fişa disciplinei - Universitatea din Craiova

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
FACULTATEA DE LITERE
CATEDRA DE LIMBI MODERNE
SPECIALIZAREA LIMBA ŞI LITERATURA ITALIANĂ
FIŞA DISCIPLINEI
Denumirea disciplinei
Limba italiană – curs
opţional (Limbaje specializate
(juridic)
III
Semestrul I
Codul
disciplinei
LLE285
Tipul de evaluare finală
V
(E/V)
Regimul disciplinei (Ob, Op, F)
Op Nr. de
2
credite
Total ore din planul de învăţământ
28
Totalul ore studiu
20
(14c+14s) individual
Titularul disciplinei
Titular curs
Titular seminar / lucrări practice
( grad didactic şi ştiinţific,
Lect. univ. dr. Nicoleta Călina Lect. univ. dr. Nicoleta Călina
nume, prenume)
Catedra de specialitate
Catedra de Limbi Moderne, Facultatea de Litere, Universitatea din
Craiova
Anul de studiu
Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ
Total
C
S
LP
28
14
14
Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării)
1. Cunoaştere, înţelegere, explicare şi interpretare:
- cunoaşterea şi înţelegerea adecvată a noţiunilor specifice limbajului juridic;
- explicarea şi interpretarea conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei
Limbaje de specialitate - Limbajul juridic;
- familiarizarea studenţilor cu caracteristicile principalelor limbi si limbaje de
specialitate ale limbii italiene
- însuşirea deprinderilor necesare folosirii corecte a limbajului juridic italian.
2. Instrumental-aplicative
- utilizarea unor metode, tehnici şi instrumente de studiu a limbajului juridic italian
- utilizarea adecvată şi exploatarea didactică a noţiunilor specifice limbajului juridic
Competenţe italian
specifice
- aplicarea corespunzătoare şi transferul metodelor şi tehnicilor elementare specifice
disciplinei
limbajului juridic italian;
- aplicarea creativ-inovativă a instrumentelor de analiză în formularea de soluţii la
probleme tipice din domeniul limbajului juridic italian;
- reflecţia critică şi constructivă în aplicarea aparatului conceptual şi metodologic
specific limbajului juridic italian
1
3. Atitudinale:
- manifestarea unor atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul ştiinţific al
limbajului juridic italian;
- cultivarea unui mediu ştiinţific centrat pe valori, relaţii democratice şi probitate
ştiinţifică;
- valorificarea optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile cu caracter
ştiinţific;
- sensibilizarea studenţilor şi crearea unei situaţii de receptivitate astfel încât aceştia
să participe activ la propria dezvoltare profesională prin asimilarea metodelor şi
tehnicilor specifice limbajului juridic italian.
Conţinutul disciplinei
Tematică curs
Tematică
generală
Bibliografie
obligatorie
selectivă
Tematică seminar / lucrări
practice
Scienze e rami del diritto
Dell’applicazione della legge in
Delle fonti del diritto
generale
Diritti e doveri dei cittadini
I vari rami del diritto
Doveri dei cittadini
Rapporti civili
Ordinamento della Repubblica
Il Parlamento
Le camere
Il Consiglio dei Ministri
Il governo
Il Presidente della Repubblica
Il Presidente della Repubblica
L’Amministrazione
della
Costituzione della Repubblica Italiana
Giustizia Ordinaria
La Giurisdizione
La Magistratura Ordinaria
La Magistratura
Il Pubblico Ministero
La Pubblica Amministrazione
Le Regioni, le Province, i
Delle persone e della famiglia
Comuni
Della proprietà
Del
matrimonio.
Delle
condizioni
necessarie
per
contrarre matrimonio
Dei beni immobili e mobili. Dei
frutti
Gaetano Berruto, Le varietà del repertorio, in Alberto A. Sobrero (a cura di),
Introduzione all’italiano contemporaneo. La variazione e gli usi, Terza
Edizione, Laterza, Roma-Bari, 1997.
Alberto A. Sobrero, Lingue speciali, in Alberto A. Sobrero (a cura di),
Introduzione all’italiano contemporaneo. La variazione e gli usi, Terza
Edizione, Laterza, Roma-Bari, 1997.
Daniela Forapani, Italiano per giuristi, Alma Edizioni, Firenze, 2003.
Stefania Semplici (a cura di), Una lingua in pretura. Il linguaggio del diritto,
Roma, Bonacci Editore, 1996.
Viorica Bălteanu, Linguaggio giuridico, Editura H&G, Timişoara, 2007
La stabilirea notei finale se iau în considerare






Media notelor acordate la seminar / lucrări practice
Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la
activităţi
Notele acordate pentru referate
Notele acordate pentru participarea la cercuri
ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale
Nota acordată la examinarea finală
Alte note
Ponderea exprimată în %
{total = 100%}
10%
10%
35%
0
50%
0
2
Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) :
- cunoaşterea şi explicarea aparatului conceptual-tehnic
fundamental;
- parcurgerea bibliografiei minimale.
Cerinţe maxime de promovare
(pentru nota 10) :
- cunoaşterea şi explicarea aparatului
conceptual-tehnic fundamental;
capacitatea
de
interpretare
caracteristicilor
limbajului
juridic
italian;
aplicarea
creativ-inovatoare
a
noţiunilor teoretice;
- capacitatea de sinteză şi analiză a
conţinutului teoretic al disciplinei;
- capacitatea
de
prezentare
a
bibliografiei de specialitate;
- capacitatea de abordare reflectivă şi
constructivă a conţinutului teoretic al
disciplinei;
- parcurgerea bibliografiei minimale şi a
altor titluri de referinţă din domeniu.
Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului
(completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute)
1. descifrarea şi studiul notiţelor de curs
5
8. pregătire prezentări orale
2
2. studiu după manual, suport de curs
5
9. pregătire examinare finală
10
3. studiul bibliografiei minimale indicate
6
10. consultaţii
2
4. documentare suplimentară în bibliotecă
5
11. documentare pe net
4
5. activitate specifică de pregătire pt. seminar /
5
12. alte activităţi
0
lucrări practice
6. realizare teme de casă, eseuri, referate,
5
13. alte activităţi
0
proiecte, traduceri, portofolii etc.
7. pregătire teste periodice sau parţiale
5
14. alte activităţi
0
Total ore studiu individual (pe semestru) = 20 ore
Data întocmirii: 1.10. 2009
Titular curs: lector univ.dr. Nicoleta Călina
Semnătura:
Titular seminar: lector univ.dr. Nicoleta Călina
Semnătura:
Şef catedră,
Conf. univ. dr. Elena Pîrvu
3
UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
FACULTATEA DE LITERE
CATEDRA DE LIMBI MODERNE
SPECIALIZAREA LIMBA ŞI LITERATURA ITALIANĂ
PROGRAMA ANALITICĂ
Disciplina: Limba italiană – curs opţional (Limbaje specializate (juridic)
A. Locul disciplinei în planul de învăţământ:
Anul
de
studiu
Nr.ore
Anul III
Sem. I
C
S
14 14
Total ore
Sem. II
C S
-
C
14
S
14
Forme
de Nr. credite
verificare
Sem. I Sem. II Sem. I Sem. II
C
2
-
Cod
disciplină
B. Obiectivele disciplinei:
- cunoaşterea şi înţelegerea adecvată a noţiunilor limbajului juridic în limba italiană;
- utilizarea adecvată şi exploatarea didactică a noţiunilor limbajului juridic în limba italiană în
situaţii bine definite;
- explicarea şi interpretarea conţinuturilor teoretice ale disciplinei Limbaje de specialitate - Limbajul
juridic în limba italiană în contexte bine definite;
- explicarea şi interpretarea conţinuturilor practice ale disciplinei Limbaje de specialitate - Limbajul
juridic în limba italiană în contexte bine definite;
- aplicarea corespunzătoare şi transferul metodelor şi tehnicilor elementare specifice limbajului
juridic în limba italiană;
- aplicarea creativ-inovativă a instrumentelor de analiză în formularea de soluţii la probleme tipice
din domeniul limbajului juridic în limba italiană;
- reflecţia critică şi constructivă în asimilarea şi aplicarea aparatului conceptual şi metodologic
specific limbajului juridic în limba italiană;
- manifestarea unor atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul ştiinţific al limbajului juridic
în limba italiană;
- cultivarea unui mediu ştiinţific centrat pe valori, relaţii democratice şi probitate ştiinţifică;
- valorificare optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile cu caracter ştiinţific;
- sensibilizarea studenţilor şi crearea unei situaţii de receptivitate astfel încât aceştia să participe
activ la propria dezvoltare profesională prin asimilarea metodelor şi tehnicilor specifice limbajului
juridic în limba italiană.
C. Metode de predare – învăţare: expozitive - expunerea, demonstraţia didactică (figurativă,
prin intermediul imaginilor audio-vizuale), interogative - conversaţia euristică şi acţionale –
problematizarea.
D. Forme şi metode de evaluare: evaluarea formativă, evaluare formatoare, evaluare dialogată,
evaluarea sumativă.
Ponderea exprimată în % {total =
100%}
Media notelor acordate la seminar / lucrări practice
10% - acesta este un model flexibil!
Notele obţinute la testele periodice sau parţiale
15%
Nota acordată pentru frecvenţa şi participarea activă la 10%
cursuri şi seminarii
Notele acordate pentru temele de casă, referate, eseuri, 15%
La stabilirea notei finale se iau în considerare
4
traduceri, studii de caz, portofolii etc
Nota acordată la examinarea finală
Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) :
- cunoaşterea şi explicarea aparatului conceptual-tehnic
fundamental;
- capacitatea de aplicare a noţiunilor teoretice şi a
abilităţilor practice specifice limbajului juridic în limba
italiană în situaţii tipice, elementare;
- parcurgerea bibliografiei minimale.
