LA GIUNTA COMUNALE Vista la relazione allegata che costituisce parte integrante nel provvedimento; Visto il parere espresso, ai sensi dell’art. 49 del D.L.vo 267/2000 dal dirigente del servizio interessato, come da scheda allegata; Visto lo schema di Convenzione di cui all’allegato “A”; Vista la L. 31.12.98 n. 476; Vista la deliberazione del Consiglio Regionale del 3.8/2001 n. 44/12; Visto l’art. 48 del D.Lgs.267/2000; Con voto unanime espresso nelle forme di legge; DELIBERA di dare atto della costituzione nel Comune di Pescara dell’ equipe territoriale integrata per lo svolgimento dei compiti di cui all’art. 29 bis, comma 4 della L. 31.12.1998, n. 476 in materia di adozione nazionale e internazionale, in esecuzione della delibera del Consiglio della Regione Abruzzo n. 44/12 del 3.8.2001; di approvare lo schema di convenzione da stipularsi con l’Azienda Sanitaria Locale, allegato A), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, ai fini della costituzione dell’ equipe territoriale integrata di che trattasi; di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del Bilancio comunale. 1) 2) 3) Indi LA GIUNTA COMUNALE Con separata votazione e con voto unanime palesemente espresso dichiara la presente immediatamente eseguibile. ALLEGATO A) SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI PESCARA E L’AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA PER LA COSTITUZIONE DELL’EQUIPE TERRITORIALE INTEGRATA PER LO SVOLGIMENTO DEI COMPITI DI CUI ALLA L. 31.12.1998 N.476, IN MATERIA DI ADOZIONE DI MINORI, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA DEL CONSIGLIO DELLA REGIONE ABRUZZO N.44/12 DEL 3.8/.2001. Premesso che: - - - - l’art. 29 bis, comma 4, della legge 31.12.1998, n. 476 “Ratifica ed escuzione della convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a l’ Aja il 29 maggio 1993 – modifiche della legge 4 maggio 1983, n.184, in tema di adozione di minori stranieri” stabilisce una nuova normativa in materia di adozione di minori stranieri; il documento in data 3 agosto 2000 della Conferenza Stato Regioni in materia di adozione internazionale, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.227 – Serie generale del 28 settembre 2000 dispone, tra l’altro, la costituzione di equipes territoriali integrate; con Deliberazione della Giunta Regionale d’Abruzzo n. 1672 del 14.12.2000, pubblicata sul B.U.R.A. n. 1el 24.1.2001, è stato approvato il Protocollo operativo e metodologico per gli interventi di servizio sociale e di psicologia per gli adempimenti relativi alle procedure di adozione internazionale e nazionale; la deliberazione del Consiglio Regionale n.44/12 del 3 agosto 2001, pubblicata sul B.U.R.A. n.20 del 17.10.2001 prevede la costituzione di n.12 equipe territoriali integrate per lo svolgimento dei compiti in materia di adozione nazionale ed internazionale sul territorio regionale, ciascuna delle quali è composta da n. 1 assistente sociale dei servizi sociali del Comune e n. 1 psicologo dell’Azienda Sanitaria Locale; - - - il D.P.C.M. del 14 febbraio 2001 “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6.6.2001, prevede che la spesa delle prestazioni medico specialistiche, psicoterapeutiche di indagine diagnostica sui minori e sulle famiglie adottive e affidatarie è posta a completo carico del Servizio Sanitario Nazionale; la L. 28.3.2001, n.149 “Modifiche alla legge 4.5.1983, n.184 recante “Disciplina dell’adozione dell’affidamento dei minori”, nonché al titolo VIII del libro primo del Codice Civile”, pubblicata sulla G.U. n.96 del 28.3.2001, ha apportato modificazioni in materia di adozione nazionale; la collaborazione tra il Comune di Pescara e l’Azienda Sanitaria Locale di Pescara posta in essere dalla presente convenzione costituisce un intervento di elevata integrazione socio-sanitaria; Vista la Deliberazione di G.C. n. del stato approvato lo schema della presente convenzione; con cui è Tutto ciò premesso le parti CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE: ART. 1 La premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto. ART.2 Il Comune di Pescara e l’Azienda Sanitaria Locale di Pescara stabiliscono di costituire l’Equipe territoriale per lo svolgimento dei compiti di competenza previsti in materia di adozione nazionale ed internazionale dalla normativa citata in premessa. Tali compiti di competenza sono svolti ai sensi della legislazione vigente ed in esecuzione del Protocollo operativo e metodologico per gli interventi di servizio sociale e di psicologia territoriale per gli adempimenti relativi alle procedure di adozione