Reegione Toscana

annuncio pubblicitario
Allegato B
Relazione illustrativa
A livello regionale la materia agrituristica è disciplinata dalla l.r. 23 giugno 2003 n.
30 (Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana) e dal relativo regolamento di
attuazione (d.p.g.r n. 46/R/2004).
A livello statale la materia è attualmente disciplinata dalla legge 96/2007. Tale legge
è stata oggetto di ricorso alla Corte Costituzionale da parte della Regione Lazio e
della Regione Toscana per violazione degli articoli 117, 118, 120 Costituzione. La
Corte ,nella sentenza n.339 del 2007 ha rilevato in via preliminare che - la legge
statale prescrive una disciplina generale per l’attività agrituristica, attività che seppur in via
immediata, rientra nelle materie agricoltura e turismo di competenza residuale delle regioni,
interferisce con altre materie attribuite alla competenza esclusiva o concorrente dello Stato.
Ne consegue che le Regioni sono tenute a uniformarsi ai principi che lo Stato ha
stabilito con la legge 96/2006 nell’esercizio della sua
concorrente.
potestà esclusiva o
La proposta di modifica alla l.r. 30/03, pertanto, tiene conto dei
principi suddetti e della citata sentenza.
Oltre a quanto sopra, l’intervento legislativo proposto introduce delle modifiche
all’attuale normativa anche al fine di tener conto delle esigenze economiche e
giuridiche che si sono manifestate in Toscana nel corso di questi anni di applicazione
della legge 30. Possiamo affermare, alla luce dell’esperienza maturata in questi anni
e tenendo conto delle migliori pratiche realizzate anche sul nostro territorio, che
risulta evidente la necessità di conseguire reali effetti di semplificazione per
sviluppare la massima libertà d’impresa e che al contempo è necessario superare la
logica del controllo preventivo della pubblica amministrazione valorizzando invece
il controllo ex post, al fine di garantire un adeguato contemperamento degli interessi
in gioco (libertà d’impresa/ tutela del territorio, dell’ambiente e della salute).
Da qui l’esigenza di introdurre anche nel settore agrituristico una reale
semplificazione del procedimento amministrativo per l’avvio dell’attività e
prevedere una disciplina più rigorosa dei controlli sull’esercizio dell’attività stessa.
1
Con la proposta di semplificazione si interviene sulla competenza degli enti locali:
nel rispetto del principio di sussidiarietà e adeguatezza (art. 62 Statuto) si conferma
l’attribuzione della competenza amministrativa in materia di agriturismo agli enti
locali: in particolare, la funzione relativa all’avvio dell’attività continua ad essere
svolta dal comune mentre la funzione di controllo sull’esercizio dell’attività è svolta
oltre che dal comune (anche in forma associata), anche dalle province e dalle
comunità montane.
L’obiettivo della semplificazione del procedimento viene conseguito mediante
l’introduzione all’articolo 8 della proposta di legge della denuncia di inizio attività
(DIA) quale titolo abilitativo per l’esercizio dell’attività agrituristica, in luogo
dell’attuale autorizzazione.
La scelta di consentire l’avvio immediato dell’attività agrituristica comporta una
riduzione del controllo preventivo da parte della pubblica amministrazione. Ne
consegue la necessità di prevedere una disciplina più puntuale dell’attività di
controllo ex post da parte degli enti locali e a tal proposito la proposta introduce
all’art. 23 la previsione di una percentuale annua minima di controlli da parte dei
Comuni rispetto al numero degli esercizi agrituristici presenti sul territorio.
Le modifiche introdotte con la presente pdl non determinano comunque nuovi oneri
a carico del bilancio regionale.
