Disegno di legge Integrazione della legge provinciale sugli incentivi alle imprese in materia di partecipazione dei lavoratori Relazione Il tema della partecipazione dei lavoratori alla attività e alla gestione dell’impresa percorre il pensiero socio-economico fin dalla nascita dello studio delle relazioni industriali distinguendosi in due direttrici principali: a) la partecipazione dei lavoratori alla gestione dell’impresa b) la partecipazione economica e finanziaria dei lavoratori all’impresa. Il presente disegno di legge ha per oggetto solo il primo aspetto della partecipazione, ovvero la partecipazione dei lavoratori alla gestione dell’impresa. Il tema nell’Italia repubblicana è stato affrontato già dall’Assemblea costituente e poi riportato nella Costituzione nell’articolo 46 che recita: “Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende”. Tale disposizione in realtà non si è mai tradotta in fatti concreti anche se sono stati discussi in parlamento, e sono attualmente in discussione, diversi disegni di legge. La partecipazione dei lavoratori è anche nel cuore della Comunità Europea che inserisce il “dialogo sociale” come presupposto dei processi decisionali per garantire una maggiore competitività per le proprie imprese e un miglioramento delle condizioni di lavoro. Il concetto di “dialogo sociale” comprende quindi tutte quelle metodologie organizzative dei processi decisionali che permettono ai lavoratori di proporre e far pesare il proprio punto di vista nell’impresa. Un’impresa intesa come organismo in continua evoluzione nel mercato globale, un mercato fortemente competitivo che richiede una accentuata dinamicità o fluidità. Tale fluidità non consente di conservare elementi di rigidità all’interno dell’impresa e quindi richiede che anche l’organizzazione del lavoro, e la sua remunerazione, siano plasmabili secondo le necessità. Questo è possibile solo attraverso la partecipazione dei lavoratori che appare essere lo strumento ideale per coniugare la gestione moderna delle risorse umane con la salvaguardia dei diritti acquisiti dai lavoratori e, alla fine, per conservare quel “dialogo sociale” indispensabile per lo sviluppo di qualsiasi attività produttiva. Nel diritto sociale del’Unione Europea, la partecipazione dei lavoratori è riducibile a tre categorie principali: a) diritti di informazione e consultazione dei lavoratori (o dei loro rappresentanti) talvolta nella fase anteriore alle attività negoziali che riguardano decisioni dell’impresa che possono produrre determinate conseguenze sociali (per esempio, grandi ristrutturazioni, spostamenti di produzione); b) presenza dei rappresentati dei lavoratori negli organismi societari di amministrazione o di controllo, oppure in sedi e/o organismi appositi, composti anche in forma mista (rappresentanti dei lavoratori e dell’impresa), al fine di controllare alcune decisioni dell’impresa; c) partecipazione economica e finanziaria dei lavoratori al rischio o al capitale dell’impresa. Per quanto riguarda il diritto di informazione e consultazione dei lavoratori l’Unione Europea ha emanato una direttiva (2002/14/CE) nella quale è previsto il diritto dei lavoratori di essere informati e consultati sull’evoluzione recente e quella probabile di aspetti centrali delle attività dell’impresa e sulla situazione economica e occupazionale, nonché sulle misure anticipatrici previste per quanto riguarda la situazione occupazionale e sulle decisioni suscettibili di comportare cambiamenti di rilievo in materia di organizzazione del lavoro o di contratti di lavoro. La consultazione comprende lo scambio di opinioni e un dialogo tra il datore di lavoro e i rappresentanti dei lavoratori tali da permettere questi ultimi di esprimere le proprie opinioni al datore di lavoro e di ottenere risposte motivate, al fine di ricercare un accordo su decisioni che devono essere prese dal datore di lavoro. La Direttiva contiene disposizioni che consentono al datore di lavoro, qualora ciò sia nel suo legittimo interesse, di fornire informazioni in via riservata ai rappresentati dei lavoratori e prevede che siano applicabili, in caso di violazione della direttiva stessa da parte del datore di lavoro e dei rappresentati dei lavoratori, sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive. La presenza di lavoratori (o loro rappresentati) negli organismi societari di amministrazione o controllo è prevista dalla direttiva 2001/86/CE che completa lo statuto della