internazionale e nazionale citato in premessa. L’Equipe provvede allo svolgimento dei compiti di competenza in materia di adozione nazionale ed internazionale per le coppie che risiedono nel Comune di Pescara; ART.3 L’Equipe territoriale integrata è composta nel seguente modo: n.1 Assistente Sociale del Comune di Pescara – sig.ra Di Giambattista Rita n. 1 Psicologo della ASL – dott. Romagnoli; la sede dell’Equipe è sita in Pescara presso l’Ufficio Servizi Sociali; ART.4 Le modalità operative sono quelle di cui al protocollo metodologico per gli interventi di servizio sociale e di psicologia territoriali per gli adempimenti relativi alle procedure di adozione internazionale e nazionale approvato dalla G.R. con atto n. 1672 del 14.12.2000 in allegato. Si fa espresso riferimento a quanto previsto dalle norme vigenti emanate dalla Regione Abruzzo e dallo Stato; ART.5 La presente Convenzione ha validità annuale dalla data di sottoscrizione della stessa ed è rinnovabile tacitamente in caso di mancata disdetta formalmente comunicata, almeno sei mesi prima della data di scadenza della stessa. ART.6 In caso di contenzioso tra le parti derivante dall’applicazione della presente Convenzione, lo stesso dovrà essere risolto da un collegio arbitrale composto da tre membri: uno nominato da ciscuna delle parti ed il terzo nominato dal componente la Giunta Regionale competente per materia. Pescara, lì ASL _______________________ ______________________ COMUNE RELAZIONE. La Legge 31.12.98 n. 476 “Ratifica ed esecuzione della convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale” che modifica la L. 4.5.1983 n.184 in materia di adozione di minori stranieri, definisce competenze ed iter procedurale per i soggetti impegnati nel percorso adottivo (Tribunale dei minorenni, Servizi sociali, Servizi sanitari, Enti autorizzati iscritti in apposito Albo Nazionale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, persone aspiranti all’adozione), che rende necessaria la creazione di una rete territoriale di servizi funzionale agli adempimenti prescritti. L’accordo della Conferenza permanente Stati-Regioni sancito in data 3.8.2000 prevede la costituzione di equipe composte da assistenti sociali e psicologi per lo svolgimento delle attività indicate nella suddetta legge. Il Consiglio Regionale con deliberazione del 3.8.2001 n.44/12 ha recepito la deliberazione della Giunta Regionale del 18.7.2001 n.652/C, unitamente ai relativi allegati, che prevede la costituzione di n.12 equipes territoriali integrate precisamente n.3 per ogni provincia abruzzese, composte, ciascuna, da un assistente sociale del Comune e da uno psicologo dell’Azienda Sanitaria Locale competente per territorio con la quale i Comuni sedi delle equipes devono stipulare apposita convenzione per le prestazioni del detto professionista. Le equipes, tra le quali quella del Comune di Pescara, dovranno servire un bacino di utenza individuato secondo gli ambiti del Piano Sociale Regionale 1998-2000 e provvedere alle attività di competenza in ottemperanza al “Protocollo operativo e metodologico per gli interventi di servizio sociale o di psicologia territoriale per gli adempimenti relativi alle procedure di adozione nazionale ed internazionale” approvato dalla Giunta Regionale con propria deliberazione del 14.12.2000 n. 1672. Considerata l’urgenza di provvedere in merito anche nel rispetto dei tempi programmati dalla Regione e dato atto che l’istituzione dell’equipe nonché la stipula della convenzione prescritta non comportano nuove spese poiché utilizzata un’assistente sociale già dipendente dell’Ente in quanto il D.P.C.M. del 14.2.2001 “Atto d’indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie” prevede che la spesa delle prestazioni medicospecialistiche, psicoterapiche e di indagine diagnostica sui minori e sulle famiglie adottive e affidatarie è a completo carico del Servizio Sanitario Nazionale. Dato atto, inoltre, che la Regione Abruzzo provvederà ad organizzare e promuovere, in esecuzione dell’accordo Stato-Regioni del 3.8.2000, corsi di formazione ed aggiornamento per gli operatori coinvolti nonché alla informatizzazione dell’equipe. Considerato che questo Ente ha trasmesso alla Giunta Regionale il nominativo dell’assistente sociale competente dell’equipe e che la ASL di Pescara ha trasmesso il nominativo dello psicologo si ritiene di dover approvare lo schema di convenzione da stipulare con l’Azienda Sanitaria Locale di Pescara, secondo il modello trasmesso dalla Giunta Regionale, opportunamente integrato, allegato alla presente sotto la lettere A).