Convenzione
fra
l’Università
di
Pisa
e
________________________________
per
il
finanziamento di n. ___ borsa/e di dottorato per il
corso in _________________________________ (anno
2017/2018) con sede amministrativa Università di
Pisa.
L’Università di Pisa con sede in Lungarno Pacinotti n. 43 - Pisa,
codice fiscale n. 80003670504, rappresentata dal Rettore Prof. Paolo
Maria Mancarella, nato a Gallarate (Varese) l’8 novembre 1959,
e
_l__________________________________ con sede legale in
________________________ Via __________________________
codice fiscale n. ________________________ Partita I.V.A. n.
_____________________
rappresentata
____________________________
dal
Sig.
nato
a
__________________________ il _________________________ in
qualità
di
____________________________________
a
ciò
autorizzato da ___________________________________________
con delibera ______________________________ di seguito indicato
come finanziatore.
VISTO
il D.M. del 18 giugno 2008 “Aumento dell'importo
annuale lordo delle borse di dottorato di ricerca”;
VISTO
la legge 30 dicembre 2010 n.240 e in particolare l’art.19
“Disposizioni in materia di dottorato di ricerca” che modifica l’art. 4
della legge 3 luglio 1998, n. 210;
lo Statuto dell’Università di Pisa, emanato con D.R. n.
VISTO
2711 del 28 febbraio 2012;
VISTA
la Legge 92 del 28 giugno 2012 relativamente alla parte
riguardante l’ammontare dell’aliquota INPS;
il Decreto MIUR dell’8 febbraio 2013 n. 45 recante
VISTO
modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri
per l’istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati;
VISTO
il Regolamento di Ateneo in materia di dottorato di
ricerca, emanato con D.R. n. 17483 del 20 maggio 2013, che
prevede che l’Università possa stipulare convenzioni con soggetti
pubblici e privati in possesso di requisiti di elevata qualificazione
culturale, scientifica o tecnologica interessati a finanziare le ricerche
o progetti particolari nell’ambito dei Corsi di Dottorato;
l’interesse
CONSIDERATO
della
società/ente
_______________________ (di seguito finanziatore) a finanziare
borse
di
studio
per
la
frequenza
del
dottorato
in
___________________________________ dell’Università di Pisa;
TENUTO CONTO che il Coordinatore del corso di dottorato ha preso
visione della presente convenzione;
convengono quanto segue
ARTICOLO 1 – Oggetto
Il finanziatore si assume gli oneri connessi al finanziamento di n. ___
borsa/e
di
studio
per
la
frequenza
del
dottorato
in
____________________________________ della durata di tre anni
da assegnarsi ad uno dei candidati utilmente collocati nella
graduatoria di merito del concorso per l’ammissione al dottorato.
La borsa sarà vincolata allo svolgimento di un tema di ricerca avente
ad oggetto: _________________________________ [EVENTUALE]
per l’assegnazione della quale sarà disposta un’apposita procedura
concorsuale [EVENTUALE].
L’Università di Pisa, quale sede amministrativa, si impegna a
destinare il finanziamento triennale di cui alla presente convenzione
allo svolgimento dell’attività di ricerca relativa al dottorato stesso.
ARTICOLO 2 – Corrispettivi
Il finanziatore si impegna a corrispondere all’Università di Pisa, per
la/ciascuna borsa di studio, la somma complessiva di €53.410,52
comprensiva degli oneri di legge e della quota pari al 10% della
borsa a decorrere dalla seconda annualità finalizzata alle attività di
ricerca in Italia e all’estero del borsista prevista dall’ art. 9 comma 3
del D.M 45/2013.
La quota totale è pertanto così ripartita:
I annualità a.a.
2017/2018
pari
a
€16.690,52
lordo
2018/2019
pari
a
€18.360,00
lordo
a
€18.360,00
lordo
amministrazione;
II annualità a.a.
amministrazione (comprensivo del 10%);
III annualità a.a.
