verbale di accordo

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VERBALE DI ACCORDO
Il giorno 11.11.1991, presso la sede di via dei Villini n. 15, i signori:
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per la Federelettrica: Enrico Fiorentino, Augusto Scacchi, Giorgio Soldadino,
Adolfo Speziani, Mauro Mancinelli, Mario Masi, Massimo Manenti, Claudia Riva;
per la Fnle-Cgil: Daniele Cerri, Renato Matteucci, Roberto Scarinzi;
per la Flaei-Cisl: Franco Filippini;
per la Uilsp-Uil: Giuseppe Chiara;
per la Faile-Cisal: Silvio Raneri, Vincenzo Serri;
per la Cisnal-Energia: Luigi De Nardis, Alberto Spera, Giovanni Santini;
con l’assistenza della sottocommissione composta dai Proff. A. D’Atena ed E. Ghera,
hanno partecipato al tentativo di conciliazione. Al termine della seduta, i rappresentanti
della Federelettrica e i rappresentanti delle OO.SS. Fnle-Cgil, Flaei-Cisl, Uilsp-Uil,
hanno sottoscritto il testo allegato (all. 1).
Sulle clausole non interlineate l’accordo è stato raggiunto, mentre sulle clausole
interlineate perdura il dissenso tra le Parti.
Con la Cisnal pur dichiarandosi disponibile alla stipula e quindi alla sottoscrizione
dell’accordo, la Federelettrica si riserva di valutare successivamente l’eventualità di una
stipula separata.
I rappresentanti della Cisal dichiarano di concordare quasi integralmente con il testo
allegato ad eccezione dei riferimenti esclusivi alle OO.SS. Fnle-Flaei-Uilsp.
Essi consegnano la lettera (all. 2) e la dichiarazione (all. 3) che si acclude al presente
verbale.
La sottocommissione, preso atto di quanto sopra, si riserva di riferire alla Commissione
anche ai fini della formulazione della proposta di cui all’art. 13, c. 1. lett. c) Legge
146/90.
Letto, confermato e sottoscritto.
PROCEDURE PER LA GESTIONE DEI CONFLITTI DI LAVORO
In attuazione di quanto previsto:
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dalla Legge 146 del 12 giugno 1990 intitolata "Norme sull’esercizio del diritto di
sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della
persona costituzionalmente garantiti". Istituzione della Commissione di garanzia
dell’attuazione della legge;
fermo restando quanto previsto:
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dal Protocollo Cispel/Cgil-Cisl-Uil del 20/7/89 in materia di relazioni industriali e
gestione dei conflitti di lavoro nei servizi pubblici locali che viene integrato con la
specifica normativa di settore di seguito riportata;
tenuto altresì conto:
o
della prassi di autoregolamentazione autonomamente adottata da Fnle-FlaeiUilsp;
le Parti, Federelettrica ed Fnle-Flaei-Uilsp concordano quanto segue:
1. Prestazioni indispensabili per il funzionamento del servizio
Allo scopo di contemperare l’esercizio del diritto di sciopero per ogni singolo lavoratore
con le misure dirette a consentire il godimento dei diritti della persona, con riferimento
al comma 2 dell’art. 1 della Legge 146 ed ai punti 8 e 9 delle "Norme di comportamento
delle Parti e procedure per la gestione dei conflitti di lavoro" del Protocollo Cispel/CiglCisl-Uil, si conviene che durante l’astensione dal lavoro proclamata nelle AEM, sarà
mantenuta l’erogazione del servizio (energia elettrica e calore), utilizzando le consuete
fonti aziendali di produzione e di trasmissione e le consuete alimentazioni esterne e
assicurando la tutela e la sicurezza degli impianti, dei lavoratori e degli utenti.
Nell’ambito della produzione e trasmissione, deve essere garantito che i margini tra
produzione aziendale e domanda da parte dell’utenza non scendano al di sotto della
riserva vitale 1. In ordine a quest’ultima le singole Aziende forniranno alle OO.SS. locali,
in caso di sciopero, i relativi dati tecnici.
