Vista la l.r. 10/04/2015 n. 15 “Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni)”; Vista la legge regionale 12/11/2014 n. 32 “Testo unico in materia di strutture turistico-ricettive e norme in materia di imprese turistiche”; Viste le Disposizioni di attuazione della disciplina delle strutture ricettive all’aria aperta di cui alla legge regionale 12 novembre 2014 n. 32, approvate con deliberazione della Giunta Regionale n. 740 del 05/08/2016; Visti in particolare i seguenti commi dell'art. 21 delle Disposizioni succitate: comma 1, secondo cui le strutture all'aria aperta sono classificate nei seguenti livelli: a) quattro per i campeggi (da una a quattro stelle); b) tre per i villaggi turistici (da due a quattro stelle); c) tre per i parchi vacanze esistenti (da due a quattro stelle); comma 2, secondo cui le stelle vengono assegnate in base al possesso dei requisiti minimi previsti per ciascun livello di classificazione, così come definiti nelle disposizioni attuative nonché nell’allegata tabella AA e delle caratteristiche qualitative contenute nell'elenco di cui all'art. 51 della Legge e all’articolo 27 delle Disposizioni medesime; Atteso che, ai sensi dell'art. 48 della predetta l.r. 32/14 e dell'art. 22 delle succitate Disposizioni, per i lavori che comportino modifiche delle dimensioni dei locali e per i quali sia previsto il rilascio del titolo edilizio da parte del Comune, deve essere provvisoriamente attribuita una classificazione valutata sulla base del progetto tecnico e degli elaborati predisposti al fine dell'ottenimento dell'autorizzazione stessa; Vista altresì la convocazione di conferenza di servizi trasmessa dal Comune di Finale Ligure ed assunta al protocollo con il n. 200432 del 15/09/2016 relativa ad un progetto di ristrutturazione servizi igienici ed ampliamento della capacità ricettiva del Campeggio TAHITI di Finale Ligure ubicato in Via Varese n. 2 – Signora Vecchiato Cristina – legale rappresentante “Camping Tahiti di Marta Vicini &C snc”; Viste le integrazioni pervenute direttamente dall’interessato in data 01/12/2016 prot. n. 296786; Dato atto della regolarità e della completezza della documentazione allegata all'istanza di cui sopra, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento; Considerato che gli accertamenti e le verifiche effettuate mediante l'esame della documentazione pervenuta (elaborati tecnici predisposti dallo Studio Tecnico Associato Sergio Sgarbi e Stefano Bergallo geometri), il controllo dei requisiti tecnici e dei servizi offerti nonché della dichiarazione dei requisiti e delle caratteristiche di qualità posseduti, indicati dal titolare rispettivamente sul modello CL AA ed il modello Q-AA, consentono di attribuire alla struttura ricettiva di cui trattasi la seguente classificazione provvisoria: DUE stelle; capacità ricettiva pari a n. 95 piazzole (n. 4 di tipologia stanziale, n. 12 di tipologia villaggio turistico e n. 79 di tipologia campeggio), n. 380 posti letto standard; apertura stagionale; PRESCRIZIONI: - Contrassegno numerico progressivo in ogni piazzola (punto 1.05.1 mod. CLAA); - Sistemazione delle piazzole a prova di acqua e di polvere (punto 1.06.1 mod. CL AA); - Cartellino di riconoscimento per tutto il personale (punto 2.05.1 mod. CL AA). INDICAZIONI: - al termine dei lavori, nell'azienda dovranno essere presenti tutti i requisiti obbligatori previsti per i Campeggi a 2 stelle che allo stato attuale risultano parzialmente indicati sulla modulistica presentata; - l'interessato dovrà presentare, entro 30 giorni dalla ultimazione dei lavori, la denuncia dei requisiti per l'ottenimento della classificazione definitiva, corredata con gli elaborati tecnici approvati dal Comune, debitamente quotati e riportanti l'indicazione della specifica utilizzazione dei singoli locali e della superficie delle piazzole e dei locali di servizio: senza la suddetta classificazione il Comune non potrà rilasciare l'autorizzazione all'esercizio; Ritenuto pertanto di procedere alla classificazione provvisoria della struttura ricettiva in oggetto esclusivamente per quanto previsto dall'art. 48 della l.r. 32/14 e dall’art. 22 delle Disposizioni attuative succitate; Verificata – ai sensi ed ai fini dell'art. 6 bis della Legge 241/90 e ss.mm.ii., così come introdotto dalla Legge 190/2012 – l'insussistenza di situazioni di conflitto d'interesse rispetto al presente procedimento; DECRETA per le motivazioni in premessa esposte: 1. di attribuire, in applicazione a quanto disposto dall’art. 48 della l.r. n. 32/14 e dall’art. 22 delle Disposizioni attuative di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 740 del 05/08/2016, alla struttura ricettiva all'aria aperta denominata CAMPEGGIO TAHITI sita in FINALE LIGURE – Via Varese n. 2, la seguente classificazione provvisoria per le motivazioni esposte in premessa: DUE stelle; capacità ricettiva pari a n. 95 piazzole (n. 4 di tipologia stanziale, n. 12 di tipologia villaggio turistico e n. 79 di tipologia campeggio), n. 380 posti letto standard; apertura stagionale; PRESCRIZIONI: - Contrassegno numerico progressivo in ogni piazzola (punto 1.05.1 mod. CLAA); - Sistemazione delle piazzole a prova di acqua e di polvere (punto 1.06.1 mod. CL AA); - Cartellino di riconoscimento per tutto il personale (punto 2.05.1 mod. CL AA). INDICAZIONI: - - al termine dei lavori, nell'azienda dovranno essere presenti tutti i requisiti obbligatori previsti per i Campeggi a 2 stelle che allo stato attuale risultano parzialmente indicati sulla modulistica presentata; l'interessato dovrà presentare, entro 30 giorni dalla ultimazione dei lavori, la denuncia dei requisiti per l'ottenimento della classificazione definitiva, corredata con gli elaborati tecnici approvati dal Comune, debitamente quotati e riportanti l'indicazione della specifica utilizzazione dei singoli locali e della superficie delle piazzole e dei locali di servizio: senza la suddetta classificazione il Comune non potrà rilasciare l'autorizzazione all'esercizio; 2. di provvedere affinchè copia del modello di classificazione e del modello di qualità vengano notificati allo Sportello Unico Imprese del Comune di Finale Ligure; 3. di dare atto che la presente classificazione ha validità cinque anni ed entro tale termine il titolare è tenuto a presentare la dichiarazione per l'attribuzione della classificazione ai sensi dell'art. 23 delle Disposizioni attuative; 4. di dare atto che la presente classificazione è rilasciata esclusivamente ai fini e per gli effetti della l.r. n. 32/14 e delle Disposizioni attuative di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 740 del 05/08/2016. Resta fermo pertanto per il titolare l'obbligo dell'osservanza di tutte le altre disposizioni di legge. Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro sessanta giorni o, in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.