Schede esemplificative C.C.N.L.

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Area contrattuale
contr
L’obiettivo della piattaforma sindacale coincideva con la difesa delle garanzie di
applicazione del contratto del settore Ascotributi alle attività di riferimento.
attuale
Il contratto collettivo nazionale di lavoro si applica ai dipendenti delle aziende
concessionarie del servizio nazionale di riscossione dei tributi e per i dipendenti delle
aziende controllate che svolgono attività ai sensi del D. Lgs. 13 aprile 1999, n. 112 ai
sensi della lettera b) del comma 5 dell’art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446.
Le Parti stipulanti il presente contratto prendono atto di quanto contenuto nell’art. 5
dell’accordo 1° agosto 2001, per il personale dipendente dal Consorzio Nazionale
Obbligatorio tra i Concessionari del Servizio della riscossione dei tributi (CNC).
Attività istituzionali
Le principali attività costituzionali sono costituite da:
a)
b)
c)
d)
riscossioni delle entrate pubbliche tramite ruolo o versamenti spontanei;
fiscalità locale;
recupero crediti;
eventuali ulteriori attività attribuite ai Concessionari tramite provvedimenti legislativi.
Le parti si impegnano a definire entro 90 giorni dalla data di stipula del C.C.N.L. norme
volte a definire per le attività di cui alle precedenti lettere b) e c) e per gli addetti al call
center:
-
orario di lavoro
inquadramento nella 2° area professionale, 3° livello retributivo
tabelle retributive, per le quali dovrà prevedersi una riduzione pari al 15%.
Il riferimento agli inquadramenti e alle tabelle retributive, è esclusivamente per gli
assunti successivamente alla data di stipula del C.C.N.L. e che svolgono in maniera
esclusiva le mansioni di cui ai punti b) e c).
area contrattuale
per garantire il mantenimento della disciplina
contrattuale del settore al maggior numero di attività
sono state individuate:
obiettivo
attività che richiedono specifiche regolamentazioni
Servizi relativi alle
attività amministrativocontab. svolte in
maniera accentrata
servizi o reparti centrali o periferici, di
elaborazione dati, anche consortili
Attività di notifica
gestione amministrativa degli immobili
 previsioni di specifiche regolamentazioni nel CCNL,
relativamente a:
 orario di lavoro;
 inquadramenti (neo-assunti);
 nuova declaratoria per i neo-assunti nella 2ª area
professionale, 3° livello retributivo;
 per i CED definizione in CCNL entro 90 giorni di
declaratorie e profili di inquadramento. Adeguandoli
alla necessità di contenuti professionali tipici ;
In caso di esternalizzazione di attività a società non controllate
in base alla vigente normativa di legge, la società acquirente è
obbligata a mantenere il contratto Ascotributi.
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2
segue ……….
area contrattuale
attività complementari e/o accessorie appaltabili
 lavorazioni di data entry, relative ad attività di back office.
 Trattamento delle banconote (ammazzettamento, contazione, cernita, etc.);
trattamento della corrispondenza e del materiale contabile, trasporto
valori.
 Attività di supporto tecnico/funzionale per:
 Fiscalità ed altre entrate locali;
 Sistemi di pagamento automatizzati.
 Gestione di archivi, magazzini, economato (approvvigionamento di
materiali d’uso);
 servizi centralizzati di sicurezza;
 vigilanza.
Normativa sugli appalti come art. 16 CCNL ABI 11/7/99
Quanto previsto nell’art. 148 del C.C.N.L. 12 luglio 1995 continua
a trovare applicazione per i servizi di elaborazione dati.
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3
quadri direttivi
definizione di una nuova categoria:
denominata
QUADRI DIRETTIVI
composta
 dagli attuali QUADRI;
 e dagli attuali FUNZIONARI
articolata
su 4 livelli retributivi
nuovo inquadramento
livello retributivo
lavoratori interessati
collocazione
1° livello
attuali Quadri
(4ª area 2° livello)
automaticamente
2° livello
attuali Quadri Super
(4ª area 1° livello)
automaticamente
3° livello
una quota degli attuali Funzionari
(appartenenti al grado minimo)
4° livello
la restante quota
degli attuali Funzionari
da individuare in base
alle mansioni svolte
e alla struttura e
organizzazione dell'azienda
i funzionari mantengono la propria denominazione per il periodo della
vigenza contrattuale.
i funzionari, collocati nel 3° e 4°
livello conservano, come
ad-personam non riassorbibile,
la differenza economica.
l'ad-personam ha effetto su:
 eventuale quota di premio di
rendimento eccedente;
 trattamento T.F.R.;
 trattamenti previdenziali aziendali
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4
segue ……….
quadri direttivi
applicazione nuova normativa
entro 90 giorni dalla stipula del nuovo CCNL,
le aziende dovranno comunicare se:
applicano immediatamente la nuova normativa;
presentano un piano di applicazione graduale,
indicando tempi e modalità di attuazione;
rinviano l'applicazione ad una fase successiva.
l'applicazione della nuova norma comunque
dovrà avvenire entro il 30 GIUGNO 2002
procedura
per l'applicazione si avvia una procedura
di confronto tra azienda e sindacato, della
durata di 30 giorni, per la ricerca di
soluzioni condivise,
periodo
transitorio
fino all'applicazione rimangono in
vigore le attuali norme
declaratoria
di
inquadramento
inquadramento
minimo del
proposto ad uno
sportello o a
rami di attività
specialistiche
incaricati di svolgere attività specialistiche
caratterizzate generalmente dal possesso di
metodologie professionali complesse, da
procedure prevalentemente non standard, con
imput parzialmente definiti.
numero addetti
(compreso il preposto)
inquadramento del preposto
Almeno 8
1° livello retributivo
Almeno 9
2° livello retributivo
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5
3° LIVELLO RETRIBUTIVO NUMERO ADDETTI (COMPRESO IL PREPOSTO
Direzione di uno
sportello
Preposti a rami
di attività
specialistiche
10
Direzioni di più
sportelli
10
Direzioni di
servizi e uffici
15
20
4° LIVELLO RETRIBUTIVO NUMERO ADDETTI (COMPRESO IL PREPOSTO
Direzione di
un ambito
territoriale
20
Direzione di
uno sportello
Preposti di
attività
specialistiche
Direzione di
più sportelli
Direzione di
servizi o uffici
25
25
30
30
Per preposti ad attività specialistiche si intendono coloro che siano addetti presso la Direzione
Generale ovvero sportelli o strutture periferiche a: legale, analisi e pianificazione
organizzativa, contabilità e bilancio, risorse umane, procedure esecutive, fiscalità locale.
Per addetto si intende il dipendente assunto a tempo indeterminato, iscritto al fondo di
previdenza per gli impiegati dipendenti dai concessionari ivi compreso il personale
dipendente regolamentato, alla data in entrata in vigore della legge 4 ottobre ’86, n. 657 dal
contratto del credito e non iscritti al fondo.
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segue ……….
fungibilità
orario di
lavoro
quadri direttivi
 solo tra 1° e 2° liv.
 solo tra 3° e 4° liv.

