ARTICOLO 1 - Ambito di applicazione

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CAPITOLATO SPECIALE DI GARA
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A
TEMPO DETERMINATO OCCORRENTE ALL’AZIENDA A.S.L. N. 1 “IMPERIESE” E
ALL’AZIENDA A.S.L. N. 2 “SAVONESE”
ARTICOLO 1 – Ambito di applicazione
L’Azienda U.S.L. N. 1 “Imperiese” provvederà all’espletamento di apposita gara, in unione
d’acquisto con l’Azienda U.S.L. N. 2 “Savonese”, di seguito denominate genericamente A.S.L., per
l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo nel territorio Aziendale
corrispondente alla Provincia di Imperia e di Savona.
ARTICOLO 2 – Durata dell’Appalto
La durata del rapporto contrattuale con l’Agenzia per il lavoro aggiudicataria del servizio in
oggetto (di seguito denominata Agenzia aggiudicataria) è prevista per un periodo di trentasei mesi,
decorrenti dalla data del contratto.
L’A.S.L. alla scadenza del contratto, potrà richiedere, per ulteriori due mesi, una proroga del
rapporto contrattuale a condizioni invariate.
E’ in facoltà dell’A.S.L. recedere, in qualsiasi momento, con preavviso di novanta giorni, dal
contratto.
ARTICOLO 3 – Oggetto del contratto e modalità di espletamento del servizio
Il servizio in parola consente all’A.S.L. di richiedere, secondo le necessità, all’Agenzia
aggiudicataria l’invio di lavoratore/i temporaneo/i, da impiegare in un determinato settore, adatto/i
a ricoprire, per capacità e professionalità, quella determinata mansione, al fine di soddisfare
esigenze correlate a ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se
riferibili all’attività ordinaria dell’A.S.L., così come disposto dall’art. 20 D. Lgs. N. 276/2003.
L’A.S.L. comunicherà, di volta in volta e comunque nel rispetto del numero massimo complessivo
presunto delle ore di lavoro ordinario che i lavoratori temporanei dovranno espletare e di cui
meglio nel successivo ARTICOLO 5 del presente Capitolato Speciale, all’Agenzia aggiudicataria
il numero dei lavoratori da impiegare presso le stesse, in relazione alle esigenze organizzative e
funzionali, comunicando, altresì, i turni di lavoro, diurni e/o notturni (anche in giorni festivi ed in
giorni di festività), la reperibilità e le mansioni alle quali verranno adibiti, fermo restando la
possibilità di un ricorso parziale all’istituto in oggetto.
Resta inteso che nulla sarà dovuto dall’A.S.L. all’Agenzia aggiudicataria qualora non si
dovesse raggiungere il numero presunto di assunzioni indicato in gara, riportato a titolo
puramente indicativo.
La richiesta di somministrazione dovrà essere inviata, all’Agenzia aggiudicataria, per iscritto ed
eventualmente anticipata, nei casi d’urgenza, anche via fax o e/mail e dovrà essere effettuata
concedendo all’Agenzia stessa un termine massimo per adempiere di 10 (dieci) giorni ed
indicando puntualmente:
- la descrizione della professionalità richiesta, del titolo di studio richiesto, la categoria
corrispondente, il settore di specializzazione ed il grado di esperienza, se necessario;
- le caratteristiche e la durata della prestazione lavorativa richiesta;
- la sede di lavoro.
L’orario di lavoro ordinario sarà di circa 36 (trentasei) ore settimanali per ciascun lavoratore, sono
ammesse non più di 10 (dieci) ore mensili di lavoro straordinario (normali e/o notturne e/o festive
e/o notturne-festive) per ciascun lavoratore, indistintamente.
L’Agenzia aggiudicataria garantisce, sin d’ora, che il trattamento economico che corrisponderà a
ciascun singolo lavoratore temporaneo inviato all’A.S.L., sarà quello previsto dal Contratto
Collettivo Nazionale del Lavoro in vigore, che potrà essere maggiorato a seguito di miglioramenti
economici previsti da contratti avviati a regime del periodo di utilizzo dello stesso prestatore
temporaneo, ivi compresi eventuali trattamenti economici per missioni. Si precisa che relativamente
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alle spese per le missioni, le quali dovranno essere sempre previamente autorizzate dal competente
Direttore di Struttura di competenza, si rimborseranno all’Agenzia aggiudicataria solo quelle che
risulteranno avere i requisiti normativamente previsti per la liquidazione e che saranno provate con
idonea documentazione.
