La mediazione non è più obbligatoria. Forse La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, per eccesso di delega legislativa, del D. Lgs. 04/03/10 n. 28, nella parte in cui ha previsto il carattere obbligatorio della mediazione. Secondo i giudici della Suprema Corte si è verifi cato un eccesso dell’utilizzo, da parte del Governo, della delega legislativa ricevuta dal Parlamento. In particolare a essere colpito è il primo comma dell’art. 5 che prevedeva “chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica, da diffamazione a mezzo stampa e altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento della mediazione …”. Pertanto, la mediazione civile è facoltativa e non è più obbligatoria per tutte le aree sopra esposte. A nostro avviso, non bisogna farsi prendere da facili allarmismi o entusiasmi ma si devono attendere le motivazioni della pronuncia perché se in essa è stato preso in esame solo il profilo dell’eccesso di delega, ritenendolo assorbente, senza prendere posizione sulla compatibilità costituzionale, allora la pronuncia è neutra, nel senso che si focalizza solo su un aspetto formale e non sostanziale. Se, invece, essa ha accolto la sola critica dell’eccesso di delega, rigettando le presunte censure sulla compatibilità costituzionale, allora la pronuncia, implicitamente, conferma la bontà dell’istituto e anche la sua obbligatorietà, facendo emergere solo un vizio formale. Detto che in Italia non sono infrequenti i casi di dubbio, per cui solo l’alea è legge, potrebbe essere questa l’occasione per rivisitare in Parlamento alcuni aspetti della mediazione, che nel mondo anglosassone e nel business internazionale è la procedura che evita le forche caudine di lunghi giudizi nel merito proprio perché non entra nel merito di chi abbia o meno ragione ma punta far trovare un accordo ai contendenti sui propri interessi basandosi su un criterio principe: la rapidità della soluzione. E l’aspetto della moderna mediazione da riscrivere è proprio quello che, rendendola obbligatoria nel casi e nei modi ora bocciati per lo meno per la forma del suo decreto attuativo, prevedeva un tempo di quattro tra l’inizio della vertenza e il suo approdo in tribunale in caso di mancato accordo. Quel periodo stava diventando un ulteriore allungamento delle procedure legali per la scarsa disponibilità delle parti, guidate al solito da un mondo di legali che per la maggior parte male hanno digerito il nuovo strumento, a cercare una “mediazione”. Se si vogliono sgravare i tribunali civili dei milioni di cause pendenti, oggi risolvibili celermente con un’efficace mediazione, e se realmente si vogliono abbattere non solo i loro costi ma anche quelli dell’inefficienza del nostro sistema una soluzione va trovata. E subito.