CITTA’ DI REGGIO CALABRIA Ordinanza n. 50/Staff Il Sindaco Premesso che è stata rinvenuta in Via Carrera II, trav. Veglia un ordigno bellico ad alto potenziale, inesploso, che deve essere disinnescato a tutela dalla pubblica incolumità. Vista l’ordinanza del Prefetto della Provincia n. 40990/W/P.C. del 21/07/06 relativa alla regolamentazione delle operazioni connesse alla rimozione del predetto ordigno. Ritenuto di dover adottare, nell’ambito delle proprie competenze, i provvedimenti necessari ai fini dell’evacuazione dei cittadini residenti nell’area a rischio ricompresa nel raggio di mt. 500 dal luogo di brillamento dell’ordigno. Considerato che, agli stessi fini, l’area interessata deve essere interdetta al traffico ad ogni altra attività. Visto l’art. 50 del d.lgs. 18/08/2000 n. 267. Visto l’art. 11 del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 114 relativo alla regolamentazione dell’attività commerciale. Visto l’art. 7 comma 1 lett. a) del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 relativo alla regolamentazione della circolazione nei centri abitati. Considerato che in data 27/07/2006 i militari artificieri hanno effettuato un ulteriore sopralluogo nel torrente Scaccioti stabilendo il punto preciso di brillamento dell’ordigno. Considerato, inoltre, che dal punto di brillamento dell’ordigno sono comprese, nell’area delimitata dalla linea di circonferenza calcolata sulla base del raggio di 500 mt., alcune abitazioni della frazione di San Giovanni di Sambatello. Vista la propria ordinanza n. 49/staff del 24/07/2006. ORDINA 1. L’evacuazione dell’area delimitata dalla linea di circonferenza calcolata sulla base del raggio di mt. 500 dal luogo di brillamento dell’ordigno sito nel greto del torrente Scaccioti, dalle ore 10,00 alle ore 15,00 del 30 luglio 2006 e comunque per tutta la durata delle operazioni, nella quale area ricadono alcune abitazioni della Frazione di San Giovanni di Sambatello. Le aree ricompresse nel perimetro di cui sopra sono quelle ricadenti nei seguenti ambiti: Via San Giovanni di Sambatello numeri civici 34 – 36 - 93 Via S. Maria della Neve dal civico 2 al 24 Via Carrubbara dal civico 2 al 12 Via Calarco (tutta) Via Bruzzano (lato Monte) 2. Il divieto di transito a persone e mezzi, nell’area e per il periodo di cui al precedente punto 1); 5. La sospensione, sempre nell’area e per il periodo di cui al punto 1), di tutte le attività pubbliche e private. Sono esentati dal divieto le forze dell’ordine e quanti sono formalmente incaricati dell’espletamento dei servizi connessi alla rimozione dell’ordigno ed alla esecuzione della presente ordinanza; COMUNICA 1. Tutte le persone interessate allo sgombero, potranno recarsi presso il centro di raccolta istituito nei locali della Scuola Elementare Statale, dove, nelle ore di sosta troveranno l’assistenza sanitaria a cura dagli organi competenti. 2. Le persone anziane, gli ammalati e coloro che hanno una deambulazione sensibilmente ridotta saranno trasportate a cura dell’A.S.L. n. 11 e dei volontari con mezzi idonei in presidi ospedalieri o assistenziali. 3. Nelle zone limitrofe a quelle interessate allo sgombero è assicurata la protrazione dell’orario di chiusura degli esercizi pubblici e commerciali. DISPONE Che la presente ordinanza venga pubblicata all’albo pretorio, affissa a mezzo manifesto in altri luoghi pubblici, diffusa con ogni altro mezzo d’informazione e notificata, per la esecuzione, agli. uffici comunali competenti, al Comando di Polizia Municipale, alle altre forze dell’ordine, all’A.S.L. n. 11, all’ATAM s.p.a. Dalla Sede Municipale, 28/07/2006 Dott. Giuseppe Scopelliti