per l'assegnazione a
livelli superiori
occorrono 5 mesi
durata orario giornaliero, in correlazione
all'orario normale applicato ai lavoratori della 3ª area;

per il lavoro svolto oltre tale orario si
introduce il principio di autogestione dei
recuperi nell'ambito di un rapporto fiduciario;
 per il 1° e 2° livello:

forfettizzazione nella voce stipendio pari a:

1° livello: 2.150.000;

2° livello: 2.250.000;

autogestione recuperi per prestazioni
oltre le 10 ore mensili. Nel caso in cui non è
possibile il recupero, il lavoratore può
autocertificare annualmente le prestazioni e
l'azienda, previa verifica della congruità, eroga il
relativo compenso alla data prevista per
l'erogazione del premio aziendale
 per il 3° e 4° livello: eventuale erogazione a
fronte di un impegno particolarmente significativo.
contrattazione
aziendale
nuovi profili professionali, che danno diritto
all'inquadramento superiore, vengono definiti tra
le Parti, tempo per tempo, con accordo aziendale.
ferie
dal 1° gennaio 2002 vengono unificate le ferie
per tutti i quadri direttivi a 26 giorni annui.
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7
dirigenza
i dirigenti saranno
dipendente;
0,80%
-
1,60%
del
personale
il dipendente che venga preposto alla direzione di più
ambiti territoriali provinciali sarà inquadrato nella
nuova dirigenza
sono inquadrati nell'area della dirigenza i funzionari di
grado più elevato (maggiorazione superiore a 9 punti),
in relazione alle funzioni svolte;
conservano come ad-personam (che ha effetto su: eventuale
quota di premio di rendimento eccedente, trattamento T.F.R.
e
non assorbibile la quota di
retribuzione annua eccedente i 100 milioni;
trattamenti previdenziali aziendali)
la procedura di confronto sindacale per il passaggio a
dirigenti, è connessa temporalmente a quella prevista
per i Quadri Direttivi.
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8
formazione
criteri di sviluppo professionale e di carriera
formazione
obiettivo
migliorare la capacità professionale dei lavoratori;
offrire pari opportunità di sviluppo professionale;
assumere valore fondamentale per gli
avanzamenti di carriera
corsi di
formazione
n. ore
annue
24 ore
dal 1°
gennaio
2002
26 ore
modalità di effettuazione
obbligatorie per l'azienda in orario di
lavoro (retribuite)
 8 ore (retribuite) in orario
di lavoro;
 18 ore fuori dall'orario di
lavoro:



NON retribuite, salvo
l'intervento di finanziamenti;
prevedendo il rimborso
spese;
anche di autoformazione;
pacchetto
inscindibile
con
adesione
volontaria
dei lavoratori
per favorire la
partecipazione
saranno considerate specifiche situazioni personali e/o
familiari in particolare quelle relative al personale femminile;
Formazione
specifica
Con particolare riferimento ai soggetti che rappresentano
il Concessionario nel compimento degli atti inerenti al
Servizio di Riscossione nonché davanti al giudice
dell’esecuzione.
intervento
sindacale
programmi, criteri, finalità, tempi e modalità,
nonché l'eventuale accorpamento, in tutto o in
parte dei quantitativi annuali di ore, formeranno
oggetto di confronto fra le Parti in un'apposita riunione da
tenersi entro il 28 febbraio di ogni anno.
informativa
ai lavoratori
tempi, modalità di effettuazione e programmi dei
corsi devono essere portati a conoscenza dei lavoratori.
ulteriori
corsi
in orario di lavoro, prevedendo la partecipazione
facoltativa.
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9
segue ……….
formazione - criteri di sviluppo professionale e di carriera
sviluppo professionale di carriera
obiettivo
 valorizzare e sviluppare le capacità professionali
secondo il principio delle pari opportunità;
 definire nuovi criteri per gli avanzamenti di
carriera;
si realizza
tramite:




