GUARDIA DI FINANZA Scuola Ispettori e Sovrintendenti Scienza delle Finanze Lezione: Moduli: Docente: Tutor revisore: Allievi incaricati: N. 9 del 14/06/10 23-24 /60 Ten. Roberto Russo Ten. Angelo Vitiello Finn.AA.MM. Attanasio Antonio Bacciarelli Antonio Manganiello Alessandra Marino Dania Roccio Evelina Vavuso Marco Argomenti trattati: imposte indirette e relativa classificazione RIEPILOGO Le imposte indirette sono così denominate poiché vanno a colpire le manifestazioni indirette di reddito, vale a dire che colpiscono indirettamente la ricchezza nel momento in cui questa si trasferisce o si consuma. Dette imposte si trasferiscono da chi è tenuto a pagarle per legge ad altri soggetti, sono elastiche, divisibili ed essendo incluse nel prezzo dei prodotti, sembrano pesare meno al contribuente. CLASSIFICAZIONE DELLE IMPOSTE INDIRETTE IMPOSTA DI REGISTRO Regolata dal TUIR (D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986), essa è dovuta al momento della registrazione degli atti presso l'Agenzia delle Entrate. Il legislatore pone quale presupposto dell'Imposta di Registro la richiesta della registrazione dell'atto o del negozio presso un pubblico ufficio. In virtù di tale presupposto gli atti rilevanti si articolano in: 1. Atti soggetti a registrazione in termine fisso: Sono quegli atti per i quali è obbligatorio presentare la richiesta di registrazione entro 20 giorni dalla data dell'atto o, se precedente, dall'inizio del contratto (30 giorni per le locazioni) se formati in Italia, oppure entro 60 giorni se formati all'estero. Tali atti sono: gli atti scritti indicati nella tariffa; i contratti verbali di locazione e affitto di beni immobili esistenti in Italia, di trasferimento, affitto, nonché di costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento, relativamente ad aziende esistenti in Italia; operazioni societarie, costituzione, conferimenti, aumenti di capitale sociale, fusioni, scissioni, ecc.; atti formatisi all'estero. 2. Atti soggetti a registrazione in caso d'uso: In questa ipotesi la richiesta di registrazione non si configura quale obbligo ma in qualità di onere, affinché si possa trarne interesse dal suo "uso". Il "caso d'uso" si ha quando l'atto è depositato presso le cancellerie giudiziarie e viene applicata l'imposta nel momento in cui l'atto stesso viene prelevato al fine di svolgere tramite esso un'attività amministrativa. Non si applica l'imposta in caso d'uso: per ottemperare ad obbligo della P.A. nei casi previsti della legge; in un giudizio civile, penale, amministrativo; per supportare una domanda di insinuazione al passivo fallimentare. Si applica invece nei seguenti casi: le scritture private non autenticate con oggetto la cessione di beni o la prestazione di servizi in cui non sia stata applicata l'IVA; atti individuati mediante rinvio ad altre disposizioni, formati mediante corrispondenza (incontro di volontà delle parti). 3. Atti non soggetti a registrazione: Atti per i quali la richiesta di registrazione è volontaria ed è eseguita da chiunque abbia interesse a fornire certezza dell'esistenza dell'atto e della sua data di compilazione. ACCISA È una imposta sulla fabbricazione e sulla vendita di prodotti di consumo. Si tratta di un tributo indiretto (il contribuente non beneficia di alcun servizio in cambio del pagamento delle accise) che colpisce singole produzioni e singoli consumi. In Italia le accise più importanti sono quelle relative ai prodotti energetici, all'energia elettrica, gli alcolici e ai tabacchi. L'accisa è un'imposta che grava sulla quantità dei beni prodotti, a differenza dell'IVA che incide, invece, sul valore. Mentre l'IVA è espressa in percentuale del valore del prodotto, l'accisa si esprime in termini di aliquote che sono rapportate all'unità di misura del prodotto. Nel caso dei prodotti energetici si hanno aliquote rapportate al litro come nel caso della benzina e del gasolio, oppure al chilo come ad esempio per gli oli combustibili e del GPL. Nel caso degli spiriti, l'aliquota fiscale è rapportata al litro anidro, cioè all'unità di volume al netto dell'acqua, mentre il litro totale di prodotto viene detto litro idrato. Nel caso dei gas, come ad esempio il metano, l'aliquota è rapportata al metro cubo. Sull'energia elettrica il rapporto è effettuato sui chilowattora. L'accisa concorre a formare il valore dei prodotti, ciò vuol dire che l'IVA sui prodotti soggetti ad accisa grava anche sulla stessa accisa. In altre parole essa concorre, insieme al costo marginale del prodotto, a formare la base imponibile per il calcolo dell’I.V.A. Va ricordato inoltre che nel territorio italiano, sull'acquisto dei carburanti gravano un insieme di accise, istituite nel corso degli anni allo scopo di finanziare diverse emergenze. IMPOSTA IPOTECARIA E’ regolata dal D. Lgs. 31 ottobre 1990 n. 347, l’oggetto dell'imposta, nonché il presupposto di essa, sono le formalità di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione eseguite nei pubblici registri immobiliari, a seguito di atti di compravendita, donazione, successione, iscrizioni ipotecarie e