Qualsiasi costo contrattuale non tassativamente indicato nel presente Capitolato Speciale, ivi
comprese altre assenze rispetto a quelle relative alle ferie maturate (ad esempio: malattie, permessi
studio, congedi straordinari, infortuni,…), sono a carico dell’Agenzia aggiudicataria e si ritengono
compensate dal margine di intermediazione offerto, che si intende pertanto remunerativo del rischio
di impresa.
L’Agenzia aggiudicataria dovrà mettere a disposizione tutto il personale richiesto dall’A.S.L., per i
periodi di tempo stabiliti.
E’ previsto un periodo di prova per il lavoratore prima dell’impiego temporaneo effettivo (1 giorno
di effettivo lavoro ogni 10 giorni di calendario con minimo di 2 giorni ed un massimo di 10); in
caso di mancato superamento di tale periodo l’Agenzia aggiudicataria è tenuta a provvedere alla
sostituzione dello stesso con altro lavoratore temporaneo di pari livello e mansione, così come
previsto dall’ARTICOLO 14 del presente Capitolato Speciale.
L’Agenzia aggiudicataria dovrà consegnare, per ciascun lavoratore temporaneo, il foglio mensile,
regolarmente vidimato dall’INAIL, per rilevare le ore effettivamente lavorate dallo stesso (non
saranno conteggiate le ore non lavorate per malattia, infortunio o altre cause di assenza) e sulla base
della suddetta rilevazione si procederà, mensilmente, al pagamento della relativa fattura, entro i
termini e secondo le modalità di cui all’ARTICOLO 17 del presente Capitolato Speciale.
Ai fini del computo delle ore effettuate, le AA.SS.LL. ed il singolo lavoratore temporaneo
controfirmeranno il relativo foglio presenze.
L’A.S.L. comunicherà all’Agenzia aggiudicataria, almeno 5 (cinque) giorni prima della scadenza
del termine (salvo riduzione dello stesso per motivi d’urgenza), l’eventuale richiesta di proroga o di
rinnovo del singolo contratto di fornitura di lavoro temporaneo ed ogni sua eventuale variazione
(esempio: modifiche orario di lavoro – lavoro a turni) che l’Agenzia aggiudicataria si impegnerà ad
adempiere nel rispetto della normativa vigente in materia.
L’A.S.L., quale Azienda utilizzatrice, si assume i relativi oneri e gli obblighi di cui alla vigente
normativa; restano a carico dell’A.S.L. le spese relative all’IRAP.
L’A.S.L. si impegna ad adottare tutte le misure di sicurezza ed obblighi di protezione connessi
all’attività lavorativa, in conformità alle disposizioni del D. Lgs. N. 626/1994 e s.m.i., salva la
formazione di base la cui competenza resta dell’Agenzia aggiudicataria.
Ogni contratto di fornitura di lavoro temporaneo, il cui modello sarà predisposto di comune
accordo tra l’A.S.L. e l’Agenzia aggiudicataria, dovrà rispettare quanto previsto dal presente
Capitolato Speciale.
Si precisa che per quanto attiene le caratteristiche organizzative del servizio (orario settimanale,
numero dei giorni settimanali lavorativi, turnazione, etc.) l’Agenzia aggiudicataria dovrà attenersi
alle puntuali indicazioni ed esigenze segnalate dall’A.S.L., anche in corso del rapporto con il
singolo lavoratore temporaneo.
ARTICOLO 4 – Compiti, ruoli ed obblighi dell’Agenzia Aggiudicataria
L’Agenzia aggiudicataria interviene nella fase di ricerca, selezione, formazione e inserimento dei
lavoratori temporanei.
In particolare sono compiti e responsabilità dell’Agenzia aggiudicataria:
- garantire la continuità del servizio per tutto il periodo di contratto;
- garantire la copertura del servizio previsto per ciascuna figura professionale;
- operare con il numero richiesto di operatori e limitare i fenomeni di turnover, tali da
compromettere la continuità del servizio;
- fornire al lavoratore temporaneo copia del riepilogo mensile presenze;
- inviare all’A.S.L. copia di tutti i contratti stipulati con i prestatori di lavoro temporaneo;
- inviare ogni singola fattura, perché possa essere liquidata corredata del foglio mensile di cui sopra;
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- inviare mensilmente il riepilogo delle spese per le missioni effettuate dai lavoratori temporanei,
con allegata idonea documentazione;
- provvedere, su richiesta dell’A.S.L., alla sostituzione del lavoratore, che interrompa la prestazione
lavorativa, entro 5 (cinque) giorni dall’interruzione stessa;
- operare in stretta integrazione con gli uffici amministrativi dell’A.S.L.;
- di dare immediata comunicazione ai suddetti Uffici amministrativi di qualsiasi evento riguardante
l’andamento del servizio, anche verso l’utenza;
- stipulare separati contratti individuali di servizio per ogni prestatore di lavoro temporaneo;
- corrispondere al prestatore di lavoro temporaneo il trattamento economico previsto dal Contratto
Collettivo Nazionale del Lavoro applicato dall’A.S.L.;
- versare i contributi previdenziali ed assistenziali;
- versare i contributi INAIL;
- provvedere all’attivazione dell’iter procedurale in conformità alle norme contrattuali in caso di
provvedimenti disciplinari a carico del prestatore di lavoro temporaneo;
- osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni
tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate;
- fornire garanzie che, qualora il personale impiegato sia extra-comunitario, tale personale sia in
regola con le leggi sull’immigrazione.