2019/2020
pari
amministrazione (comprensivo del 10%)
In aggiunta a tale somma il finanziatore verserà per la/ciascuna
borsa e per ciascuna annualità:
a) eventuali
maggiorazioni
per
soggiorno
all’estero
del
dottorando/i, nella percentuale del 50% determinata, per il
presente
ciclo
di
dottorato
(XXXIII),
dal
Consiglio
di
Amministrazione dell’Università di Pisa in proporzione e ai
periodi autorizzati dal Collegio di dottorato e per una durata
comunque non superiore a diciotto mesi; tale maggiorazione
non è riconosciuta per periodi di soggiorno all’estero inferiori a
quindici giorni;
b) eventuali incrementi dell’importo della borsa di studio dovuti a
norme di legge sopravvenute, nonché eventuali maggiori oneri
dovuti a nuove disposizioni di natura fiscale o previdenziale.
Gli importi di cui alla lettera a) e b) saranno versati dal finanziatore
entro quindici giorni dalla formale richiesta dell’Università.
Il finanziatore prende atto del fatto che la mancata erogazione
dell’importo indicato in convenzione, avrà come conseguenza la
mancata corresponsione da parte dell’Università di Pisa dell’importo
dovuto al beneficiario che pertanto potrà rivalersi direttamente sul
finanziatore stesso. Il finanziatore rende pertanto indenne l’Università
da qualsiasi forma di responsabilità derivante dal mancato
pagamento delle quote di finanziamento, in qualsiasi modo motivato.
ARTICOLO 3 - Scadenze
Il finanziatore verserà la somma di cui all’art.2, con la modalità sotto
indicata: [CANCELLARE LE MODALITÀ CHE NON INTERESSANO]
Anticipatamente, in una unica soluzione, al momento della
sottoscrizione della convenzione ;
Annualmente: la prima annualità entro quindici giorni dalla
comunicazione di avvenuta assegnazione della borsa da parte
dell’Università e le altre due entro il 31/10 rispettivamente del 2018 e
del
2019,
garantendo
l’intera
obbligazione
con
apposita
fideiussione bancaria che costituisce parte integrante della
presente convenzione.
Qualora intervengano aumenti dell’importo della borsa di studio, degli
oneri fiscali e previdenziali di cui all’art. 2, lettera b), l’Università di
Pisa si riserva di richiedere apposita integrazione della fideiussione.
Tutti i versamenti saranno effettuati, specificando la causale, con
accredito:
per i soggetti pubblici accreditati presso la Banca d’Italia: sul
conto n. 0306382 intestato all’Università di Pisa (tesoreria unica
contabilità speciale)
per i soggetti privati e pubblici non accreditati presso la Banca
d’Italia: sul conto n. 0000 11156460, intestato all’Università di Pisa
presso Banca di Pisa e Fornacette (Via Tosco Romagnola, 101/A
(PI)) –IBAN IT27O0856270910000011156460
ARTICOLO 4 – Gestione somme residue corrisposte
Qualora si verifichi la mancata assegnazione della borsa, o
l’esclusione del dottorando dal corso, o la rinuncia agli studi o al
godimento della borsa, le somme residue del finanziamento già
corrisposto dal finanziatore saranno allo stesso restituite salvo che
manifesti formalmente la volontà di lasciarle nella disponibilità
dell’Ateneo per le medesime finalità.
ARTICOLO 5 - Attività
Al fine di sviluppare l’attività di ricerca, l’assegnatario/i della/e borsa/e
di studio potrà/anno utilizzare, previa autorizzazione del collegio dei
docenti del corso del dottorato cui è iscritto, le strutture del
finanziatore nei limiti e con le modalità con questo concordati. Tale
possibilità potrà essere estesa ad altri iscritti al corso previo accordo
con il finanziatore.
Uno o più rappresentanti del finanziatore possono essere cooptati
nel collegio dei docenti del corso di dottorato a titolo di esperti non
universitari nei limiti e con le modalità stabilite dal Regolamento di
Ateneo in materia. [DA COMPILARE IN CASO DI BORSA
FINANZIATA
PER
LO
SVOLGIMENTO
DI
RICERCHE
SPECIFICHE].
Al
finanziatore
saranno
rese
note
le
generalità
del/degli
assegnatario/i della borsa/e di studio.
