Collegamenti in bassa tensione: La delibera dell'autorità 89/07 art. 6.2 chiarisce che "per potenze complessive in immissione fino a 50 kW, il servizio di connessione è erogato in bassa tensione" Ne deriva che, a meno di soggetti responsabili già titolari di un'utenza in media tensione, fino a 50 kW il collegamento alla rete sarà effettuato in bassa tensione (monofase 230 V 50 Hz fino a 6 kWp, trifase 400 V 50 Hz oltre i 6 kWp). Le procedure di connessione sono allora da ricercarsi tra quello che viene riportato nella delibera dell'autorità 89/07 "Condizioni tecnico ed economiche per la connessione di impianti di produzione di energia elettrica alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi a tensione nominale non superiore a 1 kV", della direttiva Enel DK 5940 (ed. 2.2. dell'aprile 2007) e della documentazione disponibile sul sito www.enel.it E' da notare che le procedure sono definite sul sito internet dell'Enel fino a 20 kWp. Come sappiamo 20 kWp sono una barriera preferibilmente non valicabile (se non di molto), infatti, oltre tale limite, è prevista la diminuzione di 4 €cent/kWh per qualsiasi tipo di impianto (non integrato, semintegrato, integrato) e, soprattutto, diventa obbligatoria la denuncia di officina elettrica all'Ufficio Tecnico di Finanza (Utf). Richiesta di allacciamento alla rete del distributore: Prima comunicazione ufficiale della procedura è l'invio al gestore di rete della richiesta di connessione alla rete. Tale richiesta deve essere inviata al centro di smistamento Enel di Potenza e dovrà contenere le informazioni riportate nella seguente tabella 1 direttamente ripresa dalla delibera Aeeg 89/07: Serve fare chiarezza sulla questione del livello di progettazione richiesto dall'ente distributore e quanto invece riportato nella normativa di legge. Secondo l'articolo 5 comma 1 del DM 19-02-2007, "il soggetto che intende realizzare un impianto fotovoltaico e accedere alle tariffe incentivanti,..., inoltra al gestore di rete un progetto preliminare... Secondo l'articolo 3 comma 3 lettera G dell'allegato A alla delibera dell'autorità 89/07, la documentazione progettuale degli interventi previsti deve essere secondo quanto indicato nella guida Cei 0-2. Riassumendo i due documenti ci si può aspettare di dover presentare, in questa fase, un progetto preliminare secondo quanto previsto dalla guida Cei 0-2 che definisce la documentazione a corredo di un progetto a seconda della fase progettuale (preliminare, definitiva ed esecutiva). Al contrario, la direttiva DK 5940, paragrafo 10.1, richiede a corredo della domanda di allacciamento, una documentazione molto più completa, il cui elenco è riportato qui di seguito: 1. i dati del richiedente (nominativo/ragione sociale, codice fiscale /partita Iva) e i recapiti (indirizzo/telefono fisso/cellulare/fax/e-mail) da utilizzare per i successivi contatti; 2. gli estremi della fornitura cui lo stesso sarà collegato (intestatario, indirizzo e numero Cliente). Se l'utenza non è ancora allacciata occorre indicare anche le caratteristiche della fornitura che si richiede (potenza impegnata disponibile, uso della fornitura: abitazione o altro/attività svolta); 3. progetto redatto da tecnico abilitato comprendente: • ubicazione (città, indirizzo, civico); • tipologia sistema elettrico (monofase/trifase); • potenza nominale (in corrente alternata) di picco complessiva dell'impianto di produzione; • fonte primaria di generazione (solare, eolica, idroelettrica, termica, eccetera.); • contributo dell'impianto di produzione al corto circuito; • potenza nominale e caratteristiche degli eventuali carichi presenti in impianto; • planimetria catastale con indicazione dell'area dell'impianto di produzione; • schema unifilare della parte di impianto a corrente alternata tra generatori o dispositivi di conversione statica ed il punto terminale dell'impianto di utenza per la connessione con indicazione dei possibili