formazione permanente;
esperienza pratica di lavoro;
mobilità su diverse posizioni;
criteri trasparenti.
nell'area impiegati (3ª area professionale)
 formazione mirata ed integrata con mobilità su diverse
posizioni di lavoro;
 formazione di base;
 formazione finalizzata alle prime acquisizioni funzionali e
specialistiche
 particolari percorsi per i profili più elevati della 3ª area al
fine di favorire l'accesso alla categoria superiore;
nell'area quadri direttivi
 è finalizzata alla formazione di figure ad elevato contenuto
professionale
e/o
strategico
(competenze
sia
specialistiche che di gestione e/o coordinamento e/o
controllo di risorse tecniche e umane), per favorire
l'avanzamento in livelli retributivi che possono anche
superare i livelli tabellari nazionali.
criteri di
valutazione
gli elementi che concorrono alla valutazione
professionale sono:




competenza;
precedenti;
padronanza del ruolo;
attitudini e potenzialità
professionali;
 prestazioni
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nota
a livello aziendale
vengono definiti gli
elementi costitutivi
di ogni criterio
10
segue ……….
valutazione
del
lavoratore
formazione - criteri di sviluppo professionale e di carriera
 le note caratteristiche saranno sostituite dal
giudizio professionale, sulla base dei criteri di
valutazione su esposti e con garanzie di massima
obiettività nei passaggi dal vecchio al nuovo sistema
valutativo;
 informazione periodica sul merito della valutazione;
 diritto del lavoratore di:
 prendere visione, annualmente, della scheda valutazione;
 di far proprie osservazioni;
 di avviare, eventualmente, una procedura di ricorso.
procedura
sindacale
 l'azienda illustra indirizzi e criteri per lo sviluppo
professionale e la valutazione;
 le OO.SS formulano proprie osservazioni e proposte;
 entro 30 giorni le Parti ricercheranno soluzioni
condivise;
 a conclusione della procedura, l'azienda
comunicherà a tutto il personale le caratteristiche dei
progetti;
 al termine di ogni anno si effettuerà una verifica.
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11
orario di lavoro
orario settimanale
orario di lavoro distribuito su 5 giorni
dall' 1.1.2002
orario settimanale
riduzione settimanale
3
37
7 o
orre
e
m
me
ezzzz'' o
orra
a ((3300 m
miinnuuttii))
modalità
di utilizzo
della
riduzione
flessibilità
orario settim.le
di 36 ore
il lavoratore può scegliere all'inizio di ogni anno di:

ridurre il proprio orario di lavoro settimanale, collocando la
mezz'ora su una o più giornate (esempio: mezz'ora di riduzione su un
solo giorno oppure 15 minuti su due giorni);

accumulare - settimanalmente - la riduzione nella Banca delle
ore, fruibile secondo le regole della stessa;

la riduzione è parzialmente compensata con l'assorbimento
delle 2 giornate di permesso;
viene riconosciuta l'indennità di flessibilità (6.750 giornaliere dal 1°
gennaio 2002) per la prestazione lavorativa collocata oltre le 18,15
 si applica:
 nel caso in cui la prestazione lavorativa termina oltre le 19, 15. In
tal caso viene anche riconosciuta l'indennità di turno diurno (7.900
giornaliere dal 1° gennaio 2002);
 quando comprende la domenica;
 si applica altresì alle seguenti tipologie distributive:
4 gg. x 9 ore
dal lunedì pom. al sabato matt.
orario settim.le
di 40 ore
ulteriore
riduz. d'orario
guardiania diurna
6 gg. x 6 ore
diversi altri turni
guardiani notturni
dal 1° gennaio 2002 viene riconosciuta una
giornata di permesso
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12
segue ……….
orario di lavoro
orario giornaliero
L'Azienda può fissare l'orario giornaliero di lavoro
secondo i seguenti nastri orari:
tipo di orario
nastro orario
lavoratori interessati
standard
88,,0000 -- 1177,,1155
tutti i lavoratori
13% del personale
extra standard
77,,0000 -- 1199,,1155
minimo 10 unità
elevabile a 15
con accordo aziendale
agli ADDETTI con qualifica di Ufficiale di Riscossione,con intese in
sede aziendale l’orario extra standard può incrementarsi fino ad una
quota del 50% del personale addetto a tale attività, con un minimo di
10 unità.
Per le attività di cui alle specifiche regolamentazioni
orario
standard
8,00 - 17,45
orario
extrastandard
7,00 - 19,30
per Centri servizi: massimo 30% del
personale medesimo. Tale percentuale
viene aggiunta a quella del 13%
il totale dei lavoratori interessati agli orari extra-standard, centri servizi e
multiperiodale non possono superare complessivamente il 18% di tutto il personale.
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13
segue ……….
orario di lavoro
turni
 sistemi di controllo centralizzato dei servizi di sicurezza;
 servizi di guardiania;
24 ore
giornaliere
su intera
settimana
lunedì / sabato
fra le 6 e le 22