Ai sensi dell’articolo 2049 Codice Civile l’Agenzia aggiudicataria sarà ritenuta responsabile della
condotta dei propri dipendenti e di ogni altro danno e/o molestia che, nell’esecuzione del servizio,
ordinario e/o straordinario, gli stessi possano arrecare.
L’Agenzia aggiudicataria si impegna, oltre a quanto previsto dal presente capitolato, anche a
comunicare tempestivamente all’A.S.L. le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa
coinvolta nell’esecuzione del contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i
nominativi degli eventuali nuovi responsabili.
ARTICOLO 5 – Requisiti dei profili professionali
Il numero complessivo presunto delle ore di lavoro ordinario (36 ore settimanali – per 156
settimane lavorative) che le figure professionali che si richiedono all’Agenzia aggiudicataria,
dovranno espletare, è di circa 312.624 per l’Azienda U.S.L. N. 1 “Imperiese” e circa 325.728 per
l’Azienda U.S.L. N. 2 “Savonese”, suddivise tra le tipologie di categoria meglio precisate nel
Prospetto Allegato “1” al presente Capitolato Speciale.
Fermo restando il numero complessivo massimo presunto delle ore di lavoro ordinario così come
sopra specificato, l’A.S.L., nel corso del rapporto contrattuale, si riserva di avanzare una richiesta
diversa, in termini numerici e nell’ambito delle categorie, rispetto a quelli originariamente
individuati.
Per le figure professionali da assumere è richiesto che le stesse siano in possesso dei requisiti
professionali di studio necessari e previsti dalla normativa vigente in materia di ammissione al
relativo pubblico concorso di assunzione in ruolo presso l’A.S.L..
Ai suddetti requisiti professionali di studio non sono ammesse deroghe di nessuna natura.
L’A.S.L. si riserva, per particolari esigenze riferite ai Settori Operativi presso i quali i lavoratori
temporanei saranno preposti, a richiedere il possesso, da parte degli stessi, di altri specifici requisiti
professionali.
L’Agenzia aggiudicataria dovrà fornire, a richiesta, la documentazione comprovante i titoli ed il
curriculum del singolo lavoratore temporaneo.
ARTICOLO 6 – Documentazione per la valutazione qualitativa
I soggetti interessati a partecipare alla gara dovranno presentare una “Proposta tecnica di
somministrazione di lavoro”, con soluzioni atte a garantire la migliore assistenza all’A.S.L..
Unitamente a tale proposta dovranno essere fornite le seguenti informazioni debitamente
documentate:
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- presenza diffusa sul territorio nazionale: a tal fine l’Agenzia dovrà produrre l’elenco delle sedi ed
il numero di quelle affiliate, sia nel territorio nazionale, sia in quello locale, relativamente al biennio
2007-2008;
- tempi previsti per l’effettiva messa a disposizione del personale richiesto, espressi in giorni,
modalità e sistemi di reclutamento;
- indicazione del numero dei lavoratori temporanei avviati, nel biennio 2007-2008, presso Enti
Pubblici e/o Privati sul territorio nazionale.
La documentazione sopra richiesta, a pena di esclusione dalla gara, dovrà essere inserita nella
BUSTA 3) – Documentazione Tecnica.
ARTICOLO 7 – Modalità di aggiudicazione
Non verranno prese in considerazione le offerte relative a servizi non conformi alle caratteristiche
qualitative richieste dal presente Capitolato Speciale.
