Convenzione fra l’Università di Pisa e ________________________________ per il finanziamento di n. ___ borsa/e di dottorato per il corso in _________________________________ (anno 2017/2018) con sede amministrativa Università di Pisa. L’Università di Pisa con sede in Lungarno Pacinotti n. 43 - Pisa, codice fiscale n. 80003670504, rappresentata dal Rettore Prof. Paolo Maria Mancarella, nato a Gallarate (Varese) l’8 novembre 1959, e _l__________________________________ con sede legale in ________________________ Via __________________________ codice fiscale n. ________________________ Partita I.V.A. n. _____________________ rappresentata ____________________________ dal Sig. nato a __________________________ il _________________________ in qualità di ____________________________________ a ciò autorizzato da ___________________________________________ con delibera ______________________________ di seguito indicato come finanziatore. VISTO il D.M. del 18 giugno 2008 “Aumento dell'importo annuale lordo delle borse di dottorato di ricerca”; VISTO la legge 30 dicembre 2010 n.240 e in particolare l’art.19 “Disposizioni in materia di dottorato di ricerca” che modifica l’art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210; lo Statuto dell’Università di Pisa, emanato con D.R. n. VISTO 2711 del 28 febbraio 2012; VISTA la Legge 92 del 28 giugno 2012 relativamente alla parte riguardante l’ammontare dell’aliquota INPS; il Decreto MIUR dell’8 febbraio 2013 n. 45 recante VISTO modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per l’istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati; VISTO il Regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca, emanato con D.R. n. 17483 del 20 maggio 2013, che prevede che l’Università possa stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale, scientifica o tecnologica interessati a finanziare le ricerche o progetti particolari nell’ambito dei Corsi di Dottorato; l’interesse CONSIDERATO della società/ente _______________________ (di seguito finanziatore) a finanziare borse di studio per la frequenza del dottorato in ___________________________________ dell’Università di Pisa; TENUTO CONTO che il Coordinatore del corso di dottorato ha preso visione della presente convenzione; convengono quanto segue ARTICOLO 1 – Oggetto Il finanziatore si assume gli oneri connessi al finanziamento di n. ___ borsa/e di studio per la frequenza del dottorato in ____________________________________ della durata di tre anni da assegnarsi ad uno dei candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito del concorso per l’ammissione al dottorato. La borsa sarà vincolata allo svolgimento di un tema di ricerca avente ad oggetto: _________________________________ [EVENTUALE] per l’assegnazione della quale sarà disposta un’apposita procedura concorsuale [EVENTUALE]. L’Università di Pisa, quale sede amministrativa, si impegna a destinare il finanziamento triennale di cui alla presente convenzione allo svolgimento dell’attività di ricerca relativa al dottorato stesso. ARTICOLO 2 – Corrispettivi Il finanziatore si impegna a corrispondere all’Università di Pisa, per la/ciascuna borsa di studio, la somma complessiva di €53.410,52 comprensiva degli oneri di legge e della quota pari al 10% della borsa a decorrere dalla seconda annualità finalizzata alle attività di ricerca in Italia e all’estero del borsista prevista dall’ art. 9 comma 3 del D.M 45/2013. La quota totale è pertanto così ripartita: I annualità a.a. 2017/2018 pari a €16.690,52 lordo 2018/2019 pari a €18.360,00 lordo a €18.360,00 lordo amministrazione; II annualità a.a. amministrazione (comprensivo del 10%); III annualità a.a. 2019/2020 pari amministrazione (comprensivo del 10%) In aggiunta a tale somma il finanziatore verserà per la/ciascuna borsa e per ciascuna annualità: a) eventuali maggiorazioni per soggiorno all’estero del dottorando/i, nella percentuale del 50% determinata, per il presente ciclo di dottorato (XXXIII), dal Consiglio di Amministrazione dell’Università di Pisa in proporzione e ai periodi autorizzati dal Collegio di dottorato e per una durata comunque non superiore a diciotto mesi; tale maggiorazione non è riconosciuta per periodi di soggiorno all’estero inferiori a quindici giorni; b) eventuali incrementi dell’importo della borsa di studio dovuti a norme di legge sopravvenute, nonché eventuali maggiori oneri dovuti a nuove disposizioni di natura fiscale o previdenziale. Gli importi di cui alla lettera a) e b) saranno versati dal finanziatore entro quindici giorni dalla formale richiesta dell’Università. Il finanziatore prende atto del fatto che la mancata erogazione dell’importo indicato in convenzione, avrà come conseguenza la mancata corresponsione da parte dell’Università di Pisa dell’importo dovuto al beneficiario che pertanto potrà rivalersi direttamente sul finanziatore stesso. Il finanziatore rende pertanto indenne l’Università da qualsiasi forma di responsabilità derivante dal mancato pagamento delle quote di finanziamento, in qualsiasi modo motivato. ARTICOLO 3 - Scadenze Il finanziatore verserà la somma di cui all’art.2, con la modalità sotto indicata: [CANCELLARE LE MODALITÀ CHE NON INTERESSANO] Anticipatamente, in una unica soluzione, al momento della sottoscrizione della convenzione ; Annualmente: la prima annualità entro quindici giorni dalla comunicazione di avvenuta assegnazione della borsa da parte dell’Università e le altre due entro il 31/10 rispettivamente del 2018 e del 2019, garantendo l’intera obbligazione con apposita fideiussione bancaria che costituisce parte integrante della presente convenzione. Qualora intervengano aumenti dell’importo della borsa di studio, degli oneri fiscali e previdenziali di cui all’art. 2, lettera b), l’Università di Pisa si riserva di richiedere apposita integrazione della fideiussione. Tutti i versamenti