Complemento di Programmazione - Vers

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Complemento di Programmazione - Vers. 6 139
SCHEDA DELLA MISURA 2.3.
SERVIZI FINANZIARI ALLE IMPRESE
II.
CONTENUTO TECNICO
II.1. Obiettivi specifici di riferimento
L’Asse 2 assume quale obiettivo il consolidamento della base produttiva che viene perseguito anche attraverso
azioni di ingegneria finanziaria mirate ad intervenire a fronte della insufficiente capitalizzazione delle imprese
tra le quali è prevalente la piccola dimensione. Quali obiettivi specifici della misura vengono perciò assunti i seguenti:
i) incrementare la capacità e la solidità finanziaria delle imprese;
ii) contribuire a consolidare la struttura finanziaria dei soggetti dell’economia sociale;
iii) favorire i processi di internazionalizzazione delle imprese.
II.2. Descrizione della Misura
La misura si articola nelle seguenti azioni:
Azione 2.3.1 – Fondo per investimenti in capitale di rischio
Costituzione di un fondo per il capitale di rischio con apporto di partner privati superiore al 30% al fine di fornire
capitale alle PMI a sostegno del proprio sviluppo. Il fondo è costituito presso apposita struttura specialistica e
andrà a rafforzare attività analoghe cofinanziate con i precedenti programmi (Ob. 2 e Ob. 5b). Il Fondo opera
come strumento strategico per finanziare con mezzi propri i programmi innovativi di sviluppo aziendale e per
stimolare le imprese all’uso di strumenti di finanziamento capaci di favorire la crescita dimensionale, la
specializzazione produttiva e le joint venture internazionali delle stesse imprese.
Azione 2.3.2 – Fondo per il sostegno finanziario ai processi di ricerca, innovazione e trasferimento
tecnologico
È’ uno strumento dedicato al sostegno finanziario di imprese o progetti di imprese caratterizzati da un elevato
tasso di innovazione tecnologica in particolare nelle fasi di seed e pre-seed capital. Sono ammissibili altresì progetti di pmi che accompagnino l’applicazione industriale di precedenti azioni di ricerca. L’azione si attua mediante
prestiti partecipativi, partecipazioni di minoranza, garanzie sui prestiti finalizzati a sostenere i processi di
innovazione anche in forma combinata a seconda delle esigenze dei singoli programmi aziendali. Al Fondo partecipano
i privati in misura superiore al 30% delle risorse così come previsto dalla Norma 8 del Reg. (CE) n.
1685 del 28/7/2000 e successive modifiche.
Azione 2.3.3 – Costituzione di due fondi per il rilascio di garanzie
Le garanzie sono date a PMI per i loro investimenti fissi in beni materiali ed immateriali ed in progetti innovativi
a fronte di partecipazioni e/o di finanziamenti a medio termine concessi da Istituti di credito e/o società di
leasing. I due fondi sono specializzati, nell’ambito delle PMI in funzione della dimensione di impresa: imprese
artigiane e altre PMI. Devono essere gestiti da strutture che dimostrino un’attività prevalente indirizzata a favore
di tali categorie e che siano in grado di ampliare i servizi offerti.
Azione 2.3.4 – Fondo a favore dell’area dell’economia sociale
Il Fondo rilascia garanzie su prestiti, concede prestiti partecipativi e, per quanto riguarda le società cooperative
agisce attraverso gli strumenti normati dalla L. 59/92: cofinanziamento di soci sovventori o sottoscrizione diretta
come socio sovventore; emissione di azioni di partecipazione cooperativa; accompagnamento di rivalutazioni di
capitale sociale; sostegno e accompagnamento degli interventi di finanziamento dei fondi mutualistici per lo sviluppo
e la promozione della cooperazione. Il Fondo prevede il contributo dei privati in misura superiore al 30%
delle risorse così come previsto dalla Norma 8 del Reg. (CE) n. 1685/2000 e successive modifiche.
Tutte le operazioni previste dai fondi della misura sono effettuate a fronte di investimenti e non possono riguardare
le imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione
delle imprese in difficoltà (GU C288 del 9 ottobre 1999).
