Sentenza Giudice di Pace di Napoli 27 aprile 2006 (Emergenza

annuncio pubblicitario
Sentenza Giudice di Pace di Napoli 27 aprile 2006 (Emergenza rifiuti - Danni provocati alla salute dei cittadini - Risarcibilità)
Ufficio del Giudice di Pace di Napoli, I Sezione civile
Sentenza 27 aprile 2006
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
II Giudice dì pace dì Napoli, 1° Sezione civile, dr. Raffaele Oliviero,
ha pronunziato la seguente
Sentenza
nella causa iscritta al N.R G. 87858/2005, riservata per la decisione all'udienza del 29/03/06
tra
(...), res.te in Napoli e qui elett.te dom.to alla piazza Vanvitelli, n. 15 presso lo studio dell'avv. Angelo Pisani, dal quale è rapp. to e difeso giusta mandato in
calce e sottoscrizione dell'atto di citazione
- attore e
Comune di Napoli, in persona del Sindaco "p-t", con sede e dom.to per la carica in Napoli alla piazza Municipio - Pal. San Giacomo e qui elett.te dom.to presso
l'Avvocatura Municipale, dalla quale è rapp.to e difeso a mezzo dell'avv. Carla Castelli in virtù di procura in calce alla copia dell'atto di citazione
- convenuto nonché
Asia - Azienda Servizi Igiene Ambientale - Napoli Spa o in persona del Presidente del C.d.a. LR "p-t", con sede in Napoli alla via Volpicella, n. 315 e qui
elett.te alla via P. Crispi, n. 44 presso l'avv. Aniello De Ruberto, dal quale è rapp.ta e difesa in virtù di procura in calce alla copia notificata dell'atto di citazione
- convenuto nonché
Pisani avv. Angelo proc.re di sé stesso, (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), tutti res.ti in Napoli e qui elett.te dom.ti alla p.zza Vanvitelli, n. 15 presso lo studio
dell'avv. Angelo Pisani, dal quale sono rapp.ti e difesi giusta mandato in calce alle rispettive comparse d'ìntervento volontario; nonché (...) proc.re di sé stessa,
res.te in Napoli e qui elett.te dom.ta alla via L. Giordano, n. 51 presso il suo studio legale, rapp.ta e difesa da sé stessa
- interventori volontari
Oggetto: Risarcimento Danni
Conclusioni
- come da Atto di Citazione, Verbali di causa, Comparse d'Intervento Volontario e Comparse di Costituzione e Risposta e Conclusionali, depositate.
Svolgimento del processo
Con citazione notificata il 29-30/09/05 l'istante Avv. (...) conveniva in giudizio davanti al G.d.p. di Napoli il Comune di Napoli e la Soc. "Asia Spa." per sentirli
condannare, in solido o in via alternativa, al rispettivo e proporzionale risarcimento, in suo favore, di tutti i danni patiti e patiendi da sé stesso, “personali,
patrimoniali, morali, alla salute, esistenziali, alla vita di relazione, all'immagine, nonché per i disagi e usurpazione del tempo impiegato ad eseguire la raccolta
differenziata, per quanto di ragione e per le rispettive responsabilità, violazione ed inadempimenti, in via equitativa e nei limiti della somma di E. 1032,00
comprensiva dell'ulteriore condanna a titolo risarcitorio di un.ulteriore somma calcolabile come parametro simile a quella versata dall'attore all'Ente impositore
in virtù della cd. Tassa sui rifiuti e ultimo aumento del 18% per un servizio evidentemente non fruito.
Deduceva l'istante asserite violazioni ed inadempimenti da parte del Comune di Napoli e dell'"Asia Spa" per "disagi, disservizi, emergenza rifiuti, farsa e bluff
della raccolta differenziata, pericoli ambientali e igienico-sanitari", essendo essi i soggetti cui spetta sia la salvaguardia e la pulizia dell'ambiente, che la
conservazione del territorio urbano e lo smaltimento dei rifiuti, oltre che la tutela del diritto alla salute del cittadino.