indennità di turno
notturno
autisti;
call center;
Possibilità di lavoro
domenicale e notturno per
servizi o reparti elaborazione
dati anche di tipo consortile;
un numero limitato di
addetti strettamente
necessari al presidio stabile
 è di lire 56.300 (dal 1° gennaio 2002);
 viene erogata in misura intera se la prestazione comprende
più di 2 ore tra le 22 e le 6;
 è ridotta del 50% se la prestazione e inferiore alle 2 ore.
Per turno si intende la prestazione di lavoro che termina oltre l'orario extra-standard
orario di sportello
Massimo 6 ore e 30 minuti giornaliere
adibizione individuale alla cassa
 fino ad un massimo di 6 ore giornaliere;
l’orario di sportello potrà eccedere il limite di 6 ore e 30 minuti per un numero di
giornate non superiore a 20 previa comunicazione con preavviso di almeno 10 giorni
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14
segue ……….
orario di lavoro
prestazioni in giorni festivi infrasettimanali
Nei casi di prestazione lavorativa in giorni festivi infrasettimanali,
il lavoratore PUO' SCEGLIERE tra:
la retribuzione e
relativa maggiorazione
oppure
un corrispondente
permesso retribuito
banca delle ore
flessibilità
le prime 50 ore di prestazioni aggiuntive vanno recuperate in Banca
delle Ore.
viene confermato il limite di 100 ore annue, prevedendo che:
lavoro
straordinario
criteri di
recupero
 per le prime 50 ore, il lavoratore può optare per:
 il recupero con il meccanismo della Banca delle Ore;
 il compenso per lavoro straordinario;
 per le ulteriori 50 ore: diritto a percepire il compenso per lavoro
straordinario.
 entro 4 mesi dalla relativa prestazione il recupero potrà essere
effettuato previo accordo tra azienda e lavoratore;
 trascorso tale periodo, il lavoratore ha diritto al recupero, previo
semplice preavviso all'azienda di almeno:
 1 giorno lavorativo: per il recupero frazionato di ore;
 5 giorni lavorativi:
per il recupero da 1 a 2 giorni;
 10 giorni lavorativi: per il recupero di più di 2 giorni.
NOTA: comunque il recupero dovrà essere effettuato entro 10 mesi
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15
segue ……….
orario di lavoro
orario multiperiodale
definizione:
distribuzione dell'orario settimanale non omogenea nell'arco dell'anno
l'azienda, per esigenze tecniche, organizzative o di mercato programmabili,
può chiedere di aumentare l'orario di lavoro settimanale di 37 (36 ore nei
casi di distribuzione su 4 o su 6 giorni) in alcuni periodi dell'anno,
riducendolo in altri periodi.
tenendo conto che:



l'orario settimanale medio nel periodo preso a riferimento deve comunque
risultare pari ai predetti limiti;
la prestazione del singolo lavoratore non può superare le 9,30 ore giornaliere e
le 48 ore settimanali e non può risultare inferiore - nei periodi di "minor lavoro" - a 5
ore giornaliere e 25 settimanali;
è esclusa, salvo situazioni eccezionali, la prestazione di lavoro straordinario nei
periodi di "maggior lavoro" (che non possono superare i 4 mesi nell'anno)
la retribuzione
è riferita all'orario settimanale contrattuale senza tener
conto della diversa distribuzione nell'arco dell'anno;
comunicazione
ai lavoratori
l'azienda è tenuta a comunicare ai lavoratori con congruo
anticipo l'articolazione degli orari e il periodo considerato;
informativa alle
O.S. aziendale
l'azienda è tenuta ad informare gli organismi sindacali
aziendali in merito al numero dei lavoratori interessati e
alle articolazioni di orario;
numero massimo
dipendenti interessati
2% del personale con un
minimo di 3 addetti
 l'azienda dà precedenza ai lavoratori volontari;
 i lavoratori a Part-Time non possono effettuare l'orario
multiperiodale
 a sperimentazione
la disciplina sarà soggetta:
 a verifica, su richiesta di una delle
Parti e comunque dopo 2 anni.
Coordinamento Nazionale FIBA/CISL Ascotributi
16
segue ……….
orario di lavoro
procedura sindacale per il piano annuale degli orari
comunicazione
preventiva
sull'articolazione dell'orario di lavoro e di
sportello, l'applicazione della Banca delle Ore e
l'orario multiperiodale, è previsto un confronto
all'inizio di ogni anno con le O.S. aziendali.
procedura di
confronto
il confronto negoziale, per trovare soluzioni
condivise, deve concludersi entro 15 giorni.
Al termine della procedura l'azienda può comunque
adottare i provvedimenti deliberati, tenendo conto delle
esigenze dei lavoratori.
festività coincidenti con la domenica


si afferma il diritto al recupero delle festività cadenti nella giornata di
domenica. Pertanto verranno recuperate le giornate del 25 aprile
1999 e del 1° maggio 1994;
d'intesa tra azienda e lavoratore sarà quindi riconosciuto:
il compenso aggiuntivo
oppure
le giornate di permesso
part-time
i lavoratori a part-time mantengono i 2 giorni di permesso e dal 1°
gennaio 2000 una riduzione proporzionata all'orario svolto da
accreditare in Banca delle Ore.
Coordinamento Nazionale FIBA/CISL Ascotributi
17
flessibilità all'ingresso
apprendistato e contratto di formazione e lavoro
Impegno delle parti ad affrontare la materia entro 30 giorni dalla emanazione
dei relativi provvedimenti legislativi
contratti a tempo determinato
si applicano le disposizioni di legge vigenti
Contratti di fornitura di lavoro temporaneo
esclusione
attività
aggiunte
I contratti di fornitura di lavoro temporaneo non si
applicano alle attività comprese nella 1ª area
professionale
In aggiunta alle previsioni di legge, tali contratti si
applicano anche a:
a) attività o servizio definiti o predeterminati nel tempo;
b) incrementi di attività per sopravvenute esigenze del mercato o della
clientela o per eventi e decisioni di Enti o Autorità pubbliche;
c) attività che presentino carattere di eccezionalità;
d) sostituzione di lavoratori assenti per ferie, aspettativa o distacco
anche presso altre aziende del gruppo;
e) sostituzione di lavoratori che svolgono attività formativa o che
prestano temporaneamente attività lavorativa al di fuori dell’unità
produttiva di appartenenza;
f) esigenze di carattere transitorio di inserimento di figure professionali
non esistenti;
g) inserimento di figure professionali non esistenti nell'organico
aziendale di cui si voglia sperimentare l’utilità
limiti
possibilità

