CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA III Commissione

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA
III Commissione Permanente Attività Sociali, Sanitarie, Culturali,Formative
PROGETTO DI LEGGE N. 104/8^
“Disposizioni in materia sanitaria e di servizio alla persona”
(Delib. N. 192 del 20 marzo 2006)
Relazione i ll ust rativa *
L'art. 1 del PdL sottopone a limitazioni tutte le forme di copertura di posti della dotazione organica
nelle aziende del servizio sanitario regionale, subordinandole a preventiva autorizzazione regionale.
La necessità di prevedere disposizioni limitative nasce dall'intendimento, ampiamente condiviso a
livello nazionale, di affidare la responsabilità delle politiche finanziarie per il personale al livello regionale di
governo. Da ciò deriva l'esigenza per la Regione Calabria di dotarsi di efficaci strumenti, anche legislativi, di
controllo economico-finanziario, idonei a realizzare il contenimento e la razionalizzazione della spesa per il
personale, indirizzandola all'erogazione di servizi di elevato livello; in particolare, il PdL finalizza le
politiche del personale a specifici obiettivi assistenziali, da esplicitare nei piani attuativi o nei programmi
annuali di attività di ciascuna azienda.
Viene, di conseguenza, sottoposta a preventiva autorizzazione regionale ogni modalità di copertura dei
posti in organico, prevedendo, quale conseguenza della violazione dell'obbligo di autorizzazione, la nullità
di diritto, la valutazione ai fai della mancata conferma, revoca o decadenza del direttore generale e la
trasmissione dei relativi atti e provvedimenti alla Procura regionale presso la Corte dei Conti, per le proprie
valutazioni.
Il PdL, prevede che l'autorizzazione regionale venga concessa dalla Giunta regionale in sede di
approvazione del piano o programma annuale, tenuto conto
delle necessità di assicurare i livelli essenziali di assistenza e della situazione economico-finanziaria di
ciascuna azienda; il piano o programma: annuale diviene, dunque, il luogo privilegiato di programmazione per il
direttore generale, che individua le attività da svolgere ed indica con quale dotazione organica tali attività devono
essere svolte. Non manca, tuttavia, una `;valvola di sfogo", che consente al Dipartimento di autorizzare
trasferimenti, mobilità, comandi e assunzioni a tempo determinato (non quelle a tempo indeterminato),
avuto riguardo a comprovate necessità assistenziali, soprattutto in relazione a situazioni insorte
successivamente alla presentazione del piano annuale, o non adeguatamente valutate in precedenza.
Per i concorsi in itinere, che possono essere conclusi, si prevede la necessità di autorizzazione
regionale per la stipulazione del contratto dì lavoro, al fine di verificare la coerenza delle relative assunzioni
con 1e attività aziendali programmate, anche in considerazione della circostanza che la procedura può essere
stata indetta molti anni prima e, dunque, l'assunzione potrebbe non essere più coerente con .le esigenze
dell'azienda.
Per evitare che si ripetano alcuni eccessi del passato e sempre al fine di esercitare un'efficace controllo
della spesa, dovrà essere autorizzato anche il conferimento o rinnovo di consulenze esterne, di qualsiasi
tipologia; per le conseguenze prodotte in termini di incremento della spesa corrente per il personale,
l'autorizzazione regionale è altresì prevista per lo svolgimento delle progressioni verticali - che hanno
natura di assunzioni e talvolta, in passato, sono state effettuate senza la preventiva ricognizione dei posti
disponibili nella dotazione organica – e orizzontali disciplinate dai contratti collettivi, nonché per il
conferimento degli incarichi dirigenziali di struttura complessa e semplice.
Vengono, invece, direttamente autorizzate le assunzioni dei medici convenzionati che abbiano
conseguita l'idoneità a seguito dell'apposita procedura per l'inquadramento nei ruoli, nei limiti dei posti
delle dotazioni organiche di ciascuna azienda (in conformità alla normativa nazionale: art. 8, "comma 1-bis,
d,lgs. n. 502 del 1992), che consente di concludere un lunghissimo procedimento di stabilizzazione e soddisfa
le legittime aspettative dei medici che hanno partecipato alla procedura concorsuale. Per i medici
dell'emergenza territoriale (finora utilizzati in regime di convenzione) le aziende dovranno procedere alle
variazioni delle dotazioni organiche,' che ad oggi non prevedono posti di dirigente medico
dipendente. Il testo della disposizione è stato oggetto di specifica intesa con le organizzazioni sindacali
della medicina convenzionata.