La procedura di aggiudicazione terrà conto dell’aspetto economico e qualitativo del servizio
proposto, individuando l’offerta più vantaggiosa in base all’esame dei parametri prezzo e qualità, a
ciascuno dei quali verranno assegnati i punteggi massimi di seguito riportati:
PREZZO
QUALITA’
punti 70
punti 30
La valutazione di ciascuno dei parametri sopra riportati avverrà sulla base dei criteri qui sotto
descritti:
PREZZO:
Il servizio di interesse è articolato in un unico lotto, distinto nelle voci riportate nel prospetto
Allegato “1” al Capitolato Speciale – Figure Professionali richieste nel triennio. In tale allegato
vengono, altresì, evidenziati, a mero titolo indicativo ed al fine di poter calcolare l’importo
complessivo del lotto, l’orario settimanale presunto ed il periodo contrattuale lavorativo presunto.
Il prezzo offerto per la realizzazione del servizio si intende fissato, dal concorrente, per ogni
singola categoria e per una singola figura professionale, a corpo, omnicomprensivo di tutti gli
istituti normativi ed economici (ferie, permessi, festività, contributi, premi assicurativi, tredicesima,
INAIL e TFR, nonché dell’aggio), per ogni ora di lavoro effettuata, così come indicato nel già
citato Allegato “1”. Il totale del costo orario omnicomprensivo delle singole voci sarà quello
determinante il prezzo valutato in gara.
N.B.: il prezzo non dovrà comprendere l’assicurazione verso danni all’A.S.L., la quale rimane a
totale carico dell’Agenzia aggiudicataria.
Tali tariffe potranno subire variazioni in ordine all’applicazione di futuri istituti contrattuali relativi
all’area della sanità: ogni variazione sarà formalizzata all’A.S.L. a mezzo di specifico atto.
All’Agenzia aggiudicataria è riconosciuto il corrispettivo pari all’aggio che dovrà essere sia
ricompreso nel prezzo offerto, sia indicato (in Euro) separatamente e che, comunque, dovrà essere
uguale per ciascun lavoratore temporaneo di qualsiasi categoria.
Il prezzo orario per le prestazioni straordinarie, entro i limiti di cui al precedente ARTICOLO 3, e
quello per le prestazioni di lavoro straordinario festive saranno indicati separatamente e non saranno
oggetto
di
valutazione.
Per
le
ore
di
lavoro
straordinario
effettuate
(normali/notturne/festive/notturne-festive) sarà calcolato un aumento sulla tariffa oraria pari a
quello stabilito dal vigente Contratto Collettivo Nazione del Lavoro per il personale del Comparto
Sanità.
Nell’ambito delle offerte verrà assegnato il punteggio massimo previsto per il prezzo all’offerta che
presenterà il prezzo complessivo più basso, c.d. “TOTALE LOTTO” e risultante dalla somma dei
tredici importi complessivi presunti della Colonna 8, rispettivamente calcolati per ciascuna delle
tredici voci della Colonna 2 (A-B-C-D-E-F-G-H-I-L-M-N-O) e di cui nel già citato Allegato “1”,
mentre alle altre offerte verranno assegnati punteggi decrescenti secondo la seguente formula:
P = 70 x Migliore offerta / Prezzo offerto dall’Agenzia
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QUALITA’
Ai fini della valutazione del parametro della qualità si prenderanno in considerazione gli elementi
sotto riportati, sulla base della documentazione fornita dall’Agenzia e contenuta nella BUSTA 2) –
“DOCUMENTAZIONE TECNICA”.
A ciascuno degli elementi di cui infra è associato un diverso coefficiente/peso (da 0 a 10), attribuito
sulla base dell’importanza degli elementi stessi:
- Presenza territoriale - punti massimi 10 così suddivisi:
(sono da considerare sia le sedi, sia le affiliate, sia nel territorio nazionale, sia in quello locale,
relativamente al biennio 2007-2008)
da 10 a 30 sedi: punti 3;
da 31 a 45 sedi: punti 5;
da 46 a 60 sedi: punti 7;
oltre 60 sedi: punti 10;
- Tempo medio di reclutamento nell’ultimo biennio - punti massimi 10 così suddivisi:
giorni 10: punti 0;
da 7 a 9 giorni: punti 4;
da 4 a 6 giorni: punti 7;
da 1 a 3 giorni: punti 10;
- Affidabilità – punti massimi 10:
viene preso in considerazione il numero dei lavoratori avviati, nel biennio 2007-2008, presso Enti
Pubblici e/o Privati sul territorio nazionale.
L’attribuzione del punteggio avverrà secondo la seguente formula:
P = 10 x nl /nml
P: punteggio
nl: numero lavoratori avviati
nml: numero più elevato di lavoratori avviati.
Si precisa che non verrà effettuata la riparametrazione.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
ARTICOLO 8 – Prescrizioni inerenti al lavoratore temporaneo
Il lavoratore temporaneo che opererà presso la Struttura interessata dovrà possedere i requisiti di
professionalità necessari per lo svolgimento delle prestazioni di lavoro richieste e/o dimostrare di
avere le capacità e professionalità adatte a ricoprire quel determinato servizio.
