ûûûûû VERBALE DI ACCORDO DEL 3 LUGLIO 1991 tra la COMPAGNIA GENERALE TELEMAR rappresentata dagli Ingg. Carlo Pammelati e Bruno Musella e le OO.SS. FILT CGIL rappresentata dal sig. Mario Sommariva, FIT CISL rappresentata dal sig. Claudio Zari, UIL TRASPORTI rappresentata dal sig. Giuseppe Caronia e dalla R.S.U. si conviene quanto segue in relazione al rinnovo del C.C.N.L. del personale Tecnico e Amministrativo della COMPAGNIA GENERALE TELEMAR in Italia scaduto il 31.12.1990: PREMESSA Le parti dichiarano che il presente contratto per quanto attiene agli istituti fondamentali si riferisce alla contrattualistica del settore marittimo pattuita fra le OO.SS. e la Confitarma. Le parti inoltre si danno reciprocamente atto che il presente rinnovo ha soddisfatto anche le richieste riconducibili a ulteriori fasi di contrattazione riguardanti gli incrementi di produttività nell'arco di vigenza del presente contratto. Pertanto i previsti incontri di verifica annuale in materia di organizzazione del lavoro, inquadramento e formazione professionale etc. che rispondono e soddisfano le esigenze di una fase intermedia di trattativa non dovranno comunque porre a carico dell'Azienda nuovi oneri né potranno riprendere argomenti che siano stati oggetto di livello nazionale. accordi a ART. 7: STIPENDIO MENSILE E RETRIBUZIONE I nuovi stipendi mensili di cui alla far data dall'1.1.1991 i seguenti. I nuovi stipendi come segue: sono sviluppati tabella sottoindicata saranno, secondo la nuova scala a parametrale ---------------------------------------------------------------Par. all'1.1.91 all'1.1.92 all'1.1.93 all'1.1.94 ---------------------------------------------------------------I livello 100 533.000 593.000 613.000 633.000 II " 107 570.300 634.500 655.900 677.300 III " 140 746.200 830.200 858.200 886.200 IV " 173 922.100 1.025.900 1.060.500 1.095.100 V " 193 1.028.700 1.144.500 1.183.100 1.221.700 VI " 232 1.236.600 1.375.800 1.422.200 1.468.600 VII " 270 1.439.100 1.601.100 1.655.100 1.709.100 ---------------------------------------------------------------- ART. 12: INDENNITA' TRASPORTI La Compagnia corrisponderà agli addetti una indennità mensile Lit. 50.000 a titolo di rimborso forfettario per i mezzi di trasporto. di Tale indennità decorrerà interamente dall'1.6.1991. ART. 13: INDENNITA' DI FUNZIONE Gli importi di la cui all'art. in questione, per i dipendenti che hanno qualifica di QUADRO, sono elevati rispettivamente: - VI livello: Lit. 214.000 dall'1.6.91 Lit. 230.000 dall'1.1.92 - VII livello: Lit. 310.000 dall'1.6.91 Lit. 330.000 dall'1.1.92 NUOVO ARTICOLO: INDENNITA' QUADRI Allo scopo di valorizzare, all'interno della struttura tecnico-organizzativa dell'azienda, le figure professionali dei "quadri" nonché per ottemperare a quanto stabilito in materia dalla legge 190/85 si istituisce l'INDENNITA' QUADRI nelle seguenti misure: - VI livello: Lit. 90.000 dall'1.6.91 Lit. 150.000 dall'1.1.92 - VII livello: Lit. 120.000 dall'1.6.91 Lit. 200.000 dall'1.1.92 ART. 15: INDENNITA' TECNICI L'indennità di cui all'art. lit. 90.000 dall'1.1.92. è elevata a lit. 72.000 dal 1.6.91 e a ART. 26: VIAGGI E MISSIONI Per ogni giorno trascorso fuori dall'abituale sede verrà corrisposta una diaria come dal seguente prospetto: - Pernottamento fuori sede lit. 155.000 - Senza pernottamento fuori sede lit. PARI OPPORTUNITA' 55.000 di lavoro Nel rispetto della legislazione vigente e delle direttive CEE in materia nonché nei limiti delle esigenze tecnico-organizzative dell'Azienda le parti convengono di definire nel corso dei previsti incontri annuali di verifiche, le procedure e le iniziative atte a realizzare gli obiettivi indicati dalla legge. DECORRENZA E DURATA Il presente C.C.N.L. decorrerà dall'1.1.1991 al 31.12.1994. Gli arretrati saranno così corrisposti: Paga base: dall'1.1.91 con pagamento nella mensilità di agosto 1991; Straordinario: a decorrere dall'1.1.1991 mensilità di ottobre 1991. con pagamento entro la Le indennità decorrono dall'1.6.1991. NOTE A VERBALE: ATTIVITA' SOCIALI Le parti allo scopo di promuovere all'interno dell'azienda di tipo socio-culturali si incontreranno entro il 30.11.1991. attività L'Azienda, compatibilmente con gli oneri derivanti, fornirà il proprio supporto economico a particolari iniziative da concordare di comune accordo SCATTI DI ANZIANITA' Qualora il rinnovo del C.C.N.L. degli addetti agli uffici delle Aziende che esercitano l'Armamento libero dovesse modificare il sistema degli scatti di anzianità tale modifica sarà interamente