UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA FACULTATEA DE LITERE CATEDRA DE LIMBI MODERNE SPECIALIZAREA LIMBA ŞI LITERATURA ITALIANĂ FIŞA DISCIPLINEI Denumirea disciplinei Limba italiană – curs opţional (Limbaje specializate (juridic) III Semestrul I Codul disciplinei LLE285 Tipul de evaluare finală V (E/V) Regimul disciplinei (Ob, Op, F) Op Nr. de 2 credite Total ore din planul de învăţământ 28 Totalul ore studiu 20 (14c+14s) individual Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrări practice ( grad didactic şi ştiinţific, Lect. univ. dr. Nicoleta Călina Lect. univ. dr. Nicoleta Călina nume, prenume) Catedra de specialitate Catedra de Limbi Moderne, Facultatea de Litere, Universitatea din Craiova Anul de studiu Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ Total C S LP 28 14 14 Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 1. Cunoaştere, înţelegere, explicare şi interpretare: - cunoaşterea şi înţelegerea adecvată a noţiunilor specifice limbajului juridic; - explicarea şi interpretarea conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei Limbaje de specialitate - Limbajul juridic; - familiarizarea studenţilor cu caracteristicile principalelor limbi si limbaje de specialitate ale limbii italiene - însuşirea deprinderilor necesare folosirii corecte a limbajului juridic italian. 2. Instrumental-aplicative - utilizarea unor metode, tehnici şi instrumente de studiu a limbajului juridic italian - utilizarea adecvată şi exploatarea didactică a noţiunilor specifice limbajului juridic Competenţe italian specifice - aplicarea corespunzătoare şi transferul metodelor şi tehnicilor elementare specifice disciplinei limbajului juridic italian; - aplicarea creativ-inovativă a instrumentelor de analiză în formularea de soluţii la probleme tipice din domeniul limbajului juridic italian; - reflecţia critică şi constructivă în aplicarea aparatului conceptual şi metodologic specific limbajului juridic italian 1 3. Atitudinale: - manifestarea unor atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul ştiinţific al limbajului juridic italian; - cultivarea unui mediu ştiinţific centrat pe valori, relaţii democratice şi probitate ştiinţifică; - valorificarea optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile cu caracter ştiinţific; - sensibilizarea studenţilor şi crearea unei situaţii de receptivitate astfel încât aceştia să participe activ la propria dezvoltare profesională prin asimilarea metodelor şi tehnicilor specifice limbajului juridic italian. Conţinutul disciplinei Tematică curs Tematică generală Bibliografie obligatorie selectivă Tematică seminar / lucrări practice Scienze e rami del diritto Dell’applicazione della legge in Delle fonti del diritto generale Diritti e doveri dei cittadini I vari rami del diritto Doveri dei cittadini Rapporti civili Ordinamento della Repubblica Il Parlamento Le camere Il Consiglio dei Ministri Il governo Il Presidente della Repubblica Il Presidente della Repubblica L’Amministrazione della Costituzione della Repubblica Italiana Giustizia Ordinaria La Giurisdizione La Magistratura Ordinaria La Magistratura Il Pubblico Ministero La Pubblica Amministrazione Le Regioni, le Province, i Delle persone e della famiglia Comuni Della proprietà Del matrimonio. Delle condizioni necessarie per contrarre matrimonio Dei beni immobili e mobili. Dei frutti Gaetano Berruto, Le varietà del repertorio, in Alberto A. Sobrero (a cura di), Introduzione all’italiano contemporaneo. La variazione e gli usi, Terza Edizione, Laterza, Roma-Bari, 1997. Alberto A. Sobrero, Lingue speciali, in Alberto A. Sobrero (a cura di), Introduzione all’italiano contemporaneo. La variazione e gli usi, Terza Edizione, Laterza, Roma-Bari, 1997. Daniela Forapani, Italiano per giuristi, Alma Edizioni, Firenze, 2003. Stefania Semplici (a cura di), Una lingua in pretura. Il linguaggio del diritto, Roma, Bonacci Editore, 1996. Viorica Bălteanu, Linguaggio giuridico, Editura H&G, Timişoara, 2007 La stabilirea notei finale se iau în considerare Media notelor acordate la seminar / lucrări practice Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi Notele acordate pentru referate Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale Nota acordată la examinarea finală Alte note Ponderea exprimată în % {total = 100%} 10% 10% 35% 0 50% 0 2 Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : - cunoaşterea şi explicarea aparatului conceptual-tehnic fundamental; - parcurgerea bibliografiei minimale. Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : - cunoaşterea şi explicarea aparatului conceptual-tehnic fundamental; capacitatea de interpretare caracteristicilor limbajului juridic italian; aplicarea creativ-inovatoare a noţiunilor teoretice; - capacitatea de sinteză şi analiză a conţinutului teoretic al disciplinei; - capacitatea de prezentare a bibliografiei de specialitate; - capacitatea de abordare reflectivă şi constructivă a conţinutului teoretic al disciplinei; - parcurgerea bibliografiei minimale şi a altor titluri de referinţă din domeniu. Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 1. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 5 8. pregătire prezentări orale 2 2. studiu după manual, suport de curs 5 9. pregătire examinare finală 10 3. studiul bibliografiei minimale indicate 6 10. consultaţii 2 4. documentare suplimentară în bibliotecă 5 11. documentare pe net 4 5. activitate specifică de pregătire pt. seminar / 5 12. alte activităţi 0 lucrări practice 6. realizare teme de casă, eseuri, referate, 5 13. alte activităţi 0 proiecte, traduceri, portofolii etc. 7. pregătire teste periodice sau parţiale 5 14. alte activităţi 0 Total ore studiu individual (pe semestru) = 20 ore Data întocmirii: 1.10. 2009 Titular curs: lector univ.dr. Nicoleta Călina Semnătura: Titular seminar: lector univ.dr. Nicoleta Călina Semnătura: Şef catedră, Conf. univ. dr. Elena Pîrvu 3 UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA FACULTATEA DE LITERE CATEDRA DE LIMBI MODERNE SPECIALIZAREA LIMBA ŞI LITERATURA ITALIANĂ PROGRAMA ANALITICĂ Disciplina: Limba italiană – curs opţional (Limbaje specializate (juridic) A. Locul disciplinei în planul de învăţământ: Anul de studiu Nr.ore Anul III Sem. I C S 14 14 Total ore Sem. II C S - C 14 S 14 Forme de Nr. credite verificare Sem. I Sem. II Sem. I Sem. II C 2 - Cod disciplină B. Obiectivele disciplinei: - cunoaşterea şi înţelegerea adecvată a noţiunilor limbajului juridic în limba italiană; - utilizarea adecvată şi exploatarea didactică a noţiunilor limbajului juridic în limba italiană în situaţii bine definite; - explicarea şi interpretarea conţinuturilor teoretice ale disciplinei Limbaje de specialitate - Limbajul juridic în limba italiană în contexte bine definite; - explicarea şi interpretarea conţinuturilor practice ale disciplinei Limbaje de specialitate - Limbajul juridic în limba italiană în contexte bine definite; - aplicarea corespunzătoare şi transferul metodelor şi tehnicilor elementare specifice limbajului juridic în limba italiană; - aplicarea creativ-inovativă a instrumentelor de analiză în formularea de soluţii la probleme tipice din domeniul limbajului juridic în limba italiană; - reflecţia critică şi constructivă în asimilarea şi aplicarea aparatului conceptual şi metodologic specific limbajului juridic în limba italiană; - manifestarea unor atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul ştiinţific al limbajului juridic în limba italiană; - cultivarea unui mediu ştiinţific centrat pe valori, relaţii democratice şi probitate ştiinţifică; - valorificare optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile cu caracter ştiinţific; - sensibilizarea studenţilor şi crearea unei situaţii de receptivitate astfel încât aceştia să participe activ la propria dezvoltare profesională prin asimilarea metodelor şi tehnicilor specifice limbajului juridic în limba italiană. C. Metode de predare – învăţare: expozitive - expunerea, demonstraţia didactică (figurativă, prin intermediul imaginilor audio-vizuale), interogative - conversaţia euristică şi acţionale – problematizarea. D. Forme şi metode de evaluare: evaluarea formativă, evaluare formatoare, evaluare dialogată, evaluarea sumativă. Ponderea exprimată în % {total = 100%} Media notelor acordate la seminar / lucrări practice 10% - acesta este un model flexibil! Notele obţinute la testele periodice sau parţiale 15% Nota acordată pentru frecvenţa şi participarea activă la 10% cursuri şi seminarii Notele acordate pentru temele de casă, referate, eseuri, 15% La stabilirea notei finale se iau în considerare 4 traduceri, studii de caz, portofolii etc Nota acordată la examinarea finală Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : - cunoaşterea şi explicarea aparatului conceptual-tehnic fundamental; - capacitatea de aplicare a noţiunilor teoretice şi a abilităţilor practice specifice limbajului juridic în limba italiană în situaţii tipice, elementare; - parcurgerea bibliografiei minimale. 50% Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : - cunoaşterea şi explicarea aparatului conceptual-tehnic fundamental; - capacitatea de aplicare a noţiunilor teoretice şi a abilităţilor practice specifice limbajului juridic în limba italiană în situaţii tipice, elementare; - capacitatea de interpretare a fenomenelor caracteristice limbajului juridic în limba italiană; - aplicarea creativ-inovatoare a noţiunilor teoretice; - capacitatea de sinteză şi analiză a conţinutului teoretic al disciplinei; - capacitatea de prezentare a bibliografiei de specialitate; - capacitatea de abordare reflectivă şi constructivă a conţinutului teoretic al disciplinei; - parcurgerea bibliografiei minimale şi a altor titluri de referinţă din domeniu. E. Conţinutul cursului / număr de ore pentru fiecare temă: Conţinutul cursului Număr de fiecare temă 1. Scienze e rami del diritto 2. Delle fonti del diritto 3. Diritti e doveri dei cittadini 4. Doveri dei cittadini 5. Ordinamento della Repubblica 6. Le camere 7. Il governo 8. Il Presidente della Repubblica 9. Costituzione della Repubblica Italiana 10. La Giurisdizione 11. La Magistratura 12. La Pubblica Amministrazione 13. Delle persone e della famiglia 14. Della proprietà TOTAL ore pentru 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 F. Conţinutul seminarelor / număr de ore pentru fiecare temă: Conţinutul cursului 1. Dell’applicazione della legge in generale 2. I vari rami del diritto 3. Rapporti civili 4. Il Parlamento 5. Il Consiglio dei Ministri 6. Il Presidente della Repubblica Număr de fiecare temă ore pentru 1 1 1 1 1 1 5 7. L’Amministrazione della Giustizia Ordinaria 8. La Magistratura Ordinaria 9. Il Pubblico Ministero 10. Le Regioni, le Province, i Comuni 11. Del matrimonio 12. Delle condizioni necessarie per contrarre matrimonio 13. Dei beni immobili e mobili 14. Dei frutti TOTAL 1 1 1 1 1 1 1 1 14 G. Bibliografie de elaborare a cursului Gaetano Berruto, Le varietà del repertorio, in Alberto A. Sobrero (a cura di), Introduzione all’italiano contemporaneo. La variazione e gli usi, Terza Edizione, Laterza, Roma-Bari, 1997. Alberto A. Sobrero, Lingue speciali, in Alberto A. Sobrero (a cura di), Introduzione all’italiano contemporaneo. La variazione e gli usi, Terza Edizione, Laterza, Roma-Bari, 1997. Daniela Forapani, Italiano per giuristi, Alma Edizioni, Firenze, 2003. Stefania Semplici (a cura di), Una lingua in pretura. Il linguaggio del diritto, Roma, Bonacci Editore, 1996. Viorica Bălteanu, Linguaggio giuridico, Editura H&G, Timişoara, 2007 H. Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi Viorica Bălteanu, Linguaggio giuridico, Editura H&G, Timişoara, 2007 Data întocmirii: 1.10.2009 Titular curs: lect. dr. Nicoleta Călina Semnătura: Titular seminar: lect. dr. Nicoleta Călina Semnătura: Şef catedră, Conf. univ. dr. Elena Pîrvu 6 Scienze e rami del diritto. Delle fonti del diritto 1. Indicazione delle fonti Sono fonti del diritto: a) le leggi; b) i regolamenti c) le norme corporative d) gli usi Le leggi La formazione delle leggi e l’emanazione degli atti del Governo aventi forza di Legge sono disciplinate da leggi di carattere costituzionale. I regolamenti Il potere regolamentare del Governo è disciplinato da leggi di carattere costituzionale. Il potere regolamentare di altre autorità è esercitato nei limiti delle rispettive competenze, in conformità alle leggi particolari. I limiti della disciplina regolamentare I regolamenti non possono contenere norme contrarie alle disposizioni delle leggi. Le norme corporative Sono norme corporative le ordinanze corporative, gli accordi economici collettivi, i contratti collettivi di lavoro e le sentenze della magistratura del lavoro nelle controversie collettive. Gli usi Nelle materie regolate dalle leggi e dai regolamenti gli usi hanno efficacia solo in quanto da essi richiamati. Raccolte di usi Gli usi pubblicati nelle raccolte ufficiali degli enti e degli organi a ciò autorizzati si presumono esistenti fino a prova contraria. Dell’applicazione della legge in generale Inizio dell'obbligatorietà delle leggi e dei regolamenti Le leggi e i regolamenti divengono obbligatori nel decimoquinto giorno successivo a quello della loro pubblicazione, salvo che non sia altrimenti disposto. Efficacia della legge nel tempo La legge dispone solo per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo. I contratti collettivi di lavoro possono stabilire per la loro efficacia una data anteriore alla pubblicazione, purché non preceda quella della stipulazione. Interpretazione della legge Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore. Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato. Applicazione delle leggi penali ed eccezionali 7 Le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati. Abrogazione delle leggi Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori, per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge regola l’intera materia già regolata dalla legge anteriore. Codice Ci vile LEGGE LEGGE legiferare LEGISLATORE EMANAZIONE emanare LEGISLAZIONE DECADERE decadimento ABROGAZIONE abrogare RATIFICARE ratifica DEROGA derogare CESSAZIONE cessare STIPULAZIONE stipulare norma atto decreto precetto direttiva disegno di legge PROMULGAZIONE promulgare legislatura disposizione regola A t t i vi t à 1 VE RO FAL S O 1 . La legge ordinaria non può mai modificare la Costituzione. 2. Il contenuto di una legge ordinaria non può essere in contrasto con le norme costituzionali. 3. Gli usi non possono, né derogare alle leggi, né modificarle. 4. I regolamenti emessi dalle autorità amministrative dello Stato non sono fonti del diritto. 5. L'ordinamento giuridico principale è lo Stato. 6. La Costituzione, detta anche Carta della Repubblica, è la principale fonte del diritto. 7. Il diritto pubblico regola i rapporti tra gli enti pubblici e privati. 8. Nessuna delle fonti del diritto può prevedere disposizioni in contrasto con la Costituzione. Attività 2 Scegliere, tra i tre termini che seguono ogni parola, il sinonimo di ognuno: a. regola: norma formula disciplina b. consenso: accordo permesso piacere c. disposizione: fede comando sistemazione d. diritto: obbligo possibilità divieto e. ramo: campo branca ambito f. caso: situazione sorte circostanza g. uso: consuetudine usanza regola h. regolare: contenere agire disciplinare 8 Attività 3 Tradurre in romeno le seguenti definizioni dei rami del diritto specificando le analogie o le differenze che esistono tra i due sistemi di diritto: quello italiano e quello romeno. Definizioni dei vari rami del diritto Costituzionale, diritto - disciplina giuridica che studia principi fondamentali dell'ordinamento giuridico, le fonti del diritto, la struttura e le funzioni degli organi dello Stato, rapporti fra State e gli enti pubblici. Amministrativo, diritto - branca del diritto pubblico che c o n c e r n e i m o d i e l e f o r m e s e c o n d o c u i l a p u b b l i c a amministrazione si organizza. Penale, diritto - complesso delle norme giuridiche che p r e v e d o n o i f a t t i i l l e c i t i ( r e a t i ) , p e r i q u a l i s o n o p r e v i s t e conseguenze penali (pene e misure di sicurezza). Processuale civile, diritto - ramo del diritto pubblico che regola lo svolgimento del processo civile. Processuale penale, diritto - ramo del diritto pubblico che regola lo svolgimento dei processi penali costituito dal complesso delle norme giuridiche per l’accertamento del reato. Civile, diritto - branca del diritto riguardante tutti i rapporti giuridici che si istituisco tra privati, ad eccezione delle operazioni economiche attinenti al commercio, all 'i ndustria e alle attività professionali che costituiscono oggetto del diritto commerciale. Commerciale, diritto -branca del diritto privato che disciplina i rap p ort i t r a i m p re s e co m m er ci al i , i nd ust ri al i , b an c a ri e, e qu el l i ch e si i nst au r an o t r a l e stesse imprese e gli utenti. Lavoro, diritto del - branca del diritto di formazione recente. Esso costituisce una conseguenza della rivoluzione industriale che ha determinato la creazione di una nuova classe sociale: il proletariato. Nell'ambito del diritto del lavoro si opera, generalmente, una tripartizione in legislazione sociale, diritto sindacale e norme sul contratto di lavoro. Vedi La Nuova Enciclopedia del Diritto e dell'Economia, Milano, Garzanti, 1989. Diritto - definizione: Scienza che studia le leggi e la loro applicazione Principali divisioni del diritto in – pubblico – privato Rami del diritto pubblico - costituzionale - amministrativo - penale - processuale penale - processuale civile Rami del diritto privato - diritto civile - diritto commerciale - diritto del lavoro Attività 4 Associare a ogni parola la definizione adeguata: 1. Diritto a) la reazione prevista dall'ordinamento in caso di 9 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Giurisprudenza ordinamento giuridico norma giuridica legge dottrina sanzione diritto privato diritto pubblico violazione delle norme b) insieme delle norme giuridiche c) l'insieme delle pronunce dei tribunali e, in generale, degli organi giurisdizionali d) insieme di regole dirette a disciplinare la vita organizzata della comunità e) insieme delle regole che disciplinano i rapporti giuridici tra soggetti privati f) le norme giuridiche emanate da un preciso organo dello Stato, ossia il Parlamento g) il complesso delle opinioni elaborate dai giuristi h) l’insieme delle regole che disciplina l’attività dello Stato e degli enti pubblici i) tutte le regole dell’ordinamento giuridico Attività 5 Usare i prefissi adatti per formare i contrari delle parole elencate Parola violabile onesto distinto uguaglianza divisibile politico apparire consenso convenire dipendenza Contrario Attività 6 Completare le frasi che seguono inserendo queste parole: confessioni, svolgere, l’adempimento, scelta, sovrani, inviolabili, garantisce, sociale, indipendenti, funzione. La Repubblica riconosce e ….... i diritti …..... dell’uomo, richiede ….... dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e …..... . Ogni cittadino ha il diritto di ….... secondo le proprie possibilità e la propria ...........