50%
Cerinţe maxime de promovare
(pentru nota 10) :
- cunoaşterea şi explicarea aparatului
conceptual-tehnic fundamental;
- capacitatea de aplicare a noţiunilor
teoretice şi a abilităţilor practice
specifice limbajului juridic în limba
italiană în situaţii tipice, elementare;
- capacitatea de interpretare a
fenomenelor caracteristice limbajului
juridic în limba italiană;
- aplicarea
creativ-inovatoare
a
noţiunilor teoretice;
- capacitatea de sinteză şi analiză a
conţinutului teoretic al disciplinei;
- capacitatea de prezentare a
bibliografiei de specialitate;
- capacitatea de abordare reflectivă şi
constructivă a conţinutului teoretic al
disciplinei;
- parcurgerea bibliografiei minimale şi a
altor titluri de referinţă din domeniu.
E. Conţinutul cursului / număr de ore pentru fiecare temă:
Conţinutul cursului
Număr de
fiecare temă
1. Scienze e rami del diritto
2. Delle fonti del diritto
3. Diritti e doveri dei cittadini
4. Doveri dei cittadini
5. Ordinamento della Repubblica
6. Le camere
7. Il governo
8. Il Presidente della Repubblica
9. Costituzione della Repubblica Italiana
10. La Giurisdizione
11. La Magistratura
12. La Pubblica Amministrazione
13. Delle persone e della famiglia
14. Della proprietà
TOTAL
ore
pentru
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
14
F. Conţinutul seminarelor / număr de ore pentru fiecare temă:
Conţinutul cursului
1. Dell’applicazione della legge in generale
2. I vari rami del diritto
3. Rapporti civili
4. Il Parlamento
5. Il Consiglio dei Ministri
6. Il Presidente della Repubblica
Număr de
fiecare temă
ore
pentru
1
1
1
1
1
1
5
7. L’Amministrazione della Giustizia Ordinaria
8. La Magistratura Ordinaria
9. Il Pubblico Ministero
10. Le Regioni, le Province, i Comuni
11. Del matrimonio
12. Delle condizioni necessarie per contrarre matrimonio
13. Dei beni immobili e mobili
14. Dei frutti
TOTAL
1
1
1
1
1
1
1
1
14
G. Bibliografie de elaborare a cursului
Gaetano Berruto, Le varietà del repertorio, in Alberto A. Sobrero (a cura di), Introduzione
all’italiano contemporaneo. La variazione e gli usi, Terza Edizione, Laterza, Roma-Bari, 1997.
Alberto A. Sobrero, Lingue speciali, in Alberto A. Sobrero (a cura di), Introduzione all’italiano
contemporaneo. La variazione e gli usi, Terza Edizione, Laterza, Roma-Bari, 1997.
Daniela Forapani, Italiano per giuristi, Alma Edizioni, Firenze, 2003.
Stefania Semplici (a cura di), Una lingua in pretura. Il linguaggio del diritto, Roma, Bonacci
Editore, 1996.
Viorica Bălteanu, Linguaggio giuridico, Editura H&G, Timişoara, 2007
H. Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi
Viorica Bălteanu, Linguaggio giuridico, Editura H&G, Timişoara, 2007
Data întocmirii: 1.10.2009
Titular curs: lect. dr. Nicoleta Călina
Semnătura:
Titular seminar: lect. dr. Nicoleta Călina
Semnătura:
Şef catedră,
Conf. univ. dr. Elena Pîrvu
6
Scienze e rami del diritto. Delle fonti del diritto
1. Indicazione delle fonti
Sono fonti del diritto:
a) le leggi;
b) i regolamenti
c) le norme corporative
d) gli usi
Le leggi
La formazione delle leggi e l’emanazione degli atti del Governo aventi forza di Legge
sono disciplinate da leggi di carattere costituzionale.
I regolamenti
Il potere regolamentare del Governo è disciplinato da leggi di carattere costituzionale.
Il potere regolamentare di altre autorità è esercitato nei limiti delle rispettive competenze,
in conformità alle leggi particolari.
I limiti della disciplina regolamentare I regolamenti non possono contenere norme contrarie alle disposizioni delle leggi.
Le norme corporative Sono norme corporative le ordinanze corporative, gli accordi economici collettivi, i
contratti collettivi di lavoro e le sentenze della magistratura del lavoro nelle controversie
collettive.
Gli usi
Nelle materie regolate dalle leggi e dai regolamenti gli usi hanno efficacia solo in
quanto da essi richiamati.
Raccolte di usi Gli usi pubblicati nelle raccolte ufficiali degli enti e degli organi a ciò autorizzati si
presumono esistenti fino a prova contraria.
Dell’applicazione della legge in generale
Inizio dell'obbligatorietà delle leggi e dei regolamenti Le leggi e i regolamenti divengono obbligatori nel decimoquinto giorno successivo a quello
della loro pubblicazione, salvo che non sia altrimenti disposto.
Efficacia della legge nel tempo La legge dispone solo per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo. I contratti collettivi di
lavoro possono stabilire per la loro efficacia una data anteriore alla pubblicazione, purché
non preceda quella della stipulazione.
Interpretazione della legge Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal
significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del
legislatore.
Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo
alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora
dubbio, si decide secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato.
Applicazione delle leggi penali ed eccezionali 7
Le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si
applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati.
Abrogazione delle leggi
Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori, per dichiarazione espressa del
legislatore, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché la nuova
legge regola l’intera materia già regolata dalla legge anteriore.
Codice Ci vile
LEGGE
LEGGE
legiferare
LEGISLATORE
EMANAZIONE
emanare
LEGISLAZIONE
DECADERE
decadimento
ABROGAZIONE
abrogare
RATIFICARE
ratifica
DEROGA
derogare
CESSAZIONE
cessare
STIPULAZIONE
stipulare
norma atto
decreto
precetto
direttiva
disegno di legge
PROMULGAZIONE
promulgare
legislatura
disposizione
regola
A t t i vi t à 1
VE RO
FAL S O
1 . La legge ordinaria non può mai modificare la Costituzione.
2. Il contenuto di una legge ordinaria non può essere in contrasto con le norme
costituzionali.
3. Gli usi non possono, né derogare alle leggi, né modificarle.
4. I regolamenti emessi dalle autorità amministrative dello Stato non sono fonti del
diritto.
5. L'ordinamento giuridico principale è lo Stato.
6. La Costituzione, detta anche Carta della Repubblica, è la principale fonte del
diritto.
7. Il diritto pubblico regola i rapporti tra gli enti pubblici e privati.
8. Nessuna delle fonti del diritto può prevedere disposizioni in contrasto con la
Costituzione.
Attività 2
Scegliere, tra i tre termini che seguono ogni parola, il sinonimo di ognuno:
a. regola:
norma
formula
disciplina
b. consenso:
accordo
permesso
piacere
c. disposizione:
fede
comando
sistemazione
d. diritto:
obbligo
possibilità
divieto
e. ramo:
campo
branca
ambito
f. caso:
situazione
sorte
circostanza
g. uso:
consuetudine usanza
regola
h. regolare:
contenere
agire
disciplinare
8
Attività 3
Tradurre in romeno le seguenti definizioni dei rami del diritto specificando le analogie o le
differenze che esistono tra i due sistemi di diritto: quello italiano e quello romeno.
Definizioni dei vari rami del diritto
Costituzionale, diritto - disciplina giuridica che studia principi fondamentali
dell'ordinamento giuridico, le fonti del diritto, la struttura e le funzioni degli organi dello
Stato, rapporti fra State e gli enti pubblici.
Amministrativo, diritto - branca del diritto pubblico che c o n c e r n e i m o d i e l e
f o r m e s e c o n d o c u i l a p u b b l i c a amministrazione si organizza.
Penale, diritto - complesso delle norme giuridiche che p r e v e d o n o i
f a t t i i l l e c i t i ( r e a t i ) , p e r i q u a l i s o n o p r e v i s t e conseguenze penali
(pene e misure di sicurezza).
Processuale civile, diritto - ramo del diritto pubblico che regola lo svolgimento
del processo civile.
Processuale penale, diritto - ramo del diritto pubblico che regola lo svolgimento
dei processi penali costituito dal complesso delle norme giuridiche per l’accertamento del
reato.
Civile, diritto - branca del diritto riguardante tutti i rapporti giuridici che si
istituisco tra privati, ad eccezione delle operazioni economiche attinenti al
commercio, all 'i ndustria e alle attività professionali che costituiscono oggetto del
diritto commerciale.
Commerciale, diritto -branca del diritto privato che disciplina i rap p ort i t r a
i m p re s e co m m er ci al i , i nd ust ri al i , b an c a ri e, e qu el l i ch e si i nst au r an o t r a
l e stesse imprese e gli utenti.
Lavoro, diritto del - branca del diritto di formazione recente. Esso costituisce una
conseguenza della rivoluzione industriale che ha determinato la creazione di una nuova
classe sociale: il proletariato. Nell'ambito del diritto del lavoro si opera,
generalmente, una tripartizione in legislazione sociale, diritto sindacale e norme sul
contratto di lavoro.
Vedi La Nuova Enciclopedia del Diritto e dell'Economia, Milano, Garzanti, 1989.