assetti di esercizio. Sullo schema dovranno essere indicati in dettaglio gli organi di manovra e protezione presenti nonché gli eventuali punti di derivazione dei carichi. Qualora il cliente produttore sia responsabile dell'installazione e manutenzione del sistema di misura dell'energia scambiata con la rete,(ossia per impianti sopra i 20 kWp in cui il cliente produttore non delega ad Enel il servizio di misura dell'energia), la suddetta documentazione dovrà essere integrata con la seguente: • schema elettrico di inserimento del sistema di misura, riportando i vari confini funzionali e di proprietà; • marca, modello, e caratteristiche tecniche di tutti i componenti del sistema di misura adottato, incluso, se presente, sim card e relativo n. telefonico; • rapporto nominale di trasformazione dei TA (eventuali), per consentire ad Enel la corretta impostazione della costante di fatturazione nel proprio sistema di telelettura; • dichiarazione di conformità attestante i requisiti del sistema di misura richiesti e la conformità del tipo alle norme Cei di prodotto; • tipo di rete di trasmissione utilizzata per il collegamento tra il dispositivo di comunicazione ed il sistema centrale di telelettura di Enel (gsm; pstn); • protocollo di comunicazione adottato. L'evidente differenza di concetto di "progetto preliminare" tra quanto richiesto dalla normativa di legge e quanto richiesto dal gestore di rete è però più formale che sostanziale; trattandosi infatti di investimenti spesso molto importanti, l'invio della documentazione all'ente distributore per la connessione alla rete, avviene quando l'impianto da realizzare (e quindi l'investimento che questo comporta), è già arrivato almeno alla sua fase di progettazione definitiva. Resta fermo che la difformità tra quanto previsto dalla legge e quanto richiesto dall'Enel è attualmente al vaglio dell'Autorità. Analisi tecnica e preventivo distributore A seguito dell'invio della richiesta di allacciamento, il gestore di rete esegue una verifica tecnica finalizzata a valutare l'impatto sulla rete della potenza disponibile richiesta in immissione e trasmette, entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta di allacciamento, un preventivo per la connessione recante: 1. la tipologia di lavoro corrispondente alla realizzazione della connessione; 2. la soluzione per la connessione; 3. la descrizione degli eventuali adeguamenti degli impianti di competenza del soggetto responsabile della connessione; 4. il corrispettivo per la connessione evidenziando le singole voci di costo; 5. il termine previsto per la realizzazione della connessione. In questa fase vengono inoltre fornite due importanti informazioni: • la tipologia del lavoro necessario per la connessione ed in particolare se si tratta di un lavoro semplice o complesso, con relativa influenza sui tempi richiesti per l'allacciamento alla rete; • il codice identificativo della connessione. Tale numero deve essere utilizzato dal soggetto responsabile per la comunicazione a Terna prima dell'entrata in esercizio dell'impianto. Il preventivo di spesa per la realizzazione dei lavori di connessione ha una validità di 3 mesi entro i quali dovrà essere accettato in forma scritta dal soggetto responsabile. Entro 30 giorni dall'avvenuta accettazione del preventivo di spesa da parte del soggetto responsabile, il gestore di rete deve dare il via alla richiesta di autorizzazione per la realizzazione dei lavori eventualmente necessari per l'allacciamento dell'impianto. Per gli impianti fotovoltaici, il corrispettivo è suddiviso metà a carico del soggetto responsabile e metà a carico del "conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate di cui all'articolo 59.59.1.b del testo integrato. Connessione dell'impianto Al termine dei lavori di realizzazione dell'impianto, il soggetto responsabile invia la richiesta di connessione al gestore di rete. Utilizzando ancora le informazioni