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“Disposizioni in materia sanitaria e di servizio alla persona”
(Delib. N. 192 del 20 marzo 2006)
Il comma 6 svincola le assunzioni dalla necessità di accertare se esista personale in mobilità, che
risulta inconciliabile con le professionalità da reclutare nelle aziende (essenzialmente, di tipo medico, tecnico
o infermieristico).
L'art. 2 del PdL stralcia la materia sociale e socio-assistenziale dalle competenze della Conferenza
permanente per la programmazione sanitaria e socio sanitaria regionale e ne modifica la composizione,
escludendo la partecipazione di rappresentanti delle "associazioni dì promozione sociale", non . facilmente
individuabili ed accogliendo le sollecitazioni avanzate dall'ANCI e dalla Lega delle Autonomie.
L ' ar t . 3 del PdL procede al primo riordino delle strutture di salute mentale, individuando nei
dipartimenti di salute mentale delle aziende sanitarie il luogo esclusivo di programmazione e gestione delle
attività di diagnosi e cura delle malattie psichiatriche, in coerenza con il progetto obiettivo nazionale per
la salute mentale.
Si prevede, di conseguenza, che i Servizi psichiatrici eh diagnosi e cura delle aziende ospedaliere, ed il
relativo personale, vengano trasferiti alle aziende sanitarie ed assegnati al dipartimento di salute mentale, che i
posti letto di psichiatria delle aziende ospedaliere previsti dal vigente piano regionale della salute siano
attribuiti alle corrispondenti aziende sanitarie e che in sede di riparto del fondo sanitarioregionale vengano
assegnate alle aziende sanitarie le quote di finanziamento relative al funzionamento degli SPDC.
L'art. 4 del PdL interviene nella disciplina amministrativa dì numerose materie di rilevanza
sanitaria ed assistenziale.
In materia farmaceutica si sospende, nelle more della revisione del vigente piano regionale
per la salute, il trasferimento agli enti locali di alcune funzioni amministrative ed in particolare di quelle
relative alla pianificazione e localizzazione delle farmacie ed alla autorizzazione all'apertura di
strutture private erogatrici di specialistica ambulatoriale, che richiedono la gestione accentrata a
livello regionale soprattutto per le notevoli ricadute economiche sul fondo sanitario regionale (spesa
per erogazione di farmaci ed acquisto dì prestazioni ambulatoriali da privati). Sì prevedono
modalità di turnazione che assicurano l'apertura di una farmacia nelle circoscrizioni dei comuni
capoluogo di provincia con popolazione superiore a diecimila abitanti e si istituiscono sedi
farmaceutiche presso gli aeroporti dì Crotone, Lamezia Terme e Reggio Calabria, che allo stato ne sono
privi.
In materia di accreditamento, sono previsti tre distinti interve nti. Al 31ottobre 2006 è
prorogato il termine per l'adeguamento delle strutture private agli ulteriori requisiti. di
accreditamento previsti dal piano regionale per la salute, come richiesto dalle associazioni di
categoria; entro il 31 dicembre 2007 dovrà essere riconvertito il 50% dell'attuale dotazione di
posti letto accreditati presso le case di cura neuropsichiatriche, secondo le indicazioni contenute
nella deliberazione di Giunta regionale in materia; entro un anno dal recepimento dell'intesa Stato-Regioni
del 5 agosto 1999, le strutture che svolgono attività di assistenza ai tossicodipendenti, già operanti in
regime di accreditamento provvisorio, devono procedere all'adeguamento ai requisiti di
autorizzazione ed accreditamento previsti dalla predetta intesa Stato-Regioni ed a quelli ulteriori
previsti dal piano regionale per la salute. In tutti i casi, il mancato adeguamento entro i termini previsti
comporta la sospensione degli accreditamenti e della possibilità di esercitare attività sanitarie con
remunerazione a carico del servizio sanitario regionale; dalla data della verifica della competente
azienda sanitaria in ordine al possesso dei requisiti previsti al piano regionale per la saluta gli
accreditamenti e i contratti prendono efficacia.