…, un’attività o una …........ , che concorra al progresso materiale e spirituale della società. Lo Stato e la Chiesa sono, ciascuno nel proprio ordine …....... , e …......... . Tutte le .........… religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Attività 7 Adesso dai seguenti verbi proviamo a risalire ai nomi: Verbo Prevenire Nome 10 Pretendere Integrare Abolire Risarcire Scadere Pregiudicare Ratificare Attività 8 Le fonti del diritto sono gli atti o i fatti da cui “scaturisce” il diritto. L’elenco delle fonti del diritto è stabilito dalle norme costituzionali. Indicare quali sono le fonti del diritto_ - Carta Costituzionale - regolamento interno di una società - decreti legge - la dottrina - leggi ordinarie - leggi regionali - le sentenze - la prassi - regolamenti - usi - consuetudini contrarie alle leggi - leggi costituzionali Unità 2 Diritti e doveri dei cittadini Rapporti civili La loro limitazione può avvenire soltanto per atto dell'autoritA giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge. 13. - La libertà personale è inviolabile Non è ammessa forma alcuna di detenzione, d'ispezione o perquisizione personale, ne qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicate tassativa dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. É punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restriyioni di libertà. La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva. 14. Il domicilio è inviolabile Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizione o sequestri se non nei casi e modi stabilite dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale. Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e d'incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali. 15. La libertà e la segretezza della corrispondenza e d'ogni altra forma di 11 comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto dell’autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge. 16. - La libertà di spostamento è garantita Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità e sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinate da ragioni politiche. Ogni cittadino e libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo obblighi di legge è punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sono sottoposte a restrizione di libertà. 17. - I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senza armi per le riunioni anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preaviso. Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica. 18. I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare. 19. Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiose in qualsiasi forma, individuali o associate, di fame propaganda e di esercitame in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume. 19. Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione o istituzione non possono essere cause di speciali limitazioni legislative, ne di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma d'attività. 20. - Tutti hanno diritto di manifestare liberamente it proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per indicazione dei responsabili. In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denuncia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo d'ogni effetto. La legge può stabilire, con norme di carattere generate, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica. Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e reprimere le violazioni. 22. - Nessuno può essere privato per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome. 23. - Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge. 24. - Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. 27. - La responsabilità penale è personale L'imputato non è considerate colpevole sino alla condanna definitiva. 12 Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso d'umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra. 28. I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi, la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici. C ost i t uzi one del l a Repubbl i ca It al i ana Di ri t t o/ aut orit à L i bert à ESERCITARE LIBERARE AVERE IL DIRITTO DARE LA LIBERTà DIFENDERE METTERE IN LIBERTA VIOLARE LIBERAZIONE INFRANGERE PRIGIONIA LIMITAZIONE LIMITARE SEQUESTRARE RESTRINGERE INTERDIRE INTERVENIRE DIMINUIRE VIOLARE INFRANGERE RIDURRE TRASGREDIRE PROIBIRE Attività 1 Indicare se le affermazioni che seguono sono vere o false: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Nessuno può limitare la nostra liberta. La responsabilità penale è personale. L'imputato è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. E ammessa la pena di morte nei casi previsti dalle leggi militari. Non è punita ogni violenza fisica e morale sulle persone. La stampa asoggetta ad autorizzazioni o censure. Ogni restrizione può essere determinata da ragioni politiche. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, d’ispezione o perquisizione personale, se non nei casi e i modi previsti dalla legge. Attività 2 Completare le frasi che seguono, inserendo questi nomi: difesa, giudizio, privato, punito, giudiyiari, carcerayione, inviolabile, segretezza, comunicazione, penale, colpevole, definitiva. La libertà personale è … . La libertà e la … della corrispondenza e di ogni altra forma di … sono inviolabili. Tutti possono agire in … pur la tutela dei propri diritti e interessi leggitimi. ropidtelgm Nessuno può essere … se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso. La … è diritto inviolabile in ogni stato. La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori …. . Nessuno può essere … per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome. 13 La legge stabilisce i limiti massimi della … .preventiva. La responsabilità … è personale. L'imputato non è considerato … sino alla condanna … . Attività 3 Rilevare la parola che non può mai stare insiemeal verbo indicato Esercitare – il diritto l’autorità l’esempio Eseguire – un ordine un lavoro il fallimento Violare – una legge i patti la menzogna Proibire il domicilio una cosa il fumo Incarcerare – un ladro un incarico una persona Assumere – una carica la responsabilità la detenzione Attività 4 Indicare il sinonimo dei seguenti verbi: convalidare privare sequestrare revocare restringere associarsi proibire Attività 5 Scrivere accanto a ogni parola del linguaggio giuridico l’espressione corrispondente nel linguaggio comune: Linguaggio giuridico risoluzione presunzione Linguaggio comune 14 prescrivere statuire ledere censura giudizio vigente Attività 6 Indicare il contrario delle seguenti parole luogo pubblico innocente inviolabile condannare difendere soggiornare vietare Ordinamento della Repubblica Il Parlamento Le Camere - Il Parlamento Italiano si compone della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. 56. - La Camera dei Deputati è eletta a suffragio universale e diretto. Il numero dei Deputati e di seicentotrenta. Sono eleggibili a Deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni abbiano compiuto i venticinque anni d'età. 57. - Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale. Il numero dei Senatori elettivi e di trecentoquindici. Nessuna Regione può avere un numero di Senatori inferiori a sette. 58. I Senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno d'età. Sono eleggibili a Senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno di vita. 59. È Senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica. Il Presidente della Repubblica può nominare Senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. 60. - La Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni. 68. - I membri del Parlamento non possono essere perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. 55. 15 Senza autorizzazione della Camera alla quale non appartiene, n ess un m em br o de l P a rl am e nt o pu ò es se r e sot t o post o procedimento penale; ne può essere arrestato, o altrimenti privato della libertà personale o sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, salvo che sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è obbligatorio il mandate o l'ordine di cattura. 70. - La funzione legislativa ò esercitata collettivamente dalle due Camere. 71. - L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da Legge costituzionale questa facoltà . Il popolo esercita l’iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli. 72. - Ogni disegno di legge, presentato ad Una Camera e, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa che approva l'articolo per articolo con votazione finale. 73. - Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione. Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l’urgenza, la legge e promulgate nel termine da essa stabilito. 77. - Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria. I decreti perdono efficacia sin dall'inizio se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con leggi i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti. Il Governo Il Consiglio di Ministri 92. Il Governo della Repubblica Italiana è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri che costituiscono insieme il Consiglio dei Ministri. Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e, su proposta di questo, i ministri. 94. Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere. Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale. Entro dieci giorni dalla sua formazione, il governo si presenta alle Camere per ottenere la fiducia. Il voto contrario di una o d’entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni. Quando in casi straordinari di necessità e d’urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni. 96. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei Deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale. Costituzione della Repubblica Italiana Il Parlamento Camera dei Deputati riunire le Camere sciogliere le Camere Deputato Il Governo La seduta deliberazione approvazione delegazione 16 Senatore Eleggere eleggibile elettore elezione ineleggibilità dibattimento Presidente Ufficio del Presidente carica settennato Attività 1 Decidere se le seguenti affermazioni sono vere o false: È senatore a vita l'ex Presidente della Repubblica. La funzione legislativa è esercitata dal Presidente. I Senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dai Deputati. Il Presidente può nominare senatori a vita. Il Governo può emanare decreti che abbiano valore di legge. I membri del Parlamento possono essere perseguitati per i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. 7. Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri. 8. Quando il Governo adotta provvedimenti provvisori con forza di legge deve presentargli alle Camere. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Attività 2 Associare a ogni verbo la definizione adeguata: 1. indire a) rimettere al giudizio di altri una questione controversa 2. prorogare b) pubblicare solennemente e rendere così esecutivo 3.giudicare c) ordinare pubblicamente 4. esercitare d) rinviare nel tempo una scadenza 5.perseguire e) assolvere o condannare un imputato 6. deferire f) usare, far valere 7. promulgare g) approvare, convalidare 8. ratificare h) ricercare chi si suppone abbia violato la legge per sottoporlo a processo. Attività 3 Aggiungere, dopo ogni singolo verbo una parola che precisi meglio il senso del medesimo: -divulgare ............... - prevedere ............... - decretare .............. - proporre ............... - camminare ................. - proclamare .................... - compilare ..................... - suggerire ..................... 17 - inoltrare ..................... . - insinuare ................... .. - spiare .......................... - rilasciare ..................... - abrogare ................. .... - legiferare.... ................. - ipotecare ..................... - infliggere..................... - provare ................... Ad esempio: divulgare un segreto. Attività 5 Indicare il sinonimo dei seguenti verbi: aprovare abolire redigere decretare sussistere risarcire statuire Attività 7 Adesso proviamo a risalire al verbo, partendo dai seguenti sostantivi: SOSTANTIVO la stipulazione acquisto la risoluzione la controprestazione il processo la carica la difesa il mandato VERBO Attività 8 Tradurre in romeno il seguente articolo apparso sul “Trentino” 24 maggio, 2002 L'Ulivo condanna la Bossi-Fini "Legge immorale e criminogena" Trento. “Immorale, illogica, incostituzionale e criminogena". L'Ulivo trentino boccia la nuova legge sull'immigrazione in discussione al Parlamento. Ne hanno parlato ieri mattina i deputati Luigi Olivieri, Giovanni Kessler, Marco Boato, Giuseppe Detomas ed il senatore Renzo Michelini. I quattro aggettivi sono stati usati da Kessler che ha parlato di legge "immorale" perché "considera gli immigranti solo forza lavoro, senza diritti e con poca possibilità di 18 ricongiungimento familiare", "incostituzionale" perché prevede l’espulsione immediata dei clandestine senza garantire loro il diritto alla difesa e consentendo il ricorso al giudice solo dopo l’espulsione", "illogica" perché "carica l’autorità giudiziaria di procedure complesse anziché snellire i procedimenti", "criminogena" perché "rendendo quasi impossibile l’ingresso regolare degli immigranti, li spinge alla clandestinità e li rende esche per la criminalità." Boato e Michellini hanno spiegato la battaglia portata avanti dall'Ulivo in commissione affari costituzionali rispettivamente alla Camera e al Senato: "La legge Bossi – Fini avrà un effetto boomerang di aumentare la clandestinità e l’irregolarità e quindi la criminalità. L’errore sta nel contrapporre la legittima esigenza di solidarietà. La legge, secondo Boato, introduce una drastica chiusura dei canali d'ingresso regolare, una tendenza verso la precarizzazione del soggiorno, una disciplina delle espulsioni che si caratterizza per incostituzionalità, un irrigidimento della normativa penale, uno svuotamento del diritto d'asilo. Michelini ha ricordato che è stato bocciato un emendamento dell'Ulivo teso a riconoscere alle Regioni la disciplina sui contingenti di lavoratori stagionali da ammettere. Ed ha deprecato che i minori senza famiglia provenienti da paesi dell'Est presenti in Italia e anche in Trentino, sui quali la Provincia aveva investito in progetti di formazione per un inserimento lavorativo e sociale, siano stati espulsi. Vedi CHIARA BERT, Trentino, 24 maggio 2002, p. 17. Il Presidente della Repubblica Il Presidente della Repubblica 13. – Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri. All’elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d’Aosta ha un solo delegato. L’elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell’assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta. 84. – Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto i cinquanta anni d’età e goda dei diritti civili e politici. L’ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica. L’assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge. 85. – Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni. Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei Deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica. Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cassazione, l’elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica. 86. – Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato. I caso d’impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei Deputati indice l’elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cassazione. 19 87. – Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e reppresenta l’unità nazionale. Può inviare messaggi alle Camere. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione. Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge d’iniziativa del Governo. Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. Indice il referendum popolare, nei casi previsti dalla Costituzione. Nomina, nei casi indicati dalla legge i funzionari dello Stato. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i tratti internazionali, previsa, quando occorra, l’autorizzazione delle Camere. Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio Supremo di Difesa, costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere. Presiede il Consiglio Superiore della Magistratura. Può concedere grazia e commutare le pene. Conferisce le onorificenze della Repubblica. 88. – Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola. Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato. 89. – Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai Ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità. Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei Ministri. 90. – Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell’ esercizio delle funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione. In tali casi è messo in stato d’accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri. 91. – Il Presidente della Repubblica, prima di assumare le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e d’osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune. 94. – Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione. Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata. Costituzione della Repubblica Italiana ELEGGERE ELEGGERE NOMINARE SCIEGLIERE ACCREDITARE CONVOCARE RIUNIRE INDIRE RATIFICARE SCIOGLIERE IMPEDIRE SCIOGLIERE MANCARE CONFERIRE PROMULGARE EMANARE DELIBERARE APROVARE Attività 1 Decidiamo se le seguenti affermazioni sono vere o false: 1. L’ufficio di Presidente della Repubblica è compatibile con qualsiasi altra carica. 2. Il Presidente della Repubblica è eletto per otto anni. 20 3. Quando il Presidente della Reppubblica manca, le sue funzioni sono esercitate dal Presidente dal Senato. 4. In caso di dimissioni del Presidente della Repubblica il Presidente della Camera dei Deputati indice l’elezioni del nuovo Presidente della Repubblica. 5. Il Presidente della Camera dei Deputati può concedere grazia e commutare le pene. 6. Negli ultimi sei mesi del suo mandato, il Presidente della Repubblica non può sciogliere le Camere. 7. Nessun atto del Presidente della Repubblica che non è controfirmato dai ministri proponenti, non è valido. Attività 2 Le seguenti parole compaiono nel testo introduttivo. Associare ogni parola alla spiegazione del suo significato: 1. membro a. dirigere con la funzione di presidente 2. presiedere b. incarico di agire per conto di altri 3. scioglimento c. approvazione definitiva di una decisione adottata provvizoriamente 4. cittadino d. ufficio, dignità pubblica 5. mandato e. ogni persona che fa parte di uno Stato 6. carica f. cessazione di un’unione, di un accordo 7. ratifica g. ciascuna delle persone che formano un gruppo 1. ... 