II.3. Soggetti destinatari dell’intervento
I destinatari sono le PMI, così come identificate nella raccomandazione della Commissione, GUCE L 107 del
30.04.1996. Per quanto riguarda gli interventi nell’area dell’economia sociale, destinatari possono essere: imprese
di servizi operanti in ambito socio-assistenziale, cooperative sociali, organismi di volontariato, enti e associazioni
di promozione sociale, fondazioni non bancarie, ONLUS, patronati e enti riconosciuti dalle confessioni religiose
con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese che operano nell’ambito degli interventi previsti
dalla Misura.
II.4. Copertura geografica
Area Ob. 2 e phasing out.
III. ATTUAZIONE
III.1. Normativa di riferimento
D.lgs. n.385/93
Norma n.8 “Fondi per mutui e capitali di rischio” del Reg. (CE) n.1685 del 28/7/2000 e successive modifiche.
Norma n.9 “Fondi di garanzia” del Reg. (CE) n.1685 del 28/7/2000 e successive modifiche.
III.2. Responsabili di Misura e/o Azione
Misura Attività produttive Politiche di sostegno alle imprese Via M. Angeloni, 61 - 06124 Perugia
Az. 2.3.1 idem
Az. 2.3.2 idem
Az. 2.3.3 idem
Az. 2.3.4 idem
III.3. Beneficiari finali
Fondi costituiti presso strutture specializzate in ingegneria finanziaria con comprovata operatività specifica in analoghi
interventi, selezionate in conformità alla normativa comunitaria vigente in materia di appalti pubblici di servizi.
III.4. Procedure amministrative tecniche e finanziarie per la realizzazione della Misura e modalità
di selezione
La misura è attuata tramite apposite strutture specialistiche (soggetto attuatore) individuate dalla Regione in conformità
alla normativa comunitaria vigente in materia di appalti pubblici di servizi.
L’attuazione della misura è effettuata in conformità a quanto previsto nella comunicazione CE sugli Aiuti di Stato
e Capitale di Rischio (2001/C 235/03).
La Regione, attraverso lo studio di fattibilità ha individuato e definito le diverse tipologie di servizio offerte
(nell’ambito di ciascuna azione) e ha analizzato le caratteristiche operative per ciascuno strumento finanziario
programmato. Nello specifico tali servizi possono riguardare: – acquisizione di partecipazioni; – partecipazione
in pool con investitori istituzionali; – partecipazione in pool con imprese; – partecipazione in società finanziarie
per il capitale di rischio; – garanzia per partecipazioni di investitori istituzionali; – garanzia per partecipazioni di
imprese; – garanzia ai soci per sottoscrizione di capitale sociale; – anticipazione a favore delle imprese; – anticipazione
a favore di soci per aumento di capitale; – prestito partecipativo; – prestito partecipativo convertibile; –
garanzie per il rischio di insolvenza su finanziamenti.
Per quanto attiene le partecipazioni al capitale di rischio, queste sono temporanee, di minoranza e gli smobilizzi
avvengono a prezzo di mercato.
I soggetti attuatori sono selezionati secondo i seguenti criteri:
Criteri di ammissibilità:
iscrizione ai sensi del D.lgs. 385/93;
comprovata esperienza, almeno triennale nella gestione della Misura di ingegneria finanziaria prevista
nei programmi comunitari, nell’ambito delle operazioni sul capitale di rischio e sul rilascio di garanzie,
nelle dimensioni e nelle modalità adeguate alla realtà delle PMI umbre. A tal fine possono essere
introdotti parametri quantitativi relativi alla durata e al volume dell’attività pregressa (dimensione minima
delle operazioni, numero minimo di operazioni effettuate);
dichiarazione d’impegno per garantire il cofinanziamento;
gestione contabile e struttura dedicata;
dichiarazione d’impegno a localizzare la struttura in Umbria.
Criteri di selezione:
qualità della proposta;
adeguatezza struttura organizzativa;
capacità del soggetto gestore di costituire una rete di rapporti col sistema finanziario locale che consenta
di svolgere l’operatività sulla base di livelli di “gearing” che siano almeno in linea con quelli storici;
offerta economica;
pari opportunità.
Tali soggetti presentano all’approvazione della Giunta Regionale un piano di attività, nel rispetto di quanto richiesto
al punto 2.1 delle Norme n.8 e n.9 del Reg. (CE) n.1685 del 28/7/ e successive modifiche.
La Giunta Regionale stipula convenzioni con le strutture individuate. La convenzione specifica diritti, obblighi e
vincoli reciproci e le modalità di versamento delle quote pubbliche e private al Fondo.