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Al 31 ottobre 2006 è pure prorogato il termine previsto dall'art. 8, comma 2, della legge
regionale 19 marzo 2004 n. 11 per la riconversione dei posti letto ospedalieri delle strutture private, da
effettuare d'intesa con le associazioni dì categoria; entro il predetto termine e con le stesse
modalità, dovrà pure essere definita la riconversione dei posti letto per acuti in posti letto di
riabilitazione necessari per il raggiungimento degli standards previsti dall'Intesa Stato-Regioni del 23
marzo 2005.
Si consente il trasferimento di sede, nell'ambito della stessa azienda sanitaria, delle strutture
private già autorizzate o accreditate, sempre che permanga il possesso dei requisiti previsti dalle
vigenti disposizioni e comunque nei limiti del fabbisogno e previa attestazione di carenza da parte dell'
azienda.
Si elimina una impropria previsione della legge regionale sui servizi sociali riguardo
all'organizzazione delle aziende sanitarie, che non può essere disciplinata con norma di legge; la
previsione del Dipartimento affari sociali, peraltro, risulta in chiaro contrasto con le funzioni di
integrazione sociosanitaria che devono svolgere i distretti sanitari.
Sì proroga ulteriormente al 31 dicembre 2006 il termine per l'espletamento della procedura di
evidenza pubblica per l'affidamento del servizio regionale di soccorso aereo, prevedendo chele
basi operative del servizio di elisoccorso siano individuate dalla Giunta regionale, previo parere
della componente commissione consiliare, sulla base delle risultanze della commissione chiamata
a definire io caratteristiche tecniche del servizio.
L'art. 5 del PdL disciplina le modalità per l'acquisto delle prestazioni di ricovero e di
specialistica ambulatoriale da parte delle aziende sanitarie, impegnando le aziende,.nella formulazione
dei piani d'acquisto, ad assicurare l'impiego della massima capacità produttiva delle strutture a
gestione diretta e ad effettuare la valutazione congiunta con le aziende ospedaliere delle prestazioni
di ricovero e di specialistica ambulatoriale erogabili dalle strutture pubbliche del territorio.
Si prevede la durata annuale dei contratti di acquisto delle prestazioni dì ricovero e dì specialistica
ambulatoriale e l'obbligo per gli erogatori di garantire le prestazioni per l'intero anno, secondo i
volumi e le tipologie previste negli stessi contratti.
Per l'anno 2006 si confermano i volumi massimi delle prestazioni ospedaliere e ambulatoriali, le
remunerazioni e la disciplina delle prestazioni di alta specialità dell'anno 2005, prevedendo, come dì
consueto, che ove le prestazioni erogate dovessero superate i predetti volumi di attività, si
provvederà al pagamento con abbattimenti progressivi e proporzionali, fermo restando il tetto
massimo di spesa previsto.
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Art. 1
(Disposizioni in materia di assunzioni)
1. Nelle aziende del servizio sanitario regionale l’indizione e l’espletamento di concorsi, le
assunzioni anche a tempo determinato, i trasferimenti, la mobilità, i comandi ed ogni altra forma di
copertura di posti della dotazione organica e mediante forme di lavoro flessibile, collaborazione
coordinata e continuativa o a progetto, è soggetta a preventiva autorizzazione regionale. Le procedure
concorsuali per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stata sostenuta la prima
prova d’esame, possono essere concluse, ferma restando la necessità di autorizzazione regionale per la
stipulazione del contratto di lavoro.
2. Le assunzioni, i trasferimenti, la mobilità, i comandi e tutte le altre utilizzazioni di personale
previsti dal comma precedente, che vengano disposti in assenza di autorizzazione regionale sono nulli di
diritto, fatta salva l’applicazione dell’articolo 2126 del codice civile e sono valutati ai fini della mancata
conferma, revoca o decadenza del direttore generale; il Dipartimento regionale della Tutela della Salute
cura la trasmissione dei relativi atti e provvedimenti alla Procura regionale presso la Corte dei Conti, per
la valutazione di competenza.