Diritto - definizione: Scienza che studia le leggi e la loro applicazione
Principali divisioni del diritto in
– pubblico
– privato
Rami del diritto pubblico - costituzionale
- amministrativo
- penale
- processuale penale
- processuale civile
Rami del diritto privato - diritto civile
- diritto commerciale
- diritto del lavoro
Attività 4
Associare a ogni parola la definizione adeguata:
1. Diritto
a) la reazione prevista dall'ordinamento in caso di
9
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Giurisprudenza
ordinamento giuridico
norma giuridica
legge
dottrina
sanzione
diritto privato
diritto pubblico
violazione delle norme
b) insieme delle norme giuridiche
c) l'insieme delle pronunce dei tribunali e, in generale,
degli organi giurisdizionali
d) insieme di regole dirette a disciplinare la vita
organizzata della comunità
e) insieme delle regole che disciplinano i rapporti
giuridici tra soggetti privati
f) le norme giuridiche emanate da un preciso organo
dello Stato, ossia il Parlamento
g) il complesso delle opinioni elaborate dai giuristi
h) l’insieme delle regole che disciplina l’attività
dello Stato e degli enti pubblici
i) tutte le regole dell’ordinamento giuridico
Attività 5
Usare i prefissi adatti per formare i contrari delle parole elencate
Parola
violabile
onesto
distinto
uguaglianza
divisibile
politico
apparire
consenso
convenire
dipendenza
Contrario
Attività 6
Completare le frasi che seguono inserendo queste parole: confessioni, svolgere,
l’adempimento, scelta, sovrani, inviolabili, garantisce, sociale, indipendenti, funzione.
La Repubblica riconosce e ….... i diritti …..... dell’uomo, richiede ….... dei doveri
inderogabili di solidarietà politica, economica e …..... .
Ogni cittadino ha il diritto di ….... secondo le proprie possibilità e la propria ...........…,
un’attività o una …........ , che concorra al progresso materiale e spirituale della società.
Lo Stato e la Chiesa sono, ciascuno nel proprio ordine …....... , e …......... .
Tutte le .........… religiose sono egualmente libere davanti alla legge.
Attività 7
Adesso dai seguenti verbi proviamo a risalire ai nomi:
Verbo
Prevenire
Nome
10
Pretendere
Integrare
Abolire
Risarcire
Scadere
Pregiudicare
Ratificare
Attività 8
Le fonti del diritto sono gli atti o i fatti da cui “scaturisce” il diritto. L’elenco delle fonti
del diritto è stabilito dalle norme costituzionali. Indicare quali sono le fonti del diritto_
- Carta Costituzionale
- regolamento interno di una società
- decreti legge
- la dottrina
- leggi ordinarie
- leggi regionali
- le sentenze
- la prassi
- regolamenti
- usi
- consuetudini contrarie alle leggi
- leggi costituzionali
Unità 2
Diritti e doveri dei cittadini
Rapporti civili
La loro limitazione può avvenire soltanto per atto dell'autoritA giudiziaria con le
garanzie stabilite dalla legge.
13. - La libertà personale è inviolabile Non è ammessa forma alcuna di detenzione, d'ispezione o perquisizione personale, ne
qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità
giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. In casi eccezionali di necessità ed
urgenza, indicate tassativa dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare
provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità
giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono
revocati e restano privi di ogni effetto.
É punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restriyioni
di libertà.
La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.
14. Il domicilio è inviolabile Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizione o sequestri se non nei casi e modi
stabilite dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.
Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e d'incolumità pubblica
o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.
15.
La libertà e la segretezza della corrispondenza e d'ogni altra forma di
11
comunicazione sono inviolabili.
La loro limitazione può avvenire soltanto per atto dell’autorità giudiziaria con le
garanzie stabilite dalla legge.
16. - La libertà di spostamento è garantita Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del
territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di
sanità e sicurezza.
Nessuna restrizione può essere determinate da ragioni politiche.
Ogni cittadino e libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo
obblighi di legge è punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sono
sottoposte a restrizione di libertà.
17. - I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senza armi per le riunioni
anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preaviso. Delle riunioni in luogo pubblico
deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati
motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.
18. I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini
che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.
Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono anche indirettamente,
scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.
19. Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiose in qualsiasi
forma, individuali o associate, di fame propaganda e di esercitame in privato o in pubblico il
culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.
19.
Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione o
istituzione non possono essere cause di speciali limitazioni legislative, ne di speciali gravami
fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma d'attività.
20.
- Tutti hanno diritto di manifestare liberamente it proprio pensiero con la
parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel
caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di
violazione delle norme che la legge stessa prescriva per indicazione dei responsabili.
In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento
dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali
di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore,
fare denuncia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore
successive, il sequestro s'intende revocato e privo d'ogni effetto.
La legge può stabilire, con norme di carattere generate, che siano resi noti i mezzi di
finanziamento della stampa periodica.
Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni
contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e
reprimere le violazioni.
22. - Nessuno può essere privato per motivi politici, della capacità giuridica, della
cittadinanza, del nome.
23. - Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base
alla legge.
24. - Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi
legittimi.
La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.
Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi
davanti ad ogni giurisdizione.
27. - La responsabilità penale è personale L'imputato non è considerate colpevole sino alla condanna definitiva.
12
Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso d'umanità e
devono tendere alla rieducazione del condannato.
Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di
guerra.
28. I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente
responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in
violazione di diritti. In tali casi, la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti
pubblici.
C ost i t uzi one del l a Repubbl i ca It al i ana
Di ri t t o/ aut orit à
L i bert à
ESERCITARE
LIBERARE
AVERE IL DIRITTO
DARE LA LIBERTà
DIFENDERE
METTERE IN LIBERTA
VIOLARE
LIBERAZIONE
INFRANGERE
PRIGIONIA
LIMITAZIONE
LIMITARE
SEQUESTRARE
RESTRINGERE
INTERDIRE
INTERVENIRE
DIMINUIRE
VIOLARE
INFRANGERE
RIDURRE
TRASGREDIRE
PROIBIRE
Attività 1
Indicare se le affermazioni che seguono sono vere o false:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Nessuno può limitare la nostra liberta.
La responsabilità penale è personale.
L'imputato è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.
E ammessa la pena di morte nei casi previsti dalle leggi militari.
Non è punita ogni violenza fisica e morale sulle persone.
La stampa asoggetta ad autorizzazioni o censure.
Ogni restrizione può essere determinata da ragioni politiche.
Non è ammessa forma alcuna di detenzione, d’ispezione o perquisizione personale, se
non nei casi e i modi previsti dalla legge.
Attività 2
Completare le frasi che seguono, inserendo questi nomi: difesa, giudizio,
privato, punito, giudiyiari, carcerayione, inviolabile, segretezza, comunicazione,
penale, colpevole, definitiva.
La libertà personale è … . La libertà e la … della corrispondenza e di ogni altra
forma di … sono inviolabili. Tutti possono agire in … pur la tutela dei propri diritti e
interessi leggitimi. ropidtelgm
Nessuno può essere … se non in forza di una legge che
sia entrata in vigore
prima del fatto commesso.
La … è diritto inviolabile in ogni stato. La legge determina le condizioni e i
modi per la riparazione degli errori …. .
Nessuno può essere … per motivi politici, della capacità giuridica, della
cittadinanza, del nome.
13
La legge stabilisce i limiti massimi della … .preventiva. La responsabilità
… è personale.
L'imputato non è considerato … sino alla condanna … .
Attività 3
Rilevare la parola che non può mai stare insiemeal verbo indicato
Esercitare – il diritto
l’autorità
l’esempio
Eseguire – un ordine
un lavoro
il fallimento
Violare – una legge
i patti
la menzogna
Proibire
il domicilio
una cosa
il fumo
Incarcerare – un ladro
un incarico
una persona
Assumere – una carica
la responsabilità
la detenzione
Attività 4
Indicare il sinonimo dei seguenti verbi:
convalidare
privare
sequestrare
revocare
restringere
associarsi
proibire
Attività 5
Scrivere accanto a ogni parola del linguaggio giuridico l’espressione corrispondente nel
linguaggio comune:
Linguaggio giuridico
risoluzione
presunzione
Linguaggio comune
14
prescrivere
statuire
ledere
censura
giudizio
vigente
Attività 6
Indicare il contrario delle seguenti parole
luogo pubblico
innocente
inviolabile
condannare
difendere
soggiornare
vietare
Ordinamento della Repubblica
Il Parlamento
Le Camere
- Il Parlamento Italiano si compone della Camera dei Deputati e del
Senato della Repubblica.
56.
- La Camera dei Deputati è eletta a suffragio universale e diretto.
Il numero dei Deputati e di seicentotrenta.
Sono eleggibili a Deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni abbiano
compiuto i venticinque anni d'età.
57.
- Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale. Il numero dei
Senatori elettivi e di trecentoquindici.
Nessuna Regione può avere un numero di Senatori inferiori a sette.
58. I Senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno
superato il venticinquesimo anno d'età.
Sono eleggibili a Senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno di
vita.
59.
È Senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente
della Repubblica.
Il Presidente della Repubblica può nominare Senatori a vita cinque cittadini
che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico
e letterario.
60. - La Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque
anni.
68. - I membri del Parlamento non possono essere perseguiti per le
opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
55.
15
Senza autorizzazione della Camera alla quale non appartiene, n ess un
m em br o de l P a rl am e nt o pu ò es se r e sot t o post o
procedimento penale; ne può essere arrestato, o altrimenti privato della libertà
personale o sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, salvo che sia colto nell'atto di
commettere un delitto per il quale è obbligatorio il mandate o l'ordine di cattura.
70. - La funzione legislativa ò esercitata collettivamente dalle due Camere.
71. - L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere
ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da Legge costituzionale questa facoltà .
