IPOTESI DI ACCORDO INTEGRATIVO AZIENDALE Il giorno 1 aprile 2004 Tra TPG POST ITALIA SpA, rappresentata dall’Amministratore Delegato Luciano Mangione assistita da Assolombarda nella persona dell’Avv. Luca Pedrotti dell’Acqua, del Dr. Maurizio Bianco e della Dr.ssa Gloria Mutti, con la presenza di FISE nella persona dell’Avv. Sandro di Macco e dell’Avv. Donatello Miccoli e SLC – CGIL Nazionale, rappresentata da Carla Pecchioni e i rappresentanti territoriali: Nadia Trebbi, Stefano Cardinali, Wais Sabatini e Corrado Corradetti, e le R.S.A./RSU Beatrice Vestrini, Riccardo Mita, Michele Nanni, Lorenzo Ferrucci, Simona Sabatini, Alessandro Tarozzo, Marco Lambertini, Albino Nicolini, Slvino Andreocchi, Domenico Catalano, Gianni Cavazza, Fabio Giurati, Minchele Manzetti e Marco Rossi SLP – CISL Nazionale, rappresentata da Sebastiano Cappuccio e i rappresentanti territoriali: Cono Fusca, Valerio Grillini, Matteo Russo e le R.S.A./RSU Silvia Rellini, Alessandro Gallo, Fabrizio Militello e Nicola Frascione UILPOST Nazionale, rappresentata da Maurizio Piani UILTRASPORTI Nazionale, rappresentata da Enrico Cimmino e Attilio Chiesa si è stipulata la presente ipotesi di accordo integrativo aziendale, finalizzato all’armonizzazione dei trattamenti esistenti a livello delle diverse filiali confluite nel gruppo TPG POST Italia a seguito di fusione per incorporazione, in attuazione di quanto previsto all'articolo 1 del c.c.n.l. per imprese esercenti servizi di recapito in loco 4 aprile 2002 ed in conformità allo spirito del Protocollo del 23 luglio 1993,. Articolo 1 - Sistema delle relazioni sindacali Ai sensi di quanto previsto all'articolo 1 del c.c.n.l. 4 aprile 2002, l'impresa fornirà informazioni alla rappresentanza sindacale: - sull'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e per la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori alla luce delle norme legislative e contrattuali in vigore; - sulla consistenza numerica dell'organico, sui diversi tipi di rapporto di lavoro esistenti in azienda ed il loro utilizzo; - sull'andamento dell'occupazione femminile, con le relative possibili azioni positive volte a concretizzare il tema delle pari opportunità nel rispetto di quanto previsto dalla legge n. 125/91; - sulle crisi della TPG Post Italia che abbiano riflessi sull'occupazione e/o sulla mobilità dei lavoratori; 1 - sugli obiettivi ed i parametri individuati nell'ambito del premio di risultato. Nel corso di appositi incontri fra l'impresa e la rappresentanza sindacale formeranno oggetto di esame e confronto preventivo: - gli eventuali programmi di addestramento e di aggiornamento professionale del personale, conseguenti all'introduzione di nuove tecnologie e/o trasformazioni tecnologiche; - l'eventuale nuova articolazione dei servizi in relazione alle modifiche strutturali dell'assetto organizzativo dei servizi stessi, nonché le ricadute sui livelli occupazionali, sull'organizzazione del lavoro e sulla professionalità dei lavoratori indotte da innovazioni tecnologiche, ristrutturazioni e riorganizzazioni aziendali; - le possibili soluzioni in materia di mobilità e flessibilità nell'ottica della migliore organizzazione del lavoro; - l'andamento del lavoro straordinario; - la programmazione del periodo di riposo annuale per ferie in relazione alle esigenze dei servizi e, in particolare, del periodo di ferie di due settimane da far fruire al lavoratore nel periodo 1° giugno-30 settembre, oltre che di quelle residue, in relazione a quanto concordato al paragrafo "ferie" nel presente accordo; - l'eventuale necessità di determinare le priorità nella concessione dei permessi per frequentare i corsi di studio di cui all'art. 25 del c.c.n.l.; - l'attuazione delle