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PUBBLICITA’ NEGLI ASCENSORI ED ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE.
(Avv. Monica Grazia Grimaldi, dottore di ricerca in Pubblica Amministrazione dell’Economia e delle Finanze).
I Comuni hanno facoltà di consentire la pubblicità sugli ascensori in servizio pubblico, alla quale si
applica la disciplina normativa dell’imposta comunale in materia ed il cui gettito viene chiaramente
vincolato dal legislatore a finalità di sostegno degli interventi di abbattimento delle barriere
architettoniche.
1.
PREMESSA.
Negli ultimi decenni si è assistito ad una crescente attenzione del legislatore ai diritti
fondamentali delle persone portatrici di handicap ed, in particolare, al diritto allo sviluppo delle capacità
individuali, da perseguirsi attraverso la piena integrazione socio-culturale ed il superamento delle
barriere architettoniche. Tale ultimo aspetto è, infatti, sempre più elemento costitutivo imprescindibile
di qualunque tipo di intervento edilizio, e dunque, obiettivo prioritario da perseguire per garantire
l’accessibilità agli edifici.
Sul punto, fondamentale è la normativa dedicata all’abbattimento delle barriere architettoniche
disciplinata dal D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 “Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici”, le cui disposizioni sono volte ad eliminare gli impedimenti
comunemente definiti «barriere architettoniche» quali ostacoli fisici, vere e proprie fonti di disagio per la
mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che per qualsiasi causa hanno una capacita motoria
ridotta o impedita in forma permanente o temporanea.
La disciplina regolamentare fa riferimento agli edifici e spazi pubblici di nuova costruzione,
ancorché di carattere temporaneo, ovvero a quelli esistenti qualora sottoposti a ristrutturazione, nonché
agli edifici e spazi pubblici sottoposti a qualunque altro tipo di intervento edilizio.
Per gli edifici privati, il problema era stato precedentemente affrontato con la Legge 9 gennaio
1989, n. 13 recante “Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici
privati” al fine di garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia
residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata, tale da consentire una esistenza libera e dignitosa
nell’esplicazione piena della mobilità delle persone colpite da disabilità.
Meno nota, ma non per questo di minore importanza, è la Legge 14 luglio 1993, n. 235,
pubblicata nella G.U. 19 luglio 1993, n. 167, recante “Norme sulla pubblicità negli ascensori finalizzata al
sostegno degli interventi in favore delle persone handicappate”.
Con tale provvedimento il legislatore ha inteso attribuire ai Comuni la facoltà di consentire la
pubblicità negli ascensori attraverso l’esposizione all’interno della cabina degli ascensori in servizio
pubblico, di insegne od iscrizioni recanti messaggi pubblicitari, purché non effettuati a mezzo di
proiezioni luminose, anche se intermittenti o successive, o a mezzo di apparecchi sonori; applicando a
1
tale pubblicità le disposizioni del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639, in tema di imposta sulla pubblicità, a
tutt’oggi sostituita dal D.Lgs. n. 507/19931.
2.
LA PUBBLICITA’ NEGLI ASCENSORI IN SERVIZIO PUBBLICO ED IL POTERE REGOLAMENTARE
DEI COMUNI.
Dal punto di vista normativo, in specie tributario, il D.Lgs. n. 507/1993 e s.m.i., si occupa della
diffusione di messaggi promozionali mediante l’utilizzo di targhe, cartelli, manifesti, poster e veicoli sul
territorio comunale, attribuendo al Comune il potere di sottoporre tale fenomeno all’imposta comunale
sulla pubblicità.2
Preliminarmente, per quanto concerne l’imposta sulla pubblicità, occorre precisare che nel
linguaggio comune la pubblicità è intesa come forma di presentazione di idee, beni e servizi, attuata
mediante supporti specifici, al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona
o un'organizzazione: la pubblicità, quindi, è diretta a creare, stimolare e orientare determinati consumi,
facendo conoscere l'esistenza di un prodotto o di un'azienda e promovendo la vendita di beni o la
prestazione di servizi da essa prodotti o offerti.3
Il presupposto per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità è individuato, dall'art. 5 del citato
D.Lgs. n. 507/1993, nella diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di
comunicazione visive o acustiche in luoghi pubblici o aperti al pubblico o da tali luoghi percepibile.4
Avendo riguardo alle linee generali di applicazione dell'imposta di pubblicità, occorre premettere che l’ambito di
applicazione dell’imposta in parola è delimitato dall’art. 1 del citato D.Lgs. n. 507/1993 in base al quale si sottopone a
tassazione la pubblicità esterna, assoggettando ad imposizione una sola delle tipologie attraverso le quali può estrinsecarsi il
fenomeno pubblicitario; e dal successivo art. 15 che si riferisce a quella diretta effettuata mediante distribuzione di manifesti,
o altro materiale pubblicitario, con veicoli o persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari. Avendo riguardo al
soggetto passivo dell’imposta - oltre che obbligato in via principale - l'articolo 6 del D.Lgs. n. 507/1993, fa riferimento a
colui che dispone, a qualsiasi titolo, del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso (soggetto che
effettua la pubblicità); la legge prevede, poi, la responsabilità solidale sussidiaria del soggetto che produce o vende la merce o
fornisce i servizi oggetto della pubblicità (soggetto pubblicizzato). Dalla distinzione tra obbligato in via principale e
coobbligato in solido derivano, in capo al primo, una serie di adempimenti imposti dalla legge e, principalmente, l’obbligo di
dichiarazione e l’obbligo del pagamento dell'imposta. L’eventuale avviso di accertamento o rettifica, pertanto, dovrà essere
notificato al titolare del mezzo pubblicitario e, soltanto in caso di inadempienza di quest’ultimo o di impossibilità di
individuarlo, l’ente locale potrà fare valere la propria pretesa nei confronti del soggetto pubblicizzato, ovviamente nel
rispetto dei termini decadenziali. Infine, non sono soggetti ad alcun obbligo, ai fini dell'imposta sulla pubblicità, coloro che
materialmente eseguono le operazioni di affissione e qualunque altro intermediario.
