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VERBALE DI ACCORDO DEL 3 LUGLIO 1991
tra la COMPAGNIA GENERALE TELEMAR rappresentata dagli Ingg. Carlo
Pammelati
e Bruno Musella
e
le OO.SS. FILT CGIL rappresentata dal sig. Mario Sommariva, FIT
CISL
rappresentata dal sig. Claudio Zari, UIL TRASPORTI rappresentata dal
sig.
Giuseppe Caronia e dalla R.S.U. si conviene quanto segue in relazione
al
rinnovo del C.C.N.L. del personale Tecnico e Amministrativo della
COMPAGNIA
GENERALE TELEMAR in Italia scaduto il 31.12.1990:
PREMESSA
Le parti dichiarano che il presente contratto per quanto attiene
agli
istituti fondamentali si riferisce alla contrattualistica del
settore
marittimo pattuita fra le OO.SS. e la Confitarma.
Le parti inoltre si danno reciprocamente atto che il presente rinnovo
ha
soddisfatto
anche le
richieste riconducibili a
ulteriori fasi
di
contrattazione riguardanti gli incrementi di produttività nell'arco
di
vigenza del presente contratto.
Pertanto
i
previsti incontri di verifica annuale
in
materia
di
organizzazione del lavoro, inquadramento e formazione professionale
etc.
che rispondono e soddisfano le esigenze di una fase intermedia
di
trattativa non dovranno comunque porre a carico dell'Azienda nuovi oneri
né
potranno riprendere argomenti che siano stati oggetto di
livello
nazionale.
accordi a
ART. 7: STIPENDIO MENSILE E RETRIBUZIONE
I nuovi stipendi mensili di cui alla
far
data dall'1.1.1991 i seguenti.
I nuovi stipendi
come
segue:
sono sviluppati
tabella sottoindicata saranno,
secondo la nuova scala
a
parametrale
---------------------------------------------------------------Par.
all'1.1.91
all'1.1.92
all'1.1.93
all'1.1.94
---------------------------------------------------------------I livello
100
533.000
593.000
613.000
633.000
II
"
107
570.300
634.500
655.900
677.300
III
"
140
746.200
830.200
858.200
886.200
IV
"
173
922.100
1.025.900
1.060.500
1.095.100
V
"
193
1.028.700
1.144.500
1.183.100
1.221.700
VI
"
232
1.236.600
1.375.800
1.422.200
1.468.600
VII
"
270
1.439.100
1.601.100
1.655.100
1.709.100
----------------------------------------------------------------
ART. 12: INDENNITA' TRASPORTI
La Compagnia corrisponderà agli addetti una indennità mensile
Lit.
50.000 a titolo di rimborso forfettario per i mezzi di trasporto.
di
Tale indennità decorrerà interamente dall'1.6.1991.
ART. 13: INDENNITA' DI FUNZIONE
Gli importi di
la
cui all'art.
in questione,
per i dipendenti che
hanno
qualifica di QUADRO, sono elevati rispettivamente:
- VI livello:
Lit. 214.000 dall'1.6.91
Lit. 230.000 dall'1.1.92
- VII livello: Lit. 310.000 dall'1.6.91
Lit. 330.000 dall'1.1.92
NUOVO ARTICOLO: INDENNITA' QUADRI
Allo
scopo
di
valorizzare,
all'interno
della
struttura
tecnico-organizzativa dell'azienda, le figure professionali dei
"quadri"
nonché per ottemperare a quanto stabilito in materia dalla legge 190/85
si
istituisce l'INDENNITA' QUADRI nelle seguenti misure:
- VI livello:
Lit.
90.000 dall'1.6.91
Lit. 150.000 dall'1.1.92
- VII livello: Lit. 120.000 dall'1.6.91
Lit. 200.000 dall'1.1.92
ART. 15: INDENNITA' TECNICI
L'indennità di cui all'art.
lit.
90.000 dall'1.1.92.
è elevata a lit.
72.000
dal 1.6.91
e a
ART. 26: VIAGGI E MISSIONI
Per ogni giorno trascorso fuori dall'abituale sede
verrà
corrisposta una diaria come dal seguente prospetto:
- Pernottamento fuori sede
lit. 155.000
- Senza pernottamento fuori sede
lit.
PARI OPPORTUNITA'
55.000
di
lavoro
Nel rispetto della legislazione vigente e delle direttive CEE in
materia
nonché nei limiti delle esigenze tecnico-organizzative dell'Azienda
le
parti convengono di definire nel corso dei previsti incontri annuali
di
verifiche, le procedure e le iniziative atte a realizzare gli
obiettivi
indicati dalla legge.
DECORRENZA E DURATA
Il presente C.C.N.L. decorrerà dall'1.1.1991 al 31.12.1994.
Gli arretrati saranno così corrisposti:
Paga base:
dall'1.1.91 con pagamento nella mensilità di agosto 1991;
Straordinario: a decorrere dall'1.1.1991
mensilità
di ottobre 1991.
con pagamento entro la
Le indennità decorrono dall'1.6.1991.