società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori. Il suo ambito di applicazione dovrebbe limitarsi alle Società europee (una nuova forma di impresa che può essere istituita come una holding, o attraverso fusione, o con la trasformazione di una società per azioni) e comprende l’informazione, la consultazione e la partecipazione. La direttiva prevede che una Società europea non possa essere registrata e godere dei benefici derivanti dalla nuova realtà giuridica, senza che sia stato definito nello statuto un sistema per il coinvolgimento dei lavoratori. Recentemente il Parlamento europeo ha sollecitato la trasposizione nel diritto nazionale delle due direttive. Come è stato segnalato sopra la legislazione statale non contiene ancora norme attuative del principio costituzionale definito nell’articolo 46 della Costituzione, del resto non ha ancora recepito e tradotto in norme vincolanti le direttive europee sulla partecipazione, informazione e consultazione dei lavoratori nell’impresa. Sono attualmente in discussione nelle commissioni parlamentari diversi disegni di legge che vanno in questa direzione, ed è in atto un tentativo, da parte del senatore Pietro Ichino, su incarico congiunto di maggioranza e opposizione, di scrittura di un testo unificato. Il testo del disegno di legge qui proposto ricalca e anticipa alcuni dei contenuti previsti nei disegni di legge nazionali tenendo conto della realtà economica e sociale della nostra provincia. La partecipazione dei lavoratori all’impresa è qui declinata sotto il duplice profilo del diritto di informazione e consultazione dei lavoratori e della presenza dei rappresentanti dei lavoratori negli organismi societari di amministrazione o di gestione. Lo scopo della partecipazione rimane quello di permettere la maggiore fluidità e flessibilità organizzativa dell’impresa per favorirne la dinamicità in un mercato globale sempre più competitivo, garantendo al contempo, tramite la responsabilizzazione dei lavoratori e dei datori di lavoro, quel “confronto sociale”, ovvero quel clima relazionale positivo, indispensabile per lo svolgimento dell’attività produttiva. Una impresa moderna, grande o piccola che sia, non può reggere sul mercato globale se i lavoratori non si sentono partecipi e responsabili, se non sentono di poter/dover migliorare e crescere con l’impresa e, sull’altro fronte, un datore di lavoro non può pensare di gestire l’impresa senza coinvolgere anche i lavoratori. Pensiamo solamente, per restare nell’ambito industriale, alla continua necessità formativa che deriva dalla incessante e sempre più frenetica rincorsa tecnologica. Per imparare qualsiasi cosa è necessario essere motivati (per un principio di economicità generale, la mente umana rifiuta di accumulare conoscenze che non ritiene importanti): la consapevolezza del proprio ruolo nell’impresa, della necessità di crescere non solo per l’impresa, ma con l’impresa, possono contribuire enormemente a trovare queste motivazioni, e quindi, alla fine, risultano elementi indispensabili per il miglioramento dell’attività produttiva e per il mantenimento di un positivo clima aziendale. Il disegno di legge parte dalla legislazione provinciale vigente, in particolare da due leggi provinciali, la legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese) e la legge provinciale 12 luglio 1993, n. 17 (Servizi alle imprese), per prevedere, per le imprese con più di 50 dipendenti che usufruiscono dei benefici di queste due leggi, degli obblighi di informazione e partecipazione, senza diritto di voto, dei lavoratori ai consigli di amministrazione o ai consigli di gestione su un determinato numero di materie che vanno dalla protezione della salute nei luoghi di lavoro, all’organizzazione della produzione, dai percorsi formativi, alle pari opportunità. Il principio che sta alla base di questa imposizione è il seguente: il dialogo sociale e lo sviluppo delle attività economiche imprenditoriali sono beni collettivi che meritano di essere promossi ed incentivati. Gli interventi economico-finanziari sono importanti, ma la provincia può fare un passo in più promuovendo le modalità organizzative e gestionali delle imprese che vanno verso la direzione di aumentare questi beni collettivi. Più in dettaglio il disegno di legge prevede anche una riduzione al minimo dell’Imposta regionale sulle attività produttive per qualsiasi impresa, a prescindere dal numero di dipendenti e dall’avere o meno usufruito di contributi pubblici, che informano