Il popolo esercita l’iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno
cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.
72. - Ogni disegno di legge, presentato ad Una Camera e, secondo le norme del suo
regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa che
approva l'articolo per articolo con votazione finale.
73. - Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese
dall'approvazione.
Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne
dichiarano l’urgenza, la legge e promulgate nel termine da essa stabilito.
77. - Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che
abbiano valore di legge ordinaria. I decreti perdono efficacia sin dall'inizio se non sono
convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia
regolare con leggi i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.
Il Governo
Il Consiglio di Ministri
92. Il Governo della Repubblica Italiana è composto del Presidente del Consiglio e dei
ministri che costituiscono insieme il Consiglio dei Ministri.
Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e, su
proposta di questo, i ministri.
94. Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.
Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per
appello nominale.
Entro dieci giorni dalla sua formazione, il governo si presenta alle Camere per ottenere
la fiducia.
Il voto contrario di una o d’entrambe le Camere su una proposta del Governo non
importa obbligo di dimissioni.
Quando in casi straordinari di necessità e d’urgenza, il Governo adotta, sotto la sua
responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli
per la conversione alle Camere che anche se sciolte, sono appositamente
convocate e si riuniscono entro cinque giorni.
96. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri, anche se cessati dalla
carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla
giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera
dei Deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.
Costituzione della Repubblica Italiana
Il Parlamento
Camera dei Deputati
riunire le Camere
sciogliere le Camere
Deputato
Il Governo
La seduta
deliberazione
approvazione
delegazione
16
Senatore
Eleggere
eleggibile
elettore
elezione
ineleggibilità
dibattimento
Presidente
Ufficio del Presidente
carica
settennato
Attività 1
Decidere se le seguenti affermazioni sono vere o false:
È senatore a vita l'ex Presidente della Repubblica.
La funzione legislativa è esercitata dal Presidente.
I Senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dai Deputati.
Il Presidente può nominare senatori a vita.
Il Governo può emanare decreti che abbiano valore di legge.
I membri del Parlamento possono essere perseguitati per i voti dati nell'esercizio delle
loro funzioni.
7. Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei
Ministri.
8. Quando il Governo adotta provvedimenti provvisori con forza di legge deve
presentargli alle Camere.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Attività 2
Associare a ogni verbo la definizione adeguata:
1. indire
a) rimettere al giudizio di altri una questione controversa
2. prorogare
b) pubblicare solennemente e rendere così esecutivo
3.giudicare
c) ordinare pubblicamente
4. esercitare
d) rinviare nel tempo una scadenza
5.perseguire
e) assolvere o condannare un imputato
6. deferire
f) usare, far valere
7. promulgare
g) approvare, convalidare
8. ratificare
h) ricercare chi si suppone abbia violato la legge per sottoporlo a
processo.
Attività 3
Aggiungere, dopo ogni singolo verbo una parola che precisi meglio il senso del
medesimo:
-divulgare ...............
- prevedere ...............
- decretare ..............
- proporre ...............
- camminare .................
- proclamare ....................
- compilare .....................
- suggerire .....................
17
- inoltrare ..................... .
- insinuare ................... ..
- spiare ..........................
- rilasciare .....................
- abrogare ................. ....
- legiferare.... .................
- ipotecare .....................
- infliggere.....................
- provare ...................
Ad esempio: divulgare un segreto.
Attività 5
Indicare il sinonimo dei seguenti verbi:
aprovare
abolire
redigere
decretare
sussistere
risarcire
statuire
Attività 7
Adesso proviamo a risalire al verbo, partendo dai seguenti sostantivi:
SOSTANTIVO
la stipulazione
acquisto
la risoluzione
la controprestazione
il processo
la carica
la difesa
il mandato
VERBO
Attività 8
Tradurre in romeno il seguente articolo apparso sul “Trentino” 24 maggio, 2002
L'Ulivo condanna la Bossi-Fini "Legge immorale e
criminogena"
Trento. “Immorale, illogica, incostituzionale e criminogena". L'Ulivo trentino
boccia la nuova legge sull'immigrazione in discussione al Parlamento. Ne hanno parlato
ieri mattina i deputati Luigi Olivieri, Giovanni Kessler, Marco Boato, Giuseppe Detomas
ed il senatore Renzo Michelini.
I quattro aggettivi sono stati usati da Kessler che ha parlato di legge "immorale"
perché "considera gli immigranti solo forza lavoro, senza diritti e con poca possibilità di
18
ricongiungimento familiare", "incostituzionale" perché prevede l’espulsione immediata
dei clandestine senza garantire loro il diritto alla difesa e consentendo il ricorso al giudice
solo dopo l’espulsione", "illogica" perché "carica l’autorità giudiziaria di procedure
complesse anziché snellire i procedimenti", "criminogena" perché "rendendo quasi
impossibile l’ingresso regolare degli immigranti, li spinge alla clandestinità e li rende
esche per la criminalità." Boato e Michellini hanno spiegato la battaglia portata avanti
dall'Ulivo in commissione affari costituzionali rispettivamente alla Camera e al
Senato: "La legge Bossi – Fini avrà un effetto boomerang di aumentare la clandestinità
e l’irregolarità e quindi la criminalità.
L’errore sta nel contrapporre la legittima esigenza di solidarietà. La legge,
secondo Boato, introduce una drastica chiusura dei canali d'ingresso regolare, una
tendenza verso la precarizzazione del soggiorno, una disciplina delle espulsioni che si
caratterizza per incostituzionalità, un irrigidimento della normativa penale, uno
svuotamento del diritto d'asilo. Michelini ha ricordato che è stato bocciato un
emendamento dell'Ulivo teso a riconoscere alle Regioni la disciplina sui contingenti di
lavoratori stagionali da ammettere. Ed ha deprecato che i minori senza famiglia
provenienti da paesi dell'Est presenti in Italia e anche in Trentino, sui quali la Provincia
aveva investito in progetti di formazione per un inserimento lavorativo e sociale, siano
stati espulsi.
Vedi CHIARA BERT, Trentino, 24 maggio 2002, p. 17.
Il Presidente della Repubblica
Il Presidente della Repubblica
13. – Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei
suoi membri.
All’elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale
in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d’Aosta ha un solo
delegato.
L’elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a
maggioranza di due terzi dell’assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la
maggioranza assoluta.
84. – Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia
compiuto i cinquanta anni d’età e goda dei diritti civili e politici.
L’ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.
L’assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.
85. – Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.
Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei Deputati
convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo
Presidente della Repubblica.
Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cassazione, l’elezione
ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono
prorogati i poteri del Presidente in carica.
86. – Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa
adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.
I caso d’impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della
Repubblica, il Presidente della Camera dei Deputati indice l’elezione del nuovo Presidente
della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono
sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cassazione.
19
87. – Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e reppresenta l’unità
nazionale.
Può inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge d’iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare, nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i tratti internazionali, previsa,
quando occorra, l’autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio Supremo di Difesa, costituito
secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio Superiore della Magistratura.
Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.
88. – Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le
Camere o anche una sola.
Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato.
89. – Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato
dai Ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.
Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati
anche dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
90. – Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell’
esercizio delle funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.
In tali casi è messo in stato d’accusa dal Parlamento in seduta comune, a
maggioranza assoluta dei suoi membri.
91. – Il Presidente della Repubblica, prima di assumare le sue funzioni, presta
giuramento di fedeltà alla Repubblica e d’osservanza della Costituzione dinanzi al
Parlamento in seduta comune.
94. – Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con
messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.
Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.
Costituzione della Repubblica Italiana
ELEGGERE
ELEGGERE
NOMINARE
SCIEGLIERE
ACCREDITARE
CONVOCARE
RIUNIRE
INDIRE
RATIFICARE
SCIOGLIERE
IMPEDIRE
SCIOGLIERE
MANCARE
CONFERIRE
PROMULGARE
EMANARE
DELIBERARE
APROVARE
Attività 1
Decidiamo se le seguenti affermazioni sono vere o false:
1. L’ufficio di Presidente della Repubblica è compatibile con qualsiasi altra carica.
2. Il Presidente della Repubblica è eletto per otto anni.
20
3. Quando il Presidente della Reppubblica manca, le sue funzioni sono esercitate dal
Presidente dal Senato.
4. In caso di dimissioni del Presidente della Repubblica il Presidente della Camera dei
Deputati indice l’elezioni del nuovo Presidente della Repubblica.
5. Il Presidente della Camera dei Deputati può concedere grazia e commutare le pene.
6. Negli ultimi sei mesi del suo mandato, il Presidente della Repubblica non può
sciogliere le Camere.
7. Nessun atto del Presidente della Repubblica che non è controfirmato dai ministri
proponenti, non è valido.
Attività 2
Le seguenti parole compaiono nel testo introduttivo. Associare ogni parola alla spiegazione
del suo significato:
1. membro
a. dirigere con la funzione di presidente
2. presiedere
b. incarico di agire per conto di altri
3. scioglimento c. approvazione definitiva di una decisione adottata
provvizoriamente
4. cittadino
d. ufficio, dignità pubblica
5. mandato
e. ogni persona che fa parte di uno Stato
6. carica
f. cessazione di un’unione, di un accordo
7. ratifica
g. ciascuna delle persone che formano un gruppo
1. ... 2. ... 3. ... 4. ... 5. ... 6. ... 7. ...
Attività 3
Rispondiamo alle seguenti domande argomentando la risposta:
-
Ogni cittadino può essere eletto Presidente della Repubblica?
Chi nomina i funzionari dello Stato?
Il Presidente della Repubblica può sciogliere le Camere?
Quali atti sono validi se non sono controfirmati dai Ministri?