della direttiva DK 5940 si legge che la richiesta deve essere accompagnata dalla seguente documentazione. Sottoscrizione del Regolamento di Esercizio riportate nell'allegato A della direttiva comprensive dei seguenti allegati: 1. una dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico di generazione, ai sensi della legislazione vigente (legge 46/90); 2. una dichiarazione di conformità dell'impianto alla DK 5940 e alle norme Cei applicabili redatta e firmata da ingegnere o perito iscritto all'albo. Per impianti con potenza ≤ 20 kW può essere redatta e firmata anche da un tecnico del settore, abilitato ai sensi della legislazione vigente (legge n. 46/90). Il fac-simile della dichiarazione di conformità è riportato in allegato B della DK 5940. Quest'ultima dichiarazione deve contenere: • lo schema elettrico unifilare dell'impianto, con indicate le caratteristiche dei collegamenti elettrici, il sistema di misura, gli organi di manovra e protezione ed i punti di derivazione dei carichi; • la descrizione del/i generatore/i; • la descrizione (tipi, caratteristiche e norme Cei di riferimento) del dispositivo generale, del o dei dispositivi di interfaccia e del o dei dispositivi di generatore; • la descrizione (marca e modello) delle protezioni adottate e dei parametri di intervento dei dispositivi sopraddetti; • la descrizione dei dispositivi di blocco adottati contro il collegamento in parallelo con l'alimentazione normale (nel caso di alimentazione di emergenza) o contro l'eventuale autoeccitazione dei generatori asincroni; • la descrizione di eventuali apparecchiature sensibili e/o disturbanti (dispositivi di conversione statica, sistemi di rifasamento, eccetera). Dall'invio di tale documentazione, il gestore di rete, in base a quanto prescritto dalla Delibera 89/07 all'art. 4.8, il tempo di connessione alla rete è di 30 gg. lavorativi in caso di lavori semplici e di 120 gg. lavorativi in caso di lavori complessi. Si ricorda che una volta effettuata la connessione alla rete da parte del gestore di rete, con relativo rilascio del verbale di connessione, il soggetto responsabile ha 60 gg. di tempo per inviare la richiesta di accesso alle tariffe incentivanti al Gse. La tariffa incentivante ha effetto dalla data dell'effettiva connessione. E' un esercizio interessante calcolare la somma dei tempi previsti dalle normative di legge, necessari dalla richiesta di connessione all'effettivo collegamento dell'impianto. Collegamenti in Media Tensione Per le procedure di connessione alla rete di impianti di produzione di energia elettrica tramite conversione fotovoltaica in Mt o AT, i documenti di riferimento sono: • delibera Aeeg nr. 281-05 " condizioni per l'erogazione del servizio di connessione alle reti elettriche con tensione nominale superiore ad 1 kV i cui gestori anno obbligo di connessione di terzi"; • direttiva Enel DK5740 ed. 2.1. luglio 2007 - "criteri di allacciamento di impianti di produzione alla rete MT di Enel distribuzione" • direttiva Enel DK5310 - "Modalità e condizioni contrattuali per l'erogazione da parte di Enel distribuzione del servizio di connessione alla rete elettrica con tensione superiore a 1 kV". Richiesta di allacciamento alla rete del distributore La richiesta di allacciamento alla rete viene realizzata secondo un modello proposto dal gestore di rete. Per Enel distribuzione, il modello è quello riportato nell'allegato A della direttiva DK5310. In questo modello dovranno essere riportati i dati anagrafici del soggetto responsabile ed i dati identificativi dell'impianto. Dovranno essere inoltre allegati: • planimetria dell'area dove ricade la connessione in scala 1:10000 o 1:25000 con ubicazione degli impianti; • planimetria catastale dell'area dell'impianto; • particolari dell'impianto in scala 1:200 o 1:500; • progetto dell'impianto, redatto a cura di un tecnico abilitato, comprendente: o schemi elettrici unifilari dell'impianto (comprendenti