5% del personale dipendente;
con un minimo di 5 dipendenti elevabili a 10
con intese aziendali
Assunzioni di messi notificatori per uno o più periodi, anche non
continuativi, nel limite massimo del numero complessivo dei
dipendenti in servizio.
Coordinamento Nazionale FIBA/CISL Ascotributi
18
segue ……….
flessibilità al'ingresso
lavoro a tempo parziale
modifiche e/o integrazione all'attuale disciplina:
limiti percentuali
durata settimanale
distribuzione
 massimo 20% per le trasformazioni;
 massimo 10% per le assunzioni.
tra le 15 e le 32 ore e 30 minuti
orizzontale e verticale
collocazione della
prestazione lavorativa
lavoratore e azienda concordano la
collocazione della pestazione lavorativa
anche in modo non uniforme nella
settimana e nel mese.
lavoro supplementare
nel limite massimo di 50 ore annue, ma
solo in casi eccezionali;
discriminazione
le prestazioni a tempo parziale non
incidono sul giudizio professionale e
sulla maturazione degli automatismi
quadri direttivi
il lavoro part-time è applicabile senza
limitazioni
Coordinamento Nazionale FIBA/CISL Ascotributi
19
sistema di relazioni sindacali
gli assetti contrattuali prevedono:
il CCNL
di categoria
un secondo livello
di contrattazione
parte normativa:
durata quadriennale
parte economica:
durata biennale
su materie e istituti diversi da quelli
propri del CCNL
tipologie
a livello nazionale
costituzione
osservatorio
nazionale
è composto da
2 membri
per ogni
organizzazione
sindacale
e
uno stesso
numero
complessivo
per l'Ascotrib.
con funzioni di:
studio,
approfondimento
e valutazione
congiunta in
merito alle
ricadute sulle
condizioni
lavorative in
relazione ai
seguenti temi:
a) dinamica dei modelli organizzativi, della produttività e del costo
del lavoro;
b) andamento delle relazioni fra le Parti e possibili linee di sviluppo
del sistema di partecipazione sindacale;
c) evoluzione del sistema nazionale della riscossione dei tributi;
d) situazione occupazionale nel settore e relative linee di tendenza
su occupazione giovanile e femminile;
e) pari opportunità per il personale femminile;
f) sviluppo di tecnologie e loro eventuali effetti sull’occupazione e
sull’evoluzione delle figure professionali;
g) condizioni igienico-ambientali nei posti di lavoro;
h) lineamenti generali della formazione e riqualificazione
professionale;
i) problematiche e normative connesse al rapporto di lavoro,
derivanti dall’integrazione europea;
j) ricerca delle necessarie linee di sostegno legislativo ai
programmi in materia lavoristica relativi al settore;
k) possibilità di intervento su organismi pubblici per un miglior
raccordo tra le esigenze delle aziende e del mondo del lavoro
con le infrastrutture esistenti (ad es.: problemi della scuola e dei
giovani);
l) assetto previdenziale del settore;
m) rilevazione, analisi, divulgazione e promozione di iniziative per
una miglior integrazione delle persone appartenenti alle categorie
dello svantaggio sociale, con la possibilità di utilizzare anche i
finanziamenti e gli strumenti di intervento previsti dalle vigenti
norme a livello europeo, nazionale o regionale;
n) trattamento dei dati personali “sensibili” ai fini della corretta
applicazione della legge 675/1996 e delle disposizioni
dell’Autorità garante.
viene attivata una "banca dati",
gestita dalle azienda e accessibile a
designati dalle rispettive organizzazioni
l'osservatorio può avvalersi della
collaborazione di esperti e deve riunirsi
almeno 2 volte l'anno.
Coordinamento Nazionale FIBA/CISL Ascotributi
20
segue ……….
sistema di relazioni sindacali
commissione
nazionale per
la sicurezza
verrà attivata quanto prima ai sensi del d.lgs. 626/94
conciliazione
e arbitrato
le Parti si impegnano a definire la disciplina.
a livello aziendale
contrattazione
integrativa
aziendale
 impegno a rispettare i demandi;
 verifica sulla conformità delle richieste;
 avvio della contrattazione dopo aver effettuato
positivamente la verifica in sede aziendale;
in caso contrario, la verifica sarà effettuata dalle
Parti nazionali alla presenza di quelle aziendali
 le materie demandate sono:
garanzie volte alla
sicurezza del lavoro
premio aziendale
tutela delle condizioni igienico sanitarie
nell'ambiente di lavoro
ed inoltre la contrattazione - tempo per tempo dell'inquadramento di nuove figure professionali
premio
aziendale 2001
pari
opportunità
 decorrenza:
a partire dal 1° gennaio 2002
 scadenza:
31 dicembre 2003
premio aziendale per l'anno 2001 (da corrispondere
nel 2002): si conferma l'erogazione del premio aziendale relativo
al 2001 secondo i criteri adottati per premio aziendale del 2000,
ovvero con i nuovi criteri concordati fra le parti.
 costituzione,
a
livello
aziendale,
paritetiche in tema di pari opportunità;
commissioni
 incontro annuale per una verifica congiunta del rapporto
biennale sulla situazione del personale femminile.
Coordinamento Nazionale FIBA/CISL Ascotributi
21
segue ……….
incontro
annuale
sistema di relazioni sindacali
annualmente l'azienda fornisce una informativa su:
a) numero dei lavoratori in servizio al 31 dicembre, suddiviso per unità
produttive;
b) andamento dell’occupazione e destinazione numerica dei nuovi
assunti a livello di unità produttiva;
