Quesiti Quesiti di autovalutazione da diritto Amministrativo dei tributi Strumenti di autovalutazione ed affinamento delle capacità espositive e di ragionamento ai fini dell’esame orale -----------I quesiti sono distribuiti per i corrispondenti paragrafi del testo guardando alla determinazione dei tributi dal punto di vista della storia (cap.1), della politica (cap.2), dell’esternalizzazione su privati (cap.3 sulla c.d. “autotassazione”), del dibattito pubblico (cap.4), degli uffici tributari (cap.5), del contenzioso (cap 6), e infine dei concetti economici di riferimento, cioè redditi, consumi e patrimonio, secondo le c.d. “parti speciali” del diritto tributario (par.7-10). 1 di 239 Indice sommario Indice sommario ........................................................................................ 2 Premessa: determinazione dei tributi e diritto come scienza sociale delle funzioni istituzionali pubbliche .................................................................. 7 A Il diritto come scienza sociale delle organizzazioni incaricate di funzioni pubbliche,non solo di giustizia .... Error! Bookmark not defined. B La determinazione dei tributi come funzione non giurisdizionale, tra criteri valutativi e contabili ....................... Error! Bookmark not defined. C) Destinatari, metodologia e integrazioni multimediali del testo ... Error! Bookmark not defined. parte prima ................................................................................................ 8 DETERMINAZIONE DEI TRIBUTI COME FUNZIONE SVOLTA DA ORGANIZZAZIONI ISTITUZIONALI ED ESTERNALIZZATA SU PRIVATI (AZIENDE, PROFESSIONISTI, INDIVIDUI) ........................... 8 CAPITOLO 1 CONCETTI STRUTTURALI: SPESA PUBBLICA, TRIBUTI E LORO DETERMINAZIONE ................................................... 8 1.1. I tributi nel quadro della fiscalità come finanziamento della spesa pubblica (cenni a entrate patrimoniali, tariffe, moneta e debito) .... 8 1.2. “Funzione tributaria” come determinazione della ricchezza, su cui “imporre le imposte” ........................................................................... 9 1.3. Segue. Funzione tributaria nel quadro della giuridicità “non giurisdizionale”. ...................................................................................... 10 1.4. Dalle stime per ordine di grandezza alla contabilità aziendale nella determinazione dei tributi ........................................................................ 14 1.5. La c.d. “autotassazione” e la sua gestione aggiornando tradizionali:aliquote, sanzioni, controlli. ................................................ 18 1.6 Controllo ultimo sulla funzione tributaria da parte della pubblica opinione: sue carenze di formazione sociale e relativo disorientamento.21 1.7. Divagazioni sugli “effetti economici” dei tributi: stato/mercato”, “pressione fiscale”, “redistribuzione”, “sviluppo” etc. ......................... 21 1.8. Concetti economici alla base dei tributi: beneficio e “sacrificio” imposto a segni di ricchezza (consumo, reddito e loro componenti). ...... 24 1.9. Interdipendenze tra determinazione della ricchezza e gettito.......... 28 1.10. Ragioni, anche perequative, della molteplicità dei tributi e panoramica del relativo gettito ............................................................... 30 1.11. Segue. Strumenti giuridici di determinazione della ricchezza (stime,documenti,contabilità, etc.) ........................................................... 31 1.12 Contributi previdenziali come “tributi di scopo”? .......................... 32 Capitolo 2- INDICAZIONI DELLA POLITICA: LEGISLAZIONE ORGANIZZATIVA E DECISORIA NELLA DETERMINAZIONE DEI TRIBUTI (PRINCIPI COSTITUZIONALI E COMUNITARI) ................. 33 2.1. L’organizzazione legislativa della “funzione tributaria” (riserva di legge, statuto del contribuente e “codificazione”) .................................. 33 2 di 239 2.2. Capacità contributiva come sinonimo di “ricchezza” ed illusione di una sua determinabilità personale complessiva. ..................................... 35 2.3. Legislazione organizzativa e decisoria in materia tributaria. .......... 38 2.4. Segue Sopravvalutazione della legislazione e suoi inconvenienti .... 39 2.5. Vaglio di ragionevolezza della legislazione tributaria da parte della Corte Costituzionale ................................................................................ 41 2.6. Determinazione dei tributi e vincoli Europei.................................... 42 Capitolo 3 ................................................................................................ 44 I PRIVATI NELLA DETERMINAZIONE DEI TRIBUTI:ORGANIZZAZIONI AZIENDALI, INDIVIDUI E CONSULENTI................................................. 44 3.1. Determinazione dei tributi attraverso la contabilità di organizzazioni aziendali e istituzionali ................................................... 44 3.2. Rigidità delle procedure contabili e affidabilità tributaria delle organizzazioni pluripersonali .................................................................. 48 3.3. Riutilizzazione e integrazione, a fini tributari, della documentazione contabile aziendale .................................................................................. 51 3.4. L’innesto sulla contabilità di adempimenti tributari: dai versamenti, alle dichiarazioni ..................................................................................... 54 3.5. Tassazione attraverso le aziende di ricchezza di terzi:“contribuenti di diritto” e “di fatto” tra rivalse, traslazioni e controversie private con oggetto tributario..................................................................................... 55 3.6. Segue. Sostituto d’imposta e ritenute alla fonte su redditi erogati a terzi:funzione esattiva e segnaletica ........................................................ 57 3.7. Ricchezza fiscalmente non registrata dai titolari di organizzazioni aziendali (ipotesi sulla “grande evasione”) ............................................ 62 3.8. Ricchezza non registrata per finalità aziendali e “costo dei tributi” ................................................................................................................. 65 3.9. L’interpretazione come qualificazione giuridica della ricchezza nella cornice di concetti economici .................................................................. 66 3.10. Segue: inquadramento giuridico in funzione della convenienza tributaria, “evasione interpretativa ed elusione” come comportamenti aziendali e “diversivi istituzionali” (rinvio) ............................................ 68 3.11. Ricchezza non registrata, contestazioni interpretative e “monitoraggio fiscale” nei rapporti internazionali ................................ 70 3.12. Riepilogo: ricchezza non registrata e contestazioni interpretative nelle simmetrie della tassazione attraverso le aziende ............................ 70 3.13. Dove le aziende non arrivano: l’inutile “ragionierizzazione” dei lavoratori indipendenti (il diversivo della “contabilità fiscale”) ............ 73 3.14. Segue. Mancata registrazione degli incassi nel lavoro indipendente verso consumatori finali .......................................................................... 79 3.15. La ricchezza senza determinabilità contabile né basi fisse:riflessi tributari dei cambiamenti del lavoro ....................................................... 81 3.16. La consulenza sulla determinazione dei tributi: la “tassazione attraverso i commercialisti” .................................................................... 82 CAPITOLO 4 PUBBLICO DIBATTITO E STUDIOSI DAVANTI ALLA MANCATA SPIEGAZIONE DELLA DETERMINAZIONE TRIBUTI ............ 85 3 di 239 4.1. Percezione sociale dell’evasione: stime della ricchezza non registrata ................................................................................................. 85 4.2. Percezione sopravvalutata della funzione istituzionale tributaria e riflessi sull’adempimento dei lavoratori indipendenti. ............................ 88 4.3. Mancata spiegazione della funzione tributaria e carenze metodologiche generali del “diritto” e delle scienze sociali ................... 89 4.4. Segue: Mancata spiegazione da parte di economisti, professionisti, istituzioni, aziende e mezzi di informazione............................................. 92 4.5. Istintive spiegazioni della pubblica opinione:“eccessività delle aliquote”, “senso civico”, “estensione della contabilità” e “ragionierizzazione delle stime”. ............................................................ 93 4.6. Segue: strumentalizzazioni politiche del disorientamento tributario e lacerazioni sociali ................................................................................... 97 4.7. Diritto come scienza sociale delle organizzazioni istituzionali: una cornice per spiegare la funzione tributaria ........................................... 100 CAPITOLO 5 LE ORGANIZZAZIONI ISTITUZIONALI TRIBUTARIE ............................................................................................................... 101 5.1. Ruolo del pubblico potere nelle varie entrate pubbliche (tariffe, tasse in senso stretto, monopoli, contributi, imposte etc...) ............................ 102 5.2. Geografia delle istituzioni tributarie (Agenzia delle Entrate – Guardia di Finanza – esattori – uffici comunali, etc.) .......................... 104 5.3. Istituzioni come organizzazioni pluripersonali influenzate dal controllo sociale e dalla cautela individuale: riflessi tributari ............. 106 5.4. L’ausilio delle istituzioni nell’autodeterminazione dei tributi (modulistica, assistenza e interpretazioni amministrative).................... 106 5.5. Acquisizione e controllo formale delle dichiarazioni e dei versamenti (incroci informatici e campionatura oneri deducibili) .......................... 108 5.7. Credibilità economica e impulso all’adempimento come essenza della funzione tributaria nell’autotassazione ........................................ 112 5.8. L’empirismo e il probabilismo del giudizio di fatto nella valutazione della ricchezza da parte degli uffici tributari. ....................................... 115 5.9. Segue: adeguamento della tradizionale valutazione della ricchezza alla tassazione attraverso le aziende: gli “indizi contabili” ................. 119 5.10. Determinazione valutativa della ricchezza, allocazione delle risorse e “discrezionalità” ................................................................................ 120 5.11. Segue. Sospetti di connivenza e negligenza come ostacolo all’esercizio della funzione tributaria.................................................... 122 5.12. Ambiguità delle formule normative sull’accertamento tributario (induttivo, contabile, etc.) ...................................................................... 123 5.13. Valutazione amministrativa della ricchezza non registrata, tra indizi fisico-economico-contabili e studi di settore ......................................... 124 5.14. Tenore di vita e spesa “privata” come indizio di ricchezza non registrata (accertamenti “sintetico-redditometrici”) ............................ 126 5.15. Necessità di intervento valutativo su manifestazioni di ricchezza collaterali e sfuggenti ............................................................................ 128 4 di 239 5.16. Potenzialità e mitologie di banche dati , tracciabilità e altri “indizi contabili”............................................................................................... 130 5.17. Ricadute sulle organizzazioni aziendali delle mitologie dei “grandi evasori” come capro espiatorio dei malesseri creati dal loro stesso ruolo tributario: le contestazioni interpretative .............................................. 131 5.18. Segue. “contenuto”delle contestazioni interpretative: l’inferno della ricchezza palese e l’ibrido del tutoraggio fiscale. ........................ 132 5.19. inconvenienti delle contestazioni interpretative sulla funzione istituzionale tributaria, l’economia e la società .................................... 133 5.20. Il condono come ultima frontiera dell’autodeterminazione e dell’“amministrazione per legge” ......................................................... 134 Capitolo 6 CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO E GIURISDIZIONALE, RISCOSSIONE E SANZIONI ................................................................. 135 6.1. Provvedimenti amministrativi nella determinazione dei tributi: autoritatività, termini, competenza, partecipazione del privato. ........... 136 6.2. Segue: diversità tra motivazione e prova degli accertamenti tributari ............................................................................................................... 137 6.3. Provvedimenti degli uffici tributari verso coobbligati solidali e contribuenti di fatto ............................................................................... 138 6.4. Il contenzioso amministrativo: accertamento con adesione, conciliazione giudiziale, “mediazione” e prospettive ........................... 140 6.5. Segue. Criticità di investire lo stesso ufficio che ha emesso l’atto del ricorso e necessità di coinvolgere altri organi (prospettive della “mediazione tributaria”) ....................................................................... 141 6.6. Il ritiro degli atti in autotutela, tra correzione, riduzione e abbandono ............................................................................................. 142 6.7. Controllo giurisdizionale delle istituzioni: un processo di impugnazione......................................................................................... 143 6.9. Ispirazione al rito processualcivilistico e sostanza impugnatoria .. 147 6.10. Insuccesso della via processuale alla determinazione dei tributi:prospettive di riforma per tipologie di controversie ................... 149 6.11. Riscossione coattiva e retaggio degli “esattori” .......................... 150 6.12. Riscossione in pendenza di ricorso come diversivo rispetto alla certezza della riscossione ...................................................................... 151 6.13. Inadeguatezza delle sanzioni a compensare l’insufficiente intervento valutativo delle istituzioni tributarie. .................................................... 151 6.14. Segue: 2 Il palliativo penaltributario tra ricchezza non registrata e contestazioni interpretative ................................................................... 152 PARTE SECONDA . PRECISAZIONE GIURIDICA DEI CONCETTI ECONOMICI CUI SI RIFERISCONO LE IMPOSTE (REDDITI , CONSUMI E PATRIMONIO). ............................................................... 153 CAPITOLO 7 DETERMINAZIONE SIMULTANEA DI CONSUMI E REDDITI ATTRAVERSO GLI OPERATORI ECONOMICI .................. 153 7.1. diritto tributario sostanziale e determinazione unitaria di consumi e redditi attraverso le aziende: Iva e imposte dirette ............................... 155 5 di 239 7.2. Imposte sui consumi: dalla visibilità materiale delle merci a quella contabile del “valore aggiunto” (l’IVA) ............................................... 160 7.4. L’IVA nei rapporti internazionali e intracomunitari ...................... 164 7.5. Esposizione parallela della tassazione diretta e indiretta attraverso le aziende: panoramica degli operatori economici ............................... 166 7.6. Operazioni attive “tipiche” (“cessioni di beni” e “prestazioni di servizi”) e determinazione in base ai corrispettivi. ............................... 170 7.7. Supporti documentali (richiamo e integrazione del par. 3.3 su registrazioni, fatture, scontrini, note di credito) ................................... 172 7.8. Segue: dai documenti ai libri contabili (richiami e integrazioni rispetto ai paragrafi 3.3-3.4) ................................................................. 177 7.9. L’inerenza nelle imposte sui redditi e nell’IVA: 1) la distinzione tra costi e consumi ...................................................................................... 180 7.10. Segue: 2) Inerenza e simmetria rispetto ad operazioni attive non soggette tributo (esenzioni IVA e deduzione interessi passivi nelle imposte sui redditi) ................................................................................ 183 7.11. Principali elementi rilevanti ai fini della dell’IVA e principio di onnicomprensività delle imposte sui redditi .......................................... 185 7.12. Il momento impositivo nella tassazione attraverso le aziende (cassa, competenza, irrilevanza delle mere valutazioni: rinvio alle operazioni straordinarie) ........................................................................................ 187 7.13. Il valore fiscalmente riconosciuto e l’esposizione in bilancio dei beni di impresa, tra criteri patrimoniali e reddituali ............................ 191 7.14. Valutazioni fiscali di fine esercizio e rapporti col bilancio .......... 193 7.15. Le valutazioni del patrimonio ai fini del bilancio 1) ammortamenti e accantonamenti...................................................................................... 195 7.16. Le valutazioni del patrimonio ai fini del bilancio: 2) rimanenze di beni e servizi .......................................................................................... 197 7.17. Coordinamento tra tassazione delle società e dei soci ................. 198 7.18. Collegamento dei redditi al territorio nazionale: criterio della produzione, della residenza e relativo coordinamento contro doppie imposizioni............................................................................................. 202 7.19. Segue: simmetrie fiscali e rapporti internazionali, concorrenza fiscale dannosa, transfer price, cfc. ....................................................... 203 7.20. Realizzo e neutralità nelle operazioni straordinarie d’impresa. .. 205 7.21. Determinazione dei tributi e procedure concorsuali .................... 208 CAPITOLO 8 OPERATORI ECONOMICI “NON D’IMPRESA” E ALTRI REDDITIERI (PROFESSIONI LIBERALI, AGRICOLTURA, IMMOBILI E RISPARMIO) ...................................................................................... 209 8.1. Le modeste specificità rispetto all’impresa del lavoro autonomo “professionale” ..................................................................................... 210 8.2. Ricchezza agricola tra catasto e IVA (tracce di forfettizzazione nella tassazione attraverso le aziende?) ......................................................... 213 8.3. Tassazione ragionieristico-documentale del lavoro dipendente..... 216 8.5. Tassazione attraverso le aziende di redditi di capitale e plusvalenze finanziariei ............................................................................................. 217 6 di 239 8.6. Le principali ipotesi residuali (“redditi diversi”) .......................... 219 CAP 9 DAL RISULTATO DELL’ATTIVITÀ ALLE IMPOSTE, REALI E PERSONALI .......................................................................................... 220 9.1. Dalla determinazione della ricchezza a quella delle imposte: IRES, IRPEF e IRAP........................................................................................ 220 9.2. Segue. Realità e personalità dei tributi:precisazioni sul concetto di reddito ................................................................................................... 221 9.3. La personalità dell’IRPEF: riporto perdite, oneri deducibili, anche in forma di detrazione e “contrasto di interessi” .................................. 222 9.4. Segue. Redditi familiari, detrazioni dall’imposta aliquote progressive ............................................................................................................... 225 9.5. Limitata rilevanza della pluriennalità dei redditi e tassazione separata come limite alla progressività................................................. 226 9.6. L’IRAP e la tassazione attraverso le aziende del valore aggiunto “tipo reddito” ........................................................................................ 227 CAP 10 ADATTAMENTO DEI “TRIBUTI MINORI” ALLA TASSAZIONE ATTRAVERSO LE AZIENDE ................................................................ 229 10.1. Una geografia dei “tributi minori” .............................................. 230 10.2. I tributi sugli atti giuridici solenni o visibili (imposta di registro). ............................................................................................................... 230 10.3. Istituzioni e organizzazioni nella tassazione dei documenti giuridici (bollo e concessioni pubbliche) ............................................................. 233 10.4. “Tassazione sul patrimonio” come soluzione di ripiego (di difficile gestione) ................................................................................................ 233 10.5. Successioni e donazioni: un’imposta patrimoniale da gestire attraverso gli uffici. ............................................................................... 234 10.6. Altri tributi speciali su consumi di determinati beni e servizi (incluso accise e dogane) ...................................................................... 235 10.7. La metamorfosi contabile-comunitaria dei tributi doganali......... 237 10.8. Tributi locali tra tassazione attraverso le aziende e attraverso gli uffici:aspetti tributari del “federalismo fiscale” ................................... 237 10.9. La tassazione patrimoniale locale sugli immobili (sall’ICI all’IMU alla TASI) .............................................................................................. 239 Premessa: determinazione dei tributi e diritto come scienza sociale delle funzioni istituzionali pubbliche 7 di 239 parte prima DETERMINAZIONE DEI TRIBUTI COME FUNZIONE SVOLTA DA ORGANIZZAZIONI ISTITUZIONALI ED ESTERNALIZZATA SU PRIVATI (AZIENDE, PROFESSIONISTI, INDIVIDUI) CAPITOLO 1 CONCETTI STRUTTURALI: SPESA PUBBLICA, TRIBUTI E LORO DETERMINAZIONE 1.1. I tributi nel quadro della fiscalità come finanziamento della spesa pubblica (cenni a entrate patrimoniali, tariffe, moneta e debito) Gli aggettivi “fiscale” e “tributario”: 1) significano la stessa cosa 2) le tematiche tributarie sono una parte di quelle fiscali 3) le tematiche fiscali sono una parte di quelle tributarie Nel rapporto tra concetto di “fiscalità” e di “tassazione”: 1) La fiscalità è una parte della tassazione 2) La tassazione rientra nella fiscalità 3) La fiscalità si è sviluppata dalla tassazione Nell’etimologia storica il fisco era sinonimo 1. Dell’insieme dei pubblici uffici preposti all’esazione delle imposte 2. Dell’insieme del patrimonio pubblico inteso come “stock”, cioè terre coltivabili, fabbricati, denaro, etc.. 3. Dell’insieme delle pubbliche entrate Il patrimonio pubblico (fisco) anticamente si alimentava: 1. Solo con entrate coattive, “coercitive”, come ad esempio le confische 8 di 239 2. Anche con entrate spontanee, ad esempio effettuate per acquisire peso politico 3. Solo con tributi Nell’economia preindustriale la finanza pubblica era alimentata 1. Essenzialmente da tributi 2. Essenzialmente da redditi del patrimonio pubblico, cui si aggiungevano tributi per esigenze particolari (ad es. militari) 3. Essenzialmente da tariffe, dovute al vasto intervento pubblico vigente all’epoca 1.2. “Funzione tributaria” come determinazione della ricchezza, su cui “imporre le imposte” Quali sono le entrate pubbliche per cui occorre una apposita organizzazione istituzionale, esclusivamente dedicata alla loro acquisizione senza altre funzioni? 1. Le tariffe 2. Le tasse e le tariffe 3. Le imposte Quando si parla di determinazione della ricchezza ai fini tributari si intende Una manifestazione di complessiva capacità contributiva di chi paga Una manifestazione di grande agiatezza Una specificazione puntuale di un concetto economico aggregato (reddito, consumo etc) La forma di copertura più immediata delle spese pubbliche è rappresentata Dalle imposte Dalle tariffe e dalle tasse per il patrimonio pubblico Dal debito Nel finanziamento delle spese pubbliche, la storia insegna che: 9 di 239 1. Si ricorre immediatamente alle imposte 2. che si ricorre alle imposte dopo aver sfruttato altre forme di entrate pubbliche (principio di residualità) 3. le imposte sono normalmente secondarie, cioè poco importanti, come forma di finanziamento La funzione tributaria, come organizzazione istituzionale specificamente dedicata all’acquisizione di entrate 1. Riguarda tutte le entrate pubbliche, comprese tasse, contributi, tariffe e le altre di cui al par.5.1 2. Riguarda solo le imposte, in quanto le altre entrate si innestano sulle specifiche organizzazioni, aventi altre funzioni 3. Riguarda solo i tributi, innestati sempre e solo su organizzazioni aventi solo funzioni di prelievo I tributi rappresentano attualmente 1) una parte secondaria delle entrate pubbliche 2) la parte prevalente delle entrate pubbliche, come è sempre stato nella storia ed è per tutti i paesi del mondo 3) la parte prevalente delle entrate pubbliche, coma accade oggi per la maggior parte dei paesi sviluppati e popolosi II potere politico, dove cioè avviene la sintesi dei valori del gruppo sociale: 1. inizia a soddisfare le spese pubbliche mediante entrate non tributarie, poi inserisce i tributi 2. Inizia a soddisfare le spese pubbliche con entrate tributarie, e solo dopo sfrutta le altre fonti 3. Soddisfa necessariamente le spese pubbliche con entrate tributarie, le uniche concepibili a tal fine, da sempre 1.3. Segue. Funzione tributaria nel quadro della giuridicità “non giurisdizionale”. 10 di 239 Il diritto 1) riguarda istituzioni espresse dalla politica 2) riguarda solo la soluzione delle controversie private da parte della politica o di un suo delegato (magistrato) 3) esiste solo se ci sono leggi da interpretare L’applicazione dei tributi e' fenomeno giuridico 1)In quanto comporta l’applicazione di regole (le”norme”) 2)In quanto riguarda il comportamento di organizzazioni istituzionali 3) in quanto riguarda la convivenza sociale Eventuali norme ineffettive come quelle su tanti aspetti della nostra convivenza sociale, e anche sull’applicazione dei tributi 1) sono giuridiche in tutti i sensi 2)sono giuridiche come fonte di provenienza non come effetti 3)non sono giuridiche affatto Tendenzialmente, in ordine logico, al finanziamento delle spese pubbliche si è provveduto 1. Con l’introduzione di tributi, e solo successivamente, in caso di bisogno, con lo sfruttamento del patrimonio pubblico 2. Con lo sfruttamento del patrimonio pubblico, e in caso di sua insufficienza, con i tributi 3. Con lo sfruttamento del patrimonio pubblico e poi con debiti Il diritto tributario studia 1. Istituzioni giurisdizionali 2. Istituzioni non giuridiche, ma economiche 3. Istituzioni con compiti non giurisdizionali Il diritto tributario è un diritto non giurisdizionale in quanto 1. Esso non prevede forme di giurisdizione 2. La determinazione dei tributi non è funzione tipica dei giudici 3. Esso oggi non prevede forme di giurisdizione, ma potrebbe prevederle 11 di 239 Quale tra i seguenti esempi di diritto non giurisdizionale si è sviluppato per primo, su delega politica 1) Il diritto dell’amministrazione del patrimonio pubblico 2) il diritto del prelievo delle imposte 3) il diritto dell’ambiente Il diritto tributario 1) e' pubblico perche'come tutto il diritto riguarda istituzioni pubbliche 2) e' diritto privato perche' il contribuente e' un privato 3) riguarda istituzioni pubbliche dedicate alla determinazione dei tributi, che finanziano spese pubbliche Prima di essere affidate a istituzioni giuridiche, delegate dalla politica, le funzioni istituzionali erano svolte 1) in modo spontaneo da chiunque ne avesse l’occasione 2) dagli operatori economici 3) direttamente dalla politica Le organizzazioni istituzionali tributarie 1) Sono l’unico esempio attuale di istituzione non giurisdizionale 2) Sono uno dei primi esempi storici di istituzioni non giurisdizionali 3) Sono istituzioni giurisdizionali Le funzioni pubbliche, prima di essere affidate a organizzazioni istituzionali 1. Erano inesistenti 2. Venivano svolte direttamente dalla politica 3. Venivano svolte da privati, dietro compenso Nella società preindustriale i tributi 1. Normalmente non esistevano , perché le entrate patrimoniali erano sufficienti a coprire tutte le spese pubbliche 2. Esistevano ed erano molto elevati, per l’intenso intervento pubblico in tutti i settori della vita sociale 3. Esistevano, per integrare le entrate patrimoniali, soprattutto quando occorreva sostenere spese militar Nell’evoluzione della tassazione dalle epoche storiche remote, verso i nostri tempi, l’attività di prelievo dei tributi: 1. Si è andata separando dalla politica, dando luogo a un potere amministrativo 2. Si è andata confondendo con la politica, con la quale si è confuso il potere amministrativo 12 di 239 3. E’ stata sempre affidata in prevalenza al potere giurisdizionale La determinazione dei tributi esprime 1) una giuridicità giurisdizionale 2) una giuridicità non giurisdizionale di cui è stato uno dei primi esempi 3) una prerogativa della politica, senza caratteristiche giuridiche Le funzioni istituzionali, in cui consiste il diritto provengono 1) da una delega della società, attraverso la politica 2) Da uno sviluppo dell’economia 3) da una spontanea evoluzione sociale, non mediata dalla politica Quali tra gli atti giuridici di seguito indicati costituiscono manifestazioni del pubblico potere? 1) sentenza 2) contratto 3) dichiarazione fiscale 4) verbale di ispezione tributaria Tra le prime funzioni giuridiche, delegate dalla politica a apposite istituzioni, giuridicamente regolate, segnaliamo: 1) la difesa militare 2) l’amministrazione della giustizia per la soluzione delle controversie 3) l’istruzione e la sanità Le controversie private sono risolte 1) con una funzione pubblica, denominata diritto privato 2) dall’iniziativa degli stessi privati, senza alcuna funzione pubblica 3) direttamente dalla politica In quale raggruppamento di materie giuridiche si inserisce il diritto tributario? 1.Nel diritto delle pubbliche amministrazioni 2. Nel diritto giurisdizionale, diretto alla funzione di giustizia 3. Nel diritto commerciale 13 di 239 Nella tassazione valutativa preindustriale le sperequazioni tributarie tra diverse categorie di contribuenti 1. Non esistevano 2. Esistevano ma erano frutto di una precisa scelta politica 3. Esistevano, e si erano autoprodotte per la differente determinabilità della ricchezza Prima della tassazione attraverso le aziende, le imposte: 1) potevano essere applicate meccanicamente, in modo automatico 2) richiedevano valutazioni, che erano però alla portata della cultura generale degli operatori del diritto e dell’economia 3) potevano essere applicate solo conoscendo le teorie economiche della tassazione, elaborate e diffuse dagli studiosi di estrazione economica come Einaudi, Pantaleoni, Griziotti, etc. 1.4. Dalle stime per ordine di grandezza alla contabilità aziendale nella determinazione dei tributi Nel medio evo l’occupazione prevalente era Nell’artigianato e nel commercio, il cui reddito non veniva tassato Nell’agricoltura, il cui reddito veniva tassato Nell’agricoltura il cui reddito non veniva tassato Il “reddito mobiliare” e l’imposta di ricchezza “mobile” si chiamavano così perché Derivano da attività “non legate alla terra”, cioè non agricole né pastorizie Derivavano dalla concessione in uso di attrezzi, arredi e altri “mobili” Riguardavano uomini liberi che non erano servi della gleba e come tali erano “mobili” Il principale riflesso tributario, connesso all’avvento della produzione industriale di serie è stato 14 di 239 1) Che la determinazione valutativa tradizionale si è complicata 2) Che è diventata possibile la tassazione attraverso la contabilità di organizzazioni economiche pluripersonali (aziende) 3) Che è diminuito il bisogno di gettito tributario, per via della diminuita necessità di intervento pubblico La tassazione medievale-rinascimentale “per contingente” o a ripartizione, con i tributi “capitari” del focatico, testatico e simili Comportava un contatto diretto tra potere centrale destinatario del gettito e singoli contribuenti Avveniva in due tempi , col potere centrale che chiedeva somme a formazioni sociali intermedie che si rivolgevano poi al singolo contribuente Nasceva dall’iniziativa delle formazioni sociali intermedie La visibilità della ricchezza nel sistema a ripartizione era basata 1. Solo sulla floridezza delle attività agricole 2. Sulla situazione comparativa dei singoli da parte del potere centrale 3. Sulla situazione comparativa dei singoli da parte della formazione sociale intermedia (villaggio, corporazione,etc.) Nel sistema di tassazione a ripartizione Le formazioni sociali intermedie non rilevavano , decideva il potere centrale Le formazioni sociali intermedie erano determinanti Le formazione sociali intermedie prendevano l’iniziativa della tassazione Il punto debole del sistema a ripartizione era L’entità della somma richiesta alla formazione sociale intermedia L’entità eccessiva delle somme richieste a tutti i singoli 15 di 239 Una possibile ripartizione sperequata tra i singoli della somma richiesta alla formazione sociale intermedia Le arbitrarietà del sistema a ripartizione nella divisione tra i membri della formazione sociale intermedia: Non sussistevano Sussistevano ma non erano suscettibili di rimedi Sussistevano ed erano fronteggiate coi catasti Il sistema a ripartizione somiglia vagamente , guardando alla società di oggi: Alla tariffazione elettrica Al condominio All’Irpef Con la produzione industriale di serie la tassazione attraverso formazioni sociali intermedie: E’ venuta meno in tutto e per tutto con la crisi del villaggio rurale e delle corporazioni artigiane E’ rimasta come in precedenza Si è riposizionata ed esaltata usando le organizzazioni amministrative La determinazione documentale dei tributi attraverso la contabilità delle organizzazioni : 1) ha soppiantato le precedenti caratteristiche della tassazione, e cioè l’oggetto economico e la matrice amministrativa 2) ha trasformato una precedente materia economica in materia giuridica 3) ha modificato il ruolo dei poteri amministrativi ed affinato l’oggetto economico, oltre ad affiancare loro organizzazione aziendale e valutazione patrimoniale dei rapporti giuridici. Il bisogno gestionale di una documentazione, ed eventualmente di una contabilità riguarda 16 di 239 1. Tutti gli operatori economici in quanto tali, anche se monopersonali, cioè consistenti nel solo titolare 2. Tutte le organizzazioni pluripersonali in cui esiste una ripartizione di compiti 3. Tutte le organizzazioni dirette al mercato, in cui esiste una ripartizione di compiti (aziende pluripersonali) L'azienda come organizzazione contabile 1) E' come una spugna, percepisce redditi ed eroga consumi 2) E' come una spugna, percepisce consumi ed eroga redditi 3) E’ come una spugna, che eroga i propri ricavi e percepisce i propri costi Il riposizionamento della tassazione grazie all’utilizzazione delle organizzazioni amministrative si basa: Sulle organizzazioni aziendali pluripersonali Sulle organizzazioni istituzionali pubbliche Sulle organizzazioni pluripersonali in genere L’espressione “tassazione attraverso le aziende riguarda” Solo le aziende pluripersonali private Tutte le organizzazioni, aziende private ed enti pubblici Tutti gli operatori economici, anche individuali Le aziende svolgono 1. In via primaria un’attività di mercato, cui non si accompagnano ruoli nella determinazione dei tributi 2. In via primaria una determinazione della ricchezza ai fini tributari 3. Un’attività sul mercato, la cui documentazione viene usata ai fini tributari, senza neppure darne loro atto 17 di 239 1.5. La c.d. “autotassazione” e la sua gestione aggiornando tradizionali:aliquote, sanzioni, controlli. Il pagamento delle imposte avviene a seguito 1 di una attività amministrativa “reale” , effettiva 2 a seguito di una attività amministrativa anche solo potenziale 3 senza bisogno di una attività amministrativa , neppure potenziale L’autotassazione, come concetto per spiegare la tassazione attraverso le aziende 1) è improprio perché funziona solo quando le imposte sono richieste dalle aziende 2) è improprio perché mette in ombra il ruolo del fisco, anche solo virtuale 3) è ineccepibile, perché tutti i contribuenti sono sullo stesso piano davanti alla gazzetta ufficiale, e quindi nascondere la ricchezza è solo questione di onestà Il concetto di autotassazione 1. E’ improprio, in quanto la richiesta delle imposte deve sempre provenire da un terzo (la tassazione è sempre etero, non auto) 2. Indica i casi in cui le imposte si pagano anche senza richiesta personalizzata, indotti dalla prospettiva di controlli e sanzioni 3. Indica solo i casi in cui si viene tassati dalle aziende datrici di lavoro, o venditrici di beni L’autotassazione e la tassazione attraverso le aziende 1. Sono la stessa cosa, vista da due punti di vista differenti 2. L’autotassazione riguarda la ricchezza non raggiunta dalle aziende, e richiede un adeguato intervento degli uffici 18 di 239 3. L’autotassazione è effettuata dalle stesse aziende , che tassano se stesse La tassazione attraverso le aziende è 1. Un caso di autotassazione, dove è fondamentale il concreto intervento dissuasivo degli uffici 2. Un caso di tassazione per legge, in quanto basta la prospettiva di un potenziale intervento degli uffici perché l’azienda obbedisca alla legge 3. Un caso di tassazione attraverso l’intervento degli uffici Le aziende sono un punto di forza della cd “autodeterminazione dei tributi” (autotassazione) perché 1. Troppo rigide perché i loro contabili si prendano la responsabilità di omettere la registrazione della ricchezza ai fini tributari 2. Le aziende sono tendenzialmente “oneste” 3. le aziende sono controllate più spesso dagli uffici tributari L’autodeterminazione dei tributi: 1) è un termine equivoco per indicare un aspetto della tassazione attraverso le aziende, che va integrata dall’intervento del fisco sulla ricchezza non raggiunta dalle aziende 2) funziona da sola in base al senso civico e ai controlli del fisco 3) è un concetto fuorviante, perché iniziativa dell’amministrazione finanziaria Nella c.d. “autotassazione”, la matrice di diritto amministrativo dei tributi 1. Viene meno, perché tutto passa attraverso le aziende, che non fanno parte della pubblica amministrazione 2. Resta perché tutte le aziende sono controllate alla ricerca di ricchezza non registrata 3. Resta perché sullo sfondo dell’adempimento delle aziende c’è l’intervento sia pure virtuale del fisco 19 di 239 Il fattore più importante, tra i seguenti, ai fini dell’adempimento o dell’evasione è 1. La previsione dei possibili controlli e del loro esito 2. La soddisfazione per il livello dei servizi pubblici 3. Operare con consumatori finali o meno, quale che sia la dimensione dell’impresa fornitrice La tassazione attraverso le aziende e l’autotassazione 1. Sono la stessa cosa, osservata da due profili diversi 2. Sono fenomeni diversi, ma complementari, dove la tassazione attraverso le aziende innesca l’autotassazione 3. Sono fenomeni diversi, ma complementari, e l’autotassazione ha innescato la tassazione attraverso le aziende L’autotassazione : 1. E’ una variazione sul tema della tassazione attraverso gli uffici 2. E’ una espressione generale riferibile, in senso ampio, anche alla tassazione attraverso le aziende 3. E’ una espressione riferibile essenzialmente alla tassazione attraverso le aziende L’autotassazione si inserisce 1. Nella tassazione attraverso le aziende 2. Nella tassazione attraverso gli uffici, di cui presuppone un intervento potenziale , ma abbastanza sistematico Nella tassazione attraverso gli uffici di cui presuppone un intervento capillare e concreto su ciascun contribuente La necessità di una determinazione della ricchezza da parte di pubblici uffici 1. Sussiste per qualsiasi tributo 2. Sussiste solo per le imposte, e all’inverso forse per le tasse, ma giustifica l’esistenza di un “diritto tributario” 3. Sussiste solo da quando sono subentrate tassazione attraverso le aziende e autotassazione 20 di 239 1.6 Controllo ultimo sulla funzione tributaria da parte della pubblica opinione: sue carenze di formazione sociale e relativo disorientamento. Situazioni di disagio sociale sono fronteggiate meglio: 1. Con sgravi fiscali 2. Con l’erogazione di sussidi 3. Con una repressione più forte Nella tassazione s’intrecciano aspetti di macroeconomia, di esercizio dei poteri pubblici, di analisi economica dei rapporti privati nonché di organizzazione aziendale. Pertanto: 1) Occorre avere una organica conoscenza di tutti i suddetti settori, come trattati nella sede loro propria 2) Occorre individuare gli aspetti dei settori suddetti che rilevano per l’applicazione dei tributi 3) Basta avere una organica conoscenza di uno soltanto di questi settori. 