recepita nel C.C.N.L. TELEMAR. STESURA CONTRATTO Le parti concordano sulla necessità di effettuare una aggiornata e completa stesura del contratto, recuperando quindi i vari accordi stipulati come ad esempio inquadramento e tecnici, per giungere così ad una nuova stampa del C.C.N.L. Le parti si impegnano a terminare tale stesura entro il 30.11.1991. Durante tali incontri verranno affrontati problemi interpretativi del vigente C.C.N.L. quali: i computo degli scatti congelati nel TFR secondo della legge 297/82 vedi art. 35 del vigente C.C.N.L.; seguenti l'applicazione computo dell'indennità di mensa quale retribuzione, art. 10, percepita su base di ventidue giornate e non ventisei; corretta applicazione art. 22: computo dei sabati nei periodi feriali; - indennità trasporti per i rapporti di lavoro part-time; - permessi sindacali per membri di organismi direttivi delle OO.SS. NUOVO ARTICOLO CONTRATTUALE RELAZIONI SINDACALI Ferme restando le prerogative e l'Autonomia dell'Azienda in relazione alle scelte proprie dello sviluppo e delle strategie d'impresa le parti concordano sulla necessità di istituire un sistema di relazioni sindacali cui comuni obiettivi sono l'informazione sui processi di riorganizzazione e di innovazione tecnologica, sui programmi di riqualificazione e formazione professionale, nonché sulla prevenzione dei conflitti sindacali. In particolare si concorda quanto segue: Saranno svolti di norma una volta all'anno, o su richiesta di una delle due parti, incontri informativi sulle tematiche di cui sopra. Tali incontri si svolgeranno a livello nazionale. L'Azienda si impegna ad una precisa informazione circa eventuali progetti di riorganizzazione che implichino effetti rilevanti sull'assetto proprietario della Società ed i relativi riflessi sull'occupazione e organizzazione del lavoro. Qualora tali riorganizzazioni riguardino una sola sede o ufficio periferico dovrà esserne data informazione alle O.S.L. territoriali. In merito alle procedure di si concorda quanto segue. raffreddamento dei conflitti sindacali l'Azienda convocherà le OO.SS. a seguito di richieste specifiche entro 20 giorni dalla data di presentazione di eventuali richieste di incontro, tale termine sarà di 45 giorni nel caso di presentazione di piattaforma per i rinnovi contrattuali. Le OO.SS. si impegnano a fornire un preavviso di 10 giorni in merito alla proclamazione di azioni di sciopero, durante tale termine di preavviso le parti si impegnano alla composizione della vertenza. Le parti si incontreranno entro il 30.11.91 per esaminare le problematiche relative ad eventuali prestazioni di emergenza nel caso di agitazioni sindacali. NUOVO ARTICOLO SU AMBIENTE DI LAVORO Le parti ritengono che la salute dell'integrità fisica del di fondamentale valore. salvaguardia lavoratore della sia un tutela della comune obiettivo Allo scopo di dare piena applicazione all'art. 9 della legge 300/70 nonché alle direttive CEE operanti in materia si concorda quanto segue: l'Azienda, in particolare per individuerà all'interno della formazione apposita il personale professionale tecnico, prevista informazione circa la pericolosità e le misure di prevenzione sui materiali normalmente utilizzati. le parti concordano sull'esigenza di effettuare tramite le strutture sanitarie competenti un'indagine circa i fattori di rischio presenti nell'attività tecnica, conseguentemente il personale sarà sottoposto alle mirate visite periodiche di prevenzione che verranno ritenute necessarie. l'Azienda fornirà al personale tecnico tutti i materiali anti-infortunistici quali: cinture di sicurezza, caschi protettivi, scarpe antiscivolo nonché mascherine protettive per fumi e Tali dotazioni saranno definite a livello locale. si gas. compatibilmente con le esigenze tecniche e organizzative, l'Azienda impegna a differenziare le mansioni affinché il personale non sia utilizzato in maniera continuativa ai video-terminali. L'Azienda si impegna altresì ad adottare tutte le misure di protezione, quali ad esempio gli schermi protettivi o altre analoghe ritenute idonee. QUOTA DI SERVIZIO UNATANTUM Per la stipula del presente contratto a tutti i lavoratori che non daranno disdetta entro 5 giorni da oggi verrà trattenuto un importo pari ad un giorno di retribuzione che verrà messo a disposizione delle OO.SS. firmatarie. Per retribuzione si intende: Paga base + indennità di contingenza: 26 COMPAGNIA GENERALE TELEMAR FILT-CGIL FIT-CISL UIL TRASPORTI LE RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI ²²²² þþþþ