Per l’applicazione dell’istituto della DIA è necessario rendere oggettivo il criterio
della “principalità dell’attività agricola” stabilendo standard e requisiti strutturali
puntuali. La Proposta prevede l’utilizzo di tabelle oggettive per il calcolo della
principalità dell’attività agricola (dal calcolo delle ore di lavoro agricole o della PLV
agricola) e per determinare l’entità dell’attività agrituristica potenzialmente
svolgibile dall’imprenditore agricolo, con eliminazione dei limiti numerici massimi
oggi inseriti in legge. Tali limiti deriveranno dalla “consistenza” dell’azienda
agricola, dal calcolo della principalità, dalle strutture presenti che possono essere
utilizzate per l’attività agrituristica. Il collegamento con la sola principalità può agire
2
da stimolo sia verso investimenti ulteriori nelle attività agrituristiche, sia nella loro
diversificazione, ma anche da stimolo verso nuove attività agricole ed anche più
intensive (e quindi con più ore di lavoro).
In particolare le modifiche introdotte all’articolo 7 “criteri e modalità del rapporto di
principalità” introducono il ricorso alla dichiarazione unica aziendale – DUA (art.
11, l.r. 45/2007) per la presentazione della relazione sull’attività agrituristica: la
relazione sarà presentata tramite l’utilizzo del sistema informativo dell’anagrafe
delle aziende agricole gestito da ARTEA. La corretta compilazione della relazione
agrituristica determina il risultato dell’entità delle attività agrituristiche realizzabili.
Previa presentazione della relazione agrituristica di cui sopra, l’imprenditore può
presentare la denuncia di inizio attività (DIA) diretta al comune prevedendo come
per gli altri procedimenti amministrativi il rinvio alla struttura delle Sportello unico
dell’attività produttive (SUAP).
Altro punto di rilievo della proposta in oggetto è la previsione, tramite le modifiche
all’articolo 2, della possibilità di estendere il servizio di somministrazione pasti
alimenti e bevande agli ospiti che non usufruiscono di altri servizi di ospitalità
agrituristica, con il vincolo, come indicato tramite le modifiche all’articolo 15, di
utilizzare prodotti certificati toscani o comunque prodotti originati in Toscana e in
prevalenza aziendali (filiera corta),
fermo restando i limiti derivanti dalla
principalità dell’attività agricola e il possesso dei requisiti igienico-sanitari previsti
dalla normativa vigente. Questo consentirà di sviluppare il principio della filiera
corta e di incrementare le colture e gli allevamenti destinati alla somministrazione
pasti;
Preso atto della Sentenza della corte Costituzionale è stato ritenuto opportuno non
procedere per il momento con una modifica all’attuale sistema di classificazione
delle strutture agrituristiche (articolo 9 della legge, norma che trova la sua
esplicitazione di dettaglio nel regolamento attuativo).
A tal proposito si ricorda che la Corte ha ritenuto legittimo che, in tema di
classificazione, determinate funzioni amministrative siano attratte nella funzione
normativa a livello statale, essendo in presenza di un'esigenza di esercizio unitario
3
di funzioni. A tal proposito si comunica che sono già stati avviati i primi incontri a
livello Ministeriale con le Organizzazioni di categorie e con le Regioni per la
definizione di una classificazione nazionale. La Regione Toscana si attiverà per dar
corso quanto prima alla l. 96/2007 in materia di classificazione, a seguito della
previsto atto del Ministero delle politiche agricole e forestali per la determinazione
dei criteri di classificazione omogenei per l'intero territorio nazionale.
La proposta, tramite la modifica dell’articolo 2, prevede l’introduzione per la prima
volta all’interno della disciplina regionale di norme relative a specifiche attività
didattiche rivolte ai minori in età scolare. Tali attività vengono denominate “Fattorie
didattiche” e potranno comunque essere
organizzate non esclusivamente
nell’ambito delle attività agrituristiche di cui alla l.r. 30/2003.
Le modifiche proposte necessitano di norme di attuazione di livello secondario
che saranno attuate adeguando il vigente regolamento di attuazione
(d.p.g.r
46/R/2004). In particolare nel regolamento saranno dettati standard e requisiti
minimi strutturali oggettivi per consentire l’applicazione
degli strumenti di
semplificazione introdotti.
4
Scarica