modulistiche di orario definite dal vigente c.c.n.l. Articolo 2 - Diritti sindacali e rappresentanza Fermo restando il monte ore di permessi previsto dall’art. 3 del CCNL, nell’ambito delle rappresentanze sindacali costituite, l'azienda dichiara la disponibilità ad accettare un coordinamento di r.s.u., ovvero, ove non ancora costituita, di r.s.a., i cui termini verranno definiti con apposito accordo tra l'azienda e le oo.ss. nazionali, per quanto concerne le problematiche inerenti tutte le filiali. In caso di convocazione del coordinamento da parte dell'impresa, i costi nonché le ore di permesso della delegazione individuata con apposito accordo, saranno a carico aziendale. Articolo 3 - Gestione dell’orario di lavoro Le parti convengono che la riduzione dell'orario di lavoro di cui all'articolo 17 del c.c.n.l. di categoria, nonché eventuali modifiche nei turni di lavoro, sono stabilite dall'azienda previo confronto con le r.s.a.. In caso di mancato accordo, fatte salve le procedure di raffreddamento previste dal c.c.n.l. di categoria, l'azienda, in base alle esigenze tecnico - produttive e organizzative del servizio, procederà alla definizione dell'orario o alla diversa assegnazione dei turni. L'azienda potrà definire a livello di singola filiale i giri di recapito ed i parametri delle lavorazioni interne. 2 Articolo 4 - Lavoro straordinario Le prestazioni lavorative oltre la 40° e sino alla 48° ora sono qualificate come lavoro supplementare e sono retribuite con le quote orarie della retribuzione tabellare e dell'indennità di contingenza con le maggiorazioni e i criteri di cui al presente articolo. Conseguentemente sono qualificate come lavoro straordinario e ne seguono la relativa disciplina le prestazioni lavorative eccedenti la 48a ora. Le prestazioni lavorative rese in orario di lavoro in regime di flessibilità, in quanto specificamente disciplinate dall'art. 18 del c.c.n.l. 4/4/2002, non sono soggette alla normativa del lavoro supplementare o straordinario. Qualora eccezionali esigenze di servizio lo richiedano potranno essere disposte prestazioni oltre l'orario normale stabilito. La distribuzione di detto lavoro sarà programmaticamente o caso per caso concordata con la r.s.u., ovvero, ove non ancora costituite, con le r.s.a.. Comunque dette prestazioni non potranno superare: - complessivamente il limite di 120 ore annue per il numero dei dipendenti; - 200 ore annue per ogni dipendente, di cui 50 da convertire in riposi compensativi in base ad accordo da convenirsi con la r.s.u., ovvero, ove non ancora costituite, con le r.s.a.. Le eventuali particolari situazioni aziendali che dovessero emergere saranno esaminate con i criteri di gradualità. Semestralmente le aziende comunicheranno alla r.s.u., ovvero, ove non ancora costituite, alle r.s.a. il numero complessivo delle ore di prestazione eseguite oltre i limiti dell'orario contrattuale. Il lavoro eseguito oltre le 6,40 ore giornaliere, e oltre le 8 ore giornaliere nell'ipotesi di settimana corta, e oltre le misure giornaliere concordate aziendalmente per una distribuzione dell'orario settimanale di lavoro diversa da quella prevista contrattualmente, sarà retribuito con le maggiorazioni previste dal comma che segue, salvo quanto previsto all’articolo 18 del c.c.n.l. 4/4/2002. Il lavoro supplementare, straordinario e quello compiuto nei giorni festivi e in ore notturne deve essere compensato con le seguenti percentuali di maggiorazione: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) lavoro supplementare o straordinario diurno feriale lavoro supplementare o straordinario notturno lavoro supplementare o straordinario festivo lavoro supplementare o straordinario notturno festivo lavoro compiuto nei giorni considerati festivi lavoro notturno, compreso in turni avvicendati lavoro notturno, non compreso in turni avvicendati 25% 50% 65% 75% 50% 15% 25% Le percentuali di cui sopra verranno calcolate sulla paga tabellare oraria e sulla quota oraria della contingenza vigenti al momento della liquidazione di esse. Le suddette percentuali di maggiorazione non sono cumulabili, nel senso che la maggiore assorbe la minore. S'intende per lavoro notturno, ai soli effetti retributivi, quello compreso fra le ore 22 e le ore 6 del mattino. Le ore straordinarie non possono superare le 2 ore giornaliere e le ore 12 settimanali ma l'autista non è tenuto a prestare più di 8 ore giornaliere di guida effettiva 3 senz'altra interruzione che quella per la consumazione del pasto. Se si deve superare il limite delle 12 ore settimanali, il dipendente è tenuto a prestare il lavoro straordinario purché la media per il periodo di 9 settimane consecutive non oltrepassi le ore 12 settimanali di lavoro straordinario. Articolo 5 - Ferie Nel corso di appositi incontri tra l'impresa e la r.s.u. ovvero, ove ancora non costituita, le r.s.a. formeranno oggetto di esame e confronto preventivo la programmazione, possibilmente entro il 30 aprile di ciascun anno, del periodo di riposo annuale per ferie in relazione alle esigenze dei servizi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 23 del c.c.n.l. 4/4/2002 circa il godimento delle due settimane continuative di ferie nel periodo 1° giugno - 30 settembre; gli eventuali giorni di ferie residui saranno programmati, entro il 30 settembre, d'intesa tra la r.s.u. ovvero, ove ancora non costituita, le r.s.a. e la direzione aziendale, tenute presenti le esigenze di servizio e quelle dei lavoratori. In caso di mancato accordo, l'azienda procederà all'assegnazione dei giorni di ferie residui. Articolo 6 - Ambiente di lavoro, salute e sicurezza Fermo restando il rispetto delle leggi vigenti, l’Azienda conferma di avere coperto con assicurazione RC tutti i lavoratori dipendenti che utilizzino o meno mezzi aziendali. Si conferma la piena applicazione del decreto legislativo n. 626/94 e successive modificazioni, nonché di tutte le normative vigenti in materia. Le parti torneranno ad incontrarsi per una più compiuta definizione della materia. Articolo 7 - Formazione L'Azienda si impegna a valutare la possibilità di avviare percorsi di formazione per i lavoratori dipendenti, anche in considerazione della possibile evoluzione dei servizi prestati dall'azienda; le Parti si incontreranno allo scopo di valutare le iniziative più disponibili in termini di efficacia. Articolo 8 - Trasferte Al lavoratore inviato dall'azienda, per esigenze di servizio, fuori dal suo normale ambito territoriale di impiego, verranno rimborsate, qualora egli non possa usufruire dei servizi aziendali, le spese effettive di viaggio corrispondenti all'utilizzo dei mezzi normali di trasporto nonché, qualora la durata del servizio obblighi il lavoratore a consumare uno o più pasti e/o di pernottare fuori dalla abituale residenza, le spese di vitto e alloggio entro i limiti individuati secondo la prassi in atto a livello aziendale; 4 in aggiunta alla normale retribuzione verrà corrisposta una indennità di trasferta giornaliera, nella misura di: € 10,00 per assenza oltre le 12 ore; € 13,00 per assenza oltre le 16 ore. Le indennità riconosciute al personale in trasferta sono escluse dal calcolo della retribuzione spettante per tutti gli istituti di legge e/o di contratto. Le parti si danno atto che il tempo impiegato giornalmente per raggiungere la sede di lavoro durante il periodo della trasferta non può considerarsi come impiegato nell'esplicazione dell'attività lavorativa vera e