1.7. Divagazioni sugli “effetti economici” dei tributi: stato/mercato”, “pressione fiscale”, “redistribuzione”, “sviluppo” etc. Parlare di scambio tra tributi e servizi pubblici: 1. E' corretto sia sul piano giuridico sia sul piano economico 2. E' uno scambio corretto sul piano dello "politico" non su quello della corrispettività giuridica 3. E' sbagliato sotto ogni punto di vista La convivenza sociale può essere affrontata: 1. Esclusivamente con l’intervento pubblico 2. Esclusivamente con il ricorso agli accordi privati tra individui 3. Sempre con un insieme di tutti e due 21 di 239 Quando si parla di uno “scambio” tra tributi e servizi pubblici 1) Si fa una affermazione sbagliata sotto tutti i profili 2) Si fa una affermazione corretta sotto il profilo politico, ma non giuridico 3) Si fa una affermazione sbagliata in tutti i sensi, sia sotto il profilo giuridico sia sotto il profilo politico. Chi dice “si pagano i tributi per avere servizi pubblici” 1) Dice comunque una sciocchezza 2) Sottolinea un rapporto giuridico 3) Sottolinea un rapporto giuridico Rifiutarsi di pagare i tributi perché lo stato non fornisce adeguati servizi pubblici 1) E’ corretto anche dal punto di vista giuridico secondo la logica dell’”inadimplenti non est adimplendum” 2) E’ comprensibile politicamente ma non giuridicamente 3) E’ privo di qualsiasi senso Se si guarda alla storia i tributi sono sempre stati pagati a fronte di funzioni e servizi pubblici 1) Si c’è sempre stato uno scambio politico consensuale 2) No per i tributi a potenze straniere in cambio di vita e libertà per il gruppo manca anche uno scambio politico 3) No, c’è sempre un ricatto politico, una sorta di violenza alla base del tributo La valutazione dei tributi va effettuata in assoluto come entità del prelievo in relazione a qualità e quantità dei servizi pubblici forniti Comparando i tributi con quantità o qualità dei servizi pubblici forniti La valutazione comparata del peso dei tributi rispetto alla quantità e qualità dei servizi pubblici forniti Rientra nelle competenze istituzionalmente demandate agli studiosi del diritto tributario E’ una valutazione spettante a tutta la pubblica opinione in quanto comporta valutazioni della macchina pubblica E’ di competenza degli economisti perché riguarda gli scambi di mercato Davanti ai disorientamenti derivanti dalla diversa determinabilità della ricchezza ai fini tributari, come reagisce il pubblico dibattito? 22 di 239 1) Tende a divagare sugli effetti dei tributi sull’economia, confondendo due profili diversi 2) Resta indifferente alle sperequazioni indotte dalla diversa determinabilità della ricchezza 3) Elabora da solo spiegazioni soddisfacenti sulla diversa determinabilità della ricchezza ai fini tributari Il rapporto tra stato e mercato ossia tra iniziativa privata e intervento pubblico 1. E’ di primaria importanza, e fa parte del diritto tributario 2. E’ di secondaria importanza e non fa parte del diritto tributario 3. E’ di primaria importanza, ma non fa parte del diritto tributario Nell’ambito del programma abbiamo trattato anche la dialettica tra stato e mercato in quanto 1. E’ parte essenziale della funzione di determinazione dei tributi 2. E’ un tema importante su cui si divaga parlando della tassazione, 3. La gestione delle organizzazioni istituzionali dedite a funzioni pubbliche va trattata unitariamente L’intervento pubblico, mediante “organizzazioni istituzionali” è: 1. Tendenzialmente più efficiente di quello privato, in quanto avviene sotto il controllo dei clienti 2. Meno efficiente di quello privato in quanto pagato da soggetti diversi da chi ne usufruisce, che quindi ha meno poteri di controllo 3. Di analoga efficienza rispetto a quello privato. Il principio di sussidiarietà presuppone: 1. Una generale maggiore efficienza dei rapporti di scambio diretto operatore economico/consumatore 2. Una generale maggiore efficienza dell’intervento pubblico intermediato 3. Una analoga efficienza dello scambio economico rispetto a quello intermediato dalla politica Si dice che l’intervento pubblico è “intermediato” perché 1. Pagato da soggetti diversi da quelli che ne beneficiano, interrompendo la relazione “cliente fornitore” 2. Perché non è orientato al profitto, in quanto finanziato dalle imposte 3. Perché è realizzato sul mercato, ma da aziende di proprietà pubblica. Una convivenza sociale organizzata solo con l’accordo tra privati, evitando le spese pubbliche, da coprire anche con i tributi: 1) sarebbe facile, ma non si riesce a realizzare per le resistenze ideologiche ad una sana applicazione dei principi di libero mercato 23 di 239 2) si verifica frequentemente, nel mondo d‘oggi e nella storia 3) è impossibile, perché quantomeno la sicurezza, la difesa e la giustizia devono essere pubbliche Si parla di redistribuzione , da effettuare attraverso la tassazione in quanto: 1) bisogna togliere i soldi ai ricchi, per il loro bene, in una specie di “salasso” a scopi terapeutici 2) bisogna togliere i soldi ai ricchi per darli ai poveri, senza altro motivo , indipendentemente dall’utilità della relativa spesa pubblica 3) bisogna finanziare l’intervento pubblico nella convivenza sociale, in genere a favore dei poveri, cercando di gravare proporzionalmente su chi ha risorse maggiori La pressione fiscale: 1) indica anche la perequazione nella ripartizione dei tributi tra le varie tipologie di ricchezza 2) indica il livello assoluto della spesa pubblica 3) indica il rapporto tra tributi e PIL La pressione fiscale dipende: 1) dal rapporto tra gettito tributario e prodotto interno lordo 2) dal rapporto tra gettito tributario e servizi pubblici forniti 3) dal rapporto tra gettito tributario e debito pubblico 1.8. Concetti economici alla base dei tributi: beneficio e “sacrificio” imposto a segni di ricchezza (consumo, reddito e loro componenti). La base di commisurazione dei tributi è determinata con riferimento: 1. Alla condizione economica globale dell’individuo, come prevede l’art. 53 della costituzione 2. A singoli elementi di ricchezza, privi di coordinamento tra di loro 3. A singoli elementi di ricchezza, privi di coordinamento tra di loro, salvi i redditi, dove c’è un tentativo di considerazione cumulata Il criterio del sacrificio, o della capacità contributiva, per la copertura delle spese pubbliche riguarda soprattutto 1. le tariffe 24 di 239 2. Le tasse 3. Le imposte A quali delle seguenti espressioni corrisponde il criterio del sacrificio come metodo di copertura delle spese pubbliche: Paga chi può in relazione a manifestazioni di ricchezza Paga chi usa il servizio o la funzione pubblica Paga chi ha trasgredito le regole e provocato costi sociali, che is deve appunto “sacrificare” Nella storia della tassazione, e nella struttura logica delle imposte 1. Tutte le imposte sono sui redditi, guardando ad essi in base all’art.53 della costituzione 2. Tutte le imposte si pagano coi redditi, anche se si riferiscono direttamente ai redditi solo da pochi secoli 3. Tutte le imposte si pagano coi redditi, e le imposte sui redditi mobiliari non agricoli hanno origini storiche remotissime Il criterio del sacrificio corrisponde al presupposto logico che paghi 1. Chi ha le risorse economiche per farlo 2. Chi usufruisce dell’intervento pubblico 3. Chi ha una posizione sociale inferiore e può essere appunto “sacrificato” In campo tributario la ricchezza e' 1) la base di commisurazione di tutti i tributi 2) la base di commisurazione delle imposte 3) l'entita' da ridurre attraverso il prelievo dei tributi La ricchezza, rilevante ai fini tributari, nasce 1) dall'economia, intesa come attivita' per soddisfare bisogni 2) dall'accumulo di beni cui gli altri danno valore 3) da atti di volonta' politica Al reddito 1) corrisponde sempre un consumo, magari inferiore 2) e' del tutto estraneo il concetto di consumo 3) corrisponde sempre un uguale consumo, e viceversa Nelle legislazione tributaria il reddito: 25 di 239 1. viene definito in modo esauriente, visto il compito legislativo di formazione dei concetti 2. viene presupposto come concetto economico prelegislativo, senza altre indicazioni 3. viene presupposto, come concetto economico prelegislativo, precisandolo sotto aspetti particolari In che cosa consiste il reddito? 1. Solo in un flusso di corrispettivi derivanti da una determinata attività 2. Oltre che di corrispettivi di una prestazione, di cui al punto precedente il reddito può consistere anche di plusvalenze su beni 3. Qualsiasi entrata monetaria costituisce reddito Se uno compra un bene a 10 e lo rivende a 30 la differenza di 20 è Consumo Plusvalenza e quindi di principio reddito Plusvalenza e quindi di principio patrimonio Il consumo da parte di singoli individui 1) è sempre finanziato da un reddito dello stesso consumatore 2) non è mai finanziato da un reddito 3) puo' essere finanziato da redditi del consumatore, vendite di suoi beni, debiti o sussidi di terzi I concetti di ricavo, costo, reddito, consumo, capitale etc. 1 Corrispondono a entità reali, come beni o debiti 2 Sono tutte astrazioni concettuali 3 Alcune sono astrazioni concettuali , altre entità reali Il concetto di consumo ai fini della tassazione riguarda 1. Solo i servizi e i beni privi di apprezzabile valore intrinseco, non i beni durevoli, per cui manca il consumo 2. Anche i consumi di beni durevoli, come ad esempio arredamento dell’abitazione, acquisti o lavori immobiliari 3. Tutti i beni o i servizi che perdono la propria identità con l’uso, comprese le materie prime delle aziende di trasformazione 26 di 239 L’espressione “ricavi netti” può essere sinonimo di Reddito Ricavi al netto degli sconti Ricavi al netto dei costi La distinzione tra costo di produzione e spesa di consumo dipende: 1. Dalla natura della spesa in relazione all’attività economica dell’acquirente 2. Dall’attività del fornitore 3. Dalla natura oggettiva della spesa Le operazioni “business to business” nel calcolo del reddito nazionale 1) Si compensano 2) Rilevano come quelle Business to consumer 3) Si compensano e quindi non sono oggetto di imposizione sui redditi La possibilità dei lavoratori indipendenti di “scaricare” le spese 1) Riguarda solo i costi , non i consumi, e quindi è conforme alla determinazione tributaristica della ricchezza 2) E’ un favoritismo irrazionale, se si considera che invece i lavoratori dipendenti non possono scaricare nulla 3) E’ un riflesso secondario della determinazione del loro reddito in base alla contabilità La tassa in senso stretto, in quanto tributo connesso a funzioni pubbliche da parte del contribuente: 1. E' commisurato alla ricchezza del privato 2. Considera solo il tipo di funzione pubblica usata, senza rilevanza della ricchezza 3. Considera il tipo di funzione pubblica, diminuendo talvolta per i meno abbienti 27 di 239 Secondo la normativa generale italiana, dopo un periodo di inflazione, la tassazione dei redditi avviene: 1. Esentando dalla tassazione il reddito monetario dovuto all’inflazione 2. Tassando anche il reddito monetario dovuto all’inflazione 3. Esentando da tassazione i redditi di lavoro dipendente derivanti da inflazione Quale dei seguenti settori dell’attività pubblica si presta meglio ad essere finanziato con tariffe, cioè secondo il principio del “beneficio” 1. Difesa 2. Ambiente 3. Sanità Quali rapporti ha il diritto tributario con l’economia ? 1. Nessun rapporto 2. Si occupa degli effetti economici dei tributi 3. Il rapporto riguarda soprattutto le imposte, che richiedono la determinazione di manifestazioni economicamente rilevanti (c.d.ricchezza) Una società di autonoleggio Avis (hertz o quello che volete) , rinnovando il parco auto, vende autovetture “ex noleggio” a consumatori finali , realizzando 1. Ricavi 2. Plusvalenze o minusvalenze 3. Sopravvenienze attive o passive 1.9. Interdipendenze tra determinazione della ricchezza e gettito Entrate e spese pubbliche sono interdipendenti nel senso che sono decise 1. Stabilendo prima le spese e poi le entrate 2. Stabilendo prima le spese in relazione alle possibili entrate 28 di 239 3. Stabilendo prima le entrate e poi le spese La valutazione della perequazione tributaria rispetto alle varie forme di ricchezza e alla loro determinabilità 1) Rientra nelle competenze degli studiosi del diritto tributario 2) Rientra nelle competenze della pubblica opinione in genere 3) Rientra nelle competenze degli economisti In linea logica 1. Viene prima la determinazione della ricchezza, poi il prelievo di una sua quota 2. La determinazione della ricchezza è contestuale alla decisione di quanta prelevarne 3. La decisione di quanta ricchezza prelevare , ne precede la determinazione La necessità di fare delle stime ai fini tributari si ha soprattutto 1) in capo alle aziende, in sede di autodeterminazione del tributo 2) in capo al fisco, nella determinazione della ricchezza non registrata 3) in capo al fisco nelle questioni di diritto sul regime della ricchezza registrata Le agevolazioni tributarie riguardano 1) La determinazione della ricchezza , e i compromessi tra precisione, semplicità, effettività, etc.. 2) Le valutazioni di meritevolezza economico sociale successive alla determinazione della ricchezza 3) L’aggravio del carico fiscale per attività socialmente disapprovate Lo sfasamento tra tassazione ragionieristica attraverso le aziende e valutativa attraverso gli uffici 1. Crea malesseri sociali, che però non sono oggetto di speculazioni politiche 2. Non crea malesseri sociali 3. Crea malesseri sociali, che sono oggetto di speculazioni politiche di segno opposto, “stataliste e liberiste” Nella società moderna le spese pubbliche 1. Sono più rigide rispetto al passato 2. Sono più flessibili rispetto al passato 3. Hanno la stessa elasticità e rigidità del passato La necessità di entrate tributarie aumenta quando: 29 di 239 1. Cresce l’intervento pubblico nell’economia 2. Diminuisce la spesa pubblica 3. Aumentano le entrate patrimoniali pubbliche Entrate e spese pubbliche sono interdipendenti nel senso che sono decise: 1. Stabilendo prima le spese e poi le entrate 2. Stabilendo prima le spese in relazione alle possibili entrate 3. Stabilendo prima le entrate e poi le spese 1.10. Ragioni, anche perequative, della molteplicità dei tributi e panoramica del relativo gettito Quali sono, tra i tre gruppi di imposte indicati sotto, quelli che a suo avviso incidono maggiormente sul gettito tributario? 1) Irpef, IVA, ritenute a titolo d’imposta sui redditi da capitale 2) Imposta di registro e imposta di fabbricazione sulla benzina 3) ICI e imposta sui redditi delle società Il gettito tributario proviene in massima parte 1. Dall’azione diretta degli uffici dell’agenzia delle entrate e della Guardia di finanza 2. Dall’iniziativa della massa degli individui , guidati dai commercialisti 3. Dagli uffici contabili delle organizzazioni aziendali e istituzionali Sul piano della perequazione tributaria, la pluralità delle imposte, sui redditi , sui consumi, sugli atti giuridici, sul patrimonio: 1. E’ del tutto inutile, perché “gli evasori” evadono tutte le imposte nello stesso modo 2. Costituisce un correttivo opportuno, in quanto è difficile evadere tutte le imposte 3. Costituisce un correttivo in grado di assicurare, da solo, la perequazione tributaria Il numero dei tributi: 1. E’ sostanzialmente irrilevante rispetto alla perequazione tributaria e all’efficienza del sistema 2. E’ determinante ai fini dell’efficienza del sistema 3. Non sarebbe rilevante, ma la quantità dei tributi è utilizzata come simbolo esteriore di inefficienza del sistema. 30 di 239 1.11. Segue. Strumenti giuridici di determinazione della ricchezza (stime,documenti,contabilità, etc.) Le imposte hanno riferimento 1. Alla ricchezza complessiva di chi le paga, come prevede la costituzione sulla “capacità contributiva” di ciascuno 2. A manifestazioni di ricchezza isolate, o variamente aggregate, in relazione ad un insieme di esigenze di precisione, semplicità, determinabilità, controllabilità etc. 3. Alla quantità di attività pubblica fruita da ciascun contribuente I tributi 1. Costituiscono l’unica categoria di entrata pubblica 2. Sono un’entrata pubblica “corrispettiva e sinallagmatica” 3. Sono una parte delle entrate pubbliche Prima della tassazione attraverso le aziende, la parte “più giuridica” e sofisticata della determinazione tributaristica della ricchezza riguardava . 1. la visibilità giuridica attraverso “atti solenni” (’imposta di registro e assimilate ) 2. La visibilità materiale non valutativa, come la tassazione delle merci 3. La visibilità materiale valutativa, come la stima dei redditi agricoli Abbassare le imposte dirette sui redditi bassi 1. E’ cosa comunque auspicabile 2. E’ erroneo sul piano della determinazione tributaristica della ricchezza, perché distoglie dal lavoro 3. E’ erroneo sul piano della determinazione tributaristica della ricchezza, quando una quota rilevante di reddito è evasa Il riferimento ad una manifestazione di ricchezza (capacità economica) è più forte per 1. La tassa, a fronte di una funzione pubblica 2. L’imposta 31 di 239 3. La tariffa pubblica 4. Il contributo sociale sanitario o previdenziale Nella società moderna le spese pubbliche 1. Sono più rigide rispetto al passato 2. Sono più flessibili rispetto al passato 3. Hanno la stessa elasticità e rigidità del passato 1.12 Contributi previdenziali come “tributi di scopo”? La funzione previdenziale 1 Fa parte della tradizione millenaria della finanza pubblica, in quanto il problema degli anziani c’è sempre stato negli stessi termini 2 E’ un riflesso della prestazione lavorativa all’interno delle aziende, rigida in quanto occorre inserire addetti anziani in processi produttivi dove lavorano in gruppo con soggetti giovani 3 utilizza strumenti puramente di mercato, di tipo assicurativo, ma obbligatori A fronte dei contributi pagati dai lavoratori attivi 1) esiste sempre una somma investita, un gruzzoletto, non individuale ma collettivo, come nelle assicurazioni sulla vita 2)La somma investita di cui al punto precedente esiste solo nel sistema contributivo 3) La somma investita di cui al punto precedente non esiste perché i contributi servono a pagare le pensioni, quale che sia il sistema Il sistema contributivo si chiama cosi’ perché: 1) Comporta la costituzione di investimenti individuali, i cui frutti e la cui restituzione alimentano poi la pensione, come se fosse una rendita vitalizia 2) Commisura la pensione ai contributi pagati, pur in assenza di un investimento personalizzato 32 di 239 3) Tutti i lavoratori attivi contribuiscono alla pensione di quelli che si sono ritirati Il sistema retributivo 1) Ancorava la pensione alle ultime retribuzioni e agli anni di lavoro, indipendentemente dai contributi versati 2) Ancorava le pensioni ai contributi versati 3) Ancorava la pensione allo stato di bisogno dell’individuo Il sistema retributivo 1) ha un fondamento logico ben preciso sul piano previdenziale 2) fu una "appropriazione indebita delle eccedenze di contributi esistenti quando i pensionati erano pochi rispetto ai lavoratori attivi 3)e'analogo al sistema contributivo,ma senza investimenti dei contributi Le entrate corrispondenti ai contributi previdenziali 1) vengono usate per pagare le pensioni correnti 2)vengono accantonate in attesa di erogare le pensioni 3) si disperdono a finanziare la spesa pubblica generale Capitolo 2- INDICAZIONI DELLA POLITICA: LEGISLAZIONE ORGANIZZATIVA E DECISORIA NELLA DETERMINAZIONE DEI TRIBUTI (PRINCIPI COSTITUZIONALI E COMUNITARI) 2.1. L’organizzazione legislativa della “funzione tributaria” (riserva di legge, statuto del contribuente e “codificazione”) lo studio del diritto: 1. Coincide con l'apprendimento della legislazione 2. Studia le organizzazioni istituzionali, influenzate anche dalla legislazione 3. Studia le organizzazioni istituzionali, per cui la legislazione è irrilevante Il settore in cui la legislazione può influenzare più direttamente e in 33 di 239 modo suscettibile di controllo documentale le organizzazioni istituzionali 1 di giustizia privata 2 Di sicurezza e di ordine pubblico 3 di determinazione dei tributi 2.1 la legislazione e' onnipotente: 1) nel formalizzare i valori diffusi nel gruppo sociale, imponendoli al giudice 2) nell'esercitare qualsiasi funzione istituzionale, dalla difesa all’ambiente alla determinazione dei tributi 3) nel conseguire qualsiasi obiettivo socialmente rilevante La potestà normativa tributaria si riferisce 1) alla determinazione dei tributi attraverso le aziende 2) alla determinazione dei tributi da parte degli uffici 3) All’emanazione di regole quadro sulla determinazione dei tributi 2.1. In concreto la determinazione dei tributi avviene 1) Con la potestà normativa tributaria 2) con la potestà di imposizione 3) con l'autodeterminazione da parte dei contribuenti integrata dalla potestà di imposizione 2.1. la diversità tra potestà amministrativa di imposizione e potestà normativa tributaria 1) è un necessario riflesso della democrazia e sussiste solo negli ordinamenti democratico-liberali 2) è un riflesso organizzativo di qualsiasi società complessa 3) è tipica degli stati autoritari e totalitari 2.1. La riserva di legge di cui all’art. 23 della costituzione 1. E’ specifica per la materia tributaria 2. Riguarda in genere tutte le prestazioni imposte 3. Riguarda tutte le prestazioni coattive, comprese quelle dovute in base a contratto 34 di 239 2.1 E’ possibile determinare con regolamento alcuni elementi della determinazione della ricchezza ai fini tributari? 1. Si perché la riserva di legge di cui all’art.23 costituzione è relativa 2. Si perché il regolamento è atto legislativo 3. no perché la riserva di legge di cui all’art. 23 costituzione è assoluta. 2.1 L’introduzione di norme legislative in materia tributaria: 1. Deve necessariamente avvenire con leggi ordinarie, e comunque non con decreti legge 2. Segue le procedure generali previste per la legislazione 3. Deve necessariamente avvenire solo una volta l’anno, con la “legge finanziaria” 2.1 Quale dei seguenti atti può regolare normativamente una questione rientrante tra quelle per cui si applica il principio stabilito dall’art. 23 della costituzione?: 1. una circolare ministeriale 2. un regolamento 3. un decreto – legge 2.2. Capacità contributiva come sinonimo di “ricchezza” ed illusione di una sua determinabilità personale complessiva. 2.2 Un tentativo di valutazione globale della situazione economica delle famiglie 1. Non esiste, perché si guarda sempre a fenomeni economici isolati 2. Esiste, in quanto imposto dall’articolo 53 della costituzione 35 di 239 3. Esiste ai soli fini della fruizione agevolata di servizi sociali e altri benefici (ISEE) 2.2 Le classi dirigenti intendono, come sinonimo di capacità contributiva 1. Il reddito complessivo irpef 2. I consumi soggetti a iva 3. Le condizioni patrimoniali familiari di partenza 2.2 Con l’espressione “ capacità contributiva”, anziché “ricchezza” il legislatore costituzionale “storico” 1. Voleva tassare ogni forma di capacità economica 2. Voleva tassare la capacità economica eccedente il minimo vitale 3. Voleva tassare solo i redditi 2.2 L’espressione costituzionale secondo cui “Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva” 1. Implica l’esistenza da qualche parte una “capacità contributiva” di ciascuno di noi 2. È una formula che ribadisce il riferimento dei tributi a manifestazioni di ricchezza 3. È una formula che ribadisce il riferimento dei tributi a manifestazioni di ricchezza, cercando di salvaguardare il “minimo vitale” 2.2 L'art. 53 della costituzione, ed il riferimento al principio di capacità contributiva: 1. Spinge verso la determinazione contabile della ricchezza 2. Spinge verso la determinazione valutativa della ricchezza 3. E' indifferente rispetto alle modalità di determinazione della ricchezza 36 di 239 2.2 Una legge che introduce un tributo collegato a una ricchezza significativa posseduta l’anno scorso 1. E’ meccanicamente incostituzionale perché retroattiva, mentre la tassazione deve riguardare ricchezze esistenti nella vigenza della relativa imposta 2. E’ pienamente legittima, perché il legislatore è sovrano 3. E’ legittima se si può presumere che la ricchezza tassata esista di norma ancora nel patrimonio dei contribuenti. 2.2 Il riferimento costituzionale alla capacità contributiva, in base alla quale “ciascuno” è tenuto a concorrere alla spese pubbliche 1) impone di ricercare appunto la “capacità contributiva” di ciascuno, cioè una entità che ne esprima la condizione economica globale 2) ribadisce la necessità di riferire i tributi a manifestazioni di ricchezza, anche in modo frammentario (redditi, consumi, etc.) 3) indica la necessità di tassare esclusivamente i redditi 2.2 Il principio di capacità contributiva si dirige prima di tutto: 1. al legislatore, affinché introduca tributi connessi a circostanze economicamente rilevanti 2. al contribuente 3. all’amministrazione finanziaria 2.2 L’esenzione fiscale del “minimo vitale”, implicita nel concetto di capacità contributiva: 1. è più efficientemente perseguibile con l’erogazione di sussidi, anziché con la diversificazione del carico tributario 2. è facilmente perseguibile modulando il carico tributario in relazione alla situazione economica ed al bisogno di ciascuno 37 di 239 3. viene effettivamente perseguita modulando il carico tributario in relazione alle situazioni economiche complessive dei singoli individui 2.2 Il principio di capacità contributiva, che commisura i tributi a manifestazioni di ricchezza 1) Si applica a tutti i tributi 2) Non si applica alle imposte 3) Si applica alle imposte, ma non alle tasse in senso stretto 2.3. Legislazione organizzativa e decisoria in materia tributaria. 2.3 L’insistenza sulla “legalità” dell’azione amministrativa , tra l’altro: 1. Ha facilitato l’azione di richiesta delle imposte sulla ricchezza non dichiarata 2. Ha attratto buona parte dei controlli fiscali sull’”evasione interpretativa” , ostacolando il recupero della ricchezza non registrata 3. Ha aumentato il grado di controllo del territorio da parte del fisco 2.3 Per normativa sostanziale tributaria si intende 1. Quella che qualifica giuridicamente gli elementi di ricchezza cui si riferisce la tassazione 2. Quella più importante, e quindi con valore “sostanziale” 3. Quella riguardante i criteri di visibilità della ricchezza, ad es. materiali, giuridici, amministrativo-contabili 38 di 239 2.3. Effettivamente la legge è onnipotente 1. Sulle scale di valori, relativamente a circostante accertate in modo socialmente univoco 2. Sulla conoscenza dei fatti, come se 3. Nell’an e nel quomodo dello svolgimento di operazioni materiali 2.3. La legge manifesta la propria c.d. onnipotenza 1. Nella funzione “decisoria” delle istituzioni giurisdizionali 2. Davanti a qualsiasi istituzione, quali ne siano le mansioni 3. davanti alle istituzioni non giurisdizionali 2.3 La legislazione in materia tributaria: 1) è onnipotente 2) è indispensabile, ma non onnipotente 3) è superflua 2.4. Segue Sopravvalutazione della legislazione e suoi inconvenienti 2.4 Il governo della legge serve a ribadire: 1. Che il consenso viene dalla comunità, cui ci si può sempre riportare 2. Che tutto deve essere regolato dalle norme 3. Che il consenso viene dal basso, anche se poi si ramifica in varie istituzioni 2.4 Dove le aziende non arrivano a determinare contabilmente la ricchezza, il potere legislativo: 1. Tende a demandare la stima all’iniziativa degli uffici 39 di 239 2. Tende a inserire modelli parametrici, che formalizzano e irrigidiscono le stime 3. Tende ad affidare agli uffici una determinazione sostitutiva a carattere contabile 2.4 La legislazione in materia tributaria: 1. E’ del tutto inutile e superflua, se le istituzioni non la seguono 2. E’ un diretto strumento di governo, con cui raggiungere immediatamente il risultato voluto 3. Serve a orientare le istituzioni, e indirettamente anche i privati, come del resto in tutti gli altri settori 2.4 Il preconcetto, presso l’opinione pubblica, dell’onnipotenza della legislazione: 1. rende più facile e controllabile il compito della politica , attraverso la legislazione 2. ostacola il compito della politica, che quindi tende a non legiferare 3. ostacola il compito della politica perché la spinge a legiferare in modo confusionario per soddisfare un po’ tutte le tendenze di opinione 2.4 Il legislatore tributario si preoccupa prima di tutto: 1. Della coerente determinazione della ricchezza ai fini tributari 2. Della coesione sociale e del consenso 3. Dell’equilibrio del bilancio dello stato 2.4 Come collante sociale l'idea di onnipotenza della legge: 1. E’ efficacissima come un tempo furono le idee religiose, patriottiche, politiche o consumistiche 2. E’ un fattore aggregante molto debole perché privo di contenuto valoriale 3. Non ha alcun valore aggregante, anzi divide 40 di 239 L’amministrazione per legge, in materia tributaria 1. E’ sempre impossibile 2. E’ possibile nella misura in cui le leggi si indirizzano alle aziende, ma per gli individui “le tasse si pagano quando qualcuno le richiede 3. E’ possibile sempre, purchè gli individui siano dotati di adeguato senso civico, da far nascere utilizzando esemplari sanzioni sui pochi soggetti controllati 2.5. Vaglio di ragionevolezza della legislazione tributaria da parte della Corte Costituzionale Le censure di legittimità costituzionale sulle disposizioni in materia di determinazione tributaristica della ricchezza : 1. Sono frequenti 2. Sono rare, per una specie di “favore fiscale” 3. Sono rare, per la difficoltà della materia La corte costituzionale in materia di determinazione della ricchezza ai fini tributari Ha dato indicazioni molto preziose Ha dato indicazioni frequenti del tutto fuori luogo E’intervenuta molto raramente con molta timidezza La corte costituzionale in materia tributaria E’ un organo politico con compiti di governo E’ un organo giuridico con compiti di sorvegliare la ragionevolezza delle scelte politiche E’ un organo giuridico con compiti di sostituirsi alle scelte politiche 2.5 La tassazione di alcuni cespiti facilmente determinabili, in presenza di cespiti economicamente simili, ma non altrettanto determinabili, che invece non sono tassati: 41 di 239 1. Sarebbe incostituzionale, per violazione del principio di uguaglianza 2. Sarebbe costituzionale in quanto la diversa determinabilità differenzia le due situazioni 3. E’ comunque costituzionale in nome dell'interesse fiscale al gettito La corte costituzionale 1. Interviene frequentemente, e con grande padronanza dei concetti, sulla determinazione tributaristica della ricchezza 2. Applica, con molta cautela, i propri concetti generali di “razionalità” e “non arbitrarietà” alla determinazione tributaristica della ricchezza Interviene solo su aspetti procedurali e processuali della tassazione 2.6. Determinazione dei tributi e vincoli Europei 2.6 Al legislatore tributario sta più a cuore: 1. L’equilibrio nella ripartizione dei carichi pubblici, cui si collegano consenso e coesione sociale 2. La precisione nella determinazione delle varie forme di ricchezza, le simmetrie concettuali 3. L’efficienza del contenzioso tributario, e la rapidità esauriente del giudizio 2.6 L’appartenenza all’unione europea: 1. Comporta un obbligo di adottare una proporzione tra “stato e mercato”, introducendo o abolendo tributi 2. E’ compatibile con varie possibilità di scelta tra “stato e mercato”, nei singoli stati 3. Comporta l’adesione al modello del welfare, quindi la sanità, l’istruzione, l’assistenza devono essere pubbliche, nei vari stati membri 42 di 239 2.6 L’appartenenza all’Unione Europea: 1. E’ compatibile con l’adozione di qualsiasi tipo di tributo, purché si adotti l’IVA e si escludano i dazi doganali 2. Comporta la possibilità di adottare solo i tributi appartenenti a un elenco stabilito dall’unione europea 3. Comporta il divieto di tributi idonei a distorcere le libertà di circolazione 43 di 239 Capitolo 3 I PRIVATI NELLA DETERMINAZIONE DEI TRIBUTI:ORGANIZZAZIONI AZIENDALI, INDIVIDUI E CONSULENTI 3.1. Determinazione dei tributi attraverso la contabilità di organizzazioni aziendali e istituzionali Quesiti collegati si trovano al par.1.4 e 3.7 per l’evasione dei titolari delle aziende 3.1 L’utilizzazione delle organizzazioni aziendali per la determinazione dei tributi fa leva 1 Sulla loro documentazione contabile 2 Sulla loro struttura di marketing 3 Sulla loro forma societaria La documentazione contabile delle organizzazioni aziendali 1. E’ una esigenza gestionale delle organizzazioni pluripersonali 2. È una esigenza gestionale di tutti gli operatori economici anche individuali 3. E’ un obbligo fiscale per tutti, senza alcuna importanza gestionale Come si pone la tassazione attraverso le aziende rispetto alla tradizione preindustriale della determinazione dei tributi? 1. E’ del tutto priva di precedenti nella tradizione dei tributi 2. E’ in tutto analoga alla precedente tradizione dei tributi che utilizzava sempre formazioni sociali intermedie 44 di 239 3. L’utilizzazione di formazioni sociali intermedie è un punto comune a due determinazioni dei tributi per il resto diversissime 3.1 La tassazione attraverso le aziende ha questo nome in quanto: 1. il fisco si rivolge solo alle aziende, ignorando gli altri contribuenti 2. riguarda la tassazione della ricchezza di cui sono titolari le aziende 3. utilizza le aziende per la tassazione dei redditi e dei consumi dei loro fornitori e clienti 3.1. La tassazione attraverso le organizzazioni aziendali: 1. Ha reso del tutto superflua la precedente determinazione valutativa della base di commisurazione dei tributi da parte di pubblici uffici o loro incaricati 2. ha reso necessario un coordinamento con la precedente modalità valutativa di determinazione dei tributi 3. è il primo passo di una possibile determinazione contabile di tutti i tributi. 3.1. La tassazione attraverso le aziende: 1. si è sostituita armonicamente su tutte le forme di ricchezza alla precedente tassazione valutativa attraverso gli uffici, 2. ha dato luogo ad oggettive sperequazioni tra la ricchezza determinata attraverso le aziende e quella ad esse estranea 3. ha dato luogo, per via dell’elevata evasione, ad una diminuzione complessiva del gettito tributario 3.1 Le aziende e gli operatori economici, rispetto al resto della società, e tralasciando i passaggi intermedi: 1. Acquisiscono redditi, ed erogano spese per consumi 2. Acquisiscono spese per consumi, ed erogano redditi 3. Acquisiscono risparmi, a titolo di ricavi, ed erogano credito 45 di 239 Il concetto di capitalismo mette in ombra 1. L’aspetto finanziario dell’azienda 2. L’aspetto organizzativo e pluripersonale dell’azienda 3. L’utilità sociale dell’azienda Il capitalismo familiare è una espressione usata per indicare 1) le aziende pluripersonali, a proprietà familiare 2) Alle attività di piccolo commercio e artigianato gestite in prevalenza da membri di un nucleo familiare 3) Il capitalismo ben noto alla pubblica opinione, e che quindi le è appunto “familiare” Le organizzazioni aziendali derivano: 1) In genere dallo sviluppo di una attività di lavoro indipendente 2) In genere da decisioni di vertice degli organi politici 3) In genere da decisioni mutualistiche di individui con interessi comuni Tra artigiani e piccoli commercianti che utilizzano dipendenti, e organizzazioni aziendali 1) Esiste una linea di confine netta 2) Esiste una zona grigia fatta di sfumature intermedie 3) Non ci sono distinzioni, appunto perché manca una linea di confine1111 Quello dell’autosufficienza rispetto al titolare 2. Quello della spersonalizzazione della proprietà 3. Quello della presenza di dipendenti 3.1 Per esprimere le dimensioni aziendali, l’indice più usato è 1. Il volume dei ricavi tendenzialmente uguale al fatturato IVA 2. L’importo del capitale sociale e dei debiti 46 di 239 3. Il costo del lavoro dipendente 3.1 La tassazione attraverso le aziende è 1. una eccezione italiana , visto che all’estero la visibilità contabile della ricchezza non viene utilizzata 2. diffusa in tutti i paesi ad economica avanzata, ma lo sbilanciamento sulle aziende è esagerato nel nostro paese rispetto all’intervento valutativo degli uffici 3. svolta in modo analogo in tutti i paesi, con analoghi problemi e drammatizzazione sociale, dove le aziende non arrivano 3.1 Con il passaggio alla tassazione attraverso le aziende, la sua matrice di diritto amministrativo: 1. è svanita, in quanto il compito di applicare i tributi si è spostato sulle grandi strutture aziendali 2. è rimasta ma ha cambiato funzione, passando dall’iniziativa al controllo 3. è rimasta immutata 3.1 L’utilizzazione ai fini tributari della determinazione ragionieristica aziendale della ricchezza 1. E’ opportuna, ma attenua inevitabilmente le capacità valutative degli uffici tributari 2. E’ una opportunità che il fisco deve cogliere, adeguando a questo contesto il proprio intervento valutativo 3. Comporta sperequazioni eccessive ed involontarie tra ricchezza determinabile attraverso le aziende e ricchezza che non è tale: va abbandonata 3.1 3.1 Quando si afferma che la maggior parte del tessuto economico italiano è composto da piccole e medie aziende 47 di 239 1. Ci si riferisce a piccoli commercianti e artigiani non organizzati 2. Ci si riferisce alle piccole aziende a gestione familiare 3. Ci si riferisce alle aziende a gestione manageriale, ma di proprietà (e per certi aspetti di gestione ) familiare 3.12 Per capitalismo familiare si intende 1. Investimento in borsa delle risorse delle famiglie 2. Gestione delle aziende da parte della proprietà 3. Proprietà familiare delle principali aziende, attraverso il controllo delle società in cui si trovano 3.12 Le organizzazioni aziendali del capitalismo familiare italiano 1. Sono paragonabili dimensionalmente alle grandi aziende estere, a proprietà parcellizzata 2. Sono a proprietà familiare, ma con gestione manageriale, il che rende difficile occultare ricchezza al fisco 3. Sono a gestione operativa prevalentemente familiare e quindi consentono ampi margini per l’occultamento di ricchezza al fisco 3.1 Prima della tassazione attraverso le aziende, le imposte: 1. potevano essere applicate meccanicamente, in modo automatico 2. richiedevano valutazioni, alla portata della cultura generale degli operatori del diritto e dell’economia 3. erano applicabili solo conoscendo le teorie sulla tassazione, elaborate e diffuse dagli studiosi di estrazione economica(Einaudi, Pantaleoni, Griziotti, etc). 3.2. Rigidità delle procedure contabili e affidabilità tributaria delle organizzazioni pluripersonali La procedura aziendale più importante cui si collega la determinazione della ricchezza ai fini tributari è 48 di 239 1 Quella di acquisizione dei ricavi 2 Quella di pagamento dei redditi ai collaboratori 3 Entrambe 3.2 Presso le imprese con una certa organizzazione la mancata registrazione degli incassi 1. Non è mai possibile, perchè i dipendenti lo verrebbero a sapere 2. E’ possibile esattamente come nel lavoro indipendente non organizzato 3. E’ possibile quando il titolare tratta direttamente con i clienti, oppure acquisisce contanti dopo aver controllato i dipendenti 3.2 All’interno dell’azienda, man mano che cresce il personale, le aree che si irrigidiscono per prime, con un contrasto di interessi interno, utilizzabile ai fini fiscali, riguardano: 1. I rapporti coi dipendenti e con chi maneggia gli incassi 2. I rapporti tra i soci 3. I rapporti coi fornitori 3.2 L’azienda conosce meglio, e con più sistematicità: 1. le generalità dei fornitori rispetto a quelle dei clienti , salvo che faccia loro credito. 2. le generalità dei clienti rispetto a quelle dei fornitori 3. le informazioni ricavabili utilizzando i poteri del fisco. 3.2 L’affidabilità tributaria della documentazione aziendale e della contabilità dipende 1. Dalle dimensioni dell’azienda, e dai contrasti di interesse interni 2. Dai requisiti formali della documentazione , in termini di inalterabilità, archiviazione elettronica, etc.. 49 di 239 3. Dal rispetto delle regole civilistiche e fiscali sulle “valutazioni di bilancio” 3.2 Sul reddito delle grandi aziende, la maggior parte dei rilievi riguarda 1.Regime giuridico di circostanze registrate 2. Scoperta di ricavi non registrati 3. Utilizzazione di documentazione materialmente contraffatta 3.2 L’azienda che limita le possibilità di nascondere ricchezza al Fisco è: 1. quella in cui si coordinano numerose e distinte individualità 2. quella in cui esiste un ingente ammontare di beni strumentali da coordinare 3. quella in cui devono coordinarsi persone diverse incaricate anche di gestire il denaro 3.2 La tassazione attraverso le aziende 1. E’ efficiente quando ripercorre le procedure adottate dall’azienda stessa per i propri fini 2. E’ efficiente quando fa perno su rilevazioni autonome ai fini fiscali 3. E’ efficiente quanto impone di acquisire , a fini fiscali, informazioni che all’azienda non servirebbero 3.2 La determinazione dei tributi attraverso le aziende 1. non richiede mai libri contabili, basandosi solo sui documenti 2. presuppone sempre libri contabili in cui annotare i documenti 3. richiede comunque documenti talvolta annotati sistematicamente in libri contabili 3.2. Una determinazione documentale della ricchezza senza contabilità 50 di 239 1. E’ possibile, ma non è consentita dall’attuale legislazione 2. E’ possibile e consentita, specialmente per chi non è operatore economico e per operatori minori 3. Non è possibile per definizione 3.2. La tempistica di registrazione delle operazioni all’interno dell’azienda 1. Segue il materiale verificarsi degli eventi da registrare 2. Segue l’emissione o il ricevimento della documentazione 3. Segue il pagamento delle spese e l’incasso dei corrispettivi 3.2. La determinazione della ricchezza attraverso le aziende 1. E’ una eccezione rispetto all’empirismo probabilistico del giudizio di fatto 2. E’ probabilistica, come tutti i giudizi di fatto, ma non comporta ragionamenti per ordine di grandezza, stime 3. E’ probabilistica perché anche la ragioneria è basata su stime 3.3. Riutilizzazione e integrazione, a fini tributari, della documentazione contabile aziendale La tassazione analitico-documentale senza libri contabili, ma solo in base ai documenti, è 1. Inconcepibile, e quindi non prevista 2. Concepibile, ed abitualmente prevista , costituendo il regime ordinario di chi non è operatore economico, e usa documenti emessi dalle controparti 3. Generalizzata per gli operatori economici individuali e le società di persone La determinazione dell’imponibile per gli operatori economici senza libri contabili, ma solo in base all’emissione e conservazione di documenti di entrata e di spesa è 51 di 239 1. Generalizzata per gli operatori economici persone fisiche operanti verso altri operatori economici 2. Del tutto esclusa 3. Concepibile e prevista per particolari categorie di operatori economici individuali con limiti di ricavi 3.3 Quale dei seguenti soggetti è obbligato alla tenuta di scritture contabili specifiche per determinare i propri redditi ai fini tributari 1. Imprenditore individuale agricolo 2. libero professionista 3. ente pubblico territoriale (comune) 3.3 La somma algebrica dei documenti aziendali, su cui si basa la tassazione attraverso le aziende: 1. Ha carattere di certezza, finalmente superando il carattere empiristico-valutativo del giudizio di fatto 2. E’ probabilistica , in quanto non c’è certezza che tutti gli eventi siano stati registrati, né che tutta la documentazione sia genuina, ma offre strumenti di analisi 3. Non costringe a ragionamenti generali per ordine di grandezza, né a stime, pur essendo probabilistica 3.3 L’obbligo contabile fiscale si inserisce su un obbligo civilistico, vigente per molte aziende, il cui inadempimento 1. È rilevante solo in caso di fallimento o di lite tra i soci 2. E’ oggetto di pesanti sanzioni civilistiche 3. E’ oggetto di pesanti sanzioni penali La mancata tenuta della contabilità prevista dal codice civile, in sé, cioè sul piano civilistico: 1. E’ soggetta a sanzioni penali 52 di 239 2. E’ soggetta a sanzioni amministrative 3. Comporta riflessi indiretti in caso di fallimento o altre controversie tra soci o controparti esterne. 