i lavoratori sulle materie e nelle modalità indicate per le imprese maggiori. Si tratta di una norma premiale con le stesse motivazioni che reggono gli obblighi previsti per le imprese, con più di 50 dipendenti, usufruisce degli interventi previsti dalle due leggi provinciali sugli incentivi e servizi alle imprese. Il disegno di legge prevede poi altre norme di contorno che verranno illustrate più dettagliatamente nella successiva parte relativa all’articolato. L’articolato Il disegno di legge tecnicamente si compone di un unico articolo di sei commi modificativo della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (Legge provinciale sugli incentivi alle imprese). Dopo l’articolo 1 di tale legge viene introdotto un nuovo articolo, articolo 1 bis, rubricato Partecipazione dei lavoratori. Si tratta di una scelta di mera tecnica legislativa in ossequio ai principi di economia e semplificazione legislativa. Il primo comma dell’articolo stabilisce che gli interventi previsti dalla legge provinciale sugli incentivi alle imprese e dalla legge provinciale sui servizi alle imprese, nei confronti delle imprese con più di 50 dipendenti, siano subordinati alla previsione statutaria della partecipazione al consiglio di amministrazione, per le imprese dotate di quest’organo, di un rappresentante dei lavoratori senza diritto di voto, mentre, per le imprese senza consiglio di amministrazione, all’assunzione dell’impegno di consultare preventivamente un rappresentate dei lavoratori quando vengono trattate una serie di materie con importanti ricadute sull’organizzazione del lavoro e sui lavoratori. Le materie individuate nel comma sono: la protezione della salute nei luoghi di lavoro, l’organizzazione della produzione, i percorsi formativi, le pari opportunità, la situazione di mercato e le prospettive aziendali, la tutela dell’occupazione nelle situazioni di crisi e di ristrutturazione aziendale, gli investimenti programmati e i relativi riflessi occupazionali, la composizione societaria e la formazione del bilancio. Questo comma, assieme al comma 6 che prevede la possibilità di ottenere una riduzione al minimo dell’aliquota Irap per le imprese che adottano modalità di partecipazione ed informazione dei lavoratori conformi a quelle previste per chi vuole godere degli interventi provinciali di aiuto alle imprese, sono il nucleo centrale del contenuto normativo del disegno di legge. Da una parte si impone che, in cambio di aiuti pubblici, le imprese si impegnino a garantire maggiore informazione e partecipazione dei lavoratori, dall’altra si premiano, con una riduzione al minimo delle imposte regionali, le imprese che fanno propri questi principi di informazione e partecipazione a prescindere dai contributi pubblici. Entrambe le fattispecie trovano giustificazione nel valore pubblico che va attribuito al “dialogo sociale” inteso qui come conseguenza di buoni rapporti e buone pratiche tra i vari soggetti del mondo produttivo. Il secondo comma stabilisce che l’obbligo di partecipazione al consiglio di amministrazione e di informazione ai lavoratori permane in carico all’impresa per dieci anni dalla concessione degli aiuti da cui dipendono. Nulla impedisce ovviamente alle aziende di continuare oltre i dieci anni previsti dalla norma, anzi, come si verifica dove questa pratica è già in uso, è probabile che la partecipazione dei lavoratori all’azienda riveli le sua positività proprio per l’azienda stessa e che quindi venga mantenuta. In tal caso, fra l’altro, l’azienda potrà beneficiare della riduzione Irap prevista nel comma 6. Il terzo comma stabilisce le modalità con cui vengono individuati i lavoratori che poi dovranno partecipare ai consigli di amministrazione o essere consultati dalle imprese prima di assumere decisioni sulle materie individuate nel comma 1. In proposito c’è un rinvio ad un regolamento di attuazione che dovrà essere approvato dopo aver sentito le organizzazioni sindacali e padronali maggiormente rappresentative. Il quarto comma stabilisce la retribuzione dei lavoratori per il tempo impiegato nella partecipazione ai consigli di amministrazione o nell’attività di consultazione e la possibilità di recuperare il tempo impiegato oltre l’orario di lavoro con riposi compensativi retribuiti. Si tratta di norme dettate dalla necessità di non penalizzare i rappresentanti dei lavoratori per lo svolgimento del loro ruolo, ovvero che questo non comporti un impegno non retribuito fuori dal normale orario di lavoro. Il