anche i carichi passivi); o caratteristiche del macchinario elettrico, in particolare generatori e trasformatori; o corrente di cortocircuito dell'impianto nel punto di connessione; • fotocopia della carta di identità del richiedente. Nel caso di Enel distribuzione, la richiesta deve essere mandata all'ufficio territorialmente competente. Tempi di risposta dell'ente distributore E' bene chiarire ulteriormente che secondo la delibera 281/05 i soggetti gestori di rete sono tenuti a definire le condizioni contrattuali per la connessione alla rete ed a trasmetterle all'Autorità. Le procedure presentate in questo articolo fanno quindi riferimento alle regole definite da Enel distribuzione che, come già detto, per organizzazione e dimensione si può considerare senz'altro come il gestore di rete di riferimento. Entro 20 giorni solari dal ricevimento della richiesta, l'ente distributore comunica al richiedente la completezza e l'adeguatezza della documentazione (o richiede le necessarie modifiche e integrazioni da far pervenire entro 60 gg) e richiede il pagamento del corrispettivo dovuto per la redazione della Stmg (Soluzione tecnica minima generale). In questa fase viene anche indicato il codice identificativo che dovrà essere indicato in tutte le successive comunicazioni. Stmg Il corrispettivo per la redazione della Stmg è fissato in 1250 € Iva esclusa ossia la metà di quanto indicato nella tabella 1 dell'allegato A della delibera 281/05. Dal ricevimento dell'avvenuto pagamento del corrispettivo, Enel distribuzione, entro 90 gg solari, invia al soggetto responsabile la Stmg che conterrà le seguenti informazioni: 1. descrizione dell'impianto di connessione; 2. descrizione degli eventuali interventi sulle reti esistenti che si dovessero rendere necessari al fine di rendere possibile la connessione dell'impianto; 3. eventuali modalità di esercizio di carattere transitorio dell'impianto elettrico del soggetto richiedente; 4. dati necessari per la predisposizione della documentazione da allegare alle richieste di autorizzazione per gli eventuali lavori riportati al precedente punto 2; 5. eventuali richieste di disponibilità di spazi ulteriori rispetto a quelli strettamente necessari alla realizzazione dell'impianto di rete per la connessione; 6. preventivo dei costi e dei tempi necessari per la realizzazione delle opere e per l'ottenimento delle relative autorizzazioni. Il Soggetto Responsabile ha tempo 90 giorni solari per accettare il preventivo e la soluzione tecnica minima generale, in forma scritta, secondo quanto indicato nella Stmg. Tale accettazione comporta: - impegno a corrispondere all'ente distributore la somma dovuta per la redazione della Stmd (Soluzione tecnica minima di dettaglio); - impegno a corrispondere all'ente distributore la somma dovuta per la realizzazione delle opere a suo carico; - nel caso decida di delegare l'ente distributore, a corrispondere la somma dovuta per l'ottenimento delle autorizzazioni necessarie per l'ottenimento delle autorizzazioni. In alternativa il soggetto responsabile si impegna a mantenere costantemente informato l'ente distributore sull'iter autorizzativi; - impegno al rispetto delle eventuali condizioni per la modalità di esercizio di carattere transitorio del proprio impianto elettrico; - inviare, entro 180 giorni dall'accettazione della Stmg, la comunicazione contenente il programma dei lavori. Stmd A seguito del completamento dell'iter autorizzativo (con esito ovviamente positivo), il distributore provvede ad emettere la fattura relativa al corrispettivo dovuto per la redazione della Stmd. Tale corrispettivo è fissato ancora dalla tabella 1 dell'allegato A della Delibera 281/05 in 1250 € + 0,25 €/kW IVA esclusa. Nota:per esempio un impianto da 1 MWp (1000 kWp), il corrispettivo dovuto è pari a 1250 + 1000 x 0,25 = 1500 €. A seguito della comunicazione di avvenuto pagamento, il distributore predispone la Stmd entro 