Collegamenti in bassa tensione:

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Collegamenti in bassa tensione:
La delibera dell'autorità 89/07 art. 6.2 chiarisce che "per potenze complessive
in immissione fino a 50 kW, il servizio di connessione è erogato in bassa
tensione"
Ne deriva che, a meno di soggetti responsabili già titolari di un'utenza in media
tensione, fino a 50 kW il collegamento alla rete sarà effettuato in bassa
tensione (monofase 230 V 50 Hz fino a 6 kWp, trifase 400 V 50 Hz oltre i 6
kWp).
Le procedure di connessione sono allora da ricercarsi tra quello che viene
riportato nella delibera dell'autorità 89/07 "Condizioni tecnico ed economiche
per la connessione di impianti di produzione di energia elettrica alle reti
elettriche con obbligo di connessione di terzi a tensione nominale non superiore
a 1 kV", della direttiva Enel DK 5940 (ed. 2.2. dell'aprile 2007) e della
documentazione disponibile sul sito www.enel.it
E' da notare che le procedure sono definite sul sito internet dell'Enel fino a 20
kWp. Come sappiamo 20 kWp sono una barriera preferibilmente non valicabile
(se non di molto), infatti, oltre tale limite, è prevista la diminuzione di 4
€cent/kWh per qualsiasi tipo di impianto (non integrato, semintegrato,
integrato) e, soprattutto, diventa obbligatoria la denuncia di officina elettrica
all'Ufficio Tecnico di Finanza (Utf).
Richiesta di allacciamento alla rete del distributore:
Prima comunicazione ufficiale della procedura è l'invio al gestore di rete della
richiesta di connessione alla rete. Tale richiesta deve essere inviata al centro di
smistamento Enel di Potenza e dovrà contenere le informazioni riportate nella
seguente tabella 1 direttamente ripresa dalla delibera Aeeg 89/07:
Serve fare chiarezza sulla questione del livello di progettazione richiesto
dall'ente distributore e quanto invece riportato nella normativa di legge.
Secondo l'articolo 5 comma 1 del DM 19-02-2007, "il soggetto che intende
realizzare un impianto fotovoltaico e accedere alle tariffe incentivanti,..., inoltra
al gestore di rete un progetto preliminare...
Secondo l'articolo 3 comma 3 lettera G dell'allegato A alla delibera dell'autorità
89/07, la documentazione progettuale degli interventi previsti deve essere
secondo quanto indicato nella guida Cei 0-2.
Riassumendo i due documenti ci si può aspettare di dover presentare, in
questa fase, un progetto preliminare secondo quanto previsto dalla guida Cei
0-2 che definisce la documentazione a corredo di un progetto a seconda della
fase progettuale (preliminare, definitiva ed esecutiva).
Al contrario, la direttiva DK 5940, paragrafo 10.1, richiede a corredo della
domanda di allacciamento, una documentazione molto più completa, il cui
elenco è riportato qui di seguito:
1. i dati del richiedente (nominativo/ragione sociale, codice fiscale /partita Iva)
e i recapiti (indirizzo/telefono fisso/cellulare/fax/e-mail) da utilizzare per i
successivi contatti;
2. gli estremi della fornitura cui lo stesso sarà collegato (intestatario, indirizzo
e numero Cliente). Se l'utenza non è ancora allacciata occorre indicare anche
le caratteristiche della fornitura che si richiede (potenza impegnata disponibile,
uso della fornitura: abitazione o altro/attività svolta);
3. progetto redatto da tecnico abilitato comprendente:
• ubicazione (città, indirizzo, civico);
• tipologia sistema elettrico (monofase/trifase);
• potenza nominale (in corrente alternata) di picco complessiva dell'impianto di
produzione;
• fonte primaria di generazione (solare, eolica, idroelettrica, termica,
eccetera.);
• contributo dell'impianto di produzione al corto circuito;
• potenza nominale e caratteristiche degli eventuali carichi presenti in
impianto;
• planimetria catastale con indicazione dell'area dell'impianto di produzione;
• schema unifilare della parte di impianto a corrente alternata tra generatori o
dispositivi di conversione statica ed il punto terminale dell'impianto di utenza
per la connessione con indicazione dei possibili assetti di esercizio. Sullo
schema dovranno essere indicati in dettaglio gli organi di manovra e protezione
presenti nonché gli eventuali punti di derivazione dei carichi.