Tanto, come atto e fatto notorio generalizzato e di comune cognizione visibilità, vivibilità ed esperienza di tutta la collettività e cittadinanza comprese le stesse
Autorità denuncianti, del territorio cittadino di Napoli, addirittura come fatto notorio nazionale di tutta la Regione Campania, come anche evidenziato
pubblicizzato e fotografato dagli organi di stampa e televisivi; fatti, non. generati da necessità o contingenze, ma da violazioni, inadempimenti e responsabilità
contrattuali ed extra dei convenuti, per Legge ed "ex contractu"; essendo, inoltre, l'istante diligente contribuente cittadino residente della "Tarsu" pretesa dalla
P.A. senza godere del corrispondente servizio eseguito tramite l'Asia con visibile e sentito degrado del territorio, della cittadinanza e della vita quotidiana, in
vista del nuovo avvicinarsi della calura estiva.
Incardinatasi la lite, si costituivano entrambi i convenuti: il Comune di Napoli a mezzo dell'Avvocatura con l'Avv. Carla Castelli; e la Soc. "Asia Spa" a mezzo
dell'Avv. Aniello De Ruberto, i quali, "in primis" eccepivano i1 difetto di giurisdizione del Giudice adito e la carenza delle legittimazioni attiva e passiva delle
parti, nonché l'incompetenza per territorio; nel merito, l'infondatezza della domanda perché non provata e basata su fatti non essenziali, ma pretestuosi e creati
da stato di esigenza e necessità ambientale che sfuggirebbe al controllo e sorveglianza della P.A., come fatto notorio di estrema emergenza ambientale, nonché
"strumentale"; chiedendo il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
Intervenivano altresì nel pendente giudizio gli istanti-interventori (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), l'Avv. (...) e lo stesso Avv. Angelo Pisani entrambi procc.ri
di sé stessi, i quali, con comparsa di intervento volontario si associavano a tutte le istanze richieste e difese dell'attore Avv. (...).
Veniva prodotta e depositata dalle parti copiosa e voluminosa documentazione di atti e delibere della P.A., contratti di affido, ed innumerevoli articoli, in copia
ed originale, di quotati organi di stampa locali e nazionali con cronaca e foto in gran risalto del suddetto noto fatto dell'emergenza di accumulo rifiuti nelle
strade cittadine di Napoli per continua saturazione e chiusura degli stracolmi Centri di Raccolta della spazzatura e rifiuti vari di ogni genere accumulati per le
strade per l'insufficienza degli appositi contenitori spesso bruciati e distrutti, con invasione di rifiuti dell'intera città; la causa, non ammessa la pur chiesta, ma
resistita, prova per testi per l'evidente difficoltà ed impossibilità degli amministratori, essendo di natura precipuamente notorio e documentale, e ritenuta matura
dal G.I. per la decisione, precisate le conclusioni all'udienza del 29/03/06, era, col deposito delle comparse conclusionali, uno alle rispettive produzioni di parte,
previa discussione, assegnata a sentenza.
Motivi della decisione
La domanda e gli atti d'intervento volontario sono legittimi, ammissibili, procedibili, nonché fondati in diritto perché provati in fatto, e sono, per l'effetto,
accolti.
Preliminarmente, vanno tutte rigettate le eccezioni di rito del difetto di giurisdizione del G.d.P. adito, delle legittimazioni attiva e passiva delle parti e
dell'incompetenza per territorio del Giudice.
In primis, non esiste il sollevato difetto di giurisdizione del G.d.P., quale giudice ordinario al posto di quello speciale amm.vo (tributario) attenendo la pretesa
nella specie alla lesione di diritto soggettivo di persona privata da parte della P.A., il cui diritto al risarcimeno danni è devoluto alla giurisdizione del Giudice
ordinario anzicché di quello speciale tributario, trattandosi, nella specie, di configurazione del titolo giuridico dedotto in giudìzio, come risarcimento danni
(diritto soggettivo -non interesse legittimo- pieno ed esclusivo, leso dalla P.A. (diritto alla salute per degrado ambientale); e non riflettente le modalità di
attuazione e/o esecuzione di servizio proprio della P.A. (Comune), cioè lo smaltimento del rifiuti solidi urbani, la cui lesione degli interessi legittimi del
cittadino-utente soggiace indubbiamente alla giurisdizione del Giudice speciale amm/vo (tributario); tanto si evince dalla essenziale considerazione che si
controverte nella specie della lesione del diritto alla salute di natura privatistica, come risarcimento del danno per la lesione di tale diritto, come conseguenza
del principio generale del "neminem laedere", quale diritto soggettivo primario degno di tutela ordinaria civile, con diritto al relativo risarcimento danni.