Conseguentemente, durante le astensioni dal lavoro, saranno comunque garantite,
come base minima di riferimento, le prestazioni assicurate nei giorni festivi (sabato e
domenica) nelle stesse misure quantitative, tipologie professionali e modalità di
individuazione dei lavoratori interessati, (presenti e/o reperibili in relazione a schemi di
turno prefissati), quali ad esempio:
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la disponibilità di squadre di manutenzione per pronto intervento e di squadre
per riparazione guasti nonché dei relativi tecnici di coordinamento per il ripristino
e il mantenimento dell’erogazione del servizio in condizione di sicurezza
secondo quanto sopra indicato;
il funzionamento delle stazioni di telecontrollo e telecomando;
il regolare regime di funzionamento dei servizi di produzione e distribuzione;
il presidio e la vigilanza per la tutela degli impianti aziendali;
i servizi accessori strettamente indispensabili per il funzionamento di cui sopra,
(ad esempio: smistamento delle squadre, consegna dei materiali, addetti alla
ricezione e segnalazione guasti).
Entro 15 giorni dalla stipula del presente accordo, che costituisce adempimento degli
obblighi negoziali di cui all’art. 2 della legge n. 146/90, in relazione alla specificità delle
situazioni locali in ogni Azienda si avvieranno, a richiesta di una delle Parti, confronti
Per “riserva vitale” deve intendersi la quantità minima di riserva di esercizio di ogni Azienda tenendo conto
della tipologia degli impianti, riserva al di sotto della quale occorre prevedere distacchi programmati di
utenza.
Per la determinazione della riserva vitale, le Aziende terranno conto anche dei contratti di fornitura nei limiti
della potenza impegnata alla data di proclamazione dello sciopero.
Il valore di detta riserva vitale è determinabile, con criteri probabilistici, in funzione delle avarie accidentali del
parco termoelettrico e degli scostamenti storicamente verificatisi dei fabbisogni dalle previsioni nonché
tenendo conto delle condizioni della rete.
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con le organizzazioni sindacali allo scopo di individuare in concreto il personale
necessario per il mantenimento dell’erogazione del servizio come sopra definito.
In caso di mancato accordo in sede aziendale, e scaduto il termine di 30 gg. dalla
stipula del presente accordo, saranno garantite le prestazioni indispensabili come
sopra definite con le modalità vigenti nei giorni di sabato e domenica (compresi
reperibilità e/o pronto intervento). Tali prestazioni dovranno essere comunicate dalle
Aziende alle OO.SS. locali e/o territoriali.
In occasione delle singole agitazioni, l’individuazione del personale comandato in
applicazione dei suindicati criteri avviene con ordine di servizio del legale
rappresentante dell’azienda (direttore generale o suo sostituto).
Ferma restando la titolarità alla proclamazione degli scioperi ai vari livelli secondo
quanto indicato nel presente accordo, le astensioni dal lavoro riguardanti l’area della
produzione saranno comunicate dalle Segreterie nazionali delle OO.SS. alla
Federelettrica. Per quanto riguarda la medesima area della produzione, in occasione
delle singole agitazioni, prima di procedere all’emanazione dell’ordine di servizio di cui
al comma precedente, verrà effettuato un incontro tra le Parti in sede locale, con
l’assistenza della Federelettrica e delle OO.SS. nazionali, in cui le Aziende illustreranno
i criteri che intendono seguire - nel rispetto del presente accordo e in particolare del
precedente 1 comma, 2 capoverso - per l’individuazione del personale comandato,
tenuto conto della realtà e delle caratteristiche degli impianti interessati.