Presiedere il Consiglio Superiore della Magistratura è l’ obbligo del Presidente o
no?
Attività 4
Adesso proviamo ad indicare i sostantivi corrispondenti ai seguenti verbi:
VERBO
SOSTANTIVO
candidare
scrutinare
eleggere
esercitare
approvare
ratificare
promulgare
21
provvedere
sciogliere
Attività 5
Il seguente testo non è completo. Inserire negli spazi vuoti le parole che mancano:
Il Presidente della Repubblica
Il Presidente della Repubblica è eletto dal ........... in ........ comune dei suoi membri.
Alle elezioni partecipano tre ......... per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo
che sia assicurata la ........... delle minoranze.
L’ elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per .......... segreto a
maggioranza di due terzi dell’ .............. .
Può essere ............ Presidente della Repubblica ogni ............ che abbia compiuto i
cinquanta di età e goda dei diritti ............... e ............. .
Attività 6
Formare il femminile delle seguenti voci:
avvocato
deputato
senatore
convenuta
direttore
convenuto
intervenuto
......................
......................
......................
Ad esempio: difensore – difenditrice
poeta - poetessa
convenuto –
......................
.......................
........................
La Giurisdizione
La giurisdizione è una delle tre funzioni fondamentali dello Stato democratico,
insieme alla funzione legislativa e alla funzione di governo e persegue il fine di dare
applicazione concreta alle norme dell’ordinamento giuridico.
Il sistema giudiziario italiano ripatrisce la funzione giurisdizionale tra più ordini
distinti: la giurisdizione ordinaria e le giurisdizioni speciali.
La giurisdizione ordinaria è esercitata dai magistrati ordinari, istituiti e regolati
secondo le norme sull’ordinamento giudiziario, per il settore civile e penale, con la sola
esclusione delle materie riservate alla giurisdizione dei giudici speciali.
Le altre giurisdizioni riconosciute dall’ ordinamento sono:
1. la giurisdizione amministrativa, esercitata dai Tribunali Amministrativi Regionali (T
.A. R) e dal Consiglio di Stato nelle controversie contro la Pubblica
Amministrazione;
2. la giurisdizione contabile, esercitata dalla Corte dei Conti nelle materie di
contabilità pubblica;
3. la giurisdizione militare, esercitata dai Tribunali Militari, dalle Corti Militari d’
Appello e dai Tribunali Militari di Sorveglianza, limitatamente ai reati militari
commessi da appartenenti alle Forze Armate;
4. la giurisdizione tributaria, esercitata dalle Commissioni tributarie provinciali e dalle
Commissioni tributarie regionali in materia d’ imposte.
22
Gli organi ai quali è affidata l’ amministrazione della giustizia ordinaria, civile e penale,
sono:
- Giudice di Pace
- Tribunale
- Tribunale di Sorveglianza
- Tribunale per i Minori
- Corte d’Appello
- Corte di Cassazione
Vi sono poi alcune figure particolari: la Corte d’Assise – composta di 2 Giudici
togati e 6 Giudici popolari, competente per i reati di maggiore gravità – il Tribunale
Regionale delle Acque Pubbliche ed il Tribunale Superiore delle acque Pubbliche –
competenti per le controversie in materia di demanio idrico.
Il Pubblico Ministero è un organo dello Stato istituito presso la Corte di Cassazione
(Procura Generale), le Corti d’ Appello (Procure Generali), i Tribunali Ordinari e per i
Minori (Procure della Repubblica).
Presso ogni ufficio del Pubblico Ministero dei Tribunali posti nei capoluoghi di
distreiio vi sono le Direzioni Distrettuali Antimafia, formate da Magistrati specializzati
nelle investigazioni riguardanti la criminalità organizzata. Nell’ ambito della Procura
generale presso la Corte di Cassazione è stata collocata la Direzione Nazionale
Antimafia, che coordina le indagini svolte dalle Direzioni Distrettuali.
Gli uffici del Pubblico Ministero sono ricoperti da Magistrati che appartengono all’
ordine giudiziario, i quali esercitano le loro funzioni sotto la vigilanza del Ministro della
Giustizia. Loro compito è quello di curare l’ osservanza delle leggi, la pronta e regolare
amministrazione della giustizia, promuovere la repressione dei reati (sono titolari dell’
esercizio dell’ azione penale) e l’ applicazione delle misure di sicurezza.
Secondo l’art. 104 della Costituzione “la Magistratura costituisce un ordine
autonomo e independente da ogni altro potere”. Questa autonomia istituzionale è
garantita dal Consiglio Superiore della Magistratura, organo autonomo preseduto dal
Presidente della Repubblica e composto di 2 membri di diritto ( Presidente della Corte
di Cassazione e Procuratore Generale presso la Cassazione) e da 30 membri elettivi (20
dei quali eletti dai Magistrati nell’ambito degli appartenenti alla categoria e 10 eletti dal
Parlamento tra Professori universitari in materie giuridiche e Avvocati).
L’ Amministrazione della Giustizia ordinaria
É questa una delle funzioni più importanti, che lo Stato mette al servizio dei
cittadini.
La funzione gurisdizionale è svolta dai Magistrati, i quali operano negli uffici
giudiziari dislocati nel terittorio; il CSM impartisce direttive ai Capi degli uffici per la
composizione degli stessi in ambito distrettuale e la ripartizione fra essi dei Magistrati.
La funzione amministrativa correlata a quella giurisdizionale è svolta dal Ministro
della Giustizia, che si avvale della struttura centrale con sede in Roma e degli uffici
periferici posti presso gli uffici giudiziari.
Negli uffici periferici, il personale amministrativo – sotto la direzione del Capo
dell’ufficio e del dirigente ad esso preposto – svolge, sia compiti di supporto all’attività
giudiziaria (documentazione processuale, pubblicazione degli atti del giudice,
esecuzione dei provvedimenti giudiziali), che propriamente amministrativi (gestione del
personale, del bilancio).
23
Nazioni prese dal sito del Ministero della Giustizia, www.giustizia.it
La Magistratura
La Magistratura Ordinaria
La Costituzione non disciplina direttamente l’organizzazione della
Magistratura Ordinaria, ma stabilisce che essa debba essere regolata per legge (riserva
di legge) (art. 108 c.1). Secondo la legislazione attuale l’ordinamento giudiziario è
formato dai seguenti organi.
a. Il Giudice di Pace è un giudice singolo di tipo onorario; giudica in materia civile
(sulle cause di minor valore) e penale (per i reati di minore gravità). É nominato tra i
laureati in giurisprudenza che abbiano superato i 50 anni di età e dura in carica 4
anni. Ha sede nei maggiori comuni della provincia. Il Giudice di Pace è stato
introdotto da una legge del 1991, in sostituzione del Giudice conciliatore; è entrato
in funzione nel 1995 per i processi civili; non è ancora in funzione per i processi
penali.
b. Il Pretore è un Giudice singolo, di carriera; giudica in primo grado, sia in materia
civile, che penale. É presente nei maggiori comuni di ogni provincia; la sua
competenza abbraccia la una circoscrizione territoriale che è formata da più comuni.
c. Il Tribunale è un collegio formato da 3 Giudici di carriera; giudica, sia in materia
civile, che penale. La sua circoscrizione (detta circondario) comprende il territorio
della provincia e talvolta solo una parte di esso. In ogni capoluogo di regione, il
Tribunale ha una sezione specializzata, il Tribunale per i Minori, presso cui si
svolgono i processi penali a carico dei minori di anni 18 e alcuni processi civili che
riguardano i minori. Esso è composto da 2 Giudici ordinari e da due esperti (un
uomo e una donna) in scienze pedagogiche.
d. La Corte d’Appello è un collegio formato da 3 giudici di carriera ed è
esclusivamente Giudice di secondo grado, sia in materia penale, che civile. Vi è una
Corte d’Appello in ogni capoluogo di regione ed in alcune altre città importanti, la
cui circoscrizione, (detta distretto), comprende, di regola, il territorio della regione.
e. La Corte d’Assise è un collegio formato da 2 Giudici di carriera e da 6 Giudici
popolari, scelti per sorteggio tra i cittadini che abbiano la licenza media. É Giudice
in materia penale per reati di particolare gravità. Ha, di regola, competenza
regionale.
f. La Corte d’Assise d’Appello è un collegio formato da 2 Giudici di carriera e da 6
Giudici popolari estratti a sorte tra i cittadini che abbiano una licenza di scuola
secondaria superiore. É Giudice di secondo grado rispetto alle sentenze della Corte
d’Assise. Anch’essa ha, di regola, competenza regionale.
g. La Corte di Cassazione è unica e ha sede a Roma. Essa può riunirsi a sezioni singole
(con la presenza di 5 Magistrati) o a sezioni riunite (con la presewnza di 9
Magistrati). Giudica, sia in materia civile, che penale, su ricorso contro le sentenze
di appello.
Esempio di procedimento civile ordinario
PRIMA
(art. 180 C.P.C.)
- Giudice e Avvocati delle due o più parti
24
-
Il Giudice verifica la regolarità del contradditorio: controlla che la citazione sia stata
regolamente notificata; dichiara la contumacia se il convenuto non si è costituito.
Il Giudice, se il convenuto glielo richiede, gli concede un termine per il deposito di
una memoria e rinvia a una nuova udienza.
SECONDA
(art. 183 C.P.C)
- Giudice, Avvocati, Parti
-
Il Giudice interroga liberamente le Parti e tenta, se la natura della causa lo consente,
la conciliazione. Gli Avvocati delle Parti possono precisare e modificare le
domande e le eccezioni.
