RICHIAMATI: Il DPR 27/3/1992 “Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni per la determinazione dei livelli minimi di assistenza sanitaria in emergenza”; Il D.Lgs. 9-4-2008 n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”; La L 11 agosto 1991, n. 266 di regolamentazione delle attività di volontariato; Il D. Lgs 28 settembre 2012, n. 178 e s.m. e i. ed il Decreto del Ministero della salute di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze con il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione e il Ministero della Difesa del 16 aprile 2014 entrambi di riorganizzazione dell’Associazione Italiana della Croce Rossa; La legge regionale 6 dicembre 2012, n. 42 “Testo unico delle norme sul Terzo Settore”; D.M. 17 dicembre 1987, n, 533 “Normativa tecnica e amministrativa relativa alle ambulanze”; La legge regionale 5 maggio 1994, n. 24 “Sistema di emergenza sanitaria”; La legge regionale 29 maggio 1996, n. 24 “Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sull’esercizio del trasporto sanitario di infermi e infortunati”; D.M. 20 novembre 1997, n. 487 “Regolamento recante la normativa tecnica ed amministrativa relativa alle autoambulanze di soccorso per emergenza speciali”; La legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 “Riordino del Servizio Sanitario Regionale” così come da ultimo modificata dalla legge regionale 10 luglio 2014 n. 16 ed in particolare l’art. 42 sexies ”Elenco regionale” che dispone: “1. La Giunta regionale, al fine di garantire uno standard tecnico organizzativo qualitativamente adeguato e uniforme su tutto il territorio regionale: a) Istituisce un apposito elenco dei soggetti che svolgono l’attività di trasporto sanitario in emergenza urgenza di cui all’articolo 42 ter sul territorio regionale, da aggiornarsi con periodicità triennale; b) Stabilisce i requisiti necessari all’inserimento in detto elenco. In particolare, individua i requisiti specifici in ordine alla regolarità contributiva dei dipendenti, nonché quelli di cui devono essere in possesso le ambulanze e i veicoli, le sedi e le sezioni delle Associazioni di volontariato, della Croce Rossa Italiana e delle altre istituzioni o enti pubblici autorizzati che esercitano il trasporto in emergenza urgenza di cui all’articolo 42 ter e le relative procedure e criteri per la vigilanza in ordine alla verifica del mantenimento dei requisiti.”; La DGR n. 1360 del 22.11.2001 ad oggetto “Direttiva in materia di Emergenza/Urgenza sanitaria”; La DGR n. 441 del 26.4.2007 “Direttiva vincolante – Modalità di erogazione dei servizi di trasporto sanitario a carico del servizio Sanitario regionale”; La norma europea UNI EN 1789 adottata con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 29 ottobre 2010; Circolare n. 182/89 Prot. n. 4278/4182(0) – D.C. IV n. A070 Ministero dei Trasporti – Direzione Generale M.C.T.C. – IV Direzione Centrale – Div. 41, ad oggetto: “ Dispositivo supplementare di allarme su autoambulanze”; CONSIDERATO che l’art. 3, comma 5 della legge regionale 5 maggio 1994, n. 24 “Sistema di emergenza sanitaria” prevede che sono compresi nel servizio di emergenza sanitaria i servizi di guardia medica e di emergenza; RITENUTO di dare attuazione a quanto disposto dal citato art. 3, comma 5, della l. r. 24/1994 stabilendo che: il Dipartimento di interesse regionale del servizio di emergenza sanitaria territoriale 118 è responsabile anche della gestione operativa della Guardia medica delle Aziende sanitarie Locali; tutti i numeri telefonici relativi alle Continuità assistenziale (Guardie mediche) dell’area metropolitana afferiscano alla centrale di Continuità assistenziale (Guardia medica) del Servizio 118; RITENUTA la necessità, in attuazione del citato articolo 42 sexies della l. r. n. 41/2006, di disciplinare: a) I requisiti volti a garantire la continuità e la qualità del servizio, necessari ai fini dell’iscrizione nell’elenco regionale di cui all’articolo 42 sexies; b) la costituzione di una Commissione di vigilanza volta alla verifica del possesso e del mantenimento dei requisiti necessari per l’iscrizione nell’apposito elenco regionale da aggiornarsi con periodicità triennale, così