Nelle convenzioni sono riportati i criteri di ammissibilità e priorità per l’accesso delle imprese ai Fondi, come di
seguito specificato:
Criteri di ammissibilità:
coerenza con gli obiettivi e i contenuti della scheda tecnica di misura;
localizzazione/pertinenza dell’intervento in/con area ammissibile ai benefici;
appartenenza del soggetto proponente alle categorie di beneficiari/destinatari individuati nella scheda
di misura;
completezza della documentazione richiesta, nonché rispetto delle procedure e della tempistica prevista;
valutazione positiva della convenienza economica dell’intervento proposto.
La gestione degli interventi di ingegneria finanziaria avviene a “sportello”. È, comunque data priorità agli interventi
realizzati nell’ambito del PIAT/Progettazione Integrata.
Per l’attuazione della Misura è sviluppata un’attività di comunicazione volta alla pubblicizzazione degli interventi
proposti nella stessa, attraverso attivazione di pagine web, seminari tematici regionali, opuscoli e divulgazione
sui media, ecc.
L’attuazione delle azioni segue le seguenti fasi:
Fase 1: Valutazione della fattibilità delle azioni insieme alla definizione dettagliata di tutte le operazioni realizzabili
dal Fondo. Entro il 28/02/2002.
Fase 2: Individuazione del soggetto attuatore dell’azione in conformità alla normativa comunitaria vigente in
materia di appalti pubblici di servizi. Entro il 30/03/2002.
Fase 3: Presentazione alla Giunta Regionale del piano di attività da parte del soggetto attuatore. Entro il
31/05/2002.
Fase 4: Erogazione della prima e seconda annualità dalla Regione al soggetto/i gestore dei Fondi (secondo trimestre
2002) e successive erogazioni annuali.
Fase 5: Informazione e divulgazione da parte del soggetto attuatore delle modalità di accesso al Fondo da parte
delle pmi e avvio operatività Fondo. Entro il terzo trimestre 2002.
III.5. Spese ammissibili
In nessun caso saranno ammissibili le spese accessorie, le spese calcolate in misura forfettaria nonché le spese di
funzionamento.
Azione 2.3.1
Capitale del Fondo investito o prestato alle imprese. Costi di gestione del Fondo, nei limiti di quanto stabilito dal
Reg. (CE) n. 1685 del 28/7/2000 e successive modifiche.
Azione 2.3.2
Garanzie concesse a fronte di finanziamenti concessi. Costi di gestione del Fondo, nei limiti di quanto stabilito
dal Reg. (CE) n.1685/2000 e successive modifiche.
Capitale del Fondo investito o prestato alle imprese. Costi di gestione del Fondo, nei limiti di quanto stabilito dal
Reg. (CE) n.1685/2000 e successive modifiche.
Azione 2.3.3
Garanzie concesse a fronte di finanziamenti delineati. Costi di gestione del Fondo, nei limiti di quanto stabilito
dal Reg. (CE) n.1685/2000 e successive modifiche.
Azione 2.3.4
Garanzie concesse a fronte di finanziamenti delineati. Costi di gestione del Fondo, nei limiti di quanto stabilito
dal Reg. (CE) n.1685/2000 e successive modifiche.
Capitale del Fondo investito o prestato alle imprese. Costi di gestione del Fondo, nei limiti di quanto stabilito dal
Reg. (CE) n.1685/2000 e successive modifiche.
III.6. Intensità di aiuto
Azione 2.3.1
Regime di aiuto “interventi su capitale di rischio” (aiuto di stato N 152/03) decisione C (2003) 4317 assunta dalla
Commissione in data 26.11.2003.
Aiuti esentati dall’obbligo di notifica ai sensi di quanto disposto dal Regolamento (CE) 69/2001 (de minimis) del
12/01/2001 pubblicato in GUCE del 13/01/2001.
Relativamente alla forma di intervento “prestito partecipativo” gli aiuti ad esso relativi sono erogati nel rispetto
di quanto disposto dal Regolamento (CE) 70/2001 (esenzione) del 12/01/2001 pubblicato in GUCE del
13/01/2001.