Il Giudice, se ricgesto, concede un termine alle Parti per memorie e rinvia a nuova
udienza.
TERZA
(art. 184 C.P.C)
- Giudice e Avvocati
-
I legali delle Parti insistono per l’ammissione delle prove già dedotte e possono
chiedere un termine per depositare memorie istruttorie ed eventuali nuovi
documenti.
-
Il Giudice ammete i mezzi di prova richiesti dalle Parti che ritiene ammissibili e
rilevanti. Su richesta dei legali delle Parti, concede agli stessi un termine per
memorie istruttorie e deposito di documenti. Quindi, rinvia ad altra udienza.
QUARTA
(art. 186 C.P.C)
-Giudice e Avvocati delle Parti
-
Gli Avvocati discutano sui mezzi di prova già in precedenza dedotti e ne chiedono
l’ammissione.
Il Giudice ammette i mezzi di prova che ritiene rilevanti o si riserva di pronunciarsi.
In ogni caso, rinvierà all’udienza di prova.
QUINTA
(art. 188, 202, 206, 207 C.P.C)
- Giudice, Avvocati, Parti, Testimoni
- È stata fissata udienza per interrogatorio formale delle Parti e per l’audizione dei
Testimoni. Interrogate le Parti, vengono sentiti i Testimoni. Alcuni Testimoni non si
sno presentati.
- Il Giudice rinvia ad altra udienza per l’audizione dei Testimoni nin presentatisi.
SESTA
(art. 191 C.P.C)
-Giudice, Avvocati, Parti, Testimoni
-
Vengono sentiti I Testi non ascolti nella precedente udienza
Il Giudice ritiene di accogliere la richiesta di disporre anche una consulenza tecnica
d’ufficio, che verifichi le questioni mediche, tecniche o contabili che sono oggetto
25
di causa; rinvia ad altra udienza per la convocazione del Consulente e il suo
giuramento.
SETTIMA
(art. 193 C.P.C)
-Giudice, Avvocati, Consulente tecnico d’ufficio
-
Il consulente tecnico giura di adempiere fedelmente al compito affidatogli. Il
Giudice formula il quesito a cui lo stesso deve rispondere. Gli Avvocati delle Parti
nominano eventuali consulenti tecnici di parte.
Il Giudice concede un determinato termine al Consulente tecnico d’ufficio per il
deposito della relazione e rinvia a nuova udienza.
OTTAVA
(art. 189 C.P.C)
-Giudice, Avvocati
-
Il Consulente ha già depositato la propria relazione; gli Avvocati l’hanno già
esaminata e sono in grado di fare le loro valutazioni sulla stessa.
Il Giudice invita le Parti a precisare le conclusioni. Le Parti lo fanno
immediatamente. In questo, la causa può pervenire a decisione.
NONA
(art. 189 e 201 C.P.C)
-Giudice, Avvocati, Consulente tecnico d’ufficio, Consulenti tecnici di parte
-
Il Consulente, prima dell’ottava udienza, non aveva depositato la relazione in
termine. Oppure: il Giudice aveva rinviato a questa udienza per la precisazione
delle conclusioni.
In questa udienza si svolgono gli incombenti rimasti, la causa perviene finalmente a
decisione. Le Parti possono depositare comparse conclusionali entro 60 giorni e
memorie di replica entro 80 giorni.
(art. 190 C.P.C)
Vedi LORENZO e OSVALDO CANTONE, Avvocato di me stesso, Verona,
Demetra Editore, 2001, p. 30-31.
Attività
Tradurre in italiano:
Acţiunea în contenciosul administrativ poate fi introdusă de o persoană fizică sau
juridică. Persoanele fizice pot avea calitatea procesuală activă în această acţiune, dacă au
capacitate de folosinţă şi capacitate de exerciţiu. Pot avea această calitate inclusiv
funcţionarii publici dacă prin actele emise de autorităţile publice se aduce atingere unor
drepturi ale acestota referitoare la funcţie, salariu etc.
26
În acţiunea de contencios administrativ calitatea procesuală pasivă aparţine
autorităţii publice emitente a actului atacat, indiferent de faptul că aceasta are sau nu
personalitate juridică
Calitatea procesuală presupune existenţa unei identităţi între persoana reclamantului
şi persoana care este titular al dreptului încălcat sau între persoana pârâtului şi cel obligat să
respecte dreptul.
Vedi ANTON TRĂILESCU, Drept administrativ, Timişoara, Presa Universitară Română,
2000, p. 273-274.
Attività
Fare un breve tema mettendo in risalto le differenze tra una causa civile e un processo
penale.
La Pubblica Amministrazione
97. – I pubblici uffici sono organizzati secondo dispozioni di legge, in modo che siano
assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione.
Nell’ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le
attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.
Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i
casi stabiliti dalla legge.
98. – I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.
Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianità.
Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d’iscriversi ai partiti politici per i
Magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di Polizia, i
rappresentanti diplomatici e consolari all’estero.
Le Regioni, le Province, i Comuni
114. – La Repubblica Italiana si compone di Regioni, Province e Comuni.
115. – Le Regioni sono costituite in enti autonomi con propri poteri e funzioni, secondo i
principi fissati nella Costituzione.
118. – Spettano alla Regione le funzioni amministrative per le materie elencate nel
precedente articolo salvo quelle di interesse esclusivamente locale, che possono essere
attribuite dalle leggi della Repubblica alle Province, ai Comuni o ad altri enti locali.
Lo Stato può con legge delegare alla Regione l’esercizio di altre funzioni
amministrative.
La Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative, delegandole alle
Province, ai Comuni o ad enti locali, o valendosi dei loro uffici.
119. – Le Regioni hanno autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi
della Repubblica, che la coordinano con la finanza dello Stato, delle Province e dei
Comuni.
Alle Regioni sono attribuiti tributi propri e quote di tributi erariali, in relazione ai
bisogni delle Regioni per le spese necessarie a adempiere le loro funzioni normali.
27
Per provvedere a scopi determinati, e particolarmente per valorizzare il
Mezzogiorno e le Isole, lo Stato assegna per legge a singole Regione contributi speciali.
La Regione ha un proprio demanio e patrimonio, secondo le modalità stabilite con
legge della Repubblica.
121. – Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.
Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative e regolamentari attribuite alla
Regione e altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di
legge alle Camere.
La Giunta regionale è l’organo esecutivo delle Regioni.
Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione, promulga le leggi ed i
regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione,
conformandosi alle istruzioni del Governo centrale.
122. – Il sistema d’elezione, il numero e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei
consiglieri regionali sono stabiliti con legge della Repubblica.
Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio regionale e ad una
delle Camere del Parlamento o ad un altro Consiglio regionale.
Il Consiglio elegge nel suo seno un Presidente e un ufficio di presidenza per i propri
lavori.
I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni
espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni.
Il Presidente e i membri della Giunta sono eletti dal Consiglio regionale tra i suoi
componenti.
123. – Ogni Regione ha uno Statuto il quale, in armonia con la Costituzione e con le leggi
della Repubblica, stabilisce le norme relative all’organizzazione interna della Regione. Lo
Statuto regola l’esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti
amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.
Lo Statuto è deliberato dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei suoi
componenti, ed è approvato con legge della Repubblica.
124. – Un commissario del Governo, residente nel capoluogo della Regione, sopraintende
alle funzioni amministrative esercitate dallo Stato e le coordina con quelle esercitate dalla
Regione.
125. – Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della regione è esercitato, in forma
decentrata, da un organo dello Stato, nei modi e nei limiti stabiliti da leggi della
Repubblica. La legge può in determinati casi ammettere il controllo di merito, al solo
effetto di promuovere, con richiesta motivata, il riesame della deliberazione da parte del
Consiglio regionale.
Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado,
secondo l’ordinamento stabilito dalla legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con
sede diversa dal capoluogo della Regione. Il Presidente e gli assessori costituiscono il
potere esecutivo locale.
AMMINISTRAZIONE
GIUNTA
sindaco
preffeto
pubblico ufficio
pubblico impiegato
funzionario
consigliere
segretario
presidente
comune
preffetura
giunta regionale
consiglio
assessore
consulente
28
ATTI
atto amministrativo
regolamento
provvedimento amministrativo
Attività 1
Indicare se le affermazioni seguenti sono vere o false:
1. Si stabiliscono limitazioni al diritto d’iscriversi ai partiti
politici per i Magistrati.
2. Le funzioni amministrative d’interesse locale spettano ale Regioni.
3. Le Regioni non hanno un proprio demanio e patrimonio.
4. Il Presidente della Giunta promulga i regolamenti regionali.
5. Il sistema d’elezione e i casi di ineleggibilità dei consiglieri regionali sono
stabiliti con i regolamenti regionali.
6. I consiglieri regionali devono rispondere per i voti dati nell’esercizio delle loro
funzioni.
7. Nel sono del Consiglio è eletto un ufficio di presidenza per i propri lavori.
Attività 2
Completare le seguenti frasi, inserendo negli spazi vuoti la parola adatta: elegge,
regolamenti, assegna, statuto, autonomia, giustizia.
Le Regioni hanno ............ finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi. Il
Consiglio .............nel suo seno Presidente.
Nella Regione sono istituiti organi di ............. amministrativa. Il Presidente promulga le
leggi ed i ............regionali. Lo Stato .............. per legge alle Regioni contributi speciali.
Ogni Regione ha uno ............ in armonia con la Costituzione e con le leggi della
Repubblica.
Attività 3
Comporre delle frasi, facendo uso delle parole seguenti: l’amministrazione; i pubblici
uffici; delegare; autonomia finanziaria; assicurare; l’attribuzione; responsabilità; stabilire;
iscriversi; rispondere; ammettere.
