Articolo 9 - Trasferimenti

IPOTESI DI ACCORDO INTEGRATIVO AZIENDALE
Il giorno 1 aprile 2004
Tra
TPG POST ITALIA SpA, rappresentata dall’Amministratore Delegato Luciano
Mangione assistita da Assolombarda nella persona dell’Avv. Luca Pedrotti
dell’Acqua, del Dr. Maurizio Bianco e della Dr.ssa Gloria Mutti, con la presenza di
FISE nella persona dell’Avv. Sandro di Macco e dell’Avv. Donatello Miccoli
e
SLC – CGIL Nazionale, rappresentata da Carla Pecchioni
e i rappresentanti territoriali: Nadia Trebbi, Stefano Cardinali, Wais Sabatini e
Corrado Corradetti, e le R.S.A./RSU Beatrice Vestrini, Riccardo Mita, Michele
Nanni, Lorenzo Ferrucci, Simona Sabatini, Alessandro Tarozzo, Marco Lambertini,
Albino Nicolini, Slvino Andreocchi, Domenico Catalano, Gianni Cavazza, Fabio
Giurati, Minchele Manzetti e Marco Rossi
SLP – CISL Nazionale, rappresentata da Sebastiano Cappuccio
e i rappresentanti territoriali: Cono Fusca, Valerio Grillini, Matteo Russo e le
R.S.A./RSU Silvia Rellini, Alessandro Gallo, Fabrizio Militello e Nicola Frascione
UILPOST Nazionale, rappresentata da Maurizio Piani
UILTRASPORTI Nazionale, rappresentata da Enrico Cimmino e Attilio Chiesa
si è stipulata la presente ipotesi di accordo integrativo aziendale, finalizzato
all’armonizzazione dei trattamenti esistenti a livello delle diverse filiali confluite nel
gruppo TPG POST Italia a seguito di fusione per incorporazione, in attuazione di
quanto previsto all'articolo 1 del c.c.n.l. per imprese esercenti servizi di recapito in
loco 4 aprile 2002 ed in conformità allo spirito del Protocollo del 23 luglio 1993,.
Articolo 1 - Sistema delle relazioni sindacali
Ai sensi di quanto previsto all'articolo 1 del c.c.n.l. 4 aprile 2002, l'impresa fornirà
informazioni alla rappresentanza sindacale:
- sull'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie
professionali e per la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di misure idonee a tutelare
la salute e l'integrità fisica dei lavoratori alla luce delle norme legislative e
contrattuali in vigore;
- sulla consistenza numerica dell'organico, sui diversi tipi di rapporto di lavoro
esistenti in azienda ed il loro utilizzo;
- sull'andamento dell'occupazione femminile, con le relative possibili azioni positive
volte a concretizzare il tema delle pari opportunità nel rispetto di quanto previsto
dalla legge n. 125/91;
- sulle crisi della TPG Post Italia che abbiano riflessi sull'occupazione e/o sulla
mobilità dei lavoratori;
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- sugli obiettivi ed i parametri individuati nell'ambito del premio di risultato.
Nel corso di appositi incontri fra l'impresa e la rappresentanza sindacale formeranno
oggetto di esame e confronto preventivo:
- gli eventuali programmi di addestramento e di aggiornamento professionale del
personale, conseguenti all'introduzione di nuove tecnologie e/o trasformazioni
tecnologiche;
- l'eventuale nuova articolazione dei servizi in relazione alle modifiche strutturali
dell'assetto organizzativo dei servizi stessi, nonché le ricadute sui livelli
occupazionali, sull'organizzazione del lavoro e sulla professionalità dei lavoratori
indotte da innovazioni tecnologiche, ristrutturazioni e riorganizzazioni aziendali;
- le possibili soluzioni in materia di mobilità e flessibilità nell'ottica della migliore
organizzazione del lavoro;
- l'andamento del lavoro straordinario;
- la programmazione del periodo di riposo annuale per ferie in relazione alle esigenze
dei servizi e, in particolare, del periodo di ferie di due settimane da far fruire al
lavoratore nel periodo 1° giugno-30 settembre, oltre che di quelle residue, in
relazione a quanto concordato al paragrafo "ferie" nel presente accordo;
- l'eventuale necessità di determinare le priorità nella concessione dei permessi per
frequentare i corsi di studio di cui all'art. 25 del c.c.n.l.;
- l'attuazione delle modulistiche di orario definite dal vigente c.c.n.l.