L’Agenzia aggiudicataria selezionerà e, quindi, metterà a disposizione personale temporaneo il
quale sarà tenuto ad osservare, diligentemente, tutte le norme e disposizioni generali in vigore
presso la Struttura alla quale è preposto e dovrà mantenere, in servizio, un contegno irreprensibile e
decoroso.
Il personale dipenderà ad ogni effetto dall’Agenzia aggiudicataria.
L’Agenzia aggiudicataria è unica ed esclusiva responsabile, nei confronti del personale avviato al
servizio, per l’adempimento di tutte le obbligazioni di legge, normative e contrattuali, disciplinanti
il rapporto di lavoro ed in particolare di tutti gli obblighi previdenziali, assistenziali ed assicurativi e
relativi al trattamento economico, ai sensi di quanto disposto dalla vigente normativa e dal
Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro previsto per il lavoratore temporaneo. Nei confronti
dell’A.S.L. non potranno essere vantata alcuna richiesta, né diritto, di nessuna natura, né da parte
del singolo lavoratore, né da parte dell’Agenzia aggiudicataria né di terzi.
L’Agenzia aggiudicataria avrà l’onere di comprovare, su richiesta dell’A.S.L., di avere adempiuto
agli obblighi assicurativi relativi a ciascun lavoratore temporaneo.
ARTICOLO 9 – Rapporto individuale
Il rapporto che andrà ad instaurarsi, tra il singolo prestatore di lavoro temporaneo e l’A.S.L., è di
tipo gerarchico-funzionale; il lavoratore svolgerà, pertanto, la propria attività nell’interesse, sotto la
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direzione ed il controllo dell’A.S.L. ed è tenuto ad osservare tutte le norme di legge e contrattuali
applicate ai lavoratori dipendenti della stessa.
Il lavoratore temporaneo non potrà avanzare, a nessun titolo, alcuna pretesa, richiesta, diritto nei
confronti dell’A.S.L..
ARTICOLO 10 – Doveri e requisiti del lavoratore temporaneo
Il lavoratore temporaneo fornito dall’Agenzia aggiudicataria dovrà essere disponibile nei luoghi, nei
periodi e negli orari stabiliti dall’A.S.L. e dovrà, quindi, svolgere, con assiduità e diligenza, i
compiti assegnatigli ed osservare, scrupolosamente, l’orario di lavoro.
In caso contrario, verrà data comunicazione scritta all’Agenzia aggiudicataria in modo che possa
procedere agli eventuali e/o opportuni provvedimenti in merito.
Il lavoratore temporaneo assunto dovrà essere dotato dei requisiti di cui al precedente ARTICOLO
5 e dovrà essere in possesso del requisito dell’idoneità fisica all’attività, attestato da apposito
certificato medico, rilasciato ad esclusiva cura e spesa dell’A.S.L. le quali dovranno, altresì,
provvedere a sottoporre ciascun lavoratore temporaneo alle vaccinazioni di legge ed ai controlli
sanitari previsti dalla normativa vigente.
L’Agenzia aggiudicataria dovrà garantire, per l’espletamento del servizio in oggetto e per tutto il
periodo del singolo incarico, il medesimo personale inviato e successivamente accettato dall’A.S.L.
utilizzatrice, salvo qualora la stessa ne richieda, motivatamente e nei casi di cui all’ARTICOLO
14 del presente Capitolato Speciale, la sostituzione.
ARTICOLO 11 - Presenze ed assenze del personale temporaneo
Al lavoratore temporaneo verrà consegnato un badge magnetico da utilizzare negli appositi lettori
per la registrazione delle ore effettivamente lavorate. Qualora il lettore fosse fuori uso sarà cura del
lavoratore temporaneo rivolgersi al proprio Direttore di Struttura di competenza per registrare,
sugli appositi moduli previsti dall’A.S.L. utilizzatrice, l’ora di ingresso e di uscita.
Le assenze programmate identificabili in ferie ordinarie e permessi vanno notificate con almeno 30
(trenta) giorni di anticipo. La programmazione delle assenze deve comunque essere concordata con
il Direttore di Struttura di competenza e con gli Uffici Amministrativi, tutti afferenti all’A.S.L..
Per le assenze improvvise e non programmabili, l’Agenzia aggiudicataria si impegna a darne
comunicazione nel più breve tempo possibile; in caso di turni almeno 7 (sette) ore prima dell’inizio
del turno stesso.
In caso di assenza per malattia il lavoratore temporaneo deve inviare il certificato medico sia
all’Agenzia aggiudicataria sia all’A.S.L..
