Raccolta di articoli di Trattati Internazionali riguardanti il diritto all’istruzione dei minori, degli stranieri e delle minoranze (a cura di Paula Benevene) Sommario 1. Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948: 1.1 Articolo 1 1.2 Articolo 26 2. Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali, adottata dall’Assemblea Generale dell’ONU il 16 dicembre 1966: 2.1 Articolo 13 3. Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici, adottato dall’Assemblea Generale dell’ONU il 16 dicembre 1966: 3.1 Articolo 27 4. Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo adottata dall’Assemblea Generale dell’ONU il 20 novembre 1959: 4.1 Principio settimo 4.2 Principio decimo 5. Convenzione Internazionale dei Diritti dell’Infanzia adottata dall’Assemblea Generale dell’ONU il 20 novembre 1989 5.1 Articolo 18 5.2 Articolo 28 5.3 Articolo 29 5.4 Articolo 30 6. Convenzione di Ginevra relativa allo Status di rifugiato, adottato il 28 luglio 1951 dalla conferenza di plenipotenziari sullo status dei rifugiati e degli apolidi convocata dall’ONU: 6.1 Articolo 22 7. Convenzione Internazionale sulla Protezione dei Diritti di tutti i Lavoratori Immigrati e i Membri delle Rispettive Famiglie, approvato dall’Assemblea generale dell’ONU il 18 dicembre 1990 (tradotto dall’inglese): 7.1 Articolo 30 8. Dichiarazione dei Diritti delle Persone Appartenenti a Minoranze nazionali, o Etniche, Religiose o Linguistiche, adottata dall’Assemblea generale dell’ONU il 18 dicembre 1992 (tradotta dall’inglese) 8.1 Articolo 4 9. Convenzione Internazionale sull’Eliminazione di Tutte le Forme di Discriminazione Razziale 1965, approvata dall’Assemblea generale dell’ONU il 21 dicembre 1965: 9.1 Articolo 5 10. Linee guida delle Nazioni Unite per la Prevenzione della Devianza Minorile, approvate dall’Assemblea dell’ONU il 14 dicembre 1990 p.371 (tradotto dall’inglese) 10.1 IV B Istruzione 10.1.1 Articolo 20 10.1.2 Articolo 21 10.1.3 Articolo 22 10.1.4 Articolo 23 10.1.5 Articolo 24 10.1.6 Articolo 25 10.1.7 Articolo 26 10.1.8 Articolo 27 10.1.9 Articolo 28 10.1.10 Articolo 29 10.1.11 Articolo 30 10.1.12 Articolo 31 10.2 VI Legislazione e amministrazione della giustizia minorile 10.2.1 Articolo 54 10.3 VII Ricerca, politiche, sviluppo e coordinamento 10.3.1Articolo 60 11. Regole delle Nazioni Unite per la protezione dei giovani Deprivati della loro Libertà, approvate dall’Assemblea delle nazioni Unite il 14 dicembre del 1990 (tradotto dall’inglese): 11.1 IV La gestione dei servizi per i giovani E - Istruzione, formazione professionale e lavoro 11.2 Articolo 38 11.3 Articolo 39 11.4 Articolo 40 11.5 Articolo 41 11.6 Articolo 42 11.7 Articolo 43 12. Dichiarazione sulla Razza e sui Pregiudizi Razziali, adottata dalla Conferenza Generale dell’UNESCO il 27 novembre 1978: 12.1 Articolo 5 12.2 Articolo 6 13. Dichiarazione sull’Eliminazione di Ogni Forma di Discriminazione nei Confronti della Donna approvato dall’Assemblea generale dell’ONU il 7 novembre 1967: 13.1 Articolo 9 13.2 Articolo 10 14. Convenzione Sull’Eliminazione di Ogni Forma di Discriminazione nei Confronti delle Donne approvato dall’Assemblea generale dell’ONU il 18 dicembre 1979 14.1 Articolo 10 14.2 Articolo 14 15. Dichiarazione sui Diritti dei Portatori di Handicap approvato dall’Assemblea generale dell’ONU il 9 dicembre 1975; 15.1 Articolo 6 Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948 Articolo 1 Tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e coscienza e debbono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza. ....OMISSIS..... Articolo 26 1. Ogni individuo ha diritto all’istruzione. L’istruzione deve essere gratuita almeno per quanto riguarda le classi elementari e fondamentali. L’istruzione elementare deve essere obbligatoria. L’istruzione tecnica e professionale deve essere messa alla portata di tutti e l’istruzione superiore deve essere egualmente accessibile a tutti sulla base del merito. 2. L’istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana e al rafforzamento del rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza, l’amicizia tra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve favorire l’opera delle nazioni Unite per il mantenimento della pace. 3. I genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da impartire ai loro figli .....OMISSIS Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali, adottata dall’Assemblea Generale dell’ONU il 16 dicembre 1966 ......OMISSIS.... Articolo 13 1. Gli Stati Parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo all’istruzione. Essi convengono sul fatto che l’istruzione deve mirare al pieno sviluppo della personalità umana e del senso della sua dignità e rafforzare il rispetto per i diritti dell’uomo e le libertà fondamentali. Essi convengono inoltre che l’istruzione deve porre tutti gli individui in grado di partecipare in modo effettivo alla vita di una società libera, deve promuovere la comprensione, la tolleranza, l’amicizia fra tutte le nazioni e tutti i gruppi razziali, etnici o religiosi ed incoraggiare lo sviluppo delle attività delle nazioni Unite per il mantenimento della pace. 2. Gli Stati parti del presente patto, al fine di assicurare la piena attuazione di questi diritto, riconoscono che: a. l’istruzione primaria deve essere obbligatoria e accessibile gratuitamente a tutti; b. l’istruzione secondaria nelle sue diverse forme, inclusa l’istruzione secondaria tecnica e professionale, deve essere resa generale ed accessibile a tutti con ogni mezzo a ciò idoneo, ed in particolare mediante l’instaurazione progressiva dell’istruzione gratuita; c. l’istruzione superiore deve essere resa accessibile e tutti su un piano d’uguaglianza, in base alle attitudini di ciascuno, con ogni mezzo a ciò idoneo, ed in particolare mediante l’instaurazione progressiva dell’istruzione gratuita; d. l’istruzione di base deve essere incoraggiata o intensificata nella misura del possibile, a beneficio degli individui che non hanno ricevuto istruzione primaria o non ne hanno completato il corso; e. deve perseguirsi attivamente lo sviluppo di un sistema di scuole di ogni grado, stabilirsi un adeguato sistema di borse di studio e assicurarsi un continuo miglioramento delle condizioni materiali del personale insegnante. 3. Gli Stati parti del presente Patto si impegnano a rispettare le libertà dei genitori e, ove del caso, dei tutori legali, di scegliere per i figli scuole diverse da quelle istituite dalle autorità pubbliche, purché conformi ai requisiti fondamentali che possono essere prescritti o approvati dallo Stato in materia di istruzione e di curare l’educazione religiosa e morale dei figli in conformità alle proprie convinzioni. 4. Nessuna disposizione di questo articolo potrà essere interpretata nel senso di recare pregiudizio alla libertà degli individui e degli enti di fondare e dirigere istituti d’istruzione, purché i principi enunciati nel 1° paragrafo di questo articolo vengano rispettati e l’istruzione impartita in tali istituti sia conforme ai requisiti fondamentali che possono essere prescritti dallo Stato. Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici, adottato dall’Assemblea Generale dell’ONU il 16 dicembre 1966 .....OMISSIS..... Articolo 27 In quegli Stati, nei quali esistono minoranze etniche, religiose o linguistiche, gli individui appartenenti a tali minoranze non possono essere privati del diritto di avere una vita culturale propria, di professare e praticare la propria religione o di usare la propria lingua, in comune con gli altri membri del proprio gruppo Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo adottata dall’Assemblea Generale dell’ONU il 20 novembre 1959 ....OMISSIS...... Principio settimo Il fanciullo ha diritto ad un’educazione che, almeno a livello elementare, deve essere gratuita e obbligatoria. Egli ha diritto a godere di un’educazione che contribuisca alla sua cultura generale e gli consenta, in una situazione di uguaglianza di possibilità, di sviluppare le sue facoltà, il suo giudizio personale e il suo senso di responsabilità morale e sociale, e di divenire un membro utile alla società. Il superiore interesse del fanciullo deve essere la guida di coloro che hanno la responsabilità della sua educazione e del suo orientamento; tale responsabilità incombe in primo luogo sui propri genitori. Il fanciullo deve avere tutte le possibilità di dedicarsi ai giochi e ad attività ricreative che debbono essere orientate a fini educativi; la società e i poteri pubblici devono fare ogni sforzo per favorire la realizzazione di tale diritto .....OMISSIS.... Principio decimo Il fanciullo deve essere protetto contro le pratiche che possono portare alla discriminazione razziale, alla discriminazione religiosa e a ogni altra forma di discriminazione. Deve essere educato in uno spirito di comprensione, di tolleranza di amicizia tra i popoli, di pace e di fratellanza universale, e nella consapevolezza che deve consacrare le sue energie e la sua intelligenza al servizio dei propri simili. .....OMISSIS..... Convenzione Internazionale dei Diritti dell’Infanzia adottata dall’Assemblea Generale dell’ONU il 20 novembre 1989 .....OMISSIS..... Articolo 18 ......OMISSIS.... 3. Gli Stati parti adottano ogni appropriato provvedimento per garantire ai fanciulli i cui genitori lavorano, il diritto di beneficiare dei servizi e degli istituti di assistenza all’infanzia, per i quali essi abbiano i requisiti necessari. ....OMISSIS.... Articolo 28 1. Gli stati parti riconoscono il diritto del fanciullo all’educazione e in particolare al fine di garantire l’esercizio di tale diritto in misura sempre maggiore e in base all’uguaglianza delle possibilità: a. rendono l’insegnamento primario obbligatorio e gratuito per tutti; b. incoraggiano l’organizzazione di varie forme di insegnamento secondario sia generale sia professionale che saranno aperte e accessibili a ogni fanciullo e adottano misure adeguate come la gratuità dell’insegnamento e l’offerta di una sovvenzione finanziaria in caso di necessità; c. garantiscono a tutti l’accesso all’insegnamento superiore con ogni mezzo appropriato, in funzione delle capacità di ognuno; d. fanno in modo che l’informazione e l’orientamento scolastico e professionale siano aperti e accessibili a ogni fanciullo; e. adottano misure per promuovere la regolarità della frequenza scolastica e la diminuzione del tasso di abbandono della scuola. 2. Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento per vigilare affinché la disciplina scolastica sia applicata in maniera compatibile con la dignità del fanciullo in quanto essere umano e in conformità con la presente Convenzione. 3. Gli stati parti favoriscono e incoraggiano la cooperazione internazionale nel settore dell’educazione, in vista soprattutto di contribuire ad eliminare l’ignoranza e l’analfabetismo nel mondo e facilitare l’accesso alle conoscenze scientifiche e tecniche e ai metodi di insegnamento moderni. A tal fine, si tiene conto in particolare delle necessità dei paesi in via di sviluppo. Articolo 29 1. Gli Stati parti convengono che l’educazione del fanciullo deve avere come finalità: a. favorire lo sviluppo della personalità del fanciullo, nonché lo sviluppo delle sue facoltà e delle sue attitudini mentali e psichiche, in tutta la loro potenzialità; b. sviluppare nel fanciullo il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali e dei principi consacrati nella carta delle Nazioni Unite; c. sviluppare nel fanciullo il rispetto dei suoi genitori, della sua identità, della sua lingua e dei suoi valori culturali, nonché il rispetto dei valori nazionali del Paese nel quale vive, del Paese di cui può essere originario e delle civiltà diverse dalla sua; d. preparare il fanciullo ad assumere le responsabilità della vita in una società libera, in uno spirito di comprensione, di pace, di tolleranza, di uguaglianza tra i sessi e di amicizia tra tutti i popoli e i gruppi etnici, nazionali e religiosi delle persone di origine autoctona; e. sviluppare nel fanciullo il rispetto dell’ambiente naturale. 2. Nessuna disposizione del presente articolo o dell’art. 28 sarà interpretata in maniera tale da nuocere alla libertà delle persone fisiche o morali di creare e dirigere istituzioni didattiche, a condizione che i principi enunciati al paragrafo 1 del presente articolo siano rispettati e che l’educazione impartita in tali istituzioni sia conforme alle norme minime prescritte dallo Stato. Articolo 30 Negli Stati in cui esistono minoranze etniche, religiose o linguistiche oppure persone di origine autoctona, un fanciullo autoctono o che appartiene a una di tali minoranze non può essere privato del diritto di avere una propria vita culturale, di professare o i praticare la propria religione o di far uso della propria lingua assieme agli altri membri del suo gruppo. .....OMISSIS.... Convenzione di Ginevra relativa allo Status di rifugiato, adottato il 28 luglio 1951 dalla conferenza di plenipotenziari sullo status dei rifugiati e degli apolidi convocata dall’ONU .....OMISSIS.... Articolo 22 1. Gli Stati contraenti accorderanno ai rifugiati, per quanto riguarda l’istruzione elementare, lo stesso trattamento accordato ai cittadini 2. Gli stati contraenti accorderanno ai rifugiati il trattamento più favorevole possibile e, comunque, non meno favorevole di quello accordato nelle stesse circostanze agli stranieri in generale, agli studi, la convalida di certificati di studio, di diplomi e studi universitari conseguiti all’estero, l’esenzione delle tasse e la concessione di borse di studio. .....OMISSIS..... Convenzione Internazionale sulla Protezione dei Diritti di tutti i Lavoratori Immigrati e i Membri delle Rispettive Famiglie, approvato dall’Assemblea generale dell’ONU il 18 dicembre 1990 (tradotto dall’inglese) .....OMISSIS.... Articolo 30 Ciascun minore, figlio di immigrati, ha diritto di ricevere istruzione sulla base di un trattamento eguale a quello degli altri minori cittadini del Paese ospite. Non potrà essere loro rifiutato o limitato l’accesso alle istituzioni e alle scuole pubbliche che intervengono sulla fascia d’età pre scolare, a motivo della situazione irregolare di uno o entrambi i genitori per quanto riguarda il permesso di soggiorno o la regolarizzazione del lavoro, o a motivo della irregolarità per quanto riguarda il permesso di soggiorno del minore. (verificare, p. 390) ....OMISSIS.... Dichiarazione dei Diritti delle Persone Appartenenti a Minoranze nazionali, o Etniche, Religiose o Linguistiche, adottata dall’Assemblea generale dell’ONU il 18 dicembre 1992 (tradotta dall’inglese) ....OMISSIS.... Articolo 4 ...OMISSIS.... 3. Gli Stati attueranno le misure più appropriate affinché, ogni volta ciò sia possibile, le persone appartenenti a una minoranza possano usufruire di adeguate possibilità di apprendere le rispettive lingue madri o di ricevere formazione nelle rispettive lingue madri. 4. Gli Stati, quando ciò sia appropriato, prenderanno misure adeguate nell’ambito della formazione, allo scopo di incoraggiare la conoscenza della storia, delle tradizioni, della lingua e della cultura delle minoranze esistenti all’interno del loro territorio. Le persone appartenenti a minoranze dovranno ricevere adeguate opportunità di acquisire conoscenza della società nel suo complesso. Convenzione Internazionale sull’Eliminazione di Tutte le Forme di Discriminazione Razziale 1965, approvata dall’Assemblea generale dell’ONU il 21 dicembre 1965 Articolo 5 In conformità con le obblighi fondamentali indicati all’art.2 della presente Convenzione, gli Stati parti adotteranno misure per proibire e eliminare discriminazione razziale in tutte le sue forme e per garantire il diritto di ciascuno, senza distinzione di razza, colore, nazionalità, origine etnica, di essere uguale agli altri di fronte alla legge, precisamente per quanto riguarda il godimento dei seguenti diritti: ....OMISSIS... E) Diritti economici, sociali e culturali e in particolare: ...OMISSIS.... v) il diritto all’istruzione alla formazione professionale Linee guida delle Nazioni Unite per la Prevenzione della Devianza Minorile, approvate dall’Assemblea dell’ONU il 14 dicembre 1990 p. 371 ( tradotto dall’inglese) ....OMISSIS.... IV B Istruzione .......OMISSIS..... Articolo 20 I governi devono rendere l’istruzione pubblica accessibile a tutti i giovani. Articolo 21 Oltre allo svolgimento delle normali attività accademiche e professionali, i sistemi educativi dovranno riporre particolare attenzione ai seguenti aspetti: a. l’insegnamento dei valori essenziali e lo sviluppo del rispetto per l’identità e tradizioni culturali di ciascun giovane, così come del rispetto per i valori sociali del paese in cui il minore vive, per le culture differenti da quella del giovane e per i diritti umani e le libertà fondamentali; b. la promozione e lo sviluppo pieno delle potenzialità presenti nei giovani per quanto riguarda il loro talento, dalle abilità mentali e fisiche dei giovani; c. il coinvolgimento attivo ed effettivo dei giovani nel processo educativo, così che essi possano non essere solo i meri destinatari del processo stesso; d. l’attuazione di attività volte a sviluppare il senso di identità e di appartenenza alla scuola e alla comunità; e. la promozione, nei giovani della comprensione e del rispetto verso le opinioni e dei punti di vista differenti dal proprio, così come della comprensione e del rispetto verso le differenze di tipo culturale e di ogni altro tipo; f. l’offerta di informazioni e orientamento per quanto riguarda l’istruzione professionale, le opportunità di lavoro e lo sviluppo della propria carriera; g. l’offerta di supporto emotivo positivo ai giovani e la prevenzione dei maltrattamenti psicologici; h. l’esclusione di misure disciplinari dure, in modo particolare le punizioni corporali. Articolo 22 I sistemi educativi dovranno ricercare la collaborazione dei genitori, delle organizzazioni che operano sul territorio e di tutte le realtà che svolgono attività diretta ai giovani Articolo 23 I giovani e le loro famiglie dovrebbero ricevere adeguata informazione a proposito della normativa e della legislazione vigente per quanto riguarda i loro diritti e le loro responsabilità, così come dovrebbero essere informati sul sistema di valori universali, compresi gli strumenti delle Nazioni Unite. Articolo 24 I sistemi educativi dovrebbero prestare particolare cura ed attenzione ai giovani che si trovano in condizione di rischio sociale. Dovrebbero essere messi a punto e pienamente attuati programmi speciali di prevenzione, così come materiali educativi, curricola, nuovi approcci e strumenti . Articolo 25 Attenzione speciale dovrebbe essere prestata all’attuazione di politiche e strategie di largo respiro per la prevenzione dell’abuso di alcolici e droghe da parte dei giovani. Gli insegnanti e le altre figure professionali dovrebbero ricevere strumenti e formazione adeguati per prevenire e affrontare questi problemi. Le organizzazioni e gli organi studenteschi dovrebbero ricevere informazioni sull’uso e abuso di droghe e alcolici. Articolo 26 Le scuole dovrebbero funzionare come centri di risorse e di riferimento per la diffusione dei servizi medici e di orientamento ai giovani, particolarmente quelli che presentano bisogni speciali e quelli che soffrono perché vittime di abusi, negligenze, sfruttamento e maltrattamenti. Articolo 27 Attraverso una varietà di programmi educativi gli insegnati, gli adulti e le componenti studentesche dovrebbero essere sensibilizzati ai problemi, alle necessità e alle percezioni dei giovani, particolarmente quelli appartenenti ai gruppi sociali deprivati, svantaggiati, a basso reddito e alle minoranze etniche. Articolo 28 I sistemi scolastici dovrebbero cercare di rispondere e promuovere standard professionali e formativi di massimo livello per quanto riguarda i curricola, l’insegnamento, i metodi di apprendimento, l’assunzione e la formazione di insegnanti qualificati. Dovrebbero essere assicurati su base regolare il monitoraggio e la valutazione dei risultati ottenuti dalle appropriate organizzazioni professionali. Articolo 29 I sistemi scolastici dovrebbe programmare, sviluppare e attuare attività extra curricolari che interessino i giovani, in collaborazione con le realtà che operano sul territorio. Articolo 30 Assistenza speciale dovrebbe essere prestata ai bambini e ai giovani che hanno abbandonato la scuola quelli che non frequentano con regolarità la scuola. Articolo 31 Le scuole dovrebbero promuovere politiche e regole che siano eque e giuste; gli studenti dovrebbero partecipare, attraverso loro rappresentanti, agli organi che deliberano sugli aspetti politici, inclusi quelli relativi agli aspetti disciplinari e a processo decisionale .....OMISSIS.... VI Legislazione e amministrazione della giustizia minorile ....OMISSIS... Articolo 54 Nessun minore o giovane potrà essere sottoposto a punizioni o metodi correttivi eccessivamente duri o degradanti né a casa, né a scuola né in altre istituzioni. VII Ricerca, politiche, sviluppo e coordinamento .....OMISSIS.... Articolo 60 Si cercherà di mettere in atto i meccanismi appropriati per promuovere, a livello sia multi disciplinare sia intra disciplinare, l’interazione e la coordinazione tra le realtà e i servizi che operano nell’ambito economico, sociale, formativo e della salute, il sistema della giustizia minorile, le agenzie che si occupano di sviluppo e tutte le altre istituzioni pertinenti. ....OMISSIS.... Regole delle Nazioni Unite per la protezione dei giovani Deprivati della loro Libertà, approvate dall’Assemblea delle nazioni Unite il 14 dicembre del 1990 (tradotto dall’inglese) ....OMISSIS... IV La gestione dei servizi per i giovani E Istruzione, formazione professionale e lavoro ....OMISSIS.... Articolo 38 Ogni giovane in età della scuola dell’obbligo ha diritto di ricevere l’istruzione nelle modalità congeniali alle sue necessità, alle sue abilità, alla preparazione del suo ritorno nella società. Tale istruzione dovrebbe essere impartita al di fuori dei luoghi di detenzione, nelle scuole comuni laddove possibile; in ogni caso, il giovane dovrebbe avere insegnanti qualificati e che svolgono programmi che si integrano con quelli predisposti a livello ministeriale, affinché il giovane, una volta uscito di prigione, possa proseguire gli studi senza difficoltà. Attenzione speciale dovrà essere prestata da parte di coloro che amministrano i servizi del luogo di detenzione per quanto riguarda l’istruzione dei giovani di origine straniera o in situazione di bisogni specifici a motivo della loro cultura o origine etnica. I giovani analfabeti o con difficoltà cognitive o di apprendimento hanno diritto di godere di un’educazione speciale Articolo 39 I giovani che hanno superato l’età dell’obbligo e che desiderano proseguire la loro istruzione devono essere incoraggiati e messi in condizione di farlo; dovrà essere compiuto ogni sforzo per dare loro accesso agli appropriati programmi formativi. Articolo 40 I diplomi o i certificati scolastici consegnati ai giovani in stato di detenzione non dovranno in alcun modo menzionare che il giovane è stato istituzionalizzato. Articolo 41 Ogni luogo di detenzione dovrebbe essere fornito di una biblioteca, fornito adeguatamente con libri sia ricreativi sia istruttivi, così come riviste adatti ai giovani, che dovranno essere incoraggiati emessi pienamente in grado di usufruirne. Articolo 42 Ogni giovane avrà diritto di ricevere formazione professionale nelle occupazioni che più facilmente lo prepareranno per il suo futuro impiego. Articolo 43 Per quanto riguarda l’individuazione dei corsi professionali da seguire e le competenze dell’amministrazione, occorre tenere presente che i giovani dovrebbero essere lasciati liberi di scegliere il tipo di lavoro che desiderano svolgere. ....OMISSIS.... Dichiarazione sulla Razza e sui Pregiudizi Razziali, adottata dalla Conferenza Generale dell’UNESCO il 27 novembre 1978 ....OMISSIS... Articolo 5 2. Lo stato, in conformità ai suoi principi e procedure costituzionali, come tutte le autorità competenti e tutto il personale insegnante, hanno la responsabilità di preoccuparsi che le risorse nel settore dell’educazione di tutti i paesi siano utilizzate per combattere il razzismo, specialmente facendo in modo che i programmi e i libri di testo contengano nozioni scientifiche ed etiche sull’unità e le diversità umane e non facciano distinzione Articolo 6 1. Nell’ambito delle sue competenze e in conformità alle sue norme costituzionali, lo Stato dovrebbe adottare tutte le disposizioni appropriate, comprese quelle legislative, specialmente nei settori dell’educazione, della cultura e dell’informazione per prevenire, interdire, ed eliminare il razzismo, la propaganda razziale, la segregazione razziale, e l’apartheid e incoraggiare la diffusione delle conoscenze e dei risultati delle ricerche scientifiche, naturali e sociali, sulle cause e la prevenzione dei pregiudizi razziali e dei comportamenti razzisti, tenendo nel dovuto conto i principi formulati nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e nel Patto Internazionale relativo ai diritti civili e politici. 2. Poiché la legislazione che vieta la discriminazione razziale potrebbe risultare insufficiente, spetta ugualmente allo Stato integrarla con un apparato amministrativo che svolga sistematicamente inchieste sui casi di discriminazione razziale, con un esauriente insieme di norme giuridiche contro gli atti di discriminazione razziale, con importanti programmi educativi e di ricerca per la lotta contro i pregiudizi razziali e la discriminazione razziale, con programmi di norme positive di ordine sociale, politico, educativo e culturale idonei a promuovere un vero rispetto reciproco tra i gruppi umani. Quando le circostanze lo richiedano devono essere effettuati programmi speciali per promuovere il miglioramento della situazione dei gruppi in condizione di svantaggio; se si tratta di gruppi nazionali, essi devono partecipare al processo decisionale della comunità Dichiarazione sull’Eliminazione di Ogni Forma di Discriminazione nei Confronti della Donna approvato dall’Assemblea generale dell’ONU il 7 novembre 1967 ......OMISSIS... Articolo 9 Devono essere prese tutte le misure adeguate per assicurare alle ragazze, alle donne, coniugate o meno, diritti uguali a quelli degli uomini per quanto concerne l’educazione a tutti i livelli, ed in particolare: a. pari condizioni di accesso e di studio negli istituti di istruzione di tutte le categorie, ivi comprese le università e gli istituti di istruzione professionali e tecnici; b. la stessa scelta di programmi e di esami, un personale insegnante dotato di qualifiche del medesimo ordine, ambienti scolastici e attrezzature della stessa qualità, tanto se gli istituti siano misti quanto nel caso contrario; c. uguali possibilità di accesso ai programmi di educazione permanente, ivi inclusi i programmi di alfabetizzazione degli adulti; d. l’accesso alle informazioni di carattere educativo che consentano loro di assicurare la salute e il benessere della loro