2. ... 3. ... 4. ... 5. ... 6. ... 7. ... Attività 3 Rispondiamo alle seguenti domande argomentando la risposta: - Ogni cittadino può essere eletto Presidente della Repubblica? Chi nomina i funzionari dello Stato? Il Presidente della Repubblica può sciogliere le Camere? Quali atti sono validi se non sono controfirmati dai Ministri? Presiedere il Consiglio Superiore della Magistratura è l’ obbligo del Presidente o no? Attività 4 Adesso proviamo ad indicare i sostantivi corrispondenti ai seguenti verbi: VERBO SOSTANTIVO candidare scrutinare eleggere esercitare approvare ratificare promulgare 21 provvedere sciogliere Attività 5 Il seguente testo non è completo. Inserire negli spazi vuoti le parole che mancano: Il Presidente della Repubblica Il Presidente della Repubblica è eletto dal ........... in ........ comune dei suoi membri. Alle elezioni partecipano tre ......... per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la ........... delle minoranze. L’ elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per .......... segreto a maggioranza di due terzi dell’ .............. . Può essere ............ Presidente della Repubblica ogni ............ che abbia compiuto i cinquanta di età e goda dei diritti ............... e ............. . Attività 6 Formare il femminile delle seguenti voci: avvocato deputato senatore convenuta direttore convenuto intervenuto ...................... ...................... ...................... Ad esempio: difensore – difenditrice poeta - poetessa convenuto – ...................... ....................... ........................ La Giurisdizione La giurisdizione è una delle tre funzioni fondamentali dello Stato democratico, insieme alla funzione legislativa e alla funzione di governo e persegue il fine di dare applicazione concreta alle norme dell’ordinamento giuridico. Il sistema giudiziario italiano ripatrisce la funzione giurisdizionale tra più ordini distinti: la giurisdizione ordinaria e le giurisdizioni speciali. La giurisdizione ordinaria è esercitata dai magistrati ordinari, istituiti e regolati secondo le norme sull’ordinamento giudiziario, per il settore civile e penale, con la sola esclusione delle materie riservate alla giurisdizione dei giudici speciali. Le altre giurisdizioni riconosciute dall’ ordinamento sono: 1. la giurisdizione amministrativa, esercitata dai Tribunali Amministrativi Regionali (T .A. R) e dal Consiglio di Stato nelle controversie contro la Pubblica Amministrazione; 2. la giurisdizione contabile, esercitata dalla Corte dei Conti nelle materie di contabilità pubblica; 3. la giurisdizione militare, esercitata dai Tribunali Militari, dalle Corti Militari d’ Appello e dai Tribunali Militari di Sorveglianza, limitatamente ai reati militari commessi da appartenenti alle Forze Armate; 4. la giurisdizione tributaria, esercitata dalle Commissioni tributarie provinciali e dalle Commissioni tributarie regionali in materia d’ imposte. 22 Gli organi ai quali è affidata l’ amministrazione della giustizia ordinaria, civile e penale, sono: - Giudice di Pace - Tribunale - Tribunale di Sorveglianza - Tribunale per i Minori - Corte d’Appello - Corte di Cassazione Vi sono poi alcune figure particolari: la Corte d’Assise – composta di 2 Giudici togati e 6 Giudici popolari, competente per i reati di maggiore gravità – il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche ed il Tribunale Superiore delle acque Pubbliche – competenti per le controversie in materia di demanio idrico. Il Pubblico Ministero è un organo dello Stato istituito presso la Corte di Cassazione (Procura Generale), le Corti d’ Appello (Procure Generali), i Tribunali Ordinari e per i Minori (Procure della Repubblica). Presso ogni ufficio del Pubblico Ministero dei Tribunali posti nei capoluoghi di distreiio vi sono le Direzioni Distrettuali Antimafia, formate da Magistrati specializzati nelle investigazioni riguardanti la criminalità organizzata. Nell’ ambito della Procura generale presso la Corte di Cassazione è stata collocata la Direzione Nazionale Antimafia, che coordina le indagini svolte dalle Direzioni Distrettuali. Gli uffici del Pubblico Ministero sono ricoperti da Magistrati che appartengono all’ ordine giudiziario, i quali esercitano le loro funzioni sotto la vigilanza del Ministro della Giustizia. Loro compito è quello di curare l’ osservanza delle leggi, la pronta e regolare amministrazione della giustizia, promuovere la repressione dei reati (sono titolari dell’ esercizio dell’ azione penale) e l’ applicazione delle misure di sicurezza. Secondo l’art. 104 della Costituzione “la Magistratura costituisce un ordine autonomo e independente da ogni altro potere”. Questa autonomia istituzionale è garantita dal Consiglio Superiore della Magistratura, organo autonomo preseduto dal Presidente della Repubblica e composto di 2 membri di diritto ( Presidente della Corte di Cassazione e Procuratore Generale presso la Cassazione) e da 30 membri elettivi (20 dei quali eletti dai Magistrati nell’ambito degli appartenenti alla categoria e 10 eletti dal Parlamento tra Professori universitari in materie giuridiche e Avvocati). L’ Amministrazione della Giustizia ordinaria É questa una delle funzioni più importanti, che lo Stato mette al servizio dei cittadini. La funzione gurisdizionale è svolta dai Magistrati, i quali operano negli uffici giudiziari dislocati nel terittorio; il CSM impartisce direttive ai Capi degli uffici per la composizione degli stessi in ambito distrettuale e la ripartizione fra essi dei Magistrati. La funzione amministrativa correlata a quella giurisdizionale è svolta dal Ministro della Giustizia, che si avvale della struttura centrale con sede in Roma e degli uffici periferici posti presso gli uffici giudiziari. Negli uffici periferici, il personale amministrativo – sotto la direzione del Capo dell’ufficio e del dirigente ad esso preposto – svolge, sia compiti di supporto all’attività giudiziaria (documentazione processuale, pubblicazione degli atti del giudice, esecuzione dei provvedimenti giudiziali), che propriamente amministrativi (gestione del personale, del bilancio). 23 Nazioni prese dal sito del Ministero della Giustizia, www.giustizia.it La Magistratura La Magistratura Ordinaria La Costituzione non disciplina direttamente l’organizzazione della Magistratura Ordinaria, ma stabilisce che essa debba essere regolata per legge (riserva di legge) (art. 108 c.1). Secondo la legislazione attuale l’ordinamento giudiziario è formato dai seguenti organi. a. Il Giudice di Pace è un giudice singolo di tipo onorario; giudica in materia civile (sulle cause di minor valore) e penale (per i reati di minore gravità). É nominato tra i laureati in giurisprudenza che abbiano superato i 50 anni di età e dura in carica 4 anni. Ha sede nei maggiori comuni della provincia. Il Giudice di Pace è stato introdotto da una legge del 1991, in sostituzione del Giudice conciliatore; è entrato in funzione nel 1995 per i processi civili; non è ancora in funzione per i processi penali. b. Il Pretore è un Giudice singolo, di carriera; giudica in primo grado, sia in materia civile, che penale. É presente nei maggiori comuni di ogni provincia; la sua competenza abbraccia la una circoscrizione territoriale che è formata da più comuni. c. Il Tribunale è un collegio formato da 3 Giudici di carriera; giudica, sia in materia civile, che penale. La sua circoscrizione (detta circondario) comprende il territorio della provincia e talvolta solo una parte di esso. In ogni capoluogo di regione, il Tribunale ha una sezione specializzata, il Tribunale per i Minori, presso cui si svolgono i processi penali a carico dei minori di anni 18 e alcuni processi civili che riguardano i minori. Esso è composto da 2 Giudici ordinari e da due esperti (un uomo e una donna) in scienze pedagogiche. d. La Corte d’Appello è un collegio formato da 3 giudici di carriera ed è esclusivamente Giudice di secondo grado, sia in materia penale, che civile. Vi è una Corte d’Appello in ogni capoluogo di regione ed in alcune altre città importanti, la cui circoscrizione, (detta distretto), comprende, di regola, il territorio della regione. e. La Corte d’Assise è un collegio formato da 2 Giudici di carriera e da 6 Giudici popolari, scelti per sorteggio tra i cittadini che abbiano la licenza media. É Giudice in materia penale per reati di particolare gravità. Ha, di regola, competenza regionale. f. La Corte d’Assise d’Appello è un collegio formato da 2 Giudici di carriera e da 6 Giudici popolari estratti a sorte tra i cittadini che abbiano una licenza di scuola secondaria superiore. É Giudice di secondo grado rispetto alle sentenze della Corte d’Assise. Anch’essa ha, di regola, competenza regionale. g. La Corte di Cassazione è unica e ha sede a Roma. Essa può riunirsi a sezioni singole (con la presenza di 5 Magistrati) o a sezioni riunite (con la presewnza di 9 Magistrati). Giudica, sia in materia civile, che penale, su ricorso contro le sentenze di appello. Esempio di procedimento civile ordinario PRIMA (art. 180 C.P.C.) - Giudice e Avvocati delle due o più parti 24 - Il Giudice verifica la regolarità del contradditorio: controlla che la