ARTICOLO 12 - Sciopero e continuità del servizio
Poiché l’A.S.L. viene a soddisfare bisogni di pubblica utilità, il servizio svolto dai lavoratori
temporanei non potrà essere interrotto durante la vigenza del singolo rapporto. In base a quanto
stabilito dalla Legge N. 146/1990, in caso di sciopero del personale, così come per cause di forza
maggiore, l’Agenzia aggiudicataria si impegna a garantire la presenza dello stesso numero degli
operatori in quel momento in servizio presso la stessa A.S.L., previo salvo diverso accordo con gli
Uffici Amministrativi.
Nel caso in cui si verificasse l’assenza del lavoratore temporaneo dal corrispettivo mensile verrà
detratta una somma proporzionale al servizio non svolto.
ARTICOLO 13 - Segreto d’ufficio
Il lavoratore dell’Agenzia aggiudicataria dovrà mantenere il segreto d’ufficio su fatti e/o circostanze
concernenti l’organizzazione e l’andamento delle diverse strutture sanitarie, territoriali e presidi,
delle quali abbia avuto notizia durante l’espletamento del servizio.
In caso contrario, verrà data comunicazione all’Agenzia aggiudicataria al fine di consentire, alla
stessa, l’eventuale applicazione di norme disciplinari e, di conseguenza, l’emissione degli opportuni
provvedimenti in merito.
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Nel caso in cui l’A.S.L., dall’inosservanza di quanto sopra, venga a subire un “danno”, di
qualunque genere ed entità, l’Agenzia aggiudicataria assume l’obbligo, sin d’ora, di provvedere
all’integrale risarcimento dello stesso, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dall’accertamento e
successiva quantificazione.
ARTICOLO 14 – Controllo di qualità e di funzionalità del Servizio - Sostituzione del
lavoratore temporaneo
L’A.S.L., tramite i propri impiegati, potrà effettuare in qualsiasi momento, controlli circa la qualità
e la funzionalità del servizio, stante gli impegni contrattuali assunti dall’Agenzia aggiudicataria.
Se da tali controlli risultasse la non conformità dell’Agenzia aggiudicataria al presente Capitolato
Speciale e/o al conseguente contratto di somministrazione, la stessa è tenuta a provvedere,
tempestivamente, all’eliminazione delle irregolarità accertate.
Inoltre, ai fini di una maggiore semplicità nei rapporti tra l’A.S.L. e l’Agenzia aggiudicataria,
quest’ultima dovrà indicare il nominativo del referente al quale l’A.S.L. potrà rivolgersi.
Qualora, nel corso del periodo contrattuale in parola, si verificassero assenze, da parte del
prestatore di lavoro temporaneo, per cause diverse e tali da non consentire la prosecuzione del
rapporto (malattia, infortunio, per fatto e/o colpa dello stesso e/o terzi, mancato superamento del
periodo di prova, recesso per giusta causa, etc.), l’Agenzia aggiudicataria è tenuta a provvedere alla
eventuale sostituzione con altro lavoratore temporaneo di pari livello e mansioni, in tempi brevi
(massimo 5 giorni dalla comunicazione da parte dell’A.S.L.) e tali da garantire la continuità del
servizio in essere.
Nel caso di assenza temporanea del lavoratore che superi 5 (giorni) giorni consecutivi, l’Agenzia
aggiudicataria s’impegna a sostituite il lavoratore stesso, nel rispetto di quanto disposto dal presente
Capitolato Speciale, salvo diverso e preventivo accordo con l’A.S.L..
L’A.S.L. dovrà corrispondere soltanto il costo, comprensivo dell’aggio, delle ore effettivamente
lavorate (con esclusione, pertanto, delle assenze per ferie, malattie, etc.).
Nel caso in cui l’Agenzia aggiudicataria non provveda per due volte, anche non consecutive e
fatto salvo eventi eccezionali ed imprevedibili, alle eventuali sostituzioni di lavoratori temporanei
nei suddetti termini e, quindi, non sia in grado di garantire la continuità del servizio in essere,
l’A.S.L. si riserva di risolvere il rapporto contrattuale, secondo quanto disposto dall’ARTICOLO
20 del presente Capitolato Speciale.
Ove i ritardi e/o le inadempienze degli impegni contrattuali, da parte del lavoratore temporaneo
impiegato nella struttura, siano tali da compromettere la regolarità del servizio, gli stessi saranno
formalmente contestati dall’A.S.L. direttamente all’Agenzia aggiudicataria.