3.3 Con l’aumento delle dimensioni aziendali, la prima area ad essere regolarizzata, negli aspetti fiscali 1. Sono i rapporti con i dipendenti 2. Sono i rapporti con i clienti per quanto attiene all’integrale registrazione degli incassi 3. Sono i rapporti con i fornitori, per quanto attiene la genuinità delle fatture passive 3.3 Nella tassazione attraverso le aziende la determinazione della ricchezza 1. E’ diventata esclusivamente documentale e contabile, in quanto le aziende riescono ad arrivare dappertutto 2. E’ ancora prevalentemente indiziaria e presuntiva, come in passato 3. E’ prevalentemente contabile, dove ci sono le aziende, ma deve essere valutativa dove esse non arrivano 3.3 L’uso fiscale della contabilità 1. È efficiente in ogni caso, perché la contabilità consente facilmente il controllo 2. è efficiente fino a che si inserisce su una contabilità tenuta per ragioni economico gestionali 3. è sempre una perdita di tempo e di risorse 3.3 La tassazione attraverso le aziende costituisce 1. Una delle molte esternalità negative delle aziende 2. Una esternalità positiva, di cui i dirigenti delle aziende sono consapevoli 3. Una esternalità positiva, di cui i dirigenti delle aziende, presi dalla gestione, neppure si rendono conto 53 di 239 3.3 Quale tra le imposte che seguono è tipica della tassazione attraverso le aziende, dove la ricchezza emerge dalla rigidità amministrativa degli operatori economici? 1. imposta di registro 2. imposta di bollo 3. imposte di fabbricazione (accise) 4. IVA 5. imposte catastali sui redditi agricoli 3.4. L’innesto sulla contabilità di adempimenti tributari: dai versamenti, alle dichiarazioni 3.4 In linea di principio le dichiarazioni fiscali, nel loro contenuto tipico, hanno valore 1. contrattuale, cioè sono manifestazioni di volontà negoziale diretta a costituire rapporti giuridici. 2. di dichiarazioni di scienza, in merito all’esistenza della ricchezza imponibile 3. di manifestazioni di giudizio in quanto la ricchezza viene dichiarata e inquadrata giuridicamente dal contribuente 3.4 La tassazione ragionieristica della ricchezza attraverso le aziende 1. È conforme alla tradizione della determinazione della ricchezza ai fini tributari, sempre stata contabile e documentale 2. E’ un’eccezione rispetto alla tassazione valutativa attraverso gli uffici, che deve seguire binari diversi 3. E’ un aspetto della determinazione della ricchezza, da coordinare con la tradizionale determinazione valutativa attraverso gli uffici 54 di 239 3.4 Le dichiarazioni fiscali sono 1. Adempimenti di diritto amministrativo 2. Riutilizzazioni di documenti di diritto commerciale per finalità di diritto amministrativo –tributario 3. Adempimenti che l’azienda ha interesse a realizzare per propri fini di controllo interno 3.4 Se il contribuente rettifica, a proprio favore, i dati dichiarati può l'ufficio obiettare che la dichiarazione non è modificabile? 1. si 2. no 3. solo se la modifica è superiore a percentuali stabilite dalla legge 3.4 La dichiarazione dei redditi o la dichiarazione IVA 1. Sono documenti commercial-aziendali riutilizzati ai fini fiscali 2. Sono adempimenti di diritto amministrativo 3. Sono atti negoziali di autonomia contrattuale 3.4 E' ancora ammissibile l'integrazione della dichiarazione (c.d. ravvedimento operoso) quando sono cominciate indagini fiscali nei confronti del contribuente? 1. Si 2. No 3. solo se si tratta di indagini della Guardia di Finanza 3.5. Tassazione attraverso le aziende di ricchezza di terzi:“contribuenti di diritto” e “di fatto” tra rivalse, traslazioni e controversie private con oggetto tributario 3.5 55 di 239 Il lavoratore indipendente, qualificato tributariamente come “impresa” che presta servizi a sostituti d’imposta: 1. Deve emettere fattura e subisce ritenute alla fonte a titolo di acconto 2. Deve emettere fattura, ma non subisce ritenute alla fonte 3. Non deve emettere fattura, ma deve essere pagato in modo tracciabile ed emettere scontrino o ricevuta 3.5 Nell’Iva il “contribuente di fatto”: 1. E’ l’acquirente consumatore 2. E’ il venditore 3. E’ l’acquirente operatore economico 3.5 E’ possibile tassare piccoli commercianti e artigiani attraverso le aziende 1. No, mai 2. Solo quando le aziende sono loro clienti 3. Si sempre, è solo una questione di volontà politica 3.5 L’azienda, per registrare le vendite verso altre aziende, di beni di un certo valore 1.Emette fattura e la registra 2. Registra i corrispettivi, in modo cumulativo 3. Redige un atto notarile, o una scrittura privata autenticata 3.5 L’azienda conosce meglio 1. I fornitori 2. I clienti al consumo 3. Entrambi 3.5 Il contribuente di fatto: 56 di 239 1.È il punto di riferimento degli obblighi giuridici verso il fisco, ma è economicamente estraneo alla ricchezza da tassare 2. E’ il titolare economico della ricchezza da tassare, ma non ha rapporti col fisco, essendo tassato dalla controparte 3. E’ al tempo stesso il titolare economico della ricchezza e la controparte giuridica del fisco 3.5 Il contribuente di diritto effettua, nei confronti del contribuente di fatto, una operazione che si chiama: 1. rivalsa, e che può essere giuridica od economica 2. regresso 3. coobbligazione solidale Il contribuente di fatto nell’IVA civilisticamente, è 1. cliente del contribuente di diritto 2. creditore del contribuente di diritto 3. Fornitore del contribuente di diritto 3.5 La tassazione attraverso le aziende coinvolge: 1. solo i contribuenti in senso stretto, intesi come i titolari della ricchezza colpita 2. anche soggetti estranei alla ricchezza colpita 3. solo contribuenti in senso stretto ed aziende e istituti di credito 3.6. Segue. Sostituto d’imposta e ritenute alla fonte su redditi erogati a terzi:funzione esattiva e segnaletica 3.6 Un provento soggetto a ritenuta a titolo di acconto: 1.Non va evidenziato nella dichiarazione dei redditi del percettore 2. Deve essere evidenziato nella dichiarazione dei redditi del percettore e considerato ai fini della tassazione progressiva 57 di 239 3. Va evidenziato in dichiarazione dei redditi solo ai fini statistici 3.6 Il sostituto d’imposta, civilisticamente, è 1. Creditore del sostituito 2. Debitore del sostituito 3. Fornitore del sostituito 3.6 La ritenuta alla fonte viene effettuata 1. da chi paga il corrispettivo 2. da chi percepisce corrispettivo 3. da chi emette la fattura 3.6 La ritenuta d’acconto è applicata 1. Sul corrispettivo, al netto dei costi 2. sul corrispettivo al lordo dei costi, che sono conosciuti dall’erogante 3 sul reddito netto del percettore 3.6 Le somme soggette alla ritenuta alla fonte a titolo d’acconto 1. Non concorrono a formare il reddito, in quanto già soggette alla ritenuta 2. Concorrono a formare il reddito al netto della ritenuta 3. Concorrono a formare il reddito al lordo della ritenuta, che poi è scomputata 3.6 La ritenuta alla fonte fu effettuata prima di tutto 1. A titolo di imposta, cioè definitivo, che esauriva il carico tributario 2. A titolo di acconto, 3. A titolo definitivo, con facoltà di dichiarazione da parte del contribuente con redditi inferiori 58 di 239 3.6 La ritenuta a titolo di acconto fu introdotta 1. Per la necessità di gettito 2. In funzione di agevolazione tributaria 3. In funzione di imposte progressive e personali 3.6 La ritenuta sui redditi di lavoro dipendente è : 1. Progressiva, per il solito accanimento del fisco sui più deboli 2. proporzionale 3. progressiva per cercare di esaurire il debito tributario evitando adempimenti ulteriori in assenza di altri elementi dell’imponibile 3.6 Un provento soggetto a ritenuta a titolo di imposta: 1. Non va evidenziato nella dichiarazione dei redditi del percettore 2. Deve essere evidenziato nella dichiarazione dei redditi del percettore e considerato ai fini della tassazione progressiva 3. Va evidenziato in dichiarazione a pena di decadenza del beneficio 3.6 La ritenuta alla fonte viene effettuata 1. da chi paga il corrispettivo 2. da chi percepisce corrispettivo 3. da chi emette la fattura 3.6 Quale dei seguenti redditi è soggetto a ritenuta a titolo d'imposta: 1. stipendio di un dipendente comunale 2. canone di locazione di un appartamento 3. interesse su conto corrente bancario di una persona fisica 3.6 Sui redditi di lavoro dipendente la ritenuta alla fonte è 1. A titolo d'acconto con aliquota proporzionale 2. A titolo d'imposta 3. A titolo d'acconto con aliquote progressive 59 di 239 3.6 I redditi maggiormente soggetti a ritenuta d’acconto sono quelli di lavoro dipendente e professionale, perché 1. Il legislatore ha voluto favorire il lavoro indipendente “di impresa” 2. Il lavoro dipendente e quello professionale hanno un maggior valore aggiunto rispetto ai costi 3. Il legislatore era spinto da esigenze di gettito 3.6 La base di applicazione della ritenuta fiscale è rappresentata 1. Dal corrispettivo dovuto al fornitore 2. Dal corrispettivo dovuto al fornitore , la netto dei costi diretti 3. Dal corrispettivo dovuto al cliente, al lordo dei costi 3.6 Quale ritenuta alla fonte esclude la progressività del tributo 1. Quella d’acconto 2. Quella d’imposta 3. Entrambe 3.6 L’obbligo di effettuare ritenute alla fonte sui redditi, su redditi dove esse sono oggettivamente previste 1. grava su qualsiasi soggetto erogatore di redditi 2. opera solo se l’erogatore di tali redditi è un’impresa, una società, o un ente assimilato 3. opera solo sulle società, o sulle aziende organizzate 3.6 La ritenuta d’acconto sui corrispettivi pagati da un’impresa a un autotrasportatore 1. È dovuta, perché l’autotrasportatore è fiscalmente un libro professionista 2. Non è dovuta, per agevolare “gli autonomi”, anche se titolari fiscalmente di attività considerate di impresa 60 di 239 3. Non è dovuta, perché, essendo praticata sui corrispettivi al lordo dei costi, comporterebbe crediti di imposta 3.6 Chi ha ritenute d’acconto eccedenti le imposte dovute a consuntivo: 1. finisce a credito verso il fisco 2. finisce in perdita per colpa delle ritenute 3. gode di un incentivo fiscale. 3.6 La qualificazione dell’impresa e del lavoro artistico o professionale: 1. è unitaria ai fini IVA e delle imposte sui redditi 2. cambia nell’IVA rispetto alle imposte sui redditi 3. dipende dal diritto commerciale e si riflette variamente nell’IVA e nelle imposte sui redditi La ragione per cui la ritenuta d’acconto è prevista sui redditi di lavoro autonomo ed esclusa sui redditi di impresa è: 1. Il favore verso l’attività produttiva imprenditoriale, visto che le ritenute si applicano comunque ai redditi netti 2. La minore capacità delle imprese, con minor valore aggiunto rispetto ai professionisti, di assorbire finanziariamente ritenute commisurate ai corrispettivi lordi 3. La maggiore organizzazione delle imprese, che le rende fiscalmente più affidabili, anche senza subire ritenute In linea generale la ritenuta d’acconto sul corrispettivo percepito da un lavoratore indipendente – imprenditore , ad esempio un artigiano 1. Deve essere effettuata chiunque sia il cliente 2. Deve essere effettuata se il cliente è un operatore economico o un “sostituto d’imposta” 3. Non deve essere effettuata, in quanto il percettore ha una posizione fiscale “di impresa”. 61 di 239 3.7. Ricchezza fiscalmente non registrata dai titolari di organizzazioni aziendali (ipotesi sulla “grande evasione”) L'evasione da occultamento di ricchezza riguarda 1. La registrazione omessa o alterata di vicende materiali 2. L'interpretazione di eventi registrati o palesi 3. Solo la contraffazione delle fatture passive o di altri documenti registrati 3.7 Una posizione di “pareggio fiscale”, cioè di ricavi uguali ai costi 1. E’ più credibile per un produttore di pompe idrauliche 2. E’ più credibile per un pasticcere 3. E’ sempre indizio di ricchezza non registrata, a prescindere dalle dimensioni aziendali 3.7 L’azienda intesa come gruppo di persone, cioè come organizzazione 1. Nasconde ricchezza al fisco per i propri bisogni personali 2. Può essere usata dal titolare per nascondere ricchezza al fisco per i propri bisogni personali 3. Non può essere usata per nascondere ricchezza al fisco, non avendo bisogni personali Un’azienda pluripersonale in perdita 1. E’ più credibile di un lavoratore indipendente in perdita 2. E’ meno credibile di un lavoratore indipendente in perdita 3. E’ credibile come un lavoratore indipendente in perdita Il motivo della maggiore credibilità di un’organizzazione aziendale in perdita, rispetto a un lavoratore indipendente in perdita: Sta nell’esigenza di conservare l’avviamento dell’organizzazione Sta nella mancata prestazione di lavoro da parte del titolare Sta nel maggior controllo del fisco 62 di 239 3.7 In un supermercato a conduzione padronale la mancata registrazione degli incassi 1. Non è mai possibile perché si passa attraverso il personale di cassa 2. E’ possibile per tutti gli incassi, compresi quelli in moneta elettronica, dopo che il titolare ha controllato la loro completa acquisizione da parte del personale di cassa 3. E’ possibile per gli incassi in contanti, dopo che il titolare ha controllato la loro completa acquisizione da parte del personale di cassa Una censura di omessa fatturazione IVA può comportare: 1. Solo una questione di fatto 2. Solo una questione di diritto 3. Una questione di fatto o di diritto a seconda del motivo addotto dal contribuente 3.7 L'evasione da occultamento riguarda 1. La registrazione omessa o alterata di vicende materiali 2. L'interpretazione di eventi registrati o palesi 3. Solo la contraffazione delle fatture passive o di altri documenti registrati Man mano che le dimensioni organizzative dell’azienda crescono, una stima valutativa di credibilità esteriore dei dati dichiarati è: 1. Più agevole ed immediata , viste le maggiori dimensioni 2. Più difficile proprio per la maggiore complessità aziendale 3. Sempre la medesima Al crescere delle dimensioni aziendali , con l’aumento degli addetti all’organizzazione è verosimile che la quota di ricchezza occultata al fisco 1. Aumenti 2. Resti uguale 3. Diminuisca 63 di 239 Al crescere delle dimensioni aziendali , con l’aumento degli addetti all’organizzazione è verosimile che in assoluto l’eventuale ricchezza occultata al fisco 1. Aumenti 2. Resti uguale 3. Diminuisca 3.7 Una azienda nasconde ricchezza al fisco: 1. Per le proprie esigenze personali 2. Per le esigenze personali del titolare 3. Per le esigenze personali del titolare oppure per coprire spese aziendali non dichiarabili come tali Quanto a interferenze con la gestione amministrativa aziendale, e il suo controllo interno, è più pratico occultare ricchezza al fisco 1. Registrando documenti per spese in tutto o in parte fittizie 2. Omettere la rilevazione di ricavi 3. Sia registrando documenti fittizi sia omettendo ricavi Quanto a rilevabilità da parte del fisco in sede ispettiva è più rischioso occultare ricchezza al fisco 1. Registrando documenti per spese in tutto o in parte fittizie 2. Omettendo la rilevazione di parte dei ricavi 3. Analogamente sia per omessa registrazione di ricavi che per costi gonfiati 3.7 E’ più probabile che una grande impresa di appalti pubblici: 1. evada le imposte occultando gli incassi 2. evada le imposte registrando spese fittizie 3. evada le imposte anticipando la deduzione degli ammortamenti 64 di 239 3.8. Ricchezza non registrata per finalità aziendali e “costo dei tributi” 3.8 L’organizzazione aziendale come tale, a carattere pluripersonale: 1. Non nasconde ricchezza al fisco, in quanto non ha consumi personali da soddisfare 2. Non nasconde ricchezza al fisco, per mancanza di bisogni personali, ma può farlo per sostenere costi non confessabili come tali 3. Evade come tutti, se ne ha la possibilità, allo scopo di destinare i proventi alle sue spese personali e familiari 3.8 Il cuneo fiscale tra costo del lavoro e salario netto: 1. E’ modesto, e non spaventa nessuno 2. E’ molto elevato, quasi la metà del costo del lavoro, ma non ci sono espedienti per evitarlo 3. E’ elevato e provoca assunzioni per compensi inferiori al reale oppure altre modalità di evasione aziendale 3.8 Il comportamento prudente del titolare di una piccola organizzazione, che vuole ridurre il costo del lavoro d’accordo coi dipendenti, pagandoli “in nero”: 1. e’ quello di pagare totalmente in nero alcuni dipendenti di particolare fiducia 2. è quello di pagare in nero i dipendenti meno fidati 3. è quello di erogare fuori busta 3.8 Come si chiama la remunerazione del lavoro dipendente? 1. Stipendio, che è pari al costo del lavoro 2. Stipendio, che però è solo una quota del costo del lavoro 3. Costo del lavoro 3.8 65 di 239 Il “cuneo fiscale” è 1. La differenza tra lo stipendio netto e lo stipendio lordo 2. La differenza tra il costo del lavoro e lo stipendio lordo 3. La differenza tra stipendio lordo e netto 3.9. L’interpretazione come qualificazione giuridica della ricchezza nella cornice di concetti economici I primi a interpretare le norme tributarie, nella scansione procedurale della determinazione dei tributi,sono 1 i giudici 2. gli uffici fiscali 3. i contribuenti e i loro consulenti L’attività interpretativa 1) E’ riservata alle organizzazioni istituzionali 2) Viene effettuata solo dai privati 3) Viene effettuata sia dai privati sia dalle organizzazioni istituzionali In un sistema di autodeterminazione dei tributi l’interpretazione dei privati 1) Passa in secondo piano 2) E’ particolarmente evidente 3) Non presenta particolari differenze rispetto al diritto civile L’interpretazione comporta prima di tutto: 1) Giudizi di meritevolezza sociale e politica, approvazione o disapprovazione 2) Sempre e comunque una elaborazione intellettuale, magari impercettibile, ma ineliminabile 3) Meccanica applicazione, senza alcuna elaborazione intellettuale 66 di 239 L’interpretazione delle regole per la qualificazione giuridica della ricchezza ai fini tributari: 1. Segue le regole ordinarie discendendo automaticamente dalla legge, senza margini di valutazione 2. Comporta le consuete valutazioni svolte dal giudice tra vari argomenti letterali e logico sistematici 3. Comporta le consuete valutazioni tra argomenti letterali e sistematici, ma effettuate da soggetti che a differenza del giudice non sono “indipendenti” La “non indipendenza” delle organizzazioni istituzionali tributarie rispetto all’interpretazione legislativa 1) E’ una contingente disfunzione di questo settore 2) E’ una normale conseguenza della natura non giurisdizionale di queste istituzioni in quanto l’indipendenza esiste solo per il giudice 3) E’ una conseguenza dell’autodeterminazione dei tributi Ai fini della determinazione della base imponibile dei tributi, i rapporti giuridici di diritto privato: 1) sono rilevanti così come sono per il contesto civilistico di riferimento, basato sui rapporti tra le parti 2) sono rilevanti , in senso economico, come manifestazioni di ricchezza, definita però giuridicamente 3) sono irrilevanti, in quanto il diritto tributario è materia di diritto amministrativo, mentre essi attengono ai rapporti tra privati 3.9 L'evasione in senso materiale, derivante da una rappresentazione distorta della realtà, riguarda: 1. Questioni di diritto 2. Questioni di fatto 3. Ogni maggiore imposta accertata Ai fini della tassazione, i rapporti giuridici di diritto privato: 1) sono rilevanti così come sono, e come tali costituiscono un presupposto per conoscere la tassazione 2) sono rilevanti come manifestazioni di ricchezza 67 di 239 3) sono irrilevanti, in quanto il diritto tributario è materia di diritto amministrativo, mentre essi attengono ai rapporti tra privati 3.9 I concetti tributaristici per orientarsi nelle tipologie di operazioni della tassazione attraverso le aziende: 1. Sono quelli di cessioni di beni e prestazioni di servizi 2. Sono quelli civilistici, in relazione alla tipologia di contratto posta in essere, cui rinvia il diritto tributario 3. Sono quelli di credito riscosso e di debito pagato 3.9 Nei rapporti tra imprese, il corrispettivo di una prestazione, costituisce: 1. Un elemento positivo del reddito del cliente, un elemento negativo del reddito del fornitore 2. Un elemento positivo del reddito del fornitore, un costo di produzione per il cliente 3. Un elemento positivo del reddito del fornitore una spesa di consumo per il cliente 3.9 Le correlazioni concettuali, le c.d. “simmetrie” della tassazione attraverso le aziende 1. Operano solo nei rapporti interni al diritto tributario nazionale 2. Operano anche nei rapporti con controparti estere per ragioni logiche 3. Operano anche nei rapporti con controparti estere, anche in relazione al divieto di discriminazione, e salve cautele antiabuso 3.10. Segue: inquadramento giuridico in funzione della convenienza tributaria, “evasione interpretativa ed elusione” come comportamenti aziendali e “diversivi istituzionali” (rinvio) 3.10 68 di 239 L’elusione fiscale riguarda 1) Ricchezza non registrata , come incassi nascosti, o costi fittizi, scavalcando le procedure aziendali 2) Ricchezza registrata , ma qualificata giuridicamente in modo erroneo in modo da risparmiare imposte, un regime giuridico più vantaggioso 3) Ricchezza registrata in modo formalmente corretto, ma contrario allo spirito del sistema, alla “ratio legis” 3.10 E’ più probabile che una grande impresa siderurgica: 1) evada le imposte occultando gli incassi 2) evada le imposte registrando costi generali fittizi 3) evada le imposte anticipando la deduzione degli ammortamenti 3.10 L’elusione fiscale ha a che fare 1. Con ricchezza nascosta , che ad arte non viene dichiarata, occultandola con accorgimenti materiali 2. Con scappatoie giuridiche formalmente regolari, ma contrarie allo spirito della legge 3. Errori fortuiti, compiuti in buona fede, inavvertitamente 3.10 La ricchezza fiscalmente non registrata, cioè l’evasione fiscale da mancata annotazione degli incassi, contraffazione delle fatture passive, è una questione: 1. Di diritto, nel senso che attiene all’interpretazione normativa 2. Di fatto, anche se rilevante per il diritto 3. Di mero fatto, irrilevante per il diritto 3.10 La disposizione contro l’elusione fiscale, ed in genere l’applicazione del principio del c.d. “abuso del diritto” possono essere considerate 1. “Norme sostanziali”, in quanto riguardano normali questioni interpretative, cioè “di diritto” 2. “Norme sostanziali” anche se involgono questioni interpretative sui i principi del sistema 69 di 239 3. Norme procedurali, perché coinvolgono l’azione amministrativa 3.10 L’abuso del diritto e l’elusione fiscale 1. Sono sostanzialmente la stessa cosa, in quanto questioni di diritto 2. L’abuso è una questione di fatto, l’elusione una questione di diritto 3. Sono entrambe questioni di fatto 3.10 L'evasione interpretativa: 1. Riguarda determinazione presuntiva di ricchezza non registrata 2. Riguarda l'Inquadramento giuridico di ricchezza registrata 3. Riguarda ogni tipo di evasione non risultante da prove documentali 3.11. Ricchezza non registrata, contestazioni interpretative e “monitoraggio fiscale” nei rapporti internazionali 3.11 I non residenti sono soggetti a imposte sui redditi in Italia? 1) si, per i soli redditi prodotti in Italia 2) no 3) si, in ogni caso 3.12. Riepilogo: ricchezza non registrata e contestazioni interpretative nelle simmetrie della tassazione attraverso le aziende 3.12 70 di 239 La mancata registrazione fiscale di una operazione economica tracciabile, alla luce del sole, che l’interessato pensa non sia rilevante fiscalmente dà luogo: 1. a una contestazione interpretativa, in quanto relativa a ricchezza palese, giuridicamente inquadrata dal contribuente, che si è comportato coerentemente a una tesi giuridica 2. a una ricchezza non registrata, come gli incassi in nero 3. a una elusione fiscale L’arbitraggio fiscale 1 Consiste in qualsiasi evasione basata su documenti fittizi 2 Consiste nello scambio tra un regime giuridico più oneroso e uno meno oneroso, ed è sempre elusivo 3 Consiste nello scambio di un regime giuridico più oneroso con uno meno oneroso, e non è necessariamente elusivo 3.12 L’utilizzazione della contabilità aziendale nella determinazione tributaristica della ricchezza provoca sperequazioni poco gestibili davanti alle quali: 1. è possibile abbandonare la determinazione ragionieristica attraverso le aziende, puntando solo su quella attraverso gli uffici 2. occorre superare le sperequazioni, incentivando la valutazione amministrativa della ricchezza non rilevata ragionieristicamente attraverso le aziende 3. E’ possibile generalizzare la determinazione ragionieristica attraverso tracciabilità, imposizione di contabilità, contrasto di interessi e analoghi istituti I contribuenti, nella tassazione attraverso le aziende vengono considerati 1) Ognuno per proprio conto , autonomamente per ciascun periodo di imposta 2) Dando una certa rilevanza a vicende di altri periodi di imposta e altri contribuenti 3) Dando una certa rilevanza a vicende di altri periodi di imposta, ma non di altri contribuenti 71 di 239 3.12 Le difficoltà nella determinazione tributaristica della ricchezza sussistono 1. su quella non raggiunta dalle procedure contabili delle aziende 2. su quella rilevata dalle aziende e giuridicamente inquadrata in modo forzato, per convenienza tributaria 3. su quella delle persone fisiche non esercenti attività d’impresa (ad esempio risparmiatori e proprietari di immobili) 3.12 La determinazione tributaristica della ricchezza è “distorsiva” 1. Quando adotta soluzioni che ripugnano alle scale di valori diffuse nell’ambiente sociale 2. Quando fa dipendere la tassazione da variabili non economiche, ma giuridico formali 3. Quando conduce a un carico fiscale intollerabile 3.12 Stabilire se il corrispettivo di una prestazione sia stato pagato parzialmente o totalmente “in nero” E’ una questione di diritto, visto che rileva nella prospettiva di istituzioni giuridiche E’ una questione di diritto in quanto attiene al regime giuridico di vicende palesi E’ una questione di fatto, in quanto attiene all’accertamento di eventi materiali 3.12 La tassazione attraverso le aziende è inefficiente 1. Solo nel lavoro indipendente , dove l’organizzazione manca, ed il cliente è un consumatore finale 72 di 239 2. Nel lavoro indipendente di cui al punto 1, e nei confronti degli imprenditori in grado di scavalcare la gestione aziendale per nascondere ricchezza al fisco 3. In tutti i settori, e deve essere superata con un ritorno alla tassazione attraverso gli uffici 3.13. Dove le aziende non arrivano: l’inutile “ragionierizzazione” dei lavoratori indipendenti (il diversivo della “contabilità fiscale”) Quando diminuisce il numero degli addetti all’organizzazione aziendale: 1. Si va verso il lavoro indipendente, che non presenta alcun aspetto organizzativo 2. Si va verso il lavoro indipendente, che non organizza persone, ma soltanto beni strumentali e merci, non costituenti azienda 3. Si va verso il lavoro indipendente, dove l’azienda sussiste soltanto come organizzazione di beni strumentali e merci Il lavoratore indipendente, come l’artigiano o il piccolo commerciante: 1) Ha una azienda solo in senso materiale 2) Non ha una azienda in alcun senso 3) Ha una azienda come organizzazione pluripersonale Il successo della tassazione attraverso le aziende presuppone 1. La possibilità del fisco di appoggiarsi su una documentazione che l’organizzazione aziendale ha interesse a tenere per motivi propri 2. L’imposizione legislativa di contabilità fiscali a chi non ne ha alcun bisogno gestionale 3. La valutazione presuntiva da parte del fisco della ricchezza transitata attraverso le aziende 73 di 239 Davanti alla platea di piccoli commercianti e artigiani, il legislatore della tassazione attraverso le aziende 1. Li ha considerati come “imprese”, fingendo che il problema non ci fosse 2. Di base li ha considerati come professionisti intellettuali, senza obblighi contabili 3. Di base li ha assoggettati a regimi forfettari, analoghi a quelli catastali 3.13 Al diminuire dei ricavi aziendali, e a parità delle altre condizioni, la quota di ricchezza nascosta al fisco, rispetto a quella totale effettivamente transitata attraverso l’impresa 1. Resta uguale 2. Diminuisce 3. Aumenta 3.13 Un lavoratore indipendente, con una piccola organizzazione, che vuole omettere in parte la registrazione dei ricavi può occultare più difficilmente 1. Gli acquisti di merci 2. Gli acquisti di servizi imprenditoriali 3. L’utilizzazione di lavoro dipendente 3.13 La percentuale di ricchezza fiscalmente registrata dai “lavoratori indipendenti” non organizzati operanti verso consumatori finali: 1. E’ irrisoria per via del mancato intervento sistematico degli uffici tributari 2. E’ di una certa consistenza, in buona misura per il martellamento propagandistico della “lotta all’evasione in TV”. 3. E’ di una certa consistenza grazie all’attività effettiva di controllo del territorio da parte del fisco 3.13 74 di 239 L’elemento di forza del fisco verso i lavoratori indipendenti non organizzati è: 1. la scarsa verosimiglianza economica della loro posizione esteriore 2. la facilità di reperire prove documentali dell’occultamento dei ricavi 3. la facilità di elaborare medie di settore molto convincenti nel caso concreto 4. la difficoltà di manipolare le registrazioni contabili 3.13/7.5 L’accertamento di maggiori ricavi non registrati di un lavoratore indipendente rileva in genere 1. Sia per le imposte dirette sia per l’IVA 2. Solo per le imposte dirette 3. Solo per l’IVA 3.13 I lavoratori indipendenti, senza organizzazione, sono fiscalmente pericolosi nel senso di poter omettere la registrazione fiscale della ricchezza 1. Soprattutto quando operano con privati consumatori finali 2. sempre 3. soprattutto quando operano con aziende 3.13 La percentuale di ricchezza fiscalmente registrata dai “lavoratori indipendenti” non organizzati operanti verso consumatori finali: 1. E’ irrisoria per via del mancato intervento sistematico degli uffici tributari 2. E’ di una certa consistenza, in buona misura per il martellamento propagandistico della “lotta all’evasione in TV”. 3. E’ di una certa consistenza grazie all’attività effettiva di controllo del territorio da parte del fisco 3.13 75 di 239 Rispetto alla massa di ricchezza non registrata dove le aziende non arrivano 1. Il sospetto di grande evasione dei titolari di organizzazioni ha un importante “valore simbolico” 2. La grande evasione dei titolari di organizzazioni è una parte prevalente 3. La grande evasione dei titolari di organizzazioni non esiste 3.13 Dove le aziende non arrivano, la quota di ricchezza registrata 1. E’ bassa, rispetto alla sistematicità della presenza valutativa delle istituzioni fiscali 2. E’ alta rispetto alla presenza valutativa del fisco, perché i titolari si mettono una mano sulla coscienza e vogliono contribuire alle spese pubbliche 3. E’ alta rispetto alla presenza valutativa reale del fisco grazie all’intensità della comunicazione mediatica 3.13 In un contesto di tassazione attraverso le aziende, le valutazioni della ricchezza non registrata, che sfugge alle loro rilevazioni ragionieristiche: 1. Sono state abbandonate 2. Sono state gestite serenamente, utilizzando anche la documentazione contabile come indizio 3. Sono state forzatamente adeguate in parametri numerici di partenza, in modo da “ragionierizzare le stime” 3.13/7.5 Un lavoratore indipendente, con una piccola organizzazione, che vuole omettere in parte la registrazione dei ricavi può occultare più difficilmente 1. Gli acquisti di merci 2. Gli acquisti di servizi imprenditoriali 3. L’utilizzazione di lavoro dipendente 3.13 I piccoli commercianti e gli artigiani 76 di 239 1. non hanno una azienda in nessun senso 2. Hanno un’azienda intesa come gruppo di persone, con le sue rigidità organizzative 3. Hanno una azienda solo come insieme di beni materiali e rapporti giuridici 3.13 La contabilità è stata imposta anche ai lavoratori indipendenti perché 1. Anche su di essi funziona in modo molto efficiente, 2. Non si sapevano trovare altre soluzioni e quindi ci si è ispirati alla tassazione attraverso le aziende 3. Si doveva compiacere in questo modo il “partito degli evasori”, nonché cercare consenso tra i commercialisti 3.13/7.5 La posizione fiscale del venditore di pizza a taglio è: 1) attività di impresa 2) attività di lavoro autonomo 3) attività non commerciale 3.13/7.5 La qualificazione tributaristica tra attività di impresa e lavoro autonomo, e la gestione amministrativa da parte del fisco: 1. Sono separate tra imposte sui redditi e IVA 2. Sono unitarie tra imposte sui redditi ed IVA, con una dichiarazione permanente sulle caratteristiche rilevanti ai fini dei due tributi 3. Sono unitarie tra imposte sui redditi ed IVA, ma i dati si alimentano solo attraverso le dichiarazioni annuali Il titolare di un negozio di pasticceria aperto al pubblico: 1. non ha una azienda affatto, ma vive di lavoro 2. ha una azienda ma solo sul piano materiale, delle attrezzature, merci etc. 3. gestisce una organizzazione pluripersonale che ne limita fortemente le possibilità di occultare gli introiti al Fisco 77 di 239 3.13 L'attività di parrucchiere per signora, ai fini tributari, è 1) di lavoro autonomo 2) d'impresa 3) di godimento di capitale 3.13 Davanti alla platea di piccoli commercianti e artigiani, il legislatore della tassazione attraverso le aziende Li ha considerati come “imprese”, fingendo che il problema non ci fosse Di base li ha considerati come lavoratori autonomi, senza obblighi contabili Di base li ha assoggettati a regimi forfettari 3.13/7.5 I lavoratori indipendenti, senza organizzazione, sono fiscalmente pericolosi nel senso di poter omettere la registrazione fiscale della ricchezza 1) Soprattutto quando operano con privati consumatori finali 2) sempre , in ogni caso, perché la possibilità di evadere dipende dalle loro dimensioni 3) soprattutto quando operano verso organizzazioni aziendali o istituzionali 3.13 La determinazione della ricchezza dove le aziende non arrivano 1. E’ effettuabile in base alle consuete modalità contabili, usate da parte degli uffici 2. E’ effettuabile in base alla tradizionale stima della ricchezza, come è sempre avvenuto 3. E’ effettuabile utilizzando anche le informazioni contabili come indizio presuntivo, per una valutazione per ordine di grandezza L’intervento degli uffici tributari dove le aziende non arrivano , soprattutto sul “lavoro indipendente”: 78 di 239 1. E’ soddisfacente sia sul piano qualitativo sia su quello quantitativo 2. E’ più soddisfacente sul piano quantitativo che su quello qualitativo Qualitativamente è nel complesso accettabile, ma privo di sistematicità quantitativa I ricavi e i redditi dichiarati dai lavoratori indipendenti operanti al consumo finale 1) Sono irrisori, nonostante l’intensa e capillare attività valutativa svolta dagli uffici tributari 2) Sono palesemente inferiori alla realtà, ma sorprendentemente elevati rispetto al livello di intervento valutativo degli uffici 3) Sono irrisori per la notoria carenza di senso civico di queste categorie di operatori economici Un lavoratore indipendente in perdita fiscale, rispetto a una organizzazione in perdita fiscale 1. E’ una eventualità anomala, per varie ragioni oggetto di altro quesito 2. E’ una eventualità del tutto normale, come per l’organizzazione aziendale E’ una eventualità economicamente molto più normale, vista la debolezza economica del lavoratore indipendente 3.14. Segue. Mancata registrazione degli incassi nel lavoro indipendente verso consumatori finali 3.14/5.16 La ricchezza non registrata, utilizzando documenti fittizi, è piu’ verosimile: 1. Presso organizzazioni di una certa dimensione 2. Presso lavoratori indipendenti operanti con consumatori finali 3. Presso artisti e professionisti 79 di 239 3.14 Per il cliente consumatore finale, che effettua un pagamento senza ricevere ricevuta fiscale o scontrino: è soggetto a sanzioni non è soggetto a sanzioni è soggetto a sanzioni solo se il corrispettivo supera certi importi 3.14 Le scritture contabili previste per i professionisti, avvocati, medici, architetti etc. 1. Ricalcano un obbligo previsto dal codice civile 2. Sono solo una sovrastruttura imposta dalla legge tributaria 3. Sono imposti solo dalla legge tributaria, ma si inseriscono su una necessità gestionale dei professionisti 3.14 La contabilità dei lavoratori indipendenti si presenta in genere come 1. Formalmente regolare, ma economicamente non verosimile 2. Formalmente irregolare e confusionaria, ma economicamente verosimile 3. Economicamente verosimile e formalmente ineccepibile 3.14 Un pasticcere tenderà ad evadere il fisco: 1. registrando documenti fittizi 2. nascondendo i ricavi 3. applicando indebitamente regimi fiscali di esenzione su ricchezza registrata 3.14 La ricchezza non raggiunta dalla determinazione ragionieristica attraverso le aziende 1. E’ esclusivamente quella del lavoro indipendente prestato al consumo finale 2. Riguarda sia il lavoro indipendente al consumo finale sia le somme nascoste dal titolare dell’azienda 80 di 239 3. Riguarda tutti i casi di “maggiore imposta” accertata, anche per questioni di diritto su ricchezza palese 3.15 Al crescere del reddito l’impatto della ricchezza fiscalmente non registrata sul tenore di vita 1. Aumenta 2. Diminuisce 3. Resta uguale 3.15 Se gli adempimenti fiscali sono eccessivi 1. Le aziende si ribellano, 2. Le aziende si spezzano, ma adempiono, casomai protestano i proprietari 3. Le aziende davanti ad adempimenti fiscali eccessivi li boicottano 3.15. La ricchezza senza determinabilità contabile né basi fisse:riflessi tributari dei cambiamenti del lavoro Il lavoro indipendente al consumo finale, privo di organizzazione 1) Non è mai stato diffuso, e scomparirà presto a seguito della diffusione di aziende di servizi 2) Si sta adattando all’economia digitale, ed è alimentato dalla deindustrializzazione e da nuovi precariati 3) E’ stato diffuso, ma è in diminuzione 3.15 In genere chi nasconde ricchezza ai fini tributari 1. Ne mantiene una precisa memoria contabile 2. La acquisisce e la annota per ordine di grandezza 3. La acquisisce e tende poi a dimenticare Ai fini della credibilità della ricchezza registrata dai lavoratori indipendenti: 81 di 239 1. un carrozziere e un idraulico sono sullo stesso piano perché lavorano entrambi con consumatori finali 2. E’ più visibile il carrozziere, con una “visibilità materiale” e una costanza di impegno nel tempo, mentre l’idraulico può lavorare in modo discontinuo, non essendo legato a un luogo fisico. 