Disegno di legge - Michele Nardelli

annuncio pubblicitario
Disegno di legge
Integrazione della legge provinciale sugli incentivi alle imprese in
materia di partecipazione dei lavoratori
Relazione
Il tema della partecipazione dei lavoratori alla attività e alla gestione dell’impresa percorre il
pensiero socio-economico fin dalla nascita dello studio delle relazioni industriali distinguendosi in
due direttrici principali:
a) la partecipazione dei lavoratori alla gestione dell’impresa
b) la partecipazione economica e finanziaria dei lavoratori all’impresa.
Il presente disegno di legge ha per oggetto solo il primo aspetto della partecipazione, ovvero la
partecipazione dei lavoratori alla gestione dell’impresa.
Il tema nell’Italia repubblicana è stato affrontato già dall’Assemblea costituente e poi riportato nella
Costituzione nell’articolo 46 che recita: “Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in
armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a
collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende”.
Tale disposizione in realtà non si è mai tradotta in fatti concreti anche se sono stati discussi in
parlamento, e sono attualmente in discussione, diversi disegni di legge.
La partecipazione dei lavoratori è anche nel cuore della Comunità Europea che inserisce il “dialogo
sociale” come presupposto dei processi decisionali per garantire una maggiore competitività per le
proprie imprese e un miglioramento delle condizioni di lavoro.
Il concetto di “dialogo sociale” comprende quindi tutte quelle metodologie organizzative dei
processi decisionali che permettono ai lavoratori di proporre e far pesare il proprio punto di vista
nell’impresa. Un’impresa intesa come organismo in continua evoluzione nel mercato globale, un
mercato fortemente competitivo che richiede una accentuata dinamicità o fluidità. Tale fluidità non
consente di conservare elementi di rigidità all’interno dell’impresa e quindi richiede che anche
l’organizzazione del lavoro, e la sua remunerazione, siano plasmabili secondo le necessità. Questo è
possibile solo attraverso la partecipazione dei lavoratori che appare essere lo strumento ideale per
coniugare la gestione moderna delle risorse umane con la salvaguardia dei diritti acquisiti dai
lavoratori e, alla fine, per conservare quel “dialogo sociale” indispensabile per lo sviluppo di
qualsiasi attività produttiva.
Nel diritto sociale del’Unione Europea, la partecipazione dei lavoratori è riducibile a tre categorie
principali:
a) diritti di informazione e consultazione dei lavoratori (o dei loro rappresentanti) talvolta nella
fase anteriore alle attività negoziali che riguardano decisioni dell’impresa che possono
produrre
determinate
conseguenze
sociali
(per
esempio,
grandi
ristrutturazioni,
spostamenti di produzione);
b) presenza dei rappresentati dei lavoratori negli organismi societari di amministrazione o di
controllo, oppure in sedi e/o organismi appositi, composti anche in forma mista
(rappresentanti dei lavoratori e dell’impresa), al fine di controllare alcune decisioni
dell’impresa;
c) partecipazione economica e finanziaria dei lavoratori al rischio o al capitale dell’impresa.
Per quanto riguarda il diritto di informazione e consultazione dei lavoratori l’Unione Europea ha
emanato una direttiva (2002/14/CE) nella quale è previsto il diritto dei lavoratori di essere informati
e consultati sull’evoluzione recente e quella probabile di aspetti centrali delle attività dell’impresa e
sulla situazione economica e occupazionale, nonché sulle misure anticipatrici previste per quanto
riguarda la situazione occupazionale e sulle decisioni suscettibili di comportare cambiamenti di
rilievo in materia di organizzazione del lavoro o di contratti di lavoro.
La consultazione comprende lo scambio di opinioni e un dialogo tra il datore di lavoro e i
rappresentanti dei lavoratori tali da permettere questi ultimi di esprimere le proprie opinioni al
datore di lavoro e di ottenere risposte motivate, al fine di ricercare un accordo su decisioni che
devono essere prese dal datore di lavoro.
La Direttiva contiene disposizioni che consentono al datore di lavoro, qualora ciò sia nel suo
legittimo interesse, di fornire informazioni in via riservata ai rappresentati dei lavoratori e prevede
che siano applicabili, in caso di violazione della direttiva stessa da parte del datore di lavoro e dei
rappresentati dei lavoratori, sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive.