c) programmi dei corsi di formazione professionale effettuati;
d) trasferimenti effettuati ad unità produttive situate in comune diverso;
e) numero delle assunzioni a tempo determinato o con contratto di
lavoro temporaneo distinte per singole unità produttive;
f) previsioni sul numero percentuale dei contratti di formazione e
lavoro che l’azienda prevede, nell’anno, da convertire in contratti a
tempo indeterminato;
g) andamento occupazionale, destinazione numerica, a livello di unità
produttiva, e fasce orarie dei lavoratori a tempo parziale;
per i punti dalla a) alla g) l'informativa e articolata per
categorie, aree professionali, livelli retributivi e sesso
h) previsioni sull'andamento occupazionale complessivo nell'anno;
i) distribuzione territoriale degli sportelli;
l) interventi effettuati o previsti per l’eliminazione delle barriere
architettoniche;
m) provvedimenti (non aventi carattere di riservatezza) adottati o in
corso di realizzazione in materia di sicurezza, ed eventuali
provvedimenti adottati a favore dei lavoratori colpiti da eventi
criminosi;
n) misure tecniche o organizzative adottate in materia di antiriciclaggio;
o) posizioni di lavoro che possano essere assegnate, in via
sperimentale, ai soggetti disabili, avvalendosi anche delle
esperienze maturate in sede aziendale;
p) introduzione, in caso di innovazioni tecnologiche, di eventuali sussidi
informatici e/o tecnici utili a ridurre le barriere alla comunicazione e
all’informazione di soggetti disabili;
q) andamento economico e produttivo con riferimento anche ai più
significativi indicatori di bilancio, con indicazioni previsionali relative
all’anno successivo;
r) processi di riconversione e di riposizionamento strategico, di
revisione dei processi organizzativi, produttivi e distributivi;
s) modalità attuative delle nuove flessibilità in tema di orari di lavoro,
part time, mansioni del personale;
t) modalità applicative degli accordi sottoscritti e di quanto realizzato
nell’ambito delle strategie aziendali e degli eventuali piani industriali.
i punti dalla o) alla t) possono essere oggetto di
valutazione congiunta tra le Parti.
verifica: semestrale, su richiesta delle O.S. aziendali
incontri
semestrali
vengono confermati
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22
segue ……….
sistema di relazioni sindacali
organismo
paritetico
sulla formazione
le parti aziendali possono istituire un organismo paritetico sulla
formazione che interagisca con Enbicredito al fine di attivare le
procedure di accesso ai fondi comunitari, nazionali e regionali.
Cambiamento
di titolarità e
degli assetti
proprietari
le Parti stipulanti recepiscono la normativa di cui all’art. 2112 del
C.C. e all’art. 47 della legge 428/90 nel testo modificato da
decreto legislativo 02/02/2001 nr. 18.
Misure a sostegno dell’occupazione
la procedura
Prima di ricorrere all’applicazione delle norme di cui alla legge 223/91 le aziende, in
presenza di tensioni occupazionali, anche conseguenti a processi di ristrutturazione
e/o di riorganizzazione, forniscono agli organismi sindacali aziendali specifica
comunicazione.
A richiesta dei citati organismi si dà quindi luogo entro 10 giorni dalla
comunicazione a specifici incontri, volti a soluzioni che non disperdano il
patrimonio umano e professionale.
A questo fine si valuta l’adozione degli strumenti utilizzabili, quali interventi
sull’eventuale quota aziendale del premio di rendimento eccedente lo standard del
settore, le incentivazioni all’esodo anticipato volontario, l’uso dei contratti part-time,
il contenimento del lavoro straordinario e delle assunzioni, i contratti di solidarietà,
il Job-sharing, la mobilità interna, distacchi (*), possibili assegnazioni a mansioni
diverse, e ricorso al fondo di solidarietà per il sostegno al reddito.
distacco del
personale
(*)
Laddove lo richiedano specifiche situazioni, le aziende potranno disporre il distacco
di propri dipendenti il cui rapporto di lavoro continuerà ad essere disciplinato dalla
normativa nazionale ed aziendale (compresa quella previdenziale) tempo per tempo
vigente presso l’azienda distaccante.
Qualora il distacco riguardi gruppi di lavoratori, l’azienda fornirà preventivamente
agli organismi sindacali aziendali una informativa per loro osservazioni sulle
motivazioni del relativo provvedimento, nonché, in generale, sulla durata dello
stesso. Detta informativa è altresì finalizzata alla verifica delle sussistenze delle
condizioni di cui al 1° comma nonché delle modalità di rientro degli interessati.
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23
segue ……….
azionariato
dei dipendenti
contratti
d'area
previdenza
complementare
sistema di relazioni sindacali
verranno avviati i lavori della Commissione di studio
prevista dall’accordo quadro.
verrà istituita una Commissione paritetica,
dall’accordo quadro, per attuare i contratti d'area.
prevista
saranno avviati. entro il 30/04/2002.
i lavori di una
Commissione paritetica sulla base di quanto stabilito
nell’accordo quadro.
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24
sistema incentivante
istituzione
l'azienda ha facoltà di istituire premi incentivanti anche sotto
forma di:

stock option

stock granting (assegnazioni di azioni gratuite o a
prezzi particolarmente vantaggiosi).
(opzioni da esercitare entro un certo
tempo e a un certo prezzo):
l'azienda stabilisce ammontare e criteri di attribuzione
l'erogazione


è
è
c
crriitte
errii vviin
nc
co
olla
an
nttii
ssu
ub
bo
orrd
diin
na
atta
a al raggiungimento di specifici obiettivi
diversi da quelli per il premio aziendale;
è
è rriiffe
erriitta
a a gruppi omogenei di posizioni lavorative
l'azienda stabilisce ammontare e criteri di attribuzione;
è
è rriic
co
on
no
ossc
ciiu
utta
a anche al personale che fornisce contributi
indiretti;
garanzie
tali criteri devono risultare oggettivi e trasparenti;
informativa
 agli O.S. aziendali: prima della loro applicazione;
 ai lavoratori interessati;
procedura e
confronto
 entro 3 giorni dal ricevimento dell'informativa le O.S.
aziendali possono attivare la procedura di confronto, nel
corso della quale formulano considerazioni e proposte;
 la procedura si esaurisce entro 15 giorni: terminata la
procedura, l'azienda può adottare i provvedimenti deliberati;
l'azienda
è
tenuta
a
comunicare
tempestivamente le variazioni di obiettivi e/o
criteri e a ripetere la procedura
verifica
incontro a consuntivo: in cui saranno comunicati:
 i criteri di distribuzione e le modalità adottate;
 il numero dei premiati (anche per gruppi omogenei);
 l'ammontare globale dei premi assegnati.
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25
disposizioni diverse
titolo di studio
e anzianità
convenzionali
vengono abrogate, dal 31/07/2002, le previsioni
di:
 inquadramento al 1° livello 3ª area per chi possiede un
diploma di laurea o scuola media superiore;
 anzianità convenzionali;
 vengono concessi, a partire dal 2001, permessi
aggiuntivi per esami, estesi alle lauree brevi.
rispetto delle
convinzioni
religiose
l'orario di lavoro verrà applicato in modo da garantire il
diritto a praticare il proprio culto religioso, nel rispetto delle
leggi in materia.
mobilità nelle
aree urbane
esame congiunto del Decreto del Ministero dell'Ambiente in
materia.
congedi parentali
Le parti si riservano di esaminare congiuntamente le
modalità applicative della legge 8/03/2000 nr. 53, nonché
del T.U. delle disposizioni legislative in materia di tutela e
sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’art.
15 della legge nr. 53/2000 (D.Lgs. 26 marzo 2001, nr. 151)
molestie sessuali
Le parti si riservano di esaminare congiuntamente la
tematica,
successivamente
all’emanazione
dei
provvedimenti di legge in materia.
assistenza
sanitaria
impegno a istituire una Commissione di studio al fine di
realizzare, senza oneri aggiuntivi, un sistema valido per
tutti.
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26
parte economica
Nuove tabelle economiche dal 1/01/2002
IMPORTI MENSILI x 13 mensilità
liv/retributivi
QUADRI
DIRETTIVI
stipendio
scatti
ex-ristrut.
AUMENTI (mensili)
Euro
stipendio
scatti
anzianità
ex-ristrut.
4° liv.
6.110.908
157.780
23.667
3.156,02
81,49
12,22
3° liv.
5.126.227
157.780
23.667
2.647,48
81,49
12,22
2° liv.
4.538.396
68.778
13.226
2.343,89
35,52
6,83
1° liv.
4.267.784
68.778
13.226
2.204,13
35,52
6,83
3ª AREA
4° liv.
3.783.911
68.778
13.226
1.954,23
35,52
6,83
3ª AREA
3° liv.
3.521.138
68.778
13.226
1.818,52
35,52
6,83
3ª AREA
2° liv.
3.337.198
68.778
13.226
1.723,52
35,52
6,83
3ª AREA
1° liv.
3.153.259
68.778
13.226
1.628,52
35,52
6,83
2ª AREA
3° liv.
2.969.318
58.882
11.324
1.533,52
30,41
5,85
2ª AREA
2° liv.
2.890.487
48.126
9.255
1.492,81
24,86
4,78
2ª AREA
1° liv.
2.811.656
48.126
9.255
1.452,10
24,86
4,78
1ª AREA
unico
2.676.067
35.024
6.736
1.357,10
17,19
3,31
APPLICAZIONE TRANSITORIA DELLE TABELLE
Per gli attuali lavoratori appartenenti alla 4° area professionale, 1° e 2° livello retributivo, fino alla data di
inserimento rispettivamente nel 1° e 2° livello dei quadri direttivi, gli importi mensili di cui alla presente
tabella sono diminuiti rispettivamente di 1/13° di lire 2.150.000 (Euro 1.110,38) e di 1/13° di lire 2.250.000
(Euro 1.162,03) corrispondenti alla forfettizzazione per il lavoro straordinario.
Per gli attuali funzionari, fino alla data del loro inserimento del 3° o 4° livello dei quadri direttivi, si
applicano gli importi afferenti la tabella del 4° livello retributivo. S applica altresì un importo mensile di lire
4.468 per ogni scatto di anzianità e un importo mensile di lire 4.805 per ogni punto di maggiorazione.
nuove misure indennità e compensi vari - dal 1° gennaio 2002
aree professionali e
quadri direttivi
quadri direttivi
lavori in locali sotterranei
84.400
turno notturno
56.300
per intervento
112.550
turno diurno
aree professionali
2ª area profes.
1° livello retrib.
indennità per orarri giornalieri che
terminano dopo le 18,15 e fino alle 19,15
giornata di reperibilità
per intervento
pernottamento
vigilanza notturna superiore
all'orario normale diurno
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7.900
6.750
56.300
33.800
33.800
45.000
27
vigilanza notturna NON superiore
all'orario normale diurno
custodia diurna al sabato
1ª area
professionale
vigilanza notturna superiore
all'orario normale diurno
vigilanza notturna NON superiore
all'orario normale diurno
pernottamento semplice
27.000
90.000
27.000
16.900
19.700
nuova struttura della retribuzione
dall 1.1.2002
aree prof.
1ª - 2ª - 3ª
13 - mensilità " pesanti "
nuova voce
che accorpa
paga base, ex scala mobile, ind.
mensa, edr, 1/13° della 14ª, ind.
carica Acri + 1/13° del premio di
rendimento standard;
stipendio
scatti di anzianità
importo equivalente
misura mensile;
all'attuale
ex-ristrutturazione
1/13° dell'importo degli scatti
riconosciuti sulla 14ª e sul premio
di rendimento;
indennità varie
quadri
direttivi
nuova voce
che accorpa
per ex-quadri le voci di cui sopra e per i funzionari: stipendio,
indennità
direttiva
e
ind.
rappresentanza + 1/13° del premio
di rendimento;
stipendio
scatti di anzianità
per ex-quadri vedi aree profes.
assegno ex-intesa
differenza minima tra 2° e 3°
livello;
ex-ristrutturazione
per ex-quadri vedi aree profes.
indennità varie
NOTE:
 il premio di rendimento standard è composto da: 150% + quota fissa di 600.000 +
quota riparametrata da 638.000 a 970.000 - per ex funzionari: 15% della retribuzione annua;
 la maggiorazione eventualmente prevista dal CIA rimangono come voce aziendale;
.
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28
vantaggi
della
distribuzione
il premio di rendimento:
 non è più soggetto alle note di qualifica;
 non è soggetto a interventi riduttivi in caso di crisi
aziendale.
premio aziendale
criteri
 collegamento ai risultati conseguiti;
 i parametri da utilizzare come indicatori riguardano:
redditività - efficienza - produttività - qualità - rischiosità struttura;
 l'importo
può essere definito con un valore
predeterminato, uno scostamento o una variazione,
una percentuale di indici;
 non viene erogato in caso di risultato negativo al
netto però di partite straordinarie;
 nei gruppi: per le società controllate, carenti di
autonomia economica gli indicatori possono essere
collegati alle performance del gruppo
premio di rendimento
 la quota standard viene distribuita sulle 13 mensilità;
 la eventuale differenza "aziendale" viene erogata solo al personale in servizio
alla data di stipula del CCNL;
 in caso di pre-crisi le Parti possono concordare, modalità e quantità
dell'eventuale riduzione della quota aziendale.
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29
segue ……….
parte economica
scatti di anzianità
decorrenza
numero
scatti
rivalutazione
scatti
 da biennale a triennale;
 lo scatto in maturazione: slitta di 6 mesi anziché 12;

12 scatti: per aree professionali (1ª -2ª -3ª) - quadri di
1° e 2° livello in servizio al 12/07/1995;

8 scatti:
per gli assunti successivamente

9 scatti:
per i quadri di 4° livello (ex-funzionari in
servizio all'17.7.1995);

7 scatti:
per i quadri del 4° livello livello (exfunzionari in servizio all'17.7.1995) assunti
successivamente
 gli scatti di anzianità vengono rivalutati integralmente in
relazione agli incrementi salariali conseguiti.
assegno ex-intesa
lire
3.000.000 annui
 il passaggio dal 2° al 3° livello dei Quadri (come già
avveniva per il passaggio da quadro a funzionario)
comporta l'azzeramento della parte salariale relativa
agli scatti di anzianità ed blocco di 4 anni prima di
maturare i nuovi scatti "pesanti";
 la nuova normativa (voce ex-intesa), fermo restando
quanto sopra, garantisce comunque un incremento
salariale minimo che deve restare inalterato nel
tempo, salvo futuri aumenti retributivi.
missioni
 per distanza fino a 25 km dalla dimora abituale (corto raggio):
vengono riconosciute le sole spese di viaggio ed i ticket pasto;
 per distanza superiore a 25 km:

missioni inferiori a 5 giorni al mese: rimborso spese di viaggio e piè di
lista per pasti e pernottamento;
 missioni per almeno 5 giorni al mese: si applica la normativa vigente a
tutti i giorni di missione effettuati nel mese;
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30
trasferimenti
 l'azienda fornisce l'alloggio;
 il canone di locazione di riferimento convenzionale è in applicazione
al D.M. 5/3/99 anziché dell'equo canone;
 il trattamento è riconosciuto per un massimo di 8 anni.
 la norma si applica ai quadri direttivi e l'azienda può applicarla
anche agli altri lavoratori.
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31
protocollo aziende "Acri"
inquadramenti
 introduzione
della
nuova
disciplina
per
le
aree
professionali;
 confronto
negoziale
in
sede
aziendale
per
l'applicazione dei profili professionali delle 3 aree; in
tale sede vengono definiti anche eventuali profili per i
quadri;
 ulteriori nuovi profili professionali possono essere
definiti "tempo per tempo";
 fungibilità: all'interno dell'area professionale di
appartenenza (azienda e OO.SS. effettueranno una
valutazione congiunta). Sono confermate le specifiche
regolamentazioni sulle fungibilità contenute in accordi
aziendali;
 le parti definiscono anche l'inserimento dei funzionari
nei Quadri Direttivi, salvaguardando i profili già definiti
in azienda.
maggiorazioni
lauree
iscrizione albo
assunzioni
trasferimenti
provvidenze
per studio
permessi
ex-festività
 restano in vigore come ad personam per chi
consegue il diritto entro il 1° gennaio 2002.
 l'azienda informa le OO.SS. sui criteri;
 la norma sulla fornitura dell'alloggio si introduce dall'
1.1.2002;
 restano in vigore le attuali norme fino al 31.12.2001;
 dal 2002 si applica la disciplina ABI (conteggio
effettivo delle giornate)
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