Qualora il cliente produttore sia responsabile dell'installazione e manutenzione
del sistema di misura dell'energia scambiata con la rete,(ossia per impianti
sopra i 20 kWp in cui il cliente produttore non delega ad Enel il servizio di
misura dell'energia), la suddetta documentazione dovrà essere integrata con la
seguente:
• schema elettrico di inserimento del sistema di misura, riportando i vari
confini funzionali e di proprietà;
• marca, modello, e caratteristiche tecniche di tutti i componenti del sistema di
misura adottato, incluso, se presente, sim card e relativo n. telefonico;
• rapporto nominale di trasformazione dei TA (eventuali), per consentire ad
Enel la corretta impostazione della costante di fatturazione nel proprio sistema
di telelettura;
• dichiarazione di conformità attestante i requisiti del sistema di misura
richiesti e la conformità del tipo alle norme Cei di prodotto;
• tipo di rete di trasmissione utilizzata per il collegamento tra il dispositivo di
comunicazione ed il sistema centrale di telelettura di Enel (gsm; pstn);
• protocollo di comunicazione adottato.
L'evidente differenza di concetto di "progetto preliminare" tra quanto richiesto
dalla normativa di legge e quanto richiesto dal gestore di rete è però più
formale che sostanziale; trattandosi infatti di investimenti spesso molto
importanti, l'invio della documentazione all'ente distributore per la connessione
alla rete, avviene quando l'impianto da realizzare (e quindi l'investimento che
questo comporta), è già arrivato almeno alla sua fase di progettazione
definitiva. Resta fermo che la difformità tra quanto previsto dalla legge e
quanto richiesto dall'Enel è attualmente al vaglio dell'Autorità.
Analisi tecnica e preventivo distributore
A seguito dell'invio della richiesta di allacciamento, il gestore di rete esegue
una verifica tecnica finalizzata a valutare l'impatto sulla rete della potenza
disponibile richiesta in immissione e trasmette, entro 20 giorni dal ricevimento
della richiesta di allacciamento, un preventivo per la connessione recante:
1. la tipologia di lavoro corrispondente alla realizzazione della connessione;
2. la soluzione per la connessione;
3. la descrizione degli eventuali adeguamenti degli impianti di competenza del
soggetto responsabile della connessione;
4. il corrispettivo per la connessione evidenziando le singole voci di costo;
5. il termine previsto per la realizzazione della connessione.
In questa fase vengono inoltre fornite due importanti informazioni:
• la tipologia del lavoro necessario per la connessione ed in particolare se si
tratta di un lavoro semplice o complesso, con relativa influenza sui tempi
richiesti per l'allacciamento alla rete;
• il codice identificativo della connessione. Tale numero deve essere utilizzato
dal soggetto responsabile per la comunicazione a Terna prima dell'entrata in
esercizio dell'impianto.
Il preventivo di spesa per la realizzazione dei lavori di connessione ha una
validità di 3 mesi entro i quali dovrà essere accettato in forma scritta dal
soggetto responsabile.
Entro 30 giorni dall'avvenuta accettazione del preventivo di spesa da parte del
soggetto responsabile, il gestore di rete deve dare il via alla richiesta di
autorizzazione per la realizzazione dei lavori eventualmente necessari per
l'allacciamento dell'impianto.
Per gli impianti fotovoltaici, il corrispettivo è suddiviso metà a carico del
soggetto responsabile e metà a carico del "conto per nuovi impianti da fonti
rinnovabili e assimilate di cui all'articolo 59.59.1.b del testo integrato.
Connessione dell'impianto
Al termine dei lavori di realizzazione dell'impianto, il soggetto responsabile
invia la richiesta di connessione al gestore di rete.
Utilizzando ancora le informazioni della direttiva DK 5940 si legge che la
richiesta deve essere accompagnata dalla seguente documentazione.