La presenza di lavoratori (o loro rappresentati) negli organismi societari di amministrazione o
controllo è prevista dalla direttiva 2001/86/CE che completa lo statuto della società europea per
quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori. Il suo ambito di applicazione dovrebbe limitarsi
alle Società europee (una nuova forma di impresa che può essere istituita come una holding, o
attraverso fusione, o con la trasformazione di una società per azioni) e comprende l’informazione,
la consultazione e la partecipazione. La direttiva prevede che una Società europea non possa
essere registrata e godere dei benefici derivanti dalla nuova realtà giuridica, senza che sia stato
definito nello statuto un sistema per il coinvolgimento dei lavoratori.
Recentemente il Parlamento europeo ha sollecitato la trasposizione nel diritto nazionale delle due
direttive.
Come è stato segnalato sopra la legislazione statale non contiene ancora norme attuative del
principio costituzionale definito nell’articolo 46 della Costituzione, del resto non ha ancora recepito
e tradotto in norme vincolanti le direttive europee sulla partecipazione, informazione e
consultazione dei lavoratori nell’impresa.
Sono attualmente in discussione nelle commissioni parlamentari diversi disegni di legge che vanno
in questa direzione, ed è in atto un tentativo, da parte del senatore Pietro Ichino, su incarico
congiunto di maggioranza e opposizione, di scrittura di un testo unificato.
Il testo del disegno di legge qui proposto ricalca e anticipa alcuni dei contenuti previsti nei disegni
di legge nazionali tenendo conto della realtà economica e sociale della nostra provincia.
La partecipazione dei lavoratori all’impresa è qui declinata sotto il duplice profilo del diritto di
informazione e consultazione dei lavoratori e della presenza dei rappresentanti dei lavoratori negli
organismi societari di amministrazione o di gestione.
Lo scopo della partecipazione rimane quello di permettere la maggiore fluidità e flessibilità
organizzativa dell’impresa per favorirne la dinamicità in un mercato globale sempre più
competitivo, garantendo al contempo, tramite la responsabilizzazione dei lavoratori e dei datori di
lavoro, quel “confronto sociale”, ovvero quel clima relazionale positivo, indispensabile per lo
svolgimento dell’attività produttiva.
Una impresa moderna, grande o piccola che sia, non può reggere sul mercato globale se i
lavoratori non si sentono partecipi e responsabili, se non sentono di poter/dover migliorare e
crescere con l’impresa e, sull’altro fronte, un datore di lavoro non può pensare di gestire l’impresa
senza coinvolgere anche i lavoratori. Pensiamo solamente, per restare nell’ambito industriale, alla
continua necessità formativa che deriva dalla incessante e sempre più frenetica rincorsa
tecnologica. Per imparare qualsiasi cosa è necessario essere motivati (per un principio di
economicità generale, la mente umana rifiuta di accumulare conoscenze che non ritiene
importanti): la consapevolezza del proprio ruolo nell’impresa, della necessità di crescere non solo
per l’impresa, ma con l’impresa, possono contribuire enormemente a trovare queste motivazioni, e
quindi, alla fine, risultano elementi indispensabili per il miglioramento dell’attività produttiva e per
il mantenimento di un positivo clima aziendale.
Il disegno di legge parte dalla legislazione provinciale vigente, in particolare da due leggi
provinciali, la legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle
imprese) e la legge provinciale 12 luglio 1993, n. 17 (Servizi alle imprese), per prevedere, per le
imprese con più di 50 dipendenti che usufruiscono dei benefici di queste due leggi, degli obblighi
di informazione e partecipazione, senza diritto di voto, dei lavoratori ai consigli di amministrazione
o ai consigli di gestione su un determinato numero di materie che vanno dalla protezione della
salute nei luoghi di lavoro, all’organizzazione della produzione, dai percorsi formativi, alle pari
opportunità.
Il principio che sta alla base di questa imposizione è il seguente: il dialogo sociale e lo sviluppo
delle attività economiche imprenditoriali sono beni collettivi che meritano di essere promossi ed
incentivati. Gli interventi economico-finanziari sono importanti, ma la provincia può fare un passo
in più promuovendo le modalità organizzative e gestionali delle imprese che vanno verso la
direzione di aumentare questi beni collettivi.
Più in dettaglio il disegno di legge prevede anche una riduzione al minimo dell’Imposta regionale
sulle attività produttive per qualsiasi impresa, a prescindere dal numero di dipendenti e dall’avere o
meno usufruito di contributi pubblici, che informano i lavoratori sulle materie e nelle modalità
indicate per le imprese maggiori. Si tratta di una norma premiale con le stesse motivazioni che
reggono gli obblighi previsti per le imprese, con più di 50 dipendenti, usufruisce degli interventi
previsti dalle due leggi provinciali sugli incentivi e servizi alle imprese.