Attività 4
Associare ad ogni definizione il termine adeguato:
1.
2.
3.
4.
5.
atto con cui si interviene per risolvere una data situazione
a. regolamento
capacità, autorità di trattare, agire o giudicare
b. autonomia
facoltà di governarsi con leggi e istituzioni proprie
c. demanio
l’insieme dei beni immobili di proprietà dello Stato
d. legge
l’insieme delle norme che presiedono al funzionamento di organi pubblici o privati. e.
competenza
6. norma inderogabile che si deve rispettare
f.
provvedimento
1._ 2._3._4._5._6._
Attività 5
Associare ad ogni verbo la coppia di sinonimi:
29
1. adempiere
2. assegnare
3. dirigere
4. deliberare
5. ammettere
6. promuovere
7. istituire
8. assolvere
1._2._3._4._5._6._7._8._
a. supporre, riconoscere
b. liberare, perdonare
c. far avanzare, far progredire
d. nominare, designare
e. compiere, eseguire
f. conferire, aggiudicare
g. comandare, guidare
h. stabilire, disporre
Attività 6
Adesso proviamo a risalire al verbo, partendo dai seguenti sostantivi:
SOSTANTIVO
emanazione
legislazione
sanzione
delegazione
esecuzione
regolamento
obbligo
abrogazione
VERBO
Attività 7
Mettere un * accanto ad ogni affermazione che ritieni corretta:
1. Il Sindaco non svolge funzioni di ufficiale di governo.
2. Il Segretario comunale è addetto a ertificare l’utenticità di vari documenti
dell’amministrazione comunale.
3. Il Prefetto rappresenta il Governo e ha competenza in materia di ordine
pubblico.
4. La Polizia in assenza di un ordine del giudice non rilascerà copie dei rapporti
radatti.
5. Ci si può rivolgere alla Questura per denunciare lo smarrimento dei documenti.
6. Il lavoratore si rivolge alla Questura qualora non riceva dal suo datore di lavoro
una retribuzione conforme ai aontratti collettivi.
7. Il Cancelliere autentica copie degli atti giudiziari.
8. L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme di diritto
internazionale generalmente riconosciute.
9. Non è ammessa l’estradizione dello straniero per reati politici.
Della proprietà
Dei beni immobili e mobili
821. – Distinzione dei beni –
Sono beni immobili il suolo, le sorgenti e i casi d’acqua, gli alberi, gli edifici e le
altre costruzioni, anche se unite al suolo a scopo transitorio, e in genere tutto ciò che
naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo.
30
Sono reputati immiobili i mulini, i bagni e gli altri edifici galleggianti quando sono
saldamente assicurati alla riva o all’alevo e sono destinati ad esserlo in modo permanente
per la loro utilizzazione.
Sono mobili tutti gli altri beni.
814. –Energie –
Si considerano beni mibili le energie naturali che hanno valore economico.
Dei frutti
820. – Frutti naturali e frutti civili –
Sono frutti naturali quelli che provengono direttamente dalla cosa, vi concorra o no
l’opera dell’uomo, come i prodotti agricoli, la legna, i parti degli animali, i prodotti delle
miniere, cave e torbiere.
Finchè non avviene la separazione, i frutti formano parte della cosa. Si può tuttavia
disporre di loro come di cosa mobile futura.
Sono frutti civili quelli che si ritraggono dalla cosa come corrispettivo del
godimento che altri n’abbia. Tali sono gli interessi dei capitali, i canoni enfiteutici, le
rendite vitalizie e ogni altra rendita, il corrispettivo delle locazioni.
821. – Acquisto dei frutti –
I frutti naturali appartengono al proprietario della cosa che li produce, salvo che loro
proprietà sia attribuita ad altri. In quest’ultimo caso la proprietà si acquista con la
separazione.
Chi fa propri i frutti deve, nei limiti del loro valore, rimborsare colui che abbia fatto
spese per la produzione e il raccolto.
I frutti civili si acquistano giorno per giorno, in ragione della durata del diritto.
Disposizioni generali
832. – Contenuto del diritto –
Il proprietario ha diritto di godere e dispore delle cose in modo pieno ed esclusivo,
entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico.
833. – Atti d’emulazione –
Il proprietario non può fare atti i quali non abbiamo altro scopo che quello di
nuocere o recare molestia ad altri.
834. – Espropriazione per pubblico interesse –
Nessuno può essere privato in tutto o in parte dei beni di sua proprietà, se non per
causa di pubblico interesse, legalmente dichiarata, e contro il pagamento di una giusta
indennità.
Le norme relative all’espropriazione per causa di pubblico interesse sono
determinate da leggi speciali.
Dei modi di acquisto della proprietà
922. – Modi di acquisto –
La proprietà si acquista per occupazione, per invenzione, per accessione, per
specificazione, per unione o commistione, per usucapione, per effetto di contratti, per
successione a causa di morte e negli altri modi stabiliti dalla legge.
Dell’occupazione e dell’invenzione
923. – Cose suscettibili di occupazione –
Le cose mobili che non sono proprietà di alcuno si acquistano con l’occupazione.
Tali sono le cose abbandonate e gli animali che formano oggetto di cacci o di pesca.
Dell’usufrutto
978.- Costituzione 31
L’usufrutto è stabilito dalla legge, o dalla volontà dell’uomo.
Può anche acquistarsi per usucapione.
979. – Durata –
La durata dell’usufrutto non può eccedere la vita dell’usufruttuario.
L’usufrutto costituito a favore di una persona giuridica non può durare più di trenta
anni.
980. – Cessione dell’usufrutto –
L’usufruttuario può cedere il proprio diritto per un certo tempo o per tutta la sua
durata, se ciò non è vietato dal titolo costitutivo.
La cessione deve essere notificata al proprietario; finchè non sia stata notificata,
l’usufruttuario è solidalmente obbligato con il cessionario verso il proprietario.
Dei diritti nascenti dall’usufrutto
981. – Contenuto del diritto di usufrutto –
L’usufruttuario ha diritto di godere della cosa, ma deve rispettarne la destinazione
economica.
Egli può trarre dalla cosa ogni utilità che questa può dare, fermi i limiti stabiliti in questo
campo.
995. – Cose consumabili –
Se l’usufrutto comprende cose consumabili, l’usofruttuario ha diritto di servirsene e
ha l’obbligo di pagarne il valore al termine dell’usufrutto secondo la stima convenuta.
Mancando la stima, è in facoltà dell’usufruttuario di pagare le cose secondo il valore
che hanno al tempo in cui finisce l’usufrutto o di restituirne altre in eguale qualità e
quantità.
996. – Cose deteriorabili –
Se l’usufrutto comprende cose che, senza consumarsi in un tratto, si deteriorano a
poco, l’usufruttuario ha diritto di servirsene secondo l’uso al quale sono destinate, e alla
fine dell’usufrutto è soltantò tenuto a restituirle nello stato in cui si trovano.
1008. – Imposte e altri pesi a carico dell’usufruttario –
L’usufruttuario è tenuto per la durata del suo diritto, ai carichi annuali, come le
imposte, i canoni, le rendite fondiarie e gli altri pesi che gravano sul reddito.
Per l’anno in corso al principio e alla fine dell’usufrutto questi carichi si ripartiscono
tra il proprietario e l’usufruttuario in proporzione della durata del rispettivo diritto.
GODERE
BENEFICIARE
DISPORRE
SERVIRSI
COMPRARE
ACQUIRENTE
PROPRIETARIO – PROPRIETÀ
CEDERE
RESTITUIRE
RINUNCIARE
VENDERE
SEQUESTRARE
DONAZIONE
PRIVARE
ESPROPRIARE
SPOSSESSARE
CONFISCARE
ACQUISTARE
VENDITORE
Attività 1
Indicare se le affermazioni sono vere o false:
1.
2.
3.
4.
Le rendite, gli interessi dei capitali sono frutti naturali?
Il proprietario ha diritto di godere delle cose entro i limiti stabiliti dalla legge.
Il proprietario può disporre delle cose allo scopo di nuocere agli altri.
Ognuno può essere privato dei beni della sua proprietà, per causa di pubblico
interesse.
5. La durata dell’usufrutto può accedere la vita dell’usufruttuario.
6. L’usufruttuario ha diritto di servirsi delle cose consumabili e di non restituirle.
32
7. L’usufruttuario può trarre della cosa ogni utilità, ma è tenuto a rispettare la sua
destinazione iniziale.
8. L’usufrutto è stabilito soltanto dalla volontà dell’uomo.
9. I frutti naturali si acquistano con la separazione.
Attività 2
Associare ad ogni parola la sua definizione:
1. ipoteca
2. rivendicazione
3. reddito
4. imposta
5. rendita
6. riscatto
7. ingerenza
a. complesso delle entrate monetario e in natura
conseguite in un periodo di tempo
b. frutto, vantaggio che si ricava da una proprietà
o da investimenti
c. il pretendere per sè o per altri, ciò che è
dovuto
d. contribuzione in denaro dovuta allo Stato o ad
altri enti pubblici da parte del cittadino in base al
reddito
e. diritto che attribuisce al creditore il potere di
espropiare un bene vincolato a garanzia del suo
credito.
f. l’immischiarsi negli affari altrui
g. liberazione da obblighi assunti con un
contratto
33
1. ......... 2. ......... 3. .......... 4. .......... 5. ............. 6. ...........7. .............
Attività 4
Completare le seguenti frasi di modo che siano corrette:
Sono beni immobili ............; I frutti naturali appartengono..................;
Il proprietario ha diritto ...........; Nessuno può essere privato ...............; I frutti naturali
appartengono al ........... della ............ che il produce, salvo che la loro ............. sia attribuita ad altri.
