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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, sezione civile, composto dai magistrati:
- dr. Massimo Capurso - Presidente - dr. Massimo Lo Mastro - Giudice relatore - dr. Gabriele Sordi - Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento camerale iscritto al n. 216/2009 R.G.V.G. degli Affari in Camera di
Consiglio dell'anno 2009, avente ad oggetto interdizione per infermità mentale, passata in
decisione all'udienza camerale del 29 dicembre 2010;
promossa da: Ma.Ad. nata (omissis) elettivamente domiciliata in Cassino via (omissis)
presso lo studio dell'avvocato Ma.Ia. che la rappresenta e difende per procura in calce al
ricorso ricorrente; nei confronti di:
Ma.Ma. Interdicenda;
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale v.p.o. d.ssa Da.Co.
All'udienza del 11 novembre 2009, dinanzi al G.I. dr. Ma.Lo., la parte ricorrente ha
chiesto l'accoglimento del ricorso.
Il Procuratore della Repubblica con conclusione scritta del 13 novembre 2009, nulla ha
opposto all'accoglimento del ricorso.
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, visti gli artt. 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c.,
così provvede.
Il Tribunale ritiene raggiunta prova certa dell'abituale stato di infermità mentale in cui
versa l'interdicenda e della di lei totale incapacità, per effetto di tale infermità, a
provvedere ai propri interessi.
Detta prova discende anzitutto dall'esame dell'interdicenda svoltosi dinanzi al G.I., nel
corso del quale non è stato possibile instaurare un vero e proprio colloquio di base,
poiché l'esaminata ha risposto in modo incoerente alle domande, facendo frequente
riferimento a "supposte di glicerina" ed inveendo non di rado contro i presenti senza
alcun apparente motivo.
La perizia psichiatrica ha confermato il latente stato di incapacità e le alterazioni
comportamentali evidenziate dall'interdicenda in udienza, poiché l'interdetta, come risulta
dall'esame psichico - comportamentale riferito dal CTU, ha manifestato al perito le stesse
anomalie comportamentali evidenziate dinanzi G.I.
Più in particolare l'esame psichico condotto dal CTU sulla beneficiaria, ha evidenziato
nell'interdicenda uno stato di coscienza confuso con un netto deficit dell'orientamento nel
tempo, nello spazio e nelle persone.
La comprensione è apparsa adeguata solo rispetto a concetti dementali riguardanti i
bisogni più elementari e assolutamente inesistente con riguardo ad altri argomenti.
Il linguaggio, benché formalmente adeguato, tradisce alterazione del corso del pensiero
essendo monotematico, motteggiarne, proteso al gioco di parole, a fornire risposte senza
senso fatue ed insulse, talvolta debordanti in gratuite volgarità.
Anche la memoria è apparsa gravemente deficitaria sia per quanto riguarda i fatti remoti
che quelli recenti e l'attenzione e la concentrazione sono risultate deficitarie, al punto che
la interdicenda è apparsa vivere "in un mondo tutto suo", mostrandosi del tutto
indifferente a quanto accade intorno a lei.
La capacità di critica e il giudizio è risultata inesistente, di tal che l'interdicenda non è in
grado di censurare gli errori che compie, non avendo alcuna coscienza della propria
malattia.
L'interdicenda inoltre presenta disturbi di natura disprassica al punto che non sa
provvedere ai più elementari bisogni personali e fisiologici, mostrando di essere
completamente dipendente dagli altri e non conosce più l'uso del denaro.
Passando all'esame della personalità, il CTU ha verificato che la periziata è portatrice di
gravi turbe comportamentali.
Esse consistono non soltanto nella notevole logorrea, ma in un permanente stato
ipeirtimico caratterizzato da immotivata euforia ed umore gaio.
Dal punto di vista psico - motorio l'interdicenda si è mostrata poi in uno stato di
permanente eccitazione psicomotoria.
Manifestazioni comportamentali quelle sopra indicate, che il consulente tecnico ha
ritenuto pienamente coerenti con stati psico - patologici "sostenuti da una organicità
cerebrale" e connesse causalmente con forme degenerative delle demenze senili tipo
Althzeimer (patologia peraltro diagnosticata nel giugno 2007 dalla Commissione Invalidi
Civili di Sora).
In conclusione l'interdicenda, a causa di demenza senile tipo Althzeimer in stato
avanzato, presenta una grave ed uniforme compromissione delle funzioni psichiche
superiori con perdita pressoché completa delle autonomie personali e sociali, gravi
disturbi comportamentali caratterizzati da uno stato ipertimico con eccitazione psico motoria e persistente moria (cioè euforia, iperattività, insulse spiritosaggini, tendenza al
motteggio e a puerili giochi di parole); "comportamenti questi che incidono notevolmente
sulle capacità della interdicenda a provvedere autonomamente alla cura della propria
persona nonché a far fronte ai propri bisogni personali, morali e materiali", al punto che
le capacità di intendere e di volere risultano totalmente abolite.
Il tutore provvisorio Pe.Ma., ha dichiarato al G.I. e confermato al consulente, che
l'anziana donna (di anni 81) non è più in condizioni di provvedere autonomamente ai
propri interessi più elementari e personali, il che conferma il giudizio di assoluta
incapacità di provvedere ai propri interessi della interdicenda.
Quanto alla congruità della misura di protezione richiesta, essa appare conforme alle
risultanze istruttorie.
Invero, l'amministrazione di sostegno costituisce misura di protezione sufficiente per
soggetti con specifiche incapacità ancora in grado di esplicitare adeguatamente valide
capacità residue, o per soggetti del tutto privi di capacità quando si trovino
nell'impossibilità materiale di relazionarsi autonomamente con l'esterno e di porre in
essere comportamenti idonei a produrre effetti giuridici e negoziali.
Tale misura, di protezione può rivelarsi però forma di tutela inadeguata ove sia
necessario inibire al soggetto di esplicitare all'esterno capacità viziate che espongano sé o
altri a possibili pregiudizi.
Nella fattispecie concreta, stante la conservala facoltà di locomozione e di adeguata
produzione verbale, l'incapace potrebbe essere esposta a rischi nell'atto di relazionarsi
con terzi e con l'esterno in genere, di tal che nel caso di specie la misura di protezione più
idonea appare senz'altra quella dell'interdizione.
Quanto al tutore, va confermata la nomina di tutore provvisorio del sig. Pe.Ma. disposta
dal G.I. in fase di istruzione preliminare, fermo restando che, alla nomina del nuore
definitivo procederà, nell'ambito della sua competenza funzionale, il Giudice Tutelare.
Sussistono giusti motivi di conservazione del patrimonio dell'interdicenda, per disporre
che le spese del giudizio siano a carico della parte che le ha anticipate.
Visti gli artt. 414 e ss. c.c.; 718 c.p.c.;
il Tribunale in composizione collegiale, pronunciando sulla richiesta di interdizione
depositata da Ma.Ad., così provvede:
- dichiara l'interdizione di Ma.Ma.;
- conferma la nomina a tutore provvisorio di Pe.Ma. nato (omissis) ivi residente via
(omissis);
- pone le spese del presente giudizio a carico del ricorrente.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti conseguenti.
Così deciso in Cassino il 21 dicembre 2009.
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