citazione sia stata regolamente notificata; dichiara la contumacia se il convenuto non si è costituito. Il Giudice, se il convenuto glielo richiede, gli concede un termine per il deposito di una memoria e rinvia a una nuova udienza. SECONDA (art. 183 C.P.C) - Giudice, Avvocati, Parti - Il Giudice interroga liberamente le Parti e tenta, se la natura della causa lo consente, la conciliazione. Gli Avvocati delle Parti possono precisare e modificare le domande e le eccezioni. Il Giudice, se ricgesto, concede un termine alle Parti per memorie e rinvia a nuova udienza. TERZA (art. 184 C.P.C) - Giudice e Avvocati - I legali delle Parti insistono per l’ammissione delle prove già dedotte e possono chiedere un termine per depositare memorie istruttorie ed eventuali nuovi documenti. - Il Giudice ammete i mezzi di prova richiesti dalle Parti che ritiene ammissibili e rilevanti. Su richesta dei legali delle Parti, concede agli stessi un termine per memorie istruttorie e deposito di documenti. Quindi, rinvia ad altra udienza. QUARTA (art. 186 C.P.C) -Giudice e Avvocati delle Parti - Gli Avvocati discutano sui mezzi di prova già in precedenza dedotti e ne chiedono l’ammissione. Il Giudice ammette i mezzi di prova che ritiene rilevanti o si riserva di pronunciarsi. In ogni caso, rinvierà all’udienza di prova. QUINTA (art. 188, 202, 206, 207 C.P.C) - Giudice, Avvocati, Parti, Testimoni - È stata fissata udienza per interrogatorio formale delle Parti e per l’audizione dei Testimoni. Interrogate le Parti, vengono sentiti i Testimoni. Alcuni Testimoni non si sno presentati. - Il Giudice rinvia ad altra udienza per l’audizione dei Testimoni nin presentatisi. SESTA (art. 191 C.P.C) -Giudice, Avvocati, Parti, Testimoni - Vengono sentiti I Testi non ascolti nella precedente udienza Il Giudice ritiene di accogliere la richiesta di disporre anche una consulenza tecnica d’ufficio, che verifichi le questioni mediche, tecniche o contabili che sono oggetto 25 di causa; rinvia ad altra udienza per la convocazione del Consulente e il suo giuramento. SETTIMA (art. 193 C.P.C) -Giudice, Avvocati, Consulente tecnico d’ufficio - Il consulente tecnico giura di adempiere fedelmente al compito affidatogli. Il Giudice formula il quesito a cui lo stesso deve rispondere. Gli Avvocati delle Parti nominano eventuali consulenti tecnici di parte. Il Giudice concede un determinato termine al Consulente tecnico d’ufficio per il deposito della relazione e rinvia a nuova udienza. OTTAVA (art. 189 C.P.C) -Giudice, Avvocati - Il Consulente ha già depositato la propria relazione; gli Avvocati l’hanno già esaminata e sono in grado di fare le loro valutazioni sulla stessa. Il Giudice invita le Parti a precisare le conclusioni. Le Parti lo fanno immediatamente. In questo, la causa può pervenire a decisione. NONA (art. 189 e 201 C.P.C) -Giudice, Avvocati, Consulente tecnico d’ufficio, Consulenti tecnici di parte - Il Consulente, prima dell’ottava udienza, non aveva depositato la relazione in termine. Oppure: il Giudice aveva rinviato a questa udienza per la precisazione delle conclusioni. In questa udienza si svolgono gli incombenti rimasti, la causa perviene finalmente a decisione. Le Parti possono depositare comparse conclusionali entro 60 giorni e memorie di replica entro 80 giorni. (art. 190 C.P.C) Vedi LORENZO e OSVALDO CANTONE, Avvocato di me stesso, Verona, Demetra Editore, 2001, p. 30-31. Attività Tradurre in italiano: Acţiunea în contenciosul administrativ poate fi introdusă de o persoană fizică sau juridică. Persoanele fizice pot avea calitatea procesuală activă în această acţiune, dacă au capacitate de folosinţă şi capacitate de exerciţiu. Pot avea această calitate inclusiv funcţionarii publici dacă prin actele emise de autorităţile publice se aduce atingere unor drepturi ale acestota referitoare la funcţie, salariu etc. 26 În acţiunea de contencios administrativ calitatea procesuală pasivă aparţine autorităţii publice emitente a actului atacat, indiferent de faptul că aceasta are sau nu personalitate juridică Calitatea procesuală presupune existenţa unei identităţi între persoana reclamantului şi persoana care este titular al dreptului încălcat sau între persoana pârâtului şi cel obligat să respecte dreptul. Vedi ANTON TRĂILESCU, Drept administrativ, Timişoara, Presa Universitară Română, 2000, p. 273-274. Attività Fare un breve tema mettendo in risalto le differenze tra una causa civile e un processo penale. La Pubblica Amministrazione 97. – I pubblici uffici sono organizzati secondo dispozioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione. Nell’ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari. Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge. 98. – I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione. Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianità. Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d’iscriversi ai partiti politici per i Magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di Polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all’estero. Le Regioni, le Province, i Comuni 114. – La Repubblica Italiana si compone di Regioni, Province e Comuni. 115. – Le Regioni sono costituite in enti autonomi con propri poteri e funzioni, secondo i principi fissati nella Costituzione. 118. – Spettano alla Regione le funzioni amministrative per le materie elencate nel precedente articolo salvo quelle di interesse esclusivamente locale, che possono essere attribuite dalle leggi della Repubblica alle Province, ai Comuni o ad altri enti locali. Lo Stato può con legge delegare alla Regione l’esercizio di altre funzioni amministrative. La Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative, delegandole alle Province, ai Comuni o ad enti locali, o valendosi dei loro uffici. 119. – Le Regioni hanno autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica, che la coordinano con la finanza dello Stato, delle Province e dei Comuni. Alle Regioni sono attribuiti tributi propri e quote di tributi erariali, in relazione ai bisogni delle Regioni per le spese necessarie a adempiere le loro funzioni normali. 27 Per provvedere a scopi determinati, e particolarmente per valorizzare il Mezzogiorno e le Isole, lo Stato assegna per legge a singole Regione contributi speciali. La Regione ha un proprio demanio e patrimonio, secondo le modalità stabilite con legge della Repubblica. 121. – Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente. Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative e regolamentari attribuite alla Regione e altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere. La Giunta regionale è l’organo esecutivo delle Regioni. Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione, promulga le leggi ed i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo centrale. 122. – Il sistema d’elezione, il numero e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri regionali sono stabiliti con legge della Repubblica. Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio regionale e ad una delle Camere del Parlamento o ad un altro Consiglio regionale. Il Consiglio elegge nel suo seno un Presidente e un ufficio di presidenza per i propri lavori. I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. Il Presidente e i membri della Giunta sono eletti dal Consiglio regionale tra i suoi componenti. 123. – Ogni Regione ha uno Statuto il quale, in armonia con la Costituzione e con le leggi della Repubblica, stabilisce le norme relative all’organizzazione interna della Regione. Lo Statuto regola l’esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ed è approvato con legge della Repubblica. 124. – Un commissario del Governo, residente nel capoluogo della Regione, sopraintende alle funzioni amministrative esercitate dallo Stato e le coordina con quelle esercitate dalla Regione. 125. – Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della regione è esercitato, in forma decentrata, da un organo dello Stato, nei modi e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica. La legge può in determinati casi ammettere il controllo di merito, al solo effetto di promuovere, con richiesta motivata, il riesame della deliberazione da parte del Consiglio regionale. Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l’ordinamento stabilito dalla legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione. Il Presidente e gli assessori costituiscono il potere esecutivo locale. AMMINISTRAZIONE GIUNTA sindaco preffeto pubblico ufficio pubblico impiegato funzionario consigliere segretario presidente comune preffetura giunta regionale consiglio assessore consulente 28 ATTI atto amministrativo regolamento provvedimento amministrativo Attività 1 Indicare se le affermazioni seguenti sono vere o false: 1. Si stabiliscono limitazioni al diritto d’iscriversi ai partiti politici per i Magistrati. 2. Le funzioni amministrative d’interesse locale spettano ale Regioni. 3. Le Regioni non hanno un proprio demanio e patrimonio. 4. Il Presidente della Giunta promulga i regolamenti regionali. 5. Il sistema d’elezione e i casi di ineleggibilità dei consiglieri regionali sono stabiliti con i regolamenti regionali. 6. I consiglieri regionali devono rispondere per i voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. 7. Nel sono del Consiglio è eletto un ufficio di presidenza per i propri lavori. Attività 2 Completare le seguenti frasi, inserendo negli spazi vuoti la parola adatta: elegge, regolamenti, assegna, statuto, autonomia, giustizia. Le Regioni hanno ............ finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi. Il Consiglio .............nel suo seno Presidente. Nella Regione sono istituiti organi di ............. amministrativa. Il Presidente promulga le leggi ed i ............regionali. Lo Stato .............. per legge alle Regioni contributi speciali. Ogni Regione ha uno ............ in armonia con la Costituzione e con le leggi della Repubblica. Attività 3 Comporre delle frasi, facendo uso delle parole seguenti: l’amministrazione; i pubblici uffici; delegare; autonomia finanziaria; assicurare; l’attribuzione; responsabilità; stabilire; iscriversi; rispondere; ammettere. Attività 4 Associare ad ogni definizione il termine adeguato: 1. 2. 3. 4. 5. atto con cui si interviene per risolvere una data situazione a. regolamento capacità, autorità di trattare, agire o giudicare b. autonomia facoltà di governarsi con leggi e istituzioni proprie c. demanio l’insieme dei beni immobili di proprietà dello Stato d. legge l’insieme delle norme che presiedono al funzionamento di organi pubblici o privati. e. competenza 6. norma inderogabile che si deve rispettare f. provvedimento 1._ 2._3._4._5._6._ Attività 5 Associare ad ogni verbo la coppia di sinonimi: 29 1. adempiere 2. assegnare 3. dirigere 4. deliberare 5. ammettere 6. promuovere 7. istituire 8. assolvere 1._2._3._4._5._6._7._8._ a. supporre, riconoscere b. liberare, perdonare c. far avanzare, far progredire d. nominare, designare e. compiere, eseguire f. conferire, aggiudicare g. comandare, guidare h. stabilire, disporre Attività 6 Adesso proviamo a risalire al verbo, partendo dai seguenti sostantivi: SOSTANTIVO emanazione legislazione sanzione delegazione esecuzione regolamento obbligo abrogazione VERBO Attività 7 Mettere un * accanto ad ogni affermazione che ritieni corretta: 1. Il Sindaco non svolge funzioni di ufficiale di governo. 2. Il Segretario comunale è addetto a ertificare l’utenticità di vari documenti dell’amministrazione comunale. 3. Il Prefetto rappresenta il Governo e ha competenza in materia di ordine pubblico. 4. La Polizia in assenza di un ordine del giudice non rilascerà copie dei rapporti radatti. 5. Ci si può rivolgere alla Questura per denunciare lo smarrimento dei documenti. 6. Il lavoratore si rivolge alla Questura qualora non riceva dal suo datore di lavoro una retribuzione conforme ai aontratti collettivi. 7. Il Cancelliere autentica copie degli atti giudiziari. 8. L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute. 9. Non è ammessa l’estradizione dello straniero per reati politici. Della proprietà Dei beni immobili e mobili 821. – Distinzione dei beni – Sono beni immobili il suolo, le sorgenti e i casi d’acqua, gli alberi, gli edifici e le altre costruzioni, anche se unite al suolo a scopo transitorio, e in genere tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo. 30 Sono reputati immiobili i mulini, i bagni e gli altri edifici galleggianti quando sono saldamente assicurati alla riva o all’alevo e sono destinati ad esserlo in modo permanente per la loro utilizzazione. Sono mobili tutti gli altri beni. 814. –Energie – Si considerano beni mibili le energie naturali che hanno valore economico. Dei frutti 820. – Frutti naturali e frutti civili – Sono frutti naturali quelli che provengono direttamente dalla cosa, vi concorra o no l’opera dell’uomo, come i prodotti agricoli, la legna, i parti degli animali, i prodotti delle miniere, cave e torbiere. Finchè non avviene la separazione, i frutti formano parte della cosa. Si può tuttavia disporre di loro come di cosa mobile futura. Sono frutti civili quelli che si ritraggono dalla cosa come corrispettivo del godimento che altri n’abbia. Tali sono gli interessi dei capitali, i canoni enfiteutici, le rendite vitalizie e ogni altra rendita, il corrispettivo delle locazioni. 821. – Acquisto dei frutti – I frutti naturali appartengono al proprietario della cosa che li produce, salvo che loro proprietà sia attribuita ad altri. In quest’ultimo caso la proprietà si acquista con la separazione. Chi fa propri i frutti deve, nei limiti del loro valore, rimborsare colui che abbia fatto spese per la produzione e il raccolto. I frutti civili si acquistano giorno per giorno, in ragione della durata del diritto. Disposizioni generali 832. – Contenuto del diritto – Il proprietario ha diritto di godere e dispore delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico. 833. – Atti d’emulazione – Il proprietario non può fare atti i quali non abbiamo altro scopo che quello di nuocere o recare molestia ad altri. 834. – Espropriazione per pubblico interesse – Nessuno può essere privato in tutto o in parte dei beni di sua proprietà, se non per causa di pubblico interesse, legalmente dichiarata, e contro il pagamento di una giusta indennità. Le norme relative all’espropriazione per causa di pubblico interesse sono determinate da leggi speciali. Dei modi di acquisto della proprietà 922. – Modi di acquisto – La proprietà si acquista per occupazione, per invenzione, per accessione, per specificazione, per unione o commistione, per usucapione, per effetto di contratti, per successione a causa di morte e negli altri modi stabiliti dalla legge. Dell’occupazione e dell’invenzione 923. – Cose suscettibili di occupazione – Le cose mobili che non sono proprietà di alcuno si acquistano con l’occupazione. Tali sono le cose abbandonate e gli animali che formano oggetto di cacci o di pesca. Dell’usufrutto 978.- Costituzione 31 L’usufrutto è stabilito dalla legge, o dalla volontà dell’uomo. Può anche acquistarsi per usucapione. 979. – Durata – La durata dell’usufrutto non può eccedere la vita dell’usufruttuario. L’usufrutto costituito a favore di una persona giuridica non può durare più di trenta anni. 980. – Cessione dell’usufrutto – L’usufruttuario può cedere il proprio diritto per un certo tempo o per tutta la sua durata, se ciò non è vietato dal titolo costitutivo. La cessione deve essere notificata al proprietario; finchè non sia stata notificata, l’usufruttuario è solidalmente obbligato con il cessionario verso il proprietario. Dei diritti nascenti dall’usufrutto 981. – Contenuto del diritto di usufrutto – L’usufruttuario ha diritto di godere della cosa, ma deve rispettarne la destinazione economica. Egli può trarre dalla cosa ogni utilità che questa può dare, fermi i limiti stabiliti in questo campo. 995. – Cose consumabili – Se l’usufrutto comprende cose consumabili, l’usofruttuario ha diritto di servirsene e ha l’obbligo di pagarne il valore al termine dell’usufrutto secondo la stima convenuta. Mancando la stima, è in facoltà dell’usufruttuario di pagare le cose secondo il valore che hanno al tempo in cui finisce l’usufrutto o di restituirne altre in eguale qualità e quantità. 996. – Cose deteriorabili – Se l’usufrutto comprende cose che, senza consumarsi in un tratto, si deteriorano a poco, l’usufruttuario ha diritto di servirsene secondo l’uso al quale sono destinate, e alla fine dell’usufrutto è soltantò tenuto a restituirle nello stato in cui si trovano. 1008. – Imposte e altri pesi a carico dell’usufruttario – L’usufruttuario è tenuto per la durata del suo diritto, ai carichi annuali, come le imposte, i canoni, le rendite fondiarie e gli altri pesi che gravano sul reddito. Per l’anno in corso al principio e alla fine dell’usufrutto questi carichi si ripartiscono tra il proprietario e l’usufruttuario in proporzione della durata del rispettivo diritto. GODERE BENEFICIARE DISPORRE SERVIRSI COMPRARE ACQUIRENTE PROPRIETARIO – PROPRIETÀ CEDERE RESTITUIRE RINUNCIARE VENDERE SEQUESTRARE DONAZIONE PRIVARE ESPROPRIARE SPOSSESSARE CONFISCARE ACQUISTARE VENDITORE Attività 1 Indicare se le affermazioni sono vere o false: 1. 2. 3. 4. Le rendite, gli interessi dei capitali sono frutti naturali? Il proprietario ha diritto di godere delle cose entro i limiti stabiliti dalla legge. Il proprietario può disporre delle cose allo scopo di nuocere agli altri. Ognuno può essere privato dei beni della sua proprietà, per causa di pubblico interesse. 5. La durata dell’usufrutto può accedere la vita dell’usufruttuario. 6. L’usufruttuario ha diritto di servirsi delle cose consumabili e di non restituirle. 32 7. L’usufruttuario può trarre della cosa ogni utilità, ma è tenuto a rispettare la sua destinazione iniziale. 8. L’usufrutto è stabilito soltanto dalla volontà dell’uomo. 9. I frutti naturali si acquistano con la separazione. Attività 2 Associare ad ogni parola la sua definizione: 1. ipoteca 2. rivendicazione 3. reddito 4. imposta 5. rendita 6. riscatto 7. ingerenza a. complesso delle entrate monetario e in natura conseguite in un periodo di tempo b. frutto, vantaggio che si ricava da una proprietà o da investimenti c. il pretendere per sè o per altri, ciò che è dovuto d. contribuzione in denaro dovuta allo Stato o ad altri enti pubblici da parte del cittadino in base al reddito e. diritto che attribuisce al creditore il potere di espropiare un bene vincolato a garanzia del suo credito. f. l’immischiarsi negli affari altrui g. liberazione da obblighi assunti con un contratto 33 1. ......... 2. ......... 3. .......... 4. .......... 5. ............. 