NOTE A VERBALE:
ATTIVITA' SOCIALI
Le parti allo scopo di promuovere all'interno dell'azienda
di
tipo socio-culturali si incontreranno entro il 30.11.1991.
attività
L'Azienda, compatibilmente con gli oneri derivanti, fornirà il
proprio
supporto economico a particolari iniziative da concordare di comune
accordo
SCATTI DI ANZIANITA'
Qualora il rinnovo del C.C.N.L. degli addetti agli uffici delle Aziende
che
esercitano l'Armamento libero dovesse modificare il sistema degli scatti
di
anzianità tale modifica sarà interamente recepita nel C.C.N.L. TELEMAR.
STESURA CONTRATTO
Le parti concordano sulla necessità di effettuare una aggiornata e
completa
stesura del contratto, recuperando quindi i vari accordi stipulati come
ad
esempio inquadramento e tecnici, per giungere così ad una nuova stampa
del
C.C.N.L.
Le parti si impegnano a terminare tale stesura entro il 30.11.1991.
Durante
tali
incontri
verranno
affrontati
problemi
interpretativi del vigente C.C.N.L. quali:
i
computo degli scatti congelati nel TFR secondo
della
legge 297/82 vedi art. 35 del vigente C.C.N.L.;
seguenti
l'applicazione
computo dell'indennità di mensa quale retribuzione, art. 10,
percepita
su base di ventidue giornate e non ventisei;
corretta applicazione art. 22: computo dei sabati nei periodi
feriali;
-
indennità trasporti per i rapporti di lavoro part-time;
-
permessi sindacali per membri di organismi direttivi delle OO.SS.
NUOVO ARTICOLO CONTRATTUALE RELAZIONI SINDACALI
Ferme restando le prerogative e l'Autonomia dell'Azienda in relazione
alle
scelte proprie dello sviluppo e delle strategie d'impresa le
parti
concordano sulla necessità di istituire un sistema di relazioni
sindacali
cui comuni obiettivi sono l'informazione sui processi di riorganizzazione
e
di innovazione tecnologica, sui programmi di riqualificazione e
formazione
professionale, nonché sulla prevenzione dei conflitti sindacali.
In particolare si concorda quanto segue:
Saranno svolti di norma una volta all'anno, o su richiesta di una delle
due
parti, incontri informativi sulle tematiche di cui sopra.
Tali incontri si svolgeranno a livello nazionale.
L'Azienda si impegna ad una precisa informazione circa eventuali
progetti
di
riorganizzazione
che implichino
effetti
rilevanti
sull'assetto
proprietario della Società ed i relativi riflessi sull'occupazione
e
organizzazione del lavoro.
Qualora tali riorganizzazioni riguardino una sola sede o ufficio
periferico
dovrà esserne data informazione alle O.S.L. territoriali.
In merito alle procedure di
si
concorda quanto segue.
raffreddamento
dei
conflitti
sindacali
l'Azienda convocherà le OO.SS. a seguito di richieste specifiche
entro
20 giorni dalla data di presentazione di eventuali richieste
di
incontro, tale termine sarà di 45 giorni nel caso di presentazione
di
piattaforma per i rinnovi contrattuali.
Le OO.SS. si impegnano a fornire un preavviso di 10 giorni in merito
alla
proclamazione di azioni di sciopero, durante tale termine di preavviso
le
parti si impegnano alla composizione della vertenza.
Le parti si incontreranno entro il 30.11.91 per esaminare le
problematiche
relative ad eventuali prestazioni di emergenza nel caso di
agitazioni
sindacali.
NUOVO ARTICOLO SU AMBIENTE DI LAVORO
Le parti ritengono che la
salute
dell'integrità
fisica del
di
fondamentale valore.
salvaguardia
lavoratore
della
sia
un
tutela
della
comune
obiettivo
Allo scopo di dare piena applicazione all'art. 9 della legge 300/70
nonché
alle direttive CEE operanti in materia si concorda quanto segue:
l'Azienda, in particolare per
individuerà
all'interno
della
formazione
apposita
il
personale
professionale
tecnico,
prevista
informazione circa la
pericolosità
e le
misure
di
prevenzione
sui
materiali normalmente utilizzati.
le parti concordano sull'esigenza di effettuare tramite le
strutture
sanitarie competenti un'indagine circa i fattori di rischio
presenti
nell'attività tecnica, conseguentemente il personale sarà
sottoposto
alle mirate visite periodiche di prevenzione che verranno
ritenute
necessarie.
l'Azienda
fornirà
al
personale
tecnico
tutti
i
materiali
anti-infortunistici quali: cinture di sicurezza, caschi
protettivi,
scarpe antiscivolo nonché mascherine protettive per fumi e
Tali
dotazioni saranno definite a livello locale.
si
gas.
compatibilmente con le esigenze tecniche e organizzative, l'Azienda
impegna
a differenziare le
mansioni
affinché
il
personale non
sia
utilizzato
in
maniera continuativa ai video-terminali.
L'Azienda
si
impegna altresì
ad adottare tutte le
misure di protezione,
quali
ad
esempio gli schermi protettivi o altre analoghe ritenute idonee.
QUOTA DI SERVIZIO UNATANTUM
Per la stipula del presente contratto a tutti i lavoratori che non
daranno
disdetta entro 5 giorni da oggi verrà trattenuto un importo pari ad
un
giorno di retribuzione che verrà messo a disposizione delle
OO.SS.
firmatarie.
Per retribuzione si intende: Paga base + indennità di contingenza: 26
COMPAGNIA GENERALE TELEMAR
FILT-CGIL
FIT-CISL
UIL TRASPORTI
LE RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI
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