saranno effettuati, specificando la causale, con accredito: per i soggetti pubblici accreditati presso la Banca d’Italia: sul conto n. 0306382 intestato all’Università di Pisa (tesoreria unica contabilità speciale) per i soggetti privati e pubblici non accreditati presso la Banca d’Italia: sul conto n. 0000 11156460, intestato all’Università di Pisa presso Banca di Pisa e Fornacette (Via Tosco Romagnola, 101/A (PI)) –IBAN IT27O0856270910000011156460 ARTICOLO 4 – Gestione somme residue corrisposte Qualora si verifichi la mancata assegnazione della borsa, o l’esclusione del dottorando dal corso, o la rinuncia agli studi o al godimento della borsa, le somme residue del finanziamento già corrisposto dal finanziatore saranno allo stesso restituite salvo che manifesti formalmente la volontà di lasciarle nella disponibilità dell’Ateneo per le medesime finalità. ARTICOLO 5 - Attività Al fine di sviluppare l’attività di ricerca, l’assegnatario/i della/e borsa/e di studio potrà/anno utilizzare, previa autorizzazione del collegio dei docenti del corso del dottorato cui è iscritto, le strutture del finanziatore nei limiti e con le modalità con questo concordati. Tale possibilità potrà essere estesa ad altri iscritti al corso previo accordo con il finanziatore. Uno o più rappresentanti del finanziatore possono essere cooptati nel collegio dei docenti del corso di dottorato a titolo di esperti non universitari nei limiti e con le modalità stabilite dal Regolamento di Ateneo in materia. [DA COMPILARE IN CASO DI BORSA FINANZIATA PER LO SVOLGIMENTO DI RICERCHE SPECIFICHE]. Al finanziatore saranno rese note le generalità del/degli assegnatario/i della borsa/e di studio. ARTICOLO 6 – Riferimenti regolamentari Il finanziatore accetta tutte le disposizioni del Regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca (consultabile su http://www.unipi.it/index.php/statuto-e-regolamenti/item/1582-areadidattica-e-studenti) che trova applicazione in tutti i procedimenti connessi alla gestione ed al funzionamento del corso di dottorato. ARTICOLO 7 - Durata La presente convenzione ha la durata di tre anni accademici corrispondenti alla durata del corso. ARTICOLO 8 – Foro competente Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra le parti relativa all’applicazione della presente convenzione sarà competente in via esclusiva il Foro di Pisa. ARTICOLO 9– Registrazione Il presente atto sarà sottoposto a registrazione in caso d’uso ai sensi dell’art.4 della Tariffa – Parte II, allegata al DPR 131/86. Le spese di bollo del presente atto sono a carico del finanziatore. ARTICOLO 10– Disposizione di rinvio Per quanto non specificato nella presente convenzione si fa riferimento alle norme in materia di dottorato di ricerca. Per l’Università di Pisa Per ___________________ Il Rettore Prof. Paolo Maria Mancarella Pisa, _____________ Il ___________________ Luogo e data ____________ Il finanziatore dichiara di aver preso visione e di approvare espressamente e specificamente l’art.2 Per __________________ Il_______________ Luogo e data ___________________________ FIDEIUSSIONE BANCARIA AVVERTENZA: da produrre, debitamente compilata e sottoscritta, unitamente all’originale della convenzione per il finanziamento di borse di dottorato. L’istituto di credito autorizzato secondo disposizioni di legge ____________________________________ con sede ___________________________ dichiara di presentare fideiussione in via solidale ed indivisibile per il pieno e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni assunte da _________________________________________________ nella convenzione per il finanziamento di n. ______ borsa/e di studio per la frequenza del corso di dottorato di ricerca in _____________________________ (anno accademico 2017/2018) stipulata tra detto _____________________________________ e l’Università di Pisa, sede amministrativa del corso (di seguito Università). In particolare, la Banca garantirà la puntualità, la continuità e l’integrità dei versamenti previsti nella Convenzione suddetta, secondo le modalità indicate nella stessa, per un ammontare complessivo pari a €53.410,52. L’Istituto di Credito rinuncia espressamente ai termini di decadenza di cui all’art.1957 del Codice Civile e si impegna a presentare la fideiussione sopra descritta con il patto che la stessa potrà estinguersi solo per effetto dell’estinzione dell’obbligazione principale, oggetto della convenzione, fatta salva la possibilità di ridurre l’importo garantito in relazione ai pagamenti già effettuati. L’Università non è tenuta a comunicare al fideiussore la situazione debitoria del soggetto finanziatore della borsa di studio e le eventuali successive variazioni, salvo che l’istituto richieda di volta in volta informazioni sulla situazione suddetta. L’istituto dichiara espressamente di rinunciare al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, di cui all’art.1944 C.C., e si obbliga a versare all’Università, dietro semplice invito di quest’ultima, a mezzo lettera raccomandata ed entro trenta giorni dall’invito medesimo, quanto dovuto dal debitore principale nel caso che questo non desse, per qualsiasi motivo, puntuale esecuzione agli obblighi assunti. Il “fideiussore” rinuncia a far valere in pregiudizio dell’Università eccezioni ovvero i diritti di surrogazione legale e convenzionale che potessero spettargli a seguito di pagamenti da esso effettuati, sino al completo soddisfacimento dei diritti comunque derivanti all’Università dalla convenzione in parola. Il “fideiussore” dichiara inoltre che la presente fideiussione garantisce anche la capacità e la regolare costituzione in contratto del soggetto finanziatore della borsa di studio. La presente fideiussione rimane valida ed efficace fino alla completa estinzione dell’obbligazione principale. Luogo e data _____________ _____________________ (firma)