Nel caso in cui il lavoratore temporaneo sia recidivo nell’inosservanza degli obblighi contrattuali,
così da determinare il recesso da parte dell’Agenzia aggiudicataria, dal relativo contratto di lavoro
(articolo 2119 C.C.) la stessa Agenzia sarà tenuta a provvederne la sostituzione, se richiesta,
stante quanto previsto dal presente articolo.
ARTICOLO 15 – Garanzia e Responsabilità del Servizio
L’Agenzia aggiudicataria dovrà assicurare che lo svolgimento del servizio in parola avvenga nel
rispetto di tutte le obbligazioni di legge, normative e contrattuali, disciplinanti il rapporto di lavoro
ed in particolare nel rispetto di tutti gli obblighi previdenziali, assistenziali, assicurativi, retributivi;
dovrà garantire, altresì, che i prestatori di lavoro temporaneo rispettino i provvedimenti disciplinari
presi nei di loro confronti.
L’Agenzia aggiudicataria si impegna, sin d’ora, a stipulare Polizza Assicurativa con massimale
unico non inferiore ad Euro 2.500.000,00 per eventuali danni alla struttura o attrezzatura di
proprietà e/o comunque in possesso dell’A.S.L..
La Polizza Assicurativa per danni a terzi è stipulata direttamente dall’A.S.L. a proprio totale onere.
L’Agenzia aggiudicataria si impegna a far fronte ad ogni responsabilità risarcitoria inerente allo
svolgimento delle attività che possono eventualmente derivare da danni diretti e/o indiretti causati
agli immobili, a cose, agli utenti e/o a terzi, personale compreso, esonerando l’A.S.L. da
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qualsivoglia responsabilità, purché queste non siano imputabili o derivanti da inadempienze da
parte della stessa A.S.L. utilizzatrice, anche in conseguenza di furti.
L’aggiudicazione definitiva è comunque subordinata al superamento di un periodo di prova
pari a 180 (centoottanta) giorni, e verrà formalizzata con apposito provvedimento
deliberativo.
ARTICOLO 16 - Esecuzione in danno e clausole penali
Qualora l’Agenzia aggiudicataria ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del
contratto nei modi e nei tempi stabiliti, l’A.S.L. potrà rivolgersi alle Agenzie per il lavoro, che
seguono in graduatoria, per ottenere l’esecuzione parziale o totale di quanto omesso.
I relativi costi ed i danni eventualmente derivanti all’A.S.L. saranno addebitati all’Agenzia
aggiudicataria inadempiente.
Tali oneri saranno aumentati a titolo di penale di un importo pari al 5% (cinque).
Nel caso in cui il personale messo a disposizione dall’Agenzia aggiudicataria per i servizi di cui al
presente Capitolato Speciale, non rispetti gli orari di lavoro, la turnistica, la reperibilità, etc.,
l’A.S.L. si riserva la facoltà di applicare la penale di Euro 500,00=. (cinquecento) per ogni singolo
evento.
Al verificarsi degli eventi, si procederà alla comunicazione di inadempienza ed all’emissione di
nota di addebito, in esenzione IVA. Il relativo importo verrà detratto dall’importo del corrispettivo
mensile spettante all’Agenzia aggiudicataria e, nel caso in cui l’importo delle penali sia superiore al
corrispettivo dovuto, l’A.S.L. si rivarrà sulla cauzione definitiva.
A seguito di tre contestazioni l’A.S.L. potrà insindacabilmente valutare la risoluzione
contrattuale in danno, addebitando quantomeno il maggior onere economico derivante dal
subentro immediato della successiva miglior offerente.
ARTICOLO 17 – Fatturazione
Il pagamento delle fatture verrà effettuato, mensilmente, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di
ricevimento della fattura, previo accertamento delle regolarità degli atti, dell’effettivo svolgimento
delle prestazioni in conformità al contratto e sulla base del tabulato presenze relativo al singolo
lavoratore temporaneo.
ARTICOLO 18 – Cessione del contratto e Subappalto
Senza il consenso dell’A.S.L. è vietata la cessione, anche parziale, del contratto in parola. La
cessione si configura anche nel caso in cui l’Agenzia aggiudicataria venga incorporata in altra
Azienda, nel caso di cessione d’azienda o di ramo d’azienda e negli altri casi in cui la stessa sia
oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali venga a perdere l’originaria identità giuridica.
Il subappalto, in tutto o in parte, del servizio in oggetto, non sarà autorizzato dall’A.S.L..
ARTICOLO 19 – Controversie
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in conseguenza del contratto che verrà stipulato tra
l’A.S.L. N. 1 “Imperiese” e l’Agenzia aggiudicataria, sarà competente il Foro di Sanremo e tra
l’A.S.L. N. 2 “Savonese” e l’Agenzia aggiudicataria, sarà competente il Foro di Savona.