L’intensità dell’aiuto non potrà superare il 15% ESL per le piccole imprese e il 7,5% per le medie imprese della
spesa ammessa, fatta eccezione per le iniziative che si localizzano nelle aree ammissibili alla deroga di cui
all’art. 87.3.c del trattato: in tal caso l’intensità dell’aiuto potrà essere elevata entro i limiti previsti dalla Decisione
della Commissione.
Azione 2.3.2
Regime di aiuto “concessione di garanzie” (aiuto di stato N 151/03) decisione C (2003) 3200 assunta dalla
Commissione in data 1.09.2003.
Aiuti esentati dall’obbligo di notifica ai sensi di quanto disposto dal Regolamento (CE) 69/2001 (de minimis) del
12/01/2001 pubblicato in GUCE del 13/01/2001.
Relativamente alla forma di intervento “prestito partecipativo” e “garanzie per il rischio di insolvenza su finanziamenti”
gli aiuti ad esso relativi sono erogati nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento (CE) 70/2001 (esenzione)
del 12/01/2001 pubblicato in GUCE del 13/01/2001.
L’intensità dell’aiuto non potrà superare il 15% ESL per le piccole imprese e il 7,5% per le medie imprese della
spesa ammessa, fatta eccezione per le iniziative che si localizzano nelle aree ammissibili alla deroga di cui
all’art. 87.3.c del trattato: in tal caso l’intensità dell’aiuto potrà essere elevata entro i limiti previsti dalla Decisione
della Commissione.
Azione 2.3.3
Regime di aiuto “concessione di garanzie” (aiuto di stato N 151/03) decisione C (2003) 3200 assunta dalla
Commissione in data 1.09.2003.
Aiuti esentati dall’obbligo di notifica ai sensi di quanto disposto dal Regolamento (CE) 69/2001 (de minimis) del
12/01/2001 pubblicato in GUCE del 13/01/2001.
Relativamente alla forma di intervento “garanzie per il rischio di insolvenza su finanziamenti” gli aiuti ad esso
relativi sono erogati nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento (CE) 70/2001 (esenzione) del 12/01/2001
pubblicato in GUCE del 13/01/2001.
L’intensità dell’aiuto non potrà superare il 15% ESL per le piccole imprese e il 7,5% per le medie imprese della
spesa ammessa, fatta eccezione per le iniziative che si localizzano nelle aree ammissibili alla deroga di cui
all’art. 87.3.c del trattato: in tal caso l’intensità dell’aiuto potrà essere elevata entro i limiti previsti dalla Decisione
della Commissione.
Azione 2.3.4
Regime di aiuto “concessione di garanzie” (aiuto di stato N 151/03) decisione C (2003) 3200 assunta dalla
Commissione in data 1.09.2003.
Aiuti esentati dall’obbligo di notifica ai sensi di quanto disposto dal Regolamento (CE) 69/2001 (de minimis) del
12/01/2001 pubblicato in GUCE del 13/01/2001.
Relativamente alla forma di intervento “prestito partecipativo” e “garanzie per il rischio di insolvenza su finanziamenti”
gli aiuti ad esso relativi sono erogati nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento (CE) 70/2001 (esenzione)
del 12/01/2001 pubblicato in GUCE del 13/01/2001.
L’intensità dell’aiuto non potrà superare il 15% ESL per le piccole imprese e il 7,5% per le medie imprese della
spesa ammessa, fatta eccezione per le iniziative che si localizzano nelle aree ammissibili alla deroga di cui
all’art. 87.3.c del trattato: in tal caso l’intensità dell’aiuto potrà essere elevata entro i limiti previsti dalla Decisione
della Commissione.
III.7. Connessioni ed integrazioni con le altre Misure
Agendo sul sistema locale delle imprese, la misura è fortemente interconnessa con le altre misure dell’asse 2.
IV. QUADRO FINANZIARIO
V.
VALUTAZIONE EX-ANTE
V.1. Coerenza con gli obiettivi dell’asse
La misura è perfettamente coerente con l’obiettivo dell’asse perché contribuisce ad elevare il livello di capitalizzazione
delle PMI locali e quindi agisce sul miglioramento del sistema delle imprese. Da ricordare che la misura
favorisce anche i processi di internazionalizzazione delle imprese e che, attraverso apposita azione (la 2.3.4) consolida
la struttura finanziaria dei soggetti della economia sociale in linea con un obiettivo specifico perseguito
dal Docup.
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