Articolo 2 - Diritti sindacali e rappresentanza
Fermo restando il monte ore di permessi previsto dall’art. 3 del CCNL, nell’ambito
delle rappresentanze sindacali costituite, l'azienda dichiara la disponibilità ad
accettare un coordinamento di r.s.u., ovvero, ove non ancora costituita, di r.s.a., i cui
termini verranno definiti con apposito accordo tra l'azienda e le oo.ss. nazionali, per
quanto concerne le problematiche inerenti tutte le filiali.
In caso di convocazione del coordinamento da parte dell'impresa, i costi nonché le
ore di permesso della delegazione individuata con apposito accordo, saranno a carico
aziendale.
Articolo 3 - Gestione dell’orario di lavoro
Le parti convengono che la riduzione dell'orario di lavoro di cui all'articolo 17 del
c.c.n.l. di categoria, nonché eventuali modifiche nei turni di lavoro, sono stabilite
dall'azienda previo confronto con le r.s.a..
In caso di mancato accordo, fatte salve le procedure di raffreddamento previste dal
c.c.n.l. di categoria, l'azienda, in base alle esigenze tecnico - produttive e
organizzative del servizio, procederà alla definizione dell'orario o alla diversa
assegnazione dei turni.
L'azienda potrà definire a livello di singola filiale i giri di recapito ed i parametri
delle lavorazioni interne.
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Articolo 4 - Lavoro straordinario
Le prestazioni lavorative oltre la 40° e sino alla 48° ora sono qualificate come lavoro
supplementare e sono retribuite con le quote orarie della retribuzione tabellare e
dell'indennità di contingenza con le maggiorazioni e i criteri di cui al presente
articolo. Conseguentemente sono qualificate come lavoro straordinario e ne seguono
la relativa disciplina le prestazioni lavorative eccedenti la 48a ora.
Le prestazioni lavorative rese in orario di lavoro in regime di flessibilità, in quanto
specificamente disciplinate dall'art. 18 del c.c.n.l. 4/4/2002, non sono soggette alla
normativa del lavoro supplementare o straordinario.
Qualora eccezionali esigenze di servizio lo richiedano potranno essere disposte
prestazioni oltre l'orario normale stabilito. La distribuzione di detto lavoro sarà
programmaticamente o caso per caso concordata con la r.s.u., ovvero, ove non ancora
costituite, con le r.s.a..
Comunque dette prestazioni non potranno superare:
- complessivamente il limite di 120 ore annue per il numero dei dipendenti;
- 200 ore annue per ogni dipendente, di cui 50 da convertire in riposi compensativi in
base ad accordo da convenirsi con la r.s.u., ovvero, ove non ancora costituite, con le
r.s.a..
Le eventuali particolari situazioni aziendali che dovessero emergere saranno
esaminate con i criteri di gradualità.
Semestralmente le aziende comunicheranno alla r.s.u., ovvero, ove non ancora
costituite, alle r.s.a. il numero complessivo delle ore di prestazione eseguite oltre i
limiti dell'orario contrattuale.
Il lavoro eseguito oltre le 6,40 ore giornaliere, e oltre le 8 ore giornaliere nell'ipotesi
di settimana corta, e oltre le misure giornaliere concordate aziendalmente per una
distribuzione dell'orario settimanale di lavoro diversa da quella prevista
contrattualmente, sarà retribuito con le maggiorazioni previste dal comma che segue,
salvo quanto previsto all’articolo 18 del c.c.n.l. 4/4/2002.