90 gg. solari. Dal ricevimento della Stmd, il soggetto responsabile ha 60 gg. per la sua accettazione. Essendo la Stmd la progettazione esecutiva delle opere necessarie per la connessione dell'impianto alla rete, i cui costi ricadono sul soggetto responsabile, quest'ultimo può decidere realizzarle in proprio. In questo caso, i ruoli si invertono e sarà quindi il soggetto responsabile ad inviare al distributore la Stmd che, secondo quanto riportato nella DK 5310, viene accettata (o eventualmente rifiutata) da Enel entro 30 gg solari. A valle dell'accordo trovato sulla Stmd, si procede alla stipula di contratto per la connessione alla rete. Connessione degli impianti alla rete In seguito alla stipula del contratto, se il soggetto responsabile ha deciso di realizzare in proprio le opere necessarie per la connessione alla rete, procederà alla loro realizzazione secondo le regole tecniche riportate nelle direttive DK 5740 e DK 5940. Se invece il soggetto responsabile ha delegato l'ente distributore alla realizzazione delle opere per la connessione, procederà al pagamento del corrispettivo preventivato (eventualmente coperto da fideiussione bancaria), ed attende il tempo di realizzazione previsto. Ovviamente in questa fase, il soggetto responsabile potrà procedere alla realizzazione dell'impianto di produzione fotovoltaico. I tempi per la realizzazione di detti lavori per la connessione sono fortemente dipendenti dalle dimensioni e dalle caratteristiche dell'impianto fotovoltaico da connettere. Al termine dei lavori, come per gli impianti in bt, il soggetto responsabile comunicherà il termine dei lavori al gestore di rete che potrà impiegare i 120 gg. lavorativi (le connessioni in Mt sono complessi secondo la delibera Aeeg 04/04), per l'allaccio dell'impianto alla rete. Non sono state toccate le altre problematiche dovute alla burocrazia per l'ottenimento delle autorizzazioni alla realizzazione dell'impianto vero e proprio comprensiva anche della denuncia di officina elettrica (obbligatoria oltre i 20 kWp) le cui procedure non sono ancora unificate a livello nazionale né le problematiche in materia di misura dell'energia. Si guarda con speranza al prossimo futuro soprattutto per il fatto che molte delle attuali incomprensioni sono dovute alla ancora scarsa conoscenza delle procedure anche da parte del personale dei gestori di rete. Si auspica inoltre che l'attuale normativa, anche sulla base delle segnalazioni che quotidianamente raggiungono l'autorità, subirà già nel prossimo futuro notevoli semplificazioni per quanto attiene alle azioni a carico dei soggetti responsabili. Autorizzazione Unica e Dichiarazione Inizio Attività Il Soggetto Responsabile che vuole realizzare un impianto fotovoltaico deve richiedere alla Regione competente l’Autorizzazione Unica per la costruzione dell’impianto seguendo le specifiche procedure della Regione. Il certificato di Destinazione Urbanistica con l’elenco dei vincoli è un documento propedeutico per definire l’iter burocratico dell’Autorizzazione Unica. La Regione convocherà una Conferenza di servizi entro 30 giorni dal ricevimento della domanda d’autorizzazione, e rilascerà l’autorizzazione a seguito di un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate e che deve essere terminato entro 180 giorni. • La Conferenza Unificata avrebbe dovuto emanare le linee guida per l’Autorizzazione Unica. In assenza di queste linee guida, alcune regioni hanno già emesso delle proprie direttive. • Se l’impianto FV è installato in siti esenti da vincoli (ambientali, paesaggistici, etc.), molte regioni non richiedono l’Autorizzazione Unica. • Successivamente all’Autorizzazione Unica, andrà sottoposta al Comune competente la DIA (Dichiarazione di Inizio Attività) Richiesta di punto di connessione Il Soggetto Responsabile deve inoltrare al Gestore locale della Rete il progetto preliminare dell’impianto e richiedere al medesimo gestore la connessione