6. ...........7. ............. Attività 4 Completare le seguenti frasi di modo che siano corrette: Sono beni immobili ............; I frutti naturali appartengono..................; Il proprietario ha diritto ...........; Nessuno può essere privato ...............; I frutti naturali appartengono al ........... della ............ che il produce, salvo che la loro ............. sia attribuita ad altri. Chi fa propri i ........... deve, nei limiti del loro ............, .............. colui che abbia fatto spese per la produzione e il raccolto. I beni che fanno parte del demanio ............. sono .............. e non possono formare oggetto di ............ a favore dei ..........., se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che il riguardano. L’usufruttuario ha diritto di .............; Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico ................; Chi trova una cosa mobile deve restituirla ...................; Il proprietario deve pagare a titolo di premio al ritrovatore ............... Nessuno può essere ............ in tutto o .............. dei beni di sua ..............., se non per causa di ............. interesse, legalmente dichiarata, e contro il ................ di una giusta............... . Attività 5 Provare a formare dei sostantivi e degli aggettivi, partendo dai seguenti verbi, seguendo l’esempio dato: acquistare acquisto acquirente acquistato vendere redigere stipulare eludere udire prorogare esonerare pattuire Attività 6 Sottolineare la parola che non può mai stare insieme al verbo indicato: sciogliere: - un contratto un matrimonio un nodo consegnare: - una lettera un malfattore alla giustizia raggiungere: - un accordo un limite uno scopo concedere: - un termine un perdono consentire: - l’accesso una decisione tentare: - la conciliazione la sorte ripristinare: - la disciplina la libertà 34 la volontà Attivittà 7 Trovare per ogni verbo, il suo sinonimo: disporre cessare espropiare impedire infliggere assegnare rimborsare concedere Delle persone e della famiglia Del matrimonio Della promessa di matrimonio 79. – Effetti – La promessa di matrimonio non obbliga a contrario nè ad eseguire ciò che si fosse convenuto per il caso di non adempimento. 80. Restituzione dei doni – Il promettente può demandare la restituzione dei doni fatti a causa della promessa di matrimonio, se questo non è stato contratto. La domanda non è proponibile dopo un anno dal giorno in cui s’è avuto di celebrare il matrimonio o dal giorno della morte di uno dei promettenti. Delle condizioni necessarie per contrarre matrimonio 84. Étà – I minori di età non possono contrarre matrimonio. Il tribunale, su istanza dell’interessato, accertata la sua maturità psico-fisica e la fondatezza delle ragioni addotte, sentito il Pubblico Ministero, i genitori o il tutore, può con decreto emesso in camera di consiglio ammettere per gravi motivi al matrimonio chi abbia sedici anni. Il decreto è comunicato al Pubblico Ministero, agli sposi, al genitori e al tutore. 85. – Interdizione per infermità di mente – Non può contrarre matrimonio l’interdetto per infermità di mente. Se l’istanza di interdizione è soltanto promossa, il Pubblico Ministero può richiedere che si sospenda la celebrazione del matrimonio; in tal caso la celebrazione non può aver luogo finchè la sentenza che ha pronunziato sull’istanza non sia passata in giudicato. 86. – Libertà di stato – Non può contrarre matrimonio chi è vincolato da un matrimonio precednte. 87. – Parentela, affinità, adozione e affiliazione – Non possono contrarre matrimonio fra loro: 1. gli ascendenti e i discendenti in linea retta, legittimi o naturali, 2. fratelli e de sorelle germani, consanguinei o uterini; 3. lo zio e la nipote, la zia e il nipote; 4. gli affini in linea retta; il divieto sussiste anche nel caso in cui l’affinità deriva dal matrimonio dichiarato nullo o sciolto o per il qual è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili; 5. gli affini in linea collaterale in secondo grado; 6. l’adottante, l’adotto e i suoi discendenti; 7. i figli adottivi della stessa persona; 8. l’adotto e i figli dell’adottante; 9. l’adotto e il coniuge dell’adottante, l’adottante e il coniuge dell’adottato. 35 88. – Delitto – Non posso contrarre matrimonio tra loro le persone delle quali l’una è stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell’altra. Se ebbe luogo soltanto rinvio a giudizio ovvero fu ordinata la cattura, si sospende la celebrazione del matrimonio fino a quando non è pronunziata sentenza di prosiciglimento. Dello scioglimento del matrimonio e della separazione del coniugi 149. – Scioglimento del matrimonio – Il matrimonio si scioglie con la morte di uno dei coniugi e negli altri casi previsti dalla legge. Gli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso, ai sensi dell’art. 82 o dell’art. 83, e regolamente trascritto, cassano alla morte di uno dei coniugi e negli altri casi previsti dalla legge. 150. – Separazione personale – É ammessa la separazione personale dei coniugi. La separazione può essere giudiziale o consensuale. Il diritto di chiedere la separazione giudiziale o l’omologazione di quella consensuale spetta esclusivamente ai coniugi. 151. – Seperazione giudiziale – La separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole. Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio. 155. – Provvedimenti riguardo ai figli – Il Giudice che pronunzia la separazione dichiara a quale dei coniugi i figli sono affidati e adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole, con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa. In particolare il Giudice stabilisce la misura e il modo con cui l’altro coniuge debba contribuire al mantenimento, all’istruzione e all’educazione dei figli, nonchè le modalità di esercizio dei suoi diritti nei rapporti con essi. celibe nubile sposato divorziato marito moglie coniuge vedovo MATRIMONIO unirsi in matrimonio sposarsi contrarre matrimonio sciogliere il matrimonio annulare il matrimonio separarsi divorziare riconciliarsi Non può contrarre matrimonio. - Eccezioni i minorenni - Con autorizzatione del Tribunale per Minori (almeno 16 anni) una persona già sposata – Con divorzio o annullamento dal matrimonio l’interdetto per infermità di mente una persona condannata per omicidio sul coniuge dell’altra tra loro i fratelli e le sorelle tra loro lo zio e la nipote, la zia - Con autorizzazione del Tribunale e il nipote i figli adottivi della stessa persona i prima di 300 giorni dallo scioglimento del precedente matrimonio o dalla morte del precedente coniuge. 36 Attività 1 Decidere se le affermazioni seguenti sono vere o false: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Può contrarre matrimonio chi è vincolato da un matrimonio precedente. Non può contrarre matrimonio l’interdetto per infermità di mente. Il matrimonio si sospende con le morte di uno dei coniugi. La separazione può essere soltanto giudiziale. Non può contrarre matrimonio una persona condannata per furto. Il diritto di chiedere la separazione giudiziale spetta ai coniugi e ai loro figli. La separazione può intervenire quando il comportamento dei coniugi reca grave pregiudizio all’educazione della prole. 8. Dopo la separazione spetta ai figli la decisione rispetto all’affidamento a favore di uno dei genitori. Attività 2 Sottolineare la parola che non può mai stare insieme al verbo indicato: contrarre: - matrimonio rinviare: a giudizio debito una causa separazione la legge recare: - notizia danno giudizio godere: - di stima di valutazione di rendita comparire: - in giudizio in pubblico in privato trattenere: - un diritto un indiziato una ricevuta Attività 3 La parole non sono ben ordinate. Cerchiamo di riordinare le frasi! 1.- essere – che – riconosciuti – essere – legitimatti – non – i figli – possono – possono. 2.- è – alle persone – l’adozione – che – hanno – legittimi - discendenti – non – permessa. 3. – non – essere – adottati – nati – dai – fuori – loro – i figli – genitori – del matrimonio – possono. 4.- data – che – la – l’adozione – i suoi – produce – effetti – dalla – del decreto – pronunzia5. – la potestà – in comune – dei beni – esercenti – l’usufrutto – del fuglio – hanno – i genitori. 6. – di diritto – il matrimonio – con – è – emancipato – il minore. 7. – al momento – nel luogo – del defunto – la succesione – si apre – della morte – dell’ultimo – domicilio. 8. – accettare – si prescrive – anni – di – il diritto – l’eredità – dieci – in. 9. – del coniuge – a favore – la metà – dell’altro – è – del patrimonio – riservata – coniuge. 10. – i figli – al padre – legittimi – e – in parti – ed – uguali – alla madre – naturali – succedono. Attività 4 Associare le seguenti parole, che compaiono nel testo introduttivo, alla spiegazione del loro significato: 37 1. Testamento 2. Decreto 3. Curatela 4. Emancipazione 5. Protutore 6. Mandamento a. assistenza assicurata dalla legge a minorenni o incapaci b. Acquisizione da parte di un minorenne del diritto diritto di agire autonomamente c. persona che agisce al posto del tutore quando si verificano conflitti di interesse tra un minorenne e il suo tutore. d. la parte di territorio sulla quale agisce l’autorità di un pretore e. Disposizione o provvedimento emanato da un’autorità amministrativa o giudiziaria. f. Atto scritto con cui si dispone del proprio patrimonio per quando si sarà cessato di vivere 38 1. …………. 2. …………. 3. …………. 4. ………….. 5. ………… 6. ………….. Attività 5 Lei comincia a fare conoscenze. Le persone sono molto interessate delle sue circonstanze famigliari. Cosa deve dire? 39