3. Per tutte le forme di copertura di posti della dotazione organica di cui al comma 1,
l’autorizzazione regionale è concessa, tenuto conto delle necessità di assicurare i livelli essenziali di
assistenza e della situazione economica-finanziaria di ciascuna azienda, dalla Giunta regionale in sede di
approvazione dei piani attuativi o dei programmi annuali di attività. Qualora i trasferimenti, le mobilità, i
comandi e le assunzioni a tempo determinato non siano stati previsti nei piani attuativi o nei programmi
annuali, l’autorizzazione regionale può essere concessa, in relazione a comprovate necessità assistenziali,
con determinazione non delegabile del Dirigente generale del Dipartimento Tutela della Salute.
4. La disciplina dei commi precedenti si applica anche al conferimento o rinnovo di consulenze
esterne, di qualsiasi tipologia, alle progressioni verticali e orizzontali disciplinate dai contratti collettivi ed
agli incarichi dirigenziali di struttura complessa e semplice.
5. Sono autorizzate le assunzioni a seguito delle procedure di idoneità per l’inquadramento nei ruoli
della dirigenza medica ai sensi dell’articolo 8, comma 1-bis, del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, nei limiti
dei posti delle dotazioni organiche di ciascuna azienda e nel rispetto delle aree individuate dal decreto
dirigenziale n. 416 del 13.7.2000; per l’area dell’emergenza territoriale, le aziende provvederanno alle
relative variazioni delle dotazioni organiche.
6. Alle assunzioni nelle aziende del Servizio Sanitario Regionale non si applicano le procedure di
mobilità di cui all’articolo 7 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.
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Art. 2
(Modifiche all’art. 5 della legge regionale 19 marzo 2004, n. 11)
1. L’art. 5 della legge regionale 19 marzo 2004 n. 11 è così sostituito:
Art. 5
(Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale)
1. E’ istituita la Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria
regionale, quale organismo rappresentativo delle autonomie locali nell’ambito della programmazione
sanitaria e socio-sanitaria.
2. La Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria è organo consultivo
del Consiglio e della Giunta regionale.
3. La Conferenza è così composta:
a) assessore regionale alla tutela della salute o suo delegato, che la presiede;
b) presidenti delle conferenze dei sindaci delle Aziende Sanitarie;
c ). sindaci, o loro delegati, delle città capoluogo di provincia, se non presidenti di conferenza dei sindaci;
d) cinque rappresentanti delle associazioni regionali delle autonomie locali, dei quali uno dell’ANCI, uno
dell’UPI, uno dell’UNCEM ed uno della Lega delle autonomie.
4. Se richiesti, partecipano ai lavori della Conferenza, senza diritto di voto, il dirigente generale del
Dipartimento regionale Tutela della Salute, nonché i direttori generali delle Aziende sanitarie e delle
Aziende ospedaliere.
5. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’assessore regionale alla
tutela della salute procede all’insediamento della Conferenza, che provvede all’approvazione del
regolamento di funzionamento. Fino all’approvazione del regolamento si applica il regolamento del
consiglio comunale della città capoluogo di regione.
6. La Conferenza esprime i pareri e svolge le funzioni previste dal piano regionale per la salute.
7. Il Dipartimento regionale della sanità assicura le attività di supporto logistico e di segreteria
necessarie per il funzionamento della Conferenza.
8. E’ abrogato l’ articolo 17 della legge regionale 7 agosto 2002 n. 29.
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Art. 3
(Primo riordino delle strutture di salute mentale)
1. I Servizi psichiatrici di diagnosi e cura delle Aziende ospedaliere sono trasferiti alle
corrispondenti Aziende sanitarie ed afferiscono ai rispettivi Dipartimenti di Salute Mentale, mantenendo
la loro collocazione in area di pertinenza ospedaliera.