Poi, sono pure provate "ex sé" le legittimazioni, attiva e passiva di tutte le parti in causa, anche per "tabulas" (Soc. "Asia Spa"); altresì l'adita competenza per
territorio del Giudice adito è comprovata dalla palese ed indubbia ubicazione territoriale dei convenuti nel territorio di Napoli-Città.
Tanto premesso in rito, e nelle preliminari di merito (legittimazioni), la domanda, nel pieno merito è fondata perché provata pienamente e totalmente da fatto
notorio che non ha assolutamente bisogno di ulteriore prova, in base al famoso brocardo latino "notoria non egent probatione".
Infatti, la domanda riflette il risarcimento chiesto dall'istante e dagli interventori alla P.A. Comune di Napoli ed alla Soc. "Asia" del danno "alla salute", causato
dall'emergenza rifiuti a Napoli per il disservizio dello smaltimento dell'immondizia, per blocco, chiusura e saturazione dei Centri di Raccolta; fenomeno, questo,
di enorme gravita e di risonanza nazionale, che tutti i cittadini locali, nazionali e dell'estero ben conoscono e patiscono per visione diretta, cognizione ed
esperienza in prima persona e sulla propria pelle quotidianamente, per il disagio e pericolo alla pubblica e privata salute (incolumità fisica e psichica), causati
dal degrado ed abbandono ambientale del territorio cittadino, invaso dapperttutto da cumuli di immondizia di ogni tipo e di qualsiasi genere, riversi per le strade
e sui marciapiedi, non riusciti a contenere dagli stracolmi contenitori per il ritardo dello svuotamento, a detrimento dei viandanti, pedoni ed automobilisti, anche
in aperta violazione delle norme del CdS.
Tale stato di cose, come fatto assolutamente notorio perdura nella città di Napoli, come noto, da almeno un decennio, senza che la P.A. riesca, come tenuta e
dovuto, a porvi rimedio e soluzione definitiva, con accordi e risultati tampone protrattisi 'in die' nel tempo senza risoluzione finale dell'annoso gravissimo
problema all'incolpevole cittadino-contribuente dell'imposta dal Comune tassa della "Tarsu" senza godimento del corrispettivo relativo servizio di raccolta a
discarica del cumuli puzzolenti e maleodoranti che, essendo veicoli di infezioni ed epidemie, rovinano la salute soprattutto dei residenti, quali gli istanti,
danneggiati da tale insopportabile, illegittimo ed ingiustificato stato di cose che perdura da anni ed ingigantisce -è sotto gli occhi di tutti- col passare del tempo,
con reale ed attivo pericolo alla pubblica e privata salute, anche quest'anno con l'appropinquarsi della stagione calda estiva.
Tale stato di cose, lamentato dall'istante ed interventori, è talmente notorio ed eclatante, alla sfora di percezione di tutti, che non ha ulteriore bisogno di prova,
essendo di per sé sufficiente per la sua assoluta ed inconfutabile certezza delle denunziate "violazioni, inadempienze e responsabllità" dell'Ente Comune di
Napoli e dell'azienda concessionaria del servizio, per l'assolvimento dalla P.A. del continuo e sistematico monitoraggio sull'esatta e regolare esecuzione del
servizio, con l'attuazione di idonei strumenti di vigilanza per evitare l'insorgenza di tale degrado ed abbandono ambientale con danno alla salute per tale eterno
disservizio; peraltro, tale fatto dell'invasione della città dalle immondizie, denunziato dalle stesse Autorità cittadine (fu richiesto dalla stessa Amm/ne Comunale
l'intervento del Comm/rio Bertolaso), non richiede ulteriore prova, superflua ed irrilevante, e dimostra la grave ed esclusiva responsabilità del Comune di
Napoli e di "Asia Spa" ex articolo 2043 c. c. per la violazìone del generale e prioritario principio del "non ledere nessuno" che impone l'obbligo ai soggetti
tenuti di porre in essere ogni opportuna misura idonea a tutelare la sicurezza e l'incolumità in generale dei singoli e della collettività, in presenza, nel mancato
esercizio dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani per la tutela della pubblica incolumità, di condotta omissiva pericolosa, parificata ad attività pericolosa, per
cui opera anche la presunzione ex articolo 2050 c. c., per mancanza di qualsiasi prova contraria dai convenuti, che hanno sostanziato la loro resistenza e
contestazioni alle spiegate eccezioni preliminari iniziali, tutte rigettate.