2 Sempre in via preliminare, deve distinguersi l'imposta di pubblicità dal diritto sulle pubbliche affissioni: le due entrate si
differenziano soprattutto in relazione alla natura del soggetto che installa e attiva il mezzo pubblicitario (mentre l'imposta
sulla pubblicità si applica su tutti i mezzi pubblicitari esposti direttamente o per conto degli interessati, le pubbliche affissioni
sono generalmente effettuate a cura del Comune, negli appositi spazi riservati nell'ambito del proprio territorio).
3 Cfr. ampiamente in tema di imposta sulla pubblicità Uricchio A., Imposta sulla pubblicità, in Manuale dei tributi locali
AA,VV., Santarcangelo di Romagna (RN), 2009.
4 Recentemente, l’orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte di Cassazione ha operato una diversa lettura delle
disposizioni di cui al suddetto art. 5, affermando di non condividere l’interpretazione ricorrente in base alla quale oggetto
dell’imposta in esame non sarebbe il mezzo disponibile, bensì il mezzo effettivamente utilizzato per la diffusione del
messaggio pubblicitario e, tanto meno che l’attività oggetto del tributo sia l’attività di diffusione di tali messaggi. Ex plurimis,
Cass., sent. n. 6446/2004; n. 109/2005; n. 20830/2005; n. 552/2007; n. 16117/2007, Cass.Civ., sez.trib. 22.01.07, n. 1307,
dalle quali emerge che la lettura del solo art. 5 D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, intitolato “Presupposto dell'imposta”,
potrebbe indurre a pensare che il regime dell'oggetto del tributo sia esaurito da quella disposizione. Tuttavia, per stabilire
1
2
Gli spazi rimessi dal legislatore al potere regolamentare dell’Ente locale in materia di tassazione
della pubblicità sono particolarmente ampi. Dapprima l’art. 3 del D.Lgs. n. 507/1993, poi gli artt. 52 e
62 del D.Lgs. n. 446/1997, hanno esaltato lo strumento regolamentare, pur nei limiti della riserva di
legge ai sensi dell’art. 23 Cost.
In particolare, l’Ente locale con il regolamento di istituzione dell’imposta sulla pubblicità può
disciplinare le modalità di effettuazione della pubblicità stessa, ponendo limiti e divieti in relazione a
motivi di pubblico interesse.5
Nell’ambito del regolamento della imposta sulla pubblicità, i Comuni hanno altresì facoltà di
consentire la pubblicità sugli ascensori in servizio pubblico, ai sensi della citata L. n. 235 del 14 luglio
1993.
Tale legge prevede che gli Enti locali abbiano facoltà di consentire l’esposizione, all'interno della
cabina degli ascensori in servizio pubblico, di insegne o iscrizioni recanti messaggi pubblicitari, purché
non effettuati a mezzo di proiezioni luminose, anche se intermittenti o successive, o a mezzo di
apparecchi sonori.
L’art. 2 della legge in parola, espressamente precisa che alla pubblicità sugli ascensori si applichi la
disciplina normativa dell’imposta comunale in materia, il cui gettito viene chiaramente vincolato dal
legislatore ad una destinazione predeterminata per legge.
Infatti, si prevede espressamente che le somme derivanti dalle imposte sulla pubblicità di cui al
predetto articolo 2, riscosse dai Comuni, siano dagli stessi utilizzate esclusivamente per il superamento e
l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici di loro proprietà, aperti al pubblico, nonché
nelle strutture urbane.