2. Codice di comportamento sindacale
In ottemperanza al comma 5 dell’art. 2 della legge n. 146/90 ed a integrazione del
punto 6 delle "Norme di comportamento delle Parti e procedure per la gestione dei
conflitti di lavoro" del Protocollo Cispel/Cgil-Cisl-Uil la proclamazione di ciascuno
sciopero, deve essere comunicata alle aziende con un preavviso non inferiore a 10
giorni, ad eccezione di astensioni dal lavoro in difesa dell’ordine costituzionale, o di
proteste per gravi eventi lesivi della incolumità e della sicurezza dei lavoratori.
Lo sciopero può essere indetto dalle strutture nazionali, regionali, territoriali, aziendali,
(queste ultime d’intesa con quelle territoriali) delle OO.SS. Fnle-Flaei-Uilsp e Cgil-CislUil singolarmente o unitariamente e ne sarà data comunicazione, nel rispetto del
preavviso.
In caso di scioperi nazionali, la comunicazione può essere fatta pervenire alla
Federelettrica che provvede a trasmetterla alle Aziende. Le OO.SS. Fnle-Flaei-Uilsp si
impegnano in tal caso ad osservare un preavviso non inferiore a 11 giorni ed a fornire
comunicazioni precise nella fissazione dell’inizio e del termine dell’agitazione.
La Federelettrica si impegna a trasmettere tali informazioni alle Aziende, nel medesimo
testo in cui esse vengono comunicate dalle OO.SS.
Ogni proclamazione di sciopero deve contenere l’indicazione preventiva della durata
della astensione dal lavoro.
Le strutture nazionali, regionali, territoriali, aziendali delle organizzazioni sindacali
eviteranno la proclamazione degli scioperi in concomitanza con:
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la settimana di Pasqua, dal martedì che precede al martedì che segue;
il periodo che va dal 20 dicembre al 6 gennaio;
la settimana coincidente con qualsiasi tipo di elezione nazionale, regionale e
comunale, referendum nazionali e locali comprensiva dei giorni di votazione e
scrutinio;
periodi in cui si siano verificati o siano in corso gravi disservizi che richiedono
tempestivi interventi per la tutela della sicurezza degli utenti, per la continuità del
servizio e per la salvaguardia degli impianti, tenuto anche conto della potenza
disponibile in rete anche a causa di scioperi nello stesso comparto. Verrà
comunque assicurata all’utenza l’esecuzione dei nuovi contratti, con il rispetto
dei termini previsti in sede locale.
La durata dello sciopero non può comunque essere inferiore ad un’ora lavorativa. In
caso di scioperi di particolare durata, i livelli di presenza necessari saranno
all’occorrenza congruamente adeguati sentite le segreterie territoriali delle OO.SS.
3. Codice di comportamento datoriale
Le Aziende si impegnano a dare comunicazione agli utenti, nelle forme adeguate, dei
modi e dei tempi di erogazione dei servizi gestiti durante l’astensione dal lavoro e della
relativa riattivazione.
La Federelettrica, richiamando le norme di Protocollo Cispel contenute nel "codice di
comportamento di parte datoriale", si impegna in particolare al rispetto di quanto
previsto in materia di pubblicizzazione dei termini delle controversie che portino alla
proclamazione degli scioperi da parte delle Organizzazioni Sindacali.
***
4. Norme sanzionatorie
In ottemperanza al comma 1 dell’art. 4 della legge 146/90 ed in relazione delle
previsioni di cui al punto a) del paragrafo "Norme sanzionatorie" del Protocollo
CISPEL/CGIL-CISL-UIL, i lavoratori che si astengono dal lavoro in violazione di quanto
previsto dal presente accordo o che, richiesti dell’effettuazione delle prestazioni
indispensabili, non prestino la propria consueta attività, sono soggetti alle sanzioni
disciplinari di cui all’art. 35 del vigente CCNL, proporzionate alla gravità dell’infrazione,
con esclusione delle misure estintive del rapporto o di quelle che comportino mutamenti
definitivi dello stesso.