Le stesse ordinanze sindacali del Comune di Napoli, e da ultimo l'Ordine di Servizio n. 1224 del 09/12/05 hanno previsto l'accertamento delle violazioni
dell'Asia mediante gli agenti della Polizia Municipale e gli agenti accertatori della stessa Asia a ciò espressamente incaricati; ma purtroppo, nella realtà, tali
controlli ed accertamenti non avvengono, segno evidente del reale ed attuale stato di fatto, con danno per la cittadinanza.
Pertanto, accertato l'esistenza del fatto illecito di causa mediante l'incontestabile e collettivo notorio inconfutabile acclarato anche da tutta la documentazione
tramite rassegna stampa e documenti prodotti anche dai convenuti ognuno a propria discolpa, e ritenuta la causa sufficientemente provata documentalmente,
non resta al Giudicante che dichiarare in causa l'esclusiva responsabilità solidale dei convenuti Comune di Napoli e Soc.
"Asia Spa." - Napoli per il disservizio della raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani a Napoli, con la conseguente condanna solidale dei convenuti stessi al
risarcimento, in favore dell'istante e degli interventori volontari, e per ciascun d'essi, dei danni patrimoniali e non patrimoniali (biologici, morali ed esistenziali,
all'immagine e da turbamento alla qualità della vita ed alla realizzazione della personalità e quelli per la lesione dell'immagine e dignità, personale), che il
Giudice ritiene di poter quantificare e determinare, secondo equità, per ciascuno, istante ed interventori, liquidandoli nella misura di Euro 1.032,00=
Al pagamento, pertanto, della somma di EURO 1.032,00= vanno, quindi, condannati, in solido, i convenuti Comune di Napoli ipLRpt e Soc. “Asia Spa."
ipLRpt a favore dell'istante Avv. Castone Spagna ed a ciascuno degli interventori volontari: Avv. Pisani Angelo, (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...) ed Avv. (...).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ex articoli 91 e 93 C.p.c..
PQM
II Giudice di Pace, definitivamente pronunziando, secondo equità, sulla domanda e sugli Interventi volontari come proposti, precisati e provati, contrariis
reiectis, li accoglie, e così provvede:
- dichiara i convenuti Comune di Napoli ip del Sindaco LR "p-t" e "A.S.I A. - Azienda Servizi Igiene Ambientale •. Napoli Spa." ip del Presidente del C.d.a. LR
"p-'t" unici ed esclusivi responsabili civili solidali del fatto di causa;
- per l'effetto, condanna i convenuti Comune di Napoli ut supra e "A.S.I.A. - Azienda Servizi Igiene .Ambientale - Napoli Spa." ut supra al pagamento, in solido
tra loro, a favore dell'istante Avv. Gastone Spagna e degli interventori volontari tutti a ciascuno di essi ed a titolo di risarcimento danni, della somma di EURO
1.032,00=; con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo effettivo;
- condanna altresì i convenuti Comune di Napoli ut supra e "Asia - Azienda Servizi Igiene Ambientale - Napoli Spa." ut supra al pagamento, sempre in solido
tra loro, a favore dell'attore Avv. Gastone Spagna ed a ciascuno degli interventori volontari, delle spese del presente giudizio, liquidate nella somma
complessiva, per ciascun d'essi, di EURO 1.500,00=, di cui E. 50,00 per spese, E. 60,00 per diritti, ed E. 800,00 per onorario difensivo, oltre al rimborso spese
generali, C.P.A. ed I.V.A., come per Legge, con attribuzione al loro proc.re e difensore Avv. Angelo Pisani quale antistatario, per anticipo fattone, come
dichiarato, ed allo stesso, quale interventore, proc.re e difensore di sé stesso, tranne che per l'interventrice Avv. (...) alla stessa, quale proc.re e difensore
costituito di sé stessa, ex articolo 86 C.p.c.;
- la presente sentenza è provvisoriamente esecutiva "ex lege".
Così deciso in Napoli, il 31 marzo 2006.
Il Giudice di Pace
Avv. Raffaele Oliviero
Scarica