alla rete, precisando nel caso di impianti di potenza non superiore a 20 kWp se intende avvalersi del servizio di scambio sul posto. Il Gestore locale della Rete comunicherà il punto di consegna secondo le modalità che verranno fissate dall’AEEG. Realizzazione dell’impianto Il Soggetto Responsabile, una volta ottenuta l’Autorizzazione Unica se richiesta, avuta la comunicazione del Gestore locale della Rete circa il punto di connessione e trascorsi 30 giorni dalla data di presentazione della DIA, da inizio ai lavori di realizzazione dell’impianto. Una volta ultimato l’impianto, il Soggetto Responsabile trasmette al Gestore della Rete la comunicazione di ultimazione lavori, e richiede il collegamento alle rete. Richiesta di concessione e tariffa incentivante Entro sessanta giorni dalla data di entrata in esercizio dell’impianto strettamente legata alla connessione alla rete, il Soggetto Responsabile invia al GSE la richiesta di concessione della tariffa incentivante, unitamente alla seguente documentazione: • Documentazione finale di progetto dell’impianto, • Scheda Tecnica, • Elenco dei Moduli FV, • Certificato Collaudo, • Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà, • Copia Apertura Officina Elettrica (per impianti con potenza > 20 kWp) Entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di concessione della tariffa incentivante, il GSE, verificato il rispetto delle disposizioni del decreto, comunica al soggetto responsabile la tariffa riconosciuta e stipula la relativa convenzione. Modalità erogazione incentivazione Il Soggetto Responsabile comunica su base mensile al GSE l’energia prodotta dall’impianto FV, avvalendosi, se lo ritiene necessario, del Gestore della Rete locale per la misura dell’energia elettrica prodotta, Il Soggetto Responsabile invia al GSE, su base annuale e riferita all’anno solare precedente, copia della dichiarazione di produzione d’energia elettrica presentata all’Ufficio Tecnico di Finanza (UTF) per impianti di potenza superiore a 20 kWp, Il GSE verifica i dati di produzione trasmessi dai Soggetti Responsabili, avvalendosi delle misure dell’energia elettrica rilevate dai gestori di rete cui l’impianto fotovoltaico è collegato, Il pagamento delle tariffe incentivanti è effettuato dal GSE, che eroga un corrispettivo pari al prodotto tra l’energia elettrica prodotta e la tariffa incentivante o Per impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kWp nel mese successivo a quello in cui l’ammontare cumulato di detto corrispettivo supera il valore di 500 €, o Per impianti fotovoltaici di potenza fino a 20 kWp nel mese successivo a quello in cui l’ammontare cumulato di detto corrispettivo supera il valore di 250 Euro, Il GSE effettua sopralluoghi a campione per accertare la veridicità delle informazioni e dei dati trasmessi. Nel caso di corrispettivi annui superiori a 1.000 per ogni kWp di potenza nominale dell’impianto fotovoltaico il GSE effettua un sopraluogo ai sensi di quanto previsto dall’articolo 6, comma 6.3 della Deliberazione 188/05 dell’AEEG. Condizioni per la cumulabilità per le tariffe incentivanti: • non sono applicabili in caso di benefici della detrazione fiscale, • non sono applicabili all’elettricità prodotta da impianti fotovoltaico per la cui realizzazione siano stati concessi • incentivi pubblici in conto capitale eccedenti il 20% del costo dell’investimento, • incentivi erogati nell’ambito del programma “Tetti Fotovoltaici” • non sono compatibili con i certificati verdi, i titoli derivanti dall’applicazione del Dlgs 16/03/99 n. 79 Costi di connessione alla rete I corrispettivi che i produttori devono riconoscere al gestore di rete cui l’impianto è connesso sono stati determinati dall’AEEG in: Per Impianti con Potenza Nominale fino a 20 kWp spesa di 30 €/anno Per Impianti con Potenza Nominale superiore a 20 kWp spesa di 120 €/anno + 0,5% del valore dell’energia ceduta fino ad un massimo di € 3.500.