2. Il personale medico, infermieristico e del ruolo tecnico in servizio, alla data di entrata in vigore
della presente legge, presso gli SPDC delle Aziende ospedaliere è trasferito alle corrispondenti Aziende
sanitarie ed assegnato al Dipartimento di Salute Mentale.
3. In sede di riparto del fondo sanitario regionale sono assegnate alle Aziende sanitarie le quote di
finanziamento relative al funzionamento degli SPDC.
4. I posti letto di psichiatria delle Aziende ospedaliere previsti dalla tabella n. 7 del vigente piano
regionale della salute, come modificata dall’art. 14 della legge regionale 11 agosto 2004 n. 18, sono
attribuiti alle corrispondenti Aziende sanitarie.
Art. 4
(Funzioni amministrative)
1. Nelle more della revisione del vigente piano regionale per la salute è sospesa l’attribuzione alle
province ed ai comuni delle funzioni e dei compiti indicati nell’art. 126 e nell’art. 127, lett. c), della legge
regionale 12 agosto 2002 n. 34. E’ abrogato l’art. 13 della legge regionale 11 gennaio 2006 n. 1.
2. Le modalità di turnazione delle farmacie previste dalla lett. B) degli artt. 4, 5 e 6 della legge
regionale 23 marzo 1984 n. 2 si applicano anche alle circoscrizioni dei comuni capoluogo di provincia
con popolazione superiore a diecimila abitanti.
3. Nelle more della revisione della pianta organica delle farmacie, è istituita una sede farmaceutica
presso ciascuno degli aeroporti di Crotone, Lamezia Terme e Reggio Calabria.
4. Il termine previsto dal piano regionale per la salute per l’adeguamento degli erogatori privati agli
ulteriori requisiti di accreditamento è prorogato al 31 ottobre 2006.
5. Le strutture che svolgono attività di assistenza alle persone dipendenti da sostanze di abuso ai
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sensi dell’art. 4 della legge 45/1999, già operanti in regime di accreditamento provvisorio, devono
procedere all’adeguamento ai requisiti di autorizzazione ed accreditamento previsti dall’intesa StatoRegioni del 5 agosto 1999 ed a quelli ulteriori previsti dal piano regionale per la salute entro un anno
dall’adozione della deliberazione di Giunta regionale di recepimento della predetta intesa Stato-Regioni.
6. L’art. 14 lettera c) della legge regionale 11 agosto 2004 n. 18 è così sostituito: c) al paragrafo
intitolato “C. Aspettativa dell’utenza” inserito a pagina 113 del S.S. dopo l’ultimo capoverso è aggiunto il
seguente: “Nei limiti del fabbisogno, sono fatte salve, secondo le modalità preesistenti, le autorizzazioni e
gli accreditamenti delle strutture finalizzate alla tutela della salute mentale. Il fabbisogno di residenzialità
è individuato nel rapporto percentuale dello 0,30 per mille abitanti su base complessiva regionale. Il
riferito fabbisogno è comprensivo dei posti letto attualmente accreditati presso le case di cura
neuropsichiatriche i quali,nel limite del 50 % dell’attuale dotazione, dovranno essere riconvertiti, entro il
31 dicembre 2007, secondo le indicazioni formulate con deliberazione di Giunta regionale. Nei limiti del
fabbisogno pari a 0,50 posti letto ogni mille abitanti su base complessiva regionale, con le modalità,
previste dalla legge preesistente, possono essere autorizzate ed accreditate senza limiti territoriali strutture
finalizzate alla riabilitazione estensiva territoriale e domiciliare”.
7. Il mancato adeguamento entro i termini previsti dai commi precedenti comporta la sospensione
degli accreditamenti e della possibilità di esercitare attività sanitarie con remunerazione a carico del
servizio sanitario regionale, prevista dai contratti stipulati ai sensi dell’art. 8-quinques del d.lgs n. 502 del
1992. Dalla data della verifica della competente azienda sanitaria in ordine al possesso dei requisiti
previsti al piano regionale per la salute gli accreditamenti ed i contratti riprendono efficacia, ferma
restando in ogni caso la loro scadenza naturale.