3. E’ più visibile l’idraulico, sempre a disposizione dei clienti 3.15 Sulla ricchezza non determinata attraverso le aziende, il tasso di adempimento, rispetto alla sistematicità della richiesta amministrativa delle imposte è: 1. Soddisfacente, senza una apprezzabile evasione 2. Abbastanza alto, anche se con una evidente evasione, per via del senso civico degli interessati 3. Abbastanza alto, anche se con una evidente evasione, per via di una elevata pressione mediatica 3.16. La consulenza sulla determinazione dei tributi: la “tassazione attraverso i commercialisti” 3.16 Nella tassazione attraverso le aziende, i professionisti 1. Sono fortemente responsabilizzati dalla normativa fiscale nella corretta registrazione della ricchezza dei loro clienti , specie piccoli artigiani e commercianti 2. Non sono investiti di alcuna funzione di garantire la correttezza degli adempimenti fiscali 3. Sono investiti di alcune funzioni di verifica documentale di alcuni oneri e detrazioni, nonché di canalizzazione di documenti 3.16 Il commercialista abitualmente serve a: 1) registrare e comunicare al fisco la ricchezza che il contribuente decide di palesare 2) individuare trucchi per nascondere al fisco la ricchezza 82 di 239 3) cercare, come incaricato del fisco, indizi di ricchezza occultata 3.16 La consulenza fiscale riguarda: 1) prevalentemente il regime giuridico della ricchezza palese o addirittura dichiarata 2) i migliori sistemi per nascondere la ricchezza 3) prevalentemente l’assistenza contro le rettifiche fiscali La gran massa dei professionisti tributari svolge 1. Contabilità e adempimenti per lavoratori indipendenti e micro aziende 2. Consulenza fiscale ad aziende amministrativamente autosufficienti 3. Dichiarazioni dei redditi a lavoratori dipendenti , con oneri deducibili e altri redditi 3.16 Il consulente fiscale del lavoratore indipendente verso consumatori finali: 1) tende a spingerli ad essere credibili in modo da evitare successivi fastidi 2) cerca di far loro dichiarare redditi più bassi possibile sperando di poter aumentare il proprio compenso 3) Cerca di far loro dichiarare il più possibile per evitare sanzioni tributarie a suo carico Ci sono sanzioni a carico del professionista se i clienti dichiarano troppo poco? Si in modo ordinario e automatico No, mai Solo se il professionista concorre nella violazione tributaria Nella determinazione dei tributi, il commercialista svolge, rispetto al lavoratore indipendente Le stesse funzioni sia tributarie sia gestionali svolte dal contabile di aziende pluripersonali 83 di 239 Funzioni tributarie simili a quelle del contabile di aziende pluripersonali, ma senza essere coinvolto nella gestione dell’attività Funzioni tributarie del tutto diverse dal contabile di aziende pluripersonali 3.16 La gran massa dei professionisti in materia tributaria svolge adempimenti: 1) giuridico-contabili 2) giuridico-forensi 3) meramente contabili 3.16 La confusione e il disorientamento sulla determinazione tributaristica della ricchezza: 1. Avvantaggiano tutti i professionisti indiscriminatamente, creando lavoro 2. Avvantaggiano la nicchia di professionisti operanti verso grandi aziende 3. Danneggiano economicamente la generalità dei professionisti La complicazione negli adempimenti tributari e nella gestione del relativo contenzioso 1. Ricade sul cliente, cui il consulente riesce a ribaltare tutti i relativi costi 2. Ricade sul professionista, almeno per i contabili di piccoli commercianti e artigiani 3. Ricade sul professionista, ma anche sul cliente, che riceve una assistenza più sbrigativa La cannibalizzazione della professione si ha quando La professione complica un settore, e i tempi più lunghi necessari all’attività professionale sono facilmente traslabili sui clienti 84 di 239 I ceti professionali complicano un settore ma i tempi più lunghi necessari a lavorare non sono trasferibili ai clienti La politica complica lo svolgimento della professione in un settore, incapace di trasferirne i costi sui clienti CAPITOLO 4 PUBBLICO DIBATTITO E STUDIOSI DAVANTI ALLA MANCATA SPIEGAZIONE DELLA DETERMINAZIONE TRIBUTI 4.1. Percezione sociale dell’evasione: stime della ricchezza non registrata L’evasione fiscale, nella concezione della pubblica opinione e delle classi dirigenti, è associata immediatamente all’idea 1) Di ricchezza non registrata ai fini tributari come ricavi non registrati e costi fittizi 2) Di adozione indebita di qualificazioni giuridiche della ricchezza registrata strumentalmente vantaggiose per il contribuente 3) Di abuso del diritto per operazioni elusive 4.1 Davanti alla difficile determinabilità della base di commisurazione dei tributi (ricchezza) 1. La legislazione è cieca, totalmente impotente 2. La legislazione è onnipotente 3. La legislazione può orientare l’azione degli uffici o delle aziende 4.1 La demonizzazione della ricchezza non registrata 85 di 239 1. Non serve assolutamente a nulla 2. Serve ad aumentare un po’ le cifre dichiarate e quindi ben venga 3. Aumenta un po’ le cifre dichiarate nell’immediato, ma drammatizza il clima e ostacola una serena richiesta valutativa delle imposte dove le aziende non arrivano 4.1 La stima ISTAT della ricchezza fiscalmente non registrata (c.d. “tax gap”) 1. E’ basata essenzialmente sul lavoro nero o la cui insufficiente remunerazione palese ne fa presumere una occulta 2. E’ basata sulla differenza stimata tra redditi dichiarati e redditi presunti in base ai consumi 3. E’ calcolata usando come campione le statistiche degli accertamenti dell’agenzia delle entrate 4.1 Il problema della ricchezza tributariamente non registrata 1. E’ dovuto ad una perversione privata “dei disonesti” 2. E’ un riflesso della mancata valutazione sistematica della ricchezza non determinabile ragionieristicamente dalle aziende 3. E’ un riflesso dell’eccessività delle aliquote d’imposta 4.1 L'evasione fiscale 1. E' una perversione privata diversamente distribuita per categorie economiche 2. E' un riflesso privato della percezione di una disfunzione pubblica 3. E' un riflesso di una generalizzata carenza di senso civico 4.1 Ai fini delle statistiche amministrative dei controlli, e dell’irrogazione di sanzioni, si considera evasione fiscale: 1) a qualsiasi differenza tra imposta accertata e dichiarata 2) solo la ricchezza fiscalmente non registrata, ad esempio incassi non registrati o costi fittizi 86 di 239 3) ogni violazione tributaria, purché penalmente sanzionata 4.1 La stima di 120 miliardi di euro di evasione fiscale si riferisce 1) a ricchezza non registrata da pochi grandi contribuenti 2) a ricchezza non intercettata dalle aziende, in prevalenza da molti lavoratori indipendenti 3) ad elusione fiscale e altre questioni di diritto 4.1 L’evasione fiscale, in relazione alle dimensioni dell’attività 1. Inizia con la documentazione fittizia, poi –col crescere delle dimensioni di impresa- passa ai ricavi non registrati 2. Inizia coi ricavi non registrati, poi, con il crescere dell’impresa, passa alla documentazione fittizia 3. Inizia con la deduzione di costi non inerenti, e poi passa, col crescere dell’impresa, alla documentazione fittizia 4.1 La ricchezza non registrata, dovendone fare una stima economica, deriva prevalentemente 1. Da un numero relativamente basso “grandi evasori” 2. Da alcuni milioni di lavoratori indipendenti al consumo finale , che evadono una alta percentuale di redditi non complesso bassi 3. Da un insieme dei due, di cui è quantificato solo il versante del lavoro indipendente “sotto-remunerato” o il “lavoro nero 4.1 Il grosso dell’evasione fiscale dipende 1. Da ricchezza non registrata 2. Da forzature interpretative nella classificazione della ricchezza registrata 3. Da documenti di spesa fittizi Sul Fisco, la nazione è allo sbando perché 1. Non è stata chiaramente afferrata la dialettica tra diverse modalità di determinazione della ricchezza 87 di 239 2. Perché c’è una eccessiva “disonestà fiscale” dei “grandi evasori” 3. Le sperequazioni fiscali sono frutto di un consapevole disegno politico 4.2. Percezione sopravvalutata della funzione istituzionale tributaria e riflessi sull’adempimento dei lavoratori indipendenti. Per il lavoratore indipendente al consumo finale con redditi molto modesti: 1. Nascondere ricchezza al fisco consente di migliorare molto il tenore di vita (evasione di sopravvivenza) 2. Pagare importa poco, visto che si tratta di somme modeste 3. Sono molto importanti le questioni di “evasione interpretativa” 4.2 L’immagine mediatica degli uffici tributari 1. È solo pubblicità senza effetti sull’adempimento 2. E’ autosufficiente ai fini dell’adempimento 3. E’ utile, ma dovrebbe essere accompagnata dalla percezione di una presenza reale 4.2 Cosa pensa della richiesta delle imposte attraverso i mezzi di informazione? 1. E’ l’unica soluzione percorribile, vista la impossibilità di una determinazione ragionieristica della ricchezza da parte del fisco: se non può mordere tanto vale abbaiare 2. Non serve assolutamente a nulla, bisogna mordere, non abbaiare. 3. La propaganda, la comunicazione è importante, ma deve essere accompagnata dai contenuti, cioè da una stima diffusa e sistematica della ricchezza non rilevata ragionieristicamente dalle aziende 4.2 88 di 239 La dose di propaganda e di comunicazione ai fini della registrazione fiscale della ricchezza 1. E’ modesta ed inutile 2. E’ notevole, ed efficace, ma drammatizza 3. E’ notevole e utile, senza controindicazioni 4.2 La provenienza del gettito IRPEF in prevalenza da reddito da lavoro e pensione dipende: 1. Dalla prevalenza numerica di queste posizioni 2. Dalla prevalenza numerica di queste posizioni e dalla loro maggiore esposizione alla determinazione contabile 3. Dalla tendenza politica ad indurre i lavoratori indipendenti all’evasione fiscale I controlli fiscali, rispetto alle priorità effettive del settore 1. Sono eccessivamente basati sul controllo di vicende dichiarate o palesi, perché qui c’è il supporto della legge 2. Sono adeguatamente rivolti alla ricerca e valutazione di ricchezza non registrata 3. Sono eccessivamente rivolti alla ricerca di ricchezza non registrata 4.3. Mancata spiegazione della funzione tributaria e carenze metodologiche generali del “diritto” e delle scienze sociali Conciliare la determinazione valutativa dei tributi con quella ragionieristica: 1. E’ agevole perché entrambe perseguono valutazioni per ordine di grandezza 2. E’ difficile, perché l’esattezza numerica della ragioneria è assente nelle stime 3. E’ difficile perché le leggi sono scritte male, occorre un nuovo codice 4.3 89 di 239 L’amministrazione per legge, con progressiva paralisi della tassazione valutativa attraverso gli uffici 1. E’ agevolata dalla tassazione attraverso le aziende, che ne costituiscono il braccio operativo 2. E’ ostacolata dalla tassazione attraverso le aziende, che comporta un capillare intervento del fisco 3. E’ indifferente rispetto all’utilizzazione delle aziende per la determinazione tributaristica della ricchezza 4.3 L’onnipotenza della legislazione in materia tributaria 1. È in tutto e per tutto una invenzione 2. Sussiste davanti alla funzione di giustizia, per le questioni di diritto 3. Sussiste come per qualsiasi funzione pubblica, dipende solo dalla volontà politica, che se vuole può tutto 4.3 Il diritto tributario può considerarsi materia giuridica: 1) solo se esiste un giudice per risolvere eventuali controversie tra fisco e contribuente 2) perché esistono istituzioni espresse da società attraverso la politica, governate da funzioni e regole, controllate da pubblica opinione 3) solo in quanto la legittimità delle leggi tributarie può essere sottoposta alla corte costituzionale 4.3 La determinazione della ricchezza ai fini tributari 1. Non è stata accompagnata dalla creazione di una accademia 2. E’ stata accompagnata da una accademia , che però non ha dato luogo a una spiegazione d’insieme del settore 3. E’ stata accompagnata da una accademia adeguata alle attese della pubblica opinione e delle classi dirigenti 4.3 Gli interlocutori dello studioso sociale delle istituzioni sono: 90 di 239 1. gli interessati al tema, sia per ragioni professionali che di funzionamento della societa' 2. solo gli operatori professionali 3 solo gli interessati al tema per ragioni di funzionamento della societa' 4.3 Lo studioso del diritto dell'era preindustriale : 1. si rivolgeva agli avvocati 2. si rivolgeva a tutto coloro in grado di leggere 3. si rivolgeva agli avvocati e raramente aiutava i politici a redigere leggi 4.3. Lo studioso del diritto odierno: 1. deve affrontare solo la spiegazione delle istituzioni, abbandonando l'interlocuzione tecnica 2. deve affrontare quando serve la spiegazione delle istituzioni senza abbandonare l'interlocuzione tecnica 3. deve comportarsi come nel passato 4.3 L'originaria interlocuzione dei giuristi e' : 1. reciproca, su casi tecnici 2. verso la pubblica opinione come studiosi sociali 3. reciproca su casi tecnici e notarile rispetto alla politica nel confezionamento delle regole 4.3 La tassazione: 1. è materia giuridica in quanto un giudice può risolvere le eventuali controversie tra fisco e contribuente 2. è materia giuridica in quanto fa riferimento ad istituzioni amministrative del gruppo sociale 3. è materia giuridica in quanto regolata da leggi 91 di 239 4.4. Segue: Mancata spiegazione da parte di economisti, professionisti, istituzioni, aziende e mezzi di informazione. par. 4.4 4.4 Il problema della ricchezza fiscalmente non registrata 1. E’ di volontà politica 2. E’ di consapevolezza culturale della tassazione attraverso le aziende 3. Dipende dalla mancanza di disciplina del popolo italiano 4.4 Nell’opinione pubblica, nei mezzi di informazione, e a livello mediatico il concetto di evasione fiscale fa riferimento: 1. a qualsiasi differenza tra imponibile accertato e dichiarato 2. a ricchezza nascosta al fisco, come incassi non registrati o costi fittizi 3. a ricchezza assoggettata indebitamente a regimi tributari agevolati o più miti di quelli ordinari 4.4 Chi non paga affatto le tasse esiste veramente ? 1. Si, ed è un ladro perché gode dei servizi pubblici senza sopportarne il costo 2. No, perché almeno le imposte sui consumi e sugli affari colpiscono tutti 3. Si, ma si difende giustamente da uno stato sprecone e vorace Le istituzioni, legislative e amministrative 1. Comprendono i problemi della determinazione tributaristica della ricchezza 2. sono puramente e semplicemente la proiezione della pubblica opinione 3. Se coinvolte intuiscono, senza pero' tempo per sistematizzare 92 di 239 4.4 La lotta all’evasione in televisione 1. Va bene, però bisogna essere presenti sulle strade oltre che sugli schermi. 2. E’ un determinante fattore educativo culturale 3. E’ l’arma vincente per il gettito e la coesione sociale 4.4 La lotta all’evasione in televisione, calcando la pressione mediatica: 1. Va bene, ma non deve drammatizzare, ostacolando una serena determinazione tributaristica della ricchezza 2. Non fa mai male, la propaganda non è mai troppa 3. È del tutto inutile, ed anzi controproducente 4.4 Lo studioso del diritto tributario, come giurista, si caratterizza 1. Per lo studio degli effetti economici delle imposte 2. Per la conoscenza della legislazione tributaria e degli altri materiali (giurisprudenza, atti ufficiali etc.) 3. Per lo studio delle istituzioni preposte alla determinazione della ricchezza ai fini tributari 4.4. Numericamente la maggior parte dei “professionisti” tributari 1. Svolge mansioni di “contabile esterno” di piccole attività commerciali, artigianali e professionali 2. Disegna strategie di pianificazione fiscale, più o meno legittima 3. Suggerisce gli strumenti per nascondere ricchezza al fisco 4.5. Istintive spiegazioni della pubblica opinione:“eccessività delle aliquote”, “senso 93 di 239 civico”, “estensione della contabilità” e “ragionierizzazione delle stime”. par. 4.5 4.5 Il c.d. contrasto di interessi come strumento di emersione della ricchezza riguarda 1. Le rigidità interne alle grandi aziende, che spingono a rispettare gli obblighi fiscali 2. La possibilità degli operatori economici di scaricare costi di impresa 3. La possibilità dei consumatori finali di scaricare spese per consumi, segnalando però il fornitore 4.5 L’aliquota attiene: 1. Alla determinazione dell’imposta 2. Alla determinazione dell’imponibile 3. Ad entrambi questi passaggi logici 4.5 Estendere le segnalazioni, da parte dei clienti-sostituti di imposta, agli “autonomi di impresa” 1. non servirebbe a nulla 2. servirebbe a impedir loro di distruggere le fatture emesse 3. servirebbe a impedir loro di distruggere le fatture e a valutare la proporzionalmente i ricavi verso i consumatori finali 4.5 L’aliquota interviene: 1. Nel momento logico della determinazione dell’imposta 2. Nel momento logico del calcolo dell’imponibile 3. Nel momento logico della rilevanza delle detrazioni di imposta 4.5 94 di 239 Nelle statistiche dell’evasione fiscale la minore imposta pagata per inquadramento giuridico indebitamente vantaggioso di ricchezza registrata o palese 1. È assente del tutto 2. E’ presente, ma è sottostimata 3. E’ presente ed è stimata correttamente 4.5 I limiti alla circolazione del contante, rispetto alla determinazione della ricchezza dove le aziende non arrivano: 1. sono decisivi per la lotta all’evasione, che attraverso di loro potrebbe essere facilmente sradicata 2. sono inutili: non sono riusciti a ostacolare la mafia, e il terrorismo, figuriamoci un fenomeno molto più diffuso come l’evasione 3. hanno una qualche importanza, se inseriti in una valutazione degli uffici adeguatamente sistematica 4.5 Il senso civico spiega l’evasione fiscale? 1. No perché è una caratteristica della collettività nel suo complesso, e non dipende dall’attività svolta 2. Si perchè varia in relazione all’attività svolta, ed è la ragione per cui alcuni pagano le imposte e altri no 3. No, perché dipende da precisi interventi legislativi 4.5 La tracciabilità, le limitazioni alla circolazione del contante, il contrasto di interessi 1. Possono consentire al fisco una determinazione ragionieristica, in sede di controllo, analoga a quella effettuata dall’azienda. 2. Sono del tutto inutili, perché la determinazione valutativa si deve basare sulle caratteristiche esteriori 3. Costituiscono indizi per una determinazione valutativa nel contesto della tassazione attraverso le aziende. 4.5 I contribuenti disonesti, i furbetti del fisco, i malvagi 95 di 239 1. Ci sono, ma non sono intere categorie, si distribuiscono equamente dappertutto 2. Ci sono, e generalmente sono quelli che hanno fatto i soldi, perché la ricchezza viene sempre dall’ imbroglio 3. Si annidano nelle categorie del lavoro indipendente e da loro dipende tutta la ricchezza non registrata 4.5 La cattiva qualità dei servizi pubblici spiega l’evasione fiscale? 1. No, casomai spiega una protesta politica 2. Si , le imposte sono il corrispettivo dei servizi pubblici 3. No, perché “gli onesti” le pagano 4.5 Il senso civico 1) è una variabile importante tipicamente fiscale 2) è una importante applicazione fiscale di un senso civico generale 3) è irrilevante ai fini della determinazione tributaristica della ricchezza La ricchezza non registrata in Italia dipende da: 1. Perversione caratteriale e mancanza di senso civico di determinate categorie contribuenti 2. Disfunzioni della macchina pubblica dovute a cattivo funzionamento delle istituzioni fiscali 3. Incomprensioni generali degli intrecci tra tassazione ragionieristica attraverso le aziende e valutazione della ricchezza da parte degli uffici 4.5 Il senso civico tributario esiste? 1. Si, certo in modo autonomo, ed è determinante per il gettito 2. No, esiste un riflesso fiscale del senso civico generale 3. No, il senso civico non è rilevante affatto 4.5 Il senso civico ai fini dell’evasione: 96 di 239 1. è essenziale 2. è irrilevante 3. è importante, ma è una variabile indipendente, su cui non possono influire leggi di settore 4.5 In materia tributaria la propaganda “antievasione”, le “sanzioni sociali”, la lotta all’evasione in televisione: 1. Sono utili, ma non si può vivere di propaganda e oltre un certo livello sono anche controproducenti 2. Non sono mai troppe 3. Sono del tutto inutili, e i risultati del gettito lo dimostrano 4.6. Segue: strumentalizzazioni politiche del disorientamento tributario e lacerazioni sociali par. 4.6 4.6 Il “partito degli evasori” 1. Ha una sua logica, in quanto gli operatori economici indipendenti non organizzati sono più numerosi dei lavoratori dipendenti 2. Non esist , perché la difficile determinazione della ricchezza è un dato pre-politico, semplicemente usato dai relativi titolari 3. Non esiste, secondo quanto indicato al punto 2, però la formula di partito degli evasori stigmatizza un impegno solo di facciata per il ridimensionamento del fenomeno 4.6 Per quale motivo la politica stenta a prendere provvedimenti per riequilibrare la determinazione ragionieristica e valutativa della ricchezza: 1. Per una sua connivenza elettorale con i lavoratori indipendenti 2. Per una sua passività mentale, ed un colpevole disinteresse verso il problema 3. Per la mancata spiegazione del fenomeno da parte degli studiosi 97 di 239 4.6 La sostanziale omogeneità logico strutturale dei sistemi di imposte 1. E’ accompagnata da forti diversità applicative, in termini di controllo del territorio da parte del fisco 2. E’ accompagnata da forti diversità nel “secondo civico” dei contribuenti 3. E’ accompagnata da notevoli omogeneità applicative da parte del fisco e dei giudici 4.6 I malesseri tributari italiani dipendono: 1. Dalla legislazione malformulata e dalla instabilità politica 2. Dalla disonestà dei contribuenti e dalla negligenza degli uffici 3. Dalla mancata comprensione della determinazione della ricchezza ai fini tributari 4.6 La mancata registrazione di ricchezza ai fini fiscali 1) deriva dalla scandalosa asocialità di chi, per innata devianza, si sottrae ai sacri doveri tributari che altri spontaneamente adempiono, per spiccato senso civico 2) deriva dalla difficoltà di richiedere le imposte dove le organizzazioni aziendali non arrivano, o sono inaffidabili davanti al loro titolare 3) è una comprensibile reazione verso uno stato rapace e sprecone 4.6/5.17 L’individuazione di grandi evasori: 1. E’ importante, visto che la massa della ricchezza non registrata deriva da questi soggetti 2. E’ secondaria, per la scarsa importanza macroeconomica del fenomeno 3. E’ importante per motivi simbolici, in quanto legittimazione della richiesta dei tributi sulla massa di evasori di piccole dimensioni 98 di 239 4.6/5.17 L’espressione “grandi evasori” si addice: 1. agli “autonomi” che occultano una elevata percentuale di un giro d’affari basso (evadono tanto di poco) 2. ai titolari di aziende, che occultano una parte modesta di un giro d’affari alto (evadono “poco di tanto”) 3. ad entrambi, ma in un senso diverso, i primi nascondono molto di poco, e i secondi poco di molto 4.6 Le spiegazioni della ricchezza non registrata in termini di malvagità, disonestà etc. 1. Sono inconcludenti, prive di qualsiasi vantaggio sociale 2. Tengono sotto pressione la ricchezza dove le aziende non arrivano, e spingono alla registrazione di almeno una parte di essa 3. Diminuiscono la ricchezza non registrata, ma drammatizzano il clima sociale, e ostacolano l’intervento valutativo degli uffici 4.6 L’onestà fiscale, in assenza di una sistematica richiesta valutativa delle imposte da parte degli uffici tributari 1. Spesso è un lusso dei lavoratori indipendenti con reddito più elevato 2. Dipende essenzialmente dal senso civico 3. E’ analoga, a parità di determinabilità della ricchezza, quale che sia il livello del reddito 4.6 Il malessere fiscale italiano dipende 1. da una tassazione sbilanciata sulla ricchezza erogata, o percepita, dalle aziende 2. da una tipologia di tributi completamente diversa da quella vigente in altri paesi 3. da un sistema di contenzioso tributario inefficiente 99 di 239 4.7. Diritto come scienza sociale delle organizzazioni istituzionali: una cornice per spiegare la funzione tributaria Il prerequisito della sensatezza nelle scienze sociali significa Conformità astratta con una scala di valori diffusa nell’ambiente Possibilità dell’interlocutore di individuare un filo logico nel discorso. Possibilità dell’interlocutore di etichettare il discorso in base a una scala di valori I temi trattati dalle scienze sociali sono “accessibili” Solo dagli specialisti di ristrette comunità scientifiche Da tutta l’opinione pubblica in modo analogo Da tutta l’opinione pubblica proporzionalmente al grado di interesse e al bagaglio culturale Nelle scienze sociali è importante la condivisione del discorso Dal maggior numero di persone Dagli specialisti dedicati al settore Dagli interessati al tema nella pubblica opinione La via del costruire un’architettura dell’esame deve essere Proposta dal docente e seguita nello stesso modo da tutti Costruita da ciascuno studente in base al proprio bagaglio cultural-esperienziale confrontandosi col docente Costruita da ciascuno studente seguendo i paragrafi che maggiormente lo incuriosiscono Preparazione scientifico-istituzionale per discipline umanistico sociali significa 1. Spiegazione di insieme delle organizzazioni istituzionali del settore, nel nostro caso tributario 2. Apprendimento della legislazione e dei materiali normativi 3. Analisi tecnica di casistiche professionali 100 di 239 L’analisi tecnica di casistiche professionali 1. E’ fuori dagli obiettivi formativi del settore 2. Subentra in un secondo tempo, in modo autonomo rispetto alla fase scientifica 3. Subentra in un secondo tempo sulla cornice spiegazione d’insieme del settore La costruzione di una sensibilità sul tema tributario Deve seguire l’ordine dei testi e dei relativi paragrafi Deve seguire un ordine di familiarità al bagaglio culturale in relazione alle priorità degli argomenti Deve seguire gli argomenti che colpiscono di più lo studente 4.7 Il sostegno pubblico alle persone bisognose 1. Deve avvenire necessariamente con riduzioni fiscali, che sarebbero facili da gestire 2. Può avvenire con l’erogazione di sussidi 3. Deve avvenire con riduzioni fiscali, che però sono difficili da gestire 4.7 Il diritto tributario serve alla determinazione della ricchezza: 1. Per l’acquisizione del gettito, come capita 2. Per una equilibrata ripartizione delle spese pubbliche 3. Per la redistribuzione delle risorse, come fine in sé CAPITOLO 5 LE ORGANIZZAZIONI ISTITUZIONALI TRIBUTARIE 101 di 239 5.1. Ruolo del pubblico potere nelle varie entrate pubbliche (tariffe, tasse in senso stretto, monopoli, contributi, imposte etc...) par. 5.1 5.1 Il pedaggio autostradale è: 1. Una imposta 2. Una tassa 3. Una tariffa 5.1 Un esempio di spesa pubblica indivisibile, impossibile da finanziare con le tariffe è: 1. La viabilità 2. la difesa 3. l’istruzione 4. la sanità 5.1 I tributi sono 1. presenti per definizione in ogni organizzazione sociale (nulla è certo, meno la morte e le tasse, diceva B. Franklin!) 2. uno strumento di finanziamento della spesa pubblica oggi fondamentale, ma che potrebbe mancare 3. Uno strumento secondario di finanziamento della spesa pubblica 5.1 La tassa si caratterizza per: 1. l’esercizio di una funzione pubblica verso chi la paga 2. uno scambio privatistico tra servizio pubblico e prezzo (ad es. il biglietto dell’autobus) 102 di 239 3. la mancanza di una qualsiasi attività pubblica verso chi paga la relativa somma 5.1 Il concetto di “imposte “ presuppone 1. Che esse siano pagate solo quando una pubblica istituzione o un suo incaricato le richiede 2. Che esse siano pagate solo perché la legge lo impone 3. Che esse siano pagate anche in base a una richiesta legislativa, se quella degli uffici è abbastanza estesa, anche se non effettuata verso tutti 5.1 Quanto a tipologie di imposte, i sistemi tributari dei diversi paesi sviluppati sono 1. Fortemente diversi tra di loro 2. Analoghi in relazione al regime politico vigente 3. Sostanzialmente analoghi, salvo utilizzare diverse combinazioni di imposte 5.1 I contributi previdenziali, secondo l’impostazione tradizionale, sono 1. Imposte, in quanto non comportano benefici di segno contrario 2. Assicurazioni obbligatorie, governate da criteri di mercato 3. Tributi collegati con erogazioni pensionistiche future 5.1 Tra tassa e imposta ci sono distinzioni nette? No, quindi la distinzione e' convenzionale, priva di valore Si, ci sono confini precisi, netti. Concettualmente si, con le solite zone grigie 5.1 Tra i tributi sotto indicati quale contiene, in alcuni casi, elementi che lo avvicinano alla "tassa": 1. Le imposte doganali 2. L'IVA 103 di 239 3. L'imposta di registro 5.1 L’entrata pubblica più ispirata a criteri di scambio bilaterale è: 1. la tariffa, 2. la tassa 3. L’imposta 5.1 Le tariffe sono: 1) prezzi come tutti gli altri 2) prezzi di un servizio pubblico 3) imposte prelevate in occasione del godimento di un servizio pubblico 5.1 I contributi previdenziali 1. Hanno certamente natura tributaria e sono gestiti dall’agenzia delle entrate 2. Servono alla pensione, e al sostegno del “welfare”, e sono gestiti da appositi enti, pubblici, tra cui l’inps 3. Non sono prestazioni “imposte” e sono gestiti su base volontaria dalle assicurazioni private 5.1 La situazione economica degli individui , in relazione al pagamento di tariffe e tasse 1. E’ facilmente accertabile d’iniziativa degli uffici 2. E’ difficilmente accertabile e per questo trascurata 3. E’ spesso rilevante, ma controllabile solo con autocertificazioni di scarsa affidabilità 5.2. Geografia delle istituzioni tributarie (Agenzia delle Entrate – Guardia di Finanza – esattori – uffici comunali, etc.) 104 di 239 par. 5.2 5.2 Agenzia delle entrate, guardia di finanza ed Equitalia Agiscono tutte in parallelo, ciascuna occupandosi di ispezioni, accertamento e riscossione La guardia di finanza ispeziona, l’agenzia accerta, Equitalia riscuote L’Agenzia ispeziona, la guardia di finanza accerta, Equitalia riscuote 5.2 I funzionari del fisco sono 1) Pubblici ufficiali 2) Ufficiali di polizia giudiziaria 3) Incaricati di pubblico servizi 5.3 La classificazione dei contribuenti, ai fini del controllo (minime, medie o grandi dimensioni), avviene in base Al numero dei dipendenti e/o degli addetti Al patrimonio Al volume dei ricavi 5.2 In quale dei seguenti tre locali è necessaria, per effettuare un accesso, l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria? 1) Domicilio privato di un imprenditore 2) Studio legale 3) agenzia di assicurazione 5.2 L’intervento degli uffici tributari si dirige Soprattutto all’evasione da ricchezza non registrata Sia alla ricchezza non registrata sia all’evasione interpretativa, con prevalenza per la seconda Soprattutto all’evasione interpretativa 105 di 239 5.3. Istituzioni come organizzazioni pluripersonali influenzate dal controllo sociale e dalla cautela individuale: riflessi tributari Par. 5.3 5.3 Quale scambio può rinvenirsi alla base delle imposte? Uno scambio bilaterale di natura corrispettiva Nessun tipo di scambio, trattandosi di entrate autoritative Uno scambio mediato dal consenso politico tra insieme dei tributi e spesa pubblica 5.3 Le autorità amministrative, a proposito della determinazione tributaristica della ricchezza, così come in ogni altro settore dell’organizzazione sociale: 1. Sono indifferenti rispetto alle concezioni diffuse nel gruppo sul funzionamento del loro settore 2. Possono influenzare le spiegazioni che il gruppo sociale si dà del funzionamento del loro settore 3. Devono considerare gli atteggiamenti e i disorientamenti del gruppo sociale sul funzionamento del loro settore, e ne sono condizionate, quasi come ostaggi 5.4. L’ausilio delle istituzioni nell’autodeterminazione dei tributi (modulistica, assistenza e interpretazioni amministrative) par. 5.4 5.4 Quando si smette di chiedere le imposte con una iniziativa capillare degli uffici 1. Si condanna il sistema alla paralisi 2. Si liberano energie amministrative, rendendo eventuali i controlli amministrativi 106 di 239 3. Si deve mantenere una intensità di richiesta sufficiente a spingere all’adempimento L'interpretazione contenuta in una circolare del ministero delle finanze: 1) si impone all'ufficio fiscale, ma non al giudice. 2) si impone all'ufficio fiscale e al giudice 3) è totalmente irrilevante per l'ufficio fiscale e per il giudice 5.4 Una risoluzione ministeriale è impugnabile dinanzi alle commissioni tributarie: 1. no, perché è un atto che non vincola il contribuente, ma gli uffici 2. sì, perché è un atto potenzialmente idoneo a divenire inoppugnabile 3. sì, perché si tratta di un’interpretazione ministeriale adottata con riferimento ad un caso specifico 5.4. Quando i contribuenti hanno confidato in interpretazioni ministeriali ritenute inesatte dai giudici: 1. I giudici tendono a riconoscere facilmente la buona fede dei contribuenti 2. I giudici inspiegabilmente tendono a escludere la buona fede dei contribuenti 3. I giudici tendono a escludere la buona fede dei contribuenti per via di una concezione giurisdizionale del diritto, in cui la buona fede deriva dalle sentenze, non dalla pubblica amministrazione. Il motivo per cui i giudici della cassazione sono restii a riconoscere l’affidamento dei contribuenti sulle interpretazioni amministrative è 1) Che la funzione di determinare i tributi è strutturalmente giurisdizionale 2) Che le interpretazioni amministrative possono essere emesse a seguito di pressioni e favoritismi 107 di 239 3) Che nell’impostazione giurisdizionale del diritto solo i giudici possono creare affidamento 5.4 Nella fase di autoliquidazione dei tributi da parte dei contribuenti: 1) il ruolo dell’amministrazione finanziaria è trascurabile 2) il ruolo dell’amministrazione finanziaria è importante sotto il profilo delle informazioni, degli interpelli e dell’assistenza 3) il ruolo dell’amministrazione finanziaria è determinante anche in questa fase per l’effettuazione degli adempimenti e l’emissione dei documenti 5.5. Acquisizione e controllo formale delle dichiarazioni e dei versamenti (incroci informatici e campionatura oneri deducibili) par. 5.5 5.5. L’accesso agli atti dell’Agenzia delle entrate: 1. E’ vietato al contribuente, conformemente alla tradizione del diritto amministrativo 2. E’ ammesso in base ai principi generali del diritto di accesso, salvo eccezioni 3. E’ ammesso in base al diritto di ciascuno di conoscere informazioni tributarie di qualsiasi altro individuo 5.5 Il processo verbale di constatazione, per quanto attiene le circostanze che il verbalizzante attesta essere avvenute in sua presenza costituisce, di fronte al giudice: 1. Una prova liberamente valutabile 2. Una prova legale, da tener ferma fino a querela di falso 3. Un mero indizio 5.5 108 di 239 Il controllo degli oneri deducibili, delle detrazioni, delle ritenute d’acconto, c.d. “controllo formale della dichiarazione dei redditi, richiede 1. Una verifica fiscale presso il contribuente 2. Un mero controllo interno, seguito da richiesta diretta dei tributi con iscrizione a ruolo 3. Una richiesta di documentazione, e quindi una iscrizione a ruolo per la parte non documentata 5.5 L’interesse del privato in materia di determinazione tributaristica della ricchezza è 1. Una rideterminazione da parte di un organo indipendente, necessariamente giurisdizionale 2. Una rideterminazione accurata, interattiva e imparziale 3. Un accordo per pagare il meno possibile 5.5. Una verifica fiscale effettuata in violazione di un ordine di servizio interno all’amministrazione 1. E’ comunque immune da vizi 2. E’ invalida e può essere solo per questo annullata 3. E’ immune da vizi, salva la dimostrazione di un più articolato accanimento persecutorio, in abuso di potere per fini privati 5.6 Le amministrazioni finanziarie (agenzia e guardia di finanza) possono utilizzare: 1. Solo le informazioni che avevano il potere di richiedere imponendo sanzioni in caso di inadempimento 2. Anche le informazioni che non avevano il potere di richiedere, ma sono state fornite spontaneamente da chi le deteneva in modo legittimo 3. Anche le informazioni che non avevano il potere di richiedere in modo autoritativo, ma hanno ottenuto facendo appello allo spirito di collaborazione spontaneo di chi legittimamente le deteneva 109 di 239 5.6 In quale dei seguenti tre locali è necessaria, per effettuare un accesso, l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria? 1. Domicilio privato di un imprenditore 2. Studio legale 3. agenzia di assicurazione 5.6 Il processo verbale di constatazione: 1) fa prova fino a querela di falso degli atti che il redattore afferma essere avvenuti in sua presenza 2) fa prova fino a querela di falso di qualsiasi valutazione di fatto ivi contenuta 3) non vincola in alcun modo i giudici 5.6 Il processo verbale di constatazione, per quanto attiene le circostanze che il verbalizzante attesta essere avvenute in sua presenza costituisce, di fronte al giudice: 1. Una prova liberamente valutabile 2. Una prova legale, da tener ferma fino a querela di falso 3. Un mero indizio 5.6 Una prova acquisita durante una perquisizione personale non autorizzata dal procuratore della repubblica: 1. rende nullo il successivo atto d'accertamento, a prescindere da quali siano le altre prove su cui si fonda 2. è comunque utilizzabile salvo sanzioni per chi l’ha illecitamente acquisita 3. Non può essere utilizzata ai fini del successivo atto d'accertamento 5.6 Il processo verbale di constatazione: 110 di 239 1. può essere facoltativamente impugnato davanti alle commissioni tributarie. 2. deve essere impugnato davanti alle commissioni tributarie, come qualsiasi altro atto impositivo. 3. non può essere impugnato di fronte alle commissioni tributarie, perché l’impugnazione di un atto istruttorio sarebbe prematura. 5.6 Il processo verbale di constatazione, redatto al termine di una verifica tributaria è: 1. Un atto di accertamento dell’imposta 2. Un atto istruttorio 3. Un atto cautelare contro possibili evasioni 5.6 Il processo verbale di constatazione redatto dagli uffici tributari: 1. è un atto di matrice esclusivamente tributaria, senza riscontri nel diritto dei pubblici poteri 2. è una applicazione tributaria di un concetto generale del diritto dei pubblici poteri 3. è un atto di diritto privato, a contenuto contrattuale, che non esprime poteri autoritativi 5.6 Il processo verbale di constatazione: 1. fa prova fino a querela di falso degli atti che il redattore afferma essere avvenuti in sua presenza. 2. Fa prova fino a querela di falso di qualsiasi valutazione di fatto ivi contenuta. 3. non vincola in alcun modo i giudici 5.6 Una prova acquisita durante una perquisizione personale non autorizzata dal procuratore della repubblica: 1. rende nullo il successivo atto d'accertamento, a prescindere da quali siano le altre prove su cui si fonda 2. è comunque utilizzabile salvo sanzioni per chi l’ha illecitamente acquisita 111 di 239 3. Non può essere utilizzata ai fini del successivo atto d'accertamento 5.6 Il processo verbale di constatazione: 1. può essere facoltativamente impugnato davanti alle commissioni tributarie. 2. deve essere impugnato davanti alle commissioni tributarie, come qualsiasi altro atto impositivo. 3. non può essere impugnato di fronte alle commissioni tributarie, perché l’impugnazione di un atto istruttorio sarebbe prematura. 5.6 Il processo verbale di constatazione, redatto al termine di una verifica tributaria è: 1. Un atto di accertamento dell’imposta 2. Un atto istruttorio 3. Un atto cautelare contro possibili evasioni 5.6 Il processo verbale di constatazione redatto dagli uffici tributari: 1. è un atto di matrice esclusivamente tributaria, senza riscontri nel diritto dei pubblici poteri 2. è una applicazione tributaria di un concetto generale del diritto dei pubblici poteri 3. è un atto di diritto privato, a contenuto contrattuale, che non esprime poteri autoritativi 5.7. Credibilità economica e impulso all’adempimento come essenza della funzione tributaria nell’autotassazione E’ possibile superare le sperequazioni della tassazione attraverso le aziende rinunciando ad utilizzarle per la determinazione tributaristica della ricchezza? 1. No, il gettito che arriva attraverso le aziende e’ troppo forte 2. Si con facilità, perché il gettito che arriva attraverso le aziende è basso 112 di 239 3. No, il gettito attraverso le aziende va mantenuto, però occorre valutare dove esse non arrivano 4.4 La c.d. "Lotta all'evasione" , come risultati di una concreta attività amministrativa: 1. E’ fruttuosa e proficua, come sistematicità sulla ricchezza non raggiunta dalle aziende 2. E' molto dispersiva e sostanzialmente inutile per incapacita' delle istituzioni 3. E’ molto dispersiva per mancata comprensione dei termini dei problemi da parte delle classi dirigenti 4.4 La “lotta all’evasione in televisione”: 1. Aumenta la ricchezza registrata, dove le aziende non arrivano, senza apprezzabili costi amministrativi e sociali 2. Non aumenta la percentuale di registrazione fiscale della ricchezza dove le aziende non arrivano 3. Aumenta la quota di registrazione fiscale della ricchezza dove le aziende non arrivano, ma drammatizza il clima sociale, il che intralcia i controlli La controindicazione di eccessive insistenze sulla “lotta all’evasione in televisione”, per spingere all’adempimento i contribuenti 1. È che qualcuno può pagare più del dovuto 2. E’ che si aumenteranno troppo le aliquote, invece di ridurre la spesa 3. E’ che si crea negli uffici timore di valutare la ricchezza non registrata (paura di decidere da parte degli uffici tributari) 5.7 Le rendicontazioni statistiche dell’attività di controllo fiscale sono particolarmente influenzate 1. Come gettito recuperato dall’evasione interpretativa delle grandi aziende e come numero di controlli dagli “autonomi” 113 di 239 2. Come gettito recuperato dagli autonomi e come numero di controlli dalle grandi aziende 3. Come gettito e come numero di controlli dagli “autonomi” 5.7 La determinazione valutativa, in sede di controllo, della ricchezza non registrata 1. E’ svolta abitualmente, e gli uffici stimano la ricchezza non raggiunta dalle aziende per ordine di grandezza 2. Non avviene mai, e si formulano solo contestazioni presuntive innescate da documenti specifici rivelatori di ricchezza non registrata, reperiti fortuitamente 3. E’ svolta con cautela perché stride rispetto alla determinazione della ricchezza attraverso le aziende 5.7 La finalità principale dei controlli tributari dovrebbe essere 1. La massimizzazione del gettito spingendo all’adempimento futuro 2. La punizione esemplare degli evasori 3. Il recupero del gettito passato. 