Chi fa propri i ........... deve, nei limiti del loro ............, .............. colui che abbia fatto spese per la
produzione e il raccolto.
I beni che fanno parte del demanio ............. sono .............. e non possono formare oggetto di
............ a favore dei ..........., se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che il riguardano.
L’usufruttuario ha diritto di .............; Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico
................;
Chi trova una cosa mobile deve restituirla ...................; Il proprietario deve pagare a titolo di
premio al ritrovatore ...............
Nessuno può essere ............ in tutto o .............. dei beni di sua ..............., se non per causa di
............. interesse, legalmente dichiarata, e contro il ................ di una giusta............... .
Attività 5
Provare a formare dei sostantivi e degli aggettivi, partendo dai seguenti verbi, seguendo l’esempio dato:
acquistare
acquisto
acquirente
acquistato
vendere
redigere
stipulare
eludere
udire
prorogare
esonerare
pattuire
Attività 6
Sottolineare la parola che non può mai stare insieme al verbo indicato:
sciogliere: - un contratto
un matrimonio
un nodo
consegnare: - una lettera
un malfattore alla
giustizia
raggiungere: - un accordo
un limite
uno scopo
concedere: - un termine
un perdono
consentire: - l’accesso
una decisione
tentare: - la conciliazione
la sorte
ripristinare: - la disciplina
la libertà
34
la volontà
Attivittà 7
Trovare per ogni verbo, il suo sinonimo:
disporre
cessare
espropiare
impedire
infliggere
assegnare
rimborsare
concedere
Delle persone e della famiglia
Del matrimonio
Della promessa di matrimonio
79. – Effetti – La promessa di matrimonio non obbliga a contrario nè ad eseguire ciò che si fosse
convenuto per il caso di non adempimento.
80. Restituzione dei doni – Il promettente può demandare la restituzione dei doni fatti a causa della
promessa di matrimonio, se questo non è stato contratto.
La domanda non è proponibile dopo un anno dal giorno in cui s’è avuto di celebrare il matrimonio
o dal giorno della morte di uno dei promettenti.
Delle condizioni necessarie per contrarre matrimonio
84. Étà – I minori di età non possono contrarre matrimonio.
Il tribunale, su istanza dell’interessato, accertata la sua maturità psico-fisica e la fondatezza delle
ragioni addotte, sentito il Pubblico Ministero, i genitori o il tutore, può con decreto emesso in camera di
consiglio ammettere per gravi motivi al matrimonio chi abbia sedici anni.
Il decreto è comunicato al Pubblico Ministero, agli sposi, al genitori e al tutore.
85. – Interdizione per infermità di mente –
Non può contrarre matrimonio l’interdetto per infermità di mente.
Se l’istanza di interdizione è soltanto promossa, il Pubblico Ministero può richiedere che si
sospenda la celebrazione del matrimonio; in tal caso la celebrazione non può aver luogo finchè la
sentenza che ha pronunziato sull’istanza non sia passata in giudicato.
86. – Libertà di stato –
Non può contrarre matrimonio chi è vincolato da un matrimonio precednte.
87. – Parentela, affinità, adozione e affiliazione –
Non possono contrarre matrimonio fra loro:
1. gli ascendenti e i discendenti in linea retta, legittimi o naturali,
2. fratelli e de sorelle germani, consanguinei o uterini;
3. lo zio e la nipote, la zia e il nipote;
4. gli affini in linea retta; il divieto sussiste anche nel caso in cui l’affinità deriva dal matrimonio
dichiarato nullo o sciolto o per il qual è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili;
5. gli affini in linea collaterale in secondo grado;
6. l’adottante, l’adotto e i suoi discendenti;
7. i figli adottivi della stessa persona;
8. l’adotto e i figli dell’adottante;
9. l’adotto e il coniuge dell’adottante, l’adottante e il coniuge dell’adottato.
35
88. – Delitto –
Non posso contrarre matrimonio tra loro le persone delle quali l’una è stata condannata per
omicidio consumato o tentato sul coniuge dell’altra.
Se ebbe luogo soltanto rinvio a giudizio ovvero fu ordinata la cattura, si sospende la celebrazione
del matrimonio fino a quando non è pronunziata sentenza di prosiciglimento.
Dello scioglimento del matrimonio e della separazione del coniugi
149. – Scioglimento del matrimonio –
Il matrimonio si scioglie con la morte di uno dei coniugi e negli altri casi previsti dalla legge.
Gli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso, ai sensi dell’art. 82 o dell’art. 83, e
regolamente trascritto, cassano alla morte di uno dei coniugi e negli altri casi previsti dalla legge.
150. – Separazione personale –
É ammessa la separazione personale dei coniugi.
La separazione può essere giudiziale o consensuale.
Il diritto di chiedere la separazione giudiziale o l’omologazione di quella consensuale spetta
esclusivamente ai coniugi.
151. – Seperazione giudiziale –
La separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di
uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare
grave pregiudizio alla educazione della prole.
Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia
richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione in considerazione del suo comportamento
contrario ai doveri che derivano dal matrimonio.
155. – Provvedimenti riguardo ai figli –
Il Giudice che pronunzia la separazione dichiara a quale dei coniugi i figli sono affidati e adotta
ogni altro provvedimento relativo alla prole, con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di
essa.
In particolare il Giudice stabilisce la misura e il modo con cui l’altro coniuge debba contribuire al
mantenimento, all’istruzione e all’educazione dei figli, nonchè le modalità di esercizio dei suoi diritti nei
rapporti con essi.
celibe
nubile
sposato
divorziato
marito
moglie
coniuge
vedovo
MATRIMONIO
unirsi in matrimonio
sposarsi
contrarre matrimonio
sciogliere il matrimonio
annulare il matrimonio
separarsi
divorziare
riconciliarsi
Non può contrarre matrimonio.
-
Eccezioni
i minorenni
- Con autorizzatione del Tribunale per Minori (almeno 16 anni)
una persona già sposata
– Con divorzio o annullamento dal matrimonio
l’interdetto per infermità di mente
una persona condannata per omicidio sul coniuge dell’altra
tra loro i fratelli e le sorelle
tra loro lo zio e la nipote, la zia
- Con autorizzazione del Tribunale e il nipote
i figli adottivi della stessa persona
i prima di 300 giorni dallo scioglimento del precedente matrimonio o dalla morte del precedente
coniuge.
36
Attività 1
Decidere se le affermazioni seguenti sono vere o false:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Può contrarre matrimonio chi è vincolato da un matrimonio precedente.
Non può contrarre matrimonio l’interdetto per infermità di mente.
Il matrimonio si sospende con le morte di uno dei coniugi.
La separazione può essere soltanto giudiziale.
Non può contrarre matrimonio una persona condannata per furto.
Il diritto di chiedere la separazione giudiziale spetta ai coniugi e ai loro figli.
La separazione può intervenire quando il comportamento dei coniugi reca grave pregiudizio
all’educazione della prole.
8. Dopo la separazione spetta ai figli la decisione rispetto all’affidamento a favore di uno dei
genitori.
Attività 2
Sottolineare la parola che non può mai stare insieme al verbo indicato:
contrarre: - matrimonio
rinviare: a giudizio
debito
una causa
separazione
la legge
recare: -
notizia
danno
giudizio
godere: - di stima
di valutazione
di rendita
comparire: -
in giudizio
in pubblico
in privato
trattenere: -
un diritto
un indiziato
una ricevuta
Attività 3
La parole non sono ben ordinate. Cerchiamo di riordinare le frasi!
1.- essere – che – riconosciuti – essere – legitimatti – non – i figli – possono – possono.
2.- è – alle persone – l’adozione – che – hanno – legittimi - discendenti – non – permessa.
3. – non – essere – adottati – nati – dai – fuori – loro – i figli – genitori – del matrimonio – possono.
4.- data – che – la – l’adozione – i suoi – produce – effetti – dalla – del decreto – pronunzia5. – la potestà – in comune – dei beni – esercenti – l’usufrutto – del fuglio – hanno – i genitori.
6. – di diritto – il matrimonio – con – è – emancipato – il minore.
7. – al momento – nel luogo – del defunto – la succesione – si apre – della morte – dell’ultimo –
domicilio.
8. – accettare – si prescrive – anni – di – il diritto – l’eredità – dieci – in.
9. – del coniuge – a favore – la metà – dell’altro – è – del patrimonio – riservata – coniuge.
10. – i figli – al padre – legittimi – e – in parti – ed – uguali – alla madre – naturali – succedono.
Attività 4
Associare le seguenti parole, che compaiono nel testo introduttivo, alla spiegazione del loro
significato:
37
1. Testamento
2. Decreto
3. Curatela
4. Emancipazione
5. Protutore
6. Mandamento
a. assistenza assicurata dalla legge a
minorenni o incapaci
b. Acquisizione da parte di un minorenne del
diritto diritto di agire autonomamente
c. persona che agisce al posto del tutore
quando si verificano conflitti di interesse tra
un minorenne e il suo tutore.
d. la parte di territorio sulla quale agisce
l’autorità di un pretore
e. Disposizione o provvedimento emanato
da un’autorità amministrativa o giudiziaria.
f. Atto scritto con cui si dispone del proprio
patrimonio per quando si sarà cessato di
vivere
38
1. …………. 2. …………. 3. …………. 4. ………….. 5. ………… 6. …………..
Attività 5
Lei comincia a fare conoscenze. Le persone sono molto interessate delle sue circonstanze famigliari. Cosa
deve dire?
39