Mentre, per le controversie che dovessero insorgere nella fase procedurale, sarà competente il Foro
di Sanremo.
ARTICOLO 20 – Risoluzione di diritto del contratto e clausola penale
A)
ripetute impossibilità di provvedere alle eventuali sostituzioni di lavoratori temporanei, nei
termini di cui all’ARTICOLO 14 del Capitolato Speciale;
B)
gravi violazioni delle clausole contrattuali, tali da compromettere il regolare svolgimento del
Servizio;
C)
cessione del contratto;
D)
subappalto, totale e/o parziale;
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perdita, da parte dell’Agenzia aggiudicataria, dei requisiti prescritti dalla normativa vigente
per l’esercizio dell’attività di cui al presente capitolato.
In tali casi l’A.S.L. si riserva la facoltà di risolvere il contratto di somministrazione lavoro con
comunicazione scritta da inviarsi, all’Agenzia aggiudicataria, a mezzo raccomandata con ricevuta
di ritorno, entro 15 (quindici) giorni dall’accertamento della fattispecie di interesse. Tale Agenzia
non potrà pretendere alcun compenso e/o risarcimento, ma avrà diritto ad ottenere il pagamento dei
corrispettivi spettanti sino alla data della risoluzione, secondo quanto previsto dal ARTICOLO
19.
In caso di ritardi nell’avvio dei lavoratori temporanei o di ritardi nelle sostituzioni degli stessi,
verranno applicate le seguenti penali:
- per ritardi nell’avvio di lavoratori che comportino la mancata prestazione di una giornata
lavorativa o di mezza giornata in caso di rientri pomeridiani: penale del 30% del costo
giornaliero del singolo lavoratore non avviato o non sostituito;
- per ritardi nell’avvio di lavoratori che comportino la mancata prestazione di due giornate
lavorative: penale del 45% del costo giornaliero del singolo lavoratore non avviato o non
sostituito;
- per ritardi superiori: penale del 50% del costo giornaliero del singolo lavoratore non avviato
o non sostituito;
fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento per l’ulteriore danno.
In caso di risoluzione anticipata del contratto, anche parziale, l’A.S.L. si riserva la facoltà di
provvedere all’affidamento del servizio ad altre Agenzie per il lavoro, che seguono in graduatoria.
Fatti salvi i casi di risoluzione di diritto sopra indicati, resta in capo all’A.S.L la facoltà di
procedere alla risoluzione del contratto ex articolo 1453 Codice Civile.
L’applicazione delle penali previste dal presente Capitolato Speciale o la risoluzione del contratto
potranno dar causa alla non ammissione dell’Agenzia aggiudicataria a future procedure di scelta del
contraente per l’affidamento di analoghi servizi da parte dell’A.S.L..
E)
ARTICOLO 21 – Disposizioni finali
L’A.S.L. si riserva la facoltà di sospendere la gara e/o di non aggiudicare il servizio in parola, nel
caso in cui venga meno l’interesse pubblico all’effettuazione della stessa.
Ai sensi della Legge N. 675/1996 si precisa che i dati richiesti risultano essere essenziali ai fini
dell’ammissione alla gara e verranno trattati, nel rispetto della normativa vigente, unicamente ai fini
dell’aggiudicazione, della successiva stipula del contratto d’appalto e della gestione dello stesso.
Si evidenzia, altresì, che i dati di cui trattansi non saranno diffusi, fatto salvo sia il diritto di accesso
dei soggetti interessati, Legge N. 241/1990, che potrebbe comportare l’eventuale doverosa
comunicazione dei dati suddetti ad altri concorrenti alla gara, sia l’accertamento, da parte
dell’A.S.L., dei requisiti tecnici richiamati in sede di gara e/o comunque previsti “ex-lege”.
ARTICOLO 22 - Spese contrattuali
Tutte le spese riguardanti sia il contratto di somministrazione di prestazioni di lavoro temporaneo,
sia il contratto individuale di lavoro tra l’Agenzia aggiudicataria ed il prestatore temporaneo, la
imposta di registro, le carte da bollo, i bolli di quietanza e simili, così come ogni altra spesa inerente
e conseguente detti contratti, sono ad esclusivo carico dell’Agenzia.
ARTICOLO 23 – Rinvio ad altre norme
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato Speciale si richiamano le
disposizioni vigenti, comunitarie e nazionali, in materia di appalti pubblici per la fornitura di beni e
servizi ed in particolare la legge vigente in materia di somministrazione di lavoro.
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