) La sentenza si divide in un dispositivo evt. reso pubblico e in una motivazione che contiene una ricostruzione del “fatto” e un considerato in “diritto” in punti (paragrafi). La sentenza è da depositare entro un termine (da 15 a 90 gg, art. 544 c.p.p.; 30-60gg.; art. 275 c.p.c.). (C) Le delibere parlamentari (leggi, voti, risoluzioni) non sono soggette ad obbligo di motivazione perché precedute da dibattiti pubblici. La motivazione è tuttavia anche ricostruibile dai resoconti dei lavori parlamentari, dalla motivazione delle proposte di legge dei disegni di legge governativi, autorizzati dal Presidente della Repubblica, e degli emendamenti. Le fonti UE e gli atti con forza di legge del governo devono, la Costituzione, le leggi, gli statuti e i regolamenti amministrativi possono, ma non devono essere motivati in un preambolo. La legge consta di articoli, commi e periodi formati secondo apposite regole tecniche di “drafting” e soggetti a votazione separata, articolo per articolo, e congiunta (finale) 20. Per diventare efficace, l’atto amministrativo deve essere comunicato, pubblicato o notificato (variabile), la sentenza deve essere notificata alle parti ed evt. comunicata ad altri o pubblicata su quotidiani. La legge deve essere promulgata e pubblicata (art. 73, 74 cost.). Gli atti parlamentari preparatori sono pubblici, a quelli giudiziari e amministrativi ottiene accesso chiunque dimostri di avere legittimamente un interesse proprio (o rappresentare un interesse collettivo). 21. L’atto amministrativo illegittimo può essere annullato d’ufficio in esercizio del potere di autotutela della p.a., se esiste uno specifico interesse pubblico, o, su ricorso, in sede di giustizia amministrativa (art. 113) o disapplicato dai giudici ordinari. Sono aboliti i controlli preventivi sugli atti amministrativi degli enti locali, non il potere di annullamento straordinario del governo (art. 138 d. lgs. 267/2000), i controlli preventivi della Corte dei conti sulla legittimità di certi provvedimenti e quelli del Consiglio di Stato sui regolamenti governativi. Una sentenza può essere cassata su ricorso delle parti da giudici superiori, in ultima istanza dalla Corte di cassazione o dal Consiglio di Stato (art. 111). La legge parlamentare incostituzionale può essere dichiarata tale solo in sede di successivo controllo di costituzionalità dalla Corte costituzionale (art. 134). 28