8. Il termine per la riconversione dei posti letto previsto dall’art. 8, comma 2, della legge regionale
19 marzo 2004 n. 11 è prorogato al 31 ottobre 2006; con le modalità ivi previste ed entro il predetto
termine, sarà pure definita la riconversione dei posti letto per acuti in posti letto di riabilitazione necessari
per il raggiungimento degli standards previsti dall’Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005.
9. Alla legge regionale 11.8.2004, n. 18 è apportata la seguente modifica: All’art. 14 lettera b) al
paragrafo intitolato “Autorizzazione” inserito alla pagina 111 del S.S., dopo il primo capoverso è
aggiunto il seguente: “Nei limiti del fabbisogno, è consentito, nell’ambito della stessa azienda sanitaria, il
trasferimento in altra sede delle strutture già autorizzate ovvero accreditate sempre che permanga il
possesso dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni, previa valutazione favorevole sotto il profilo
della carenza, da parte dell’azienda sanitaria competente per territorio. E’ altresì consentita la fusione di
più soggetti già accreditati sempre che permanga il possesso dei requisiti”.
10. Il capoverso del comma 1 dell’art. 9 della legge regionale 05/12/2003 n. 23 è così sostituito:
“La programmazione è effettuata sulla base dei piani di zona prodotti dagli ambiti territoriali, di cui al
successivo articolo 17, che coincidono con i distretti sanitari nei quali sono istituite le unità operative
servizi sociali. In ciascun ambito gli enti locali devono comunque assicurare le prestazioni di cui all’art.
22 comma 4, della legge 328/2000. A tal fine la regione, di concerto con gli enti locali, determina gli
strumenti per la gestione unitaria del sistema locale integrato degli interventi dei servizi sociali a rete”.
11. Al fine di consentire l’ espletamento della procedura di evidenza pubblica per l’affidamento del
servizio regionale di soccorso aereo, il termine previsto dell’art. 31, comma 1, della legge regionale 17
agosto 2005 n. 13, è prorogato al 31 dicembre 2006. La Giunta regionale è autorizzata ad individuare,
previo parere della componente commissione consiliare, le basi operative del servizio di elisoccorso.
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Art. 5
(Piani di acquisto delle prestazioni assistenziali)
1. I direttori generali delle aziende sanitarie formulano i piani d’acquisto delle prestazioni di
ricovero e di specialistica ambulatoriale assicurando l’impiego della massima capacità produttiva delle
strutture a gestione diretta e di quelle delle aziende ospedaliere che insistono nei rispettivi territori.
2. Per le finalità previste dal comma precedente, i direttori generali delle aziende sanitarie ed
ospedaliere effettuano la valutazione congiunta delle prestazioni di ricovero e di specialistica
ambulatoriale erogabili nelle strutture a gestione diretta e in quelle delle aziende ospedaliere che insistono
nei rispettivi territori.
3. I contratti di cui all’art. 8-quinques del d.lgs. n. 502/1992 hanno durata annuale e gli erogatori
devono garantire le prestazioni per l’intero anno, secondo i volumi e le tipologie ivi previste. E’ abrogato
il comma 4 dell’art. 2 della legge regionale 16 febbraio 2005 n. 2.
4. Nell’anno 2006 i volumi massimi delle prestazioni di assistenza ospedaliera e di specialistica
ambulatoriale, e le relative remunerazioni, non potranno superare, per ciascuna azienda sanitaria, quelli
previsti per l’anno 2005 degli articoli 1 e 2 della legge regionale 16 febbraio 2005 n. 2; resta confermata
la disciplina delle prestazioni ospedaliere di alta specialità prevista dall’art. 1 della medesima legge
regionale. Ove le prestazioni erogate dovessero superare i predetti volumi di attività, si provvederà al
pagamento con abbattimenti progressivi e proporzionali, secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale,
fermo restando il tetto massimo di spesa previsto per effetto della presente legge.
* NOTE: Testo approvato dalla Terza Commissione nella seduta del 23 giugno 2006. Su richiesta di un terzo
dei componenti della Commissione il progetto di legge è stato trasmesso al Comitato per la qualità e la
fattibilità delle leggi per il relativo parere.