***
Nei confronti degli addetti a servizi diversi da quello elettrico cui si applichi il contratto
AEM, le Aziende, previa informazione alle OO.SS. locali, attueranno il presente
accordo opportunamente adattato agli altri servizi; gli accordi nazionali sottoscritti nei
corrispondenti settori municipali verranno allegati alla presente intesa previo confronto
tra la Federelettrica e le OO.SS.
***
Il presente accordo ha carattere sperimentale per la durata di due anni. Durante tale
periodo di validità, le Parti a livello nazionale si incontreranno per una verifica circa i
risultati applicativi in sede locale e per approfondire gli aspetti riguardanti le prestazioni
indispensabili di funzionamento del servizio da assicurare in caso di sciopero di cui al
punto 1 del presente accordo con riferimento alle quantità e tipologie professionali del
personale necessario al mantenimento del servizio stesso secondo l’organizzazione
aziendale.
***
Per quanto riguarda l’area della produzione, non essendo stato possibile raggiungere
un accordo tra le Parti a livello nazionale, il riferimento normativo è costituito dalla
proposta rivolta a Federelettrica e OO.SS. nazionali (Delibera adottata nella seduta del
9.4.1992 di seguito riportata), ai sensi della legge n° 146/1990, dalla Commissione di
Garanzia istituita da detta legge.
COMMISSIONE DI GARANZIA
PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO
NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
Deliberazione: 3.a Federelettrica
(Seduta del 9.4.1992)
La Commissione, udita la relazione dei Proff. D'Atena e Ghera, adotta,
all'unanimità, la seguente delibera.
LA COMMISSIONE
VISTO il verbale in data 11.11.1991 concernente il tentativo di conciliazione svolto con
l'assistenza della sottocommissione composta dai Proff. D'Atena e Ghera, tra la
Federelettrica, da un lato e le OO.SS. FNLE-CGIL, FLAEI-CISL, UILSP-UIL, FAILE-CISAL e
CISNAL Energia;
VISTA la Legge n. 146/90;
VISTA la documentazione pervenuta dalla FEDERELETTRICA in data 2.12.1991 e
dalla FNLE-CGIL in data 23.12.1991, illustrata alla Sottocommissione, in separate audizioni,
da rappresentanze delle parti che l'hanno prodotta;
UDITE le relazioni dei Proff. D'Atena e Ghera;
CONSIDERATO che a seguito del tentativo di conciliazione i rappresentanti della
Federelettrica e delle OO.SS. FNLE- CGIL, FLAEI-CISL e UILSP-UIL hanno sottoscritto
l'ipotesi di accordo di cui al testo allegato al verbale suddetto;
CONSIDERATO che l'accordo così raggiunto non é comprensivo delle clausole
interlineate nel testo, sulle quali perdura il dissenso tra le parti;
CONSIDERATO che, a seguito di tale accordo, le parti hanno richiesto alla
Commissione di formulare una propria proposta.
DELIBERA
di sottoporre alle parti la proposta di formulare l'art.1 dell'accordo e la nota 1 all'articolo
medesimo nel modo che, di seguito, si riporta:
Art.1 - Prestazioni indispensabili per il funzionamento del servizio
Allo scopo di contemperare l'esercizio del diritto di sciopero per ogni singolo lavoratore
con le misure dirette a consentire il godimento dei diritti della persona, con riferimento al
comma 2 dell'art. 1 della Legge 146 ed ai punti 8 e 9 delle "Norme di comportamento delle
parti e procedure per la gestione dei conflitti di lavoro" del Protocollo Cispel/CGIL-CISL-UIL, si
conviene che durante l'astensione dal lavoro proclamata nelle AEM, sarà mantenuta
l'erogazione del servizio (energia elettrica e calore), utilizzando le consuete fonti aziendali di
produzione e di trasmissione e le consuete alimentazioni esterne e assicurando la tutela e la
sicurezza degli impianti, dei lavoratori e degli utenti. Nell'ambito della produzione e
trasmissione, deve essere garantito che i margini tra produzione aziendale e domanda da
parte dell'utenza non scendano al di sotto della riserva vitale (1). In ordine a quest'ultima le
singole Aziende forniranno alle OO.SS. locali, in caso di sciopero, i relativi dati tecnici.