5.7 La parte prevalente dei risultati di gettito dei controlli fiscali deriva 1. Dalla scoperta di ricchezza non registrata , in termini di incassi occultati e costi fittizi 2. Da contestazioni interpretative sul regime di ricchezza registrata e da riscossione di imposta dichiarata e non versata 3. Dalla c.d. lotta all’elusione fiscale 5.7 Se si concentrasse l’intervento degli uffici sui “lavoratori indipendenti” 1. Il recupero di incassi “da registrazione spontanea sarebbe più alto” , ma la perdita di gettito dai controlli sarebbe maggiore 2. II recupero di incassi da registrazione spontanea sarebbe più alto e anche quello da controlli sulla ricchezza non registrata 114 di 239 3. Il recupero di gettito sarebbe complessivamente negativo 5.7 Una maggiore imposta accertata può derivare 1) dalla scoperta di ricchezza non registrata 2) dal diverso inquadramento giuridico di ricchezza registrata o palese 3) da entrambe 5.7 La maggiore imposta accertata e la ricchezza non registrata 1. Coincidono sempre, ogni maggiore imposta accertata deriva da ricchezza non registrata 2. Spesso coincidono, ma può anche esservi maggiore imposta accertata per questioni di diritto 3. Non coincidono mai L’intervento sistematico degli uffici è importante 1. Nell’autotassazione, che è una variazione sul tema della tassazione attraverso gli uffici 2. Nella tassazione attraverso le aziende 3. In nessuna delle due perché tutto dipende dal senso civico 5.8. L’empirismo e il probabilismo del giudizio di fatto nella valutazione della ricchezza da parte degli uffici tributari. par. 5.8 5.8 Il giudizio di fatto, in via generale e in materia tributaria, è basato 1. Su criteri previsti per legge 2. Su criteri empirico –documentali 3. Su criteri empirico – valutativi Il giudizio di fatto, la prova in generale; Ha carattere di meccanica percezione 115 di 239 Ha una componente interpretativa normativa, come il giudizio di diritto Ha una componente interpretativa di prove in senso materiale Anche in materia tributaria la questione di fatto: Comporta un giudizio basato su elementi materiali condivisi Comporta una verifica meccanicistica della genuinità della prova Comporta solo una interpretazione di norme sulla prova Il termine “prova” ai fini del giudizio di fatto 1. Ha il solo senso di “elemento materiale di convincimento” 2. Riguarda sia la prova come elemento materiale, sia il ragionamento costruito su di essa 3. Indica solo il ragionamento probatorio, senza basi materiali La prova in senso materiale (evidence) deve essere per forza un documento, una testimonianza, una foto o un altro reperto? Si , una parte materiale ci vuole sempre e deve essere addotta da chi ha interesse a dimostrarla No può trattarsi anche di un evento materiale pacifico tra le parti No, la prova è solo un ragionamento 5.8 Il ragionamento probatorio, anche relativo all’occultamento di ricchezza al fisco: 1. ha sempre valenza probabilistica, secondo una gradazione di sfumature quindi tutto è sempre incerto 2. Può anche raggiungere la certezza, anche sul piano formale 3. ha sempre valenza probabilistica, ma qualche volta la probabilità è sufficiente per escludere ragionevoli dubbi, facendo parlare di certezza 5.8 La determinazione della ricchezza attraverso le aziende: 1. E’ una eccezione rispetto all’empirismo probabilistico del giudizio di fatto 116 di 239 2. E’ probabilistica anche la documentazione aziendale, come tutti i giudizi di fatto, ma non comporta ragionamenti per ordine di grandezza, stime 3. E’ probabilistica perché anche la ragioneria è basata su stime e comporta ragionamenti per fasce di valori. 5.8 Nella tassazione attraverso le aziende la valenza probabilistica del giudizio di fatto 1. E’ assente, visto il carattere numerico della relativa determinazione 2. E’ presente in quanto i documenti hanno valenza probabilistica: le somme sono verificabili, ma la verosimiglianza del documento è valutabile in relazione al contesto amministrativo 3. E’ presente, perché le valutazioni di bilancio hanno una portata probabilistica 5.8 La prova della ricchezza fiscalmente non registrata, come tutte le prove: 1) è esclusivamente una questione empirica, senza possibilità di interventi normativi 2) è ordinariamente una questione di prova legale, e l’empirismo subentra solo quando la legge lo prevede 3) è ordinariamente una questione empirica, su cui si possono inserire prove legali. 5.8 Una censura di omessa fatturazione IVA può comportare 1. Solo una questione di fatto 2. Solo una questione di diritto 3. Una questione di fatto o di diritto a seconda del motivo addotto dal contribuente 5.8 In sede di controllo, la determinazione della ricchezza non registrata tende ad essere 117 di 239 1. Contabile, analogamente alla determinazione ordinaria effettuata dalle aziende 2. Valutativa in base a indizi fisico economici dell’attività svolta 3. Valutativa in base a indizi fisico economici e contabil-finanziari 5.8 La tassazione attraverso le aziende grazie alla loro documentazione contabile: 1. Consente di escludere il probabilismo del giudizio di fatto 2. E’ pur sempre probabilistica, ma riduce il campo delle stime per ordine di grandezza 3. non comporta alcuna particolarità rispetto alle stime tradizionali 5.8 La determinazione della ricchezza non registrata in sede di controllo 1. E’ una questione di fatto solitamente “documentale” 2. E’ una questione di diritto, interpretativa di norme giuridiche. applicate a realtà note 3 E’ una questione di fatto solitamente indiziario-presuntiva 5.8 La determinazione della ricchezza non registrata è prevalentemente : 1. Una questione di diritto, in quanto attiene all’inquadramento giuridico di vicende materiali note 2. E’ una questione di fatto, come tale risolvibile mediante norme giuridiche 3. Una questione di fatto, da risolvere in prima battuta secondo criteri empirici, anche se davanti a istituzioni giuridiche 5.8 La prova della ricchezza fiscalmente non registrata: 1. è esclusivamente una questione empirica 2. è strutturalmente una questione di prova legale, ed è empirica solo nella misura in cui la legge la riconosce come tale 3. è prima di tutto una questione empirica, su cui si inseriscono prove legali 118 di 239 5.8 Il giudizio di fatto, anche a proposito dell’occultamento di ricchezza al fisco: 1. dipende da una valutazione di meritevolezza sociale e politica 2. comporta risultati meccanicamente “veri” o “falsi” 3. comporta risultati probabilistici, chiamati “certi” di volta in volta, quando la probabilità sembra molto alta 5.9. Segue: adeguamento della tradizionale valutazione della ricchezza alla tassazione attraverso le aziende: gli “indizi contabili” par. 5.9 5.9 L’accertamento di ricchezza non registrata deve avvenire: 1. in modo documentale e contabile, analogamente a come le aziende determinano la ricchezza palese 2. necessariamente anche attraverso presunzioni, e stime 3. necessariamente attraverso coefficienti predeterminati come gli studi di settore 5.9 Dove le aziende non arrivano 1. E’ sufficiente un intervento legislativo mirato, per determinare la ricchezza ai fini tributari 2. occorre un intervento degli uffici tributari, da svolgere in modo ragionieristico 3. occorre l’intervento valutativo degli uffici tributari 5.9 La determinazione da parte del fisco della ricchezza non registrata è: 1. In genere valutativo-presuntiva 2. determinabile in base a precise informazioni contabili 119 di 239 3. derivante dalla reinterpretazione giuridica delle circostanze dichiarate 5.9 La determinazione, da parte degli uffici tributari, dei ricavi non registrati da piccole organizzazioni: 1. Avviene necessariamente in maniera globale , in relazione alle caratteristiche esteriori dell’attività 2. Può avvenire anche in maniera specifica, per prestazioni visibili (costruzioni, nautica, servizi legali) 3. E’ sempre correlata all’individuazione delle singole prestazioni rese Il controllo dei lavoratori indipendenti operanti con consumatori finali 1) è relativamente facile, per la presenza di prove contabili dell’evasione 2) è agevole, perché si tratta delle aree in cui la tassazione attraverso le aziende funziona meglio 3) è facile solo in un’ottica valutativa della credibilità dei ricavi dichiarati 5.10. Determinazione valutativa della ricchezza, allocazione delle risorse e “discrezionalità” par. 5.10 La discrezionalità delle organizzazioni istituzionali 1) E’ una disfunzione da evitare 2) E’ una caratteristica sempre uguale insita nell’esercizio di qualsiasi incarico (funzione) 3) E’ una caratteristica di ogni incarico, variabile in relazione al suo contenuto Ha senso parlare di discrezionalità interpretativa? 120 di 239 1) No, l’interpretazione è vincolata dalla legge, esiste una sola interpretazione corretta 2) Si perché l’interpretazione dipende dalle scale di valori del giudice 3) Si perché occorre mediare gli argomenti interpretativi, come indicato al par.3.9 La discrezionalità ,da parte delle organizzazioni istituzionali 1) Tende a essere negata per esercitarla di fatto in modo empirico regolandosi di volta in volta 2) Tende a essere affermata, per essere esercitata responsabilmente e con congrua trasparenza e motivazione 3) Tende a essere negata per essere esercitata in modo arbitrario e abusivo La discrezionalità in materia tributaria 1) Non esiste 2) Riguarda gli aspetti sfuggenti della determinazione dell’imponibile 3) Riguarda gli effetti economici delle imposte La negazione della discrezionalità in materia tributaria 1) Si concilia con la via giurisdizionale alla determinazione dei tributi, e la paralisi della funzione tributaria 2) Spinge a una responsabile determinazione valutativa della ricchezza che sfugge alla contabilità aziendale 3) Contrasta proficuamente inquinamenti corruttivi 5.10 Gli uffici hanno poteri discrezionali? 1. sempre, possono valutare l’opportunità di non richiedere il tributo, per esigenze socioeconomiche di vario tipo, purché motivate 2. No, tutta la loro attività è teleguidata dalla legge, 3. In una certa misura, potendo valutare la determinazione della ricchezza in relazione all’efficienza ed economicità della propria azione 121 di 239 5.10 La determinazione, da parte degli uffici tributari, della ricchezza fiscalmente non registrata Discende dalla legge È empirica, ma non probabilistico-valutativa E’ empirica e probabilistica, spesso valutativa 5.10 La non verosimiglianza fiscale è più facilmente accertabile e dimostrabile Per il titolare di una piccola azienda Per un artigiano che opera a domicilio dei clienti Per un lavoratore indipendente con sede fissa in locali aperti al pubblico 5.11. Segue. Sospetti di connivenza e negligenza come ostacolo all’esercizio della funzione tributaria Par. 5.11 Il principale danno della corruzione è 1) La determinazione distorta degli imponibili che ne deriva 2) La paralisi della funzione istituzionale tributaria derivante dal timore di essere considerati corrotti 3) La sperequazione tra contribuenti corruttori o meno La corruzione induce sperequazioni tra contribuenti omogenei? 1) Si in relazione alla diversa capacità di corrompere 2) No perché ha parità di struttura economica la capacità di corrompere è analoga 3) Si in relazione al diverso senso civico La via giurisdizionale al diritto tributario riduce le possibilità di corruzione? 1) Certo, i giudici si corrompono più difficilmente 122 di 239 2) Certo per via dei maggiori controlli anticorruzione presenti nelle commissioni tributarie 3) No, anche per l’eterogeneità del reclutamento dei giudici tributari e il loro scarso controllo reciproco di cui al par.6.9. Il contrasto alla corruzione all’interno degli uffici si svolge bene: 1) Con leggi ferree 2) Con procedure specifiche gestite dagli uffici di controllo interno 3) con un controllo reciproco tra i funzionari e la supervisione dei controinteressati 5.11 Per i funzionari degli uffici tributari, i sospetti ambientali di poter essere considerati corrotti 1. Lasciano indifferenti i funzionari che corrotti non sono 2. Determinano cautela soprattutto nelle contestazioni interpretative 3. Determinano cautela soprattutto nella stima della ricchezza non registrata 5.12. Ambiguità delle formule normative sull’accertamento tributario (induttivo, contabile, etc.) par. 5.12 5.12 Per una grande azienda che omette la tenuta di una scrittura contabile obbligatoria: 1. L’accertamento induttivo, basato sulla stima economica, non è comunque applicabile, neppure formalmente 2. L’accertamento induttivo, basato sulla stima economica globale, è applicabile e verrebbe applicato 123 di 239 3. L’accertamento induttivo, basato sulla stima economica sarebbe applicabile formalmente, ma la sua irragionevolezza sostanziale sarebbe qui rafforzata dalla ritrosia degli uffici verso le valutazioni 5.5/5.12 La scoperta di una spesa non documentata, dedotta dal reddito d’impresa di un pasticcere avviene 1. in sede di controllo degli oneri deducibili, delle detrazioni, delle ritenute d’acconto, e nel resto del c.d. “controllo formale della dichiarazione dei redditi, 2. richiede una verifica fiscale presso il contribuente 3. richiede un controllo di merito, che può svolgersi sia presso il contribuente , sia con richiesta di documentazione presso l’ufficio 5.13. Valutazione amministrativa della ricchezza non registrata, tra indizi fisico-economico-contabili e studi di settore par. 5.13 3.5/5.13 Il lavoratore indipendente “d’impresa” che presta servizi ad aziende 1. Deve emettere fattura e subisce ritenute alla fonte a titolo di acconto 2. Deve emettere fattura, ma non subisce ritenute alla fonte 3. Non deve emettere fattura, ma deve essere pagato in modo tracciabile ed emettere scontrino o ricevuta 5.13 Vengono scoperti su un conto corrente bancario versamenti “in nero” di un commerciante al dettaglio, i quali 1. Si intendono comprensivi dell’IVA ai fini dell’accertamento 2. Ai fini dell’accertamento devono essere maggiorati dell’IVA 3. Si dovrebbero considerare comprensivi dell’IVA, ma vengono maggiorati a fini sanzionatori 124 di 239 5.13 La ricchezza fiscalmente non registrata : 1. E’ solo quella “nascosta” con artifici e raggiri, insomma “mascherata” 2. E’ anche quella non registrata perché non la si ritiene rilevante ai fini fiscali (donazione) 3. E’ tutta quella incassata e non registrata, pur sapendo che sarebbe fiscalmente rilevante 5.13 Vengono scoperti su un conto corrente bancario versamenti “in nero” di un commerciante al dettaglio, i quali 1. Si intendono comprensivi dell’IVA ai fini dell’accertamento 2. Ai fini dell’accertamento devono essere maggiorati dell’IVA 3. Si dovrebbero considerare comprensivi dell’IVA, ma vengono maggiorati a fini sanzionatori 5.13 Per i lavoratori indipendenti, verso consumatori finali, è importante ai fini dell’ordine di grandezza di ricavi non registrati: 1. Una verifica di coerenza tra l’impegno del contribuente, desumibile dall’orario di apertura del negozio, e le somme percepite (costanza di impegno nel tempo). 2. La contabilità aziendale 3. Le segnalazioni dei clienti 5.13 Le percentuali di ricarico costituiscono 1. Un procedimento ragionierististico di determinazione dei ricavi non registrati 2. Una presunzione che applica agli acquisti registrati la percentuale di ricarico per le merci rilevate presso l’impresa 3. Un tecnica di individuazione di costi fittizi 5.13 Le percentuali di ricarico 125 di 239 1. Valgono sia per l’IVA sia per le imposte sui redditi 2. Valgono solo per l’IVA 3. Valgono solo per le imposte sui redditi 5.13 A quale dei seguenti casi si addice una rettifica basata sulle percentuali di ricarico rispetto agli acquisti di merci: 1. A un rivenditore di calzature 2. A un parrucchiere 3. A un’agenzia di assicurazioni 5.13 Gli studi di settore sono 1. Un tentativo di ragionierizzare le stime, cristallizzandone i risultati dai certi presupposti 2. Una forma di contabilità , che i piccoli commercianti devono tenere 3. Una sistematica e consapevole tassazione catastale, sostitutiva degli incassi effettivi L’eventualità secondo cui qualcuno dichiarerebbe ricavi non conseguiti per adeguarsi agli studi di settore 1)è inverosimile 2)è verosimile e conforme alla logica catastale degli studi di settore 3) è verosimile per la grande frequenza dei controlli, il cui grande numero è fortemente avvertito sul territorio 5.14. Tenore di vita e spesa “privata” come indizio di ricchezza non registrata (accertamenti “sinteticoredditometrici”) par. 5.14 5.14 Il controllo su chi evade una percentuale alta di redditi modesti: 1. è difficile perché molto frammentato su numerosi contribuenti 126 di 239 2. è politicamente molto agevole, anche se difficile da gestire 3. è di fatto impossibile La spesa personale e familiare di un lavoratore indipendente, artigiano o piccolo commerciante Potrebbe essere utilizzata, secondo i criteri empirici delle valutazioni della ricchezza, per determinare i ricavi dell’attività economica 2 Non si presta logicamente ad essere utilizzata per determinare i ricavi dell’attività economica 3 Non si presta logicamente ad essere utilizzata per determinare i ricavi dell’attività economica, ma la legge lo consente espressamente 2.2/5.14 L’esenzione fiscale del “minimo vitale”, implicita nel concetto di capacità contributiva 1. è più efficientemente perseguibile con l’erogazione di sussidi, anziché con la diversificazione del carico tributario 2. è facilmente perseguibile modulando il carico tributario in relazione alla situazione economica ed al bisogno di ciascuno 3. viene effettivamente perseguita modulando il carico tributario in relazione alle situazioni economiche complessive dei singoli individui 5.14 L’uso della spesa personale e di consumo finale per determinare il reddito 1. E’ totalmente inefficiente, sempre e comunque 2. E’ uno strumento risolutivo per la determinazione della ricchezza dove le aziende non arrivano 3. E’ poco efficiente, ma può talvolta integrare la tassazione del reddito alla produzione 5.14 Argomenti basati sulla spesa personale: 127 di 239 1. Sono concettualmente incompatibili con controlli dell’attività economica, anche ai fini IVA 2. Sono abitualmente usati anche per la rettifica dell’attività rilevante ai fini IVA 3. Potrebbero essere integrati alla rettifica delle caratteristiche dell’attività svolta, ma vi si procedere raramente. 5.14 L’accertamento sintetico del reddito in base alla spesa 1. E’ fortemente impreciso, e lesivo di diritti alla riservatezza 2. E’ più efficiente dell’accertamento del reddito in relazione al luogo di produzione 3. E’ poco efficiente, e non gestibile in modo sistematico 5.14 L'accertamento sintetico di cui all'art.38 DPR 600 si caratterizza perché trae spunto: 1. dall'omessa o infedele tenuta delle scritture contabili 2. dalla spesa per investimenti effettuati nell'attività professionale o imprenditoriale del contribuente 3. dalla spesa per consumi o investimenti privati del contribuente 5.14 L’accertamento sintetico in base alla spesa personale 1. Rileva automaticamente anche ai fini dell’IVA, per la logica della determinazione della ricchezza 2. E’ per definizione irrilevante ai fini dell’IVA, per specifica disposizione di legge 3. Potrebbe essere rilevante ai fini dell’IVA collegando il reddito all’attività economica svolta, e risalendo così al volume d’affari 5.15. Necessità di intervento valutativo su manifestazioni di ricchezza collaterali e sfuggenti par. 5.15 128 di 239 5.15 “Gli evasori” intesi come soggetti in grado di sfuggire a tutti i tributi 1. Esistono e si aggirano tra di noi , sono diffusissimi, del resto l’evasione è di 120 miliardi l’anno 2. A rigore non esistono, perché nessuno sfugge ai tributi sui consumi, le utenze, i carburanti, etc.. 3. Esistono e sono i famosi “evasori totali” 5.15 Gli evasori totali 1. Sono generalmente aziende strutturate 2. Sono coloro che nascondono una percentuale particolarmente alta dei loro incassi 3. Sono operatori economici, in genere piccoli, che non si sono dichiarati come tali al fisco 3.14/5.16 La ricchezza non registrata, utilizzando documenti fittizi, è piu’ verosimile: 1. Presso organizzazioni di una certa dimensione . 2. Presso lavoratori indipendenti operanti con consumatori finali. 3. Presso artisti e professionisti 3.7/5.16 In un supermercato a conduzione padronale la mancata registrazione degli incassi: 1. Non è mai possibile perché si passa attraverso il personale di cassa 2. E’ possibile per tutti gli incassi, compresi quelli in moneta elettronica, dopo che il titolare ha controllato la loro completa acquisizione da parte del personale di cassa 3. E’ possibile per gli incassi in contanti, dopo che il titolare ha controllato la loro completa acquisizione da parte del personale di cassa 129 di 239 5.16. Potenzialità e mitologie di banche dati , tracciabilità e altri “indizi contabili” par. 5.16 5.16 La contabilità nera consiste solitamente in 1. Un insieme sistematico di scritture, parallelo alla contabilità ufficiale 2. Sempre ed in ogni caso in una leggenda 3. In sommari appunti extracontabili 5.16 La tracciabilità consente di 1. Ricostruire contabilmente la ricchezza non registrata in sede di accertamento 2. Disincentivare la mancata registrazione fiscale della ricchezza per la presenza di indizi 3. Canalizzare su un unico conto bancario tutti gli incassi dell’operatore economico 5.16 La rilevanza fiscale dei versamenti e prelevamenti bancari: 1. Segue i criteri esclusivamente empirici tipici delle questioni probatorie 2. Segue presunzioni legali senza prova contraria, ma sostanzialmente conformi alla logica economica 3. Segue presunzioni legali relative, ma spesso sfasate rispetto alla logica economica (prelevamenti come ricavi) 5.16 La gestione d’archivio del contribuente, da parte degli uffici finanziari e delle loro banche dati 1. E’ diversa ai fini dell’IVA e delle imposte sui redditi 2. E’ unica ai fini dell’IVA e delle imposte sui redditi 3. E’ unica ai fini dell’iva e delle imposte sui redditi, ma è gestita da uffici diversi 130 di 239 5.16 Le violazioni dei limiti alla circolazione del contante: 1. Sono prive di sanzioni amministrative e sanzionate solo in sede penale 2. Sono sanzionate con pene pecuniarie inflitte dall’amministrazione tributaria (agenzia delle entrate) 3. Sono sanzionate dalle autorità di vigilanza sul credito, in quanto non hanno direttamente finalità tributaria 5.16 Le valutazioni, da parte degli tributari, della ricchezza non registrata 1. Sono contabili e univoche, analogamente alla determinazione contabile 2. Sono valutative e oggetto di copertura legislativa, che ne guida l’effettuazione 3. Sono valutative e per effettuarle gli uffici devono esporsi in stime per ordine di grandezza 5.17. Ricadute sulle organizzazioni aziendali delle mitologie dei “grandi evasori” come capro espiatorio dei malesseri creati dal loro stesso ruolo tributario: le contestazioni interpretative par. 5.17 4.6/5.17 L’espressione “grandi evasori” si addice: 1. agli “autonomi” che occultano una elevata percentuale di un giro d’affari basso (evadono tanto di poco) 2. ai titolari di aziende, che occultano una parte modesta di un giro d’affari alto (evadono “poco di tanto”) 3. ad entrambi, ma in un senso diverso, i primi nascondono molto di poco, e i secondi poco di molto 4.6/5.17 131 di 239 L’individuazione di grandi evasori 1. E’ importante, visto che la massa della ricchezza non registrata deriva da questi soggetti 2. E’ secondaria, per la scarsa importanza macroeconomica del fenomeno 3. E’ importante per motivi simbolici, in quanto legittimazione della richiesta dei tributi sulla massa di evasori di piccole dimensioni 5.17 La tendenza dei controlli fiscali verso le contestazioni interpretative 1. Dipende dalla loro maggiore pericolosità fiscale 2. Dipende dalla presenza, per esse, di una maggiore copertura legislativa 3. Dipende dal maggior turbamento sociale che vi si connette 5.18. Segue. “contenuto”delle contestazioni interpretative: l’inferno della ricchezza palese e l’ibrido del tutoraggio fiscale. Par. 5.18 5.18 I controlli insistono sui “soggetti di grandi dimensioni”: 1. per spirito persecutorio 2. perché la ricchezza non registrata è proporzionale a quella registrata (chi più dichiara più evade) 3. perché ci sono margini maggiori per contestare il regime giuridico di eventi palesi, senza cercare (e valutare) ciò che è nascosto. 5.18 La percentuale dei contribuenti controllati rispetto ai contribuenti della categoria è più elevata : 1. Per le grandi aziende 2. Per le medie aziende 132 di 239 3. Per i lavoratori indipendenti 5.18 Le rettifiche sull’imputazione a periodo nel reddito di impresa: 1. Sono frequenti, perché relative a violazioni altamente insidiose per il fisco 2. non sono frequenti 3. sono frequenti perché facili da formulare, sul regime giuridico di vicende registrate Le contestazioni sull’imputazione a periodo degli elementi reddituali nel reddito di impresa 1. Corrispondono a ricchezza fiscalmente non registrata, nel proposito di sottrarla al fisco 2. Corrispondono a ricchezza fiscalmente registrata, ma indebitamente sottoposta a una tassazione inferiore 3. Corrispondono a ricchezza fiscalmente registrata in un periodo diverso da quello corretto, secondo il fisco 5.19. inconvenienti delle contestazioni interpretative sulla funzione istituzionale tributaria, l’economia e la società par. 5.19 4.6/5.19 La maggiore imposta accertata e la ricchezza non registrata: 1. Coincidono sempre, ogni maggiore imposta accertata deriva da ricchezza non registrata 2. Spesso coincidono, ma può anche esservi maggiore imposta accertata per questioni di diritto 3. Non coincidono mai 133 di 239 5.20. Il condono come ultima frontiera dell’autodeterminazione e dell’“amministrazione per legge” par. 5.20 5.20 Il condono fiscale: 1. E’ una risposta agli inconvenienti della tassazione attraverso le aziende dove esse non arrivano, ma in prospettiva indebolisce la richiesta delle imposte 2. E’ un regalo agli evasori, deliberatamente studiato per motivi di convenienza elettorale 3. E’ una manovra poco vantaggiosa anche rispetto al gettito dei controlli, che nell’immediato sarebbe superiore 134 di 239 Capitolo 6 CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO E GIURISDIZIONALE, RISCOSSIONE E SANZIONI Sintesi. Nei paragrafi precedenti abbiamo analizzato la determinazione dei tributi dal punto di vista della legislazione, dei privati, della società e delle istituzioni. In questo capitolo tratteremo l’incontro tra questi punti di vista, i corti circuiti che creano contenzioso tra contribuenti e istituzioni amministrative. Queste ultime rideterminano i tributi con atti amministrativi, come tali in grado di imporsi unilateralmente al destinatario, da motivare in modo che quest’ultimo possa attivare il contenzioso amministrativo e giurisdizionale. Il contenzioso amministrativo rappresenta il possibile passaggio preliminare di tutto il diritto non giurisdizionale. Esso può intervenire con lo stesso ente che ha emanato l’atto, o con sue articolazioni specifiche. Questa forma di tutela è stata messa in secondo piano per decenni , in Italia, rispetto al processo tributario. La paralizzante concezione ragionieristico-processuale della tassazione era così radicata da accogliere con sospetto la rideterminazione valutativa, in adesione, delle imposte. Gli istituti ancora oggi equivocamente denominati “strumenti deflativi del contenzioso” sono molto timidi, e sbilanciati paradossalmente sulle contestazioni interpretative verso le aziende; quando si tratta di ricchezza non registrata, anche con rilievi valutativi, la deresponsabilizzazione spinge verso il processo giurisdizionale, specie se gli importi sono piccoli. Il processo è strutturalmente impugnatorio nel senso che non si discute se un’imposta sia o meno dovuta , ma se la sua determinazione, da parte dell’ufficio, sia corretta. E’ quindi un processo amministrativo calato nelle forme del rito civile, il quale è invece estraneo alla determinazione 135 di 239 amministrativa della ricchezza ai fini tributari . Ne risultano una serie di equivoci sul ruolo del giudice, sull’onere della prova, la riscossione e le sanzioni. 6.1. Provvedimenti amministrativi nella determinazione dei tributi: autoritatività, termini, competenza, partecipazione del privato. Par. 6.1 L’ufficio tributario agisce con atti unilaterali: 1. per un contingente privilegio per l’amministrazione pubblica, riservato a quella tributaria 2. seguendo le regole generali della sua natura di autorità pubblica, 3. solo in casi eccezionali di urgenza, in quanto deve altrimenti rivolgersi al giudice L’istituto giuridico più antico e strutturale, attraverso cui vengono riscosse tutte le tipologie di tributi è 1) l’esercizio di un pubblico potere 2) la riscossione dei tributi da parte del fisco, rivolgendosi ad un giudice, come qualsiasi altro creditore 3) la possibilità di una tutela giurisdizionale davanti ad un organo indipendente 6.1 Prima dell’emanazione dell’avviso di accertamento, il contraddittorio tra fisco e contribuente nel procedimento amministrativo: 1. è indefettibile, organicamente regolato e soddisfacente 2. è del tutto assente 136 di 239 3. è previsto in modo frammentario da disposizioni specifiche , su determinate modalità di accertamento, e comunque il suo contenuto è poco regolato 6.1 La natura “provvedimentale” dell’avviso di accertamento: 1. non sussiste 2. sussiste sotto il profilo dell’attitudine dell’atto a diventare definitivo se non impugnato 3. sussiste in quanto l’avviso di accertamento comporta necessariamente valutazioni discrezionali 6.2. Segue: diversità tra motivazione e prova degli accertamenti tributari par. 6.2. 6.2 Un rilievo fiscale di un atto di accertamento, che si giustificasse solo con l'espressione "maggiori ricavi accertati" potrebbe considerarsi sufficientemente motivato? 1. Si, 2. No. 3. Solo in caso di omessa dichiarazione. 6.2 L’ onere della prova nel procedimento e nel processo: 1. grava sul contribuente 2. grava sul fisco, secondo i criteri ordinari del processo civile 3. grava sul fisco ma va collocato in un contesto di diritto amministrativo In linea di principio si tende ad affermare che l’onere della prova degli elementi positivi non dichiarati 1) grava sull’ufficio tributario , che deve assolverlo prima di tutto nel processo, secondo prove documentali 137 di 239 2) grava sul fisco, che deve indicarne le modalità di assolvimento nell’atto impositivo, anche mediante presunzioni, e difenderlo nel processo 3) grava sul contribuente, che deve dimostrare in giudizio perché l’atto di accertamento è illegittimo o infondato In linea di principio si tende ad affermare che l’onere della prova dei costi e degli elementi negativi di reddito 1) grava sull’ufficio tributario , che deve indicare anomalie nella rappresentazione dichiarata dal contribuente 2) grava sul fisco, secondo le regole generali già indicate per i ricavi 3) grava sul contribuente, in quanto sarebbero “eccezioni” ai maggiori ricavi accertati dall’ufficio Le controversie tra ufficio tributario e contribuenti sulla determinazione di pretesa ricchezza non registrata attengono di solito 1 Alla genuinità dell’aspetto materiale della prova, cioè alla c.d. “evidence” 2 Al ragionamento innestato su aspetti materiali della prova, non controversi 3 All’interpretazione delle disposizioni sulle indagini tributarie 6.3. Provvedimenti degli uffici tributari verso coobbligati solidali e contribuenti di fatto par. 6.3 6.3. Verso i coobbligati solidali l’ufficio tributario deve agire Con ordinaria azione civile in ogni caso Con ordinaria azione civile se tenuti per contratto (fideiussori) o per norma civilistica Con atti amministrativi , conformemente ai suoi poteri autoritativi 138 di 239 6.3 L’ufficio notifica l’atto di accertamento a Tizio. La notifica vale anche per il condebitore solidale Caio? 1. Si 2. Si, ma Caio può provare di non aver avuto conoscenza dell'atto, ed essere rimesso in termini per impugnare. 3. No. 6.3 L’ufficio notifica l’atto di accertamento a Tizio e Caio. Caio impugna e vince, mentre Tizio resta inerte. La vittoria di Caio giova anche a Tizio? 1. Si, secondo i principi civilistici 2. Si, secondo principi amministrativistici 3. No. 6.3 L’ufficio notifica l’atto di accertamento a Tizio, che non impugna , ma non ha beni da espropriare. Quindi si notifica un atto della riscossione al condebitore solidale Caio. 1. E’ una prassi vietata dalla giurisprudenza 2. E’ una prassi avallata dalla giurisprudenza, ma Caio può far valere ogni difesa, nonostante l’inerzia di Tizio. 3. E’ una prassi avallata dalla giurisprudenza, e Caio può far valere solo eccezioni personali, non ridiscutere l’imposta 6.3 Il titolare di beni gravati da privilegio a favore del fisco 1. E’ un condebitore solidale, e quindi risponde con tutto il suo patrimonio 2. E’ un condebitore solidale con tutto il suo patrimonio, ma nei limiti del valore del bene 3. E’ esposto al pignoramento del bene, e solo di quello. Quando per vari motivi (ritenute, rivalse , regressi, accolli di imposta) una questione tributaria influenza il rapporto tra due parti private: 139 di 239 1. Esiste un meccanismo per evitare contrasti di giudicati tra quello civile e quello tributario 2. Le relative controversie sono decise dalle commissioni tributarie, chiamando in causa il fisco Le relative controversie sono autonomamente decise in sede civile e tributaria 6.4. Il contenzioso amministrativo: accertamento con adesione, conciliazione giudiziale, “mediazione” e prospettive Par. 6.4 6.4 Una tutela giurisdizionale del privato contro le pubbliche autorità 1. E’ ineliminabile perché si possa parlare di un “diritto” 2. E’ una parte del controllo sociale e politico sulle istituzioni giuridiche, ma può anche mancare 3. E’ del tutto superflua e secondaria, l’importante è che l’ufficio pubblico decida bene 6.4 Il concordato fiscale tra uffici e contribuenti: 1. è ammesso in ogni caso 2. è ammesso per gli aspetti controversi della determinazione dell'imposta 3. è vietato Il contenzioso amministrativo tributario , basato sull’accertamento con adesione, si inquadra: 1. Nello schema logico dei ricorsi giurisdizionali , diretti a un giudice indipendente 2. Nello schema logico del ricorso amministrativo “In opposizione”, cioè allo stesso ufficio che ha emesso l’atto 140 di 239 Nello schema logico del ricorso amministrativo “gerarchico” , ad un ufficio diverso da quello che ha emesso l’atto L’espressione “strumenti deflattivi del contenzioso” , per indicare accertamento con adesione e conciliazione giudiziale: 1) E’ un modo sbagliato per indicare i ricorsi amministrativi in materia tributaria 2) Esprime correttamente il successo della via giurisdizionale alla determinazione tributaristica della ricchezza che deve essere solo un po’ deflazionata 3) E’ un modo esatto di definire il ruolo dei ricorsi amministrativi in materia tributaria In relazione ai c.d. “strumenti deflattivi del contenzioso” , cioè accertamento con adesione e conciliazione giudiziale: 1 Sono previste riduzioni delle sanzioni in modo automatico 2 Sono previste riduzioni delle sanzioni in relazione alla gravità dell’evasione, valutata dall’ufficio 3 Non sono previste riduzioni delle sanzioni, ma solo dell’imposta. 6.5. Segue. Criticità di investire lo stesso ufficio che ha emesso l’atto del ricorso e necessità di coinvolgere altri organi (prospettive della “mediazione tributaria”) par. 6.5 6.5 L’interesse del privato in materia di determinazione tributaristica della ricchezza è 1. Una rideterminazione da parte di un organo indipendente, necessariamente giurisdizionale 2. Una rideterminazione accurata, interattiva e imparziale 3. Un accordo per pagare il meno possibile 6.5 141 di 239 se la tutela contenziosa amministrativa funziona male la responsabilita' è: 1. dell'agenzia delle entrate 2. dei giudici tributari 3. della mancata spiegazione d'insieme del settore 6.6. Il ritiro degli atti in autotutela, tra correzione, riduzione e abbandono par. 6.6. 6.6 Quando l'atto impositivo non è stato impugnato, una sua modifica a favore del contribuente: 1. è in ogni caso vietata agli uffici fiscali 2. è ammessa in presenza di vizi macroscopici dell'atto, secondo il generale principio di autotutela 3. è ammessa solo in presenza di errori di calcolo 6.6 La mancata autotutela, cioè il ritiro di atti amministrativi macroscopicamente erronei, ma non più impugnabili 1. E’ concessa abitualmente dall’agenzia delle entrate, sapendo che il contribuente la potrebbe ottenere dal giudice 2. Di frequente è negata, proprio perché il contribuente ha perso l’azione giurisdizionale (che diventa un boomerang) 3. E’ sempre negata, senza possibilità di tutela giurisdizionale La forma di tutela più immediata e naturale contro il cattivo esercizio di un potere delle pubbliche autorità è 1. Il ricorso giurisdizionale 2. Il ricorso gerarchico 3. La protesta politica 142 di 239 6.7. Controllo giurisdizionale delle istituzioni: un processo di impugnazione par. 6.7 6.7 Un ricorso in cui il contribuente si limiti ad osservare che l’ufficio non ha fondato la propria pretesa su prove credibili è: 1. inammissibile in quanto privo di motivi 2. incompleto, ma può essere integrato dal giudice 3. E’ ammissibile in quanto la mancata esistenza di riscontri della ricchezza accertata è un vizio dell’accertamento 6.7 Rispetto alla massa delle controversie giurisdizionali tributarie, quelle che coinvolgono tecnicismi giuridico-economicoaziendalistici sono: 1. Relativamente poche, e quindi lasciano disorientati i giudici. 2. Inesistenti, e quindi il problema della determinazione giurisdizionale della ricchezza aziendale non si crea 3. La maggior parte, e quindi i giudici sono molto adatti a risolverle 6.7 In quale settore la storia ci insegna che non è indispensabile un giudice indipendente per la risoluzione delle controversie ? 1. Diritto civile 2. Diritto amministrativo 3. Diritto penale 6.7. Lo sviluppo della tutela contro gli uffici pubblici si avvia 1. In sede gerarchica e quindi verso l’autorità politica 2. In sede giurisdizionale 3. direttamente in sede politica. 6.7 143 di 239 In una prospettiva storica l’applicazione dei tributi: 1. Ha subito coinciso con istituzioni “non giurisdizionali”, dove la tutela è “interna all’istituzione” o affidata alla politica 2. Ha dato subito luogo a istituzioni giurisdizionali, in quanto i tributi erano applicati direttamente da giudici 3. E’ stata sempre sotto il controllo di istituzioni giurisdizionali 6.7 Il diritto tributario è materia giuridica in quanto 1. Sullo sfondo esiste un giudice che determina le imposte 2. Sullo sfondo esiste un giudice dove si possono impugnare gli atti dell’amministrazione 3. Sullo sfondo esiste una autorità amministrativa investita di potere, da esercitare secondo norme e principi 6.7 Una tutela giurisdizionale del contribuente contro il fisco 1. E’ ineliminabile perché si possa parlare delle regole tributarie come di un “diritto” 2. E’ opportuna, ma non indispensabile per potersi parlare di “diritto”, che trova nelle autorità amministrative imparziali il proprio punto di riferimento 3. E’ del tutto superflua e secondaria, l’importante è che l’ufficio tributario decida bene 6.7 Qual è il rapporto tra giurisdizione e diritto tributario: 1. senza giurisdizione non è concepibile il diritto , neppure tributario 2. può aversi diritto anche senza giurisdizione, ma diritto tributario riguarda una funzione giurisdizionale 3. Diritto tributario riguarda una funzione “non giurisdizionale”, ma la giurisdizione costituisce un importante strumento di controllo degli uffici. 