Sottoscrizione del Regolamento di Esercizio riportate nell'allegato A della
direttiva comprensive dei seguenti allegati:
1. una dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico di generazione, ai
sensi della legislazione vigente (legge 46/90);
2. una dichiarazione di conformità dell'impianto alla DK 5940 e alle norme Cei
applicabili redatta e firmata da ingegnere o perito iscritto all'albo.
Per impianti con potenza ≤ 20 kW può essere redatta e firmata anche da un
tecnico del settore, abilitato ai sensi della legislazione vigente (legge n. 46/90).
Il fac-simile della dichiarazione di conformità è riportato in allegato B della DK
5940. Quest'ultima dichiarazione deve contenere:
• lo schema elettrico unifilare dell'impianto, con indicate le caratteristiche dei
collegamenti elettrici, il sistema di misura, gli organi di manovra e protezione
ed i punti di derivazione dei carichi;
• la descrizione del/i generatore/i;
• la descrizione (tipi, caratteristiche e norme Cei di riferimento) del dispositivo
generale, del o dei dispositivi di interfaccia e del o dei dispositivi di generatore;
• la descrizione (marca e modello) delle protezioni adottate e dei parametri di
intervento dei dispositivi sopraddetti;
• la descrizione dei dispositivi di blocco adottati contro il collegamento in
parallelo con l'alimentazione normale (nel caso di alimentazione di emergenza)
o contro l'eventuale autoeccitazione dei generatori asincroni;
• la descrizione di eventuali apparecchiature sensibili e/o disturbanti
(dispositivi di conversione statica, sistemi di rifasamento, eccetera).
Dall'invio di tale documentazione, il gestore di rete, in base a quanto prescritto
dalla Delibera 89/07 all'art. 4.8, il tempo di connessione alla rete è di 30 gg.
lavorativi in caso di lavori semplici e di 120 gg. lavorativi in caso di lavori
complessi.
Si ricorda che una volta effettuata la connessione alla rete da parte del gestore
di rete, con relativo rilascio del verbale di connessione, il soggetto responsabile
ha 60 gg. di tempo per inviare la richiesta di accesso alle tariffe incentivanti al
Gse. La tariffa incentivante ha effetto dalla data dell'effettiva connessione.
E' un esercizio interessante calcolare la somma dei tempi previsti dalle
normative di legge, necessari dalla richiesta di connessione all'effettivo
collegamento dell'impianto.
Collegamenti in Media Tensione
Per le procedure di connessione alla rete di impianti di produzione di energia
elettrica tramite conversione fotovoltaica in Mt o AT, i documenti di riferimento
sono:
• delibera Aeeg nr. 281-05 " condizioni per l'erogazione del servizio di
connessione alle reti elettriche con tensione nominale superiore ad 1 kV i cui
gestori anno obbligo di connessione di terzi";
• direttiva Enel DK5740 ed. 2.1. luglio 2007 - "criteri di allacciamento di
impianti di produzione alla rete MT di Enel distribuzione"
• direttiva Enel DK5310 - "Modalità e condizioni contrattuali per l'erogazione da
parte di Enel distribuzione del servizio di connessione alla rete elettrica con
tensione superiore a 1 kV".
Richiesta di allacciamento alla rete del distributore
La richiesta di allacciamento alla rete viene realizzata secondo un modello
proposto dal gestore di rete. Per Enel distribuzione, il modello è quello riportato
nell'allegato A della direttiva DK5310. In questo modello dovranno essere
riportati i dati anagrafici del soggetto responsabile ed i dati identificativi
dell'impianto. Dovranno essere inoltre allegati:
• planimetria dell'area dove ricade la connessione in scala 1:10000 o 1:25000
con ubicazione degli impianti;
• planimetria catastale dell'area dell'impianto;
• particolari dell'impianto in scala 1:200 o 1:500;
• progetto dell'impianto, redatto a cura di un tecnico abilitato, comprendente:
o schemi elettrici unifilari dell'impianto (comprendenti anche i carichi passivi);
o caratteristiche del macchinario elettrico, in particolare generatori e
trasformatori;
o corrente di cortocircuito dell'impianto nel punto di connessione;
• fotocopia della carta di identità del richiedente.