composta: il dirigente o suo delegato della Struttura regionale competente al quale è attribuito il coordinamento della Commissione di vigilanza e che si avvale per le funzioni di segreteria della struttura Settore Accreditamento e Qualità dell’Agenzia Regionale Sanitaria della Liguria; il Direttore del Dipartimento di interesse regionale del servizio di emergenza sanitaria territoriale 118 o suo delegato; il responsabile o suo delegato del Settore Accreditamento e Qualità dell’Agenzia Regionale Sanitaria della Liguria; il responsabile o suo delegato del Settore Governo Clinico dell’ARS Liguria un rappresentante della Motorizzazione Civile della Liguria; due rappresentanti per ogni Azienda sanitaria di cui uno appartenente alla S.C. Igiene e Sanità; due rappresentanti, uno per ciascuno dei due organismi maggiormente rappresentativi delle Associazioni di volontariato e/o della Croce Rossa Italiana che partecipano ai lavori della Commissione in qualità di osservatori; RITENUTO di demandare alle Aziende Sanitarie Locali competenti territorialmente, previa verifica della sussistenza dei requisiti necessari all’iscrizione, l’istruzione del provvedimento di iscrizione nell’elenco regionale di cui all’art. 42 sexies da trasmettere alla struttura regionale competente; RITENUTO che le Associazioni possono presentare le relative istanze attraverso i propri organismi rappresentativi i quali sono onerati della trasmissione della relativa istanza all’Azienda sanitaria locale competente territorialmente; RILEVATO che, a seguito della verifica da parte della Commissione di Vigilanza dell’istruttoria effettuata dall’Azienda sanitaria, la struttura regionale procederà all’istituzione dell’elenco regionale da adottarsi con proprio provvedimento; ATTESO che ai sensi dell’art. 42 ter (Trasporto sanitario in emergenza urgenza) sono oggetto di applicazione del presente provvedimento le attività di trasporto sanitario di emergenza urgenza riferite: a) ai servizi di trasporto di emergenza urgenza gestiti dalla centrale operativa territoriale; b) ai servizi di trasporto previsti nei livelli essenziali di assistenza (LEA), effettuati tramite ambulanza; c) ai servizi di trasporto nei quali le condizioni cliniche del paziente richiedono esclusivamente l’utilizzo di un’ambulanza e/o mezzo adeguatamente attrezzato in relazione alle esigenze di assistenza del paziente, la necessità dell’assistenza “in itinere” con personale sanitario o altro personale adeguatamente formato, nonché la garanzia della continuità delle cure al fine di non interrompere il percorso assistenziale già intrapreso; d) al trasporto di organi e di sangue con carattere di urgenza; TENUTO CONTO che all’elenco regionale di cui all’art. 42 sexies della l. r. n. 41/2006 e s. m. e i., possono iscriversi le associazioni di cui alla L. r 42/2012 “Testo Unico sul Terzo Settore”, autorizzate ai sensi della legge regionale 29 maggio 1996, n. 24 “Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sull’esercizio del trasporto sanitario di infermi e infortunati” ed i Comitati della Croce rossa Italiana (CRI), che svolgono attività di trasporto sanitario sul territorio regionale che, oltre a possedere i requisiti strutturali e tecnologici ed organizzativi di cui all’Allegato A al presente provvedimento, abbiano una capillare diffusione sul territorio tramite la rete organizzativa di appartenenza, svolgano attività di promozione e crescita della coesione sociale e siano radicate nel territorio socio-sanitario ligure; ATTESO che la definizione dei suddetti requisiti e procedure devono garantire un adeguato standard tecnico qualitativo uniforme su tutto il territorio regionale; RITENUTO che le Conferenze locali di cui all’art. 42 quinquies in sede di definizione dei criteri per la pianificazione territoriale identificano le zone disagiate sulla base dei seguenti principi: collocazione montana della sede; densità della popolazione nel territorio del Comune dove ha sede l’Associazione convenzionata o il Comitato Locale della Croce Rossa Italiana inferiore, orientativamente, a 100 abitanti per kmq; distanza della sede dal più prossimo Pronto Soccorso o Dipartimento Emergenza Accettazione