famiglia Articolo 10 1. Devono essere prese tutte misure adeguate per assicurare alle donne, coniugate o meno, gli stessi diritti spettanti agli nel campo della vita economica e sociale ed in particolare: a. il diritto di accesso alla formazione professionale, al lavoro, alla libera scelta della professione e dell’impiego e all’avanzamento nell’impiego e nella professione, sena discriminazione fondata sullo stato professionale o su qualunque altro motivo; .. ....OMISSIS.... Convenzione Sull’Eliminazione di Ogni Forma di Discriminazione nei Confronti delle Donne approvato dall’Assemblea generale dell’ONU il 18 dicembre 1979 ....OMISSIS.... Articolo 10 Gli Stati parti prendono tutte le misure adeguate per eliminare la discriminazione nei confronti delle donne al fine di assicurare loro gli stessi diritti degli uomini per quanto concerne l’educazione e, in particolare, per garantire su basi uguali tra l’uomo e la donna: a. le medesime condizioni di orientamento professionale, di accesso agli studi, di acquisizione dei titoli negli istituti di insegnamento di ogni ordine e grado, tanto nelle zone rurali che nelle zone b. c. d. e. f. g. h. urbane. L’uguaglianza deve essere garantita sia nell’insegnamento pre scolastico, generale, tecnico, professionale e superiore, sia in ogni altro ambito di formazione professionale; l’accesso agli stessi programmi, agli stessi esami, ad un personale docente avente la qualifica dello stesso grado, a locali scolastici e ad attrezzature della stessa qualità; l’eliminazione di ogni concezione stereotipata dei ruoli dell’uomo e della donna a tutti i livelli e di ogni forma di insegnamento, incoraggiando l’educazione mista e altri tipi di educazione che tendano a realizzare tale obiettivo e , in particolare, rivedendo i testi ed i programmi scolastici ed adattando i metodi pedagogici in conformità; le medesime possibilità nel campo della concessione di borse e altre sovvenzioni di studio; le medesime possibilità di accesso ai programmi di educazione permanente, compresi i programmi di alfabetizzazione per adulti e alfabetizzazione funzionale, in particolare allo scopo di ridurre nel più breve tempo la differenza di educazione che oggi esiste tra uomini e donne; la riduzione del tasso d’abbandono femminile degli studi e l’organizzazione di programmi di recupero per le bambine e le donne che hanno abbandonato prematuramente la scuola; le medesime possibilità di partecipare attivamente agli sport e all’educazione fisica; l’accesso alle specifiche informazioni di carattere educativo tendenti a garantire la salute ed il benessere familiare, comprese le informazioni ed i consigli relativi alla pianificazione familiare. ....OMISSIS.... Articolo 14 2. Gli Stati parti prendono ogni misura adeguata per eliminare la discriminazione nei confronti delle donne delle zone rurali al fine di assicurare, sulla base della parità tra uomo e donna, la loro partecipazione allo sviluppo rurale ed ai suoi benefici, in particolare garantendo loro il diritto: .. d. di ricevere ogni tipo di formazione e di educazione, scolastica e non, compresi i programmi di alfabetizzazione funzionale e di poter beneficiare di tutti i servizi comunitari e di volgarizzazione, anche per accrescere le loro competenze tecniche ; ... Dichiarazione sui Diritti dei Portatori di Handicap approvato dall’Assemblea generale dell’ONU il 9 dicembre 1975 ....OMISSIS.... Articolo 6 Il portatore di handicap ha diritto a trattamenti medici, psicologici e funzionali, ivi compresi gli apparecchi di protesi e di ortesi; al riadattamento medico e sociale; all’istruzione, alla formazione, al riadattamento professionale, agli aiuti, ai consigli e agli altri servizi intesi a garantire la valorizzazione ottimale delle sue capacità ed attitudini e accelerare il processo della sua integrazione o reintegrazione sociale. Paula Benevene, settembre 1999