Conseguentemente, durante le astensioni dal lavoro, saranno comunque garantite,
come base minima di riferimento, le prestazioni assicurate nei giorni festivi (sabato e
domenica) nelle stesse misure quantitative, tipologie professionali e modalità di individuazione
dei lavoratori interessati, (presenti e/o reperibili in relazione a schemi di turno prefissati), quali
ad esempio:
- la disponibilità di squadre di manutenzione per pronto intervento e di squadre per
riparazione guasti nonché dei relativi tecnici di coordinamento per il ripristino ed il
mantenimento dell'erogazione del servizio in condizione di sicurezza secondo quanto
indicato;
- il funzionamento delle stazioni di telecontrollo e telecomando:
- il regolare regime di funzionamento dei servizi di produzione e distribuzione;
- il presidio e la vigilanza per la tutela degli impianti;
- i servizi accessori strettamente indispensabili per il funzionamento di cui sopra, (ad
esempio smistamento delle squadre, consegna dei materiali, adatti alla ricezione e
segnalazione guasti).
Entro 15 giorni dalla stipula del presente accordo, che costituisce adempimento degli
obblighi negoziali di cui all'art. 2 della Legge 146/90, in relazione alla specificità delle
situazioni locali in ogni Azienda si avvieranno, a richiesta di una delle parti, confronti con le
organizzazioni sindacali allo scopo di individuare in concreto il personale necessario per il
mantenimento dell'erogazione del servizio come sopra definito.
In caso di mancato accordo in sede aziendale, e scaduto il termine di 30 gg. dalla
stipula del presente accordo, saranno garantite le prestazioni indispensabili come sopra
definite con le modalità vigenti nei giorni di sabato e domenica (compresi reperibilità e/o
pronto intervento).
Tali prestazioni dovranno essere comunicate dalle aziende alle OO.SS. locali e/o territoriali.
In occasione delle singole agitazioni l'individuazione del personale comandato in applicazione
dei su indicati criteri avviene con ordine di servizio dal legale rappresentante dell'azienda
(direttore generale o suo sostituto).
Ferma restando la titolarità alla proclamazione degli scioperi ai vari livelli secondo quanto
indicato nel presente accordo.
Per quanto riguarda l'area della produzione, in occasione delle singole agitazioni, prima di
procedere all'emanazione dell'ordine di servizio di cui al comma precedente, verrà effettuato
un incontro tra le Parti in sede locale, con l'assistenza della Federelettrica e delle OO.SS.
nazionali, in cui le Aziende illustreranno i criteri che intendono seguire - nel rispetto del
presente accordo ed in particolare del precedente 1° comma, 2° capoverso - per
l'individuazione del personale comandato, tenuto conto della realtà e delle caratteristiche degli
impianti interessati.
(NOTA 1) - Per "riserva vitale" deve intendersi la quantità minima di riserva di esercizio
di ogni Azienda tenendo conto della tipologia degli impianti, riserva al di sotto della quale
occorre
prevedere
distacchi
programmati
di
utenza.
Per la determinazione della riserva vitale, le Aziende terranno conto anche dei contratti
di fornitura ad esclusione dei contratti di soccorso, nei limiti della potenza impegnata alla data
di proclamazione dello sciopero.
Il valore di detta riserva vitale è determinabile, con criteri probabilistici, in funzione delle
avarie accidentali del parco termoelettrico e degli scostamenti storicamente verificatisi dei
fabbisogni dalle previsioni nonchè tenendo conto delle condizioni della rete;
DISPONE
la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del
Consiglio dei Ministri, alla Federelettrica ed alle OO.SS. interessate.
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