REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CASSINO SEZIONE CIVILE Il Tribunale, sezione civile, composto dai magistrati: - dr. Massimo Capurso - Presidente - dr. Massimo Lo Mastro - Giudice relatore - dr. Gabriele Sordi - Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nel procedimento camerale iscritto al n. 216/2009 R.G.V.G. degli Affari in Camera di Consiglio dell'anno 2009, avente ad oggetto interdizione per infermità mentale, passata in decisione all'udienza camerale del 29 dicembre 2010; promossa da: Ma.Ad. nata (omissis) elettivamente domiciliata in Cassino via (omissis) presso lo studio dell'avvocato Ma.Ia. che la rappresenta e difende per procura in calce al ricorso ricorrente; nei confronti di: Ma.Ma. Interdicenda; Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale v.p.o. d.ssa Da.Co. All'udienza del 11 novembre 2009, dinanzi al G.I. dr. Ma.Lo., la parte ricorrente ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Il Procuratore della Repubblica con conclusione scritta del 13 novembre 2009, nulla ha opposto all'accoglimento del ricorso. Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, visti gli artt. 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., così provvede. Il Tribunale ritiene raggiunta prova certa dell'abituale stato di infermità mentale in cui versa l'interdicenda e della di lei totale incapacità, per effetto di tale infermità, a provvedere ai propri interessi. Detta prova discende anzitutto dall'esame dell'interdicenda svoltosi dinanzi al G.I., nel corso del quale non è stato possibile instaurare un vero e proprio colloquio di base, poiché l'esaminata ha risposto in modo incoerente alle domande, facendo frequente riferimento a "supposte di glicerina" ed inveendo non di rado contro i presenti senza alcun apparente motivo. La perizia psichiatrica ha confermato il latente stato di incapacità e le alterazioni comportamentali evidenziate dall'interdicenda in udienza, poiché l'interdetta, come risulta dall'esame psichico - comportamentale riferito dal CTU, ha manifestato al perito le stesse anomalie comportamentali evidenziate dinanzi G.I. Più in particolare l'esame psichico condotto dal CTU sulla beneficiaria, ha evidenziato nell'interdicenda uno stato di coscienza confuso con un netto deficit dell'orientamento nel tempo, nello spazio e nelle persone. La comprensione è apparsa adeguata solo rispetto a concetti dementali riguardanti i bisogni più elementari e assolutamente inesistente con riguardo ad altri argomenti. Il linguaggio, benché formalmente adeguato, tradisce alterazione del corso del pensiero essendo monotematico, motteggiarne, proteso al gioco di parole, a fornire risposte senza senso fatue ed insulse, talvolta debordanti in gratuite volgarità. Anche la memoria è apparsa gravemente deficitaria sia per quanto riguarda i fatti remoti che quelli recenti e l'attenzione e la concentrazione sono risultate deficitarie, al punto che la interdicenda è apparsa vivere "in un mondo tutto suo", mostrandosi del tutto indifferente a quanto accade intorno a lei. La capacità di critica e il giudizio è risultata inesistente, di tal che l'interdicenda non è in grado di censurare gli errori che compie, non avendo alcuna coscienza della propria malattia. L'interdicenda inoltre presenta disturbi di natura disprassica al punto che non sa provvedere ai più elementari bisogni personali e fisiologici, mostrando di essere completamente dipendente dagli altri e non conosce più l'uso del denaro. Passando all'esame della personalità, il CTU ha verificato che la periziata è portatrice di gravi turbe comportamentali. Esse consistono non soltanto nella notevole logorrea, ma in un permanente stato ipeirtimico caratterizzato da immotivata euforia ed umore gaio. Dal punto di vista psico - motorio l'interdicenda si è mostrata poi in uno stato di permanente eccitazione psicomotoria. Manifestazioni comportamentali quelle sopra indicate, che il consulente tecnico ha ritenuto pienamente coerenti con stati psico - patologici "sostenuti da una organicità cerebrale" e connesse causalmente con forme degenerative delle demenze senili tipo Althzeimer (patologia peraltro diagnosticata nel giugno 2007 dalla Commissione Invalidi Civili di Sora). In conclusione l'interdicenda, a causa di demenza senile tipo Althzeimer in stato avanzato, presenta una grave ed uniforme compromissione delle funzioni psichiche superiori con perdita pressoché completa delle autonomie personali e sociali, gravi disturbi comportamentali caratterizzati da uno stato ipertimico con eccitazione psico motoria e persistente moria (cioè euforia, iperattività, insulse spiritosaggini, tendenza al motteggio e a puerili giochi di parole); "comportamenti questi che incidono notevolmente sulle capacità della interdicenda a provvedere autonomamente alla cura della propria persona nonché a far fronte ai propri bisogni personali, morali e materiali", al punto che le capacità di intendere e di volere risultano totalmente abolite. Il tutore provvisorio Pe.Ma., ha dichiarato al G.I. e confermato al consulente, che l'anziana donna (di anni 81) non è più in condizioni di provvedere autonomamente ai propri interessi più elementari e personali, il che conferma il giudizio di assoluta incapacità di provvedere ai propri interessi della interdicenda. Quanto alla congruità della misura di protezione richiesta, essa appare conforme alle risultanze istruttorie. Invero, l'amministrazione di sostegno costituisce misura di protezione sufficiente per soggetti con specifiche incapacità ancora in grado di esplicitare adeguatamente valide capacità residue, o per soggetti del tutto privi di capacità quando si trovino nell'impossibilità materiale di relazionarsi autonomamente con l'esterno e di porre in essere comportamenti idonei a produrre effetti giuridici e negoziali. Tale misura, di protezione può rivelarsi però forma di tutela inadeguata ove sia necessario inibire al soggetto di esplicitare all'esterno capacità viziate che espongano sé o altri a possibili pregiudizi. Nella fattispecie concreta, stante la conservala facoltà di locomozione e di adeguata produzione verbale, l'incapace potrebbe essere esposta a rischi nell'atto di relazionarsi con terzi e con l'esterno in genere, di tal che nel caso di specie la misura di protezione più idonea appare senz'altra quella dell'interdizione. Quanto al tutore, va confermata la nomina di tutore provvisorio del sig. Pe.Ma. disposta dal G.I. in fase di istruzione preliminare, fermo restando che, alla nomina del nuore definitivo procederà, nell'ambito della sua competenza funzionale, il Giudice Tutelare. Sussistono giusti motivi di conservazione del patrimonio dell'interdicenda, per disporre che le spese del giudizio siano a carico della parte che le ha anticipate. Visti gli artt. 414 e ss. c.c.; 718 c.p.c.; il Tribunale in composizione collegiale, pronunciando sulla richiesta di interdizione depositata da Ma.Ad., così provvede: - dichiara l'interdizione di Ma.Ma.; - conferma la nomina a tutore provvisorio di Pe.Ma. nato (omissis) ivi residente via (omissis); - pone le spese del presente giudizio a carico del ricorrente. Manda alla cancelleria per gli adempimenti conseguenti. Così deciso in Cassino il 21 dicembre 2009.