ARTICOLO 6 – Riferimenti regolamentari
Il finanziatore accetta tutte le disposizioni del Regolamento di Ateneo
in
materia
di
dottorato
di
ricerca
(consultabile
su
http://www.unipi.it/index.php/statuto-e-regolamenti/item/1582-areadidattica-e-studenti) che trova applicazione in tutti i procedimenti
connessi alla gestione ed al funzionamento del corso di dottorato.
ARTICOLO 7 - Durata
La presente convenzione ha la durata di tre anni accademici
corrispondenti alla durata del corso.
ARTICOLO 8 – Foro competente
Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra le parti
relativa all’applicazione della presente convenzione sarà competente
in via esclusiva il Foro di Pisa.
ARTICOLO 9– Registrazione
Il presente atto sarà sottoposto a registrazione in caso d’uso ai sensi
dell’art.4 della Tariffa – Parte II, allegata al DPR 131/86. Le spese di
bollo del presente atto sono a carico del finanziatore.
ARTICOLO 10– Disposizione di rinvio
Per quanto non specificato nella presente convenzione si fa
riferimento alle norme in materia di dottorato di ricerca.
Per l’Università di Pisa
Per ___________________
Il Rettore Prof. Paolo Maria Mancarella
Pisa, _____________
Il ___________________
Luogo e data ____________
Il finanziatore dichiara di aver preso visione e di approvare
espressamente e specificamente l’art.2
Per __________________
Il_______________
Luogo e data ___________________________
FIDEIUSSIONE BANCARIA AVVERTENZA: da produrre, debitamente compilata e sottoscritta, unitamente all’originale della
convenzione per il finanziamento di borse di dottorato.
L’istituto di credito autorizzato secondo disposizioni di legge
____________________________________ con sede
___________________________ dichiara di presentare fideiussione in via solidale ed indivisibile per il pieno e puntuale
adempimento di tutte le obbligazioni assunte da _________________________________________________ nella
convenzione per il finanziamento di n. ______ borsa/e di studio per la frequenza del corso di dottorato di ricerca in
_____________________________
(anno
accademico
2017/2018)
stipulata
tra
detto
_____________________________________ e l’Università di Pisa, sede amministrativa del corso (di seguito
Università). In particolare, la Banca garantirà la puntualità, la continuità e l’integrità dei versamenti previsti nella
Convenzione suddetta, secondo le modalità indicate nella stessa, per un ammontare complessivo pari a €53.410,52.
L’Istituto di Credito rinuncia espressamente ai termini di decadenza di cui all’art.1957 del Codice Civile e si impegna a
presentare la fideiussione sopra descritta con il patto che la stessa potrà estinguersi solo per effetto dell’estinzione
dell’obbligazione principale, oggetto della convenzione, fatta salva la possibilità di ridurre l’importo garantito in relazione
ai pagamenti già effettuati. L’Università non è tenuta a comunicare al fideiussore la situazione debitoria del soggetto
finanziatore della borsa di studio e le eventuali successive variazioni, salvo che l’istituto richieda di volta in volta
informazioni sulla situazione suddetta. L’istituto dichiara espressamente di rinunciare al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale, di cui all’art.1944 C.C., e si obbliga a versare all’Università, dietro semplice invito di
quest’ultima, a mezzo lettera raccomandata ed entro trenta giorni dall’invito medesimo, quanto dovuto dal debitore
principale nel caso che questo non desse, per qualsiasi motivo, puntuale esecuzione agli obblighi assunti.
Il “fideiussore” rinuncia a far valere in pregiudizio dell’Università eccezioni ovvero i diritti di surrogazione legale e
convenzionale che potessero spettargli a seguito di pagamenti da esso effettuati, sino al completo soddisfacimento dei
diritti comunque derivanti all’Università dalla convenzione in parola. Il “fideiussore” dichiara inoltre che la presente
fideiussione garantisce anche la capacità e la regolare costituzione in contratto del soggetto finanziatore della borsa di
studio. La presente fideiussione rimane valida ed efficace fino alla completa estinzione dell’obbligazione principale.
Luogo e data _____________
_____________________
(firma)