6.7 Al giudice tributario, in primo grado, si rivolge 144 di 239 1. Il fisco 2. Il contribuente 3. Possono rivolgervisi entrambi Cos’è la costituzione in giudizio del ricorrente? Il primo atto per ricorrere, rivolto alla controparte La comunicazione al giudice che è stato presentato ricorso alla controparte Il deposito del ricorso e degli allegati presso il giudice, in questo modo avvertito della controversia 6.7 Il giudice tributario 1. È l’istituzione giuridica di riferimento del diritto tributario, che deve istituzionalmente risolvere in chiave processuale le liti tra contribuente e fisco 2. E’ una istituzione chiamata dal contribuente a tutela delle disfunzioni dell’istituzione giuridica di riferimento del diritto tributario, che è quella amministrativa 3. E’ l’istituzione giuridica di riferimento della tassazione, investita direttamente della richiesta dei tributi, da parte degli uffici fiscali, che agiscono rivolgendosi essi stessi al giudice Una lite tra due privati, ad esempio contribuente di fatto e di diritto, oppure coobbligati solidali per il tributo, riguardante la misura del tributo, deve essere decisa: 1. Dal giudice ordinario, che risolve incidentalmente la questione tributaria 2. Dal giudice tributario, Dal giudice ordinario, chiamando in causa l’amministrazione fiscale per evitare contrasto di giudicati L’indipendenza del giudice rispetto alla politica 1. E’ una caratteristica storicamente strutturale, intrinseca all’attività giurisdizionale 2. E’ una raffinatezza ulteriore e tendenziale, rispetto all’indipendenza del giudice dalle parti, tipica di sistemi politici pluralisti e garantita da questo stesso pluralismo 145 di 239 3. E’ un obiettivo irraggiungibile , con tutta la buona volontà Anche in una situazione politica dittatoriale: 1. Il giudice è strutturalmente indipendente rispetto alla politica 2. Il giudice deve presentarsi come indipendente rispetto alle parti , per la credibilità del “servizio giustizia” 3. Deve esistere un giudice indipendente a tutela dell’individuo rispetto agli abusi dei pubblici poteri Il giudice , in generale, è 1. Una emanazione della politica, diretta in primo luogo a regolare le controversie tra privati 2. Una emanazione dei privati che hanno una controversia, che “dal basso si organizzano” per una soluzione condivisa 3. Una emanazione della politica, diretta in primo luogo ad assicurare agli individui una tutela nei confronti degli abusi dei suoi funzionari La figura del giudice nasce tradizionalmente con riferimento 1. Ad una pubblica autorità , regolatrice delle controversie tra privati 2. Ad una pubblica autorità , cui si potevano rivolgere gli individui, insoddisfatti dell’azione di altre pubbliche autorità 3. Ad un privato, cui i privati si rivolgevano consensualmente per la soluzione dei loro conflitti L’indipendenza nell’esercizio della funzione svolta 1. Caratterizza solo l’ufficio dell’amministrazione finanziari a 2. Caratterizza solo il giudice, rispetto alle parti 3. Caratterizza sia il giudice rispetto alle parti sia l’ufficio dell’amministrazione finanziaria In materia tributaria il ruolo del giudice 1. E’ analogo a quello del giudice civile, come prima autorità investita di una controversia 146 di 239 2. E’ analogo a quello del giudice amministrativo, di mero annullamento 3. E’ simile a quello del giudice civile,ma diretto al riesame di attività autoritative di pubblici uffici 6.9. Ispirazione al rito processualcivilistico e sostanza impugnatoria 6.9 L’ onere della prova nel procedimento e nel processo 1. grava sul contribuente 2. grava sul fisco, secondo i criteri ordinari del processo civile 3. grava sul fisco ma va collocato in un contesto di diritto amministrativo 6.9 La matrice amministrativistica del contenzioso tributario spinge i giudici, in situazioni di forte incertezza sull’interpretazione della fiscalità specialistica aziendale 1. A prendere una decisione casuale 2. Ad accogliere il ricorso del contribuente 3. A dare ragione al fisco, respingendo il ricorso del contribuente 6.9 L’onere della prova della ricchezza ai fini tributari 1. Tende ad essere attribuito agli uffici, ma in realtà rileva come vizio degli atti amministrativo-tributari 2. Spetta all’ufficio nel processo, secondo i criteri civilistici 3. Spetta al contribuente, davanti agli uffici prima, e davanti al giudice poi Se il giudice tributario ritiene che l’atto di accertamento sia viziato da un errore logico 1 Lo annulla, dopodichè l’ufficio può riemetterlo emendato dal vizio 147 di 239 2 Lo annulla parzialmente, rideterminando l’imposta nei limiti della relativa motivazione 3 Lo annulla ma può rideterminare il tributo con ogni altro tipo di fondamento 6.9 Il giudice tributario può confermare un avviso di accertamento per ragioni diverse da quelle indicate sulla motivazione dell'atto? 1. Si, secondo i principi generali 2. No, altrimenti si darebbe carico di una funzione di amministrazione attiva 3. solo in caso di gravi violazioni tributarie 6.9 In linea di principio, nel controllo fiscale, l’onere della prova 1. grava sul contribuente 2. grava sul fisco, che deve dimostrare l’evasione con prove documentali 3. grava sul fisco che può dimostrare l’evasione anche con presunzioni 6.9 Secondo l’equivoca impostazione corrente, nel controllo fiscale, l’onere della prova 1. grava sul fisco, che deve dimostrare l’evasione non prove documentali, e sul contribuente , per quanto riguarda i costi. 2. grava sul fisco, che può dimostrare l’evasione anche con presunzioni, e sul contribuente , per quanto riguarda i costi. 3. grava sempre sul fisco che può dimostrare l’evasione anche con presunzioni 6.9 Secondo le concezioni, e le formule (un po’ grossolane) diffuse in materia di liti tra contribuente e fisco ed onere della prova, quest’ultimo: 1. non può mai gravare sul contribuente 2. può gravare sul contribuente nelle azioni di rimborso 148 di 239 3. può gravare sul contribuente nelle azioni di rimborso e per la deduzione dei costi 6.9 La prova, da parte del fisco, della ricchezza fiscalmente non registrata: 1. è una questione empirica, con forti profili valutativi e di stima 2. è una questione di interpretazione giuridica di circostanze fattuali note, pacifiche tra le parti 3. non è una questione empirica, ma sostanzialmente documentale 6.10. Insuccesso della via processuale alla determinazione dei tributi:prospettive di riforma per tipologie di controversie par. 6.10 6.10 Il ricorso per cassazione, in caso di contestazioni fiscali interpretative o su ricchezza fiscalmente non registrata, si presta Solo alle controversie sulle contestazioni interpretative Ad entrambe. Alle contestazioni interpretative e ai vizi logici nella decisione sulla ricchezza non registrata 6.10 Nel diritto tributario il compito del giudice è 1. Ricercare la ricchezza nascosta 2. Svolgere il processo in cui il fisco chiede al contribuente maggiori imposte 3. Controllare eventuali irregolarità dell’azione amministrativa, lamentate dal contribuente 6.10 La presenza di una tutela giurisdizionale del contribuente verso il fisco Può indurre il fisco ad assumere meno iniziative, rinviando al giudice “i grattacapi” anziché deciderli 149 di 239 Stimola il fisco a prendersi più responsabilità Stimola il fisco a cercare meno “coperture” delle proprie decisioni Dopo la sentenza di primo grado 1. Una adesione non è più possibile , in nessun modo 2. Una adesione non è regolata, ma è percorribile la c.d. “autotutela condivisa” 3. E’ ancora ammessa la conciliazione giudiziale, con riduzione delle sanzioni 6.11. Riscossione coattiva e retaggio degli “esattori” Par. 6.11 6.11 La riscossione dei tributi: 1. Viene curata unilateralmente, con poteri amministrativi, dall'ufficio interessato 2. Deve essere richiesta al giudice dell'esecuzione, tramite ufficiale giudiziario come quella di tutti gli ordinari crediti 3. Avviene tramite una società pubblica dedicata a questo scopo, usando poteri autoritativi, sia pure sotto il controllo del giudice 6.11 La riscossione dei tributi: 1. Viene curata unilateralmente, con poteri amministrativi, dall'ufficio interessato 2. Deve essere richiesta al giudice dell'esecuzione, tramite ufficiale giudiziario come quella di tutti gli ordinari crediti 3. Avviene tramite una società pubblica dedicata a questo scopo, usando poteri autoritativi, sia pure sotto il controllo del giudice L’evasione da riscossione è diretta Solo a rendersi nullatenenti, per non pagare mai imposte dichiarate o accertate Solo a finanziarsi a carico del fisco , vista la carenza di liquidità 150 di 239 A seconda dei casi, sia a rendersi nullatenenti , sia a finanziasi a carico del fisco 6.12. Riscossione in pendenza di ricorso come diversivo rispetto alla certezza della riscossione par. 6.12 6.12 La sospensione della riscossione da parte del giudice può essere inquadrata nella categoria giuridica dei rimedi cautelari giurisdizionali dell’autotutela amministrativa della revoca 6.13. Inadeguatezza delle sanzioni a compensare l’insufficiente intervento valutativo delle istituzioni tributarie. par. 6.13 6.13 L’applicazione di sanzioni nella tassazione attraverso le aziende E’ superflua, l’importante è un’adeguata presenza valutativa del fisco E’ necessaria ma non è in grado di sostituirsi a un’adeguata presenza valutativa del fisco E’ necessaria e può rimpiazzare, aumentando le sanzioni, la carenza dell’intervento degli uffici 6.13 Per indurre all’adempimento le organizzazioni , rispetto agli individui 1. Occorre una prospettiva sanzionatoria proporzionalmente più intensa 151 di 239 2. Basta una qualche prospettiva sanzionatoria 3. Servono solo capillari controlli 6.14. Segue: 2 Il palliativo penaltributario tra ricchezza non registrata e contestazioni interpretative par. 6.14 6.14 La severità e le sanzioni penali contro la ricchezza non registrata: 1. Sono controproducenti e vanno sempre evitate 2. Ci possono anche stare, ma non possono sostituire il controllo del territorio tributario 3. Sono l’arma vincente contro la perversione fiscale diffusa 6.14 I reati tributari 1. Sono giudicati dalla magistratura ordinaria 2. Sono di competenza delle Commissioni tributarie 3. Sono giudicati dalla Magistratura ordinaria una volta accertata l’evasione dalle Commissioni tributarie 6.14 6.14 Le sanzioni penali tributarie si applicano: 1. Solo per la ricchezza non registrata, cioè l’omissione di ricavi o i costi fittizi 2. Per ogni reddito non dichiarato, sia per ricchezza non registrata, sia per contestazioni interpretative 3. Per ogni reddito non dichiarato, come sopra, ma spesso per le contestazioni interpretative è escluso il dolo di evasione 6.14 Rispetto alle contestazioni interpretative sul regime giuridico di ricchezza registrata o palese i reati tributari: 1. Sono per definizione manifestamente inapplicabili 2. Sono giustamente applicabili, in quanto si tratta di evasione fiscale analoga alla ricchezza non registrata 152 di 239 3. Dovrebbero essere inapplicabili per mancanza di dolo, anche se la maldestra formulazione legislativa crea spazi per un contingente distruttivo accanimento punitivo PARTE SECONDA . PRECISAZIONE GIURIDICA DEI CONCETTI ECONOMICI CUI SI RIFERISCONO LE IMPOSTE (REDDITI , CONSUMI E PATRIMONIO). CAPITOLO 7 DETERMINAZIONE SIMULTANEA DI CONSUMI E REDDITI ATTRAVERSO GLI OPERATORI ECONOMICI Sintesi: La prima parte del testo guarda ai tributi dal punto di vista delle persone, delle organizzazioni (tra cui le aziende), delle istituzioni, amministrative e giurisdizionali, coinvolte nella loro applicazione. Questa seconda parte presuppone invece l’avvenuta 153 di 239 determinazione della ricchezza, ed è dedicata al suo inquadramento giuridico. E’ un inquadramento “normativo”, dedicato al modo in cui sono cristallizzati ai fini tributari regole e principi (precisione, semplicità, certezza, etc.) che ruotano attorno ai concetti di reddito, consumo, patrimonio. Questa puntualizzazione normativa di concetti economici avviene anche in relazione a esigenze di semplicità di rilevazione, controllabilità amministrativa, cautela fiscale diretta ad evitare stratagemmi. E’ un insieme di profili riguardanti soprattutto le aziende, in cui la ricchezza si produce e da cui partiremo, tenendo presente che l’attività economica rileva al tempo stesso, saltando i passaggi intermedi e guardando le prestazioni al consumo, come reddito per il fornitore e consumo per il cliente. Per questo tratteremo in parallelo le imposte sui redditi e l’IVA, entrambe “differenziali” in quanto, nei passaggi intermedi tra operatori economici, la ricchezza è ancora allo stato latente, finchè non arriva al consumo, pubblico o privato, di beni durevoli, merci immediatamente consumabili o servizi, oppure all’esportazione. Questa depurazione dei passaggi intermedi è più complessa e raffinata nell’IVA , in cui bisogna sterilizzare (neutralizzare) i passaggi tra operatori economici, il che può avvenire con le tecniche della detrazione o della non imponibilità, il cui coordinamento è trattato ai par. 7.2-7.4. Dal paragrafo 7.5 si torna a trattare in parallelo i due tributi a proposito dell’amplissima definizione di “impresa tributaria”, dove si mescolano aziende pluripersonali e lavoratori indipendenti, già anticipata ai paragrafi 3.1 e 3.9 sulla superflua “contabilità fiscale”. Seguono altri punti di contatto concettuali (riferimento ai corrispettivi par. 7.6), documentali (fatture e registrazioni degli incassi al dettaglio par. 7.7 e 7.8) tra imposte sui redditi ed IVA, accomunate anche dalla necessità di distinguere “costi e consumi”(par.7.9 sull’inerenza). Il par. 7.10 è invece più diretto a simmetrie generali tipiche delle imposte sui redditi, dove occorre evitare sfasamenti di regime tra costi deducibili e ricavi esenti. Il par.7.11 sull’imputazione a periodo è unitario per l’IVA e le imposte sui redditi, introducendo anche tematiche specifiche alle imposte sui redditi, in tema di valori fiscalmente riconosciuti (cfr. par. 3.9, su simmetrie, continuità, neutralità etc.) “valutazioni di bilancio” 154 di 239 (ammortamenti, rimanenze, accantonamenti etc.). Le simmetrie, i coordinamenti tra soggetti diversi, le continuità e le discontinuità concettuali (sempre in un coordinamento tra precisione e semplicità), ispirano anche i successivi paragrafi sul coordinamento “società – soci”, tassazione internazionale, operazioni straordinarie “aziendal-societarie”(cessioni d’azienda, fusioni, scissioni etc..) e liquidazione (ordinaria o concorsuale) delle attività economiche. 7.1. diritto tributario sostanziale e determinazione unitaria di consumi e redditi attraverso le aziende: Iva e imposte dirette par. 7.1 7.1 Iva e imposte sui redditi 1. Sono parti di un sistema unico, tanto che sono disciplinate dagli stessi testi normativi 2. Seguono criteri di determinazione indipendenti, senza punti di contatto apprezzabili 3. Fanno parte di un sistema coordinato, ancorche' regolate da testi normativi distinti 7.1 La tassazione dei consumi e dei redditi 1. Avviene sempre in modo coordinato, in base alla medesima documentazione per tutte le imposte 2. Avviene in modo coordinato in base alla medesima documentazione per imposte dirette e iva 3. Avviene in modo tendenzialmente autonomo in base a documentazione giustificativa completamente diversa 7.1 La posizione del contribuente, le informazioni nelle banche dati del fisco, e la sua “profilatura” ai fini dell’analisi dei rischi di evasione: 1. Sono separate ai fini dell’IVA e delle imposte sui redditi 155 di 239 2. E’ unitaria ai fini dell’IVA e delle imposte sui redditi 3. E’ unitaria per le ditte individuali, duplice per le società e le grandi aziende I riflessi tributari della documentazione aziendale di acquisto e di vendita, rilevanti ai fini iva e delle imposte sui redditi, sono regolati essenzialmente: 1) da una normativa rilevante in prima battuta per le imposte sui redditi 2) da una normativa rilevante in prima battuta ai fini dell’IVA 3) da un rinvio alla normativa del codice civile Il motivo per cui tassazione dei consumi e tassazione dei redditi vanno trattate unitariamente è che: Nella tassazione attraverso le aziende entrambe passano attraverso la contabilità di una delle due parti fornitore nel caso dell’IVA e cliente nel caso dei redditi Entrambe emergono da sistemi contabili anche se privi di collegamenti l’uno con l’altro Entrambe riguardano la determinazione di concetti economicamente rilevanti Il motivo per cui la documentazione aziendale è regolata da disposizioni IVA : 1) E’ del tutto casuale 2) Risiede nell’importanza maggiore dell’IVA ai fini del gettito 3) Risiede nella frammentabilità dei consumi rispetti al reddito, concetto annuo e unitario 7.1 Si paga l’IVA sugli acquisti ai propri: 1. fornitori 2. debitori 3. clienti 7.1 156 di 239 Il fornitore IVA rispetto al cliente è anche un: 1. Debitore 2. Creditore 3. Acquirente 7.1 La determinazione dell’IVA: 1. Non ha carattere differenziale, ma forfettario 2. Ha carattere differenziale basato sul confronto tra imposte a debito e a credito 3. Ha carattere differenziale basato sul confronto tra gli imponibili Ai fini IVA il periodo di imposta 1) E’ rilevante come per le imposte sui redditi 2) E’ del tutto irrilevante 3) E’ rilevante molto limitatamente ad esempio per il pro rata di detrazione in caso di operazioni esenti Chi ha più valore aggiunto a parità di incassi Un pasticcere Un rivenditore di calzature Un fisioterapista Le principali differenza tra calcolo del valore aggiunto ai fini IVA e ai fini IRAP riguardano La diversa rilevanza delle operazioni con l’estero La diversa rilevanza degli ammortamenti La diversa rilevanza degli interessi passivi Il calcolo del valore aggiunto ai fini IVA è diretto tendenzialmente a Determinare la differenza tra ricavi e costi erogati ad altri operatori economici Determinare la somma tra salari interessi e profitti, come entità aggregata imponibile Ad eliminare l’effetto dell’eventuale tributo applicato tra operatori economici, prima del consumo 157 di 239 7.1 Normalmente un ricavo non registrato ai fini dell’imposta sul valore aggiunto: 1. Non lo è stato neppure ai fini delle imposte sui redditi 2. Viene regolarmente registrato ai fini delle imposte sui redditi 3. Non viene registrato ai fini delle imposte sui redditi se il contribuente è in contabilità semplificata 7.1 La determinazione del reddito, rispetto al valore aggiunto ai fini IVA: 1. E’ più semplice, in quanto è influenzata da minori componenti valutative 2. E’ più semplice, in quanto può avvenire “base da base” 3. E’ più semplice, in quanto il reddito è inferiore al valore aggiunto 7.1 Rispetto all’IVA la determinazione del reddito è più complessa sotto il profilo: 1. Della determinazione differenziale 2. Dell’obbligo di scritture contabili 3. Della presenza di elementi valutativi al termine del periodo di imposta Rispetto alle imposte sui reddito l’Iva è più complessa sotto il profilo: 1. Dell’esistenza di complesse valutazioni di fine esercizio 2. Dell’obbligo di scritture contabili 3. Dell’esistenza di una pluralità di aliquote applicabili La definizione di imposta sul valore aggiunto Rende bene l’idea del suo riferimento al consumo Obbliga a passaggi più tortuosi per capire il riferimento al consumo 158 di 239 Impedisce di capire che è sul consumo 7.1 La detrazione IVA a monte serve a: 1. Determinare un’imposta concettualmente unitaria in capo all’operatore IVA 2. Rendere irrilevante l’applicazione dell’imposta alle operazioni economiche intermedie (verso operatori economici b2b) 3. Agevolare gli investimenti in beni strumentali e scorte 7.1 Per rendere irrilevanti, rispetto al consumo finale, le operazioni intermedie B2b: 1. Esiste solo il criterio della detrazione dell’imposta 2. Si può detrarre l’imposta o ometterne l’applicazione 3. Si può detrarre il costo di acquisto, come nelle imposte sui redditi 7.1 Per il fornitore regolarsi, soprattutto ai fini IVA, sulla destinazione dell’acquisto “al consumo finale” ovvero ad altre operazioni economiche 1. E’ possibile solo in base a dichiarazioni dell’acquirente 2. E’ possibile anche in base alla qualità e quantità dei beni acquistati 3. E’ impossibile 7.1 L’azienda tenuta a versare l’Iva sulle vendite: 1) è un sostituto di imposta 2) sta pagando su ricchezza propria 3) sta tassando i consumi dei clienti 7.1 Per le vendite tra operatori economici di paesi dell’unione europea, il sistema per tassare il solo consumo finale ai fini IVA è: 1. quello della detrazione dell’IVA sull’acquisto 159 di 239 2. quello della non imponibilità Iva dell’operazione 3. quello dell’applicazione dell’IVA in dogana 7.1 La tassazione dei consumi attraverso le aziende 1. Ha ampliato enormemente, mediante l’IVA, la propria sfera di applicabilità rispetto alla tassazione delle merci 2. Ha generalizzato la tassazione a tutte le tipologie di beni, lasciando fuori i servizi 3. Ha concentrato la tassazione soprattutto sui servizi 7.1 Le contestazioni interpretative, sul regime giuridico di circostanze dichiarate, rilevano in genere 1. Simultaneamente per imposte sui redditi e IVA 2. Di solito per le sole imposte sui redditi 3. Di solito distintamente per le imposte sui redditi oppure per l’IVA. 7.1 La scoperta di incassi non registrati o costi fittizi rileva in genere: 1. Simultaneamente per imposte sui redditi e IVA 2. Per le sole imposte sui redditi 3. Solo per l’IVA 7.2. Imposte sui consumi: dalla visibilità materiale delle merci a quella contabile del “valore aggiunto” (l’IVA) par. 7.2 7.2 Nell’Iva il “contribuente di fatto” (come definito in genere al par.3.5): 1. E’ l’acquirente consumatore 2. E’ il venditore 3. E’ l’acquirente operatore economico 160 di 239 Le stabili posizioni di “credito IVA” degli operatori economici 1) Sono comunque anomale, sempre indizio di omissioni e frodi 2) Possono avere alcune spiegazioni che le rendono del tutto normali 3) Sono normalissime, così come l’impresa perde , va a credito di IVA 7.2 Tra gli inconvenienti delle antiche tassazioni sui consumi “a quantità” c’era: 1. L’impossibilità di tassare i consumi di servizi 2. Il rischio di duplici tassazioni dello stesso bene 3. L’obbligo di tenere una contabilità 7.2 L’IVA è proporzionale 1. Alla qualità e quantità del bene acquistato 2. Al valore di mercato del bene acquistato 3. Al corrispettivo contrattuale del bene acquistato 7.2 La tassazione dei consumi si basa: 1. Esclusivamente sull’imposta sul valore aggiunto 2. Sull’imposta sul valore aggiunto e l’irpef 3. Sull’imposta sul valore aggiunto ed alcune imposte prelevate sulla quantità di beni prodotti o importati (“accise”) 7.2 I consumi rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto: 1. sono solo privati 2. sono pubblici e privati 3. sono pubblici, privati e di produzione imprenditoriale 7.2 161 di 239 In linea generale l'IVA si applica: 1. al corrispettivo pattuito 2. al valore venale del bene o del servizio 3. al maggiore dei due 7.3. Segue: Tecniche IVA per raggiungere il consumo tra detrazione, “non imponibilità” aliquote ed esenzioni par. 7.3 7.3 I corrispettivi esposti al pubblico, in una rivendita al dettaglio 1. Devono essere maggiorati dell’IVA comunque 2. Devono essere maggiorati dell’iva in caso di richiesta di fattura 3. Sono comprensivi di iva, che va scorporata se è richiesta la fattura 7.3 Il contribuente di diritto che nell’IVA effettua, nei confronti del contribuente di fatto, la rivalsa è: 1) il cliente 2) il fornitore 3) il consumatore finale Ai fini dei vari adempimenti IVA lo stato si rivolge: 1. tendenzialmente al cliente 2. tendenzialmente al fornitore 3. ugualmente a entrambi, nella stessa misura 7.3 Il contribuente di diritto che nell’IVA effettua, nei confronti del contribuente di fatto, la rivalsa è: 1. il cliente 2. il fornitore 3. il consumatore finale 162 di 239 7.3 A una posizione di “pareggio fiscale”, cioè di costi uguali ai ricavi ai fini delle imposte sui redditi corrisponde 1. Un tendenziale pareggio tra iva e credito e a debito 2. Un tendenziale debito di IVA, in presenza di ricavi imponibili e di costi di lavoro e interessi passivi 3. Un tendenziale credito di IVA 7.3 La detrazione dell’IVA in linea di principio spetta 1)Se il fornitore la versa effettivamente 2) indipendentemente dal versamento da parte del fornitore , il che non crea problemi 3) indipendentemente dal versamento da parte del fornitore, il che può innescare “frodi carosello” 7.3 Il rischio del metodo della generale applicazione dell’IVA e della sua detrazione sugli acquisti è quello di: 1. mancato versamento da parte del fornitore, e detrazione in capo al cliente (frodi carosello) 2. impossibilità di controllare la natura di soggetto IVA dell’acquirente delle merci 3. Difficoltà amministrative di gestione della documentazione 7.3 Quale, tra le seguenti categorie di soggetti IVA, può trovarsi con maggiore facilità in una stabile posizione di credito d’imposta IVA? 1) soggetto che effettua prevalentemente operazioni esenti 2) soggetto che effettua prevalentemente operazioni non imponibili 3) soggetto che effettua prevalentemente operazioni imponibili 7.3 Le c.d. frodi carosello nell’IVA derivano 163 di 239 1. Dall’omessa applicazione dell’IVA sulle vendite 2. Dall’Omesso versamento dell’IVA addebitata a un cliente impresa 3. Dall’omesso versamento dell’IVA addebitata a consumatori finali La detrazione dell’IVA sugli acquisti 1) Avviene “operazione per operazione”, imputando a ogni vendita i suoi acquisti specifici 2) Avviene “per masse di operazioni” , purchè gli acquisti con iva detraibile siano relativi a vendite già effettuate a fine periodo 3) Avviene confrontando per masse tutta l’IVA sugli acquisti con quella sulle vendite 7.3 La facoltà di attribuire alla controparte deduzioni o detrazioni fiscali di consistente ammontare: 1. Viene normalmente attribuita a tutte le partite IVA 2. Viene attribuita solo alle partite IVA che rilasciano fideiussioni 3. Viene attribuito a tutte le partite IVA, previa autorizzazione amministrativa 7.3 I consumatori finali ai fini IVA possono essere 1. Tutti i soggetti, persone fisiche, operatori economici e aziende di erogazione o produzione 2. Persone fisiche e famiglie 3. Persone fisiche e aziende di erogazione 7.4. L’IVA nei rapporti internazionali e intracomunitari par. 7.4 7.4 Le esportazioni sono “non imponibili” iva: 164 di 239 1. indipendentemente dal paese di destinazione 2. solo se effettuate in paesi che tassano i consumi, per evitare una doppia imposizione 3. solo se effettuate in paesi a fiscalità ordinaria , che non siano paradisi fiscali 7.4 Un consumatore finale acquirente “ a distanza” di un bene, ceduto da un operatore economico comunitario, sarà soggetto all’IVA 1. Comunque del paese del fornitore comunitario , quale che sia l’ammontare delle vendite effettuato in Italia 2. Dell’Italia, perché il fornitore comunitario ha comunque l’obbligo di registrarsi in Italia e pagare l’Iva italiana 3. Del paese del fornitore comunitario, che però deve registrarsi in Italia quando supera un certo volume d’affari di “vendite a distanza”. 7.4 Per le vendite tra operatori economici di paesi dell’unione europea, il sistema per tassare il solo consumo finale ai fini IVA è 1. quello della detrazione dell’IVA sull’acquisto 2. quello della non imponibilità Iva dell’operazione 3. quello dell’applicazione dell’IVA in dogana 7.4 Le esportazioni sono “non imponibili” iva 1. indipendentemente dal paese di destinazione 2. solo se effettuate in paesi che tassano i consumi, per evitare una doppia imposizione 3. solo se effettuate in paesi a fiscalità ordinaria , che non siano paradisi fiscali 7.4 Un consumatore finale acquirente “ a distanza” di un bene, ceduto da un operatore economico comunitario, sarà soggetto all’IVA 1. Comunque del paese del fornitore comunitario , quale che sia l’ammontare delle vendite effettuato in Italia 165 di 239 2. Dell’Italia, perché il fornitore comunitario ha comunque l’obbligo di registrarsi in Italia e pagare l’Iva italiana 3. Del paese del fornitore comunitario, che però deve registrarsi in Italia quando supera un certo volume d’affari di “vendite a distanza”. Per sterilizzare, ai fini IVA, le prestazioni tra operatori economici (c.d. business to business) , i sistemi della detrazione e della non imponibilità 1) Possono coesistere sulla stessa operazione , uno per il fornitore e l’altro per il cliente 2) Possono coesistere nel sistema, ma l’applicazione dell’uno esclude l’altro sulle singole operazioni 3) Non possono coesistere nel sistema Le disposizioni comunitarie in materia di IVA 1. agiscono soprattutto sulla costruzione della base di determinazione del tributo sia pure personalizzabili dai vari paesi, liberi invece nella scelta delle aliquote tra minimi e massimi 2. Uniformano le aliquote , ma lasciano esplicare liberamente la discrezionalità dei paesi nella determinazione dell’imponibile 3. Uniformano con la stessa rigidità la determinazione dell’imponibile e le aliquote 7.5. Esposizione parallela della tassazione diretta e indiretta attraverso le aziende: panoramica degli operatori economici Par. 7.5 7.5 La qualificazione tributaristica tra attività di impresa e lavoro autonomo, e la gestione amministrativa da parte del fisco: 1. Sono separate tra imposte sui redditi e IVA 2. Sono unitarie tra imposte sui redditi ed IVA, con una dichiarazione permanente sulle caratteristiche rilevanti ai fini dei due tributi 3. Sono unitarie tra imposte sui redditi ed IVA, ma i dati si alimentano solo attraverso le dichiarazioni annuali 166 di 239 Gli esponenti del capitalismo italiano, Barilla, Ferrero, Del Vecchio, sono fiscalmente “imprenditori” 1. Si perché dirigono una azienda, a maggior ragione dell’artigiano sotto casa, che infatti fiscalmente è imprenditore 2. No perché l’imprenditore è la società di cui sono soci 3. No, perché sono semplici investitori nelle relative società, di cui non determinano l’andamento 7.5 La posizione fiscale del venditore di pizza a taglio è: 1. attività di impresa 2. attività di lavoro autonomo 3. attività non commerciale 7.5 L'attività di parrucchiere per signora, ai fini tributari, è 1. di lavoro autonomo 2. d'impresa 3. di godimento di capitale 7.5 Il reddito derivante dall'attività di falegname, secondo la legislazione tributaria positiva, è considerato: 1. reddito di lavoro autonomo 2. reddito d'impresa 3. reddito di capitale 7.5 L’attività di elettrauto è fiscalmente: 1. gestione di capitale 2. gestione d’impresa 3. gestione di arte o professione 7.5 In termini numerici le attività considerate fiscalmente di impresa, 167 di 239 ma senza una organizzazione, e quindi di “lavoro indipendente” sono, rispetto al totale delle attività fiscalmente “d’impresa” 1. Oltre il 90 percento 2. Circa la metà 3. Attorno al 20 percento 7.5 L’attività di elettrauto è: 1. visibile facilmente ma non segnalata dai clienti 2. né segnalata né visibile 3. segnalata dai clienti, che informano il fisco dei corrispettivi pagati all’elettrauto 7.5 Tra un pasticcere e un piccolo industriale dolciario, di solito 1. E’ fiscalmente più credibile, a una prima occhiata, la posizione fiscale dell’industriale 2. E’ fiscalmente più credibile a una prima occhiata la posizione fiscale del pasticcere 3. Non è possibile formulare valutazioni di credibilità in nessuno dei due casi, ed occorrono approfondite indagini per entrambi 7.5 Gli enti non esercenti esclusivamente attività di impresa e non costituiti in forma societaria (associazioni, fondazioni, etc.) Sono sempre e solo consumatori finali ai fini IVA e hanno solo redditi fondiari, e di capitale Possono anche avere attività collaterali di impresa, accessorie all’attività non commerciale, ancorché continuative nel tempo Hanno integralmente reddito di impresa, e sono soggetti IVA, per una finzione fiscale 7.5 Nell’ordinamento tributario italiano, le società di capitali e commerciali di persone: 1. sono considerate imprese solo se esercitano materialmente una attività commerciale 2. sono sempre considerate imprese, provocando alcuni equivoci 168 di 239 rispetto ai dati sulla collocazione della ricchezza 3. sono sempre considerate imprese, con scelta corretta, perché ad ogni società, sul piano economico, corrisponde una impresa 7.5 Si può inquadrare la posizione fiscale di una società di capitali in base a questa sua mera natura giuridica? 1. Si, è un caso di non neutralità (distorsione) delle forme giuridiche rispetto alla sostanza economica 2. No, bisogna vedere l’attività concreta della società 3. Si, ed è esatto sul piano della determinazione tributaristica della ricchezza 7.5 Un tizio è proprietario di un bar e di un negozio di calzature e deve dichiarare ai fini fiscali: 1. due redditi d'impresa 2. un solo reddito d'impresa in cui confluiscono i risultati delle due attività, con diverse metodologie di controllo 3. un solo reddito d’impresa con analoghe metodologie di controllo 7.5 La scelta italiana di considerare pregiudizialmente tutte le società commerciali come “imprese” ai fini fiscali 1. Distorce la determinazione tributaristica della ricchezza facendola dipendere da variabili giuridico-formali, non economiche 2. E’ una scelta di semplicità applicativa per i contribuenti 3. E’ una scelta di cautela fiscale per le ragioni dell’erario, visto che ad ogni società corrisponde una grande azienda 7.5 I consumi rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto: 1. sono solo privati 2. sono pubblici e privati 3. sono pubblici , privati e di produzione imprenditoriale 169 di 239 7.5 Parlare di diritto tributario delle societa' 1. ha senso in quanto le società esprimono sostanza economica 2. ha senso solo per vedere quanto la forma societaria modifica regole connesse a sostanza organizzativa 3. non ha senso in quanto la societa' e' "mera forma" Le quote associative di un circolo sportivo 1. Sono irrilevanti ai fini IVA per ragioni agevolative 2. Sono imponibili ai fini IVA 3. Sono irrilevanti ai fini IVA in quanto “consumo collettivo” 7.6. Operazioni attive “tipiche” (“cessioni di beni” e “prestazioni di servizi”) e determinazione in base ai corrispettivi. par. 7.6 Per la classificazione dimensionale delle aziende ai fini tributari il criterio più usato 1. E’ quello del volume dei ricavi 2. E’ quello del numero dei dipendenti 3. E’ quello del valore aggiunto 7.6 Il “valore aggiunto” ai fini tributari costituisce 1) la base imponibile IVA, che appunto colpisce il valore aggiunto economico e non il consumo 2) l’insieme delle remunerazioni erogate da un’azienda a chi non è operatore economico ed è il punto di riferimento dell’IRAP 3) è il giro d’affari, o l’insieme dei ricavi, dell’operatore economico 7.6 L’appartenenza di un bene a una società di capitali: 1. È indifferente ai fini del regime fiscale delle vicende di quel bene 170 di 239 2. Comporta l’applicazione dell’IVA e dei tributi diretti secondo i criteri delle imprese 3. Comporta l’applicazione dell’IVA e dei tributi diretti solo se la società di capitali esercita attività d’impresa 7.6 Un appalto per la ristrutturazione di un edificio rappresenta ai fini tributari: 1. Una cessione di beni 2. Una prestazione di servizi ai fini IVA e una cessione ai fini delle imposte sui redditi 3. Una prestazione di servizi 7.6 Il reddito rispetto al ricavo: 1. è normalmente inferiore, al limite è pari. 2. è normalmente superiore 3. può essere sia superiore che inferiore 7.6 Una società di capitali riceve interessi su un deposito bancario, che concorrono a formare: 3) il reddito di capitale 2) il reddito “diverso” 1)il reddito d’impresa 7.6 I ricavi delle aziende verso consumatori finali risultano in genere 1. Dall’emissione di fatture attive, e altri documenti di addebito individualizzati 2. Dalla registrazione impersonale interna all’azienda 3. Dalla registrazione impersonale interna e dai documenti di incasso Il corrispettivo spettante a un avvocato, per un intervento 171 di 239 professionale in una causa 1. Si intende comprensivo di IVA 2. Si intende base imponibile ai fini IVA 3. Dev’essere maggiorato dell’IVA se il cliente richiede fattura 7.7. Supporti documentali (richiamo e integrazione del par. 3.3 su registrazioni, fatture, scontrini, note di credito) 7.7 La fattura è un adempimento 1. Aziendale formalizzato ai fini tributari , specificamente ai fini delle imposte sui redditi 2. Aziendale formalizzato ai fini tributari specificamente ai fini IVA 3. Esclusivamente tributario 7.7 Gli scontrini fiscali sono adempimenti 1. Già usati dalle aziende, ma formalizzati ulteriormente ai fini tributari, 2. Esclusivamente tributari 3. Già usati dalle aziende, recepiti come tali ai fini tributari Le ricevute fiscali sono adempimenti 1. Che traggono origine dalla prassi degli operatori economici, formalizzati ulteriormente ai fini tributari, 2. Esclusivamente tributari 3. Già usati dalle aziende, recepiti come tali ai fini tributari 7.7 Lo scontrino fiscale: 1. Si riallaccia a una prassi gestionale delle aziende organizzate ed è esteso a piccoli commercianti e artigiani 2. E’ un adempimento fiscale senza riscontri nella prassi aziendale 3. E’ uno strumento di cautela fiscale, poi adottato anche dalle 172 di 239 grandi aziende, che lo hanno riutilizzato a fini interni 7.7 Sono esonerati dallo scontrino fiscale 1. Gli operatori al dettaglio di piccole dimensioni 2. Gli operatori a dettaglio con una certa organizzazione (grande distribuzione) 3. Gli operatori al dettaglio che, indipendentemente dall’organizzazione, cedono beni di basso prezzo 7.7 Lo scontrino nel commercio al dettaglio è: 1. Un adempimento aziendale tipico dei grandi operatori, esteso ai piccoli e reso obbligatorio per contrastare gli incassi non registrati 2. Un adempimento nato esclusivamente ai fini tributari 3. Un adempimento aziendale reso fiscalmente obbligatorio per tutti, in quanto il rischio dell’occultamento degli incassi da parte del titolare esiste indipendentemente dalle dimensioni aziendali 7.7 Una società di costruzioni spende duecentomila euro per l'acquisto di materie prime: i documenti che giustificano l'acquisto (fatture) devono essere allegati alla dichiarazione dei redditi? 1. Si, in ogni caso. 2. No. 3. solo se di importo superiore a tremila euro 7.7 Ai fini IVA, dopo aver emesso la fattura: 1. l’operazione non può più essere posta nel nulla 2. l’operazione può essere posta nel nulla solo in caso di dichiarazione giudiziale di annullamento e simili 3. l’operazione può essere posta nel nulla, anche senza dichiarazione giudiziale, entro il limite temporale di un anno 7.7 173 di 239 Se una merce viene restituita in quanto difettosa la variazione in diminuzione ai fini IVA 1. E’ vietata 2. E’ consentita, e conviene quando il cliente è un consumatore finale 3. E’ consentita, e conviene quando il cliente è un altro soggetto IVA 7.7 Il regime IVA del cd. Commercio al minuto 1. Riguarda necessariamente piccoli commercianti o artigiani 2. Può riguardare anche grandi operatori, se operanti al dettaglio 3. Riguarda tutti gli operatori, compresi lavoratori autonomi professionali (medici, avvocati) operanti con persone fisiche. 7.7 A parità di fatturato (cioè di incassi totali) è più facile nasconder e al fisco una parte delle operazioni attive 1. Per una impresa di costruzioni, che vende case di civile abitazione 2. Per una impresa di supermercati 3. Per una impresa che effettua lavori stradali per enti pubblici 7.7 Quali sono i documenti aziendali che mostrano i ricavi al consumo finale? 1. Le registrazioni contabili globali giornaliere per punto vendita, eventualmente precedute da scontrini non fiscali 2. Le fatture attive che generalizzano ciascun cliente 3. I versamenti bancari in entrata 7.7 Ai fini IVA, dopo aver emesso la fattura: 1. l’operazione non può più essere posta nel nulla 2. l’operazione può essere posta nel nulla solo in caso di dichiarazione giudiziale di annullamento e simili 174 di 239 3. l’operazione può essere posta nel nulla, anche senza dichiarazione giudiziale, entro il limite temporale di un anno 7.7 In caso di nota di credito rilevante ai fini IVA 1. Il cliente restituisce l’imposta al fornitore, che la computa a credito verso lo stato 2. il fornitore restituisce l’imposta al cliente e la recupera dallo stato 3. il fornitore restituisce l’imposta allo stato e la recupera dal cliente 7.7. La fattura, come documento aziendale rilevante ai fini tributari 1. Deve essere sottoscritto con firma autenticata 2. Riceve la sua credibilità dal contesto amministrativo aziendale e neppure va sottoscritta, ma semplicemente intestata 3. Deve essere redatta su documenti prestampati presi in carico da tipografie autorizzate 7.7 Gli aspetti fiscali della documentazione aziendale, per registrare elementi positivi e negativi di ricchezza, sono regolati essenzialmente 1. dalla normativa sulle imposte sui redditi 2. dalla normativa sulla documentazione di operazioni IVA 3. dal rinvio alla disciplina del codice civile 7.7 Gli scontrini e le ricevute fiscali sono adempimenti: 1. Aziendali formalizzati ai fini tributari, 2. Esclusivamente tributari formalizzati nell’ambito dell’ IVA 3. Esclusivamente tributari previsti ai fini delle imposte sui redditi 7.7 Lo scontrino fiscale: 1. Si riallaccia a una prassi gestionale delle aziende organizzate ed 175 di 239 è esteso a piccoli commercianti e artigiani 2. E’ un adempimento fiscale senza riscontri nella prassi aziendale 3. E’ uno strumento di cautela fiscale, poi adottato anche dalle grandi aziende, che lo hanno riutilizzato a fini interni 7.7 Lo scontrino nel commercio al dettaglio è 1. Un adempimento aziendale tipico dei grandi operatori, esteso ai piccoli e reso obbligatorio per contrastare gli incassi non registrati 2. Un adempimento nato esclusivamente ai fini tributari 3. Un adempimento aziendale reso fiscalmente obbligatorio per tutti, in quanto il rischio dell’occultamento degli incassi da parte del titolare esiste indipendentemente dalle dimensioni aziendali 3.4/7.7 Sono esonerati dallo scontrino fiscale 1. Gli operatori al dettaglio di piccole dimensioni 2. Gli operatori a dettaglio con una certa organizzazione (grande distribuzione) 3. Gli operatori al dettaglio che, indipendentemente dall’organizzazione, cedono beni di basso prezzo 7.7 Il rivenditore di cucine componibili e arredamento 1. Deve fare fattura perché vende beni di un considerevole valore unitario 2. Deve fare fattura perché non vende in modo ciclico e ripetitivo 3. Non ha obbligo di fare fattura , perché vende comunque al dettaglio 7.7. I consumi finali delle persone e delle famiglie riguardano 1. Ogni spesa da questi compiuta, comprese quelle per investimenti produttivi 2. I beni e i servizi immediatamente consumabili 3. Tutti i beni durevoli o consumabili che siano, destinati all’utilizzazione personale, non all’attività economica 176 di 239 Dire che l’Iva colpisce i consumi aggiungendo subito dopo il rafforzativo consumi “finali” 1. E’ inutilmente e immotivatamente pleonastico 2. E’ un rafforzativo tendente a evitare confusioni coi c.d. “consumi intermedi” aziendali, per come quello di servizi di impresa 3. E’ una precisazione utilissima, senza la quale non si potrebbe capire 7.8. Segue: dai documenti ai libri contabili (richiami e integrazioni rispetto ai paragrafi 3.3-3.4) par. 7.8 7.8 I corrispettivi registrati ai fini IVA: 1) Non possono essere disconosciuti dal fisco 2) possono essere disconosciuti dal fisco se si dimostra la sovrafatturazione o la sottofatturazione, in via documentale 3) possono essere disconosciuti dal fisco se si dimostra la sovrafatturazione o la sottofatturazione, in via documentale o anche in via presuntiva 7.8 Ai fini della tassazione attraverso le aziende: 1)Sono necessari sia contabilità sia documenti 2) Non servono nè contabilità nè documenti 3) Servono sempre quantomeno i documenti 7.8 La tassazione attraverso le aziende è 1. Documentale per tutti , contabile solo per gli operatori economici 2. Contabile per tutti, nel senso che i documenti devono sempre essere annotati su appositi registri fiscali 177 di 239 3. Documentale per tutti, con la contabilità solo per le grandi aziende cui davvero serve 7.8 Nell’imposta sul valore aggiunto 1. La dichiarazione si può chiudere a credito perché le ritenute e gli acconti eccedono l’imposta 2. La dichiarazione si può chiudere in perdita 3. La dichiarazione si può chiudere a credito perché l’IVA sugli acquisti eccede quella sulle vendite 7.8 Nella contabilità aziendale 1. Esiste una documentazione civilistica e una parallela documentazione fiscale, con una duplicazione 2. Viene utilizzata ai fini fiscali la documentazione civilistica, integrata dai documenti fiscali obbligatori 3. Viene utilizzata solo documentazione prevista da disposizioni fiscali 7.8 I libri contabili hanno una utilità effettiva, nella verifica fiscale 1. Sempre, perché è vidimata e bollata 2. Quando i documenti da registrare sono numerosi 3. Quando i documenti da registrare sono pochi 7.8 I libri contabili più utilizzati per le verifiche sono : 1. I conti di contabilità generale relativi a ricavi e costi 2. I conti di contabilità generale relativi a ricavi, costi, debiti e crediti 3. Il libro giornale e il libro degli inventari 7.8 I libri contabili sono 1. Stati sempre tenuti su carta libera, 2. Stati tenuti con formalità (vidimazioni) molto efficienti 3. Stati tenuti con formalità (vidimazioni) anacronistiche e quindi 178 di 239 abolite nel 2001 7.8 La contabilità semplificata per le imprese minori ha come principale carenza: 1. La mancata annotazione delle operazioni escluse da IVA 2. La mancata bollatura 3. La mancanza dei conti patrimoniali 7.8 La contabilità generale dell’azienda 1. Segue solo i rapporti con i terzi non anche i passaggi interni dei beni da un reparto all’altro 2. Segue sia i rapporti con l’esterno sia i passaggi interni dei beni da un reparto all’altro 3. Segue solo la gestione dei debiti e dei crediti verso terzi 7.8 I corrispettivi registrati ai fini IVA: 1. Non possono essere disconosciuti dal fisco 2. possono essere disconosciuti dal fisco se si dimostra la sovrafatturazione o la sottofatturazione, in via documentale 3. possono essere disconosciuti dal fisco se si dimostra la sovrafatturazione o la sottofatturazione, in via documentale o anche in via presuntiva 7.8 Il rapporto tra documenti contabili e scritture contabili si spiega in quanto : 1. Il riepilogo dei documenti viene effettuato da parte delle scritture 2. Il riepilogo delle scritture viene effettuato da parte dei documenti 3. Esiste una sostanziale indifferenza dei documenti rispetto alle scritture e viceversa 179 di 239 7.9. L’inerenza nelle imposte sui redditi e nell’IVA: 1) la distinzione tra costi e consumi par. 7.9 7.9 Il fornitore IVA rispetto al consumatore finale è 1. Un sostituto d’imposta, in senso pieno 2. Un responsabile di imposta 3. Genericamente, un contribuente di diritto 7.9 Decidere sull’inerenza di un acquisto fedelmente rappresentato (ad esempio spesa di rappresentanza di cui sono conosciuti i destinatari e il contenuto) E’ una questione di fatto E’ una questione di diritto E’ una questione di fatto a contenuto valutativo 7.9 La possibilità di dedurre i costi inerenti all’attività aziendale 1 è una agevolazione 2 è un’implicazione dell’oggetto economico delle imposte 3 è una misura di incentivo allo sviluppo e di segnalazione fiscale dei fornitori, da parte dei clienti &&&& 7.9 Il principio di inerenza serve prevalentemente 1 ad assicurare il rapporto tra specifici ricavi e specifici costi 2 ad evitare la deduzione come costi di impresa di consumi personali 3 ad evitare anticipazioni di deduzioni fiscali future E’ ammissibile che l’ufficio tributario contesti la deduzione di un costo perché l’impresa avrebbe potuto farne a meno, o soddisfare il bisogno a un costo inferiore? 