Nel caso di Enel distribuzione, la richiesta deve essere mandata all'ufficio
territorialmente competente.
Tempi di risposta dell'ente distributore
E' bene chiarire ulteriormente che secondo la delibera 281/05 i soggetti gestori
di rete sono tenuti a definire le condizioni contrattuali per la connessione alla
rete ed a trasmetterle all'Autorità.
Le procedure presentate in questo articolo fanno quindi riferimento alle regole
definite da Enel distribuzione che, come già detto, per organizzazione e
dimensione si può considerare senz'altro come il gestore di rete di riferimento.
Entro 20 giorni solari dal ricevimento della richiesta, l'ente distributore
comunica al richiedente la completezza e l'adeguatezza della documentazione
(o richiede le necessarie modifiche e integrazioni da far pervenire entro 60 gg)
e richiede il pagamento del corrispettivo dovuto per la redazione della Stmg
(Soluzione tecnica minima generale). In questa fase viene anche indicato il
codice identificativo che dovrà essere indicato in tutte le successive
comunicazioni.
Stmg
Il corrispettivo per la redazione della Stmg è fissato in 1250 € Iva esclusa ossia
la metà di quanto indicato nella tabella 1 dell'allegato A della delibera 281/05.
Dal ricevimento dell'avvenuto pagamento del corrispettivo, Enel distribuzione,
entro 90 gg solari, invia al soggetto responsabile la Stmg che conterrà le
seguenti informazioni:
1. descrizione dell'impianto di connessione;
2. descrizione degli eventuali interventi sulle reti esistenti che si dovessero
rendere necessari al fine di rendere possibile la connessione dell'impianto;
3. eventuali modalità di esercizio di carattere transitorio dell'impianto elettrico
del soggetto richiedente;
4. dati necessari per la predisposizione della documentazione da allegare alle
richieste di autorizzazione per gli eventuali lavori riportati al precedente punto
2;
5. eventuali richieste di disponibilità di spazi ulteriori rispetto a quelli
strettamente necessari alla realizzazione dell'impianto di rete per la
connessione;
6. preventivo dei costi e dei tempi necessari per la realizzazione delle opere e
per l'ottenimento delle relative autorizzazioni.
Il Soggetto Responsabile ha tempo 90 giorni solari per accettare il preventivo e
la soluzione tecnica minima generale, in forma scritta, secondo quanto indicato
nella Stmg.
Tale accettazione comporta:
- impegno a corrispondere all'ente distributore la somma dovuta per la
redazione della Stmd (Soluzione tecnica minima di dettaglio);
- impegno a corrispondere all'ente distributore la somma dovuta per la
realizzazione delle opere a suo carico;
- nel caso decida di delegare l'ente distributore, a corrispondere la somma
dovuta per l'ottenimento delle autorizzazioni necessarie per l'ottenimento delle
autorizzazioni. In alternativa il soggetto responsabile si impegna a mantenere
costantemente informato l'ente distributore sull'iter autorizzativi;
- impegno al rispetto delle eventuali condizioni per la modalità di esercizio di
carattere transitorio del proprio impianto elettrico;
- inviare, entro 180 giorni dall'accettazione della Stmg, la comunicazione
contenente il programma dei lavori.
Stmd
A seguito del completamento dell'iter autorizzativo (con esito ovviamente
positivo), il distributore provvede ad emettere la fattura relativa al
corrispettivo dovuto per la redazione della Stmd.
Tale corrispettivo è fissato ancora dalla tabella 1 dell'allegato A della Delibera
281/05 in 1250 € + 0,25 €/kW IVA esclusa.
Nota:per esempio un impianto da 1 MWp (1000 kWp), il corrispettivo dovuto è
pari a
1250 + 1000 x 0,25 = 1500 €.
A seguito della comunicazione di avvenuto pagamento, il distributore
predispone la Stmd entro 90 gg. solari. Dal ricevimento della Stmd, il soggetto
responsabile ha 60 gg. per la sua accettazione.