Il disegno di legge prevede poi altre norme di contorno che verranno illustrate più
dettagliatamente nella successiva parte relativa all’articolato.
L’articolato
Il disegno di legge tecnicamente si compone di un unico articolo di sei commi modificativo della
legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (Legge provinciale sugli incentivi alle imprese). Dopo
l’articolo 1 di tale legge viene introdotto un nuovo articolo, articolo 1 bis, rubricato Partecipazione
dei lavoratori. Si tratta di una scelta di mera tecnica legislativa in ossequio ai principi di economia e
semplificazione legislativa.
Il primo comma dell’articolo stabilisce che gli interventi previsti dalla legge provinciale sugli
incentivi alle imprese e dalla legge provinciale sui servizi alle imprese, nei confronti delle imprese
con più di 50 dipendenti, siano subordinati alla previsione statutaria della partecipazione al
consiglio di amministrazione, per le imprese dotate di quest’organo, di un rappresentante dei
lavoratori senza diritto di voto, mentre, per le imprese senza consiglio di amministrazione,
all’assunzione dell’impegno di consultare preventivamente un rappresentate dei lavoratori quando
vengono trattate una serie di materie con importanti ricadute sull’organizzazione del lavoro e sui
lavoratori. Le materie individuate nel comma sono: la protezione della salute nei luoghi di lavoro,
l’organizzazione della produzione, i percorsi formativi, le pari opportunità, la situazione di mercato
e le prospettive aziendali, la tutela dell’occupazione nelle situazioni di crisi e di ristrutturazione
aziendale, gli investimenti programmati e i relativi riflessi occupazionali, la composizione societaria
e la formazione del bilancio. Questo comma, assieme al comma 6 che prevede la possibilità di
ottenere una riduzione al minimo dell’aliquota Irap per le imprese che adottano modalità di
partecipazione ed informazione dei lavoratori conformi a quelle previste per chi vuole godere degli
interventi provinciali di aiuto alle imprese, sono il nucleo centrale del contenuto normativo del
disegno di legge. Da una parte si impone che, in cambio di aiuti pubblici, le imprese si impegnino a
garantire maggiore informazione e partecipazione dei lavoratori, dall’altra si premiano, con una
riduzione al minimo delle imposte regionali, le imprese che fanno propri questi principi di
informazione e partecipazione a prescindere dai contributi pubblici.
Entrambe le fattispecie
trovano giustificazione nel valore pubblico che va attribuito al “dialogo sociale” inteso qui come
conseguenza di buoni rapporti e buone pratiche tra i vari soggetti del mondo produttivo.
Il secondo comma stabilisce che l’obbligo di partecipazione al consiglio di amministrazione e di
informazione ai lavoratori permane in carico all’impresa per dieci anni dalla concessione degli aiuti
da cui dipendono. Nulla impedisce ovviamente alle aziende di continuare oltre i dieci anni previsti
dalla norma, anzi, come si verifica dove questa pratica è già in uso, è probabile che la
partecipazione dei lavoratori all’azienda riveli le sua positività proprio per l’azienda stessa e che
quindi venga mantenuta. In tal caso, fra l’altro, l’azienda potrà beneficiare della riduzione Irap
prevista nel comma 6.
Il terzo comma stabilisce le modalità con cui vengono individuati i lavoratori che poi dovranno
partecipare ai consigli di amministrazione o essere consultati dalle imprese prima di assumere
decisioni sulle materie individuate nel comma 1. In proposito c’è un rinvio ad un regolamento di
attuazione che dovrà essere approvato dopo aver sentito le organizzazioni sindacali e padronali
maggiormente rappresentative.
Il quarto comma stabilisce la retribuzione dei lavoratori
per il tempo impiegato nella
partecipazione ai consigli di amministrazione o nell’attività di consultazione e la possibilità di
recuperare il tempo impiegato oltre l’orario di lavoro con riposi compensativi retribuiti. Si tratta di
norme dettate dalla necessità di non penalizzare i rappresentanti dei lavoratori per lo svolgimento
del loro ruolo, ovvero che questo non comporti un impegno non retribuito fuori dal normale orario
di lavoro. Il comma continua prevedendo un numero di ore di formazione, proporzionale alle
dimensioni dell’azienda, per i rappresentati dei lavoratori. Qui si tratta di venire incontro ad una
necessità di formazione specifica per permettere ai rappresentanti dei lavoratori, anche
nell’interesse dell’azienda, di svolgere con scienza e serietà il proprio ruolo.