1. Si, questo divieto di deduzione rappresenta la base del principio di inerenza 180 di 239 2. No, il fisco può entrare nel merito delle scelte imprenditoriali, solo se mascherano consumi finali 3. No in quanto fa fede la documentazione contabile dei relativi costi 7.9 Se fiscalmente documentati, ed esistenti, i costi 1. Possono essere dedotti solo se imputati al conto economico 2. Possono essere dedotti a prescindere dall’imputazione al conto economico, 3. Possono essere dedotti solo se imputati al conto economico purché vi siano civilisticamente imputabili 7.9 La deduzione dei costi effettivamente sostenuti è consentita: 1. per i redditi di lavoro dipendente 2. per i redditi fondiari 3. per i redditi d’impresa 7.9 I controlli di inerenza tendono: 1. Ad evitare la deduzione dal reddito d'impresa di costi di competenza di altri esercizi. 2. Ad evitare la deduzione di cui costi di cui l’impresa potrebbe fare a meno 3. Ad evitare la deduzione dal reddito d'impresa di costi sostenuti per consumi finali 7.9 Il principio secondo cui le spese per consumi personali non sono deducibili dal reddito di impresa 1. Deriva da un principio generale, privo di riscontri normativi di sorta 2. Deriva da un principio generale pre-legislativo, presupposto da disposizioni su indeducibilità di alcuni acquisti “di confine” (borderline) tra costi e consumi 3. Rappresenta una scelta estranea alla determinazione della ricchezza, dovuta a esigenze di gettito 181 di 239 7.9 La deduzione delle imposte sul reddito imputate al conto dei profitti e delle perdite 1. E giustamente vietata, in quanto non si tratta di un costo, ma della quota del reddito assorbita dalle imposte 2. E’ vietata, come quella di ogni tipo di imposta 3. E’ vietata per motivi di gettito, ma sarebbe del tutto logica, in quanto sono somme che il contribuente non percepisce 7.9 Le disposizioni in materia di inerenza dei costi all’attività di impresa riguardano solo i costi imputabili a ricavi esenti riguardano tutti i costi riguardano i costi relativi a spese personali 7.9 Ai fini della deduzione (inerenza) di un biglietto aereo Roma Milano da parte di un professionista 1. E’ in parte di diritto e in parte di fatto (cosa sia andato a fare a Milano quel giorno) 2. Si pongono solo questioni di fatto 3. Si pongono solo questioni di diritto Le contestazioni sull’inerenza possono essere frequenti e importanti 1) Per le aziende a dimensione padronale, ma di notevoli dimensioni 2) Per i piccoli commercianti e artigiani in sede fissa 3) Nel caso del lavoro a domicilio dei clienti La detrazione sugli acquisti ai fini IVA è : 1) Imponibile da imponibile 2) “Imposta da imposta”, perché la presenza di aliquote diverse sugli acquisti rende impraticabile la detrazione 182 di 239 “Imponibile da imponibile” 3) Imposta da imposta, ma avrebbe potuto indifferentemente essere imponibile da imponibile. 7.10. Segue: 2) Inerenza e simmetria rispetto ad operazioni attive non soggette tributo (esenzioni IVA e deduzione interessi passivi nelle imposte sui redditi) par. 7.10 7.10 I costi relativi a ricavi esenti da imposte sono in linea di principio indeducibili, altrimenti si creerebbe una asimmetria sono normalmente deducibili sono indeducibili per ragioni di gettito I costi relativi a redditi netti esenti da imposte Sono assorbiti dall’esenzione, in quanto il concetto di reddito è al netto dei costi Sono normalmente deducibili, in perfetta logica ragionierist Sono normalmente indeducibili, creando una asimmetria Ai fini delle simmetrie della determinazione contabile della ricchezza sono più problematiche e difficili da gestire Le esenzioni di ricavi Le esenzioni di redditi Le esenzioni di costi 7.10 Quale tra le seguenti categorie di operazioni IVA comporta limitazioni alla detraibilità dell'imposta sugli acquisti: 1) Operazioni non imponibili 2) operazioni esenti 3) prestazioni nei confronti di enti pubblici 183 di 239 7.10 La deducibilità degli interessi passivi dal reddito di impresa 1. E’ del tutto normale, sono costi come tutti gli altri come fossero materie prime 2. E’ vietata in quanto si tratta di “valore aggiunto” 3. E’ del tutto normale, ma suscita sospetti antiabuso e limitazioni, per la possibilità del socio di far dedurre alla società interessi che poi acquisisce chissà da dove 7.10 La deduzione degli interessi passivi ai fini delle imposte sui reddito 1. È del tutto normale , come quella di tutti gli altri costi 2. E’ una eccezione con finalità agevolative 3. E’ del tutto normale, ma è circondata da cautele antifrode , che rallentano la deduzione di interessi eccessivi rispetto al reddito 7.10 L'interesse e' un reddito: 1) del creditore 2) del debitore 3) di tutti e due 7.10 Ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, la percezione di interessi attivi da parte di una banca 1. E’ esente 2. E’ imponibile 3. E’ fuori campo di applicazione del tributo Quando il contribuente imputa all’impresa (“scarica”) costi personali , presentandoli come aziendali 1) Commette una evasione interpretativa 2) Sottrae ricchezza al fisco “da sopra” 3) Sottrae ricchezza al fisco “da sotto” 184 di 239 7.11. Principali elementi rilevanti ai fini della dell’IVA e principio di onnicomprensività delle imposte sui redditi par. 7. 11 7.11 Una società impiega le proprie eccedenze di denaro in titoli a reddito fisso i cui interessi attivi 1. Non pagano imposte perché estranei all’ordinaria attività di impresa 2. Concorrono a formare il reddito di impresa 3. Sono tassati con le ordinarie imposte sostitutive previste per i redditi finanziari dei risparmiatori “non imprenditori” 7.11 Ai fini delle imposte sui redditi realizzare una plusvalenza come privato non imprenditore ovvero come operatore economico a titolo di impresa 1. Non fa alcuna differenza in termini di regime impositivo 2. Può comportare in certi casi , per i privati, l’irrilevanza tributaria della plusvalenza 3. Fa cambiare solo la categoria reddituale di classificazione, ma l’imposizione c’è sempre 7.11 La deduzione del compenso figurativo spettante all’imprenditore individuale (parrucchiere o pasticcere) per l’opera svolta: 1. E’ deducibile , come tutti i salari , ad esempio quello della commessa 2. E’ indeducibile, per ragioni di cautela fiscale e di gettito, estranee alla logica della determinazione dei tributi 3. E’ indeducibile, perché rappresenta parte del reddito dello stesso imprenditore, ed ovviamente non è tassabile quando distribuito 7.11 Il compenso per l’amministratore di società , socio o non socio 1. E’ deducibile per la società e tassabile per il percettore 185 di 239 2. E’ indeducibile per la società e tassabile per il percettore 3. E’ indeducibile per la società e intassabile per il percettore 7.11 Le modalità di tassazione delle operazioni economiche nelle imposte sui redditi e nell’IVA dipendono: 1. Dalla loro collocazione tra le cessioni di beni ovvero le prestazioni di servizi: 2. dalla loro collocazione nella tipologia di contratto in cui si inquadrano nel diritto civile 3. Dalla loro modalità di regolamento finanziario (cassa, assegno, credito, etc.) 7.11 Visto il meccanismo dell’imposta sul valore aggiunto, un’azienda sana dovrebbe essere normalmente: 1. A credito di IVA verso lo stato, perché fa tanti investimenti 2. A debito di IVA verso lo stato, perché crea valore e non lo distrugge 3. A debito di IVA verso lo stato, perché nell’IVA le aliquote percentuali sulle vendite sono sistematicamente maggiori di quelle sugli acquisti 7.11 Per un imprenditore che riceve il rimborso di un credito al valore nominale, il relativo importo concorre a formare il reddito 1. Sempre, a titolo di ricavo , in base all’onnicomprensività del reddito di impresa 2. mai perché si tratta di una entrata patrimoniale, non reddituale 3. solo se e nella misura in cui in precedenti esercizi fosse stata dedotta una svalutazione del credito 7.11 L'area delle componenti positive di reddito rispetto alle operazioni attive iva E' più ampia, comprendendo anche incassi "non corrispettivi" 186 di 239 E' equivalente E' più ristretta 7.11 Le varie componenti del reddito d'impresa, ricavi, plusvalenze etc. 1. si distinguono perché ad ognuna di esse sono collegate aliquote di prelievo diverse 2. si distinguono soprattutto per i criteri di esposizione contabile dei relativi beni aziendali 3. Si distinguono per i criteri di esposizione dei beni e per il momento impositivo 7.12. Il momento impositivo nella tassazione attraverso le aziende (cassa, competenza, irrilevanza delle mere valutazioni: rinvio alle operazioni straordinarie) par. 7.12 7.12 Se una azienda addebita al cliente un’iva che non gli è stata ancora versata 1. Deve pagarla al fisco subito perché lo stato ha bisogno di soldi 2. Deve attendere il versamento per pagarla al fisco, ma il cliente non può detrarre prima di averla pagata 3. Deve pagarla al fisco subito così come il cliente può detrarla subito, in quanto i movimenti finanziari sono irrilevanti rispetto all’emissione della fattura 7.12 Ai fini dell’Iva il momento impositivo rileva 1. Per la determinazione degli obblighi di fatturazione o registrazione 2. Per l’inserimento in bilancio 3. Per il versamento dell’imposta sull’operazione Se un’azienda dimentica la deduzione di un costo di competenza 187 di 239 di un determinato periodo di imposta 1) Non può più dedurlo, a titolo di sanzione per la negligenza 2) Può dedurlo nell’esercizio successivo , a titolo di sopravvenienza passiva Può dedurlo rettificando la dichiarazione tributaria dell’anno di competenza 7.12 Per realizzare il momento impositivo ai fini del principio di cassa 1. servono i contanti 2. e' sufficiente un credito cedibile, come quello verso banche 3. e' sufficiente qualsiasi credito, anche verso il cliente 7.12 L’iva 1. può essere determinata con certezza solo alla fine del periodo annuale, essendo prima incerta fino all’ultimo 2. è una imposta istantanea, del tutto priva di un periodo di imposta, e liquidata verso lo stato per ogni operazione 3. è una imposta istantanea, liquidata per masse rendicontata allo stato per periodi di tempo 7.12 A fini dell'imputazione a periodo delle cessioni di beni: 1. conta solo il passaggio di proprieta' 2. servono passaggio di proprieta' e consegna 3. conta solo la consegna 7.12 L’imputazione a periodo nel reddito di impresa secondo il criterio di competenza 1. regolata solo per le cessioni di beni e prestazioni di servizi 2. è regolata per tutti gli elementi positivi e negativi di reddito 3. va risolta solo per principi, senza regole specifiche per tipologia di elementi reddituali 7.12 188 di 239 Rispetto alle priorità sociali e politiche in materia tributaria le questioni di imputazione a periodo 1. Sono fondamentali 2. Sono irrilevanti 3. Sono rilevanti negativamente, perché distolgono energie amministrative dalla valutazione della ricchezza non registrata 7.12 Tra i criteri di imputazione a periodo delle imposte sui redditi e il momento impositivo IVA 1. C’è una forte analogia 2. C’è una identità totale 3. C’è un totale scollegamento 7.12 Le rettifiche sull’imputazione a periodo nel reddito di impresa 1. Sono frequenti, perché relative a violazioni altamente insidiose per il fisco 2. non sono frequenti 3. sono frequenti perché facili da formulare, sul regime giuridico di vicende registrate 7.12 Rispetto al generale principio di cassa, quello di competenza : 1. E’ più preciso, ma più complicato 2. E’ più semplice, ma meno preciso 3. E’ socialmente più utile 7.12 Le rettifiche fiscali sull’imputazione a periodo, sulle valutazioni di bilancio , riguardano 1. Ricchezza non registrata 2. Regime giuridico di ricchezza registrata , diversamente distribuita nel tempo 3. Arbitraggi tra regimi tributari diversi , con un trattamento indebitamente vantaggioso di ricchezza registrata 189 di 239 7.12 Le disposizioni in materia di inerenza dei costi all’attività di impresa 1. riguardano solo i costi imputabili a ricavi esenti 2. riguardano tutti i costi 3. riguardano i costi relativi a spese personali 7.12 Un produttore di elettrodomestici cede venti frigoriferi a una catena di elettronica. Il ricavo concorre a formare il reddito dell'impresa venditrice: 1) del periodo d'imposta in cui ha ricevuto l’ordine di acquisto dal cliente 2) del periodo d'imposta in cui la merce è stata consegnata 3) del periodo d'imposta in cui la venditrice ha incassato il prezzo 7.12 La tassazione secondo il criterio temporale della competenza, seguendo la maturazione della ricchezza, anziché la sua liquidazione finanziaria costituisce 1. Il criterio più diffuso, in quanto economicamente semplice 2. Un criterio preciso, ma economicamente più complicato, e quindi mai applicato 3. Un criterio che, per la sua complessità e per la sua precisione, è adottato solo per le imprese 7.12 Se il momento impositivo di un ricavo da cessioni di merci e' differito all'esercizio successivo Il reddito d’impresa diminuisce di pari ammontare Il reddito d’impresa diminuisce della differenza tra ricavo di vendita e valore delle relative rimanenze Il reddito d’impresa resta uguale 7.12 Il criterio più diffuso, ed economicamente più logico, per individuare il “momento impositivo”, in cui cioè tassare la 190 di 239 ricchezza è: 1. Quando essa si monetizza, cioè viene realizzata 2. Quando sorgono i relativi crediti e debiti 3. Quando la ricchezza matura, ad esempio aumentano i valori correnti o si crea un “avviamento commerciale” positivo 7.12 Il valore fiscalmente riconosciuto riguarda 1. solo i beni esposti in bilancio con criterio patrimoniale 2. tutti i beni aziendali 3. solo i beni aziendali esposti in bilancio "a costi ricavi e rimanenze" 7.13. Il valore fiscalmente riconosciuto e l’esposizione in bilancio dei beni di impresa, tra criteri patrimoniali e reddituali par. 7.13 7.13 Il valore fiscalmente riconosciuto 1. Tende a coincidere con il valore corrente “di presunto realizzo” 2. E’ in genere espresso in base al costo, diminuito degli ammortamenti, maggiorato di eventuali capitalizzazioni di costi ulteriori fiscalmente deducibili (ad es. migliorie, riparazioni, etc.) 3. Equivale sempre e comunque al valore di bilancio 7.13 La registrazione dei beni di magazzino secondo un criterio patrimoniale analogo a quello degli impianti è esclusa perché 1. si tratta di beni poco importanti 2. si tratta di beni importanti, e proprio per questo continuamente movimentati 3. si tratta di beni poco frequenti in pratica 7.13 191 di 239 In un’azienda di produzione, le materie prime sono esposte: 1. Col criterio patrimoniale, come se fosse un bene strumentale, un impianto 2. Come un qualsiasi costo trascurando il valore dei beni acquisiti 3. Come un qualsiasi costo, considerandone il valore intrinseco tramite le rimanenze 7.13 Il patrimonio netto contabile, risultante dal bilancio di un’impresa: 1) Indica il valore effettivo di mercato dell’impresa stessa 2) Indica il volume dei ricavi dell’impresa stessa 3) È la somma del capitale e delle riserve, inferiore, di solito, al valore effettivo di mercato dell’impresa come organizzazione 7.13 Il bilancio delle aziende è un documento 1. Di diritto tributario finalizzato al pagamento delle imposte 2. Di diritto civile finalizzato alla determinazione di rapporti negoziali tra le parti 3. Di diritto civile, finalizzato alla determinazione della ricchezza utilizzato ai fini tributari 7.13 Il valore di avviamento di una azienda 1. E’ di solito rilevato autonomamente nelle scritture contabili 2. E di solito implicitamente contenuto nel costo storico dei beni aziendali, convenzionalmente utilizzato anche se vendendoli isolatamente si realizzerebbe di meno 3. Non è mai autonomamente rilevabile nella contabilità aziendale 7.13 Il valore effettivo dell’azienda, come gruppo di persone e di beni, è rappresentato: 1. Dalla somma dei valori intrinseci dei beni che la compongono 2. Dalla somma dei prezzi di costo dei beni di cui al punto precedente 3. Dal valore attribuito dagli operatori del mercato all’insieme dell’organizzazione (avviamento) 192 di 239 7.13. il valore fiscalmente riconosciuto 1. Coincide col valore di bilancio 2. Coincide col valore di costo storico 3. Coincide col valore di costo corretto con svalutazioni , rivalutazioni e ammortamenti fiscalmente rilevanti 7.14. Valutazioni fiscali di fine esercizio e rapporti col bilancio Ai fini della determinazione del reddito di esercizio delle organizzazioni pluripersonali d’impresa 1) è sufficiente prendere i dati contabili di costi e di ricavi, come registrati in corso d’anno, senza ulteriori elementi valutativi 2) bisogna integrare i dati contabili di cui al punto 1 con i debiti e i crediti verso clienti e fornitori 3) bisogna integrare i dati contabili di cui al punto 1 con valutazioni di ammortamenti, rimanenze, accantonamenti 7.14 La rilevanza del bilancio civilistico ai fini tributari 1) è sempre esclusa, e la determinazione del reddito parte da un prospetto fiscale autonomo 2) sussiste per le imposte sui redditi, dove le risultanze del bilancio sono prese come tali ai fini tributari 3)sussiste per le imposte sui redditi dove si parte dal bilancio, per poi apportare variazioni tributarie 7.14 Le perdite su crediti, come elemento fiscalmente deducibile 1. Sono concepibili solo per i redditi tassati per competenza, come quelli di impresa 2. Sono concepibili sia per i redditi tassati per competenza, sia per quelli tassati per cassa, come quelli di lavoro autonomo 3. Sono concepibili solo per i redditi tassati per cassa, come quelli 193 di 239 di lavoro autonomo 7.14 La scelta legislativa tributaria di determinare il reddito di impresa, partendo dal bilancio civilistico si colloca sul piano: 1. dell’individuazione della ricchezza non registrata sia ai fini del bilancio che ai fiscali 2. Della diversa valutazione, civilistica e fiscale, di ricchezza registrata 3. della possibile mancata registrazione civilistica di ricchezza comunque annotata ai fini fiscali 7.14 Se aumenta il valore delle rimanenze rilevato in bilancio, a parità degli altri fattori ed elementi reddituali dell’esercizio 1. il reddito d'impresa resta uguale 2. il reddito d'impresa aumenta 3. il reddito d'impresa diminuisce Il bilancio 1) Serve alla determinazione dei redditi propri dell’azienda 2) Serve alla determinazione dei redditi dei fornitori attraverso l’azienda 3) Serve alla determinazione dei consumi dei clienti e dei redditi dei fornitori 7.14 Le c.d. “valutazioni di bilancio” si chiamano così perché : 1) riguardano la valutazione della ricchezza non registrata, per creare “fondi neri” 2) riguardano gli elementi valutativi della ricchezza registrata, in genere la sua distribuzione nel tempo 3) riguardano la quadratura formale dei conti (che il dare sia uguale all’avere) 194 di 239 7.14 Le controversie col fisco sulle valutazioni di bilancio: 1. Riguardano la correttezza del bilancio, e quindi ricchezza non registrata 2. Riguardano i criteri di valutazione di ricchezza registrata, in corso di realizzazione 3. Riguardano documenti fittizi e ricavi non registrati 7.14 Le valutazioni di bilancio, come quelle di ammortamenti, rimanenze , perdite su crediti: 1. Sono conformi al carattere valutativo e di stima della registrazione ragionieristica dei documenti 2. Sono eccezioni valutative a una prassi contabile algebrico matematica, gestite con qualche apprensione. 3. Sono anch’esse risolvibili in modo meccanico , come la registrazione contabile dei documenti in corso d’anno 7.14 Le valutazioni di bilancio 1. riguardano ricchezza non registrata, documentazione di costi contraffatta e omissioni di ricavi 2. riguardano l’onerosità del regime giuridico di ricchezza registrata 3. Riguardano la distribuzione nel tempo di ricchezza registrata Concettualmente le rimanenze finali di prodotti finiti vanno valorizzate 1. Al costo secondo il criterio dell’ammortamento 2. Secondo i prezzi di vendita 3. Al costo di produzione 7.15. Le valutazioni del patrimonio ai fini del bilancio 1) ammortamenti e accantonamenti par. 7.15 7.15 195 di 239 Un’impresa di costruzioni acquista una scavatrice per 50 mila euro, che possono essere dedotti fiscalmente: 1. integralmente nel periodo d’imposta in cui la scavatrice è stata ricevuta 2. secondo il criterio dell’ammortamento 3. integralmente nel periodo d’imposta in cui è stato pagato il prezzo 7.15 Il criterio di contabilizzazione cui si accompagnano valori fiscalmente riconosciuti ammortizzabili ai fini tributari, ad esempio per macchinari o impianti 1. E’ quello di tipo “patrimoniale” 2. E’ quello “a costi ricavi e rimanenze” 3. E’ quello basato sui costi standard di contabilità industriale In corrispondenza dei fondi di ammortamento 1. Esistono specifici depositi di denaro in tal modo costituiti 2. Non esistono risorse finanziarie, i fondi sono voci contabili che rettificano l’attivo 3. Esistono fondi specifici solo nei limiti degli utili di bilancio 7.15 Le quote di ammortamento degli impianti e degli altri beni strumentali: 1) comportano l’accantonamento in banca di risorse liquide e da impiegare per il rinnovo degli impianti 2) Sono poste contabili ideali, rettificative del costo dei beni strumentali dell’impresa 3) Sono le voci di bilancio che esprimono gli impegni assunti verso fornitori , presso i quali l’impresa si è obbligata a fare acquisti 7.15 In linea di principio la tassazione reddituale sull’incremento di valore dell’azienda, tra cui il c.d. “avviamento”: 1. avviene man mano che l’incremento di valore dell’impresa, 196 di 239 viene ad esistenza, in base a stime 2. avviene quando tale incremento di valore viene realizzato, in genere perché l’azienda è ceduta a terzi 3. avviene ogniqualvolta questo incremento viene misurato giuridicamente, perché i beni sono dati in garanzia di un finanziamento, confrontati con altri in sede di fusione o scissione, o comunque periziati per fini aziendali Un bene va considerato “ammortizzabile” ai fini tributari 1. In relazione alla sua natura (Gru, Trattori, etc.) e all’uso che ne fa l’azienda 2. Esclusivamente in relazione alla sua natura (ad es. le gru o i trattori sono sempre ammortizzabili) Secondo una opzione dell’azienda , da comunicare all’ufficio tributario entro il termine di presentazione della dichiarazione fiscale 7.16. Le valutazioni del patrimonio ai fini del bilancio: 2) rimanenze di beni e servizi C’è un collegamento col par.7.13 sull’esposizione dell’attivo “a patrimonio” o a “costi ricavi rimanenze” 7.16 Le rimanenze di merci devono essere fiscalmente valutate 1. Individuando il costo sostenuto per gli specifici beni esistenti a fine esercizio 2. Secondo il costo medio di periodo, eventualmente abbattuto al minor valore di mercato 3. Secondo il valore di mercato a fine esercizio quale che sia 7.16 La contabilità di magazzino 1) deve essere tenuta da tutti 2) deve essere tenuta solo per imprese oltre un certo livello di fatturato, a quantità e valore 197 di 239 3) deve essere tenuta solo per imprese oltre un certo livello di fatturato, solo a quantità 7.16 Se le merci in rimanenza bruciano occorre registrare l’evento 1. Nella contabilità generale 2. Nella contabilità di magazzino 3. Nella contabilità industriale diretta alla determinazione dei costi di prodotto 7.17. Coordinamento tra tassazione delle società e dei soci par. 7.17 7.17 Il socio di maggioranza assoluta di una società per azioni riveste fiscalmente la posizione di: 1. Imprenditore 2. Titolare di redditi di capitale 3. Libero professionista 7.17 Il coordinamento tra tassazione delle società e dei soci riguarda: 1. Solo il flusso degli utili determinati in capo alla società, e quindi dei dividendi verso i soci 2. Il flusso degli utili e delle perdite, per cui si pone un problema di trasmissione ai soci 3. Il flusso degli utili e delle perdite, nonché le plusvalenze e minusvalenze su partecipazioni 7.17 Gli strumenti ordinari per coordinare la tassazione tra società e soci in caso di accertamento di redditi non registrati dalla società acquisiti dai soci fuori bilancio dal socio e poi accertati dal fisco: 1. Operano, con i criteri normali dell’esenzione dei dividendi 198 di 239 2. Non operano, e sussiste, con fini sanzionatori, una doppia tassazione dei redditi societari occulti 3. Non operano, ma si evita la doppia imposizione, in base a norma specifica, detraendo dall’imposta pagata dai soci quella pagata dalla società (metodo dell’imputazione) 7.17 La distribuzione dei redditi della società ai soci costituisce, per essi: 1. reddito di capitale, tassato integralmente 2. reddito di capitale tassato parzialmente per tener conto delle imposte pagate dalla società erogante 3. reddito di impresa, in quanto il socio di una società esercente attività d’impresa è un imprenditore 7.17 La cosiddetta participation exemption (coordinamento tra tassazione delle società e soci) è 1. Una agevolazione fiscale 2. Un coordinamento tra tassazione di società e soci 3. Un sistema antifrode 7.17 La participation exemption è 1. Una agevolazione fiscale 2. Un meccanismo per la corretta determinazione della ricchezza coordinando società e soci 3. Uno strumento antielusivo 7.17 Un dividendo di una società di capitali, percepito da una persona fisica, è reddito 1. Di capitale, a tassazione ridotta per esigenze di coordinamento con la società erogante 2. Di impresa 3. Di capitale a tassazione ordinaria, senza particolari mitigazioni 7.17 199 di 239 Per le società di persone, ad esempio in nome collettivo e in accomandita il coordinamento tra tassazione della società e dei soci 1. Non è previsto, e si verifica di fatto una doppia imposizione 2. Viene tassata la società, e detassati poi i dividendi, al momento della distribuzione, come per le società di capitali 3. Viene “saltata” la società, ed i redditi sono imputati direttamente ai soci, come per l’imprenditore individuale. L’impresa familiare 1. È la forma di attività tipica del capitalismo a proprietà familiare 2. E’ una figura tecnica per imputare il reddito di piccole attività anche ai familiari che vi partecipano 3. E’ una vera e propria società In senso tecnico giuridico, “civilistico tributario “, l’impresa familiare è: 1. L’azienda societaria di proprietà familiare 2. Un’impresa individuale, il cui reddito è imputabile fiscalmente pro quota ai familiari che vi collaborano. 3. Una società di persone, dove i soci sono in massima parte membri della stessa famiglia 7.17 L’erede dell’industriale subentra nella proprietà della società titolare dell’azienda, e per acquisirne gli utili può 1. Solo farsi distribuire dividendi 2. Prendere materialmente i soldi dalla cassa 3. Farsi distribuire i dividendi o percepire un compenso di amministratore 7.17 ai fini del coordinamento tra tassazione di societa' e soci le plusvalenze e le minusvalenze 1. sono soggette a un unico regime basato sulla simmetrica irrilevanza 2. sono soggette a un unico regime basato sulla simmetrica 200 di 239 rilevanza 3. sono soggette a due regimi alternativi 7.17 Nel coordinamento tra tassazione delle società e dei soci, le perdite di società controllate da altre società 1. Sono prive di rilevanza nella determinazione del reddito della società capogruppo 2. Rilevano attraverso minusvalenze da vendita delle relazione quote o azioni (partecipazioni sociali) 3. Rilevano attraverso il c.d. “consolidato fiscale”, somma algebrica di perdite e redditi delle società del gruppo La doppia imposizione sui redditi delle società di capitali: è evitata imputando i redditi della società direttamente ai soci è evitata tassando la società, ma attenuando poi la tassazione degli utili distribuiti è evitata tassando solo la società, ed esentando i soci Il coordinamento tra tassazione della società e dei soci, per quanto riguarda plusvalenze e minusvalenze su titoli 1. Avviene sempre in modo omogeneo con ‘irrilevanza fiscale di entrambe 2. Avviene sempre in modo omogeneo con la rilevanza fiscale di entrambe 3. E’ ordinariamente basato sull’irrilevanza fiscale di entrambe, salvo l’inverso per operazioni di breve periodo o su immobili. 7.17 Nella tassazione aziendale, le società di capitali e commerciali di persone: 1) sono sempre considerate imprese, provocando degli equivoci rispetto ai dati sulla collocazione della ricchezza 2) sono considerate imprese solo se esercitano una attività commerciale 3) sono sempre considerate imprese, con scelta corretta, perché ad ogni società, sul piano economico, corrisponde una impresa 201 di 239 7.18. Collegamento dei redditi al territorio nazionale: criterio della produzione, della residenza e relativo coordinamento contro doppie imposizioni par. 7.18 7.18 Nel coordinamento impositivo tra stati diversi per evitare le doppie imposizioni sui redditi: 1. Di norma è lo stato della residenza che concede una detrazione (c.d. credito d’imposta) per l’imposta pagata dove il reddito è prodotto 2. Di norma è lo stato dove il reddito è prodotto che si astiene dalla tassazione 3. Di norma è lo stato della residenza che si astiene da tassazione 7.18 Una stabile organizzazione nel diritto tributario internazionale è: 1. Un criterio per stabilire la residenza delle persone fisiche 2. Una struttura materiale o personale che determina la tassazione della quota di reddito d’impresa di un non residente 3. Una società controllata da un residente di un altro paese 7.18 Quando un reddito viene prodotto in uno stato diverso da quello dove risiede il titolare 1. Si verifica una ineliminabile doppia imposizione nei due stati 2. Il paese in cui è prodotto il reddito concede un credito per l’imposta che sarà pagata nel paese della residenza 3. Il paese della residenza concede una detrazione per l’imposta pagata dove il reddito è prodotto 7.18 Nel coordinamento tra tassazione “Italia-estero” in base alla residenza e in base alla produzione del reddito 202 di 239 1. Il credito di imposta deve essere attribuito dal paese della residenza 2. Il credito di imposta deve essere attribuito dal paese della produzione del reddito 3. Il credito di imposta non è un criterio utilizzato, preferendosi in genere quello dell’esenzione 7.18 La natura dell’IVA come imposta sui consumi comporta che, nei rapporti con clienti extracomunitari la tassazione debba avvenire 1. tendenzialmente nel paese comunitario del fornitore 2. tendenzialmente nel paese del cliente, quale che sia il regime là previsto 3. Nel paese del cliente, con subentro della tassazione italiana se in esso non è prevista una tassazione sui consumi 7.18/7.19 L’attribuzione di redditi a società collocate in paradisi fiscali 1. E’ contrastabile solo con transfer price 2. E’ contrastabile con l’attrazione in Italia, in capo al soggetto controllante, dei relativi utili 3. Non è contrastabile 3.11/7.19 Nel coordinamento “internazionale” tra tassazione nel paese della residenza del percettore e in quello della fonte del reddito, il carico tributario . 1. E’ quello del paese della residenza 2. E’ quello del paese della fonte 3. E’, alla fine, il maggiore dei due 7.19. Segue: simmetrie fiscali e rapporti internazionali, concorrenza fiscale dannosa, transfer price, cfc. par. 7.19 203 di 239 Gli acquisti da fornitori ubicati in paesi a fiscalità privilegiata (paradisi fiscali) 1. Seguono le regole generali 2. Potrebbero essere filtrati da un prestanome del compratore, e quindi sono soggetti 3. Devono essere esaminati per stabilire se il venditore sia una parte indipendente, o un interposto di una delle parti 7.19 Nel coordinamento “internazionale” tra tassazione nel paese della residenza del percettore e in quello della fonte del reddito, il carico tributario . 1. E’ quello del paese della residenza 2. E’ quello del paese della fonte 3. E’, alla fine, il maggiore dei due Per quale dei seguenti settori della fiscalità il legislatore è: maggiormente condizionato dalla mobilità del capitale e dagli altri fattori di globalizzazione dell’economia mondiale? 1) tassazione dei redditi finanziari delle persone fisiche di cui al par.8.5 2) Collocazione delle organizzazioni aziendali 3) tassazione dei redditi artigianali e del commercio al dettaglio 7.19 Il credito che lo stato della residenza garantisce per le imposte pagate nel Paese dove il reddito è prodotto: 1. Può portare a crediti di imposta rimborsabili 2. Opera in realtà come una detrazione, giungendo al massimo ad azzerare l’imposta 3. Opera come una deduzione delle imposte estere dall’imponibile, come se fossero un costo 7.19 Il transfer pricing 1. E’ una cautela fiscale contro le fatture gonfiate da parte di soggetti non residenti 204 di 239 2. E’ una cautela fiscale per evitare la determinazione dei corrispettivi infragruppo per allocare i redditi in modo fiscalmente arbitrario 3. E’ una cautela contro la ricchezza non registrata nei rapporti internazionali 7.20. Realizzo e neutralità nelle operazioni straordinarie d’impresa. par. 7.20 7.20 La fusione si spiega accostandola 1. Ad una vendita tra le società coinvolte 2. Ad una unificazione delle società coinvolte, senza alcuna trattativa 3. Ad una unificazione tra le società coinvolte, con una eventuale trattativa tra i soci (se appartenenti a compagini diverse) sulle percentuali di partecipazione 7.20 La cessione di azienda non è soggetta ad IVA 1. Per motivi agevolativi 2. Perché avviene per definizione tra operatori economici 3. Per ragioni antielusive La cessione di azienda 1) E’ soggetta ad IVA come tutte le cessioni a titolo oneroso 2) Non è soggetta ad IVA in quanto per definizione esprime un costo, non un consumo finale 3) Non è soggetta ad IVA per disposizione agevolativa, diretta a favorire le riorganizzazioni aziendali 205 di 239 7.19 Se una società che aveva sostenuto perdite cede l’ azienda, il riporto delle perdite Transita sull’acquirente dell’azienda Resta sulla società cedente Si estingue 7.20 Tra le operazioni straordinarie d’impresa si considera realizzativa: 1. La cessione di azienda 2. La fusione 3. La scissione 7.20 Il trasferimento di azienda mediante cessione dei beni materiali e dei rapporti giuridici 1. E’ particolarmente frequente per le aziende di grandi dimensioni 2. E’ particolarmente frequente per i piccoli commercianti e gli altri lavoratori indipendente 3. E’ effettuato cedendo partecipazioni societarie 7.20 Nella fusione e nella scissione societaria 1. Esiste un fenomeno traslativo di beni, con realizzo di ricchezza imponibile, come nella cessione di azienda 2. Non c’è né consumo né costo, ma una modificazione soggettiva, strutturalmente irrilevante ai fini tributari (neutra) 3. Ci sarebbe un imponibile sul piano della determinazione della ricchezza, esentato per motivi di opportunità 7.20 La cessione diretta dell’azienda o la sua cessione attraverso la società che la contiene: 1. Sono fiscalmente indifferenti perché scontano un identico 206 di 239 regime 2. Sono fiscalmente simmetriche entrambe ma in modo diverso perché la cessione di partecipazioni segue i criteri PEX sul coordinamento tra tassazione di società e soci 3. La cessione diretta dell’azienda è irragionevolmente più onerosa per il venditore 7.20 Per il socio di una società fusa, che riceve azioni della società incorporante in sostituzione di quelle annullate per effetto della fusione: 1. La differenza di valore non è reddito per ragioni strutturali, in quanto non è ancora “realizzata” 2. La differenza di valore è reddito imponibile o minusvalenza deducibile 3. La differenza di valore sarebbe rilevante, ma non è tassabile per ragioni agevolative alla concentrazione delle aziende 7.20 La neutralità delle fusioni e delle scissioni è un’esenzione fiscale 1. Si, non si pagano le imposte dove si dovrebbe 2. No, nessuno compra e nessuno vende 3. No, perché sono fenomeni che danno luogo a elementi positivi del reddito 7.20 La fusione di società consiste in: 1) un trasferimento di beni all'incorporante. 2) in un'applicazione della possibilità, tipica di enti e società e preclusa alle persone fisiche, di unificarsi tra loro. 3) Una cessione di azienda 7. 