E’ di tutta evidenza come l’imposta comunale, così come delineata dal testo normativo, si atteggi
quale imposta di scopo, avendo il legislatore stesso previsto espressamente una peculiare destinazione
delle risorse: infatti, l’art. 3 della citata legge dispone testualmente che:
« le somme derivanti dalle imposte sulla pubblicità di cui all'articolo 2 riscosse dai comuni sono dagli stessi
utilizzate esclusivamente per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici di loro proprietà,
aperti al pubblico, nonché nelle strutture urbane».
quale sia effettivamente l'oggetto dell'imposta, secondo la Cassazione occorre aver presente le altre disposizioni contenute
nel D.Lgs. n. 507/1993 e non soltanto quanto statuito dall'art. 5. Infatti, dalle disposizioni normative contenute negli art. 1,
3, 4 e 5 D.Lgs. cit, si deduce che l'oggetto del tributo è costituito dai comportamenti pubblicitari, visivi o acustici, realizzati
per il tramite di affissione su appositi impianti o di altri mezzi, senza che il titolo di due di tali articoli - l'art. 1 e l'art. 5 - che
parlano rispettivamente di “ambito di applicazione” o di “presupposto dell’imposta”, operino l'uno ad esclusione dell’altro.
5 Tuttavia, il D.lgs. n. 507/1993 impone un contenuto minimo a tali regolamenti disciplinando anche i limiti del potere di
variazione delle tariffe.
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3.
PROCEDURE E CARATTERISTICHE PER LA PUBBLICITÀ NEGLI ASCENSORI, FINALIZZATA AL
SOSTEGNO DEGLI INTERVENTI A FAVORE DELLE PERSONE HANDICAPPATE.
In via ulteriore, avendo riguardo alle caratteristiche ed alle procedure da seguire per effettuare
la pubblicità negli ascensori, occorre evidenziare che l’art. 4 della Legge n. 235/1993 prevedeva
l’adozione di un regolamento di attuazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della Legge 23.08.1988,
n. 400.
Con D.P.R. del 16 gennaio 1995, n. 42, è stato adottato il Regolamento di attuazione della
legge n. 235/1993, recante norme sulla pubblicità negli ascensori finalizzata al sostegno degli
interventi in favore delle persone handicappate.
Innanzi tutto, il regolamento prevede che l'esposizione delle insegne e delle iscrizioni
all'interno degli ascensori, debba essere effettuata nel rispetto delle vigenti norme di accessibilità e di
sicurezza.
Con riferimento alle caratteristiche della pubblicità, le disposizioni regolamentari attuative
prescrivono che le insegne e le iscrizioni non possono limitare od ostacolare la manutenzione, la
visibilità e l’uso dei comandi e dei dispositivi tecnologici, né possono comportare la riduzione delle
prescritte dimensioni minime interne della cabina.
Nel caso gli ascensori abbiano la dimensione minima prescritta, l’esposizione può avvenire su
una sola parete dell'ascensore e ad una altezza superiore ad un metro.
Per la realizzazione delle insegne o iscrizioni devono essere utilizzati materiali ignifughi e
resistenti agli urti, aventi contorni che non devono presentare spigoli vivi.
Lo spessore complessivo della bacheca e della pubblicità non deve superare i due centimetri.
L'installazione delle bacheche deve avvenire senza manomettere stabilmente i pannelli
costituenti le pareti dell'ascensore.
Con riferimento, invece, alle procedure, il regolamento
stabilisce che i Comuni, con proprio provvedimento, devono individuare l'ufficio al quale deve essere
presentata la richiesta per installare l'impianto pubblicitario negli ascensori in servizio pubblico,
nonché il responsabile del procedimento ai sensi del Capo II della legge 07.08.1990, n. 241 e s.m.i.
Il provvedimento regolamentare dispone altresì la documentazione da presentare in uno con la
domanda ed il termine entro il quale devono essere assunte le determinazioni da parte del Comune,
che non potrà in ogni caso essere superiore ai sessanta giorni. La documentazione deve essere
comunque finalizzata a dimostrare il rispetto delle suddette norme.
Infine, per espressa previsione regolamentare, trascorso il predetto termine la richiesta deve
intendersi accolta.
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Da ultimo, occorre evidenziare che in relazione alla finalità assegnata alle somme derivanti
dalle imposte sulla pubblicità negli ascensori, in sede regolamentare si è espressamente previsto che i
proventi dell'imposta stessa riscossi dai Comuni siano iscritti in apposito capitolo di bilancio.
A tal uopo, si introduce l'obbligo di evidenziare la destinazione dei suddetti proventi nella
relazione illustrativa al conto consuntivo dell'ente locale, secondo le finalità stabilite dall' art. 3 della L.
14 luglio 1993, n. 235, ed in relazione a programmi preventivi di intervento, definiti dallo stesso ente
locale.
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