superiore a Km 25; ovvero tempo di percorrenza dalla sede al più prossimo Pronto Soccorso o DEA superiore a minuti 25. Da tale parametro sono esclusi i Punti di Primo Intervento, Ai fini della presente identificazione è necessaria la presenza di tutti suddetti criteri. RILEVATO che sulla base dell’identificazione delle zone disagiate di cui al precedente capoverso, tenuto conto della necessità di dare adeguata copertura al territorio, la Commissione di Vigilanza, ai fini dell’inserimento nell’elenco di cui all’art. 42 sexies, può derogare, motivando adeguatamente, ai requisiti di cui all’allegato A del presente provvedimento; RILEVATO che, ai sensi dell’art. 42 quinquies, comma 3, lettera b), con successivi provvedimenti verrà stabilito annualmente nell’ambito del Fondo sanitario regionale, il fabbisogno economico per l’attività di trasporto sanitario, individuando un budget per ciascuna Azienda sanitaria in relazione alla quantità e qualità dei servizi da erogare; RILEVATO che una quota del budget non superiore al 8% viene trasferita dalle Associazioni ai relativi organismi rappresentativi, ai fini di sostenere le attività di coordinamento e di natura trasversale svolte da detti organismi a favore delle Associazioni stesse; ATTESO che nell’ambito del budget assegnato, ciascuna Azienda, in sede di conferenza locale, definisce in accordo con gli organismi rappresentativi il budget assegnato a ciascuna Associazione, nonché le modalità di erogazione dello stesso e della quota spettante agli organismi rappresentativi; Su proposta del Vice Presidente della Giunta regionale Assessore alla Salute e Politiche della Sicurezza dei cittadini DELIBERA 1. Di approvare per le motivazioni esposte in premessa ed integralmente richiamate, la seguente Direttiva vincolante ex art. 8 L. r. n. 41/2006 s.m. e i.: “Di dare attuazione a quanto disposto dall’art. 3, comma 5, della l. r. 5 maggio 1994, n. 24 “Sistema di emergenza sanitaria”, stabilendo che “il Dipartimento di interesse regionale del servizio di emergenza sanitaria territoriale 118 è responsabile anche della gestione operativa della Guardia medica delle Aziende sanitarie Locali; tutti i numeri telefonici relativi alle Continuità assistenziale (Guardie mediche) dell’area metropolitana afferiscano alla centrale di Continuità assistenziale (Guardia medica) del Servizio 118”; 2. Di approvare il documento allegato alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato A), recante: la definizione in ordine ai requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi di cui devono essere in possesso le Associazioni di Volontariato, i Comitati della Croce Rossa Italiana e le altre istituzioni/ enti pubblici autorizzati che esercitano il trasporto a di cui all’articolo 42 ter per l’iscrizione nell’apposito elenco regionale; le modalità di iscrizione nell’elenco regionale di cui all’art. 42 sexies, attribuendo alle Aziende Sanitarie Locali competenti territorialmente l’istruzione del provvedimento di iscrizione nel suddetto elenco regionale di cui al citato articolo da trasmettere alla struttura regionale competente che, previa verifica da parte della Commissione di Vigilanza dell’istruttoria effettuata dall’Azienda sanitaria, procederà all’istituzione dell’elenco regionale da adottarsi con proprio provvedimento; 3. Di approvare la modulistica, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato B) e C) ai fini della ricognizione delle Associazioni di volontariato per l’iscrizione delle stesse nell’elenco regionale di cui all’art. 42 sexies della lr n. 41/2006 s. m. e i.; 4. Di disporre che possono iscriversi all’elenco regionale di cui all’art. 42 sexies della l. r. n. 41/2006 e s. m. e i., le associazioni di cui alla L.r 42/2012 “Testo Unico sul Terzo Settore”, autorizzate ai sensi della legge regionale 29 maggio 1996, n. 24 “Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sull’esercizio del trasporto sanitario di infermi e infortunati” ed i Comitati della Croce Rossa Italiana (CRI) privatizzati per effetto dall’art. 1-bis del D. Lgs n. 178 del 28 settembre 2012, introdotto dal D. L. n. 101/2013 convertito con legge n. 125/2013, che svolgono attività di