Allegato B Relazione illustrativa A livello regionale la materia agrituristica è disciplinata dalla l.r. 23 giugno 2003 n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana) e dal relativo regolamento di attuazione (d.p.g.r n. 46/R/2004). A livello statale la materia è attualmente disciplinata dalla legge 96/2007. Tale legge è stata oggetto di ricorso alla Corte Costituzionale da parte della Regione Lazio e della Regione Toscana per violazione degli articoli 117, 118, 120 Costituzione. La Corte ,nella sentenza n.339 del 2007 ha rilevato in via preliminare che - la legge statale prescrive una disciplina generale per l’attività agrituristica, attività che seppur in via immediata, rientra nelle materie agricoltura e turismo di competenza residuale delle regioni, interferisce con altre materie attribuite alla competenza esclusiva o concorrente dello Stato. Ne consegue che le Regioni sono tenute a uniformarsi ai principi che lo Stato ha stabilito con la legge 96/2006 nell’esercizio della sua concorrente. potestà esclusiva o La proposta di modifica alla l.r. 30/03, pertanto, tiene conto dei principi suddetti e della citata sentenza. Oltre a quanto sopra, l’intervento legislativo proposto introduce delle modifiche all’attuale normativa anche al fine di tener conto delle esigenze economiche e giuridiche che si sono manifestate in Toscana nel corso di questi anni di applicazione della legge 30. Possiamo affermare, alla luce dell’esperienza maturata in questi anni e tenendo conto delle migliori pratiche realizzate anche sul nostro territorio, che risulta evidente la necessità di conseguire reali effetti di semplificazione per sviluppare la massima libertà d’impresa e che al contempo è necessario superare la logica del controllo preventivo della pubblica amministrazione valorizzando invece il controllo ex post, al fine di garantire un adeguato contemperamento degli interessi in gioco (libertà d’impresa/ tutela del territorio, dell’ambiente e della salute). Da qui l’esigenza di introdurre anche nel settore agrituristico una reale semplificazione del procedimento amministrativo per l’avvio dell’attività e prevedere una disciplina più rigorosa dei controlli sull’esercizio dell’attività stessa. 1 Con la proposta di semplificazione si interviene sulla competenza degli enti locali: nel rispetto del principio di sussidiarietà e adeguatezza (art. 62 Statuto) si conferma l’attribuzione della competenza amministrativa in materia di agriturismo agli enti locali: in particolare, la funzione relativa all’avvio dell’attività continua ad essere svolta dal comune mentre la funzione di controllo sull’esercizio dell’attività è svolta oltre che dal comune (anche in forma associata), anche dalle province e dalle comunità montane. L’obiettivo della semplificazione del procedimento viene conseguito mediante l’introduzione all’articolo 8 della proposta di legge della denuncia di inizio attività (DIA) quale titolo abilitativo per l’esercizio dell’attività agrituristica, in luogo dell’attuale autorizzazione. La scelta di consentire l’avvio immediato dell’attività agrituristica comporta una riduzione del controllo preventivo da parte della pubblica amministrazione. Ne consegue la necessità di prevedere una disciplina più puntuale dell’attività di controllo ex post da parte degli enti locali e a tal proposito la proposta introduce all’art. 23 la previsione di una percentuale annua minima di controlli da parte dei Comuni rispetto al numero degli esercizi agrituristici presenti sul territorio. Le modifiche introdotte con la presente pdl non determinano comunque nuovi oneri a carico del bilancio regionale. Per l’applicazione dell’istituto della DIA è necessario rendere oggettivo il criterio della “principalità dell’attività agricola” stabilendo standard e requisiti strutturali puntuali. La Proposta prevede l’utilizzo di tabelle oggettive per il calcolo della principalità dell’attività agricola (dal calcolo delle ore di lavoro agricole o della PLV agricola) e per determinare l’entità dell’attività agrituristica potenzialmente svolgibile dall’imprenditore agricolo, con eliminazione dei limiti numerici massimi oggi inseriti in legge. Tali limiti deriveranno dalla “consistenza” dell’azienda agricola, dal calcolo della principalità, dalle strutture presenti che possono essere utilizzate per l’attività agrituristica. Il collegamento con la sola principalità può agire 2 da stimolo sia verso investimenti ulteriori nelle attività agrituristiche, sia nella loro diversificazione, ma anche da stimolo verso nuove attività agricole ed anche più intensive (e quindi con più ore di lavoro). In particolare le modifiche introdotte all’articolo 7 “criteri e modalità del rapporto di principalità” introducono il ricorso alla dichiarazione unica aziendale – DUA (art. 11, l.r. 45/2007) per la presentazione della relazione sull’attività agrituristica: la relazione sarà presentata tramite l’utilizzo del sistema informativo dell’anagrafe delle aziende agricole gestito da ARTEA. La corretta compilazione della relazione agrituristica determina il risultato dell’entità delle attività agrituristiche realizzabili. Previa presentazione della relazione agrituristica di cui sopra, l’imprenditore può presentare la denuncia di inizio attività (DIA) diretta al comune prevedendo come per gli altri procedimenti amministrativi il rinvio alla struttura delle Sportello unico dell’attività produttive (SUAP). Altro punto di rilievo della proposta in oggetto è la previsione, tramite le modifiche all’articolo 2, della possibilità di estendere il servizio di somministrazione pasti alimenti e bevande agli ospiti che non usufruiscono di altri servizi di ospitalità agrituristica, con il vincolo, come indicato tramite le modifiche all’articolo 15, di utilizzare prodotti certificati toscani o comunque prodotti originati in Toscana e in prevalenza aziendali (filiera corta), fermo restando i limiti derivanti dalla principalità dell’attività agricola e il possesso dei requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente. Questo consentirà di sviluppare il principio della filiera corta e di incrementare le colture e gli allevamenti destinati alla somministrazione pasti; Preso atto della Sentenza della corte Costituzionale è stato ritenuto opportuno non procedere per il momento con una modifica all’attuale sistema di classificazione delle strutture agrituristiche (articolo 9 della legge, norma che trova la sua esplicitazione di dettaglio nel regolamento attuativo). A tal proposito si ricorda che la Corte ha ritenuto legittimo che, in tema di classificazione, determinate funzioni amministrative siano attratte nella funzione normativa a livello statale, essendo in presenza di un'esigenza di esercizio unitario 3 di funzioni. A tal proposito si comunica che sono già stati avviati i primi incontri a livello Ministeriale con le Organizzazioni di categorie e con le Regioni per la definizione di una classificazione nazionale. La Regione Toscana si attiverà per dar corso quanto prima alla l. 96/2007 in materia di classificazione, a seguito della previsto atto del Ministero delle politiche agricole e forestali per la determinazione dei criteri di classificazione omogenei per l'intero territorio nazionale. La proposta, tramite la modifica dell’articolo 2, prevede l’introduzione per la prima volta all’interno della disciplina regionale di norme relative a specifiche attività didattiche rivolte ai minori in età scolare. Tali attività vengono denominate “Fattorie didattiche” e potranno comunque essere organizzate non esclusivamente nell’ambito delle attività agrituristiche di cui alla l.r. 30/2003. Le modifiche proposte necessitano di norme di attuazione di livello secondario che saranno attuate adeguando il vigente regolamento di attuazione (d.p.g.r 46/R/2004). In particolare nel regolamento saranno dettati standard e requisiti minimi strutturali oggettivi per consentire l’applicazione degli strumenti di semplificazione introdotti. 4