Il lavoro supplementare, straordinario e quello compiuto nei giorni festivi e in ore
notturne deve essere compensato con le seguenti percentuali di maggiorazione:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
lavoro supplementare o straordinario diurno feriale
lavoro supplementare o straordinario notturno
lavoro supplementare o straordinario festivo
lavoro supplementare o straordinario notturno festivo
lavoro compiuto nei giorni considerati festivi
lavoro notturno, compreso in turni avvicendati
lavoro notturno, non compreso in turni avvicendati
25%
50%
65%
75%
50%
15%
25%
Le percentuali di cui sopra verranno calcolate sulla paga tabellare oraria e sulla
quota oraria della contingenza vigenti al momento della liquidazione di esse. Le
suddette percentuali di maggiorazione non sono cumulabili, nel senso che la
maggiore assorbe la minore.
S'intende per lavoro notturno, ai soli effetti retributivi, quello compreso fra le ore 22
e le ore 6 del mattino.
Le ore straordinarie non possono superare le 2 ore giornaliere e le ore 12 settimanali
ma l'autista non è tenuto a prestare più di 8 ore giornaliere di guida effettiva
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senz'altra interruzione che quella per la consumazione del pasto. Se si deve superare
il limite delle 12 ore settimanali, il dipendente è tenuto a prestare il lavoro
straordinario purché la media per il periodo di 9 settimane consecutive non oltrepassi
le ore 12 settimanali di lavoro straordinario.
Articolo 5 - Ferie
Nel corso di appositi incontri tra l'impresa e la r.s.u. ovvero, ove ancora non
costituita, le r.s.a. formeranno oggetto di esame e confronto preventivo la
programmazione, possibilmente entro il 30 aprile di ciascun anno, del periodo di
riposo annuale per ferie in relazione alle esigenze dei servizi, fermo restando quanto
previsto dall'articolo 23 del c.c.n.l. 4/4/2002 circa il godimento delle due settimane
continuative di ferie nel periodo 1° giugno - 30 settembre; gli eventuali giorni di ferie
residui saranno programmati, entro il 30 settembre, d'intesa tra la r.s.u. ovvero, ove
ancora non costituita, le r.s.a. e la direzione aziendale, tenute presenti le esigenze di
servizio e quelle dei lavoratori. In caso di mancato accordo, l'azienda procederà
all'assegnazione dei giorni di ferie residui.
Articolo 6 - Ambiente di lavoro, salute e sicurezza
Fermo restando il rispetto delle leggi vigenti, l’Azienda conferma di avere coperto
con assicurazione RC tutti i lavoratori dipendenti che utilizzino o meno mezzi
aziendali.
Si conferma la piena applicazione del decreto legislativo n. 626/94 e successive
modificazioni, nonché di tutte le normative vigenti in materia.
Le parti torneranno ad incontrarsi per una più compiuta definizione della materia.
Articolo 7 - Formazione
L'Azienda si impegna a valutare la possibilità di avviare percorsi di formazione per i
lavoratori dipendenti, anche in considerazione della possibile evoluzione dei servizi
prestati dall'azienda; le Parti si incontreranno allo scopo di valutare le iniziative più
disponibili in termini di efficacia.
Articolo 8 - Trasferte
Al lavoratore inviato dall'azienda, per esigenze di servizio, fuori dal suo normale
ambito territoriale di impiego, verranno rimborsate, qualora egli non possa usufruire
dei servizi aziendali, le spese effettive di viaggio corrispondenti all'utilizzo dei mezzi
normali di trasporto nonché, qualora la durata del servizio obblighi il lavoratore a
consumare uno o più pasti e/o di pernottare fuori dalla abituale residenza, le spese di
vitto e alloggio entro i limiti individuati secondo la prassi in atto a livello aziendale;
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in aggiunta alla normale retribuzione verrà corrisposta una indennità di trasferta
giornaliera, nella misura di:
€ 10,00 per assenza oltre le 12 ore;
€ 13,00 per assenza oltre le 16 ore.
Le indennità riconosciute al personale in trasferta sono escluse dal calcolo della
retribuzione spettante per tutti gli istituti di legge e/o di contratto.
Le parti si danno atto che il tempo impiegato giornalmente per raggiungere la sede di
lavoro durante il periodo della trasferta non può considerarsi come impiegato
nell'esplicazione dell'attività lavorativa vera e propria, non facendo parte del lavoro
effettivo, e non si somma quindi al normale orario di lavoro, così da essere
qualificato lavoro straordinario.
Articolo 9 - Trasferimenti
Le parti, nel darsi atto che il lavoratore non può essere trasferito da un'unità
produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e
produttive, e previa informativa alle r.s.a., concordano che in caso di necessità di
trasferimenti, l'Azienda si impegna a valutare la possibilità di dare priorità ai
lavoratori che dichiarassero la volontà di essere trasferiti.
In caso di necessità di effettuare trasferimenti, senza che vi siano volontari, l'Azienda
procederà nel rispetto dei seguenti criteri, in concorso tra loro:
- esigenze tecnico produttive ed organizzative;
- carichi di famiglia;
- anzianità di servizio.
Articolo 10 - Utilizzo del motomezzo
A tutti i dipendenti che, per lo svolgimento dell'attività di recapito, usano il proprio
motomezzo verrà riconosciuta l'aliquota prevista dalle tabelle ACI per il motomezzo
posseduto ed in relazione ai km annui percorsi, tenendo conto che in ogni caso il
tetto massimo fissato dall'Azienda per il rimborso chilometrico è quello riferito al
modello Piaggio Sfera cubic 50, ferme restando eventuali condizioni di miglior
favore, qualora esistenti a livello di filiale.
L’azienda valuterà l’opportunità di acquisire i motomezzi, compatibilmente con le
condizioni logistiche ed economiche delle diverse filiali.
Articolo 11 - Vestiario
L'Azienda, nel confermare che le divise fornite saranno conformi alle disposizioni di
legge vigenti, incluse quelle in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, comunica
che la dotazione divise è la seguente:
PRIMO ANNO
Estiva:
 2 pantaloni
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

3 polo
l cappellino (per i fattorini che utilizzano la bicicletta)
Invernale:
 1 giacca a vento personalizzata (solo per il personale esterno)
 1 tuta antipioggia (solo per il personale esterno)
 1 paio di guanti in pile (solo per il personale esterno)
 1 casco (solo per i fattorini che usano il ciclomotore)
 2 pantaloni
 2 maglioni
 3 camicie
Le DOTAZIONI ANNUALI saranno le seguenti:
Estiva:
 2 polo
 2 pantaloni
Invernale:
 2 camicie
 2 pantaloni
 1 maglione
Gli altri indumenti verranno forniti solo a richiesta del dipendente previa riconsegna
del capo rovinato.
I lavoratori dipendenti hanno l'obbligo di indossare le divise fornite dall'azienda
durante lo svolgimento del servizio, anche in relazione a quanto previsto all'articolo
55, punto 2), lettera g, del c.c.n.l. 4 aprile 2002, e sono tenuti a curare la buona
conservazione degli indumenti loro affidati.
Articolo 12 - Buono pasto
A partire dall'1/4/2004, sarà corrisposto ai dipendenti un buono pasto del valore di
€ 3,50 per ogni giornata di effettiva presenza al lavoro, considerando come tali le
giornate in cui il lavoratore ha svolto almeno 4 ore di effettiva prestazione lavorativa.
Esso non avrà riflessi diretti od indiretti su alcun istituto legale o contrattuale e non
sarà utilmente computato ai fini del trattamento di fine rapporto, e sarà ridotto
proporzionalmente per i lavoratori a tempo parziale.
Articolo 13 - Decorrenza e durata
Il presente accordo decorre dal 1/1/2004 e scadrà il 31/12/2007 in ottemperanza a
quanto previsto dal Protocollo del 23 luglio 1993.
Le parti convengono che eventuali accordi integrativi, vigenti o disdettati, sono
integralmente sostituiti dal presente accordo dalla stessa data.
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Le parti si danno inoltre atto che un eventuale premio di risultato coerente con
quanto previsto dal Protocollo del 23 luglio 1993, nonché la possibilità della
fornitura dei mezzi da parte dell'azienda potranno essere discussi a far data dalla
scadenza del presente accordo.
TPG POST ITALIA
SLC-CGIL
SLP-CISL
UILTRASPORTI
UILPOST
R.S.A.
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