trasporto sanitario sul territorio regionale che, oltre a possedere i requisiti strutturali e tecnologici ed organizzativi di cui all’Allegato A al presente provvedimento, abbiano una capillare diffusione sul territorio tramite la rete organizzativa di appartenenza, svolgano attività di promozione e crescita della coesione sociale e siano radicate nel territorio socio-sanitario ligure; 5. Di disporre la costituzione di una Commissione di vigilanza volta alla verifica del possesso e del mantenimento dei requisiti necessari per l’iscrizione nell’apposito elenco regionale da aggiornarsi con periodicità triennale, così composta: il dirigente o suo delegato della Struttura regionale competente al quale è attribuito il coordinamento della Commissione di vigilanza e che si avvale per le funzioni di segreteria della struttura Settore Accreditamento e Qualità dell’Agenzia Regionale Sanitaria della Liguria; il Direttore del Dipartimento di interesse regionale del servizio di emergenza sanitaria territoriale 118 o suo delegato; il responsabile o suo delegato del Settore Accreditamento e Qualità dell’Agenzia Regionale Sanitaria della Liguria; il responsabile o suo delegato del Settore Governo Clinico dell’ARS Liguria un rappresentante della Motorizzazione Civile della Liguria; due rappresentanti per ogni Azienda sanitaria di cui uno appartenente alla S.C. Igiene e Sanità ; due rappresentanti, uno per ciascuno dei due organismi maggiormente rappresentativi in ambito regionale, delle Associazioni di volontariato e/o della Croce Rossa Italiana che partecipano ai lavori della Commissione in qualità di osservatori; 6. Di disporre che l’attività di verifica della commissione di vigilanza è svolta dai suoi componenti senza oneri aggiuntivi per la finanza regionale. 7. Di disporre che le Conferenze locali di cui all’art. 42 quinquies in sede di definizione dei criteri per la pianificazione territoriale identifica le zone disagiate sulla base dei seguenti principi: collocazione montana della sede; densità della popolazione nel territorio del Comune dove ha sede l’Associazione convenzionata o il Comitato Locale della Croce Rossa Italiana inferiore, orientativamente, a 100 abitanti per kmq; distanza della sede dal più prossimo Pronto Soccorso o Dipartimento Emergenza Accettazione superiore a Km 25; ovvero tempo di percorrenza dalla sede al più prossimo Pronto Soccorso o DEA superiore a minuti 25. Da tale parametro sono esclusi i Punti di Primo Intervento, Ai fini della presente identificazione è necessaria la presenza di tutti suddetti criteri. 8. Di disporre che sulla base dell’identificazione delle zone disagiate di cui al precedente capoverso, tenuto conto della necessità di dare adeguata copertura al territorio, la Commissione di Vigilanza, ai fini dell’inserimento nell’elenco di cui all’art. 42 sexies, può derogare, motivando adeguatamente, ai requisiti di cui all’allegato A del presente provvedimento; 9. Di disporre che, ai sensi dell’art. 42 quinquies, comma 3, lettera b), con successivi provvedimenti verrà stabilito annualmente nell’ambito del Fondo sanitario regionale, il fabbisogno economico per l’attività di trasporto sanitario, individuando un budget per ciascuna Azienda sanitaria in relazione alla quantità e qualità dei servizi da erogare. 10. Di disporre che una quota del budget non superiore al 8% viene trasferita dalle Associazioni ai relativi organismi rappresentativi, ove esistenti, ai fini di sostenere le attività di coordinamento e di natura trasversale svolte da detti organismi a favore delle Associazioni stesse. 11. Di disporre che nell’ambito del budget assegnato, ciascuna Azienda, in sede di Conferenza locale, definisce in accordo con gli organismi rappresentativi il budget assegnato a ciascuna Associazione, nonché le modalità di erogazione dello stesso e della quota spettante agli organismi rappresentativi; 12. Nelle more dell’applicazione del presente provvedimento e di tutti gli adempimenti applicativi conseguenti, è assicurata la continuità del servizio e delle procedure di rimborso alle Associazioni di cui alla D.G.R. 283/2010 e s.m.i.; 13. Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sul BURL: