delibera - Comune di Pescara

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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la relazione allegata che costituisce parte integrante nel
provvedimento;
Visto il parere espresso, ai sensi dell’art. 49 del D.L.vo 267/2000 dal
dirigente del servizio interessato, come da scheda allegata;
Visto lo schema di Convenzione di cui all’allegato “A”;
Vista la L. 31.12.98 n. 476;
Vista la deliberazione del Consiglio Regionale del 3.8/2001 n. 44/12;
Visto l’art. 48 del D.Lgs.267/2000;
Con voto unanime espresso nelle forme di legge;
DELIBERA
di dare atto della costituzione nel Comune di Pescara dell’ equipe
territoriale integrata per lo svolgimento dei compiti di cui all’art. 29 bis,
comma 4 della L. 31.12.1998, n. 476 in materia di adozione nazionale e
internazionale, in esecuzione della delibera del Consiglio della Regione
Abruzzo n. 44/12 del 3.8.2001;
di approvare lo schema di convenzione da stipularsi con l’Azienda
Sanitaria Locale, allegato A), parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione, ai fini della costituzione dell’ equipe territoriale
integrata di che trattasi;
di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico
del Bilancio comunale.
1)
2)
3)
Indi
LA GIUNTA COMUNALE
Con separata votazione e con voto unanime palesemente espresso dichiara
la presente immediatamente eseguibile.
ALLEGATO A)
SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI PESCARA E L’AZIENDA
SANITARIA LOCALE DI PESCARA PER LA COSTITUZIONE DELL’EQUIPE
TERRITORIALE INTEGRATA PER LO SVOLGIMENTO DEI COMPITI DI CUI
ALLA L. 31.12.1998 N.476, IN MATERIA DI ADOZIONE DI MINORI, IN
ESECUZIONE DELLA DELIBERA DEL CONSIGLIO DELLA REGIONE
ABRUZZO N.44/12 DEL 3.8/.2001.
Premesso che:
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l’art. 29 bis, comma 4, della legge 31.12.1998, n. 476 “Ratifica ed
escuzione della convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in
materia di adozione internazionale, fatta a l’ Aja il 29 maggio 1993 –
modifiche della legge 4 maggio 1983, n.184, in tema di adozione di
minori stranieri” stabilisce una nuova normativa in materia di adozione di
minori stranieri;
il documento in data 3 agosto 2000 della Conferenza Stato Regioni in
materia di adozione internazionale, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
n.227 – Serie generale del 28 settembre 2000 dispone, tra l’altro, la
costituzione di equipes territoriali integrate;
con Deliberazione della Giunta Regionale d’Abruzzo n. 1672 del
14.12.2000, pubblicata sul B.U.R.A. n. 1el 24.1.2001, è stato approvato il
Protocollo operativo e metodologico per gli interventi di servizio sociale e
di psicologia per gli adempimenti relativi alle procedure di adozione
internazionale e nazionale;
la deliberazione del Consiglio Regionale n.44/12 del 3 agosto 2001,
pubblicata sul B.U.R.A. n.20 del 17.10.2001 prevede la costituzione di
n.12 equipe territoriali integrate per lo svolgimento dei compiti in materia
di adozione nazionale ed internazionale sul territorio regionale, ciascuna
delle quali è composta da n. 1 assistente sociale dei servizi sociali del
Comune e n. 1 psicologo dell’Azienda Sanitaria Locale;
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il D.P.C.M. del 14 febbraio 2001 “Atto di indirizzo e coordinamento in
materia di prestazioni socio-sanitarie”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
n. 129 del 6.6.2001, prevede che la spesa delle prestazioni medico
specialistiche, psicoterapeutiche di indagine diagnostica sui minori e
sulle famiglie adottive e affidatarie è posta a completo carico del Servizio
Sanitario Nazionale;
la L. 28.3.2001, n.149 “Modifiche alla legge 4.5.1983, n.184 recante
“Disciplina dell’adozione dell’affidamento dei minori”, nonché al titolo VIII
del libro primo del Codice Civile”, pubblicata sulla G.U. n.96 del
28.3.2001, ha apportato modificazioni in materia di adozione nazionale;
la collaborazione tra il Comune di Pescara e l’Azienda Sanitaria Locale di
Pescara posta in essere dalla presente convenzione costituisce un
intervento di elevata integrazione socio-sanitaria;
Vista la Deliberazione di G.C. n.
del
stato approvato lo schema della presente convenzione;
con cui è
Tutto ciò premesso le parti
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:
ART. 1
La premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto.
ART.2
Il Comune di Pescara e l’Azienda Sanitaria Locale di Pescara
stabiliscono di costituire l’Equipe territoriale per lo svolgimento dei compiti di
competenza previsti in materia di adozione nazionale ed internazionale dalla
normativa citata in premessa.