7.20 Le operazioni societarie di conferimento, fusione, scissione 1. Seguono un principio di neutralità fiscale per intenti agevolativi 207 di 239 2. Seguono un principio di neutralità fiscale per evitare anticipi di imposte su redditi non realizzati, ma solo potenziali 3. Comportano la realizzazione dei plusvalori latenti 7.21. Determinazione dei tributi e procedure concorsuali par. 7.21 7.21 La determinazione del reddito fiscale, nel fallimento: 1. E’ ispirata a principi di neutralità e simmetria rispetto alla tassazione ordinaria 2. Può comportare salti di imposta per i fallimenti derivanti da ammanchi e distrazioni di beni a favore dei soci 3. Comporta sempre salti di imposta e possibilità di distorsioni 7.21 Nel reddito di impresa, una perdita per mancato incasso di crediti verso la clientela (ad esempio clienti falliti) 1. Non è deducibile 2. E’ riportabile dal reddito degli esercizi successivi 3. E’ un elemento negativo di reddito deducibile Quando il fallimento è provocato da ammanchi ingiustificati, costi indeducibili, distrazioni (bancarotta fraudolenta) etc., il regime fiscale 1) Risulta logico e simmetrico, perché alle perdite dei creditori si accompagnano redditi compensativi per il fallito 2) Pragmaticamente rinuncia a tassazioni compensative in capo al fallito , che si aggiungerebbero ai recuperi da parte del curatore fallimentare 3) E’ eccessivamente rinunciatario verso tassazioni compensative in capo al fallito 208 di 239 Nb: qui gli ammanchi sono un caso di bancarotta fraudolenta e quindi sconfiniamo nella intassabilità come reddito del furto ai creditori. CAPITOLO 8 OPERATORI ECONOMICI “NON D’IMPRESA” E ALTRI REDDITIERI (PROFESSIONI LIBERALI, AGRICOLTURA, IMMOBILI E RISPARMIO) Sintesi. Anche se in gran parte “emersa” attraverso le segnalazioni delle aziende, la ricchezza di soggetti non organizzati presenta aspetti concettuali già trattati per le aziende, risolti però in modo più semplicistico in quanto riguardano “operatori economici” meno organizzati o individui neppure considerabili tali . In alcuni casi , come nel lavoro professionale, un contribuente generalmente senza organizzazione deve ripercorrere alcuni passaggi documental-contabili tipici delle aziende, essendo peraltro segnalato dai clienti tramite la ritenuta d’acconto (par. 3.6); questa differenza tra professionisti operanti verso aziende o altri operatori economici, e quelli operanti verso privati consumatori finali conferma l’importanza delle aziende nella determinazione contabile di ricchezza altrui, e della necessità dell’intervento valutativo degli uffici sulla ricchezza dove le aziende non giungono. L’agricoltura invece ha sempre fatto storia a sé, dai tempi remoti in cui i redditi agricoli erano gli unici ad essere tassati dagli uffici, secondo modalità valutative , cristallizzate nel catasto; ne vedremo al par. 8.2 l’inserimento nella tassazione attraverso le aziende, in gran parte caratterizzato da una determinazione della ricchezza in chiave agevolativa. La tassazione del lavoro dipendente è invece esternalizzata in gran parte sul datore di lavoro (par.8.3), quella dei fabbricati su un insieme di catasto e segnalazioni degli inquilini (par.8.4) e quella dei redditi finanziari totalmente su banche e assimilati, senza che il percettore debba svolgere alcun 209 di 239 adempimento ulteriore. Terminiamo con l’arcipelago, eterogeneo, degli eventi occasionali di produzione di ricchezza, anch’essi per definizione rilevanti solo ai fini delle imposte sui redditi e non di quelle sui consumi (come del resto redditi di lavoro dipendente e redditi finanziari). 8.1. Le modeste specificità rispetto all’impresa del lavoro autonomo “professionale” par. 8.1 8.1 Per l’autonomo con redditi molto modesti: 1. Nascondere ricchezza al fisco consente di migliorare molto il tenore di vita (evasione di sopravvivenza) 2. Pagare importa poco, visto che si tratta di somme modeste 3. Sono molto importanti le questioni di “evasione interpretativa” 8.1 Un compenso derivante dall’esercizio di attività libero professionale deve essere dichiarato: 1) per l’anno in cui viene percepito 2) per l’anno in cui viene emessa la fattura IVA 3) per l’anno in cui matura il relativo diritto di credito 8.1 La qualificazione dell’impresa e del lavoro artistico o professionale: 1) è la stessa ai fini IVA e delle imposte sui redditi 2) cambia nell’IVA rispetto alle imposte sui redditi 3) dipende dal diritto commerciale e si riflette variamente nell’IVA e nelle imposte sui redditi 8.1 Il controllo degli “autonomi”, operanti con consumatori finali 210 di 239 1) è relativamente facile, ma logorante, perché frammentato su molti contribuenti 2) è agevole, perché si tratta delle aree in cui la tassazione attraverso le aziende funziona meglio 3) è facile solo in un’ottica valutativa della credibilità dei ricavi dichiarati 8.1 Gli “autonomi”, non segnalati al fisco dai clienti sono: 1) dei disonesti, che si comportano diversamente da come qualsiasi altro farebbe al loro posto 2) dei paladini della libertà economica contro l’invadenza fiscale 3) degli operatori economici che si regolano sulle possibilità del fisco di determinare la loro ricchezza 8.1 Il professionista ai fini IVA: 1. E’ esonerato dalla ricevuta fiscale perché deve fare fattura 2. Deve emettere la ricevuta fiscale 3. Deve emettere fattura solo se il cliente gliela chiede 8.1 Ai fini IVA un libero professionista deve 1. Emettere sempre fattura 2. Emettere ricevuta fiscale salvo che il contribuente gli chieda fattura 3. Registrare il corrispettivo ed emettere fattura se il cliente gliela chiede 8.1 Un avvocato può dedurre il costo sostenuto per una prestazione di servizi: 1) per l’anno in cui ha pagato il fornitore, secondo il principio di cassa 2) per l’anno in cui ha ricevuto la prestazione, secondo il principio di competenza 3) per l’anno in cui ha stipulato il contratto col fornitore 211 di 239 8.1 I redditi professionali: 1. Hanno una determinazione radicalmente diversa da quelli di impresa 2. Hanno una determinazione differenziale, come quelli di impresa, ma sono imputati a periodo per cassa 3. Hanno una determinazione differenziale, come quelli di impresa, ma sono imputati a periodo per cassa e soggetti a ritenuta 8.1 Un reddito di lavoro autonomo diventa imponibile nel momento in cui viene: 1) percepito, secondo il principio di cassa 2) maturato il diritto di credito verso il cliente, secondo il principio di competenza 3) ricevuto dal cliente l’incarico di svolgere la prestazione 8.1 La ricchezza non raggiunta dalle aziende dovrebbe essere 1. Individuata e determinata serenamente dal fisco, con criteri valutativi 2. Oggetto di sanzioni molto forti, per indurre i titolari a dichiarare comunque 3. Lasciata senza alcuna tassazione, prendendo atto della difficoltà di realizzarla 8.1 La tassazione differenziale senza contabilità, ma solo conservando i documenti, del reddito degli “autonomi” è: 1. Inconcepibile, e quindi non prevista legislativamente 2. Concepibile, ma mai prevista 3. Concepibile, e prevista entro limiti di compensi per i contribuenti “minimi” 212 di 239 8.2. Ricchezza agricola tra catasto e IVA (tracce di forfettizzazione nella tassazione attraverso le aziende?) 8.2 La tassazione dell’agricoltura conferma che: 1. Nelle tassazioni forfettarie c’è una compensazione tra detassazione di ricchezza esistente e tassazione di ricchezza inesistente 2. la tassazione forfettaria si adegua al ribasso, essendo impossibile tassare qualcuno su ricchezza inesistente in un contesto di tassazione attraverso le aziende 3. è impossibile tassare ragionieristicamente le attività agricole 8.2 La tassazione sui redditi agricoli avviene determinandoli secondo criteri: 1. Estimativo-materiali ad iniziativa degli uffici 2. Estimativo catastali 3. Ragionieristico aziendali 8.2 Quale rapporto c’è tra la determinazione catastale del reddito agricolo e gli studi di settore di cui al par.5.13 per il lavoro indipendente? 1. Il catasto agricolo è più forfettario degli studi di settore, improntati a un criterio di maggiore effettività 2. Studi di settore e catasto sono sullo stesso piano, per quanto attiene all’effettività/forfetizzazione 3. Il catasto è più effettivo, sul piano della determinazione della ricchezza, rispetto agli studi di settore 8.5/8.2 Una divergenza importante tra concetto di impresa ai fini dell’IVA e delle imposte sui redditi sussiste: 1) per le attività agricole 2) per le attività finanziarie 3) per le attività di grande distribuzione 213 di 239 Ai fini IVA l’agricoltura 1. E’ più agevolata che nelle imposte sui redditi perché il regime esclude un valore aggiunto 2. E’ gestita coi criteri ordinari 3. E’ agevolata col pagamento di una imposta forfettaria, come nelle imposte sui redditi. 8.2 Se un allevatore vende a un produttore di divani la pelle dei bovini macellati quest’attività: 1. Rientra nella determinazione del reddito catastale agricolo perché ha ad oggetto i bovini 2. Non rientra nella determinazione del reddito catastale agricolo in quanto fuori dall’esercizio normale dell’agricoltura 3. Non rientra nella determinazione del reddito catastale agricolo perché è vendita di pelli 8.2 Se un allevatore produce cinte e giacconi con la pelle dei bovini macellati quest’attività: 1. Rientra nella determinazione del reddito catastale agricolo perché ha ad oggetto i bovini 2. Non rientra nella determinazione del reddito catastale agricolo in quanto fuori dall’esercizio normale dell’agricoltura 3. Non rientra nella determinazione del reddito catastale agricolo in quanto potrebbe farla chiunque comprando le pelli 8.2 Una grande azienda agricola, costituita in forma di società di capitali 1. Paga sui redditi catastali, però i suoi dividendi sono imponibili per i soci normalmente 2. Paga sui redditi contabilmente determinati 3. Paga sui redditi catastali, ed anche i dividendi ai soci sono esenti 214 di 239 8.2 Nelle tassazioni forfettarie, come quelle basate sul catasto 1. Le attività efficienti ci guadagnano e quelle inefficienti vengono tassate su ricchezza inesistente, in modo che questi effetti si compensino in termini di gettito 2. Le attività efficienti guadagnano , ma nessuno viene tassato su ricchezza inesistente 3. Esistono sistemi costanti per tener conto del reddito effettivo 8.2 Le attività agricole sono considerate 1. D’impresa ai fini IVA, fondiarie ai fini delle imposte sui redditi 2. Fondiarie ai fini IVA, d’impresa ai fini delle imposte sui redditi 3. D’impresa sia ai fini delle imposte sui redditi, sia ai fini IVA 8.2 Nelle tassazione forfettarie, mediante parametri predeterminati (tipo catasto) 1. La possibilità di tassare ricchezza fittizia è controbilanciata da quella di non tassare ricchezza effettiva in un insieme socialmente accettabile ed equilibrato 2. La possibile tassazione di ricchezza fittizia deve essere molto più rara della possibile esenzione di ricchezza effettiva 3. La possibile esenzione di ricchezza effettiva deve essere la minore possibile, mentre è socialmente accettabile la tassazione di ricchezza fittizia. 8.2 La grande azienda agricola , che tiene una contabilità per propri motivi gestionali 1. Deve determinare il reddito secondo le proprie scritture aziendali 2. E’ tassata con i criteri catastali, come un coltivatore diretto, nonostante conosca disponga di una contabilità gestionale 3. Deve pagare sul maggiore tra reddito catastale e reddito effettivo, emergente dalla contabilità 215 di 239 La parte dei redditi agricoli non tassabile a seguito del sistema catastale: 1) E’ una franchigia tributaria “di diritto” 2) E’ una franchigia tributaria di fatto 3) Non è una franchigia tributaria, perché deve essere tassata ad altro titolo Danno luogo a redditi fondiari 1) I redditi di tutti gli immobili , situati in Italia e all’estero 2) Solo i redditi degli immobili situati in Italia, perché solo essi sono censibili in catasto 3) I redditi degli immobili iscritti in catasto, che possono essere italiani o esteri La determinazione forfettaria della ricchezza, nel caso “agricolo catastale”, 1) Attiene alla determinazione della ricchezza 2) Attiene alla determinazione dei costi, dai ricavi effettivi 3) Attiene alla determinazione dell’aliquota Una impresa individuale agricola accede alla determinazione catastale del reddito 1. Indipendentemente dall’organizzazione, dal giro d’affari e dal numero dei dipendenti 2. Solo se non supera determinati indici dimensionali 3. Solo se autorizzata dagli uffici, al superamento di determinati indici dimensionali 8.3. Tassazione ragionieristico-documentale del lavoro dipendente par. 8.3 8.3 Le spese di produzione dei redditi di lavoro dipendente: 1. non sono riconosciute per una scelta gravemente discriminatoria verso i lavoratori subordinati 2. sono riconosciute in detrazione in misura analitica 216 di 239 3. non sono riconosciute in detrazione, presupponendo che siano sostenute dal datore di lavoro , o veicolate attraverso di esso, come quelle per la mensa o i trasporti per il luogo di lavoro 5.1/8.3 I contributi previdenziali 1. Hanno certamente natura tributaria e sono gestiti dall’agenzia delle entrate 2. Servono alla pensione, e al sostegno del “welfare”, e sono gestiti da appositi enti, pubblici, tra cui l’inps 3. Non sono prestazioni “imposte” e sono gestiti su base volontaria dalle assicurazioni private 8.4 Redditi dei fabbricati e importanza delle segnalazioni dell’inquilino Il punto di debolezza della tassazione dei redditi degli immobili è 1. Nei rapporti tra privati non imprenditori 2. Nei rapporti in cui è locatore un privato, anche se il conduttore è una azienda 3. Nei rapporti in cui il conduttore è un privato, anche se il locatore è una azienda 8.5. Tassazione attraverso le aziende di redditi di capitale e plusvalenze finanziariei 8.5 La tassazione dei redditi finanziari è un esempio macroscopico di: 1. Tassazione documentale ragionieristica attraverso le aziende 2. Tassazione documentale ragionieristica attraverso gli uffici tributari 3. Tassazione valutativa attraverso gli uffici tributari 217 di 239 Gli esponenti del capitalismo italiano, Barilla, Ferrero, Del Vecchio hanno redditi finanziari? 1. No perché sono fiscalmente imprenditori, a maggior ragione rispetto all’artigiano sotto casa 2. Si come dividendi o plusvalenze da cessione di azioni 3. Si, anche se i loro dividendi o plusvalenze diventano reddito di impresa, in quanto determinano l’andamento aziendale e sono quindi fiscalmente imprenditori I redditi finanziari delle persone fisiche, con particolare riferimento a interessi di obbligazioni e plusvalenze di borsa sono tassati: 1) inserendoli nella base imponibile ordinaria dell’irpef 2) sottoponendoli a ritenute d’imposta o a imposte sostitutive 3) assoggettandoli a una imposta patrimoniale I cosiddetti “redditi finanziari” , come interessi bancari , su titoli pubblici e privati etc., in caso di inflazione. 1) Sono considerati come tutti gli altri 2) Sono tenuti indenni dall’inflazione, esentando l’indicizzazione del relativo capitale Sono redditi su cui l’inflazione non ha effetti, poiché il capitale si rivaluta 8.5 Quale dei seguenti redditi va inquadrato tra i redditi di capitale: 1) interessi su titoli obbligazionari 2) plusvalenza su acquisto e vendita di immobile 3) canone di locazione di un appartamento Tizio compra 1000 azioni FIAT per 20 milioni di lire e le rivende, dopo qualche tempo, a 26 milioni. La differenza costituisce reddito a titolo di: 1) reddito di capitale 2) dividendo 3) reddito diverso di natura finanziaria 218 di 239 8.5 Il reddito di una società di capitali è tassato: 1. Solo in capo alla società, al momento della produzione 2. In capo alla società e al socio, con un meccanismo per evitare la doppia imposizione 3. Solo in capo al socio al momento della percezione 8.6. Le principali ipotesi residuali (“redditi diversi”) par. 8.6 8.6 L’effettuazione di una prestazione qualificata “occasionale”, da un soggetto che non è operatore economico comporta: 1. Che non è dovuta l’IVA, ma sono dovute le imposte sui redditi 2. Nessuna differenza di regime , nel senso che sono dovute sia l’iva sia le imposte sui redditi 3. Che nessuna imposta è dovuta 8.6 Quale dei seguenti soggetti è un imprenditore ai fini tributari? 1. Proprietario della società che gestisce l’azienda dolciaria 2. Proprietario dell’azienda di pasticceria (pasticcere) 3. Amministratore della società industriale 8.6 Una certa operazione può dare luogo a “reddito diverso” quando è: 1. Non organizzata 2. Non abituale 3. Non intellettuale 219 di 239 CAP 9 DAL RISULTATO DELL’ATTIVITÀ ALLE IMPOSTE, REALI E PERSONALI Sintesi Questo capitolo presuppone la determinazione della ricchezza, ed il suo inquadramento giuridico, passando sostanzialmente “dagli imponibili ai tributi”. Ormai la ricchezza, “a monte”, è stata determinata, ed i passaggi successivi servono a calcolare le imposte. Per l’IVA, questi passaggi praticamente non si avvertono, in quanto imponibili e imposte nascono assieme, per ogni operazione rilevante ai fini del tributo, e le somme dovute scaturiscono semplicemente confrontando l’imposta “a monte”, sugli acquisti, e “a valle” sulle vendite. L’IVA è una classica “imposta reale”, come sostanzialmente è inevitabile per le imposte indirette sui consumi, progettate per una applicazione “di massa” da parte di chi vende beni e servizi al dettaglio. Già alcune imposte indirette sul patrimonio (come l’imposta di registro e la stessa IVA per alcune operazioni immobiliari) riescono a considerare alcuni limitati aspetti personali del contribuente, come avviene per la “prima casa” , mentre ulteriori aspetti personali rilevano per l’imposta sul reddito delle persone fisiche e degli enti, societari e non societari. Si collocano qui deduzioni e detrazioni, per spese socialmente rilevanti (mediche, contributi sanitari), ovvero finalizzate a segnalare il fornitore al fisco (contrasto di interessi par.9.3). Sono deduzioni e detrazioni ispirate a scelte prevalentemente politiche, ma pur tuttavia razionalizzabili sul piano della determinazione della ricchezza, con cui si collegano, come la progressività, cui è dedicato il cap.9.4, unitamente ai correttivi per i redditi pluriennali. L’IRAP è stata collocata in questo capitolo perché si inserisce sulla ricchezza rilevata ai fini delle ordinarie imposte sui redditi, ma la riaggrega in un modo particolare , diretto alla tassazione del valore aggiunto economico, nei modi indicati al par.9.5. 9.1. Dalla determinazione della ricchezza a quella delle imposte: IRES, IRPEF e IRAP par. 9.1 9.1 L'impoverimento dei ceti medi: 1. Ha messo in crisi l'utilizzo dei redditi irpef come surrogato della capacità contributiva globale 2. E' stato irrilevante sulla concezione del reddito irpef come capacità contributiva 220 di 239 3. Ha reso più credibile l'utilizzo del reddito come sinonimo di capacità contributiva 9.1 Le imposte sui redditi: 1. hanno necessariamente riferimento a un “periodo di imposta” 2. Possono anche aver riferimento a elementi reddituali “isolati nel tempo”, non riferiti a un periodo di imposta 3. Sono sempre carenti di un periodo di imposta, per definizione 9.2. Segue. Realità e personalità dei tributi:precisazioni sul concetto di reddito par. 9.2 9.2 Un ente non commerciale, ad esempio una associazione sindacale sportiva o culturale, su eventuali redditi di immobili 1. Paga l’imposta sui redditi delle società, e le ritenute sui redditi distribuiti ai soci 2. Paga l’imposta sui redditi delle società, e basta, perché la distribuzione ai soci è concepibile solo per gli enti societari 3. Non paga nessuna imposta e i redditi sono imputati direttamente agli associati 9.2 Le imposte sul patrimonio 1. Si approssimano meglio alla ricchezza effettiva rispetto a quelle sul reddito 2. Sono una soluzione di ripiego davanti ai redditi di fonte patrimoniale difficilmente determinabili 3. Violerebbero il criterio di capacità contributiva, che prescrive una tassazione sui redditi e quindi non ve ne sono esempi 9.2 Le imposte, ai fini della loro divisione in personali e reali, sono 221 di 239 Tutte “personali” in quanto pagate dalle persone Prima di tutto reali, salvo poi diventare personali quando considerano anche vicende soggettive Sempre personali in quanto considerano sempre vicende soggettive o familiari degli interessati 9.2 Se l’ente non commerciale paga un avvocato 1. Deve fare la ritenuta sul compenso, ma non sconta sanzioni IVA se non riceve la fattura 2. Non deve, sotto pena di sanzioni, né fare ritenuta né ricevere fattura IVA 3. Deve fare la ritenuta ai fini delle imposte sui redditi e sconta sanzioni se non riceve la fattura IVA 9.2 In caso di nuclei familiari 1. La tassazione di ciascun titolare di reddito avviene in modo autonomo 2. I redditi vengono sommati e viene applicata una sola aliquota progressiva 3. I redditi vengono prima sommati, e poi divisi per il numero dei componenti del nucleo familiare 9.2 Le radici della tassazione sui redditi 1. Sono antichissime per tutte le attività produttrici di reddito 2. Sono antichissime solo per i redditi dell’agricoltura 3. Non sono antiche, questa tassazione si è sviluppata a partire dal 1800 per tutte le fonti di reddito 9.3. La personalità dell’IRPEF: riporto perdite, oneri deducibili, anche in forma di detrazione e “contrasto di interessi” par. 9.3 222 di 239 9.3 In linea generale il riporto delle perdite d'impresa dal reddito dei periodi d'imposta successivi: 1) è ammesso, con finalità agevolative, non di determinazione della ricchezza 2) è ammesso per ragioni di simmetria nella determinazione della ricchezza 3) non è ammesso Il riporto delle perdite 1. Viene dopo la determinazione del reddito di periodo delle imposte sui redditi 2. E’ un correttivo generale riguardante tutte le imposte, iva compresa 3. Riguarda i componenti negativi del reddito di impresa di periodo 9.3 Il riporto delle perdite per le società: 1. è subordinato all’identità del socio e dell’attività 2. è subordinato all’identità del socio 3. non è oggetto di limiti e può anche essere ceduto a terzi 9.3 Lo scomputo delle perdite realizzate in un periodo d’imposta: 1. E’ ammesso sia dai redditi degli anni successivi sia da quelli di anni precedenti (riporto all’indietro) 2. E’ ammesso solo dal reddito degli anni successivi, non dai precedenti, per ragioni logiche di determinazione della ricchezza, e le perdite possono essere cedute ad altri soggetti economici 3. E’ ammesso solo dal reddito degli anni successivi, non dai precedenti, per esigenze di cautela fiscale, tendenti a rendere stabile il riscosso 9.3 Il riporto delle perdite ai fini tributari riguarda: 223 di 239 1. Il risultato negativo di esercizio ai fini delle imposte sui redditi 2. Le perdite di crediti, macchinari e altri elementi dell’attivo 3. il risultato negativo di esercizio ai fini IVA 9.3 Gli oneri deducibili irpef sono: 1. Relativi alla produzione dei redditi 2. Spese personali, per consumi, anche durevoli, di una certa rilevanza sociale 3. Meccanismi finalizzati esclusivamente al c.d. contrasto di interessi 9.3 Due coniugi sono entrambi titolari di un reddito proprio e l’imposizione diretta: 1) avviene applicando aliquote progressive sulla somma dei due redditi 2) In modo autonomo per ciascun coniuge 3) Sommando i due redditi ed imputandone la metà esatta a ciascun coniuge 9.3 Gli oneri deducibili e le detrazioni di imposta, come le spese mediche o per assicurazioni vita: 1. Servono a una più precisa determinazione della ricchezza, al netto delle spese per la sua produzione 2. Danno rilevanza a spese non necessarie a produrre ricchezza, ma socialmente rilevanti 3. Servono a segnalare al fisco i redditi dei fornitori La deduzione delle spese di ristrutturazione edilizia delle persone fisiche costituisce: 1. Una spesa relativa alla produzione del reddito 2. Uno strumento Antievasione, cioè una applicazione del c.d. “contrasto di interessi” diretto a far emergere ricchezza altrimenti non registrata 3. Un riconoscimento della elevata rilevanza sociale di tali spese, ai fini della “personalità” dell’IRPEF, come per le spese mediche 224 di 239 9.3 La generalità degli oneri deducibili , come le spese mediche o le detrazioni per lavori edilizi: 1. Rilevano come detrazioni d’imposta, dopo che l’imposta è stata calcolata con aliquote progressive 2. Abbattono l’imponibile, prima di calcolare l’imposta con aliquote progressive 3. Si deducono dai redditi di categoria, prima della formazione del reddito complessivo 9.3 Gli oneri deducibili per ragioni di tecnica tributaria, come gli alimenti al coniuge, i redditi dichiarati per errore, di cui è accertata l’inesistenza o restituiti all’erogante: 1. Rilevano come detrazioni d’imposta, dopo che l’imposta è stata calcolata con aliquote progressive 2. Abbattono l’imponibile, prima di calcolare l’imposta con aliquote progressive 3. Si deducono dai redditi di categoria, prima della formazione del reddito complessivo 9.3 L’irpef è una imposta personale perché:. 1) è pagata dalle persone 2) cerca di cumulare la tassazione di vari redditi, concedendo poi detrazioni e deduzioni estranee alla loro produzione 3) assoggetta a tassazione la condizione economica generale della persona , sul piano del reddito del patrimonio e dei consumi 9.4. Segue. Redditi familiari, detrazioni dall’imposta aliquote progressive par. 9.4 225 di 239 9.4 Una imposta proporzionale si caratterizza: 1. Per l’aliquota fissa 2. Per le aliquote progressive 3. Per l’ammontare fisso 9.4 L’imposta progressiva 1. Aumenta più che proporzionalmente rispetto al reddito 2. Aumenta proporzionalmente rispetto al reddito 3. Aumenta meno che proporzionalmente rispetto al reddito 9.5. Limitata rilevanza della pluriennalità dei redditi e tassazione separata come limite alla progressività par. 9.5 9.5 La tassazione progressiva ai fini IRPEF tiene conto del tempo e della fatica necessari a produrre il reddito 1. Tendenzialmente sotto vari profili, con numerose ipotesi di mitigazione per i redditi connessi ad attività rischiose e logoranti 2. Solo per alcuni redditi “a maturazione pluriennale” 3. No, in nessun caso 9.5 A parità di reddito, lo sforzo necessario a produrlo:1) determina una diversa aliquota 2) è irrilevante 3) comporta detrazioni di imposta per i lavori usuranti 9.5 L’aleatorietà del reddito , l’incertezza sulla possibilità del contribuente di riprodurlo 1. Rileva, con una diminuzione dell’aliquota 2. Rileva con una possibilità di suddividere il reddito in una pluralità di annualià 3. Non rileva 226 di 239 9.5 La misurazione dei redditi per anno d’imposta, oppure la loro tassazione “isolata”: 1. Conferma la gestibilità di una capacità contributiva “globale” 2. Smentisce la tesi della capacità contributiva globale 3. E’ neutra rispetto alla gestibilità di una “capacità contributiva globale” 9.5 La tassazione separata dei redditi a maturazione pluriennale: 1. non ha senso sul piano della determinazione tributaristica della ricchezza 2. si giustifica per le imposte progressive 3. si giustifica per tutte le imposte 9.6. L’IRAP e la tassazione attraverso le aziende del valore aggiunto “tipo reddito” La destinazione “regionale” dell’IRAP ha a che fare con la logica del tributo No, riguarda solo la destinazione del gettito Si, le imposte sul valore aggiunto possono essere solo regionali No, perché è una imposta priva di logica Il “valore aggiunto” per un lavoratore indipendente al consumo finale 1) tende a coincidere col reddito 2) corrisponde all’IVA dovuta, non a caso chiamata imposta sul valore aggiunto 3) E’ molto maggiore del reddito Il valore aggiunto è 1. La differenza tra i ricavi e i costi erogati ad altri operatori 227 di 239 economici 2. La differenza tra i ricavi e i costi per materie prime e manodopera diretta 3. il giro d’affari, o l’insieme dei ricavi, dell’operatore economico Che differenza c’è tra “profitto” e “valore aggiunto”? 1. Nessuna, sono la stessa cosa 2. Il profitto è una parte del valore aggiunto 3. Il valore aggiunto è una parte del profitto Il valore aggiunto è “aggiunto” rispetto a che cosa Rispetto ai beni materiali consumati nella produzione Rispetto a tutti gli “acquisti da altri operatori economici” (B2b) Rispetto a tutti i costi Quale tra questi soggetti presenta normalmente un maggior “valore aggiunto” rispetto ai costi: 1. un rivenditore di elettrodomestici 2. costruttore di mobili 3. un elettricista A quale categoria di percettori andrà a finire la maggior parte del valore aggiunto della Ferrero? Ai percettori di dividendi, che guadagnano tanto Ai lavoratori, che guadagnano poco, ma sono tanti Ai percettori di interessi 9.6 Se una impresa ha valore aggiunto per 100 e interamente assorbito dai salari degli operai , pari a 120 1. Paga IRAP su 100 2. Paga Irap su 120, perché quello è il costo del lavoro 3. Non paga IRAP affatto 9.6 228 di 239 L’IRAP colpisce 1. L’organizzazione fisica della produzione, senza riferimenti con un concetto economico 2. Il reddito proprio dell’azienda 3. Il reddito prodotto presso l’azienda, anche se spettante a terzi, suddiviso tra profitto, lavoro subordinato e interessi 9.6 L’irap è una imposta che 1. Tassa le imprese di grandi dimensioni 2. Tassa presso l’impresa la ricchezza dell’impresa stessa, ma anche quella di dipendenti e finanziatori 3. Tassa ogni attività indipendente anche se non organizzata CAP 10 ADATTAMENTO DEI “TRIBUTI MINORI” ALLA TASSAZIONE ATTRAVERSO LE AZIENDE Sommario In questo paragrafo ci occupiamo dei numerosissimi ed elementari tributi, di antica origine, su ricchezza non intercettata dalle aziende, ma visibile attraverso le sue caratteristiche esteriori, materialmente percepibili, oppure attraverso gli atti giuridici (in genere solenni) che la accompagnano. Molti di questi antichi tributi si sono adattati ad una applicazione massiva, seriale, gestita attraverso le organizzazioni aziendali. Anche l’antica visibilità materiale della ricchezza, tipica delle imposte doganali e delle cosiddette accise, si è parzialmente scollegata dalla sorveglianza fisica delle merci, collegandosi ai relativi documenti di accompagnamento , ormai fisiologici nell’organizzazione aziendale e nel commercio internazionale. Meno modifiche ci sono state sulla visibilità giuridica, collegata ai contratti solenni, annotati in pubblici registri (registro, successioni e ipocatastali), oppure a documenti elementari, però emessi o ricevuti da soggetti fiscalmente affidabili (imposta di bollo, dove invece la rigidità 229 di 239 amministrativa dei pubblici uffici o delle aziende è importante ai fini del pagamento del tributo. Sugli immobili, o i mobili registrati, queste forme di visibilità della ricchezza ricorrono entrambe , congiuntamente e sotto profili diversi, che dovranno essere coordinati per quanto riguarda la forma di tassazione più difficile da realizzare attraverso le aziende, cioè quella sui patrimoni degli individui , che raramente hanno a che fare, come tali , col circuito amministrativo aziendale di acquisizione dei consumi e di erogazione dei redditi. Questi problemi di determinazione della ricchezza si moltiplicano poi per le imposte amministrate da enti territoriali , comuni, province e regioni, spiazzati dalla tassazione attraverso le aziende, come vedremo all’ultimo paragrafo, dedicato al federalismo fiscale. 10.1. Una geografia dei “tributi minori” 10.2. I tributi sugli atti giuridici solenni o visibili (imposta di registro). Par. 10.2 10.2 L’imposta di registro: 1. nasce con la tassazione attraverso le aziende , di cui rappresenta uno dei tributi di punta 2. E’ un tributo di antiche origini rivitalizzato dalla tassazione attraverso le aziende 3. E’ un tributo di antiche origini, legato alla visibilità della ricchezza attraverso atti giuridici solenni 10.2 Prima della determinazione delle imposte attraverso le aziende, la parte “più giuridica” e sofisticata, a prescindere dalla sua importanza di gettito, del diritto sostanziale tributario era: 1. Quella legata alla tassazione patrimoniale sugli atti giuridici 2. La tassazione sulle merci 3. La stima dei redditi agricoli 230 di 239 10.2 Quale indice di ricchezza giustifica l’imposta di registro in termini di capacità contributiva? 1) i consumi 2) i redditi 3) i trasferimenti di ricchezza 10.2 Ai fini della visibilità della ricchezza attraverso gli atti giuridici l’imposta di registro riguarda: 1. Solo gli atti con forma solenne 2. Gli atti con forma solenne o con oggetto particolarmente visibile, come le aziende 3. Tutti gli atti negoziali, indipendentemente dalla solennità della loro forma Qual è il professionista coinvolto quasi sempre nell’applicazione dell’imposta di registro 1 Il notaio 2 Il commercialista 3 L’avvocato 10.2 L’imposta di registro colpisce la ricchezza: 1. in quanto tale 2. in occasione di un consumo 3. in occasione di un suo trasferimento 10.2 In quale funzione pubblica può essere individuato l’elemento di tassa sottinteso all’imposta di registro? 1. Ordine pubblico 2. Certezza dei rapporti giuridici (giustizia) 3. Pubblica istruzione 10.2 Un contratto solenne con cui viene ceduto un bene Sconta comunque l’imposta di registro in misura proporzionale 231 di 239 Sconta l’imposta di registro in misura fissa, se il venditore è un soggetto IVA Sconta l’imposta di registro in misura fissa in ogni caso 10.2 La formazione di atti mediante scambio di dichiarazioni 1. Sconta l’imposta di registro sempre 2. E’ esclusa da imposta di registro se le dichiarazioni sono spedite usando il servizio postale (corrispondenza) 3. E’ soggetta a imposta di registro solo in caso d’uso (rarissimo) 10.2 L’utilizzazione processuale di un contratto formato per scambio di corrispondenza 1. costituisce “caso d’uso” e fa scattare l’imposta di registro 2. non costituisce “caso d’uso”, ma fa scattare una maggiore tassazione della sentenza 3. non costituisce caso d’uso e la tassazione della sentenza segue le regole generali, che prescindono dall’uso del documento 10.2 Le compravendite tra privati non imprenditori, aventi ad oggetto immobili abitativi, 1. sono tendenzialmente soggette a IVA 2. sono tendenzialmente soggette a imposta di registro in base al valore effettivo 3. sono tendenzialmente soggette a imposta di registro in base al valore catastale 10.2 Un contratto formato per scambio di lettere È soggetto all’imposta di registro Non è soggetto all’imposta di registro perché non è in forma scritta Non è soggetto all’imposta di registro in base a disposizione specifica che salvaguarda la snellezza dei rapporti economici 232 di 239 10.3. Istituzioni e organizzazioni nella tassazione dei documenti giuridici (bollo e concessioni pubbliche) par. 10.3 10.3 Il canone di concessione di una spiaggia a uno stabilimento balneare costituisce 1) una imposta 2) il corrispettivo privatistico di una prestazione 3) un provento di natura punitiva (una sanzione) 4) Una entrata pubblica autoritativa, al massimo una tassa in senso stretto 10.3 Quale tra i seguenti tributi si addice specificamente al rilascio del porto d'armi? 1) tassa di concessione governativa 2) imposta di registro 3) imposta di bollo 10.3 Il punto forte dell’imposta di bollo è costituito da: 1. Le forti sanzioni in caso di omessa applicazione del tributo 2. La rigidità delle procedure di emissione di documenti o di ricezione di atti 3. Il capillare controllo del fisco 10.4. “Tassazione sul patrimonio” come soluzione di ripiego (di difficile gestione) L’imposta sul patrimonio 1. Colpisce solo i patrimoni di chi ha guadagnato, e che quindi sono aumentati di valore 2. Colpisce solo i patrimoni che effettivamente danno redditi 3. Colpisce anche i patrimoni “illiquidi” e quello che hanno 233 di 239 subito perdite La tassazione del patrimonio , come “stock di ricchezza” 1. In Italia è sconosciuta , in quanto impossibile da gestire attraverso le aziende 2. In Italia è riferita ad alcuni segmenti di patrimonio isolatamente considerati 3. In Italia è riferita a tutti i segmenti di patrimonio, dalle aziende, agli immobili, ai titoli finanziari, coordinando le informazioni ai fini di un imponibile unico Le imposte patrimoniali, rispetto a quelle sui redditi e sui consumi 1. Pongono maggiori problemi di tassazione su ricchezza non liquida 2. Comportano gli stessi problemi di tassazione di ricchezza non liquida 3. Comportano minori problemi di tassazione di ricchezza non liquida Se il contribuente ha un patrimonio infruttifero: 1. Ha senso tassarlo con un reddito figurativo 2. Ha senso tassarlo con una tassa patrimoniale maggiore 3 Non ha senso tassarlo diversamente dal resto Quando si afferma che tutte le imposte si pagano “con i redditi” , anche se non sono “sui redditi” 1. Si fa una affermazione sbagliata , perché le imposte colpiscono anche consumi e patrimonio 2. Si sottintende correttamente che tutte le imposte si pagano con i redditi di chi materialmente le corrisponde 3. Si coglie, correttamente, che sul piano macroeconomico tutte le risorse per pagare tributi derivano dal reddito di qualcuno, inteso come flusso di produzione di ricchezza 10.5. Successioni e donazioni: un’imposta patrimoniale da gestire attraverso gli uffici. 234 di 239 par. 10.5 10.5 E’ tassabile come reddito una somma di denaro ricevuta per donazione: 1. no, perché il percettore della somma non ha svolto alcuna prestazione 2. sì, perché tale somma costituisce un arricchimento 3. Si, purché il donatario-beneficiario sia diverso dal coniuge o dai parenti stretti del donante 10.5 L’imposta sulle successioni è 1. Priva di senso economico e quindi gradualmente abbandonata 2. Concettualmente importante, ma gradualmente abbandonata per la difficoltà ad essere gestita attraverso le aziende 3. Uno dei tributi più utilizzati ed efficienti del nostro ordinamento 10.6. Altri tributi speciali su consumi di determinati beni e servizi (incluso accise e dogane) L’IVA è l’unico tributo sul consumo? 1. Si perché è l’unico consentito dall’Unione Europea 2. No l’unione europea consente di mantenere antichi tributi su alcune tipologie di merci 3. No, è possibile istituire qualunque tributo su specifiche tipologie di merci Le accise e gli altri tributi su specifiche merci o servizi 1. Sono innovazioni recenti , rese possibili dalla tassazione attraverso le aziende 2. Rispondono all’antica visibilità fisica di specifici passaggi di merci 3. Sono un’innovazione recente dovuta al bisogno di gettito, ma contraria a criteri razionali di determinazione della ricchezza 235 di 239 Il meccanismo delle imposte su specifici beni o servizi 1. Prevede un coinvolgimento diretto del consumatore 2. Si basa sulle rivalse a catena, separatamente indicate, come nell’IVA, fino ad arrivare al consumatore 3. Si basa su traslazioni economiche: il tributo una volta pagato diventa prezzo della merce Quale di queste prestazioni è soggetta ad accisa (imposta di fabbricazione) 1. Benzina 2. Sale da cucina 3. Gioco d’azzardo Le imposte di fabbricazione sono improntate al criterio dell’autodeterminazione? 1. Si, secondo gli ordinari criteri contabili della tassazione attraverso le aziende 2. Il coinvolgimento del contribuente è aumentato, ma sono tributi con un retaggio di intervento diretto degli uffici, in base alla filiera di commercio delle prestazioni colpite 3. Sono tributi completamente affidati all’intervento degli uffici La procedura applicativa delle imposte di fabbricazione 1. E’ analoga a quella della generalità delle imposte, e quindi la relativa applicazione è affidata all’agenzia delle entrate 2. E’ diversa da quella della generalità delle imposte, e per questo spetta alla diversa Agenzia delle dogane e delle imposte indirette 3. E’ analoga a quella di tutte le imposte, ma curiosamente è affidata all’agenzia delle dogane e delle imposte indirette 10.6/10.7 Alle merci entrate in Italia attraverso la frontiera svizzera sono applicabili i diritti doganali 1. In linea di principio no 236 di 239 2. In linea di principio si, e il gettito spetta all’unione europea 3. In linea di principio si e il gettito spetta all’Italia 10.7. Antiche origini dei tributi doganali e loro metamorfosi contabile-comunitaria par. 10.7 10.6/10.7 Alle merci entrate in Italia attraverso la frontiera svizzera sono applicabili i diritti doganali 1. In linea di principio no 2. In linea di principio si, e il gettito spetta all’unione europea 3. In linea di principio si e il gettito spetta all’Italia 10.8. Tributi locali tra tassazione attraverso le aziende e attraverso gli uffici:aspetti tributari del “federalismo fiscale” par. 10.8 10.8 La tassazione attraverso le aziende 1. Ha esaltato il ruolo degli enti locali come gestori di tributi propri 2. Ha mortificato il ruolo degli enti locali come gestori di tributi propri 3. Ha mantenuto molto elevata l’importanza degli enti locali come gestori di tributi propri Gli enti locali desiderano, come prima scelta, nel quadro del c.d. “federalismo fiscale” : 237 di 239 1. Risorse da spendere in via autonoma, possibilmente senza dover gestire tributi propri 2. L’autonomia finanziaria, ottenuta attraverso la gestione di tributi propri 3. La gestione di tributi il cui gettito viene devoluto allo stato 10.8 La finalità principale di un passaggio ai tributi locali è: 1. quella di semplificare i rapporti tra cittadini, governo centrale e governi locali. 2. Quella di dare margini di autogoverno fiscale agli enti locali 3. Quella di combattere l’evasione fiscale 10.8 Nel caso dei tributi locali la tassazione attraverso le aziende 1. E’ particolarmente efficace 2. Funziona solo se agganciata a tributi statali (ad esempio “addizionali irpef) 3. Non funziona per definizione 10.8 Il principale motivo del cattivo funzionamento dei tributi locali è che 1. Gli enti locali sono inadatti alla tassazione, perché privi per definizione di controllo del territorio 2. Manca una tradizione storica dei tributi locali 3. La maggior parte di essi è ispirata alla tassazione tradizionale, attraverso l’intervento degli uffici 10.8 Nella tassazione attraverso le aziende, gli enti locali sono, 1. Migliori erogatori di spese, rispetto che acquisitori di entrate 2. Ugualmente abili nell’individuare le entrate che nella erogazione delle spese 3. Migliori ad incassare i tributi, che ad effettuare le spese 238 di 239 10.9. La tassazione patrimoniale locale sugli immobili (sall’ICI all’IMU alla TASI) par. 10.9 Le imposte patrimoniali immobiliari: 1. Si pagano coi redditi dell’immobile cui si riferisce il tributo 2. Si pagano coi redditi generali del soggetto, giustificandosi come tassa sul lusso 3. Si pagheranno quando si vende l’immobile.. 10.9 Le imposte patrimoniali immobiliari 1. Si giustificano economicamente coi redditi dell’immobile cui si riferisce il tributo 2. Possono giustificarsi sia coi redditi attuali e prospettici dell’immobile sia con la situazione patrimoniale complessiva del soggetto, presunta in base alla titolarità dell’immobile . 3. Si giustificano economicamente con l’aumento di valore dell’immobile 10.9 La tassazione degli immobili sfitti su un reddito “virtuale” 1. Si pone sul piano della determinazione della ricchezza 2. E' successiva alla determinazione della ricchezza ed è ispirata da una finalità extrafiscale dell'imposta 3. E' giustificabile solo sul piano del gettito 10.9 Le informazioni al fisco sulle locazioni immobiliari dipendono 1. sostanzialmente dalla tipologia di inquilino 2. sostanzialmente dalla ubicazione dell’immobile 2. sostanzialmente dalla presenza di ritenute alla fonte 239 di 239