costituzione di usufrutto o altri diritti, sono soggette alla imposta ipotecaria. Si applica, inoltre, per autotassazione o versamento diretto. È un’imposta proporzionale commisurata, in genere, alla base imponibile determinata ai fini dell' imposta di registro o dell'imposta sulle successioni e donazioni. Se l'atto o la successione è esente dall'imposta di registro o dall'imposta sulle successioni e donazioni o vi è soggetto in misura fissa, la base imponibile è determinata secondo le disposizioni relative a tali imposte. Per la trascrizione dei contratti preliminari ai sensi dell'articolo 2645-bis del codice civile l'imposta è dovuta nella misura fissa. Sono obbligati al pagamento dell'imposta ipotecaria coloro che richiedono le formalità e i pubblici ufficiali obbligati al pagamento dell' imposta di registro o dell'imposta sulle successioni e donazioni, relativamente agli atti ai quali si riferisce la formalità. Sono inoltre solidalmente tenuti al pagamento delle imposte tutti coloro nel cui interesse è stata richiesta la formalità e, nel caso di iscrizioni e rinnovazioni, anche i debitori contro i quali è stata iscritta o rinnovata l'ipoteca. L'aliquota normale per l'imposta ipotecaria è il 2%. È del 3% l'imposta ipotecaria per le cessioni di immobili strumentali soggetti Iva e per le cessioni di immobili in piani urbanistici particolareggiati. È del 1% l'imposta ipotecaria per le rinnovazioni ipotecarie. È del 0,50% l'imposta ipotecaria per le cancellazioni ipotecarie. È in genere fissa (pari quindi alla fissa dell'imposta di registro) in presenza di agevolazioni o in casi particolari. IMPOSTA CATASTALE E’ regolata dal D. Lgs. 31 ottobre 1990 n. 347, l’oggetto dell'imposta, nonché suo presupposto, sono le volture catastali, a seguito di atti di compravendita, donazione, successione sono soggette alla imposta catastale. È un’imposta proporzionale commisurata alla base imponibile determinata ai fini dell'imposta di registro o dell'imposta sulle successioni e donazioni. Se l'atto o la successione è esente dall'imposta di registro o dall'imposta sulle successioni e donazioni o vi è soggetto in misura fissa, la base imponibile è determinata secondo le disposizioni relative a tali imposte. Sono obbligati al pagamento dell'imposta catastale coloro che richiedono le formalità e i pubblici ufficiali obbligati al pagamento dell'imposta di registro o dell'imposta sulle successioni e donazioni, relativamente agli atti ai quali si riferisce la formalita'. Sono inoltre solidalmente tenuti al pagamento delle imposte tutti coloro nel cui interesse è stata richiesta la formalità e, nel caso di iscrizioni e rinnovazioni, anche i debitori contro i quali è stata iscritta o rinnovata l'ipoteca. L'aliquota normale per l'imposta catastale è 1%. È in genere fissa in presenza di agevolazioni o in casi particolari. IMPOSTA DI BOLLO È un’imposta applicata alla produzione, richiesta o presentazione di determinati documenti ed è regolata dal DPR 642 del 26-10-1972. Questa legge stabilisce se e quanto bisogna pagare di bollo negli atti, nei documenti, nelle denunce e nelle domande che il cittadino produce, chiede o presenta a qualche ufficio o ente pubblico. Attualmente in Italia: La marca da bollo da applicare a una domanda, una denuncia, un ricorso o un certificato è di euro 14,62 La marca da bollo da applicare a una ricevuta di importo superiore a 77,47 euro è di euro 1,81 L' imposta di bollo che il notaio applica a una compravendita immobiliare è di euro 230,00 L' imposta di bollo da applicare a una cambiale è il 12 per mille dell'importo e così via. L'imposta di bollo ha natura cartolare e può essere fissa o proporzionale. Per il suo pagamento ha rilevanza solo l’atto in sé e i soggetti obbligati sono tutti coloro che hanno interesse all’atto suddetto. L'imposta di bollo si corrisponde secondo le indicazioni della tariffa allegata: - mediante pagamento dell'imposta ad intermediario convenzionato con l'Agenzia delle entrate, il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno; - in modo virtuale, mediante pagamento dell'imposta all'ufficio dell'Agenzia delle entrate o ad altri uffici autorizzati o mediante versamento in conto corrente postale. IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITẦ Prevista e disciplinata dal D.L. 507/93, essa consta di una tariffa a metro quadro esposto dovuta da chiunque effettui pubblicità tramite svariate modalità. Colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità è solidalmente obbligato al pagamento. L’imposta si determina in base alle dimensioni della superficie della minima figura piana geometrica esposta, indipendentemente dal numero di messaggi in essa contenuti e alla durata dell’affissione pubblicitaria. Circa la durata distingueremo: Pubblicità permanente, per la quale si corrisponde una tariffa per anno di riferimento cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria. Pubblicità temporanea, per la quale si pagano quote proporzionali al periodo di tempo. È bene puntualizzare che l’installazione del mezzo pubblicitario è subordinata ad autorizzazione comunale.