Tali compiti di competenza sono svolti ai sensi della legislazione vigente
ed in esecuzione del Protocollo operativo e metodologico per gli interventi di
servizio sociale e di psicologia territoriale per gli adempimenti relativi alle
procedure di adozione internazionale e nazionale citato in premessa.
L’Equipe provvede allo svolgimento dei compiti di competenza in materia
di adozione nazionale ed internazionale per le coppie che risiedono nel
Comune di Pescara;
ART.3
L’Equipe territoriale integrata è composta nel seguente modo:
n.1 Assistente Sociale del Comune di Pescara – sig.ra Di Giambattista
Rita
n. 1 Psicologo della ASL – dott. Romagnoli;
la sede dell’Equipe è sita in Pescara presso l’Ufficio Servizi Sociali;
ART.4
Le modalità operative sono quelle di cui al protocollo metodologico per
gli interventi di servizio sociale e di psicologia territoriali per gli adempimenti
relativi alle procedure di adozione internazionale e nazionale approvato dalla
G.R. con atto n. 1672 del 14.12.2000 in allegato. Si fa espresso riferimento a
quanto previsto dalle norme vigenti emanate dalla Regione Abruzzo e dallo
Stato;
ART.5
La presente Convenzione ha validità annuale dalla data di sottoscrizione
della stessa ed è rinnovabile tacitamente in caso di mancata disdetta
formalmente comunicata, almeno sei mesi prima della data di scadenza della
stessa.
ART.6
In caso di contenzioso tra le parti derivante dall’applicazione della
presente Convenzione, lo stesso dovrà essere risolto da un collegio arbitrale
composto da tre membri: uno nominato da ciscuna delle parti ed il terzo
nominato dal componente la Giunta Regionale competente per materia.
Pescara, lì
ASL
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______________________
COMUNE
RELAZIONE.
La Legge 31.12.98 n. 476 “Ratifica ed esecuzione della convenzione per
la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale” che
modifica la L. 4.5.1983 n.184 in materia di adozione di minori stranieri, definisce
competenze ed iter procedurale per i soggetti impegnati nel percorso adottivo
(Tribunale dei minorenni, Servizi sociali, Servizi sanitari, Enti autorizzati iscritti
in apposito Albo Nazionale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri,
persone aspiranti all’adozione), che rende necessaria la creazione di una rete
territoriale di servizi funzionale agli adempimenti prescritti.
L’accordo della Conferenza permanente Stati-Regioni sancito in data
3.8.2000 prevede la costituzione di equipe composte da assistenti sociali e
psicologi per lo svolgimento delle attività indicate nella suddetta legge.
Il Consiglio Regionale con deliberazione del 3.8.2001 n.44/12 ha recepito
la deliberazione della Giunta Regionale del 18.7.2001 n.652/C, unitamente ai
relativi allegati, che prevede la costituzione di n.12 equipes territoriali integrate
precisamente n.3 per ogni provincia abruzzese, composte, ciascuna, da un
assistente sociale del Comune e da uno psicologo dell’Azienda Sanitaria Locale
competente per territorio con la quale i Comuni sedi delle equipes devono
stipulare apposita convenzione per le prestazioni del detto professionista. Le
equipes, tra le quali quella del Comune di Pescara, dovranno servire un bacino
di utenza individuato secondo gli ambiti del Piano Sociale Regionale 1998-2000
e provvedere alle attività di competenza in ottemperanza al “Protocollo
operativo e metodologico per gli interventi di servizio sociale o di psicologia
territoriale per gli adempimenti relativi alle procedure di adozione nazionale ed
internazionale” approvato dalla Giunta Regionale con propria deliberazione del
14.12.2000 n. 1672.
Considerata l’urgenza di provvedere in merito anche nel rispetto dei
tempi programmati dalla Regione e dato atto che l’istituzione dell’equipe
nonché la stipula della convenzione prescritta non comportano nuove spese
poiché utilizzata un’assistente sociale già dipendente dell’Ente in quanto il
D.P.C.M. del 14.2.2001 “Atto d’indirizzo e coordinamento in materia di
prestazioni socio-sanitarie” prevede che la spesa delle prestazioni medicospecialistiche, psicoterapiche e di indagine diagnostica sui minori e sulle
famiglie adottive e affidatarie è a completo carico del Servizio Sanitario
Nazionale.
Dato atto, inoltre, che la Regione Abruzzo provvederà ad organizzare e
promuovere, in esecuzione dell’accordo Stato-Regioni del 3.8.2000, corsi di
formazione ed aggiornamento per gli operatori coinvolti nonché alla
informatizzazione dell’equipe.
Considerato che questo Ente ha trasmesso alla Giunta Regionale il
nominativo dell’assistente sociale competente dell’equipe e che la ASL di
Pescara ha trasmesso il nominativo dello psicologo si ritiene di dover approvare
lo schema di convenzione da stipulare con l’Azienda Sanitaria Locale di
Pescara, secondo il modello trasmesso dalla Giunta Regionale,
opportunamente integrato, allegato alla presente sotto la lettere A).
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