comma continua prevedendo un numero di ore di formazione, proporzionale alle dimensioni dell’azienda, per i rappresentati dei lavoratori. Qui si tratta di venire incontro ad una necessità di formazione specifica per permettere ai rappresentanti dei lavoratori, anche nell’interesse dell’azienda, di svolgere con scienza e serietà il proprio ruolo. Il comma 5 prevede sanzioni per le aziende che violino le previsioni dell’articolo. È stata prevista una gradualità nelle sanzioni che possono andare dalla restituzione del 10 per cento del contributo pubblico da cui deriva l’obbligo di partecipazione o informazione per la prima infrazione alla restituzione dell’intero importo del contributo dopo tre infrazioni. La previsione di sanzioni per le imprese inadempienti, oltre ad essere raccomandata anche nelle direttive europee che trattano della materia, è una necessità per garantire una efficace applicazione della normativa ed evitare abusi non sanzionabili. cons. Bruno Dorigatti cons.ra Margherita Cogo cons.ra Sara Ferrari cons. Michele Nardelli Trento, 19 febbraio 2010 Art. 1 Inserimento dell'articolo 1 bis nella legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese) 1. Dopo l'articolo 1 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese, nel capo I della legge, è inserito il seguente: "Art. 1 bis Partecipazione dei lavoratori 1. Gli interventi previsti da questa legge e dalla legge provinciale 12 luglio 1993, n. 17 (Servizi alle imprese) nei confronti delle imprese con più di cinquanta dipendenti sono subordinati: a) per le imprese dotate di consiglio di amministrazione e di consiglio di gestione: alla previsione statutaria della partecipazione al consiglio, senza diritto di voto, di un rappresentate dei lavoratori, dipendente dell’impresa o di altre imprese del gruppo, quando sono trattati argomenti inerenti la protezione della salute nei luoghi di lavoro, l’organizzazione della produzione, i percorsi formativi, le pari opportunità, la situazione di mercato e le prospettive aziendali, la tutela dell’occupazione nelle situazioni di crisi e di ristrutturazione aziendale, gli investimenti programmati e i relativi riflessi occupazionali, la composizione societaria e la formazione del bilancio; b) per le imprese non dotate di consiglio di amministrazione o di consiglio di gestione: all’assunzione dell’impegno di consultare preventivamente un rappresentante dei lavoratori su ogni iniziativa riguardante le materie indicate nella lettera precedente e alla relativa tempestiva comunicazione delle decisioni adottate. 2. L’obbligo previsto nel comma 1 permane per un periodo di dieci anni dalla concessione dell’aiuto. 3. I rappresentanti dei lavoratori previsti dal comma 1 sono eletti direttamente dai lavoratori dell'impresa con voto a scrutinio segreto e con le modalità stabilite dal regolamento di attuazione di quest'articolo, che è approvato dopo aver sentito le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello provinciale dei lavoratori e dei datori di lavoro. 4. Il tempo impiegato dai rappresentanti dei lavoratori per l’attività prevista da questo articolo è retribuito come normale orario di lavoro. Attraverso accordi con l’azienda il tempo impiegato oltre l’orario di lavoro può essere recuperato con riposi compensativi retribuiti. Il rappresentante dei lavoratori ha diritto ad un numero di ore di formazione all'anno, retribuite come normale orario di lavoro, proporzionale alle dimensioni dell’azienda. 5. La violazione di quest'articolo, accertata dalla struttura provinciale competente in materia di lavoro, comporta la restituzione delle somme erogate ai sensi di questa legge e della legge provinciale n. 17 del 1993, con le modalità stabilite dall'articolo 17, nelle seguenti misure: a) alla prima infrazione per un importo pari al 10 per cento del contributo; b) alle seconda infrazione per un importo pari al 50 per cento del contributo; c) alla terza infrazione per l'intero importo del contributo. 6. Per le imprese che informano i lavoratori nelle modalità indicate da quest'articolo, a prescindere dal numero di dipendenti e da eventuali interventi previsti da questa legge e dalla legge provinciale 12 luglio 1993, n. 17, sulla base di concordi dichiarazioni sostitutive di atto notorio del legale rappresentante e del rappresentante dei lavoratori previsto dal comma 2, l'aliquota dell'IRAP, stabilita dall'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), è fissata nella misura del 2,9 per cento."