Il comma 5 prevede sanzioni per le aziende che violino le previsioni dell’articolo. È stata prevista
una gradualità nelle sanzioni che possono andare dalla restituzione del 10 per cento del contributo
pubblico da cui deriva l’obbligo di partecipazione o informazione per la prima infrazione alla
restituzione dell’intero importo del contributo dopo tre infrazioni. La previsione di sanzioni per le
imprese inadempienti, oltre ad essere raccomandata anche nelle direttive europee che trattano
della materia, è una necessità per garantire una efficace applicazione della normativa ed evitare
abusi non sanzionabili.
cons. Bruno Dorigatti
cons.ra Margherita Cogo
cons.ra Sara Ferrari
cons. Michele Nardelli
Trento, 19 febbraio 2010
Art. 1
Inserimento dell'articolo 1 bis nella legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge
provinciale sugli incentivi alle imprese)
1. Dopo l'articolo 1 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese, nel capo I della
legge, è inserito il seguente:
"Art. 1 bis
Partecipazione dei lavoratori
1. Gli interventi previsti da questa legge e dalla legge provinciale 12 luglio 1993, n. 17
(Servizi alle imprese) nei confronti delle imprese con più di cinquanta dipendenti sono
subordinati:
a) per le imprese dotate di consiglio di amministrazione e di consiglio di gestione: alla
previsione statutaria della partecipazione al consiglio, senza diritto di voto, di un
rappresentate dei lavoratori, dipendente dell’impresa o di altre imprese del gruppo,
quando sono trattati argomenti inerenti la protezione della salute nei luoghi di lavoro,
l’organizzazione della produzione, i percorsi formativi, le pari opportunità, la situazione di
mercato e le prospettive aziendali, la tutela dell’occupazione nelle situazioni di crisi e di
ristrutturazione aziendale, gli investimenti programmati e i relativi riflessi occupazionali, la
composizione societaria e la formazione del bilancio;
b) per le imprese non dotate di consiglio di amministrazione o di consiglio di gestione:
all’assunzione dell’impegno di consultare preventivamente un rappresentante dei
lavoratori su ogni iniziativa riguardante le materie indicate nella lettera precedente e alla
relativa tempestiva comunicazione delle decisioni adottate.
2. L’obbligo previsto nel comma 1 permane per un periodo di dieci anni dalla
concessione dell’aiuto.
3. I rappresentanti dei lavoratori previsti dal comma 1 sono eletti direttamente dai
lavoratori dell'impresa con voto a scrutinio segreto e con le modalità stabilite dal
regolamento di attuazione di quest'articolo, che è approvato dopo aver sentito le
organizzazioni maggiormente rappresentative a livello provinciale dei lavoratori e dei
datori di lavoro.
4. Il tempo impiegato dai rappresentanti dei lavoratori per l’attività prevista da
questo articolo è retribuito come normale orario di lavoro. Attraverso accordi con l’azienda
il tempo impiegato oltre l’orario di lavoro può essere recuperato con riposi compensativi
retribuiti. Il rappresentante dei lavoratori ha diritto ad un numero di ore di formazione
all'anno, retribuite come normale orario di lavoro, proporzionale alle dimensioni
dell’azienda.
5. La violazione di quest'articolo, accertata dalla struttura provinciale competente in
materia di lavoro, comporta la restituzione delle somme erogate ai sensi di questa legge e
della legge provinciale n. 17 del 1993, con le modalità stabilite dall'articolo 17, nelle
seguenti misure:
a) alla prima infrazione per un importo pari al 10 per cento del contributo;
b) alle seconda infrazione per un importo pari al 50 per cento del contributo;
c) alla terza infrazione per l'intero importo del contributo.
6. Per le imprese che informano i lavoratori nelle modalità indicate da quest'articolo,
a prescindere dal numero di dipendenti e da eventuali interventi previsti da questa legge e
dalla legge provinciale 12 luglio 1993, n. 17, sulla base di concordi dichiarazioni sostitutive
di atto notorio del legale rappresentante e del rappresentante dei lavoratori previsto dal
comma 2, l'aliquota dell'IRAP, stabilita dall'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione
degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale
regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), è fissata nella
misura del 2,9 per cento."
Scarica