Essendo la Stmd la progettazione esecutiva delle opere necessarie per la
connessione dell'impianto alla rete, i cui costi ricadono sul soggetto
responsabile, quest'ultimo può decidere realizzarle in proprio. In questo caso, i
ruoli si invertono e sarà quindi il soggetto responsabile ad inviare al
distributore la Stmd che, secondo quanto riportato nella DK 5310, viene
accettata (o eventualmente rifiutata) da Enel entro 30 gg solari.
A valle dell'accordo trovato sulla Stmd, si procede alla stipula di contratto per
la connessione alla rete.
Connessione degli impianti alla rete
In seguito alla stipula del contratto, se il soggetto responsabile ha deciso di
realizzare in proprio le opere necessarie per la connessione alla rete, procederà
alla loro realizzazione secondo le regole tecniche riportate nelle direttive DK
5740 e DK 5940.
Se invece il soggetto responsabile ha delegato l'ente distributore alla
realizzazione delle opere per la connessione, procederà al pagamento del
corrispettivo preventivato (eventualmente coperto da fideiussione bancaria),
ed attende il tempo di realizzazione previsto.
Ovviamente in questa fase, il soggetto responsabile potrà procedere alla
realizzazione dell'impianto di produzione fotovoltaico.
I tempi per la realizzazione di detti lavori per la connessione sono fortemente
dipendenti dalle dimensioni e dalle caratteristiche dell'impianto fotovoltaico da
connettere.
Al termine dei lavori, come per gli impianti in bt, il soggetto responsabile
comunicherà il termine dei lavori al gestore di rete che potrà impiegare i 120
gg. lavorativi (le connessioni in Mt sono complessi secondo la delibera Aeeg
04/04), per l'allaccio dell'impianto alla rete.
Non sono state toccate le altre problematiche dovute alla burocrazia per
l'ottenimento delle autorizzazioni alla realizzazione dell'impianto vero e proprio
comprensiva anche della denuncia di officina elettrica (obbligatoria oltre i 20
kWp) le cui procedure non sono ancora unificate a livello nazionale né le
problematiche in materia di misura dell'energia.
Si guarda con speranza al prossimo futuro soprattutto per il fatto che molte
delle attuali incomprensioni sono dovute alla ancora scarsa conoscenza delle
procedure anche da parte del personale dei gestori di rete.
Si auspica inoltre che l'attuale normativa, anche sulla base delle segnalazioni
che quotidianamente raggiungono l'autorità, subirà già nel prossimo futuro
notevoli semplificazioni per quanto attiene alle azioni a carico dei soggetti
responsabili.
Autorizzazione Unica e Dichiarazione Inizio Attività
Il Soggetto Responsabile che vuole realizzare un impianto fotovoltaico deve
richiedere alla Regione competente l’Autorizzazione Unica per la costruzione
dell’impianto seguendo le specifiche procedure della Regione. Il certificato di
Destinazione Urbanistica con l’elenco dei vincoli è un documento propedeutico
per definire l’iter burocratico dell’Autorizzazione Unica.
La Regione convocherà una Conferenza di servizi entro 30 giorni dal
ricevimento della domanda d’autorizzazione, e rilascerà l’autorizzazione a
seguito di un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni
interessate e che deve essere terminato entro 180 giorni.
• La Conferenza Unificata avrebbe dovuto emanare le linee guida per
l’Autorizzazione Unica. In assenza di queste linee guida, alcune regioni
hanno già emesso delle proprie direttive.
• Se l’impianto FV è installato in siti esenti da vincoli (ambientali,
paesaggistici, etc.), molte regioni non richiedono l’Autorizzazione Unica.
• Successivamente all’Autorizzazione Unica, andrà sottoposta al Comune
competente la DIA (Dichiarazione di Inizio Attività)
Richiesta di punto di connessione
Il Soggetto Responsabile deve inoltrare al Gestore locale della Rete il progetto
preliminare dell’impianto e richiedere al medesimo gestore la connessione alla
rete, precisando nel caso di impianti di potenza non superiore a 20 kWp se
intende avvalersi del servizio di scambio sul posto. Il Gestore locale della Rete
comunicherà il punto di consegna secondo le modalità che verranno fissate
dall’AEEG.