propria, non facendo parte del lavoro effettivo, e non si somma quindi al normale orario di lavoro, così da essere qualificato lavoro straordinario. Articolo 9 - Trasferimenti Le parti, nel darsi atto che il lavoratore non può essere trasferito da un'unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, e previa informativa alle r.s.a., concordano che in caso di necessità di trasferimenti, l'Azienda si impegna a valutare la possibilità di dare priorità ai lavoratori che dichiarassero la volontà di essere trasferiti. In caso di necessità di effettuare trasferimenti, senza che vi siano volontari, l'Azienda procederà nel rispetto dei seguenti criteri, in concorso tra loro: - esigenze tecnico produttive ed organizzative; - carichi di famiglia; - anzianità di servizio. Articolo 10 - Utilizzo del motomezzo A tutti i dipendenti che, per lo svolgimento dell'attività di recapito, usano il proprio motomezzo verrà riconosciuta l'aliquota prevista dalle tabelle ACI per il motomezzo posseduto ed in relazione ai km annui percorsi, tenendo conto che in ogni caso il tetto massimo fissato dall'Azienda per il rimborso chilometrico è quello riferito al modello Piaggio Sfera cubic 50, ferme restando eventuali condizioni di miglior favore, qualora esistenti a livello di filiale. L’azienda valuterà l’opportunità di acquisire i motomezzi, compatibilmente con le condizioni logistiche ed economiche delle diverse filiali. Articolo 11 - Vestiario L'Azienda, nel confermare che le divise fornite saranno conformi alle disposizioni di legge vigenti, incluse quelle in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, comunica che la dotazione divise è la seguente: PRIMO ANNO Estiva: 2 pantaloni 5 3 polo l cappellino (per i fattorini che utilizzano la bicicletta) Invernale: 1 giacca a vento personalizzata (solo per il personale esterno) 1 tuta antipioggia (solo per il personale esterno) 1 paio di guanti in pile (solo per il personale esterno) 1 casco (solo per i fattorini che usano il ciclomotore) 2 pantaloni 2 maglioni 3 camicie Le DOTAZIONI ANNUALI saranno le seguenti: Estiva: 2 polo 2 pantaloni Invernale: 2 camicie 2 pantaloni 1 maglione Gli altri indumenti verranno forniti solo a richiesta del dipendente previa riconsegna del capo rovinato. I lavoratori dipendenti hanno l'obbligo di indossare le divise fornite dall'azienda durante lo svolgimento del servizio, anche in relazione a quanto previsto all'articolo 55, punto 2), lettera g, del c.c.n.l. 4 aprile 2002, e sono tenuti a curare la buona conservazione degli indumenti loro affidati. Articolo 12 - Buono pasto A partire dall'1/4/2004, sarà corrisposto ai dipendenti un buono pasto del valore di € 3,50 per ogni giornata di effettiva presenza al lavoro, considerando come tali le giornate in cui il lavoratore ha svolto almeno 4 ore di effettiva prestazione lavorativa. Esso non avrà riflessi diretti od indiretti su alcun istituto legale o contrattuale e non sarà utilmente computato ai fini del trattamento di fine rapporto, e sarà ridotto proporzionalmente per i lavoratori a tempo parziale. Articolo 13 - Decorrenza e durata Il presente accordo decorre dal 1/1/2004 e scadrà il 31/12/2007 in ottemperanza a quanto previsto dal Protocollo del 23 luglio 1993. Le parti convengono che eventuali accordi integrativi, vigenti o disdettati, sono integralmente sostituiti dal presente accordo dalla stessa data. 6 Le parti si danno inoltre atto che un eventuale premio di risultato coerente con quanto previsto dal Protocollo del 23 luglio 1993, nonché la possibilità della fornitura dei mezzi da parte dell'azienda potranno essere discussi a far data dalla scadenza del presente accordo. TPG POST ITALIA SLC-CGIL SLP-CISL UILTRASPORTI UILPOST R.S.A. 7