Realizzazione dell’impianto Il Soggetto Responsabile, una volta ottenuta
l’Autorizzazione Unica se richiesta, avuta la comunicazione del Gestore locale
della Rete circa il punto di connessione e trascorsi 30 giorni dalla data di
presentazione della DIA, da inizio ai lavori di realizzazione dell’impianto. Una
volta ultimato l’impianto, il Soggetto Responsabile trasmette al Gestore della
Rete la comunicazione di ultimazione lavori, e richiede il collegamento alle rete.
Richiesta di concessione e tariffa incentivante
Entro sessanta giorni dalla data di entrata in esercizio dell’impianto
strettamente legata alla connessione alla rete, il Soggetto Responsabile invia al
GSE la richiesta di concessione della tariffa incentivante, unitamente alla
seguente documentazione:
• Documentazione finale di progetto dell’impianto,
• Scheda Tecnica,
• Elenco dei Moduli FV,
• Certificato Collaudo,
• Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà,
• Copia Apertura Officina Elettrica (per impianti con potenza > 20 kWp)
Entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di concessione della
tariffa incentivante, il GSE, verificato il rispetto delle disposizioni del decreto,
comunica al soggetto responsabile la tariffa riconosciuta e stipula la relativa
convenzione.
Modalità erogazione incentivazione
Il Soggetto Responsabile comunica su base mensile al GSE l’energia prodotta
dall’impianto FV, avvalendosi, se lo ritiene necessario, del Gestore della Rete
locale per la misura dell’energia elettrica prodotta,
Il Soggetto Responsabile invia al GSE, su base annuale e riferita all’anno solare
precedente, copia della dichiarazione di produzione d’energia elettrica
presentata all’Ufficio Tecnico di Finanza (UTF) per impianti di potenza superiore
a 20 kWp,
Il GSE verifica i dati di produzione trasmessi dai Soggetti Responsabili,
avvalendosi delle misure dell’energia elettrica rilevate dai gestori di rete cui
l’impianto fotovoltaico è collegato,
Il pagamento delle tariffe incentivanti è effettuato dal GSE, che eroga un
corrispettivo pari al prodotto tra l’energia elettrica prodotta e la tariffa
incentivante
o Per impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kWp nel mese
successivo a quello in cui l’ammontare cumulato di detto corrispettivo
supera il valore di 500 €,
o Per impianti fotovoltaici di potenza fino a 20 kWp nel mese successivo a
quello in cui l’ammontare cumulato di detto corrispettivo supera il valore
di 250 Euro,
Il GSE effettua sopralluoghi a campione per accertare la veridicità delle
informazioni e dei dati trasmessi. Nel caso di corrispettivi annui superiori a
1.000 per ogni kWp di potenza nominale dell’impianto fotovoltaico il GSE
effettua un sopraluogo ai sensi di quanto previsto dall’articolo 6, comma 6.3
della Deliberazione 188/05 dell’AEEG.
Condizioni per la cumulabilità per le tariffe incentivanti:
• non sono applicabili in caso di benefici della detrazione fiscale,
• non sono applicabili all’elettricità prodotta da impianti fotovoltaico per la
cui realizzazione siano stati concessi
• incentivi pubblici in conto capitale eccedenti il 20% del costo
dell’investimento,
• incentivi erogati nell’ambito del programma “Tetti Fotovoltaici”
• non sono compatibili con i certificati verdi, i titoli derivanti
dall’applicazione del Dlgs 16/03/99 n. 79
Costi di connessione alla rete I corrispettivi che i produttori devono
riconoscere al gestore di rete cui l’impianto è connesso sono stati determinati
dall’AEEG in:
Per Impianti con Potenza Nominale fino a 20 kWp spesa di 30 €/anno
Per Impianti con Potenza Nominale superiore a 20 kWp spesa di 120 €/anno +
0,5% del valore dell’energia ceduta fino ad un massimo di € 3.500.
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